|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 16 aprile 2013/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
|
segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2012 da
|
|
AP 1
IM 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata il 23 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei loro confronti |
|
richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 agosto 2010 n. 3438/2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per avere, in data 24 luglio 2009, a __________ sulla strada cantonale dove vige il limite di 80 Km/h, circolato con la vettura __________ targata alla velocità di 113 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 5 giorni.
Al condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 100.-.
Con decreto di accusa di medesima data n. 3439/2010, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per avere, in data 23 luglio 2009, sull’autostrada A 2 in territorio di __________ dove vige il limite di 120 Km/h, circolato con la vettura __________ targata alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 5 giorni.
Al condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 100.-.
B. Contro i rispettivi decreti d’accusa i signori AP 1 e IM 1 hanno interposto tempestiva opposizione in data 31 agosto 2010.
C. Con sentenza 23 novembre 2012, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato le imputazioni contenute nei decreti d’accusa, e le relative proposte di pena.
Il primo giudice ha, inoltre, mantenuto le multe di fr. 500.- a testa, riducendo al signor AP 1 da cinque a tre giorni la pena detentiva da espiare in caso di mancato pagamento.
I prevenuti sono, infine, stati condannati al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- ciascuno.
D. Il 28 novembre 2012, AP 1 e IM 1 hanno annunciato di volere interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 21 dicembre 2012, hanno precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando in via principale l’accertamento della nullità del procedimento penale avviato nei loro confronti, segnatamente dei decreti d’accusa n. 3438/2010 e n. 3439/2010 del 9 agosto 2010 e della sentenza della Pretura Penale 23 novembre 2012, e in via subordinata di annullare la sentenza in questione e di decretare l’abbandono del procedimento penale.
E. Preso atto che l’appello verte unicamente su questioni di diritto, la scrivente Corte ha deciso di trattare lo stesso in procedura scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP.
Nel termine impartito loro, le parti hanno prodotto le rispettive osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
2. I prevenuti postulano l’accertamento della nullità del procedimento penale a loro carico e, in via sussidiaria l’annullamento della sentenza impugnata, adducendo sostanzialmente due giustificazioni.
In primo luogo - sostengono - le procedure penali avviate nei loro confronti ledono il principio ne bis in idem, poiché concernono dei fatti che sono già stati oggetto di due procedure disciplinari ormai concluse ai sensi della LMD. Di conseguenza, non si può che constatarne la nullità.
In seconda battuta, continuano, ci si trova confrontati con una chiara lesione del principio dell’affidamento e della buona fede nei confronti delle autorità dello Stato, art. 9 Cost. fed., poiché gli imputati, confidando nella correttezza delle comunicazioni da parte delle autorità di polizia nella procedura di multa disciplinare (Übertretungsvorhalt del 30 novembre 2009), erano legittimati a ritenere che con il pagamento della multa di fr. 770.-, le conseguenze delle loro infrazioni si sarebbero esaurite.
Per contro, né i fatti, né l’entità delle rispettive pene sono stati messi in discussione.
Le gravi infrazioni alle norme della circolazione
3. Il 23 luglio 2009 alle ore 23:24, IM 1 è incappato in un controllo della velocità sull’autostrada A2, carreggiata B, in territorio di __________, in cui è stato accertato che egli circolava al volante di una __________ targata alla velocità di 159 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, invece dei 120 km/h prescritti su quel tratto.
Il giorno seguente, 24 luglio 2009, AP 1, sempre alla guida della stessa automobile, si è a sua volta imbattuto in una postazione radar posizionata sulla strada cantonale del __________, __________, sulla corsia in direzione di __________, che ha rilevato una velocità di 113 km/h invece degli 80 km/h vigenti, già dedotto il margine di tolleranza.
In base a questi accertamenti, IM 1 ha così superato il limite di velocità autostradale di 39 km/h, mentre AP 1 quello per le strade fuori località di 33 km/h.
Entrambi hanno dunque adempito i presupposti per una condanna per grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi degli art. 90 cifra 2 LCStr (vigente art. 90 cpv. 2 LCStr), 27 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b e d ONC (STF 1C_129/2010 del 3 giugno 2010, consid. 3; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.2; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 124 II 259 consid. 2b; DTF 123 II 126 consid. 2c; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, n. 48-49, pag. 53-54).
Violazione del principio “ne bis in idem”, art. 11 cpv. 1 CPP
4. I ricorrenti sostengono nel loro allegato ricorsuale che la procedura penale conduce ad un secondo giudizio su un insieme di fatti che è già stato fatto oggetto di una decisione passata in giudicato.
In effetti, in data 30 novembre 2009, l’Ufficio Radar del Reparto del traffico della Polizia cantonale, ha inviato a IM 1 e AP 1 due distinti scritti denominati “Übertretungsvorhalt” sui quali sono stati indicati il luogo, la data, l’ora e la velocità riscontrata, rispettivamente quella dopo la deduzione del margine di tolleranza, con il rinvio all’art. 90 cpv. 2 LCStr e la quantificazione del “total Bussenbetrag” in fr. 770.- ciascuno. Sotto questi dati, si trovano poi le seguenti informazioni:
“ Nach Artikel 16 des Kantonalgesetzes angelehnt an das Strassenverkehrgesetz des Bundes vom 24 September 1985 “Auf Verlangen muss der Fahrzeughalter oder der Besitzer eines Fahrrades die notwendigen Informationen an die Polizeiorgane aushändigen, um den Verursacher, der die Verkehrsübertretung mit seinem Fahrzeug begangen hat, zu identifizieren”.
Die Anwendung des vereinfachten Ordnungsbusseverfahrens erlaubt dem Fahrzeughalter die Busse unverzüglich zu bezahlen, ohne dass der Verstoss an die zuständige Behörde gemeldet wird. Trifft die Zahlung nicht fristgerecht ein, wird das ordentliche Strafverfahren eingeleitet, so dass der Fahrzeuglenker neben der Busse auch noch die Verfahrenskosten tragen muss (Steuern und Spesen der Gerichtskosten).
Sollten Sie dieser Aufforderung nicht folge leisten, neben den oben zitierten Konsequenzen wird das Strafverfahren dazu führen, dass die zuständigen Behörden Ihres Landes über den Vorfall informiert werden.
Wir fordern Sie auf, bis zum unwiderruflichen Termin von 60 Tagen, die Rückseite des Formulars “Ermittlung der Personalien des Fahrzeuglenkers” auszufüllen und an uns zurückzusenden.
Wir ersuchen Sie, den geforderten Betrag von CHF 770.00 innerhalb von 60 Tagen mittels unterstehender International Payment Instruction einzuzahlen.
Die Fotodokumentation kann schriftlich angefordert werden.
Freundliche Grüsse
Kantonspolizei Tessin, Verkerhrsabteilung/Radarbüro.”
Sulla scorta di questi avvisi di contravvenzione, i prevenuti hanno regolarmente versato l’importo richiesto.
5. Il principio “ne bis in idem” vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti.
Presupposti indispensabili per la sua applicazione sono l’identità dell’oggetto del procedimento, quella della persona interessata e quella dei fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b).
Si tratta di un corollario della forza di cosa giudicata che possiede una sentenza e si trova ancorato nell’art. 8 Cost. fed., così come nell’art. 8 cpv. 7 del patto internazionale relativo ai diritti civili del 16 dicembre 1966 e nell’art. 4 cpv. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dal 1 gennaio 2011 questo principio figura anche all’art. 11 cpv. 1 CPP.
6. Nel caso di specie, inspiegabilmente, il giudice della Pretura penale non si è espresso chiaramente sull’eccezione di “res iudicata” sollevata dalla difesa.
Egli ha, comunque, tra le righe, spiegato che le infrazioni commesse dagli imputati rappresentano un delitto, che non può essere punito con una semplice multa, per cui ha definito gli scritti del 30 novembre 2009 come “giuridicamente scorretti”, oltre che contradditori, nella misura in cui fissano un termine per comunicare il nome del conducente nonostante l’avvocato dei signori AP 1 IM 1 vi avesse già provveduto in precedenza (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).
7. La legge sulle multe disciplinari (LMD) prevede la possibilità di sanzionare le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata da essa prevista, art. 1 cpv. 1 LMD.
Essa chiarisce, tuttavia, pure che il massimo importo di queste multe disciplinari è di fr. 300.-, art. 1 cpv. 2 LMD.
La procedura semplificata non è, dunque, di certo applicabile ai casi di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr. Ma non solo. Essa non può venire utilizzata neppure qualora debba essere inflitta una multa superiore ai fr. 300.-.
Di conseguenza, non lo sarebbe nemmeno qualora i due prevenuti fossero stati, come risulterebbe dai due “Übertretungsvorhalt”, sanzionati con una multa di fr. 770.-.
Di riflesso, non trovando applicazione la LMD, non si può sostenere legittimamente che la procedura apparentemente avviata dalla polizia si sia conclusa con il pagamento degli importi richiesti ex art. 8 LMD.
8. A questo proposito va inoltre rilevato che le autorità di polizia non erano certamente competenti a giudicare le infrazioni commesse dai due prevenuti.
In effetti, l’art. 17 cpv. 1 CPP stabilisce la possibilità per Confederazione e Cantoni di affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Nei restanti casi sono autorità giudicanti unicamente quelle indicate dagli art. 18 segg. CPP, tra le quali non si trova la polizia.
L’incompetenza funzionale o per materia dell’autorità giudicante è un motivo di nullità assoluta (STF 6B_339/2012 del 11 ottobre 2012, consid. 1.2.1; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, § 101 n. 22 seg.; Gérard Piquérez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ed., 2006, § 156 n. 1244) , che deve essere accertato d’ufficio ed in ogni momento da qualsiasi autorità che si trova confrontata con la questione (DTF 137 I 273 consid. 3.1. e rinvii).
Di conseguenza non si può che attestare, in questa sede, la nullità della procedura contravvenzionale semplificata avviata dalla Polizia cantonale per due eccessi di velocità che costituiscono una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
Ciò comporta che la questione della lesione del divieto di un doppio procedimento non si debba nemmeno porre. L’unica procedura penale validamente avviata a seguito delle infrazioni commesse dai due imputati è quella in disamina.
L’eccezione degli appellanti deve, pertanto, essere respinta.
Violazione del principio della buona fede
9. La seconda contestazione sollevata dai signori AP 1 IM 1 concerne la presunta violazione del principio della buona fede poiché, a loro dire, essi hanno confidato nel chiaro testo delle notifiche di contravvenzione trasmesse loro. O meglio, hanno confidato nel fatto che la procedura si sarebbe conclusa con il pagamento della multa entro il termine di 60 giorni.
Il Presidente della Pretura penale ha respinto questa eccezione rilevando come i due imputati, al momento della ricezione degli scritti denominati “Übertretungsvorhalt”, fossero già assistiti da un avvocato, per il quale era facilmente riconoscibile che il contenuto degli stessi era palesemente errato, così che né lui, né i signori AP 1 IM 1 possono invocare la loro buona fede (sentenza impugnata, pag. 5).
10. L’art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP prescrive l’obbligo per le autorità di attenersi al principio della buona fede ed al divieto dell’abuso di diritto.
Da questi principi deriva il diritto delle persone coinvolte in un procedimento penale ad accordare fiducia alle spiegazioni e alle indicazioni formulate dalle autorità penali riguardo al loro comportamento processuale, quale concretizzazione del diritto all’equo processo. In altri termini, tutti coloro che sono interessati ad un procedimento penale non devono subire alcun svantaggio dall’aver fatto affidamento su un comportamento delle autorità penali atto a creare in loro determinate aspettative.
Di conseguenza, l’imputato senza alcuna formazione giuridica ha il diritto di poter contare sulle informazioni e le istruzioni fornitegli dalle autorità statali (DTF 101 Ia 99; DTF 131 I 158).
Tuttavia, ciò vale unicamente se (DTF 127 I 36 consid. 3c; DTF 124 V 220 consid. 2; DTF 121 V 65 consid. 2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4 ed., pag. 33 segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. § 57, n. 2, pag. 267):
- l’autorità ha fornito le informazioni controverse in una situazione e a delle persone ben precise;
- l’autorità era competente a fornire le informazioni o il cittadino era legittimato a ritenerla tale;
- la persona non ha rilevato l’erroneità delle informazioni o non era in grado di farlo;
- la persona, sulla scorta delle informazioni errate, ha adottato delle disposizioni che non possono essere revocate senza arrecare danno;
- l’ordinamento giudiziario non ha subito modifiche dopo che l’informazione è stata data.
Un esempio di situazione in cui la buona fede prevale, citato più volte dalla dottrina, è quando l’indicazione dei rimedi di diritto trasmessa dall’autorità fa riferimento a termini errati: in questo caso il ricorrente non deve subire alcun pregiudizio qualora in base a tali elementi la sua impugnazione risultasse essere intempestiva (Marc Thommen, Basler Kommentar StPO, ad art. 3, n. 47, pag. 45).
Al principio della buona fede nei confronti delle autorità possono richiamarsi solo coloro che non sono assistiti da un legale, poiché non si può pretendere che posseggano le conoscenze e le capacità sufficienti per consultare ed interpretare la dottrina e la giurisprudenza necessarie per comprendere esattamente la correttezza, la portata e le conseguenze delle informazioni loro fornite (STF 8 maggio 2006 in 1P.850/2005, consid. 4.3.; DTF 127 II 205 consid. 3c).
Nella fattispecie, può darsi per assodato che i due appellanti sono stati assistiti da un avvocato ticinese già a partire dal 10 agosto 2009 (data della procura, AI 1 di entrambi gli incarti), quindi oltre tre mesi prima dell’invio delle notifiche di contravvenzione.
E’ stato proprio quest’ultimo, in effetti, a comunicare alla Polizia cantonale le generalità di chi si trovava alla guida della __________ al momento dei rilevamenti degli eccessi di velocità.
Essendo più che semplice per un giurista (ma non solo) rendersi conto che con superamenti di 33 km/h del limite di 80 km/h, rispettivamente di 39 km/h di quello di 120 km/h ci si trova di fronte ad un delitto, che non può certamente essere punito con una semplice multa e che non può dunque neppure essere definito una contravvenzione, i prevenuti - debitamente e tempestivamente patrocinati da un avvocato ticinese - non possono richiamarsi al principio della buona fede e, dunque, girare a proprio favore il grossolano errore in cui sono incorsi gli organi di polizia con l’invio degli avvisi di contravvenzione del 30 novembre 2009.
D’altronde sugli “Übertretungsvohalt”, in grassetto ed in maniera ben visibile, è indicato l’articolo di legge applicabile, cioè l’art. 90 cpv. 2 LCS, fatto che, seppur in parziale contraddizione con alcuni dei contenuti delle missive, non poteva non far risuonare un campanello d’allarme anche in un distratto giureconsulto (quale di certo non è il legale degli imputati).
Certo, come rettamente indicato dall’avvocato difensore, questi non era tenuto a prendere contatto con la Polizia ed il Ministero pubblico per fare in modo che si procedesse nei loro confronti con l’emanazione di un decreto d’accusa al posto della semplice multa disciplinare. Un simile comportamento autolesionistico non può essere preteso da nessun imputato e, tantomeno, dal patrocinatore. Ciò non significa, tuttavia, che il suo comportamento passivo possa essere interpretato come un atto di fiducia in quanto scritto nelle notifiche errate.
Il richiamo ai principi della buona fede e dell’affidamento negli atti delle autorità non è neppure ammissibile tenuto conto del fatto che i signori AP 1 IM 1 non hanno subito alcun pregiudizio irreparabile a seguito della scorretta informazione della Polizia cantonale. Essi hanno semplicemente versato del denaro ritenendo di pagare una “multa” che avrebbe chiuso la vertenza, mentre in realtà è stato trattenuto, senza decisione formale, quale una sorta di cauzione, art. 268 CPP. Così facendo hanno sborsato dei soldi che avrebbero dovuto, comunque sia, girare allo Stato per un’altra causale e che, se non risultassero dovuti, potrebbero venire ritornati senza grosse difficoltà.
Indicare quale danno irreparabile il fatto di essere sottoposti ad una corretta procedura penale invece di poter, ingiustamente, essere fatti oggetto di una procedura contravvenzionale semplificata non può essere considerato un danno, ma costituisce unicamente un indebito vantaggio, non protetto dal principio della buona fede.
Altri pregiudizi a carico dei signori AP 1 IM 1, scaturenti dall’agire della Polizia cantonale, non sono dati, essendosi il procedimento penale svolto nel pieno rispetto dei loro diritti.
Anche questa eccezione deve pertanto venire respinta.
11. Per tutto quanto precede, IM 1 e AP 1 devono essere ritenuti autori colpevoli di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nei rispettivi decreti d’accusa.
Per quanto attiene alla commisurazione delle pene loro comminate in prima sede - non oggetto di specifica contestazione - ci si limita ad osservare come esse, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cifra 2 LCStr e 34 CP), siano con ogni evidenza rispettose degli elementi di valutazione previsti dall’art. 47 CP.
Le condizioni per la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, costituenti la parte principale della rispettiva sanzione, sono indubbiamente date (art. 42 CP). Nella valutazione complessiva della fattispecie e delle sue conseguenze penali, si giustifica associare alle stesse una multa (STF del 13 maggio 2008 in 6B.152/2007, consid. 7.1.1.).
A tal proposito va rilevato che, mentre quella di IM 1 appare adeguata ai principi giurisprudenziali fissati dal Tribunale federale (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011, consid. 1.2.; DTF 134 IV consid. 4.5.), quella di AP 1, quantificata in fr. 500.- a fronte di una pena pecuniaria di fr. 1'000.-, è indubbiamente troppo elevata e deve essere ridotta a fr. 200.-.
12. Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per
tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza,
praticamente integrale, di entrambi i prevenuti, e sono pertanto posti a loro carico
in ragione di un mezzo ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,
34, 42, 44, 47, 106 CP,
90 cifra 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. d ONC,
22 cpv. 1 OSStr,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di IM 1 è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 23 luglio 2009, sull’autostrada in territorio di __________, circolato con la vettura __________ targata alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
1.2. IM 1 è condannato
1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3’000.-;
l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di di complessivi fr. 750.- per il procedimento di primo grado.
2. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 24 luglio 2009, a __________, sulla strada cantonale, circolato con la vettura __________ targata alla velocità di 113 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
2.2. AP 1 è condannato
2.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’000.-;
l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.2.2. alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP);
2.2.3. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- per il procedimento di primo grado.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico degli imputati in ragione di un mezzo ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).
4. Intimazione a:
|
|
- - c/o avv. Andrea Lenzin,
- Lugano - |
5. Comunicazione a:
|
|
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.