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Incarto n. 17.2013.8+26 |
Locarno 27 marzo 2013/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio 26 novembre 2012 e confermata con dichiarazione di appello 14 gennaio 2013 da
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AP 1
rappr. dall' DI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 novembre 2012 dalla Corte delle assise criminali |
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e sugli appelli incidentali proposti
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IM 1 rappr. dall' RAAP 1 |
ritenuto che - con atto di accusa 27 settembre 2012, il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 il reato di coazione sessuale
per avere, a __________, presso l’abitazione di IM 1, in data 7/8 agosto 2012, usando minaccia e violenza, rendendola così inetta a resistere, costretto IM 1 a subire un atto sessuale,
e meglio
ottenendo ospitalità presso l’abitazione della donna per due giorni dicendole di non avere un posto dove dormire e di non avere soldi, dimostrandosi quindi dapprima gentile, verso la donna che lo ospitava, mutando poi il suo atteggiamento nel corso della seconda e ultima notte, avvicinandosi al letto, dove lei era già distesa, parlandole in maniera concitata, cercando di convincerla a lasciarsi massaggiare, impostando quindi un tono della voce sempre più aggressivo, stringendola forte ed impedendole di muoversi, impedendole di scappare, minacciando di percuoterla, costretto IM 1 a lasciarsi toccare ripetutamente la vagina e il sedere e infine a masturbarlo, cercando di ottenere il suo silenzio dicendole “vado in giro nei bar dai miei compaesani e vado a raccontare che ti ho scopato, così tutti sapranno che sei una troia quindi stai zitta che è meglio per te”.
- con sentenza 19 novembre 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di coazione sessuale per i fatti descritti nell’atto di accusa e lo ha condannato
° alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e
° a versare all’AP IM 1 fr. 7'500.- a titolo di torto morale e fr. 8'804.20 a titolo di spese legali, rinviando l’AP al foro civile per la rimanenza delle sue pretese.
La Corte, disposto il dissequestro e la restituzione a AP 1 di tutti gli oggetti posti sotto sequestro nell’AA, ha accollato a quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali tutte le parti, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
AP 1, con dichiarazione di appello 14 gennaio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza e di chiedere il proscioglimento da ogni accusa.
Il procuratore pubblico, con dichiarazione di appello 17 gennaio 2013, ha precisato di appellare, in via adesiva, il dispositivo 2.1 della sentenza relativo alla commisurazione della pena, postulando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
IM 1, con dichiarazione d’appello 1. febbraio 2013, ha specificato di impugnare il dispositivo 2.2 della sentenza limitatamente all’indennità assegnata quale risarcimento per torto morale: accettato l’importo riconosciuto quale copertura delle spese legali, l’accusatore privato chiede che, per le soffernze subite, le venga riconosciuto un risarcimento di fr. 15.000.-.
Nessuno degli appellanti ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 26 e 27 marzo 2013, durante il quale:
- il procuratore ha postulato la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- l’AP IM 1 ha domandato che l’imputato sia condannato a risarcirle fr. 15'000.- a titolo di torto morale e a versare allo Stato, visto il patrocinio d’ufficio, fr. 8'804.20 per le spese legali sostenute per il dibattimento di primo grado e fr. 3049.80 per costi di patrocinio nel procedimento d’appello;
- AP 1 ha chiesto, in via principale, l’assoluzione da ogni accusa, e in via subordinata, una riduzione della pena. In ogni caso, ha postulato la reiezione delle richieste dell’accusatrice privata.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 30.3.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; STF 12.2.2003 inc. 1P.333/2002 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 28.6.2004 inc. 6P.72/2004 consid. 1.2 e 7.5.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 30.3.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 26.10.2011 inc. 17.2011.55 consid. 11; 2.9.2011 inc. 17.2011.42 consid. 6.3; 8.4.2011 inc. 17.2011.1 consid. 2.5; 8.4.2011 inc. 17.2010.69 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 9.6.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 23.4.2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.3.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B_230/2008 consid. 2.1; 19.4.2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 29.7.2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; 26.10.2009 inc. 6B_253/2009 consid. 6.1; 9.10.2009 inc. 6B_579/2009 consid. 1.3; 13.6.2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; 13.5.2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; 5.3.2008 inc. 1P.121/2007 consid. 2.1; 30.3.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; 19.4.2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; sentenze CARP 1.9.2011 inc. 17.2011.16 consid. 10.3.e nonché 24.5.2011 inc. 17.2011.3 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’imputato: vita e precedenti penali
6. AP 1, cittadino __________ nato il __________, è alto __________ e pesa __________ (scritto 25.10.2012 del servizio medico Carcere penale “La Stampa” allegato al TPC 13).
Sulla sua vita, ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:
“ Sono nato a __________ in __________ il __________ dove ho frequentato le scuole dell’obbligo. Ho dovuto ripetere delle classi quindi ho finito le medie a 17 anni. Dopo ho cominciato a lavorare con mio papà e mio zio nell’edilizia. Ho sempre vissuto con i miei genitori fino all’età di 27 anni in __________. Dopodiché mi sono trasferito in __________ dove tuttora risiedo. In __________ ho sempre lavorato nell’ambito della ristorazione come aiuto cuoco, ho cambiato diversi datori di lavoro e questo perché a volte non si andava d’accordo con il capo cucina o il gerente o per altri motivi. Non lavoro più in __________ da circa 2 mesi.
ADR che non ho figli e, a parte la relazione con __________ che è durata un anno, non ho più avuto rapporti fissi. Non sono mai stato sposato.
ADR che in famiglia siamo in 5, i miei genitori vivono ancora insieme in __________. Mia mamma lavora in Ospedale e mio papà nell’edilizia.”
(verbale PP AP 1 16.08.2012, pag. 12-13, AI 11; cfr., inoltre, verb. dib. d’appello, pag. 2)
7. L’appellante non ha precedenti penali in __________ (attestazione 11.09.2012 __________, allegato a AI 56).
E’ incensurato anche in Svizzera (dall’estratto del casellario giudiziale svizzero 04.09.2012, AI 38, risulta che a suo carico, oltre al presente procedimento, è pendente un’inchiesta per ricettazione avviata dal Ministero pubblico del Canton Berna).
L’appellante non è, invece, incensurato in __________.
Risulta, infatti, dall’estratto del casellario giudiziale __________ prodotto in questo procedimento dal procuratore pubblico, che AP 1 ha alle spalle tre condanne:
- la prima per rapina, inflittagli dal Tribunale distrettuale di __________ che, con sentenza 01.04.1998 (passata in giudicato il 15.04.1998), lo ha condannato alla pena privativa della libertà di 1 anno, sospesa condizionalmente per 3 anni per fatti avvenuti il 02.02.1995 a __________;
- la seconda per furto, inflittagli dal Tribunale distrettuale di __________ che, con sentenza 14.04.1999 (passata in giudicato il 14.05.1999), lo ha condannato alla pena privativa della libertà di 6 mesi, sospesa condizionalmente per 2 anni, per fatti avvenuti il 17.08.1994 a __________;
- l’ultima per violenza carnale inflittagli dal Tribunale distrettuale di __________ che, con sentenza 11.12.2004 (passata in giudicato l’01.07.2005), lo ha condannato alla pena privativa della libertà di 4 anni, con computo del carcere preventivo sofferto dal 22.08.2002 all’08.04.2004, per fatti avvenuti il 10.8.2002 a __________;
(allegati al foglio accompagnatorio 16.11.2012 Ministero Pubblico, doc. TPC 28; cfr. anche act. VIII con allegati doc. 1 e 2 in inc. CARP 17.2012.193).
Al dibattimento di primo grado del 07.11.2012 (poi rinviato per consentire di acquisire agli atti l’estratto del casellario giudiziale __________ dell’imputato), AP 1, sui suoi precedenti penali in __________ (allora indicati genericamente come “registrations policières et judiciaires pour viol, brigandage et vol” nella comunicazione Interpol __________ del 06.11.2012 doc. TPC 23), ha dichiarato quanto segue:
“ L’unica accusa che accetto è una condanna per furto avvenuto 10 anni fa, non posso essere più preciso sulla data. Mio padre aveva dato ad un vicino di casa un accumulatore per una macchina che questi non ha restituito quando sono andato a richiederlo e quindi l’ho ripreso. Mi ricordo che la condanna è stata una multa di 25 Lev di allora (ca. Euro 12.50). La multa l’ho pagata e l’accumulatore ho dovuto restituirlo al vicino per decisione del giudice.
Per le altre due imputazioni nulla so, nel senso che non sono mai stato inchiestato in polizia e quindi mai giudicato. Non so spiegarmi perché vi siano queste indicazioni sotto il mio nome. Dichiaro che comunque il documento sottopostomi non è ufficiale. Preciso di non avere una carta d’identità __________, ho solo un passaporto.”
(verbale del dibattimento di primo grado 07.11.2012, pag. 3).
Il 19.11.2012, alla ripresa del dibattimento, invitato dal presidente ad esprimersi nuovamente sulla questione dei suoi precedenti, AP 1 ha modificato le sue precedenti dichiarazioni affermando:
“ R: Dichiaro di riconoscere le prime due imputazioni, cioè quella di rapina e furto, ma non quella di violenza carnale di cui nulla so. Dichiaro di non aver mai fatto giorni di carcere in __________ anche perché nel 2002, in giugno, già mi trovavo in __________.
D: Il Presidente mi chiede come mai nel verbale 16.8.2012 ho dichiarato di essere andato in __________ solo nel 2005, modificando ora la mia versione.
R: Perché dal 2002 al 2005 ho risieduto in __________ illegalmente.”
(verbale d’interrogatorio 19.11.2012 AP 1 all. 2 al verbale del dibattimento di primo grado 19.11.2012, pag. 2).
Sempre al dibattimento di primo grado del 19.11.2012, rispondendo alla PP che gli faceva notare che dal curriculum vitae rinvenuto fra i suoi effetti personali risulta che nel giugno 2004 egli aveva seguito un corso di veterinaria in __________ - ciò che contraddice la sua affermazione di essere andato in __________ nel 2002 - ha dichiarato:
“ R: non è vero, questo foglio non è mio, non so da dove viene. Dichiaro che è stato scritto dalla presunta vittima”
(verbale d’interrogatorio 19.11.2012 AP 1 all. 2 al verbale del dibattimento di primo grado 19.11.2012, pag. 3).
Alla PP che gli replicava che, durante l’interrogatorio del 04.09.2012, egli aveva invece riconosciuto di averlo scritto personalmente (“La verbalizzante mi mostra l’allegato B [n.d.r. testo scritto a macchina in francese], confermo che si tratta di quello del CV che avevo redatto io.”), l’imputato si è corretto sostenendo che “in quella sede aveva capito male la domanda e lui si riferiva a quello scritto a mano” (verbale d’interrogatorio 19.11.2012 AP 1 all. 2 al verbale del dibattimento di primo grado 19.11.2012, pag. 3).
Ancora in riferimento ai suoi trascorsi penali, AP 1 durante l’inchiesta ha dichiarato:
“ ADR ho procedimento ancora aperto in __________ moneta falsa, mi accusano di aver fabbricato 3'000'000 milioni di Euro, non è vero niente, sono stato arrestato per 72 ore un anno fa circa. Questa è l’unica pendenza con la giustizia.”
(verbale PP 16.08.2012 AP 1, pag. 13, AI 11).
Al dibattimento d’appello, preso atto che, nel frattempo, era giunta dalla __________ la sentenza con cui egli è stato condannato, per una violenza carnale commessa nel 2002, alla pena detentiva di quattro anni, AP 1 si è deciso ad ammettere che, effettivamente, egli è stato condannato per tale reato e che ha scontato i 4 anni di prigione che gli sono stati inflitti. Tuttavia, egli ha voluto precisare di essere stato condannato benché innocente poiché il tutto era riconducibile alla falsa denuncia inoltrata dalla fidanzata gelosa:
“ Sono stato condannato per violenza carnale in __________ a 4 anni di prigione che ho scontato integralmente. Voglio però dire che si è trattato di una condanna ingiusta.
Io avevo circa 18 / 19 anni e, all’epoca, vivevo da circa 1 anno e mezzo con la mia fidanzata. L’ho però tradita e quando lei l’ha saputo mi ha denunciato per violenza carnale. Che non era però avvenuta. Mi aveva denunciato per vendetta. (…) L’avv. __________ mi fa notare che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la mia condanna per violenza carnale si riferisce ad un episodio avvenuto il 10 agosto 2002 e ai danni di una sconosciuta incontrata in un bar - e non nel 1996 / 1997 e ai danni della mia fidanzata come risulta da quanto io ho appena detto - e mi chiede se io sono stato condannato 2 volte per violenza carnale.
Rispondo che, probabilmente, c’è un errore nei documenti arrivati dalla __________.
Sono stato condannato solo una volta per violenza carnale. Ribadisco che si trattava della mia fidanzata. Sicuramente c’è stato un errore nelle date.
A domanda del mio avvocato rispondo che ho commesso i due furti per cui sono stato condannato (in un solo processo) quando ero ancora minorenne. Il processo è avvenuto subito dopo aver compiuto 18 anni.
Tra questo processo e l’episodio per cui sono stato condannato per violenza carnale è passato circa 1 anno e mezzo / due anni. Prima del processo per violenza carnale sono stato in prigione per circa 2 anni. Sono poi stato rilasciato sotto cauzione. Sono stato libero 1 anno e poi è iniziato il processo alla cui conclusione sono stato condannato a 4 anni di carcere.
Al mio avvocato, che mi legge l’ultimo paragrafo della pagina 3 della traduzione della sentenza 11.12.2004, rispondo di non avere mai mostrato, come invece è scritto in sentenza, la mia carta d’identità. In realtà ero andato con la mia fidanzata all’internet caffè.
Il procuratore pubblico mi fa notare che, a pag. 3 della traduzione già citata, si legge che “l’imputato in ultima istanza dichiara di non considerarsi colpevole, che ciò che è accaduto era in modo consenziente e in cambio di pagamento di una somma di leva 200 (circa 100 euro) ma in quanto aveva dato soltanto leva 50 (circa 25 euro) alla teste __________, la stessa non è rimasta contenta” e mi fa notare come quanto ho detto non si attagli con questioni di gelosia.
Rispondo che quanto è scritto è una bugia. Non c’è stato mai scambio di soldi.
Il procuratore pubblico mi fa notare che a pag. 5 della stessa traduzione risulta che la perizia medica allestita durante il procedimento in __________ ha accertato la presenza sulla vittima di “lividi arcuati sul collo che appaiono quando si presenta uno strangolamento con le mani”.
Rispondo che non è vero. È facile scrivere. Dovrebbero spedire tutte le altre cose.” (verb. dib d’appello, pag. 3-4).
8. Sembra che AP 1 sia giunto a __________ nella seconda metà del mese di maggio 2012 (verbale PP AP 1 16.08.2012, pag. 2, AI 11).
E’ certo che, per alcuni giorni, lavorò presso l’esercizio pubblico __________ ma quel rapporto di lavoro si concluse - apparentemente a causa di problemi con i colleghi - il 4 giugno 2012 in modo talmente burrascoso da richiedere l’intervento della polizia.
Al riguardo, si riproduce la testimonianza di __________, gerente del citato esercizio pubblico, riprodotta - poiché ritenuta, a giusta ragione, significativa - dai primi giudici al consid. 9.f) della sentenza impugnata:
“ la mia assistente...mi aveva telefonato indicandomi che AP 1 stava litigando con tutti ed inoltre aveva minacciato tutti di morte. lo non ero presente a questa fattispecie ma i miei dipendenti mi avevano riferito che AP 1 non voleva ubbidire ad alcun ordine impartito dal cuoco __________...lnfatti AP 1 avrebbe risposto che avrebbe preso unicamente ordini dal sottoscritto...Rammento che quel pomeriggio AP 1 non si era presentato al lavoro. ll giorno seguente AP 1 si era ripresentato al posto di lavoro ed io gli avevo chiesto per quale motivo il giorno precedente si fosse assentato dal lavoro e lui mi diceva che era troppo incazzato...AP 1 mi riferiva che __________ era un puerco, bastardo, puta ed altri epiteti che non ricordo, che non voleva sottostare ai suoi ordini perché il capo ero io...dopo due giorni è accaduto un nuovo episodio, e meglio AP 1 aveva nuovamente litigato con __________, ma in particolare con __________. A questo punto ho deciso di allontanare AP 1... AP 1 non ha per nulla gradito il fatto di avergli dato il benservito, pertanto mi diceva che ero un puerco, un bastardo... Ricordo pure che AP 1 aveva detto testualmente la pagherete cara. Per farlo allontanare gli ho consegnato la sua retribuzione...se non erro più di CHF 800.-, somma ben superiore a quella da lui lavorata...Purtroppo AP 1, non contento del circo che aveva istaurato al bar, ha continuato ad inveire contro tutti, in particolare contro il sottoscritto e __________. Per distogliere la sua attenzione sono uscito dal bar __________ con l'intenzione di raggiungere la polizia. Infatti avevo detto a AP 1 che se non si fosse allontanato mi sarei diretto alla polizia e lo stesso mi rispondeva con fare arrogante di chiamarla pure. Allora io mi sono incamminato e AP 1 mi seguiva tacciandomi continuamente di insulti e altre cose. AP 1 urlava come un matto, era fuori di testa....lo ho fatto, diciamo, il giro dell'isolato ma AP 1 non mollava la presa, pertanto sono tornato al bar __________ con lui alle costole. A questo punto però, devo dire che ho preso paura, perché AP 1 si è parato dinnanzi a me e guardandomi negli occhi mi ha detto io arrivo a __________ entro al __________ e ti sparo mimando con le mani il segno della pistola nella mia direzione. A questo punto ho chiamato la pattuglia della polizia cantonale che è giunta sul posto...dopo due - tre giorni dall'assunzione del AP 1, lo stesso si era rivelato essere prepotente con il mio personale e con il sottoscritto...Lo stesso aveva unicamente assunto degli atteggiamenti minacciosi, arroganti, dall'arrabbiatura facile nei confronti di tutti e questo non poteva essere accettato” (PS __________ 5.9.2012 pag. 3, 4 e 5)” (sentenza impugnata, consid. 9.f), pag. 18).
9. Altrettanto illuminante e indicativo del carattere e delle abitudini comportamentali di AP 1 è stato ritenuto - sempre a giusta ragione - dai primi giudici uno scritto del suo primo difensore. Al riguardo, si cita, di seguito, il consid. 9.g) della sentenza:
“ che AP 1 abbia un carattere irascibile, tipico di chi, solitamente poco sincero, vuole sempre aver ragione, traspare, per la Corte, anche dallo scritto del 13.9.2012 del precedente suo difensore avvocato (di seguito solo avv.) __________ (di seguito solo __________) , laddove, aldilà del descritto inaccettabile agire dell'imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), la tacciò come “una bugiarda” solo perché gli aveva giustamente ricordato che i suoi parenti non avevano soldi a sufficienza per pagargli un difensore di fiducia (AI 55)”
(sentenza impugnata, consid. 9.g), pag. 18).
10. Analoga prova di sé ha dato AP 1 nei rapporti con il secondo patrocinatore. Al riguardo, si cita uno stralcio dello scritto 14 gennaio 2013 inviato a questa Corte dall’avv. __________:
“ La settimana scorsa mi sono personalmente recata in penitenziario a rendere visita al mio assistito. In tale occasione erano pure presenti un interprete __________ e l'assistente sociale del signor AP 1, signora __________. Scopo di tale incontro era discutere i contenuti della sentenza motivata e valutare l'opportunità di presentare dichiarazione d'appello.
In tale occasione, dopo aver scrupolosamente e coscienziosamente esaminato a fondo la sentenza di primo grado, ho sconsigliato al mio assistito di presentare appello, anche in funzione dei rischi di un eventuale appello incidentale formulato dalla Pubblica Accusa, che in primo grado aveva chiesto la condanna a 36 mesi di detenzione da espiare.
Dopo un'ora di discussione il signor AP 1 si è detto d'accordo di rinunciare a formulare appello, dichiarandosi consapevole che la sentenza sarebbe così cresciuta in giudicato.
In data odierna, ho ricevuto una telefonata da parte del signor AP 1, il quale con toni sprezzanti nei miei confronti ha dichiarato di voler presentare appello e che solo un avvocato corrotto dinanzi all'innocenza non lo farebbe.
Tra i vari insulti proferiti alla mia persona, il signor AP 1 ha testualmente detto che io "lo avrei inculato" con un accordo ottenuto con la Corte di primo grado e il pubblico Ministero, accettando e postulando la sua condanna a due anni. Che sono un avvocato che pensa solo ai soldi e che i 7'000 CHF (recte 6'021) che avrei guadagnato in primo grado sono un furto, poiché io non avrei fatto nulla in sua difesa.
Al contrario, seppur non sempre è stato facile, ritengo di aver difeso il signor AP 1 con grande impegno e professionalità fino ad oggi, ciò che ho chiaramente detto allo stesso. In risposta mi sono sentita dire, senza fronzoli e tatto che non si fida di me.
Viene quindi meno il presupposto dell'art. 134 CPP.
Il rapporto di fiducia che già aveva cominciato a deteriorarsi qualche giorno prima del processo è da oggi irrimediabilmente compromesso, ragione per la quale postulo in suo nome e per suo conto, la nomina di un nuovo difensore d'ufficio in suo favore (possibilmente, di sesso maschile).
D'altra parte, dopo essere stata minacciata telefonicamente (quando uscirò dal carcere vedrai cosa farò anche a te) e insultata pesantemente, al punto da essere costretta ad interrompere la telefonata, riagganciando la cornetta, non posso più assicurare una difesa efficace al signor AP 1, ciò che mi obbliga in rispetto ai principi deontologici ad associarmi alla richiesta di sostituzione postulata dal signor AP 1.” (act. IV in inc. CARP 17.2012.193).
L’accusatore privato
11. AP 1 è cittadina __________. E’ nata a __________ il __________.
Vive in Svizzera, dove è arrivata con la famiglia come asilante, dall’età di 14 anni.
Vive sola dall’età di 21 anni ed è sotto curatela.
Soffre di problematiche di natura psichica per cui è in costante terapia medica.
All’epoca dei fatti che qui interessano, non lavorava e viveva grazie a indennità assistenziali.
La donna è di costituzione minuta: è alta __________ cm e pesa __________ kg.
Ha, alle spalle, un vissuto difficile, caratterizzato da profondi dissidi con la famiglia d’origine, problemi psicologici e di adattamento sociale (cfr. rapporti di dimissione dalla Clinica __________ del 18.6.2010 e del 13.4.2012 (AI 24).
Riguardo la sua personalità, si riporta, di seguito, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto annotato al consid. 6. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata:
“ Dalla lettura degli atti che la concernono si evince chiaramente come sia caratterialmente fragile anche se di buon cuore (PP __________, di seguito solo __________, 30.8.2012 pag. 3) e che nel suo non facile tentativo di prendere in mano la propria vita da un punto di vista personale, ma anche formativo e nei rapporti non sempre idilliaci con la sua famiglia d'origine, ha dovuto ricorrere, oltre che all'ausilio di un curatore volontario dal 22.1.2010 (AI 24), ad un continuo supporto sociale e psicologico da parte del servizio psicosociale di __________ (di seguito solo SPS e Al 24). Oltre alle sopraccitate due degenze, il giorno prima di un confronto con AP 1 fissato per il 29.8.2012 (AI 22 e 23) IM 1 è stata nuovamente ricoverata in clinica per rimanervi sino al 12.9.2012 (doc. TPC 19 e doc. DIB. 4) a seguito di "una progressiva destabilizzazione del suo stato psicofisico" (AI 32), per la Corte riconducibile, almeno in parte, con quanto successole (AI 32, doc. TPC 19 e doc. DIB. 4).”
Per completare il quadro della personalità di IM 1 - costituitasi AP al momento del suo primo interrogatorio in polizia, l’8 giugno 2012 - si riportano anche i seguenti accertamenti:
“ aldilà del non sempre facile vissuto dell'AP (art. 118 segg. CPP e AI 24) la dottoressa __________ (di seguito solo __________) e la psicologa psicoterapeuta __________ (di seguito solo __________) del SPS, nei rispettivi loro VI al MP, hanno dichiarato che IM 1 può sì essere confusionale ed inconcludente nell'organizzare e nel gestire la sua vita ma non é persona che "si immagina gli eventi' (PP __________ 29.8.2012 pag. 5) rispettivamente "non ha mai avuto deliri a sfondo persecutorio fisico. Non si é mai inventata di essere vittima di cose che non erano successe" (PP __________ 29.8.2012 pag. 6) ritenuto che il suo diagnosticato "disturbo bipolare" nel rapporto di dimissione dalla clinica del 13.4.2012 (Al 24) è da intendersi solo come un disturbo dell'umore che, a dipendenza, può virare tra il versante depressivo e quello maniacale ma con tratti persecutori paranoidi solo verso le istituzioni o la sua famiglia d'origine (PP __________ 4.9.2012 pag. 4)”
(sentenza impugnata, consid. 9.c) pag. 16)
A queste considerazioni, ci si limita ad aggiungere che, sempre dalle dichiarazioni della psicoterapeuta __________, si può desumere che l’accusatore privato non è una persona vendicativa:
“ Mi viene chiesto se IM 1 può essere definita come una persona vendicativa.
R: IM 1 è stata molto arrabbiata e ferita, ad esempio dalla sua famiglia d’origine, ma nemmeno con loro ha mai manifestato un sentimento o un desiderio di vendetta” (verbale PP 29.08.2012, pag. 7, AI 28).
Incontro fra l’AP e l’appellante
12. Sulle circostanze del loro incontro, le dichiarazioni dei due sono sostanzialmente concordi. Al riguardo, si rinvia alla lettura dei rispettivi verbali e a quello di confronto del 4.9.2012.
Qui ci si limita a brevemente annotare che i due si conobbero nei pressi di un esercizio pubblico di __________ nella tarda serata del 5 giugno 2012 (verso le 22.00), che cominciarono a chiacchierare, l’uomo apparendo alla donna come un turista squattrinato e un po’ perso in una città che non conosceva e che trascorsero, insieme, alcune ore sino a quando la donna lo lasciò in compagnia di compatrioti che avevano incontrato per caso, per le vie della città.
Il pomeriggio successivo i due si rividero in un altro esercizio pubblico locarnese, passarono nuovamente del tempo insieme e, alla fine, la donna accettò di ospitare l’uomo nel suo monolocale.
13. La donna ha sempre detto agli inquirenti di avere accettato di ospitarlo nel suo monolocale (facendolo dormire su un lettino di fortuna), cedendo alle insistenze di AP 1, perché questi le era parso disperato:
“ Ho chiesto a AP 1 dove aveva alloggiato e lui mi ha detto che non era stato da nessuna parte, non sapeva dove andare.
Poi mi ha chiesto se poteva venire da me. lo ho detto di no, che avevo solo un monolocale e non c'era posto. Lui mi ha detto che dovevo fidarmi, che era un bravo ragazzo e questo lo ha giurato più volte baciando il crocifisso di legno che teneva in mano. Mi ha detto che non aveva soldi e che aveva bisogno di qualcuno che lo ospitasse.
Era insistente e diceva di essere disperato perché non sapeva dove andare. lo ho ceduto e quindi siamo andati a casa mia. Ci siamo arrivati verso le 14.30.” (PS 15.8.2012, pag. 4, AI 7);
“ lui mi disse che non aveva soldi, che gli ultimi li aveva usati per pagarci da bere. Mi disse che i suoi compaesani non lo aiutavano, mi disse che aveva dormito nei pressi del lago, al freddo, dove avrebbero provato a rubargli anche il telefonino e questo quando una persona gli aveva chiesto una sigaretta e lui aveva detto di non averne. Che aveva fame, insomma era disperato.
Lui mi ha quindi chiesto se poteva venire da me, ha anche insistito, in maniera gentile, dicendomi che dovevo fidarmi. Ricordo che aveva un braccialetto in legno, con delle palline ed un crocifisso e baciandolo mi diceva che io dovevo fidarmi perché lui era una brava persona. Lui così facendo mi ha convinto ed io ho accettato di ospitarlo.”
(verbale di confronto PP 4.9.2012, pag. 4, AI 37).
AP 1 non ha negato di avere insistito con la donna per ottenere ospitalità. Si è limitato a negare di avere baciato il crocifisso e di averle detto che poteva fidarsi di lui. Ha, tuttavia, ammesso di avere detto alla donna di essere un “bravo ragazzo” (verbale di confronto PP 4.9.2012, pag. 5, AI 37).
Ciò che equivale, in sostanza, a confermare che egli tranquillizzò la donna sulle sue intenzioni.
Vero è che, in sede d’appello, AP 1 ha modificato la propria versione sull’incontro al bar __________ sostenendo, con enfasi, che lui, intenzionato a lasciare __________, era andato al bar solo per salutare le due sorelle che vi lavoravano, che vi trovò IM 1 che, con insistenza, gli propose ospitalità e aiuto che lui, diffidente, accettò quando lei riuscì a convincerlo della bontà delle sue intenzioni:
“ Lasciato l’albergo, di mattina sono andato al bar __________ per salutare due sorelle __________ che lavorano in quel bar. Lì c’era IM 1, che era seduta ad un tavolo con un suo amico. (…) Lì ho visto appunto IM 1 con l’amico. La ragazza mi ha salutato e ha cominciato a chiedermi cosa io avevo fatto. Io le ho risposto e quando, dopo aver bevuto il mio caffè, io stavo per lasciare il bar, lei mi ha trattenuto dicendomi di aspettarla: lei doveva parlare un po’ con il suo amico, ma poi avremmo potuto parlare noi. Partito il suo amico, IM 1 è venuta a sedersi al mio tavolo e mi ha detto che, durante la notte, lei aveva pensato e ha deciso che poteva aiutarmi, ospitandomi in casa sua per qualche settimana fino al momento in cui io avessi trovato un lavoro e avessi la possibilità di prendermi una mia stanza. Ribadisco che è la ragazza che mi ha offerto ospitalità nei termini di cui ho indicato. Io ero indeciso: non sapevo se andarmene o accettare l’invito della ragazza. Prima di decidere, mi sono alzato dal tavolo e sono andato a chiedere alla ragazza __________ se lei conosceva IM 1 perché io non avevo molta fiducia, non mi fidavo tanto perché non la conoscevo. Ero un po’ diffidente, proprio in considerazione di quello che mi era successo in __________.
A domanda della PP preciso che, visto che la donna con cui avevo vissuto più di un anno mi aveva colpito alle spalle con una denuncia falsa, io ero diventato molto prudente e diffidente nei confronti di quasi tutte le donne.
(…) Riguardo la diffidenza di cui ho detto prima, preciso che non mi fidavo delle conoscenze di breve durata.
Tornando al bar, rispondo che la ragazza __________ non mi diede particolari informazioni ma si limitò a dirmi che ero io a dover decidere. Tuttavia mi disse “a mio parere non andare”. Non mi spiegò però il motivo del consiglio.
Tornato al tavolo, ho parlato a lungo con IM 1 e mi sono convinto delle sue buone intenzioni, anche perché lei mi ha assicurato che non voleva soldi da me. Io gliel’avevo chiesto espressamente dicendole che non ne avevo molti di soldi, e meglio che non ne avevo abbastanza per pagare una camera di albergo.”
(verb. dib. d’appello pag. 4-5).
E’ evidente che la Corte non ha creduto a questa versione.
Non solo perché si tratta di una nuova dichiarazione, in contrasto con quelle precedenti, in particolare con quanto ammesso durante il confronto quando ha dichiarato di confermare il racconto della ragazza sul loro incontro al bar __________ (sopra riportato).
“ AP 1: ADR che confermo nella sostanza il racconto di IM 1 (…)” (verbale di confronto PP 4.9.2012, pag. 5, AI 37).
Non vi ha creduto, anche perché non ha da essere dimostrata l’inverosimiglianza della tesi secondo cui un giovanottone quale è AP 1 non si fidasse di una ragazza (ritenuto come è assodato che la storia della condanna ingiusta causata dalla fidanzata tradita è falsa) così come non ha da essere dimostrata l’inverosimiglianza della situazione in cui una ragazza insiste e insiste per offrire ospitalità ad un uomo appena conosciuto e che declina ripetutamente le sue offerte.
14. Come detto, i due trascorsero insieme il pomeriggio del giorno successivo al loro incontro. Dopo avere fatto la spesa in un supermercato della città, i due cenarono nell’appartamento della donna e prepararono un lettino di fortuna dove l’uomo avrebbe dormito. Quindi, “sul tardi” (PS IM 1, 15.8.2012, pag. 5, AI 7), i due uscirono insieme per un giro in città. Entrarono, anche, nel casinò (dove i loro documenti di identità vennero fotocopiati) e dove la ragazza giocò e perse una ventina di franchi. Rientrarono verso le 02.30 del mattino e rimasero a lungo svegli, scambiandosi confidenze (cfr., al riguardo, in particolare, PS 15.8.2012 appena citato).
Fra i due non accadde null’altro, se non - a detta della donna - un massaggio ai piedi che l’uomo (che le aveva detto di avere seguito un corso di massaggi) praticò alla sua ospite.
AP 1 ha negato di averle praticato quel massaggio.
Al riguardo, tuttavia, egli non è credibile. Vi è, infatti, un riscontro in atti, pur se indiretto poiché __________, un amico della donna, sentito come teste il 30.8.2012, ha riferito che l’AP gli aveva raccontato, non solo che AP 1 era insistente ed aveva allungato le mani, ma anche che lo faceva proprio con la scusa dei massaggi.
Questa testimonianza sostiene le dichiarazioni dell’AP nella misura in cui non ci si spiega perché, se non fosse stato vero, la donna ne avrebbe riferito all’amico, e questo perché il dettaglio dei massaggi è, in sé, neutro e non necessario nell’ipotesi di un racconto menzognero. Anzi, a ben vedere, l’accettazione del massaggio potrebbe essere interpretata come l’accettazione di un’intimità che potrebbe generare equivoci, così da rendere meno limpida la situazione. Non ha da essere spiegato come, chi intende denunciare falsamente, si guarda bene dal riferire elementi atti a gettare ombre sulla sua credibilità.
15. Il giovedì 7 giugno 2012 i due si svegliarono nel pomeriggio. Mangiarono qualcosa in casa e poi uscirono per un giro in città. Rientrarono per la cena. Verso le 21.00, la donna uscì: aveva un appuntamento con un amico con cui aveva previsto di partecipare ad una serata karaoke in un esercizio pubblico di __________.
L’uomo rimase, invece, in casa.
16. IM 1 rientrò verso mezzanotte.
Su quanto successe dopo, le dichiarazioni dei due - sin qui sostanzialmente sovrapponibili (con la sola riserva del massaggio ai piedi della prima sera) - divergono.
Secondo la donna, AP 1, dopo una lunga chiacchierata, la costrinse a subire dei toccamenti e a praticargli una masturbazione.
La donna è stata interrogata tre volte. Una prima volta, l’8 giugno 2012, una seconda volta il 15.8.2012 ed un’ultima volta, il 4 settembre 2012, in confronto con l’appellante.
Così come già rilevato dai primi giudici, il secondo verbale è quello in cui IM 1 meglio dettaglia la sua versione.
Queste le dichiarazioni sui fatti poi ripresi nell’AA:
“ Al mio rientro a casa AP 1 dormiva o meglio, faceva finta.
Ha iniziato a parlare, ha cominciato a farmi complimenti uno dopo l'altro ricordo io che mi ha detto che sono una bella persona, una bella ragazza, che non ero una troietta come tutte le altre, mi ha detto che voleva aiutarmi perché ero malata e mi ha detto che mi potevo fidare di lui.
Facendo questo discorso mi ha pure detto che voleva fare un matrimonio finto, che mi dava CHF 10'000.- o qualcosa del genere. Sapendo, perché glieli avevo riferiti, i problemi che ho con i miei famigliari mi ha chiesto di sposarmi con lui che avrei potuto cambiare il cognome.
Poi mi ha detto che arrivava anche a darmi CHF 100'000.- e che me li avrebbe versati su di un conto in Spagna.
A precisa domanda rispondo che lui mi ha detto che voleva sposarsi con me perché voleva il passaporto svizzero. lo gli ho riferito che non avevo il passaporto svizzero e che avevo solo il permesso "C" e lui ha detto che gli andava bene lo stesso.
Poi ha cominciato a provarci, è venuto verso il mio letto e mi ha chiesto un abbraccio forte. Era mattina presto, prima aveva parlato per ore e ore.
Io ho pensato avesse bisogno d'affetto e ho accettato. Il mio era un abbraccio d'amicizia.
Dopo avermi abbracciata mi ha detto che mi voleva massaggiare. lo pensavo volesse fare come la sera prima e quindi non ho detto nulla.
Poi ha detto che voleva farmi un massaggio alla schiena, io ho detto che non volevo togliere i vestiti ma lui insisteva.
Io indossavo ileggins lunghi sino alle caviglie e indossavo una maglietta di colore nero piuttosto larga, non ero vestita in modo provocante.
Io ho detto che non volevo togliere i vestiti. Lui continuava a toccarmi e diceva che doveva massaggiarmi perché ero troppo teso.
Ha iniziato a sfilarmi i vestiti, nel fare questo mi teneva sul letto con le mani. Non mi mollava. lo non mi sono ribellata, avevo paura e cercavo un momento opportuno per riuscire a sfuggire.
L'ho visto fisicamente prestante e ho capito che non potevo averla vinta.
Aggiungo che avevo chiesto a __________ di chiamarmi ma lui non lo ha fatto.
A precisa domanda rispondo che mi ha tolto i pantaloni, la maglietta, reggiseno e le mutande che portavo. Mi ha tolto tutti gli indumenti.
A precisa domanda rispondo che AP 1 indossava del pantaloni tre/quarti di jeans e una maglietta.
Sono rimasta nuda sul letto, ero sdraiata sulla pancia.
Lui voleva massaggiarmi e io avevo paura che mi volesse violentare.
Mi ha stretta forte poi mi ha massaggiata sui piedi, sulle gambe, sulle natiche e sulla schiena. Nel fare il massaggio mi ha toccata, con le mani, nelle parti intime, sulla vagina e sul seno. La prima volta che mi ha toccata sulla vagina ancora indossavo le mutande che poi mi ha sfilato.
A precisa domanda rispondo che il tocco sul seno non è durato molto, me lo ha toccato di striscio.
Mi viene chiesto di spiegare il tocco sulla vagina e io rispondo che non me la sento di spiegare a lei che cosa è successo. E' un mese che non mangio, che sto male e mi sono tagliata pure i capelli.
Mi viene chiesto se preferisco parlare unicamente con una femmina e io rispondo di si.
Ore 21.57 L'isp. __________ lascia il verbale. Viene sostituito dalla collega app. __________ che si aggiunge alla Stagiaire.
Quando indossavo ancora le mutande mi ha toccato da dietro la vagina, non ha inserito il dito, me la sfiorava, me la palpava. lo cercavo di liberarmi. Non ricordo bene, so che a un certo punto si è tirato indietro. lo sono scappata verso il balcone e cercavo di aprire le tapparelle per scappare, lui é venuto verso di me e mi ha stretta forte, noi mi lasciava andare, continuava a dire "Sei una mentirosa",
intendeva una che mente.
Non ricordo bene il susseguirsi temporale dei fatti.
Lui ha ritirato giù le tapparelle.
Poi mi ha riportata verso il letto, abbracciandomi forte.
Preciso che in quel momento stavo piangendo.
Mi abbracciava forte, gli abbracci erano lunghissimi. Eravamo sdraiati a letto su un fianco. Ha continuato con i suoi massaggi.
In questo frangente mi ha permesso di rivestirmi.
Poi sono riuscita a scappare verso la porta, ma lui mi ha fermata, mi ha riportata a letto e ha ricominciato con i suoi massaggi, mi ha tolto nuovamente tutti i vestiti, io cercavo di scappare, urlavo fortissimo "Ahhhh", ma lui mi tratteneva a lungo abbracciandomi e stringendomi, impedendomi di muovere le braccia e insisteva per massaggiarmi e io l'ho lasciato fare, perché sapevo di non avere altra scelta. In certi momenti aveva degli atteggiamenti aggressivi: digrignava i denti, e li teneva stretti, la sua postura era minacciosa con le braccia tese lungo i fianchi come se volesse picchiarmi, ma poi si tratteneva.
Sapevo che anche se avessi provato a difendermi non ne sarei stata in grado, vista la sua corporatura robusta. Mi guardavo in giro in cerca di oggetti con cui difendermi, ma non vedevo nulla da utilizzare.
Ad un certo punto mi sono voltata e I'ho visto che si masturbava, era inginocchiato sul letto, con una mano mi tratteneva a letto e con l'altra si masturbava.
A precisa domanda rispondo che io mi trovavo sdraiata sulla pancia, lui era dietro intento a massaggiarmi. E' stato in questo momento che mi sono girata.
lo cercavo di urlare, ma lui mi tappava la bocca con la mano.
A precisa domanda rispondo che poteva essere la sua mano sinistra, ma non ricordo bene, ho urlato diverse volte.
Non ricordo molto bene lo svolgersi dei fatti perché ho cercato di rimuoverla dalla mia testa.
Vedendo che non ero consenziente lui diventava sempre più aggressivo, non mi lasciava scappare, mi tratteneva con forza a letto mettendosi a cavalcioni sopra di me: mi abbracciava e stringeva per bloccarmi le braccia e con le sue gambe stringeva le mie impedendomi di muoverle. Ero sdraiata sulla pancia, lui con la mano da dietro ha iniziato a toccarmi nelle parti intime: il fondo schiena e la vagina. Mi sfiorava, mi palpava con la mano, ma senza penetrare. Nel frattempo continuava a masturbarsi.
Ad un certo punto ho sentito delle voci sul pianerottolo e ho pensato fosse il momento giusto per scappare visto che c'erano delle persone. Sono scappata verso la porta, ma lui mi ha nuovamente trattenuta. Lui mi ha detto che non voleva fare niente, che non aveva I'AIDS, mi ha anche chiesto se ero stata violentata da mio padre visto che non ero consenziente e io gli ho fatto credere di sì nella speranza che smettesse, cercavo di giocare con la sua mente assecondandolo per farlo smettere.
Lui mi ha chiesto di masturbarlo, ed io l'ho assecondato perché non volevo che mi penetrasse. Mentre lo masturbavo mi ha anche obbligata con la forza a toccarlo sul petto e a baciarlo. Aveva tutto il tempo un tono di voce minaccioso.
Ore 22.35 il verbale viene sospeso per una pausa.
Ore 22:55 il verbale viene ripreso.
Gli interroganti mi chiedono che cosa diceva con questo tono minaccioso e io rispondo che mi diceva: "Sei una mentirosa!!", "cosa fai?!? Sei pazza?!?" e diverse volte "Sei una troia!!"
Masturbandolo lui ha raggiunto la eiaculazione, si é ripulito con un pezzo di carta da cucina, che poi ha in seguito gettato nel WC e tirato lo sciacquone.
In seguito ci siamo rivestiti e lui mi ha minacciata dicendo che sarebbe andato in giro a dire che ero una puttana, ai suoi amici del bar __________ e alla gente che io conosco, mi sembra che abbia usato le parole: “Vado in giro, nei bar dei miei compaesani e vado a raccontare che ti ho scopato così tutti sapranno che sei una troia” e ha aggiunto “quindi stai zitta che è meglio per te!!”. Mi ha anche detto che potevo chiamare la polizia, e che visto che non mi aveva penetrata non c'erano prove.
Poi ha preso tutti i suoi documenti, come già detto in precedenza, e ha marcato sul suo telefono i miei dati, copiandoli dal mio documento che era sul tavolo.
(…)
A precisa domanda rispondo che mi ha baciata con la lingua.
A precisa domanda rispondo che mi ha toccata con le dita e il palmo della mano sulla vagina, senza penetrarmi.
A precisa domanda rispondo che lui non mi ha mai picchiata, ma mi minacciava accennando ai gesti, per esempio: alzando il braccio come per tirarmi un pugno, ma senza farlo veramente. Con il suo tono di voce e il suo atteggiamento mi ha spaventato al punto che non sono riuscita a reagire e ho dovuto lasciarlo fare, essendo io fisicamente. molto più debole e quindi non sarei mai riuscita a competere con lui.
A precisa domanda rispondo che lui ha usato la sua forza solo per tenermi ferma sul letto rispettivamente per riportarmi al letto quando io cercavo di scappare.
A precisa domanda rispondo che i fatti sono accaduti sul mio letto e non su quello che avevo portato all'appartamento per lui.
Gli interroganti mi chiedono quali parole ingiuriose AP 1 ha usato nei miei confronti e io rispondo che mi ha dato diverse volte della puttana, ha detto "sei una puttana!!", e della "mentirosa" intendendo una persona che mente.
Gli interroganti mi chiedono di spiegare se AP 1 ha usato parole minacciose nei miei confronti e io rispondo che non mi ha mai minacciata di morte, ma la sua aggressività, il suo modo di trattenermi, e il suo tono di voce minaccioso, mi davano quest'impressione.
(…)
A precisa domanda rispondo che ad una sua domanda gli ho risposto che ero fidanzata e lui mi ha detto "fa niente". Inoltre, gli ho detto "no, no, no" tantissime volte, mi sono anche messa a piangere, ma lui non ascoltava. Ho cercato anche con la forza di liberarmi,e di allontanarlo per fargli capire che non volevo, ma senza riuscirci. Non osavo parlare troppo per paura di peggiorare la situazione, inoltre lui faceva kick-boxing dunque avevo molta paura.”
(PS 15.8.2012, pag. 6-9 e 10, AI 7)
Come vedremo in seguito, AP 1 ha sempre negato di avere fatto quanto sostenuto dalla donna.
17. Poi, insieme, i due sono usciti dall’appartamento, sono andati in lavanderia (dove hanno incontrato la portinaia) per prendere i vestiti dell’uomo che la donna aveva lavato il giorno prima e, sempre insieme, hanno lasciato il palazzo. AP 1 voleva andare ad Ascona e la donna lo ha accompagnato alla fermata del bus:
“ l’ho accompagnato per avere l’occasione di uscire di casa e poter scappare” (PS 15.8.2012, pag. 9, AI 7).
18. Raggiunta la fermata del bus di __________, la donna si è allontanata correndo dal suo accompagnatore: sua intenzione era rifugiarsi nei vicini uffici della FART dove aveva visto alcuni dipendenti della società di trasporti:
“ subito dietro la fermata del bus ho visto che c’era la stazione degli autobus FART e ho visto che c’erano fuori dallo stabilimento dei dipendenti e sono corsa verso di loro per mettermi al sicuro, cercando anche di entrare nella struttura per essere ancora più al sicuro. Pensavo che lui mi avrebbe corso dietro, ma non l’ha fatto. Lui ha attraversato la strada e si è incamminato verso __________ urlandomi “sei una mentirosa”. Loro mi hanno fermata” (PS 15 8.2010 pag. 9, AI 7).
Da lì - erano le 9.29 dell’8 giugno 2012 - IM 1 telefonò alla polizia denunciando, in modo agitato e confuso, di essere stata “quasi violentata” in casa sua. Questa la trascrizione della telefonata:
“ Si; scusi io devo denunciare una persona Mi ha qua … Mi ha quasi violentato a casa mia, mi ha rinchiuso. Adesso sta andando verso... (…)
Eh praticamente questo qua l’ho visto … un giorno stavo andando … stavo facendo un giro e ho visto questo qua e c’era anche un mio amico, no e mi ha chiesto qualcosa per andare … per … e fa “mi dici dove è la stazione di __________” e io l’ho accompagnato: E poi l’altro giorno stavo passeggiando da sola e lo vedo.. l’ho visto in giro no, così no. E mi fa “ e non so dove andare, posso rimanere da te due giorni” e io ho fatto fatica faccio “no…io non.. non”. C’erano i suoi paesani __________ che quelli li hanno detto “no, non..”. Nessuno ha voluto prenderlo a casa. Fa “guarda , e non so, non ho soldi, due giorni qua, solo due giorni, così e cosà , mi .. arrivano soldi .. da __________ … tutte ste cose qua. E quando è arrivato a casa questa persona qua primo giorno si è comportato bene, prima notte (…)
E dopo, e dopo il primo giorno comincia … è cambiato totalmente quasi mi ha … mi ha rinchiusa a casa da ieri sera (…) da ieri sera alle undici che lui continuava a parlare, ma anche il giorno prima continuava a parlare… (…) e ieri sera mi ha detto e non lo so, vuoi sposarmi, ti do quarantamila franchi per il permesso B, dopo io apro l'azienda e qua e là ed io ho detto guarda no, no grazie non voglio sposarmi con te per permesso B. Dopo ha cominciato, insisteva e insisteva qua e là e così: Poi ad un certo punto ha cominciato proprio a essere violento verso di me no...
Essere proprio violento nel senso...io non facevo una cosa e...poi mi fa ti faccio un massaggio, ti faccio un massaggio e io ho cercato di correre verso la ca… verso la porta aprire la porta, ho anche gridato...
Però lui diventava ancora più nervoso allora cercavo di fare il suo gioco e ha cominciato…cominciato a farmi massaggio con l'olio di Nivea... E io non ho detto niente perché avevo paura e lui é uno che...tutto muscoloso avevo paura che mi faceva male e... aveva chiuso le finestre”
(doc. TPC 13, sentenza impugnata, consid. 6, pag. 13).
Visto che la polizia tardava ad arrivare, la donna, che aveva visto passare due volanti, alle 9.48 telefonò nuovamente alla polizia per sollecitarne l’arrivo (cfr. CD con registrazioni 117, AI 20).
19. Poco dopo che la donna si allontanò da lui correndo - e, per la precisione, alle ore 9.31 - AP 1 telefonò alla polizia raccontando di essere stato ospitato da una donna che, poi, gli fece delle storie perché voleva essere pagata. Questa la trascrizione della telefonata (registrata sul CD in atti sub doc. AI 20 e trascritta a cura di questa Corte, act. XIIIa in inc. CARP 17.2012.193):
“ AP 1 : Ho conosciuto da due giorni una ragazza che mi ha ospitato a casa sua. Io sono venuto a __________ per trovare un lavoro. Lei mi ha detto che dovevo pagarla per l’ospitalità. Ho dormito a casa sua, mi ha fatto pranzare, mi ha lavato la biancheria ed io ho risposto che in quel momento non avevo soldi.
Agente: Ma questo non è un problema di polizia. È un problema di polizia? Non mi sembra.
AP 1: Sì, perché lei mi ha detto che se non le do i soldi, c’è un problema.
Agente: Ma io non vedo nessun reato. La polizia interviene se ci sono reati, caro signore. Io qui non vedo nessun reato. È un accordo fra di voi. Noi non possiamo fare da paciere fra di voi. Dire no è giusto, no è sbagliato. Noi interveniamo se ci sono dei reati. In questo caso non ci sono i presupposti per l’intervento della polizia, capisce?
AP 1: Tu sei della polizia?
Agente: Noi siamo la polizia cantonale
AP 1: Polizia cantonale di __________?
Agente: No, noi siamo la polizia cantonale. Sta parlando con la centrale operativa
AP 1: Ah, con la centrale operativa.
Agente: Vuole parlare con la polizia comunale di __________?
AP 1: Sì, di __________.
Agente: Va bene, gliela passo. (…)
Agente: Polizia di __________ buongiorno!
AP 1 Buongiorno signore.
Agente: Mi dica.
AP 1: Questo giorno ho avuto un problema con una ragazza.
Agente: Sì.
AP 1: Io mi chiamo AP 1.
Agente: Dove abita lei?
AP 1: Io abito qua a __________ per trovare un lavoro. Capisce?
Agente: Sì.
AP 1: Due giorni ho conosciuto una ragazza e lei mi ha detto che mi avrebbe potuto aiutare per una settimana per dormire, per mangiare, in quanto cercavo un lavoro. Quando tu starai bene, mi darai pochi soldi. (…) Questo giorno della mattina, alle 8 della mattina, per scherzare, mi dice mi dai i soldi o vai via. Bene, mi dai i vestiti. Lei mi ha lavato i vestiti, da mangiare per due giorni, da dormire e dopo stava arrabbiata con me perché le devo dare dei soldi. Io ho detto che non ho soldi e allora questa persona fa dei problemi. E io sono andato via e ho detto tu vuoi chiamare la polizia. Io ho trentaquattro anni, capisci.
Agente: Adesso lei dove si trova? Tu dove sei?
AP 1: Io sto andando per il centro.
Agente: Ma dove?
AP 1: Io sto in strada e sto andando per il centro di __________.
Agente: Sì, ma dove? Così mando una pattuglia a vedere
AP 1: Io sono in __________, qua.
Agente: Ho capito, ma __________ è grande. Mi devi dire dove, che mando qualcuno a vedere.
AP 1: Io sono 8 giorni qua a __________.
Agente: Ma tu cosa vuoi dalla Polizia?
AP 1: Per parlare con questa persona che tiene problema con me.
Agente: Ma tu sei uscito di casa. Quale è il problema?
AP 1: Perché lei mi ha detto che fa soldi.
Agente: Ma la polizia che cosa centra. Non centra niente.
AP 1: Ma non lo so signore, perché questa signora chiede soldi perché io ho dormito due giorni, mi ha dato da mangiare e mi ha lavato i vestiti.
Agente: Ti ha fatto andare via.
AP 1: Sì, lei mi ha mandato via. E io le ho detto, bene.
Agente: Ecco tu sei fuori.
AP 1: Sono fuori e, sto andando per il centro.
Agente: Hai preso i tuoi vestiti?
AP 1: Sì io ce li ho i miei vestiti, ho tutte le cose e la valigia.
Agente: Allora, va bene così. Qual è il problema?
AP 1: E non lo so, perché lei ha detto tu … allora io ti faccio un problema.
E dico … bene, io chiamo la polizia. Se tu mi fai un problema, io chiamo la polizia.
Agente: Lei non può fare nessun problema. Perché ti ha mandato via di casa e il problema è risolto.
AP 1: Non lo so signore, perché le ragazze sono molto “peligrose” (n.d.r. infide, pericolose). In questa vita allora tu lo sai, tu sei “hombre” della polizia, io sono ”hombre” di 34 anni.
Agente: E va bene, adesso la polizia non fa niente perché non c’è stata violenza, non c’è stato furto, non c’è stato niente.
AP 1: Non, no, no, no.
Agente: Sei uscito di casa e basta. Va bene così.
AP 1: Bene signor, io mi chiamo AP 1. Annota il mio nome. Questo è il mio numero.
Signora come posso andare per il centro.
Passante: Sempre dritto
Agente: Cosa vuoi che facciamo noi!
AP 1: Perché, lei vuole soldi da me.
Agente: Lei vuole soldi da te?
AP 1: Sì lei vuole CHF 100.- per due giorni perché mi ha lavato i vestiti.
Agente: È suo diritto, no?
AP 1: Questa persona non è svizzera. È di un altro paese, ma ha i documenti della Svizzera
Agente: Come si chiama?
AP 1: Si chiama IM 1. Aspetta perché io ho segnato il suo nome. Si chiama … ho solo segnato IM 1.
Agente: Sì, ma ce ne sono 20'000 di IM 1. Lei ti ha chiesto i soldi, tu non gliel’hai dati e sei andato via.
AP 1: Ma io non ce li ho i soldi, io sono in una mala posizione. Io ho lavorato 5 giorni al ristorante __________ e lui non mi ha pagato, mi ha pagato solamente CHF 300.-, io ho finito questi CHF 300.- in 3 / 4 giorni e dopo ho conosciuto una ragazza. Ero in strada, capisci. Due notti …
Agente: Ho capito adesso il problema è risolto: tu sei andato via di casa, con le tue cose. Basta, non so cosa vuoi dalla polizia.
AP 1: Non lo so. Perché se lei fa un problema con me, io chiamare la polizia.
Agente: Tu sei stato ospitato a casa sua, quindi lei ha diritto di chiederti i soldi. Se lei non ha chiamato la polizia, noi non interveniamo.
AP 1: Grazie, tu segnati il mio nome. Io mi chiamo AP 1.
Agente: So io cosa devo fare. Tu non hai bisogno della polizia, perché non è successo niente. Va bene?
AP 1: Va bene. Grazie. Ok, grazie.
Agente: Ok?
AP 1: Grazie mille. Va bene signore.
Agente: Ok.”
20. Sempre dalla stazione FART, mentre aspettava l’arrivo della polizia, IM 1 telefonò all’amico __________ che, alcuni mesi dopo, ha riferito di quel colloquio nei seguenti termini:
“ quando mi chiamò piangendo IM 1 mi disse che quella persona che aveva ospitato...le aveva fatto delle richieste a sfondo sessuale, non lasciandola uscire di casa fino a quando non lo avesse masturbato. IM 1 mi disse espressamente che “aveva dovuto fargli una sega” per poter uscire di casa. Lei mi disse che il tutto si era svolto sotto minacce. Lei mi disse che lui la stringeva e che si era anche intromesso fra lei e la porta…Lei avrebbe provato ad uscire in diverse occasioni ma lui non gliel'avrebbe permesso...lei mi disse che lui le aveva chiesto un rapporto completo, che le aveva toccato le parti intime e che aveva appunto voluto che gli facesse una sega...che mi disse che AP 1 le aveva toccato le parti intime con la/le mano/i, ma non andò più nel dettaglio” (PP __________ 6.9.2012 pag. 3)
(sentenza impugnata, consid. 9.e, pag. 17).
21. IM 1 è stata sentita negli uffici della polizia dalle ore 11.45 sino alle 13.25 (cfr. PS 8.6.2012 all. ad AI 3).
Subito dopo la sua audizione, la polizia scientifica ha proceduto ad accertamenti nel monolocale abitato dalla donna. Sono state riscontrate, su una bottiglia in PET, tre frammenti di impronte papillari dell’appellante. Non sono, invece, state rinvenute tracce di suo sperma (AI 39).
22. Verso le 16.30 di quello stesso giorno, IM 1 ha chiamato __________ (con cui intratteneva una relazione sentimentale) chiedendogli di raggiungerla. Lo attese “nascosta nelle piante dietro una pompa di benzina”. Quando l’uomo l’arrivò, trovò l’amica “sconvolta” ed “agitata”. Sui dettagli, si riporta quanto indicato dai primi giudici:
“ Così di seguito questo testimone: "io le chiedevo cosa era successo ma lei non riusciva ad esprimersi e continuava imperterrita a ripetermi di portarla via da __________ e quindi assieme in auto ci siamo diretti verso __________ " (PP __________ 30.8.2012 pag. 3) per poi precisargli durante una sosta del viaggio "che era stata sequestrata in casa e che aveva subito delle molestie sessuali" da "quella persona che le aveva chiesto ospitalità" (PP __________ 30.8.2012 pag. 3) e quindi, durante la sera, oltre a disegnare l'identikit di AP 1 (PP __________ 30.8.2012 pag. 5 e Al 3), raccontargli che questi "si era completamente trasformato e che dalla persona tranquilla che era aveva iniziato a farle delle proposte incomprensibili come, ad esempio, di sposarlo. Vista l'attitudine assunta da questa persona IM 1 mi disse che avrebbe voluto andarsene di casa, ma il momento in cui provò a farlo lui le avrebbe anche bloccato l'uscita, tolto la chiave e sequestrato il telefono cellulare...quest'uomo le avrebbe fatto delle avances sessuali, ad esempio le chiedeva di fargli un pompino o di avere un rapporto sessuale e questo mentre la teneva bloccata sul letto. Lei mi precisò che lo faceva senza particolare forza, ma piuttosto minacciandola psicologicamente. IM 1 mi disse di aver interpretato la mancanza di ulteriore forza quale volontà di non lasciare ulteriori lividi sul suo corpo... Lei mi ha anche raccontato che per difendersi gli disse pure di avere l’AIDS" (PP __________ 30.8.2012 pag. 4) anche se, in verità, __________ nulla le chiese in merito a quanto avrebbe dovuto fare o subire già solo perché preferì non "indagare a fondo su quanto era successo e questo perché mi rendevo conto di quanto stesse male IM 1 a parlarne" (PP __________ 30.8.2012 pag. 4). Significativo comunque come dopo aver passato la notte presso di lui con "un'ulteriore crisi di pianto molto forte.. per la durata di circa due ore" (PP __________ 30.8.2012 pag. 5), IM 1 non ha voluto ritornare a __________ "perché temeva di incontrare" AP 1 e si trasferì per due settimane da un'amica (PP __________ 30.8.2012 pag. 5)”
(sentenza impugnata, consid. 9.d. pag. 16 e 17).
23. Dopo i fatti, IM 1 non tornò a casa sua per un mese per paura che AP 1 potesse tornare:
“ sono preoccupata, dopo i fatti sono stata per un mese circa da una mia amica a dormire. La mia amica (..) abita a __________, nei pressi del bar __________. Aggiungo che a lei non me la sono sentita di dire quanto mi è successo, semplicemente ho cercato un luogo dove andare a dormire perché avevo paura di restare sola a casa, avevo paura che AP 1 ritornasse da me” (PS 15.8.2012, pag. 2, AI 7).
24. Nonostante gli inquirenti fossero in possesso di un fotogramma della prima pagina del passaporto di AP 1 (quello scattato al casinò di __________), in data 25 luglio 2012 il primo PP titolare dell’inchiesta ha - inspiegabilmente, come sottolineato dai primi giudici - emanato un decreto di sospensione rilevando come l’autore fosse “ignoto (per dati insufficienti per una ricerca mirata a livello nazionale ed internazionale” e “in attesa di nuovi sviluppi” (decreto di sospensione 25.07.2012 Ministero pubblico, AI 4).
25. Come visto sopra, IM 1 è stata nuovamente sentita dalla polizia il 15.8.2012.
Intervenuto a seguito di questa seconda audizione, un nuovo PP ha diramato un mandato di arresto sulla cui base AP 1 - che già era in stato di fermo a __________ dal 14 agosto per il furto di un cosmetico in un supermercato e per accertamenti in relazione ad un IPhone di cui era in possesso e che risultava essere rubato - è stato arrestato provvisoriamente e trasferito in Ticino.
Sentito dal PP e dal GPC il 16 agosto 2012, AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva (AI 16) poi prolungata (AI 54). Dopo l’emissione dell’AA a suo carico, egli è stato posto in carcerazione di sicurezza (doc. TPC 4) che è stata mantenuta anche dopo il primo giudizio (dispositivo 3 della sentenza impugnata; decisione 27 marzo 2013 della presidente di questa Corte, act. XIX in inc. CARP 17.2012.193).
Sin dall’inizio dei suoi interrogatori, AP 1 ha negato di avere fatto sesso con la donna.
26. Su quanto successo la notte fra il 7 e l’8 giugno 2012, al rientro di IM 1, ha detto:
“ ho sempre dormito da solo nel mio letto e non ho mai molestato nessuno. Neppure mi ha mai visto nudo, non ho neppure visto lei. Voglio subito precisare che non vi è stato nessun tipo di intimità fra noi, nemmeno un bacio” (PP 16.8.2012 pag. 3, AI 11).
“ quando lei è tornata io ero a letto. Io mi sono svegliato quando lei è rientrata, lei è andata in bagno a farsi una doccia, quando lei è uscita io le ho detto buona notte e basta.” (PP 4.9.2012, pag. 13, AI 37)
Proseguendo, AP 1 ha spiegato di essersi arrabbiato e di essersene andato poiché la donna, che in un primo tempo gli aveva offerto ospitalità, poi pretendeva di essere pagata ed ha aggiunto che lei, poi, lo minacciò “e questo per soldi”:
“ me ne sono andato in quanto lei mi ha detto dapprima che voleva aiutarmi ma poi in seguito mi aveva chiesto i soldi per dormire. Mi aveva chiesto 300 CHF per queste 3 o 4 notti. Io mi sono quindi arrabbiato e le ho detto che me ne andavo via immediatamente, e che ho chiamato la Polizia (...) Io ho chiamato la polizia che sono molto arrabbiato che c’era una persona che voleva che le pagassi l’ospitalità che mi aveva prestato. La Polizia mi ha chiesto dove fossi e di andarmene via da quella casa. Sono quindi uscito e sono andato in stazione. (…) lei gridava dicendomi “vedrai quello che ti succede” (…) è lei che mi ha minacciato e questo per soldi” (PP 16.8.2012, pag. 3; 12, AI 11).
Durante il confronto, ribadita la questione del prezzo richiesto, AP 1 ha precisato che è per vendicarsi del mancato pagamento che la donna lo ha denunciato:
“ AI mattino, quando ci siamo svegliati, lei ha iniziato a parlarmi di questi CHF 300 per l’alloggio, io mi sono arrabbiato e le ho detto che volevo andarmene ma prima volevo scendere in lavanderia a recuperare i vestiti. Siamo scesi assieme in lavanderia, lì c'era una signora che raccoglieva il bucato. Ho quindi messo tutti i miei vestiti nella borsa e ci siamo diretti verso la fermata del bus perché volevo recarmi ad __________. Andando verso la fermata del bus, sempre lungo il tragitto, continuava a chiedermi questi CHF 300, io le ho ribadito che non le davo nulla e lei mi ha poi minacciato dicendomi vedrai cosa succede. Una volta arrivati alla fermata del bus lei ha ribadito di volere i soldi ed io ho ribadito di no, poi lei ha attraversato la strada ed è entrata in un palazzo. È a quel punto che ho chiamato la Polizia.” (PP 4.9.2012, pag. 13, AI 37)
27. Deferito davanti ad una Corte delle assise criminali, AP 1 è stato dichiarato, per quanto successo nella notte fra il 7 e l’8 giugno 2012, autore colpevole di coazione sessuale e condannato alla pena detentiva di 2 anni da scontare.
In questa sede, così come già in primo grado, egli ribadisce la sua innocenza e chiede, pertanto, il suo integrale proscioglimento.
A suo dire, l’AP non può essere creduta perché, in estrema sintesi, la patologia di cui soffre rende del tutto inattendibili le sue dichiarazioni.
28. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (cfr. Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997 p. 503 e 506 cit in STF 30.7.2002 in re C. c. dott. X).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza (cfr., fra gli altri, STF 15.2.2010 in 6B_1012/2009).
A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.
Va, poi, in quest’analisi, tenuto conto del fatto che quanto contenuto in un verbale è già il frutto della mediazione interpretativa - fatta certamente in buona fede ma che mediazione rimane - fra quanto dichiarato dalla persona sentita e quanto recepito e tradotto in forma scritta dal verbalizzante.
Di questi limiti bisogna tener conto, nell’attesa di una modifica legislativa che renda obbligatoria - almeno nei casi di presunti abusi sessuali - la videoregistrazione delle audizioni.
Va, qui, sottolineato che il TF ha già avuto modo e a più riprese di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova (cfr., ad es., STF 18.1.2002 in re A. c. B.; STF 2.12.2010 in 6B_705/2010).
29.a. Valutando le dichiarazioni dell’accusatrice privata, va in primo luogo rilevato come non ci siano elementi nell’incarto atti a suffragare la tesi sostenuta dall’appellante di una denuncia menzognera fatta dalla donna per vendicarsi del suo rifiuto di pagare fr. 300.- quale contropartita dell’ospitalità ricevuta.
Anzi, tale tesi è smentita da quanto in atti.
Dapprima, la tesi dell’appellante è smentita dalle seguenti considerazioni.
Sulla scorta delle dichiarazioni della donna ma anche di quelle di AP 1 che ha ammesso di avere passato (o meglio, avere detto alla donna di avere passato) all’addiaccio la notte del 5 giugno ed ha dovuto ammettere di avere rassicurato IM 1 sulle sue buone intenzioni (ciò che significa che ella non ha ceduto alla prima richiesta), ben si può considerare accertato che la donna ha accettato di ospitare AP 1 soltanto dietro sue insistenze e soltanto per buon cuore, visto che egli le era parso sperduto in una città che non conosceva. Sintomatico e indicativo, prima, della prudenza e, poi, delle buone intenzioni della donna è il fatto che, il primo giorno, lei non gli ha dato ospitalità - nonostante lui gliel’avesse già chiesta - dicendogli di farsi ospitare dai compaesani incontrati per caso e che fu soltanto il giorno successivo, quando AP 1 le disse di avere passato la notte all’aperto e di non avere più soldi avendo speso gli ultimi franchi per pagare le bevande a lei e all’amico, che la ragazza accettò di ospitarlo.
E’ evidente che chi si decide, dopo reticenze, ad ospitare qualcuno in queste condizioni, lo fa per buon cuore. Ed è altrettanto evidente che chi ospita per buon cuore, non si fa pagare.
Del resto, fosse stata guidata da volontà di guadagno, la donna lo avrebbe ospitato già sin dalla prima sera (il prezzo richiesto sarebbe stato superiore). E, infine, è evidente che chi è spinto da una volontà di guadagno, non si rivolge, certo, a persone che sa essere squattrinate come AP 1 (PP AP 1 16.8.2012, pag. 4 e 5, AI 11; PP confronto 4.9.2012, pag. 3 e 4, AI 37).
Del resto, la totale inconsistenza della tesi di AP 1 è, così come rilevato anche dai primi giudici, dimostrata anche:
- dalla più che bizzarra telefonata fatta da AP 1 agli agenti l’8 giugno 2012 con l’ancor più bizzarra reiterata richiesta di annotare il nome del denunciante. Nessuno, men che meno una persona che risiede nel nostro paese senza alcun permesso, chiede aiuto alla polizia per una questione banale (e sostanzialmente risolta, così come più volte rilevato dagli agenti di polizia, visto che l’uomo aveva tranquillamente lasciato l’appartamento con tutte le sue cose) come quella raccontata. E, inoltre, nessuno - che non abbia un secondo fine - si preoccupa che il suo nome venga ben registrato con un’insistenza tale da indurre l’agente a rispondergli che lui sapeva quel che doveva fare.
Al riguardo, non si può che ritenere, in accordo con i primi giudici, che essa altro non fu che “una storiella inventata sui due piedi da AP 1 per procacciarsi un inconsistente alibi” poiché “solo chi sa di avere fatto qualcosa di penalmente rilevante, resosi conto che sarebbe stato denunciato, non può che mettersi subito a ricercare una, ai suoi occhi, possibile valida giustificazione sin anche ad arrivare a chiamare la polizia per una questione che al massimo poteva essere di carattere civile” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 27);
- dal fatto che nessuno si sottoporrebbe ad una procedura giudiziaria notoriamente pesante dal profilo psicologico per una banalità quale il mancato pagamento di una somma irrisoria.
Concorre, infine, a togliere credibilità alla tesi di AP 1 - la ragazza mi ha denunciato per “farmela pagare” - il giudizio espresso dalla psicoterapeuta che esclude che la ragazza sia “vendicativa”.
Da quanto sopra emerge, dunque, che:
- AP 1 ha mentito e che
- IM 1 non aveva alcun interesse né alcun motivo per denunciare falsamente AP 1.
b. Le dichiarazioni rese dalla donna nei suoi tre interrogatori sono sostanzialmente costanti.
I primi giudici hanno ritenuto di dover trovare, tra esse, una divergenza rilevando come nel secondo verbale e in quello di confronto, IM 1 abbia detto di avere masturbato l’uomo sino all’eiaculazione mentre, nel primo, abbia, invece, detto che “mentre stava per venire mi ha detto di fermarmi e lui ha continuato sino all’eiaculazione, facendo andare lo sperma su di un tovagliolo di carta, che poi ha gettato” (PS 8.6.2012, pag. 3 all. ad AI 3). In realtà, non si tratta di una reale divergenza di versioni: anche nella versione data l’8.6.2012, infatti, la donna ha masturbato l’uomo sino a quando “stava per venire”, quindi sino, praticamente, all’eiaculazione. Quella che è stata ritenuta una divergenza è, in realtà, piuttosto un dettaglio fornito la prima volta e non più ripreso in seguito.
Quel che conta nell’ottica della costanza delle dichiarazioni è che la sostanza di tutte e tre le sue deposizioni è la stessa.
Nulla muta e non inficia il giudizio di costanza delle sue dichiarazioni, il fatto che, solo nel verbale di confronto, IM 1 abbia dichiarato che l’uomo le diceva “che gli facevano male le palle perché non aveva scaricato e che era dal primo giorno che mi aveva visto che mi voleva” (PP 4.9.2012, pag. 12 e 13, AI 37). In effetti, è ben possibile che la donna non abbia ritenuto, nelle due precedenti occasioni, di dover riferire di quel dettaglio della lunga conversazione avuta con AP 1. Altrettanto possibile è che la donna abbia ricordato la frase soltanto nell’occasione del confronto. Si tratta, infatti, non di una contraddizione fra diverse versioni, ma di un’aggiunta che si inserisce, senza stridere, nel contesto delle dichiarazioni rilasciate in precedenza.
c. Le dichiarazioni di IM 1 sono sostanzialmente pacate, nella misura in cui ella non carica di particolare violenza fisica il suo racconto. Infatti, pur raccontando che AP 1 le impedì di lasciare l’appartamento e di chiedere aiuto e che ebbe nei suoi confronti un atteggiamento prevaricatore (tenendola ferma o trattenendola in una sorta di abbraccio violento) ha sempre precisato, rispondendo a domande in tal senso degli inquirenti, che AP 1 non la picchiò né la minacciò mai di morte e che lei si decise a sottostare alle sue voglie per evitare il peggio:
“ A precisa domanda rispondo che lui non mi ha mai picchiata, ma mi minacciava accennando ai gesti, per esempio: alzando il braccio come per tirarmi un pugno, ma senza farlo veramente. Con il suo tono di voce e il suo atteggiamento mi ha spaventato al punto che non sono riuscita a reagire e ho dovuto lasciarlo fare, essendo io fisicamente. molto più debole e quindi non sarei mai riuscita a competere con lui.
A precisa domanda rispondo che lui ha usato la sua forza solo per tenermi ferma sul letto rispettivamente per riportarmi al letto quando io cercavo di scappare.
(…) Gli interroganti mi chiedono di spiegare se AP 1 ha usato parole minacciose nei miei confronti e io rispondo che non mi ha mai minacciata di morte, ma la sua aggressività, il suo modo di trattenermi, e il suo tono di voce minaccioso, mi davano quest'impressione.” (PS 15.8.2012, pag. 9, AI 7).
“ mi ricordo anche che lui in tutto questo periodo si avvicinava a me con il pugno alzato, mimava il gesto come a volermi colpire, poi come se si trattenesse si fermava e mi dava dei baci sul corpo. Sembrava un malato” (PP 4.9.2012 pag. 12, AI 37).
Non ha da essere spiegato che, invece, una persona in malafede che denuncia un sopruso sessuale non avvenuto tende a caricare ed enfatizzare l’aspetto coattivo. Di norma, una persona che denuncia falsamente non si limita a dire, come ha fatto in concreto l’AP, di avere
“ assecondato (n.d.r: il suo abusatore) perché non volevo che mi penetrasse” (PS 15.8.2012, pag. 8, AI 7).
“ sapevo che se avessi provato a difendermi non ne sarei stata in grado, vista la sua corporatura robusta” (PS 15.8.2012, pag. 8, AI 7).
Una persona che mente non dice di avere ceduto al suo aggressore perché aveva capito di non potergli resistere. Sostiene, semmai, di essere stata costretta con la forza e la violenza fisica, perché è l’effettivo utilizzo della forza bruta che caratterizza, nell’immaginario, il reato sessuale.
In questo senso, dunque, l’ammissione di IM 1 di avere ceduto poiché aveva capito di non poter resistere a AP 1 e non perché questi l’avrebbe picchiata è un indizio - importante - di veridicità delle sue dichiarazioni.
d. Parimenti ne va della seguente dichiarazione:
“ Poi ha cominciato a provarci, è venuto verso il mio letto e ha mi ha chiesto un abbraccio forte. Era mattina presto, prima aveva parlato per ore e ore.
Io ho pensato avesse bisogno d'affetto e ho accettato. Il mio era un abbraccio d'amicizia.
Dopo avermi abbracciata mi ha detto che mi voleva massaggiare. lo pensavo volesse fare come la sera prima e quindi non ho detto nulla.” (PS 15.8.2012, pag. 6, AI 7).
Una persona intenzionata a denunciare falsamente di essere vittima di un reato sessuale non farebbe mai una simile dichiarazione ritenuto come un tale comportamento (l’accettazione di un abbraccio nel proprio letto) è un atteggiamento non propriamente congruente con l’ipotesi denunciata e, quindi, atto a mettere in dubbio l’esistenza stessa della costrizione.
e. Le dichiarazioni della donna appaiono credibili nella misura in cui da esse non traspare un tentativo di enfatizzare quanto patito. Ne sono prova le dichiarazioni relative ai toccamenti subiti, ritenuto che ella, pur parlandone, ne ha relativizzato la portata:
“ Nel fare il massaggio mi ha toccata, con le mani, nelle parti intime, sulla vagina e sul seno. La prima volta che mi ha toccata sulla vagina ancora indossavo le mutande che poi mi ha sfilato.
A precisa domanda rispondo che il tocco sul seno non è durato molto, me lo ha toccato di striscio.
Mi viene chiesto di spiegare il tocco sulla vagina e io rispondo che non me la sento di spiegare a lei che cosa è successo. E' un mese che non mangio, che sto male e mi sono tagliata pure i capelli.
Mi viene chiesto se preferisco parlare unicamente con una femmina e io rispondo di sì.
Ore 21.57 L'isp. __________ lascia il verbale. Viene sostituito dalla collega app. __________ che si aggiunge alla Stagiaire.
Quando indossavo ancora le mutande mi ha toccato da dietro la vagina, non ha inserito il dito, me la sfiorava, me la palpava. lo cercavo di liberarmi. Non ricordo bene, so che a un certo punto si è tirato indietro (…) Ero sdraiata sulla pancia, lui con la mano da dietro ha iniziato a toccarmi nelle parti intime: il fondo schiena e la vagina. Mi sfiorava, mi palpava con la mano, ma senza penetrare. Nel frattempo continuava a masturbarsi. (…)
A precisa domanda rispondo che mi ha baciata con la lingua.
A precisa domanda rispondo che mi ha toccata con le dita e il palmo della mano sulla vagina, senza penetrarmi.” (PS 15.8.2012, pag. 7-9, AI 7).
Queste precisazioni sull’intensità dei toccamenti sono - proprio per il fatto che, con esse, la donna ne ridimensiona la gravità - anch’esse, indizio di veridicità del racconto.
Infatti, chi denuncia falsamente tende ad esasperare le situazioni d’abuso, nel tentativo di renderle evidenti. Soltanto chi descrive situazioni realmente vissute, invece, descrive le diverse sfumature della realtà.
Ma non solo.
Le relativizzazioni dell’intensità dei toccamenti dimostrano come, nel raccontare quanto subito, la donna non sia stata guidata dal desiderio di vendicarsi: esse provano come IM 1, pur spaventata, non si sia lasciata prendere, nelle sue dichiarazioni, da animosità o rancore.
f. Anche le dichiarazioni relative al suo tentativo di “stare al gioco” di AP 1 sperando, così, di evitare il peggio sono un indicatore di veridicità delle dichiarazioni della donna. E’, infatti, cosa nota che, effettivamente, le donne aggredite sessualmente cercano di costruire un contatto personale con il loro aggressore sperando, così, di suscitare in lui empatia e, con essa, l’abbandono dei propositi coattivi.
Al riguardo, significativi sono i seguenti passaggi:
“ …piangevo e mi diceva se avevo paura degli uomini e se ero stata abusata da mio padre. Io gli rispondevo di sì, pensando che questo fatto lo avrebbe calmato” (PS 8.6.2012, pag. 3, all. ad AI 3);
“ mi diceva anche che io ero una brava ragazza e che non ero come quelle troiette che aveva frequentato prima. Io ho capito che le sue attenzioni stavano diventando a sfondo sessuale anche perché si stava avvicinando sempre di più e anche perché continuava a parlarmi di matrimonio. Io a quel punto ho avvertito che lui era intenzionato a violentarmi e sono quindi entrata in un gioco psicologico con lui per evitare il peggio. Con gioco psicologico intendo dire che, visto com’era cambiato e che era diventato aggressivo e che voleva qualcosa di sessuale da me, io cercavo di assecondarlo nel senso che dicevo sì alle cose che mi diceva e quindi gli dicevo che ero d’accordo di fare un matrimonio finto. Gli dicevo (…) lui diventava sempre più entusiasta ma anche questo mio assecondarlo però non lo fermava e non lo accontentava, nel senso che non si fermava, continuava a parlare ed iniziava ad accarezzarmi (…) lui ha visto che io piangevo e mi ha chiesto qualcosa del tipo “cos’è, tuo papà ti ha fatto del male?” ed io per assecondarlo gli dicevo di sì…”
(PP 4.9.2012, pag. 11, AI 37).
“ voglio precisare che io all’inizio, quando mi chiedeva se il mio papà mi aveva fatto qualcosa, dicendogli di si pensavo che si sarebbe fermato. Come pure avevo creduto che si potesse fermare quando aveva visto che avevo un anello al dito e mi ha chiesto se ero fidanzata. Tutto questo non è servito a niente” (PP 4.9.2012, pag. 12, AI 37).
g. Pure indicativo di un racconto veritiero è l’inserimento, nelle dichiarazioni, di dettagli non direttamente attinenti all’atto denunciato. In concreto, il racconto di IM 1 è denso di dettagli, in particolare riguardo il colloquio che ha preceduto i fatti di cui all’atto di accusa:
“ Al mio rientro a casa AP 1 dormiva o meglio, faceva finta.
Ha iniziato a parlare, ha cominciato a farmi complimenti uno dopo l'altro ricordo io che mi ha detto che sono una bella persona, una bella ragazza, che non ero una troietta come tutte le altre, mi ha detto che voleva aiutarmi perché ero malata e mi ha detto che mi potevo fidare di lui.
Facendo questo discorso mi ha pure detto che voleva fare un matrimonio finto, che mi dava CHF 10'000.- o qualcosa del genere. Sapendo, perché glieli avevo riferiti, i problemi che ho con i miei famigliari mi ha chiesto di sposarmi con lui che avrei potuto cambiare il cognome.
Poi mi ha detto che arrivava anche a darmi CHF 100'000.- e che me li avrebbe versati su di un conto in __________.
A precisa domanda rispondo che lui mi ha detto che voleva sposarsi con me perché voleva il passaporto svizzero. lo gli ho riferito che non avevo il passaporto svizzero e che avevo solo il permesso "C" e lui ha detto che gli andava bene lo stesso.” (PS 15.8.2012, pag. 6, AI 7);
“ … e mi ha iniziato a proporre un matrimonio finto, mi ha detto che mi avrebbe dato CHF 10.000.- e che così avrei potuto avere un nuovo nome, infatti io gli avevo detto che io ho paura della mia famiglia (…) mi ripeteva che mi avrebbe dato tanti soldi. Io per sdrammatizzare e per farlo smettere ho cercato di mettere il tutto sul ridere, gli dissi anche che avrebbe dovuto dichiararli questi soldi. Preciso che lui mi aveva detto che quei 10.000.- fr. me li avrebbe versati in __________”
(PP 4.9.2012 pag. 11, A 37).
h. Un ulteriore elemento che suffraga la veridicità del racconto dell’AP è il fatto che ella ha ripetutamente dichiarato di non ricordare bene l’esatto svolgersi dei fatti:
“ Non ricordo bene il susseguirsi temporale dei fatti.
(…) Non ricordo molto bene lo svolgersi dei fatti perché ho cercato di rimuoverla dalla mia testa.” (PS 15.8.2012, pag. 7-8, AI 7).
“ Non riesco oggi a ricordare le sequenze in maniera cronologicamente corretta.” (PP 4.9.2012, pag. 12, AI 37).
Infatti, il non saper ricostruire la successione temporale di quanto accaduto è tipico di chi ha vissuto una situazione particolarmente critica, con intenso coinvolgimento emotivo quale è, appunto, una situazione di coercizione sessuale.
i. Ad ulteriore sostegno della veridicità del racconto vi è l’inserimento dell’atto sessuale coartato in un contesto situazionale credibile in sé e nella sua evoluzione: in effetti, secondo il racconto dell’AP, dal colloquio si è passati all’abbraccio apparentemente amichevole, poi ai massaggi, poi al togliere i vestiti, ai toccamenti di lei con l’eccitazione di lui e, infine, alla masturbazione.
Depone, inoltre, per la credibilità del racconto di IM 1 il dettaglio delle “palle piene”:
“ ricordo che lui mi diceva che gli facevano male le palle perché non “aveva scaricato” …lui mi diceva che doveva scaricare mi ha chiesto di aiutare a farlo. Io continuavo a piangere e lui continuava a dire che gli facevano male le palle e le indicava” (PP 4.9.2012, pag. 12 e 13, AI 37).
Chi mente inventa situazioni attinenti alla propria esperienza. Ora, l’argomentazione delle “palle doloranti perché piene” difficilmente può essere farina del sacco di una donna. Certo, l’AP potrebbe riferire di cose a lei dette da altri uomini. Ma, in questo contesto, avuto riguardo alla somma delle argomentazioni sin qui esposte, quella è l’ipotesi meno probabile. La più verosimile è, invece, che IM 1 abbia riferito di una frase effettivamente pronunciata dall’appellante.
Al dibattimento d’appello, la difesa ha sostenuto che è molto probabile che IM 1 abbia appreso il dettaglio (delle “palle doloranti perché piene”) da un cliente, ritenuto come ella abbia anche fatto la prostituta.
La scrivente Corte non può condividere tale argomentazione poiché non è in alcun modo provato che la ragazza abbia, davvero, esercitato tale professione, non essendo per ciò sufficiente l’annotazione, nella cartella clinica, dell’opinione espressa dalla di lei sorella, peraltro verosimilmente influenzata dai dissidi familiari (“secondo lei, IM 1 faceva abituale uso di droghe e si prostituiva incoraggiata dai suoi amici”, cfr. AI 24, decorso assistente sociale, pag. 3).
l. Infine, sostiene la veridicità del racconto della donna il suo comportamento dopo i fatti. In particolare, la paura da lei provata nei confronti di AP 1. Questo suo sentimento è provato, inequivocabilmente, dalla sua fuga appena è stata nelle vicinanze di un luogo in cui sperava di trovare rifugio (l’ufficio della ditta di trasporti), dall’immediata denuncia dei fatti alla polizia, dal suo nascondersi dietro le piante in attesa dell’arrivo dell’amico, dalla sua lunga crisi di pianto nella notte successiva e, infine, del suo mancato ritorno a casa per circa 1 mese dopo i fatti e l’avere chiesto ospitalità ad un’amica.
Depone, infine, per la veridicità del suo racconto la sofferenza patita (grave al punto da richiedere un’ospedalizzazione).
m. Non va poi, dimenticato che IM 1 ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili, prima, l’8.06.12 e, poi - dopo che già le era stato comunicato l’abbandono del procedimento per “autore ignoto” -, più di due mesi dopo, il 15.08.12, quando, chiamata senza preavviso, si è presentata senza indugio in polizia per dare nuovamente la propria versione dei fatti.
La concordanza di due dichiarazioni rese in simili circostanze acquista un valore qualificato poiché soltanto chi ha davvero vissuto le situazioni di cui parla, può riferirne in termini analoghi e sovrapponibili dopo più di due mesi e senza possibilità alcuna di preparazione.
n. Da ultimo, il comportamento di AP 1 descritto dall’accusatrice privata ben si inserisce nel quadro di personalità che emerge dalla testimonianza del datore di lavoro e da quanto rilevato dai due precedenti patrocinatori dell’appellante.
Anche questo è un elemento che concorre, con tutti quelli sin qui elencati, a sostenere il giudizio di generale credibilità delle dichiarazioni rese da IM 1.
o. Colpisce, poi, l’analogia fra alcune situazioni descritte nella sentenza __________ e alcune descritte da IM 1. In __________, la vittima fu trattata da “sporca troia” così come è successo all’AP nell’episodio ora sub judice. In __________, la vittima gli parlò del pericolo di contagio con l’AIDS. Qui, l’AP ha riferito che AP 1 le disse “guarda che non ho mica l’AIDS”. In __________, AP 1 ha cercato di carpire la fiducia della vittima mostrandosi gentile e accarezzandole la mano. Qui, ha guadagnato la fiducia della vittima con la gentilezza e l’ascolto e, poi, con i massaggi. Si tratta di analogie che - pur se da sole non evidentemente risolutive - aggiunte agli altri elementi concorrono a sostenere la credibilità di IM 1.
30. Alle lineari, costanti e credibili dichiarazioni dell’AP si contrappongono quelle di AP 1 cui non si possono attribuire le stesse caratteristiche.
AP 1 ha, dapprima, mentito sulla sua vita. Lo ha fatto al PP e, poi, ai giudici di primo grado: in particolare, sul momento del suo arrivo in __________ (2002 invece del 2005, per nascondere, fra l’altro, la sua detenzione in __________). Ha, poi, mentito sui suoi precedenti. In particolare, lo ha fatto negando - sia al PP in prima sede - la sua condanna per violenza carnale in __________. Al riguardo, ha ancora mentito al dibattimento d’appello. Non potendo più negare la condanna (visto l’arrivo dei documenti), ha mentito sui fatti oggetto della condanna sostenendo di essere stato condannato a causa della denucia - naturalmente falsa - dell’allora sua fidanzata che voleva vendicare un suo tradimento che aveva scoperto. Questa tesi - menzognera - l’ha pervicacemente sostenuta durante tutto il dibattimento. Nonostante gli sia stato più volte contestato che la sentenza __________ parlava dello stupro di una ragazza che non conosceva e che aveva incontrato in un internet café, AP 1 ha continuato a ribadire la sua tesi di essere stato condannato innocentemente a causa della cattiveria di una fidanzata vendicativa.
Ha mentito, poi, ancora al dibattimento d’appello, quando, interrogato dalla Presidente in merito all’episodio di cui all’allegato XIV (decisione del direttore delle strutture carcerarie), ha detto di essere stato picchiato da un detenuto che aveva scoperto che lui era in carcere per un reato a sfondo sessuale, alludendo, così, alla generale antipatia dei detenuti per gli autori di tali reati quando, in realtà, egli era stato picchiato, quando già era nella sezione chiusa riservata ai condannati per reati sessuali, da un altro detenuto pure condannato per un simile reato (violenza carnale ai danni di una fanciulla) e che era in quella stessa sezione.
Ha mentito, poi, ancora al dibattimento d’appello negando quanto aveva ammesso al PP durante il primo interrogatorio (PP AP 1 16.08.12, pag. 13, AI 11), riguardo al procedimento penale aperto in __________, dicendo che, in quell’occasione aveva voluto fare uno scherzo al PP (sic!!).
Ha ancora mentito quando, per la prima volta in appello, ha dichiarato di avere visto per due volte la portinaia (cfr. verb. dib. appello, pag. 5-6): la signora, nel suo interrogatorio del 24.09.12, ha infatti detto di averlo visto solo una volta (PP __________, pag. 3, AI 66).
Come detto sopra, è, poi, accertato che AP 1 ha mentito riguardo la richiesta di denaro (i fr. 300.- in cambio dell’ospitalità).
Nemmeno le altre sue dichiarazioni hanno il merito della costanza.
In effetti, se è vero che egli ha sempre negato di avere fatto sesso con l’AP, è anche vero che l’essere costante su una negazione non è prova di particolare linearità. Ed é soprattutto vero che, sulle dichiarazioni un po’ più elaborate, egli si è, invece, contraddetto.
Lo ha fatto, in particolare, riguardo:
- la stesura dei suoi curricola vitae (PP 16.8.2012, pag. 8 e 12, AI 11; PP 4.9.2012, pag. 4 a 6, AI 37, verb dib di primo grado, all. 2, pag. 3);
- il momento in cui avvenne la pretesa (e qui negata) richiesta di denaro (PP 16.8.2012, pag. 7, AI 11; PP 4.9.2012, pag. 8, AI 37; PP 6.9.2012, pag. 6, AI 44; verb. dib. d’appello, pag. 6);
- l’importo asseritamente richiestogli dalla donna (nella telefonata alla polizia ha detto che questa gli chiese 100.- fr., in seguito ha, invece, parlato di 300.- fr.);
- sul colloquio con l’AP al caffè __________: dopo avere sostanzialmente ammesso quello che la ragazza aveva raccontato al riguardo (cfr. consid. 13 in fine), al dibattimento d’appello ha improvvisamente detto che fu la donna a proporgli ospitalità e aiuto e ad insistere affinchè lui - reticente e diffidente - accettasse;
- al fatto - riferito solo il 21.09.12 e sviluppato al dibattimento d’appello dicendo che le aveva detto che voleva divertirsi anche lui (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6) - che lui aveva insistito per accompagnarla al karaoke “perché voleva divertirsi anche lui” mentre, in precedenza, aveva detto che non sapeva dove lei fosse andata la seconda sera (cfr. verb. PP AP 1 16.08.2012, pag. 8, AI 11).
E’, inoltre, accertato che egli ha mentito anche quando ha detto agli inquirenti di essersi deciso a lasciare l’appartamento di IM 1 dopo avere telefonato alla polizia e su invito dell’agente con cui parlò: i dati relativi alle diverse telefonate dimostrano come, invece, egli abbia telefonato dopo che già la donna si era rifugiata negli uffici della FART.
Va, poi, ricordato che un altro elemento che mina - irrimediabilmente - la credibilità di AP 1 è la totale incongruenza della telefonata fatta in polizia che non può essere ritenuta altro se non il tentativo di una persona che vede la sua vittima sfuggirgli, che ne presume la denuncia e, quindi, cerca un pretesto su cui costruire la tesi difensiva di una falsa denuncia fatta per vendetta (cfr., al riguardo, sopra, consid. 29.a.).
Infine, non può essere dimenticato che AP 1 ha pure mentito - sia durante l’inchiesta, sia davanti ai primi giudici, sia ancora al dibattimento d’appello - sui suoi precedenti penali, così come attestato inconfutabilmente dall’estratto del casellario giudiziario __________.
Ne deriva che alle dichiarazioni di AP 1 non può essere dato alcun credito.
31. In queste condizioni, questa Corte accerta che, nella notte fra il 7 e l’8 giugno 2012, IM 1 è stata costretta a masturbare AP 1 nelle modalità descritte nell’atto di accusa.
32. Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP, si rende autore colpevole di coazione sessuale chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.
Presupposto del reato di coazione sessuale - che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Berna 1997, art. 189 n. 16).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).
Con l’introduzione della nozione di ”esercizio di pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
Il mezzo coercitivo messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione di un’intensità tale da essere idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).
Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria l’intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (STF 11.6.2003 inc. 6S.121/2003, consid. 1.1.).
33. Non ha da essere argomentato molto per dimostrare che i fatti descritti nell’atto di accusa configurano, in diritto, una coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 CP.
La coazione è pacificamente descritta dalla vittima nei seguenti passaggi:
“ Io ho detto che non volevo togliere i vestiti. Lui continuava a toccarmi e diceva che doveva massaggiarmi perché ero troppo teso.
Ha iniziato a sfilarmi i vestiti, nel fare questo mi teneva sul letto con le mani. Non mi mollava. lo non mi sono ribellata, avevo paura e cercavo un momento opportuno per riuscire a sfuggire.
L'ho visto fisicamente prestante e ho capito che non potevo averla vinta (…) Lui voleva massaggiarmi e io avevo paura che mi volesse violentare. Mi ha stretta forte poi mi ha massaggiata sui piedi, sulle gambe, sulle natiche e sulla schiena. Nel fare il massaggio mi ha toccata, con le mani, nelle parti intime, sulla vagina e sul seno. (…)
Quando indossavo ancora le mutande mi ha toccato da dietro la vagina, non ha inserito il dito, me la sfiorava, me la palpava. lo cercavo di liberarmi. Non ricordo bene, so che a un certo punto si è tirato indietro. lo sono scappata verso il balcone e cercavo di aprire le tapparelle per scappare, lui è venuto verso di me e mi ha stretta forte, non mi lasciava andare, (…)
Lui ha ritirato giù le tapparelle. Poi mi ha riportata verso il letto, abbracciandomi forte. Preciso che in quel momento stavo piangendo.
Mi abbracciava forte, gli abbracci erano lunghissimi. (…)
Poi sono riuscita a scappare verso la porta, ma lui mi ha fermata, mi ha riportata a letto e ha ricominciato con i suoi massaggi, mi ha tolto nuovamente tutti i vestiti, io cercavo di scappare, urlavo fortissimo "Ahhhh", ma lui mi tratteneva a lungo abbracciandomi e stringendomi, impedendomi di muovere le braccia e insisteva per massaggiarmi e io l'ho lasciato fare, perché sapevo di non avere altra scelta. In certi momenti aveva degli atteggiamenti aggressivi: digrignava i denti, e li teneva stretti, la sua postura era minacciosa con le braccia tese lungo i fianchi come se volesse picchiarmi, ma poi si tratteneva (…)
Sapevo che anche se avessi provato a difendermi non ne sarei stata in grado, vista la sua corporatura robusta. Mi guardavo in giro in cerca di oggetti con cui difendermi, ma non vedevo nulla da utilizzare.
Ad un certo punto mi sono voltata e I'ho visto che si masturbava, era inginocchiato sul letto, con una mano mi tratteneva a letto e con l'altra si masturbava.(…) lo cercavo di urlare, ma lui mi tappava la bocca con la mano.(…) Vedendo che non ero consenziente lui diventava sempre più aggressivo, non mi lasciava scappare, mi tratteneva con forza a letto mettendosi a cavalcioni sopra di me: mi abbracciava e stringeva per bloccarmi le braccia e con le sue gambe stringeva le mie impedendomi di muoverle. Ero sdraiata sulla pancia, lui con la mano da dietro ha iniziato a toccarmi nelle parti intime: il fondo schiena e la vagina. Mi sfiorava, mi palpava con la mano, ma senza penetrare. Nel frattempo continuava a masturbarsi. Ad un certo punto ho sentito delle voci sul pianerottolo e ho pensato fosse il momento giusto per scappare visto che c'erano delle persone. Sono scappata verso la porta, ma lui mi ha nuovamente trattenuta. (…)
Lui mi ha chiesto di masturbarlo, ed io l'ho assecondato perché non volevo che mi penetrasse. Mentre lo masturbavo mi ha anche obbligata con la forza a toccarlo sul petto e a baciarlo. Aveva tutto il tempo un tono di voce minaccioso. (...) A precisa domanda rispondo che lui non mi ha mai picchiata, ma mi minacciava accennando ai gesti, per esempio: alzando il braccio come per tirarmi un pugno, ma senza farlo veramente. Con il suo tono di voce e il suo atteggiamento mi ha spaventato al punto che non sono riuscita a reagire e ho dovuto lasciarlo fare, essendo io fisicamente. molto più debole e quindi non sarei mai riuscita a competere con lui.
A precisa domanda rispondo che lui ha usato la sua forza solo per tenermi ferma sul letto rispettivamente per riportarmi al letto quando io cercavo di scappare.” (PS 15.8.2012, pag. 6-9, AI 7).
Come visto al considerando precedente, l’art. 189 CP (così come l’art. 190 CP) si applica quando l’autore costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere. Al riguardo non sono però richieste ogni volta azioni coercitive di particolare intensità, come la violenza fisica o la grave minaccia. L’art. 189 CP (così come l’art.190 CP) protegge, invero, anche quelle vittime che, a seguito dell’effetto sorpresa (“Uberraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”), sbalordimento (”Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita, non oppongono resistenza o, a partire da un certo momento, decidono di non più opporsi alla volontà dell’aggressore (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa pag. 111).
Ritenuto, dunque, come la dottrina e la giurisprudenza non esigano - e fortunatamente - che la vittima si difenda né sino allo sfinimento né sino all’estremo sacrificio, è evidente che, in concreto, AP 1 ha costretto IM 1 a subire atti sessuali (i toccamenti) e a praticargli la masturbazione, dapprima, facendo uso della sua supremazia fisica e della minaccia - esplicita ed implicita - per bloccarla nella camera, portarla e trattenerla sul letto, per svestirla, massaggiarla, toccarla nelle sue parti intime, per impedirle di fuggire e cercare aiuto e, infine, vinta ogni resistenza, costringerla a praticargli la masturbazione.
AP 1 deve, dunque, essere dichiarato autore colpevole di coazione sessuale per i fatti descritti nell’atto di accusa.
34. Con il suo appello incidentale, la procuratrice pubblica ha ribadito la sua richiesta di condannare AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Al dibattimento d’appello, ha sottolineato la gravità dell’offesa arrecata dall’imputato a IM 1, soggetto già debole, l’intensità dell’agire dell’autore paragonabile allo stupro, il suo movente egoistico, l’assenza di attenuanti ed ha ritenuto la sua colpa gravissima sia dal profilo soggettivo che oggettivo. Ha infine ricordato ch’egli è recidivo specifico.
35. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella
commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si
poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art.
47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma
oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73
consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc.
6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008 inc. 6B_370/2007,
consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op.
cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen
der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.
393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico
motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al
riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor
[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF del 14 maggio 2012 inc. 6B_548/2011, consid. 3).
36. Giusta l’art. 189 cpv. 1 CP, chi si rende autore colpevole di coazione sessuale è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
37. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
38. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.
6B_1092/2009, inc. 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.
6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008,
inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid.
2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre
evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato
(DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione
speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena
dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008,
inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,
inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid.
5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.
72, pag. 205).
39. Concretamente e dal profilo delle circostanze oggettive legate al reato, la lesione del bene giuridico di cui AP 1 risponde è, certamente, almeno mediamente grave ritenuto come egli abbia costretto la sua vittima, oltre che a subire toccamenti nelle sue parti intime, a praticargli una masturbazione sino al suo soddisfacimento. Non ha da essere argomentato molto per spiegare che - pur non essendo fra gli atti più gravi che una persona può essere costretta a subire o fare - una simile pratica è, comunque, particolarmente odiosa - e, quindi, particolarmente lesiva della libertà sessuale - se imposta. Inoltre, la lesione del bene giuridico protetto è aggravata dalla durata della coercizione praticata, tanto che è solo dopo avere tentato più volte di sfuggire al suo aggressore che la donna - vista l’inutilità dei suoi sforzi - si è decisa a sottomettersi alla volontà dell’uomo.
In questo contesto, va considerata anche - ad aggravamento della colpa di AP 1 - la sofferenza causata alla vittima. Se l’intensità di tale sofferenza può essere, in parte, verosimilmente imputata alla fragilità della donna, è anche vero che di questa fragilità AP 1 era cosciente (avendo, i due, parlato lungamente dei rispettivi vissuti) e, dunque, gli interi patimenti della vittima gli vanno addebitati.
Sempre dal profilo oggettivo, aggrava la colpa di AP 1 il fatto che egli ha abusato di una donna dopo averne carpito la fiducia (mentendo, in particolare, sulle sue “buone intenzioni”) e da cui aveva ricevuto solo del bene (ospitalità e, addirittura, lavaggio della biancheria e dei vestiti).
Il movente è - e non poteva essere altrimenti - egoistico: al riguardo, brutalmente significativa è la frase sulle “palle” doloranti perché “piene” non avendo egli “scaricato”.
In questo contesto, va ancora considerato - sempre ad aggravamento della colpa di AP 1 - il fatto che egli ha abusato di una donna che nulla aveva fatto per provocarne il desiderio o l’eccitazione sessuale, ritenuto come ella abbia sempre fatto tutto per mantenere il loro rapporto sui binari dell’amicizia.
Infine, va considerato che la libertà di AP 1 di determinarsi era piena: anche questa circostanza non può che essere considerata quale elemento aggravante la sua colpa.
Ne segue che, considerate le circostanze oggettive e soggettive legate al reato di cui risponde, la colpa di AP 1 deve essere ritenuta almeno mediamente grave: non vi fossero stati i precedenti penali di cui diremo in seguito, a AP 1 sarebbe stata inflitta - anche in considerazione della prassi seguita dalle nostre Corti (cfr., per esempio, sentenza TPC del 22.03.2002, inc. 72.2002.18, confermata in sentenza CCRP del 13.09.2002, inc. 17.2002.29; sentenza TPC del 25.07.2003, inc. 72.2003.58; sentenza TPC del 15.11.2007, inc. 72.2007.101; confermata in sentenza CCRP del 31.01.2008, inc. 17.2008.5; sentenza TPC del 09.09.2009, inc. 72.2009.74) - una pena aggirantesi sui 27/30 mesi.
La pena così definita va ponderata in funzione delle circostanze legate all’autore.
Tuttavia, nemmeno nell’ambito delle circostanze legate alla sua persona si trovano particolari elementi favorevoli che potrebbero fungere da attenuanti della colpa di AP 1.
Al contrario!
Dagli atti emergono soltanto elementi negativi. Al riguardo, non può non essere ricordato che, nel suo pur breve soggiorno in Ticino, egli ha avuto modo di distinguersi come persona aggressiva, incapace di inserirsi adeguatamente in un contesto lavorativo (cfr. deposizione citata al consid. 8). Neppure può essere dimenticato che egli ha dato prova della sua aggressività anche nei rapporti con tutti i suoi patrocinatori, nonostante egli nulla potesse loro rimproverare in relazione all’esecuzione del mandato di patrocinatore.
Ma soprattutto, non possono essere dimenticati, nella valutazione della colpa, i precedenti penali di AP 1. Fra questi, spicca la condanna per violenza carnale perpetrata ai danni di una ragazza sconosciuta con modalità violente (cfr. i lividi sul collo della vittima). Si tratta di un precedente specifico che aggrava pesantemente la colpa di AP 1, considerato, peraltro, che egli nulla ha imparato dalla pena scontata per tale reato (4 anni).
Non emergono elementi attenuanti nemmeno dal suo comportamento processuale, ritenuto come egli abbia sempre negato le sue responsabilità. Se è vero che negare è un diritto di ogni imputato, è anche vero che un simile atteggiamento processuale esclude la concessione di quegli “sconti” di cui, invece, può beneficiare chi collabora con gli inquirenti, ritenuto come ciò equivalga ad un’assunzione di responsabilità che è il presupposto del pentimento che porta al cambiamento
Ne segue che, tutto ben considerato, adeguata alla colpa di AP 1 appare la pena detentiva di 2 anni e 9 mesi.
40. Visti i precedenti penali e, fra questi, in particolare quello per violenza carnale, è evidente come, per AP 1 debba essere posta una prognosi negativa.
Non entra, perciò, in linea di conto una sospensione parziale della pena inflitta.
41. Nel suo appello incidentale, l’accusatrice privata ha chiesto, oltre all’indennizzo delle spese legali (quanto riconosciuto in prima sede + fr. 3'049,80 per il procedimento d’appello), che il risarcimento per il torto morale da lei subito venga quantificato in fr. 15’000.- e non in fr. 7’500.- così come fatto dai primi giudici.
42.a. Giusta l’art. 49 cpv. 1 CO, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Il risarcimento per torto morale in caso di violazione dell’integrità sessuale dovrà essere commisurato, nell’ambito dell’art. 49 CO, tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’intensità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011, inc. 6B_354/2011, consid. 5.2; STF del 25 ottobre 2010, inc. 6B_544/2010, consid. 3.1; STF del 17 maggio 2004, inc. 6S.232/2003, consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 49. n. 15 seg., pag. 345 seg.).
La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici, né può essere stabilita sulla base di rigidi tariffari. L’indennità corrisposta deve essere equa e considerare la specificità del caso concreto. Il giudice ne quantifica l’entità evitando che la somma accordata sia derisoria per la vittima.
Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (DTF 129 IV 22 consid. 7.2; 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010, consid. 6.1; STF del 25 ottobre 2010, inc. 6B_544/2010, consid. 3.1; STF del 10 agosto 2006, inc. 6P.94/2006, consid. 12.2.2; STF del 24 giugno 2005, inc. 6P.63/2005, consid. 9.1; STF del 16 marzo 2004, inc. 6P.1/2004, consid. 10.3). In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità per torto morale, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2; STF del 7 ottobre 2011, inc. 6B_545/2011; STF del 10 agosto 2006, inc. 6P.94/2006, consid. 12.2.3; STF del 24 giugno 2005, inc. 6P.63/2005, consid. 9.1; STF del 16 marzo 2004, inc. 6P.1/2004, consid. 10.3; cfr. Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3 ed., Zurigo 2006, stato agosto 2005: cfr. in particolare Tabelle X/1 ss., Genugtuung bei Sexualdelikten im Zeitraum 2003 - 2005).
b. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPP, se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.
43.a. In concreto, con gli atti compiuti e della cui natura e gravità si è sin qui detto, AP 1 ha causato alla sua vittima - di cui conosceva la fragilità - importanti sofferenze sia nel periodo di tempo considerato dall’atto di accusa (la vittima ha, in particolare, dichiarato di avere vissuto, in quella notte, un incubo) sia in seguito, subito dopo i fatti e nei mesi successivi (cfr., al riguardo, i considerandi che precedono e, fra gli atti istruttori, il verbale PP 30.08.2012 __________, AI 30, pag. 5, il verbale PP 30.08.2012 __________, AI 31, pag. 4). A quest’ultimo proposito, ci si limita a citare le annotazioni della psicologa __________ relative alla seduta del 14 agosto 2012:
“ oggi sembra meno resistente rispetto all’ultimo incontro: riesce a dire che mette una maschera che fa sempre finta. Che ogni tanto sta male e vorrebbe stare meglio: nel suo malessere non mangia, Non riesce a dire di più. È come se non riuscisse a definirsi”
(Rapporto colloquio 14.08.2012 Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, AI 24; cfr. anche verbale PP 29.08.2012 __________, AI 28, pag. 5-6).
E le dichiarazioni della stessa vittima:
“ È un mese che non mangio, che sto male e mi sono tagliata pure i capelli” (verbale PS 15.08.2012 IM 1, AI 7, pag. 7).
“ in seguito ai fatti raccontati non mi sono più curata, non sono più andata alle visite mediche, faccio fatica a mangiare e penso di aver perso peso.
(NDV: Raccontando queste sensazioni la signora piange)
«Non mi sento donna», faccio fatica a fidarmi anche del mio ragazzo e degli uomini in generale, quando facciamo l’amore non è più la stessa cosa a causa dei fatti sopra indicati. Non voglio andare in clinica «non mandatemi in clinica»” (verbale PS 15.08.2012 IM 1, pag. 9-10, AI 7).
Va sottolineato, infine, come, a causa di queste sofferenze, riacutizzatesi in vista del confronto con il suo aggressore, il 28 agosto 2012 IM 1 è stata ricoverata presso la Clinica Santa Croce di Orselina “in seguito ad una progressiva destabilizzazione del suo stato psicofisico” (certificato medico 28.08.2012 Servizio psico-sociale, Bellinzona, AI 32).
b. È pur vero che a IM 1, ragazza di “estrema fragilità psicologica” con un vissuto familiare molto conflittuale, era stata diagnosticata prima dei fatti una “sindrome psicotica acuta, polimorfa, con sintomi schizofrenici, con fattore stressante acuto associato” ed un “disturbo bipolare” (verbale PP 4.09.2012 __________, AI 36, pag. 3-4; rapporto di dimissione 18.06.2010 e 13.04.2012 Clinica Santa Croce). Tuttavia è altrettanto vero che prima dei fatti lo stato di salute non destava particolare preoccupazione:
“ R: IM 1, nel periodo di giugno, se non era in uno stato di benessere poteva al massimo essere in un periodo tendente al depressivo, dove non voleva uscire e non voleva prendere medicamenti perché, a suo dire, troppo sedata. Mentre per quel che concerne il mese di maggio non ho notato nulla di particolare.”
(verbale PP 4.09.2012 __________, AI 36, pag. 6).
È evidente, dunque, come le sofferenze di cui s’è detto sopra siano in stretta connessione con gli abusi sessuali patiti.
c. Venendo alla colpa di AP 1, essa è tanto più grave in quanto egli conosceva la fragilità ed il travagliato passato di IM 1:
“ Quella sera io ho parlato anche di cosa mi era successo della mia storia e dei miei problemi con la mia famiglia. (…) Preciso alla verbalizzante che io a AP 1 non dissi che prendevo dei medicamenti, in quel momento, ma lui ha proprio visto quando io li ho presi. Gli avevo comunque riferito di essere appena uscita dalla clinica. (…)”
(verbale di confronto PP 4.09.2012 AP 1 / IM 1, pag. 6-7, AI 37).
d. Sulla base della risultanze d’inchiesta alcuna colpa, di contro, può essere imputata alla vittima. In particolare, IM 1 nulla ha fatto, come visto, per provocare concupiscenza o eccitazione sessuale in AP 1, limitandosi ad intrattenere con quest’ultimo un rapporto amichevole e a prestargli aiuto.
e. Alla luce dei suesposti elementi, e avuto riguardo alla giurisprudenza in materia, appare equo determinare l’indennità per torto morale a carico del condannato in fr. 10’000.-.
Ne deriva che l’appello incidentale dell’AP IM 1, nella misura in cui è volto all’ottenimento di fr. 15'000.- a titolo di torto morale, è parzialmente accolto.
f. Oltre all’indennità per torto morale, sono posti a carico di AP 1, a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima - in aggiunta ai fr. 8'804.20 determinati per il procedimento di primo grado, importo qui non contestato - fr. 3'049.80 per il procedimento d’appello.
Tuttavia, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP, entrambi i predetti importi dovranno essere pagati da AP 1 direttamente al Cantone, essendo l’AP IM 1 al beneficio del gratuito patrocinio.
44. La questione delle confische e dei dissequestri - non oggetto di particolari contestazioni - è definita così come alla sentenza di primo grado.
45. Visto l’esito dell’appello da lui presentato, le tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado di complessivi fr. 3'897.15 e d’appello di fr. 1'800.- sono poste a carico a AP 1.
Per contro, le tasse e spese di complessivi fr. 1'800.-.per gli appelli presentati dall’accusatrice privata e dal procuratore pubblico sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
12, 40, 47, 51, 69, 189 cpv. 1 CP;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
c. L’appello incidentale di IM 1 è parzialmente accolto:
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo numero 4. della sentenza 19 novembre 2012 della Corte delle assise criminali è passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
coazione sessuale commessa a __________, la notte del 7 / 8 giugno 2012, a danno di IM 1.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. a versare all’AP IM 1 l’importo di fr. 10'000.- (diecimila) a titolo di torto morale;
1.2.3. a versare allo Stato l’importo di fr. 8'804.20 corrispondenti alle indennità processuali di primo grado dovute all’AP IM 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio del gratuito patrocinio;
1.2.4 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e dei disborsi relativi al processo di prima istanza;
1.2.5. a versare allo Stato l’importo di fr. 3'049,80 corrispondenti alle indennità processuali di appello dovute all’AP IM 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio del gratuito patrocinio.
2. Gli oneri processuali degli appelli incidentali del procuratore pubblico e di IM 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’800.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’800.-
sono posti a carico di di AP 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.