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Incarto n. |
Locarno 28 luglio 2012/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 9 gennaio 2012 da
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IS 1
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contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 19 aprile 2010 dal Ministero Pubblico |
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esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto d’accusa 19 aprile 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore
colpevole di coazione per avere, a __________, il 13 febbraio 2010, agendo in
correità con altre tre persone fra cui P., suo superiore per la ditta in cui
lavora, usato minaccia e violenza contro Pr. intralciandone parimenti la
libertà d’agire, costringendolo in tal modo a privarsi della somma di fr.
1'270.- quale parziale compenso di un asserito credito vantato nei suoi
confronti da P. e, a dire di quest’ultimo, non ancora onorato.
In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS
1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, di 15 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, per un totale di fr.
750.-, e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
Il decreto d’accusa è passato in giudicato.
B. Per lo stesso complesso di fatti il magistrato d’accusa ha pure
ritenuto P. e T. (con decreti d’accusa 7 dicembre 2010) nonché Z. (con decreto
d’accusa 19 aprile 2010) autori colpevoli di coazione.
Statuendo sulle opposizioni tempestivamente sollevate da P. e T. contro i
rispettivi decreti d’accusa, il giudice della Pretura penale, con sentenza
10/11 ottobre 2011, li ha prosciolti entrambi dalle loro imputazioni.
Sia il giudizio pretorile che il decreto d’accusa a carico di Z. - non oggetto
d’impugnazione - sono passati in giudicato.
C. Con istanza 9 gennaio 2012, IS 1 invoca il motivo di revisione di
cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sostenendo che la decisione di
proscioglimento di P. e di T. è inconciliabile con la sua condanna.
Egli chiede, pertanto, l’annullamento del decreto d’accusa e la sua assoluzione
dall’accusa di coazione. Chiede, inoltre, che la tassa di giustizia e le spese
relative al procedimento sfociato nel decreto d’accusa nonché gli oneri
processuali della procedura di revisione siano posti a carico dello Stato.
Infine postula l’attribuzione di un’indennità di fr. 1'500.- per le spese
sostenute nella procedura di revisione.
D. In accoglimento della richiesta
probatoria formulata da IS 1 con l’istanza di revisione, sono stati richiamati
dalla Pretura penale gli incarti relativi al procedimento a carico di P. e T..
Questa Corte ha, altresì, proceduto a richiamare dal Ministero pubblico gli
incarti relativi ai procedimenti penali a carico di IS
1 e di Z. (sfociati nel DA n. 1909/2010 rispettivamente nel DA n. 1908/2010).
Inoltre la scrivente Corte, in
data 7 maggio 2012, ritenuto che la decisione di
proscioglimento di P. e di T. - non oggetto di impugnazione - è priva di
motivazione, ha chiesto al giudice della Pretura penale di esporre i motivi
posti alla base della sua pronuncia.
Con scritto 30 maggio 2012 il pretore ha trasmesso a questa Corte le
motivazioni richieste.
E. Con scritto 16 gennaio 2012 il procuratore pubblico ha comunicato
di non avere particolari osservazioni da formulare in merito all’istanza di
revisione e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con scritti 18 giugno 2012, IS 1 e il procuratore pubblico hanno inoltre
comunicato di non avere osservazioni nemmeno in merito ai motivi posti dal
pretore alla base della sentenza di assoluzione di P. e T..
Pr. non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a
questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale
unificato. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile
sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e
segg. CPP (STF del 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del
20 giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 451 CPP n. 9;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad
art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art.
453 CPP n. 5).
I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto
applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la
revisione (cfr. STF del 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20
giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). In concreto sono dunque quelli previsti all’art. 299 del Codice di
procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994.
2.a. L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la
revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza
ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una
“sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità
cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in
applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale,
Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1,
17.2009.46 consid. 2).
Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa
all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in
materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due
sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a
tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola
contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una
delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.
3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla
clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la
revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla
rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità
evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia
erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).
L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è
data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti
accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la
stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo
destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit., pag.
752 n. 3503).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2
vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai medesimi fatti: due giudizi inerenti
a reati identici, commessi però in tempi diversi, non sono idonei, per ciò
soltanto, a confortare un giudizio di inconciliabilità (sentenza CCRP n.
17.2001.48 consid. 2).
b. Il
medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,
è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5
ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque
possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art.
299 lett. b del CPP-Ti.
I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui
all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione
evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è
chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente
(Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero,
riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del
diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a
revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., n. 92 ad
art. 410; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in
op. cit., n. 9 ad art. 410).
La revisione della sentenza penale deve, dunque,
essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato
colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene
assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti
o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene
condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore,
viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra
persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto
senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva
compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in op. cit.,
ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). In tutti
questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non può esserlo quando la
medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista
soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio
l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in
op. cit., ad art. 410 n. 90; Schmid, op. cit., n. 16
ad. art. 410).
3. IS 1 chiede la revisione del giudizio di condanna sancita dal
procuratore pubblico con decreto d’accusa 19 aprile 2010, rilevando che essa
contraddice in modo intollerabile la sentenza di assoluzione di P. e di T.
pronunciata posteriormente dalla Pretura penale e fondata sulle deposizioni
rese al dibattimento dall’accusatore privato Pr. (istanza di revisione, pag.
3).
3.1. Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere
la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa
posteriormente (art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro
contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla
base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un
accertamento di fatti inconciliabile.
Occorre, dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti alla base del
decreto d’accusa a carico di IS 1 e quello alla base della sentenza 10/11
ottobre 2011 della Pretura penale riguardante P. e T. vi sia una contraddizione
tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna
dell’istante.
3.2. Come visto, il decreto d’accusa fa carico all’istante di avere,
agendo in correità con altre persone, “usato minaccia e violenza contro Pr.
intralciandone parimenti la libertà d’agire” e di avere in tal modo
costretto il medesimo accusatore privato “a privarsi della somma di fr.
1'270.- quale parziale compenso di un asserito credito vantato nei suoi
confronti da P. e, a dire di quest’ultimo, non ancora onorato”.
Questi fatti sono stati accertati dal procuratore pubblico sulla scorta
delle deposizioni dell’accusatore privato che ha, in particolare, riferito alla
polizia che la mattina del 13 febbraio 2010, a __________ (durante il carnevale __________), uscendo dal __________ dopo aver concluso il suo turno di lavoro
quale disk-jockey, egli aveva casualmente incontrato P. - titolare di una
società di sicurezza e suo creditore - accompagnato dai colleghi IS 1, Z. e T..
Dopo avere precisato che P. era entrato nel __________ per chiedere se egli
avesse ricevuto del denaro quale compenso per il lavoro prestato, l’accusatore
privato ha dichiarato quanto segue:
“ Sta di fatto che Pr., uscendo dal __________ mi raggiungeva
nuovamente, dicendomi che a lui risultava che ero stato pagato. Da parte mia
gli rispondevo che i soldi incassati non erano miei e che non glieli avrei
dati.
A seguito della mia risposta, qualcuno dei presenti, non ricordo se Pr. o uno
dei suoi collaboratori, mi ha infilato le mani in tasca per cercare i soldi. In
quel momento io ero circondato da loro, mi sembra che fossero 4 o 5. Non
riuscendo nell’intento, poco alla volta mi hanno costretto ad appartarmi dietro
al __________, nella stradina che conduce verso l’autosilo __________. Durante
questa fase sono stato letteralmente costretto a seguirli poiché mi hanno
forzato fisicamente, tirandomi e spingendomi nella direzione scelta da loro.
Prima di ritrovarci dietro al __________, impaurito della situazione che si
stava creando, ho tolto i soldi che tenevo nella tasca posteriore destra dei
pantaloni e li consegnavo a Pr.. In totale erano 1'260.- CHF. Durante questo
breve tragitto sono stato anche picchiato con sberle e pugni in faccia, non so
dire chi mi abbia colpito, comunque non da uno solo. Ricordo che a seguito
delle botte ricevute ho sanguinato dal naso. Tutto questo comunque dopo che
avevo già dato i soldi a Pr.”.
(verbale di Pr. del 13
febbraio 2010 ore 9’30, allegato all’AI 1, pag. 3)
Queste dichiarazioni sono state confermate da Pr.
anche nei suoi successivi verbali di polizia (cfr. verbale del 13 febbraio 2010
ore 14’30 e verbale del 3 marzo 2010, entrambi allegati all’AI 1).
Il procuratore pubblico non ha, invece, ritenuto le deposizioni di P. e degli
altri indiziati che hanno sostanzialmente dichiarato di non avere né minacciato
né picchiato Pr. e hanno, inoltre, riferito che l’accusatore privato, dopo
un’accesa discussione con P., gli ha spontaneamente consegnato i fr. 1'270.-
che aveva in tasca (verbale di P. del 13 febbraio 2010, pag. 3-4, verbale di IS
1 del 14 febbraio 2010, pag. 4 e 6, verbale di Z. del 14 febbraio 2010, pag.
2-3, tutti allegati all’AI 1).
3.3. Nell’ambito del procedimento penale
pendente presso la Pretura penale a seguito delle opposizioni di P. e di T., il
loro patrocinatore ha trasmesso al pretore una dichiarazione in cui Pr.
asseriva che, in occasione dei fatti del 13 febbraio 2010, egli non era stato
vittima di reati e, in particolare, spiegava che i denunciati non lo avevano né
picchiato, né trattenuto contro la sua volontà né gli avevano rivolto minacce
di nessun genere e che la sua libertà d’agire non era stata da loro
intralciata. Nella stessa dichiarazione Pr. giustificava le sue divergenti
precedenti deposizioni spiegando che esse erano il frutto di un’erronea
percezione dell’accaduto dovuta alla sua difficile situazione personale ed
economica al momento dei fatti nonché alla sua grande stanchezza (non dormiva
da due notti) in occasione dei suoi interrogatori in polizia (cfr.
dichiarazione del 6 luglio 2010 allegata all’act. 8 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707).
Al dibattimento, Pr. ha confermato il contenuto della sua dichiarazione
scritta, spiegando al pretore che:
“ Dapprima ho dato CHF 800.- a Pr.. A carnevale gliene ho dati altri
1'270.-. All’inizio non ero molto entusiasta, ma poi effettivamente mi sono
reso conto di doverglieli e glieli ho dati.
A domanda del giudice che mi chiede il motivo della querela, rispondo di essere
stato messo sotto pressione un po’ dai miei amici, un po’ dai poliziotti, che
non mi lasciavano andare. Io volevo lasciare perdere, ma gli agenti hanno
insistito che io andassi avanti, dicendomi anche che vi erano altri reati. Ero
davvero molto stanco. Erano giorni che non dormivo e volevo finire.
Quando Pr. è uscito io gli ho dato una spinta e lui me ne ha data un’altra.
Avevo la borsa dei dischi dietro di me, ero stanco, ho perso l’equilibrio e
sono caduto. Il sangue da naso non è stato causato da un pugno.
Poi, già che ero caduto, ho pensato che avrei potuto recuperare i soldi. Quella
sera non ero contento d’incontrare Pr., ma avrei comunque potuto andarmene
quando volevo. Non sono stato costretto a rimanere lì.
Il giudice mi legge uno stralcio del mio verbale [ndr.
rilasciato in polizia] (“…impaurito…”) ed io ribadisco
che al momento della redazione di tale documento ero davvero stanco. In realtà Pr.
non mi ha forzato a dargli i soldi.
A domanda del giudice rispondo di avere chiamato la Polizia perché pensavo che
chiamandola avrei potuto recuperare i soldi dati a Pr., per darli ad un’altra
persona, mia creditrice. Era un periodo in cui avevo tanti debiti.
A domanda rispondo che il sangue da naso me lo sono procurato cadendo. Preciso
che la Polizia era particolarmente insistente.
(…) A domanda della difesa confermo che in occasione del carnevale 2010 non
sono stato oggetto di minaccia da parte di Pr. o altri nemmeno di violenza. Lo
dico con convinzione”.
(verbale del dibattimento,
act. 55 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707, pag. 17).
Visto le nuove emergenze istruttorie, il giudice
della Pretura penale ha ritenuto che Pr. non è stato vittima di violenze o di
minacce da parte dei denunciati e ha deciso “di consegnare il denaro a P.
pur avendo sempre avuto la possibilità di andarsene e quindi di rifiutare”.
Il pretore ha, altresì, ritenuto che la richiesta di P. volta all’ottenimento
del denaro da parte dell’accusatore privato “seppur insistente, non è
sembrata sufficientemente irruente da configurare una coazione”. A detta
del pretore, tali considerazioni valgono a maggior ragione per quanto attiene a
T. che è intervenuto solo marginalmente nella vicenda (cfr. scritto 30 maggio
2012 del pretore, in inc. CARP n. 17.2012.1, act. X).
3.4. Da quanto precede discende che gli accertamenti su cui si fonda il
giudizio del giudice della Pretura penale contraddicono in modo palese gli
accertamenti alla base del decreto d’accusa.
Secondo il procuratore pubblico, P. e gli altri prevenuti avevano costretto Pr.
- anche con sberle e pugni in faccia - a seguirli dietro al __________ e lo
hanno così costretto a consegnare loro i soldi che aveva in tasca.
Di contenuto totalmente contrario è, invece, l’accertamento operato dal pretore che - sulla scorta delle nuove dichiarazioni di Pr. ritenute più attendibili delle prime - ha accertato che l’accusatore privato ha consegnato spontaneamente i fr. 1'270.- a P. senza che questi o i suoi amici lo abbiano in qualche modo forzato.
La sentenza pretorile è passata incontestata in
giudicato.
Pertanto - evidente essendo la realizzazione del motivo di revisione previsto
dall’art. 299 lett. b CPP-TI - il DA impugnato deve essere annullato e IS 1 deve essere assolto.
4. Ciò posto si osserva che giusta
l’art. 392 cpv. 1 CPP nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o
condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia
stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore
di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato
diversamente i fatti (lett. a) e se i considerandi sono applicabili anche alle
altre persone coinvolte (lett. b). Giusta l’art. 356 cpv. 7 CPP se contro più
persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è
applicabile per analogia l’art. 392 (Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 1496, pag. 684; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 392 CPP n. 3; cfr. anche Heer, in op. cit., ad art. 410 CPP n. 90; Calame, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 392
CPP n. 2).
Visto quanto precede e ritenuto che il giudizio pretorile invocato quale motivo
di revisione è in aperto contrasto anche con il decreto d’accusa a carico di Z.,
si giustifica di procedere in questa sede anche al suo annullamento e
all’assoluzione di Z. dall’accusa di coazione ai danni di Pr..
5. Gli oneri processuali del presente procedimento sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Sia IS 1 che Z. potranno chiedere il risarcimento di eventuali loro altre spese o danni patiti ai sensi dell’art. 429 CPP con istanza separata da presentarsi a questa Corte.
Per questi motivi,
visti gli art. art. 299 lett. b CPP-TI, 21 cpv. 1 lett. b, 356 cpv. 7, 392 cpv. 1, 410 segg., 453 CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di revisione è accolta.
Di conseguenza:
1.1. Il
DA 1909/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e IS 1 è prosciolto dall’accusa di
coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.
1.2. Il
DA 1908/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e Z. è prosciolto dall’accusa di
coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.
2. Gli oneri processuali della procedura di revisione, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.