Incarto n.
17.2012.23

Locarno

30 agosto 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 dicembre 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di

 

 

 

 IM 1

         

rappr. dall'  DI 2  

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 5 marzo 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 14 dicembre 2011 la Corte delle assise correzionali di __________, nell’ambito di un processo celebrato in contumacia, ha dichiarato IM 1 autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni di detenzione inflittagli il 18 ottobre 2004 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.

IM 1 è stato, anche, condannato a versare, a titolo di partecipazione alle spese legali, fr. 1'046.55 all’AP ACPR 1 e fr. 1'500.- all’AP AP 1, che sono stati rinviati, per il rimanente delle loro pretese, al competente foro civile.

 

La Corte di prime cure ha, inoltre, ordinato la confisca dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n. telaio , e la devoluzione allo Stato della cauzione di fr. 11'500.- prestata da IM 1, a soddisfacimento di tasse e spese di giustizia (per complessivi fr. 1'495.70) e delle pretese degli AP (per complessivi fr. 2'546.45).

 

                                  B.   I fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice sono, in sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti.

 

                                   1.   Nell’ottobre del 2009 IM 1, cittadino italiano residente in Italia, ha orchestrato insieme ad altri correi una truffa i cui contorni possono, in sostanza, essere così riassunti.

 

                                   a.   Il 28 ottobre 2009, IM 1, D. e un tale “C.” si sono recati presso il AP 1 di __________ dove - d’accordo con il venditore L. - hanno compilato delle richieste di finanziamento leasing a nome di ignare società svizzere apponendovi la falsa firma degli altrettanto ignari amministratori/rappresentanti, e chiamati, oltretutto, a fungere da debitori solidali.

Lo stesso giorno le richieste sono state inviate a diverse società di leasing per la concessione del credito.

In quell’occasione, IM 1, D., “C.” e L. hanno anche preparato e sottoscritto, sempre con firme false, i contratti di leasing e i verbali di consegna delle autovetture corrispondenti ai finanziamenti richiesti, in modo che fossero già pronti qualora il credito fosse stato concesso (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5, pagg. 8-9).

 

                                  b.   Tra le richieste inviate quel giorno, l’unica ad essere accolta è stata quella indirizzata alla ACPR 2, tendente ad ottenere, a nome della ACPR 1 e del suo rappresentante N., un credito di fr. 88'000.-, per l’acquisto di una vettura Jaguar XJ 2.7 D (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5 e 6, pagg. 8-9).

Esaminata la solvibilità della ACPR 1 e di N. (quest’ultimo, già noto alla società di leasing) che doveva fungere da terzo garante (cfr verbale B. del 21 dicembre 2009, doc. 11 allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 2 agosto 2010, pag. 2), ACPR 2 ha, infatti, accettato la richiesta di finanziamento, dandone immediata comunicazione alla AP 1.

Pertanto, il 3 novembre 2009, ACPR 2 ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di 61 mesi, avente per oggetto l’autovettura Jaguar XJ 2.7 D, fornita dalla AP 1 e quale controparte la ACPR 1, H. e N. (quale debitore solidale) (AI 4).

Sempre il 3 novembre 2009, il direttore Ch. - per conto dalla AP 1 - e ACPR 2 hanno concluso il contratto di acquisto della precitata vettura Jaguar. Il contratto di acquisto - sottoposto a condizione sospensiva ritenuto come il contratto di leasing prevedesse un diritto di revoca - precisava, fra l’altro, che la vettura doveva essere consegnata direttamente all’assuntore del leasing - e meglio, alla ACPR 1 - che lo avrebbe preso in possesso per conto della compratrice previa redazione di un verbale di consegna scritto da sottoscriversi dal fornitore e dall’assuntore del leasing (AI 4).

 

                                   c.   Il 10 novembre 2009 l’autovettura Jaguar XJ 2.7 D è stata consegnata da L. a D., IM 1 e tale “C.”. Nel verbale di consegna sottoscritto quel giorno (verbale di consegna A, AI 4) è, però, stato annotato che la vettura è stata consegnata alla ACPR 1, e meglio è stata consegnata “dal fornitore all’assuntore del leasing” che ha confermato di averne preso possesso “per conto della ACPR 2” (AI 4).

Sempre con l’aiuto di L., i tre hanno, poi, portato l’autovettura a __________, dove è rimasta in possesso di D. fino al mese di giugno del 2010, quando è stata verosimilmente venduta a terzi sconosciuti.

Essa è, poi, stata ritrovata in __________ e ivi sequestrata, il 24 maggio 2011 (sentenza 14 dicembre 2011, consid. 8, pagg. 9-10).

Secondo quanto risulta dagli atti, la vettura si trova ancora in __________, in attesa dell’evasione della rogatoria volta alla sua consegna alle autorità svizzere (cfr. scritto 11 aprile 2012 del PP, doc. IX).

 

                                  d.   Una volta consegnata la vettura, L. ha inviato alla ACPR 2, oltre al contratto di vendita della Jaguar, il contratto di leasing e il verbale di consegna della vettura già sottoscritti in precedenza.

Egli ha pure inviato, così come richiesto dal fornitore del leasing, una copia del documento di legittimazione - anch’esso falsificato - del gerente della ACPR 1, nonché debitore solidale, N..

La copia del documento è stata certificata conforme all’originale dal direttore del AP 1 Ch. (verbale Ch. dell’8 novembre 2010, pag. 3, allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 2 agosto 2010).

 

                                   e.   Ricevuta la documentazione, __________ ha versato alla AP 1 il prezzo pattuito per l’acquisto della Jaguar (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 6, pag. 9).

 

                                   2.   Il 26 novembre 2009, scoperta la truffa, N. ha sporto denuncia penale contro ignoti per i reati di truffa e falsità in documenti (AI 1).

Lo stesso ha poi fatto, il 10 dicembre 2009, anche la società di leasing __________ (AI 4).

Da qui l’avvio dell’inchiesta che ha condotto alla condanna, fra gli altri, di IM 1 (giudicato in contumacia) per i reati di truffa e falsità in documenti.

 

Dalla sentenza impugnata risulta che L. è stato condannato, nel maggio 2011, per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr. sentenza 14 dicembre 2011, consid. 4, pag. 8).

 

                                  C.   Nel procedimento penale avviato a carico di IM 1, si sono costituiti accusatori privati ACPR 2 (AI 4), ACPR 1 (AI 19) e AP 1 (AI 11).

In seguito, il 26 agosto 2010 (AI 23), ACPR 2 ha comunicato al Ministero pubblico di avere già recuperato (grazie all’esecuzione di una compensazione con debiti nei confronti di AP 1) gli 88'000.- fr. da lei pagati per l’acquisto della Jaguar e di rinunciare, perciò, a presentare richieste di risarcimento alla Corte di prime cure (doc. 4 allegato alla dichiarazione d’appello).

 

ACPR 1 ha, da parte sua, inoltrato alla Corte delle assise correzionali una richiesta di risarcimento (doc. TPC 16), tendente ad ottenere il versamento in suo favore dell’importo di fr. 3'951.- a titolo di danni materiali e spese legali, nonché il versamento in favore di N. dell’importo di fr. 500.- per il torto morale da lui subito. La prima Corte ha però riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1’064.55 per spese legali e per il resto ha rinviato l’AP al competente foro civile (sentenza 14 dicembre 2011, consid. 20, pag. 15).

 

Anche la AP 1 ha presentato in prima sede una richiesta di risarcimento (doc. TPC 7), chiedendo il versamento in suo favore dei seguenti importi:

                                    -  fr. 62'254.65, corrispondenti alla differenza tra il prezzo del finanziamento della vettura Jaguar compensato da ACPR 2 (fr. 88'000) e l’importo recuperato grazie alla trattenuta di salario operata dagli stipendi del dipendente L. (fr. 25'745.359);

                                    -  fr. 13'307.60 per spese legali.

Ha, inoltre, chiesto l’assegnazione in suo favore della cauzione di fr. 11'500.- e dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D posta sotto sequestro.

La prima Corte ha rinviato l’AP al competente foro civile in relazione alla pretesa di fr. 62'254.65 e parte dell’importo chiesto a titolo di risarcimento per le spese legali sostenute, che sono state riconosciute unicamente per l’ammontare di fr. 1'500.- (sentenza 14 dicembre 2011, consid. 19, pag. 14).

La vettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n. telaio  è invece stata, come detto, confiscata e la cauzione prestata da IM 1 devoluta allo Stato a copertura del pagamento di tasse, spese di giustizia e pretese civili (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 22 e 23, pag. 15).

 

                                  D.   AP 1 ha tempestivamente annunciato, il 27 dicembre 2011, di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 marzo 2012, la ricorrente ha precisato di limitare l’impugnativa al dispositivo n. 6 (relativo alla misura di confisca ordinata), postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante pronuncia della restituzione in sue mani “dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero telaio , attualmente in __________ in attesa dell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria” (doc. III).

 

IM 1 non ha, da parte sua, né presentato istanza di nuovo giudizio ex art. 368 CPP, né impugnato la sentenza di condanna emanata nei suoi confronti.

                                  E.   Con scritto 3 aprile 2012, la presidente di questa Corte, ottenuto il consenso delle parti per procedere in procedura scritta, ha assegnato al Tribunale penale cantonale e al Procuratore pubblico un termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni alla dichiarazione d’appello 5 marzo 2012.

Entro il termine assegnato, il PP ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al giudizio della CARP e precisando che “le autorità belghe non hanno ancora dato concreto seguito alla rogatoria volta alla consegna dell’autovettura” (IX).

Il presidente della prima Corte si è, invece, opposto alla richiesta di restituzione all’AP dell’autovettura Jaguar: in sintesi, egli ha motivato tale sua opposizione sostenendo che la AP 1 non è ridivenuta proprietaria della vettura a suo tempo venduta alla ACPR 2 e non può, perciò, esigerne la restituzione (X).

 

 

Considerando

 

in diritto                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                               2.a.   L’appellante si oppone alla confisca pronunciata dalla Corte di prime cure, sostenendo che i presupposti per la pronuncia di una simile misura non sono adempiuti: in estrema sintesi, con argomentazioni di cui diremo, per quanto occorra, in seguito, afferma di essere la legittima proprietaria della Jaguar che non può, dunque, essere oggetto di confisca da parte dello Stato ma deve, invece, esserle restituita in ripristino della situazione legale, così come previsto dall’art. 70 CP.

 

                                  b.   La risposta alla questione sottoposta al giudizio di questa Corte - confisca si o no - presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sulla vettura oggetto di sequestro.

 

                               b.1.   Giusta l’art. 714 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC), per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente ai sensi degli artt. 922 e segg. CC.

Pertanto, oltre ad un valido titolo, il trasferimento della proprietà mobiliare presuppone un’operazione d’acquisizione che, a sua volta, comprende un atto di disposizione (per cui il debitore manifesta la sua volontà di spossessarsi della cosa) e un atto materiale, cioè un atto di trasferimento del possesso vero e proprio (Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 2010-2019, pagg. 264 e segg., ed in particolare la nota 2014a in cui si da atto, da un lato, che la questione della distinzione fra atto di disposizione e trasferimento del possesso è controversa in dottrina - Schwander, in Basler Kommentar, ZGB II, ad art. 714 CC, n. 3-4, pag. 1327; Habb/Simonius/Scherrer/Zobl, in Zürcher Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Bd IV/1, Zurigo 1929-1977, ad art. 714 CC, n. 13 e segg; Rumo-Jungo/Schmid/Schneider/Tuor, Das schweizeriche Zivilgesetzbuch, Zurigo 2002, pagg. 902 e segg. - e, dall’altro, che Piotet - in Traité de droit privé suisse V/2 - nega la necessità dell’ atto di disposizione, ritenendo sufficiente l’atto materiale).

La principale modalità di trasferimento del possesso di una cosa mobile prevista dal diritto svizzero consiste nella consegna della cosa medesima all’acquirente, che può avvenire personalmente oppure fra assenti. Se la consegna avviene personalmente, l’art. 922 cpv. 1 CC prevede che il possesso viene trasferito con la consegna della cosa direttamente dalle mani dell’alienante a quelle dell’acquirente, oppure con la messa a disposizione dell’acquirente dei mezzi che gli permettono di avere la cosa in suo potere. Quando la consegna della cosa ha, invece, luogo tra assenti - perché l’alienante o l’acquirente o entrambi non sono presenti - il possesso viene trasferito validamente quando la cosa viene consegnata, comunque, nelle mani dell’acquirente presente oppure nelle mani del suo rappresentante (art. 923 CC). Il diritto svizzero permette, dunque, la rappresentanza (non sottoposta agli art 32 e segg. CO) nell’ambito del trasferimento del possesso che viene, nei casi definiti, trasferito all’acquirente - possessore originario ma indiretto - per il tramite di un intermediario (rappresentante) che acquista invece - con la consegna della cosa nelle sue mani - il possesso derivato ma diretto del bene mobile trasferito (Steinauer, op. cit., Tome I, n. 256 e 258, pagg. 71-72).

 

                               b.2.   Il contratto di leasing è un contratto innominato, secondo cui il fornitore del leasing si obbliga a cedere l’uso e il godimento di una cosa mobile o immobile - acquisita da un terzo fornitore - all’assuntore del leasing che s’impegna, in cambio, a pagare al fornitore di leasing dei contributi periodici (cfr. DTF 119 II 236, consid. 3 e 4; DTF 118 II 150, consid. 4).

Il leasing è, dunque, una particolare forma di finanziamento, concessa dal fornitore all’assuntore del leasing e che presuppone la coesistenza di due relazioni principali, e meglio:

                                         - una relazione tra il fornitore del leasing e il terzo fornitore della cosa che concludono tra loro un contratto di compravendita con cui il primo acquista dal secondo la cosa oggetto del contratto;

                                         - una relazione tra il fornitore e l’assuntore del leasing che sottoscrivono il contratto di leasing vero e proprio secondo cui il bene, oggetto del contratto e di esclusiva proprietà del fornitore del leasing, è messo da quest’ultimo a disposizione dell’assuntore del leasing, dietro versamento di contributi periodici (Favre/Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, § 91, n. 7774 e segg).

In forza di tali contratti, il trasferimento del possesso - e, quindi, della proprietà - della cosa al fornitore del leasing avviene in applicazione dell’art 923 CC: egli ne acquisisce il possesso originario e indiretto al momento in cui il terzo fornitore trasferisce il possesso della cosa - oggetto del contratto di compravendita e del contratto di leasing - all’assuntore del leasing che, in virtù del contratto di leasing, ne acquisisce il possesso diretto e derivato, a nome e per conto del fornitore del leasing (DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).

Ai fini del trasferimento del possesso, e dunque della proprietà mobiliare, l’assuntore è il rappresentante, ai sensi dell’art. 923 CC, del fornitore del leasing (Hürlimann-Kaup / Schmid, Sachenrecht, Zurigo 2003, n. 1996, pag. 445; DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).

                               b.3.   Per verificare la conclusione del primo giudice secondo cui la ACPR 2 ha acquisito la proprietà della Jaguar in questione occorre, dunque, verificare se il contratto di vendita della vettura è valido e (le due condizioni sono cumulative) se vi è stata una valida operazione di acquisizione, in particolare se vi è stato trasferimento del possesso dal AP 1 alla società di leasing.

 

                            b.3.1.   Se non vi possono essere dubbi sulla nullità del contratto di leasing di cui trattasi, la società ACPR 1 non avendo mai avuto la volontà di concludere un simile contratto, questa Corte nutre forti perplessità anche sulla validità del contratto di compravendita della vettura per almeno due motivi.

Da un lato, perché la ACPR 2, compensando il prezzo di acquisto della Jaguar, sembra avere manifestato l’intenzione - peraltro accettata dal garage - di invalidare il contratto di compravendita in precedenza sottoscritto, opzione questa consentitagli dal momento che il contratto è, evidentemente, viziato da dolo ai sensi dell’art. 28 CO (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003,.ad art. 31 CO, n. 12 e 14, pagg. 193 - 194; DTF 106 II 346, consid. 3a; DTF 64 II 135; RO 98 II 96 in Jdt 1973 I pag. 180; cfr. n.21 e seg per l’effetto ex tunc della risoluzione del contratto ex art. 28 CO e, fra gli altri, DTF 106 II 346, consid. 3a e 64 II 132 consid. 3 che ha precisato che la volontà di invalidare il contratto non deve necessariamente essere manifestata in modo esplicito ma può essere dedotta dal comportamento assunto dalla parte ingannata). Dell’inganno che ha indotto la ACPR 2 a sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura Jaguar in oggetto risponde, infatti, la AP 1, responsabile, in virtù dell’art. 55 CO, dell’agire dell’allora suo dipendente: il contratto d’acquisto si fondava, in effetti, sul presupposto - errato - che fosse effettivamente la ACPR 1 a voler sottoscrivere il contratto di leasing per la medesima vettura. Non ha da essere dimostrato che, senza una controparte solvibile interessata alla vettura, la ACPR 2 non avrebbe sottoscritto il relativo contratto d’acquisto.

D’altro canto, ci si può chiedere se la stretta interdipendenza dei due contratti - dimostrata, in particolare, dalla clausola secondo cui il contratto di vendita è sottoposto a condizione sospensiva nei casi in cui, come in concreto, il contratto di leasing prevede un diritto di revoca (AI4) - non imponga di concludere che i due contratti non possano non avere una sorte comune (cfr. Giovanoli, Le contrat de lesing et le droit suisse, in JdT 1981 I, p. 40 ed in particolare la nota 24).

 

                            b.3.2.   La questione della validità del contratto di compravendita può, comunque, rimanere indecisa ritenuto che, anche qualora essa dovesse essere risolta positivamente, ciò ancora non basterebbe a concludere che la ACPR 2 è divenuta proprietaria dell’autovettura ritenuto come, per il trasferimento della proprietà mobiliare, al valido titolo debba aggiungersi la trasmissione del possesso della cosa e preso atto di come ciò non sia avvenuto in concreto.

Infatti, la Jaguar è stata consegnata non al rappresentante -designato dalla ACPR 2, e meglio alla ACPR 1 tramite N. - ma ai truffatori, cioè a terzi che non avevano alcun rapporto con la società di leasing e che, manifestamente, non avevano nemmeno la volontà di detenere la vettura per suo conto.

La consegna della Jaguar nelle mani di persone diverse da quella designata ad acquisirne il possesso per conto dell’acquirente ACPR 2 ha, dunque, impedito il trasferimento a quest’ultima del possesso originario e indiretto della vettura e, quindi, della sua proprietà.

 

                            b.3.3.   Non essendo la proprietà nemmeno stata trasferita ai truffatori facendo difetto, per essi, un valido titolo di acquisizione, forza è concludere che AP 1 è rimasta la legittima proprietaria della vettura.

 

                                   c.   Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

In quest’ultimo caso, lo Stato non può pronunciare la confisca di valori patrimoniali provento di reato poiché a prevalere sulla stessa è, innanzitutto, la loro restituzione alla parte lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Infatti, alfine di ristabilire i diritti del danneggiato, gli oggetti del patrimonio di quest’ultimo, che sono il prodotto di un reato di cui egli stesso è vittima, non possono essere confiscati e vanno invece allo stesso restituiti (STF 6B_17/2011 del 18 luglio 2011, consid. 2). Il danneggiato, per vedersi riconsegnare i valori patrimoniali ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP, non deve essere necessariamente proprietario del valore patrimoniale nel senso civilistico del termine, ma deve perlomeno essere titolare, ad esempio, di un diritto di pegno o di ritenzione esistente al momento della commissione del reato (FF 1993 III, pag. 219). In tal caso, una confisca può dunque essere decisa unicamente quando l’identità o il domicilio del danneggiato non sono conosciuti, oppure quando non è chiaro chi tra le parti lese ha un diritto sul valore soggetto a confisca (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 70 CP, n. 25, pag. 733; Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 70 CP, n. 42, pag. 1458, Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 70 CP, n. 9, pagg. 419-420).

 

                                  d.   Giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, è parte danneggiata la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

Posto che, in concreto, la AP 1 è sempre rimasta la legittima proprietaria della vettura e che, pertanto, è il suo patrimonio che è stato leso con la consegna dell’autovettura agli autori della truffa (DTF 119 IV 339; DTF 120 Ia 220), è ad essa che va riconosciuta la qualità di parte lesa ai sensi degli art. 115 cpv. 1 CPP e 70 cpv. 1 CP.

È, infatti, tale società che in seguito all’agire criminoso si è ritrovata ad essere proprietaria di una vettura senza più detenerne il possesso (poiché in mano ai truffatori) e senza averne incassato - e poterne incassare - il relativo prezzo.

Sia nell’ipotesi in cui il contratto di compravendita della Jaguar sia nullo che in quella in cui tale contratto sia, invece, valido, il prezzo di fr. 88'000.- pagato per l’acquisto della vettura andava in ogni caso restituito all’acquirente ACPR 2 (ciò che è poi effettivamente avvenuto, come detto, per compensazione).

Nel primo caso, la restituzione s’imponeva alla luce dell’effetto ex tunc dell’annullamento del contratto in seguito a dolo.

Nel secondo, esso andava restituito in ragione dell’inadempimento contrattuale di AP 1, che ha consegnato la vettura a persone non autorizzate a prenderla in consegna per conto della società di leasing.

 

Visto quanto precede, AP 1, oltre ad essere la legittima proprietaria della vettura Jaguar XJ 2.7 D, è certamente parte lesa dal reato di truffa, ciò che rende impossibile la confisca della vettura in ossequio a quanto previsto dall’art. 70 cpv. 1 CP.

La confisca ordinata dal primo giudice deve, di conseguenza, essere annullata.

La vettura dovrà essere restituita a AP 1 in ripristino della situazione legale.

 

Tassa di giustizia e spese

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello sono posti a carico dello Stato (art 428 CPP) che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                       3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

                                          70 cpv. 1, 146 e 251 n. 1 CP

                                          714 e segg. e 922 e segg. CC, 28 e 31 CO;

                                          26 Cost.;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

                                     

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1., 1.2., 2., 3, 3.1., 3.2., 4, 4.1., 4.2., 5., 7., 8., 9., 10. e 11. della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato,

 

                               1.1.   Il dispositivo n. 6 della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte delle assise correzionali è annullato;

 

                               1.2.   È ordinata la restituzione a AP 1 della vettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n. telaio .

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.         1'200.-          

 

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

   

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.