Incarto n.
17.2012.25

Locarno

29 maggio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 gennaio 2012 da

 

 

 AP 1

         

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 gennaio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 6 marzo 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza 11 gennaio 2012 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3278/2010 del 22 luglio 2010 e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.00 (settanta) cadauna, per un totale di fr. 700.- (settecento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

 

preso atto che             contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

 

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 6 marzo 2012, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.

Ha inoltre presentato un’istanza probatoria, che è stata respinta con decreto del 7 maggio 2012.

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 29 maggio 2012 durante il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e la sua assoluzione.

 

ritenuto

 

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 11 gennaio 2012 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

 

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62, pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF  28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

 

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

L’accusata e i suoi precedenti penali

 

                                   7.   AP 1, cittadina svizzera nata a __________ il 12 febbraio 1970, risiede a __________. Attualmente svolge al 50% la professione di impiegata di commercio presso __________, mentre per il restante 50% lavora __________. In quest’ambito è anche registrata a __________ quale intermediaria assicurativa (verb. dib. d’appello, pag. 2).

Nel 1998 ha sposato __________, dal quale ha poi divorziato nel 2007. Dal matrimonio è nata una figlia, __________ (5.02.1999), che vive con la madre a __________.

 

AP 1 è incensurata.

 

Inchiesta

 

                                   8.   Il 14 agosto 2003, nell’ambito dell’operazione denominata Indoor 18, la polizia cantonale è intervenuta nei locali dell’ex panificio __________.

Nei locali è stato rinvenuto l’occorrente necessario per la coltivazione di canapa indoor (rapporto d’inchiesta del 20 agosto 2003, pag. 3, AI 1), che è stato tutto sequestrato insieme ai locali stessi (verbale di perquisizione e di sequestro del 14 agosto 2003, AI 1).

Non è stata invece trovata dagli inquirenti nessuna coltivazione in atto. A tal proposito si precisa che AP 1 aveva interrotto spontaneamente l’attività di coltivazione della canapa già nel dicembre 2002:

 

“nel dicembre 2002 ho deciso di terminare l’attività perché ero stanca fisicamente perché l’impegno richiesto era troppo e poi mia figlia aveva problemi di salute. Inoltre questa attività non mi interessava più. La situazione si era tranquillizzata, anche se le preoccupazioni finanziarie per mio padre esistevano ancora. È vero che era un’attività redditizia ma i soldi non sono tutto”

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17).

 

                                   9.   Interrogata lo stesso giorno dalla polizia, AP 1 ha ammesso di aver intrapreso, verso il mese di aprile 2002, la coltivazione di canapa presso i locali dell’ex panificio del padre a __________ spiegando di aver svolto questa attività nell’ambito della __________, società di cui a quel momento era amministratrice unica e della quale deteneva tutte le azioni al portatore (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 1, AI 1).

Riguardo la società, la donna ha spiegato che

 

“la società __________ è stata costituita da mio padre diversi anni fa. (…) Nel 1998 sono stata designata amministratrice unica della società e a quel momento sono diventata proprietaria della stessa“

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 1-2, AI 17).

 

Così come poi precisato al PP, la donna ha in seguito modificato lo scopo sociale inserendovi - fra gli altri - il commercio in genere, segnatamente di prodotti biologici e di canapa a livello industriale e non, nonché la produzione di canapa, l’importazione e la vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti derivati, finiti e non (cfr. estratto del Registro di commercio, doc. 14, inc. 10.2010.140):

 

“Per il cambiamento dello scopo sociale effettuato il 30 aprile 2002, come risulta dal Registro di Commercio, mi sono rivolta all’avv. __________. Era la prima volta che mi recavo da lui. Non mi ha spiegato quali fossero i rischi legali in relazione alla coltivazione di canapa. (…) all’avv. __________ ho spiegato che volevo coltivare della canapa. È stato lui a redigere il testo dello scopo sociale. Io non l’ho redatto. È vero che non menziona la coltivazione di canapa a scopo terapeutico o medico, ma per me era sottointeso che lo comprendesse” (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 4, AI 17).

 

 

 

Secondo quanto risulta dalle sue dichiarazioni, AP 1 ha acquistato l’occorrente per la coltivazione indoor della canapa (vasche, lampade, ecc) presso la ditta __________ al prezzo di circa fr. 30'000 e di essersi rivolta alla __________ per la posa e la messa in esercizio dell’attrezzatura con un costo di circa fr. 5'000.- (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 1, AI 1).

 

Pellegrini ha, poi, così dichiarato di avere effettuato, dopo un primo tentativo andato a male, due raccolti di canapa:

 

“Nel mese di aprile 2002 ho effettuato la prima piantagione di canapa Indoor. Le talee mi sono state fornite dalla ditta __________ (…). La coltivazione comprendeva ca. 800 talee. Le stesse sono state da me coltivate e curate. Purtroppo dopo circa 1 mese le piantine sono morte (…). Le piante sono [state] tutte da me distrutte e gettate nel compostaggio comunale”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1).

 

“Verso giugno 2002, dopo essermi documentata in merito a come si coltiva in modo corretto la canapa, ho acquistato presso la ditta __________ ca. 900 talee di canapa che pagavo CHF 4,50 l’una, quindi per questa mia prima coltivazione pagavo CHF 4'050.-. Il trasporto delle talee è stato effettuato dalla ditta sopra citata (…). Io mi sono occupata di tutta la parte produttiva, nessun’altra persona ha partecipato alla coltivazione. Dopo circa 3 mesi procedevo al raccolto. La canapa è stata essiccata presso i miei locali. Una volta essiccata ho proceduto a pulire la pianta e cioè separavo i fiori dal resto. Questo raccolto mi ha reso circa 9 Kg di fiori di canapa secca. (CHF 4'700.- al Kg)” (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1).

 

“Nel mese di settembre 2002 ho allestito la terza piantagione. Mi sono recata alla ditta __________ dove ho acquistato 900 talee di canapa a CHF 4,80 l’una, queste sono state da me portate a __________. Quindi per questa piantagione ho speso CHF 4'320 (…). Come per la prima coltivazione io mi sono occupata di tutto quello che riguardava la coltivazione. Dopo circa tre mesi ho proceduto al raccolto”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2-3, AI 1).

 

“In seguito non vi sono state più coltivazioni in quanto per me, questo tipo di lavoro, occupava troppo del mio tempo”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 3, AI 1).

 

La donna ha ammesso di avere venduto la canapa, oltre che ad un medico di __________, ad alcuni canapai della regione:

 

 

 

“I fiori di canapa secca ricavati da questo primo raccolto sono stati venduti ai seguenti acquirenti: 4 Kg al medico di __________ per un importo di CHF 20'000.- e cioè CHF 5'000.- al Kg; 1 Kg al negozio canapaio __________ per un importo di CHF 5'500.-; 1 Kg alla ditta __________ la quale possiede un negozio canapaio per un importo di CHF 5'200.-; 2 Kg al negozio __________ per un importo di CHF 9'400 (CHF 4'700.- al Kg)”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1).

 

“(…) Questo (n.d.r: il secondo) ciclo mi ha reso circa 10,5 Kg di fiori secchi di canapa. La canapa secca è stata venduta ai seguenti acquirenti: Kg 4 al medico di __________ per un importo di CHF 20'000.- ( CHF 5'000.- al Kg); Kg 2 al negozio __________ per un importo di CHF 9'200.- (CHF 4'600.- al Kg); Kg 2 sempre al negozio __________ per un importo di CHF 9'400.- (CHF 4'700.- al Kg); Kg 2 sempre al negozio __________ per un importo di CHF 13’000.- (CHF 5’200.- al Kg)”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2-3, AI 1).

 

L’appellante ha, infine, riassunto tutta l’attività di coltivazione e vendita di canapa affermando che:

 

“dal mese di aprile al mese di dicembre 2002 ho coltivato presso i miei locali di __________ 2'600 piante di canapa, queste mi hanno reso CHF 91'700.- da questi bisogna togliere le spese di ca. CHF 45'000.- quindi posso dire di aver guadagnato da questa mia attività circa CHF 46'700.-. Bisogna precisare, come già detto, che 800 piante sono andate distrutte. Quindi le piante che mi hanno reso sono state 1'800 che hanno fruttato Kg 19,5. Ogni singola pianta ha fruttato circa 10,8 grammi di fiori secchi”

  (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 3, AI 1).

 

A precise domande dell’agente interrogante, AP 1 - precisato di non consumare personalmente canapa o altri stupefacenti  - ha, poi, dichiarato di essere sicura che la canapa venduta al dottor __________ fosse destinata unicamente a scopo medico e di sapere che, invece, la canapa venduta ai canapai veniva, poi, usata come stupefacente:

 

“Per le vendite fatte al dottor __________ sono sicura, come da lui asserito, che la canapa fosse destinata unicamente a scopo medico. Per quello che riguarda i negozi posso immaginare fosse usata come stupefacente” (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag.4, AI 1).

 

Alle domande sugli aspetti economici e finanziari legati all’attività di coltivazione/vendita di canapa, AP 1 ha risposto spiegando che:

-     non vi è stata nessuna vendita in nero,

-     quanto venduto è sempre stato registrato con fatture,

-     per coprire le spese di allestimento della piantagione di ca. fr. 35’000.- ha usato i suoi risparmi

-     non ha acceso mutui ipotecari o prestiti bancari per intraprendere la sua attività.

-     versava fr. 500.- mensili al padre per l’affitto del locale adibito a piantagione (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).

 

                                10.   In data 22 aprile 2005, interrogata dal procuratore pubblico, AP 1 ha voluto puntualizzare le sue dichiarazioni sulla consapevolezza dell’uso della canapa quale stupefacente:

 

“in merito alla mia consapevolezza che la canapa venduta ai negozi canapai venisse utilizzata come stupefacente, è stato scritto che io immaginavo che questo avveniva, preciso che a quel momento pensavo che la canapa venisse usata a scopi terapeutici”

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 1, AI 17).

 

La donna ha, poi, spiegato come e quando è nata l’idea di coltivare la canapa ed i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere tale attività:

 

“All’inizio dell’anno 2002, discutendo in particolare con mio cugino __________ e sua moglie, mi è nata l’idea di coltivare canapa a scopi terapeutici. (…) Tramite mio cugino e sua moglie ho conosciuto il Dr. __________. Mi sono recata nel suo studio medico di __________. Durante il nostro colloquio mi spiegò che era in contatto con l’Università di __________, per la quale faceva delle ricerche sui derivati della canapa”

  (verbale di AP 1 del 22 aprile 2005, pag. 2, AI 17).

 

A precisa domanda del PP ha poi dichiarato che il medico non le ha mostrato delle autorizzazioni specifiche per quest’attività, né lei gliene ha mai chieste (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 2 - 3, AI 17).

Sulle motivazioni per le quali ha deciso di intraprendere la coltivazione di canapa, AP 1 ha indicato la volontà di aiutare finanziariamente il padre che, obbligato a cessare la sua attività:

 

“ha dovuto “svendere” la sua ditta individuale, ciò che non gli ha permesso di far fronte a tutti i debiti. Da quel momento gli è stata riconosciuta un’invalidità al 100% ma con una rendita minima che non gli consentiva di far fronte a tutti gli impegni finanziari precedenti, in particolare nei confronti della banca”

  (verbale di AP 1 del 22 aprile 2005, pag. 5, AI 17).

 

Al PP, l’interrogata ha precisato di essersi occupata da sola sia della coltivazione che della vendita:

 

 

“Non vi sono state altre persone che si sono occupate di questi lavori.

 In seguito mi sono occupata personalmente della cura e coltivazione delle piante. In quel periodo lavoravo ed effettuavo questi lavori durante il mio tempo libero”

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 4, AI 17).

 

Ha poi ribadito di avere speso, per l’avviamento dell’attività, circa fr. 35'000.- provenienti dai risparmi suoi e di suo marito (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 7, AI 17) e di avere venduto la canapa coltivata, oltre che al dr. __________,

 

“ai negozi di canapaio __________ perché conoscevo le persone, presumo titolari dei rispettivi negozi. Anche con loro ho discusso dell’uso terapeutico della canapa, e quindi quando ho fornito loro la canapa pensavo venisse usata in questo modo”. (…) Nel negozio __________ sono entrata causalmente perché avevo visto una statuetta che mi piaceva. Con la persona che era nel negozio ho discusso della fornitura di canapa”

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 3, AI 17; cfr. anche verb. dib. d’appello, pag. 2).

 

Rispondendo al PP, ha precisato di non essere stata lei a fissare il prezzo di vendita della canapa:

 

“era stato il Dr. __________ a dirmi che era disposto a pagare da 4'000 a 5'000 franchi al chilo la canapa che avrei prodotto, e per me quindi era il prezzo che bisognava applicare anche con gli altri negozi”. (…) Quando il Dr __________ mi ha offerto il summenzionato prezzo non ho fatto ulteriori verifiche a sapere se lo stesso era corretto o meno”

  (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 3, AI 17).

 

                                11.   In esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa del 22 luglio 2010, ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

Avverso tale decreto l’imputata ha interposto tempestiva opposizione.

 

                                12.   Con sentenza dell’11 gennaio 2012 la Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa.

La sentenza è stata impugnata dall’imputata.

Da qui la presente procedura.

 

 

 

 

 

Appello

 

                            13. a.   L’appellante contesta l’accertamento dell’ammontare del fatturato e dell’utile della società __________ eseguito dal primo giudice sostenendo che, in realtà, le cifre non sono tali da rappresentare un guadagno considerevole e da realizzare, dunque, gli estremi del reato di infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let. c. L’appellante chiede pertanto, trattandosi tutt’al più d’infrazione semplice, il suo proscioglimento per intervenuta prescrizione.

                               

                                  b.   In realtà, gli elementi probatori in atti permettono di concludere che l’appellante ha certamente realizzato, grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa a lei contestate con il decreto d’accusa all’origine della presente procedura, un guadagno considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let c LStup.

Per giungere ad una simile conclusione, questa Corte ritiene di poter seguire, in linea di principio, il ragionamento esposto nel DA, laddove il PP ha stabilito l’effettivo guadagno conseguito dall’appellante, sottraendo dall’importo ricavato con le vendite di canapa contestate all’appellante con il DA (che non considera le vendite al medico), i costi proporzionalmente sostenuti per l’avvio dell’attività di coltivazione.

 

                                   c.   Dagli atti emerge infatti che, grazie alla coltivazione e alla successiva vendita di 19.5 Kg di fiori secchi di canapa, AP 1 ha incassato l’importo complessivo di fr. 91.700.- (verbale di AP 1 14 agosto 2003, pag. 3).

 

Come detto - ritenute penalmente irrilevanti le vendite fatte al medico (per l’importo totale di fr. 40'000.-; fatture 02.09.2002 e 27.11.2002) - il DA imputa all’appellante soltanto la vendita di 10,5 Kg di fiori secchi di canapa fatta ai diversi canapai succitati.

Per tale vendite, AP 1 ha incassato l’importo complessivo di -     fr. 51'700.- così composto:

-  fr. 5'500.- incassati da __________

    (fattura del 13.09.2002),

                                         -  fr. 5'200.- incassati da __________

                                             (fattura del 30.09.2002),

                                         -  fr. 9'400.- (fattura del 18.10.2002),

                                         -  fr. 13'000.- (fattura del 13.12.2002),

                                         -  fr. 9'400.- (fattura del 20.01.2003)

  -  fr. 9'200.- (fattura del 06.03.2002), questi ultimi tutti incassati da __________.

 

Ne discende che, in sostanza, l’importo ricavato dalla vendita di fiori secchi di canapa imputata a AP 1 come infrazione alla LStup (fr. 51'700.-), rappresenta il 56,38% di tutto quanto da lei ricavato grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa (fr. 91'700.-).

 

                                  d.   Per quanto concerne i costi, possono essere presi in considerazione unicamente quelli necessari all’avvio e allo svolgimento dell’attività di coltivazione e vendita di canapa, e meglio:

                                         -  fr. 35'000.- che l’appellante ha dichiarato di aver speso per l’acquisto del materiale e i lavori necessari alla messa in esercizio della piantagione di canapa (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 1, AI 1 e 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17),

                                         -  fr. 8'370.- spesi per l’acquisto delle talee (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1)

                                         -  fr. 21'039.75 relativi ai costi di affitto e luce per gli anni 2002 e 2003 (cfr. conto economico 2002 / 2001, AI 10 e 2003 / 2002, AI 14),

per un totale di fr. 64'409.75.

 

Gli altri costi esposti dall’appellante nella contabilità della __________ relativa agli anni 2002 (AI 10) e 2003 (AI 14), non possono, invece, essere ammessi, poiché non necessari all’esercizio dell’attività svolta dall’appellante.

In particolare, non si giustificano né il costo dell’autovettura - certamente non acquistata per l’esercizio dell’attività di coltivazione e vendita di canapa - né il costo corrispondente a un non meglio precisato prestito contabilizzato a bilancio, ma che non riguarda certamente l’attività in discussione. AP 1 ha, infatti, espressamente dichiarato di non aver contratto nessun mutuo ipotecario o prestito bancario per intraprendere l’attività con la canapa (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).

Quale costo per l’avvio e lo svolgimento dell’attività, può dunque essere preso in considerazione unicamente l’importo di fr. 64'409.75 che, riferendosi ai costi complessivi sostenuti dall’appellante dal mese di aprile 2002 al mese di marzo 2003 per la coltivazione e la vendita della totalità della canapa (19,5 Kg / fr. 91'700.-), deve evidentemente essere ridotto proporzionalmente alle vendite di canapa a lei contestate (10, 5 Kg / fr. 51'700.-), così da ottenere i costi dalla stessa effettivamente sostenuti per realizzare il ricavato delle vendite contestate.

Tali costi ammontano a fr. 36'314.20 (56,38% di fr. 64'409.75).

 

                                   e.   Da quanto esposto discende, dunque, che il guadagno effettivo conseguito dall’appellante  grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa contestatele ammonta a fr. 15'385.80 (51'700 - 36'314.20).

Abbondanzialmente si rileva che l’appellante stessa, in occasione del suo primo interrogatorio, ha dichiarato di aver guadagnato dalla sua attività di coltivazione e vendita della canapa circa fr. 46'700, che se considerati proporzionalmente alla vendite a lei contestate, eccedono in ogni caso l’importo di fr. 10'000.-. A conferma del guadagno considerevole realizzato dall’appellante, non va poi dimenticato che la stessa ha ammesso che l’attività di coltivazione e di vendita di canapa era “redditizia” (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17) e le ha permesso di aiutare finanziariamente il padre indebitato, tanto da rendere la situazione tranquilla. Ciò che non le sarebbe stato verosimilmente possibile grazie al solo modesto salario da lei a quel tempo percepito grazie all’attività lavorativa dipendente (cfr. incarto fiscale 2003, AI 22).

 

                            14. a.   Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (in vigore al momento dei fatti sottoposti a giudizio), chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti - rispettivamente, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede  stupefacenti - è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi (art. 19 cifra 2 LStup) la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Sulla scorta di tale disposto, la giurisprudenza costante aveva stabilito che la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati era punibile a norma dell’art 19 n. 1 LStup se lo scopo era quello di estrarne stupefacenti (cfr art 8 cpv 1 LStup, DTF 124 IV 44; 125 IV 175 e 126 IV 198; STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011, consid. 1a) e che l’infrazione era realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore coltivava o vendeva della canapa che poteva essere consumata come stupefacente (STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011, consid. 1a), ciò che era considerato il caso quando la canapa aveva un tenore di THC pari almeno allo 0,3% (DTF 126 IV198; 124 IV 44)

 

                                  b.   La LStup è stata modificata con effetto al 1° luglio 2011.

Il nuovo art 19 cpv. 1 lett. a LStup dispone che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti.

Al riguardo, il Rapporto della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006 sottolinea quanto segue:

 

“La fattispecie di fondo è stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il contenuto ha subito le seguenti modifiche:

  lettera a: le piante da alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente poiché la definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla base dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non occorre più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre stupefacenti. Nella prassi, un tale obbiettivo era difficile da dimostrare da parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il perseguimento penale soprattutto da parte della polizia”

  (FF pag. 7916; cfr, anche, SJ 2010 II, pag. 145, 156).

 

Secondo le norme attualmente in vigore, la canapa deve essere considerata stupefacente se presenta una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1% (cfr. Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti del 30 maggio 2011, RS 812.121.11).

 

                                   c.   Sul piano soggettivo,l’infrazione è, in ogni caso, realizzata quando l’autore sa che la canapa che coltiva e/o vende sarà usata come stupefacente; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 69; DTF 126 IV 60 consid 2b; 126 IV 198 consid 2; SJ 2002 I 446).

 

                                  d.   Giusta l’art. 19 cifra 2 let. c LStup vi è un caso grave quando, in particolare, l’autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere quando esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253, consid. 2.1) e aspira così ad ottenere dei redditi regolari, che costituiscono un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita (DTF 123 IV 113, consid, 2c). A tal fine devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dall’attività illecita, e dall’altro, il guadagno netto conseguito.

Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di fr. 100'000.- (DTF 129 IV 188, consid. 3.1) e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare di fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253, consid. 2.2).

In ogni caso, la cifra d’affari e il guadagno, devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253, consid. 2.2; DTF 117 IV 63, consid. 2a), la mera aspettativa non essendo sufficiente. La durata del periodo durante il quale l’attività delittuosa è stata esercitata, non è invece determinante per stabilire se la cifra d’affari conseguita è grossa o se il guadagno è considerevole (Jdt 2007 III, pag. 97, 98).

 

                                   e.   In base all’art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive:

                                - in trent’anni se per il reato è comminata la pena detentiva a vita (lett. a);

                                         -  in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni (lett. b);

                                         -  in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena (lett. c).

Per “comminata” ai sensi di tale disposizione è da intendersi  la pena massima prevista - in astratto - dalla norma penale per un fatto corrispondente alla definizione legale del reato di cui trattasi (DTF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2; 108 IV 41, consid. 2a; 102 IV 203 consid. 3; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 97 CP, n. 1; Kolly, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 97, n. 49).

 

Come visto, la pena massima prevista nei casi di infrazione semplice ex art. 19 cifra 1 LStup, è la pena detentiva sino a tre anni, mentre nei casi d’infrazione aggravata la pena detentiva può arrivare sino ad un massimo di vent’anni (art. 40 CP).

Pertanto, in applicazione degli art. 97 cpv. 1 let. b e c CP, il termine di prescrizione applicabile è di 15 anni per l’infrazione aggravata e di 7 anni per l’infrazione semplice.

 

                                    f.   In concreto, è certo che AP 1 ha coltivato e poi venduto canapa stupefacente.

Al riguardo, ricordato che, per costante giurisprudenza, il carattere stupefacente della canapa può essere accertato, non solo grazie ad analisi specifiche, ma anche tramite indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF del 12 novembre 2002, inc. 6S.718/2001, consid. 4; STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011), si osserva che sia l’utilizzo di talee, che il metodo di coltivazione indoor che, infine, il prezzo di vendita applicato dimostrano con certezza il carattere stupefacente della canapa coltivata.

Dapprima, è un fatto notorio che la coltivazione di canapa con il metodo delle talee è stato studiato ed applicato unicamente perché consente di avere piante figlie con le stesse caratteristiche delle piante madri, in particolare quelle relative al tasso di THC.

A questo elemento si aggiunge che è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.

E’ notorio - poiché risulta da una serie di studi pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle nostre corti penali - che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere piantine con un elevato tenore di THC, tanto che nella canapa sequestrata nell’ambito delle numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e proseguite intense in quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, cfr., ad esempio, i dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale G.M. Zanini e presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).

A questi due elementi, si aggiunge quello relativo al prezzo di vendita della canapa prodotta dall’appellante. La canapa industriale non è certo venduta a prezzi aggirantesi sui 5.000.- fr. al chilo: se così fosse, non si vedrebbe perché i nostri contadini stanno tanto a faticare per ottenere raccolti decenti di ortaggi, cereali e altro e non si convertono, invece, tutti alla coltivazione - notoriamente facile - della canapa industriale (cfr. http://associazioni.monet.modena.it/agronomi/archivio/convegni/bomporto_24-11-2006/progetto_canapa.pdf, in cui si parla di canapa venduta, per utilizzo industriale di pellet e altri prodotti a 10 Euro al quintale).

In realtà, il prezzo dimostra come quella venduta da AP 1 fosse canapa stupefacente (il cosiddetto “oro verde”).

Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi tre soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che le talee erano coltivate per massimizzare il tasso di THC e che il prodotto finale aveva un tasso di THC in ogni caso superiore, non solo allo 0,3% applicabile secondo il vecchio diritto, ma anche all’1% applicabile a partire da luglio 2011.

I presupposti oggettivi dell’infrazione alla LStup sono, pertanto, pacificamente realizzati.

 

                                  g.   Con altrettanta sicurezza può essere accertata - non solo la consapevolezza - ma anche l’intenzione di AP 1 di coltivare (e, poi, vendere) canapa stupefacente.

Da un lato, ritenuto come i semi per la coltivazione della canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un effetto stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina di fr. per circa 30.000 semi), è certo che chi - come l’appellante - utilizza per la coltivazione talee dal costo unitario di fr. 4,50 / 4,80, lo fa soltanto perché le talee sono il prodotto di piante di canapa che già contenevano un alto tenore di THC e perché da esse vuole ottenere un THC elevato.

Sostenere il contrario significa andare oltre il buon senso comune: non occorre essere sperimentati economisti per comprendere che commerciare piantine di canapa ottenute da talee molto più costose dei comuni semi senza sfruttarne la natura stupefacente, è operazione economicamente suicida. La canapa giustifica costi di produzione elevati soltanto se se ne vuole ottenere, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il carattere stupefacente.

 

A questo elemento si aggiunge quello relativo al metodo di coltivazione utilizzato.

E’ ormai fatto notorio che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato. Valgono, qui, le considerazioni fatte per l’utilizzo delle talee acquistate ad un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno - nemmeno il più ingenuo degli uomini o il coltivatore più inesperto - affronta le spese per l’impianto e l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla coltivazione indoor per coltivare canapa che non deve essere utilizzata quale stupefacente. La canapa che viene usata a scopi industriali, infatti, cresce tranquillamente e senza bisogno di particolari procedimenti o attenzioni in qualsiasi campo all’aperto. Usare il metodo indoor per la coltivazione di canapa industriale che può essere venduta - ed è comunemente riconosciuto che non abbisogna di particolari dimostrazioni - soltanto ad un prezzo irrisorio, significa rendere manifestamente fallimentare sin dall’inizio qualsiasi attività commerciale centrata su di essa. Pretendere di aver agito in tal senso significa sostenere argomenti del tutto inverosimili poiché contrari al normale andamento delle cose.

Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi due soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che AP 1 sapeva e voleva coltivare e, poi, vendere canapa stupefacente.

Del resto, lei stessa lo ha ammesso alla polizia.

La sua successiva ritrattazione è, evidentemente, puramente strumentale (ridicola è, peraltro, la tesi dell’utilizzo terapeutico della canapa venduta dai canapai).

 

 

 

L’avvertenza contenuta nelle fatture emesse dall’appellante è pure, manifestamente strumentale ritenuto come l’unico uso lecito della canapa sia quello industriale che non necessita canapa ad alto tenore di THC e visto come sia accertato che, invece, l’appellante coltivava la canapa con metodi atti ad ottenere piante con alto tenore di THC.

Ne discende che è realizzato anche l’elemento soggettivo dell’infrazione alla LStup.

 

                                  h.   Come visto al consid. 13, con la vendita di canapa stupefacente ai canapai, l’appellante ha realizzato un guadagno pari a fr. 15'385.80, che deve essere ritenuto considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 LStup e della relativa giurisprudenza del TF.

Gli elementi costitutivi del reato di infrazione aggravata alla LStup risultano, pertanto, adempiuti e, in applicazione dell’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, la prescrizione dell’azione penale non è ancora intervenuta.

 

Commisurazione della pena

 

                            15. a.   Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

Gli art. 19 cifra 1 e 2 LStup prevedono, nei casi gravi, una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

 

                                  b.   Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64 penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998 del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag. 1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva, dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010).

L‘attenuazione della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento.

Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_ 10/2010).

Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.1.2; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc. 6B.496/2007).

 

                                   c.   Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art. 5 il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e l‘altro e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto, l’istruzione, lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle decisioni di competenza del Pubblico ministero (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 5, n. 3, pag. 25).

Per valutare se l’imperativo di celerità sia stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312, consid. 5.1; STF del 3 aprile 2012, inc. 6B_549/2011, consid. 2).

 

Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).

Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).

                                        La violazione del principio di celerità comporta, di regola una riduzione della pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii;STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb).

Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3; CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).

 

                                  d.   In concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la colpa dell’appellante deve essere qualificata lieve.

È vero infatti che AP 1 ha coltivato e venduto 10,5 Kg di canapa stupefacente. Ma è anche e soprattutto vero che:

- lo ha fatto in un momento e in un contesto molto particolari, in cui, per motivi diversi, la coltivazione e la vendita di canapa stupefacente si è sviluppata ed è prosperata praticamente alla luce del sole (ciò che è già stato riconosciuto dal TF come una circostanza attenuante in modo sensibile la colpa dell’autore; cfr STF 15.6.2006 in 6S.56/2006 consid. 3.5., 3.6. e 3.7.);

- ha abbandonato tale attività spontaneamente e ben prima che gli inquirenti avviassero l’operazione che ha portato alla chiusura dei numerosi canapai presenti nel nostro Cantone (cfr. verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17).

 

Se è vero che dai fatti sono trascorsi molti anni in cui l’appellante si è comportata più che correttamente, è anche vero che il beneficio dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è stato riconosciuto troppo generosamente dal giudice di prime cure, ritenuto che la sentenza di primo grado è intervenuta a 8 anni e dieci mesi dai fatti costitutivi del reato ex art. 19 cifra 2 LStup - reato per cui l’azione penale si prescrive in 15 anni - e, quindi, prima che siano trascorsi i 2/3 del termine di prescrizione. Nemmeno si giustifica di riconoscere tale attenuante in questa sede, visto che la sentenza di  appello giunge a 9 anni e 1 mese dai fatti.

Ciò di cui deve invece beneficiare l’appellante, è l’attenuante della violazione del principio di celerità, che è stato manifestamente disatteso in concreto. Non si può invero non rilevare che, dopo l’interrogatorio dell’imputata ad opera della polizia il 14 agosto 2003, l’inchiesta ha avuto un primo periodo di stallo di un 1 anno e 5 mesi. AP 1 ha, infatti, dovuto attendere sino al febbraio 2005 prima che il PP rimettesse in moto il procedimento con la promozione dell’accusa il 25 febbraio 2005 e, poi, dopo due mesi (il 22 aprile successivo), con la sua audizione. Dopo quest’ultimo interrogatorio dell’imputata e le successive richieste d’invio dell’incarto fiscale e dell’incarto penale relativo al dr. __________ che sono state evase nel maggio dello stesso anno, vi è stato, sino all’emanazione del decreto d’accusa (22 luglio 2010), un ulteriore stallo di oltre 5 anni. Si tratta di un’inazione inaccettabile, soprattutto avuto riguardo al fatto che, viste la semplicità del caso e le prove fino a quel momento raccolte, il procedimento avrebbe potuto essere evaso in breve tempo e senza nessuna difficoltà.

Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).

All’assenza di atti istruttori per ben due lunghi periodi, di cui uno addirittura di più di 5 anni, si aggiungono, poi, i 18 mesi di attesa per la celebrazione del processo di primo grado. Ritenuto il tempo necessario al procedimento d’appello, si ha che Miriam AP 1 ha dovuto attendere, dall’inizio del procedimento, quasi 9 anni per vederne la conclusione.

Vista la semplicità dell’inchiesta - favorita anche dal fatto che l’imputata ha da subito ammesso le proprie responsabilità - si tratta di un lasso di tempo manifestamente eccessivo che configua una crassa violazione del principio di celerità.

Pertanto, ritenuto come la colpa imputabile all’appellante sia comunque, per i motivi suddetti, di lieve gravità e considerato come la donna, oltre ad essere sinceramente pentita (cfr. verb. dich. d’appello, pag. 2: “..assicura che non incorrerà mai più in futuro in sbagli come quello che ha fatto all’epoca. Con il senno di poi, rimpiange di avere fatto quella scelta”), abbia concretamente dimostrato in questi lunghi anni di avere abbandonato qualsiasi velleità di facile guadagno lavorando onestamente e intensamente e riuscendo ad occuparsi, parallelamente, della figlia, la violazione del principio di celerità di cui s’è detto impone di mandare AP 1 esente da pena.

 

                                16.   Corretta è, infine, la confisca di 32 lampade, 18 vasche, diverso materiale per l’irrigazione e la coltivazione, nonché di 3 ventilatori ordinata dal giudice di prime cure, così come il dissequestro nelle mani dell’appellante del classificatore contenente diversa documentazione cartacea della __________.

 

Tassa di giustizia e spese

                                17.   Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato.

La tassa e le spese di appello sono, invece, poste a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

                                         2, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 97 CP

                                         19 cifra 1 e 2 LStup;

                                         29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

                                         6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

                                         14 cpv. 2 patto ONU II;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarata autrice colpevole d’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3278/2010 del 22 luglio 2010.

 

                               1.2.   AP 1, vista la violazione del principio di celerità, è mandata esente da pena.

 

                                1.3   La tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese giudiziarie di fr. 250.- per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante in misura di ½ e il resto a carico dello Stato.

 

                               1.4.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione del classificatore di colore blu contenente documentazione cartacea della __________ che va restituito a AP 1.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-          

-  spese complessive                fr.            200.-

                                                                                              fr.         1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.