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Incarto n. |
Locarno 1. ottobre 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 febbraio 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 febbraio 2012 dalla Pretura penale |
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richiamata la dichiarazione di appello 15 marzo 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 aprile 2011 AP 1, autista alle dipendenze della __________,
stava effettuando un trasporto di prodotti freschi dalla centrale di __________.
Giunto in territorio di __________ egli ha udito due forti colpi provenire da
tergo e, guardando negli specchietti retrovisori, ha notato un’autovettura che
si stava capottando sulla corsia di sinistra.
Arrestatosi, egli ha controllato lo stato dell’autocarro e del rimorchio senza
tuttavia constatare danni. Pertanto, dopo essersi sincerato che sul luogo
dell’incidente vi erano persone che stavano prestando soccorso ai feriti, è
ripartito.
Solo una volta giunto a destinazione a __________, AP 1 si è accorto che il
timone del rimorchio e il rimorchio stesso avevano riportato dei danni. Egli
ha, così, avvisato la polizia.
B. Con decreto d’accusa 25763/290 del 9 settembre 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
- infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 20 aprile 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale , circolando sulla corsia di destra dell’autostrada A2, spostato negligentemente sulla corsia centrale ostacolando in modo rilevante una vettura sopraggiungente da tergo, il conducente della quale perdeva la padronanza di guida e dopo aver urtato lo spartitraffico centrale collideva con il rimorchio;
- inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo, allontanato dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso d’incidente.
In applicazione della pena, la CO 1 ne ha,
pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 500.- (da sostituirsi in caso
di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni), oltre che
al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza del 7 febbraio 2012, il
presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa
contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali
di complessivi fr. 940.-.
D. In data 15 febbraio 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 15 marzo 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento. L’appellante, nell’ambito della predetta dichiarazione d’appello, ha pure chiesto l’allestimento di una perizia per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni,
con decreto 18 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti
che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP
1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art.
406 cpv. 3 CPP).
Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 27 aprile 2012.
F. Con scritti 14 rispettivamente 30 maggio 2012, la Pretura penale e la CO 1 hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alla motivazione presentata dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n.
12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il
giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Si osserva preliminarmente che l’istanza probatoria dell’appellante
tendente all’allestimento di una perizia sulla dinamica e sulle cause
dell’incidente (cfr. dichiarazione d’appello) deve essere respinta, concernendo
la presente procedura esclusivamente una contravvenzione e non potendo,
dunque, in questa sede essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398
cpv. 4 CPP).
3.a. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve
comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che
usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Sulle strade suddivise in diverse
corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre solo se non ostacola
la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCStr). Ogni cambiamento di direzione deve
essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben
visibili della mano (art. 39 cpv. 1 LCStr, in part. lett. a secondo cui la
norma deve essere osservata per mettersi in preselezione, per passare da una
corsia ad un’altra e per voltare).
Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa.
b. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d’infortunio nel quale hanno
parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi
subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della
circolazione. Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se vi sono feriti,
tutte le persone coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le
persone non coinvolte devono collaborare nella misura
che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i
conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i
passeggeri, devono collaborare all’accertamento dei fatti. Esse non possono
abbandonare il luogo dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che
abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.
Per l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri
impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.
4. Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogato dalla polizia
cantonale il giorno dopo i fatti, ha dichiarato quanto segue:
“
Giunto più o meno all’altezza del km
autostradale 51850, punto di riferimento la centrale elettrica di __________,
circolavo ad una velocità di circa 80 km/h e mi trovavo sulla corsia più di destra. In questo frangente un altro autocarro che mi seguiva, mi stava
regolarmente sorpassando alla mia sinistra sulla corsia centrale. Da parte mia,
in questa circostanza, ho sentito due forti colpi provenire da tergo. Subito ho
guardato dagli specchietti retrovisori dove ho notato che vi era un’autovettura
che si stava capottando mentre si trovava sulla corsia più di sinistra
terminando la sua corsa sul tetto sulla corsia in questione”
(…)
“D: Lei sa fornire dati utili inerenti questo autocarro che l’avrebbe
sorpassata?
R: Era un autocarro con la cabina rossa, vi era la motrice e semirimorchio, ma
da parte mia però non ho visto nulla inerente eventuali scritte sul mezzo, come
neppure la targa”
(verbale d’interrogatorio di AP
1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 2 e 5).
In occasione del dibattimento, l’appellante ha
confermato quanto dichiarato alla polizia precisando, fra l’altro, che:
“
tutti i veicoli pesanti della __________ hanno
velocità limitata a 85 km/h e questo da un anno e mezzo circa (…). Per questo
motivo è praticamente impossibile per me eseguire un sorpasso dal momento che
gli altri autoveicoli pesanti circolano normalmente anche a 90 km/h. (…). Quando ho sentito i colpi di cui ho detto nel mio verbale l’altro camion non mi aveva
ancora superato, ma si trovava sulla corsia centrale e si trovava appena dietro
al rimorchio (forse 30/40 metri). Guardando lateralmente ho a questo punto
visto l’automobile che rotolava sulla terza corsia più o meno all’altezza del
camion sulla corsia centrale”
(verbale d’audizione di AP 1,
allegato al verbale del dibattimento, pag. 1).
All’incidente ha assistito un testimone, TE 1,
che ha fornito alla polizia la seguente versione dell’accaduto:
“
Improvvisamente, giunto all’altezza della
centrale elettrica di __________, ho notato come una vettura grigia targata __________
(quella che ha poi fatto l’incidente, per intenderci) mi avesse da poco
sorpassato sulla corsia centrale. La vettura in questione, per quanto abbia
potuto notare, non circolava molto più veloce di me. Ritengo infatti che
circolasse a circa 120 km/h. Improvvisamente un veicolo pesante che stava
circolando davanti a me ha sterzato a sinistra poiché era intenzionato a
sorpassare un altro veicolo pesante. La manovra di sorpasso è stata repentina
ed il “camion” ha tagliato la strada al veicolo bernese. La vettura
confederata, onde evitare l’impatto, ha bruscamente sterzato a sinistra,
iniziando successivamente a sballottare fino a perdere il controllo e finire
capovolta in terza corsia. Personalmente ritengo che alla perdita di controllo
abbia contribuito il peso della vettura, poiché ho potuto notare che era molto
carica. (…)
D01: Mi sa fornire i dettagli del veicolo pesante che ha causato l’incidente?
R01: Ricordo che era un autocarro con rimorchio. Lo stesso era di colore bianco
e portava la scritta __________.
D02: Mi spiega in dettaglio la manovra effettuata dal summenzionato veicolo
pesante?
R02: Il mezzo pesante ha iniziato la manovra di sorpasso ai danni di un altro
veicolo pesante che circolava pure lui sulla corsia di destra. Il veicolo della
“__________” è passato sulla corsia centrale in maniera piuttosto rapida e
mettendo la freccia solo in un secondo tempo, il che ha causato la perdita di
padronanza della vettura bernese (manovra istintiva onde evitare la
collisione). Preciso che la vettura confederata, quando ormai aveva già perso
il controllo, si trovava a fianco del camion della __________.
A precisa domanda dell’agente interrogante rispondo di non sapere nulla in
merito all’altro veicolo pesante che era stato superato dal mezzo della __________”
(verbale d’interrogatorio di TE
1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 2 e 5).
Durante il dibattimento, il teste ha confermato la
versione esposta alla polizia precisando, fra altro, che:
“
Quando il camion gli ha tagliato la strada il
conducente dell’auto ha sterzato bruscamente verso sinistra e il veicolo, a
causa della velocità e penso anche del carico, poiché si vedeva che era carico
(il vetro posteriore era privo di visuale) ha iniziato a sbandare e ha
proseguito per un tratto spostandosi a destra e a sinistra ripetutamente. Ad un
certo momento ha poi toccato il guidovia centrale e si è cappottato. Almeno mi
pare che abbia toccato il guidovia. Non vi è stata una collisione tra auto e
camion”
(verbale d’audizione di TE 1,
allegato al verbale del dibattimento).
Dal canto suo TE 2, sentito per rogatoria dalla
polizia cantonale del Canton __________ in data 9 maggio 2011, ha dichiarato che, il giorno dell’incidente, egli circolava ad una velocità di ca. 100-120 km/h sulla corsia centrale dell’autostrada A2 e che, improvvisamente, un mezzo pesante che
circolava alla sua destra ha invaso la sua corsia di marcia, obbligandolo ad
una brusca sterzata e facendogli perdere il controllo della sua vettura:
“
Plötzlich scherte ein Lastwagen, welcher auf der
rechten Spur fuhr auf die mittlere Spur. Zu dieser Zeit befand ich mich mit
meinem Fahrzeug, neben dem Lastwagen. Das heisst, ich befand mich auf Höhe des
hinteren Viertels des Lastwagens. Ich musste mein Fahrzeug stark nach links
lenken. Ab diesem schnellen Lenkmanöver verlor ich die Kontrolle über mein
Fahrzeug”
(verbale d’interrogatorio di TE
2, allegato all’AI 1, pag. 3)
Interrogato dalla polizia sulle caratteristiche del camion che gli
aveva tagliato la strada, TE 2 ha dichiarato che lo stesso gli era sembrato di
colore beige e che non si ricordava se avesse delle scritte:
“
Mir war, als dass die Führerkabine, wie auch der
Anhänger, beigefarbig waren. Ich konnte keinerlei Beschriftungen am Lastwagen
feststellen”
(verbale d’interrogatorio di TE
2, allegato all’AI 1, pag. 3)
TE 2 ha altresì riferito alla polizia di avere notato
unicamente gli indicatori di direzione della motrice, quando già si trovava
accanto al convoglio e che, in precedenza, l’automezzo non aveva in nessun modo
segnalato l’intenzione di cambiare corsia:
“
Ich sah di Blinker nur bei der Fahrerkabine des
Lastwagens, als der Lastwagen di Spur wechselte. Ich war bei diesem Zeitpunkt
wie schön erwähnt, bereits neben dem Lastwagen. Vorher hat der
Lastwagenchauffeur keinerlei Andeutungen gemacht, die Spur wechseln zu wollen”
(verbale d’interrogatorio di TE
2, allegato all’AI 1, pag. 3)
5. Nel suo gravame AP 1 contesta,
innanzitutto, di essere l’autore del sorpasso che ha ostacolato l’autovettura
condotta da TE 2.
5.1. Il primo giudice - determinandosi dapprima sulla versione
dell’accaduto resa dall’appellante - ha osservato che la stessa “appare poco
realistica”. Infatti, spiega il pretore, dando per acquisito, “visti i
danni”, che vi è stata una collisione tra il camion della __________ e la
vettura di TE 2, la versione dell’appellante presupporrebbe che l’auto
accidentata, dopo aver sbandato, abbia dapprima colliso con il guidovia
centrale superando il camion in sorpasso e, dopo aver colmato la distanza che
separava questo mezzo da quello dell’accusato (da lui quantificati in 30/40 m),
sia dapprima passata davanti lo stesso camion, abbia poi urtato il rimorchio
della __________ e sia infine nuovamente rimbalzata verso la corsia di sinistra
dove si è arrestata dopo essersi capovolta. Se così fosse, ha ancora osservato
il pretore, l’imputato - che ha seguito la scena dallo specchietto retrovisore
- avrebbe visto l’auto di TE 2 rotolare accanto al camion in sorpasso e passare
per ben due volte davanti allo stesso (sentenza impugnata, pag. 3).
Il primo giudice ha altresì spiegato che nemmeno la circostanza secondo cui
l’autocarro era bloccato a 85 km/h - come asserito da AP 1 al dibattimento -
permette di avvalorare la versione dello stesso appellante secondo cui egli non
stava operando un sorpasso, ritenuto che non tutti i veicoli pesanti circolano
alla velocità massima di 80 km/h e che il punto in cui è avvenuto l’incidente
si trova poco dopo l’area di servizio di __________, in una zona dove i camion
che si sono appena immessi in autostrada possono ancora essere in accelerazione
(sentenza impugnata, pag. 3).
A detta del pretore la versione fornita dall’appellante è, poi, definitivamente
smentita dalla testimonianza di TE 1 che ha chiaramente indicato come
l’automezzo che aveva tagliato la strada a TE 2 era “un
autocarro con rimorchio (…) di colore bianco e portava la scritta __________”. In merito a questa deposizione, il
pretore ha spiegato che la stessa non può essere sminuita dalla circostanza
secondo cui il teste non ha visto la collisione tra la vettura e il rimorchio
spiegando come ciò possa essere “semplicemente dovuto al fatto che tutto si
è svolto velocemente e che egli circolando sulla prima corsia abbia visto i
movimenti laterali dell’automobile senza percepire che in occasione di uno di
questi verso destra il veicolo è andato sino a contatto con il rimorchio”
(sentenza impugnata, pag. 4-5).
Il pretore ha altresì rimarcato che nemmeno il fatto che la vittima ha
dichiarato che l’autocarro che le aveva tagliato la strada era di color beige
deponeva contro un coinvolgimento dell’autocarro dell’appellante. A detta del
primo giudice, infatti, “questa incertezza è da ascrivere alla rapidità con
cui tutto è avvenuto” e in ogni caso TE 2 ha comunque avuto modo di notare che l’autocarro che gli aveva tagliato la strada era di colore
chiaro e non rosso come indicato dall’imputato (sentenza impugnata, pag. 5).
Visto quanto precede il pretore è giunto al convincimento che “l’imputato è
l’autore dello spostamento sulla corsia centrale senza prestare attenzione ai
veicolo provenienti da tergo”.
5.2. L’appellante assevera che il primo giudice, nell’accertare che egli
ha improvvisamente cambiato corsia senza prestare attenzione alle auto che
seguivano, ha dato per assodato che vi è stata una collisione tra la vettura
guidata da TE 2 e il suo automezzo.
Tuttavia, spiega AP 1, un tale assunto è sconfessato dal rapporto 15 marzo 2012
dell’ing. M. - da lui trasmesso a questa Corte unitamente alla motivazione
dell’appello - dal quale emerge che i segni di collisione riscontrati sul
camion del ricorrente non possono derivare da un impatto tra lo stesso e il
veicolo di TE 2. A detta dell’appellante, non essendovi agli atti altre prove a
sostegno del fatto che lui abbia ostacolato una vettura proveniente da tergo,
egli deve essere assolto dalla sua imputazione (motivazione d’appello, pag.
2-3).
5.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui
deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010,
inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,
necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal
primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con
gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il
sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.
3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
5.4. La censura ricorsuale, fondata sulle risultanze del rapporto 15
marzo 2012 dell’ing. M., si rivela irricevibile, ritenuto che, nella presente
procedura, non è possibile addurre nuovi fatti o nuove prove (art. 398 cpv. 4
CPP).
Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l’accertamento
dell’avvenuto impatto tra il camion della __________ e l’autovettura di TE 2
tutto può dirsi fuorché arbitrario, considerato che non vi sono altre
spiegazioni plausibili per l’insorgere dei danni al timone del rimorchio (a
detta dello stesso AP 1 ancora intatto al momento della partenza da __________,
cfr. al proposito il suo verbale d’audizione, allegato al
verbale del dibattimento, pag. 1). Del resto nemmeno l’esposto dell’ing.
M., diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, esclude che l’auto di TE
2, durante la fase di sbandata, possa aver urtato il timone del camion della __________
(cfr. scritto 15 marzo 2012 dell’ing. M., pag. 1). Inoltre i danni riscontrati
sulla fiancata sinistra del rimorchio (cfr. verbale
d’interrogatorio di AP 1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 3, cfr.
anche foto 9 allegata all’AI 1) confermano l’assunto dell’ing. M.
secondo cui, nel caso la vettura avesse urtato il timone del rimorchio, “vi
sarebbe stato con ogni probabilità un ulteriore urto contro lo spigolo della
sovrastruttura dell’autocarro e del rimorchio” (cfr. scritto 15 marzo 2012
dell’ing. M., pag. 2).
Visto quanto precede è in modo certamente sostenibile che il primo giudice
- dopo aver ritenuto la versione di AP 1 poco realistica perché incompatibile
con l’avvenuto impatto tra il suo camion e la vettura di TE 2 - si è convinto,
sulla scorta delle dichiarazioni del teste TE 2, che l’automezzo che ha
ostacolato l’auto accidentata era proprio quello condotto dall’appellante.
6. Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene che - anche
nell’ipotesi secondo cui il camion che ha operato il sorpasso fosse effettivamente
quello da lui condotto - risulta dagli atti che lo stesso procedeva ad una
velocità decisamente ridotta e aveva gli indicatori di direzione azionati. Pertanto,
rileva ancora l’appellante, “non vi è nessun nesso causale fra il suo
eventuale sorpasso e il successivo incidente occorso a TE 2”. Piuttosto, conclude, la tardiva reazione di quest’ultimo e il sovraccarico della sua vettura,
“sono elementi causali ben più plausibili” (motivazione d’appello, pag.
3-4).
La censura si rivela d’acchito infondata, ritenuto che, diversamente da quanto
sostenuto dall’appellante, risulta chiaramente dagli atti che il camion della __________
si è spostato sulla corsia centrale in maniera repentina e attivando
l’indicatore di direzione solo in un secondo tempo, quando la manovra di
sorpasso era già iniziata e quando, oltretutto, la vettura di TE 2 già si
trovava accanto al rimorchio (cfr. al riguardo le deposizioni di TE 1 e di TE 2
riportate al consid. 4).
In queste condizioni non può dunque essere messo in discussione che AP 1 ha violato le norme della circolazione di cui agli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1
LCStr e che egli si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90
cifra 1 LCStr.
La circostanza secondo cui la vettura di TE 2 era sovraccarica e quella,
comunque non provata, secondo cui il conducente bernese ha reagito tardivamente
nulla mutano alla sostanza delle cose, ritenuto che tali assunti, dal profilo
del reato qui in discussione (infrazione alle norme della circolazione commessa
da AP 1), sono del tutto ininfluenti.
7. Per quanto concerne il reato di inosservanza
dei doveri in caso d’infortunio - non oggetto di
specifica contestazione da parte di AP 1 - ci si limita qui ad osservare che lo
stesso si fonda sull’accertamento - del tutto sostenibile - secondo cui
l’appellante ha lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della
polizia (cfr. verbale di audizione TE 1, allegato al verbale del dibattimento,
in cui il teste dichiara che “nessuno dei due autisti [né quello del camion della __________, né
quello del camion che lo precedeva, ndr.] è venuto a vedere quanto successo al veicolo” (…) “quando
è arrivata la polizia erano già ripartiti”) e ciò nonostante egli avesse
sicuramente preso in considerazione, visto i forti colpi uditi, di avere
colliso con l’autovettura che aveva visto capovolgersi sulla corsia di
sinistra.
Ne discende che l’appellante si è reso colpevole anche del reato di cui agli art. 51 cpv. 1 e 2 in combinazione con l’art. 92 cpv. 1 LCStr.
8. Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun
appunto può essere mosso alla multa di fr. 500.- inflitta all’appellante dalla CO
1 e confermata dal Presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.
art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
9. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.
CPP,
26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 52 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr, 92
cpv. 1 LCStr,
47 e 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di:
1.1.1. infrazione alle norme della circolazione
per essersi, il 20 aprile 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale
, circolando sulla corsia di destra dell’autostrada A2, spostato
negligentemente sulla corsia centrale ostacolando in modo rilevante una vettura
sopraggiungente da tergo, il conducente della quale perdeva la padronanza di
guida e dopo aver urtato lo spartitraffico centrale collideva con il rimorchio.
1.1.2. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo, allontanato dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso d’incidente.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 940.-, relative al procedimento di primo grado, sono poste a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.