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Incarto n. |
Locarno 16 agosto 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1,
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 marzo 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamati la dichiarazione di appello 10 aprile 2012 e l’allegato d’appello 27 aprile 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con decreto d’accusa 25277/202 del 9 settembre 2011, la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, il 27 maggio 2011, alla guida della vettura targata , spostato negligentemente verso il centro della carreggiata collidendo con lo spartitraffico ivi presente ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente.
Di conseguenza ne è stata proposta la condanna alla multa di fr. 300.-, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 60.- e delle spese di fr. 70.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Al termine del dibattimento in Pretura penale, tenutosi il 29 marzo 2012, al quale è comparso solo l’accusato accompagnato dal proprio patrocinatore, il giudice ha accolto integralmente le tesi accusatorie, confermando la condanna del prevenuto per infrazione alle norme della circolazione e per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per i fatti descritti nel decreto d’accusa, comminandogli una multa di fr. 300.- e accollandogli tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 730.- con motivazione scritta, ridotti a 330.- in caso di mancata motivazione.
C. Conclusa la lettura del dispositivo della sentenza, l’accusato ha immediatamente annunciato formalmente la sua intenzione di appellare tutti i punti del giudizio.
Il 10 aprile 2012 AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte precisando di impugnare i dispositivi n. 1., 2., 2.1., e 2.2. della sentenza. In particolare l’appellante chiede il suo integrale proscioglimento da ogni accusa, rilevando come non sussista prova alcuna della sua colpevolezza.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto in particolare che la
sentenza di primo grado concerne unicamente una contravvenzione, con decreto 11
aprile 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito al prevenuto un
termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della
dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 27 aprile 2012.
E. Con scritto
2 maggio 2012, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi alla decisione di questa Corte.
La stessa cosa ha fatto la CO 1, con lettera 4 maggio
2012.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce palesemente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011).
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle trasgressioni alle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Con il suo appello il ricorrente postula il proprio proscioglimento da ogni accusa, contestando di essersi spostato negligentemente con il veicolo verso il centro della carreggiata, di aver urtato e divelto lo spartitraffico situato lungo __________.
Egli rileva come sin dalle prime dichiarazioni abbia affermato che la sera del 27 maggio 2011, mentre circolava sulla via in questione, ha avvertito un colpo di esigua entità sotto la propria autovettura. Essendo quanto percepito di scarsa rilevanza, ha deciso di continuare il cammino. Fermatosi qualche minuto più tardi ha potuto constatare che la sua auto aveva riportato dei danni minimi all’altezza del paraurti anteriore, da lui indicati in ca. fr. 1'800.-. Per tale motivo egli non ha ritenuto necessario prendere contatto con la Polizia.
Il prevenuto contesta che gli elementi ritenuti a fondamento della sentenza di condanna dal Presidente della Pretura Penale siano concludenti. In particolare - precisa - il giudice avrebbe mal interpretato il ritrovamento della sua targa sul luogo della collisione, la posizione del danno, l’importanza dello stesso e il comportamento da lui tenuto dopo i fatti.
3. Come illustrato nella sentenza impugnata, il pretore è giunto al convincimento che l’autore della collisione con lo spartitraffico è proprio AP 1 sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“- il ritrovamento della targa nel punto in cui è avvenuta la collisione:
AP 1 sostiene di aver sentito un leggero colpo sotto il veicolo, come quello che si produce quando si passa sopra a un oggetto che si trova sulla carreggiata, senza che il veicolo abbia avuto un sobbalzo; un simile evento non è tuttavia idoneo a staccare la targa dal veicolo;
- la posizione del danno:
contrariamente a quanto afferma l’imputato si nota dalle fotografie agli atti che è stato danneggiato anche il paraurti nella parte sopra la targa, fatto che attesta la collisione con un oggetto e non solo il passare sopra a qualcosa;
- l’importanza del danno:
non può essere condivisa l’opinione del difensore secondo la quale se vi fosse stata una collisione con lo spartitraffico il danno sarebbe stato maggiore; in primo luogo va infatti rilevato che questi spartitraffico sono ancorati al suolo solo mediante bulloni e possono essere quindi più facilmente divelti rispetto a pali infissi nel terreno (con ciò parte dell’energia si traduce in spostamento) e in secondo luogo i paraurti montati oggi sui veicoli di un certo livello come quello condotto dall’imputato hanno una tale capacità di assorbimento degli urti che una collisione con un oggetto che per di più si sposta non causa per forza un’ammaccatura della carrozzeria. In casu inoltre il veicolo aveva un paraurti sporgente diversi centimetri dal frontale (cfr. fotografie), la collisione con lo spartitraffico non doveva quindi necessariamente interessare anche il cofano del motore. In ogni caso il costo della riparazione di fr. 1'800.- (cfr. verbale dell’imputato) risulta alto per la semplice riparazione di qualche segno di sfregamento sotto la targa e dimostra che il danno non era così irrisorio come si vuol far credere;
- comportamento ambiguo:
l’imputato non torna a casa pur avendo detto telefonicamente alla polizia che lo avrebbe fatto subito (al dibattimento ha sostenuto di non essere ritornato perché pensava che la telefonata fosse lo scherzo di qualcuno, dimenticando tuttavia che è stato lui stesso a chiamare la centrale di polizia) e non si fa rintracciare; inoltre fa riparare l’automobile ancor prima di essere interrogato in polizia, impedendo così agli agenti di verificare il tipo e l’entità del danno;”
(sentenza impugnata, pag. 4).
4. A norma dell’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e non deve lasciarsi distrarre, in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione, art. 3 cpv. 1 ONC.
La misura dell’attenzione richiesta dipende dall’insieme delle circostanze concrete (DTF 122 IV 225, consid. 2b). Essa implica che il conducente sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano l’integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF del 25 luglio 2002, inc. 6S.186/2002, consid. 2.2.). A seconda dei casi un grado maggiore di attenzione e di padronanza del veicolo può essere esatto da un conducente inesperto.
Qualora la perdita di padronanza del veicolo sia imputabile esclusivamente a una velocità eccessiva, solo l’art. 32 cpv. 1 LCStr trova applicazione, quale lex specialis. Vi è per contro concorso imperfetto tra gli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr nel caso in cui, ad esempio, il conducente non solo circola a una velocità eccessiva, ma reagisce anche troppo tardi a un pericolo.
Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr, chiunque, in caso di infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.
L’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr prevede che, in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo e se ciò è impossibile, avvertire senza indugio la polizia (art. 51 cpv. 3 LCStr).
Premessa per l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr è così l’esistenza di un incidente, la cui definizione presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92 LCStr, n. 12, pag. 154).
Ai fini dell’insorgere degli obblighi nel caso di un sinistro con soli danni materiali, il valore e la natura dei danni causati sono ininfluenti (per la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono sufficienti, Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990).
5. Nel suo gravame l’appellante sostiene innanzitutto come non sia in alcun modo provato che sia stato lui a urtare e divellere il palo spartitraffico.
In primo luogo, a suo dire, dai dati a disposizione non è possibile comprendere quale dei due pali sia stato sradicato. Il rapporto di servizio della polizia osserva in effetti come uno dei due spartitraffico fosse stato già in precedenza abbattuto da un ignoto in data 26 maggio 2011 verso le ore 23:00. Nel rapporto 27 maggio 2011 gli agenti giunti sul posto alle 02:30 hanno constatato che il palo in questione era già stato risistemato.
Il resoconto della polizia non fa alcun riferimento al ritrovamento dello spartitraffico qualche decina di metri oltre il punto d’impatto come asserito dagli agenti nel corso dell’interrogatorio del prevenuto, e nemmeno a segni lasciati sull’asfalto.
Inoltre non vi sono testimoni e la targa è l’unica traccia che conduce all’appellante.
Non comprensibile per lui è poi il fatto che, il giorno in cui si è recato a ritirare la targa, il suo veicolo non sia stato controllato dagli agenti per ricercare tracce dell’incidente. A quel momento la sua vettura non era ancora stata riparata.
Secondo la sua versione, la perdita della targa è da ricondurre al suo passaggio su frammenti dell’automobile che ha realmente divelto il palo, oppure su altri oggetti rimasti sulla carreggiata.
Inoltre i danni limitati che il suo veicolo ha riportato non sono certo conciliabili con un urto frontale di intensità tale da scardinare un palo di segnalazione come quello in questione, che, sebbene non infisso nel terreno, è ancorato allo stesso con grossi bulloni.
Va poi aggiunto, sempre secondo l’appellante, che è arbitraria la conclusione del Presidente della pretura penale, secondo la quale la buona qualità della sua automobile giustificherebbe dei danni così limitati alla stessa.
Infine, AP 1 puntualizza come egli non si sia assolutamente reso conto di essere incappato in un incidente stradale - fatto che il giudice ha ritenuto inverosimile - così che sarebbe incappato in un errore sui fatti, non punibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LCStr.
6. Il rapporto della polizia cantonale 27 giugno 2011 (AI 1 dell’inc. della CO 1) riporta:
“ Telefonicamente richiesto il nostro intervento da parte della Polizia Città di __________.
Al nostro giungere, il conducente della vettura successivamente identificato nel AP 1, aveva già lasciato il luogo senza notificarsi.
Il palo divelto era già stato risistemato e sul campo stradale
non sono state rilevate tracce.
Nessuno si annunciava in qualità di testimone.
AP 1 veniva citato per il giorno 2.6.2011 ma si presentava unicamente in data 21.6.2011 accompagnato dal suo legale, avv. DI 1.
Stando alle dichiarazioni rese a verbale dal protagonista e sulla scorta della nostra constatazione, la dinamica dell’incidente può così essere riassunta:
AP 1 si trovava a circolare su __________. Il conducente udiva improvvisamente un rumore provenire da sotto la vettura ma non dava peso al fatto e continuava il suo viaggio.
Più tardi, AP 1 si accorgeva del danno riportato dalla sua auto ma non riteneva comunque opportuno dare avviso di quanto successo.
OSSERVAZIONI:
AP 1 non ha voluto rendere note le generalità della passeggera a bordo della vettura al momento del sinistro. Lo stesso non ha voluto fornire particolari in relazione alla causa dell’incidente.
Il veicolo è stato riparato prima del verbale di interrogatorio.
In relazione ai danni subiti dalla sua vettura, AP 1 ci ha consegnato una documentazione fotografica.”.
Interrogato il 21 giugno 2011, l’accusato ha contestato di aver abbattuto il palo spartitraffico e ha dichiarato:
“Nelle circostanze descritte mi trovavo a circolare in territorio di __________. Non intendo specificare il luogo dal quale sono partito.
Sul veicolo, in qualità di passeggero anteriore prendeva posto una mia amica della quale non intendo rivelare le generalità. Entrambi eravamo allacciati con la cintura di sicurezza. Circolavo con i fari anabbaglianti accesi. Il tempo era bello ed il fondo stradale in asfalto era asciutto. Visibilità e visuale erano buone.
Non ricordo esattamente la velocità da me tenuta a quel momento. Posso dire che stavo circolando entro i limiti.
Improvvisamente ho sentito un colpo sotto la vettura. Non ho dato particolare importanza alla cosa ed ho quindi deciso di continuare oltre, non ritenendo il caso di avvisare alcuno. L’auto funzionava comunque normalmente.
In relazione ai danni riportati dalla mia vettura consegno, in sede di verbale, 2 fotografie da[lle] quali si nota l’esiguità dei danni in questione.
D: quando ha notato il danno alla sua vettura?
R: mi sono accorto del danno al momento in cui mi sono fermato. Questo è successo circa 20 minuti dopo aver udito il colpo.
(…) D: l’agente interrogante mi fa prendere atto che la segnaletica verticale (ostacolo da scansare) è stata trovata qualche decina di metri oltre il punto d’impatto. Ha qualcosa da dichiarare in merito?
R: posso dire che vista l’entità dei danni e da quanto mi ricordo è possibile che il palo della segnaletica si trovasse già a terra e io lo abbia poi investito.
Con ciò intendo dire che non sono stato io ad abbattere la segnaletica verticale.”
(cfr. VI 21 giugno
2011, pag. 2, AI 1 dell’inc. della CO 1)
Al dibattimento di primo grado il prevenuto ha precisato:
“La sera dei fatti ho lavorato sino alle 22 circa e in seguito mi sono recato presso amici dove mi sono trattenuto sin verso le 2.00 quando sono andato al __________, perché dovevo passare a prendere un’amica che finiva il lavoro. Da lì sono partito per portarla a casa in zona __________. Per questo motivo ho dovuto imboccare __________.
Ho mangiato qualcosa a casa degli amici citati. In questa occasione non ho consumato bevande alcoliche, anche perché non ne faccio più uso sin dal 2008 quando sono stato operato per un tumore al colon.
Mentre percorrevo __________ ho sentito un leggero colpo sotto il mio veicolo. In ogni caso non ho divelto alcun paletto.
Posso affermare che anche la mia amica, di cui non voglio precisare le generalità, non ha sentito un gran colpo.
Si trattava di un colpo come quello che si sente quando si passa sopra a qualcosa che si trova sulla carreggiata. Il veicolo non ha avuto un sobbalzo, si è trattato come di uno sfregamento. Quando ho sentito il rumore non ho pensato a nulla di particolare, ho guardato nello specchietto e non ho visto niente.
Neppure prima del colpo avevo visto qualcosa sulla carreggiata. Non ricordo se stavo parlando con la mia amica, escludo ad ogni modo che stavo armeggiando con l’autoradio, anche perché non è mia abitudine ascoltare musica in auto. Neppure armeggiavo con qualcos’altro.
Quando mi sono fermato, una volta giunto a casa dell’amica, ho controllato il veicolo e ho potuto notare che sotto la vettura vi era un piccolo danno, ossia un segno di sfregamento. I segni erano sotto il paraurti (da lì indietro).
Lì per lì non mi sono accorto che mancava la targa.
Quando ho ricevuto la telefonata dalla polizia ho detto che mi sarei recato subito a casa, ma poi non l’ho fatto poiché ho pensato che si trattasse di uno scherzo.
Non ho dato seguito alla richiesta di presentarmi il 2 giugno 2011 in polizia, perché ero assente ed era pure impedito il mio difensore; per questo motivo abbiamo chiesto un rinvio.
Ho fatto riparare il veicolo prima di essere sentito dalla polizia il 21 giugno 2011, perché non ho neppure pensato che gli agenti volessero verificare lo stato del veicolo.
La targa mi è stata riconsegnata il 21 giugno 2011. Mi ero già recato in polizia il 28 maggio 2011 per farmi ridare la targa, ma gli agenti non erano presenti e quindi nulla mi è stato dato. Prima di andare in polizia avevo telefonato e mi era stato detto di presentarmi.
La riparazione in carrozzeria è stata regolarmente fatturata, dovrei ancora essere in possesso della fattura, che però attualmente non ho con me. La riparazione è costata fr. 1'800.- circa.”.
La documentazione fotografica, prodotta dal prevenuto, è invero poco chiara (non si comprende per quale motivo egli non abbia consegnato delle fotografie a colori più nitide, essendo in possesso dei files originali), ma attesta di danni alla parte anteriore della sua macchina.
7. Nell’incarto si trova anche un “Rapporto di servizio”, non firmato e mai acquisito formalmente agli atti quale prova dal giudice di prime cure, ma da lui utilizzato per motivare la propria decisione. Né la validità del documento, né il suo uso sono stati contestati dalle parti, nonostante le evidenti carenze formali e procedurali. Anzi, la difesa lo ha esplicitamente richiamato, come detto, nel suo allegato ricorsuale.
Pertanto, pur non potendo essere ritenuto quale prova a tutti gli effetti, appare opportuno anche in questa sede riprendere brevemente i contenuti del rapporto in questione, redatto a nome del sgt. M. (AI 2):
“Durante il regolare servizio, con l’asp P., nel transitare da __________, potevo notare che il secondo spartitraffico posto al centro della carreggiata a protezione del passaggio pedonale era stato divelto. Sul posto era[no] presenti diversi cocci di una vettura e anche la targa anteriore . Di fatto, ci siamo recati al domicilio del proprietario della targa Signor AP 1, che non era ancora rientrato. Abbiamo comunque preso contatto con la moglie, la quale tentava invano di contattare telefonicamente il marito. Poco dopo, la nostra CEOP, riceveva la telefonata del AP 1, indicando che sarebbe giunto al domicilio in pochissimi minuti. Purtroppo però il Signor AP 1 non è mai giunto al suo domicilio e contattato nuovamente dalla CEOP si rifiutava categoricamente di farsi rintracciare.
(…) Faccio rilevare che il primo palo spartitraffico, sempre nel medesimo luogo, portante anche il segnale “passaggio pedonale” era stato divelto la sera del 26 maggio 2011 verso le 23:00 da ignoto.”.
8.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).
b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).
Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.
Questo principio disciplina infatti sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 2d, pag. 38; STF del 29 luglio 2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).
Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
9. Nel caso che ci occupa, l’accertamento dei fatti e le valutazioni giuridiche del primo giudice non solo non sono arbitrarie, ma sono sostanzialmente corrette.
In effetti, a carico dell’imputato vi sono i seguenti elementi:
- lo spartitraffico è stato divelto;
- sul luogo dell’incidente è stata ritrovata la targa di AP 1;
- sempre sul luogo dell’incidente non sono stati trovati pezzi di autovettura o oggetti che potessero far pensare al coinvolgimento di una seconda automobile. Gli agenti della polizia cantonale hanno in effetti verificato la presenza di tracce sull’asfalto, il che permette di credere che, con certezza, se avessero rinvenuto oggetti sul selciato, lo avrebbero indicato nel rapporto. Quelli della polizia comunale, secondo il resoconto del 31 maggio 2011 (AI 2), hanno solo parlato di “cocci” di un’autovettura, termine che inequivocabilmente può fare riferimento solo a vetri rotti, ma non a pezzi di parafango o di carrozzeria. Inoltre dalla descrizione effettuata dal sgt M., risulta come la targa sia stata trovata in prossimità di questi frammenti e come egli stesso abbia implicitamente ritenuto trattarsi di pezzi della stessa automobile.
La teoria secondo la quale la targa potrebbe essere caduta transitando su pezzi di altre automobili (pag. 7 dell’allegato d’appello 27aprile 2012) è priva di fondamento, poiché il passaggio su dei cocci come quelli in questione non crea di certo vibrazioni tali da farla cadere;
- la perdita della targa può essere così avvenuta solo a seguito dell’impatto diretto della parte anteriore del veicolo del prevenuto contro un oggetto. In quel punto, l’unico ostacolo provato è lo spartitraffico;
- la vettura di AP 1 presenta dei danni proprio alla parte anteriore, come da lui ammesso.
Oltre a questi, vi sono altri indizi, con forza probatoria minore, ma comunque sia a favore della tesi accusatoria. In primo luogo non si può dimenticare l’atteggiamento assunto dal prevenuto nel corso dell’inchiesta. In secondo luogo, egli, nonostante le promesse formulate agli agenti che lo avevano subito rintracciato, non è rientrato a casa subito. La sua motivazione, cioè quella di aver pensato che si trattasse di uno scherzo non è credibile: sarebbe bastato verificare l’assenza della targa anteriore per comprendere che la questione era seria. D’altronde egli stesso ha dichiarato di aver constatato i danni già 20 minuti dopo aver sentito il colpo (VI 21 giugno 2011, pag. 2, AI 1 dell’inc. della CO 1).
Evidentemente i motivi erano altri.
Non gioca a favore del prevenuto nemmeno il fatto che egli non ha voluto fare il nome dell’unica testimone dei fatti, cioè della passeggera a bordo della sua vettura.
Infine, egli ha prodotto scientemente delle (non-) foto, asserendo trattarsi delle immagini relative al danno al suo veicolo. In primo luogo si tratta di fotocopie di scarsissima qualità che non consentono di vedere bene le ammaccature. In secondo luogo nulla prova che quelli ritratti siano proprio i danni riportati a seguito dell’impatto del 27 maggio 2011 e, addirittura, nemmeno che quella ritratta sia la sua Mercedes.
Volendo considerare reali le immagini, quanto da esse riportato non giova tuttavia al prevenuto, essendo visibili dei danni anche alla parte frontale del paraurti, proprio in corrispondenza della targa e non solo, come da lui ripetutamente asserito, unicamente sulla parte inferiore dello stesso. In questo senso gli atti contraddicono le dichiarazioni rese dall’imputato.
Va poi rilevato come per dimostrare la veridicità della sua versione, a AP 1 sarebbe bastato presentare delle fotografie più nitide e dettagliate o, meglio ancora, la fattura della carrozzeria con le relative immagini (che i carrozzieri devono prendere per poi inviarle alle assicurazioni). E’ assolutamente inusuale che - in una situazione come quella in oggetto - un imputato, per di più patrocinato da un legale specializzato in diritto penale, non si adoperi un minimo per produrre al giudice elementi a sua discolpa.
Oltre a questo, vi è l’entità, asserita ma non provata del danno. Anche volendo prendere per buona quella indicata di fr. 1'800.-, essa attesta una certa rilevanza dello stesso.
10. Le ulteriori argomentazioni proposte dal Presidente della Pretura penale a sostegno della sua conclusione a favore della colpevolezza del prevenuto non sono caratterizzabili d’arbitrio contrariamente a quanto preteso dall’appellante.
In effetti non si può definire tale la conclusione secondo la quale il veicolo condotto da AP 1 appartiene ad una categoria medio/alta, che i materiali e le modalità con cui sono stati costruiti i suoi paraurti consentono un migliore assorbimento dei colpi, e che è pertanto ipotizzabile un danno limitato al veicolo anche a fronte di un impatto tale da abbattere uno spartitraffico come quello in questione.
Neppure arbitrario è ritenere il costo di fr. 1'800.- alto per una semplice riparazione di qualche segno di sfregamento sotto la targa, per cui il danno non è stato così irrilevante come l’accusato ha voluto far credere. A questo proposito va rilevato come quest’ultimo, nonostante le sue contestazioni, nulla abbia fatto per rendere almeno verosimile la sua versione, cosa che non sarebbe risultata così difficile, essendo sufficiente produrre la fattura della carrozzeria con il dettaglio degli interventi effettuati o un listino dei pezzi delle Mercedes del modello in questione.
Lo stesso si può dire delle affermazioni secondo le quali i pali spartitraffico sono ancorati al suolo con dei semplici bulloni e non sono infissi nel terreno. Si tratta di un fatto manifesto, facilmente verificabile da chiunque e pertanto notorio, art. 139 cpv. 2 CPP (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 consid. 4.2.1.). Pure sostenibile è asserire che, di conseguenza, per divellere un simile palo occorre indubbiamente una forza minore rispetto a quelli infissi nell’asfalto.
11. Sulla scorta di tutto quanto precede, sussistono sufficienti indizi convergenti per ritenere che il prevenuto abbia adempito oggettivamente le fattispecie di entrambe le contravvenzioni addebitategli.
Dal punto di vista soggettivo, non si può che confermare quanto già rilevato nella sentenza di prime cure, e cioè che non è pensabile che il prevenuto non si sia accorto di avere colliso con lo spartitraffico. Ciò vale a maggior ragione se si prendono in considerazione le sue dichiarazioni, evidentemente minimizzanti, in base alle quali egli ha perlomeno sentito un colpo al suo veicolo.
La multa di fr. 300.-, non contestata nella sua commisurazione da AP 1, appare adeguata alla colpa dell’autore, alla gravità dell’infrazione nonché alle circostanze nelle quali questa è avvenuta, e tiene debitamente conto della situazione personale del prevenuto (art. 47 e 106 cpv. 3 CP).
Ne consegue che l’appello deve essere integralmente respinto.
12. Sulla tassa di giustizia e sulle spese.
Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in fr. 600.- per tassa di giustizia e in fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto,
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per essersi, il 27 maggio 2011, a __________, alla guida della vettura , spostato negligentemente verso il centro della carreggiata collidendo con lo spartitraffico ivi presente ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni.
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 730.- (settecentotrenta) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.