Incarto n.
17.2012.51

Locarno

4 giugno 2012/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 16 aprile 2012 da

 

 

 IS 1

        

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011 del Ministero pubblico mediante la quale è stata commutata la pena del lavoro di pubblica utilità di n. 20 ore, di cui al DA 4405/2010 del 7 ottobre 2010, in una pena detentiva da espiare di 5 giorni (inc. DIS.2011.31);

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa 12 novembre 2010 il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa IS 1, siccome ritenuta colpevole di:

 

-  infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, a __________, verso la fine del 2008, senza autorizzazione, acquistato a credito da __________, per conto di una terza persona di cui non ha voluto fare il nome, grammi 10 di canapa per un valore approssimativo di fr. 120.-;

 

e ne ha proposto la condanna alla pena di 20 ore di lavoro di pubblica utilità, oltre al pagamento di fr. 100.- a copertura di tassa di giustizia e spese.

Non essendo stato impugnato, il decreto d’accusa è passato in giudicato.

 

                                  B.   Con scritto 14 febbraio 2011 l’Ufficio incasso e pene alternative ha convocato l’istante ad un incontro con l’operatore sociale per il 24 febbraio 2011 alle ore 10:00.

 

                                         Non essendo comparsa senza giustificare la propria assenza, il 24 febbraio 2011 il summenzionato Ufficio ha convocato la donna per un nuovo colloquio, indetto per il 16 marzo 2011 alle ore 09:00, con la comminatoria che, in caso di mancato contatto, l’incarto sarebbe stato trasmesso alla competente autorità per la commutazione della condanna in pena pecuniaria o detentiva ai sensi dell’art. 39 CPS.

 

                                         La signora IS 1 non si è presentata nemmeno il 16 marzo 2011, così che l’Ufficio incasso e pene alternative, il giorno stesso, ha inviato uno scritto al Ministero pubblico chiedendo di valutare la sostituzione del lavoro di pubblica utilità con una pena pecuniaria o detentiva, essendo venuto meno il requisito fondamentale della collaborazione. Nel contempo, ha pure informato la condannata che la pratica era stata ritornata al procuratore affinché procedesse ad una modifica della pena.

 

                                         Il 17 marzo 2011 la lettera raccomandata del 24 febbraio 2011 è stata restituita, poiché non ritirata, al mittente. L’Ufficio incasso e pene alternative ha così proceduto a nuovamente convocare ad un incontro la signora IS 1, questa volta per il 22 marzo 2011 alle 09:00, al fine di poter organizzare il lavoro di pubblica utilità. Neppure questa citazione ha avuto esito positivo.

 

                                  C.   Con decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011, il procuratore pubblico ha commutato le 20 ore di lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva di 5 giorni, da espiare.

 

                                         Nemmeno questa pena ha potuto, ad oggi, essere scontata. In effetti la signora IS 1 ha scritto all’Ufficio del GPC in data 12/15 dicembre 2011 asserendo di aver informato, già a settembre 2011, della sua imminente partenza per l’estero, dalla quale era tornata il 19 settembre 2011 e comunicando che il 14 dicembre seguente sarebbe ripartita per un soggiorno di studio di tre mesi al di fuori dei confini elvetici, promettendo che al suo rientro avrebbe immediatamente preso contatto con il GPC per concordare la data per l’espiazione della pena.

                                         A questa missiva il segretario giudiziario incaricato ha risposto precisando che nel periodo tra il 19 settembre ed il 14 dicembre avrebbe avuto tutto il tempo di scontare i 5 giorni di carcere ed ha fissato alla signora IS 1 un ultimo termine scadente il 30 marzo 2012 per prendere contatto, puntualizzando che, in caso contrario, sarebbe stata emessa una convocazione d’ufficio presso il Penitenziario __________ e, se necessario, pubblicato un ordine d’arresto nei suoi confronti.

 

                                         Il 4 aprile 2012 il GPC, preso atto della totale impossibilità di organizzare l’espiazione della pena con la condannata, ha ordinato l’esecuzione della stessa con inizio il 24 aprile 2012 e termine il 29 aprile 2012 (inc. 850/2011.346).

 

                                  D.   Con il presente gravame l’istante chiede, in via principale, che la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011 del Ministero pubblico sia riformata come segue:

 

                                         1.   Non si fa luogo alla commutazione del lavoro di pubblica utilità di 20 ore in pena detentiva.

                                         2.   L’incarto è ritornato all’Ufficio incasso e pene alternative affinché provveda a convocare la signora IS 1 per organizzare il lavoro di pubblica utilità.

                                         3.   Non viene chiesto il pagamento di spese procedurali.

 

                                         In sostanza, la postulante sostiene di non essere mai venuta a conoscenza delle citazioni e dello scritto raccomandato dell’Ufficio incasso e pene alternative, come comprovato dagli atti.

                                         Il mancato ritiro della corrispondenza sarebbe dovuto alle sue prolungate assenze ed al fatto che la donna aveva un rapporto conflittuale con l’allora suo convivente, che non avrebbe conservato la corrispondenza che giungeva a suo nome al loro indirizzo di __________.

                                         In simili condizioni, dovendosi presumere la sua buona fede, non si può concludere che ella abbia avuto la volontà di sfuggire alle notifiche postali con il fine di sottrarsi all’esecuzione della pena.

                                        

Quale nuova prova, la procedente produce un’attestazione scritta in cui __________, dichiara che IS 1, sua amica, è stata da lei ospitata presso la sua abitazione per parecchie settimane, anche consecutive, durante il 2011. Inoltre, pure allo scopo di comprovare le sue asserzioni, l’istante annette agli atti una dichiarazione di data 12 aprile 2012 di __________, con cui egli conferma di aver convissuto con lei nell’appartamento della residenza __________, di aver avuto un rapporto alquanto conflittuale con lei - fatto che comportava sue partenze dall’abitazione per tempi prolungati - e che la corrispondenza a lei indirizzata non veniva ritirata, rispettivamente veniva aperta a distanza di mesi.

 

Queste circostanze e queste prove sarebbero nuove, poiché il procuratore pubblico non ne era a conoscenza al momento in cui ha emanato la decisione del 9 giugno 2011.

 

IS 1, nel suo allegato, precisa che alla fattispecie non è possibile applicare la presunzione legale della notifica di uno scritto raccomandato trascorso il termine di giacenza postale di sette giorni, art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, poiché essa trova applicazione solo laddove il destinatario debba aspettarsi una notifica. Nel suo caso, questi estremi non sono dati poiché la prima convocazione è avvenuta a 4 mesi dal decreto d’accusa, lasso di tempo a suo avviso talmente ampio che esclude che lei dovesse aspettarsi un simile atto.

 

                                  E.   Con osservazioni 4 maggio 2012, il procuratore pubblico chiede la reiezione integrale della domanda di revisione, evidenziando innanzitutto come l’istante stessa ammetta di aver ricevuto la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011 (pto n. 3, pag. 4 della sua istanza), sulla quale sono chiaramente indicati i mezzi d’impugnazione. In secondo luogo evidenzia come, viste le sue – asserite - prolungate assenze dal domicilio, la signora IS 1 avrebbe dovuto adottare delle misure atte a gestire la propria corrispondenza (fermo posta, ritiro da parte di terzi, …). La mancata presa di conoscenza della corrispondenza non costituisce un fatto nuovo e sostenere che la donna non doveva aspettarsi una notifica è estremamente azzardato. Infine il magistrato sottolinea come sia stata proprio la procedente a chiedere di effettuare un lavoro di pubblica utilità, crociando sul relativo formulario l’apposita casella e che, se avesse effettivamente cambiato idea in un secondo tempo, avrebbe potuto opporsi e chiedere di essere condannata ad una pena pecuniaria (doc. VII).

 

F.Con reclamo 16 aprile 2012 la signora IS 1 ha pure adito la Camera dei reclami penali (doc. V), chiedendo preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo al suo reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione con cui il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il suo collocamento presso il carcere giudiziario __________ per il 24 aprile 2012.

Con decisione 20 aprile 2012 il Presidente della Corte dei reclami penali ha riconosciuto l’effetto sospensivo (doc. V).

In data 9 maggio 2012, poi, la Corte dei reclami penali ha dichiarato irricevibile l’impugnativa.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 9 giugno 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

 

                                   2.   L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

 

                                  a)   Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il previgente art. 299 lett. c CPP TI (concretizzazione dell’art. 385 CP) già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

 

                                         In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221).

                                  b)   Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

                                         Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

                                         Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

                                         I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

                                         Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95).

                                  c)   Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

 

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

                                         Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

                                         Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

 

                                         Analogamente a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

 

                                  d)   La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

                                         In quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova.

                                         Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

 

                                  e)   E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

                                         E’ così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

 

                                   3.   Nella fattispecie la procedente, come visto, fonda la propria istanza su una dichiarazione dell’ex convivente e su una dell’amica vodese con cui essi hanno confermato che ella era spesso assente dal proprio domicilio e che nessuno ritirava la posta per lei.

La sentenza di cui chiede la revisione le è per contro stata regolarmente intimata. La stessa istante ha, in effetti, ammesso di aver ricevuto la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011 (istanza di revisione, pto n. 3 pag. 4).

Sulla decisione del procuratore pubblico (doc. H allegato all’istanza) sono indicati in maniera ben distinta e distinguibile i rimedi di diritto contro la stessa, e meglio la possibilità di impugnarla con opposizione al Ministero pubblico entro il termine di 10 giorni.

La procedente non è credibile - e nemmeno ha fatto qualcosa per renderlo almeno verosimile - quando afferma di aver chiamato il giorno stesso in cui ha ricevuto la sentenza la cancelleria del Ministero pubblico, e che il suo interlocutore le avrebbe comunicato che la stessa era definitiva e che non era possibile interporre alcun rimedio di diritto. Anche se fosse vera (cosa che rappresenterebbe un fatto molto grave), questa fantasiosa ipotesi non costituirebbe una scusante poiché sarebbe bastata una rapida lettura della decisione per comprendere che essa poteva essere impugnata. In una simile evenienza l’istante dovrebbe, comunque sia, sopportare le conseguenze delle sue scelte, poiché la superficialità non può essere tutelata.

 

L’aver rinunciato all’opposizione alla decisione deve così essere considerato un atto frutto di un comportamento imputabile all’istante.

 

L’eccezione qui sollevata, cioè il fatto di non aver dato seguito ai solleciti dell’Ufficio incasso e pene alternative poiché non a conoscenza delle citazioni inviatele, non rappresenta, quindi, un fatto nuovo che non poteva essere fatto valere in procedura ordinaria.

Tenuto conto della sussidiarietà del rimedio di diritto della revisione, già per ciò solo, l’istanza deve essere respinta.

 

                                   4.   A titolo abbondanziale, appare opportuno rilevare come l’impugnazione qui in disamina rappresenti un palese abuso di diritto. In effetti la signora IS 1 era perfettamente a conoscenza non solo del fatto che era stata avviata una procedura penale nei suoi confronti per infrazione alla LStup, ma addirittura che era stato emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti con il quale, come da sua richiesta, era stata condannata alla pena del lavoro di pubblica utilità. Pure tale decisione le è stata regolarmente intimata, tant’è che è stata da lei accettata ed è così passata in giudicato.

Ella doveva dunque aspettarsi di essere chiamata dalle autorità a scontare la propria pena.

Le convocazioni da parte dell’Ufficio incassi e pene alternative sono state inviate entro tempi più che ragionevoli. IS 1, sapendo che l’indirizzo di cui le autorità erano a conoscenza era quello del suo domicilio di __________, ed essendo consapevole che le sue lunghe assenze (non provate) e dei rapporti precari con il convivente che, sommati, comportavano l’impossibilità di prendere conoscenza in maniera tempestiva della corrispondenza, avrebbe dovuto trovare degli accorgimenti che consentissero di ovviare all’inconveniente (quali ad esempio la deviazione della posta, il fermo posta, dare incarico a una persona di fiducia di ritirare le lettere e via dicendo).

 

Contrariamente a quanto da lei sostenuto, quindi, la presunzione di cui all’art. 85 cpv. 3 CPP, trova applicazione alla fattispecie. Le citazioni e le comunicazioni del summenzionato Ufficio devono, pertanto, essere considerate come regolarmente notificate.

 

                                         Sulla scorta di queste considerazioni, si può concludere che i mezzi di prova addotti, qualora potessero anche essere considerati nuovi (ciò che non è, lo si ripete) non sarebbero stati sufficienti ad inficiare gli accertamenti alla base della decisione di cui si chiede la revisione impugnata e quindi non sono tali da far presagire che la loro considerazione possa condurre ad un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato rispetto a quello reso nella procedura ordinaria ormai esauritasi.

 

                                   5.   Per quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i fronti.

 

6.Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      81, 85 cpv. 3, 385, 410 segg., 428 CPP,

                                         19 cifra 1 LStup

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            300.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.            500.-

 

sono posti a carico dell’istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.