Incarto n.
17.2012.56

Locarno

19 settembre 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Franco Lardelli, vicepresidente,

Damiano Stefani e Attilio Rampini

 

assessori giurati:

 AS 2

 AS 6

 AS 5

AS 5

 AS 4 (supplente)

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 febbraio 2012 da

 

 

 AP 1

         

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 febbraio 2012 dalla Corte delle assise criminali

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 21 maggio 2012;

 

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto che                  con sentenza 28 febbraio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

-     infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con IMPU 1, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, a __________ e altre località, detenuto, trasportato e alienato a numerosi spacciatori africani almeno 8'700 grammi di cocaina (di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza e per il resto di grado di purezza indeterminato);

 

-     riciclaggio di denaro per avere, dal 5 luglio al 7 agosto 2007, a __________, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 e in correità con lui, nascosto fr. 334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa.

 

In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di due anni e otto mesi di cui alla sentenza della Corte di appello di __________ del 3 settembre 2010, e ha ordinato il mantenimento del condannato in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura di appello.

 

A garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico, la Corte ha inoltre ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance intestato al condannato.

 

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 21 maggio 2012, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza (ad eccezione del dispositivo n. 5 relativo alle spese per la difesa d’ufficio) e di chiedere l'assoluzione.

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 30 e 31 luglio 2012 e il 19 settembre 2012, durante il quale questa Corte ha preliminarmente respinto due eccezioni processuali avanzate da AP 1, con le quali era chiesto di ordinare il contradittorio con i testi che lo accusano (in particolare con TE 1) oppure di stabilire l'inutilizzabilità dei verbali (compreso quello di TE 2, defunto) e di tutti i documenti relativi e la loro conseguente estromissione dall'incarto.

                                         Chiusa la fase dibattimentale di assunzione delle prove, le parti hanno postulato quanto segue:

                                         -     il procuratore pubblico ha chiesto di respingere l'appello e di confermare integralmente la sentenza di prime cure;

                                         -     il patrocinatore dell'appellante ha postulato di accogliere l'appello e, di conseguenza, di condannare AP 1 unicamente per avere trafficato il quantitativo di 1'542 grammi di cocaina e di proscioglierlo dall'accusa di riciclaggio di denaro. In relazione alla pena detentiva ha chiesto pertanto, in via principale, una massiccia riduzione ad un massimo di un anno di detenzione e, in via subordinata, quand'anche fosse confermata l'impostazione della prima Corte, una massiccia riduzione. Ha chiesto, infine, il dissequestro del denaro sottoposto a sequestro conservativo.

 

 

ritenuto

 

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, __________ /San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, __________ /San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

 

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

 

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo /San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo /Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

                                         L’imputato: vita e precedenti penali

 

                                   6.   AP 1, cittadino guineano, è nato il 12 giugno 1986 a __________ (cfr. AI 56). Sua madre - che all’epoca era molto giovane e frequentava ancora la scuola - non si è mai sposata con il padre ma, in seguito, si è unita in matrimonio con un altro uomo dal quale ha avuto tre figli (un maschio e due femmine).

Due mesi dopo la sua nascita - vista la giovane età e la condizione, a quel tempo, di nubile della madre - l’imputato è stato affidato alle cure della nonna paterna con la quale ha trascorso, nel villaggio di __________, i primi anni di vita. Al dibattimento d'appello ha precisato di avere sempre considerato la nonna come fosse sua madre e di avere poi vissuto a __________ dall'età di 12 anni, senza più seguire la nonna, quando periodicamente si trasferiva al villaggio per i lavori di campagna.

Egli ha dichiarato di non aver frequentato scuole in __________, ma di avere appreso il mestiere di falegname, che ha esercitato fino alla sua partenza per l’Europa. Il trasferimento è avvenuto verso la fine del 2001 quando, all'età di 15 anni, accompagnato da uno zio materno, è partito alla volta dell’Italia (__________) alla ricerca di un ingaggio come calciatore professionista (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3). Svanito ben presto quel sogno, dall’Italia egli è poi giunto in Svizzera dove, a __________ (AI 70), il 23 dicembre 2001, ha depositato una domanda di asilo sotto le mentite spoglie di IMPU 4, cittadino della __________, nato il 1. dicembre 1984, asseritamente sfuggito ai ribelli del “Fronte rivoluzionario unito” (RUF) dopo ben cinque anni di prigionia. Al dibattimento d'appello ha dichiarato di avere - dopo la richiesta d'asilo - risieduto a __________, per poi essere trasferito a __________ e, infine, a __________ e di avere frequentato, per sei mesi, corsi, poi interrotti, per un apprendistato di meccanico. Gli era stato anche concesso di lavorare per __________, in particolare per la sistemazione di sentieri di montagna.

Il 3 luglio 2002, l’Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la richiesta d’asilo dell’imputato e gli ha ordinato di lasciare il territorio elvetico entro la fine del mese di ottobre (cfr. AI 70, da cui emerge che inizialmente era stato assegnato un termine scadente il 28 agosto che, tuttavia, non aveva potuto essere rispettato a causa della presentazione di un ricorso - successivamente respinto in ordine - contro la decisione dell’UFR).

A causa della pretesa assenza di documenti, l’ordine di rimpatrio non è tuttavia stato eseguito e AP 1 è rimasto in Svizzera, soggiornando presso il __________ (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3).

 

Nel febbraio 2003, in una discoteca di __________, l’imputato ha conosciuto IMPU 2, coetanea di cittadinanza svizzera che ha iniziato a frequentare e con la quale, il 23 settembre 2004, è convolato a nozze (ottenendo, così, il permesso B; AI 6, pag. 7). In quell'occasione si è identificato - mediante attestato di nascita e carta d’identità - come AP 1, cittadino della __________, nato il 5 aprile 1985.

L’appellante ha precisato che era stato suo padre ad indicare tale nome e tale data di nascita all’anagrafe per impedire alla madre - che aveva partorito prima del matrimonio - di trovarlo (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3).

Durante i primi nove mesi di matrimonio i coniugi, entrambi disoccupati, sono stati ospitati dalla nonna di lei. Nell’ottobre del 2005 l’imputato è stato assunto come aiuto cucina presso il ristorante __________, attività che gli fruttava uno stipendio mensile di circa fr. 3'000.- (cfr. contratto di lavoro 30.9.2005, AI 91; MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3) che - unito allo stipendio della moglie che, pure, nel frattempo, aveva trovato un impiego - ha permesso alla giovane coppia di prendere in locazione, sempre a __________, un appartamento in __________  (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2; MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 1; AI 128).

Il 6 luglio 2007, come da tempo era previsto (MP IMPU 2 21.9.2007, pag. 3; AI 75, pag. 5; all. B all’AI 98), AP 1 è partito per la __________ dove era sua intenzione trascorrere un periodo di vacanze (oltre che far visita ai parenti in occasione del decesso della sua nonna paterna che lo aveva cresciuto; AI 92, pag. 4).

Tuttavia, venuto a conoscenza che, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un vasto traffico di stupefacenti, era stata arrestata sua moglie, egli non ha più fatto rientro in Svizzera (a suo dire, perché così consigliato - male - dal legale che, all’epoca, patrocinava la moglie; cfr. MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).

 

Verso la fine del 2007, AP 1 è rientrato in Europa, stabilendosi in Spagna, a __________, dove ha lavorato nel settore edile (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3-4).

Sempre nel 2008 IMPU 2 ha reso visita al marito a __________  (MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4) informandolo della sua volontà di divorziare (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5).

Alla fine del 2008, prima ancora di essere formalmente divorziato (divorzio che, a dire di IMPU 2, data dell’inizio del 2009; MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5), l’imputato ha contratto matrimonio con una cittadina spagnola di nome R., ciò che gli è valso il permesso di soggiornare e muoversi liberamente nell’area Schengen.

Tra giugno e agosto 2009 (verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5) - dopo pochi mesi di matrimonio - avendo perso il lavoro in Spagna, l’appellante si è trasferito in Norvegia alla ricerca di un nuovo impiego (dove, se lo avesse trovato, la moglie lo avrebbe raggiunto). Anziché un lavoro, egli ha tuttavia trovato guai giudiziari dato che, il 29 settembre 2009, poco dopo il suo trasferimento, è stato arrestato dalla polizia per questioni legate agli stupefacenti.

Dopo avere espiato i 2/3 della pena inflittagli dal tribunale norvegese (AI 53), il 13 luglio 2011, senza avere sofferto carcere estradizionale (AI 64), egli è stato consegnato alle autorità elvetiche che ne avevano chiesto (AI 43, 44 e 47) ed ottenuto (AI 53) l’estradizione (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).

 

Appena giunto in Ticino, a domanda del procuratore pubblico, egli ha risposto:

 

 

  … ho accettato di venire in Svizzera perché voglio avere giustizia. Da quando è successo questo fatto non sono mai stato tranquillo e avrei voluto venire prima a costituirmi per chiarire le mie responsabilità. Non l’ho mai fatto perché sono stato mal consigliato, ma se non fossi stato arrestato in Norvegia, nel 2009 sarei venuto in Svizzera”
(MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).

 

Se è vero che l’imputato non ha presentato appello contro la decisione delle autorità norvegesi di concedere l’estradizione (AI 53), vero è anche che inizialmente - al contrario di quanto da lui sostenuto (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4) - non aveva dato il suo consenso alla misura (AI 46).

 

                                   7.   A carico di AP 1 risulta un’unica ulteriore esperienza giudiziaria.

Il 23 aprile 2010 è stato condannato dalla Corte distrettuale di __________  alla pena detentiva di due anni e sei mesi per avere commesso un’infrazione aggravata alla normativa norvegese sugli stupefacenti e per avere beneficiato del provento della stessa (cfr. AI 103). Dalla sentenza emerge che, durante una perquisizione dell’appartamento che AP 1 aveva preso in locazione a __________ , erano stati rinvenuti 56,66 grammi di cocaina, 14,09 grammi di metamfetamine, 2'878 grammi di cannabis sativa, 2'696,38 grammi di hashish, una pastiglia di valium contenente Diazepam nonché 368'998 corone norvegesi e Euro 2'240.-, denaro corrispondente - secondo i calcoli della Corte - al provento della vendita di 3,6 - 6 rispettivamente 7 kg di hashish (AI 110).

Il 3 settembre 2010 la Corte di appello ha aumentato la pena a due anni e otto mesi di detenzione (AI 103).

 

Al proposito, l’imputato ha inizialmente spiegato che nel suo appartamento erano stati rinvenuti circa 2 kg di marijuana e 2 kg di hashish nonché circa 300'000 corone (che, a suo dire, secondo i calcoli della polizia, corrispondevano al provento della vendita di circa 5 kg di marijuana). Ha pure precisato che gli stupefacenti appartenevano a tre ragazzi africani che egli aveva alloggiato (per dividere le elevate spese che doveva pagare mensilmente per la pigione, pari al corrispettivo di fr. 2'600.- circa) e che nulla era stato trovato nella sua camera (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).

 

In un secondo tempo, confrontato con quanto effettivamente rinvenuto dalla polizia nel suo appartamento, AP 1 ha spiegato che:

 

 

  la Polizia Norvegese mi aveva detto di aver trovato queste sostanze all’interno dell’appartamento. Io non avevo mai visto queste sostanze. Preciso che nella mia camera sono stati trovati unicamente 600 grammi di marijuana e circa 240'000/250'000 corone norvegesi. Preciso che sia la marijuana sia il denaro erano contenuti in uno zaino che mi era stato portato circa due giorni prima da __________ , il quale mi aveva chiesto di conservarlo in cambio di 20'000 corone. __________ mi aveva detto di aver avuto dei problemi e non voleva tenere il denaro e la marijuana a casa. Io non avevo accesso alle altre camere dell’appartamento, dove abitavano altri ragazzi e che erano chiuse a chiave, ma quando sono stato processato la Corte ha concluso che io, avendo sottoscritto il contratto di locazione per tutto l’appartamento ero responsabile anche per quello che era avvenuto nelle altre camere” (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).

 

La Corte di __________  - alla luce dei numerosi indizi che deponevano per il coinvolgimento di AP 1 nello spaccio di stupefacenti - non ha ritenuto credibili queste spiegazioni (cfr. AI 110).

 

Ancora al dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali l’appellante ha riconosciuto solo una parte degli addebiti mossigli, ritenendo, per il resto, di:

 

  essere stato condannato ingiustamente”
(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

 

Non risulta che AP 1 abbia altri precedenti penali né in Svizzera (AI 63), né in Francia (AI 71), né in Spagna (AI 72), né in Norvegia (AI 103; cfr., pure, MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4 in cui egli ha dichiarato di non avere altri precedenti oltre a quello norvegese).

 

AP 1 ha dichiarato di aver fumato marijuana per vent’anni (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).

 

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

 

                                   8.   Il 5 luglio 2007, poco dopo la mezzanotte, a __________ , gli inquirenti ticinesi hanno proceduto all’arresto di TE 1, sessantenne cittadino turco di professione tassista, mentre stava rientrando a __________ dopo aver effettuato, a __________ , una consegna di 314,23 grammi di cocaina (avente un grado di purezza variante tra il 36% ed il 56%) ad un cittadino africano di nome IMPU 3 (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 5 e all. 40; RPG 21.12.2007 in re TE 1, all. 5) contro pagamento di fr. 24'000.- (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 26).

Nell’ambito di un’inchiesta - denominata “__________ ” - relativa ad un vasto traffico di cocaina tra __________ e vari cantoni della Svizzera (__________ ) era, infatti, emerso che TE 1 aveva funto da corriere in ripetuti trasporti di cocaina commissionatigli da vari trafficanti di origini africane attivi nel canton __________ (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 9-22; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 10).

 

                                   9.   In corso di inchiesta TE 1 ha ammesso di avere effettuato, in numerosissime occasioni (tra cui la notte dell’arresto), delle consegne di cocaina nei cantoni __________ per conto di due cittadini africani riconosciuti in AP 1 (identità all’epoca utilizzata dall’appellante) e IMPU 1 (pure cittadino guineano) che egli incontrava a __________ (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 9-22, 26 e 28; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 2-4).

 

                                10.   Il 7 agosto 2007 gli inquirenti __________ sono intervenuti in __________  dove hanno arrestato IMPU 1 mentre usciva dall’appartamento coniugale di AP 1 - di cui possedeva la chiave - con addosso 195,61 grammi di cocaina con un grado di purezza pari al 55% (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4, 6 e 10 e all. 17; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 12).

Anche la moglie dell’imputato, IMPU 2, è stata arrestata. Durante la perquisizione dell'appartamento dei coniugi, la polizia ha, infatti, rinvenuto 1'347,92 grammi di cocaina (con un grado di purezza variante tra il 20% ed il 57%), una bilancia digitale con residui di cocaina e della sostanza da taglio, oltre che del materiale per imballare la droga (AI 24, descrizione foto n. 10; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4, 6 e 10 e all. 4; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

 

Nell’appartamento di IMPU 1 a __________ la polizia ha, poi, rinvenuto e sequestrato fr. 334'960.- e Euro 11'705.- (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 6).

 

                                11.   Trasferito in Ticino il 20 agosto 2007, dopo qualche iniziale reticenza, IMPU 1 ha ammesso di essere coinvolto nel traffico di cocaina gestito da  AP 1 (al quale avrebbe partecipato a partire da gennaio 2007, limitatamente al canton __________ , salvo una consegna di 500 grammi a __________ ), di avere funto da interprete fra AP 1 - che aveva difficoltà nell’esprimersi in tedesco - e TE 1, di avere continuato a vendere cocaina, secondo le disposizioni di AP 1, anche dopo la partenza di questi per l’Africa e di avere, sempre in quel periodo, messo a disposizione il suo appartamento per depositare il provento delle vendite di droga (rapporto 24.9.2007 di segnalazione per domanda tabulati retroattivi concernente IMPU 1 e  AP 1, pag. 6; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 5; AI 37, pag. 20).

Egli ha, invece, respinto l’addebito di avere agito in correità con AP 1, sostenendo di avere avuto un ruolo subordinato rispetto al connazionale per conto del quale ha effettuato soltanto alcune consegne, oltre a tenere in deposito il denaro proveniente dalle vendite di cocaina (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 11; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 10).

IMPU 1 ha, infatti, precisato che sia la cocaina rinvenuta nell’appartamento di AP 1 sia il denaro - che ha ammesso essere il provento delle vendite di droga - rinvenuto nel suo appartamento erano di proprietà di AP 1 (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 13).

 

                                12.   IMPU 2, a sua volta trasferita in Ticino il 21 agosto 2007, si è sempre dichiarata estranea al traffico di cocaina (AI 37, pag. 19).

La donna ha, tuttavia, ammesso di essere stata al corrente dell’attività di spaccio - cui ha dichiarato di essere sempre stata contraria - messa in atto dal marito unitamente a IMPU 1. Ha precisato che nell’appartamento in cui lei viveva con il marito venivano ricevuti i fornitori della cocaina che, sempre lì, veniva depositata, tagliata, pesata e confezionata per la vendita (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 11-12; AI 37, pag. 19).

 

In particolare, secondo le dichiarazioni di IMPU 2, circa sei mesi prima del suo arresto, il marito le disse di essere intenzionato ad entrare “in un gruppo di persone che si occupano della vendita di cocaina” e, poco dopo, ha portato a casa sua IMPU 1, presentandoglielo come il suo socio in affari con il quale aveva scelto di utilizzare l’appartamento della __________  come base per lo spaccio in quanto più centrale rispetto a quello in cui abitava IMPU 1:

 

  circa sei mesi prima del mio arresto AP 1 mi ha detto che voleva entrare in un gruppo di persone che si occupavano della vendita di cocaina (...) Gli ho chiesto perché volesse fare una cosa del genere e lui mi ha risposto che aveva bisogno di soldi, che i soldi non bastano mai e che in estate avrebbe voluto andare in Africa. La mia reazione è stata quella di arrabbiarmi, di dirgli che poteva guadagnare e risparmiare i suoi soldi in un altro modo per andare in Africa. Gli ho detto che non accettavo questa cosa, ma lui non mi ha ascoltata. (…) Qualche tempo dopo che mio marito mi ha comunicato la sua decisione di vendere cocaina è arrivato a casa nostra con un suo amico IMPU 1, ossia IMPU 1, portando con sé qualche cosa. lo non ho visto esattamente cosa fosse. Devo precisare che AP 1 non mi ha mai detto espressamente che portava o aveva portato della cocaina a casa nostra; ma mi aveva detto che si sarebbe messo in società con IMPU 1 e che nel nostro appartamento sarebbe stata portata la cocaina da lavorare. Sia mio marito che IMPU 1 mi avevano detto che iI nostro appartamento di __________ era più centrale rispetto a quello dove abitava IMPU 1. IMPU 1 lavorava anche lui a __________  e quindi era più comodo tenere la cocaina da noi” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);

 

  Ho conosciuto il qui presente IMPU 1 tramite mio marito AP 1 Issaqa. L'avevo già visto diverso tempo prima, ma l'ho conosciuto personalmente circa un anno fa. Lui ha iniziato a frequentare casa nostra quando ha iniziato a lavorare con mio marito. Non sono in grado di dire il mese esatto quando questo è avvenuto, ma credo sei mesi fa. A domanda dell'avv. __________ preciso che per lavorare con mio marito intendo quando mio marito ha iniziato ad entrare nel business delle droghe (…)

A domanda rispondo che mio marito non mi ha detto che IMPU 1 lavorava già con la droga”
(MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 1-2).

 

IMPU 2 ha riferito che l’attività di spaccio è iniziata subito in modo intenso, tanto che IMPU 1 frequentava in modo assiduo e regolare il loro appartamento (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4; MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 4), di cui, ad un certo momento, gli fu consegnata anche la chiave:

 

  Non so esattamente quando mio marito ha dato una chiave del nostro appartamento a IMPU 1” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);

 

  La signora IMPU 2 (…) conferma in particolare che il marito diede la chiave a IMPU 1 due o tre settimane dopo che lui le disse di essere intenzionato a mettersi in commercio con IMPU 1” (AI 37, pag. 29).

 

Nell’appartamento di __________   AP 1 e IMPU 1 ricevevano la droga da fornitori di colore rimasti ignoti:

 

  In qualche occasione al domicilio arrivava un cittadino di etnia africana a portare la cocaina” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 2);

 

  Anche se non sono sicura però penso che il fornitore è il cittadino di etnia africana che ho detto prima essere proveniente da un'altra nazione perché con mio marito parlava inglese”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);

 

  E' vero che a casa nostra arrivava un africano che parlava inglese.(…)  A domanda rispondo che non conosco il nome di questo africano che parlava inglese. (…) Ho visto quest'uomo forse due o tre volte, ma non ero sempre presente. Le volte in cui l'ho visto anche lbrahima era sempre presente. (…) A domanda rispondo che mio marito non mi ha mai detto che quest'uomo portava la droga. Pensavo che ci fosse qualche cosa relativo al traffico di droga, ma non ho mai voluto conoscere quell'uomo, né tantomeno sapere cosa succedeva” (MP IMPU 2/IMPU 1 21.8.2007, pag. 3).

 

Sempre in quell’appartamento la preparavano:

 

  In genere vedevo due o tre palle di cocaina, mentre AP 1 ed IMPU 1 la lavoravano sul tavolo di sala. Al massimo in una sola volta avrò visto cinque palle.

Non sono in grado di dire quante volte ho visto delle palle di cocaina. Raramente ho visto queste scene, anche perché spesso ero assente. (…) In precedenza ho detto che vedevo AP 1 ed IMPU 1 “lavorare” la cocaina. Concretamente non ho mai visto come facessero, ma vedevo solo che avevano la cocaina sul tavolo”
(MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4-5);

 

  D: cosa succedeva quando suo marito lavorava?

R: ogni tanto arrivava IMPU 1, lui andava in cucina e faceva i suoi lavori cioè prendeva la cocaina e faceva i pacchetti. Lui pesava la cocaina, io non so però i quantitativi che faceva”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4).

 

Ancora nell’appartamento la lasciavano in deposito, nascosta, in vista della successiva vendita:

 

  ogni tanto veniva nascosta in cucina in un vano del forno e meglio sotto la stufa elettrica in un cassetto che si può asportare”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 2);

 

  sapevo che mio marito nascondeva la cocaina in cucina, sotto il cassetto sotto il forno. (…) Sapevo che per nascondere la cocaina toglieva il cassetto sotto il forno” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4).

 

A dire di IMPU 2, l’attività veniva gestita dal marito e da IMPU 1 in modo complementare e sostanzialmente paritario:

 

  D: stabilito pertanto che suo marito AP 1  e IMPU 1 collaboravano tra loro. Quali erano i compiti di uno e dell'altro?

R: Non vi era un ruolo preciso. Facevano tutti e due lo stesso lavoro. Quando uno aveva tempo andava lui a fare le consegne altrimenti andava l'altro e viceversa. I due erano complementari”

(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4-5).

 

La donna ha, poi, precisato che l’attività di spaccio era stata, come precedentemente concordato, portata avanti da IMPU 1 anche dopo il 6 luglio 2007, giorno della partenza di AP 1 per la __________ :

 

  D: quando suo marito AP 1 è partito per l'Africa cosa le ha detto in merito al traffico di cocaina?

R: io gli avevo detto che non volevo avere la cocaina in casa durante la sua assenza, ma lui mi rispose che il business continuava. Mi disse che il suo collega cioè IMPU 1 avrebbe continuato come sempre. Lui sarebbe venuto in casa e avrebbe fatto quello che già facevano nel corso degli ultimi mesi.

Aggiunse che era impossibile trasportare tutta la cocaina a __________ da IMPU 1 ma che avrebbe fatto si che nell'appartamento a casa nostra ne rimanesse poca, cioè solo quanto necessario allo smercio durante la sua assenza.

Non mi disse esattamente i quantitativi, ma comunque poi non portò via nulla.

D: come fa a dire che non ha portato via nulla?

R: (…) ritengo che mio marito non abbia portato via nulla perché quando lui è partito, IMPU 1 ha continuato a venire a casa nostra, andare in cucina e togliere la cocaina dal cassetto. Ne prendeva quanto gli necessitava e poi rimetteva la rimanenza nel cassetto

(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);

 

  D: lei è stata arrestata il 7 di agosto, quindi 1 mese dopo la partenza di suo marito per l'Africa, in questo mese quante volte IMPU 1 è venuto presso il suo domicilio a prendere la cocaina in sua presenza?

R: in mia presenza 2 o 3 volte per settimana, questo come avveniva in precedenza” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4);

 

  A domanda rispondo che vedevo IMPU 1 due o tre volte la settimana nel mio appartamento, sia prima che dopo la partenza di mio marito per l'Africa. (…) A domanda rispondo che la mattina del giorno in cui sono stata arrestata ho visto IMPU 1 nel mio appartamento. Mi ero appena alzata e lui era in sala che stava lavorando la cocaina, aveva con sé anche la bilancia. Pure nelle altre occasioni in cui l'avevo visto, IMPU 1 faceva lo stesso lavoro”

(MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 4-5).

 

                                13.   Dagli atti dell’inchiesta emerge come AP 1 sia stato chiamato in causa quale fornitore della cocaina giunta in Ticino anche dai vari destinatari dello stupefacente che, man mano, sono stati tratti in arresto (rapporto 24.09.2007 di segnalazione per domanda tabulati retroattivi concernente IMPU 1 e  AP 1, pag. 5; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 5, 8, 10 e 13).

 

I tabulati telefonici retroattivi inerenti le utenze utilizzate da AP 1 - che sono risultate essere intestate a terze persone che egli ha dichiarato di non conoscere (PS  AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3) - così come la registrazione di tali utenze nelle rubriche dei cellulari sequestrati ai numerosi destinatari della cocaina arrestati in Ticino confermano che l’imputato li conosceva ed aveva avuto contatti con loro e, meglio, con IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 11, IMPU 12 e IMPU 6 (AI 1, pag. 2 e AI 47, pag. 4).

 

                                14.   Sempre dall’analisi dei tabulati telefonici retroattivi, inerenti le utenze in uso a AP 1 e IMPU 1, emerge come essi intrattenessero contatti telefonici, oltre che con TE 1, con tutti gli altri fornitori che facevano capo al tassista per i trasporti di cocaina (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1).

 

Quanto in particolare alle utenze in uso a AP 1 e ad Akats si segnala che, limitatamente al periodo coperto dai tabulati retroattivi, esse risultano essere state in contatto (per SMS o telefonate) in 68 occasioni nel periodo compreso tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007 e, meglio (cfr. AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1):

 

Data                     Ora                Chiamante                 Chiamato

 

28.3.2007             22.57           AP 1                            TE 1

28.3.2007             23.27           AP 1                            TE 1

28.3.2007             23.40           AP 1                            TE 1

06.5.2007             17.22           AP 1                            TE 1

06.5.2007             17.31           TE 1                            AP 1

06.5.2007             21.20           TE 1                            AP 1

07.5.2007               1.20           TE 1                            AP 1

09.5.2007               0.15           AP 1                            TE 1

09.5.2007             18.09           AP 1                            TE 1

09.5.2007             18.38           TE 1                            AP 1

09.5.2007        18.42.09          AP 1                            TE 1

09.5.2007        18.42.27          TE 1                            AP 1

12.5.2007             19.10           TE 1                            AP 1

12.5.2007             19.17           TE 1                            AP 1

13.5.2007               6.50           TE 1                            AP 1

13.5.2007               6.51           TE 1                            AP 1

13.5.2007             22.00           AP 1                            TE 1

13.5.2007             23.17           TE 1                            AP 1

13.5.2007             23.22           TE 1                            AP 1

13.5.2007             23.24           TE 1                            AP 1

27.5.2007               0.24           AP 1                            TE 1

27.5.2007               0.40           TE 1                            AP 1

27.5.2007             22.59           TE 1                            AP 1

27.5.2007             23.00           AP 1                            TE 1

27.5.2007             23.30           AP 1                            TE 1

27.5.2007        23.36.24          AP 1                            TE 1

27.5.2007        23.36.48          AP 1                            TE 1

02.6.2007             19.10           TE 1                            AP 1

02.6.2007             20.19           TE 1                            AP 1

03.6.2007               1.38           AP 1                            TE 1

03.6.2007               5.16           AP 1                            TE 1

03.6.2007               5.43           TE 1                            AP 1

03.6.2007             12.10           TE 1                            AP 1

03.6.2007             13.09           TE 1                            AP 1

03.6.2007             17.01           TE 1                            AP 1

13.6.2007             15.07           TE 1                            AP 1

17.6.2007             13.06           AP 1                            TE 1

17.062007            13.46           TE 1                            AP 1

17.6.2007             13.51           TE 1                            AP 1

17.6.2007             13.53           TE 1                            AP 1

21.6.2007             23.00           AP 1                            TE 1

21.6.2007             23.02           TE 1                            AP 1

21.6.2007             23.21           AP 1                            TE 1

23.6.2007               4.04           TE 1                            AP 1

23.6.2007               4.46           AP 1                            TE 1

23.6.2007               4.55           AP 1                            TE 1

23.6.2007               4.56           TE 1                            AP 1

23.6.2007               5.17           AP 1                            TE 1

23.6.2007               5.55           TE 1                            AP 1

23.6.2007               5.57           TE 1                            AP 1

23.6.2007               5.59           AP 1                            TE 1

23.6.2007               6.18           TE 1                            AP 1

24.6.2007             18.59           AP 1                            TE 1

24.6.2007             19.23           TE 1                            AP 1

24.6.2007        21.54.14          TE 1 (a ________)   AP 1

24.6.2007        21.54.26          AP 1                            TE 1

24.6.2007             21.57           AP 1                            TE 1

25.6.2007               1.45           TE 1                            AP 1

30.6.2007             20.00           AP 1                            TE 1

30.6.2007             20.02           AP 1                            TE 1

30.6.2007             20.03           AP 1                            TE 1

30.6.2007             20.53           TE 1                            AP 1

02.7.2007             21.18           AP 1                            TE 1

02.7.2007             22.14           TE 1                            AP 1

02.7.2007             22.33           AP 1                            TE 1

02.7.2007             22.39           AP 1                            TE 1

04.7.2007             20.53           TE 1                            AP 1

04.7.2007             21.09           TE 1                            AP 1

 

                                15.   Nell’ambito dell’inchiesta __________  gli inquirenti hanno proceduto a numerose censure telefoniche di utenze in uso sia ai fornitori, sia ai destinatari dello stupefacente in Ticino, sia al corriere TE 1 (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 9; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 8-13).

Essi hanno, in particolare, intercettato le telefonate intercorse tra l’imputato (che si è riconosciuto in uno degli interlocutori; RPG 28.10.2011 in re  , pag. 13) e IMPU 3 (con il quale pure TE 1 era in contatto telefonico in relazione a consegne di cocaina; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 11), da un lato, e IMPU 5, dall’altro.

 

                                16.   In data 29 settembre 2009 (AI 103), l’imputato - che non aveva potuto essere tratto in arresto in occasione dell’intervento del 7 agosto 2007 (ritenuto come, il 6 luglio 2007, fosse partito per un periodo di vacanza in Africa e, a seguito dei primi arresti, non avesse più fatto rientro in Svizzera; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 10) - è stato arrestato a __________ . In questa città si era trasferito, a suo dire per cercare un’opportunità di lavoro, dopo avere precedentemente trascorso un periodo a __________ , in Spagna, dove peraltro aveva contratto un nuovo matrimonio (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 8). A seguito dell’arresto - operato in relazione al suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti - AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di due anni e otto mesi (AI 103). Il 9 luglio 2010, gli inquirenti svizzeri sono stati informati - tramite __________  - che  AP 1, oggetto dell’ordine di arresto internazionale emesso dal Ministero pubblico il 17 agosto 2007 per infrazione aggravata alla LStup (AI 8), era in detenzione a __________ , con le generalità di  AP 1 (AI 41). Il 16 luglio 2010 l'ordine d'arresto internazionale è stato completato con l'imputazione per riciclaggio di denaro (AI 42). Il procuratore pubblico, il 22 luglio 2010, ha avviato la procedura di richiesta di estradizione (AI 43), venendo informato il 2 dicembre 2010 che AP 1 non aveva acconsentito all'estradizione (AI 46). La richiesta d'estradizione è, nel seguito, stata accolta dall'autorità norvegese (con decisione comunicata agli inquirenti svizzeri il 21/22 giugno 2011, AI 53) e, AP 1 - ormai scontati i 2/3 della pena inflittagli dall'autorità norvegese - il 13 luglio 2011, è stato estradato in Ticino, dove è nuovamente stato arrestato per scongiurare il pericolo di fuga e di collusione (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 8-9; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).

 

 

In seguito, il giudice del provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di AP 1, dapprima fino al 13 ottobre 2011 (cfr. decisione 15.7.2011, AI 67), prorogandola poi ripetutamente fino al 27 gennaio 2012 (cfr. AI 107, 127, 146 e 155). Il 19 ottobre 2011 l’imputato è stato trasferito a La Stampa e sottoposto al regime ordinario (AI 108).

Dopo l’emanazione, il 18 gennaio 2012, dell’atto di rinvio a giudizio, su istanza del procuratore pubblico, nei confronti di AP 1 è stata ordinata la carcerazione di sicurezza fino al 23 marzo 2012 (doc. TPC 4).

 

                                17.   In corso di inchiesta, l’accusato ha sempre negato qualsivoglia responsabilità in relazione ai reati che gli venivano rimproverati (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57,pag. 8-10; PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10; PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 8; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3 e 4).

 

Egli ha ammesso unicamente di conoscere alcune delle persone coinvolte nell’inchiesta e, meglio, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10, oltre che, naturalmente, la propria ex moglie IMPU 2, negando invece di conoscere IMPU 6, IMPU 11, IMPU 12 e altri (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 5-8; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 3).

Ha inoltre riconosciuto TE 1 come il tassista che IMPU 1 chiamava quando andavano in discoteca insieme (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 5).

 

Sin dall’inizio, egli si è dichiarato totalmente estraneo ai traffici di cocaina che gli venivano rimproverati, precisando che:

 

  Il mio unico errore è stato quello di lasciare la chiave del mio appartamento a IMPU 1 e se la Polizia ha trovato la cocaina nel mio appartamento è perché l’ha messa lui”

(MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8).

 

Durante l'istruttoria dibattimentale, AP 1 ha spiegato di avere dato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento quando è partito per la __________  e di averlo fatto per permettere all’amico di andarci a riposare durante la pausa del lavoro (come, prima della sua partenza, facevano entrambi) visto che la sua casa sua era troppo distante dal posto di lavoro (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8) e di essersi accorto di essere stato usato dall’amico che, durante la sua assenza, ha utilizzato il suo appartamento “per fare i suoi affari” (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 9).

Al dibattimento di prima sede egli ha invece dichiarato di aver consegnato la chiave a IMPU 1 già nel marzo del 2007 (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

 

Egli ha negato ogni suo coinvolgimento anche quando gli sono state prospettate le dichiarazioni di TE 1, IMPU 2, IMPU 1 e IMPU 3 che lo chiamavano in causa (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8-10) nonché quando gli sono stati presentati i risultati dei controlli telefonici effettuati sull’utenza di TE 1 che dimostrano l’esistenza di numerosi contatti con lui (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 10).

 

AP 1 ha sempre ribadito di avere conosciuto TE 1 unicamente in relazione alla sua attività di tassista (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).

Ha spiegato i numerosi contatti telefonici avuti con lui sostenendo di averlo chiamato spesso per recarsi da un’amica a Olten che egli vedeva all’insaputa della moglie (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9).

 

Egli ha preteso di avere scoperto, due o tre mesi prima del momento in cui sono stati arrestati TE 1 e IMPU 3, che IMPU 1 commissionava ad TE 1 delle consegne di cocaina in Ticino:

 

  Voglio poi dire che TE 1 lavorava per IMPU 1, l’ho saputo dallo stesso IMPU 1, e trasportava per suo conto la droga. Rammento una notte che IMPU 1 mi ha detto di avere commissionato una consegna di cocaina a __________ , a suo cugino IMPU 3. Mi diceva che non aveva ancora avuto risposta e che era preoccupato, che non riusciva a contattare né IMPU 3 né il taxista TE 1. Mi ha chiesto se io fossi a conoscenza di persone residenti a __________  e pertanto ho chiamato il mio amico IMPU 5. Questi, al telefono, mi disse di aver visto IMPU 3 nel corso della giornata e di avergli dato 5’000/6'000 CHF. Non so di che soldi si trattasse. Mi disse che erano circa le 20.00/21.00 quando ha visto IMPU 3. Dopo questi non l’ha più visto. Questo è successo la notte in cui IMPU 3 e TE 1 sono stati arrestati a __________ . Io avevo comunque saputo già prima, sempre da IMPU 1, che TE 1 trasportava cocaina per suo conto, con “prima” intendo dire circa 2 o 3 mesi prima di questo avvenimento”

(PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9-10).

 

In seguito, AP 1 ha cambiato versione, precisando che, già “nel corso del mese di gennaio o febbraio 2007”, IMPU 1 gli aveva confessato di essere coinvolto in traffici di cocaina (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3), precisandogli che TE 1 collaborava con lui (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).

 

Al dibattimento di prima sede, egli ha nuovamente cambiato versione, affermando di avere saputo “all’incirca da marzo 2007” che IMPU 1 “vendeva qualche grammo di cocaina a __________ ” ciò che gli permetteva di avere un tenore di vita superiore al suo (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

 

Richiesto di spiegare perché, allora, avesse lasciato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento, AP 1 ha dichiarato di averlo fatto

 

  per amicizia perché lui mi aveva chiesto di poter venire da me durante le pause del lavoro per riposarsi. Lui era un buon amico era sempre molto gentile con me (…) Io allora non sapevo e non pensavo che lui potesse fare un business con molta droga ma solo di pochi grammi e quindi non ho valutato i rischi che potevo correre. Io ho applicato le stesse regole di vita che avevo in Africa quando sono venuto in Europa e quindi ho dato ospitalità a lui. Mi sono reso conto di aver sbagliato” (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).

 

Egli ha puntualmente contestato le dichiarazioni con le quali TE 1 lo chiamava in causa (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10), ipotizzando che esse fossero il frutto di istruzioni ricevute da IMPU 1, che gli avrebbe suggerito cosa dire nel caso in cui fosse stato arrestato (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 11).

 

L’imputato ha poi negato di avere mai parlato di cocaina con IMPU 5 così come di avere mai parlato al telefono con la di lui moglie IMPU 6 (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 14).

Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 1, egli ha ribadito la sua estraneità ai traffici di cocaina che, a suo dire, era IMPU 1 a mettere in atto (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 8).

 

Egli ha, pure, contestato quanto preteso da IMPU 1 e cioè di avere, la sera prima di partire per l’Africa, raggiunto il di lui appartamento per portarvi il denaro che poi vi è stato rinvenuto (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 4 e 6-7) e, ad ogni modo, ha contestato che tale denaro fosse di sua spettanza (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 6 e 8).

 

                                18.   Confrontato con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, AP 1 ha sostenuto che le conversazioni intrattenute con i suoi interlocutori erano finalizzate al commercio di abiti hip-hop che egli otteneva da un fornitore estero - denominato “il vecchio”, di origine guineane e di nome TE 1 (che egli ha negato essere TE 1) - e che rivendeva poi ai suoi connazionali residenti in Ticino, avvalendosi, a volte, di TE 1 per il trasporto (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 11; PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2 e segg.; PS  AP 1 15.9.2011, AI 101, pag. 2 e segg.; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 3 e segg.; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 1 e segg.).

 

AP 1 ha, in particolare, riferito che egli era solito procurare a IMPU 3, a IMPU 5 e ad altri connazionali abiti in stile hip hop che essi non avevano la possibilità di acquistare in Ticino:

 

  C’è un vecchio che compera abiti negli Stati Uniti e da qualche parte in Asia e che me li portava a __________ . Dato che non ci sono boutique che vendono questi prodotti in Ticino io li acquistavo per loro conto e organizzavo le spedizioni in Ticino. (…) Il “vecchio” del quale parliamo in questa telefonata, si chiama TE 1, è un uomo guineano che vive all’estero, non so dove, io lo vedevo a __________ ”

(PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2 e 3; cfr. anche, pag. 6);

 

  In merito al verbale d’interrogatorio di Polizia del 9 settembre 2011, dove mi è stata contestata la telefonata fatta il 22 giugno 2007 alle ore 17.30 con IMPU 3, ribadisco che stavamo parlando del “vecchio” inteso come TE 1, ossia il mio connazionale che vendeva vestiti Hip Hop. Lui a volte veniva anche in Ticino a portare i vestiti. (…) avevo fatto un accordo con TE 1 secondo il quale se lui veniva per mio conto in Ticino a portare i vestiti, doveva aumentare i prezzi. Ad esempio se i pantaloni li vendeva a fr. 80.- a __________ , quando veniva a __________  li vendeva a 100 franchi e la differenza di 20 franchi era per me. ADR io non gli pagavo le spese di trasporto. Era lui che se le pagava. Se lui non veniva in Ticino a vendere i pantaloni non guadagnava niente e quindi anche lui aveva interesse a venire in Ticino. (…) Le scelte le facevo io senza bisogno che lui (n.d.r.: IMPU 5) o IMPU 3 mi indicassero che vestiti volevano. (…) Loro si fidano delle mie scelte”

(MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5-6);

 

  non ho mai chiesto al taxista (TE 1) di trasportare per mio conto abiti/vestiti. Il “vecchio” che mi procurava i vestiti si chiama TE 1 ma è cittadino della __________  e non è il taxista TE 1. Diceva che i vestiti che mi procurava venivano dagli Stati Uniti ma in realtà si trattava di prodotti che venivano dalla Cina o __________ . I vestiti mi venivano consegnati da lui a __________ . Le consegne le effettuavo io personalmente in __________ . In un’occasione ho incaricato IMPU 1 di portare i vestiti a __________ , non sapevo chi avrebbe fatto materialmente il viaggio. (…) sulla telefonata 5.7.2007 ore 00.21 (allegato E al verbale 9 settembre 2011) devo premettere che TE 1 di __________  si è rifiutato di fare il trasporto perché erano solo fr. 100.- di merce e allora IMPU 1 ha incaricato qualcun altro, si tratta del TE 1 della Turchia”

(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).

 

Egli ha espressamente contestato le dichiarazioni con cui i suoi interlocutori nelle citate telefonate (e, meglio, i destinatari della cocaina in Ticino) lo chiamavano in causa (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 13; PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8; PS  AP 1 15.9.2011, AI 101, pag. 15-17; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3).

 

Anche quando gli è stata contestata la consegna avvenuta il 5 luglio 2007 a __________  egli ha riferito di essere stato all’oscuro di tale consegna di cocaina, sostenendo di avere parlato, anche nel corso delle telefonate di quella notte, di vestiti (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

 

Inoltre, a proposito delle conversazioni intrattenute con IMPU 5 in cui i due cercavano di capire cosa fosse andato storto nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 2007 e in cui IMPU 5 avvertiva, il 6 luglio 2007,  AP 1 della presenza dei sigilli della polizia sulla porta di casa di IMPU 3, l’appellante ha dichiarato di avere appreso soltanto il 6 luglio 2007 da IMPU 1 del traffico di cocaina in corso tra __________  e __________  con la collaborazione di TE 1 (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

 

                                19.   Confrontato con il fatto che, il 30 giugno 2007 alle ore 20.02, TE 1 ha ricevuto un SMS dall’utenza telefonica di AP 1 dal seguente tenore:

 

  __________ ”,

 

l’imputato ha dichiarato che è impossibile che lui abbia scritto tale messaggio ritenuto che non vi era motivo che lui inviasse un numero di telefono ad TE 1 con il quale, a suo dire, non aveva altri rapporti che quelli legati alla sua attività di tassista.

Egli ha precisato che ad inviare l’SMS

 

  probabilmente è stato IMPU 1” (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8-9).

 

In sostanza, AP 1 ha negato che TE 1 consegnasse cocaina per suo conto a colui che aveva in uso tale utenza telefonica, come invece sostenuto dal tassista (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 9).

 

                                20.   AP 1 è stato messo a confronto con TE 1.

 

Al proposito va detto che questi, citato a comparire il 26 agosto 2011 a __________  per essere interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento a carico di AP 1 (AI 78), aveva inizialmente comunicato di non essere disposto a deporre (AI 83). Nuovamente citato, questa volta nella corretta veste di testimone (AI 84), ha, poi, segnalato di non ricordare nulla dei fatti oggetto del procedimento, precisando di essere, dal momento del suo rilascio, in cura psichiatrica e di essere pure stato ricoverato in una clinica specialistica (AI 88).

 

Effettivamente, dagli atti emerge che, dal 9 marzo al 27 maggio 2011, TE 1 è stato degente presso la clinica __________ , specializzata in psichiatria e psicoterapia, a seguito di gravi episodi depressivi con sintomi psicotici (F 32.3) e che, dopo la sua dimissione, era prevista una presa a carico psichiatrica-psicoterapica ambulatoriale, oltre che un ricovero diurno presso un centro di psichiatria e visite giornaliere a domicilio da parte dello Spitex e dello Spitex psichiatrico (cfr. rapporto di dimissione 27.05. 2011).

 

Al procuratore pubblico TE 1 ha spiegato di recarsi, in effetti, giornalmente presso la clinica __________ per le cure di cui ha bisogno, di ricevere bisettimanalmente la visita di un infermiere dello Spitex e di consultare mensilmente uno specialista di __________  (MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 2).

 

Interrogato dal magistrato inquirente, egli ha dichiarato di non ricordare nulla dei fatti oggetto d’inchiesta

 

  a causa di tutti i medicamenti che ho preso e che continuo a prendere” (MP TE 1/AP 1 26.08. 2011, AI 93, pag. 2),

 

precisando che

 

  a causa dei medicamenti che prendo la mia testa è confusa e non ricordo nulla. Anche il dottore mi ha detto che la mia testa non può più essere risanata del tutto ma avrò sempre delle conseguenze”

(MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 4).

 

Egli non è, quindi, stato in grado né di riconoscere AP 1 (MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 3) né di fornire altre indicazioni utili all’accertamento dei fatti. Il tentativo di mettere AP 1 nella condizione di interrogare in contraddittorio TE 1 è, quindi, risultato, di fatto, vano.

 

Il 21 novembre 2011, il medico curante di TE 1 ha confermato che il suo paziente è affetto da episodi depressivi di grado medio (F 32.1) che comportano forti disturbi della concentrazione, deficit di attenzione, ridotta ricettività e deficit mnemonici (AI 137), precisando, il 28 novembre 2011, che la situazione è cronica. Rispondendo ad una precisa domanda di delucidazione circa la prognosi, il dottore si è dichiarato nell'impossibilità di prevedere i tempi di un eventuale miglioramento (AI 147).

 

                                21.   AP 1 è inoltre stato messo a confronto con la ex moglie IMPU 2 che, in quell’occasione, ha fortemente ridimensionato le sue dichiarazioni a carico del consorte.

La donna - dopo avere inizialmente confermato ciò che aveva dichiarato nell’ambito del procedimento promosso a suo carico e cioè che

 

  alcune volte ho visto entrambi, sia IMPU 1 che AP 1, all’interno del nostro appartamento con dei pacchetti a forma di palla da tennis dove credo ci fosse la cocaina”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3)

 

e che

 

  ho visto entrambi mettere la cocaina nel cassetto sotto il forno. (…) non ricordo con precisione, ma mi sembra che AP 1 mi avesse comunicato di essersi messo con IMPU 1 nel mese di gennaio 2007” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) -

 

ha infatti affermato che:

 

  mio marito non ha fatto nulla con la cocaina ma si è limitato a tenerla in deposito” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5),

 

così richiesto da IMPU 1.

In occasione del confronto con l'ex marito, IMPU 2 ha anche sostenuto:

 

  confermo che un giorno mio marito mi aveva detto che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere della cocaina e che io gli avevo detto che non volevo, in particolare che non volevo che tenesse la cocaina in casa.

Mio marito mi aveva comunicato che un suo collega gli aveva detto che aveva bisogno di un luogo, di un appartamento, dove depositare della cocaina. Quando parlo di collega intendo dire IMPU 1, la cui fotografia in bianco e nero mi viene mostrata dall'interrogante. (...) Vorrei precisare che io avevo capito che lui non volesse commerciare con gli stupefacenti, ma che il suo collega IMPU 1 aveva bisogno dell'appartamento per depositare la cocaina. ADR che io ho protestato con mio marito, ma lui mi ha risposto che lo avrebbe fatto comunque” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3)

 

e che:

 

  non l’ho mai visto maneggiare la cocaina. Sono in grado di dire al 100% di non aver visto mio marito con in mano della cocaina”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5).

 

 

Ha, poi, ritrattato quanto precedentemente riferito, dichiarando che:

 

  non posso dire che AP 1 e IMPU 1 erano sullo stesso livello come avevo sempre dichiarato sin dall’inizio. Si trattava di aiutarlo mettendo a disposizione di IMPU 1 il nostro appartamento”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6),

 

di cui egli aveva ricevuto la chiave a fine gennaio/inizio febbraio 2007 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) e che frequentava “a tutte le ore del giorno o la sera” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3),

 

precisando che il fatto che tutti e due fossero complementari:

 

  era una mia deduzione dopo quello che avevo sentito dire dalla Polizia. (…) avevo pensato che mio marito mi avesse mentito e che invece fosse vero quanto mi veniva detto. Ho incominciato a crederci anch’io” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6).

 

Ha affermato che, quando li aveva visti entrambi con la cocaina, le era parso che:

 

  AP 1 stesse a guardare quello che IMPU 1 faceva. Non ho mai visto AP 1 da solo fare dei lavori con la cocaina, ma solo IMPU 1 con lui oppure IMPU 1 da solo”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4),

 

il quale aveva, peraltro, un tenore di vita più elevato rispetto al loro (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6).

 

A fronte delle dichiarazioni di IMPU 2 che riferiva di aver visto cocaina nel loro appartamento presenti sia IMPU 1 che AP 1, l’imputato ha spiegato che si trattava:

 

  solo di pochi grammi che stavamo preparando per il nostro consumo” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8),

 

la donna avendo invece affermato di non avere mai saputo (né avere mai avuto l’impressione) che il marito consumasse cocaina (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8).

 

AP 1 si è limitato a negare di avere mai portato della cocaina nel loro appartamento, sottolineando che il fatto di avere detto a IMPU 2 che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere la cocaina a casa loro ancora non significa che egli avesse effettivamente deciso di farlo (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7).

IMPU 2 ha poi affermato che:

 

  la sera prima di partire per la __________  mio marito era uscito portando con sé uno zainetto all’interno del quale poteva esserci della carta. Lui mi ha detto che andava da un “collega”, ma senza dirmi da chi” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5).

 

IMPU 2 ha anche dichiarato che le sembra che:

 

  in mia presenza AP 1 aveva ricevuto una telefonata sul suo cellulare e l’avesse passato ad IMPU 1 il quale poi parlava in tedesco con qualcuno” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7),

 

ciò che pare confermare che IMPU 1 fungesse, tra l’altro (e non solo!), da interprete.

 

                                22.   Ulteriori confronti - salvo quelli con IMPU 6, IMPU 13 e IMPU 7 vertenti su questioni puntuali - non sono stati eseguiti.

 

                                23.   Nel frattempo, con sentenza 1. aprile 2008, TE 1 è stato condannato alla pena detentiva di cinque anni per avere, nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio 2007, in almeno 163 occasioni, detenuto, trasportato e distribuito, in correità e per conto di alcuni spacciatori africani, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 19,825 kg, nonché per avere riciclato il provento della sua attività criminale (AI 31).

 

Il 10 giugno 2008, IMPU 1 è, invece, stato condannato alla pena detentiva di cinque anni e sei mesi (cui va aggiunta la revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva di 60 giorni precedentemente inflittagli) per avere, tra il gennaio ed il 7 agosto 2007, in correità con l’appellante, trafficato un quantitativo complessivo di almeno 9,208 kg di cocaina tra __________  e diverse località dei cantoni di Ginevra, Berna, Soletta e Ticino nonché per avere riciclato, nel periodo 5 luglio - 7 agosto 2007, sempre in correità con l’appellante, il provento del crimine da loro commesso e, individualmente, per avere consumato imprecisati quantitativi di cocaina e marijuana (AI 37).

 

La Corte ha accertato la correità tra  AP 1 (allora noto come  AP 1) e IMPU 1 non solo per il riciclaggio di denaro, ma anche per il traffico di cocaina (AI 37, pag. 56).

Al punto n. 2.1 del dispositivo si legge, infatti, che IMPU 1 è stato condannato per avere, senza essere autorizzato, detenuto, preparato, trasportato e venduto cocaina

 

  in correità con AP 1 , agendo assieme o singolarmente, secondo accordi e con ripartizione di ruoli prestabiliti e nell’interesse comune, e sostituendosi reciprocamente in caso di assenza o di impedimento, negli acquisti, nell’occultamento, nella preparazione e nelle vendite di cocaina, come pure nella riscossione del denaro, nei contatti con i loro fornitori, con i loro acquirenti e con il corriere TE 1” (AI 37, pag. 84),

 

tutto ciò nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007.

 

Nel procedere alla commisurazione della pena, la Corte ha, comunque, ritenuto che AP 1 ha avuto

 

  una posizione in qualche modo di leader” (AI 37, pag. 82).

 

Scontati i 2/3 della pena, IMPU 1 è stato liberato condizionalmente (AI 51) e rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87).

 

Con il medesimo giudizio reso il 10 giugno 2008, IMPU 2 è stata prosciolta da ogni accusa a suo carico (AI 37, pag. 57-58 e dispositivo n. 1, pag. 84).

 

Anche le altre persone arrestate nel quadro dell’inchiesta __________  sono state condannate (cfr., ad esempio, sentenza 07.01.2008 nei confronti di IMPU 12, AI 28; sentenza 8.4.2008 nei confronti di Nicoletta e IMPU 5, AI 32; sentenza 30.05.2008 nei confronti di IMPU 3, IMPU 8 e IMPU 5, AI 36; sentenza 23.09.2008 nei confronti di IMPU 9, AI 38).

 

                                24.   Ritenendo che dai procedimenti sfociati nelle predette sentenze, così come da quelli condotti nei confronti di altre persone coinvolte nell’inchiesta __________ , risultasse che AP 1 era il referente di un importante traffico di cocaina, in data 18 gennaio 2012, il procuratore pubblico lo ha rinviato a giudizio per infrazione aggravata alla LStup e per riciclaggio di denaro.

L’atto di accusa - con il quale veniva rimproverato a AP 1 di avere, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e alienato a diversi spacciatori almeno 9'708,53 grammi di cocaina nonché riciclato fr. 334'960.- ed Euro 11’705.- - contemplava le singole imputazioni per le quali, nelle sentenze emanate nei confronti di TE 1 e di IMPU 1, era stata accertata la correità dell’accusato (con la precisazione che nel quantitativo riconosciuto nel dispositivo della sentenza IMPU 1 non sono stati considerati i 300 grammi sequestrati a IMPU 3 la notte in cui è stato arrestato e i 200 grammi sequestrati a IMPU 1 in occasione del suo arresto; cfr. sentenza 10.06.2008 della Corte delle assise criminali, inc. 17.2008.36, consid. 55, pag. 81 e dispositivo n. 2.1, pag. 84).

 

                                25.   A fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa che, al dibattimento di primo grado, ne ha fatto valere l’inutilizzabilità (doc. dib. TPC 1), i primi giudici hanno fatto astrazione dalle prove assunte senza il contraddittorio - ivi compresi gli accertamenti da esse risultanti, che emergevano dalle sentenze già emanate nell’ambito dell’inchiesta __________  - e si sono fondati unicamente sui riscontri oggettivi e sulle dichiarazioni di IMPU 2, con la quale l’imputato è stato regolarmente messo a confronto (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 10).

Essi hanno rinunciato a fare uso anche delle dichiarazioni di TE 1, ritenuto, da un lato, che il tentativo di confronto con l’accusato è rimasto infruttuoso a causa delle condizioni di salute del teste che non gli consentono di ricordare alcunché in relazione ai fatti oggetto del procedimento e, dall’altro, che l’utilizzo dei verbali da questi resi nel 2007 (che avrebbe potuto entrare in linea di conto proprio a causa dell’irreversibilità della sua amnesia) nulla avrebbe mutato alla situazione (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 38).

La prima Corte ha, dunque, accertato il coinvolgimento di  nel traffico di cocaina oggetto dell’inchiesta __________ , così come il sodalizio stretto con IMPU 1, sulla scorta di tutta una serie di indizi, segnatamente del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute con IMPU 3 (sentenza impugnata, consid. da 9 a 14, pag. 10-18) e IMPU 5 (sentenza impugnata, consid. da 15 a 24, pag. 18-30).

                                26.   Con sentenza 28 febbraio 2012, la Corte delle assise criminali ha dichiarato  AP 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, nel periodo gennaio - agosto 2007, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e alienato almeno 8,7 kg di cocaina (di cui almeno 1,8 kg con un elevato grado di purezza e per il resto con un grado di purezza indeterminato; dispositivo n. 1.1, pag. 43) e ciò dopo avere precedentemente accertato un quantitativo di almeno 8,8 kg (sentenza impugnata, consid. 33 e 35, pag. 38).

AP 1 è inoltre stato ritenuto autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere, nel periodo 5 luglio 2007- 7 agosto 2007, nascosto, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 a Hochfelden (ZH) ed in correità con lui, fr. 334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa (dispositivo n. 1.2, pag. 43).

Egli è, quindi, stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena aggiuntiva a quella di 2 anni e 8 mesi inflittagli il 3 settembre 2010 dalla Corte di appello di __________ , ed è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza.

A garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia, i primi giudici hanno ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance n. 87-348556-5 intestato al condannato (dispositivo n. 4, pag. 44).

 

La sentenza è stata appellata da  AP 1.

Da qui, la presente procedura.

 

Appello

 

                                27.   AP 1 impugna la sua condanna, sostenendo che non vi sono indizi sufficienti per ritenerlo coinvolto nella detenzione, nel trasporto e nella vendita, in correità con IMPU 1, di almeno 8,7 kg di cocaina, come accertato dalla prima Corte. Egli ammette - per la prima volta al dibattimento d'appello - la sua responsabilità limitatamente ad un traffico di 1'542 grammi di cocaina, quantitatlvo corrispondente a quello sequestrato il 7 agosto 2007, nella misura in cui aveva consegnato la chiave del suo appartamento a IMPU 1 sapendo l'uso che questi avrebbe fatto dell'appartamento. In applicazione del principio in dubio pro reo egli chiede, pertanto, il suo proscioglimento dalle restanti imputazioni, ivi compresa l'imputazione di riciclaggio di denaro.

 

 

 

Mancato confronto e utilizzabilità dei verbali

 

                                28.   La difesa, dopo averlo fatto in via incidentale, ha eccepito nuovamente, in sede di arringa d'appello, l'inutilizzabilità dei verbali d'interrogatorio di TE 1, IMPU 5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8, IMPU 3, IMPU 9 e IMPU 1, a motivo del mancato confronto con questi chiamanti in causa.

 

                             28.1.   Il giudice può prendere in considerazione una deposizione fatta in corso d'inchiesta quando l'imputato non ha avuto la possibilità di farne interrogare l'autore, in particolare se il contradittorio non è stato possibile a motivo dell'irreperibilità, del decesso o di un impedimento duraturo del teste; in tal caso, è necessario che l'imputato abbia potuto prendere sufficientemente posizione sulle dichiarazioni a suo carico, che queste siano state approfonditamente verificate e che la condanna non si fondi esclusivamente su di esse (DTF 131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; STF 6B_132/2009 del 29.05.2009, consid. 2.3;1P.706/1999 del 29.03.2000, consid. 2a). Se non è possibile organizzare un confronto con i testi a carico, l'imputato deve avere la possibilità di fare porre per scritto delle domande complementari a detti testi (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa). È il caso in particolare quando i testi si trovino all'estero e non possano che essere sentiti per rogatoria (DTF 131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/ee; 118 Ia 462 consid. 5a/bb).

 

                          28.1.1.   Il vicepresidente della Corte d'appello ha scritto il 2 agosto 2012 al medico curante di TE 1 - e sollecitato il 14 settembre 2012 - allo scopo di avere un aggiornamento sulle condizioni di salute del suo paziente, chiedendogli, tra l'altro, di precisare se fosse prevedibile per l'interessato un ritorno a condizioni di salute normali (o, per lo meno, che ne consentissero l'interrogatorio) e, nell'affermativa, di indicare entro quali termini ciò potesse avvenire. Il medico non ha dato tempestivo riscontro alle predette richieste. Pertanto la Corte non può che fare affidamento sui certificati medici e sulle dichiarazioni già agli atti, che la inducono a ritenere che il problema di salute di TE 1 - che ne ostacola l'audizione - è destinato a perdurare nel tempo. Le deposizioni di TE 1 sono dunque di per sé utilizzabili, essendo, peraltro, state debitamente contestate all'imputato (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 125 I 127 consid. 6c/dd e riferimenti dottriali e giurisprudenziali in esso menzionati). Del resto, allorquando le condizioni di salute avrebbero permesso il confronto, AP 1 lo ha reso oggettivamente impossibile con la sua latitanza.

 

                          28.1.2.   Dagli atti emerge, poi, che IMPU 5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 non erano più presenti sul territorio svizzero al momento in cui, al più presto il 9 luglio 2010 (AI 41), gli inquirenti svizzeri sono venuti a conoscenza che AP 1 era detenuto in Norvegia. Risulta, infatti, che IMPU 5 non ha fatto rientro a Lo Stampino il 30 agosto 2009 dopo un congedo, IMPU 12 è scomparso dal territorio elvetico il 24 dicembre 2009, mentre IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 sono stati rimpatriati nel loro Paese d’origine rispettivamente il 15 aprile 2009, il 17 giugno 2010 e il 7 luglio 2010 (AI 87). Un confronto con questi chiamanti in causa - ora irreperibili (doc. d'appello LII) - è stato reso oggettivamente impossibile dall'atteggiamento dell'imputato, che si era reso latitante e aveva cambiato le sue generalità impedendo la sua pronta identificazione per i fatti per i quali era oggetto di un ordine di arresto internazionale emanato dall'autorità Svizzera. Anche le deposizioni di questi chiamanti in causa - che sono state, peraltro, debitamente contestate all'imputato - sono dunque di per sé utilizzabili.

 

                          28.1.3.   IMPU 9 e IMPU 1 non erano, dal canto loro, più presenti in Svizzera in data 13 luglio 2011, quando l'imputato è stato estradato nel nostro Paese, il primo essendo scomparso dal nostro territorio l'8 aprile 2011 e il secondo essendo stato rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87). Un confronto nel lasso di tempo in cui questi chiamanti in causa erano ancora presenti in Svizzera e AP 1 in carcere in Norvegia era oggettivamente impossibile in quanto l'imputato si è opposto all'immediata estradizione (AI 46). Il confronto per rogatoria - la cui mancata esecuzione è stata eccepita dalla difesa di AP 1 - risultava prematuro, non essendo nota a quel momento la posizione che AP 1 (detenuto all'estero) avrebbe assunto sulle dichiarazioni dei chiamanti in causa allora residenti in Svizzera. Gli inquirenti elvetici non avrebbero, peraltro, molto verosimilmente ottenuto dall'autorità norvegese il consenso ad interrogarlo quale imputato in pendenza della domanda di estradizione, a motivo del principio della specialità, che permette di imputare all'accusato solo i capi d'accusa per i quali è stata concessa l'estradizione (art. 14 Convenzione europea d'estradizione). Non essendovi stata alcuna possibilità reale di mettere a confronto i testi - che risultano ora irreperibili (doc. d'appello LII) - con l'imputato, e non essendo tale impossiblità in alcun modo addebitabile agli inquirenti, anche le deposizioni di questi chiamanti in causa - che sono state debitamente contestate all'imputato - sono di per sé utilizzabili.

 

                             28.2.   La Corte ha comunque potuto convincersi della colpevolezza di AP 1 e della sua correità con IMPU 1 anche facendo astrazione dall'utilizzo delle deposizioni delle predette persone, e meglio come risulterà dai considerandi che seguono.

 

Colpevolezza di AP 1 e correità con IMPU 1

 

                                29.   Nonostante i suoi dinieghi - al dibattimento d'appello l'imputato ha ancora sostenuto di “non essere stato personalmente coinvolto nel traffico” e ribadito “di non aver mai personalmente venduto stupefacenti” (verb. dib. d'appello 19.09.2012, pag. 3) - a deporre per la colpevolezza di  AP 1 e per la sua correità con IMPU 1, nei limiti di responsabilità accertati dalla prima Corte, concorrono svariati indizi.

 

                             29.1.   Anzitutto, AP 1 ha ammesso di conoscere molte delle persone implicate, a vario titolo, nell’inchiesta __________ , in particolare TE 1, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10 (MP  AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 5-8).

 

Che egli conoscesse i numerosi destinatari della cocaina arrestati in Ticino ed avesse avuto contatti con loro è confermato dal fatto che le utenze telefoniche in suo uso risultano registrate nelle rubriche dei cellulari loro sequestrati e, meglio, in quelli di IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 11 e IMPU 12 (AI 47, pag. 4) e che le sue utenze risultano essere state numerose volte in contatto con queste utenze, oltre che con quella in uso a IMPU 6 (AI 1, pag. 2; AI 27).

                                         L’appellante non può, dunque, essere creduto quando afferma di non conoscere IMPU 11, IMPU 12 e IMPU 6 (MP  AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 6-7) e di non avere mai parlato al telefono con loro (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 14).

 

                             29.2.   A ciò aggiungasi che le utenze utilizzate da AP 1 sono risultate essere intestate a terze persone che egli ha dichiarato di non conoscere (PS  AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3).

 

 

 

                             29.3.   Dall’esame dei tabulati telefonici retroattivi (AI 27) dell’utenza più recentemente (AI 90, pag. 2) in uso a AP 1 (076 3035958) emerge che, nell’arco di poco più di tre mesi (tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007), l’appellante ha intrattenuto numerosissimi (68) contatti - telefonate o SMS - con TE 1.

AP 1 ha dichiarato di averlo chiamato nella sua qualità di tassista, per farsi accompagnare da un luogo all’altro (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 11), in particolare a Olten dove egli ha dichiarato di frequentare, all’insaputa della moglie, un’amica (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 9). Al dibattimento d'appello ha, poi, sostenuto che l'amica risiedeva a Meilen, alla periferia di __________  (verb. dib. d'appello 19.07.2012, pag. 5).

Tale tesi - al di là del cambiamento di versione sul luogo di residenza dell'amica, che depone già di per sé per la non credibilità delle spiegazioni di AP 1 - è tuttavia smentita dai tabulati, dai quali risulta che spesso era TE 1 a prendere l’iniziativa di contattare AP 1, ciò che mal si concilia con l’attività normale di un tassista che non è solito chiamare i suoi clienti per chiedere se hanno bisogno di un passaggio.

Inoltre, non risulta che, quando telefonava al tassista, AP 1 si trovasse a Olten o a Meilen. Dai tabulati telefonici retroattivi (AI 27) emerge, infatti, un unico contatto in cui gli interlocutori sono localizzati ad Olten (23.06.2007, ore 6.18), ma si tratta di una chiamata effettuata da TE 1 a AP 1 (e non viceversa, come avrebbe dovuto essere se AP 1 si fosse davvero trovato, come da lui preteso, dalla sua amica).

Risulta, invece, che in un caso, il 26 giugno 2007, AP 1 è stato contattato da TE 1 quando questi si trovava a __________ , ciò che rende ancor più inverosimile che la chiamata fosse legata alla sua normale attività di tassista. Questo contatto telefonico smentisce, peraltro, in modo palese la tesi sostenuta da AP 1 al dibattimento d'appello (verb. dib. d'appello 19.09.2012, pag. 5) secondo cui le chiamate di TE 1 sono dovute al fatto che il tassista lo portava dalla sua amica e poi lo chiamava per sapere se aveva finito e voleva rientrare.

 

                             29.4.   Inoltre, come visto, dai tabulati telefonici retroattivi relativi alle utenze in uso a AP 1 e IMPU 1 risulta che essi hanno avuto contatti anche con tutti gli altri fornitori che facevano capo al tassista per i trasporti di cocaina (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1).

 

                             29.5.   Altro elemento fortemente indiziante il coinvolgimento di AP 1 nel trasporto e nelle vendite di cocaina, in correità con IMPU 1, è costituito dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche.

Il contenuto dei colloqui da lui intrattenuti con IMPU 3, da un lato, e IMPU 5, dall’altro, è, al proposito, particolarmente significativo.

 

                          29.5.1.   Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 22 giugno 2007 alle ore 17.30 (all. A al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98):

 

  IMPU 3: Ciao, sono io

AP 1: Ciao, come va? Ho visto ieri che mi hai chiamato ma stavo già dormendo. Sono appena tornato, ho finito di lavorare.

IMPU 3: Volevo sapere se avevate un programma

AP 1: Si, si, l'ho ricevuto.

IMPU 3: Domani o dopodomani mandi il Vecchio?

AP 1: Sei tu che devi decidere. Come preferisci.

IMPU 3: Ti chiamo questa sera così mi dici quando è sicuro.

AP 1: No no no, è sicuro, se vuoi viene anche oggi.

IMPU 3: No, facciamo domani, perché ho chiamato qualcun altro che mi ha già risolto (depané - fonetico)

AP 1: OK ok, domani quanto vuoi?

IMPU 3: Per due soldi

AP 1: OK

IMPU 3: perché il mese sta finendo, siamo verso la fine del mese.

AP 1: Si si, sta finendo il mese, non ci sono problemi.

IMPU 3: Per tre soldi o quattro soldi.

AP 1: Prima mi hai detto per due soldi?

IMPU 3: No, io ti ho detto per tre soldi. 300.

AP 1: OK

IMPU 3: merci, ti aspetto domani.

AP 1: Ok”.

 

Confrontato con il contenuto di tale intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva su degli abiti hip hop che egli era solito procurare e far recapitare a IMPU 3 tramite un cittadino guineano residente all’estero, denominato “il vecchio”, che tuttavia non è TE 1 (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5). Ha precisato che le locuzioni “due soldi”, “tre soldi”, “quattro soldi”, “tre soldi, 300” si riferiscono alla taglia o al costo dei pantaloni (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 3).

 

La tesi dell’appellante appare poco credibile.

Della telefonata colpisce anzitutto il linguaggio utilizzato dagli interlocutori: esso è criptato, misterioso, allusivo e ricco di sottintesi. Anziché parlare esplicitamente dei vestiti - che, nonostante siano, a dire dell’imputato, il soggetto del discorso, non vengono mai menzionati - si parla cripticamente di “un programma”. Una tale modalità di comunicazione non troverebbe alcuna valida giustificazione se davvero ci si riferisse ad una lecita operazione commerciale. Inoltre, gli innominati prodotti cui si fa implicito riferimento nella telefonata sono da fornirsi in quantità o per prezzi difficilmente comprensibili (“due, tre, quattro soldi”, “300”), tramite una terza persona. Persona che viene indicata semplicemente come “il vecchio”, ciò che permette di dedurre che questi era noto ad entrambi gli interlocutori e che, quindi, le modalità di recapito della merce erano già state sperimentate in precedenti occasioni.

Le spiegazioni fornite da AP 1 in relazione all’identità del “vecchio” sono del tutto inattendibili. Egli non ha, infatti, saputo fornire la benché minima indicazione utile per identificare e rintracciare tale fantomatico importatore di vestiti, neppure un recapito (almeno telefonico). Inoltre, ed è ciò che più conta, non va dimenticato che a __________  non è stato fermato il TE 1 guineano con dei vestiti ma il TE 1 turco con i soldi incassati a seguito di una consegna di cocaina.

Le spiegazioni dell’appellante sono, dunque, del tutto inverosimili, tanto più se si considera che il suo interlocutore, IMPU 3, è stato condannato, con sentenza 30 maggio 2008, alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per infrazione aggravata alla LStup (AI 36).

 

 

                          29.5.2.   Telefonata effettuata da IMPU 3 a AP 1 il 2 luglio 2007 alle ore 15.50 (all. B al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

  AP 1 dice che non c'è nulla fino a dopodomani.

IMPU 3 dice di procurare una ragazza per fare un permesso B per lui

IMPU 3 dice che deve procurargli per 400 soldi così che se va in porto anche l'altro programma è a posto.

AP 1 deve andare in patria e IMPU 3 e IMPU 1 dovranno sostituirlo durante la sua assenza.

IMPU 3 dice che l'importante è che la sostanza deve essere di qualità per non avere problemi con gli acquirenti.

AP 1 si raccomanda di lavorare con IMPU 1 dato che lui è sempre andato bene con lui.

IMPU 3 conferma che quello che lui e Mansare gli hanno portato l'altro giorno era buono.

Se non si vedono domani AP 1 lo chiama dopodomani”.

 

Nonostante avesse inizialmente approvato la traduzione (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 5), in seguito AP 1 l’ha contestata e ha preteso che ne venisse eseguita una nuova (MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 5 e AI 134).

Questa la trascrizione per finire ratificata (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 1 e all. 1):

 

 

  IMPU 3 dice che va tutto bene anche se mancano soldi.

AP 1 dice che va tutto bene, che si è salvi ed è quello che conta.

AP 1 dice di non essere al lavoro, di aver preso qualche giorno di ferie. IMPU 3 domanda a AP 1 se può guardare per un permesso stranieri tipo B. AP 1 dice che per questo bisogna trovare una donna.

IMPU 3 conferma e domanda a AP 1 di cercare per lui. AP 1 dice che si informa.

IMPU 3 dice di averne bisogno ed aggiunge che anche altri suoi amici stanno cercando. IMPU 3 dice che paga se necessario.

IMPU 3 domanda se è tutto a posto e AP 1 dice che è senza. IMPU 3 domanda se non ha niente e AP 1 risponde che aspetta qualcosa. AP 1 dice che forse dopo domani, è più sicuro.

IMPU 3 domanda conferma di “dopo domani” e AP 1 conferma.

IMPU 3 dice che se per dopo domani è possibile di portargli per 200 poi si corregge e dice per 400 monete.

AP 1 dice che vedrà quanto c'è.

IMPU 3 dice “ok, secondo la disponibilità”.

AP 1 dice che chiamerà oggi o domani.

IMPU 3 dice che domani sarà a __________  verso sera.

AP 1 dice che vorrebbe partire da noi e che quindi saranno lui (IMPU 3) ed IMPU 1 a continuare.

IMPU 3 dice che non ci sono problemi.

AP 1 dice che è la stessa cosa e IMPU 3 conferma.

IMPU 3 dice che era con IMPU 1 che era in contatto prima ma dev'essere che non si fidava.. Forse il coraggio...

AP 1 gli da ragione.

AP 1 dice che lavoravano insieme, che glielo aveva già detto.

AP 1 dice che vorrebbe partire (per casa) questo WE e che quindi gli darà il suo numero così da continuare.

IMPU 3 dice che non ci sono problemi.

IMPU 3 domanda se dopodomani sarà per suo conto (di AP 1) o suo conto (di IMPU 1) e AP 1 risponde che sarà per tutti e due.

IMPU 3 dice che va bene.

AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU 1 e comunicare a lui il programma.

IMPU 3 dice che deve essere a posto, che non vorrebbe ci fossero “santè o saltè” dentro perché non voglio che qualcuno abbia da ridire, non voglio ingannare nessuno. (min. 4:20)

AP 1 dice che è vero, che non ci sono problemi, che comunque gli parlerà. A meno che lui non pensi di cambiare altrimenti è come al solito. Ma gli parlerà. In ogni caso sarà come lavoriamo sempre.

IMPU 3 dice che va bene, che si fida di lui. Dice che IMPU 1 portava ad un suo amico a Losanna che si chiama AL HAGYI BOBO e quello che gli portava era a posto.

AP 1 dice che è lo stesso che ci porta, ci mettiamo insieme e comperiamo.

IMPU 3 dice che in effetti uno da solo non ce la farebbe.

AP 1 dice che quelli che portano sono cari e da solo quello che hai non basta e quindi se trovi qualcuno disponibile a mettere il suo si riesce a fare qualcosa.

IMPU 3 conferma.

AP 1 ripete che anche quello che ti ho detto prima siamo noi due.. riportare i soldi.

IMPU 3 conferma. Dice che è ok. Dice di non avere soldi qui. Mansare il vecchio quando è partito aveva portato quello che avevo qua per me altrimenti lo avrei dato a te.

AP 1 dice che non ci sono problemi.

Saluti”.

 

AP 1 ha dichiarato che anche in questa telefonata si alludeva ai vestiti (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 4-5; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 6). Vestiti di cui anche IMPU 1 “faceva a volte commercio” (MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 6).

 

Effettivamente l’argomento della conversazione risulta essere lo stesso della telefonata precedente. Non si tratta, tuttavia, di vestiti.

Ancora una volta si tratta dell’esecuzione di un programma che prevede la fornitura da AP 1 a IMPU 3 di merce (che neppure in questo caso viene menzionata) per un controvalore di 200 o 400 “monete”.

La raccomandazione di IMPU 3 che il materiale sia privo di saletés (unica parola ragionevolmente proponibile), ossia di impurità - o porcherie, che dir si voglia - poiché egli non vuole reclami da parte di terzi e non vuole ingannare nessuno non avrebbe alcun senso nel caso in cui il riferimento fosse ad una fornitura di vestiti alla sua attenzione.

Inoltre, in questa telefonata, AP 1 annuncia a IMPU 3 la sua imminente partenza per la __________  e lo invita a rivolgersi, in sua assenza, ad IMPU 1 (“AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU 1 e comunicare a lui il programma”), precisandogli che loro “lavoravano insieme” (“ci mettiamo insieme e comperiamo”).

Da quanto sopra deriva che AP 1 e IMPU 1 collaboravano ed erano intercambiabili, nel senso che, in assenza dell’uno, interveniva l’altro per portare avanti gli affari. A corroborare la tesi della società tra AP 1 e IMPU 1 vi è pure il fatto che, in relazione alla consegna oggetto di questa telefonata, a IMPU 3 che gli chiedeva se essa sarebbe stata per suo (di AP 1) conto o per conto di IMPU 1, l’appellante ha risposto che sarebbe stata “per tutti e due”.

Tutto questo conferma - peraltro - le dichiarazioni rese dalla moglie dell’appellante nel procedimento in cui lei era coinvolta e dimostra come le sue successive ritrattazioni siano, con evidenza, un tentativo di sottrarre l’ex-marito alle sue responsabilità. Sebbene l’imputato abbia sostenuto di avere anche in questo caso fatto allusione al commercio di vestiti, è chiaro che non era quello il genere di affari cui si dedicava IMPU 1. Non va, infatti, dimenticato che questi, al momento del suo arresto (avvenuto il 7 agosto 2007), è stato trovato in possesso di 195 grammi di cocaina e, in seguito, condannato per avere, per sua stessa ammissione, trafficato ingenti quantitativi di cocaina (senza che egli abbia mai fatto cenno ad un ipotetico commercio di abiti e senza che nessun abito in stile hip hop sia stato rinvenuto né a casa sua né a casa di AP 1, dalla quale era uscito poco prima di essere tratto in arresto).

Del resto, AP 1 stesso ha dato atto che IMPU 1 gli aveva confessato che vendeva cocaina (MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d'appello 19.09.2012 pag. 3) e che aveva un alto tenore di vita (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 5 e all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Ritenuto come, per stessa ammissione dell’appellante, il commercio di stupefacenti messo in atto da IMPU 1 rendesse bene, non è credibile che questi fosse interessato ad associarsi con lui nella vendita di vestiti con la prospettiva di guadagni ben più bassi (MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 4 e 5).

 

 

 

                          29.5.3.   Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 4 luglio 2007 alle ore 15.20 (all. C al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

  AP 1 chiama IMPU 3 e lo informa che le sue cose (inteso di AP 1) non sono ancora arrivate.

AP 1 dice a IMPU 3 che se ha bisogno può comunque prendere da un amico.

AP 1 dice di essere stato chiamato anche da IMPU 5 e che anche questi ha bisogno.

AP 1 dice che può fornire qualcosa ad IMPU 3 per 10 soldi.

IMPU 3 dice a AP 1 che se può procurargli qualcosa allora vuole per 50.

AP 1 annuisce ed aggiunge che così può programmare con il VECCHIO.

AP 1 dice che la roba non è sua e che preferisce mandarla tramite il VECCHIO.

IMPU 3 chiede se la roba è buona.

AP 1 dice che tramite IMPU 5 ha saputo che i clienti di quest'ultimo sono contenti e che la comprano molto.

Si comprende che IMPU 3 si trova prob. in treno.

AP 1 conferma sarà il VECCHIO a portare i 50 a IMPU 3”.

 

Questa la trascrizione completa della medesima telefonata, approvata dall'accusato (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 2 e all. 2):

 

  IMPU 3 dice che sta andando in città con il treno.

AP 1 dice che le sue cose non sono ancora arrivate ma che se vuole può prendere da un amico li, anche solo 10, oppure aspettare che le sue cose arrivano.

IMPU 3 domanda quando arriveranno le sue.

AP 1 dice entro 4 o 5 giorni, al più tardi, 3 o 4 giorni.

IMPU 3 dice ok e che richiamerà quando arriverà giù.

AP 1 dice che vuole sapere per programmare quello. Dice che anche IMPU 5 ha chiamato e se non può..

IMPU 3 domanda se quello è a posto.

AP 1 risponde che è un po' a posto, ma che non è cosa sua (inteso di AP 1) e pertanto non vorrebbe darglielo così. AP 1 dice che gli ha detto che era a posto, che la sua gente la sta prendendo.

AP 1 dice che se non si fida, se non è tranquillo, può aspettare che arrivino, poi “raiamatu” te lo porta.. e poi andrò a prendere i soldi domani, non ci sono problemi.

IMPU 3 conferma per i soldi domani.

AP 1 domanda se aspetta che arrivi la sua e che IMPU 1 te la porta.. IMPU 3 risponde che può fare così oppure vedere com'è e gli porta 50, non posso prendere tutto quello che aveva detto..

IMPU 3 ok “vedi se sei tu che vieni per i 50”

AP 1 dice ok, se mi confermi, se è solo per i soldi, sono io che vengo, se invece qualcosa deve partire, è il vecchio che andrà questa sera e passerà a prenderlo da IMPU 5.

IMPU 3 dice ok porta

AP 1 domanda quanto portare

IMPU 3 dice 50

AP 1 acconsente”.

 

Anche in questo caso AP 1 ha preteso di avere parlato con IMPU 3 di vestiti. In particolare, ha spiegato che

 

  io ho detto a IMPU 3 che devo andare da IMPU 5 a ritirare dei soldi e pertanto lui mi ha chiesto se potevo portargli per 50, inteso 50 CHF di cappellini (casquette). Gli ho detto che dato che non era roba mia ma di un amico doveva pagarmeli subito. Io gli ho anche detto che se non fossi sceso io avrei detto al VECCHIO, al proprietario dei cappellini, al venditore, di scendere a __________  a vendere”

(PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 6).

 

In seguito, ha sostenuto che

 

  Quando IMPU 3 mi dice che vuole per 10, intendeva dire che voleva vestiti per 100 franchi, mentre quando IMPU 5 mi dice che vuole per 50, voleva vestiti per 50 franchi”

(MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 6).

 

Al dibattimento di prima sede AP 1 ha, invece, cambiato versione, affermando che:

 

  l’articolo da 10 soldi è un orecchino in argento, fr. 50.- è il cappellino (uno)” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2),

   

ciò che peraltro contraddice quanto da lui precedentemente spiegato e cioè che gli orecchini che vendeva costavano fr. 100.-/150.- (MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 2).

 

Da questo colloquio si apprende che, in quel momento, AP 1 aveva dei problemi di disponibilità del prodotto che intendeva fornire a IMPU 3 a cui chiede se preferisce aspettare che gli pervenga la merce oppure acquistare da un amico di AP 1.

IMPU 3 manifesta preoccupazione a proposito della qualità della merce e AP 1, per rassicurarlo, gli risponde che “la gente” del suo amico “la sta prendendo”.

Viene, inoltre, menzionato tale “IMPU 5” che risulterà essere IMPU 5, cittadino guineano condannato il 30 maggio 2008 alla pena detentiva di due anni e otto mesi per infrazione aggravata alla LStup (AI 36).

Altro elemento significativo che emerge dalla conversazione è che AP 1 si offre di recarsi personalmente da IMPU 3 “se è solo per i soldi” (e, meglio, per ritirarli), mentre comunica che, se “qualcosa deve partire”, sarà “il vecchio” a venire. Ciò dimostra, quindi, che la delega al “vecchio” non dipende dalla disponibilità di tempo di AP 1, ma dal motivo della trasferta e, meglio, dal genere di merce trasportata e, di conseguenza, dall’intensità del rischio corso. Ancora una volta, la spiegazione fornita dall’appellante in relazione al contenuto di questa conversazione appare più che fantasiosa.

 

                          29.5.4.   Telefonata effettuata da IMPU 3 a AP 1 il 4 luglio 2007 alle ore 15.31 (all. D al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

  IMPU 3 chiama AP 1 e gli dice che se non funziona può anche mandargli 100.

AP 1 risponde che non ci sono problemi”.

 

L’accusato ha affermato che la richiesta di IMPU 3 di “mandargli 100” si riferiva a dei pantaloni (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7), mentre che al dibattimento di primo grado ha spiegato che si trattava di “due cappellini” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

 

Rilevato come il cambiamento di versione non deponga certo a favore della credibilità di AP 1, si sottolinea ancora una volta la sfacciata inverosimiglianza della versione secondo cui le conversazioni si riferivano ad un commercio di vestiti, per il quale non è certamente usuale, né necessario, far capo a linguaggi in codice, criptati.

 

                          29.5.5.   Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 5 luglio 2007 alle ore 00.21 (all. E al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

  IMPU 3: è arrivato in ritardo, ci siamo visti. Come hai diviso?

AP 1: adesso chiamo IMPU 1 per chiedere come ha diviso.

IMPU 3: ok, va bene, vado a dargli i soldi.

Saluti”.

 

IMPU 3 conferma a AP 1 di avere ricevuto la fornitura - che si appresta a pagare - e chiede come dividerla, dal momento che ci sono due pacchetti. AP 1 risponde che deve domandare a IMPU 1 “come ha diviso”, ciò che dimostra come, in questo caso, sia stato IMPU 1 (e non l’appellante) a confezionare la merce, a conferma del fatto che i due collaboravano tra loro.

 

                          29.5.6.   Due minuti dopo (alle 00.23) AP 1 richiama IMPU 3. Si tratta dell’ultima telefonata intercettata prima dell’arresto di TE 1 (trovato in possesso di denaro) e IMPU 3 (trovato in possesso di due pacchetti di cocaina da circa 100 e 200 grammi). Il colloquio è stato così riassunto (all. F al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98):

 

  AP 1: dove c'è il biglietto è di BOSCO (fonetico) il resto é tuo

IMPU 3: ok”.

 

AP 1 ha dichiarato di avere, in questa telefonata, detto a IMPU 3 che

 

  dove c’è il biglietto BOSS è di IMPU 5, inteso l’altro, ed il resto è il suo, di IMPU 3”,

 

sostenendo che si trattava sempre di vestiti:

 

  Per IMPU 5 erano della marca BOSS mentre il resto era di IMPU 3” (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7).

 

Successivamente si è contraddetto, dichiarando che

 

  il vestito Hugo Boss era per IMPU 3. (…) quella sera avevo consegnato a IMPU 1 un sacco contenente due paia di pantaloni, un cappellino e un orecchino. I vestiti erano per IMPU 3, mentre l’orecchino era per IMPU 5. (…) Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, preciso che solo un paio di pantaloni e meglio quello con l’etichetta Hugo Boss erano per IMPU 3, mentre l’altro paio di pantaloni, il cappellino e l’orecchino erano per AP 1. Questo l’avevo già detto anche alla Polizia. Forse oggi mi sono espresso in modo sbagliato” (MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 7).

 

Nel successivo verbale si è, poi, nuovamente contraddetto, affermando che si trattava di

 

  un paio di pantaloni con l’etichetta Hugo Boss destinato a IMPU 3, un altro paio di pantaloni senza marca, un cappellino e un orecchino per IMPU 5”

(MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 1-2).

 

Al di là delle contraddizioni, la fantasiosa tesi dell’appellante è evidentemente smentita dalla realtà dei fatti. Quella sera, infatti, IMPU 3 è stato arrestato in possesso di due involucri contenenti cocaina (uno del peso di 110,11 grammi puri al 56% e l’altro del peso di 204,12 grammi con grado di purezza tra il 36% ed il 43%; RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 5 e all. 40; RPG 21.12.2007 in re TE 1, all. 5) e TE 1 è stato fermato sulla strada del rientro a __________  in possesso di fr. 24'000.- nascosti in un vano della sua vettura (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 26), verosimilmente il provento della vendita della cocaina appena consegnata.

Sebbene l’appellante abbia dichiarato che

 

  la cocaina che avete trovato in mano a IMPU 3 non arrivava da me, ma penso da IMPU 1”

(PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 8),

 

non può essere trascurato che né TE 1, né IMPU 3 sono stati trovati in possesso di abiti di qualsivoglia genere (oltre a quelli da loro indossati; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

 

                          29.5.7.   La corretta - poiché la sola possibile - chiave di lettura di tutte le conversazioni intercorse tra AP 1 e IMPU 3 è, dunque, quella relativa a forniture di cocaina del primo al secondo per mezzo del corriere TE 1.

Priva di riscontro - e non poteva essere altrimenti - è, invece, l’inverosimile tesi difensiva.

 

                          29.5.8.   Dello stesso tenore sono anche le conversazioni telefoniche intercettate tra AP 1 e IMPU 5.

La prima telefonata rilevante intercettata è quella effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 2 luglio 2007 alle ore 18.43 (all. L al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

  IMPU 5 chiede a  AP 1 se viene domani e lui risponde di no e che oggi non ha niente, che forse avrà qualcosa domani o dopodomani.

IMPU 5 dice che la sua ragazza gli crea dei problemi, che non vuole che tiene "quelle cose" a casa sua, gli dice se può lasciarle di fuori.

IMPU 5 dice che appena gli sarà possibile prenderà un appartamento per conto suo, così la sua ragazza non avrà niente da dire”.

 

Questa la trascrizione approvata da AP 1 (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 2 e all. 3):

 

  inizialmente affari legati a ragazze.

IMPU 5 domanda come sono le cose, dice che si sta avvicinando il momento che dovresti ricevere. Domani o dopodomani qualcuno può andare. IMPU 5 dice che quella che ha portato ultimamente è a posto.

 AP 1 dice che quello è finito e che ora non ho niente, solo domani o dopo domani.

IMPU 5 domanda cosa deve aspettare e  AP 1 risponde che dopodomani è più sicuro.

IMPU 5 dice che è ok e di mandare il vecchio.

 AP 1 domanda se viene domani e IMPU 5 dice di avere qualche problema con la ragazza.

 AP 1 domanda se non vuole che lui parta.

IMPU 5 dice che è per le cose. Dice che ogni volta gli prende le cose ed è peggio dei poliziotti in borghese (min. 1:10)

..incomprensibile..

IMPU 5 dice che era sicuro non avesse visto niente ed invece ha saputo, e sa persino dove la tengo. Dice che gli ha detto di non rovinarle la vita, se vuole posso rovinare la mia e non la sua.

IMPU 5 dice che quando usciamo in disco glie ne fa mangiare tanta e dimentica tutto.

.. incomprensibile..

 AP 1 domanda se non sta lavorando e IMPU 5 risponde che la condizione che mi ha dato (la ragazza) è che possiamo abitare insieme ma se so di non poter smettere di cercare un'altra abitazione e così tenerla la.

AP 1 acconsente.

IMPU 5 dice che guardando ha ragione, e che se voglio posso farlo fuori, ma non a casa sua.

 AP 1 acconsente.  AP 1 dice di pensare se fosse lui ed abitare con qualcuno che porta cose a casa sua. Metti che la prendono.. uscirà certo, ma prima ne patirà..”.

 

L’appellante ha sostenuto di avere parlato con IMPU 5 di ragazze e ciò

 

  perché la ragazza di IMPU 5 aveva dei sospetti riferito al fatto che lui avesse portato delle ragazze a casa. IMPU 5 mi ha detto che la sua ragazza lo aveva minacciato che se avesse continuato con altre ragazze lo avrebbe buttato fuori casa, riferito a lui, non alle sue cose” (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 10; cfr. pure, MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 2).

 

Il tenore dell’intercettazione telefonica rende manifesta l’inverosimiglianza di questa spiegazione.

Nella telefonata IMPU 5 riferisce, infatti, all’appellante di avere “qualche problema” con la sua ragazza in relazione a delle non meglio precisate “cose”.

Il fatto che non si tratti di donne, ma di “cose” illegali è dimostrato da tutta una serie di espressioni utilizzate da IMPU 5:

 

-     il paragone tra il comportamento della sua ragazza con quello dei poliziotti in borghese (“ogni volta gli prende le cose ed è peggio dei poliziotti in borghese)”;

-     l’affermazione che egli era sicuro che la sua ragazza non avesse visto niente “ed invece ha saputo, e sa persino dove la tengo”;

-     il riferimento alla preghiera della sua ragazza di “non rovinarle la vita”;

-     la dichiarazione secondo cui, quando lui e la sua ragazza vanno in discoteca, “gliene fa mangiare tanta e dimentica tutto”;

-     il fatto che egli abbia riferito che la ragazza gli aveva detto che potevano continuare ad abitare insieme ma, “se so di non poter smettere, di cercare un'altra abitazione e così tenerla là”;

-     l’osservazione che la ragazza ha ragione e che “se voglio posso farlo fuori, ma non a casa sua”

 

e dall’appellante stesso che ha invitato IMPU 5 a mettersi nei panni della sua ragazza e “di pensare se fosse lui ad abitare con qualcuno che porta cose a casa sua”, osservando che, nel caso in cui la prendessero, “uscirà certo, ma prima ne patirà...”.

 

Che il pomo della discordia non fossero fantomatiche altre donne è confermato anche dalle dichiarazioni di IMPU 13 che all’epoca dei fatti era sentimentalmente legata a IMPU 5. Interrogata in proposito, la donna ha, infatti, negato di avere mai litigato con il suo ragazzo in relazione ad altre donne (“non ricordo di aver avuto discussioni con lui per altre donne”), confermando invece che:

 

  dopo che avevo scoperto la cocaina nel mio appartamento non volevo più M.  (n.d.r.: così si faceva chiamare IMPU 5)” (MP IMPU 13 17.11.2011, AI 132, pag. 5).

 

Le “cose” cui allude IMPU 5 non sono, quindi, nient’altro che gli stupefacenti che l’appellante avrebbe dovuto ricevere (si sta avvicinando il momento che dovresti ricevere”) in quei giorni (“domani o dopo domani”) a __________  e consegnare, tramite “il vecchio”, a __________ , come emerso dall’esame delle telefonate intercorse, in parallelo, tra l’appellante e IMPU 3.

 

                          29.5.9.   Nella telefonata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 01.12 (all. M al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), IMPU 5 si informa presso l’appellante per sapere se ha ricevuto ciò che stava aspettando (e, meglio, l’oggetto della telefonata di due giorni prima). L’appellante gli risponde affermativamente, comunicandogli che “può avere 1”.

 

L’accusato ha sostenuto di essersi riferito ad un paio di pantaloni (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11; MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 2), ciò che, visto quanto sopra, non appare credibile. Inoltre, si osserva come uno dei pacchetti di cocaina sequestrati al momento dell’arresto di IMPU 3 conteneva poco più di 100 grammi di sostanza, circostanza dalla quale è possibile dedurre che, nella succitata telefonata, l’appellante abbia preannunciato al suo cliente la spedizione di 100 grammi di cocaina.

 

                        29.5.10.   Nella successiva telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 4 luglio 2007 alle ore 13.38 (all. N al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), su richiesta di IMPU 5, l’appellante gli comunica che la consegna avrebbe avuto luogo quella sera.

 

                        29.5.11.   Telefonata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 15.18 (all. O al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

 

   AP 1 chiama IMPU 5 e domanda come va con la ragazza.

IMPU 5 dice che la ragazza andrà in __________ in vacanza.

 AP 1 risponde che visto che IMPU 5 va spesso in __________  é normale che anche la ragazza vada in vacanza.

 AP 1 dice che le sue (inteso le cose di IMPU 5) cose non sono arrivate, ma che può comunque prenderle da un amico che ha roba molto buona.

IMPU 5 chiede a  AP 1 a che ora di sera arriverà (inteso il VECCHIO).

 AP 1 dice alla sera

IMPU 5 domanda alle 23

 AP 1 risponde alla sera, non sa a che ora

IMPU 5 dice di non mandargli nulla se la roba non é di qualità.

 AP 1 risponde che non è come l'altra ma è di colore giallo.

 AP 1 dice che, assieme a questo suo amico, chiamerà IMPU 5 tra un po’, così potrà vedere il numero di questo suo amico.

 AP 1 dice ad IMPU 5 che sarà il VECCHIO a portargli qualcosa stasera.

IMPU 5 chiede a  AP 1 se manda qualcosa salo per lui.

 AP 1 dice che manderà qualcosa anche all'altro

 AP 1 aggiunge che sta per partire (partirà sabato) e che IMPU 5 potrà continuare assieme all'altro ( AP 1 dice testualmente: visto che parto, puoi continuare con l'altro)”.

 

Questa la trascrizione confermata dall’accusato (PS  AP 1 12.02.2011, AI 144, pag. 2 e all. 4):

 

  Inizialmente parlano della ragazza e della vacanza in Marocco della stessa.

 AP 1 dice che le sue cose non sono arrivate e che se vuole può prendere da un suo amico e te la porto.  AP 1 dice che voleva dirglielo in modo che lo sapesse e non come ...incomprensibile.. cose a posto.

IMPU 5 domanda se porta solo per lui e  AP 1 risponde per te e per l'altro ma devo ancora sentirlo. Volevo sapere se per te va bene, visto che non è mia e poi io sto partendo. Sarà poi con il mio amico che continuerete... ti chiamiamo tra poco così vedi il suo numero.

IMPU 5 domanda com'è e se è come quella che aveva portato.

 AP 1 risponde di no, dice che è giallo.

IMPU 5 dice che se sa che la cosa è a posto di portare altrimenti no.

 AP 1 dice che quello non è un problema.

IMPU 5 domanda chi porta e  AP 1 risponde il VECCHIO.

IMPU 5 domanda quando e  AP 1 risponde la sera

IMPU 5 dice che fa sempre la sera

 AP 1 dice che sono i suoi orari e che entro le 23 arriva

 AP 1 domanda se gli da niente per NUMULATU e IMPU 5 risponde di no

 AP 1 domanda se ha detto che viene in vacanza e IMPU 5 risponde di si che ha detto che viene in Francia.

 AP 1 dice che allora è ora di varcare (passare)

IMPU 5 domanda se parte domani e  AP 1 risponde che parte sabato

IMPU 5 dice che gli altri soldi me li porti, quei dollari.

 AP 1 dice che è OK e che non ci sono problemi”.

 

L’appellante ha preteso di avere parlato anche in questa telefonata di vestiti e di avere detto, riferito ad essi, che erano originali e, quindi, di qualità (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11).

A proposito del riferimento fatto al colore della merce, l’appellante ha preteso quanto segue:

 

  ho detto a IMPU 5 che gli inviavo un paio di pantaloni di colore giallo che non erano come gli altri. Infatti gli avevo venduto un paio di pantaloni della stessa marca ma di colore diverso”

(MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 2; cfr., pure, PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11).

 

Si osserva come una delle confezioni di cocaina prese in consegna da IMPU 3 nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 2007 fosse di colore giallo (cfr. fotografia A allegata al MP  AP 1 04.11.2011, AI 116): la circostanza dimostra, evidentemente, come fosse di cocaina che i due parlavano.

 

L’assenza di credibilità dell’appellante emerge anche dal fatto che, in questo caso, egli ha ammesso che “il vecchio è TE 1”, il quale “sarebbe sceso quella sera per portare, su commissione di IMPU 1, i pantaloni a IMPU 3 ed a IMPU 5” (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11), quando, in relazione alla parallela conversazione avuta con IMPU 3 a proposito della medesima consegna, egli aveva dichiarato che “il vecchio non so chi sia dato che non sono io ad aver commissionato il viaggio ma bensì IMPU 1. Non so chi IMPU 1 abbia mandato a __________  a consegnare i vestiti” (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7).

 

Nel corso della telefonata, l’appellante comunica a IMPU 5 di essere in procinto di partire e lo informa che, in sua assenza, “sarà poi con il mio amico che continuerete”. “Amico” che, alla luce delle intercettazioni delle telefonate con IMPU 3, risulta identificarsi in IMPU 1 che, ancora una volta, si rivela così essere il suo sostituto, rispettivamente il suo socio in affari.

 

                        29.5.12.   La collaborazione tra l’appellante e IMPU 1 emerge anche dal contenuto della telefonata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 15.40 (all. P al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98; all. 5 al PS  AP 1 12.02.2011, AI 144):

 

  IMPU 5 domanda del suo amico, quello che riceve i soldi.  AP 1 domanda se parla di IMPU 1, quello con il quale ha già parlato e IMPU 5 dice quello sposato con la signora di bassa statura.  AP 1 conferma”.

 

Sempre durante questo colloquio, l’appellante avvisa IMPU 5 che “il VECCHIO arriva stasera”.

 

                        29.5.13.   Quella sera come visto, poco dopo la mezzanotte, sono stati tratti in arresto sia TE 1, sia IMPU 3.

L’irreperibilità dei due ha creato - come emerge dalle telefonate già citate - uno scompiglio e un palese nervosismo che non avrebbero alcuna giustificazione se davvero l’oggetto della consegna appena effettuata da TE 1 per conto dell’appellante fossero stati degli abiti ed egli avesse perso unicamente il provento della loro vendita.

 

Già solo l’orario della telefonata intercettata (le 02.51 del 5 luglio 2007) testimonia il grado di preoccupazione degli interlocutori.

Questo il riassunto del contenuto della chiamata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 (all. A al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101):

 

  IMPU 5 dice di aver chiamato più di 100 volte senza ottenere risposta.

 AP 1 domanda se lo ha visto, il vecchio,

IMPU 5 risponde di no.

 AP 1 domanda se ha visto K1 e IMPU 5 risponde di si, che gli ha dato i suoi soldi.

 AP 1 dice che effettivamente si sono visti, aggiunge che gli ha anche spiegato come i pacchetti erano divisi.

 AP 1 dice che K1 ha preso la sua parte e la parte di IMPU 5.

 AP 1 dice che l'ultima volta che ha parlato con K1 era mezzanotte.

IMPU 5 dice che qui è successo qualche cosa.

 AP 1 domanda se ha chiamato il vecchio e IMPU 5 risponde che se il vecchio vede il suo numero non risponde.

 AP 1 dice che si informerà per sapere qualche cosa”.

 

Questa la trascrizione che l’accusato ha approvato (PS  AP 1 12.02.2011, AI 144, pag. 2 e all. 6):

 

  IMPU 5 dice a  AP 1 di chiamare il vecchio per sapere dove questi si trova. IMPU 5 domanda se non si sono ancora visti con il vecchio e IMPU 5 domanda a sua volta se non è al corrente del problema che c'è qui.

IMPU 5 dice di aver dato i suoi soldi (di  AP 1) e che il vecchio stava rientrando.

 AP 1 dice che IMPU 3 l'ha chiamato e che si è visto con il vecchio. IMPU 5 dice che il suo telefono è spento

 AP 1 dice che IMPU 3 si è visto con il vecchio e che gli ha dato i soldi e gli ha chiesto cosa era suo e cosa tuo, e che il vecchio gli aveva dato tutto. IMPU 5 dice ok e domanda perché ha spento il telefono

 AP 1 non sa rispondere. Dice che si sono sentiti verso le ore “zero” e che quella è l'ultima cosa che si sono detti.

IMPU 5 domanda se gli ha detto che si sono visti e  AP 1 risponde di si e che IMPU 3 gli ha detto che gli ha dato la cosa, che erano insieme e mi ha chiesto cosa era suo e cosa tuo.

IMPU 5 dice di aver chiamato ma non passa.

 AP 1 domanda se ha chiamato il vecchio e IMPU 5 risponde che quello se vede il suo numero non risponde”.

 

L’appellante ha nuovamente preteso che il soggetto del discorso fossero dei pantaloni.

AP 1 - che ha detto di sé di essere stato tranquillo - ha, quindi, dichiarato di non avere compreso la ragione della preoccupazione di IMPU 5 in quanto, all’epoca, ignorava che IMPU 1 aveva commissionato ad TE 1 una consegna di cocaina a favore di IMPU 3. Egli ha precisato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel corso della giornata del 5 luglio 2007, quando ne è stato messo al corrente da IMPU 1 stesso (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 3).

 

                        29.5.14.   La preoccupazione che attanagliava i due diventa ancor più tangibile nella telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 alle ore 03.10 (all. B al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

  IMPU 5: il vecchio ti ha risposto?

 AP 1: No, non mi ha risposto, ho chiamato anche l'altro, non risponde, il telefono di casa suona ma non risponde. lo quando ho parlato con lui gli ho detto come era divisa la roba, gli ho detto quale era il suo e quale era il tuo.

IMPU 5: Non credo che sia ancora insieme al vecchio. E successo qualche cosa. Quando ti ha parlato era ancora sulla strada? Forse lo hanno arrestato li. Tutti hanno provato di chiamare ma non risponde.

 AP 1: Va bene. Appena so qualcosa ti informo”.

 

Dal tenore della conversazione risulta che la preoccupazione di IMPU 5 è dovuta all’eventualità - esplicitamente menzionata - che TE 1 e IMPU 3 fossero stati arrestati.

 

Confrontato con questa ipotesi, l’appellante non manifesta alcuno stupore. Egli ha, tuttavia, sostenuto di non essersi preoccupato poiché riteneva

 

  assolutamente normale che IMPU 3 potesse essere stato fermato dalla Polizia e controllato”,

 

come era successo molto spesso anche a lui (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 5).

Ritenuto come un normale fermo finalizzato ad un controllo di routine sia destinato a concludersi con il rilascio entro poche ore al massimo, la spiegazione fornita dall’appellante non giustifica la grande apprensione di IMPU 5, dimostrata anche dall’ora della conversazione (03.10).

La reazione avuta dagli interlocutori (e meglio, per quanto attiene all’appellante, il mancato stupore di fronte all’ansia manifestata da IMPU 5) indica piuttosto che essi erano ben consapevoli dell’illegalità dell’agire di TE 1 e IMPU 3, tanto da ipotizzare il loro arresto.

 

                        29.5.15.   Telefonata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 il 5 luglio 2007 alle ore 09.38 (all. C al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

   AP 1: hai notizie?

IMPU 5: No

 AP 1: È molto pericoloso, molto pericoloso

IMPU 5: Forse gli hanno ascoltato il telefono

 AP 1: Ma dove si vedono di solito?

IMPU 5: Vicino al parco maraini

 AP 1: è colpa di quel vecchio stupido, meglio se parcheggiava la macchina un po' distante per poi camminare a piedi un po'

IMPU 5: Non riesco a dormire, il vecchio ci conosce. lo gli ho dato 6000 Fr a IMPU 3 e li ho contati, erano giusti giusti. Se non era perché dovevo vedermi con la ragazza sarei stato li anche io.

 AP 1: Ok, fammi sapere se senti qualche cosa...”.

 

Dopo che l’accusato aveva contestato la traduzione di cui sopra (sostenendo, tra l’altro, che era stato IMPU 5 a dare la colpa al “vecchio”; PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 6), è stata effettuata una nuova trascrizione (all. 7 al PS  AP 1 12.12.2011, AI 144):

 

   AP 1 domanda se ha notizie e IMPU 5 risponde di no

IMPU 5 dice che fa paura, dice che forse gli hanno ascoltato i telefoni.

 AP 1 domanda dove si vedono di solito

IMPU 5 risponde vicino al Parco Maraini, quella strada piccola del __________ . IMPU 5 dice che avrebbe dovuto parcheggiare la macchina ed andare a piedi e se non lo accetta.. di scappare. Non riesco a dormire.

 AP 1 dice che da quando gli ha detto cosi nemmeno lui riesce a dormire. Inoltre, aggiunge, il vecchio mi conosce,  AP 1 dice che ha paura.

IMPU 5 dice che li aveva contati giusti giusti, che erano 6000 e poi ho detto che la ragazza mi stava aspettando.

 AP 1 domanda se li aveva già dati a IMPU 3 e IMPU 5 risponde di si, che li aveva già dati, che li aveva contati, gli aveva dato 6 giusti”.

 

Da questa intercettazione emerge la sempre maggiore inquietudine degli interlocutori che, addirittura, affermano che la situazione “fa paura” e fa loro perdere il sonno, tanto più che - come afferma l’appellante - “il vecchio mi conosce”. Un colloquio del genere non ha alcun senso se inserito nel contesto di un lecito commercio di abiti hip hop. Ne ha, invece, se riferito a traffici di cocaina illegali (ed al timore che il corriere possa chiamare in causa i fornitori della sostanza da lui trasportata). Questa lettura è confermata, da un lato, dall’entità della cifra che viene menzionata (“6000”), più compatibile con una fornitura di cocaina che di vestiti, e, dall’altro, dal rimprovero mosso ad TE 1 di non aver parcheggiato più distante per poi camminare un po’.

Mente, evidentemente, l’appellante quando dichiara che all’epoca non sapeva perché IMPU 5 sospettasse che qualcuno (e, meglio, la polizia) avesse “ascoltato i telefoni” di IMPU 3 (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 6). Egli non si è, peraltro, scomposto quando il suo interlocutore ha espresso tale timore. Ciò mal si concilia con la sua tesi secondo cui, in quel momento, egli credeva ancora che IMPU 3 fosse stato fermato dalla polizia per un semplice controllo di routine.

La domanda volta a sapere “dove si vedono di solito” dimostra, poi, come non si trattasse della prima operazione del genere, ma di una modalità di consegna ricorrente.

 

                        29.5.16.   Un quarto d’ora più tardi (e, meglio, alle 09.54)  AP 1 ha chiamato IMPU 5. Questo il riassunto della telefonata (all. D al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101):

 

   AP 1: Hai il numero di AP 1, così mi può dare il numero della ragazza di IMPU 3 per chiamarla e sapere se sa qualche cosa.

IMPU 5: La ragazza non sa niente, non era lì ieri. Il vecchio é un bugiardo, delle volte se dice che arriva alle 23 può essere che arriva alle 2 del mattino. lo sono stato a casa sua per 20 minuti, ho contato i soldi, dopo sono andato a __________ , dopo ho provato a chiamarlo al telefono ma non mi ha risposto. Chiamo e chiamo ma non risponde. Ha anche un altro telefono, un telefonino piccolo, che tiene in casa ma che non prende mai con se quando esce. Anche quello non risponde. Su quello non risponde e su quello dove chiamano i consumatori non risponde.

 AP 1: Forse aveva la "terra" con lui.

IMPU 5: È tutta colpa del vecchio, é inaffidabile. Ho sempre pensato che era un bugiardo perché quando arriva posteggia la macchina, spegne le luci e dice "komm komm" Qualsiasi cosa sia successa é colpa del vecchio.

 AP 1: Fammi sapere...”.

 

 

Questa la trascrizione approvata dall’accusato (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 3 e all. 8):

 

   AP 1 domanda di poter ottenere il numero della ragazza per sapere qualche cosa

IMPU 5 dice che la ragazza non sa nulla perché ieri non era li. Siamo tutti preoccupati. lo sono andato li perché è stato lui a dirmi di andare lì, io non gli avrei dato tutti quei soldi. Quando io ho dato i soldi a casa il vecchio non era ancora arrivato e comunque erano 6000. Lui stava aspettando il vecchio che doveva arrivare alle 23 ma il vecchio è un bugiardo e se dice che arriva alle 23 arriva invece alle 2. Gli ho dato i soldi e gli ho detto che quando sarebbe arrivato di chiamarmi. Nemmeno 10 minuti dopo, verso mezzanotte e venti l'ho chiamato, era spento, ho chiamato più di 100 volte ed era spento.

Sto chiamando anche al telefono dove lui mi chiama di solito ma anche li non passa, so che ha un altro telefono, quello piccolo, ma anche li non passa. Li ho capito che qualcosa era successo.

 AP 1 dice che può darsi che avesse tenuto li la terra

IMPU 5 risponde che è quasi convinto. Può darsi che gli abbiano letto le cose e lo abbiano portato via e le cose che aveva le abbia buttate..

 AP 1 domanda perché il vecchio

IMPU 5 risponde che non sa ( AP 1) com'è quel vecchio. Invece di parcheggiare l'auto su e scendere con le cose lunghe, lui invece parcheggia e bisogna camminare tantissimo prima di incontrarsi.

 AP 1 domanda se pensa che IMPU 3 sia uscito con la sua chiave e IMPU 5 risponde che non lo sa ma che l'unico che può saperlo é U., ora Io chiama per sapere.

 AP 1 dice che va bene e poi di mandargli il numero di U. che lo chiama anche lui”.

 

In questa telefonata l’accusato utilizza il termine “terra” per definire quello che in precedenza chiamava genericamente “le cose”.

L’espressione scelta mal si addice a dei capi di abbigliamento.

Del resto, l’accusato stesso ha esplicitamente ammesso (in relazione ad una successiva telefonata, quella delle ore 15.35) che per “terra” si intende la cocaina (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 13). Egli ha infatti spiegato di avere, nel frattempo, appreso (per avere parlato con IMPU 1) che, quella sera, a sua insaputa, TE 1 aveva effettuato una consegna di cocaina a favore di IMPU 3 commissionatagli proprio da IMPU 1 (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 3 e 9; MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 4).

Tuttavia, egli ha dichiarato di essere sì stato messo al corrente da IMPU 1 nel corso della mattina del 5 luglio 2007 (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 8; MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 4), ma in un momento successivo a questa telefonata, con riferimento alla quale ha, appunto, negato di avere parlato di “terra” (spiegando di avere invece chiesto a IMPU 5 se IMPU 3 era solito uscire con la chiave di casa; PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 7).

L’utilizzo, già prima di quando lui pretende di avere acquisito consapevolezza dell’esistenza dell’illecito traffico, del termine codificato per definire la cocaina è, pertanto, l’ennesima dimostrazione della non credibilità dell’appellante e del suo coinvolgimento nell’operazione.

 

                        29.5.17.   Telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 11.50 (all. E al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

  IMPU 5: Il vecchio non risponde?

 AP 1: Non risponde.

IMPU 5: Ho controllato a casa sua, non c'è nessun movimento. Dopo vado a controllare nella bucalettere se ha lasciato dentro la terra. Di solito la mette li.

 AP 1: Ok ok”.

 

Questa la trascrizione confermata dall’accusato (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 3 e all. 9):

 

  IMPU 5 domanda se ha risposto

 AP 1 risponde di no

IMPU 5 dice di essere andato vicino a casa sua e che non c'è nessun movimento. Dice di aver guardato nella sua buca lettere per vedere se c'è la polvere, di solito la mette li”.

 

Benché l’imputato lo contesti (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 8), in questa telefonata IMPU 5 parla - senza che l’appellante manifesti di non comprendere l’allusione - nuovamente di “terra” (rispettivamente di “polvere”) che, forse, IMPU 3 ha lasciato nella buca delle lettere.

Ancora una volta è evidentemente del tutto inverosimile che l’oggetto del discorso siano degli abiti.

 

                        29.5.18.   Nella telefonata effettuata da  AP 1 a IMPU 5 il 5 luglio 2007 alle ore 13.53 (all. F al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101) IMPU 5 informa l’appellante dell’avvenuto arresto di IMPU 3:

 

  Parla IMPU 5.

L'affare è rovinato. Sono appena andato via da casa sua e l'hanno arrestato. C'è su “polizia cantonale”. La porta è sigillata con un nastro rosso. Sono scappato.

Ci sentiamo dopo. La porta è sigillata. C'è scritto “polizia cantonale” È colpa del vecchio, ve l'ho detto..

È colpa del vecchio. Lo hanno inseguito fino a casa sua.

A __________  ci sono delle persone che ti controllano senza che tu vieni a saperlo.

Forse aveva le chiavi di casa o forse lo hanno seguito. Vi ho detto che non si doveva lavorare con il vecchio. Hanno ascoltato il suo telefono. È colpa sua. Sono scappato”.

 

L’appellante ha ammesso che, quando ha effettuato questa chiamata, era già stato messo a conoscenza del traffico di cocaina e che, quindi, aveva capito che quello era il motivo dell’arresto di TE 1 e IMPU 3 (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 9).

Colpisce, tuttavia, come i termini in cui IMPU 5 si rivolge all’appellante non mutino in alcun modo prima e dopo la sua (dell’appellante) pretesa presa di coscienza dell’esistenza dell’illecito traffico.

 

                        29.5.19.   Telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 14.06 (all. G al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

  IMPU 5: Hai fiducia nel vecchio?

 AP 1: Per niente

IMPU 5: Gli hai detto che era per me?

 AP 1: No. Ho detto che era per l'altro. Dopo tu ti arrangiavi con l'altro.

IMPU 5: Ma era per due?

 AP 1: Si, era per due.

IMPU 5: Il vecchio parlerà. Forse lo hanno seguito quando è andato da U. a prendere i soldi. Tutto quell'andare a venire non era prudente. È andato da lui a prendere i soldi. Da U.. I soldi erano per tre, erano tanti. Chissà dove ha lasciato la terra. Quando ha chiamato il vecchio ha detto che era a __________ . U. aveva lui i soldi.

 AP 1: Era 20?

IMPU 5: No. Per tre. Senza il tuo. Erano 24. Sono tanti. Sono molti soldi. 24 '000.

 AP 1: Se lo hanno arrestato solo con i soldi è meno grave.

IMPU 5: Per fortuna sono andato a __________ per vedere la mia ragazza. È Allah che mi ha salvato.

Si risentono”.

 

In questa intercettazione IMPU 5 - che menziona nuovamente “la terra” - domanda all’appellante se questi avessi indicato lui quale destinatario della consegna, ciò che l’appellante nega, spiegando di aver detto “che era per l'altro” e che, dopo, lui (IMPU 5) si sarebbe arrangiato con “l'altro”. Modo di procedere inutilmente misterioso se la fornitura avesse davvero riguardato - come inizialmente preteso dall’appellante (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 11) - dei capi di abbigliamento.

Del resto, al dibattimento di prima sede, l’appellante ha, poi, dato atto che “stavamo parlando di droga e i due a cui mi riferisco sono IMPU 3 e IMPU 5”, spiegando che “Questo lo so perché lo avevo prima chiesto a IMPU 1”. Egli ha ricondotto l’apparente contraddizione con quanto precedentemente verbalizzato ad un preteso “problema di verbalizzazione”, ribadendo che “al momento di questa telefonata IMPU 1 mi aveva spiegato i termini di questa vicenda” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Egli non ha, tuttavia, spiegato perché, a fronte dei problemi legati alla consegna, IMPU 5 avrebbe chiamato lui e non direttamente IMPU 1, se fosse stato quest’ultimo il mittente dello stupefacente. Allo stesso modo non ha spiegato perché, se davvero fosse stato estraneo all’operazione, sarebbe stato disposto a condurre lui tale conversazione (cfr. MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 4 in cui l’appellante dice di averlo fatto “solamente per il fatto che lui era un amico” e che verosimilmente IMPU 5 era in contatto anche con IMPU 1, ciò che tuttavia non risulta dal suo tabulato telefonico, agli atti nel classificatore rosso intitolato “Copie sorveglianze telefoniche”).

 

Sempre in questa telefonata, IMPU 5 afferma che i soldi consegnati ad TE 1 Erano 24. Sono tanti. Sono molti soldi. 24'000”, che - lo si ricorda - è l’importo di cui è stato trovato in possesso il corriere e che è stato accertato corrispondere al prezzo della cocaina consegnata quella sera (AI 31, pag. 23).

Al riguardo, con riferimento ad TE 1, l’appellante afferma che “Se lo hanno arrestato solo con i soldi è meno grave”. In sede di inchiesta, egli ha dichiarato che:

 

  Dato che avevo compreso che vi era un traffico di cocaina ipotizzavo che in caso di arresto con solo i soldi e senza droga fosse meno grave che non arrestato con anche la droga”

(PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 11),

 

dimostrando così di essere cognito di temi giuridici relativi al traffico di stupefacenti.

 

                        29.5.20.   Telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 15.35 (all. H al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

  IMPU 5: Si sono visti con il vecchio?

 AP 1: Si, IMPU 3 sa anche chi deve ricevere cosa. Mi ha detto che stava andando per dargli i soldi.

IMPU 5: È li che li hanno controllati.

 AP 1: Mi ha detto che si sono visti. Mi ha anche chiesto cosa doveva ricevere lui e cosa doveva ricevere l'altro. Adesso è più pericoloso se ha lasciato la roba in casa.

IMPU 5: Di solito non lascia la roba in casa.

 AP 1: Forse è entrato in casa con la roba, l'ha appoggiata per prendere i soldi ed è li che lo hanno arrestato. Lui sbaglia esce sempre con le chiavi di casa.

IMPU 5: Se non avessi visto i sigilli non avrei mai saputo che erano entrati. lo ho visto i sigilli sulla porta e sono scappato. Sono scappato per non essere arrestato. Mi avrebbero chiesto cosa stavo facendo lì. Sono entrato in cabina per telefonare ma non ha risposto.

 AP 1: Se lo hanno arrestato non può rispondere.

IMPU 5: Li hanno arrestati tutti e due. Se non avessero arrestato il vecchio il problema non era così grave. Ma hanno arrestato tutti e due. Se non avessero arrestato il vecchio il problema non era così grave. Ma hanno arrestato tutti e due. Il vecchio con tanti soldi. Ma è ancora più grave se lo hanno trovato con la terra. Avrà dei problemi anche quello che ha preso l'appartamento. Se non fosse andato da U.... Mi ha detto che il vecchio sarebbe arrivato alle 23'00 altrimenti non gli avrei dato i soldi.

 AP 1: ll vecchio è un bugiardo”.

 

A dispetto dell’asserita sua estraneità alla consegna di cocaina, l'appellante discute nuovamente con IMPU 5 della questione.

Egli ha dato atto che “la terra” menzionata da IMPU 5 è, “in questo caso”, la cocaina (PS  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 13).

Significativo è, inoltre, che l’imputato ha riferito a IMPU 5 che IMPU 3 sapeva “chi deve ricevere cosa” per averlo chiesto proprio a lui (“Mi ha anche chiesto cosa doveva ricevere lui e cosa doveva ricevere l'altro”), allorquando, in relazione alle telefonate intercorse con IMPU 3 (all. E e F al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), egli aveva invece sostenuto che la richiesta di IMPU 3 volta a sapere come dividere la merce era riferita a dei capi di abbigliamento (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7; MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 5).

 

                        29.5.21.   Telefonata effettuata da IMPU 5 a  AP 1 il 6 luglio 2007 alle ore 00.13 (all. I al PS  AP 1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:

 

  IMPU 5: Dormi?

 AP 1: No

IMPU 5: Non hai nessuna notizia?

 AP 1: No

IMPU 5: Non ti hanno cercato?

 AP 1: No.

IMPU 5: Ah, questo è un buon segno, vuol dire che il vecchio non ha parlato. Forse hanno trovato solo i soldi.

Se la ragazza non mi avesse chiamato per dire di trovarsi sarei rimasto dentro li in casa. In questo momento ho molta paura.

 AP 1: Hai solo paura, ma non hanno nessuna prova su di te. Visto quello che è capitato al tuo amico devi stare attento. Se IMPU 3 avesse preso i soldi da IMPU 8 prima forse non sarebbe stato arrestato.

IMPU 5: Sicuramente li hanno seguiti.

 AP 1: Forse li hanno curati da un po'. No, forse gli hanno trovato la chiave quando lo hanno arrestato e poi hanno scoperto dove abita.

IMPU 5: No... Ii hanno curati da tanto tempo.. Sai lui dove nasconde la terra. Nell'armadio. È sbagliato. Quelle cose li non bisogna tenerle nell'armadio.

 AP 1: Quando lo hanno fermato, appena hanno visto la chiave sono riusciti a scoprire dove abita. Per quello non si deve mai andare in giro con la chiave dell'appartamento.

IMPU 5: Speriamo che allah io aiuti perché stava lavorando bene. Il “cerchio” è chiuso?

 AP 1: No, non è chiuso. Un mio amico ti chiamerà tra due giorni. Digli di far lavorare la ragazza, di mandare la ragazza. Meglio le donne. Appena riceve qualcosa ti chiamerà, sabato o domenica.

IMPU 5: Va bene, non ci sono problemi”.

 

Questa la trascrizione approvata dall’accusato (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 3-4 e all. 10):

 

  IMPU 5 domanda a  AP 1 se ci sono notizie e questi risponde di no, non ha nulla.

IMPU 5 domanda se quindi niente è successo dalle sue parti e  AP 1 non capisce e domanda “come”?

IMPU 5 domanda se non hanno chiesto di  AP 1 e questi risponde di no.

IMPU 5 dice che può darsi non succeda niente e che il vecchio non parli

 AP 1 risponde “forse”

IMPU 5 dice che forse hanno preso/ricevuto/visto solo i soldi

 AP 1 dice che se è solo quello se ne può parlare

IMPU 5 dice che quei tuoi soldi era destino che li avrebbe ricevuti lui altrimenti non glie li avrei portati

 AP 1 conferma

IMPU 5 dice che se non lo avesse chiamato per dire alle 23 non ci sarei andato e sarei rimasto a casa.

 AP 1 conferma

IMPU 5 dice che oggi ha veramente paura

 AP 1 dice “tu parli?”

IMPU 5 ribadisce di aver paura ma dice che prove su di lui non ce ne sono

 AP 1 dice che lui (IMPU 5) ha solo paura ma non c'è nulla su di lui.

IMPU 5 conferma ma ribadisce di aver paura

 AP 1 conferma

IMPU 5 dice che se una cosa così capita ad un suo amico allora anche tu stai più attento

 AP 1 conferma

IMPU 5 sai il problema per me è un po' ingarbugliato perché per me IMPU 3 non é andato a prendere i soldi in mano all'altro “presto”.

 AP 1 conferma e dice “si.. è li”

IMPU 5 dice che se li avesse ricevuti prima ...

 AP 1 dice “sai il vecchio magari ci ha messo un po' prima di portarli...”

IMPU 5 dice che forse li hanno seguiti e domanda “Ma come facevano a sapere che abitava li?”

 AP 1 risponde che forse hanno preso la chiave oppure…

IMPU 5 dice non possono avere in mano la chiave e quella stessa notte sapere subito

 AP 1 risponde “no ma se loro hanno la chiave e la richiamano sanno subito dov'è l'abitazione”

IMPU 5 conferma

 AP 1 dice che quello è subito fatto

IMPU 5 dice di essere stato li e di avere trovato tutto incollato

 AP 1 conferma e dice appena hanno la chiave lo sanno.

IMPU 5 dice “ma sai.. anche dove tiene la sabbia”

 AP 1 conferma

IMPU 5 dice “a casa”

 AP 1 risponde “Lui?”

IMPU 5 risponde si.. lui.. giuro.. mette tanti di questi granelli nell'armadio, se ne avessi io.. nel bosco.. io non scherzo con queste cose”

 AP 1 conferma

IMPU 5 dice “che dio lo faccia uscire, anche perché se la cavava molto bene.. è solo sfortuna”

IMPU 5 domanda se “ora la rete è chiusa”

 AP 1 risponde “no, un amico ti chiamerà tra due giorni”

IMPU 5 conferma “ok” e continua dicendo “ti dicevo di trovare una ragazza carina”

 AP 1 “ok”

IMPU 5 dice di preferire le ragazze

 AP 1 dice di aver dato il suo numero (di IMPU 5) e non appena riceverà ti chiamerà, sabato o domenica

IMPU 5 dice che non ci sono problemi

 AP 1 dice che richiamerà domani.

saluti”.

 

IMPU 5 si informa presso l’appellante per sapere se lo “hanno cercato”, commentando che la circostanza che non lo abbiano fattoè un buon segno, vuol dire che il vecchio non ha parlato. Forse hanno trovato solo i soldi”.

IMPU 5 ribadisce di avere “molta paura” ma che prove su di lui non ce ne sono, come conferma anche l’appellante.

Queste affermazioni lasciano chiaramente intendere che l’argomento della discussione è qualcosa di illegale, per cui possono esistere o meno delle prove.

Che non si tratti di vestiti è confermato dal fatto che IMPU 5 si indigni perché IMPU 3 nasconde “la terra” (rispettivamente, a dipendenza della traduzione, “la sabbia”) “nell’armadio”.

Significativo è che alla domanda di IMPU 5 volta a sapere se “ora la rete è chiusa” (rispettivamente, se “Il “cerchio” è chiuso”), l’appellante risponde negativamente, precisando che “un amico” - che egli ammetterà essere IMPU 1 (MP  AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 14) - “ti chiamerà tra due giorni”, non appena riceverà, “sabato o domenica”.

Ritenuta l’inverosimiglianza della spiegazione fornita dall’appellante (“Quello che gli dico è che un amico lo chiamerà nel giro di due giorni per domandargli come stava e cosa succedeva a __________ ”), tanto più a fronte dell’allusione al fatto che “chiamerà quando riceverà”, forza è constatare che, con la sua risposta, l’appellante ha voluto rassicurare IMPU 5 riguardo alla continuazione, malgrado gli avvenuti arresti, delle forniture di cocaina.

 

                        29.5.22.   Dall’insieme delle intercettazioni telefoniche si evince, dunque, che  AP 1 era uno dei fornitori di cocaina che era solito fare capo ad TE 1 per il trasporto in giro per la Svizzera e che egli riforniva almeno IMPU 3, IMPU 5 ed una terza persona non identificata.

Risulta, inoltre, che egli agiva in correità con IMPU 1 che lo ha sostituito - fino al suo arresto - durante la sua assenza per vacanze in __________ .

Emerge, infine, che nemmeno gli arresti di TE 1 e di IMPU 3 hanno frenato l’attività criminale dell’appellante.

 

                             29.6.   Altro indizio che depone per il coinvolgimento di AP 1 nelle consegne di cocaina materialmente effettuate da TE 1 è costituito dal messaggio SMS pervenuto il 30 giugno 2007 alle ore 20.02 sul cellulare di TE 1 dall’utenza telefonica in uso a AP 1.

 

Il messaggio conteneva unicamente l’indicazione di un’utenza telefonica di una persona verosimilmente residente ad Olten (“0764583612 Olten”).

Tale utenza è risultata essere in uso ad un altro africano cui TE 1 ha consegnato cocaina (come riconosciuto nella sentenza di condanna emessa a suo carico, regolarmente passata in giudicato; cfr. AI 31, pag. 5 e 42).

AP 1 ha negato di essere stato lui ad inviare tale messaggio, sostenendo che probabilmente è stato IMPU 1 a farlo (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 8-9).

L’appellante non ha, tuttavia, saputo spiegare né perché IMPU 1 avrebbe dovuto inviare un SMS utilizzando l’utenza in uso all’amico né come avrebbe potuto TE 1 comprendere il significato di tale messaggio senza sapere che il mittente era IMPU 1.

Ancora una volta la tesi difensiva non è credibile.

 

                             29.7.   Un ulteriore elemento che, insieme agli altri, porta a concludere per la colpevolezza di AP 1, e per la sua correità con IMPU 1, è rappresentato dalle dichiarazioni della sua ex moglie IMPU 2.

Premesso che la donna - con la quale AP 1 è stato regolarmente messo a confronto (MP IMPU 2 19.08.2011, AI 92) - non ha mai evocato (nonostante egli abbia detto che gli sembra che ella ne fosse a conoscenza; MP  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 5), un eventuale commercio di abiti che AP 1 avrebbe messo in atto, ella ha chiaramente chiamato in causa il marito in relazione a traffici di cocaina operati, a partire da inizio 2007, in correità con IMPU 1.

 

                          29.7.1.   Durante l’inchiesta condotta a suo carico, IMPU 2 aveva, infatti, dato atto che, circa sei mesi prima del suo arresto, suo marito le aveva comunicato di essersi messo in società con IMPU 1 per la vendita di cocaina e che i due avevano scelto di utilizzare l’appartamento della __________  - più centrale rispetto a quello in cui abitava IMPU 1 - come base per lo spaccio (MP IMPU 2 10.09.2007, pag. 3; MP IMPU 2/IMPU 1 21.09.2007, pag. 1-2). A suo dire, nell’appartamento - che IMPU 1 ha subito iniziato a frequentare in modo assiduo (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4; MP IMPU 2/IMPU 1 21.09.2007, pag. 4), ricevendone pure la chiave (MP IMPU 2 10.09.2007, pag. 3; AI 37, pag. 29) - i due soci ricevevano i fornitori della cocaina (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 2 e 5-6; MP IMPU 2/IMPU 1 21.08.2007, pag. 3) che, poi, preparavano per la vendita (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4; MP IMPU 2 10.09.2007, pag. 4-5) e lasciavano in deposito (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 2; MP IMPU 2 10.09.2007, pag. 4).

 

Che i due collaborassero è confermato dalle dichiarazioni della donna, che ha dato atto che il traffico illecito non si è fermato con la partenza di AP 1 per la __________  (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4-6; MP IMPU 2/IMPU 1 21.09.2007, pag. 4-5).

 

IMPU 2 ha sostenuto che suo marito e IMPU 1 erano complementari e gestivano l’attività in modo paritario:

 

  Facevano tutti e due lo stesso lavoro. Quando uno aveva tempo andava lui a fare le consegne altrimenti andava l'altro e viceversa. I due erano complementari ” (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4-5).

 

                          29.7.2.   Certo, durante il verbale di confronto con l’ex consorte (all’inizio del quale ha precisato di non ricordare bene i fatti a causa del lungo tempo trascorso, MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 1), IMPU 2 ha fortemente ridimensionato in favore dell’accusato le dichiarazioni che aveva reso precedentemente, arrivando persino a sostenere che suo marito “non ha fatto nulla con la cocaina ma si è limitato a tenerla in deposito” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5), così richiesto da IMPU 1 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3), precisando di essere sicura “al 100%” di non averlo “mai visto maneggiare la cocaina” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5).

 

 

La donna ha, poi, ritrattato anche le sue precedenti dichiarazioni in merito al rispettivo ruolo giocato dai due (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6), precisando che la loro complementarietà “era una mia deduzione dopo quello che avevo sentito dire dalla Polizia” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6) e sostenendo di avere avuto piuttosto l’impressione che “AP 1 stesse a guardare quello che IMPU 1 faceva” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4).

 

A fronte delle circostanziate dichiarazioni rilasciate nel 2007, la ritrattazione non è credibile in quanto appare motivata unicamente dalla volontà (spontanea o indotta dal timore di ritorsioni) di alleggerire la posizione processuale dell’ex marito.

 

Ad ogni buon conto, la donna ha ribadito, anche in occasione del confronto, che l’allora suo consorte era coinvolto con IMPU 1 in questioni legate alla cocaina sin dal gennaio del 2007:

 

  confermo che un giorno mio marito mi aveva detto che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere della cocaina e che io gli avevo detto che non volevo, in particolare che non volevo che tenesse la cocaina in casa. (…) confermo che alcune volte ho visto entrambi, sia IMPU 1 che AP 1, all'interno del nostro appartamento con dei pacchetti a forma di palla da tennis dove credo ci fosse la cocaina”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3);

 

  ho visto entrambi mettere la cocaina nel cassetto sotto il forno. (…) non ricordo con precisione, ma mi sembra che AP 1 mi avesse comunicato di essersi messo con IMPU 1 nel mese di gennaio 2007.

L'interrogante mi ricorda quanto ho dichiarato in occasione del processo del 9-10 giugno 2008 e meglio che mio marito aveva dato la chiave del nostro appartamento a IMPU 1 a fine gennaio - inizio febbraio 2007 e che circa 2 o 3 settimane prima mi aveva comunicato l'intenzione di mettersi con IMPU 1 (…) confermo che questa dichiarazione corrisponde” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4).

 

L’appellante ha contestato le dichiarazioni della ex-moglie (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, Al 92, pag. 7), spiegando che ella lo aveva visto soltanto con pochi grammi di cocaina per il consumo suo e di IMPU 1 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8), ciò che non appare affatto credibile, ritenuto come IMPU 2 abbia affermato di non avere mai saputo (né avere mai avuto l’impressione) che il marito consumasse cocaina (MP IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8).

 

 

                             29.8.   Agli elementi che depongono per la correità di AP 1 e IMPU 1 (che avrebbe dovuto sostituire il primo dopo la sua partenza, il 6 luglio 2007, per l’Africa) si aggiungono, poi, da un lato, il sequestro, operato il 7 agosto 2007 presso l’appartamento coniugale di AP 1 in __________  a __________ , di 1'347,92 grammi di cocaina ed il sequestro di ulteriori 195,61 grammi di cocaina sulla persona di IMPU 1 che era appena uscito da quell’abitazione di cui possedeva la chiave sin da fine gennaio/inizio febbraio 2007 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) e, dall’altro, il sequestro di fr. 334'960.- ed Euro 11'705.- presso l’appartamento di IMPU 1 a __________ .

 

A fronte degli altri indizi non è, infatti, verosimile che la cocaina rinvenuta nell’appartamento di AP 1 fosse unicamente di spettanza di IMPU 1, come preteso dall’imputato in corso d'inchiesta (MP  AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 8) o - come sostenuto dalla difesa al dibattimento d'appello - che AP 1 avesse unicamente una responsabilità più lieve, limitata al deposito della sostanza nell'appartamento, data la consapevolezza che egli aveva, quando gli ha consegnato la chiave, dell'uso che IMPU 1 avrebbe fatto dell'appartamento. In assenza di un sodalizio criminale tra i due, non si spiega, infatti, perché AP 1 avrebbe lasciato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento benché sapesse, già da tempo (e, meglio, a dipendenza delle versioni da lui rese, da gennaio o febbraio 2007, rispettivamente da marzo 2007; MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d'appello 19.09.2012 pag. 3), che questi era invischiato in vicende legate al traffico di stupefacenti.

 

Quanto al denaro rinvenuto a casa di IMPU 1, trattasi, a non averne dubbio, del provento del traffico di cocaina (cfr. AI 37, pag. 76-79).

Al proposito, IMPU 2 ha dichiarato:

 

  la sera prima di partire per la __________  mio marito era uscito portando con sé uno zainetto all’interno del quale poteva esserci della carta. Lui mi ha detto che andava da un “collega”, ma senza dirmi da chi” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5),

 

ciò che permette di ritenere che, la sera prima della sua partenza per l’Africa, AP 1 ha dato in custodia al suo correo il provento delle vendite di cocaina. L'incontro tra i due, avvenuto quella sera, trova peraltro conferma nei tabulati telefonici (AI 27), dai quali risulta che il 5 luglio 2011, alle ore 23.04, AP 1, localizzato a __________ - a pochi passi dal domicilio di IMPU 1 a __________ (cfr. AI 37 pag. 1) - ha telefonato a IMPU 1.

Il fatto, poi, che le vendite di cocaina avessero fruttato parecchi soldi trova anche riscontro: nelle importanti somme di denaro rinvenute da IMPU 2, in casa, nascoste nelle tasche dei calzoni del marito [“fr. 6'000.- in banconote da fr. 100.- e 50.-” e altre somme da lei non contate, per cifre, a suo dire “ad occhio e croce” minori (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 5)] e negli importi visti dalla medesima in coincidenza con l'arrivo della cocaina, nel suo appartamento, nelle mani di IMPU 1 circa un mese prima che AP 1 andasse in Africa [“banconote da fr. 1'000.- … veramente tante”, che lei ha “pensato che servissero per pagare la cocaina che stava arrivando” (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 5)]. Si noti che, in effetti, l'ingente importo di fr. 331'550.- e euro 10'805.- sequestrato nell'appartemento di IMPU 1 era costituito, tra l'altro, da 52 banconote da fr. 1'000.- (allegato 15 all'RPG 28.10.2011 in re  AP 1).

 

                             29.9.   Ulteriori indizi confermano la colpevolezza di AP 1.

                                         Se è vero che la sua partenza per le vacanze era prevista da tempo (ad ogni modo, già prima dell’arresto di TE 1, come confermato dalle telefonate del 2 luglio 2007, ore 15.50, all. B al PS AP 1 09.09.2011, AI 98 e del 04.07.2007, ore 15.18, all. O al PS AP 1 09.09.2011, AI 98 nella quale, tuttavia, egli afferma che sarebbe partito sabato, vale a dire il 07.07.2007, ciò che potrebbe far credere che egli abbia anticipato di un giorno la partenza), il fatto che egli, appreso dell’arresto della moglie, non sia più rientrato in Svizzera (AI 67, pag. 4) è indice che egli aveva timore di essere fermato. Timore che egli non avrebbe avuto ragione di avere, se non avesse avuto qualcosa da nascondere.

Al dibattimento di prima sede, l'imputato, del resto, così ha giustificato il suo mancato rientro in Svizzera:

 

  È stato l’avvocato di mia moglie (…) a consigliarmi di non tornare in Svizzera, dicendo che altrimenti sarei stato arrestato. (…) Mia moglie mi ha spiegato che tutti mi accusavano e mi addossavano tutte le responsabilità e allora ho avuto paura di tornare”

(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).

 

Egli ha poi preteso, dopo essere stato estradato, che avrebbe voluto venire già prima in Svizzera per chiarire le sue responsabilità e di non averlo fatto in quanto mal consigliato (MP  AP 1 13.07.2011, AI AI 57, pag. 4), ciò che non è credibile se solo si considera come egli si sia opposto all’estradizione immediata (AI 46).

                           29.10.   Al convincimento di questa Corte circa la colpevolezza di AP 1 nulla muta che questi abbia sostenuto che è impossibile che sia stato lui a consegnare ad TE 1 la droga per IMPU 3 nella notte in cui i due sono stati arrestati, in quanto quel giorno lui lavorava (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 10).

A prescindere dal fatto che, quand’anche avesse davvero lavorato, egli avrebbe potuto consegnare la merce ad TE 1 durante una pausa, forza è constatare che dagli atti emerge che egli, nel luglio del 2007, non ha mai lavorato (AI 91).

 

                           29.11.   Da tutto quanto sopra deriva l’accertamento che  AP 1 ha messo in atto, in correità con IMPU 1, a partire da gennaio 2007, un importante traffico di cocaina che non si è fermato neppure a seguito degli arresti di TE 1 e IMPU 3, come pure che il denaro rinvenuto e sequestrato a casa di IMPU 1 (fr. 334'960.- ed Euro 11'705.-, corrispondenti a circa fr. 350'000.-) costituisce l'utile di detto traffico.

 

                           29.12.   Del resto, le argomentazioni con le quali la difesa ha tentato di inficiare il predetto accertamento - che si allinea, per molti versi, a quello della prima Corte - non permettono di trarre conclusioni diverse.

 

                        29.12.1.   Secondo la difesa, non sarebbe possibile attribuire a AP 1, quale utile dei traffici di cocaina, l'intero importo di circa fr. 350'000.- sequestrato a casa di IMPU 1 al momento del suo arresto. In esso sarebbero infatti, al dire del difensore, compresi gli utili conseguiti da IMPU 1 per vendite di stupefacenti da lui eseguite, a titolo personale, prima del gennaio 2007. Le dichiarazioni rese da  AP 1 - per la prima volta al dibattimento d'appello (verb. dib. d'appello 19.09.2012, pag. 3), secondo cui IMPU 1 gli avrebbe riferito - verso fine gennaio-inizio febbraio 2007 - che egli trafficava in stupefacenti già in tempi molto precedenti al 2007 e aveva sempre “continuato in questo lavoro”, non sono credibili e contraddicono, peraltro, quanto da lui stesso sostenuto in corso d'inchiesta. È, d'altronde, accertato che IMPU 1 non è stato condannato per traffici di cocaina messi in atto, a titolo personale, prima del gennaio 2007 (AI 37, pag. 84-85). Per cui, redditi per traffici di IMPU 1 anteriori a tale periodo non sono provati.

 

                        29.12.2.   Il difensore ha pure sostenuto che, avendo AP 1 consegnato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento solo nel marzo del 2007, sarebbe provato che l'imputato non ha avuto nulla a che fare con i traffici di IMPU 1 nel periodo gennaio-febbraio 2007. Quindi, ancora una volta - secondo il difensore - nell'importo sequestrato sarebbero presenti utili conseguiti da IMPU 1 per vendite di cocaina da lui eseguite, a titolo personale, nei primi due mesi del 2007.

                                         Va premesso che la consegna della chiave dell'appartamento non ha rilevanza per l'inizio dei traffici comuni di AP 1 e IMPU 1, costituendo semmai soltanto una facilitazione dell'operatività già in atto tra i due.

                                         IMPU 2 situa, peraltro, la consegna della chiave a IMPU 1  “a fine gennaio - inizio febbraio 2007”. Questa circostanza IMPU 2 l'ha confermata anche in sede di confronto con l'imputato (MP IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) - ciò che ne avvalora la veridicità - dove ha fatto anche risalire la comunicazione da parte del marito dell'intenzione di “mettersi con IMPU 1 al “mese di gennaio 2007, a “circa 2 o 3 settimane prima” della menzionata consegna della chiave (MP IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4).

                                         Ne deriva che gli argomenti della difesa si rivelano nuovamente infondati.

 

                        29.12.3.   A titolo abbondanziale si rileva che IMPU 1 ha dichiarato:

 

  Per riassumere ammetto che a partire dal mese di gennario 2007 fino al giorno del mio arresto ho accettato di fare delle consegne di cocaina per conto di AP 1 , di raccogliere il denaro dai suoi clienti, come pure da fare da interprete tra lui ed il turco, ossia TE 1. AP 1  non capiva o non parlava molto bene il tedesco ed io ho accettato di aiutarlo. Questo lo facevo di tanto in tanto.

Ammetto pure di aver accettato di tenere a casa mia il denaro che è stato sequestrato dalla Polizia al momento dell’arresto. AP 1  prima di partire per l’Africa aveva saputo dell’arresto del turco e quindi mi aveva portato tutto il denaro, quello che è stato trovato sotto il forno di casa mia. Dopo la partenza di AP 1  ho pure raccolto altro denaro, e meglio quello che è stato sequestrato nell’armadio della mia camera e in sala, come meglio precisato nell’ultimo verbale del 7 novembre 2007”

(allegato n. 25 pag. 4 al RPG  AP 1 09.01.2008).

 

Queste dichiarazioni - contestate all’imputato (cfr. PS  AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 4 e 6-8) e quindi, comunque, utilizzabili (cfr. consid. 28.1. e 28.1.3.) - confermano che IMPU 1 ha agito con AP 1 nei traffici di stupefacenti a far tempo dal gennaio 2007 fino al giorno dell’arresto di IMPU 1 e che il denaro sequestrato a casa di quest'ultimo è, in ogni caso, riferibile all'attività illecita di AP 1.

 

 

Le dichiarazioni con le quali IMPU 2 ha invece escluso che i soldi trovati a casa di IMPU 1 fossero del marito (cfr. allegato n. 6 pag. 6 al RPG  AP 1 09.01.2008) non sono per contro credibili. La donna - poi prosciolta da ogni responsabilità nel processo a suo carico (cfr. AI 37, pag. 84) - ha infatti, evidentemente, riportato quanto il marito le faceva credere.

 

Quantitativo di stupefacente trafficato

 

                                30.   Si tratta, ora, di stabilire il quantitativo di stupefacente trattato dall’imputato.

 

                             30.1.   Al proposito, la prima Corte ha calcolato i quantitativi venduti da AP 1 in correità con IMPU 1 a partire dal provento da loro conseguito. I primi giudici hanno, dunque, calcolato quanta cocaina occorre vendere per realizzare un utile pari al denaro rinvenuto e sequestrato a casa di IMPU 1 (fr. 334'960.- ed Euro 11'705.-, corrispondenti a circa fr. 350'000.-), stabilendo tale quantitativo in 7'000 grammi (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 36-37).

A tale quantitativo la prima Corte ha poi aggiunto quelli sequestrati dagli inquirenti, pari a 1'800 grammi (1'500 grammi sequestrati il 7 agosto 2007 e 300 grammi sequestrati il 5 luglio 2007).

Il quantitativo complessivo venduto rispettivamente detenuto al fine della vendita dai due correi è, quindi, stato stabilito dai primi giudici in almeno 8'800 grammi, di cui gli 1'800 sequestrati si sono rivelati avere un elevato grado di purezza (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 37-38 e consid. 35, pag. 38).

Ciononostante, nel dispositivo della sentenza, la prima Corte ha indicato un quantitativo di soli 8'700 grammi (sentenza impugnata, dispositivo n. 1.1, pag. 43).

Ritenuto come il dispositivo costituisca il solo elemento della sentenza suscettibile di toccare una parte al processo nei suoi diritti (Calame, Commentaire romand, CPP, n. 4 ad art. 382 CPP), è il quantitativo in esso indicato che fa stato.

 

                             30.2.   Il calcolo operato dalla prima Corte è discutibile ed appare, per tutta una serie di ragioni, generoso nei confronti dell’accusato: da un lato, perché considera un prezzo al grammo della cocaina di fr. 80.- (allorquando dagli atti emergono indizi per cui il prezzo unitario sarebbe stato di fr. 60.-/grammo), dall’altro, perché non può essere escluso che l’utile (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) sul singolo grammo venduto fosse minore rispetto a quello ritenuto dalla prima Corte, dall’altro ancora, perché i correi hanno senz’altro speso parte del denaro guadagnato con la loro attività, dall’altro ancora, perché non sono stati considerati i quantitativi che hanno dovuto essere venduti per racimolare il denaro necessario ad acquistare i quantitativi sequestrati.

 

Al di là della correttezza del calcolo, per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 391 cpv. 2 CPP, questa Corte è vincolata al risultato cui è pervenuta la prima Corte (nel senso che non avrebbe ad ogni modo potuto riconoscere un quantitativo maggiore).

L’accertamento secondo cui AP 1 ha trattato almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza (tra il 20 ed il 57%) e per il resto di grado di purezza indeterminato, deve, pertanto, essere confermato.

 

                                31.   Da tutto quanto sopra esposto deriva la condanna di  AP 1 per infrazione aggravata alla LStup per avere, sapendo o comunque dovendo presumere che i quantitativi trattati erano tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, in correità con IMPU 1, venduto rispettivamente detenuto almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza (tra il 20 ed il 57%) e per il resto di grado di purezza indeterminato.

In particolare, considerato come egli abbia trattato:

-     314,23 grammi di cocaina con grado di purezza almeno del 36% (pari a 113,12 grammi di sostanza pura);

-     195,61 grammi di cocaina con grado di purezza pari al 55% (pari a 107,58 grammi di sostanza pura);

-     1'347,92 grammi di cocaina con grado di purezza almeno del 20% (pari a 269,84 grammi di sostanza pura);

-     6'842,24 (8'700 grammi trattati complessivamente, dedotti i quantitativi sopra citati) con grado di purezza indeterminato [e quindi stimabile in 684,22 grammi di sostanza pura, in applicazione dell'usuale tasso di riduzione del 10% (STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), sicuramente favorevole all'imputato, se solo si tiene conto che lo stupefacente sequestrato aveva una purezza chiaramente superiore a tale limite)],

si accerta che la sostanza pura da lui detenuta rispettivamente venduta ammonta a 1'174,76 grammi.

Quella commessa dall'imputato configura manifestamente un’infrazione aggravata alla LStup, ritenuto come il caso grave ex art. 19 cifra 2 lett. a LStup sia oggettivamente realizzato già a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (STF 6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2; 6B_859/2010 del 29.03.2011 consid. 6; DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b).

 

                                32.   Per avere, nel periodo compreso tra il 5 luglio ed il 7 agosto 2007, in correità con IMPU 1, nascosto nel di lui appartamento gli importi di fr. 334'960.- ed Euro 11'705.- che costituiscono il provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa, l’appellante deve, inoltre, essere dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro.

 

Commisurazione della pena

 

                                33.   La Corte delle assise criminali ha ritenuto la colpa di AP 1 grave sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 40).

Oggettivamente, per l’entità del traffico messo in atto sull’arco di un periodo relativamente lungo (parecchi mesi) e con notevole intensità e successo. Ritenuto come egli abbia agito come un grossista, capace di approvvigionarsi di grandi quantità di sostanza di buona qualità (e, quindi, ad ancora più alto rischio) e rifornire di essa spacciatori non solo locali ma anche in altri Cantoni, organizzando anche il trasporto della merce, egli è stato considerato pericoloso.

Grave è pure stata considerata la sua condanna norvegese relativa ad un reato che, fosse stato giudicato in Svizzera, sarebbe stato considerato, alla luce del provento conseguito, un’infrazione aggravata alla LStup (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 40).

La colpa di AP 1 è stata ritenuta grave anche dal profilo soggettivo. I primi giudici hanno evidenziato che egli è giunto in Svizzera giovane, mentendo sulla sua identità nell’ambito della procedura di asilo e, per poter rimanere nel nostro Paese, ha sposato una giovane cittadina elvetica che egli non si è fatto alcuno scrupolo a coinvolgere nei suoi traffici di cocaina, fino a causarne l’arresto e la detenzione preventiva, dandosi lui, invece, alla macchia. E ciò ancorché il matrimonio gli avesse offerto la possibilità di vivere decorosamente nel nostro Paese, avendo egli pure trovato un lavoro (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 40-41).

Grave è pure stato considerato il fatto di unirsi in sodalizio con IMPU 1 del quale AP 1 è stato ritenuto “correo a pieno titolo e con pari dignità”, senza che abbia potuto essere riconosciuto all’uno o all’altro un ruolo preponderante.

La prima Corte ha, poi, tenuto conto della grande determinazione criminale dimostrata dal fatto che neppure l’arresto di TE 1 e IMPU 3 ha interrotto il traffico messo in atto dai correi (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 41).

Ha anche rilevato come egli, scappato in __________  (dove è rimasto dopo avere appreso del procedimento penale pendente anche a suo carico), abbia subito allacciato una relazione con un’altra donna e come, poco dopo, abbia ritentato “la scalata all’Europa”, stabilendosi in Spagna dove - prima ancora di avere divorziato dalla precedente consorte - ha sposato una cittadina spagnola. E ciò al solo scopo di ottenere libero accesso allo spazio Schengen, come dimostrato dal fatto che, poco dopo le nozze, egli si è trasferito, senza la moglie, in Norvegia, dove, con un altro correo africano, ha messo in atto un nuovo, proficuo, traffico di stupefacenti.

I primi giudici hanno messo in evidenza la gravità oggettiva dei fatti norvegesi, sottolineando che AP 1 “appare deciso a delinquere ad oltranza, privo di qualsivoglia scrupolo e dotato invece di grande imprenditorialità criminale” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 41).

A favore dell’accusato sono state considerate la sua giovane età e la sua incensuratezza al momento dei fatti (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 42).

I primi giudici non hanno concesso alcuno sconto di pena né per il difficile vissuto dell’accusato (in quanto, grazie al matrimonio, egli avrebbe potuto affrancarsi onestamente dalla povertà che rifuggiva), né per il tempo trascorso dai fatti (ritenuto che nel frattempo egli ha nuovamente delinquito in Norvegia), né per altre ragioni (data l’assenza di collaborazione e di ravvedimento).

Essi hanno, pertanto, ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva complessiva di 6 anni e 5 mesi. Tenuto conto della pena di 2 anni e 8 mesi inflittagli in Norvegia, essi hanno condannato AP 1 alla pena aggiuntiva di 3 anni e 9 mesi, ritenendo tale sanzione adeguata anche a fronte della pena di 5 anni e 6 mesi subita dal correo IMPU 1 (che, a differenza di AP 1, non deve rispondere dei fatti norvegesi; sentenza impugnata, consid. 37, pag. 42).

 

                                34.   L’appellante ha chiesto, in via principale, una massiccia riduzione della pena detentiva inflittagli ad un massimo di un anno, ciò in relazione alla detenzione di 1'542 grammi di cocaina da lui ammessa e, in via subordinata, quand'anche fosse confermata l'impostazione della prima Corte, una massiccia riduzione della pena impartitagli in prima sede.

 

                             34.a.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.3; STF 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

 

                                  b.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                   c.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22.06.2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22.06.2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19.06.2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                  d.   Giusta l’art. 19 LStup, chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro, deposita, spedisce, trasporta o transita, vende, procura o mette in commercio, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti o fa preparativi a questi scopi è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cifra 1).

Un caso è grave, segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cifra 2 lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 109 consid. 2a, con la precisazione in DTF 114 IV 164 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 89, pag. 919), di 18 grammi di cocaina pura (STF 6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2; 6B_859/2010 del 29.3.2011 consid. 6; DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b). Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211 consid. 4).

 

A norma dell’art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cifra 1).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 49 cpv. 2 CP). La regola vale anche la prima condanna è stata pronunciata all’estero (DTF 109 IV 90 consid. 2b; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 49, n. 83, pag. 507). Concretamente, il giudice deve commisurare la pena come se giudicasse l’imputato per tutti i reati (anche quelli di cui alla condanna precedente) e, evidentemente, dalla pena globale deve dedurre la pena inflitta con il precedente giudizio.

 

                                35.   Occorre, dunque, determinare la colpa di  AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

 

In concreto, la colpa di  AP 1 appare molto grave sia oggettivamente che soggettivamente.

Oggettivamente poiché egli ha trattato, in Svizzera, ingenti quantitativi di cocaina dotati, almeno in parte, di un elevato grado di purezza e, di conseguenza, di una maggiore pericolosità, mettendo così potenzialmente in pericolo la salute di molte persone. Come visto, egli risponde per la messa in circolazione rispettivamente la detenzione a scopo di vendita di complessivi 8'700 grammi di cocaina (pari a 1'174,76 grammi di sostanza pura, quantitativo corrispondente a circa 65 volte il quantitativo minimo richiesto per l’applicazione del caso grave ex art. 19 cifra 2 lett. a LStup, oggettivamente realizzato già a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura; STF 6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2; 6B_859/2010 del 29.3.2011 consid. 6; DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b).

Pur non essendo l’unico elemento di rilievo, la quantità di droga trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della colpa del reo (STF 6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 3.2; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c). Se è, infatti, vero che essa perde d’importanza (per la commisurazione della pena) man mano che si allontana dal limite a partire dal quale il caso può definirsi grave ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. a LStup, è anche vero che la quantità di droga ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato, maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (STF 6B_10/2010 del 10.05.2010 consid. 2.1; DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc).

Non va, poi, dimenticato che, se è vero che una parte della cocaina (e, meglio 1'800 grammi circa) non è finita sul mercato, così è stato soltanto grazie all’intervento della polizia che ha sequestrato lo stupefacente.

Anche la reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di AP 1 che, a più riprese, ha rifornito i suoi clienti dello stupefacente che gli veniva richiesto, arrivando così a trattare, sull’arco di circa sette mesi, almeno 8'700 grammi di cocaina e a conseguire un profitto più che ragguardevole.

Egli si è dimostato capace di approvvigionare spacciatori locali così come in altri Cantoni, organizzando anche il trasporto dello stupefacente a destinazione mediante il corriere TE 1.

Per riuscirci egli si è associato - ciò che aggrava ancor più la sua colpa - ad IMPU 1 creando con lui un sodalizio atto a mantenere costante nel tempo lo spaccio ritenuto che il traffico poteva continuare indipendentemente dalle assenze dell’uno o dell’altro.

Pure oggettivamente gravi sono i reati commessi in Norvegia. Egli si è nuovamente dedicato in grande stile al traffico di stupefacenti, conseguendo, unitamente al suo nuovo correo, sull’arco di un breve periodo, un elevato profitto (pari, al cambio del 29 settembre 2009, a poco meno di fr. 70'000.-).

Oggettivamente grave è anche il reato di riciclaggio commesso in Svizzera.

Dal profilo soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6.B_390/2010 del 02.07.2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10.05.2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17.04.2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

AP 1 non è un consumatore di stupefacenti e non si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il fabbisogno di droga ma unicamente per denaro. La sua colpa appare, dunque, molto grave poiché egli ha liberamente scelto di delinquere, per perseguire un mero fine di lucro.

Inoltre, nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile: grazie al matrimonio con una cittadina svizzera, egli aveva ottenuto il permesso di soggiornare nel nostro Paese, dove aveva pure trovato un lavoro. Ma anziché rimboccarsi le maniche per integrarsi onestamente nella società in cui si è trovato a vivere, egli ha preferito rincorrere il sogno di guadagni facili e veloci, anche a costo di mettere in pericolo la vita di parecchie persone.

Egli ha dimostrato una grande determinazione a delinquere, se solo si pon mente al fatto che neppure gli arresti di TE 1 e di IMPU 3 lo hanno indotto ad interrompere la sua attività criminale, ritenuto come, anche durante la sua assenza per recarsi in __________ , il traffico sia proseguito ad opera del suo correo.

Dalla __________  egli non è rientrato in Svizzera neppure una volta venuto a conoscenza dell’arresto della moglie che - suo malgrado - è stata coinvolta nel traffico che aveva la sua base nel loro appartamento coniugale. Ha, invece, fatto ritorno in Europa soltanto verso la fine del 2007, quando si è trasferito in Spagna e - per ottenere il permesso Schengen - ha sposato (senza neppure attendere di essere formalmente divorziato dalla sua prima moglie!) una cittadina spagnola che, già poco dopo le nozze, ha lasciato per recarsi in Norvegia dove, anziché trovare ed esercitare un’occupazione onesta, ha ripreso a delinquere. Nuovamente, piuttosto che l’impegno, egli ha scelto la via più semplice e meno faticosa per ottenere un rapido guadagno.

Non ha da essere dimostrato che, dal profilo soggettivo, la reiterazione in Norvegia degli stessi comportamenti delinquenziali già messi in atto nel nostro Paese qualifica in modo pesante la colpa dell’appellante: egli ha, infatti, così dimostrato una particolare determinazione a delinquere (delinque nuovamente dopo che la precedente attività di spaccio era stata smantellata dall’intervento degli inquirenti) ed, anche, una notevole capacità imprenditoriale nella delinquenza, ritenuto come egli sia riuscito ad inserirsi in contesti di spaccio diversi.

 

 

 

La colpa globale dell’imputato risulta essere, perciò, molto grave. Alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, ad essa appare adeguata una pena detentiva ipotetica sicuramente superiore ai 6 anni e 5 mesi ritenuti dai primi giudici.

 

La pena, commisurata in funzione delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’autore risponde, deve ancora essere ponderata in considerazione dei fattori legati alla sua persona.

Ritenuto come il Tribunale federale abbia stabilito che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), l’unica circostanza attenuante ravvisabile a favore di AP 1 è la sua giovane età al momento dei fatti.

Null’altro.

È, in particolare, evidente che egli non può nemmeno presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo ai fatti: da un lato, egli ha continuato a delinquere, d’altro lato, durante l’inchiesta, egli non ha in alcun modo collaborato con gli inquirenti, arrivando ad una parziale ammissione - alquanto limitata per rapporto alle sue effettive responsabilità - solo in sede d'appello, comunque tardivamente.

Nemmeno si trovano nella sua vita precedente comportamenti particolarmente meritevoli. Al contrario, egli ha un passato in cui non ha esitato a mentire alle autorità (in particolare a quelle competenti in materia d'asilo) e alle donne (che ha sposato evidentemente con finalità estranee all'istituto del matrimonio) per interessi egoistici e in cui ha dimostrato di essere, sostanzialmente, unicamente alla ricerca di facili guadagni.

 

Ne consegue che è unicamente in forza della proibizione della reformatio in peius che questa Corte conferma la pena che a AP 1 è stata inflitta dai primi giudici.

Non si pone, in concreto, la questione della violazione della parità di trattamento fra correi. Infatti, se è vero che il correo IMPU 1 è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi per un traffico superiore a quello di cui risponde il qui appellante in questo procedimento, è anche vero che la colpa dell’appellante è manifestamente superiore a quella del correo dovendo egli rispondere - complessivamente, visto il concorso retrospettivo - anche dei reati commessi su suolo norvegese. La differenza tra le sanzioni inflitte ai due correi tiene debitamente conto di tale circostanza. Il principio della parità di trattamento è, pertanto, rispettato.

 

                                36.   Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi in atti sub AI 67, AI 107, AI 127, AI 146, AI 155 e doc. TPC 4), viene mantenuta la carcerazione di sicurezza. Tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare, peraltro, ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.

 

                                37.   Visto l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado a carico di  AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP).

A suo carico sono posti anche gli oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                             37.a.   A garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia, i primi giudici hanno mantenuto il sequestro conservativo, fino a concorrenza di fr. 10'000.-, sull’importo depositato sul conto Postfinance n. 87-348556-5 intestato a  AP 1.

 

L’art. 268 cpv. 1 CPP dispone che il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali e le indennità (lett. a) così come le spese pecuniarie e le multe (lett. b). Oggetto di tale sequestro possono essere tutti i beni dell’imputato, anche quelli che non presentano alcun legame con il reato (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 268, n. 6, pag. 1222).

La censura sollevata al proposito dall’appellante è, perciò, votata all’insuccesso.

Per questa ragione, il mantenimento del sequestro conservativo, così come ordinato dai primi giudici, è confermato anche in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 40, 47, 49, 51 e 305bis CP;

19 LStup;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con IMPU 1, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, a __________ e altre località, detenuto, trasportato e alienato almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza e, per il resto, di grado di purezza indeterminato;

 

                            1.1.2.   riciclaggio di denaro per avere, dal 5 luglio 2007 al 7 agosto 2007, a __________ , nascosto nell’appartamento in cui abitava IMPU 1, in correità con lui, fr. 334'960.- ed Euro 11'705.-, provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa;

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena complementare a quella di 2 anni e 8 mesi inflittagli con sentenza 3 settembre 2010 della Corte di appello di __________ ;

 

                            1.2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e dei disborsi relativi al procedimento di primo grado.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'500.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.         1'700.-          

 

sono posti a carico di  AP 1.

 

                                   3.   A garanzia del pagamento degli oneri processuali di primo e di secondo grado, è mantenuto il sequestro conservativo, fino a concorrenza di fr. 10'000.-, sull’importo depositato sul conto Postfinance n. __________ intestato a  AP 1.                                                                                                    

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il vicepresidente                                                    La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.