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Incarto n. 17.2012.77 |
Locarno 28 novembre 2012/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Attilio Rampini |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire sugli appelli presentati
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AP 1
IM 1
rappr. dall' DI 2 |
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contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dalla Corte delle assise criminali nei loro confronti e nei confronti di IM 2
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e sull’appello incidentale 4 giugno 2012 presentato dal
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procuratore pubblico |
esaminati gli atti;
- con sentenza 4 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
o IM 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, AP 1, A. e B., a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo gennaio 2011/6 giugno 2011 importato, trasportato, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, tra cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa, complessivi 330 grammi di cocaina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa ACC 5/2012 e precisato nei considerandi.
o AP 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, tra cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa, complessivi 300 grammi di cocaina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 e AP 1 sono, invece, state prosciolte dalle altre imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
- In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
o IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
o AP 1 alla pena detentiva di 16 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
I primi giudici hanno, inoltre, disposto, nei confronti di IM 1, la confisca della carta SIM Lebara corrispondente al numero , mentre a AP 1 hanno confiscato la carta SIM Orange corrispondente al numero .
Gli altri oggetti posti sotto sequestro sono stati dissequestrati e riconsegnati alle aventi diritto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico di IM 1 e AP 1 in ragione di ¼ ciascuno.
- Nel medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha ritenuto IM 2 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Egli è stato, invece, prosciolto dalle ulteriori imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri. In applicazione della pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Preso atto che - contro la sentenza 4 aprile 2012 della Corte delle assise criminali IM 1 e di AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, entrambe le accusate hanno confermato il loro annuncio di appello.
IM 2 non ha invece interposto appello.
- con dichiarazione di appello 15 maggio 2012, precisata con scritto 28 settembre 2012, IM 1 ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e, in via subordinata, la condanna per un quantitativo inferiore di stupefacenti e una riduzione della pena.
Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM Lebara e la decisione su tassa di giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione presidenziale del 12 novembre 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli atti dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un procedimento a carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della giustizia.
- con dichiarazione di appello 10 maggio 2012 anche AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM Orange e la decisione su tassa di giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione presidenziale del 18 luglio 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli atti della sua cartella clinica e del rapporto 9 maggio 2012 del dr. med. C..
- il 4 giugno 2012 il procuratore pubblico ha formulato una dichiarazione di appello incidentale nei confronti delle due ricorrenti. Il PP chiede che IM 1 e AP 1 vengano riconosciute colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere trafficato 500 gr di stupefacente (e meglio come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa) e condannate, rispettivamente, alla pena detentiva di 34 e di 32 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Il PP non ha presentato istanze probatorie.
Esperito il pubblico dibattimento il 28 novembre 2012 durante il quale:
I. alle parti è stata prospettata una riformulazione del punto 1 dell’atto di accusa, e meglio:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in specie,
per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2011, a __________ed altre imprecisate località, senza esservi autorizzate, agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in particolare con IM 2, A. e B.,
1.1. importato, in vista della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina
1.2. venduto a persona non identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
1.3. detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall'art. 19 cifra 1 e 2 LStup.
Le parti hanno acconsentito a tale riformulazione dell’accusa.
II.
- IM 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, dichiarandosi estranea al traffico illecito ed ammettendo di essere intervenuta unicamente nei momenti conclusivi, prestando del denaro al fratello che era in difficoltà nel pagamento del fornitore di droga;
- il patrocinatore di AP 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione d’appello, ribadendo l’estraneità ai fatti della propria cliente e contestando le dichiarazioni del chiamante in correità nei confronti della sua assistita poiché concernenti solo circostanze a lui note de relato;
- il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli, riconfermandosi nella sua richiesta di condanna per un quantitativo di 500 gr di cocaina e nell’aggravio delle pene detentive erogate in prima istanza.
Ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,
n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17,
pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con
riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che
non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una
definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur
contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo
dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir
à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est
attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 inc. 6B_548/2011).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
L’art. 139 CPP - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
b. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in maniera rigorosa possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).
In altre parole, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è data quando le chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano confermate da quelle di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 18 luglio 2012, inc. 17.2012.41, consid. 12, pag. 34).
Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3).
III. Le accusate e i loro precedenti penali
a. IM 1 (detta IM 1)
4. IM 1 (soprannominata IM 1), nata il 29 gennaio 1964 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità italiana e dominicana.
Nel 1993 ha lasciato __________ per la Svizzera, lavorando dapprima a __________ come ballerina e barista, poi in Ticino come prostituta per, infine, essere espulsa poiché priva di permesso. Dopo la sua espulsione ha vissuto in Italia dove ha sposato D., cittadino italiano residente a __________che aveva conosciuto nel nostro paese. Il matrimonio è stato, in data rimasta imprecisata, sciolto per divorzio.
In Italia, IM 1 ha lavorato come ausiliaria in ristoranti e alberghi.
Nel 2001, è tornata in Svizzera dove ha lavorato in diversi esercizi pubblici ed ha convissuto per sei anni con E..
Titolare di un permesso B, rinnovato sino al 26 ottobre 2016, risiede attualmente a __________, dove convive con F. (verbale CARP, pag. 3-4; AI 154, doc. dib. 1, verbale TPC, pag. 2, doc. TPC 29).
Sorella di IM 2 - l’altro imputato, qui non ricorrente - è madre di tre figli adulti: AP 1 (di seguito solo AP 1), pure imputata nel procedimento in oggetto e qui appellante (di cui si dirà al prossimo considerando), G., già condannato ed incarcerato in Spagna per traffico di stupefacenti, che attualmente vive in Italia ma lavora in Ticino per una compagnia telefonica, e H., condannato l'8 ottobre 2010 da una Corte delle assise criminali per i reati di duplice tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (verbale TPC, allegato 1, pag. 2). Ha poi una bambina di 14 anni, che vive con la di lei madre a __________ (doc. TPC 29). Al dibattimento di appello ha affermato di avere un altro figlio di 10 anni che, pure, vive a __________, sempre affidato alle cure della di lei madre (verbale CARP, pag. 3).
Per quanto concerne la sua situazione patrimoniale, IM 1 ha dichiarato di essere impiegata al 60% quale cameriera al bar __________per uno stipendio di 1'855.- fr. netti al mese e di arrotondare con lavori di pulizia e stiro (cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale, AI 4 e verbale 8 giugno 2011, pag. 5-6, doc. TPC 29). Chiamata a giustificare cospicui invii di denaro all’estero, IM 1 in alcuni verbali ha affermato di prostituirsi saltuariamente, attività che ha però dichiarato di voler cessare (verbale TPC, pag. 2).
Priva di elementi imponibili in Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 era oggetto di due esecuzioni per un totale di fr. 22'107.15 e titolare di 11 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 10'489.40 (doc. TPC 9).
Quanto ai suoi progetti di vita una volta regolata la sua posizione giudiziaria, al dibattimento di prime cure ha dichiarato di essere intenzionata a sposarsi con il suo attuale compagno, occuparsi della nipote (figlia di AP 1) e mantenere il suo lavoro attuale al bar __________(verbale TPC, allegato 1, pag. 2).
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 108, 130 e doc. TPC 20), il 12 luglio 2007, dopo circa tre mesi di detenzione preventiva, IM 1 è stata condannata in Cile ad una pena detentiva di tre anni sospesa, al pagamento di una multa e all'espulsione dal paese per infrazione alla legge sugli stupefacenti (verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39). La procedura ha preso avvio dopo che in data 11 gennaio 2007, la donna, assieme alla figlia AP 1, era stata fermata all'aeroporto di Santiago del Cile con 6.155 Kg di cocaina (nascosti in una borsa da sport) che erano destinati al mercato svizzero.
b. AP 1 (detta AP 1)
5. AP 1, nata il 22 luglio 1983 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità, italiana e dominicana (verbale TPC, pag. 2). In Svizzera dal 2005, vive con la madre IM 1 a __________ e, fino a settembre 2012, era titolare di un permesso B, revocato con decisione del 28 giugno 2012 (verbale TPC, allegato 1, pag. 3, doc. TPC 35, doc. CARP 1). Contro tale decisione è pendente un gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. CARP 3-4).
Madre di L., nata il 26 ottobre 2010, non ha rapporti con il padre naturale della bambina ma intrattiene dal gennaio 2011 una relazione sentimentale con un ticinese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC allegato 1, pag. 3).
Dal 2006 AP 1 è in cura presso il dott. C., FMH psichiatria e psicoterapia, per una sindrome affettiva bipolare, “condizione psicopatologica che si caratterizza per l’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente caratterizzati da manifestazioni di agitazione nervosa” (doc. dib. 5; cfr. anche verbale AP 1 8 giugno 2011, pag. 6). Secondo il medico curante, “allo stato attuale tale patologia psichica è in una fase di discreto compenso ma per sua stessa natura nasconde l’insidia dello scompenso, il che può verificarsi in qualsiasi momento” (doc. dib. 5). A completazione delle informazioni sul suo quadro clinico, in sede di appello AP 1 ha prodotto un rapporto datato 9 maggio 2012 del dott. C., che ha definito il suo quadro psicopatologico come “caratterizzato, durante le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività psicotica o alternativamente di stati depressivi” e la sua cartella medica corredata da allegati, in particolare il rapporto d’uscita dalla Clinica __________, dove nell’agosto 2008 è avvenuto il suo ultimo ricovero per un episodio maniacale con sintomi psicotici (cfr. doc. CARP n. IX, in particolare rapporto 9 maggio 2012 del dott. C.).
Per quanto riguarda la sua situazione patrimoniale, AP 1 ha dichiarato di non avere alcun lavoro e di percepire unicamente l’aiuto sociale (assegni famigliari e integrativi), per circa fr. 2'000.- al mese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC, allegato 1, pag. 3).
Anche lei priva di elementi imponibili in Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 è stata oggetto di un attestato di carenza di beni per fr. 1'773.75 (AI 128 e doc. TPC 10).
Al dibattimento di prima istanza AP 1 si è detta intenzionata a cercare lavoro o cominciare un apprendistato a tempo parziale per avere così tempo di occuparsi della crescita della figlia (verbale TPC, allegato 1 pag. 3).
Al dibattimento di seconda istanza non si è presentata (senza dare alcuna giustificazione) ma, a quanto è dato sapere, non ha realizzato nessuno dei progetti che ha esposto in prima sede.
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 107, AI 132 e doc. TPC 21), in Cile AP 1 ha subito circa quattro mesi di detenzione preventiva e la medesima condanna della madre per le circostanze evocate al precedente considerando (verbale 6 luglio 2011, pag. 3-4, verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39).
IV. Inchiesta penale
6. L’inchiesta ha preso avvio dalle dichiarazioni di A. (detto A. o A.), costituitosi spontaneamente in polizia ed arrestato provvisoriamente l'8 marzo 2011.
Cittadino venezuelano, A. era, da inizio dicembre 2010, ospite in Ticino della famiglia M. che aveva conosciuto anni prima in un villaggio turistico a __________ dove lavorava come animatore. I coniugi M. avevano preso in simpatia A. e lo avevano ospitato al loro domicilio a __________ in occasione di alcuni suoi soggiorni in Ticino a partire dal 2009 (verbale A., 8 marzo 2011, pag. 2).
A. ha spontaneamente raccontato agli inquirenti di avere acquistato a __________ e importato in Ticino nel mese di febbraio 2011 circa 500 gr di cocaina, quale body packer sotto forma di 50 ovuli, chiamando ripetutamente in correità IM 2 e le qui appellanti IM 1 e AP 1 sia per quel che concerne l’iniziativa dell’operazione sia per il successivo spaccio di parte dello stupefacente, come meglio si dirà nei seguenti considerandi.
Sulla base delle sue dichiarazioni, in data 31 agosto 2011 A. è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________(doc. TPC 13) ad una pena detentiva di 20 mesi, computato il carcere preventivo sofferto, condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni poiché ritenuto colpevole dei reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 n. 1 e 2 nonché art, 19a n. 1 LStup previgente l'1.7.2011), ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (art. 115 LStr) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).
7. Lo svolgimento dell’inchiesta scaturita dalle chiamate in correità di A. nei confronti di IM 2, IM 1 e AP 1 è stato descritto dettagliatamente ai consid. 5-6 della sentenza impugnata (pag. 10-12) cui si rimanda in forza dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Riassumendo, il PP ha ottenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi l'ascolto in diretta e/o l'acquisizione dei tabulati retroattivi di utenze telefoniche a loro riconducibili, in particolare quelle, mobili, (in uso a IM 2), (entrambi in uso a IM 1), (intestato e in uso a AP 1), (in uso a A.).
I tre chiamati in correità sono, poi, stati oggetto di mandati di accompagnamento coattivo ed arrestati provvisoriamente il 7 e l’8 giugno 2011.
L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento non collaborativo dei tre accusati, che hanno sostanzialmente negato ogni addebito e il loro coinvolgimento in questioni di droga.
Con riferimento alle dichiarazioni di IM 2, che non ha impugnato il giudizio prolato dalla Corte di prime cure nei suoi confronti, si richiamano - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - le considerazioni espresse dai primi giudici al consid. 12 a della sentenza impugnata, pag. 20-21:
“ In merito al pto. 1 dell'AA tutto si può dire di IM 2 salvo che sia stato particolarmente collaborativo e loquace visti i suoi reiterati, anche se leciti, "non voglio rispondere" (PS IM 2 17.6.2011 pag. 3 e 7 nonché PP IM 2 9.6.2011 pag. 5), "non mi ricordo" (PP IM 2 9.6.2011 pag. 4 e 5 nonché 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 6, 7 e 8, IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4, 5 e 6 nonché IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3), "mi avvalgo della facoltà di non rispondere" (PS IM 2 17.6.2011 pag. 2 nonché 30.6.2011 pag. 2 e 4, PP IM 2 9.6.2011 pag. 3 e 5, 4;7.2011 pag. 2, 3 e 4, 25.8.2011 pag. 3, IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3, 4 e 6 nonché IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9). Ciò posto ha comunque ammesso di aver ricevuto da A. 330 gr. di cocaina, prima 2 o 3 ovuli e poi 300 gr. di cui 50 gr. ritornati (VD all. 1 pag. 3 III R) sentendosi "sotto pressione" perché non aveva ancora pagato l'intera fornitura (PP IM 2 9.6.2011 pag. 8, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e VD all. 1 pag. 4 i R). Sempre in sede predibattimentale si è avvalso della facoltà di non rispondere al momento del confronto con tre dei suoi clienti (PP IM 2 4.7.2011 pag. 6, 8 e 12) per poi in aula, invece, dichiarare di aver venduto 280 gr. (VD all. 1 pag. 3 III R) sia a loro (VD all. 1 pag. 3 IV R) che ad altri clienti (VD all. 1 pag. 10 III R). Per finire sia in istruttoria (PP IM 2 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e 10 nonché IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4 e 5) sia al pubblico dibattimento ha sempre sostenuto che, contrariamente al dire di A., non c’è mai stato “nessun terzo acquirente” (VD all. 1 pag. 3 IX R e pag. 7 lI R), che in questo spaccio sua sorella e sua nipote nulla c'entravano anche se la prima gli ha prestato parte dei soldi che consegnò, a titolo di parziale pagamento, a A. (PP IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 4 e 5 nonché VD all. 1 pag. 3 X R, pag. 6 I R e pag. 7 II R).”
Contrariamente a IM 2, che verso la fine dell’inchiesta ha quindi parzialmente riconosciuto alcuni addebiti e non ha impugnato la condanna, le due prevenute, qui appellanti, si sono sempre dichiarate estranee alle accuse di A.. IM 1 ha solo ammesso, verso la fine dell’inchiesta, di avere detto a A. di portare della cocaina da __________, senza specificarne il quantitativo (Verbali 4.7.2011 pag. 10 e 5.9.2011 pag. 2-3), ritrattando però queste dichiarazioni parzialmente in sede di inchiesta e poi totalmente in sede di dibattimento di prima istanza, laddove ha riconosciuto unicamente di aver pagato a A. parte della cocaina spacciata dal fratello poiché minacciata (verbale TPC, all. 1, pag. 4, 6, 7).
La chiusura dell'istruzione è avvenuta il 30 novembre 2011 per IM 2 e per AP 1, il 7 dicembre 2011 per IM 1, mentre l’atto di accusa è stato emanato in data 19 gennaio 2012.
Solo IM 2 è arrivato in aula in stato detentivo. IM 1 e AP 1 si sono presentate al dibattimento di prime cure a piede libero, dopo 90 giorni, rispettivamente 1 giorno di detenzione preventiva.
Con sentenza del 4 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha confermato in larga misura le tesi accusatorie fondate sulle dichiarazioni di A., condannando tutti e tre i chiamati in causa per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sulla base delle circostanze riferite da quest’ultimo.
V. Risultanze istruttorie
Come già evocato, l’inchiesta si è principalmente sviluppata a partire dalle dichiarazioni che A. ha spontaneamente rilasciato agli inquirenti.
a. Dichiarazioni di A.
8. Nei suoi verbali di interrogatorio, A. ha affermato di aver conosciuto IM 1 e i suoi familiari nel 2010, frequentando il bar __________, esercizio pubblico ritrovo di sudamericani.
“ Quando uscivo a spasso con il dott. M. ho avuto modo di conoscere IM 1. Eravamo al __________. C'era tanta gente tra i quali anche IM 1 e AP 1. (…) Ricordo che AP 1 non mi guardava mentre che IM 1 ha iniziato a parlare con me. Poi finita la "festa" me ne andavo. lo ricordo che avevo lasciato i miei recapiti telefonici ai presenti o meglio a IM 1 a IM 2, a O. ed ad altri che non ricordo. Ricordo che era il 2010 ed io avevo appena iniziato a frequentare la scuola di __________.” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3; verbale di confronto tra AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 6-7).
I contatti fra A. e la famiglia AP 1 ripresero e si intensificarono verso la fine dell’anno. Dapprima IM 1 gli chiese di accompagnarla al __________assieme alla figlia AP 1 e, in seguito, lo invitò a partecipare alla cena di Natale a casa sua.
“ Poi non sentii più IM 1 fino prima di Natale 2010 quando IM 1 mi chiese di farle un favore accompagnandola al __________visto che io avevo la patente e usavo l'auto di AP 1. Poi la IM 1 mi invitò a cena la sera del 24”
(verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3, AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 2).
“ L'ho poi rivista (AP 1) nei dicembre 2010, quando sua madre mi ha telefonato chiedendomi se io potevo accompagnarli al __________. Da parte mia ho quindi guidato l'auto di AP 1, la quale non se la sentiva di guidare. In quell’occasione eravamo io, AP 1, sua madre e la bambina di AP 1. In seguito IM 2 mi ha invitato alla cena della vigilia di Natale. IM 2 aveva poi chiesto a sua sorella se andava bene e lei aveva risposto di sì. Il 24 dicembre 2010 ho quindi cenato a casa loro. Vi erano IM 1, IM 2, AP 1 ed il suo fidanzato di cui non ricordo il nome.”
(AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 2).
9. A. ha affermato di essere stato al corrente che IM 1 aveva dei precedenti penali per questioni di droga e che assieme alla sua famiglia era ancora attiva in questo campo.
“ frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1 avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche con me presente”
(verbale 22 marzo 2011, pag. 5).
“ lo so che lei (IM 1) era stata presa con 20 kg di cocaina in Cile. E credo anche che abbia fatto prigione laggiù. So che ha tre figli, una si chiama AP 1 e poi due maschi che però non conosco ma so che uno di loro è in prigione” (verbale 8 marzo 2011, pag. 3).
“ Il PP mi chiede se io non abbia avuto reticenze nel dire ad un estraneo che stavo trafficando cocaina. Rispondo dicendo che nella famiglia di IM 1 sono tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di droga. Di cosa vivono sennò?” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4).
10. Agli inquirenti A. ha rivelato che IM 1 - cui aveva confidato la sua intenzione di recarsi a __________ per qualche tempo per cercare lavoro - gli aveva proposto di importare in Svizzera della cocaina. IM 1 gli disse che sarebbe stata in grado di piazzare la droga, in quanto aveva già dei contatti.
“ Poi parlando con IM 1 le ho detto che io non ho un lavoro e che non ho soldi. Le dicevo che sarei andato a __________ per trovare lavoro. Lei però mi disse; "tu potresti portare qualche cosa così ci divertiamo, io ho i contatti", io ho capito subito che lei intendeva che io portassi qua cocaina. lo accettavo questa proposta e mi recavo a __________. Questo avveniva ad inizio gennaio 2011”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 3).
Negli interrogatori seguenti A. ha descritto più precisamente le circostanze in cui la donna le aveva formulato tale proposta:
“ io mi trovavo a passeggio con il cane del signor M. ed ho incontrato IM 1 vicino al __________. IM 1 stava andando a fare la spesa ed io l'ho accompagnata. Durante questa passeggiata gli ho accennato che mi sarei recato in Spagna per cercare lavoro. Avevo precisato che la mia intenzione era di andare a __________. Preciso che andavo a __________ perché c'erano dei miei famigliari che già vivono li. In quel contesto IM 1 mi aveva detto di portargli qualche cosa, intendendo cocaina. lo avrei dovuto quindi portare questa cocaina e lei aveva l'acquirente. In quel momento gli ho risposto "vediamo" e mi sono messo a ridere. Nel contempo però avevo iniziato a pensarci se del caso non avessi trovato lavoro.
ADR che evidentemente non era la prima volta che io avevo a che fare con la cocaina, io già ne facevo uso e ogni tanto consumavo con IM 2 ed altri Sudamericani tra cui per esempio P., O. e Q..
ADR che non sapevo chi acquistava la cocaina in quelle circostanze ne da chi.
ADR che ribadisco che comunque era la prima volta che mi veniva chiesto di portare della cocaina dalla Spagna”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 3; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4, AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7; AI 160, verbale di confronto tra IM 2 e A. 25 agosto 2011, pag. 4; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
A. ha riferito che la quantità di stupefacente da importare non era stata precisata, ma che secondo IM 1 poteva trattarsi “anche di un paio di chili”, in quanto lei “aveva già gente disposta ad acquistare cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7).
Pur se il suo compenso e il prezzo di vendita della cocaina non era stato discusso, A. riteneva comunque che “si sarebbe trattato del classico valore di CHF 55.00 al grammo. Tengo a precisare che questo è il prezzo che gira tra noi Sud americani” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
11. A. ha, poi, raccontato agli inquirenti che, durante il suo soggiorno a __________, frequentando “parrucchieri e ristoranti e bar frequentati da dominicani”, ha avuto modo di conoscere un uomo, soprannominato “B.” - il cui vero nome è risultato essere B.- interessato al mercato della cocaina in Svizzera. Questi aveva accettato di fornirgli 500 grammi di tale stupefacente sotto forma di 50 ovuli da 10 grammi ciascuno, invece del chilo richiesto da A. (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
“ Avevo già infatti conosciuto B. al quale avevo chiesto se poteva fornirmi di 1 chilogrammo di cocaina. Avevo chiesto a B. se poteva darmela a credito. B. mi disse che potevamo iniziare con mezzo chilo di cocaina”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
Tuttavia, B. - che dava lo stupefacente a credito, senza contropartita immediata - non si fidava di A. che, per giunta, era un neofita. Così volle accompagnarlo nel viaggio in Svizzera.
“ Avrei quindi ottenuto la cocaina "a credito" da B., il quale mi seguiva proprio per evitare brutte sorprese, ed io lo avrei pagato non appena IM 2 mi avesse versato quanto pattuito. Posto che avessi venduto tutto a IM 2 al prezzo minino di 55 fr./gr., considerando un cambio di 1,32 franchi/euro, avrei conseguito un utile di almeno fr. 6'300.-”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 5, cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6).
12. Trovata la disponibilità di cocaina, A. si premurò di contattare IM 1 prima di concludere l’affare con B..
“ lo ho quindi telefonato a IM 1 per dirle che avevo trovato mezzo chilo di cocaina. il suo telefono era tuttavia spento. Ho quindi chiamato suo fratello IM 2 (detto IM 2) del quale avevo il suo numero di telefono, dato che ce lo eravamo scambiati durante la cena di Natale. lo gli ho esposto il fatto che ero a __________ e stavo concludendo un affare concernente mezzo chilo di cocaina così come concordato con IM 1. […] IM 2 mi ha quindi detto che poteva pensarci lui e che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con IM 1”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 4; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
“ Come già detto nei precedenti verbali, giunto a __________ e dopo aver trovato il fornitore, ho fatto il numero di IM 1 per diverse volte senza che questa rispondesse. Ho quindi deciso di chiamare suo fratello IM 2, sempre nell'intento di reperirla. Dopo che questi mi ha comunicato che IM 1 era all'estero gli ho raccontato quali erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo trovato il fornitore. Lui mi ha risposto che se ne sarebbe occupato lui al posto della sorella” (verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
“ Dopo che ho ottenuto l'accordo con B. ho quindi cercato IM 1 al telefono. Non trovandola ho contattato sul suo numero IM 2. (…) IM 2 era un po' reticente quando gli ho chiesto di IM 1, visto che è timoroso di lei. lo allora gli ho spiegato che IM 1 mi aveva accennato che se trovavo della cocaina, lei aveva qualcuno a cui rivenderla. Allora IM 2 mi disse di portarla. (…) ADR che IM 2 mi ha richiamato dicendomi "quanto ci impieghi ad arrivare che manca la roba?". Era ansioso che arrivassi perché c'erano i clienti.
Avrò sentito prima di partire IM 2 due o tre volte in totale. Ho poi risentito IM 2 che già ero in Svizzera”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
In relazione alle telefonate a IM 2 da __________, A. ha detto agli inquirenti che:
“ ci siamo sentiti più volte. Io lo contattavo per mantenere un buon rapporto con lui, così da essere sicuro che giunto in Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina”
(verbale di confronto IM 2/A. 25 agosto 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 22 marzo 2011, pag. 2).
Rassicurato dalle telefonate con IM 2, A. inghiottì, dunque, i 50 ovuli di B. e partì con lui alla volta di __________ e, poi, di __________ (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
13. Sulla base delle analisi dei tabulati telefonici agli atti nonché degli orari dei bus dalla __________, A. ha potuto descrivere precisamente i suoi spostamenti il giorno del suo arrivo a __________ - B. si era invece fermato a __________ - con gli ovuli di cocaina. A. ha raccontato agli inquirenti di avere, per prima cosa, preso contatto con IM 2.
“ appena giunto alla Stazione FFS di __________ proveniente dalla __________, e meglio alle ore 16.20 a __________ verosimilmente appena sceso dal Bus __________ . Infatti a quell'ora ho fatto una telefonata a IM 2. Mi viene chiesto di dire cosa ci siamo detti. Non ricordo però cosa gli ho detto. IM 2 era al corrente che sarei giunto con la cocaina.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4).
“ Come ho già detto appena sceso dal Bus sono andato al __________ poco lontano a bere qualche cosa ed avevo già mal di pancia. A dire il vero già a __________ durante il viaggio avevo mal di pancia. Dopo il __________ ho preso un taxi e sono andato dritto al WC del bar __________ . Quel WC si trova sul retro del Bar e non bisogna per forza passare dal bar per accedervi. Basta entrare sul retro dello stabile. Può essere utilizzato da tutti. Sono entrato nel WC delle donne ed ho iniziato a espellere gli ovuli. Ho impiegato circa 45 minuti. Poi sono uscito dal bagno. Di lì a poco sono poi arrivati IM 2 e O..”
(verbale 29 marzo 2011, pag. 4-5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5).
“ I verbalizzanti mi rendono edotto che tra le ore 16.20 e le ore 17.07 tra me e IM 2 ci sono stati diversi scambi telefonici (per la precisione 8). (…) Rispondo che erano telefonate per dire a IM 2 di darmi il tempo necessario per evacuare perché mi faceva fretta. (…)
Domanda: chi c'era con lei tra le ore 16.20 e le ore 18.37?
Risposta: come detto dopo che ho espulso gli ovuli giungeva IM 2 con O.. Non è arrivato più nessuno altro. E' possibile presumere che io abbia espulso gli ovuli tra le ore 17.00 e le ore 18.37. Ho poi consegnato i tre ovuli a IM 2.
ADR: che IM 2 è arrivato dopo che io avevo espulso gli ovuli.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5; verbale 22 marzo 2011, pag. 8-9).
Dopo la consegna dei tre ovuli a IM 2, questi disse a A. che il relativo pagamento sarebbe avvenuto solo dopo la loro vendita (verbale 9 marzo 2011, pag. 5).
A. ha dichiarato di essere stato contattato nei giorni successivi da B. che voleva alcuni degli ovuli da lui trasportati (dapprima 2, poi ulteriori 10) per venderli a suoi clienti. I due hanno avuto una discussione in relazione al pagamento, in quanto B. voleva dividere in parti uguali i guadagni netti della cocaina, ciò che non stava bene a A. poiché ciò avrebbe ridotto drasticamente il suo margine di guadagno: il loro accordo iniziale prevedeva, infatti, che B. ricevesse Euro 29.- /grammo, mentre A. contava di ricavare almeno fr. 55.- /grammo dalla successiva rivendita.
A. propose allora a B. di riprendersi tutti gli ovuli rimasti e di dargli fr. 5'000.- per il trasporto. Ma B. non accettò tale offerta (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).
14. A. ha raccontato di essere stato contattato da IM 2 il giorno seguente la consegna dei primi tre ovuli di cocaina. Quest’ultimo gli proponeva un incontro a casa di R. per la consegna di un ulteriore ovulo di cocaina:
“ Mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un appuntamento presso l'appartamento di O. che abita nello stesso palazzo di IM 1. In quell'occasione mi ha detto di portare un solo ovulo a O.. lo ho seguito le indicazioni ed ho quindi consegnato 1 ovulo a O.. Questi mi ha detto che mi avrebbe pagato solo dopo averlo venduto e che per fare ciò gli necessitava una settimana. Io non gli ho creduto ed ho pensato che fosse destinata al suo consumo. lo ho comunque consegnato "a credito" Io stupefacente a O.”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
A. ha quindi chiesto a IM 2 quando gli avrebbe pagato il dovuto (fr. 1'650.-) per i tre ovuli consegnati il giorno precedente. Egli voleva inoltre sapere che ne era del loro accordo riguardante gli ovuli rimanenti:
“ Nella stessa occasione, dato che pure IM 2 era presente, gli ho chiesto se mi pagava i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha risposto dicendomi che non li aveva ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne era del nostro accordo riguardante tutti i rimanenti ovuli e lui mi ha risposto che aveva trovato un cliente” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
Nei giorni successivi, per i tre ovuli IM 2 consegnò complessivamente fr. 1100.- a A., che a sua volta ne consegnò fr. 500.- a B. (verbale 8 marzo 2011, pag. 8; verbale 9 marzo 2011, pag. 6; verbale 22 marzo 2011, pag. 4; AI 160, verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 10).
15. In seguito, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva trovato un acquirente interessato a 300 grammi di cocaina e che aveva incaricato della relativa vendita la figlia AP 1, di cui si fidava.
“ IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e mi disse che c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2 dicendogli che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1)”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 8; cfr. anche AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 6; AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“ Il prezzo sarebbe però stato di fr. 45.- al gr., cioè fr. 10.- in meno del minimo pattuito. lo ho quindi chiamato B., il quale iniziava ad essere preoccupato (era da troppo tempo in Ticino e spendeva soldi), dicendogli che c'era un compratore alle condizioni di cui ho detto sopra e lui mi ha risposto che sarebbe stato presente anche lui” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
“ Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le trattative. Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 9).
Secondo A., AP 1 era la persona di fiducia di IM 1 “per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano” (AI 109, verbale di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8):
“ Ricordo che AP 1 era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5).
Il giorno seguente A. si recò dunque a casa di AP 1 portando con sé i 30 ovuli richiesti:
“ Il giorno dopo ci siamo trovati io, il IM 2 e AP 1 presso l'appartamento di quest'ultima, la quale vive con la madre IM 1 non era ancora arrivato e queste persone hanno tentato di diminuire ancora il prezzo, portando a fr. 43.- al gr. Io ho quindi chiamato B. dicendogli di non venire. Lui ha risposto che sarebbe venuto comunque e che fr. 43.- non andava bene. Questo deve aver dato qualche effetto siccome IM 2 mi ha detto che fr. 45.- andava bene, AP 1 ha quindi tentato di telefonare al suo contatto, senza però riuscirci. lo e IM 2 ci siamo quindi trasferiti al __________ ad aspettare B.. Voglio anche dire che io nell'appartamento c'ero andato portando con me 30 ovuli. I rimanenti li avevo lasciati in cantina. Quando siamo usciti per andare al __________ i 30 ovuli li ho quindi lasciati nella camera di IM 2. Nel frattempo AP 1 era già uscita verosimilmente per cercare il suo contatto”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 8-9).
“ ADR che confermo di aver lasciato i 300 gr. a casa loro perché mi fidavo di loro. Non volevo in ogni caso girare con 300 gr. di cocaina addosso. Quando siamo andati al __________ AP 1 era uscita. ADR che IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso dopo due o tre ore che eravamo lì”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7).
“ ADR che quando io ho portato i 300 gr. IM 1 ha chiamato ed ha parlato con IM 2. IM 2 gli ha detto "guarda che c'è qui A." (io). Lei disse che non aveva credito e di richiamarla indietro. Cosa che però non abbiamo fatto perché eravamo concentrati sui 300 gr.”
(AI 77, verbale di A. /IM 1 4 luglio 2011, pag. 6).
I due uomini sono, poi, stati raggiunti al __________ da B., accompagnato da N.. Questi fu presentato in veste di potenziale acquirente di 10 ovuli, ma verosimilmente di trattava solo di una messinscena per fare pressione su IM 2. N. fungeva, in realtà, solo da autista/accompagnatore di B.:
“ Dopo qualche momento di attesa al __________ è arrivato B. con una persona che si è presentata come N., il quale ha detto che era interessato a 100 gr. a fr. 55.- gr. Ricordo che IM 2 è diventato nervoso e si è allontanato. lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se ne faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.) tramite B. per 100 gr. Lui mi ha risposto che non poteva prendere 100 gr. da dare a N. siccome AP 1 stava trattando i 300 gr. con il suo contatto. Di fatto IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso e che quindi quello relativo ai 100 gr. saltava” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Poi con IM 2 siamo usciti dall'appartamento dove io nascondevo gli ovuli nell'armadio della sua camera da letto. Nel frattempo AP 1 era uscita di casa e non so dove fosse andata. Poi con IM 2 siamo andati al __________ per aspettare "B.". Lui giungeva con un dominicano, mai visto e che non era la stessa persona degli altri incontri. So che questo dominicano ha passaporto svizzero. Quindi ho presentato "B." a IM 2 e ci siamo messi a discutere. "B." voleva 100 grammi di cocaina da dare a quel tipo con passaporto svizzero. Questo si chiama N.. Poi con IM 2 abbiamo discusso. So che AP 1 era tornata a casa e che avrebbe venduto tutti i grammi 300 ad un suo contatto. Il contatto di AP 1 era in casa con lei. Ne IM 2 né AP 1 volevano che io vedessi la persona interessata all'acquisto di tutti i grammi 300”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 9).
A domanda del PP, che gli chiedeva se fosse stata AP 1 a consegnare questi ovuli all’acquirente, A. ha affermato di non averlo visto coi propri occhi, “ma l’ho sentita dire a B. che la roba l'aveva già consegnata ed inoltre IM 2 era stato tutto il tempo con me e quindi non poteva essere stato lui” (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 9).
16. Una volta concluso l’affare concernente i 30 ovuli, IM 2 ha puntualizzato a A. che il relativo pagamento (fr. 13'500.-, cfr. verbale 8 marzo 2011, pag. 9) non sarebbe intervenuto subito (e meglio alle 18 del giorno stesso) ma solo alle 14 del giorno dopo. Poi, IM 2 fece slittare la data di consegna del dovuto ancora di 4-5 giorni.
“ Dopo che l'affare si era concluso mi disse anche che i soldi non sarebbero arrivati subito. Prima mi disse che i soldi sarebbero arrivati alle ore 18:00 dello stesso giorno, poi mi disse di ripassare il pomeriggio del giorno dopo”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Preciso alla verbalizzante che quando IM 2 nonostante mi aveva detto che mi avrebbe pagato alle ore 18:00 dello stesso giorno della consegna, e non l'aveva fatto, B. era andato su tutte le furie. Quindi abbiamo chiamato AP 1 in modo che fosse lei a spiegargli il motivo del ritardo del pagamento. AP 1 ci ha quindi raggiunto. Lei aveva spiegato che ormai aveva già consegnato la cocaina al suo acquirente e che fino al giorno dopo non avrebbe potuto raggiungerlo. B. non capiva e diceva che voleva i soldi o la cocaina indietro. AP 1 è riuscita in tutti i modi a convincerlo”
(AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“ Dopo mezz'ora che eravamo al bar __________ ricevette una telefonata. Mi disse che doveva lasciarmi. Poi gli dissi va bene e lo lasciai. Dopo 15 minuti IM 2 mi chiama e mi dice che dovevo passare a casa sua che aveva qualche cosa di importante da dirmi. Io sono andato a casa sua e mi invitano a cena (presenti AP 1 e IM 2). C'era anche il fidanzato di AP 1 che però non c'entra nulla con questa storia. La cosa importante era che i CHF 13'500.- non me li avrebbero dati il giorno dopo alle ore 14 ma 4 - 5 giorni più tardi. lo mi arrabbiavo ma non volevo fare casino per via dell'estraneo che c'era in casa (il fidanzato di AP 1). Poi inoltre c'era il taxi che mi aspettava. Uscii di casa, salii nel taxi e informai "B.". Questi si incazzò e mi disse di aspettarlo che sarebbe volato da me subito. Infatti dopo 15 minuti giungeva al __________ "B." sempre con questo N.. lo chiamavo IM 2 e gli disse che volevo assolutamente la droga indietro. IM 2 mi disse che oramai l'aveva già data al contatto di AP 1. Poi IM 2 mi raggiungeva al bar __________ dove c'era anche "B.". Abbiamo discusso e alla fine "B." accettava il fatto che i soldi IM 2 ce li avrebbe consegnati tra 4 -5 giorni”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 9-10, cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
17. Nei giorni seguenti A., messo sotto pressione da B. per il pagamento dei 300 grammi di cocaina, continuava invano a telefonare a AP 1 e a IM 2:
“ ADR che nei giorni successivi io cercato di parlare sia con AP 1 sia con IM 2. Contattavo IM 2 sul suo numero sia AP 1 sul suo numero”
(AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8).
All’ennesima chiamata al cellulare di AP 1, A. ottenne finalmente una risposta, ma da parte della madre, IM 1 che, nel frattempo, era rientrata da __________:
“ Ho sentito per telefono, quello di AP 1, 5 giorni dopo la consegna dei grammi 300 di cocaina a AP 1 tramite IM 2, la IM 1. lo avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la consegna dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha assicurato che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la situazione” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6); “Mi faccio garante e domani ci vediamo per risolvere la questione" (verbale 9 marzo 2011, pag. 7); “mi disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi e che mi avrebbe contattato il giorno seguente perché era stanca dal viaggio” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10); “ADR che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era arrivata avrebbe sistemato questione”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
18. Secondo quanto indicato da A. in occasione dei suoi interrogatori, il ritorno di IM 1 non fu, però, risolutivo. Anche lei, infatti, iniziò a rinviare gli appuntamenti per saldare i conti.
“ Il giorno dopo l'ho chiamata e mi ha confermato che ci saremmo visti alle ore 19:00. In realtà quella sera non si è presentata adducendo a scuse varie. Per circa una settimana abbiamo avuto contatti e appuntamenti rinviati”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ ll giorno seguente chiamai IM 2 visto che IM 1 non mi rispondeva. Premetto che da quella data "B." era sempre appiccicato a me. Come suo autista c'era questo N..
"B." mi faceva pressioni sul pagamento dei 13'500.- CHF che la famiglia di IM 2 mi doveva” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ Il giorno seguente io e "B." siamo andati al bar __________ mezz’ora prima dell'appuntamento con IM 2. Lo abbiamo chiamato e lui ci fece notare che manca ancora mezz’ora all'appuntamento. Alle 1900 chiamiamo IM 2 che non era ancora arrivato. Alla fine alle ore 2200 IM 2 non era ancora arrivato e quindi siamo andati all'appartamento” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“ Visto che IM 2 non mi rispondeva come pure IM 1 io e "B." con l'autista siamo andati a casa di IM 1. Abbiamo suonato al citofono. IM 1 rispose al citofono e si spaventò. Ci fece salire io e "B.". A metà scala ci accolse IM 2. Disse che in casa c'era gente e con mille scuse non voleva farci entrare nell'appartamento. Non siamo riusciti ad entrare nell'appartamento. Infatti con IM 2 siamo andati al Ricon latino o meglio all'esterno. Li abbiamo discusso io IM 2 e "B.". IM 2 mi promise che l'indomani io avrei ricevuto tutti i soldi.
Ci siamo poi spostati alla __________ . Lì dissi di chiamare IM 1 affinché potesse parlare con “B.". A quel punto "B." aveva perso la fiducia in me. IM 2 chiamò IM 1 dicendole rispondi al telefono che c'è A. che ti vuole parlare.
lo parlai con IM 1 e lei mi disse un sacco di scuse. Mi disse che lei aveva trafficato con tanti kg di cocaina e che quindi sapeva quel che faceva.
Le passavo "B." e lui uscì dal bar per parlare con lei. Non so cosa si siano detti.
Dopo 10 minuti "B." mi disse di uscire dal bar e mi passa la IM 1. Chiesi a IM 1 di cosa avessero parlato e lei mi disse che era tutto a posto. Le dissi che non era vero perché "B." voleva la sua roba indietro. Poi abbiamo fissato un nuovo appuntamento per il giorno dopo alle ore 19.00” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ Abbiamo suonato ci hanno fatto entrare nelle scale e IM 2 mi disse di aspettare fuori. IM 2 ha ancora detto scuse per non darci i soldi. Poi siamo andati ancora alla __________ . Sempre noi tre. IM 1 mi chiamò e con tono dolce mi disse: "tesoro domani alla stessa ora ti darò i soldi” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
Il giorno seguente A. si recò, dunque, a casa di IM 1. La donna gli pagò solo fr. 4'000.- e gli restituì cinque ovuli, riferendo che l’acquirente della cocaina le aveva fatto delle rimostranze in relazione al loro peso, inferiore a quanto pattuito:
“ Il giorno seguente alle ore 19.00 siamo andati io e "B." a casa di IM 1. Lei ci dava CHF 4'000.- e grammi 50 di cocaina (5 dei miei ovuli). Era in debito ancora di CHF 7'250.-. Lei diceva che il cliente che aveva preso la roba si era lamentato che ogni ovulo era di grammi 8 e non 11.5 con la confezione. Fatto che le ho contestato. "B." osservava la IM 1 mentre raccontava queste bugie. Poi IM 1 cercava di "ungerci" offrendoci la cena, da bere, ecc. "B." non mangiò nulla e le disse: "va bene io me ne vado". lo rimasi nell'appartamento a discutere. Spiegai ancora una volta a IM 1 che doveva darmi tutto il denaro e basta. Poi uscii anche io da casa”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
A. ha in parte rettificato il suo racconto, precisando che non fu in quell’occasione che B. si recò a casa di IM 1:
“ ADR che ribadisco che una volta che é rientrata è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi a me come pure gli ovuli. Preciso che B. non è venuto su. Lui mi aspettava al Bar __________ . ADR che in quel momento eravamo io, AP 1, IM 2 e IM 1.
La verbalizzante mi dice che nel verbale dell'arresto di cui mi è appena stata data lettura vi era anche B. a questa consegna di CHF 4'000.00 e restituzioni di ovuli. Dico alla verbalizzante che in quell'occasione B. non c'era. Lui mi aspettava al Bar __________ .” (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
“ I verbalizzanti mi chiedono se IM 1 ha visto o avuto a che fare con la cocaina che ho trasportata da __________. Rispondo che IM 1 aveva visto la cocaina ma chiaramente non tutti i 500 grammi (i 50 ovuli). Lei in un'occasione si lamentò circa il peso dell'ovulo. Lei diceva che il compratore le aveva detto che l'ovulo era di grammi 8 e non 11 (peso lordo) come le avevo detto io. Quindi mi restituiva 5 ovuli e mi dava CHF 4'000.--. Questo é avvenuto a casa di IM 1 in cucina. Presente c'era IM 2 e AP 1. Ricordo che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a quanto aveva venduto i grammi 300 al compratore (che non so chi sia o meglio le due donne non me lo lasciavano né vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla mamma che aveva venduto a CHF 45.- al grammo” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7).
IM 1 promise a A. che l’indomani avrebbe pagato il resto della somma dovuta (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
19. In realtà, il giorno successivo IM 1 non consegnò il dovuto. A. dovette aspettare ancora due o tre giorni per ottenere un ulteriore versamento di fr. 4'000.-
“ II resto ci ha detto che lo avrebbe pagato il giorno successivo. In realtà solo alcuni giorni dopo (2 o 3) IM 1 ci ha versato altri fr. 4'000.- ” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Il giorno seguente "B." mi chiamò e mi invitò per un caffè. Ci siamo trovati e mi disse di chiamare nuovamente IM 1. IM 1 ci disse che aveva ancora CHF 4'000.- da darci. Li consegnava a "B." nella tromba delle scale di casa sua” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“ Preciso che B. è salito a casa di IM 1 quando vedeva che anche la rimanenza del denaro non arrivava, mi aveva chiesto di conoscere IM 1 perché pensava che fossi io a fregarlo. È in quell'occasione che è salito. IM 1 in quel contesto aveva ribadito che il suo acquirente non era contento perché diceva che mancavano due grammi dall'ovulo di dieci grammi. Preciso alla verbalizzante che non era possibile che questo acquirente dicesse che mancassero due grammi perché li avevo pesati io, IM 2 e O.. Anche Q. aveva pesato l'ovulo”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
L’intero importo ottenuto, fr. 8'000.-, così come i 5 ovuli restituiti da IM 1, vennero dunque presi in consegna da B., che successivamente lasciò la Svizzera:
“ L'importo complessivo di fr. 8'000.- lo ha tenuto tutto B., il quale si è tenuto pure le 5 palline restituite da IM 1 ed il giorno successivo ha lasciato la Svizzera, almeno per quanto mi risulta” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7; verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);
“ II giorno seguente "B." prese un aereo e se ne andò in Spagna” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 12).
20. A. ha, poi, riferito agli inquirenti di non essersi arreso e di aver continuato a sollecitare a IM 1 il pagamento dello scoperto, che consisteva in fr. 3'250.- (ovvero 43 fr./gr. per 250 gr., meno i fr. 8'000.- già versati).
“ IM 1 mi deve ancora la somma di CHF 3'250.-. Ieri ho sentito IM 1 e mi disse di non romperle i coglioni. Mi disse che il ragazzo che le deve dare i soldi non risponde al telefono. Da parte mia non sono più in debito con "B.". I soldi che mi deve IM 1 sarebbero tutti per me” (verbale 8 marzo 2011, pag. 12).
“ Successivamente io ho ancora sollecitato IM 1 affinché mi versasse quanto stabilito e ad un certo punto lei mi ha detto di smetterla di rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era lamentato che mancavano 2 grammi per ogni ovulo”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 7);
“lei mi ha detto di non romperle le scatole perché lei è abituata a "fare fuori chili"” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
In definitiva, fatta eccezione per il parziale pagamento dei tre ovuli consegnati all’inizio a IM 2 (solo in parte consegnati a B.), A. ha dichiarato agli inquirenti di non aver guadagnato nulla dalla cocaina consegnata ai AP 1: agli inquirenti egli ha detto che questi “mi hanno fregato" (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
b. Dichiarazioni di IM 1
21. In occasione del suo primo verbale di interrogatorio in polizia, IM 1 ha ammesso di aver conosciuto A. con il soprannome di “A.” al bar __________ nel corso del 2010 e che, in quell’occasione, loro si scambiarono i numeri di telefono (pag. 2). Ha, poi, ammesso di averlo sentito nel dicembre 2010 per gli auguri di Natale, e di avere anche ricevuto da lui un regalo per la nipotina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).
Posta a confronto con le chiamate in correità di A. del 22 e del 29 marzo 2011, IM 1 ha, invece, recisamente contestato ogni suo coinvolgimento in questioni di droga, ammettendo unicamente che A. aveva trascorso a casa sua la sera di Natale, senza tuttavia che in quell’occasione si parlasse di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).
La qui ricorrente si è, pure, detta ignara dell’arresto del fratello e di un suo coinvolgimento in traffici di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 5).
22. Anche davanti al PP, IM 1 ha continuato a negare ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina riferito da A.. Interrogata sui loro rapporti, la qui appellante ha indicato di conoscerlo di vista dal dicembre 2010 e di averlo ospitato la sera di Natale di quell’anno, dopo che lui le si era presentato in casa, invitato dal fratello (verbale 9 giugno 2011, pag. 3). Ha, poi, dichiarato di averlo rivisto una volta al __________ nel mese di gennaio 2011 e di aver chiacchierato con lui bevendo una birra, vedendolo poi ancora un’ultima volta nel mese di marzo (verbale 9 giugno 2011, pag. 3)
Per il resto, sia davanti al PP (verbale 9 giugno 2011, p. 4-5), sia davanti al GPC (verbale 9 giugno 2011, p. 2), IM 1 ha ribadito la sua totale estraneità alla vicenda di droga esposta agli inquirenti da A..
23. Nella prima parte del confronto con A., IM 1, ammesse alcune circostanze riferite dal chiamante - in particolare, la partecipazione di A. alla cena di Natale a casa sua, la visita al __________ , il fatto che A. le avesse parlato della sua partenza poiché era senza lavoro e il loro incontro in zona Migros - ha continuato a negare di avergli proposto un trasporto di cocaina (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A., 4 luglio 2011, pag. 3).
Poi, proseguendo nell’interrogatorio, e dopo aver conferito con il suo legale, IM 1 ha, pur se in modo evidentemente reticente, modificato le sue dichiarazioni, arrivando a dire che
“ magari posso aver detto a A. in un contesto dove mi diceva che aveva problemi finanziari "allora porta su qualcosa", ma non intendevo seriamente”
(AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10).
Esortata dal PP e da A. a raccontare come si fossero realmente svolte le cose, IM 1 si è, infine, decisa a dire quanto segue:
“ Ha ragione A. quando dice di __________, gli avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli e che i soldi erano provento del mio lavoro e il guadagno per essermi prostituita” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10).
Va, poi, annotato che - modificando le sue iniziali dichiarazioni secondo cui nulla sapeva di un coinvolgimento del fratello in questioni di droga - IM 1, in questo verbale, ha ammesso che
“ IM 2 mi aveva detto che aveva dei problemi con il A. perché non riusciva a dargli i soldi per la cocaina ricevuta. lo gli ho risposto che non volevo più avere casini visto che ho già avuto casini visto che ho mio figlio in carcere. Allora ho deciso che avrei aspettato la paga e avrei consegnato i soldi che IM 2 doveva a A.. Confermo di aver dato CHF 4'000.00 a IM 2 e in quell'occasione IM 2 ha dato quindi in mia presenza a A. i CHF 4'000.00 ed i 5 ovuli. Voglio aggiungere che io dissi a A. che io non avevo più soldi e lui mi ha prestato CHF 150.00. Vi è stata una successiva occasione che A. è venuto a casa mia con una persona alta e magra. Non so se fosse B., non mi è stato presentato. Non so se in quell'occasione siano stati dati dei soldi. ADR che contesto di essere stata io a dire a A. che l'acquirente si era lamentato del peso dell'ovulo. E stato IM 2 a dirlo. Non mi ricordo se mia figlia fosse presente in quelle due occasioni”
(AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 9).
24. Il procuratore ha, in seguito, sentito contemporaneamente madre e figlia, interrogandole sia in relazione ai loro trascorsi in Cile, sia in merito alla loro situazione economica, rilevando come l’esistenza di cospicui invii di denaro all’estero emersa dall’inchiesta stridesse con la precarietà della loro situazione finanziaria. IM 1 non ha saputo spiegare esattamente la provenienza dei soldi spediti in patria: si è limitata a sostenere che, in parte, era stato il fratello ad avere spedito dei soldi a suo nome e, per il resto, a giustificare il possesso del denaro con una sua saltuaria attività di prostituta (AI 158, verbale di confronto tra IM 1 e AP 1 23 agosto 2011, pag. 5).
Quanto al resto, l’interrogatorio non ha portato elementi di rilievo, le due donne essendosi limitate a confermare la presenza di A. alla cena di Natale e l’avvenuta visita al __________ in sua compagnia (AI 158, verbale di confronto, pag. 9).
25. IM 1 è stata in seguito sentita insieme al fratello IM 2.
Durante questo interrogatorio, a IM 1 non è stato chiesto nulla in relazione alla nota “proposta” formulata nei pressi della Migros. Si è, sostanzialmente, parlato di altro, in particolare ci si è concentrati sulle questioni del pagamento della cocaina.
Di questo verbale - ritenuto come le ripetute adesioni del fratello alle dichiarazioni che la donna andava snocciolando davanti a lui non abbiano nessuna rilevanza probatoria - si annotano unicamente le dichiarazioni che IM 1 (IM 1) ha reso sulla questione dei soldi dati al fratello perché, sull’argomento, la donna si è sbizzarrita:
“ mio fratello mi ha detto soltanto che vi erano problemi di soldi, che era stata minacciata la mia famiglia e che quindi servivano urgentemente soldi. Ciò è successo circa una/due settimane dopo il mio rientro da __________ avvenuto attorno al 6 marzo 2011.
(…) Ciò è successo un giorno, non sono in grado di indicare la data, in cui mio fratello è venuto a casa mia con A.. Voglio precisare che A. non è salito in casa ma ha aspettato di sotto. A. era da solo. lo ho visto mio fratello nervoso. In seguito, alcuni giorni dopo, A. è nuovamente venuto sotto casa mia con un'altra persona che non ricordo. La cosa mi era sembrata strana perché avevo sentito in giro che tra mio fratello, A. ed altre persone, vi era stata una rissa e qualcosa che concerneva un'automobile e forse era stata rotta. lo ho quindi chiesto a mio fratello che cosa stava succedendo. Mio fratello mi ha risposto che il problema di soldi era legato alla cocaina che lui doveva pagare. In un secondo momento ho saputo che i soldi li doveva a A.. lo gli ho detto che, avendo già avuto problemi legati agli stupefacenti con uno dei miei figli, non ne volevo altri. Io gli ho anche preparato più volte la valigia e gli dicevo di andarsene. Lui se ne andava ma dopo una settimana tornava.
(…)
Circa dopo una settimana dalla seconda visita di A. presso casa mia, ho dato a mio fratello il denaro. Voglio precisare che non si trattava di CHF 4'000.00 ma di circa CHF 3'300.00 siccome lui ne aveva di suoi circa CHF 700.00. Ho versato questa somma solo perché avevo paura.”
(AI 163, verbale di confronto IM 1 /IM 2 29 agosto 2011, pag. 4-5).
26. Nell’interrogatorio del 5 settembre 2011, IM 1 ha, sostanzialmente, ritrattato le - già stentate - ammissioni fatte nel confronto con A..
Infatti, se il 4 luglio precedente, la donna, pur dopo iniziali negazioni, aveva ammesso che:
“ Ha ragione A. quando dice di __________, gli avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10),
il 5 settembre 2011, IM 1 ha detto che non era seria, non solo la sua affermazione di essere in grado di piazzare la droga, ma anche la stessa richiesta di portar su della droga. E questo perché “forse” stava scherzando (sic!):
“ Ricordo di aver parlato con lui un giorno, quando l'ho incontrato alla __________ . Lui mi ha detto che aveva problemi di soldi e che si era separato dalla sua moglie o amica. Io di questa storia non ne so nulla. Non mi sembra che mi avesse detto dove stava andando. In quell’occasione, forse scherzando (evidenziazione del red.), ho detto a A. di portarmi su qualcosa. Non gli ho però detto quanta cocaina portare su. (…) A A. ho detto, sempre scherzando, che saremmo riusciti a vendere lo stupefacente”
(AI 169, verbale 5 settembre 2011, pag. 2-3).
27. Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha detto di non essere coinvolta nei fatti a lei imputati, di non avere mai visto la droga e di non saperne nulla. Messa a confronto con le sue dichiarazioni precedenti, l’imputata ha ritrattato le sue ammissioni nei seguenti termini:
“ riconosco solo di aver pagato fr. 3'400.- perché A. aveva minacciato di morte i miei parenti. (…) ribadisco di essere stata minacciata per tutto il casino che hanno fatto”
(verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6).
28. In occasione del dibattimento d’appello, IM 1 ha affermato di aver conosciuto A. soltanto in occasione della cena di Natale ed ha negato la trasferta al __________ , prima ammessa (verbale CARP, pag. 4).
Quanto alla proposta di importare cocaina, l’appellante ha nuovamente modificato le sue dichiarazioni (come visto, già, in precedenza, oggetto di successive modifiche) arricchendole di elementi nuovi, o meglio sostenendo di avere, nel famoso incontro vicino alla Migros, semplicemente fatto una battuta scherzosa in risposta a A. che si vantava di avere già, in precedenza, portato droga dalla Spagna al Ticino ricavandone dei bei soldi:
“ E’ vero quanto mi dice la presidente e cioè che, ad un certo punto, A. mi aveva detto che siccome qui aveva dei problemi, voleva andare in Spagna per cercare lavoro. Non è vero quanto lui ha sempre detto, e cioè che io gli avevo chiesto di portare della cocaina da __________. In realtà, è stato lui, una volta che l’ho incontrato alla Migros, a dirmi che stava andando a __________ per prendere della cocaina (parlava di 2 o 3 Kg, come se niente fosse) e portarla qui visto che gli era già andato bene un viaggio.
Allora io scherzando gli ho risposto: “Ah sì? Ti è già andato bene? Allora grazie a Dio. E portane un po’ anche per me”. Ma scherzavo, lo posso giurare” (verbale CARP, pag. 4).
IM 1 ha, poi, nuovamente raccontato di essere stata all’oscuro di quanto accaduto successivamente tra A. e il fratello, di aver scoperto tutto solo al suo rientro a __________ , a cose fatte e di avere dato i soldi al fratello per evitare che capitasse loro “qualcosa di brutto”:
“ Quando sono rientrata da __________, ho scoperto che mio fratello trafficava droga con A. e un’altra persona. A. continuava a telefonare a mia figlia e anche a me. Io non volevo avere storie ma alla fine, perché mio fratello mi diceva che poteva capitare qualcosa di brutto visto che doveva dei soldi a A., io ho deciso di aiutarlo. Siccome non avevo abbastanza soldi, ho chiesto un prestito al mio datore di lavoro, sig.ra Antonietta De Pancrazio: le ho chiesto 5000.- fr. ma lei me ne ha dati solo 3000.- fr. Ho usato quei soldi, cui ho aggiunto 400.- fr., per darli a mio fratello però gli ho detto che doveva andarsene”
(verbale CARP, pag. 4-5).
c. Dichiarazioni di AP 1
29. Agli inquirenti AP 1 ha negato ancor più recisamente della madre un suo coinvolgimento nella vicenda raccontata da A., dichiarando di non avere più avuto a che fare con la droga dopo l’esperienza in Cile (verbale 8 giugno 2011, pag. 5).
Messa a confronto con A. - che dichiarava di conoscere solo di vista (verbale 8 giugno 2011, pag. 2) - AP 1 ha dichiarato di essere all’oscuro della proposta che la madre avrebbe fatto a A. per l’importazione di cocaina da __________, di non essere in alcun modo implicata nei fatti raccontati e, addirittura, di non aver mai dato il suo numero di telefono a A. (AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 7-9-10-11). Nel confronto, AP 1 ha, inoltre, sostenuto di non ricordare se A. fosse presente alla cena di Natale e negato di essersi mai recata con lui al __________ (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 7).
Confrontata con l’analisi dei tabulati telefonici, AP 1 non ha saputo spiegare l’esistenza di diverse telefonate (sia in entrata che in uscita) tra il suo cellulare e quello di A. nel periodo tra il 25 febbraio e il 6 marzo 2011:
“ ADR che non ho mai avuto il suo recapito telefonico e quindi non ci siamo mai sentiti.
Da parte mia ribadisco che io personalmente non ho mai avuto contatti telefonici con il succitato” (verbale 9 giugno 2011, pag. 2).
Al dibattimento di primo grado, la donna, sulle telefonate, ha persistito nelle sue irragionevoli negazioni:
“ dichiaro che non ci sono state queste telefonate. Ma se ci fossero state presumo di averlo insultato perché mi aveva telefonato senza che fossimo amici né che io gli avessi dato il mio numero”
(verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6).
La donna ha pure negato di essere stata presente quando la madre ha consegnato i primi CHF 4'000.-, come invece sostenuto da A. (AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 12).
AP 1 ha continuato a negare qualsiasi suo coinvolgimento nell’affare di droga anche in sede di confronto con N. (autista di B.). In quell’occasione, la donna ha, in particolare, detto:
- di non avere mai incontrato N. (AI 157, pag. 1),
- di non avere mai parlato di droga con lo zio,
- di non avere preso parte all’incontro presso il bar Amadeus (AI 157, pag. 3-4),
- di non avere preso parte alle trattative con B. per il pagamento del prezzo per la cocaina consegnata (in quanto “non ho mai trattato droga in vita mia”)
(AI 157, verbale di confronto 23 agosto 2011, pag. 4).
In sostanza, le negazioni AP 1 su tutte le circostanze evocate dai diversi protagonisti della vicenda, in particolare da A., sono rimaste costanti. Unica eccezione, l’ammissione - fatta nell’interrogatorio con la madre - della presenza di quest’ultimo alla cena di Natale e della loro trasferta al __________ , circostanze che, pure, aveva sin lì negato (AI 156, pag. 2-3).
Ancora al dibattimento di primo grado AP 1 ha ribadito la sua estraneità al traffico di droga e ha nuovamente dichiarato non avere mai avuto contatti né con A. né con N. (verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6-7).
AP 1 non si è presentata al dibattimento d’appello.
d. Ulteriori testimonianze
30. Sempre nell’ambito dell’inchiesta Cristobal, la polizia ha sentito O. R. (che A. aveva detto essere il destinatario di due ovuli e in rapporti con IM 2 e IM 1).
Nel suo interrogatorio, R. ha ammesso, non solo che IM 2 aveva a che fare con la droga, ma anche di avere assistito una volta ad una vendita di cocaina (AI 98, verbale R. O. 13 luglio 2011, pag. 4). Messo a confronto con le dichiarazioni di A. relative al suo arrivo a __________ e alla consegna di tre ovuli a IM 2, R. ha confermato le circostanze, salvo precisare che “sapevo che in quella circostanza A. aveva consegnato cocaina a IM 2 ma non so dire quanta fosse” e che si trattava del bar __________ e non del __________ (AI 98, verbale 13 luglio 2011,pag. 4).
R. ha, inoltre, confermato le dichiarazioni di A. quanto alla sua visita presso il suo appartamento per ottenere il pagamento dei tre ovuli, in particolare la consegna a credito di un ovulo di cocaina da 10 grammi, che solo successivamente è stato parzialmente pagato CHF 300.- (pag. 5).
L’interrogato ha però smentito la consegna di un ulteriore ovulo nel settembre 2010 (pag. 6).
Per questi fatti, R. è stato condannato, con decreto d’accusa 9 gennaio 2012 (passato in giudicato), per contravvenzione alla LStup ad una multa di fr. 200.- (doc. TPC 33).
31. N. N., sentito a seguito delle dichiarazioni di A., ha ammesso di aver funto da autista per B., di averlo portato più volte a __________ , in particolare per incontrare A. per questioni di cocaina (verbale 16 agosto 2011, pag. 3) e di avere assistito ad un litigio tra i due in occasione della seconda trasferta a __________ :
“ (..) quando ero in auto ho visto B. e A. litigare e prendersi a spintoni. Io scendevo dall’auto per separarli e calmare la situazione. B. invece mi diceva di andare via. Io mi allontanavo e ho sentito A. dire a B.: “ah sei venuto in compagnia, non hai le palle per venire da solo ad incontrarmi”. A quel punto A. ha preso due sassi da terra e si avvicinava verso di me e scagliava il sasso contro la portiera della vettura di mia mamma. Mentre A. si avvicinava a me diceva a B.: “ti faccio vedere che io ho le palle”. Attualmente il danno c’è ancora. Io volevo che A. mi pagasse il danno ma poi non l’ho più visto. B. mi diceva che avrebbe pagato lui il danno ma poi pure lui è sparito”
(verbale 16 agosto 2011, pag. 5-6).
N. ha, invece, negato di aver acquistato o ricevuto cocaina da A., contrariamente a quanto da questi sostenuto (verbale 16 agosto 2011, pag. 8-10).
32. Sentito dal PP, N., ribadito di non essere coinvolto in questioni di droga, ha aggiunto che era chiaro che il tema degli incontri fra B., A., AP 1 e IM 2 verteva sugli stupefacenti e sul relativo pagamento:
“ Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B. erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato discorsi di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i soldi a B..
Ovvero, di non preoccuparsi dei soldi che la roba te la pago. Ricordo che B. era "incazzatissimo" e che voleva i suoi soldi il giorno stesso. Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e che l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta.
Ripensandoci anche per quanto concerne l'incontro del pomeriggio avevo capito che B. aspettava una risposta da AP 1 a sapere se avrebbe restituito la roba o pagato i soldi. Ricorda che vi è stata una telefonata tra AP 1 e IM 2 al termine della quale IM 2 ci ha detto che la roba era piazzata e che dovevano solo arrivare i soldi.
A proposito di AP 1 voglio anche riferire che la volta che l'ho incontrata casualmente al Clay One, lei si è spaventata e mi ha subito chiesto dove fosse il mio amico riferendosi a B.. lo le ho risposto che non l'avevo più rivisto”
(AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, ricordato di essere andato, con B. e A., a casa di IM 1 per ottenere il pagamento del dovuto:
“ non ricordo il giorno, però ricordo l'episodio. lo, B. e A. siamo andati sotto una casa e abbiamo suonato il citofono. Ha risposto una donna che effettivamente era spaventata. Poco dopo è sceso IM 2 e con lui siamo andati al Ricon Latino. Ricordo che durante il tragitto B. e IM 2 parlavano di soldi ma poi ad un certo punto non ho più sentito cosa si dicevano. A. si era di fatto lamentato che non lo lasciavano ascoltare”
(AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, confermato che il litigio tra B. e A. era avvenuto così come descritto da quest’ultimo (AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 13).
Sentito, dopo alcuni giorni, a confronto con AP 1, N. ha mantenuto le sue precedenti dichiarazioni aggiungendovi di averla rivista dopo i fatti in discoteca:
“ ricordo che ci siamo salutati. Io l’ho vista spaventata e lei mi ha chiesto del mio amico (B.). Io le ho risposto che da quel giorno a __________ non l’avevo più visto”
(AI 157, verbale di confronto tra AP 1 e N. N. 23 agosto 2011, pag. 4).
Per questi fatti, con decreto d’accusa 14 marzo 2012 il PP ha proposto la condanna di N. - fra le altre imputazioni - per complicità in infrazione aggravata alla LStup (doc. TPC 33).
33. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno sentito anche M., amica di A.. Fra l’altro, la donna ha riferito di un colloquio avuto casualmente con un certo S. (vero nome S., cittadino dominicano residente a __________ ), amico di A., che, incontrato casualmente, le chiedeva della sorte di quest’ultimo dopo la sua autodenuncia:
“ Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva che “questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”. Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”. (…) Ha poi aggiunto che: “quando non c’è la IM 1 si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante mi fa prendere atto che la figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io abbia capito male” (verbale di M. 7 aprile 2011, pag. 3).
34. Nell’inchiesta è stata sentita anche U., consumatrice di cocaina e acquirente di IM 2, dalle cui dichiarazioni si estrapola quanto segue:
“ Gli scambi droga denaro, previo contatto telefonico, avvenivano solitamente in zona __________ . Lui arrivava sempre in bicicletta. In un’occasione sono pure salita in casa sua o meglio dove abitava e vi era pure sua sorella che non so come si chiama ed aveva anche una bambina di pochi mesi. Lei comunque non ha visto lo scambio droga denaro poiché era in cucina. IM 2 comunque mi ha riferito che anche lei faceva questi spacci”
(verbale di U. 9 giugno 2011, pag. 2).
e. Ulteriori risultanze agli atti
35. Le sorveglianze telefoniche messe in atto dagli inquirenti hanno dato modo di individuare una serie di contatti tra le utenze in uso alle persone coinvolte nella fattispecie (riassunte nel rapporto di complemento allegato al doc. TPC 33).
In sintesi, le seguenti persone hanno avuto contatti telefonici con le utenze in uso a A.:
- AP 1 (9 contatti tra il 25 febbraio i il 6 marzo 2011);
- N. (11 contatti tra il 24 febbraio 2011 e il 1° marzo 2011);
- IM 2 (73 contatti tra il 18 febbraio 2011 e il 9 marzo 2011);
- IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011).
Il dettaglio di tali contatti verrà poi indicato nei prossimi considerandi, nella misura in cui ciò è utile ai fini del giudizio.
36. Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti sono emersi dei versamenti di denaro all’estero (in particolare a __________) effettuati da IM 1, AP 1 e IM 2, per il tramite delle società RIA Financial Service (doc. AI 64) e VIGO Money Transfer (doc. AI 68) - di cui il PP ha chiesto spiegazioni alle due appellanti nel verbale del 23 agosto 2011 (doc. AI 158) - e da cui risulta, in particolare, che IM 1 ha inviato all’estero fr. 8'149.17 nel 2008, fr. 8'041.08 nel 2009, fr. 8'910.12 nel 2010 e fr. 5'005.- nei primi cinque mesi del 2011.
VI. Appelli
a. Sull’appello di IM 1
37. Nel suo ricorso IM 1 chiede, in via principale, il proscioglimento dall’accusa di avere importato, venduto e detenuto ai fini di vendita complessivi 330 grammi di cocaina e meglio, come precisato nell’atto d’accusa (così come riformulato in sede di dibattimento di appello).
37.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovate le accuse rivolte ai tre imputati sulla scorta delle chiamate di correo di A., ricordate nel cons. 7 della sentenza impugnata e ritenute
“ assolutamente credibili poiché lineari e logiche nella loro esposizione, reiteratamente confermate, sia singolarmente che in confronto con i tre imputati, oltre che totalmente disinteressate vista la contestuale sentenza di condanna” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 27).
La prima Corte ha osservato che le chiamate di correo hanno trovato conferma in tutti gli altri riscontri resi possibili dalle dichiarazioni di A., in particolare quelli telefonici “che hanno confermato non solo le sue telefonate dalla Spagna a IM 2 (cons. 7c1) ma anche i successivi contatti con IM 1 (cons. 5d) e AP 1 (cons. 5e 7c2)”, la data di rientro a __________ di IM 1 (cons. 7c3), le dichiarazioni di N. e da R., sia singolarmente che in sede di confronto (cons. 7c4 e 7c5) e le conferme delle avvenute vendite di IM 2 ad alcuni dei suoi acquirenti (cons. 9).
Per quanto attiene più precisamente la posizione processuale di IM 1, la Corte di prime cure è giunta alla conclusione che l’imputata, dicendo a A. “porta su qualcosa”:
“ non scherzasse assolutamente e questo già solo perché A. ha assolutamente creduto alla sua richiesta visto come, una volta giunto a __________, si è dato da fare per cercare un fornitore e quindi ricontattarla telefonicamente onde ricevere il suo placet per l'acquisto che gli fu invece dato, a causa della sua assenza dal Ticino, da IM 2 con il significativo e non differentemente comprensibile enunciato "che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con lei"” (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Per i primi giudici,
“ di scherzo non si trattava perché nessuno, se non è assolutamente certo della serietà dei suoi committenti, ingoia per gioco 50 ovuli di cocaina per poi passare attraverso due controlli aeroportuali ed una dogana internazionale, senza poi dimenticare gli innegabili rischi che un tale agire può arrecare alla salute”
(sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
La Corte delle assise criminali ha, quindi, ritenuto “chiaro” che IM 1 sia stata il principale punto di riferimento di A., non solo all’inizio ma anche nel prosieguo dei fatti, “visto come dopo il rientro di questa imputata a __________ (cons. 7c3) si sia rivolto essenzialmente a lei per ricevere il dovuto pagamento (cons. 7b10, b11, b13 e b14)”. A mente dei primi giudici, tutta la vicenda (fatta eccezione per le vendite, delegate al fratello) è stata gestita da IM 1 in prima persona (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Perciò, l’imputata è stata ritenuta colpevole dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
37.2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM 1 che contesta l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici, fondato principalmente sulla chiamata di correo di A., affermando la propria estraneità al traffico di cocaina messo in atto dal fratello in sua assenza. Completando - come visto - in sede d’appello le dichiarazioni (o meglio, alcune delle dichiarazioni) precedentemente rese, IM 1 sostiene che, fu soltanto a causa delle vanterie di A., che a lei sfuggì quella che il suo difensore ha definito una “battuta infelice” e che fu, dunque, del tutto involontariamente che si ritrovò, al suo rientro da __________, invischiata nei traffici di A. che - equivocando sulle sue reali intenzioni - aveva nel frattempo coinvolto anche il fratello.
Pertanto - ha sostenuto l’appellante - può, semmai, esserle rimproverato di avere dato al fratello i soldi per chiudere la vicenda pur se - ha rilevato - lo ha fatto unicamente a causa delle minacce di A..
37.3. Giusta l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente sino al 1.7.2011) chiunque senza essere autorizzato, tra le varie ipotesi elencate, trasporta, importa, vende, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è la detenzione non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
L’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup definisce un caso come grave laddove l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Per la cocaina, ciò è oggettivamente dato già per un quantitativo complessivo di almeno 18 gr. di stupefacente puro (DTF 120 IV 334; 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165; 108 IV 63; DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81).
37.4. Le accuse nei confronti di IM 1 poggiano essenzialmente sulla chiamata di correo di A..
Occorre, dunque, in primo luogo verificare se essa adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina affinché una tale chiamata possa essere posta a fondamento dell’accertamento dei fatti.
37.5. Il giudizio di credibilità dato dai primi giudici alla chiamata di correo di A. é del tutto condivisibile.
Quanto alla costanza e all’univocità delle dichiarazioni di A., va sottolineato che in tutti gli interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre dato la stessa versione dei fatti. Non solo. A dipendenza delle domande degli interroganti, egli l’ha arricchita di volta in volta con maggiori dettagli, senza cadere in contraddizioni e senza mai modificare il proprio racconto, se non su punti del tutto marginali (confondendo talvolta il nome degli esercizi pubblici in cui si erano tenuti i vari incontri; le circostanze in cui era stato invitato alla cena di Natale a casa di IM 1 e AP 1; la sorte di uno degli ovuli; la presenza di B. nell’appartamento di IM 1 al momento della prima o della seconda consegna di fr. 4'000.-), con correzioni che non sono tali da scalfire minimamente la continuità e ripetitività delle sue affermazioni sui fatti chiave della vicenda.
La fase iniziale precedente la sua partenza per __________, il suo soggiorno in Spagna e i contatti telefonici intrattenuti con IM 2 al posto della sorella, il suo rientro e la consegna di ovuli, la contabilità delle consegne e dei pagamenti, i destinatari della droga, il tira e molla sul pagamento della cocaina, … sono, infatti, circostanze esposte e ribadite in modo chiaro e dettagliato in ben una dozzina di interrogatori, nell’arco di cinque mesi, sia in confronto con gli altri implicati che da solo davanti agli inquirenti.
Il carattere disinteressato della chiamata di correità è pure pacificamente dato, come già considerato in prima istanza. A. è stato, infatti, condannato in prima persona per i fatti da lui spontaneamente raccontati agli inquirenti, senza che il coinvolgimento delle persone chiamate in correità abbia in qualche modo alleggerito la sua posizione processuale.
Un eventuale rancore nutrito da A. nei confronti dei chiamati in correità - dai quali A. non è riuscito ad ottenere il pagamento del dovuto nonostante abbia funto da body packer per 50 ovuli di cocaina - non è circostanza tale da far dubitare del carattere disinteressato della chiamata stessa. L’esistenza di un tale sentimento rappresenta, semmai, la conferma che i fatti si sono svolti proprio così come li ha raccontati A. nel senso che - se non vi fosse stato un traffico di droga con l’epilogo da lui raccontato (“mi hanno fregato”, verbale dinnanzi al PP 4 maggio 2011, pag. 4) - tali motivi di astio non avrebbero ragione di esistere.
La sua storia personale non lascia del resto supporre che egli abbia voluto incastrare i chiamati in causa in una vicenda in cui essi non avevano nulla a che fare.
Anche la credibilità intrinseca della chiamata di correo non solleva dubbi di sorta. Prima di questi fatti A. era incensurato, nonostante si sia dichiarato consumatore occasionale di cocaina. Lo svolgimento dei fatti così come da lui raccontato appare, inoltre, del tutto verosimile secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza della vita. Ne è un esempio il fatto che B. non si sia fidato - trattandosi della prima esperienza con A. - a consegnargli a credito un kg di cocaina, come richiesto, ma gliene abbia dati solo la metà, e l’abbia seguito nel suo viaggio in Svizzera. Del tutto comprensibile - e, quindi, in sé verosimile - è, poi, il crescente nervosismo e la lite fra le parti, incluso B., degenerata nella colluttazione ricordata anche da N., nonché la sua confessione - dapprima alla sua amica M. e poi in polizia - dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di recuperare parte di quanto la famiglia AP 1 gli doveva.
Va altresì sottolineato come A. non abbia nascosto agli inquirenti circostanze a lui sfavorevoli (avrebbe, infatti, potuto confessare l’importazione dei soli 330 grammi consegnati a IM 2, piuttosto che dell’intera partita di 500 grammi), così come il fatto che egli non abbia sottaciuto circostanze favorevoli ai tre chiamati in causa (riducendo sostanzialmente il ruolo di IM 2 nello spaccio di droga quale “manovalanza” della sorella, poiché inaffidabile: “Ricordo che AP 1 era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile”; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AP 1 era la persona di fiducia di IM 1 “per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano”, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8), o riconoscendo che AP 1 non era cosi avvezza alle questioni di droga (“Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag. 9), e che poteva essere all’oscuro della proposta della madre di importare cocaina di ritorno dal suo viaggio a __________ (verbale di confronto A./ AP 1 6 luglio 2011, pag. 7).
Infine, per quanto attiene agli elementi esterni, indipendenti dalla chiamata di correo, che la supportano, va sottolineato come le prove raccolte dagli inquirenti confortino in massima parte le dichiarazioni di quest’ultimo.
Le circostanze riferite da A. in merito ad avvenimenti in cui era presente O. R. (consegna di tre ovuli di cocaina a IM 2, visita di A. nel suo appartamento per chiedere il pagamento dei tre ovuli, consegna a R. di un ovulo a credito, parzialmente pagato solo successivamente) hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza di quest’ultimo. Unica comprensibile incongruenza, irrilevante nel caso concreto, R. ha sminuito il proprio coinvolgimento nella misura in cui ha negato la consegna di un ulteriore ovulo di cocaina da parte di A..
Lo stesso vale per le circostanze riferite da A. in merito ad avvenimenti in cui era presente N. N. (incontro presso un esercizio pubblico per discutere del pagamento della droga in presenza di B., A., AP 1 e IM 2, visita a casa di IM 1, litigio fra B. e A.). Anche N., così come R., ha contestato le dichiarazioni di A. unicamente con riferimento al proprio coinvolgimento in questioni di droga, negandolo.
Un posto non irrilevante quale elemento a sostegno delle dichiarazioni di A. va dato anche agli appunti ritrovati tra i suoi effetti personali (cfr. allegato C al verbale A. del 22 marzo 2011 e relative spiegazioni a pag. 4), in cui il chiamante ha preso nota della destinazione degli ovuli e degli importi incassati. Se è vero che a tali annotazioni non può essere dato peso decisivo - poiché, in linea teorica e in contesti fattuali che qui non risultano dati, esse avrebbero potuto essere confezionate ad arte dallo stesso A. - va sottolineato come esse collimino comunque perfettamente con le dichiarazioni da lui rese agli inquirenti.
Significativo appare, poi, il breve passaggio della testimonianza di M. che conferma quanto riferito da A. nel suo primo interrogatorio, ovvero come il coinvolgimento di IM 1 e della figlia AP 1 in questioni di cocaina non fosse cosa sporadica né particolarmente nascosta nell’ambiente dei dominicani.
Parimenti significativo è quanto dichiarato dalla consumatrice U. che ha dichiarato che IM 2 le aveva detto che anche la sorella IM 1 “faceva questi spacci” (verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2).
Ulteriori elementi esterni a suffragio delle dichiarazioni di A. possono essere trovati nei tabulati telefonici (cfr. doc. TPC 33, rapporto di complemento).
Vi è anzitutto l’esistenza stessa di contatti telefonici tra A., IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011) e AP 1 (9 contatti tra il 25 febbraio e il 6 marzo 2011), cui le dirette interessante non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle date da A..
In particolare, appare rilevante l’esistenza di tre contatti telefonici tra l’utenza spagnola in uso a A. e il numero di telefono di IM 2 in data 30 gennaio, 11 e 17 febbraio 2011, nel periodo in cui A. si trovava a __________ (dal 28 gennaio al 18 febbraio) ovvero nel momento in cui, secondo le sue affermazioni, contattava IM 2 - in assenza di IM 1 - per comunicare di aver trovato un fornitore di cocaina.
Per quanto attiene alle telefonate con l’utenza di IM 1, si rileva come le stesse inizino più tardi rispetto ai contatti con gli altri due implicati, ciò che collima con quanto affermato da A., ovvero che IM 1 ha ripreso in mano l’operazione soltanto dopo il suo rientro da __________. Appare, inoltre, perfettamente compatibile con quanto affermato da A. il fatto che l’ultimo contatto con IM 1 sia avvenuto il 7 marzo 2011, ovvero il giorno precedente la costituzione in polizia di A., allorquando ha effettuato l’ultimo tentativo di recuperare il dovuto, venendo trattato in malo modo dalla donna.
Anche le date dei contatti telefonici con AP 1 collimano con i racconti di A., così come l’esistenza di contatti telefonici con N. proprio nell’arco di tempo in cui questi ha funto da autista di B. (24-28 febbraio e 1 marzo).
Verso la fine del procedimento, anche IM 2 ha parzialmente riconosciuto le sue colpe. Di fatto, egli ha dunque confermato le dichiarazioni di A., pur tutelando la posizione della sorella e della nipote, escludendone il coinvolgimento (fatta eccezione per il prestito che IM 1 gli avrebbe concesso per pagare parte del debito con A., cfr. confronto IM 2/ IM 1, 29 agosto 2011 pag. 4-5 e verbale TPC all. 1 pag. 3, 6 e 7). La condanna inflittagli è stata da lui accettata.
Ne deriva che le uniche risultanze istruttorie agli atti in contrasto con la versione dei fatti fornita da A. risultano essere proprio le dichiarazioni delle due appellanti, comunque apodittiche, palesemente menzognere (come la dichiarazione di AP 1 secondo cui non ha mai avuto a che fare con la droga in vita sua, nonostante la flagranza di reato che le è costata la condanna cilena agli atti, o secondo cui non conosce B., circostanza smentita da N. N. che ha testimoniato di averli visti insieme), contraddittorie (a titolo di esempio, AP 1 ha dapprima negato la partecipazione di A. alla cena di Natale e la trasferta con lui al __________ , per poi invece ammettere che egli era presente in entrambe le circostanze; viceversa IM 1 ha ammesso la circostanza relativa al __________ , smentendola al dibattimento di appello; cfr. ad es. verbale AP 1 8 giugno 2011, pag. 2 e 5 e verbale di confronto IM 1/AP 1, 23 agosto 2011 pag. 6, doc. AI 158), pretestuose (ad esempio, AP 1: “dichiaro che non ci sono state queste telefonate. Ma se ci fossero state presumo di averlo insultato perché mi aveva telefonato senza che fossimo amici né che io gli avessi dato il mio numero”, verbale TPC, pag. 6) e prive di riscontri oggettivi.
Altrettanto non credibile è la versione dei fatti resa da IM 1 al dibattimento d’appello. Sottolineata la scarsissima credibilità generale della donna che, nel corso del procedimento, ha cambiato a più riprese le sue dichiarazioni, sia su fatti centrali (quali appunto, la proposta prima negata poi ammessa pur se qualificata di scherzosa su una parte, poi ridimensionata, poi, rinnegata al dibattimento d’appello per essere ripresa, con un’altra contestualizzazione, in questa sede) sia su questioni marginali (ad esempio, la visita al __________ , in un primo tempo ammessa e, poi, in questa sede, ritrattata, o l’esistenza di un altro figlio di dieci anni a __________, novità emersa al dibattimento di appello), è evidente come sia estremamente significativo il fatto che IM 1 ha detto solo in sede d’appello della vanteria di A.. La tardività di tale completazione ne dimostra, infatti, la reale natura: si tratta di una bugia, pensata per inserire la tesi della proposta fatta, sì, ma solo per scherzo in un contesto che ne supportasse, appunto, la natura scherzosa, altrimenti del tutto inverosimile.
Alla luce di tutto quanto considerato sopra, va forzatamente concluso che la versione dei fatti data da A. è del tutto veritiera e la sua testimonianza, pur provenendo da persona interessata e non libera, può essere utilizzata quale valida prova nell’accertamento dello svolgimento dei fatti.
37.6. Sulla base della chiamata di correità di A. e sulla scorta delle emergenze processuali, questa Corte considera pertanto accertato che:
- nel 2010, in esercizi pubblici di __________ frequentati da sudamericani, A., consumatore saltuario di cocaina, ha conosciuto IM 1 che gli ha apertamente detto di essere dedita al commercio di cocaina;
- poco dopo Natale 2010, dopo che A. le aveva accennato di essere intenzionato a recarsi a __________ per cercare lavoro, IM 1 lo ha invitato a portare in Svizzera un quantitativo imprecisato di cocaina;
- da __________, A. ha tentato di contattare telefonicamente IM 1 per dirle che aveva trovato un fornitore per 500 gr. di cocaina (pur avendone cercati il doppio) ma la donna, rientrata a __________ per un breve soggiorno, non rispondeva al telefono;
- sempre da __________, A. chiamò, perciò, il fratello di IM 1 che gli disse di procedere portando la cocaina in Ticino siccome concludere affari con lui era come farlo con la sorella ("che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con lei”, verbale di confronto IM 2/ A., 25 agosto 2011, pag. 4);
- non appena rientrato a __________ , il 18 febbraio 2011, A. ha contattato IM 2 che lo ha subito raggiunto nel bar dove aveva espulso gli ovuli prendendone in consegna tre (30 gr. di cocaina) il cui pagamento è intervenuto solo nei giorni successivi per un importo di fr. 1'100.- (invece dei pattuiti fr. 1'650.-, corrispondenti a fr. 55.-/gr.);
- nei giorni seguenti, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva un acquirente interessato a 30 ovuli (300 gr.) e che, perciò, tale quantitativo avrebbe dovuto venir consegnato a AP 1 che gestiva le questioni di droga in assenza della madre;
- A. si recò, quindi, a casa di AP 1 (dove trovò anche IM 2) e consegnò i 30 ovuli;
- in tale occasione nacquero delle discussioni sul prezzo: AP 1 e IM 2 volevano pagare soltanto fr. 43.- al grammo ma quel prezzo non stava bene né a A. né a B., informato telefonicamente da quest’ultimo;
- le trattative sul prezzo continuarono, poi al bar - dove IM 2 e A. vennero raggiunti da B. che era accompagnato da N. N. (che fece finta di essere interessato all’acquisto di 100 gr. di cocaina per mettere pressione a IM 2) - e si conclusero con un accordo sull’importo di fr. 45.-/grammo (per un totale di fr. 13'500.-) che IM 2 promise di pagare, prima, la sera stessa, e poi l’indomani;
- nel frattempo, AP 1 aveva venduto la cocaina ricevuta e ne aveva dato notizia a IM 2, che lo comunicò agli altri;
- in seguito, invitato a cena dai due, A. venne informato del fatto che il pagamento non sarebbe intervenuto l’indomani ma solo successivamente, 4-5 giorni dopo;
- B., avvisato del ritardo, andò su tutte le furie ma, dopo una discussione, accettò la tempistica di pagamento proposta;
- A. continuò a sollecitare telefonicamente il pagamento del dovuto, fintanto che al telefono di AP 1 non rispose la madre IM 1, rientrata da __________, che si fece garante del pagamento ripromettendo di contattarlo l’indomani;
- il giorno seguente, tuttavia, nessuno ricontattò A. che cercò, perciò, di parlare con IM 1 e il fratello: non ricevendo risposte alle sue telefonate, egli si recò a casa della donna accompagnato da B.;
- IM 1 li fece entrare nel palazzo ma, nella tromba delle scale, vennero raggiunti da IM 2 che li accompagnò all’esterno dove si accordarono che il pagamento sarebbe intervenuto il giorno seguente; mentre si trovavano presso la birreria Haas, A. e B. parlarono al telefono con IM 1, che li rassicurò ulteriormente sulla tempistica del pagamento;
- a seguito di tutte queste dilazioni, vi fu una lite che degenerò in colluttazione fra A. e B., alla presenza di IM 2 (che fungeva da paciere) e N. (la cui auto venne danneggiata da un sasso lanciato da A.);
- successivamente A. si recò ancora a casa di IM 1, mentre B. lo attendeva al bar: questa volta, la donna, alla presenza della figlia e del fratello, gli consegnò fr. 4'000.- e gli restituì 5 ovuli, riferendo di presunte lamentele dell’acquirente secondo cui gli ovuli contenevano solo 8 grammi invece dei 10 promessi;
- lo stesso copione si ripresentò il giorno successivo, con A. e B. che si recavano a casa di IM 1 e con IM 2 che, sulle scale all’interno del palazzo, consegnò loro ulteriori fr. 4'000.-;
- il 3 marzo 2011 B. rientrò in Spagna;
- nei giorni successivi, A. cercò ancora di contattare IM 1 per recuperare quanto ancora vantava, poiché tutto quanto sin lì ottenuto per i 300 grammi di cocaina consegnati era stato intascato da B.;
- il 7 marzo 2011 vi fu un’ultima telefonata fra IM 1 e A. in cui la donna lo trattò in malo modo, lasciandogli intendere che non avrebbe più ricevuto alcunché per la droga consegnata;
- il giorno seguente A. raccontò quanto accaduto alla sua amica M. e, poi alla polizia.
Ne deriva che l’appellante va riconosciuta responsabile dell’intera operazione - e non solo del suo tardivo finanziamento - ovvero dell’importazione, in vista della vendita, di 330 gr. di cocaina, della vendita a persona non identificata di 280 gr. dei 330 gr. di cocaina importati e della detenzione, ai fini di vendita, di 50 gr. dei 330 gr. di cocaina importati.
37.7. Alla luce dei fatti accertati da questa Corte, appaiono pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19 cifra 1 vLStup in capo a IM 1.
A IM 1 incombe, dunque, la responsabilità di avere dato il via a tutta l’operazione, incitando A. ad importare una quantità imprecisata di cocaina in Svizzera (ma almeno un kg.), promettendogli di riuscire a “piazzarla” sul mercato locale.
Il fatto che IM 1 non fosse reperibile (poiché a __________) al momento in cui A. ha dato seguito alla sua proposta trovando un fornitore e, poi, importando in Svizzera lo stupefacente non è rilevante, nella misura in cui, in sua assenza, il fratello e la figlia hanno agito in sua vece (quest’ultima in particolare era la persona di fiducia della madre). IM 1 era informata da loro di quanto accadeva e anche da lontano dirigeva le operazioni. E’ stata, infatti, lei ad indicare l’esistenza di un compratore per i 30 ovuli di cocaina (“IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e mi disse che c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2 dicendogli che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1) (verbale A. 8 marzo 2011, pag. 8).
Il suo ruolo centrale risulta, poi, anche dal suo intervento al rientro da __________, con la telefonata a A. in cui si è fatta garante del pagamento (“arrivava da __________ IM 1. IM 1 mi chiamava mi disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10; dicendomi "mi faccio garante e domani ci vediamo per risolvere la questione", verbale 9 marzo 2011, pag. 6; “lo avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la consegna dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha assicurato che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la situazione”, verbale 29 marzo 2011, pag. 6).
IM 1 era il principale punto di riferimento perché è a lei che si sono rivolti A. e B. per ricevere il dovuto ed è stata lei a rassicurarli in proposito (“con IM 1 non ho in pratica avuto più alcun contatto fino alla fine, "quando mi hanno fregato”. So però che era sempre in contatto con la figlia ed il fratello in merito alla nostra storia di droga. Sono sicuro di ciò siccome quando mi trovavo presso il loro appartamento ho assistito a telefonate tra di loro. Tra l'altro, in una di queste occasioni io stesso ho parlato con IM 1. La mia impressione è per altro che a IM 1 siano stati mandati i soldi, o parte dei soldi, provento della vendita dei 300 gr. che io avevo consegnato loro. Per il rimanente tutta la faccenda relativa alla droga è stata gestita da IM 2 e AP 1, così come già detto nei miei precedenti verbali di polizia e davanti al PP”, verbale 4 maggio 2011, pag. 4; “ADR che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era arrivata avrebbe sistemato questione”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag. 9), oltre che a consegnare a A. una parte del dovuto e gli ovuli di ritorno (“ADR che ribadisco che una volta che é rientrata è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi a me come pure gli ovuli”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag. 9).
Il giudizio di colpevolezza di prime cure merita, dunque, su questo punto, conferma.
b. Sull’appello incidentale del PP nei confronti di IM 1
38. Nel suo appello incidentale il procuratore pubblico ribadisce la richiesta formulata al punto 1.3. dell’atto d’accusa, corrispondente al punto 1.1 dell’accusa riformulata in questa sede, ovvero che a IM 1 venga imputata, non solo la responsabilità per l’importazione di 330 gr. di cocaina consegnati da A. in due tempi (di cui 50 gr. restituiti), ma per l’importazione dell’intera partita di 500 gr. in Svizzera.
38.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che non vi sono agli atti sufficienti riscontri per concludere che IM 1 (e IM 2) abbiano convenuto l’acquisto di 500 gr. di cocaina da A.. I primi giudici hanno, al riguardo, rilevato che:
“ nelle iniziali discussioni con B. A. aveva chiesto 1 kg per poi accettare, anche perché a credito, solo 500 gr. di cocaina assieme alla presenza di questo fornitore durante il suo viaggio di rientro in Svizzera (…)
una volta giunto a __________ A. non tenne a disposizione di IM 2 tutta la trasportata partita ma già da subito iniziò a venderla rispettivamente a consegnarla ad altre persone tra cui B., R., N. ed un certo Q.” (sentenza impugnata, consid. 7d, pag. 18).
I primi giudici hanno ritenuto come “insindacabile prova” che fra IM 1 e A. non vi fosse alcun accordo sui quantitativi, non solo
“ il fatto che l'iniziale accordo verbale tra IM 1 e A. fosse rimasto comunque sul vago quo al quantitativo limitandosi ad un "porta su qualcosa" (PP IM 1/A. 4.7.2011 pag. 10 e cons. 7b2), così come dello stesso tenore dovevano essere state le due telefonate tra A. e IM 2 del 30.1.2011 e deil'11.2.2011 (PP IM 2/A. 25.8.2011 pag. 5, doc. dib. 4 e con. 7) sul cui contenuto il primo si è unicamente limitato a dire che IM 2 gli disse che "poteva pensarci lui” senza riferire alcunché in merito al quantitativo proposto rispettivamente richiesto (PP IM 2/A. pag. 4)”,
ma soprattutto
“ il fatto che dopo aver dato 330 gr. di cocaina a IM 2 A. non ha assolutamente tenuto in deposito i restanti 170 gr. di predetta sostanza nell'attesa di ulteriormente consegnarglieli, così come avrebbe dovuto fare se questo fosse stato il loro accordo, avendoli invece, nei giorni successivi, ripetutamente ceduti a B., venduti a terzi o tenuti per sé (PS A. 8.3.2011 pag. 11 e 12 nonché 22.3.2011 pag. 3 rispettivamente PP A. 9.3.2011 pag. 8 e 4.5.2011 pag. 4 nonché cons. 7d)” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 31).
38.2. Secondo la scrivente Corte, le argomentazioni del PP con riferimento alla responsabilità di IM 1 quanto all’intera partita di cocaina importata da A. devono essere condivise. In effetti, se è vero che IM 1 ha discusso con A. dell’importazione di cocaina da __________ solamente per sommi capi e senza fare riferimento ad un quantitativo particolare di droga, è anche e soprattutto vero che è stato accertato che:
- IM 1 era nota nell’ambiente dei sudamericani (assieme alla sua famiglia) per essere coinvolta nello spaccio di cocaina (“nella famiglia di IM 1 sono tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di droga. Di cosa vivono sennò?”, verbale 9 marzo 2011, pag. 4; “Posso anche dire che già nel 2009 quando arrivai qua la prima volta io, frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1 avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche con me presente” verbale 22 marzo pag. 5; “IM 2 comunque mi ha riferito che anche lei faceva questi spacci”, verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2);
- la donna non faceva segreto di detta circostanza e aveva riferito a A. di essere abituata a trattare chili di stupefacente (“Poi, come già detto, io dissi qualche giorno prima di partire per __________ a IM 1 che sarei andato là per cercare lavoro e lei mi disse di portare un po' di roba che lei l'avrebbe poi piazzata. Lei aggiungeva che aveva già gente disposta ad acquistare cocaina”, verbale 22 marzo 2011, pag. 5; “Mi disse che lei aveva trafficato con tanti kg di cocaina e che quindi sapeva quel che faceva” verbale 8 marzo 2011, pag. 10; “ad un certo punto lei mi ha detto di smetterla di rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era lamentato che mancavano 2 grammi per ogni ovulo” verbale 9 marzo 2011, pag. 7; “Le ho anche detto che sarei partito per __________ per cercare lavoro. Lei mi ha quindi detto che se le avessi portato qualche chilo di "roba", intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata"” verbale di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva che “questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”. Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”; verbale M. 7 aprile 2011, pag. 3);
- pur senza commissionare l’importazione di una quantità precisa di stupefacente, IM 1 aveva fatto intendere a A., prima della sua partenza, che avrebbe potuto piazzare una quantità di circa un paio di chili. Formulazione che, nel contesto in cui è stata proferita, non può che essere intesa come un’esortazione ad importare senza remore quantitativi di cocaina almeno di quell’ordine di grandezza (“Lei mi ha detto che se le avessi portato qualche chilo di roba, intendo cocaina, lei me l’avrebbe “piazzata” perché aveva i clienti”, verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 4; In merito al peso posso dire che avevo capito che IM 1 parlava di chili. Questo fatto mi è poi stato confermato successivamente quando abbiamo avuto discussioni in merito al pagamento e lei mi ha detto di non romperle le scatole perché lei è abituata a "fare fuori chili"”, verbale 4 maggio 2011, pag. 4; “Lei mi ha quindi detto che se le avessi portato qualche chilo di "roba", intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata", verbale di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “poteva essere anche un paio di chili”, verbale 9 marzo 2011, pag. 4);
- A., una volta trovato il fornitore, ha cercato di telefonare a IM 1 per chiedere conferma dell’affare ed è impensabile che egli, nel corso di tale telefonata, non abbia accennato anche al quantitativo trovato. A. ha, infatti, dichiarato di avere informato IM 2 dei quantitativi in gioco (“lo ho quindi telefonato a IM 1 per dirle che avevo trovato mezzo chilo di cocaina” verbale 9 marzo 2012, pag. 4; “lo gli ho esposto - a IM 2 - il fatto che ero a __________ e stavo concludendo un affare concernente mezzo chilo di cocaina così come concordato con IM 1”; verbale 9 marzo 2012, pag. 4; “ci siamo sentiti più volte”, verbale di confronto IM 2 /A. 25 agosto 2011, pag. 5; “Dopo che questi mi ha comunicato che IM 1 era all'estero gli ho raccontato quali erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo trovato il fornitore. Lui mi ha risposto che se ne sarebbe occupato lui al posto della sorella”, verbale 4 maggio 2011, pag. 4);
- non riuscendo a contattare IM 1, A. non avrebbe insistito nel cercare un altro membro della famiglia se fosse stato intenzionato a (o in grado di) piazzare da solo il quantitativo di cocaina sulla piazza ticinese; (“ci siamo sentiti più volte. Io lo contattavo per mantenere un buon rapporto con lui, così da essere sicuro che giunto in Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina” (verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 5).
- A. non risulta avere spacciato droga in precedenza, e non ha mai riferito di avere avuto intenzione di utilizzare la cocaina importata in altro modo (ad esempio vendendola in prima persona);
- una volta rientrato da __________ - e meglio, non appena sceso dal bus in arrivo dalla Malpensa - A. aveva contattato immediatamente IM 2 informandolo di essere arrivato col “carico” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4);
- durante l’operazione di espulsione degli ovuli nel gabinetto di un esercizio pubblico, A. viene sollecitato più volte telefonicamente da IM 2, che lo raggiunge, poi, subito dopo e prende in consegna tre ovuli a mo’ di anticipo (tant’è che non vengono pagati) (verbale 29 marzo 2011, pag. 5);
- l’altra persona cui A. consegna un ovulo è O., persona vicina alla famiglia, su istruzione di IM 2 (“mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un appuntamento presso l'appartamento di O.”; “in quell'occasione mi ha detto di portare un solo ovulo a O.. lo ho seguito le indicazioni ed ho quindi consegnato 1 ovulo a O.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 6);
- A. chiede a IM 2 che ne è del loro accordo riguardante gli altri ovuli (“Nella stessa occasione, dato che pure IM 2 era presente, gli ho chiesto se mi pagava i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha risposto dicendomi che non li aveva ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne era del nostro accordo riguardante tutti i rimanenti ovuli e fui mi ha risposto che aveva trovato un cliente” verbale 9 marzo 2011, pag. 6; “lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se ne faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.) tramite B. per 100 gr.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 7);
- la consegna dello stupefacente ad altre persone (ad eccezione di un certo Q.), non è stata un’iniziativa di A. ma è stata fatta su istruzione di B. (che aveva consegnato la merce a credito e che, dunque, agli occhi di A., ne era ancora “proprietario”) e con malumori da parte di A., che così facendo aveva un margine molto inferiore a quello che pensava di ottenere (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).
In considerazione di quanto sopra, questa Corte ritiene che la richiesta formulata da IM 1 a A. di importare cocaina da __________ (che poi lei avrebbe piazzato sul mercato ticinese), anche se non quantificata, era una seria richiesta di importare droga nell’ordine di almeno 1 Kg. A mente di questa Corte, alla luce di quanto sopra appare del tutto giustificato addebitarle l’importazione di tutto il quantitativo che A. è riuscito a reperire, con l’intento di dar seguito alla sua richiesta, ovvero i 500 gr di cui all’atto di accusa.
In accoglimento dell’appello incidentale, e in considerazione della correzione dell’atto di accusa, avvenuta in sede di dibattimento di appello, IM 1 va, quindi, riconosciuta responsabile anche per l’importazione, in vista della vendita, di complessivi 500 gr. di cocaina, ovvero per 170 grammi in più rispetto alla condanna di cui si è già discusso.
c. Sull’appello di AP 1
39. Anche AP 1 nel suo appello chiede il suo totale proscioglimento contestando l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici sulla base della chiamata di correo sostenendo, in particolare, che A. si è limitato a riferire di cose che gli sono state raccontate da terze persone - in larga parte dall’inaffidabile IM 2 - e non di fatti da lui personalmente constatati.
39.1. Riguardo la posizione di AP 1 - ritenuta colpevole proprio sulla base della chiamata in correità di A. - la Corte delle assise criminali ha osservato che:
“ chi, come AP 1, perché è questo che dicono le carte processuali, partecipa attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina (cons. 7b7), fa credere assieme allo zio dell'esistenza di un serio terzo acquirente (cons. 7b7), si presenta ad un appuntamento con il fornitore spagnolo per rassicurarlo e guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10) e, per finire, è presente al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13 e PP confronto AP 1/A. 6.7.2011 pag. 12) non può di certo sostenere di essere estranea ai reati descritti ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA e quindi dichiararsi innocente (cons. 14).” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 29-30).
Ciò già solo per il fatto - hanno proseguito i primi giudici - che le uniche spiegazioni valide degli innumerevoli contatti telefonici intercorsi tra loro proprio nel periodo in questione sono quelle fornite da A. (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
Riassumendo, secondo i primi giudici AP 1:
- ha partecipato attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina (cons. 7b7);
- ha fatto credere, assieme allo zio IM 2, all’esistenza di un serio terzo acquirente (cons. 7b7);
- si è presenta all’appuntamento con il fornitore spagnolo per rassicurarlo e guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10);
- ha presenziato al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13).
La Corte ha, ad ogni modo,
“ ridotto la responsabilità oggettiva e soggettiva di questa imputata a soli, si fa per dire, 300 gr. di cocaina laddove dagli atti non c'è nessun elemento che possa far concludere, a differenza della madre e dello zio, di una sua reale partecipazione agli accordi iniziali con A. nell'importazione e trasporto in Svizzera di un non meglio precisato quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)”,
e quindi di una sua correità nell'importazione e trasporto sino a __________ dell'intera partita di 330 gr. di cocaina (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
Pertanto, AP 1 è stata riconosciuta colpevole limitatamente alla consegna e successiva parziale vendita di 300 gr. di cocaina,
“ poiché è solo da quel momento (cons. 7b7, b8, b9, b10 e b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1 e 2.1 nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano insindacabilmente un suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
La Corte di prime cure non ha dunque creduto alla professione di innocenza di AP 1 che è stata ritenuta colpevole dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA, limitatamente al quantitativo di 300 gr. e limitatamente alle ipotesi accusatorie dell’acquisto, detenzione in vista di vendita e vendita (e non per avere “importato e trasportato", cfr. sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
39.3. Le considerazioni già formulate al consid. 12.4 in relazione alla chiamata di correo di A. sono, qui, richiamate e confermate.
Respinto - poiché non conforme al vero - è, poi, l’argomento principale sostenuto in questa sede, ovvero il fatto che le circostanze relative al coinvolgimento di AP 1 siano state apprese da A. unicamente de relato. In realtà, A. ha riferito di circostanze di cui ha avuto diretta percezione. Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni relative al momento cruciale della consegna dei 30 ovuli:
“ Poi incontrai IM 2 il giorno seguente. Gli portai grammi 300 a casa di IM 1. Erano presenti IM 2 e AP 1. Loro mi proponevano di vendergli la cocaina a CHF 43.- al grammo. lo non ero d'accordo con loro. Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le trattative. Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina”; (verbale 8 marzo 2011, pag. 8-9)
oppure quelle relative alle trattative concernenti il pagamento della cocaina:
“ Ricordo pure che un giorno, dopo che era sorta la problematica nel rinvio del pagamento dei 30 ovuli, io, IM 2, N. e B. ci siamo recati al Bar Amadeus. […] Dopo un po' AP 1 è arrivata e ha parlato con B.. Ricordo che lui voleva i soldi o la restituzione della cocaina. Lei rispondeva che la roba l'aveva già consegnata e che nel frattempo il negozio del suo contatto era chiuso”;
(AI 109, verbale di confronto AP 1/A. 29 luglio 2011, pag. 8).
Non va, poi, dimenticato che il coinvolgimento di IM 1 nel traffico risulta anche dalle dichiarazioni di N. N. che ha riferito delle discussioni fra AP 1, A. e B. per il pagamento del prezzo, cioè ha riferito di circostanze di cui egli ha avuto diretta percezione per avervi partecipato (pur se da spettatore):
“ Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B. erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato discorsi di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i soldi a B.. […] Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e che l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta” (AI 141, verbale N. N. e confronto con A. 17 agosto 2011, pag. 12).
Le argomentazioni sollevate in appello dalla difesa di AP 1 cadono pertanto nel vuoto e, di conseguenza, l’accertamento dei fatti operato al consid. 12.5 vale pure in relazione alla posizione di AP 1.
Nemmeno per lei può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di proscioglimento.
In effetti, fatta eccezione per le fasi iniziali della vicenda - ovvero per la proposta di importare cocaina proferita dalla madre a A. e per gli accordi intercorsi telefonicamente tra quest’ultimo e IM 2 quando aveva trovato un fornitore, ove non vi sono prove di un suo coinvolgimento - AP 1 risulta avere avuto un ruolo centrale nella vendita dei 300 grammi di cocaina consegnati in seconda battuta da A. e nel tira e molla che ha fatto seguito al mancato pagamento di tale partita.
AP 1 è stata definita persona di fiducia della madre, e il suo ruolo, in assenza di quest’ultima, è stato ritenuto ben più importante di quello dello zio IM 2, di cui IM 1 non si fidava completamente:
“ Ricordo che AP 1 era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5)
“ (n.d.r: AP 1 era la persona di fiducia di IM 1)“per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano”,
(verbale di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8);
“ Ricordo che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a quanto aveva venduto i grammi 300 al compratore (che non so chi sia o meglio le due donne non me lo lasciavano né vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla mamma che aveva venduto a CHF 45.- al grammo” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);
“ Spiego alla verbalizzante che quando IM 2 mi aveva detto che aveva il contatto gli ho chiesto di farmi parlare direttamente con lui. Lui mi rispose di no perché non era un suo acquirente diretto ma di IM 1 e quest'ultima, non fidandosi di lui IM 2, aveva incaricato AP 1.”
(verbale di confronto IM 1/A. 4 luglio 2011, pag. 6);
“ [S.] ha poi aggiunto che: “quando non c’è la IM 1 si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante mi fa prendere atto che la figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io abbia capito male.” (verbale M. 7 aprile 2011, pag. 3);
anche se la stessa AP 1 sminuiva la sua effettiva “competenza” nelle questioni di droga paragonata a sua madre (“Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag. 9).
Fatta eccezione, dunque, per i primi 3 ovuli consegnati allo zio da parte di A. (e quindi il defalco delle relative ipotesi di reato e della quantità di droga addebitabile, già operati in prima sede), ben si giustifica considerarla correa nel successivo spaccio di 30 ovuli, come già concluso nella sentenza impugnata.
Enfatizzati dalla difesa, i suoi problemi di salute - e meglio, la sindrome bipolare di cui soffre - non assumono un’importanza tale da pregiudicare, neanche parzialmente, la sua capacità di intendere e di volere e, dunque, di prendere consapevolmente parte a quanto accaduto.
Anche per AP 1 sono dunque adempiuti i presupposti dell’art. 19 cifra 1 vLStup e, quindi, quest’ultima deve essere condannata per aver venduto a persona non identificata 280 gr. di cocaina e detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. di cocaina dei 500 gr. importati da A..
La richiesta di proscioglimento formulata da AP 1 in questa sede è, pertanto, respinta integralmente.
d. Sull’appello incidentale del PP nei confronti di AP 1
40. Anche nei confronti di AP 1 il PP nel suo appello incidentale ribadisce integralmente le richieste formulate nell’atto d’accusa, ovvero la sua condanna con riferimento all’intera partita di cocaina importata da A..
40.1. Come già evocato, la Corte delle assise criminali ha ritenuto di dover ridurre la responsabilità di AP 1 a “soli” 300 gr. di cocaina - invece dei 330 gr. addebitati a IM 1 e a IM 2 - poiché
“ agli atti non c'è nessun elemento che possa far concludere, a differenza della madre e dello zio, di una sua reale partecipazione agli accordi iniziali con A. nell'importazione e trasporto in Svizzera di un non meglio precisato quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30),
defalcando sia le ipotesi di reato riguardanti i 30 grammi che A. aveva inizialmente consegnato a IM 2, sia i 170 grammi che A. ha importato senza però mai consegnare alla famiglia, considerato che è
“ solo da quel momento (cons. 7b7, b8, b9, b10 e b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1 e 2.1 nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano insindacabilmente un suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
40.3. Questa Corte condivide il giudizio di prime cure, secondo cui agli atti non vi sono sufficienti riscontri per addebitare a AP 1 un ruolo nel traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina (i 30 gr. iniziali e gli ulteriori 170 gr. importati da A.).
Come già rilevato dai primi giudici, non vi sono emergenze probatorie che indichino un suo coinvolgimento nelle fasi iniziali della vicenda, quando è stato proposto a A. di importare una quantità indefinita di cocaina, né successivamente, quando da __________ A. cercava di contattare IM 1 per metterla al corrente di quanto trovato. Né dalle dichiarazioni di A., né dai tabulati telefonici emerge un suo ruolo in quella fase temporale e, quindi, una sua partecipazione agli accordi iniziali comprendenti l’intera partita di cocaina.
Gli unici riscontri concernenti una sua partecipazione al traffico in questione concernono la seconda partita di droga consegnata, consistente in 300 grammi (30 ovuli).
AP 1 non può, dunque, essere condannata solo sulla base della generica “nomea” attribuita ai suoi parenti nell’ambiente dei sudamericani (ovvero di famiglia dedita al traffico di droga), né per il solo fatto di essere, in genere, persona di fiducia della madre in sua assenza, né per una sorta di presunzione per la quale essi “non potevano non averne discusso fra di loro”: alla luce del principio in dubio pro reo, il suo proscioglimento per il traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina va dunque confermato.
Di conseguenza, l’appello incidentale del PP in relazione a AP 1 deve essere respinto.
VII. Commisurazione della pena
a. IM 1
41. La pena inflitta a IM 1 in prima istanza va ora ricommisurata in considerazione dell’esito dell’appello incidentale del PP e dell’aumentato quantitativo di droga importata di cui è risultata responsabile. Il procuratore pubblico nel suo appello incidentale ha domandato l’erogazione di una condanna di 34 mesi.
42. In relazione alla colpa di IM 1 nel traffico dei 330 grammi di cocaina, la Corte delle assise criminali ha considerato “pacifico il suo maggior ruolo direttivo nella correità a tre con il fratello e la figlia”, essendo “innegabile, infatti, come sia stata lei, e non gli altri due, a chiedere a A. di portare della cocaina innescando così in qualche modo tutta questa vicenda” e essendo inoltre “significativo il fatto che subito dopo il suo rientro da __________ (cons. 7c3) sia stata lei a riprendere in mano la situazione assicurando così il pagamento, almeno parziale, della fornita cocaina, ciò che prima del suo intervento suo fratello e sua figlia non erano ancora riusciti a fare (cons. 7b10, b11, b13 e b14)” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).
I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di fissare una pena base in 20 mesi, identica a quella del fratello IM 2, “compensando così il concorso di reati di lui (cons. 32) con il suo precedente cileno (cons. 3) ed il suo ruolo direttivo (cons. 18b) con le vendite materialmente fatte, solo dal fratello (cons. 12a, 12c e 18a) il quale, rispetto a lei, ha evidentemente preso dei rischi maggiori” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).
La Corte di prime cure ha poi rilevato che l’ammissione di IM 1 di aver prestato dei soldi al fratello per pagare A. non può essere considerata come un riconoscimento di colpa (neppure parziale) riferito all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, che ha invece sempre contestato, e che non può dunque dare origine a sconti di pena (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). Le uniche circostanze attenuanti considerate dai primi giudici sono, dunque, state la sua incensuratezza in Svizzera, il suo non sempre facile precedente vissuto e il periodo di detenzione (“comunque non particolarmente lungo”) già subito (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42-43).
Di conseguenza, la pena base è stata ridotta di due mesi e quindi fissata in 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).
43. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
43.1. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5).
44. Occorre, dunque, valutare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autrice (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
44.1. Qualificante la colpa di IM 1 è, dapprima, il quantitativo di droga che, su sua iniziativa, è stato importato e messo in circolazione sul mercato ticinese, ovvero 500 grammi di cocaina, con grado di purezza pari al 25% (cfr. doc. TPC 33), dunque 125 grammi di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, supera di quasi sette volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Va, qui, sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).
La colpa di IM 1 è inoltre aggravata dall’estensione geografica del traffico di stupefacente cui lei ha dato avvio. Su sua richiesta, infatti, A. ha importato la partita di cocaina da __________, Spagna, sino al Canton Ticino. Anche se IM 1 non si è occupata in prima persona di varcare frontiere sorvegliate internazionali - ciò che secondo il TF implica maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale - è altresì vero che, sempre secondo il TF, l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1).
La giurisprudenza federale (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) ha precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno all’organizzazione. Quale fattore oggettivo aggravante la colpa di IM 1 va poi considerato il ruolo organizzativo centrale da lei rivestito nella fattispecie. Quest’ultima, infatti, non ha agito da sola ma appoggiandosi ad una sorta di rete “domestica” composta dal fratello e dalla figlia, alla stregua di una - seppur in miniatura - organizzazione trafficante droga, di cui lei era al vertice (lasciando peraltro ad altri il lavoro sporco ed i rischi ad esso legati). Inoltre, non ha neppure esitato a reclutare terzi, quali A., per fungere da body packer per l’importazione internazionale di stupefacente.
La rete di clienti destinatari della cocaina deve essere considerata come elemento di valutazione neutro. Da un lato, infatti, l’inchiesta ha fatto emergere come un certo numero di tossicodipendenti della regione facessero capo al fratello correo IM 2 per i loro consumi (cfr. doc. AI 180, allegati da 6 a 10), e come fosse notorio nella cerchia dei sudamericani il fatto che IM 1 trafficasse droga in quantità importanti (“a chili”).
Dall’altro lato, va pure rilevato che dei 500 grammi di cocaina importati da A., 50 grammi gli sono stati restituiti e 170 grammi non gli sono mai stati reclamati, ciò che verosimilmente non sarebbe accaduto se l’intensità dell’attività illecita fosse stata maggiore.
44.2. Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro.
IM 1 non risulta essere consumatrice di stupefacenti: non si è dunque dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il fabbisogno di droga bensì per puro spirito di lucro. L’appellante non si è nemmeno dichiarata consumatrice saltuaria di tali sostanze, per cui, data la notoria pericolosità della sostanza, il suo agire va considerato particolarmente riprovevole.
Va poi anche valutata, fra gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden), la libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità. Questo criterio aggrava nella fattispecie la colpa di IM 1, poiché la donna, lasciato __________ per approdare in Svizzera, poi in Italia e quindi ancora in Svizzera, ha avuto la possibilità di costruirsi una vita onesta offertagli dal matrimonio contratto con D. e dal conseguente ottenimento della nazionalità italiana e, in Svizzera, di un permesso di dimora annuale (permesso B).
IM 1 ha dunque delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta: del resto, pur non essendo la sua situazione economica particolarmente rosea, va detto che essa non era tragica in quando, con le sue diverse attività riusciva, non soltanto a vivere, ma anche a mettere da parte e versare alla madre a __________ un importo mensile circa 100/150 fr. (nel periodo in cui conviveva con E. la cifra era superiore, cfr. doc. TPC 29). La donna si è quindi dedicata al traffico di stupefacenti ad un’età (classe 1964) in cui l’esperienza di vita dovrebbe aver insegnato ad identificare il confine fra il lecito e l’illecito e al solo scopo di migliorare la propria situazione economica.
Tutto considerato, dunque, in funzione delle circostanze legate al reato di cui risponde, la colpa di IM 1 è almeno mediamente grave e, quindi, adeguata appare essere una pena detentiva aggirantesi sui 22 mesi.
44.3. Vanno, poi, considerati, a ponderazione della colpa determinata in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, le circostanze personali legate all’autrice.
In quest’ambito va considerato - quale elemento aggravante di un peso non indifferente (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc. 6B_49/2012) - la precedente condanna subita in Cile per reati di stupefacenti (come visto, in quel paese, nel 2007 la donna è stata oggetto di una pesante condanna - tre anni sospesi condizionalmente - per aver tentato di esportare 6.155 kg di cocaina destinati al mercato svizzero) e i tre mesi di detenzione preventiva subiti che, evidentemente, non sono serviti da deterrente per tenerla lontano da comportamenti delinquenziali legati al traffico di stupefacenti.
A questo riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il fatto che la donna sia “incensurata in Svizzera” non può essere considerato a suo favore. Dapprima, perché di incensuratezza non si tratta. Ma poi perché, anche se così non fosse, si tratterebbe di un elemento con valore neutro nella valutazione della colpa (cfr. DTF 136 IV 1 e segg).
Nemmeno la condannata può trarre benefici dal suo atteggiamento processuale.
IM 1 ha mantenuto, durante tutto il procedimento, un comportamento per nulla collaborativo (negando sostanzialmente ogni addebito nonostante le chiare risultanze di segno contrario, ritrattando l’unica ammissione manifestata, confessando infine un suo coinvolgimento solo in relazione al parziale pagamento dello stupefacente a A. e mentendo ancora in sede di appello). Se è certamente vero che l’imputato ha diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento, non potendo la sua colpa venire aggravata a seguito dell’assunzione di un atteggiamento negatorio o non collaborante, è altrettanto vero che l’imputato che sceglie un simile atteggiamento processuale rinuncia a quelle circostanze attenuanti la propria colpa che gli deriverebbero da una scelta diversa, denotante un’assunzione di responsabilità.
Nemmeno dal vissuto della donna emergono particolari circostanze favorevoli, o particolarmente sfortunate e non imputabili a sua colpa, che potrebbero essere considerate a suo favore.
Il difensore dell’appellante, nell’intento di dimostrare la volontà della sua patrocinata di distanziarsi dagli ambienti legati al traffico di stupefacenti, ha chiesto ed ottenuto il richiamo dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un procedimento a carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della giustizia. Il procedimento era stato avviato in quanto IM 1, con una lettera al procuratore pubblico, aveva ritrattato le accuse da lei precedentemente formulate nei confronti di T. (ovvero che quest’ultimo l’aveva ingaggiata per il trasporto della cocaina dal Cile alla Svizzera). Sentita poi dal PP, IM 1 aveva confermato le sue accuse nei confronti di T. - nel frattempo, condannato - affermando di avere sottoscritto quella lettera unicamente perché minacciata da T. (inc. CARP, n. XIII). Con decisione di chiusura dell’istruzione dell’11 ottobre 2012, il PP ha quindi prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono, che è stato prodotto in sede di dibattimento di appello (doc. dib. CARP 1). Ciò che emerge da tale incarto, pur non denotando una significativa assunzione di responsabilità dell’appellante (alla luce soprattutto del comportamento da lei tenuto durante il presente procedimento), appare ad ogni modo meritorio ed è stato considerato come una circostanza attenuante di un certo rilievo tanto che - nonostante le circostanze sin qui evocate, in particolare la precedente condanna, avrebbero portato ad aumentare la pena sopra stabilita sino a 24 mesi - per finire, la pena inflitta a IM 1 è stata contenuta in 21 mesi di detenzione.
b. AP 1
45. AP 1 nel suo appello contesta la pena inflittale in prima istanza, giudicata troppo severa.
45.1. La Corte di prime cure ha ritenuto che la posizione processuale di AP 1 fosse
“ molto più simile a quella della madre rispetto a quella dello zio (unico reato, la comune sentenza di condanna cilena del 12.7.2007 e il loro continuo negare l'accusa di cui ai pti. 1.1 e 1,2 dell'AA, cons. 4 e 14). Ciò posto, rispetto agli altri due la sua colpa si differenzia al ribasso, seppur di poco e comunque e sempre nel quadro di una chiara correità a tre, visto il suo minor ruolo operativo, forse anche dovuto alla sua più giovane età, e la minor esperienza in questo genere di affari, anche se non è da dimenticare come, tolta l'ordinazione e la prima remissione di 3 ovuli di cocaina (cons. 7b4 e b6), nei momenti topici di questa vicenda quali la consegna dei 300 gr. di cocaina (cons. 7b7 e b8), le discussioni con B. per guadagnare tempo (cons. 7b9 e b10) e uno dei due intervenuti pagamenti (cons. 7b13), fosse sempre presente e non per fare la bella statuina (…)
dalla pena erogata a IM 1, nella quale già si teneva conto della sua incensuratezza in Svizzera (cons. 3), come è il caso anche per questa imputata (cons. 4), e del suo passato travagliato (cons. 3) che qui può essere paragonato al fatto di essere una giovane madre senza prospettive di lavoro (cons. 4), sono stati dedotti due ulteriori mesi per tenere debitamente conto sia della sua, comunque sotto controllo, sindrome affettiva (cons. 4), che d'altronde non le ha impedito di agire così come qui ritenuto, sia, per quel poco che comporta come riduzione, del minore quantitativo di 30 gr. addebitatole e del relativo defalco delle ipotesi accusatorie dell'importazione e del trasporto sugli imputati 300 gr. (cons. 18c)” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 43).
I primi giudici hanno dunque condannato AP 1 ad una pena detentiva di 16 mesi, con computazione del carcere preventivo sofferto.
45.2. Per quanto più volte indicato, per la valutazione della colpa va considerato, in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al di là del limite richiesto per l’applicazione del caso grave ex. art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in grado di mettere potenzialmente in pericolo la salute di un gran numero di persone, che sapeva essere frutto di un traffico internazionale. Sebbene a livello organizzativo AP 1 ricoprisse senz’altro un ruolo minore della madre, va sottolineato, come già fatto in prima istanza, il suo coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali della vicenda (presa in consegna di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti il pagamento al fornitore) ad eccezione degli accordi iniziali con A. e la prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto che lei era la sua persona di fiducia e che, quindi, in assenza della madre - come è stato il caso nella fase in cui quest’ultima si trovava a __________ - ricopriva un ruolo di responsabilità all’interno della piccola rete “domestica” che componeva assieme a madre e zio.
Dal profilo soggettivo, come per la madre, anche per AP 1 si tratta di un traffico perpetrato per spirito di lucro (diversamente dal tossicomane che delinque per finanziare il proprio consumo di droga). Per quanto attiene alla libertà dell’appellante di decidere fra legalità e illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un permesso di soggiorno B (la decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice) e beneficiaria di prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più che sufficienti a permetterle di vivere onestamente.
L’incidenza negativa di questi due elementi - o meglio, del movente di lucro e dell’ampia libertà di decidere fra legalità e illegalità - va però mitigata a causa della sindrome affettiva bipolare di cui AP 1 soffre e che, come già evocato, ha dato luogo in passato ad episodi maniacali con sintomi psicotici e a ricoveri in strutture stazionarie del Cantone. Pur non pregiudicando la sua capacità di intendere e di volere, come già osservato dai primi giudici, tale patologia va tuttavia tenuta in maggior considerazione di quanto fatto dai primi giudici in quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza dalla madre con cui vive.
Ne segue che, per le circostanze legate al reato, adeguata appare essere una pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.
La colpa di AP 1 deve poi essere ponderata in funzione delle sue circostanze personali.
Del valore attenuante nullo della sua “incensuratezza in Svizzera”, già s’è detto.
Nulla di positivo AP 1 può dedurre dal suo comportamento processuale caratterizzato da continue menzogne. La sua malattia non può essere chiamata a giustificazione dei suoi molteplici “non ricordo”, non essendo evocata nemmeno dai medici una qualche influenza di tale patologia sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il suo comportamento processuale è stato improntato alla negazione più totale, anche confrontata con schiaccianti risultanze istruttorie a suo carico, ciò che - pur configurando un diritto della difesa - non può comportare sconti di pena.
Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni o comportamenti particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai lavorato in vita sua.
Per contro, in questo ambito, così come per la madre, va considerata - quale elemento aggravante (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc. 6B_49/2012) - la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i quasi quattro mesi di detenzione preventiva e l’espulsione dal paese. In questo senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi dell’autorità, ciò che non può non preoccupare.
Pertanto, tutto considerato - in particolare, considerata la recidiva specifica - questa Corte ritiene di dover aumentare di 2 mesi la pena base e, così, infliggerle la pena detentiva di 15 mesi.
VIII. Sospensione condizionale della pena
46. Considerato come le pene inflitte alle due appellanti siano inferiori ai due anni, va esaminata la questione di una loro eventuale sospensione condizionale.
46.1. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna é stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
46.2. La Corte di prime cure si è pronunciata sulla prognosi di IM 1 e “si è posta la questione a sapere se, oggi, vi erano o meno delle circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP (cons. 28) e se sì in che modo potevano differenziare la sua situazione personale, lavorativa o finanziaria rispetto a quella esistente nel primo semestre del 2011” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). Ritenendo non vi fossero in concreto tali circostanze, “richiamata la sentenza di condanna cilena del 12.7.2007 (cons. 3), che per di più costituisce recidiva specifica”, la Corte delle assise criminali ha escluso la possibilità di sospendere la pena erogata a IM 1 (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). IM 1 è stata dunque condannata a 18 mesi di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Anche per la figlia AP 1 la Corte ha ribadito quanto sopra, facendo riferimento alla recidiva specifica e alla condanna cilena, e l’ha condannata ad una pena detentiva di 16 mesi da espiare, con computazione del carcere preventivo sofferto.
46.3. Su questo punto, la decisione di prima istanza merita conferma.
In considerazione dell’esistenza del precedente cileno del 2007, la concessione della sospensione condizionale è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Nel caso di specie, né per IM 1 né per AP 1 emergono dagli atti circostanze che possano far seriamente sperare in un miglior comportamento futuro.
Le due condannate non danno, infatti, alcuna garanzia di non reiterazione del reato: da un lato, l’infrazione commessa anteriormente è pure legata al traffico di cocaina, ciò che in base alla giurisprudenza relativa a questa norma è indiziante della possibilità di commissione di nuovi reati. Dall’altro lato, agli atti non vi sono indizi che mostrino miglioramenti importanti e positivi delle condizioni di vita delle due donne.
Ne segue che né a IM 1 né a AP 1 può essere concessa la sospensione condizionale della pena.
IX. Carcerazione di sicurezza
47. La Corte di prima istanza ha considerato che, malgrado la condanna delle due imputate ad una pena espiativa, alla luce dell’art. 231 CPP non fosse necessario né proporzionale
“ di dover ordinare la loro immediata posa in carcerazione di sicurezza sia perché comparse in aula a piede libero, sia perché ancora titolari di validi permessi B (…) e sia perché, dagli atti, non vi é alcun elemento che possa far oggettivamente concludere a una loro concreta intenzione di sottrarsi con la fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP) all'esecuzione della pena inflitta (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 7.2 e 7.3)”.
Il PP non ha fatto richiesta di carcerazione di sicurezza durante la procedura d’appello ai sensi dell’art. 232 CPP, né l’ha chiesta al dibattimento di appello.
48. Le considerazioni espresse dai primi giudici sono condivise da questa Corte, che non ritiene di dover ordinare una carcerazione di sicurezza nei confronti delle appellanti.
Tale misura non entra in linea di conto nemmeno alla luce del mancato rinnovo del permesso B a AP 1 a seguito dei fatti legati alla condanna cilena. La relativa decisione non è, infatti, ancora cresciuta in giudicato ed è attualmente oggetto di impugnativa presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. In pendenza di ricorso non si ravvede, dunque, un pericolo di fuga particolare da parte di AP 1, che risiede in Svizzera da svariati anni (dal 2005) dove ha i legami più importanti, ovvero la madre - che la aiuta, in particolare nella cura della figlia di due anni - e il fidanzato ticinese.
Per questi motivi, questa Corte non ritiene realizzati i presupposti necessari per ordinarne la carcerazione di sicurezza.
X. Tassa di giustizia e spese procedurali
49. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico delle appellanti degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, per ¼ ciascuna.
Gli oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 1’600.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese sono, invece, posti a carico di IM 1 e AP 1 per 1/3 ciascuno, la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
40, 42, 47, 51 CP;
19 LStup;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. Sugli appelli concernenti IM 1
1.1. L’appello di IM 1 è respinto.
1.2. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che i punti 5 e 11 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato
IM 1 è dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, AP 1, A. e B., a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo gennaio 2011/giugno 2011,
1.2.1. importato, in vista della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina;
1.2.2. venduto a persona non identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati;
1.2.3. detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
e meglio come precisato nei considerandi.
1.3. IM 1 è condannata alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.4. E’ ordinata la confisca di una carta SIM Lebara corrispondente al numero .
II. Sugli appelli concernenti AP 1:
2.1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
2.2. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che i punti 6 e 13 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato
AP 1 è dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011,
2.2.1. venduto a persona non identificata 250 gr. di cocaina;
2.2.2. detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. di cocaina
e meglio come precisato nei considerandi.
2.3. AP 1 è condannata alla pena detentiva di 15 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.4. E’ ordinata la confisca di una carta SIM Orange corrispondente al numero .
III. Spese
3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di IM 1 e di AP 1 nella misura di 1/4 ciascuno.
4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'800.-
sono posti a carico di IM 1, AP 1 e dello Stato in ragione di 1/3 ciascuno.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.