|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 24 luglio 2012/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 marzo 2012 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
|
richiamata la dichiarazione di appello 21 maggio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° agosto 2011 AP 1, contitolare dell’O. con sede a __________,
ha acceso un falò sul fondo n. , di proprietà del padre e in uso alla suddetta
società.
Secondo quanto riportato nel rapporto denominato “__________” - allestito in
data 10 agosto 2011 dalla Polizia cantonale, posto di __________ - nel falò
sono bruciati “ca. 140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio,
materiale plastico”.
B. Preso atto di tale rapporto, la CO 1, con decreto d’accusa del 16
settembre 2011, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge
federale sulla protezione dell’ambiente per avere, in data 1° agosto 2011,
bruciato ca. 140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio, materiale
plastico sul mappale n. .
In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato ad una multa di fr.
10'000.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 160.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza 23 marzo 2012, il presidente
della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e
la multa contenute nel decreto d’accusa. Egli ha, inoltre, condannato AP 1 al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 960.-.
Dopo la comunicazione del dispositivo il condannato ha oralmente annunciato
d’impugnare la sentenza in appello (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).
D. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione scritta d’appello 21 maggio 2012, AP 1 ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Pretura penale per un
nuovo giudizio e, in via subordinata, la sua esenzione da ogni pena o la sua
condanna ad una multa contenuta in fr. 500.-. Egli, inoltre, ha protestato tasse,
spese e ripetibili.
Nella suddetta dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le
argomentazioni a sostegno della sua richiesta.
E. Senza formulare particolari osservazioni, con scritti 6 giugno
rispettivamente 15 giugno 2012, la CO 1 e la Pretura penale hanno comunicato di
rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura
dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,
mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è
giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto
o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove
allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il
giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.a. L’art. 30c cpv. 2 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla
protezione dell’ambiente (RS 814.01, in seguito LPAmb) prevede che i rifiuti
non possono essere inceneriti fuori dagli impianti. Fa eccezione
l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai
giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Per “rifiuti” ai sensi della LPamb si intendono le cose mobili delle quali il
detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico (art.
7 cpv. 6 LPAmb).
Per “rifiuti naturali” ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb s’intendono gli
scarti vegetali abitualmente prodotti durante i lavori agricoli, forestali o di
cura dei giardini (cfr. a proposito Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a edizione, Zurigo 2004, ad art. 30c n. 17).
Il divieto di immissioni eccessive in caso di incenerimento all’aperto di
rifiuti naturali è concretizzato dall’art. 26b cpv. 1 dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1, in seguito OIAt) secondo cui i
rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati
al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre
poco fumo.
Secondo la dottrina, inoltre, possono essere inceneriti all’aperto solo i
rifiuti naturali derivanti da una gestione ordinaria del luogo (bosco, campo,
giardino, orto) in cui vengono bruciati. L’incenerimento, in un unico posto, di
un cumulo di rifiuti naturali provenienti da luoghi diversi è, per contro,
vietato (cfr. Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht, op. cit., ad art. 30c
n. 18 in cui viene anche detto che non era tuttavia intenzione del legislatore
proibire l’incenerimento di scarti di legna nell’ambito di usanze popolari
quali la festa nazionale del 1° agosto o nell’ambito di manifestazioni
artistiche).
b. L’art. 60 cpv. 1 lett. f LPAmb punisce con la multa chiunque
intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti.
Giusta il cpv. 2 della predetta norma è passibile di multa anche l’autore che
ha agito per negligenza. Il cpv. 3 dichiara punibili anche il tentativo e la
complicità.
3. Dal profilo oggettivo l’appellante contesta l’accertamento
pretorile relativo al quantitativo di rifiuti abusivamente inceneriti nel falò.
3.1. Determinandosi
dapprima sul quantitativo totale di materiale incenerito, il primo giudice ha
rilevato come non vi sia motivo di dubitare delle dimensioni
del cumulo di detriti specificate dalla CO 1 durante il dibattimento secondo
cui lo stesso era “lungo circa 20 m, largo 7 m, per un’altezza supposta stimata in prudenziali 2 m, donde i 140 m3 indicati nel rapporto”. A detta del pretore “tale stima (che nell’altezza
corrisponde ai dati forniti dall’imputato medesimo) risulta di per sé
compatibile con le fotografie agli atti”. Il primo giudice ha altresì
rimarcato come le prove testimoniali offerte dalla difesa non permettono di
sovvertire le misure fornite dalla CO 1 “poiché risultano assai vaghe e in
parte discordanti”, nella misura in cui un testimone “accenna a una
catasta a forma di panettone più o meno rotondo, senza fornire misure”,
mentre l’altro “parla di una collinetta ovale, più lunga che larga, di circa
8/10 m per 2 m circa e un’altezza di al massimo 3 metri”. Inoltre, spiega il pretore, non può essere disatteso che “i testi si trovavano a una
distanza di almeno 25/30 m, con le fiamme che divampavano, per cui le loro
dichiarazioni devono comunque sia essere relativizzate” (sentenza
impugnata, pag. 4).
Il pretore ha altresì rilevato che il materiale incenerito - contrariamente a
quanto dichiarato dall’appellante durante il dibattimento - non era composto
unicamente dagli arbusti secchi di una siepe di lauro (che avevano un volume di
40 m3 scarsi) e da due palette, bensì - come rilevabile
dalle foto in atti - “da ogni sorta di scarto che spunta qua e là fra i
mucchi di terra e detriti (in particolare legname, fra cui tronchi e paletti,
ferro, plastica, cinghie, pet, chiodi come pure un bidone e delle serpentine di
un elettrodomestico) verosimilmente legato all’attività dell’azienda”
(sentenza impugnata, pag. 3).
Il primo giudice ha, dunque, accertato che dei 140 m3 totali di materiale incenerito, 40 m3 scarsi (corrispondenti al volume della siepe di lauro) consistevano in rifiuti naturali,
mentre che i rimanenti 100 m3 ca. consistevano in rifiuti abusivi di
varia natura (in questo senso anche le considerazioni del pretore sull’aspetto
soggettivo del reato, cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
3.2. AP 1 sostiene
che l’accertamento pretorile secondo cui, nel falò, sono bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi è privo di riscontri oggettivi.
Per quanto concerne, in particolare, l’accertamento relativo al quantitativo
complessivo di materiale incenerito, l’appellante sostiene che il pretore ha
fondato le sue conclusioni unicamente sulle indicazioni contenute nel rapporto
di Polizia in atti senza interrogarne l’estensore e ciò nonostante un rapporto
scritto non possa sostituirsi al confronto e non liberi l’autorità penale dal
proprio dovere di accertare la verità e di chiarire le contraddizioni
(dichiarazione d’appello, pag. 5-7). L’appellante sostiene, inoltre, che lo
stesso accertamento contrasta con le sue dichiarazioni - rese al dibattimento -
secondo cui le dimensioni della catasta potevano essere stimate “in 10 x 5 m per un’altezza massima al centro di 2 m” ciò che, continua, corrisponde - considerando
un’altezza media di 1,5 m - a un falò di 75/80 m3. A detta
dell’appellante tale stima è confortata dalle dichiarazioni dei testi
intervenuti durante il dibattimento in Pretura penale nonché dalla foto n. 8 in atti che ritrae le persone davanti al fuoco e dalla quale, spiega, “si può notare l’altezza
massima di 2 m e una lunghezza massima di 10” (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).
AP 1 rileva, poi, che la maggior parte del materiale bruciato nel falò era
legna da ardere “se si eccettua quei due oggetti di ferro
ai bordi del falò che appaiono dalle fotografie, le due palette e i picchetti” (dichiarazione d’appello, pag. 4). Del resto, continua, se
oltre agli arbusti di siepe fossero stati veramente bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi, i testi si sarebbero sicuramente accorti della loro presenza (dichiarazione
d’appello, pag. 5 e 7).
3.3.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della
verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della
verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i
mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza.
In applicazione di questo disposto, gli strumenti per l’accertamento della
verità sono, oltre a quelli espressamente indicati agli art. 142 e seg. CPP -
e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162
e seg.), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg.) e i
mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche tutti quelli che, secondo
l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come
indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non espressamente disciplinati
dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché il loro valore probante sia
riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.
49 e ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e
seg.).
b. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010).
Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in
modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in
op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n.
5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
c. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010
6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale
precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.
2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,
necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal
primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con
gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il
sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.
3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di
innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto
ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più
sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la
fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove
conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008
[6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002]
consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120
Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il
precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio
(DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
3.4. In concreto si osserva, innanzitutto, che l’accertamento pretorile
secondo cui, nel falò, sono bruciati complessivi 140 m3 di materiale non presta il fianco a critica alcuna.
Una tale conclusione è infatti suffragata dal rapporto di polizia del 10 agosto
2011 (Rapporto “__________”) dal quale emerge che nel falò sono bruciati “ca.
140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio, materiale plastico”.
Diversamente da quanto sostenuto da AP 1, l’attendibilità del rapporto non è
sminuita dal fatto che il pretore non ha proceduto ad interrogarne l’estensore,
ritenuto che il suo contenuto - sottoscritto senza alcuna riserva (come,
invece, è stato il caso per la natura del falò) anche dall’appellante presente
ai rilievi operati dalla polizia e, quindi, su questo punto, da esso confermato
- non dava adito a dubbi di sorta. Del resto la circostanza secondo cui il materiale
bruciato ammontava a ca. 140 m3 - e meglio, secondo quanto riferito
dalla CO 1 al dibattimento, a circa 20 m di lunghezza per 7 m di larghezza e prudenziali 2 m di altezza (con altezza media di 1 m) - è confortato da quanto emerge dalle foto in atti. In particolare le misure relative alla
lunghezza e alla larghezza del cumulo di detriti corrispondono a quanto
deducibile dalla foto 1 rispettivamente dalla foto 4 (sulle quali sono
visibili, come metro di riferimento, delle palette di legno). Anche il dato
relativo all’altezza può essere ritenuto assodato, corrispondendo oltretutto
alla misura fornita dallo stesso appellante nel suo allegato d’appello (cfr.
dichiarazione d’appello, pag. 2).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nemmeno le deposizioni dei
testi sentiti al dibattimento, né la foto 8 in atti, permettono di togliere consistenza all’accertamento pretorile. Come a ragione rilevato dal primo giudice,
infatti, le deposizioni dei due testi, oltre ad essere parzialmente divergenti
(S. ha accennato, senza fornire misure precise, a un mucchio di legna “a
forma di panettone più o meno rotondo”; C. ha invece riferito di “una
collinetta ovale, più lunga che larga” di circa 8/10 m per 2 di larghezza e
3 di altezza, cfr. verbali allegati al verbale del dibattimento) sono
relativizzate dal fatto che, per loro stessa ammissione, il loro punto
d’osservazione si trovava a 25/30 m di distanza dal falò, ciò che sicuramente
non permetteva una percezione precisa delle dimensioni del cumulo di materiale.
La foto n. 8 in atti, infine, non solo non permette di sconfessare le
dimensioni ritenute dal pretore, ma addirittura le conferma se solo si
considera che le persone ritratte erano certamente più prossime all’obiettivo
della fotocamera rispetto all’enorme falò che campeggia sullo sfondo.
Ritenuto l’accertamento - come visto non arbitrario - secondo cui nel falò sono
bruciati ca. 140 m3 di legname e scarti vari, è pure in modo certamente
sostenibile che il pretore - con riferimento alle dichiarazioni dell’appellante
secondo cui egli aveva allestito la catasta da incendiare con una siepe di
lauro di “una lunghezza di circa 50 m, alta circa 1,50 m e profonda circa 50 cm” (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del
dibattimento, pag. 1), ovvero con una siepe di un volume complessivo di 37,5 m3 - è giunto alla conclusione che i rifiuti di altro genere ammontavano a ca. 100 m3.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, una tale conclusione -
fondata su riscontri oggettivi in atti - non può essere scalfita dalla
circostanza secondo cui i testi sentiti al dibattimento non hanno notato la
presenza di rifiuti abusivi tra i detriti che stavano bruciando, ritenuto che
essi sono giunti sul luogo quando già il falò ardeva con fiamme alte (cfr., al
proposito, la foto n. 8 in atti e, fra le altre, la deposizione del teste C.
secondo cui, al suo arrivo, le fiamme avevano un’altezza di circa 1 m al di sopra della sommità della catasta) e ritenuto che dalla loro postazione, a 25/30 m dal
falò, non era certamente facile distinguere i materiali avvolti dalle fiamme
(cfr. in questo senso la deposizione del teste S. allegata al verbale del
dibattimento).
3.5. A titolo abbondanziale, va osservato che anche l’incenerimento degli arbusti di siepe era abusivo. Secondo quanto dichiarato dall’appellante gli arbusti provenivano, infatti, da una siepe di lauro estirpata nel febbraio del 2011 su un fondo adiacente a quello in cui è stato acceso il falò (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). Gli stessi erano, dunque, degli scarti vegetali eccezionali, dovuti alla soppressione di una siepe di 50 m di lunghezza, e non derivanti da una gestione ordinaria del fondo da cui provenivano.
Essi, pertanto, non rappresentavano rifiuti naturali ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb e 26b cpv. 2 OIAt.
3.6. Si
aggiunge, infine, che il falò nemmeno poteva essere giustificato dalla
concomitante ricorrenza della Festa nazionale ritenuto che i falò del 1° Agosto
sono abitualmente accesi sui monti, in ogni caso in luoghi accessibili e/o
visibili per i cittadini, non invece su una deponia nel mezzo del ____________________
e, soprattutto, sono di dimensioni ben inferiori rispetto a quello qui in
discussione (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, quanto emerge dalla foto n.
8 in atti).
4. Dal profilo
soggettivo AP 1 sostiene che - fatta eccezione per le palette e i pali di legno
- egli non sapeva della presenza di rifiuti abusivi tra il materiale
accatastato per il falò e che, pertanto, non gli si può rimproverare di avere
agito intenzionalmente.
4.1. Ponendo l’accento
sull’aspetto soggettivo del reato, il primo giudice ha spiegato che lo stesso
appellante “non può essere tutelato laddove afferma di non avere notato, ad
eccezione delle due palette, la presenza di materiale estraneo ai rami secchi”.
A detta del pretore, infatti, risulta “difficilmente immaginabile che
qualcuno possa aver asportato tutti i rami accatastati per mettervi sotto di
tutto e di più e che 40 m3 scarsi di rami secchi (…) possano
occultare completamente 100 m3 di altro materiale”. Per il primo
giudice, dunque, l’appellante non poteva non essersi accorto della presenza dei
rifiuti, tanto più che egli “come affermato in sede di istruttoria
dibattimentale, ha acceso il falò da posizione ravvicinata e ha potuto
constatare personalmente che la legna era secca”.
Il pretore ha ancora rilevato che anche nell’ipotesi per cui - come dichiarato
dall’appellante - i rifiuti abusivi fossero stati lasciati lì da persone di
passaggio, come spesso avviene nel __________, egli doveva chiedersi, prima
dell’accensione, come mai il cumulo di arbusti di siepe era lievitato in
maniera così importante. A detta del pretore - facendo finta di niente
nonostante sapesse che sul __________ si verificano spesso delle deponie di
rifiuti - l’appellante ha “perlomeno accettato l’eventualità che nella
catasta vi fosse anche materiale non idoneo a essere bruciato al di fuori dagli
appositi centri”. Pertanto, conclude, la sua intenzionalità, almeno nella
forma del dolo eventuale, deve essere ammessa (sentenza impugnata, pag. 4-5).
4.2. AP 1 sostiene che né lui né i suoi operai hanno posato il materiale
ferroso visibile sulle foto in atti e che lui, al momento di accendere il falò,
non si era accorto della loro presenza. Del resto, spiega, dovendo eliminare
dei rifiuti di quel tipo, egli li avrebbe direttamente portati alla __________,
società che - come emerge dall’estratto contabile prodotto al dibattimento -
smaltiva regolarmente i rifiuti ingombranti dell’O.(dichiarazione d’appello,
pag. 3 e 5).
L’appellante - con riferimento alla sua censura di cui al considerando 3 -
rileva inoltre come non possa essere seguita la tesi del pretore secondo cui è “difficilmente
immaginabile che 40 m3 di rami secchi possano occultare
completamente 100 m3 di altro materiale” e come la stessa non
possa, dunque, condurre a conclusioni in punto alla realizzazione dell’aspetto
soggettivo del reato (dichiarazione d’appello, pag. 5 e 8).
4.3. Quanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 130 IV
58 e rinvii, 128 I 177 consid. 2.2, 128 IV 53 consid. 3a, 125 IV 242 consid.
3c, 119 IV 1 consid. 5a; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2, 74) e i
relativi accertamenti operati in prima sede vincolano questa Corte riservato il
caso di arbitrio.
4.4. Si osserva, innanzitutto, che, nella misura in cui l’appellante
parte dal presupposto che nel falò non sono bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi (cfr. considerando 3.2), la sua censura cade nel vuoto per le
ragioni indicate al considerando 3.4.
Per il resto, l’appellante non si confronta con gli argomenti posti dal
pretore alla base del suo accertamento secondo cui egli sapeva della presenza
di rifiuti abusivi tra il materiale incenerito nel falò, limitandosi a rilevare
come egli fosse solito consegnare i rifiuti ingombranti da smaltire alla __________.
Impropriamente motivata, la sua censura non raggiunge la soglia della
ricevibilità.
Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l’accertamento
pretorile secondo cui AP 1 non poteva non essersi accorto della presenza di
rifiuti abusivi e ha, dunque, agito intenzionalmente tutto può dirsi fuorché
arbitrario. L’accertamento poggia infatti sulla constatazione - inconfutabile -
secondo cui 100 m3 di rifiuti abusivi non possono essere occultati
da 40 m3 di arbusti di siepe e sull’assunto per cui l’appellante
doveva, quindi, per forza essersi accorto della loro presenza.
Oltretutto, come visto al considerando 3, anche
gli arbusti della siepe di lauro erano rifiuti abusivi per cui l’appellante -
anche in relazione al loro incenerimento - ha agito con intenzione.
5. L’appellante
contesta, infine, la commisurazione della pena operata dal primo giudice.
5.1. Nel commisurare la
multa da infliggere all’appellante, il presidente della Pretura penale ha
spiegato che l’infrazione commessa “è stata di particolare gravità sia per
la quantità sia per la qualità del materiale incenerito” che, così come
riferito dalla CO 1 durante il dibattimento, ha causato un inquinamento
importante (cfr. verbale del dibattimento pag. 2 in cui la CO 1 spiega che “la vicina stazione di analisi delle emissioni ha registrato un picco
importante”, nell’ordine di una decina di volte il livello normale e che un
tale inquinamento “è paragonabile a un’emissione di ca. 5'000 impianti di
riscaldamento a olio che funzionano per un anno”).
Il pretore ha, altresì, rimarcato che, considerata la tipologia dei rifiuti,
v’è da credere che una buona parte degli stessi, se non tutti, provenisse
dall’attività dell’azienda agricola che ha potuto così risparmiare sui costi
del loro smaltimento.
Il comportamento di AP 1, continua il pretore, appare inoltre assai
deplorevole, nella misura in cui egli “ha approfittato della festa nazionale
per bruciare materiale proibito e dannoso, fregandosi bellamente delle
conseguenze per l’ambiente circostante”.
Ciò posto il pretore ha spiegato che la multa di fr. 10'000.- inflitta con
il decreto d’accusa - seppur importante e pari alla metà del quadro edittale -
risulta “confacentemente proporzionata alla gravità dei fatti e rettamente
commisurata alla colpa” nonché idonea, dal profilo della prevenzione
generale e speciale, “a dissuadere l’imputato dal commettere ulteriori
infrazioni” (sentenza impugnata, pag. 5).
5.2. L’appellante - oltre a
riproporre la sua versione secondo cui il quantitativo di
rifiuti abusivi non era di 100 m3 - sostiene che i dati
relativi alle emissioni e al grado di inquinamento forniti dalla CO 1 in occasione del dibattimento - da lui subito contestati - non sono suffragati da riscontri
oggettivi (dichiarazione d’appello, pag. 7-8).
5.3.a. Nei
casi di cui all’art. 398 cpv. 4 CPP, la cognizione dell’autorità d’appello per
quanto concerne la commisurazione della pena corrisponde a quella del Tribunale
federale (Hug, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo
2010, ad art. 398 n. 23).
Essa interviene, pertanto, solo nel caso in cui la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV
6 consid. 6.1 e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 101 consid. 2
pag. 19).
b. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La
colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo
o la lesione (cpv. 2).
Analogamente l’art. 106 cpv. 3 CP prevede che il giudice, nel determinare l’entità della multa, deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi
sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della
multa, dunque, la colpa dell’autore costituisce il criterio principale da
prendere in considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri
generali dell’art. 47 CP.
Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni
dell’autore” come influenti ai fini della commisurazione della multa, il
giudice dovrà anche riferirsi alla situazione finanziaria dell’autore, ovvero
al reddito di quest’ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non
tralasciando nemmeno la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e lo
stato di salute dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla sua
situazione economica (Heimgartner, in Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21 segg; Jeanneret, in
Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 106, n. 5 segg).
Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura
un criterio ha influito più dell’altro nella determinazione dell’importo
forfettario, disponendo in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento
(Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 25 segg., pag. 1814 segg.; Jeanneret,
op. cit., ad art. 106, n. 6 segg., pag. 1007 segg.).
c. L’art.
61 cpv. 1 LPAmb - in deroga all’art. 106 cpv. 1 CP secondo cui
l’ammontare della multa può raggiungere al massimo l’importo di 10'000.-
franchi - prevede che le contravvenzioni alla legge sono punite con la multa sino
a 20'000.- franchi.
5.4. La censura ricorsuale
è votata all’insuccesso.
La multa di fr. 10'000.- inflitta dal pretore, infatti, non solo si situa
ampiamente nei limiti del quadro edittale, ma è pure certamente ossequiosa
degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
In particolare la multa tiene debitamente conto della gravità
della colpa dell’appellante che, dal profilo oggettivo, ha incenerito ca. 140 m3 di rifiuti abusivi, ovvero un quantitativo ingentissimo che - anche senza
scomodare le stime suggerite dalla CO 1 durante il dibattimento e contestate
dall’appellante - ha certamente causato delle immissioni e un inquinamento di
notevoli entità (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, la foto n. 8 in atti). Inoltre, dal profilo soggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto che -
come rilevato dal pretore - egli ha verosimilmente agito per scopo di lucro,
stante il risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti inceneriti (si
confronti al riguardo la fattura della __________ allegata al verbale del
dibattimento, dalla quale risulta che, proprio in corrispondenza del mese di
agosto 2011, le spese di smaltimento dei rifiuti ingombranti sono - per
rapporto ai mesi precedenti e successivi - notevolmente minori).
L’importo di fr. 10'000.- è infine anche adeguato alla situazione economica
dell’appellante che - si ricorda - è contitolare dell’azienda orticola di
famiglia.
6. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di
giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a
carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.
CPP,
7 cpv. 6, 30c cpv. 2 e 60 LPamb, 26b cpv. 1 OIAt,
47 e 106 CP
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione
dell’ambiente per avere, in data 1° agosto 2011, bruciato ca. 140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio e materiale plastico sul mappale n. ;
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 10'000.- (diecimila).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 960.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
|
|
|
4. Comunicazione a:
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.