Incarto n.
17.2012.69

Locarno

7 marzo 2013/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Damiano Stefani, presidente delegato

Giovanni Celio e Damiano Bozzini

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 23 maggio 2012 da

 

 

IS 1 IS 1RI 1

 

 

rappr. dall' PA 1

 

 

contro la sentenza 21 giugno 2010 dell’allora Corte di cassazione e revisione penale (inc. 17.2010.4)

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con atto d’accusa 23 aprile 2008 il procuratore pubblico ha imputato al IS 1 un’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (e meglio, all’art. 19 cifra 1 LStup) per avere, dal mese di ottobre 1996 fino al 9 febbraio 2007, senza essere autorizzato, nella sua qualità di medico generico con studio in proprio, procurato a XY grandi quantità di capsule dimagranti contenenti benzodiazepine e amfepramone 35 e 40 mg, sapendo che quest’ultimo, non essendo abilitato all’esercizio della professione medica, non poteva né ottenere le forniture né rivenderle al pubblico, rispettivamente sapendo che egli le avrebbe rivendute ai suoi clienti al prezzo di fr. 600.- per trattamento e permettendogli, così, di conseguire una grossa cifra d’affari (per l’intero periodo, ca. fr. 590'000.-) e un guadagno considerevole (ca. fr. 450'000.-).

Secondo l’ipotesi accusatoria, il IS 1 ha, in un primo tempo, prescritto, rispettivamente ordinato per telefono ad una farmacia di __________, prodotti dimagranti confezionati in capsule contenenti le predette sostanze, sulla base di una ricetta consegnatagli dallo stesso XY, che provvedeva direttamente a prendere in consegna le capsule a __________. Poi, in un secondo momento, sulla base della medesima prescrizione, IS 1 ha ordinato le pastiglie alla farmacia __________ di __________ (che gliele recapitava a mezzo posta al domicilio) e le ha, poi, consegnate a XY, conseguendo personalmente un illecito profitto di ca. fr. 920.-.

 

                                         Dopo avere prospettato all’accusato, sulla scorta dell’art. 250 CPP, altre configurazioni giuridiche dei fatti indicati nell’atto di accusa, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, con sentenza 18 dicembre 2009, lo ha riconosciuto autore colpevole dell’ infrazione di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup per avere, nella sua qualità di medico, ripetutamente – ma in almeno 16 occasioni nel periodo dal maggio 2003 al 9 febbraio 2007 – prescritto almeno 193'660 capsule dimagranti contenenti benzodiazepine ed amfepramone 35 e 40 mg, conseguendo con ciò un illecito profitto personale di ca. fr. 920.-. Per contro, il primo giudice ha assolto IS 1 dall’imputazione di infrazione all’art. 19 cifra 1 LStup (e, pur se implicitamente, dall’imputazione riguardante le prescrizioni fatte prima del 2 dicembre 2002 in quanto la relativa azione penale era prescritta; cfr. sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27).

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato IS 1 ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 400.- ciascuna, per un totale di fr. 60'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

                                         In data 21 dicembre 2009, IS 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali, con la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni accusa.

                                         Statuendo in merito con sentenza 21 giugno 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso, modificando il dispositivo della condanna, riducendo a 120 il numero delle aliquote da fr. 400.- ciascuna, per complessivi fr. 48'000.-, pena sempre sospesa ai sensi della decisione di prime cure.

 

                                         L’11 agosto 2010 il procedente ha introdotto un ricorso in materia penale dinnanzi al Tribunale federale, respinto dallo stesso con sentenza del 20 giugno 2011.

 

                                  B.   Con allegato 23 maggio 2012, IS 1 ha inoltrato istanza di revisione nei confronti della summenzionata sentenza della CCRP, producendo delle dichiarazioni di medici ticinesi attivi al momento dei fatti, con le quali essi hanno sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna direttiva e/o ordinanza da parte dell’Ufficio del farmacista cantonale, né da quella dell’UFSP. Tali dichiarazioni costituirebbero dei fatti nuovi, sconosciuti ai giudici al momento del giudizio impugnato, che indeboliscono il castello accusatorio che ha portato alla sua condanna al punto che, se fossero stati loro sottoposti, essi avrebbero deciso altrimenti, poiché non sarebbe stato ritenuto provato che l’imputato era a conoscenza del carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle pillole dimagranti. Di conseguenza, a suo avviso, non si può che considerare accertato che l’istante era convinto, in perfetta buona fede, che la presenza di benodiazepine e amfepramone nelle capsule dimagranti non costituisse un motivo per rendere il preparato una sostanza stupefacente.

 

                                         Neppure provato, a detta dell’istante, è il fatto che il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996 dell’UFSP gli sia stato trasmesso, rispettivamente che egli lo abbia effettivamente ricevuto.

 

                                         Di riflesso, in base alle nuove risultanze emerse grazie alla documentazione prodotta con la revisione, nel comportamento del prevenuto si può, nella peggiore delle ipotesi, intravvedere una negligenza, laddove l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 vLStup presuppone intenzionalità.

 

                                         Di conseguenza, il procedente postula l’accoglimento della sua istanza di revisione e la riforma della sentenza impugnata nel senso che egli deve essere prosciolto da ogni accusa.

 

                                  C.   Con osservazioni 13 giugno 2012 il procuratore pubblico, chiedendo la reiezione del gravame, ha puntualizzato come la circolare inviata dal Farmacista cantonale e il bollettino dell’UFSP sono solo uno degli indizi che hanno indotto la CCRP a confermare il giudizio di prima sede.

 

La CCRP - ritenuto assodato che dal 1. luglio 1996 le sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti -, ha considerato che non appare immaginabile che nel 2003 (data delle prime forniture) IS 1 non fosse a conoscenza del fatto che tali sostanze erano considerate da decenni stupefacenti.

Il riconoscimento del carattere stupefacente di tali sostanze si è inserito in una importante riforma legislativa che ha comportato cambiamenti pratici per i medici, con la conseguenza che una siffatta importante modifica legislativa non poteva essere sfuggita al IS 1. Ulteriore elemento indiziante è stato ritenuto il fatto che il preparato, molto semplice nella sua composizione, è stato procurato fuori Cantone, grazie alla compiacenza di un farmacista parente di IS 1, malgrado fosse facilmente reperibile a livello ticinese.

Inoltre, secondo la CCRP (confermata dal TF): “ormai da anni il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale”, cosicché non sarebbe nemmeno sostenibile che “un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso della Lstup.”. Secondo la CCRP quest’ultima considerazione “è da sola sufficiente a dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di IS 1.”.”.

                                     

                                         Per il procuratore i nuovi documenti tendono semplicemente a dimostrare che i medici che li hanno sottoscritti non hanno ricevuto la circolare inviata dal Farmacista cantonale, rispettivamente il bollettino dell’UFSP. Esse, tuttavia, non si esprimono in merito agli altri indizi ritenuti determinanti per il giudizio, né tantomeno consentono di concludere che i medici in questione non fossero a suo tempo informati in merito alla riforma legislativa del 1996.

 

                                         Unitamente alle sue osservazioni, il magistrato ha prodotto anche una dettagliata presa di posizione, con numerosi allegati, del farmacista cantonale __________, datata 8 giugno 2012, allestita dopo che il procuratore gli ha sottoposto l’istanza di revisione qui in disamina.

 

                                  D.   Con l’allegato di replica 27 giugno 2012, IS 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, sviluppandole per quanto necessario, in relazione soprattutto ai contenuti delle osservazioni del procuratore pubblico e del farmacista cantonale, integralmente contestate.

                                         A suffragio della propria posizione, egli ha chiesto che i medici autori delle dichiarazioni vengano interrogati dalla scrivente Corte.

                                         Inoltre ha chiesto l’estromissione dell’allegato del farmacista cantonale in quanto egli non è stato formalmente incaricato né dal Ministero pubblico, né dalla CARP, di compiere accertamenti. Le sue considerazioni sono pertanto irrite e irricevibili.

 

 

                                  E.   Con osservazioni di duplica, infine, il procuratore pubblico riconfermandosi nelle proprie domande e allegazioni, ha rivendicato la legittimità della presa di posizione del farmacista cantonale, in quanto emanante da un’autorità indipendente direttamente presa in causa dall’istanza di revisione. Essa deve pertanto restare, a mente sua, agli atti.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 21 giugno 2010, ma passata in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 20 giugno 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 23 maggio 2012, a questo procedimento si applicano le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

 

                                         I motivi di revisione pertinenti sono per contro quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF 10 settembre 2012 in 6B_58/2012, consid. 1;STF 7 febbraio 2012, in 6B_846/2011, consid. 2.1; STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque, sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP TI).

 

                                   2.   L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

 

                                  a)   Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

                                         In maniera sostanzialmente analoga, l’art. 299 lett. c CPP TI, come visto determinante per la fattispecie qui in disamina, già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo.

                                         L’attuale normativa va oltre a quella cantonale, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

 

                                         In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non era (e non è) ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221).

 

                                  b)   Entrambe le norme procedurali del vecchio e nuovo diritto riprendono la doppia esigenza posta dall’art. 385 CP, in base alla quale i fatti o mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti (STF 20 giugno 2011, in 6B_310/2011, consid. 1.2.).

                                         Per giustificare una domanda di revisione dunque, è necessario che i fatti o i mezzi di prova richiamati posseggano tali caratteristiche.

 

                                         Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

                                         Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

                                         I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

                                         Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95).

                                 c)   Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

 

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

                                         Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

                                         Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

 

                                         Analogamente a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

 

                                  d)   La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

                                         In quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova.

                                         Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

 

                                  e)   E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (STF 14.12.2012 in 6B_415/2012 consid. 2.3.; DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

                                         E’ così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

 

                                         Colui che invoca, per il tramite di una richiesta di revisione, un mezzo di prova che esisteva già al momento della procedura che ha condotto alla sua condanna e del quale aveva conoscenza, deve giustificare in dettaglio i motivi che lo hanno indotto a non sottoporlo ai giudici a tempo debito. Nel caso non lo faccia, deve lasciarsi imputare d’avervi rinunciato senza valida ragione, dando così spazio al sospetto di un comportamento contrario al principio della buona fede, costitutivo d’abuso di diritto, che gli preclude la possibilità di farne uso in una nuova procedura (STF 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 2.3.; STF 6B_942/2010 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.1.).

 

3.Nella fattispecie il procedente, come visto, fonda la propria istanza su una serie di dichiarazioni scritte di medici attivi nel Cantone Ticino al tempo dei fatti per i quali è stato condannato, con le quali essi hanno confermato di non aver mai ricevuto la circolare del 28 giugno 1996 dall’Ufficio del medico cantonale né da quello del farmacista cantonale, né tantomeno di aver ricevuto il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996 dell’UFSP.

 

Il fatto non è di certo nuovo, poiché la contestazione in base alla quale egli non avrebbe avuto conoscenza di tali documenti e, dunque, del carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti da lui prescritte, è stata sollevata sin da subito dal IS 1, tant’è che con il suo ricorso in cassazione egli ha contestato la sentenza di primo grado proprio perché non ha tenuto conto di questo fattore (sentenza CCRP 21 giugno 2010, consid. 2.2.). I giudici si sono così a più riprese chinati sulla questione della consapevolezza dell’accusato al proposito e su quella della ricezione della citata documentazione già nella procedura ordinaria.

 

                                   4.   Oltre a ciò, va rilevato come le prese di posizione dei colleghi medici qui prodotte non possono considerarsi una nuova prova ai sensi di quanto esposto in precedenza. In effetti, benché si possa riconoscere che esse non fossero note ai giudici al momento della decisione, non va dimenticato che si tratta di prove che avrebbero potuto, e dovuto, essere raccolte già nella procedura ordinaria. In effetti, la verifica presso i colleghi - diretta o tramite assunzione della loro testimonianza da parte del tribunale – della ricezione delle informazioni scritte che si pretende gli siano state recapitate, è un atto quasi scontato da parte di colui che solleva un’eccezione di buona fede come quella in disamina.

                                         D’altronde, non si tratta di una prova difficile da assumere, anzi. Prova ne è che IS 1 ha ora presentato ben 6 attestazioni scritte.

 

                                         Essa poteva - e doveva – essere assunta o quantomeno pretesa in procedura ordinaria.

 

                                         La richiesta, ora, di una revisione sulla scorta di testimonianze che egli ha omesso per motivi non scusabili di far assumere nella procedura principale, rappresenta un abuso di diritto che non può trovare sostegno.

 

5.Oltre a ciò, non va dimenticato che la CCRP, nella sentenza impugnata, ha già avuto modo di chiarire che l’invio della circolare e del bollettino non costituiscono che uno degli indizi sui quali si fonda la condanna del IS 1, senza il quale il castello accusatorio rimane ancora sufficientemente stabile da non mettere in discussione l’esito della procedura:

 

Come già accennato, non va, poi, dimenticato che, per accertare la consapevolezza di IS 1 sul carattere stupefacente delle capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale quello degli stupefacenti.

Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti, immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per cui l’azione penale non é prescritta) IS 1 non fosse ancora a conoscenza del fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può essere sfuggita a IS 1.

Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati, indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________ (e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del legame di parentela con lo stesso IS 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione (estremamente banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da un medico della __________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11, pag. 20) non giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per ottenere tale preparato (XY si recava personalmente a __________ per ritirare le capsule, cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga, nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone poiché non può essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire fatte in Ticino per motivi di natura tecnica.

Infine – ma questo è da solo sufficiente a dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di IS 1 – ormai da anni il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso della LFStup.

Alla luce di tutte queste circostanze – fortemente indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze – si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario il relativo accertamento del primo giudice.”

(sentenza impugnata, consid. 2.4., pag. 7 seg.).

 

                                         Tenuto conto degli estremi entro i quali la CCRP poteva muoversi nell’evasione dei ricorsi per cassazione, cioè quelli della censurabilità dell’accertamento dei fatti e della valutazione delle prove solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI; DTF 135 V 2 consid. 1.3.; DTF 118 Ia 28 consid. 2b), anche volendo per ipotesi considerare come nuove le argomentazioni e le prove qui addotte, non è verosimile che esse avrebbero potuto, se considerate, portare ad un esito sensibilmente più favorevole al condannato.

 

                                   6.   Con la sua replica, il IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei medici che hanno allestito le dichiarazioni prodotte.

 

                                         Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non si rende necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

7.Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      8, 81, 94, 410 segg., 428 CPP, 288, 295, 299 segg. CCP TI,

385 CP, 9, 10, 11, 13, 19, 20 LStup, 41, 43 OStup,

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            400.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.            600.-

 

sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

 

-  Ministero pubblico, 6901 Lugano

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente delegato                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.