Incarto n.
17.2012.70

Locarno

22 novembre 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio (in sostituzione di Franco Lardelli)

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 gennaio 2012 da

 

 

 AP 1

        

 

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti e nei confronti di IM 1

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:            -   il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole, oltre che dei reati di ripetuta bancarotta fraudolenta e di frode nel pignoramento (cfr. decreto d’accusa n. 2478/2010 del 20 maggio 2010), di denuncia mendace per avere, a __________, in data 14 settembre 2009 e nei successivi verbali di interrogatorio presso la polizia cantonale di __________ in data 5 ottobre 2009, 15 aprile 2010 e 9 luglio 2010, intenzionalmente denunciato ACPR 1, che sapeva innocente, come colpevole di un crimine per provocare contro di lei un procedimento penale, in particolare per averla accusata, in occasione della presentazione della denuncia e nei successivi verbali di interrogatorio in polizia, del furto di uno scontrino della giocata Swiss Lotto che gli avrebbe dato diritto a una vincita di fr. 5'266,25, fatti falsamente asseriti come avvenuti ad __________ in data 9 settembre 2009 al momento del controllo da parte di ACPR 1, nell'apposito ordinatore on-line della Swisslos, della schedina, ritenuta dall'imputato vincente e che al contrario non gli dava diritto a nessuna vincita, come accertato dai servizi competenti della Swisslos (decreto d’accusa n. 1373/2011 del 14 aprile 2011);


e ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché ad una multa di fr. 300.-.

 

                                     -   contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

                                     -   con sentenza 17 gennaio 2012, il giudice della Pretura penale, assolto AP 1 dai reati di ripetuta bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, lo ha dichiarato autore colpevole di denuncia mendace per i fatti succitati e lo ha condannato alla pena proposta nel DA, caricandogli anche gli oneri processuali di complessivi fr. 850.-.

 

preso atto che:        -   con scritto 23 gennaio 2012 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 giugno 2012, egli ha chiesto il suo proscioglimento dal reato di denuncia mendace e la messa a carico dello Stato degli oneri processuali;

                                     -   con istanza probatoria 19 ottobre 2012 l’appellante ha chiesto l’audizione testimoniale della moglie, IM 1.
L’istanza è stata respinta con decreto 31 ottobre 2012.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 22 novembre 2012 durante il quale:

-          il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma dell’impugnato giudizio;

-          l’imputato ha postulato il suo proscioglimento dal reato di denuncia mendace in quanto non realizzato dal profilo soggettivo.

 

 

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che
la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF del 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).

 

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.


                                         Fatti emersi dall’inchiesta

 

                                   5.   Il 14 settembre 2009 AP 1 ha sporto denuncia per furto nei confronti di ACPR 1, edicolante presso il chiosco __________.
Egli ha fornito alla polizia la seguente versione dell’accaduto:

  II pomeriggio di mercoledì 09.09.2009, poco prima delle ore 13.00, da solo, mi sono recato presso il chiosco posto sul piazzale dell'autosilo comunale di __________.
Giunto al chiosco ho richiesto all'impiegata la lista delle vincite dell'estrazione di sabato 05.09.2009.
La signora mi ha consegnato la ricevuta delle vincite estrapolata dall'ordinatore.
Dopo aver visionato la ricevuta dei numeri vincenti, ho consegnato alla signora del chiosco la mia ricevuta della mia giocata per il 05.09.2009 per un controllo al terminale.
La signora ha preso la mia ricevuta del Lotto e l'ha inserita nell'ordinatore.
Subito è uscita una ricevuta lunga, che la signora ha messo accanto all'ordinatore e quindi mi ha comunicato che non c'era nessuna vincita. Preciso che l'impiegata non mi ha mostrato la ricevuta uscita dall'ordinatore.
Da parte mia non ho controllato tale ricevuta. Questo poiché credevo nella buona fede dell'impiegata ed inoltre credevo che la ricevuta uscita dall'ordinatore era per comunicare che la carta dello stessa era terminata. (…).
Visto che secondo l'impiegata non avevo vinto, ho consegnato alla stessa la schedina originale per effettuare una giocata per il 09.09.2009. Poi mi sono recato a casa.
Giunto a casa e avendo dei dubbi, ho controllato la schedina originale con la ricevuta dei numeri vincenti avuta dall'impiegata. A questo punto mi sono accorto di aver vinto perché avevo "indovinato" 5 numeri e più precisamente: 7 - 8 - 10 - 27 - 25. Numeri che mi davano una vincita di CHF. 5'266.25. Dopo aver effettuato il controllo e aver visto la vincita fatta, sempre da solo, sono ritornato verso il chiosco. Verso le ore 13.30 sono arrivato al chiosco e ho parlato con l'impiegata che ha effettuato il controllo alle ore 13.00. L'ho informata della mia vincita e ho preteso di avere la ricevuta uscita dall'ordinatore del Lotto. L'impiegata mi ha risposto che tale ricevuta era stata da lei gettata via” (verbale d’interrogatorio 5 ottobre 2009 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 1-2).

                                   6.   Già l’11 settembre 2009 AP 1 segnalava l’episodio alla Swisslos Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft (in seguito Swisslos).
Con la società che gestisce la lotteria nazionale egli ha avviato un intenso scambio di corrispondenza in cui ha sempre sostenuto la tesi del furto. In particolare, egli si è detto convinto dell’avvenuto furto anche dopo che Swisslos gli ha comunicato che, in Ticino, il 4 settembre 2009 (data in cui egli aveva dichiarato di aver effettuato la giocata) non erano state compilate schedine vincenti per l’estrazione del 5 settembre 2009
(cfr. scritto 2 ottobre 2009 della Swisslos a AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763).
Nemmeno a seguito delle ulteriori verifiche di Swisslos - che ha, in particolare, stabilito come la schedina controllata nel chiosco di __________ alle ore 13’00’28 del 9 settembre 2009 non era vincente e non riportava i numeri da lui indicati (cfr. scritto 7 ottobre 2009 della Swisslos alla Polizia cantonale, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763) - l’appellante ha cambiato il proprio convincimento. Infatti, anche dopo avere ricevuto lo scritto 7 ottobre 2009, AP 1 ha ribadito la sua convinzione in punto alla colpevolezza di ACPR 1.

                                   7.   La tesi del furto è stata sostenuta dall’appellante anche in occasione dei suoi interrogatori di polizia del 15 aprile, del 9 luglio e del 14 dicembre 2010 durante i quali egli è stato messo a confronto con gli accertamenti eseguiti da Swisslos (cfr. relativi verbali allegati all’AI 4 in inc. MP 2010.763). In particolare, egli ha evocato agli inquirenti la possibilità che ACPR 1 avesse “fatto finta di mettere [nell’ordinatore ndr.] la mia schedina ed invece ne ha messa un’altra. Questo per tenere lei i soldi della mia vincita” (cfr. verbale d’interrogatorio 15 aprile 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 2 e 5-6).

                                   8.   In data 27 gennaio 2010 ACPR 1 ha sporto querela per il titolo di diffamazione e calunnia contro AP 1 (cfr. incarto MP n. 2010.763), il quale, a sua volta, ha querelato l’edicolante per il medesimo reato il 28 aprile 2010 (cfr. incarto MP n. 2010.3547).

                                   9.   L’11 febbraio 2011, il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di ACPR 1 per il reato di furto (cfr. decreto 11 febbraio 2011 in inc. MP 2010.763).
Il reclamo interposto contro detto decreto da AP 1 è stato dichiarato irricevibile dalla Corte dei reclami penali con decisione 17 marzo 2011.
Anche il procedimento penale avviato nei confronti dell’edicolante a seguito della querela di AP 1 per il titolo di calunnia e diffamazione si è risolto con un decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico il 17 marzo 2011.  


Il procedimento penale avviato nei confronti dell’appellante a seguito della querela di ACPR 1 è, invece, stato esteso dal procuratore pubblico, d’ufficio, al reato di denuncia mendace ed ha avuto l’esito di cui s’è detto in initio.

                                          Appello

 

                                10.   Con il suo appello, AP 1 contesta di essere autore colpevole del reato di denuncia mendace.
In particolare l’appellante rileva che, se dal profilo oggettivo i presupposti del reato sembrano adempiuti già solo perché nei confronti della denunciata è stato emesso un decreto di non luogo a procedere, lo stesso non si può dire dal profilo soggettivo. A suo dire, non può in particolare essergli rimproverato di avere “ordito un disegno criminoso per far aprire un procedimento penale contro una persona che doveva sapere innocente”, dato che - così come dimostra il suo comportamento “coerente e lineare” (segnatamente il lungo scambio epistolare intrattenuto con Swisslos) - egli è sempre stato convinto della colpevolezza di ACPR 1 (dichiarazione d’appello, pag. 3).
L’appellante ha ribadito tali argomentazioni anche in sede di dibattimento d’appello.

 

                            11. a.   Giusta l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

 

                                  b.   Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un delitto.
Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, in forma anonima, proposta su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 303, n.13; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20 consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in modo preciso, essendo sufficiente che l’identità della stessa sia almeno determinabile dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2).
“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova) vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 10-11; Corboz, op. cit.
, ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006 consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art. 54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid. 1; STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006 consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa denuncia, indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).

                                   c.   Dal profilo soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale, dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 26; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF del 22 ottobre 2012, inc. 6B_420/2012 consid. 8.2).
L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che la sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid.
3; STF del 20 dicembre 2000, inc. 6S.162/2000 consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 29).

 

                            12. a.   In concreto la realizzazione del reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è, dal profilo oggettivo, pacifica, ritenuto che AP 1 ha sporto denuncia nei confronti di ACPR 1 per il titolo di furto (cfr. denuncia 14 settembre 2009 di AP 1, AI 1 in inc. MP 2009.8625) nonostante la stessa - come stabilito dal decreto di non luogo a procedere dell’11 febbraio 2011 - non abbia commesso il reato.

 

                                  b.   Ciò non basta ancora a considerare AP 1 autore colpevole di denuncia mendace. Ancora necessario è dimostrare che egli - al momento in cui ha sporto la denuncia - sapeva del carattere mendace della stessa e, in particolare, sapeva che ACPR 1 era innocente.

                               b.1.   Per l’accertamento dell’aspetto soggettivo - cioè della consapevolezza di AP 1 - rilevanti sono i seguenti elementi:

 

      -     La salute di AP 1 (21.6.1934) è compromessa: in effetti, risulta dagli atti che “circa 40 anni fa” egli ha subito “un brutto infortunio (…). Da allora ho problemi di memoria. Praticamente capita che non ricordo quello che è successo una settimana prima. Inoltre ho dei problemi con i numeri così come non ricordo il numero di natel di mia moglie” (cfr. verbale d’interrogatorio 9 luglio 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 4; cfr. pure, verb. dib. d’appello pag. 2).

 

-     AP 1 ha sempre sostenuto che, il 9 settembre 2009, qualcosa di poco trasparente fosse avvenuto nell’edicola di __________. Dopo aver sporto denuncia egli ha, infatti, avviato un intenso scambio di corrispondenza con Swisslos (ben 9 scritti inviati alla società di Basilea tra l’11 settembre 2009 e il 5 aprile 2010) nella quale egli si è sempre dichiarato convinto di avere subito un furto.

 

-     L’appellante ha, poi, continuato a sostenere la sua tesi anche in occasione degli interrogatori di polizia, durante i quali egli ha pure evocato la possibilità che ACPR 1 - nel momento di controllare la sua giocata - avesse scambiato la sua schedina con un’altra (cfr. verbale d’interrogatorio 15 aprile 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 5-6).

 

-     Egli nemmeno si è dato pace dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere nei confronti dell’edicolante, decreto che egli ha prontamente provveduto ad impugnare presso la Corte dei reclami penali (anche se il suo reclamo è poi stato dichiarato irricevibile).

 

-     AP 1 ha, inoltre, reagito anche alla querela per calunnia e diffamazione sporta nei suoi confronti da ACPR 1, procedendo egli stesso a querelare l’edicolante per i medesimi reati.

 

-     AP 1 non provava, prima della denuncia, rancori nei confronti di ACPR 1, né gli inquirenti hanno accertato che egli potesse volere, per qualsivoglia motivo, nuocere in particolare alla donna denunciata.

 

-     Nemmeno gli atti indicano che AP 1 avesse un interesse di natura economica ad accusare la donna: in particolare l’ipotesi - evocata dagli inquirenti - secondo cui egli avrebbe inventato la storia del furto per mettere le mani sulla vincita di fr. 5'266.55 perché oberato dai debiti (cfr. verbale d’interrogatorio 15 aprile 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 4-5) - non regge: non è, infatti, dato di sapere in che modo l’appellante, denunciando ACPR 1 per il furto della schedina, avrebbe potuto appropriarsi del denaro, ritenuto che, per ottenerlo, egli avrebbe comunque dovuto dimostrare di avere giocato i numeri vincenti.

                               b.2.   La caparbietà di AP 1 nel sostenere, anche di fronte all’evidenza, le proprie convinzioni - e questo anche dopo che Swisslos aveva accertato la realtà dei fatti - letta alla luce dell’inesistenza di un suo interesse a mentire ma soprattutto letto alla luce delle sue difficoltà di salute (in particolare, mnemoniche) non può che essere interpretata come la prova del fatto che l’appellante, nel momento di denunciare ACPR 1, credeva effettivamente nella sua colpevolezza. Con il suo comportamento, lineare durante tutto il corso della procedura, il prevenuto ha dimostrato che l’evidente interpretazione distorta della realtà è stata, ed è, effettuata in completa buona fede e trova origine nei suoi problemi psichici, ma non di certo nella volontà di fare del male per proprio profitto alla querelata.

Visto quanto precede forza è concludere che, dal profilo soggettivo, l’appellante non ha realizzato il reato di denuncia mendace.

                                   c.   Contrariamente all’ipotesi accusatoria contenuta nel DA e fatta propria dal primo giudice (cfr. la sua motivazione al consid. 8.3 pag. 9 della sentenza impugnata) nemmeno è possibile ritenere che l’appellante si sia reso colpevole del reato di denuncia mendace per avere accusato ACPR 1 “nei successivi verbali d’interrogatorio in polizia”.

Anche volendo ammettere - con il pretore - che AP 1 si sia convinto dell’innocenza della denunciata a seguito degli accertamenti di Swisslos, egli non ha, comunque, realizzato i presupposti dell’art. 303 CP per avere ribadito, durante gli interrogatori del 5 ottobre 2009, del 15 aprile 2010 e del 9 luglio 2010, che ACPR 1 gli aveva rubato lo scontrino.

In particolare - ragionando nell’ipotesi fattuale fatta propria dal primo giudice - non sarebbe, comunque, dato il requisito dell’avere agito con l’intento di avviare nei suoi confronti un’inchiesta penale (che già era pendente). Tutt’al più - sempre ragionando in quell’ipotesi - si potrebbe considerare che AP 1 ha agito nell’intento di favorire il prosieguo dell’inchiesta, ciò che, però, come visto, non realizza il reato di cui all’art. 303 CP (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF del 20 dicembre 2000, inc. 6S.162/2000 consid. 4a).

Ciò detto, si ribadisce che questa Corte non condivide l’opinione secondo cui l’appellante ha compreso, dopo le comunicazioni di Swisslos, di stare sbagliando. Parla contro tale tesi, proprio il suo comportamento, talmente irragionevole da poter essere spiegato soltanto con un importante stato confusionale. Un tale stato è indiziato anche dalla lettera 14 novembre 2012 con cui AP 1 ha chiesto il rinvio del dibattimento d’appello sostenendo di avere trovato nuove prove a sostegno della sua tesi (cfr. incarto CARP, act. XX). Ma, soprattutto, è confermato dal fatto che, in appello, egli, rispondendo alla presidente, ha più volte ribadito di non percepire alcuna rendita AVS (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3) quando, in realtà, il contrario risulta, oltre che da una semplice applicazione della legge (AP 1 vive da molti anni in Svizzera dove ha, pure per diversi anni, svolto attività lavorativa), dagli atti da cui emerge che egli beneficia di una rendita AVS che, sommata a quella della moglie, ammonta a fr 20'000.- (cfr. dati patrimoniali in incarto MP n. 2010.763).

                                13.   Tassa di giustizia, spese e ripetibili
Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 850.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP) che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono pure posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, e 454 CPP,
303 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è accolto.
Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di denuncia mendace per i fatti descritti nel DA n. 1373/2011 del 14 aprile 2011.

 

                                   2.   Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 850.-, sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.