Incarto n.
17.2012.76

Locarno

30 gennaio 2013/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 gennaio 2012 da

 

 

 AP 1

        

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 gennaio 2012 dalla Pretura penale

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 25 giugno 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza del 19 gennaio 2012 il giudice della Pretura penale ha giudicato AP 1 autore colpevole di:

 

                                   1.   lesioni semplici

                                        per avere a __________ il 3 ottobre 2009, colpito con un pugno all’orecchio sinistro ACPR 3, causandole un’escoriazione di 5 mm e una contusione (cfr. certificato medico del 3 ottobre 2009 della dr.ssa __________ agli atti);

 

                                   2.   ingiuria

                                          per avere a __________ il 29 novembre 2009, offeso l’onore di ACPR 2, dandole della puttana;

 

                                   3.   minaccia

                                          per avere a __________ il 29 novembre 2009, incusso spavento o timore a ACPR 2 e ACPR 1, minacciandoli con le seguenti frasi: “ vi ammazzo tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”;

 

e meglio come descritto nel decreto d’accusa n. 3686/2010 del 18 agosto 2010;

 

In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- ciascuna, per un totale di fr. 6'600.-, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di due anni.

                                         Inoltre, il giudice ha condannato il prevenuto al pagamento di una multa di fr. 1’300.-, nonché a quello di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1'600.-.

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 25 giugno 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, precisando di intendere impugnare la sentenza nel suo complesso, chiedendo di essere prosciolto da ogni accusa;

 

                                     -   con istanza probatoria 25 giugno 2012, contestuale alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha chiesto l’esperimento di un sopralluogo sul posto ove si sono svolti i fatti in oggetto. L’istanza è stata rigettata con decisione del 7 novembre 2012.

                                         Non essendovi nuove prove da assumere, su richiesta esplicita della Presidente di questa Corte, le parti hanno, entro il termine loro impartito, dato il consenso al ricorso alla procedura scritta;

 

                                     -   il 10 dicembre 2012 l’appellante ha così introdotto una lunga motivazione scritta del suo ricorso, lamentando una violazione da parte del giudice di prime cure del principio in dubio pro reo, consistente nell’aver dato errato peso alle deposizioni di persone che avevano un interesse evidente ad accusarlo fallacemente, rispettivamente di loro stretti amici, e nel non aver tenuto conto di elementi oggettivi (mancato sanguinamento, escoriazione da lui subita, presunta ebrietà per quanto concerne il secondo episodio) che, a suo dire, sconfessano le tesi accusatorie. Egli ha inoltre contestato la mancata considerazione dello stato di scemata imputabilità per il secondo episodio. In via principale chiede così il suo proscioglimento integrale.

                                         In via sussidiaria ha poi rilevato che, nella denegata ipotesi in cui lo si volesse ritenere colpevole, ci si troverebbe di fronte a vie di fatto e non di certo a delle lesioni semplici, per cui la sentenza deve essere riformata con la derubricazione del reato.

                                         Pure in via subalterna, rileva come nella denegata ipotesi in cui si volesse credere alle affermazioni dei testi, esse andrebbero prese per buone nel loro complesso, per cui dovrebbe essere riconosciuto che egli ha agito in stato di ebrietà, così che si impone di considerare una scemata imputabilità per quanto concerne parte dei fatti relativi.

                                         In considerazione di queste valutazioni, egli chiede quindi, subordinatamente rispetto all’assoluzione, che la pena venga massicciamente ridotta e che sia in ogni caso sospesa condizionalmente;

 

                                     -   nei confronti delle motivazioni d’appello dell’accusato, le altre parti alla procedura, contestandole integralmente, si sono, fondamentalmente, richiamate ai contenuti della sentenza impugnata, della quale han chiesto conferma, ed a quanto da loro a più riprese già esposto;

 

 

ritenuto        

                        Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo  secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                         Giusta l’art 398 cpv. 2  - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                         Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).

 

                                   2.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

L'accusato

 

                                   3.   AP 1, cittadino svizzero nato il 10 luglio 1952 a __________ , attualmente domiciliato a __________ , è coniugato ed ha due figli di 19 e 20 anni.

                                        

                                         In merito alla sua vita, il giudice della Pretura penale ha scritto:

 

AP 1, 59 anni, è nato a __________ e ha vissuto a __________ , dove si è laureato in ingegneria meccanica, ottenendo poi, nel 1978 il Master in direzione aziendale presso l’Università __________ . Nel corso degli anni ha lavorato per diverse aziende in Italia (_________) quale responsabile del controllo di gestione, per poi trasferirsi, nel 1990 in Svizzera. Nel 1991 ha iniziato la sua collaborazione con il dr. __________ , perdurata fino al 2005, inizialmente in qualità di direttore finanziario del Gruppo __________ e assistente del Presidente del Gruppo (1991-1997), quale direttore generale (Chef Executive Officer) della società __________ (1998-1999) e direttore amministrazione e finanza del Gruppo __________  (2003-2005). Dal 2006 AP 1 è Country manager per Italia, Tunisia e Algeria della società spagnola con sede a __________ , di cui è pure membro del consiglio di amministrazione dal 2002 (doc. prodotti al dibattimento dalla difesa), e il suo reddito attuale, che è fissato di anno in anno in funzione dei risultati della società, è di circa fr. 300'000.- annui lordi (fr. 240'000.- netti).

 

Dal 1979 è sposato con __________ , da cui ha avuto due figli, __________ (1° gennaio 1992) e __________ (1° settembre 1993), entrambi agli studi. La moglie lavora da alcuni anni come insegnante di matematica e fisica all’Istituto __________ .

 

Da quando si è trasferito in Ticino AP 1 ha abitato, dal 1991 al 2001 in un condominio, comprendente 42 appartamenti, in __________ , da settembre 2001 a ottobre 2004 nella villa di proprietà del Dr. __________ , mentre dal mese di febbraio 2005 a fine luglio 2011 nel condominio di Via __________ , nell’appartamento che ha venduto, per trasferirsi in locazione in un abitazione in __________ , nell’attesa di trovare una sistemazione confacente alle esigenze della sua famiglia. In tutti questi anni, ad eccezione del condominio in via __________ , AP 1 non ha mai avuto, a suo dire, problemi di sorta con i vicini o i condomini.”

(sentenza impugnata, pag. 3).

 

Dalla sua ultima tassazione (2010) agli atti, risulta, invece, un reddito dichiarato di molto inferiore a quello accertato dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso appellante, o meglio risulta un reddito di fr. 31'102.-, al quale se ne aggiunge uno raggruppato di fr. 35'856.-.

La questione verrà segnalata da questa Corte all’autorità fiscale, ex art. 185 LT, per eventuali verifiche.

 

                                         AP 1 è incensurato.

 

                                         I fatti addebitati al prevenuto

 

                                         A. Il condominio di via __________ e i rapporti tra le parti

 

                                   4.   All’epoca dei fatti, come visto, l’accusato abitava in un condominio al numero civico __________ denominato __________ . Nello stesso, oltre alla sua famiglia, che occupava un appartamento situato al 3° ed al 4° piano  dal 2004/2005, risiedevano anche quelle dei signori ACPR 2 (da circa 20 anni) e dei signori ACPR 3, arrivati nel 2007.

 

Le relazioni tra il prevenuto e gli altri condomini sono state tese quasi sin dal suo arrivo nello stabile. Come egli stesso ha avuto modo di illustrare, in effetti, già poco dopo l’acquisto dell’appartamento (composto da due unità immobiliari distinte, ma fisicamente unite tramite una scala interna e la scala condominiale), sono insorte delle diatribe in merito all’uso esclusivo del pianerottolo del 3° piano e della rampa di scale che porta da questo al 4° piano (AI 10, all. 1).

                                         Da lì in avanti i rapporti non hanno fatto altro che degenerare, tanto da sfociare spesso in discussioni animate tra AP 1 e i componenti delle famiglie ACPR 2 e ACPR 3 per i più svariati e banali motivi.

                                         Delle forti tensioni tra le parti è stato fatto suo malgrado partecipe anche il Ministero pubblico, al quale sono state presentate svariate querele penali:

 

I rapporti per lo meno tesi dei condomini di via __________ , hanno dato luogo negli ultimi mesi a diverse querele e denuncie tra i condomini stessi. In particolare questo Ufficio si è occupato dei fatti del 13 settembre 2009 (querela 4-7 dicembre di ACPR 5 contro AP 1, inc.2009.11211), del 3 ottobre 2009 (querela del 6 ottobre 2009 di ACPR 3 contro AP 1, inc.2009.9313; querela/denuncia del 30 ottobre 2009 di AP 1 contro ACPR 4 e ACPR 3 e ACPR 2 (inc. 2009.10027), del 29 novembre 2009 (querela del 30 novembre 2009 di ACPR 2 contro AP 1, inc. 2009.11028; querela del 3 dicembre 2009 di ACPR 1 contro AP 1, inc.2009.11259; querela del 1. dicembre 2009 di AP 1 contro ACPR 2, ACPR 5 e ACPR 1, inc. 2009.11039), nonché del 7 gennaio 2010 (querela/denuncia dell’8 gennaio 2010 di ACPR 5 contro AP 1, inc.2010.279). Infine, non bastasse quanto sino ad ora elencato, AP 1 ha denunciato e querelato in data 31 marzo 2010 e 7 maggio 2010, i condomini e TE 1 (teste per i fatti del 29 novembre 2010) per le loro denuncie e dichiarazioni rese davanti a questo Ufficio e in Polizia (inc.2010.2701 e inc.2010.3849).”

(NLP 4898/2010 del 18 agosto 2010, emanato nei confronti di AP 1, consid. 1).

 

Queste procedure si sono concluse con dei decreti di non luogo a procedere, ad eccezione di quella sfociata nel decreto d’accusa ora in discussione.

 

                                         B. Il litigio del 3 ottobre 2009

 

                                   5.   Il primo capo di imputazione a carico dell’accusato, confermato dalla corte di prime cure, concerne il reato di lesioni semplici, commesso il 3 ottobre 2009 ai danni della signora ACPR 3, che ha subito un’escoriazione di 5 mm e una contusione all’orecchio sinistro a seguito di un pugno da lui vibratole allo stesso.

 

Con il suo appello, AP 1, contesta innanzitutto la valutazione delle prove effettuata dal pretore, rilevando come essa non abbia rispettato il principio della presunzione di innocenza. A suo modo di vedere, nel rispetto dell’assioma in dubio pro reo, infatti, le dichiarazioni dei suoi accusatori, tutte persone interessate alla lite e da tempo in conflitto con lui, non potevano essere valutate più affidabili delle sue, per cui non si può che procedere al proscioglimento.

In via sussidiaria, qualora si volesse seguire la linea presa nella sentenza impugnata, vi sarebbe, comunque sia, stata un’errata valutazione giuridica dei fatti, poiché le lesioni subite dalla vittima ricadono tutt’al più sotto la fattispecie delle vie di fatto, trattandosi di semplici graffi e contusioni. A suo avviso non sarebbe corretto fare capo alla dichiarazione della signora ACPR 3, secondo la quale, dopo quattro mesi dagli eventi, ella avrebbe ancora sentito un fastidio all’orecchio.

 

                                   6.   Ai fatti del 3 ottobre 2009 hanno assistito solo le persone direttamente coinvolte, cioè AP 1, da un lato, ed i coniugi ACPR 3, con la signora ACPR 2, dall’altro. Nessun testimone neutrale, cioè nessuno che non avesse avuto già un vissuto negativo nei confronti del prevenuto, era presente.

 

Unici elementi che possono essere ritenuti in partenza assodati, perché fondati su dichiarazioni convergenti delle parti o su dati oggettivi, sono quelli che quel giorno, nel primo pomeriggio, ha avuto luogo un diverbio al piano seminterrato dello stabile di via __________ tra il prevenuto ed i signori ACPR 3, al quale ha pure assistito la signora ACPR 2, giunta quando la lite era già iniziata, nonché quello che, poche ore dopo, i medici del pronto soccorso dell’Ospedale __________ hanno riscontrato alla signora ACPR 3 una contusione all’orecchio sinistro con un’escoriazione all’orecchio esterno di circa mm 5, oltre ad un’escoriazione superficiale di circa cm 10 a livello dell’avambraccio sinistro (cfr. certificato medico 3 ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4).

 

Determinante per l’accertamento di quanto avvenuto, risulta essere di conseguenza il risultato che scaturisce dalla ponderazione delle versioni delle parti coinvolte. Non si può quindi prescindere dal riprendere le varie descrizioni degli eventi, così come effettuato in prima sede:

 

4.1.   L’accusato, interrogato dalla polizia ha riferito di essere sceso, siccome così richiesto da ACPR 4, per levare la sua muta dal locale stenditoio e riporla nella sua cantina. Ha precisato che, “mentre chiudevo la porta è giunto il Signor ACPR 4. Da parte mia gli comunicavo che avevo liberato lo stenditoio ed al contrario di come fatto da sua moglie in altra circostanza non gli ho risposto vada in polizia. Tra noi è nata una lite verbale legata a problemi di convivenza condominiale. Durante la nostra lite nel seminterrato è giunta la signora ACPR 3, la stessa dopo alcuni istanti scambiati con il marito mi ha detto “siete abituati con le pecore”. Abbiamo ripreso la lite, sempre in modo verbale ma questa volta con i toni più sostenuti. Ad un certo punto sono stato invitato ad andare via dal signor ACPR 4, mi sono voltato per prendere l’ascensore ed in quel frangente sono stato colpito all’orecchio destro dalla signora ACPR 3. Preciso che non so indicare con cosa sono stato colpito, non so se con la mano o con un oggetto. Quasi nel medesimo momento sono stato colpito dal marito con una ginocchiata nei genitali. Fortunatamente in questo caso sono stato colpito solamente di striscio. In quegli attimi è giunta la ACPR 2, la stessa si è messa tra me e ACPR 4, così da impedirmi di muovermi e mi ha colpito alle due mani e mi ha graffiato e mi ha detto “sta arrivando la polizia adesso sei a posto sardo di merda” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio AP 1, 03.11.2009, pag. 2). Egli ha inoltre precisato, alla domanda se avesse colpito ACPR 3, che “non l’ho colpita volontariamente, però se è stata colpita durante il parapiglia non lo so dire. Come pure non so dire se è stata colpita da me. Preciso che in quei momenti io ed il Sig. ACPR 4 eravamo faccia a faccia, tra di noi vi era la Signorina ACPR 2 che si era intromessa tra noi e solamente dietro al marito vi era la moglie” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio AP 1, 03.11.2009, pag. 3).

 

         Sentito dal magistrato inquirente, l’accusato, ribadendo in sostanza la sua vesione dei fatti, ha precisato di essere stato “colpito alle spalle dalla signora ACPR 3. Immagino che sia stata lei perché appena mi sono voltato ho visto subito il marito e poi lei alle mie spalle. Non so con cosa mi abbia colpito, se con una sberla, un pugno o un altro oggetto. Mi ha comunque colpito violentemente. Subito dopo il marito mi ha dato una ginocchiata nei genitali, che mi ha colpito solo di striscio. Nel mentre compariva pure ACPR 2 che mi graffiava una mano, colpendole entrambe e dandomi pure del sardo di merda” e che, mentre stava per salire sull’ascensore, ACPR 2 “mi ha detto anche una frase del tipo: “ti ho visto io, hai colpito una donna, adesso sei a posto, sardo di merda” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 2). Con riferimento a quest’ultima frase, ha negato che ACPR 2 fosse presente prima che lui è stato colpito da ACPR 3, e ha motivato tale sua asserzione con il fatto che “tutto era premeditato” e che “tutto l’episodio comunque era stato costruito, secondo me, per incastrarmi, compreso l’arrivo praticamente immediato della polizia”, riconoscendo tuttavia che “può anche darsi che quando la signora ACPR 2 è poi arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente involontario che ha colpito la ACPR 3” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 4). Egli ha escluso di aver colpito ACPR 3 “perché non era nella mia visuale” e che, dopo aver ricevuto il colpo “io mi sono rigirato e davanti a me avevo il signor ACPR 4 d’improvviso si infilava tra di noi la signora ACPR 2 dapprima allungando il braccio sinistro e poi con tutto il corpo. Nell’allungare il braccio mi ha colpito al polso sinistro e alla mano sinistra. In questo frangente io posso avere mosso le mani. Non ho presente di aver colpito qualcuno. Non posso escludere che involontariamente il movimento delle mia mani sia andato a colpire o la ACPR 2 o il ACPR 4”, anche se “tenderei ad escludere che questo mio movimento possa aver colpito la signora ACPR 3 da cui mi separavano sia la ACPR 2 che il marito” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 3).

 

 

         Al dibattimento, l’accusato, raccontando dell’accaduto, ha indicato che quando stava andando verso l’ascensore, il signor ACPR 4 si trovava davanti a lui: “era davanti a me sul lato destro, mentre la signora era alle mie spalle, sempre sul lato destro”, aggiungendo che quando ha ricevuto il colpo si è “abbassato, piegando le ginocchia, questo movimento ha impedito che il signor ACPR 4 mi colpisse con una ginocchiata che ho sentito sulla coscia”, precisando che “il signor ACPR 4 si è spostato dietro di me, verso la moglie e in quel momento mi ha dato una ginocchiata. La ginocchiata me l’ha data quando era ancora davanti a me, spostandosi verso la moglie. Quando io mi sono rialzato il signor ACPR 4 si è messo tra me e sua moglie” e che “in quel momento è comparsa la signorina ACPR 2 e anche lei si è intromessa tra me e la signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le mani o comunque di impedirmi nei movimenti(verbale dibattimento, pag. 2 e 3).

 

  4.2.   La parte lesa ACPR 3, nella sua querela, ha illustrato i fatti del 3 ottobre 2009 nel seguente modo: “A seguito di una discussione sull’uso della lavanderia e sull’uso improprio dell’ascensore durante la notte, il tono è salito e il signor AP 1 ha alzato le mani nei confronti di mio marito. Ho cercato di intervenire al che sono stata colpita violentemente con un pugno sull’orecchio sinistro e di striscio sull’avambraccio. Su consiglio della Polizia comunale di __________ , che è arrivata sul posto chiamata dal condomino Signor ACPR 1, mi sono recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ per la medicazione ed accertamenti del caso” (act. 1 inc. 2009.9313).

 

         Interrogata dalla polizia, ACPR 3 ha ribadito la sua versione, precisando che, dopo aver udito delle urla in lavanderia, “sono immediatamente scesa e ho notato che i due uomini si stavano insultando a vicenda. Tra i due è nata una discussione verbale per motivi legati al palazzo” e che “la figlia dei coniugi ACPR 2, che abita nel palazzo con i genitori, pure lei sentendo le urla ha raggiunto la lavanderia. Mio marito e AP 1 litigando si sono avvicinati sempre di più, fino a che AP 1 indicava il pugno dinnanzi alla faccia di mio marito. Da parte mia vedendo che stavano per passare alle mani mi sono avvicinata a loro per cercare di calmare la situazione. Tutto ad un tratto però AP 1 mi ha colpito con un pugno sull’orecchio sinistro. Lo stesso, forse un po’ stupito della sua azione è rimasto un attimo a pensare in seguito è salito sull’ascensore ed è salito a casa” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 3, 03.11.2009, pag. 2). Davanti al Procuratore pubblico, ACPR 3 ha ribadito di essersi “intromessa per evitare che la situazione degenerasse” e che l’accusato “mi ha colpito con un pugno all’orecchio sinistro, che dopo l’episodio sanguinava” (act. 7 inc. 2009.9313, pag. 2) e che “la signora ACPR 2 si è limitata a dirgli, dopo aver visto il mio orecchio sanguinante, “adesso l’hai fatta grossa” (act. 7 inc. 2009.9313, pag. 3), precisando che anche a distanza di quattro mesi, toccando l’orecchio, sente “un fastidio” (act. 7 inc. 2009.9313, pag. 2).

  4.3.   Dal canto suo, ACPR 4, sentito dapprima dagli agenti della polizia cantonale, ha riferito che, dopo aver udito alcuni colpi, è “sceso a piedi nel piano cantina per vedere cosa stesse succedendo” e ha notato che l’accusato “stava uscendo dalla cantina dove aveva riposto la sua muta. Da lì tra noi due è nata una discussione verbale che con il passare del tempo è salita di tono. Da parte mia invitavo più volte il sig. AP 1 a stare calmo, cosa che però non accadeva siccome si arrabbiava sempre di più. Mia moglie che al momento della discussione era in casa, sentendo le urla è pure scesa nel seminterrato. Dopo pochi istanti è pure scesa la signorina ACPR 2, che ha subito detto al papà di chiamare la polizia. La discussione era sempre più animata sino a che il Sig. AP 1 alzava il braccio mostrando il pugno e si avvicinava alla mia faccia. Da parte mia continuavo a dirgli di stare zitto e calmo, cosa che comunque lui non faceva”. A quel punto, ha aggiunto, la moglie “vedendo il pugno alzato del sig. AP 1 mi si è avvicinata siccome aveva paura che mi colpisse”, “si è avvicinata a me per far desistere il Sig. AP 1 dalla sua azione. Purtroppo però il pugno è partito in mia direzione ma colpendo l’orecchio sinistro di mia moglie ACPR 3. A seguito del colpo sferrato, vi è stato un attimo di smarrimento generale. Tutti i presenti sono rimasti stupiti di quanto accaduto”. Il teste ha poi ricordato che, in seguito, ACPR 2 ha detto all’accusato che “questa volta l’aveva fatta davvero grossa siccome aveva picchiato una donna” e che lui le ha risposto “ma fatti i cazzi tuoi…” ed è poi salito sull’ascensore per salire al suo appartamento, malgrado fosse stato invitato, da ACPR 2, a rimanere sul luogo siccome sarebbe arrivata la polizia. Ha aggiunto che, pochi istanti dopo, “è giunta la polizia comunale di __________ , i quali ci informavano che mia moglie sanguinava dall’orecchio e ci spiegava la prassi da seguire per la querela”, precisando altresì che la moglie “probabilmente mentre cercava di proteggermi ha riportato un’escoriazione all’avambraccio sinistro”, negando di aver colpito AP 1, limitandosi a riferire che “eravamo talmente allibiti che non sapevamo proprio cosa fare” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 4, 03.11.2009, pag. 2 e 3).

 

         In occasione della sua deposizione davanti al Procuratore pubblico, ACPR 4 ha di nuovo raccontato la sua versione dei fatti, ricordando come l’accusato ha “alzato un pugno davanti alla mia faccia. Mia moglie, che era nel frattempo arrivata, ha tentato di frapporsi tra me e AP 1 per evitare che la situazione degenerasse” e che questo “l’ha improvvisamente colpita con un pugno all’orecchio sinistro che dopo l’episodio sanguinava” e che dopo questo pugno “gli animi si sono un po’calmati” precisando che “prima che AP 1 colpisse mia moglie era arrivata anche ACPR 2 che vista la situazione aveva detto ai genitori di chiamare la polizia” e che ha detto all’accusato “AP 1 l’hai fatta grossa questa volta, hai colpito una donna. Lui ha detto a ACPR 2 di farsi i cazzi suoi. Lo abbiamo invitato verbalmente a rimanere in attesa della polizia ma lui ha preso l’ascensore ed è salito nel suo appartamento. All’arrivo della polizia, gli agenti si sono accorti che l’orecchio di mia moglie sanguinava. Siamo quindi andati al pronto soccorso __________ dove è stato allestito il certificato medico agli atti che mi viene mostrato” (act. 8 inc. 2009.9313, pag. 2).

 

  4.4.   La teste ACPR 2, con riferimento all’episodio del seminterrato, ha riferito alla polizia di aver udito una “discussione animata” e di essere quindi scesa “conoscendo i pessimi rapporti di condominio” e, giunta nell’atrio dinanzi alla loro cantina ha “notato che vi erano il Sig. AP 1 e i coniugi ACPR 3 che litigavano verbalmente” e che, ad un certo punto “i toni sono aumentati ed i due uomini si sono insultati a vicenda. Così facendo i due si sono avvicinati sempre di più sino ad arrivare ad una distanza di 50 cm. AP 1 alzava il dito indice verso ACPR 4 e lo minacciava dicendogli che voleva regolare la situazione in un’altra maniera con lui. Da parte mia vedendo la situazione dicevo ai miei genitori di allarmare la polizia. Cosa che loro hanno immediatamente fatto”. La teste ha proseguito, precisando che “i due uomini erano faccia a faccia e la signora ACPR 3 era alle spalle del marito” e che “tutto ad un tratto AP 1 ha sferrato un pugno in direzione della signora ACPR 3. La stessa vedendo che stava per essere colpita si è leggermente spostata lateralmente. A seguito del suo spostamento ha appoggiato la testa contro il muro, nonostante ciò non è riuscita a schivare completamente il pugno e in effetti è stata colpita” e, a seguito del colpo “subito sanguinava dall’orecchio”. Ha poi aggiunto di essersi “messa tra di loro per dividerli” dopo aver visto colpire la signora ACPR 3, infilandosi tra loro e allargando le braccia così da separarli e che “una volta separati, a mio stupore non vi è stata alcuna reazione del signor ACPR 4” e che in seguito “la situazione si è parzialmente calmata e ho detto al Sig. AP 1 di attendere l’arrivo della polizia così da poter chiarire la situazione…” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio  ACPR 2, 05.11.2009, pag. 2).

 

         Al magistrato inquirente, ACPR 2 ha ulteriormente precisato che “in un primo tempo AP 1 puntava il dito al volto di ACPR 4 e poi però ha alzato anche i pugni” e di averlo poi visto “all’improvviso… colpire con un pugno la signora ACPR 3 colpendola all’orecchio (che più tardi ho visto pure sanguinare)” e che “quando ho visto la scena mi sono messa in mezzo per tutelare la signora ACPR 3. Il marito per contro era visibilmente scioccato dalla situazione e non ha fatto nulla contro AP 1. Da parte mia mi sono messa in mezzo e con un braccio ho allontanato AP 1 dalla signora ACPR 3”; ha negato di aver usato violenza ma di aver semplicemente “spostato AP 1 dopo che aveva aggredito lui la signora ACPR 3” e di avergli detto “che questa volta l’aveva combinata grossa, perché aveva colpito una donna e che questa volta era incastrato perché io avevo assistito alla scena”. Ha infine ribadito che “mentre accadeva quanto descritto sopra i miei genitori si sono affacciati alle scale. Io vedendoli gli ho urlato di tornare subito in casa e chiamare la polizia, cosa che mia madre, se non ricordo male, ha fatto”, e che “nell’attesa invitavamo AP 1 a rimanere sul posto. Lui insultandoci e dicendo le solite cose se ne era comunque andato nel suo appartamento” (act. 9 inc. 2009.9313, pag. 2).”

         (sentenza impugnata, consid. 4.1-4.4).

 

                                   7.   Per la valutazione delle dichiarazioni non si può trascurare il fatto che tutte le persone sentite si trovano implicate in un conflitto di vicinato che ha dato origine a evidenti inimicizie. Ciò non è tuttavia sufficiente a destituirle a priori di valenza.

                                         Sulla stessa linea, va precisato che a fronte di deposizioni divergenti il giudice è comunque sia chiamato a valutarne in maniera accurata l’affidabilità, non potendosi liberare da tale obbligo applicando in maniera semplicistica il principio in dubio pro reo. In effetti, se ogni qual volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei fatti si procedesse ad applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla questione, se ne stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i doveri di diligenza imposti dal codice di procedura penale.

 

In primo luogo va rilevato che nemmeno il prevenuto è stato in grado di escludere di aver colpito la signora ACPR 3 all’orecchio, nonostante abbia tenuto a sottolineare che se ciò è avvenuto, è successo indipendentemente dalla sua volontà:

 

D: lei ha colpito la signora ACPR 3?

R: posso dire che non l’ho colpita volontariamente, però se è stata colpita durante il parapiglia non lo so dire.”

(VI 3 novembre 2009, pag. 3),

 

(…) Mi spiego: può anche darsi che quando la signora ACPR 2 è poi arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente involontario che ha colpito la ACPR 3, da cui la sua frase. Tutto l’episodio comunque era stato costruito, secondo me, per incastrarmi, compreso l’arrivo praticamente immediato della Polizia comunale.”

(VI 11 febbraio 2010, AI 10 inc. 2009.11028).

 

Quando io mi sono rialzato il signor ACPR 4 si è messo tra me e sua moglie. In quel momento è comparsa la signorina ACPR 2 e anche lei si è intromessa tra me e la signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le mani o comunque di impedirmi nei movimenti. Io non so se ho colpito qualcuno, né dove, né chi. Avevo ACPR 4 e la signorina ACPR 2 davanti, mentre la signora ACPR 3 era dietro di loro. Nessuno è caduto a terra. Per un attimo ci siamo dimenati tutti. La signora ACPR 2 aveva le sue mani davanti alla mia faccia, io forse avevo le mani davanti alla sua, dopo di che non so cosa sia successo. Comunque ci siamo fermati e io ho preso l’ascensore per tornare su, nonostante qualcuno dicesse di rimanere lì. La signora ACPR 2 ha detto che mi aveva incastrato perché mi aveva visto colpire una donna, “sardo di merda”.

In ogni modo io non ho tentato di colpire con un pugno la signora ACPR 3, posso aver allungato la mano verso di lei cercando di difendermi. Non sono sicuro di aver raggiunto la signora ACPR 3 con le mani. Se mi fosse stato detto di aver colpito la signora ACPR 2 avrei ritenuto possibile siccome era davanti a me, ma la signora ACPR 3 mi sembra tecnicamente più difficile. Io non ho visto la mia mano colpire la signora ACPR 3; ci siamo graffiati, tutti sono venuti fuori con delle escoriazioni, chi aveva l’orologio, chi non l’aveva ecc.. La signora ACPR 3 era in piedi e aveva gli occhiali inforcati e che io abbia visto non c’era sangue.”

(V dibattimento 19 gennaio 2012, pag. 2).

 

Queste ammissioni, seppur a denti stretti, unite alle deposizioni dei coniugi ACPR 3 e della signora ACPR 2, che sono sicuramente lineari e coerenti tra loro (come rettamente rilevato dal giudice di prime cure), sono sufficienti a consentire di dare per accertato che l’accusato ha colpito con un pugno al volto, nella zona dell’orecchio, la signora ACPR 3, cagionandole le lesioni riportate nel citato certificato medico. D’altronde non è dato a vedere in quale altro modo ella si sia potuta procurare simili ferite, né il prevenuto ha fornito ipotesi in merito.

 

Oltre a ciò, va rilevato che la descrizione dei fatti fornita da AP 1 ha subito delle variazioni da verbale a verbale su elementi decisamente non marginali, che la rendono poco credibile. Sulla questione il pretore si è soffermato in maniera dettagliata per cui, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto esposto a pag. 15 seg. della sentenza impugnata, art. 82 cpv. 4 CPP.

                                         Pure condivisa è l’osservazione in merito alla tendenza dell’imputato ad enfatizzare le asserite lesioni da lui subite, e in genere gli eventi di cui si ritiene vittima, che traspare dai tre certificati medici agli atti. Certificati che, va sottolineato, non riportano alcuna costatazione oggettiva di danni corporali, ma si fondano unicamente sulle dichiarazioni e le doglianze del paziente (allegati all’AI 4 inc. 2009/9313).

 

Tutto ciò rende le asserzioni del prevenuto poco credibili.

 

La testimonianza della signora ACPR 2 appare per contro affidabile poiché, oltre che collimare nei punti essenziali con quelle dei signor ACPR 4, non contiene segnali di viziature dovute a esagerazioni o accanimento contro il signor AP 1. A tal proposito significativa è la risposta, negativa e senza fronzoli, alla domanda se anche lei è stata colpita da AP 1 (VI 5 novembre 2011, pag. 2, AI 4 inc. 2009.9313), laddove, se solo avesse voluto porre discredito supplementare sul prevenuto, non sarebbe stato difficile sostenere il contrario.

L’osservazione formulata nella motivazione d’appello del 10 dicembre 2012 (pag. 12) dal prevenuto, secondo la quale il fatto che il certificato medico medico riporti “Otoscopia non sangue” (cfr. certificato medico 3 ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4) sia la chiara prova che ella ha mentito quando ha sostenuto di aver visto l’orecchio sanguinare non può essere condivisa. Infatti il patrocinatore, con queste sue dichiarazioni, dimentica che l’otoscopia è un esame interno dell’orecchio (che nel caso specifico ha permesso ad esempio di constatare la presenza di un tappo di cerume prima del timpano), per cui il fatto che non vi siano tracce ematiche interne non permette in nessuna maniera di escludere che dall’escoriazione esterna di mezzo centimetro non sia uscito del sangue. La contestazione risulta così essere inconsistente.

                                        

In definitiva quindi, in base a quanto precede, non si può che ritenere provato che AP 1 ha colpito con un pugno la signora ACPR 3, cagionandole le lesioni descritte nel decreto d’accusa.

 

                                   8.   A detta della difesa, un’escoriazione di mm 5 ed una contusione non costituiscono una lesione semplice, di lieve entità, ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, ma sono piuttosto da assimilare a vie di fatto.

 

L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come la salute fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a).

Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).

 

Il certificato medico del pronto soccorso dell’Ospedale __________  del 3 ottobre 2009 (allegato all’ AI 4 inc. 2009.9313) rileva l’esistenza di una contusione all’orecchio sinistro, con una escoriazione di circa mezzo centimetro, che ha richiesto una disinfezione e l’applicazione di uno steristrip.

ACPR 4 (VI 1 dicembre 2009, pag. 3) e ACPR 2 (VI 5 novembre 2009, pag. 2) hanno entrambi attestato che l’orecchio della vittima ha iniziato subito a sanguinare.

Questo tipo di ferite - fatto riferimento anche all’estensione effettuata dal Tribunale federale dell’applicazione dell’art. 123 CP a scapito dell’art. 126 CP (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza) - oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle lesioni semplici, seppur di lieve entità ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2.

D’altronde, se si fosse trattato di un’escoriazione insignificante, non sarebbe stato necessario applicare uno steristrip, cioè un cerotto di polipropilene (o poliestere), atossico ed anallergico, che si utilizza in alcune situazioni al posto del filo di sutura per ferite di media profondità.

Il fatto che la vittima abbia dichiarato, senza il sostegno di alcuna prova, di sentire, toccandolo, ancora un fastidio all’orecchio sinistro dopo ben quattro mesi dai fatti (VI dell’11 febbraio 2010, pag. 2, AI 7 inc. 2009/39790), non ha pertanto alcuna rilevanza e non necessita di essere esaminato.

 

Dal punto di vista soggettivo l’adempimento del reato non desta difficoltà alcuna, poiché non si può giungere che alla conclusione che AP 1 ha agito intenzionalmente, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

Su questo punto, l’appello deve di conseguenza essere respinto.

 

                                         C. I fatti del 29 novembre 2009

 

                                   9.   Il secondo ed il terzo capo di imputazione contenuti nel decreto d’accusa in disamina, pure confermati dal pretore, hanno per oggetto i reati di ingiuria e minaccia, di cui la prima, per avere, a __________ , il 29 novembre 2009, dato della “puttana” a ACPR 2, ed il secondo per avere, sempre lo stesso giorno e nello stesso luogo, intimorito quest’ultima ed il fratello ACPR 1, dicendo loro “vi ammazzo tutti”, “do’ fuoco alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.

 

Con l’appello, AP 1, contesta anche in questo caso la violazione del principio in dubio pro reo, poiché sono state prese a suo carico le deposizioni di persone interessate alla lite, compresa quella della signora TE 1, strettissima amica, a suo dire, della signora ACPR 2.

                                         La scarsa affidabilità delle dichiarazioni di questa teste sarebbe attestata dal fatto che, con la porta blindata chiusa, sarebbe praticamente impossibile sentire con esattezza cosa viene detto nel corridoio a chi resta, come ella, nel garage.

                                         In via sussidiaria, chiede che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dare più peso alla tesi accusatoria, si tenga conto di tutto quanto hanno dichiarato i testi e che, pertanto, gli si riconosca di aver agito in uno stato di scemata imputabilità, poiché egli era in quel momento ubriaco.

 

                                10.   Nuovamente ci si trova qui confrontati con una versione, quella del prevenuto, in netto ed antitetico contrasto con quella dei due denuncianti, i fratelli ACPR 2. Questa volta, tuttavia, ai fatti ha assistito un’amica della signora ACPR 2, non direttamente coinvolta nella lite, che non conosceva l’accusato e, per quanto provato, nulla aveva contro di lui.

 

Nella sentenza di primo grado, le varie posizioni sono state dettagliatamente riprese:

 

5.1.   L’accusato nel suo esposto 1° dicembre 2009, con cui ha sporto denuncia (recte: querela) nei confronti di ACPR 2 e ACPR 1 ha riferito che “intorno alle 18.30 mentre uscivo dal condominio percorrendo lo stretto corridoio che al piano seminterrato porta al garage condominiale ho incrociato un giovane, che ho riconosciuto essere il signor ACPR 1 solo quando ho visto che alcuni metri dietro di lui arrivava la signorina ACPR 2. Quest’ultima, giunta alla mia altezza mi spingeva lateralmente e dopo avermi superato mi colpiva da dietro con un calcio tra il gluteo e la coscia sinistra e urlava qualcosa al fratello. Mentre mi giravo, questi arrivava correndo e mi spintonava con forza facendomi cadere a terra e facendomi sbattere violentemente la schiena contro il pavimento. Non essendo purtroppo la prima volta che accadono fatti analoghi a mio danno, ho urlato “mi volete morto” mentre i due si allontanavano”. Aggiunge che, dopo essersi rialzato, è uscito all’esterno, è salito in auto e, apprestandosi a partire, ha visto “le stesse due persone e il loro padre” che comparivano sulla porta, insultandolo “ripetutamente con parole e gesti”. Dopo essersi recato “alla sede della polizia cantonale, che ho trovato chiusa essendo domenica, ho allora telefonato al 117 e descritto l’accaduto all’agente che mi ha risposto…” si è “dovuto presentare al pronto soccorso dell’ospedale italiano a causa del forte dolore alla schiena che accusavo ed accuso ancora a seguito della caduta” (act. 1 inc. 2009.11039).

 

         Il certificato medico relativo a tale visita parla di “contusione dorso-lombare su aggressione”, di un “dolore all’emitorace destro posteriormente, che aumenta con i respiri profondi, nonché dolore in regione lombare destra”, di “parametri vitali nella norma, non ematomi o suffusioni emorragiche visibili” (certificato medico 29.11.2009 dr.ssa __________ , act. 1 inc. 2009.11039).

 

         Ascoltato dal magistrato inquirente, l’accusato ha precisato che ACPR 1, che aveva incrociato, “aveva in mano un abito e indossava un berrettino” e di aver “realizzato che era lui perché cinque metri dietro ho visto la sorella” e che quest’ultima “è arrivata alla mia altezza e vista la strettezza del corridoio in quel punto ha fatto come per darmi una spallata. Io l’ho scansata ma lei si è girata e mi colpiva da dietro con un calcio tra il gluteo e la coscia sinistra”, aggiungendo che “la sua scarpa con il tacco è finita contro la porta della cantina. Scarpa che lei poi ha recuperato mentre io uscivo dal garage con lei a fianco”. Egli ha poi proseguito, dicendo di essersi “girato verso di lei, lei urlava delle cose che non ricordo ora e mi sono trovato addosso il fratello che mi ha spinto e mi ha fatto cadere a terra. Non ho sbattuto verso la porta che da sul garage. Ho pestato la schiena sul pavimento del corridoio che è in leggera discesa” (act. 10 inc. 2009.11028).

         Al dibattimento, l’accusato ha dichiarato che “Stavo uscendo in auto. Sono sceso con l’ascensore e mi stavo dirigendo verso il garage. Ho visto il signor ACPR 1 che veniva dai garage e si trovava nel corridoio. Alcuni passi dietro di lui si trovava la sorella” e di averlo riconosciuto “dopo aver visto la sorella” e che “ Ci siamo incrociati. Non ci siamo salutati. Io ero sul lato destro, lui su quello sinistro. Lui teneva l’abito mi pare con la mano destra. Ci siamo incrociati alla fine del corridoio, eravamo già nel vano più largo. Io ho continuato ad andare verso il garage e due passi dopo ho incrociato la sorella. Lei non si è spostata, ha fatto come per darmi una spallata e quindi io per evitare la spallata mi sono girato con la schiena verso il muro e ho ripreso a camminare. Immediatamente dopo ho ricevuto un calcio dalla signora ACPR 2 che mi ha colpito sotto la natica. Sono rimasto senza parole, se non senza fiato. Nel momento in cui mi sono girato il fratello mi ha dato una spinta e io sono caduto sul pavimento con la parte destra della schiena. Dopo di che ho urlato ero scioccato, forte dell’esperienza precedente. In quel momento non c’era nessun’altra persona, ho urlato “mi volete morto!”, posso anche aver urlato qualsiasi altra cosa, ma non credo di aver urlato delle ingiurie nei confronti della signora ACPR 2, ma non ho mai pensato le cose che avrei detto. Una minaccia potrei anche averla proferita perché è quello che succede in questi casi, ma escluderei di aver ingiuriato la signora, se avessi detto “figlia di puttana” forse poteva starci nel contesto” (verbale dibattimento, pag. 3 e 4).

 

  5.2.   Le parti civili hanno da parte loro riferito le loro percezioni circa i fatti di quel giorno. 

         ACPR 1, nella sua querela ha raccontato che quando stava “andando dal garage verso la lavanderia, quando AP 1 ha sbattuto violentemente (come sempre) la porta della lavanderia. Io l’ho guardato e lui mi si è avvicinato senza alcun motivo, dicendomi: “che cazzo vuoi” e mi ha strappato il cappellino dalla testa. Oltretutto mi ha minacciato con delle frasi come: “Vi ammazzo tutti e rovino tutti”. Ho avuto self-control totale e non ho reagito alle sue provocazioni. Da notare che AP 1 puzzava fortemente di alcool. Alcuni secondi dopo l’accaduto, mia sorella ACPR 2 che si travava anche lei in garage, assieme alla sua amica TE 1, è stata a sua volta aggredita, fisicamente e senza alcun motivo da AP 1, oltretutto anche con pesanti parole (“Puttana, bastarda, ecc.”). Dopo questo fatto AP 1 è andato via in macchina, prima dell’arrivo della polizia, chiamata dal condomino Sig. ACPR 4” (act. 1 inc. 2009.11259).

 

         Sentito dal Procuratore pubblico, ACPR 1 ha ribadito la sua versione, precisando che “Mia sorella mi ha aperto la porta per entrare nel corridoio del seminterrato e vi abbiamo visto il signor AP 1 che andava nella sua cantina. Mia sorella si è raccomandata con me di evitare il signor AP 1. L’ho comunque incrociato e lui subito mi ha detto, senza che io dicessi nulla, “che cazzo vuoi”, strappandomi anche il cappellino che indossavo. Ha anche minacciato me e la mia famiglia. Ricordo in quel frangente subito anche il tanfo di alcool che emanava il signor AP 1. Mi sono quindi detto di lasciar perdere visto che AP 1 sembrava essere in condizioni alterate ed inoltre io sapevo che era solito cercare di provocare le persone. Sul momento io non ho detto nulla. Mia sorella ha sentito AP 1, ha riaperto la porta che da sul garage e ha chiesto cosa stava succedendo. Nel frattempo AP 1 si dirigeva verso di lei e una volta raggiunta le palpeggiava il sedere. Come reazione vedevo poi che mia sorella dava un calcio a AP 1 per allontanarlo. Da parte mia mi avvicinavo pure alla scena e spingevo AP 1 via da mia sorella. Anche io come mia sorella ho avuto un momento di sbigottimento per l’accaduto. AP 1 è caduto verso la porta che da sul garage. In quel mentre ricordo che minacciava di ammazzarci tutti e di cose simili. Ricordo che diceva anche cose a mia sorella ma oggi non saprei più dire che parole utilizzava. Io vedendolo con la faccia paonazza, avendo capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca (non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili” (act. 5 inc. 2009.11259, pag. 1 e 2).

 

         ACPR 2, da parte sua, davanti al magistrato inquirente, ha ricordato che quella sera si trovava “nel garage del condominio con la mia amica TE 1. Ad un certo punto è arrivato anche mio fratello ACPR 1, che, parcheggiata la macchina di mio padre è entrato nel corridoio delle cantine del condominio. Sono stata io ad aprirgli la porta perché lui non aveva le chiavi. Appena aldilà della porta ho sentito che vi erano delle grida e ho capito che c’era una discussione tra mio fratello e il signor AP 1 che avevo visto andare nella sua cantina quando io avevo aperto la porta. Aveva sbattuto la porta della lavanderia come fa di solito; mi ero raccomandata con mio fratello di tirare diritto, di fare come se AP 1 non fosse presente. Ho quindi chiuso la porta tranquilla per queste raccomandazioni date e conoscendo anche il carattere tranquillo di mio fratello… Quando poi ho riaperto la porta e sono arrivata anche io, AP 1 mi ha insultata e mi ha palpeggiato il sedere, continuando a inveire contro di me anche dopo che mio fratello lo aveva allontanato da me. Mi ha dato della puttana, bastarda e mi ha minacciato di ammazzarmi, distruggermi e disintegrarmi, queste minacce erano rivolte anche alla mia famiglia” (act. 7 inc. 2009.11259, pag. 3 e 4). Ha poi continuato precisando che “quando sono entrata in corridoio lui mi è venuto contro, si è strusciato contro di me e mi ha palpeggiato. È stata una sensazione veramente terribile. Ho avuto veramente paura e fortunatamente era presente mio fratello, altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. Nel mentre lui mi ha sempre insultato pesantemente o mi diceva “cazzo” volevo e cose del genere. Quando mi ha palpeggiato io sono rimasta interdetta così come in un primo tempo anche mio fratello mi è parso scioccato. Io dicevo a AP 1 se si rendeva conto di quello che aveva fatto e che era un maniaco. A quel punto ancora inveiva e si avvicinava a me e mio fratello è intervenuto per allontanarlo. Come reazione d’istinto al palpeggiamento ho tirato un calcio. Preciso che io avevo le pantofole e quindi non posso avergli fatto male. Non so dove l’ho colpito. Nonostante tutto lui continuava a inveire ed ha alzato il pugno come se volesse colpirmi urlando che eravamo stati noi ed in particolare io ad aggredirlo senza motivo. In quell’episodio lui puzzava tremendamente di alcool e sembrava ubriaco, tanto che barcollava. Quando mio fratello lo ha allontanato lui è caduto a terra. Preciso che mio fratello non gli ha dato uno spintone fortissimo lo ha solo accompagnato via da me dopo l’aggressione subita” (act. 7 inc. 2009.11259, pag. 3 e 4).

 

  5.3.   La teste TE 1, amica dell’accusatrice privata ACPR 2, ha riferito di essersi recata da lei quella sera e di aver messo l’auto nel garage, precisando di essere rimaste “dapprima a parlare in garage da sole” e che, poco dopo, è arrivato “il fratello di ACPR 2, ACPR 1. Ho lasciato parcheggiare lui, mi sono rimessa anche io in garage e sono scesa dalla macchina” (act. 6 inc. 2009.11259, pag. 2). Ha poi raccontato che “ACPR 2 ha aperto la porta delle cantine al fratello che non aveva le chiavi. Da quella porta si accede agli appartamenti”, che “appena chiusa la porta ho sentito urlare. Erano due voci di uomo. Una di ACPR 1 e una di un altro signore che poi ho visto e che mi hanno detto essere AP 1” e che “ACPR 2 è subito voluta entrare nel corridoio delle cantine ed io l’ho seguita”. Ha poi ricordato di aver “visto che in un punto del corridoio i due uomini discutevano animatamente tra di loro. Ricordo che quando avevo visto arrivare ACPR 1 indossava un cappellino che poi in corridoio non portava più. Io non ho visto come se lo è tolto o come gli è stato tolto. Mi è stato riferito che è stato il signor AP 1 a toglierlo, ma io non ho visto questa scena. Non ho nemmeno visto che in mia presenza i due uomini si mettessero le mani addosso. Si urlavano delle cose ma non ricordo esattamente le parole” e che dopo aver “visto questa scena la porta mi si è chiusa davanti” e di non aver più potuto vedere cosa accadeva, ma di aver “sentito distintamente il signor AP 1 urlare: “sei una puttana”, “vi ammazzo tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio” e cose del genere”, precisando di non ricordare “la sequenza esatta di queste parole o di cose comunque simili”, ma di essere “sicura che sono state dette”, confermando pure che “AP 1 ha usato anche l’espressione “vi distruggo […]”. La teste ha proseguito, raccontando di aver sentito subito dopo “ACPR 2 gridare “non mi metta le mani addosso” e poi rivolta al fratello “mi ha toccato il sedere, chiama la Polizia, chiama la Polizia”, e che, in seguito “ACPR 2 è uscita verso il garage e mi ha detto di uscire dal garage medesimo per entrare negli appartamenti dall’accesso pedonale e che qualcuno avrebbe chiamato la Polizia”; successivamente “è uscito anche AP 1 il quale ha cominciato a dirmi delle cose sul fatto che avevo posteggiato la mia macchina in garage. Non ricordo che mi abbia insultato, ricordo però che urlava e che puzzava di alcol” e di avere avuto “l’impressione che fosse ubriaco” (act. 6 inc. 2009.11259, pag. 2).            (sentenza impugnata, consid. 5.1-5.3).

 

                                11.   Come si evince dagli stralci riportati, neppure in questo caso AP 1 è stato in grado di negare in maniera assoluta di aver proferito le ingiurie e le minacce di cui al decreto d’accusa in disamina. Egli stesso ha in effetti riconosciuto che avrebbe potuto “aver urlato qualsiasi altra cosa”, pur avendo precisato di non credere di aver proferito ingiurie e che avrebbe pure potuto aver proferito una minaccia visto che “è quello che succede in questi casi”.

 

Ciò premesso, dall’esame delle deposizioni agli atti, si può legittimamente ritenere credibili quelle dei fratelli ACPR 2, in quanto lineari e convergenti tra loro. Esse danno una spiegazione logica, cronologicamente verosimile ed attendibile di quanto avvenuto. Inoltre si inseriscono perfettamente nel contesto della disputa tra le parti che vede l’accusato giocare, indipendentemente dalle ragioni e dai torti di ciascuna di esse, un ruolo attivo, di certo non da vittima, dando il suo contributo fattivo e continuo all’alimentazione della lite con la provocazione in tutti i modi possibili dei condomini.

                                         L’affidabilità della descrizione di quanto avvenuto, effettuata dagli accusatori privati, trova conferma nelle dichiarazioni di TE 1, che, oltre ad attestare in maniera ferma e convinta di aver sentito l’ingiuria “sei una puttana” e le minacce “vi ammazzo tutti”, “dò fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo”, ha pure illustrato le fasi antecedenti e seguenti il litigio in maniera precisa e collimante con quanto detto dai fratelli ACPR 2. Il fatto che la donna sia un’amica di ACPR 2 non è sufficiente ad inficiare questa conclusione, poiché, da un lato, ella è risultata completamente estranea e disinteressata alle diatribe tra le parti e, dall’altro, poiché non è emerso alcun motivo di inimicizia con l’imputato. D’altronde, nella sua deposizione, non si trovano né esagerazioni né descrizioni fantasiose che potrebbero indurre a pensare alla volontà di mettere gratuitamente in cattiva luce l’accusato.

                                         Non si intravvede quindi - nemmeno in lontananza - alcun motivo che possa giustificare l’assunzione da parte sua del rischio di sottoporsi ad un procedimento penale per il reato, grave, di falsa testimonianza.

 

                                         Pertanto, questa Corte ritiene accertato che AP 1 ha dato della puttana a ACPR 2 e che ha urlato a lei ed a ACPR 1 le frasi indicate al punto n. 3 del decreto d’accusa con l’epiteto “puttana”, AP 1 si è reso autore colpevole di ingiuria ex art. 177 cpv. 1 CP.

 

                                12.   Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).

 

Che con l’epiteto “puttana” AP 1 si sia reso autore colpevole di ingiuria non ha quindi da essere dimostrato (STF 6B_159/2012 del 22 giugno 2012; DTF 92 IV 115,117 con il quale è stato ritenuto ingiurioso dire ad un uomo che ha sposato una puttana; STF del 20 dicembre 2011, inc. 6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; Sentenza n. 27612 del 19 giugno 2006 della Corte di Cassazione italiana, con la quale è stato stabilito che dare della “puttana” ad una donna che esercita la professione di lucciola adempie i presupposti del reato di ingiuria).                        

 

                                13.   L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II,. 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP ,n. 19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

 

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Pozo, op.cit., ad art. 180 CP, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).

 

Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16).

 

                                14.   E’ fuori da ogni dubbio che frasi come “vi ammazzo tutti”, “dò fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo” sono oggettivamente atte a costituire una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Questo a maggior ragione se si tiene conto che, in concreto, esse sono state proferite in un contesto particolarmente litigioso nel quale vi sono già stati più scontri - sia verbali che addirittura, come visto sopra, fisici - nei confronti di componenti di una delle famiglie con cui si è venuta a creare l’acredine.

 

Altrettanto provato è che queste minacce hanno sortito effetto sulle vittime, che ne sono rimaste legittimamente intimidite. ACPR 2 ha in effetti dichiarato che “visti i suoi comportamenti io ho paura e spero possa venir allontanato dal condominio anche per l’incolumità della mia famiglia.” (VI 11 febbraio 2010, pag. 5, AI 7 dell’inc. 2009/11028), mentre il fratello ha dichiarato di aver evitato qualsiasi reazione per paura di quello che lui avrebbe potuto fare:“io vedendolo con la faccia, avendo capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca (non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili.” (VI 11 febbraio 2010, pag. 2, AI 8 inc. 2009/11028). Quest’ultimo, nel suo allegato di querela ha poi espresso la sua preoccupazione, chiedendo una perizia psichiatrica sul prevenuto “prima che succeda qualcosa”.

 

Il reato di minaccia può di conseguenza essere considerato adempito, sia oggettivamente che soggettivamente.

 

                                         Scemata imputabilità

 

                                15.   L’accusato chiede che gli sia riconosciuta una scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP, per avere agito in stato di ebrietà.

 

In base a consolidata giurisprudenza, è possibile ammettere uno stato di scemata responsabilità all’autore di un reato che ha agito con un tasso alcolemico nel sangue superiore al 2 ‰ (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011, consid. 2.1; STF 6B_960/2009 del 30 marzo 2010, consid. 1.2.; DTF 122 IV 49 consid. Ib).

 

                                         Nella fattispecie i fratelli ACPR 2 e la signora TE 1 hanno asserito che AP 1 puzzava d’alcool e che sembrava ubriaco. Si può quindi ritenere, come da lui richiesto, che egli avesse bevuto e che fosse brillo.

                                         Tenuto conto della credibilità riconosciuta agli accusatori privati ed alla teste, preso atto che il 29 novembre 2009 il prevenuto emanava un fetore etilico, che aveva evidenti problemi di equilibrio e che si è dimostrato sproporzionatamente aggressivo, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere, contrariamente a quanto avvenuto in prima sede, che egli abbia agito in uno stato viziato da un’ebbrezza di entità tale da imporre il riconoscimento di  una scemata imputabilità, seppur di grado molto lieve.

                                     

In relazione a questi fatti, di transenna, non ci si può esimere dal rilevare come AP 1 abbia sempre sostenuto di essere partito, subito dopo il diverbio, con la sua automobile (VI 11 febbraio 2010 pag. 6, AI 10, inc. 2009/11028), atto confermato anche dai tre testi. Questo atto, sconsiderato, avrebbe dovuto indurre il magistrato inquirente ad aprire a suo carico un procedimento penale per guida in stato di ebrietà. Non si comprende perché ciò non sia stato fatto.

 

                                         Commisurazione della pena

 

                             16.a.   Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna, per un totale di fr. 6'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'300.-.

 

                                         Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                         La norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

 

                                  b.   Il reato di ingiuria, art. 177 CP, è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre quelli di lesioni semplici e di minaccia, art. 123 e 180 CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

                                   c.   Dal profilo delle componenti oggettive del reato (objektive Tatkomponente), si può dire che le lesioni semplici sono di gravità minima, poiché, per le loro conseguenze e per le modalità con cui sono state provocate, si avvicinano sensibilmente alle vie di fatto. Anche l’ingiuria in quanto tale, seppur rozza e triviale, è di gravità lieve, perché limitata ad un solo termine e proferita in un ambito strettamente privato. Le minacce, per contro, raggiungono già una gravità media, poiché espresse da una persona che ha già dimostrato in precedenza di non limitarsi alle parole ed inserite in un contesto di esasperata litigiosità, che le rende molto concrete.

                                         Ad aggravare la posizione del prevenuto intervengono tuttavia gli aspetti soggettivi della colpa (Tatkomponente), ritenuto come egli abbia picchiato la signora ACPR 3 per motivi futili, a seguito di quella che giustamente il Pretore ha chiamato “lite da lavanderia”. Altrettanto ingiustificate sono le minacce e l’ingiuria.

                                         Con riferimento alla possibilità per l’autore di evitare la commissione dei reati, non occorre spendere parola alcuna per spiegare che AP 1 avrebbe potuto con tutta facilità prescindere dal ricorrere alla violenza fisica ed a quella verbale nei confronti degli accusatori privati.

 

                                         Come visto, per quanto concerne l’ingiuria e la minaccia, bisogna tenere conto che il prevenuto ha agito in uno stato di scemata imputabilità di grado molto lieve dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche.

 

                                         Nel suo complesso, dunque, la colpa del prevenuto può essere definita tra lieve e medio grave.

 

                                         A suo favore non può essere preso in considerazione alcun fattore personale (Täterkomponente), ritenuto, in particolare, come sia proprio la sua buonissima situazione sociale e professionale a rendere particolarmente riprovevoli e inaccettabili i comportamenti per cui egli è oggi giudicato.

 

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna (importo non contestato), per complessivi fr. 6'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, associata ad una multa di fr. 1'300.- (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1.) già decisa in prima istanza.

L’aver agito, il 29 novembre 2009, in stato di scemata imputabilità di grado molto lieve non giustifica una riduzione della pena inflitta in prima sede - già molto mite, se si tien conto di tutte le peculiarità della fattispecie - poiché ciò significherebbe banalizzare in maniera improponibile la colpa del condannato che risponde di ben tre reati che sono di una certa rilevanza oggettiva ma, soprattutto, soggettiva.

In aggiunta, la scemata imputabilità, oltre ad essere di leggera intensità, concerne soltanto due dei tre reati commessi e non inficia quello più grave, cioè le lesioni semplici.

 

                                17.   Sulle spese e sulle ripetibili

 

Gli oneri processuali del gravame, così quelli di prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      10, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 19 cpv. 2, 123, 177 e 180 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,                         

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   lesioni semplici, per avere a __________ il 3 ottobre 2009, colpito con un pugno all’orecchio sinistro ACPR 3, causandole un’escoriazione di 5 mm e una contusione;

 

                            1.1.2.   ingiuria, per avere a __________ il 29 novembre 2009, offeso l’onore di ACPR 2, dandole della puttana;

 

                            1.1.3.   minaccia, per avere a __________ il 29 novembre 2009, incusso spavento o timore a ACPR 2 e ACPR 1, minacciandoli con le seguenti frasi: “ vi ammazzo tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.

 

                               1.2.   AP 1, avendo commesso i fatti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna, per un totale di fr. 6’600.- (seimilaseicento); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 1'300.-.

                                         § In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                            1.2.3.   la tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese giudiziarie di fr. 300.- per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            600.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.            800.-          

 

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.