Incarto n.
17.2012.78 + 99

Locarno

5 novembre 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio 10 aprile 2012 confermato con dichiarazione d’appello 22 giugno 2012 da

 

 

 AP 1

     

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 aprile 2012 dalla Corte delle assise criminali

 

 

e sull’appello incidentale 5 luglio 2012 presentato dal

 

 

procuratore pubblico

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza 3 aprile 2012 (intimata alle parti il 5 giugno 2012) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

                                         -     tentato omicidio intenzionale per avere, il 21/22 agosto 2009, nottetempo, a __________, tentato di uccidere VIT. colpendolo 4 volte con un coltello a serramanico nella regione della tempia sinistra, braccio sinistro, emitorace sinistro e al dorso nella regione paravertebrale destra;

                                         -     infrazione alla Legge federale sulle armi per avere, nel periodo da inizio agosto 2009 fino al 22 agosto 2009, a __________, senza diritto posseduto un coltello a serramanico, avente una lama di 5.6 cm e una lunghezza totale di 14.4 cm.

 

Ritenuti dati gli estremi per l’ammissione di una lieve scemata imputabilità e riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

 

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 22 giugno 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, precisando di impugnare unicamente la condanna per tentato omicidio intenzionale e la commisurazione della pena (dispositivi 1.1. e 2). Egli chiede di essere prosciolto dall’accusa di tentato omicidio intenzionale e di essere dichiarato autore colpevole di tentate lesioni gravi e lesioni semplici aggravate e di essere condannato alla pena detentiva inferiore a quella decisa in prima sede e che sia parzialmente sospesa (III).

 

L’appellante ha, inoltre, presentato, contestualmente alla dichiarazione di appello, un’istanza probatoria tendente ad ottenere l’allestimento di una perizia medico legale per accertare se la vittima è stata o no in pericolo di vita e se i colpi erano o no potenzialmente letali.

L’istanza è stata respinta con decreto 20 agosto 2012.

 

Con dichiarazione d'appello incidentale 5 luglio 2012, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 2.1 della sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 5 novembre 2012 durante il quale:

 

                                         -     il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della qualifica giuridica di tentato omicidio (almeno per dolo eventuale) e la modifica del dispositivo 2.1. della sentenza di prime cure, contestando in particolare il riconoscimento in favore di AP 1 delle attenuanti specifiche della lieve scemata imputabilità e del sincero pentimento e postulandone la condanna alla pena detentiva di cinque anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                                         -     l’appellante ha contestato l’accertamento dei fatti eseguito dalla Corte di prime cure in relazione alla posizione dell’imputato e della vittima al momento in cui sono state sferrate le coltellate alla parte anteriore del corpo e in relazione al momento e alle modalità con cui la vittima è stata colpita alla schiena. Dal profilo giuridico, egli ha sostenuto di essere autore colpevole, non di tentato omicidio per dolo eventuale, ma di tentate lesioni corporali gravi per dolo eventuale e lesioni semplici aggravate. Quanto alla commisurazione della pena, AP 1 ha invocato - ad attenuazione della sua colpa - di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, il sincero pentimento dimostrato, la collaborazione con gli inquirenti, il fatto che egli si è spontaneamente costituito e la sua giovane età, chiedendo la sua condanna ad una pena detentiva di tre anni, con beneficio della sospensione condizionale parziale.

 

ritenuto

 

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   2.   Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24 e ad art. 139, n. 1; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

 

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

 

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16,; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

 

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

L’accusato e i suoi precedenti penali

 

                              6. a.   AP 1, cittadino svizzero, è nato a __________ il 24.06.1991.

Ha un solo fratello, più giovane di lui di 4 anni.

Ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ dove, dopo la separazione dei genitori avvenuta quando egli era alle scuole medie, è rimasto a vivere con la madre e il fratello minore.

Terminate le scuole dell’obbligo, AP 1 ha iniziato un apprendistato presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) come impiegato della logistica, dapprima a __________, dove si occupava prevalentemente di carico, scarico e smistamento delle merci.

All’età di 17/18 anni AP 1 ha iniziato a consumare - a volte anche smodatamente - alcolici durante il week end e a fumare marjuana un paio di volte al mese. Lo faceva - ha detto - per superare la sua timidezza (“all’epoca dei fatti sinceramente ero timido. Se mi trovavo in situazioni con altri amici magari bevendo diventavo più loquace e mi sentivo meglio”, verbale 29 marzo 2011, AI 99, pag. 9). Egli ha, però, anche ammesso che l’alcol lo rendeva aggressivo:

 

  L’agente interrogante mi chiede se quando bevo tendo a diventare aggressivo. Da parte mia confermo ciò. (…) quando bevo tendo proprio a cambiare atteggiamento e non mi preoccupo se il giorno dopo devo lavorare o di altre cose. Cambio quindi il mio comportamento e tendo a diventare anche aggressivo, non ci penso tanto a fare certe cose”

(verbale 27 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9.11. 2009, pag. 12).

 

Nel 2009 AP 1 ha avuto, in un paio di occasioni, comportamenti problematici, verosimilmente da collegare all’abuso di bevande alcoliche: nel febbraio di quell’anno, al carnevale di __________, ha preso parte ad una lite (sedata dalla polizia che lo ha costretto a rientrare anticipatamente a __________) e il successivo 25 aprile ha partecipato ad un furto messo a segno a danno delle scuole medie di __________ (per questo episodio, AP 1 è stato condannato, con decreto 15.12.2010 della Magistratura dei minorenni, ad un’ammonizione, doc. CARP 1).

Va precisato che AP 1 ha spontaneamente parlato agli inquirenti di questi due episodi (cfr. sentenza impugnata, consid. 1b, pag. 5).

 

Sempre nel 2009 si situano i fatti oggetto del presente procedimento.

 

Dalla notte dei fatti e fino al 3 dicembre 2009 AP 1 è rimasto in carcere preventivo (perdendo, così, il posto di apprendista presso le FFS).

Il 3 dicembre 2009, dopo la sua scarcerazione, AP 1 è tornato a vivere con la madre a __________. Dopo circa 3 mesi senza impiego, abbandonato l’uso eccessivo di alcolici, ha ripreso l’apprendistato quale impiegato di logistica presso la __________, portandolo a termine con successo e conseguendo il relativo attestato di capacità nel settembre 2011.

Dall’ottobre 2011 AP 1 lavora presso la __________ quale impiegato in logistica, con piena soddisfazione del datore di lavoro (doc. dib. TPC 2). Egli percepisce uno stipendio di fr. 4'000.- mensili lordi.

Ha dichiarato - e ribadito in sede di appello - di avere abbandonato gli amici con cui si lasciava andare al consumo di bevande alcoliche e di uscire prevalentemente con la fidanzata con cui ha un rapporto stabile (doc. dib. TPC 5).

Egli segue un percorso psicoterapeutico - iniziato il 19 dicembre 2009 - volto alla comprensione e all’elaborazione dei motivi del suo gesto (verbale 29 marzo 2011, AI 99, pag. 9; rapporti medici della dr.ssa __________, doc. TPC 14 e doc. dib. d’appello 1).

 

                                  b.   AP 1 è incensurato.

 

Fatti accertati in prima sede e non contestati

 

                                   7.   I fatti accertati dalla prima Corte in relazione alla sera del 21/22 agosto 2009 sono - ad eccezione della posizione delle persone coinvolte nella lite al momento in cui sono state inferte le coltellate, nonché del momento e della modalità con cui è stata sferrata la coltellata alla schiena della vittima - incontestati.

In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia dunque ai considerandi da 2 a 6 della sentenza di primo grado che vengono di seguito riassunti con alcune integrazioni.

 

                                   a.   La sera dei fatti oggetto dell’atto di accusa, quando è uscito da casa, AP 1 in tasca aveva, come ormai sua abitudine, un coltello avente una lama di circa 5.6 cm, monotagliente e acuminata, pieghevole e dotato di un meccanismo automatico di apertura (tramite bottone), che aveva acquistato in Kosovo, suo paese d’origine, nel giugno del 2009.

Secondo le sue dichiarazioni, egli si portava appresso tale arma per “motivi di sicurezza personale” siccome

 

  la sera magari restavo in giro fino a tardi e dato che a __________ certe sere non gira proprio gente tranquillissima, ho pensato di portarlo con me. Era più che altro una questione "preventiva", non mi passava per la testa di andare in giro ad accoltellare qualcuno senza motivo.” (verbale AP 1 del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 7)

 

Ciò detto - e meglio, precisato che non era sua intenzione “accoltellare qualcuno senza motivo” - AP 1 ha spiegato che, invece, non esiterebbe ad usare il coltello se attaccato:

 

  L'interrogante mi chiede per quale motivo porti su di me un coltello e rispondo che me lo porto appresso perché non si sa mai. Se dovessi venir affrontato da 4-5 individui non esiterei ad estrarlo per difendermi.” (verbale AP 1 del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 7)

Al riguardo, AP 1 ha ancora precisato che:

 

  A __________ è pericoloso girare per le strade. Si può venire aggrediti senza motivo e quindi servono dei mezzi di difesa.”

(verbale AP 1 del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 7)

 

Importante rilevare, sulla questione, che, al dibattimento d’appello, rispondendo alla presidente che lo interrogava, AP 1 ha detto di non avere mai dovuto subire aggressione di sorta.

                                  b.   -     La sera del 21 agosto 2009 AP 1 è uscito di casa verso le 18.30 per incontrare la fidanzata, con cui è rimasto fino alle ore 22.20 circa, quando la ragazza ha fatto rientro a casa.

 

                                         -     AP 1 ha, in seguito, raggiunto, nella zona del “__________”, gli amici __________ e il cugino, con i quali si è intrattenuto per una mezzora circa, bevendo i superalcolici (vodka e whisky) che gli amici avevano precedentemente acquistato. Il gruppetto si è, poi, trasferito in zona __________, dove è rimasto per circa un’ora.

 

                                         -     AP 1 e gli amici si sono, quindi, spostati verso il centro di __________ e si sono fermati all’esterno dei bar __________ (due esercizi pubblici praticamente “dirimpettai”), chiacchierando e continuando a bere gli alcolici che avevano portato con loro;

 

                                         -     in zona c’era anche VIT., che ha trascorso la serata con la fidanzata, l’amico e la ragazza di quest’ultimo all’esterno del bar __________, dove è rimasto fino alla chiusura (01.00). Dopo essere rimasto ancora qualche tempo con gli amici all’esterno del bar, la vittima ha accompagnato la fidanzata alla macchina, posteggiata in via __________, per poi avviarsi verso la macchina di C., posteggiata poco distante su via __________ con l’intenzione di proseguire la serata con l’amico e la di lui ragazza;

 

                                         -     al momento in cui VIT. stava salendo sull’auto di C., V. (che si trovava, con AP 1, poco distante, in __________), l’ha chiamato, invitandolo ad avvicinarsi, per discutere di un diverbio risalente all’anno precedente e nel corso del quale il primo gli aveva dato una sberla:

 

  V. l'ho conosciuto, solo di nome 1anno e mezzo circa fa, quando io transitavo all'esterno del Bar __________, unitamente ad altri miei amici. In quell'occasione V., con altri suoi amici era poco distante e, secondo una mia valutazione, era alquanto alticcio. V. ed i suoi amici hanno iniziato a schernire un mio amico. Non accettando questo fatto, io gli ho sferrato una sberla per fargli capire che doveva rimanere calmo. Ho poi avuto un confronto verbale, in modo pacato con il fratello di V., non so il nome ma so che fa la boxe. Gli ho spiegato del perché gli avevo sferrato la sberla, o meglio, secondo una mia valutazione era più che altro una mano appoggiata al viso per spingerlo via. Il fratello di V. a quel punto ha capito quali erano state le mie intenzioni, tanto che mi ha invitato a voler tenere sotto controllo il V.. In pratica dovevo fare la spia, vale a dire riferire al fratello di V., suoi comportamenti strani.”

(verbale VIT. del 1° settembre 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3);

 

  Se non sbaglio eravamo alla festa di compleanno di L.

      Avevamo preso degli alcolici e ci eravamo ubriacati tutti, se non sbaglio eravamo una trentina. lo e altri cinque amici eravamo in zona __________. Ad un certo punto sono passati due tizi, uno dei quali ci ha detto "cazzo guardate". Uno di noi gli ha chiesto cosa aveva detto, noi eravamo un po' ubriachi ed abbiamo iniziato a discutere con questi due. Loro erano più grandi di noi e facevano i cazzoni. lo poi mi sono alzato e VIT. mi ha tirato una sberla e lui e il suo amico se ne sono andati. lo non conoscevo ancora VIT. ed erano i primi tempi che uscivo in città. È poi intervenuto mio fratello I. che conosceva VIT. [...] Lui mi ha poi chiesto scusa. La cosa è poi finita lì.”

(verbale V. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 7)

 

                                         -     mentre i due discutevano dell’episodio, AP 1, pur se non richiesto, ha ritenuto di dover intervenire per pareggiare i conti e, inopinatamente, ha colpito VIT. con una sberla al volto:

 

  Ero insieme a mio cugino V. e questi ha chiamato per nome un ragazzo che si trovava fra la gente. Questo ragazzo si è avvicinato a noi ed allora mio cugino ha ripreso un argomento riguardante una sberla che questo ragazzo gli aveva dato (a mio cugino V.) l'anno scorso. Nella discussione tra loro due io mi sono frapposto a loro ed ho ridato subito la sberla data a mio cugino da questo ragazzo. L'ho colpito violentemente al volto sulla guancia sinistra. A domanda rispondo che gliel'ho data praticamente "a freddo" perchè lui non aveva detto o fatto nulla di particolare perché io avessi un motivo per colpirlo. La mia intenzione era solo quella di restituirgli la sberla dell'anno scorso anche se lui a quel momento non aveva fatto assolutamente niente.” (verbale AP 1 del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 3)

 

                                         -     V. ha chiaramente detto dell’inutilità e dell’inopportunità dell’intervento del cugino:

 

  io non ho chiesto niente a AP 1, infatti volevo fare da me. Volevo risolvere la faccenda a modo mio, senza che AP 1 intervenisse. Lui doveva solo essere presente per proteggermi e farmi da spalla (…) Ho affrontato VIT. venerdì notte poiché pensavo che avesse qualcosa con me. Per questo quando si é avvicinato in modo allegro e mi ha salutato, ho cambiato idea. Mi ero accorto che era una mia fissa il fatto che lui ce l'avesse con me. Mi ero fatto delle seghe mentali per niente. Purtroppo AP 1 questo non l'ha capito e gli ha tirato lo schiaffo.”

(verbale V. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pagg. 3 e 8)

 

                                         -     VIT. ha reagito allo schiaffo colpendo AP 1 al volto e ciò ha dato il via ad una lite che ha visto coinvolti i 3 giovani e durante la quale VIT. è stato colpito da AP 1 con 4 coltellate;

 

                                         -     Né VIT. né il cugino di AP 1 avevano con loro delle armi;

 

                                    -     VIT. è stato colpito, come detto, con 4 distinte coltellate che hanno raggiunto la tempia sinistra, il braccio sinistro, il torace in regione precordiale sinistra e iI dorso in regione paravertebrale destra:

 

  La ferita al braccio e al torace si approfondiscono per alcuni centimetri interessando: la prima i tessuti muscolari profondi; la seconda perforando la parete toracica.

Le lesioni alla tempia, al dorso e al braccio non hanno costituito problemi clinici di rilevante gravità anche se hanno necessitato suture chirurgiche e il posizionamento di un drenaggio (al braccio).

Al contrario la lesione al torace ha perforato la parete e ha determinato uno pneumotorace sinistro (collasso del polmone). Ciò ha richiesto il posizionamento di un drenaggio pleurico in aspirazione.”

(rapporto 22 agosto 2009 del medico legale dott. PERI, AI 5A)

 

                                         -     Dopo la lite, la vittima è stata trasportata con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale __________.

 

                                         -     I sanitari che hanno avuto in cura VIT. all’Ospedale __________ hanno ritenuto che il ragazzo è stato in pericolo di morte a causa di “sanguinamento importante e pneumotorace completo a sinistra” (certificato medico 24 agosto 2009 stilato dai medici dell’ospedale (AI 12). Diverso, invece, il parere del medico legale secondo cui non v’è mai stato pericolo di morte poiché “i parametri vitali non furono mai scompensati” e poiché “non vi è alcuna evidenza del fatto che il paziente, anche senza cure mediche, sarebbe potuto morire” (AI 95).

 

Questa Corte non ha ritenuto di dovere risolvere la controversia medica con una perizia (così come richiesto dall’appellante) ritenuto come la questione non sia rilevante per la qualifica giuridica dei fatti (cfr. STF 10.7.2012 in 6B_246/2012 consid. 1.3). In questo senso, in applicazione del principio in dubio pro reo, si ritiene accertato che la vittima non è mai stata in pericolo di vita pur avendo, una delle coltellate, causato uno pneumotorace completo a sinistra.

 

                                         -     La vittima, curata il primo giorno nel reparto di cure intense, è rimasta degente in ospedale fino al 24 agosto 2009 e, alla dimissione dal nosocomio, le è stata diagnosticata un’inabilità lavorativa al 100% a tempo indeterminato e a casa è stata assistita, per alcune cure e per un tempo non determinato, da un’infermiera.

 

                                         -     Dopo avere accoltellato la vittima, AP 1 si è dato alla fuga insieme al cugino V. in direzione del lago, attraverso il parco pubblico di __________, gettando il coltello in un cespuglio. Giunti al “__________”, i due fuggiaschi hanno trovato ad attenderli gli amici che, a bordo dell’autovettura di proprietà di quest’ultimo, li hanno poi accompagnati alla stazione di servizio __________. Lì, l’imputato e V. si sono lavati la faccia e le mani che erano sporchi di sangue e sono stati raggiunti da I., fratello di V., al quale quest’ultimo ha raccontato l’accaduto.

 

                                         -     AP 1 ha poi deciso di costituirsi alla polizia:

 

  mio cugino I. mi ha consigliato di costituirmi. Irfan quando ero in auto con lui, mi ha poi chiesto cosa volevo fare, se volevo costituirmi o no. Se sì, mi avrebbe, in tal caso, portato da mio padre in quanto non voleva essere lui a portarmi in Polizia. Voleva che andassi con mio padre. lo gli ho risposto che volevo costituirmi ed è cosi che mi ha portato da mio padre.”

(verbale AP 1 del 9 settembre 2009, AI 36, pag. 6)

 

                                         -     Il test dell’alcolemia, effettuato alle ore 5.15 del 22 agosto 2009, ha accertato che AP 1 aveva, al momento della lite (ore 1.25), una concentrazione di alcol in circolo da un minimo di 1.16 g/Kg a un massimo di 1.79 g/Kg.

                                         -     Il 21 maggio 2010 la vittima e AP 1 hanno concluso un accordo transattivo, in seguito al quale VIT. si è disinteressato del procedimento penale (AI 100).

 

 

Appello di AP 1 e del procuratore pubblico

 

                                    I.   Accertamento dei fatti

 

                              8. a.   Dapprima, AP 1 contesta l’accertamento della prima Corte secondo cui le tre ferite alla parte anteriore del corpo (alla tempia, al braccio e all’addome) sono state inferte quando la vittima si trovava a terra.

Egli sostiene, al contrario, di avere sferrato le citate coltellate quando lui e la vittima si erano già rialzati dopo la caduta e si trovavano in posizione eretta. E’ solo a questo momento - ha ribadito, in particolare, al dibattimento d’appello - che VIT., tenendolo con la mano che gli aveva messo in bocca, lo tirava verso di sé ed è stato solo per liberarsi da quella stretta dolorosa che lui ha colpito con il coltello:

 

  è vero che ad un certo punto mio cugino era dietro VIT.. È anche vero che mio cugino l’ha preso per il collo. Io ero davanti a VIT.. I due (mio cugino teneva sempre VIT. per il collo) sono venuti verso di me perché VIT., che è più forte di mio cugino, voleva liberarsi dalla stretta. VIT. è venuto addosso a me e siamo caduti tutti e tre: io sotto, sopra di me VIT. e sopra VIT. mio cugino che lo teneva sempre per il collo. Preciso che non siamo caduti a terra, ma che siamo caduti sopra una macchina che era posteggiata lì. Poi, VIT. è riuscito a liberarsi da mio cugino e siamo riusciti a rialzarci tutti e tre. Io ero appena riuscito a rialzarmi, quando VIT. mi ha messo la mano in bocca. Eravamo a quel punto tutti e tre in piedi. Mio cugino non teneva più VIT. per il collo ma lo picchiava con pugni e calci. VIT., sempre tenendomi per la bocca, mi tirava forte verso di lui. Mi faceva molto male. Ricordo di aver urlato per il dolore. Così ho preso il coltello che avevo in tasca, l’ho aperto schiacciando il bottone e ho cominciato a colpire VIT.. Colpivo alla cieca. Non è che volessi colpire una zona particolare. Volevo solo liberarmi dalla presa.

Preciso che VIT. mi ha messo quattro dita in bocca e con queste mi tirava verso di lui.” (verb. dib. d’appello pag. 2 e 3)

 

                                  b.   Tutte le persone coinvolte nella lite e i testimoni concordano nel dire che, a seguito della sberla di AP 1 e del pugno dato in risposta, VIT., AP 1 e V. hanno cominciato a picchiarsi dandosi pugni e spintoni e che, ad un certo momento, V. ha bloccato la vittima da dietro, mettendole un braccio intorno al collo e immobilizzandola a terra (verbale AP 1 del 9 settembre 2009, AI 36, pag. 2; verbale V. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 4; dichiarazioni di V. al MM riportate nel verbale di confronto AP 1-V., AI 61, pag. 6; verbale VIT.  del 1° dicembre 2009, AI 91, pag. 2; verbali Asllani del 26 agosto allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3 e del 10 settembre 2009, AI 37, pag. 2; verbali M. del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 3 e del 24 novembre 2009, AI 83, pag. 3; verbale G. del 25 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3; verbali M. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3 e verbale del 24 novembre 2009, AI 81, pag. 2).

 

 

 

In sintesi, dunque, risulta pacifico che, ad un certo punto, V. e VIT. si sono ritrovati a terra: il primo dietro il secondo che era stato da lui atterrato e che da lui era trattenuto con un braccio attorno al collo.

 

dichiarazioni della vittima e dei testi sulla presa in bocca e caduta di AP 1

 

La vittima e i testimoni A., G., M. (amici/conoscenti dell’imputato) e M. (amico della vittima) - che, tutti, hanno assistito alla lite - hanno poi dichiarato che, mentre veniva trascinato a terra da V., VIT. VIT. ha messo una mano in bocca a AP 1 e lo ha fatto cadere a terra con sé:

 

  Mentre stavo cadendo a terra, trascinato da V., sono riuscito a mettere una mano, la destra, in bocca al pelato (AP 1, n.d.r.) per difendermi”

(verbale VIT.  del 1° dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

 

  …ho visto che V. era per terra e sopra di lui c’era VIT.. Per come erano caduti credo che V. aveva preso per il collo VIT. e lo aveva tirato a terra, cadendo pure lui. V. aveva preso da dietro VIT., gli era praticamente saltato addosso e lo aveva afferrato con un braccio introno al collo. Lì vicino c’è un marciapiedi e sono caduti entrambi a terra. V. era con la schiena a terra e VIT. sopra di lui leggermente su di un fianco. V. continuava a tenergli un braccio intorno al collo. Ricordo che lo teneva al collo con il suo braccio sinistro. Ho visto che AP 1 si è abbassato verso di loro (…) e VIT. lo ha tirato verso di sé e AP 1 è caduto sul VIT..”

(verbale A. del 10 settembre 2009, AI 37, pag. 2)

 

  ADR: che quando dico che mi sono girato ed erano a terra intendo che il più basso e il più piccolo dei tre (ndv: V.) era in ginocchio piegato in avanti con la faccia verso l’asfalto e con il braccio presumo destro aveva preso per il collo VIT. che a sua volta faceva lo stesso con il più piccolo dei tre.”

(verbale M. del 24 novembre 2009, AI 83, pag. 3)

 

  Dopo la presa al collo di V., VIT. ha messo la mano in bocca a AP 1 riuscendo a bloccarlo e facendolo cadere a terra.”

(verbale G. del 25 agosto 2009, pag. 3)

 

  Credo che V. ha potuto trascinare a terra VIT. in virtù della presa al collo. Forse mentre VIT. era trascinato a terra da V., a questo momento è riuscito a mettere la mano in bocca a AP 1 e a farlo in questo modo abbassare verso terra. Preciso che non è che erano sdraiati a terra ma c’era V. che aveva preso sotto il braccio destro, per il collo VIT. ed era accovacciato a terra con la schiena contro il muso di un’auto mentre teneva VIT. per il collo. (…) AP 1 che era in parte piegato in avanti, piegato sulle gambe, cercava di alzarsi mentre VIT., con la presa in bocca, glielo impediva.” (verbale M. del 24 novembre 2009, AI 81, pag. 2)

 

dichiarazioni del cugino di AP 1 sulla caduta a terra e sulla presa in bocca

 

Il cugino di AP 1 ha ammesso di avere immobilizzato a terra VIT.:

 

  io sono intervenuto da dietro e ho afferrato VIT. con il braccio destro per il collo trascinandolo verso di me e quindi a terra dove l’ho immobilizzato.”

(verbale V. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 4; cfr., anche, dichiarazioni di V. al MM riportate nel verbale di confronto AP 1-V., AI 61, pag. 6)

 

In un primo tempo, V. ha, pure, reso delle dichiarazioni da cui si evince che VIT. aveva preso AP 1 per la bocca prima/durante la caduta:

 

  preciso che ad un certo momento ho visto che AP 1 stava avendo la peggio (..) e VIT. gli stava sopra e gli aveva messo una mano in bocca. A quel momento io sono intervenuto da dietro e ho afferrato VIT. con il braccio destro per il collo trascinandolo verso di me e quindi a terra dove l’ho immobilizzato. Non so a questo momento, quando l’ho trascinato a terra se VIT. continuava a tenere la presa in bocca su AP 1.”

(dichiarazioni di V. al MM del 9.10.2009 citate in AI 61 pag. 6; dichiarazione ritrattata nel confronto con l’imputato, verbale di confronto AP 1-V. del 20 ottobre 2009, AI 61: “ho visto che la mia versione è diversa da quella di AP 1 (…) ho un ricordo un po’ confuso ma credo che la versione data da AP 1 possa essere quella corretta”)

 

dichiarazioni dell’imputato sulla caduta a terra e sulla presa in bocca

 

Sulla questione - cioè, sul momento in cui VIT. gli ha messo la mano in bocca - l’imputato non ha dato dichiarazioni costanti.

Durante il primo interrogatorio, nulla è stato detto al riguardo.

Il 9 settembre 2009, sentito dalla PP, AP 1 ha reso dichiarazioni che confermano quelle succitate dei testi e della vittima. Infatti, nel verbale AI 36, egli ha detto che la presa in bocca è avvenuta “mentre eravamo ancora in piedi”. Quell’ “ancora in piedi” significa incontrovertibilmente che la presa per la bocca è avvenuta prima della caduta:

 

  non so se a questo punto V. e VIT. siano caduti a terra. Sta di fatto che ad un certo punto VIT. mi ha messo alcune dita in bocca (…) questo delle dita in bocca è avvenuto mentre eravamo ancora in piedi (sott. del red).” (AI 36 pag. 2)

In seguito, AP 1 ha cambiato versione.

Dapprima, il 20 ottobre 2009, alla PP che gli contestava le sue dichiarazioni del 9 settembre 2009, ha detto che “le dita in bocca sono state messe più tardi”, quando già si erano rialzati dopo la caduta (AI 61 pag. 3 ).

Poi, il 10 novembre successivo, AP 1 ha ribadito che le mani in bocca VIT. non gliele ha messe quando erano “ancora in piedi” (come aveva detto il 9 settembre) ma quando già si erano rialzati (AI 72 pag. 1).

Il 24 novembre 2009, invece, AP 1 è tornato sostanzialmente sulla prima versione dicendo che:

 

  può essere che VIT. mi abbia messo la mano in bocca quando stava per cadere a terra per la presa al collo di V..” (AI 82, pag. 3)

 

Infine, nel verbale 29 marzo 2011, AP 1 è ritornato nuovamente sui suoi passi dicendo che le dita in bocca VIT. gliele ha messe quando lui era “nuovamente in piedi e mio cugino aveva lasciato la presa per il collo” (AI 99, pag. 5).

Già s’è detto che questa versione è stata ribadita al dibattimento d’appello.

 

accertamento della Corte sulla caduta a terra e sulla presa in bocca

 

Sulla questione, AP 1 non può essere seguito.

Da un lato, perché le sue dichiarazioni mancano di linearità e, soprattutto, costanza.

D’altro lato, perché l’agguantare l’avversario inserendogli una mano in bocca è una mossa talmente anomala ed insensata, visto il rischio di morsi, che si può concepire soltanto se compiuta da una persona che arretra perché trascinata e, agitandole, inserisce casualmente le mani nella bocca dell’avversario e, poi, “approfitta” di tale situazione.

D’altro lato, e soprattutto, perché le dichiarazioni di AP 1 sono smentite da tutte le altre. Non soltanto dalla vittima e dai testi che hanno dato sulla questione dichiarazioni concordi che si sostengono, perciò, l’una con l’altra. Ma anche da quelle del cugino che, quando è stato sentito da solo, ha chiaramente detto che VIT. ha agguantato la bocca di AP 1 prima della caduta a terra, ritenuto che la sua successiva ritrattazione non è credibile (la sua palese laconicità dimostra con chiarezza che essa è stata fatta per compiacere il cugino).

Con evidenza, dunque, sul momento in cui VIT. gli ha messo la mano in bocca, AP 1 ha reso dichiarazioni veritiere soltanto il 9 settembre - ossia, la prima volta che, in inchiesta, gli sono state poste domande in merito - e, poi, il 24 novembre 2009, quando le ha confermate (AI 36 e AI 82). Per il resto, egli ha dato versioni inveritiere, evidentemente modificate in ottica strumentale e adattate ad una sua strategia difensiva.

 

Certo è, dunque, che, mentre veniva trascinato a terra dalla presa al collo di V., VIT. ha afferrato l’imputato per la bocca e lo ha trascinato con sé nella caduta.

 

                                   c.   VIT. ha, poi, affermato di essere stato colpito mentre V. lo tratteneva con un braccio intorno al collo, e lui aveva una mano nella bocca di AP 1 e l’altra appoggiata a terra, ma di non sapere con che cosa egli sia stato, in quel momento, colpito:

 

  Una volta a terra, continuavo a tenergli la mano in bocca al pelato ma non sono più riuscito a dare pugni o sberle in quanto una mano era impegnata in bocca al pelato e con l’altra mano , la sinistra, l’avevo appoggiata a terra e mi mantenevo, questo sempre avendo la presa al collo di V.. Io ero a terra accovacciato. Mentre ero in questa posizione venivo colpito ma non so con cosa.”

(verbale VIT. , 1° dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

 

Non v’è dubbio che, a colpire la vittima in quel momento, mentre si trovava a terra con la mano nella bocca di AP 1, sono state proprio le 3 coltellate inferte dall’appellante e che hanno, tutte, raggiunto la parte anteriore del corpo.

Ciò risulta, con evidenza, dal materiale probatorio in atti.

 

dichiarazioni dell’appellante e del cugino

 

Al riguardo, V. ha dichiarato che il cugino ha colpito VIT. quando questi era a terra immobilizzato:

 

  L’ho tenuto immobilizzato a terra affinché AP 1 lo potesse colpire con un pugno e infatti io gli ho detto: “tiragli, tiragli”. Questo me lo ricordo bene. Ho visto che AP 1 gli ha poi tirato nel senso che ho visto che lo colpiva con le mani mentre io lo tenevo. L’ho tenuto immobilizzato a terra fino a quando non ho sentito che VIT. non opponeva più resistenza.”

(dichiarazioni di V. al MM contestate a AP 1 nel verbale del 20 ottobre 2009, AI 61, pag. 4)

 

AP 1 ha, sostanzialmente, ammesso queste dichiarazioni del cugino:

 

  può essere che mentre V. lo teneva a terra, mi abbia detto in albanese “tiragli, tiragli.” (AI 82, pag. 4)

 

AP 1 ha ammesso anche di avere colpito VIT. quando questi era a terra ma ha preteso di averlo fatto soltanto con dei pugni:

 

  …quando VIT. mi ha tirato giù verso terra non mi ricordo come mi ha preso e poi lì è vero che gli ho tirato per liberarmi. La PP mi chiede con cosa gli ho “tirato” e io rispondo con i pugni e non con il coltello.” (verbale di confronto AP 1-Moneghini del 24 novembre 2009, AI 82, pag. 2)

 

dichiarazioni dei testi sui colpi inferti alla vittima a terra

 

Le dichiarazioni di AP 1 (sui pugni dati alla vittima a terra) non sono credibili poiché smentite da quelle dei testimoni che hanno assistito alla lite e da cui risulta in modo chiarissimo che i colpi sferrati alla vittima a terra erano colpi di coltello.

Si trattava, dunque, dei colpi di coltello di cui AP 1 ha detto più volte, o meglio erano i colpi che AP 1 ha sferrato “più volte e alla cieca, colpendo a caso” (verbale 9 settembre 2009, AI 36, pag. 2 in fondo).

Infatti, i testi hanno, da un lato, visto AP 1 colpire ripetutamente VIT. quando questi era a terra e, d’altro lato, i testi hanno, pure, dichiarato che, quando si sono rialzati, AP 1 e V. erano sporchi di sangue:

 

  …VIT. s’è ritrovato per terra, contro una vettura parcheggiata nel parcheggio a lato dello stabile __________, ed il V. che lo teneva giù con il gomito. Praticamente subito dopo ho visto AP 1 che stava colpendo VIT. in modo ripetitivo.”

(verbale M. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3)

 

  In quei momenti che AP 1 cercava di staccarsi e di rialzarsi mettendosi diritto, sentivo che faceva versi per la presa della mano in bocca, ho visto quindi che ha iniziato a fare dei movimenti di colpi (…) con movimenti rapidi da dietro in avanti. Dopo avergli dato 4/5 colpi, AP 1 si è fermato. Ho visto che questi 4/5 colpi erano continui e rapidi e non c’è stata alcuna interruzione tra i colpi. A seguito dei 4/5 colpi ricevuti, VIT. ha mollato la presa in bocca a AP 1. Credo che abbia mollato per il dolore dei colpi.”

(verbale M. del 24 novembre 2009, AI 81, pag. 2)

 

  Quando AP 1 si è abbassato su di loro, VIT. lo ha tirato in giù verso di sé e AP 1 è caduto sul VIT.. Poi ho visto che AP 1 e V. si stavano alzando ed erano tutti e due sporchi di sangue addosso. V. aveva una camicia bianca ed era tutto sporco di sangue ed anche sul petto, sulla pelle nuda e le mani e anche un po’ il viso. Anche AP 1 era sporco di sangue.”

(verbale A. del 10 settembre 2009, AI 37, pag. 2)

 

 

dichiarazioni del cugino

 

Anche dalle dichiarazioni del cugino dell’appellante (che, però, sostiene di non avere visto il coltello) si evince che VIT. è stato colpito con il coltello quando era a terra:

 

  Ho visto che AP 1 gli ha poi tirato nel senso che ho visto che lo colpiva con le mani mentre lo tenevo. L’ho tenuto immobilizzato a terra fino a quando non ho sentito che VIT. non opponeva più resistenza. A questo momento ho mollato la presa.”

(dichiarazioni di V. al MM del 9.10.2009 citate in AI 61 pag. 6)

 

Ritenuto come la negazione di V. di avere visto il coltello sia, evidentemente, interessata (al riguardo, non va dimenticato che AP 1 ha, fino ad un certo punto, sostenuto il contrario), il fatto che VIT. abbia smesso di opporre resistenza alla trattenuta di V. significa che il danno maggiore gli era stato causato quando ancora era trattenuto a terra e conferma, perciò, che egli è stato colpito con il coltello quando ancora era a terra.

Infatti, VIT. non presentava segni particolari che possano essere attribuiti a pugni forti al punto da impedirgli di opporre resistenza (cfr. AI 5a, AI 12 e documentazione fotografica allegata al rapporto di costatazione e di accertamenti tecnici del 12 dicembre 2009, AI 94).

 

                                  d.   Vi è, poi, un elemento oggettivo che conferma le conclusioni di cui sopra corroborando le dichiarazioni dei testi e quella di V..

Questo elemento oggettivo è la ferita riportata da V. all’avambraccio.

Tale ferita (superficiale stria escoriativa di colore rosso cupo, della lunghezza di 9 cm) può essere stata causata soltanto da un coltello (cfr. documentazione fotografica allegata al rapporto di constatazione e di accertamenti tecnici del 12 dicembre 2009, AI 94, verbale V. del 22 agosto 2009, pag. 4; rapporto del medico legale, AI 05A).

Come visto, soltanto AP 1 aveva, nei momenti che qui interessano, un coltello.

Evidentemente, dunque, V. è stato ferito da AP 1.

Altrettanto evidentemente V. può essere stato ferito soltanto mentre manteneva la vittima immobile a terra con un braccio intorno al collo.

Ciò prova ulteriormente che AP 1 ha estratto e usato il coltello quando la sua vittima era a terra, immobilizzata dal cugino.

 

 

                                   e.   Forza è, dunque, concludere che la tesi dell’appellante è sconfessata in modo chiaro dalle risultanze istruttorie che dimostrano, incontrovertibilmente, che AP 1 ha inferto tre colpi di coltello (colpendo alla cieca ma con colpi diretti nella zona alta del corpo, o meglio nel torace e al volto) a VIT. mentre questi era a terra, trattenuto da V. che, da tergo, gli teneva un braccio intorno al collo e lui gli era praticamente sopra, poiché trascinato dalla sua vittima nella caduta nel modo sopra descritto.

 

                              9. a.   L’appellante contesta, poi, l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui la coltellata alla schiena è stata inflitta alla vittima successivamente, o meglio dopo che lui e VIT. erano stati divisi (sentenza impugnata, consid. 6f, pag. 21).

Egli sostiene di avere, invece, sferrato tutte le quattro coltellate - alla parte anteriore del corpo e alla schiena - nello stesso momento e, dunque, durante la colluttazione.

 

                                  b.   Come visto sopra, è accertato che le tre coltellate alla parte anteriore sinistra del corpo della vittima, sono state sferrate dall’imputato quando entrambi si trovavano a terra e mentre la vittima era trattenuta con la schiena rivolta verso terra da V., che la manteneva immobile tenendole un braccio intorno al collo.

In queste condizioni, appare oggettivamente impossibile che la coltellata alla schiena sia stata inflitta in questo frangente.

 

Come descritto al precedente considerando, quando ha ricevuto le tre coltellate alla parte anteriore del corpo, la vittima si trovava a terra, con la schiena appoggiata al corpo di V. - che la tratteneva con un braccio intorno al collo - e si sorreggeva con un braccio sul terreno mentre con l’altro manteneva la presa in bocca all’imputato. In questa posizione, anche nell’eventualità in cui la vittima si sia trovata, durante l’aggressione, con la parte destra della schiena parzialmente esposta, è del tutto inverosimile che l’imputato - che era di fronte a VIT. (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) - abbia potuto raggiungere la parte dorsale destra del corpo della vittima con una coltellata sferrata con la mano destra (cfr. verbali AP 1 del 22 agosto 2009, pag. 4 e 9 settembre 2009, pag. 2).

 

Non è senza motivo, dunque, che, rispondendo al primo giudice che gli chiedeva come si potesse spiegare la coltellata sulla schiena, l’appellante abbia risposto con un “non so” (verbale dibattimento 1° grado, pag. 3).

 

E’, dunque, da escludere che la coltellata alla schiena sia stata inferta alla vittima contestualmente alle altre tre, quando vittima e aggressori si trovavano a terra.

 

                                   c.   A queste considerazioni oggettive, si aggiungono le dichiarazioni del teste M. - il cui totale disinteresse è stato riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. verb. dib. di primo grado pag. 3) - e, poi, quelle della vittima da cui risulta che la coltellata alla schiena è stata sferrata in un secondo momento, quando la colluttazione era già terminata e VIT. si stava allontanando dall’imputato e da V.:

 

  Io sono intervenuto per far cessare la lite, infatti era mia intenzione allontanare VIT. e far terminare tutto. Ci siamo spostati di qualche metro (…). Ad un certo punto ho visto che il primo giovane (AP 1, n.d.r.) ha colpito alla schiena VIT. e poi ho notato che aveva in mano un coltello (...) Come detto ci siamo allontanati di pochi metri. Io e VIT. eravamo in piedi ad una certa distanza. Io pensavo di essere riuscito a sedare la rissa e quindi stavo per tornare sulla mia strada e quindi dalla mia fidanzata. In quel momento ho visto il ragazzo (AP 1, n.d.r.) fare uno scatto e con il braccio teso lateralmente ha colpito alla schiena VIT.. Inizialmente pensavo che si trattasse di un pugno, ma poi ho visto che il giovane aveva un coltello.”

(verbale M. del 22 agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3 e 5)

 

  Dopo che eravamo stati separati da alcune persone tra cui M., io mi sono alzato e mi sono spostato di qualche metro, sempre sullo stesso lato e sono stato nuovamente raggiunto dal ragazzo pelato (AP 1, n.d.r.). Questo me lo ricordo bene. Ho percepito di essere stato colpito alla schiena parte destra, ma non saprei dire con cosa.”

(verbale VIT.  del 1° dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

 

                                  d.   Ne risulta che non vi è dubbio alcuno sul fatto che la coltellata alla schiena è stata sferrata da AP 1 quando VIT. già si stava allontanando dal luogo della colluttazione.

 

 

                                   II.   qualifica giuridica

 

                                10.   L’appellante contesta, poi, la qualifica giuridica data ai fatti dalla prima Corte, sostenendo di non essersi reso colpevole di tentato omicidio intenzionale ma soltanto di tentate lesioni gravi (per dolo eventuale) e di lesioni semplici aggravate.

Egli sostiene, infatti, di non essersi reso conto di quelli che sarebbero potuti essere gli esiti fatali del suo gesto e ciò esclude, a mente sua, l’esistenza di un intento omicida, pur se nella forma del dolo eventuale.

                            11. a.   Per l’art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque intenzionalmente uccide una persona.

L’art. 22 prevede che si rende colpevole di tentativo colui che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato.

 

                                  b.   Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

                                   c.   Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

 

                                12.   Rilevanti per l’accertamento dell’intenzione di AP 1 sono i seguenti elementi di fatto.

 

                                   a.   AP 1 - che è alto 181 cm, è di corporatura robusta e, al momento dei fatti, pesava 93 kg (verbale AP 1 22.8.2009, pag. 9) - ha estratto il coltello dalla tasca con la mano sinistra e lo ha, secondo le sue stesse dichiarazioni, passato nella mano destra perché egli è destrorso (verbale AP 1, 10.11.2009, pag. 1 e 2, AI72).

Evidentemente, quel passaggio di mano prova che egli voleva dare ai suoi colpi la massima efficacia.

 

                                  b.   AP 1 ha colpito la sua vittima volontariamente nella parte alta del corpo (torace, schiena e testa), cioè ha puntato e diretto la propria arma in una parte del corpo in cui hanno sede molteplici organi vitali.

Lo ha fatto usando un coltello con una lama lunga 5,6 cm, ben affilata e con una punta acuminata (cfr. rapporto medico legale, AI 5a), il cui possesso è vietato dalla Larm a causa della sua pericolosità. Lo ha fatto, in più, assestando coscientemente nella zona del corpo descritta colpi alla cieca (cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 3) quando egli si trovava sopra la sua vittima che era in posizione supina, era immobilizzata da V. e, dunque, era completamente alla sua mercé.

Cioè, AP 1 ha colpito, più volte e alla cieca, in una zona sede di organi vitali con una lama in sé atta, per lunghezza e caratteristiche (punta acuminata, ben affilata e lunghezza sufficiente a raggiungere gli organi interni), a causare ferite potenzialmente letali a tali organi e in una situazione - vittima a terra e immobilizzata e aggressore sopra di lui, a brevissima distanza - che gli permetteva di dare ai suoi colpi una grande forza e, soprattutto, una grande efficacia lesiva (non ha da essere spiegata la potenzialità di penetrazione di una lama appuntita e affilata, concepita e costruita appositamente per offendere, quando i colpi sono inferti a pochissima distanza dal corpo della vittima da un aggressore che sta sopra la vittima che, pur resistendo, è trattenuta quasi immobile).

 

                                   c.   I colpi inferti alla cieca hanno effettivamente raggiunto organi vitali.

Una coltellata ha raggiunto e perforato la parete toracica nella regione precordiale sinistra, e cioè quella parte del torace che si trova in prossimità del cuore.

La probabilità che un colpo di arma da taglio inferto in quel punto e nelle circostanze e modalità descritte al considerando precedente possa essere fatale è molto elevata - e meglio, “prossima al suo verificarsi” - così come riconosciuto anche dal medico legale:

 

  tenendo presente che la presunta arma ha una lama della lunghezza di 6-7 cm circa, ha una punta acuminata e che, a giudicare dalle caratteristiche delle ferite, deve essere ben affilata, si deve ritenere che i colpi (particolarmente quello al torace) avrebbero potuto essere mortali se solo avessero raggiunto il cuore che è situato in regione molto prossima alla ferita stessa. È possibile affermare che la probabilità che ciò avvenisse era molto prossima al suo verificarsi.

(AI 5a)

 

Anche le due coltellate sferrate al capo e al dorso della vittima “sono stati sferrate in zone del corpo certamente sensibili e potenzialmente pericolose” e anche per questi colpi la probabilità di un esito fatale era certamente alta e questo per motivazioni analoghe a quelle surriportate (AI 5a).

 

                                  d.   AP 1 ha rincorso la sua vittima quando questa - già ferita al torace e al capo - si allontanava e l’ha nuovamente colpita alla schiena, cioè l’ha trafitta in una zona pure particolarmente sensibile, evidenziando, con ciò, una particolare determinazione a far male.

                                   e.   Che la regione precordiale sinistra colpita sia una zona particolarmente sensibile, poiché prossima ad un organo importante come il cuore, è cosa notoria (STF del 5 agosto 2011 inc. 6B_177/2011, consid. 3.2; STF del 22 ottobre 2003 inc. 6S.104/2002, consid. 2; DTF 109 IV 5, consid. 2). Ne deriva che tutti, imputato incluso, sono forzatamente coscienti della sensibilità di tale zona e, conseguentemente, dell’elevato rischio di un esito mortale in caso di coltellate ivi inferte, per di più in situazioni e con modalità analoghe a quelle descritte (STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 1.3).

Analogo discorso può essere fatto, anche se con sfumature diverse, per il capo e per la schiena (cfr. sentenza CARP 17.2011.138, consid. 33).

 

                                    f.   In queste circostanze, visto l’elevatissimo rischio di morte insito nelle coltellate inferte da AP 1 e vista anche la sua non comune determinazione nel colpire (insegue la vittima che, già ferita, si allontana) non si può che concludere - in armonia con i primi giudici - che, agendo come ha fatto, l’appellante ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare la morte della sua vittima e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso per dolo eventuale (cfr., al riguardo, anche le pertinenti argomentazioni dei primi giudici nel consid.8.b., pag. 25 della sentenza impugnata).

 

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita.

Al riguardo, si ricorda che in una recente sentenza il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di stabilire che

 

  la nature de la lésion subie par l’intimé et sa qualification juridique est sans pertinence pour juger si le recourant s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n’était ainsi même pas nécessaire que l’intimé soit blessé pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction était remplie.

  (STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 1.3)

 

                                  g.   Conforta la conclusione di cui sopra il fatto che, davanti ai giudici di prime cure, AP 1 ha dichiarato:

 

  D: Lei ha voluto colpire la vittima in una zona particolare?

R. No, ho colpito alla cieca.

D. Quindi ha accettato il fatto che avrebbe potuto colpirlo in zone vitali?

R: Si.” (verbale dibattimento primo grado, pag. 3)

 

Ne deriva che, su questo punto, l’appello va respinto.

 

 

                                  III.   Commisurazione della pena

 

                                13.   La Corte di prime cure ha ritenuto grave la colpa di AP 1 per i seguenti motivi:

                                         -     futilità del movente e facilità con cui l’autore è passato dalle mani all’uso del coltello;

                                         -     determinazione ad uccidere dimostrata dal fatto che, dopo averla colpita per ben tre volte, ha inseguito la vittima che si allontanava per nuovamente infliggerle una coltellata;

                                         -     intensità dell’esposizione a pericolo della vita della vittima visto che sarebbe bastato un niente per causarne la morte;

                                         -     il concorso dei reati (sentenza impugnata, consid. 7b, pag. 28).

 

A favore dell’imputato, la prima Corte ha poi ritenuto i seguenti elementi:

                                         -     la mancata consumazione del reato, cui ha, però, attribuito poco rilievo visto che AP 1 è andato molto vicino dal provocare l’evento fatale;

                                         -     una scemata imputabilità di grado lieve dovuta al consumo di alcol;

                                         -     il sincero pentimento quale attenuante specifica;

                                         -     l’assenza di precedenti da maggiorenne;

                                         -     la giovane età e

                                         -     la collaborazione con gli inquirenti.

Secondo la prima Corte, le circostanze elencate avrebbero giustificato una pena detentiva di 5 anni che, tuttavia, è stata ridotta a 4 anni nell’ottica di non ostacolare oltre misura la risocializzazione di AP 1, i cui sforzi profusi per portare a termine la sua formazione e per mantenere il proprio posto di lavoro sono stati favorevolmente considerati.

 

                                14.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

 

 

circostanze attenuanti invocate dalla difesa

 

                                15.   scemata imputabilità

 

                                   a.   L’appellante sostiene, dapprima, di aver agito perché si trovava sotto l’influsso di bevande alcoliche che gli hanno impedito di rendersi conto che il suo gesto avrebbe potuto essere fatale e la Corte di prime cure, pur non indicandolo espressamente nel dispositivo, ha riconosciuto che egli ha agito in stato di scemata imputabilità lieve dovuta al consumo di alcol (cfr. consid 7 lett c pag. 28 della sentenza impugnata).

 

Nella sua requisitoria d’appello, la PP ha, invece, sostenuto che all’imputato non può essere riconosciuta tale attenuante, avendo egli bevuto pur sapendo che l’alcol lo rende aggressivo e mettendosi, dunque, volontariamente in un simile stato alterato.

 

 

                                  b.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

 

Secondo giurisprudenza (cfr. DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19.7.2011 in 6B_867/2010), una concentrazione di alcol nel sangue dell’autore dal 2 al 3 comporta la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, dunque, di una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3 comporta la presunzione di una totale irresponsabilità (cfr., in dottrina, Bommer/Dittmann, BSK, Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad. Art. 19, n. 19; Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, ad. Art. 19, n. 27).

Un tasso alcolemico inferiore al 2non riduce di principio la capacità dell’autore di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente di agire secondo tale valutazione.

 

                                   c.   Il test dell’alcolemia effettuato sull’imputato alle ore 5.15 del 22 agosto 2009 ha permesso di accertare che egli aveva, al momento della lite, una concentrazione di alcol in circolo da un minimo di 1.16ad un massimo di 1.79 (cfr. rapporto del 22.08.2009 allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009).

Nell’ipotesi a lui più favorevole, si ha, dunque, che AP 1 aveva - al momento dei fatti - una quantità di alcol nel sangue pari a 1.79, cioè una concentrazione inferiore alla soglia del 2 riconosciuta come limite per poter prendere in considerazione una parziale scemata imputabilità.

Non vi è, dunque, presunzione di una scemata imputabilità.

 

Del resto, nemmeno le circostanze del caso concreto permettono di concludere per una scemata responsabilità penale di AP 1.

Da un lato, egli ha, nel complesso, dimostrato di ben ricordare quanto accaduto, riuscendo a descriverlo anche nei dettagli, ciò che esclude l’ipotesi di uno stato confusionale tale da diminuire la sua capacità di comprendere il senso delle cose, valutarne il carattere illecito e agire di conseguenza.

Ciò è confermato dalle dichiarazioni degli amici che hanno trascorso con lui la serata e da cui emerge che egli era, sì, ubriaco ma, comunque, ancora in grado di rendersi conto di quel che faceva:

 

  loro (AP 1 e V., n.d.r.) comunque erano tranquilli, si vedeva che avevano bevuto un po’ ma non erano aggressivi.”

(G., verbale 25 agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 2)

 

  Da come mi conosco e da come conosco i miei amici, posso dire che io ero ubriaco come pure AP 1. La nostra ubriachezza non era tale da non capire nulla o da non renderci conto delle nostre azioni.”

(C., verbale 25 agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3)

 

Ne deriva che non è, dunque, possibile ritenere che la concentrazione di alcol nel sangue dell’imputato al momento dell’accoltellamento fosse tale da averne determinato una scemata imputabilità, nemmeno parziale.

 

Di transenna - senza che la questione necessiti di particolari approfondimenti visto quanto precede - appare opportuno rilevare come, avendo l’accusato stesso riconosciuto la sua piena coscienza del fatto che quando beve tende a diventare aggressivo ed a cambiare atteggiamento (verbale 27 agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 12), l’aver preso con sé un coltello da offesa in una serata in cui l’ubriacatura era pressoché programmata, rappresenta una situazione che, quantomeno, rasenta quella dell’istituto dell’ “actio libera in causa” dell’art. 19 cpv. 4 CP.

 

                                16.   sincero pentimento

 

La difesa ha, poi, sostenuto che AP 1 ha dimostrato, nei fatti, sincero pentimento e deve, perciò, beneficiare della relativa attenuante specifica la cui realizzazione è stata riconosciuta dai primi giudici (cfr. consid 7 lett c pag. 28 della sentenza impugnata).

La PP, nel dibattimento d’appello, ha contestato il riconoscimento di tale attenuante in favore dell’imputato, rilevando che egli, ancora davanti a questa Corte, ha continuato a mentire sulla reale dinamica dei fatti.

 

                                   a.   Giusta l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica).

L’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF 6B_614/2009 del 10 agosto

2009 consid. 1.1; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 24, pag. 528).

 

                                  b.   Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.3): il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare, STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti e consid. 3a).

Se è vero che il risarcimento del danno che non può essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato di pentimento, non sempre basta ad integrare gli estremi dell’art. 48 let d CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; sentenza CCRP 17.2001.8 del 13 febbraio 2001 consid. 2; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894), è anche vero che la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 30, pag. 895; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 22, pag. 277; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487; sentenza CCRP 17.2009.73 del 12 maggio 2010 consid. 4.3).

Anche il costituirsi spontaneamente alle autorità può realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è, per esempio, il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

 

                                   c.   In concreto, la realizzazione dei presupposti applicativi dell’art. 48 lett. d CP è esclusa perché il materiale processuale - da cui risulta, in particolare, che egli ha continuato a mentire su aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto del giudizio - indica che AP 1 non ha maturato quel reale e profondo ravvedimento indispensabile per riconoscere a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento. La completa assunzione delle proprie responsabilità con l’ammissione dei propri gesti è, infatti, ritenuto il primo necessario passo verso un serio ravvedimento (cfr. STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 4.7 in cui il TF ha confermato la sentenza 17.2007.70/71/72 del 14 dicembre 2007 della CCRP che ha protetto la decisione dell’istanza inferiore di negare l’attenuante del sincero pentimento a dei correi che avevano formulato le proprie scuse alle vittime e che erano disposti a destinare il loro peculio al risarcimento, definendoli passi nella giusta direzione, ma non sufficienti a fondare l'invocata attenuante, ritenuto come essi non avessero reso completa e immediata confessione ed avessero anzi tentato di scaricarsi reciprocamente la responsabilità maggiore per i fatti commessi; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 20, pag. 276; cfr., pure, CARP 17.2011.114 del 24 aprile 2012 in cui è stato negato il sincero pentimento ad un autore che, pur avendo indennizzato l’unico parente della vittima [il cui diritto ad un risarcimento era discutibile], aveva continuato a raccontare una versione dei fatti diversa da quella accertata in prima sede e confermata in appello).

 

Tuttavia, in concreto, non può essere dimenticato che AP 1 si è assunto l’impegno di risarcire la vittima (con un importo di fr. 7'000.-) e che vi ha fatto fronte, rimborsando al padre il prestito ricevuto a tale scopo, con uno sforzo meritorio (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).

Dell’impegno spontaneamente assunto e dello sforzo profuso per farvi fronte, questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP.

 

                            17. a.   Anche nell’ipotesi di conferma del reato di tentato omicidio intenzionale, l’appellante contesta la commisurazione della pena, chiedendo che essa venga ridotta ad una pena detentiva di tre anni, con beneficio di una sospensione condizionale parziale.

Il procuratore pubblico chiede, invece, che la pena detentiva sia fissata in cinque anni di detenzione.

 

                            18. a.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                  b.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

                                   c.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                19.   Se non sono dati i presupposti di cui agli art. 112 e segg. CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111 CP).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

 

Per l’art. 33 lett. a LArmi è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

 

                                20.   Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In concreto, è già estremamente grave - poiché potenzialmente foriero di drammi - il fatto che AP 1 circolava da almeno un paio di mesi con un coltello a serramanico in tasca (che portava con sé in tutte le uscite) e che era, per sua stessa ammissione, pronto ad usare tale arma. Il fatto che egli abbia dichiarato che avrebbe usato il coltello soltanto per difesa e non per attaccare nulla muta alla gravità di tale comportamento: anche volendo far astrazione dalla pericolosità sociale rappresentata da chi ritiene di vivere in una sorta di Far West in cui deve farsi giustizia da solo, i fatti per cui AP 1 è a giudizio oggi dimostrano come il suo personale concetto di difesa sia eccessivamente ampio e, quindi, confermano la gravità della sua colpa già solo per questa circostanza.

Grave è pure il fatto che egli girasse armato anche nelle molte sere in cui era previsto l’uso e l’abuso di alcolici che egli sapeva lo avrebbero reso aggressivo.

Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che i colpi di coltello sferrati alla cieca dall’imputato sulla parte superiore del corpo della vittima - e, quindi, in una zona dove risiedono importanti organi vitali - sono rimasti soltanto potenzialmente letali e non hanno determinato il decesso della vittima. Altrettanto grave, oltre al fatto di portare in tasca un’arma potenzialmente pericolosa durante una serata da trascorrere con la fidanzata e gli amici, è la facilità con cui AP 1 ha utilizzato il coltello: al momento in cui, nella colluttazione con la vittima, si è trovato in una situazione di asserita ma non reale difficoltà (a questo proposito, va ricordato che nell’aggressione AP 1, aiutato dal cugino, godeva di una situazione di superiorità numerica), non ha esitato un istante a utilizzare l’arma, colpendo alla cieca la sua vittima per ben tre volte. Qualifica, poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli ha inseguito la vittima che, già ferita, si allontanava per nuovamente colpirla, poiché ciò evidenzia una particolare determinazione a fare del male.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall’art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di vita e la circostanza che il danno causato è stato contenuto visto che VIT. é tornato in salute in tempi relativamente brevi.

 

Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che AP 1 ha agito per motivi estremamente futili, anche se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente non va assolutizzato, visto che il condannato ha estratto il coltello, non tanto per vendicare “l’affronto” subito dal cugino l’anno precedente - ciò che sarebbe gravissimo e giustificherebbe la qualifica di assassinio (nella forma del tentativo) - ma lo ha fatto soltanto dopo che il suo gesto “riparatore” (lo schiaffo dato a VIT.) - sconsiderato e inutilmente provocatorio - ha dato il via ad una colluttazione. In relazione al movente, la sua colpa rimane, comunque, grave ritenuto come la sproporzione delle forze in gioco durante la colluttazione (2 contro 1) escluda dal movente qualsiasi altra volontà che non quella di fare del male: l’utilizzo del coltello nelle circostanze e modalità descritte dimostra come AP 1, in quel momento, volesse fare del male ad un uomo che nulla di serio aveva fatto né a lui né al cugino dopo averlo gratuitamente provocato. Non va, infatti, in questo ambito dimenticato - perché questo aggrava la colpa di AP 1 - che VIT., quella sera, se ne stava tranquillamente per i fatti suoi e che nulla sarebbe successo se AP 1 non lo avesse provocato.

In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui AP 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: pur se il suo stato non giustifica il riconoscimento di una scemata imputabilità (cfr. consid. 15), va, comunque, considerato, a leggera attenuazione della sua colpa che, in qualche modo, l’alcol ha indebolito i suoi freni inibitori.

 

Ora, tutto considerato, la colpa dell'imputato risulta essere di intensità da mediamente grave a molto grave.

Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa dell'autore, colpevole anche di infrazione alla Legge sulle armi, sarebbe stata una pena detentiva aggirantesi sui 15 anni (cfr. sentenze TPC inc. 72.2009.89 (cfr. sentenze CARP inc. 17.2011.108, 17.2011.114, 17.2011.138).

Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato consumato ma solo tentato, che si è trattato sì di un tentativo di grande intensità (dove la tragedia è stata evitata grazie a una buona dose di fortuna), ma che, concretamente, la consumazione del reato era lontana dal suo verificarsi e che non ci sono state conseguenze particolarmente gravi per la vittima, la pena va ridotta sino a 10 anni.

Occorre poi ancora considerare, in favore di AP 1 che egli ha agito con dolo eventuale. Tuttavia, la particolare e sconcertante determinazione nell’agire, evidenziata dalla coltellata inferta quando la vittima già ferita si stava allontanando - determinazione che potrebbe quasi far pensare ad un dolo diretto (anche se solo momentaneo) - non permette una riduzione particolarmente sensibile della pena: al riguardo, adeguata appare essere una riduzione di 2 anni.

Tenuto conto, infine, dell’alcol ingerito da AP 1 prima dei fatti, adeguata appare essere, in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, una pena di 7 anni e 9 mesi.

 

In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten). In quest’ambito, vanno considerati, ad ulteriore attenuazione della colpa, da un lato, la giovane età di AP 1 (da poco diciottenne al momento dei fatti), la sua conseguente immaturità e una certa sensibilità alla pena, poiché egli passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli, rischiando anche di compromettere la serena situazione personale e lavorativa conquistata in questi ultimi due anni. Ma, soprattutto, vanno considerati, ad attenuazione della sua colpa, il fatto che egli ha, comunque, risarcito la sua vittima e che, in questi anni, ha tenuto un buon comportamento. E’, inoltre, da considerare a suo favore il fatto che egli si è costituito, anche se è vero che, quando lo ha fatto, non poteva non essere cosciente del fatto che - già solo per aver agito, in pratica, nella sua città e alla presenza di numerosi testimoni - egli sarebbe ben presto stato identificato.

Non può invece essere considerata a suo favore l’assenza di precedenti: la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2). Né può essere ritenuto come elemento attenuante il comportamento di AP 1 durante l’inchiesta: egli non ha, in effetti, veramente collaborato ritenuto come, ancora in questa sede, egli abbia negato l’evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo.

Tutto ciò considerato, dunque, ad AP 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 5 anni.

 

Riguardo il criterio della risocializzazione, si osserva come, per costante giurisprudenza, esso non permetta sconti rilevanti visto che la pena deve, in ogni caso, essere commisurata in funzione della colpa.

Ritenuto come, in concreto, la sanzione non possa - pena un’inaccettabile banalizzazione del reato di cui AP 1 risponde - essere contenuta nei limiti entro i quali è possibile una sua sospensione condizionale (anche parziale), tale criterio non può trovare applicazione.

 

                                21.   Non si pone, vista la durata della pena pronunciata, il tema di una sospensione condizionale.

 

                                22.   Confisca

La confisca di tutto quanto posto in sequestro decisa in prima sede, rimasta incontestata, è passata in giudicato e non necessita di approfondimenti in questa sede.

 

                                23.   Tasse e spese

                                         Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di AP 1 per l'appello principale, mentre per l'appello incidentale essi vanno posti interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

previo esame del fatto e del diritto,

 

 

visti gli art.                       6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         12, 19, 22, 40, 47, 48, 49, 51, 111 CP

                                         33 lett. a LArmi,

                                         32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello principale è respinto, mentre è accolto l’appello incidentale.

                                                                              

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   tentato omicidio, per avere, il 21/22 agosto 2009, nottetempo, a __________, tentato di uccidere VIT. colpendolo 4 volte con un coltello a serramanico nella regione della tempia sinistra, braccio sinistro, emitorace sinistro e al dorso nella regione paravertebrale destra;

 

                            1.1.2.   infrazione alla Legge federale sulle armi, per avere, nel periodo da inizio agosto 2009 fino al 22 agosto 2009, a __________, senza diritto posseduto un coltello a serramanico, avente una lama di 5,6 cm e una lunghezza totale di 14.4 cm.

 

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                            1.2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-

-  altri disborsi                            fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-

 

sono posti interamente a carico dell’appellante.

Non si accordano ripetibili.

 

 

 

 

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-

-  altri disborsi                            fr.            200.-

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti interamente a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.