|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 6 novembre 2012/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 maggio 2012 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 maggio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
|
richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è il proprietario di alcuni fondi nel Comune di __________, sui
quali ha promosso l’edificazione di un complesso immobiliare denominato “__________”.
La relativa licenza edilizia è stata rilasciata dall’esecutivo comunale il 19
novembre 1975.
Il promotore ha portato a termine la costruzione di tre dei quattro blocchi previsti
dal progetto (blocchi B, C e D), mentre che i lavori concernenti il blocco A si
sono arrestati, nel 1991, allo stadio della soletta di copertura delle
autorimesse sotterranee.
B. Con risoluzione 22 gennaio 2004 il Municipio di __________ - dopo aver
constatato che AP 1 non aveva dato seguito al suo ordine di riprendere e
continuare l’edificazione del blocco rimasto incompiuto - ha revocato la
licenza edilizia del 19 novembre 1975 e ha ordinato al promotore immobiliare “il
ripristino del fondo __________ [sul quale doveva
essere edificato il blocco A, ndr.] e
l’allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere, compresa la gru, entro
un termine di 60 giorni”.
Adito da AP 1, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 9
novembre 2004, ha annullato l’ordine di ripristino, siccome formulato in modo
troppo generico, mentre ha confermato l’ordine di allontanare tutte le
infrastrutture di cantiere, gru compresa. Questa decisione è stata confermata
dal TRAM e, in ultima istanza, dal Tribunale federale (cfr. al riguardo la STF
del 25 luglio 2007, inc. 1P.206/2006 consid. C).
C. Preso atto della mancata esecuzione di quanto ordinato, il Municipio di __________, con risoluzione inappellabile del 28 novembre 2007, ha diffidato AP 1 “a procedere spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio 2004 del Municipio di __________, entro il 31 gennaio 2008”.
Il 22 febbraio 2008 il Comune di __________ ha
denunciato AP 1 per disobbedienza a decisione dell’autorità.
Ritenuto che la risoluzione municipale non era stata assortita della
comminatoria di cui all’art. 292 CP, AP 1 è stato assolto dal giudice della
Pretura penale con sentenza del 17 marzo 2009.
D. Il 26 giugno 2009, visto il perdurare dell’inattività di AP 1, il
Municipio di __________ ha provveduto ad emanare una nuova risoluzione
inappellabile - assortita della comminatoria dell’art. 292 CP - con la quale
gli ha ordinato di “procedere spontaneamente all’allontanamento della gru di
cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla
risoluzione 22 gennaio 2004 del Municipio di __________, entro il 30 settembre 2009”.
A questa risoluzione ha fatto seguito un’altra, di data 9 settembre 2009,
con la quale l’esecutivo di __________, per motivi di polizia, ha nuovamente
ordinato a AP 1, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di “provvedere entro
il 30 settembre 2009 all’allontanamento della gru di cantiere posata sul part. __________”.
E. Il 13 ottobre 2009, il Municipio di __________, dopo aver constatato
il mancato rispetto degli ordini succitati, ha sporto denuncia al Ministero
pubblico contro il qui appellante “per titolo di disobbedienza a decisione
dell’autorità (…) ed eventuali altri reati”.
F. Con decreto d’accusa 16 agosto 2010 il sostituto procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di disobbedienza a decisione
dell’autorità per non avere ottemperato, nonostante la comminatoria di legge,
alle decisioni con cui si ordinava l’allontanamento di tutte le infrastrutture
di cantiere site sul fondo n. __________ e ne ha proposto la condanna alla
multa di fr. 1’000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una
pena detentiva di 10 giorni), oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi
fr. 400.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
G. Nel corso del procedimento presso la Pretura penale, il pretore ha ritenuto
che l’allontanamento della gru non fosse oggetto del decreto d’accusa (cfr.
ordinanza sulle prove 7 marzo 2012, PRPEN inc. 10.2010.499, act. 9).
Lo stesso giudice, dopo il dibattimento, con sentenza del 10 maggio 2012, ha confermato l’imputazione (limitatamente al mancato ossequio dell’ordine impartito con
risoluzione 26 giugno 2009 del Municipio di __________) e la multa contenute
nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di
complessivi fr. 1’050.-.
H. In data 15 maggio 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 4 luglio 2012, con
dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale
proscioglimento.
I. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni,
con decreto 9 luglio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti
che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP
1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art.
406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dal patrocinatore
dell’appellante il 26 luglio 2012.
Il 30 luglio 2012 AP 1 ha, inoltre, personalmente presentato a questa Corte un
complemento di motivazione.
L. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 agosto
2012, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.
Con scritto 7 agosto 2012, il giudice di prime cure, ha comunicato di non avere
osservazioni in merito alle motivazioni d’appello e di rimettersi al giudizio
di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.
6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF
137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid.
2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit., ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Si osserva preliminarmente che - così come deciso dal primo giudice (cfr. ordinanza sulle prove 7 marzo 2012, PRPEN inc. 10.2010.499, act. 9) e non contestato dalle parti - il presente procedimento penale non ha per oggetto il mancato ossequio dell’ordine di allontanare la gru ed è, dunque, circoscritto al mancato ossequio, da parte di AP 1, dell’ordine di rimozione delle altre infrastrutture di cantiere.
3. AP 1 sostiene di non essersi reso colpevole del reato di disobbedienza a
decisioni dell’autorità ritenuto che l’ordine impartitogli dal Municipio di __________
non era abbastanza preciso per essere assortito della comminatoria di cui
all’art. 292 CP.
3.1. Nel giudizio impugnato, il primo giudice - ponendo l’accento
sull’obiezione dell’accusato secondo cui l’ordine impartito dall’autorità
comunale “non era chiaro perché non specificava quali infrastrutture
togliere” - ha precisato che dagli atti non risulta che l’imputato non
abbia compreso quanto impostogli dall’autorità comunale con risoluzione del 26
giugno 2009, né che egli abbia chiesto delucidazioni in merito. In particolare -
ha ancora osservato il pretore - durante il suo interrogatorio dinanzi il
sostituto procuratore pubblico, AP 1 non ha palesato alcun dubbio in merito
alle infrastrutture da cantiere che dovevano essere rimosse.
Pertanto, ha concluso il pretore, sollevare solo in aula obiezioni
sull’imprecisione dell’ordine è, “oltre che strumentale, contrario ai
principi della buona fede” (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 7).
3.2. Nel suo gravame l’appellante sostiene che, così come risulta dalle
varie risoluzioni municipali che si sono susseguite, l’intenzione dell’autorità
comunale non poteva che riferirsi all’allontanamento della gru (comunque non
oggetto del procedimento penale), ritenuto che dette risoluzioni non hanno mai
specificato quali fossero le altre infrastrutture di cantiere che dovevano
essere rimosse. Addirittura - spiega l’appellante - la risoluzione del 9
settembre 2009 nemmeno faceva riferimento ad altre infrastrutture di cantiere e
si limitava ad ordinare l’allontanamento della gru (motivazione d’appello, pag.
2-4).
L’appellante sostiene poi che, in ogni caso, dal momento che l’ordine
impartitogli dall’autorità non specificava quali infrastrutture di cantiere,
oltre la gru, dovevano essere allontanate, lo stesso non rispondeva alle
esigenze di precisione richieste da dottrina e giurisprudenza per
l’applicazione dell’art. 292 CP per cui, vista la “mancanza di descrizione e
definizione dell’azione da compiere”, il reato non può ritenersi realizzato
né dal profilo oggettivo né dal profilo soggettivo (motivazione d’appello, pag.
2-6).
Con riferimento all’osservazione del pretore secondo cui il fatto di aver
contestato solo in aula l’imprecisione dell’ordine municipale è “strumentale”
e “contrario alla buona fede”, l’appellante ha ancora rilevato come sia “indifferente
quando il prevenuto solleva l’eccezione”, potendo la stessa essere
sollevata anche dinanzi al giudice di merito, ovvero dinanzi all’autorità
preposta a giudicare la fondatezza del decreto d’accusa (motivazione d’appello,
pag. 5).
3.3. Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni
dell’autorità giusta l’art. 292 CP chiunque non ottempera a una decisione a lui
intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nello stesso articolo.
Il disposto non definisce direttamente il comportamento punibile, ma solo
attraverso il rinvio al contenuto di una decisione. Pertanto la realizzazione
dell’infrazione presuppone che il comportamento ordinato dall’autorità sia
descritto con sufficiente precisione di modo che il destinatario sappia
chiaramente ciò che deve fare o ciò da cui si deve astenere. Questa esigenza di
precisione è una conseguenza del principio nullum crimen sine lege di
cui all’art. 1 CP (cfr. DTF 127 IV 119 consid. 2a, 124 IV 297 consid. 4d; STF
del 5 marzo 2009, inc. 6B_896/2008 consid. 1, STF del 6P.84/2003 consid. 3.1;
Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad
art. 292 n. 49). L’esigenza di precisione non si oppone tuttavia
all’interpretazione del testo dell’ingiunzione che dovrà avvenire secondo buona
fede e muovendo dal suo tenore letterale (DTF 105 IV 278 consid. 2a; STF del 2 maggio 2005, inc. 6P_182/2004, consid. 3.2.1; STF del 5 marzo 2009, inc. 6B_896/2008 consid. 1).
In alcuni casi il Tribunale federale ha ritenuto sufficientemente precisa
un’ingiunzione dopo aver rilevato come il suo destinatario, dopo averla
ricevuta, non avesse in nessun modo reagito e non avesse, in particolare,
chiesto chiarimenti all’autorità che l’aveva emanata (cfr. DTF 127 IV 119
consid. 2b; 124 IV 297 consid. 4d).
3.4. La risoluzione municipale del 26 giugno 2009 (la cui esclusiva
inosservanza è stata ritenuta dal pretore costitutiva del reato di cui all’art.
292 CP), faceva ordine all’appellante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di “procedere
spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le
infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio
2004 del Municipio di __________, entro il 30 settembre 2009”.
La risoluzione 22 gennaio 2004, richiamata nella suddetta decisione, faceva
dal canto suo ordine a AP 1 di allontanare “tutte le infrastrutture di
cantiere, compresa la gru”.
Ora, dal tenore delle summenzionate decisioni risulta chiaramente che l’ordine
del Municipio di __________, diversamente da quanto preteso dall’appellante,
non si riferiva unicamente all’allontanamento della gru presente sul fondo n__________,
ma si riferiva pure all’allontanamento di tutte le altre infrastrutture di
cantiere che ancora si trovavano su quel terreno. Così come formulata
l’ingiunzione era certamente sufficientemente precisa e permetteva senz’altro
al suo destinatario di comprenderne la portata e di conformarsi alla stessa.
Del resto - come a ragione sottolineato dal primo giudice - la circostanza
secondo cui l’ordine dell’autorità comunale era sufficientemente chiaro, è
confermato dal fatto che AP 1 - durante il suo interrogatorio dinanzi il
sostituto procuratore pubblico - non ha manifestato alcun dubbio sulle
infrastrutture che andavano allontanate dalla sua proprietà (cfr. verbale
d’interrogatorio AP 1 del 7 aprile 2010, AI 5, pag. 2 in cui l’appellante dichiara che “per quanto attiene la gru, la stessa è stata allontanata (…)
nel mese di novembre 2009. (…). Invece per quanto riguarda le ulteriori
infrastrutture di cantiere, le stesse sono rimaste sulla particella n. __________
conformemente a due sentenze del Consiglio di Stato”). Oltretutto nemmeno
risulta dagli atti che l’appellante, dopo aver ricevuto il suddetto ordine,
abbia preso contatto con il Municipio di __________ per chiedere chiarimenti
sulle infrastrutture di cantiere che dovevano essere rimosse.
3.5. Visto quanto precede e ritenuto come, per il resto, sia pacifico
che AP 1 non ha dato seguito all’ordine di rimuovere le infrastrutture di
cantiere impartitogli dall’autorità comunale sotto comminatoria dell’art. 292
CP (cfr. al riguardo la decisione di constatazione 7 ottobre 2009 del Municipio
del Comune di __________, allegata alla denuncia penale 13 ottobre 2009 della
stessa autorità, cfr. anche il summenzionato verbale d’interrogatorio, AI 5,
pag. 2 in cui AP 1 ammette che le ulteriori infrastrutture “sono rimaste
sulla particella n. __________”; cfr. anche il complemento di motivazione
presentato dall’appellante, pag. 6, in cui egli afferma che “sul fondo __________giace
ancora una baracca”), forza è concludere che egli si è reso colpevole del
reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
4. Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica
contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di
fr. 1’000.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.
art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
5. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.
CPP,
47, 106 e 292 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato alla decisione con cui gli veniva ordinata la rimozione di tutte le infrastrutture di cantiere site sul fondo n. __________;
e meglio come descritto nel DA 3519/2010 del 16
agosto 2010 e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 1’000.- (mille).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
|
|
|
4. Comunicazione a:
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.