Incarto n.
17.2012.85+94

Locarno

22 ottobre 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 aprile 2012 confermato con dichiarazione d’appello 20 giugno 2012 da

 

 

 AP 1

          

 

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 aprile 2012 dalla Corte delle assise criminali

 

 

e sull’appello incidentale 25 giugno 2012 presentato dal

 

 

procuratore pubblico

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza 25 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

                                         rapina

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in correità con l’asserito “N.”, usando violenza nei confronti di ACPR 2 e di V.T., sottratto dal negozio ACPR 1, al fine di appropriarsene, 26 orologi del valore complessivo di fr. 506'800.-, refurtiva recuperata ad eccezione di un orologio del valore di fr. 4'900.-;

 

                                         danneggiamento

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in correità con l’asserito “N.”, al fine di commettere la rapina di cui al punto 1 dell’AA, danneggiato la vetrina in cui erano esposti gli orologi;

 

                                         furto d’uso

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in __________, in correità con l’asserito “N.”, fatto uso del motoveicolo Aprilia Pegaso sottratto a G.M.;

 

                                         lesioni semplici

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in correità con l’asserito “N.”, intenzionalmente inferto pugni e calci a ACPR 2, cagionandogli in tal modo delle lesioni;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

Egli è per contro stato prosciolto dall’imputazione di danneggiamento di parte degli orologi sottratti.

 

                                         La pena a suo carico è stata fissata in 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                         Egli è pure stato condannato a pagare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 54'072.75 a titolo di risarcimento ed a versargli fr. 1.- a titolo di risarcimento simbolico del torto morale sofferto.

                                        

Con la sentenza di condanna è, infine, stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa. Sull’importo di € 2'905.- e fr. 291.- è stato mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, fermo restando che l’eventuale rimanenza sarà devoluta a favore degli accusatori privati.

 

 

preso atto che              contro la sentenza della Corte delle assise criminali l’imputato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello;

dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 20 giugno 2012, AP 1 ha specificato di impugnare i dispositivi n. 1.3., n. 1.4., n. 3 e n. 3.1. della sentenza in disamina. Più precisamente, egli ha spiegato di postulare il proscioglimento dai reati di furto d’uso e lesioni semplici e di chiedere, di conseguenza, una riduzione della pena di 3 anni di detenzione a 30 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, ritenuto che, in via subordinata, egli domanda che la pena da espiare non sia superiore a 20 mesi;

 

il 25 giugno 2012 il procuratore pubblico ha presentato a sua volta dichiarazione d’appello adesivo, puntualizzando che ad essere impugnato è solo il dispositivo n. 3.1., chiedendo egli che la pena comminata venga aumentata a 3 anni e 6 mesi di detenzione;

 

                                         i due appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 16 ottobre 2012, durante il quale:

 

-    il procuratore pubblico appellante ha postulato l’accoglimento del suo gravame e quindi l’aumento della pena comminata a 3 anni e 6 mesi di detenzione, richiamando ed approfondendo le motivazioni esposte nel suo allegato del 25 giugno 2012;

 

-    l’accusatore privato ha rivendicato la reiezione dell’appello dell’imputato e la conferma della condanna di prima sede;

 

-    l’appellante AP 1 ha invocato l’accoglimento dell’appello che lo concerne, ribadendo le richieste e le motivazioni formulate con la relativa dichiarazione, concludendo con la domanda in via principale di una modifica della pena in 30 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni e 6 da espiare.

 

 

ritenuto        

                        Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3.In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre
, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).

 

4.Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

                                  5.    Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF  del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid.
2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 200,8 inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STFdel 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

 

                                         L’accusato e i suoi precedenti penali

 

                                   6.   AP 1 è nato il 7 ottobre 1980 a __________ città in cui ha sempre vissuto e in cui risiedeva anche al momento dei fatti. Egli è cittadino serbo, è celibe, non ha figli e vive ancora con i genitori.

                                          Secondo le dichiarazioni da lui rese a verbale il 12 gennaio 2012 (AI 48, pag. 7), confermate al dibattimento d’appello, la sua formazione scolastica, interamente effettuata a __________, si limita agli 8 anni di scuola elementare ed ai 4 di scuola media, avendo egli abbandonato al primo anno la facoltà di management e design. A 17 anni ha iniziato a lavorare con il padre come piastrellista; dapprima solo durante i finesettimana ed in seguito, dopo aver lasciato la scuola, quale attività principale, seppur non a tempo pieno, per 4 o 5 anni.

                                          A questa Corte AP 1 ha affermato che, pur non frequentando più la facoltà universitaria, è rimasto iscritto alla stessa sino ad oggi e che è sua intenzione riprendere gli studi.

 

Sempre secondo le sue dichiarazioni, egli, con il suo lavoro riusciva a guadagnare tra i € 500.- ed i € 1'000.- al mese. Di questi, una parte era destinata al contributo per le spese di vitto e alloggio versato ai genitori.

 

                                          Come rilevato dai primi giudici, dai timbri apposti sul suo passaporto (AI 47, all. 2) si può desumere come egli abbia effettuato numerosi viaggi in Europa, che egli ha dichiarato essere riuscito a permettersi approfittando della sua condizione di studente, facendo capo a voli low cost e ad ostelli della gioventù.

 

                                          Agli inquirenti ha confessato di aver maturato debiti di gioco con strozzini per € 17'000.-, lievitati col tempo, a causa dei tassi d’interesse elevati, a € 70'000.- (AI 48, pag. 7).

 

                                          Il prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera.

                                          Non così all’estero. Infatti, dalla documentazione trasmessa alla Corte delle assise criminali (doc. TPC 5) risulta che:

-          il 15 marzo 2003 il Tribunale del quarto distretto di __________ lo ha condannato alla pena di due anni di detenzione per il tentato furto di un’automobile;

-         il 1. dicembre 2006, il Tribunale del secondo distretto di __________ lo ha condannato a 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per falsificazione di documenti personali;

-         l’8 marzo 2010, il Tribunale del primo distretto di __________ lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 5 anni, sempre per falsità in documenti personali.

 

A proposito di questi reati egli ha commentato:

 

“Confermo quanto indicato al punto 2 della sentenza, precisando:

-   non so spiegare perché ho tentato quel furto nel 2003, si è trattato in sostanza di una bravata. Dopo il fermo, nel 2003, ho scontato due mesi di carcere preventivo.

-   riguardo la prima condanna per falsificazione di documenti, preciso che era riferita al ritrovamento nel mio appartamento di una carta d’identità falsificata. Non l’ho falsificata io e non ne ho nemmeno mai fatto uso. Non so neppure il motivo per cui quella carta si trovava nel mio appartamento.

-   ho invece poi falsificato una carta d’identità (e per questo sono stato condannato l’8 marzo 2010) per evitare di entrare in carcere perché volevo rimanere accanto a mio padre che si era ammalato. Preciso che ho apposto sulla carta d’identità di un mio amico la mia fotografia: in questo consisteva la falsificazione. Il giudice che mi ha interrogato ha capito le mie motivazioni tanto che mi ha permesso di scontare la condanna che mi era stata inflitta il 1° dicembre 2006: dopo solo due giorni di carcere sono stato liberato con il solo obbligo di presentarmi giornalmente in polizia e firmare un documento.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).

 

                                          La rapina e le circostanze del fermo

 

                                   7.   Non essendo i fatti contestati in quanto tali, gli stessi possono essere esposti facendo capo alla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado, pag. 8 segg.:

 

  Alle ore 09.20 di venerdì 21 ottobre 2011 è stata segnalata alla centrale di polizia di __________ una rapina in corso presso la gioielleria ACPR 1, in cui due uomini a volto coperto sarebbero riusciti a scassinare la vetrina del negozio e ad impadronirsi di numerosi orologi di lusso, fuggendo poi in direzione di __________.

Gli agenti di Polizia si sono messi in cerca dei fuggiaschi, avvistandone uno - il qui accusato - mentre correva sul lungolago in direzione di __________ e procedendo al suo arresto. Il correo è invece riuscito a fare perdere le sue tracce e a tutt'oggi non è stato possibile procedere al suo arresto, né ad un'identificazione certa.

L'imputato, pur ammettendo le sue responsabilità, si è limitato a non contestare l'evidenza dei fatti.

Come meglio si dirà, egli ha in sostanza dichiarato di essere stato costretto a rendersi autore di tale rapina in quanto debitore con asseriti usurai serbi di circa € 70'000.-.

 

L'inchiesta, facilitata dalla disponibilità delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della gioielleria rapinata e, per quanto riguarda la concitata fase della fuga, di quelle di un filmato fatto da un passante con il proprio cellulare, ha consentito di ricostruire lo svolgimento dei fatti descritto ai considerandi che seguono.

 

Verso le ore 09:15 del 21 ottobre 2011 l'imputato, accompagnato da un correo che l'accusato afferma di conoscere solo come N., è entrato nella gioielleria ACPR 1 sita ai n. __________. L'accusato, come risulta dalle immagini della videosorveglianza, ha subito tentato di sbloccare il dispositivo di apertura dell'armadio contenente gli orologi esposti in vetrina, senza però riuscirci, anche perché disturbato dall'intervento di una delle impiegate, accorsa per opporre resistenza. II prevenuto ha vinto la resistenza della malcapitata spingendola violentemente a terra e ha preso a forzare l'armadio in questione utilizzando una leva di ferro di quelle che si usano per il montaggio dei pneumatici. In questo frangente è però sopraggiunto dal negozio adiacente, pure di pertinenza di ACPR 1, il titolare della gioielleria, ACPR 2, che ha affrontato i correi con l'intento di interromperne l'azione.

Dopo una breve colluttazione, in cui ACPR 2 è stato colpito al volto con la leva utilizzata dall'accusato e gli è inoltre stato spruzzato in viso dello spray al pepe, l'imputato e il correo si sono dati alla fuga con 26 orologi di lusso del valore complessivo denunciato di fr. 506'800.-. I due sono dapprima fuggiti a piedi in direzioni diverse, convergendo poi su __________, dove avevano parcheggiato la motocicletta Aprilia recante la targa di controllo , sottratta in data imprecisata, ma successiva al 17 ottobre, a G.M..

Gli autori non sono tuttavia riusciti a fuggire in moto, sia per un difetto tecnico del veicolo (che in parole povere si è ingolfato), che per l'intervento di alcuni passanti, oltre che dello stesso ACPR 2, che aveva inseguito i rapinatori in fuga sino in via __________.

Anche la colluttazione avvenuta in via __________, in cui gli autori sono di fatto stati scalzati dalla moto, è stata in parte immortalata da un telefonino. Di rilievo il fatto che ACPR 2 è quanto meno riuscito a strappare all'accusato la borsa contenente la refurtiva, che si è sparsa a terra. Inoltre, è bene evidenziata la violenza alla quale l'accusato ha fatto ricorso, in particolare sferrando pugni a terze persone ma soprattutto colpendo ACPR 2 con un potente calcio al volto, sferratogli quando questi già si trovava a terra.

Nonostante l'intervento dei passanti, gli autori, in questo caso effettivamente inseguiti "dall'offeso e dalle grida del popolo" (art. 99 cpv. 2 vCPP), sono riusciti a fuggire a piedi salendo per via __________. Giunti all'altezza dell'intersezione con via __________, i correi si sono divisi, "N." ha imboccato via __________ ed è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre che l'accusato all'altezza del numero civico 19 di via __________ si è gettato nel giardino dell'abitazione sottostante, fratturandosi tre costole nella caduta. Dal giardino, egli ha spaccato il vetro della finestra che dà sul vano delle scale dello stabile di via __________ ed è penetrato nell'edificio. Da qui egli è entrato nell'appartamento di D.M. che, udito il trambusto, aveva aperto la porta per uscire a vedere. Compreso che l'appartamento non aveva altre uscite, l'accusato è tornato sui suoi passi, sino al giardino. Da li egli ha scavalcato la recinzione e si è calato sul retro di uno stabile di __________. Dopo aver scavalcato un ulteriore cancello, egli ha proseguito la fuga lungo __________, in direzione di __________. Egli è però stato notato da una passante, che ha informato la polizia di come egli avesse imboccato via __________, levandosi inoltre gli abiti che indossava, gettandoli in un cestino, e fingendo, grazie alla tenuta sportiva che indossava sotto gli abiti tolti, di essere uno sportivo intento a fare dello jogging. Gli agenti, grazie a questa informazione, hanno concentrato le ricerche, riuscendo a fermare l'accusato nei pressi del __________.

 

II prevenuto, tradotto presso il commissariato di Polizia di __________, ha subito dichiarato di avere agito in conseguenza di minacce ricevute in Serbia in conseguenza di debiti contratti con degli usurai. Egli avrebbe ricevuto in prestito denaro per giocare d'azzardo, accumulando perdite sino a € 17'000.-, a fronte dei quali, nell'arco di pochi mesi, gli sarebbe stata chiesta la restituzione di € 70'000.-. Stante l'impossibilità per lui di restituire tale importo, gli sarebbe stato detto che per ripianare il proprio debito egli avrebbe dovuto fare un "lavoro" per queste persone. Qualora non avesse accettato, la sua famiglia sarebbe stata oggetto di ritorsioni, e a tale proposito sarebbero state formulate velate minacce concernenti la sorella del prevenuto, all'epoca incinta. In questa situazione, l'accusato si sarebbe pertanto piegato al volere dei suoi creditori. AP 1 ha così descritto i termini della sua accettazione dell'offerta e del viaggio verso __________, dove avrebbe poi incontrato l'asserito N. (AI 47, all. 5, verbale 3 novembre 2011, pag. 3):

 

  Visto il debito che avevo con questa persona a __________, ho accettato la proposta offertami, ovvero quella di andare a __________ per commettere un reato. Il debito sarebbe così stato azzerato.

Mi é stato quindi dato un numero telefonico di una persona di __________ che avrei dovuto contattare una volta giunto a __________. Arrivato a __________ il mercoledì 19.10.2011 attorno alle 08:00, per mezzo dell'autobus da __________, ho chiamato questa persona a __________ alla quale dovevo dire quando sarei arrivato a __________. Ricevevo istruzioni per poter incontrare una persona a __________ che mi avrebbe aspettato nei pressi della stazione ferroviaria di __________, mi diceva come era vestita questa persona, che aveva capelli castani corti e che si chiamava N.”.

 

Secondo l'imputato, sarebbe stato N. l'organizzatore della rapina, o quanto meno la persona delegata a dargli le istruzioni del caso (Al 2, verbale dell'accusato 21 ottobre 2011 avanti al PP, pag. 2):

 

  Quando mi sono incontrato con N. mercoledì lui mi ha spiegato tutto, nel senso che mi ha già detto che avremmo derubato una gioielleria in centro ma senza specificarmi quale (non mi ha detto il nome ma mi ha detto che c'era scritto "cambio" e che era piccola). Mi ha detto che ci saremmo trovati venerdì mattina in cima a via __________. Il mio compito era quella di entrare nella gioielleria e di aprire la vetrina, il retrostante armadio di legno mentre N. avrebbe fatto da palo stando accanto a me. ln seguito saremmo fuggiti utilizzando una moto preventivamente posteggiata in fondo a via __________, saremmo poi saliti in via __________ dove lui sarebbe proseguito con la moto mentre io avrei dovuto prendere le mie cose, recarmi in stazione e lasciare il territorio”.

 

Sempre N. gli avrebbe indicato di dormire all'addiaccio in una zona boschiva nella zona del __________ - l'imputato ha mostrato il luogo agli inquirenti, che non hanno trovato traccia del sacco a pelo e di altri oggetti che il prevenuto afferma di avervi lasciato (cfr. Al 36) - e ancora N., e non lui, avrebbe proceduto al furto della motocicletta, sottratta dopo il 17 ottobre pressa l'abitazione di G.M., in via __________”

(sentenza impugnata, pag. 8-10).

                                      

 

                                         Le conclusioni della Corte di prima istanza

 

                                   8.   I giudici di prime cure non hanno creduto all’accusato ed hanno ritenuto le sue giustificazioni strumentali, poiché miranti a ridimensionare il suo ruolo e le sue responsabilità:

 

  In primo luogo, la Corte non ha creduto nemmeno per un secondo che l'imputato avrebbe agito siccome costretto da terze persone. Infatti, secondo una comune logica che deve valere anche in ambito delinquenziale, non si capisce per quale motivo colui (o coloro) che credesse di avere identificato nella gioielleria in questione un buon obiettivo, ovvero il luogo adatto per effettuare una rapina con cui conseguire un ragguardevole bottino (e infatti in pochi secondi l'accusato ha preso mezzo milione in orologi), sprecherebbe l'opportunità, spendendo oltretutto del denaro per effettuare il tentativo, delegando l'esecuzione ad un dilettante, quale l'accusato afferma di essere, agente oltretutto solamente perché minacciato, e quindi ancor meno convinto del da farsi.

Sempre seguendo il medesimo ragionamento logico, non è dato di capire in tale ipotesi per quale motivo "N.", a dire dell'accusato un serio professionista (o quanto meno agente su base volontaria), avrebbe accettato di compiere una rapina, mettendo perciò a repentaglio quanto meno la propria libertà, accompagnandosi ad un correo operante solamente in quanto costretto a farlo.

 

Ad ogni buon conto, le immagini smentiscono nel modo più assoluto la versione del prevenuto.

In occasione della rapina egli risulta infatti avere assunto il ruolo principale, che ha svolto senza denotare incertezze o scrupoli di sorta, introducendosi senza esitazione nella gioielleria, rompendo con forza l'armadio contenente gli orologi e usando la violenza contra coloro che avevano deciso di opporsi al furto. E' semmai "N.'' ad avere avuto in quell'azione un ruolo secondario, essendosi limitato a sorvegliare l'esterno della gioielleria, intervenendo poi per respingere ACPR 2 con lo spray al pepe. Nemmeno la ripresa del tentativo di fuga in moto in via __________ accredita la versione dell'accusato, che agisce con lucidità, senza panico, respingendo coloro che tentano di fermarli, e sferrando quindi anche un violento calcio al volto di ACPR 2, colpo pericoloso e del tutto gratuito, ciò che ben difficilmente un povero studente con il vizio del gioco costretto a fare una rapina avrebbe sferrato.

 

Altrettanto risibile è l'affermazione di non avere conosciuto le generalità del correo (che gli inquirenti avrebbero nel frattempo identificato e il cui nome non sarebbe "N."). Risulta dalla versione dell'accusato che i correi si sarebbero incontrati mercoledì 19 ottobre mentre che è certo (perché un teste ricorda il singolare dettaglio dei pantaloni dei rapinatori modificati per essere aperti lateralmente) che essi hanno effettuato un sopralluogo in centro nel corso della giornata di giovedì. Ergo, i correi, come è logico, hanno trascorso assieme parecchio tempo prima dei colpo. Ora, anche nella denegata ipotesi che, come afferma l'accusato, i due si fossero conosciuti solo nell'occasione, parrebbe del tutto impossibile che due cittadini stranieri che hanno l'altro come unica compagnia non abbiano parlato tra loro, quanto meno della loro provenienza e delle rispettive famiglie.

Ammesso pertanto che AP 1 ben sapeva con chi ha effettuato la rapina, la mancata indicazione delle generalità del correo deve essere intesa come volontà da parte sua di proteggerlo, rifiutando ogni collaborazione agli inquirenti, il che è beninteso lecito ma non vale all'accusato alcun beneficio ai fini della commisurazione della pena.” (sentenza impugnata, considerandi 7-10).

 

In diritto, la prima Corte ha ritenuto:

 

  pacifico che l'accusato e il suo correo sono autori colpevoli di rapina giusta l'art. 140 cifra 1 CP, durante la quale è stata intenzionalmente danneggiata la vetrina d'esposizione degli orologi, commettendo così anche il reato di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP. II prevenuto durante il tentativo di fuga, in via __________, ha inoltre brutalmente percosso ACPR 2 con un violento calcio al volto, ciò che è costitutivo di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cifra 1 CP. II danneggiamento di parte degli orologi sottratti non è invece stato voluto dal prevenuto, ragione per cui egli deve essere prosciolto dalla relativa imputazione, facendogli difetto l'aspetto soggettivo del reato,

Inoltre, avendo l'accusato quanto meno guidato la moto rubata lungo via __________ la mattina del 21 ottobre (ciò che egli ha ammesso di avere fatto), egli è autore colpevole di furto d'uso, avendo egli necessariamente saputo che, nella per lui migliore delle ipotesi, si trattava di veicolo rubato dal suo correo.”

(sentenza impugnata, considerando 11).

 

                                   9.   Sulla scorta di queste considerazioni, i primi giudici hanno così giustificato la pena di tre anni di detenzione comminata:

 

  AP 1 ha commesso una spregiudicata rapina nel cuore di __________ con sfrontatezza e rara determinazione criminale, spostandosi appositamente dalla Serbia per venire in Svizzera al preciso scopo di delinquere. Egli ha agito con un correo, il che accresce la potenzialità criminale, ed ha premeditatamente mirato ad un bottino importante, pari ad oltre fr. 500'000.-, razziando una gioielleria posta in pieno centro città. L'obiettivo della rapina non è certo stato casuale, ma era al contrario stato identificato prima della partenza dalla Serbia. Anche a __________ il prevenuto si è dimostrato organizzato, effettuando ripetuti sopralluoghi prima di agire, avendo cura di non lasciare traccia della sua venuta (la Corte non crede che egli abbia pernottato all'addiaccio) e pianificando anche dettagli come la disponibilità dello spray al pepe o i pantaloni levabili a strappo, così da potere modificare l'abbigliamento in pochi attimi. La pericolosità sociale di questo comportamento é manifesta, cosi come palese è la gravità soggettiva della colpa di chi percorre migliaia di chilometri appositamente per venire in Ticino a compiere una rapina. Oltre che di rapina giusta l'art. 140 cpv. 1 CP e contestuale danneggiamento, l'accusato è anche autore colpevole di furto d'uso, ma soprattutto di lesioni semplici, per avere, dopo avere perduto la refurtiva, sferrato con gratuita cattiveria un calcio al volto di ACPR 2, atto suscettibile, per la violenza del colpo e per averlo inferto a persona già a terra, di avere conseguenze ben più gravi di quelle che ha avuto. Le lesioni non sono assorbite dalla rapina, essendo state commesse in un diverso, successivo contesto. II fatto che il Procuratore pubblico abbia erroneamente inserito la descrizione di queste lesioni al punto 1 dell'atto d'accusa, quello sulla rapina (cfr. pag. 3), per poi ripetersi al punto 4 dell'atto di accusa, nulla muta al fatto che dal profilo del diritto sostanziale si tratta di due distinti ed indipendenti reati, per i quali il prevenuto deve essere punito con l'aggravamento della pena da infliggere per il più grave reato di rapina.

La gravità soggettiva della colpa dell'accusato è notevole. Già si è detto della inusitata intensità del proposito criminale, si rileva inoltre come egli sia pluripregiudicato, essendo da ultimo stato condannato nel 2010 con pena sospesa per 5 anni, ciò che non lo ha minimamente trattenuto dal delinquere nuovamente per brama di denaro facile, avendo egli semplicemente optato per nuovi lidi in cui commettere il più grave reato (rispetto ai precedenti) di rapina. L'accusato ha 32 anni, motivo per cui nulla può rivendicare per il motivo dell'età. Egli non ha minimamente collaborato con gli inquirenti, ai quali ha raccontato il falso, mentendo anche in occasione del processo. Ha confessato solo ciò che non poteva negare, ragione per cui anche da questo punto di vista nulla concorre a mitigare la sua colpa. II carcere preventivo è stato breve, limitato a 84 giorni, trascorsi i quali egli ha chiesto di essere posto in espiazione anticipata della pena. In definitiva, l'accusato risulta privo di attenuanti per il suo agire; fatta salva una certa comprensione per il fatto che dovrà espiare la sua pena lontano da casa. Tutto considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla grave colpa la pena detentiva di 3 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.

La Corte ha negato la parziale sospensione condizionale della pena inflitta al AP 1.

Rilevato come egli sia stato condannato nel 2010 alla pena detentiva di 18 mesi, egli potrebbe avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale parziale solo in presenza di condizioni particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP), che qui non ricorrono. La difesa ha tentato di contestare l'applicabilità del disposto in questione, sostenendo che la condanna a 18 mesi inflittagli a __________Casella di testo:  nel 2010 sarebbe esorbitante secondo i parametri elvetici. Potrà anche essere, ma la Corte rileva che sarebbe bastata una condanna a 6 mesi per rendere applicabile in danno del condannato l'art. 42 cpv. 2 CP e che alla terza condanna, la seconda per il medesimo reato, una sanzione di 6 mesi (sospesi) per falsità in documenti non parrebbe eccessiva nemmeno secondo i criteri di commisurazione vigenti in Svizzera.

II percorso di vita recente del prevenuto dimostra un'escalation di attività criminale che non lascia presagire nulla di buono per il futuro. Più volte avvisato in passato con pene detentive sospese, l'ultima volta con un periodo di prova di 5 anni, prova evidente delle perplessità che già all'epoca si nutrivano a __________ sulla sua prognosi, AP 1 è ricaduto delinquendo pesantemente in pieno periodo di prova. Non solo non sussistono condizioni particolarmente favorevoli, ma la sua prognosi è in realtà chiaramente negativa.”

(sentenza impugnata, considerandi 14 e 15).

 

Sulle pretese dell’accusatore privato e sulle confische, infine, non essendovi contestazioni da parte dell’accusato, i primi giudici hanno quantificato il danno subito da ACPR 1 in fr. 54'072.75, hanno riconosciuto fr. 1.- quale risarcimento simbolico del torto morale subito da ACPR 2, hanno disposto la confisca degli oggetti sequestrati ed hanno mantenuto il sequestro conservativo sulle somme di denaro sequestrate a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia e della devoluzione a favore degli accusatori privati.

 

Appelli di AP 1 e del procuratore pubblico

 

                                10.   Con il suo appello AP 1 invoca il suo proscioglimento dai reati di furto d’uso e lesioni semplici, e chiede, di conseguenza, una riduzione della pena a 30 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni e, in via subordinata, che la pena da espiare non sia superiore a 20 mesi.

In modo particolare evidenzia come la condanna per lesioni semplici debba essere revocata perché i fatti relativi alle stesse sono già stati ritenuti dall’accusa per la fattispecie di rapina. Per quanto concerne il furto d’uso, il proscioglimento si impone, ritenuto che il suo assistito non sapeva e non poteva sapere che la moto era stata rubata dal correo. Di conseguenza, è necessario operare una sensibile riduzione della pena. La stessa è pure giustificata dalle modalità di esecuzione della rapina, di certo non eseguita da scaltri professionisti senza scrupoli, ma piuttosto, almeno per quanto concerne AP 1, da una persona inesperta e spaventata che ha fatto ricorso alla violenza poiché in preda al panico e con la sola intenzione di assicurarsi la fuga. Pure influente sulla commisurazione della pena è il fatto che egli ha agito poiché l’usuraio al quale si è rivolto per ottenere in prestito i soldi, gli ha imposto, ricorrendo anche alle minacce contro i famigliari, di liberarsi del debito eseguendo il furto degli orologi. A ciò si aggiunga che l’imputato ha collaborato con la giustizia, arrivando addirittura a fare, in sede di appello, il nome del mandante, nonostante i rischi che un simile atto potrebbe comportare per la sua famiglia. Egli ha anche dimostrato con atti concreti di voler cambiare vita e di essere una persona degna di fiducia. In carcere ha seguito dei corsi di inglese ed italiano e ha partecipato a laboratori pratici di lavoro con il vetro.

La richiesta di pena, con la quale egli auspica il riconoscimento della sospensione parziale, non è a suo dire ostacolata dalle condanne penali subite in Serbia, poiché le pene comminate per reati commessi sono esageratamente elevate e sproporzionate rispetto ai criteri elvetici, così che i principi di cui all’art. 42 CP non trovano applicazione.

 

Il procuratore pubblico, dal canto suo, ha postulato l’accoglimento del suo appello incidentale e, dunque, l’aumento di ulteriori 6 mesi della pena detentiva comminata al prevenuto in prima sede.

 

                                         Lesioni semplici

 

                                11.   A mente del prevenuto, il reato di lesioni semplici è consumato da quello di rapina, per cui egli ne deve essere forzatamente prosciolto.

 

La Corte delle assisi criminali, come sopra illustrato, ha ritenuto che il calcio al volto di ACPR 2 non debba considerarsi assorbito dalla rapina, poiché esso è stato inferto in un diverso, successivo contesto.

 

                                12.   Giusta l’art. 140 cifra 1 CP, si rende colpevole di rapina chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

Le lesioni semplici, siano esse colpose o intenzionali, sono consumate dal reato di rapina nella misura in cui esse sono funzionali alla stessa, ovvero servono alla sottrazione della cosa e sono dirette contro coloro che, almeno potenzialmente, potrebbero difendere il possesso sull’oggetto del reato e rappresentare un ostacolo alla sua commissione (cfr. STF 6S.283/2002 del 26 novembre 2002, consid. 2, nella quale il principio è illustrato in relazione al concorso tra la rapina ed il reato di sequestro ex art. 183 CP: “…autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction“; cfr. pure DTF 133 IV 297, per la concorrenza con la presa d’ostaggi, art. 185 CP; Niggli/Riedo in Basler Kommentar Strafrecht II, 2 edizione, Basilea 2007, ad art. 140, n. 172 e ivi citati riferimenti; Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 140, n. 26).

                                        

                                         La rapina in quanto tale deve considerarsi conclusa con la concretizzazione del furto (Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140 n. 160). Il furto, dal canto suo, è realizzato quando il possesso di cui all’art. 139 CP, cioè  il possesso altrui sulla cosa - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - viene troncato e ne viene creato uno nuovo a favore dell’autore (DTF 132 IV 110 consid. 2.1.).

 

                                         Nel caso che ci occupa la rapina ai danni della ACPR 1 si è conclusa quando i due correi hanno lasciato il negozio e sono scappati via. Al più tardi a quel momento, in effetti, essi hanno sostituito il possesso del titolare della gioielleria con il loro, cioè è in ogni caso in quell’istante che i due sono entrati in possesso degli orologi rubati.

                                         Che l’evento, in quanto reato penale, possa considerarsi dunque a quel punto ultimato (“vollendet”) è fuori da ogni dubbio. Il fatto che il titolare del negozio abbia inseguito i malviventi non modifica in alcun modo questa conclusione poiché non conferisce continuità al crimine in questione.

                                         D’altronde che tra la prima fase, cioè quella della rapina vera e propria, e la seconda, durante la quale Hijazi è stato violentemente colpito al volto, vi sia una chiara cesura è dimostrato dal fatto che la vittima era stata distanziata da entrambi i lestofanti, che si erano, almeno da lei, messi al sicuro. Se poi hanno potuto essere nuovamente raggiunti è solo perché essi non sono stati in grado di far ripartire la moto e perché dei passanti si sono coraggiosamente messi sulla loro strada.

I danni fisici riportati a seguito del calcio ricevuto su via __________ dall’accusatore privato non sono, pertanto, assorbiti dal reato di rapina.

 

                                         Le lesioni attestate dai referti medici di cui al doc. 40 RPG, alcune delle quali sicuramente riconducibili alla colluttazione avvenuta su via __________, costituiscono lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

 

Sulla censura specifica sollevata dalla difesa, secondo cui non sarebbe possibile una doppia condanna per gli stessi fatti, ritenuto che l’accusa ha descritto l’episodio del calcio già nel reato di rapina, è sufficiente osservare che, se ciò poteva essere vero con riferimento all’atto d’accusa, non lo è certamente in relazione al dispositivo della condanna di prima sede, poiché in esso, nella descrizione dei fatti nei quali è stato identificato il reato di rapina, non è più stato incluso quanto avvenuto in via __________.

Non vi è, pertanto, nessun doppione.

 

Ciò posto, l’appello del prevenuto deve essere, su questo punto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.

 

                                         Furto d’uso

 

                                13.   AP 1 contesta la sua condanna per furto d’uso, asserendo che non sono realizzati i presupposti soggettivi del reato, poiché egli è sempre stato all’oscuro del fatto che la motocicletta fosse stata rubata.

 

                                         A mente dei primi giudici, come riportato in precedenza, la condanna si giustifica, per contro, per il fatto che l’accusato ha guidato il veicolo precedentemente sottratto a G.M. e per quello che egli deve, per forza, avere saputo che si trattava di un veicolo rubato dal correo, se non addirittura - lascia intendere la sentenza - da lui stesso (sentenza impugnata, consid. n. 11).

 

                                14.   Secondo l'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

                                         L’oggetto dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto che, non proteggendo l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire se esso appartenga ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il proprietario stesso possa essere autore di furto d’uso (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, ad art. 94, n. 6 e n. 20: ad esempio la società di leasing, oppure il datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera disposizione del dipendente).

 

Il comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Anche in questo caso, il termine sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato di furto.

La dottrina e la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada sottosta al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se ha perduto le chiavi (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 8). L’avente diritto resta privo, per contro, del possesso del veicolo quando non sa più dove questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP.

La sottrazione si concretizza, di norma, con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere nel renderlo inaccessibile all’avente diritto.

La creazione del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla manifestazione della volontà di disporre del mezzo.

 

Dal punto di vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore sia cosciente che il veicolo appartiene ad un terzo e, più in generale, che non è autorizzato a utilizzarlo e che lo sottragga con lo scopo di farne uso.

In questo contesto è concepibile il dolo eventuale, se l’autore della sottrazione ha dubbi in merito al fatto di essere o meno autorizzato a fare uso del veicolo ma se ne appropria ugualmente, accettando il fatto che possa non essere autorizzato a disporne (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 68).

Per quanto concerne la mera circolazione con un veicolo sottratto (ipotizzabile nei casi in cui sia stato un terzo a procurare il mezzo a chi vi sale a bordo come guidatore o passeggero), alcuni autori considerano punibile anche la negligenza di colui che avrebbe dovuto sapere che il veicolo da lui utilizzato è stato sottratto, se solo avesse debitamente tenuto conto delle circostanze (Bussy/Rusconi, CS/CR Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, ad art. 94, n. 1.6. e n. 1.7), mentre per altri - la cui posizione è qui condivisa - lo è unicamente il dolo diretto (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 70).

 

Nella fattispecie, l’adempimento dei presupposti oggettivi del reato è incontestabile e incontestata: lo stesso accusato ha eccepito unicamente l’assenza di quelli soggettivi.

D’altronde, AP 1 stesso ha ammesso di aver guidato la motocicletta, quantomeno su via __________ sino al luogo in cui è stata parcheggiata prima della rapina (VI 3 novembre 2011, RPG doc. 5, pag. 5) e dal video agli atti, riportante le fasi concitate davanti all’autosilo, lo si vede prendere i comandi del mezzo e tentare di ripartire con il correo seduto dietro.

 

Dubbi non sussistono neppure sul fatto che la motocicletta sia stata rubata il giorno precedente dal garage dell’abitazione di G.M. a __________. Certo è, pure, che le targhe sono state levate da quella del figlio di quest’ultimo, S.M..

Dal punto di vista soggettivo, la tematica è altrettanto apodittica. In effetti, non è assolutamente credibile la versione secondo la quale AP 1 non sapeva che la motocicletta fosse rubata. Egli non era un neofita del crimine e non ha certamente svolto un ruolo da gregario come ha cercato di far credere, ma è piuttosto una figura centrale nel reato in questione (come attestato dai filmati e già rilevato dai primi giudici e come diremo meglio in seguito). Né lui né il correo avevano un legame con __________ o con il Ticino, tant’è che nessuno dei due conosceva l’italiano (VI A.M. del 25 ottobre 2011, pag. 3, RPG doc. 24: “Appena arrivato a fianco della vettura che guidavo, il personaggio con il maglione nero e grigio veniva verso di me. (…) Questi prendeva la portiera e gridava in una lingua a me sconosciuta, qualcosa che non capivo.”). In un simile contesto, non è pensabile che egli - se non ha addirittura partecipato al suo furto come, invece, sembrerebbe logico - non abbia saputo della provenienza dolosa della motocicletta utilizzata per la rapina, portante targhe ticinesi. Non è concepibile perché il furto è il solo mezzo con cui una motocicletta con targhe ticinesi possa essere giunta nelle mani di due stranieri venuti in Ticino unicamente per delinquere.

 

Al processo d’appello il prevenuto ha affermato di aver incontrato per la prima volta il correo “N.”, del quale nulla sapeva, solo al suo arrivo a __________, per poi rivederlo unicamente pochi istanti prima della rapina. Questi contatti, come asserito indirettamente dalla difesa, sarebbero stati troppo rapidi e superficiali per potergli consentire di farsi una chiara idea della persona con cui aveva a che fare e quindi anche del fatto che la moto non poteva essere giunta nelle sue mani con atto lecito:

 

  Quando ho accettato M. mi ha spiegato che avrei dovuto venire a __________ dove avrei incontrato un altro ragazzo che mi avrebbe spiegato cosa fare. Io non sapevo chi fosse l’altro ragazzo. M. mi ha spiegato che a __________ avrei incontrato un altro ragazzo di cui mi ha detto solo il nome - N. - e mi ha detto che, una volta arrivato a __________, avrei dovuto prendere un taxi e farmi portare alla stazione ferroviaria dietro la quale questo N. mi avrebbe aspettato. M. mi ha spiegato come N. sarebbe stato vestito così che io avrei potuto riconoscerlo.

Non so il cognome di N..

L’ho incontrato due giorni prima della rapina. M. mi ha spiegato cosa avremmo dovuto fare e mi ha tranquillizzato dicendomi che si sarebbe trattato di un colpo facile. Concluse le spiegazioni mi ha dato appuntamento per venerdi alle 9’00 in cima a quella che ora so essere Via __________.

In quei due giorni io non ho fatto altro che girovagare per __________. Ho dormito nel bosco vicino alla stazione, proprio nel posto che ho mostrato alla polizia. Avevo con me uno Schlafsack: era stato M. a dirmi di portarlo perché mi aveva detto che non potevo andare in hotel. Non mi ha spiegato perché, ma io penso che era per evitare di lasciare tracce, visto che in hotel bisogna lasciare il passaporto. In questi due giorni non ho mai visto N..”

(verbale del dibattimento, pag. 3).

 

Questa versione dei fatti non può essere considerata veritiera, già solo perché un teste - disinteressato e del tutto credibile - ha dichiarato di aver visto AP 1 assieme al correo anche il giorno prima della commissione del reato:

 

  A quel momento ho notato che uno dei due autori portava dei pantaloni con dei bottoni sul fianco delle gambe. Ho anche visto che entrambi gli autori portavano dei cappellini. A quel punto mi è venuto in mente di aver già visto gli autori della rapina il giorno precedente i fatti, dunque giovedì 20 ottobre 2011, al pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00. Ricordo che si trovavano all’altezza dell’Ottica __________, dalla parte opposta al marciapiede, dunque verso il negozio degli orologi Swatch. In quel momento mi trovavo all’interno del negozio __________e stavo per caso guardando all’esterno. Queste due persone avevano attratto la mia attenzione per via dei pantaloni che indossavano. Infatti erano gli stessi del giorno della rapina, ovvero avevano i bottoni su tutto il fianco della gamba. Anche il giovedì 20 ottobre 2011 portavano i medesimi vestiti. Ricordo che ve ne era uno più alto dell’altro.”

(VI del 28 ottobre 2011 di J.P.H., pag. 2, AI 23).

 

I due correi, se non si conoscevano già da prima, hanno certamente avuto il tempo di farlo in quei giorni. Quantomeno, il prevenuto ha avuto modo di capire che il compagno non aveva alcuna connessione con il Canton Ticino e che non parlava la nostra lingua.

 

Del resto, nessuno, nemmeno una persona che non ha dimestichezza con la malavita, arriverebbe seriamente a pensare di far capo a veicoli di sua proprietà o di proprietà di conoscenti consenzienti (che potrebbero quindi facilmente fornire i suoi dati) per commettere un reato. Tantomeno uno che, come AP 1, ha dei precedenti penali e si è preparato sin nei minimi dettagli alla rapina, effettuando dei sopralluoghi, evitando di lasciare qualsiasi tipo di traccia del suo passaggio in Ticino, portando con sé un apparecchio Jammer (disturbatore di frequenze) e modificando i pantaloni, sotto i quali indossava dei vestiti da sport, con dei bottoni laterali al fine di potersene liberare con un sol gesto.

 

La tesi secondo la quale l’imputato ha lasciato a “N.” l’incarico di occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi è poco plausibile ma, anche se così fosse, non sarebbe sufficiente a sgravarlo dalle proprie colpe, poiché pure in una simile evenienza è impensabile che egli non avesse saputo che il veicolo veniva utilizzato all’insaputa e contro la volontà del suo legittimo proprietario.

 

Anche su questo punto, pertanto, l’appello dell’accusato deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.

 

Commisurazione della pena

 

                                15.   AP 1 ha sostenuto come a suo avviso la pena debba essere, comunque sia, ridotta a 30 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi per un periodo di prova di 5 anni e, in via subordinata, ad una pena da espiare non superiore ai 20 mesi.

                                         A suo avviso non è stato sufficientemente tenuto conto del movente, del fatto che tra i due correi non vi era coesione e nemmeno organizzazione, che egli non aveva intenzione di fare capo alla violenza ma è stato sopraffatto dalla paura nonché delle conseguenze di una pena interamente da espiare.

 

Il procuratore pubblico ha, da parte sua, postulato un aumento a 3 anni e 6 mesi della pena detentiva, tenuto conto che AP 1 ha agito in modo organizzato, è venuto dall’estero appositamente per delinquere, ha preparato il colpo, ha visionato i luoghi, ha predisposto la fuga e il cambio dei vestiti nonché tenuto conto dei suoi precedenti e del fatto che ha agito quando era ancora in libertà provvisoria.

 

La Corte delle assise criminali ha, invece, deciso, con le motivazioni riprese in dettaglio al considerando n. 6 di questa sentenza, di infliggere una pena detentiva di 3 anni, interamente da espiare.

 

                                16.   Nella commisurazione della pena bisogna tenere conto di quanto segue.

 

                                   a.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il CPP federale permette, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Praxiskommentar, op. cit, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor - Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667 - del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, op. cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

 

                                  b.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                   c.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

                                         Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

                                         Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

                                         Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                  d.   Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

Chi si rende colpevole di lesioni semplici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, art. 123 cpv. 1 CP, così come lo è chi adempie la fattispecie di furto d’uso, art. 94 LCStr.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 49, n. 78, pag. 506).

 

                                17.   Vagliate le peculiarità oggettive e soggettive dei reati dei quali AP 1 è qui chiamato a rispondere, in considerazione e sostanziale condivisione delle argomentazioni dei primi giudici, questa Corte ritiene di poter fare propria la conclusione secondo cui la pena di 3 anni è, di principio, adeguata.

 

                                   a.   In primo luogo risulta essere di centrale importanza per la fissazione della pena appropriata il fatto che ci troviamo qui confrontati con un reato principale, quello di rapina, commesso in correità con un altro malvivente, che in un sol colpo ha creato un danno alla gioielleria presa di mira di mezzo milione di franchi. Neppure la violenza utilizzata per commettere il furto può essere banalizzata: AP 1 ha dapprima spinto con violenza al suolo una commessa e in un secondo tempo ha colpito al volto, con un piccolo piede di porco in metallo - cagionandogli lesioni non indifferenti ma che avrebbero potuto essere ben più pesanti - il titolare del negozio a cui il compare ha, poi, spruzzato dello spray al pepe, sempre in faccia. Non ha da essere spiegato nel dettaglio che simili gesti sono segno tangibile di una brutalità priva di scrupoli.

 

                                  b.   Oltre a ciò va tenuto conto del fatto che AP 1 è partito dal suo Paese appositamente per commettere una rapina nel pieno centro di __________, dimostrando nella sua esecuzione una determinazione criminale, una scaltrezza ed un’abilità che mal si conciliano con le caratteristiche di un neofita, quale egli ha voluto dipingersi.

                                         La preparazione del reato è stata puntigliosa, non di certo improvvisata, quasi professionale:

 

-          il bersaglio era già stato individuato in precedenza;

-          i due correi hanno effettuato dei sopralluoghi che hanno loro consentito di ottimizzare le modalità e i tempi di apertura della vetrina con gli orologi - procurandosi l’attrezzo necessario (piede di porco) - nonché della fuga;

-          gli abiti - di entrambi, fatto che esclude la casualità - sono stati modificati (con bottoni laterali sui pantaloni) e scelti (indumenti da ciclista, anch’essi simili, se non identici, per tutti e due) in modo tale da poter effettuare un cambio radicale di vestiti in pochi secondi e passare inosservati agli inseguitori;

-          i correi hanno preso con sé un apparecchio disturbatore di frequenze;

-          essi hanno preso con sé pure uno spray al pepe ciascuno (un secondo è stato rinvenuto nelle tasche dei pantaloni del prevenuto) con il chiaro scopo di impiegarlo contro le vittime, come poi fatto;

-          è stata utilizzata una motocicletta precedentemente rubata;

-          i due rei non hanno lasciato traccia del loro passaggio in Ticino, prova ne è che, se non fosse stato acciuffato, AP 1 non avrebbe potuto più essere rintracciato, così come è avvenuto per il fantomatico “N.”. Non è credibile, poiché non suffragato dal minimo indizio e tantomeno verosimile - tenuto conto della stagione, autunno inoltrato, e dei rischi di essere individuato durante il bivacco e quindi segnalato alle autorità - che l’accusato abbia dormito all’addiaccio nel bosco (al sopralluogo non è stata trovata alcuna traccia del bivacco; inoltre le sue mani al momento del fermo erano perfettamente curate, fatto che stride con l’affermazione di aver trascorso delle notti nel bosco, RPG doc. 37). Le macchie di verde sui pantaloni, cui la difesa ha fatto riferimento, sono, per la loro posizione, chiaramente riconducibili alla caduta durante la fuga, non di certo all’aver dormito in un prato.

 

                                   c.   AP 1 non era assolutamente né un gregario, né un malcapitato costretto a delinquere dagli strozzini con cui si era indebitato. Egli ha avuto un ruolo di primo piano nella rapina, come si può facilmente desumere dalle immagini agli atti: è lui che entra nel negozio e procede a scassinare la vetrina, è lui che aiuta il correo a liberarsi con la forza del titolare del negozio, è lui che si mette alla guida della moto quando questa non riparte ed è lui che tiene il sacco con la refurtiva durante la fuga (cfr. anche foto all. 1 a VI 15 dicembre 2011, RPG doc. 8).

                                         L’accusato ha sempre agito mantenendo il controllo della situazione, muovendosi con perizia e senza farsi scrupoli al momento di dover usare la forza contro chi ha tentato di fermarlo, palesando una chiara indole criminale.

 

A tal proposito, va rilevato come la sua versione, secondo la quale egli sarebbe stato costretto a delinquere dal suo usuraio, non appare assolutamente credibile. In primo luogo perché essa, oltre a non essere stata suffragata da alcun indizio oggettivo (sarebbe ad esempio stato sufficiente chiamare uno dei parenti o amici serbi a deporre in tal senso), proviene da un imputato che non si è fatto scrupoli a mentire neppure alla Corte d’appello su fatti facilmente verificabili. Si pensi ad esempio a quanto da lui dichiarato in merito ai pantaloni indossati il giorno della rapina:

 

  A domanda della presidente rispondo che i pantaloni che indossavo quel giorno erano miei. Erano pantaloni di moda che io avevo acquistato a __________. Del resto ho dei pantaloni simili (cioè che si aprono ai lati) nella mia cella.

(…) Rispondendo alla presidente, preciso che i pantaloni che indossavo il giorno della rapina erano dei pantaloni jeans con dei bottoni sui lati. Sotto indossavo una calzamaglia. La indossavo per proteggermi dal freddo. Precisa di non avere modificato i pantaloni e di averli comperati così. Precisa di non averli comperati per la rapina, ma semplicemente come capo d’abbigliamento.”

(verbale del dibattimento, pag. 4 seg.).

                                        

I pantaloni in questione, rinvenuti in un cestino e depositati presso la Polizia Scientifica, sono stati visionati dalla scrivente Corte in camera di consiglio. Già al primo colpo d’occhio l’applicazione dei bottoni a pressione su tutta la lunghezza di entrambi i lati è apparsa artigianale e posteriore al loro acquisto. Non di certo il frutto di una scelta stilistica del produttore. L’esame nel dettaglio ha confermato questa impressione, poiché ha permesso di constatare che le cuciture lungo la parte dei bottoni sono dapprima state tagliate (lo si nota dalla differenza di colore tra la parte slavata e quella che si trova di solito all’interno dell’imbastitura, molto più scura) e poi rifatte in base alle necessità, così che esse risultano essere diverse da tutte le altre effettuate sui pantaloni, sia per modalità che per il colore del filo usato. Inoltre anche i bottoni sono manifestamente differenti dalle altre componenti originali applicate dal produttore, sulle quali vi è stampata la marca. Infine, un semplice esame del sito internet di quest’ultimo ha permesso di appurare che esso non propone alcun modello con i bottoni laterali.

Più in generale, la ricerca di pantaloni di questo tipo nella rete ha dato esito negativo.

 

                                         Questa menzogna, provata, e quella di cui si è parlato in precedenza, relativa agli incontri con il correo, minano in maniera sensibile la credibilità dell’imputato.

 

                                  d.   In merito al reato di lesioni semplici, non si può dimenticare come esso sia stato compiuto da AP 1 in maniera del tutto gratuita, non necessaria nemmeno nell’ottica di assicurarsi la fuga e sproporzionatamente violenta, su una persona che era ormai stata scaraventata al suolo ed era praticamente inerme. Il rischio che l’esito potesse essere ben più grave delle lesioni effettivamente riportate è stato più che concreto.

                                         A titolo meramente informativo va osservato come dal video delle ultime fasi dell’abbandono della motocicletta per fuggire a piedi, AP 1, proprio dopo aver deciso di correre via, colpisca o tenti di colpire con un pugno l’anziano signore che li aveva bloccati.

                                         Pure degno di nota è il fatto che il correo “N.” non è stato assolutamente aggressivo o violento, ma ha unicamente cercato di divincolarsi dalle prese e ha, addirittura, accennato a dei tentativi di calmare l’anziano che si era messo sulla loro strada. Lui sì che dalle immagini potrebbe sembrare scosso dall’accaduto, se non addirittura impaurito.

 

                                   e.   Con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità, questa corte non ha, come accennato, elementi per ritenere quantomeno ipotizzabile la teoria difensiva secondo la quale egli sarebbe stato costretto ad agire dai suoi creditori. Anzi. La questione appare alquanto dubbia, oltre per il fatto che il prevenuto ha palesato una certa propensione a raccontare frottole, anche per la sua determinazione e “professionalità” nell’eseguire il reato così come emerge in tutta chiarezza dai video agli atti. A ciò si aggiunga che tale versione è pure irragionevole, poiché non vi sono motivi razionali per i quali un criminale - quale dovrebbe essere l’usuraio che in pochi mesi ha fatto lievitare senza battere ciglio un debito di € 17'000.- sino a € 70'000.- con soli interessi di mora - debba decidere di affidare la commissione di un furto in una gioielleria/negozio, in una città straniera, dalla quale è certo riuscire a racimolare una refurtiva importante, ad una persona che egli conosce solo superficialmente, ma che sa essere certamente inesperta e debole di carattere come tutti coloro che hanno il vizio del gioco senza avere la forza finanziaria per far fronte alle perdite. Persona che oltretutto agisce solo perché minacciata ed è dunque poco determinata. I rischi, non solo di fallimento dell’operazione, ma anche di arresto degli autori e, soprattutto, suo, vista la possibilità di risalire al suo nome, sono troppo elevati.

 

Inoltre, pur non navigando nell’oro, il reddito conseguito dall’imputato con il lavoro onesto era sufficiente a garantirgli una vita decente.

                                         Egli ha così agito unicamente per avidità.

 

                                    f.   AP 1, poi, ha delinquito avendo alle spalle tre condanne penali e trovandosi ancora in regime di sospensione condizionale della pena, dimostrando di non aver tratto insegnamento alcuno dai suoi passati errori.

 

                                  g.   A fronte di simili circostanze, la colpa del prevenuto per il reato di rapina, può essere considerata almeno mediamente grave.

Di media gravità è anche quello di lesioni semplici, più per le modalità con cui esse sono state arrecate (calcio violentissimo al volto di una persona già a terra, incapace di proteggersi) che, per il risultato ottenuto (cfr. i certificati medici AI 40, dai quali emerge chiaramente che le ferite più serie sono state inferte con la spranga di ferro).

                                         La colpa è invece grave per il furto d’uso, tenuto conto del fatto che la motocicletta è stata utilizzata per commettere un illecito di indubbia rilevanza.

 

Preso atto della giurisprudenza in materia di rapine, tenuto conto di questi presupposti, è così corretto fissare la pena base per il reato principale in 2 anni e 6 mesi di detenzione. Ad essi vanno aggiunti 4 mesi per il concorso con gli altri due reati ed altri 2 per aver agito durante il periodo di prova delle pene decretate dal tribunale serbo.

 

                                  h.   A favore dell’imputato non sussistono particolari circostanze attenuanti, se non il fatto che si sia comportato bene in carcere (cosa che ci aspetta legittimamente da ogni detenuto) ed abbia sfruttato questo periodo per migliorare le proprie conoscenze linguistiche, nonché quello di avere un datore di lavoro, la __________, disposto ad assumerlo non appena uscirà di prigione. Si tratta di circostanze che, seppur positive, non sono sufficienti a giustificare una riduzione della pena a fronte di atti gravi come quelli in discusssione. In effetti, sull’altro piatto della bilancia, pesa come un macigno la constatazione che AP 1 non ha per nulla collaborato con gli inquirenti e che, nemmeno in ultima sede, ha saputo evitare di mentire alle autorità giudicanti, limitandosi per il resto a raccontare la verità solo entro i limiti delle emergenze probatorie oggettive.

                                        

                                    i.   Contrariamente a quanto da lui rivendicato, non si può dare alcuna valenza alla rivelazione effettuata in sede di appello, circa l’identità della persona che egli sostiene essere il mandante del furto e della quale sino ad allora si era limitato a dare il nome proprio:

 

  Quell’uomo si chiama M.A. e vive a __________nel quartiere che si chiama S.N.. In quel periodo quest’uomo usava una Mercedes berlina di colore scuro. Non so il numero di targa.

Non ho mai fatto il cognome di quest’uomo in precedenza, in particolare non l’ho detto al procuratore durante l’inchiesta e nemmeno ai primi giudici perché avevo paura. In particolare avevo paura che lui mettesse in atto la minaccia che aveva proferito nei confronti di mia sorella che allora era incinta. Mi aveva detto di immaginare cosa sarebbe successo se qualcuno avesse colpito mia sorella con dei pugni in pancia, facendole perdere il bambino.”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).

 

La confessione appare innanzitutto tardiva e strumentale, volta unicamente all’ottenimento di una riduzione di pena. In secondo luogo, essa non rappresenta un gesto concreto di emendamento e di volontà di collaborare pienamente con la giustizia al quale poter dare valenza nella commisurazione della pena, poiché, in realtà, come visto in precedenza, l’accusato ha continuato a mentire impudentemente anche in sede di appello. In simili circostanze, infine, non solo sorgono fondati dubbi sull’attendibilità della confessione, ma pure (se essa fosse per improbabile ipotesi veritiera), sul suo reale scopo.

 

                                    l.   Il carcere preventivo da lui espiato è stato di 84 giorni, dopo di che è stato posto in regime di espiazione anticipata della pena, come da lui richiesto.

                                         Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di residenza - innegabili essendo le difficoltà connesse ad una carcerazione distante dai propri cari - esso ha, in concreto, un peso estremamente ridotto se non nullo, fermo restando che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era dunque ben cosciente che nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera.

 

                                         Tutto ciò vagliato, si può concludere per la conferma della pena detentiva complessiva di 3 anni decretata in prima sede.

 

                                18.   Sospensione condizionale della pena

 

L’accusato ha postulato la sospensione parziale della pena detentiva, rilevando come i presupposti della stessa siano nel suo caso adempiti e come non possa essere applicato l’art. 42 cpv. 2 CP, essendo la pena comminata dal tribunale di __________ sproporzionatamente elevata al punto da poter essere considerata lesiva dei principi su cui si fonda il sistema di diritto elvetico.

 

Giusta l’art. 42 cpv. 2 CP per un autore che nei cinque anni prima del reato è stato condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5). L’adempimento di questo requisito vale anche per una sospensione soltanto parziale della pena, art. 43 (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1.).

Le decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere fintanto che non contravvengono ai principi del nostro diritto (STF 6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2.; DTF 105 IV 225, consid. 2).

 

Come già rilevato dai giudici di prime cure, la questione a sapere se la sanzione di 18 mesi di detenzione inflitta dal Tribunale di __________ nel 2010 è eccessiva avuto riguardo ai criteri elvetici può rimanere irrisolta. In effetti, basta per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP una pena di 6 mesi di detenzione o una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote: fosse stato giudicato nel nostro paese, sarebbe stata certamente applicata una pena di almeno tale durata (o ampiezza) ritenuto che si trattava della terza condanna penale (la seconda per l’infrazione specifica) e che il reato in questione era quello di falsità in documenti, avente per oggetto una carta d’identità ed una patente di guida (anche su questo punto, AP 1 ha mentito in sede d’appello), punito dal codice penale con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, art. 252 CP.

 

La prognosi non solo non appare particolarmente favorevole, ma è addirittura negativa, considerato che l’imputato ha manifestato una tendenza criminale in crescita, culminata con un reato pesante come lo è quello della rapina e che egli ha mentito sino all’ultimo. Il fatto che egli si sia comportato bene in carcere e che sia riuscito, intelligentemente, a mettere a frutto il periodo frequentando dei laboratori professionali e dei corsi di lingue, oltre a quello di avere un potenziale datore di lavoro pronto a dargli una possibilità, rappresentano certamente degli aspetti positivi, che lasciano aperto qualche spiraglio per sperare in un ravvedimento ma non bastano a fondare una prognosi positiva ai sensi del codice penale.

 

Tutto ciò ben considerato, la sentenza di primo grado deve essere confermata ed entrambi gli appelli integralmente respinti.

 

                                19.   Tassa di giustizia e spese

 

Visto l’esito degli appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico dell’appellante degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, mentre quelli di seconda istanza seguono la rispettiva soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 123, 140 e 144 CP;

94 LCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello principale, dell’accusato, e quello incidentale, del procuratore pubblico, sono respinti.

 

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1, 1.2, 2, 3.2., 3.3 e 4 della sentenza 25 aprile 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole, oltre che di rapina e di danneggiamento per i fatti commessi il 21 ottobre 2011 a __________ ai danni del negozio ACPR 1, di:

                            1.1.1.   lesioni semplici

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in correità con tale “N.”, intenzionalmente inferto pugni e calci a ACPR 2, cagionandogli in tal modo delle lesioni,

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa;

 

                            1.1.2.   furto d’uso

                                         per avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in via __________, in correità con l’asserito “N.”, fatto uso del motoveicolo Aprilia Pegaso sottratto a G.M..

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   2.   Il condannato, in anticipata esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione.

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.

 

 

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.        1’000.-

b) altri disborsi                           fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-

 

sono posti a carico di AP 1.

 

 

                                   5.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            700.-

b) altri disborsi                           fr.            200.-

                                                     fr.            900.-

 

                                         sono posti a carico dello Stato.

 

 

                                    6.   Intimazione a:

 

 

                                     

 

                                   7.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.