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Incarto n. |
Locarno 7 settembre 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 6 giugno 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 giugno 2012 dalla Pretura penale |
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richiamata la dichiarazione di appello 9 luglio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 35617/210 del 9 dicembre 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 19
luglio 2011, a __________, alla guida della vettura , circolato sull’autostrada
a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale bagnato,
per cui, in fase di sorpasso, perdeva la padronanza di guida, urtava un mezzo
pesante che circolava regolarmente sulla corsia di destra e, dopo aver
effettuato un testacoda, collideva dapprima con il guidovia laterale di destra
ed in seguito con quello di sinistra.
La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 300.- (da
sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 giorni),
oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 130.-.
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 5 giugno 2012, il presidente
della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel
decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi
fr. 730.- con motivazione scritta, rispettivamente di
complessivi fr. 330.- senza motivazione scritta.
C. In data 6 giugno 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 9 luglio 2012, con
dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale
proscioglimento e la messa a carico dello Stato degli oneri processuali di
primo e secondo grado. Egli ha, altresì, chiesto la rifusione da parte dello
Stato dell’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni,
con decreto 10 luglio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti
che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito ad AP
1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art.
406 cpv. 3 CPP).
Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 27 luglio 2012.
E. Né la CO 1 né la Pretura penale hanno provveduto a trasmettere
osservazioni in merito alla motivazione presentata dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,
mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è
giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto
o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove
allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.
6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57
consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e
sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogato dalla polizia
cantonale il 22 luglio 2011, ha dichiarato quanto segue:
" In data 19.07.2011 sono partito da __________ alle 7’30 circa con
l’intenzione di raggiungere __________ per motivi di lavoro. Mi trovavo a
circolare solo alla guida del mio veicolo sull’autostrada A 2 in territorio di __________, ad una velocità di ca. 90 km/h, i fari accesi, regolarmente allacciato
con la cintura di sicurezza, il tempo meteorologico era brutto, infatti pioveva
e il traffico era fluido.
Mi trovavo a circolare sulla normale corsia di marcia, quando ho visto che ero
preceduto da un camion, vedendo che circolava più lentamente, ho deciso di
superarlo. Infatti, dopo aver regolarmente inserito l’avvisatore, mi sono
portato sulla corsia di sorpasso, ma quando avevo quasi finito la manovra,
passando per due affossamenti della strada che al momento erano pieni d’acqua,
il mio veicolo ha perso aderenza e ha iniziato a sbandare. Così facendo ho
urtato l’autocarro sul suo spigolo anteriore sinistro, probabilmente con la mia
parte posteriore, in seguito ho urtato frontalmente il guidovia laterale e,
dopo un testa-coda, il guidovia centrale, finendo la mia corsa sulla corsia di
sorpasso, mentre il camion si è fermato sulla corsia di emergenza”.
(…)
D2. Secondo lei le cause della sua perdita di padronanza sono quindi da
attribuire all’acquaplaning?
R2. Secondo me sì. Infatti in quella zona vi sono due grossi avvallamenti
(canaloni) che secondo la mia opinione sono stati creati dai camion che sono in
fila sotto il sole, questi avvallamenti non sono segnalati da nessun tipo di
cartello.
D3. Quando ha cambiato i pneumatici l’ultima volta?
R3. Ho montato i pneumatici nuovi all’inizio dell’inverno scorso. Preciso che
si tratta di pneumatici 4 stagioni”
(verbale d’interrogatorio di AP 1 del 22 luglio 2011, allegato all’AI 1, pag.
2).
In occasione del dibattimento, l’appellante ha
confermato quanto dichiarato alla polizia precisando, fra l’altro, che:
" la manovra di sorpasso è stata abbastanza lunga dal momento che la
mia velocità era di 90 km/h e quella del camion doveva essere di circa 70/80
km/h. Rilevo che c’era poco traffico, piovigginava. Ricordo che dopo essere
uscito dal veicolo non ho messo la giacca né ho preso l’ombrello. (…) non avevo
notato che la strada era sconnessa e non vi erano neppure cartelli che
segnalassero il pericolo”
(verbale d’audizione di AP 1,
allegato al verbale del dibattimento).
Incaricata dalla CO 1 di esperire degli
accertamenti sui lavori di sistemazione del tratto di autostrada in cui si è
verificato l’incidente, la polizia cantonale, nel suo rapporto di complemento
del 19 ottobre 2011, ha osservato che
" i lavori di pavimentazione (micro rivestimento) nel tratto di strada
comprendente il luogo del sinistro, sono stati eseguiti tra il 05.09.2011 ed il
08.09.2011 e sono stati effettuati per riparare il manto stradale da
imperfezioni. Detti lavori sono stati pianificati dall’__________ come normali
opere di miglioramento anche a seguito di segnalazioni”
(cfr. Rapporto di complemento
del 19 ottobre 2011, AI 6).
Nel medesimo rapporto la polizia ha precisato di
avere, in occasione del suo intervento il giorno del sinistro, constatato la
presenza “di alcune pozze d’acqua sulla corsia di sorpasso”.
Dal canto suo, l’__________, nel suo scritto 1° giugno 2012 trasmesso alla
Pretura penale, ha indicato che
" tra il 5 e il 7 settembre 2011 sulla carreggiata S/N dell’autostrada N 2 tra il km 103.600 e il km 104.300 sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione della pavimentazione”
(cfr. incarto Pretura penale, act. 13).
3. Nel suo gravame AP 1 sostiene, innanzitutto, che gli accertamenti
del pretore secondo cui i pneumatici “all seasons” sono
meno adatti rispetto ad altri tipi al fondo bagnato e secondo cui egli sapeva
che il manto stradale non era in ordine sono arbitrari.
3.1. In merito alla tenuta di strada degli pneumatici “all seasons”, il
primo giudice ha rilevato che la loro mescola è “un compromesso per più
situazioni” per cui gli stessi sono più soggetti all’aquaplaning rispetto
ad altri tipi di pneumatici (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 3).
Quanto alla consapevolezza dell’appellante circa
le precarie condizioni del tratto di strada che stava percorrendo, il pretore
ha rimarcato che AP 1 non poteva non essersene accorto, ritenuto che “l’anomalia
non era localizzata nel punto in cui è avvenuto l’incidente (km 104.075), ma si
protraeva almeno dal km 103.600, ossia da quasi 500 m, come si può evincere dalla lettera dell’__________”. Oltretutto, ha ancora rilevato il
pretore, l’accusato “percorre migliaia di km all’anno e si reca in Svizzera
interna per lavoro usufruendo dell’autostrada N 2” per cui, “dal momento che le ormaie non si formano da un giorno all’altro”, egli non
poteva non conoscere la situazione (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 3-4).
3.2. Per quanto concerne la tenuta dei pneumatici “all seasons”,
l’appellante rimarca che questo tipo di pneumatico è dotato “di una mescola
più molle di quelli normali e dunque in situazioni di fondo stradale bagnato fa
defluire, comprimendola, una maggiore quantità d’acqua che si trova tra la
ruota e l’asfalto”. Pertanto, conclude, “è manifestamente sbagliato
ritenere che un pneumatico “all season” sia meno adatto in situazioni di manto
stradale bagnato” (motivazione d’appello, pag. 5).
In relazione all’accertamento della sua consapevolezza circa lo stato
dissestato del manto autostradale, egli ha rilevato che, così come risulta dai
verbali in atti e dalle dichiarazioni rilasciate durante il dibattimento, “le
pozze responsabili dell’incidente erano di notevoli dimensioni e dunque non
prevedibili per chi transita su di un’autostrada” (motivazione d’appello,
pag. 5).
3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui
deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010,
inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,
necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal
primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con
gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il
sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.
3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
3.4. Per quanto concerne la censura relativa all’accertamento della sua
consapevolezza circa lo stato dissestato della carreggiata, si osserva che AP 1,
nel suo gravame, non si è confrontato con gli argomenti posti dal pretore alla
base della sua decisione (circostanza secondo cui il manto stradale era
caratterizzato da imperfezioni già a partire da quasi 500 m prima del luogo del sinistro, circostanza secondo cui egli viaggia molto e si reca in Svizzera
interna per lavoro per cui doveva essere a conoscenza del tratto di strada
dissestato), limitandosi ad osservare che la pozza d’acqua presente sulla
corsia di sorpasso era di notevoli dimensioni e, dunque, imprevedibile.
Impropriamente motivata la sua censura non raggiunge la soglia della
ricevibilità.
Deve, invece, essere accolta la censura ricorsuale tendente a sostanziare l’arbitrio
nell’accertamento pretorile secondo cui i pneumatici “all seasons” sono meno
adatti al fondo bagnato rispetto ad altri tipi (in particolare rispetto a
quelli estivi, di norma montati nel mese di luglio). Nulla agli atti permette,
infatti, di giungere a questa conclusione e, nemmeno, è possibile partire dal
presupposto che una tale assunto sia un fatto notorio ai sensi dell’art. 139
cpv. 2 CPP.
Ne discende che l’accertamento operato dal primo giudice è arbitrario e che lo
stesso non può, pertanto, essere ritenuto nel presente giudizio.
4. In diritto l’appellante sostiene che la sua velocità, al momento dell’incidente, era adeguata alle circostanze e che egli, pertanto, non si è reso colpevole del reato d’infrazione alle norme della circolazione.
4.1. Dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr nonché la giurisprudenza del TF sulla velocità adeguata in caso di rischio di aquaplaning, il giudice di prime cure, precisato come l’imputato fosse “al volante di un veicolo piccolo e leggero, sul quale erano montati pneumatici quattro stagioni (…) e perciò (…) più soggetto rispetto ad altri all’aquaplaning”, ha concluso che - consapevole delle non perfette condizioni della carreggiata - ha coscientemente tenuto una velocità non “adeguata alle condizioni della strada” (sentenza impugnata, consid. 6 e 7 pag. 3-4).
4.2. Ponendo innanzitutto l’accento
sulle pozze d’acqua all’origine della perdita d’aderenza del suo veicolo, AP 1
precisa che esse erano di “notevoli dimensioni e, dunque, non prevedibili
per chi transita su un’autostrada, ossia notoriamente su un tipo di strada
progettato per agevolare la circolazione di grandi volumi di traffico veicolare
ad alta velocità” (motivazione d’appello, pag. 5). A conferma di ciò,
continua AP 1, vi è il fatto che il suo veicolo, non appena entrato nelle
pozze, si è praticamente bloccato nella sua marcia per cui egli nemmeno alla
velocità di 80 km/h - consigliata dalla giurisprudenza evocata dal pretore - avrebbe
potuto evitare l’incidente (motivazione d’appello, pag. 6).
Inoltre, spiega ancora l’appellante, l’eccezionalità della situazione è
avvalorata dal fatto che, neppure due mesi dopo l’incidente, non appena il
traffico estivo è diminuito, “l’__________ è intervenuto per riparare il
manto stradale” e ciò nonostante erano già previsti, a partire dal 2012,
importanti lavori di sistemazione proprio nel tratto di carreggiata teatro del
sinistro (motivazione d’appello, pag. 5-6).
Ciò posto, l’appellante sostiene che la velocità
di 90 km/h da lui tenuta “era adeguata alla situazione, ossia alla
circolazione su un’autostrada, con debole pioggia, in un tratto rettilineo che
non si poteva presumere presentasse pozze d’acqua tali da frenare i veicoli
nella loro corsa”. Tale conclusione, rimarca ancora AP 1, è del resto
rafforzata dalla circostanza secondo cui “non vi era alcun cartello che
avvisasse del pericolo di aquaplaning o che indicasse che il manto stradale
fosse danneggiato” (motivazione d’appello, pag. 6).
4.3.a. Giusta
l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale, è punito con la multa. Tale disposto, di natura astratta e
generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della
circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003, inc. 6S.392/2003
consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1).
Nel caso di specie il primo giudice, pur evocando anche l’art. 31 cpv. 1 LCStr,
ha ritenuto essenzialmente una violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Si osservi
a proposito che l’infrazione di cui all’art. 31 LCStr è sussidiaria per
rapporto all’art. 32 LCStr (cfr. al riguardo Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, ad 31 n. 1.1; CCRP, sentenza del 18 aprile 2011, inc. 17.2010.14, consid. 2.3.a).
b. L’art.
32 cpv. 1 1a frase LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata
alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,
come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Dalla norma si deduce che circolare alla velocità massima autorizzata è
possibile solo se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità
sono favorevoli (DTF del 6 aprile 2009, inc. 4A_76/2009, consid. 3.3, 121 IV
286 consid. 4b, DTF 121 II 127 consid. 4a).
In caso di pioggia e di carreggiata bagnata, il conducente deve adeguare la
velocità anche in funzione del rischio di “aquaplaning”. Con questo termine
s’intende il fenomeno - che si verifica soprattutto sulle autostrade - dovuto
allo scivolamento degli pneumatici su uno strato di acqua senza aderenza con il
suolo con conseguente perdita, da parte del conducente, della facoltà di
direzionare e frenare l’autoveicolo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 32 n. 1.6 lett. c; DTF 103 IV 41 consid. 2a). L’insorgere del fenomeno dipende
da diversi fattori e, in particolare, dallo spessore dello strato d’acqua sulla
carreggiata (a sua volta riconducibile alla durata e all’intensità della
pioggia e al tracciato della strada), dalla qualità del manto stradale, dal
tipo e dallo stato degli pneumatici nonché dalla velocità del veicolo. Non è
dunque possibile stabilire un limite di velocità generale ed astratto, oltre il
quale è possibile concludere che l’autovettura corre il rischio di aquaplaning.
Tale limite può essere determinato solo di caso in caso sulla scorta dei
summenzionati fattori (DTF 103 IV 41 consid. 2a; Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 32 n. 1.6 lett. c). La giurisprudenza federale e cantonale ha tuttavia già
avuto modo di rilevare che, sulle autostrade, in caso di forti piogge, è
consigliato non superare la velocità di 80 km/h (DTF 120 Ib 312 consid. 3c; TRAM, sentenza del 29 maggio 2002, inc. 52.2001.384, consid. 5;
nello stesso senso anche il Tribunale amministrativo del Canton Argovia secondo
cui, sulle autostrade, in caso di forti piogge, una velocità di 90 km/h è inadeguata, cfr. AGVE 1978, pag. 509 e AGVE 1987, pag. 511).
4.4. In
concreto si osserva innanzitutto che il giorno in cui si è verificato
l’incidente pioveva (cfr. rapporto di polizia, AI 1, pag. 1). Che le
precipitazioni fossero abbondanti è dimostrato dalla circostanza secondo cui,
sulla carreggiata si erano formate delle pozze d’acqua (cfr. Rapporto di
complemento della polizia cantonale del 19 ottobre 2011, AI 6) tra cui quella
all’origine della perdita d’aderenza del suo veicolo. Occorre, poi, ritenere
che - così come accertato dal pretore (cfr. consid. 3.1) - l’appellante sapeva
che il tratto di autostrada che stava percorrendo presentava delle imperfezioni
che imponevano una prudenza particolare.
In queste condizioni - viste le abbondanti precipitazioni e la strada non in
perfetto stato - AP 1 doveva prendere in considerazione che sulla carreggiata
potevano essersi formate delle pozze e che sussisteva, pertanto, il rischio di
aquaplaning (cfr. al riguardo anche la sentenza del Tribunale amministrativo
del Canton Argovia, AGVE 1987, pag. 511, secondo cui, in autostrada, in caso di
forte pioggia, non è raro imbattersi in pozze d’acqua che, proprio in
corrispondenza delle ormaie causate dal traffico intenso, possono raggiungere
anche una certa profondità).
Visto quanto precede deve essere ritenuto che - conformemente alla summenzionata
giurisprudenza - la velocità dichiarata di 90 km/h tenuta dall’appellante al momento del sinistro era - considerato anche il tipo di automobile
che conduceva (ovvero un veicolo leggero e, dunque, più soggetto alla perdita
di aderenza) - inadeguata alle circostanze e, in particolare, al concreto
rischio di aquaplaning.
Nulla muta alla sostanza delle cose la circostanza, evocata dall’appellante,
secondo cui non vi erano cartelli stradali che indicassero lo stato dissestato
dell’autostrada e il pericolo di aquaplaning, ritenuto che l’obbligo del
conducente di adeguare la sua velocità alle circostanze sussiste
indipendentemente dalla presenza di tali segnalazioni.
Ne discende che AP 1 si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr.
In via abbondanziale, si rileva che l’esito del giudizio non cambierebbe neppure se fosse accertato - così come preteso dall’appellante - che, al momento dell’incidente, l’intensità della pioggia era diminuita: infatti, l’accertata presenza di più pozze sulla carreggiata rendeva certamente prevedibile, vista l’accertata conoscenza del non perfetto stato della carreggiata, la presenza di altre pozze e, quindi, imponeva di adeguare la velocità in funzione di tale probabilità.
4.5. Ritenuto che - come visto nel considerando precedente - già solo la
forte pioggia di quel giorno nonché lo stato difettoso della strada, dovevano
indurre l’appellante a prendere in considerazione la presenza di pozze sulla
carreggiata e a conseguentemente ridurre la sua velocità, non si giustifica di
entrare nel merito delle ulteriori censure ricorsuali tendenti a sostanziare
l’imprevedibilità della pozza all’origine della perdita di aderenza del suo
veicolo.
Solo di transenna è quindi il caso di rilevare che l’imprevedibilità della
pozza è comunque smentita già solo dalla circostanza
secondo cui non risulta che si siano verificati, nello stesso giorno dei fatti
qui in discussione o in altri giorni di pioggia, sul luogo del sinistro, altri
incidenti e ciò nonostante la N2 sia notoriamente una strada molto trafficata
(in questo senso anche le considerazioni del pretore al consid. 8 del giudizio
impugnato).
5. Quanto alla commisurazione della pena, si
osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta
all’appellante dal Presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del
quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa
degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
6. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.
CPP,
26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr,
47 e 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere il 19 luglio 2011, a __________, alla guida della vettura , circolato sull’autostrada a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale bagnato, per cui, in fase di sorpasso, perdeva la padronanza di guida, urtava un mezzo pesante che circolava regolarmente sulla corsia di destra e, dopo aver effettuato un testacoda, collideva dapprima con il guidovia laterale di destra ed in seguito con quello di sinistra.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 730.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.