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Incarto n. |
Locarno 28 gennaio 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 aprile 2013 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 aprile 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 maggio 2013) |
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richiamata la dichiarazione di appello 7 giugno 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto d’accusa n. 4064/2011 del 5 ottobre 2011, il procuratore pubblico ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di:
- lesioni
semplici per avere, l’8 gennaio 2011, all’interno della discoteca __________
di __________ di cui è gestore, intenzionalmente afferrato per il collo e
spinto a terra il figlio __________, colpendolo poi con alcuni schiaffi al
volto, provocandogli in tal modo dei graffi al collo e alle mani, e meglio come
descritto nel certificato medico 08.01.2011 del dr. med. __________ del Pronto
soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;
- impedimento
di atti dell’autorità per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________,
la mattina del 22 febbraio 2011, verso le ore 04:40, impedito
ad agenti della Polizia cantonale di procedere ad atti che rientravano nelle
loro attribuzioni, e meglio per avere ripetutamente
tentato di impedire agli agenti dei reparti mobili della Polizia Cantonale del
Sottoceneri, intervenuti con tre pattuglie all’esterno del locale notturno __________
di __________ in quanto un utente aveva segnalato una discussione in corso, di
procedere al controllo della identità e di sottoporre alla prova preliminare
dell’alito i minorenni presenti in loco, tentando dapprima di fare in modo che
i citati minorenni fuggissero e poi che non ottemperassero agli ordini della
Polizia di fermarsi, tentando infine di farli allontanare dal luogo
dell’intervento della Polizia, chiamando un taxi per sottrarli al controllo.
Egli ne
ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’350.- (corrispondenti
a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 700.-. Il magistrato
ha inoltre proposto la confisca dell’I-Phone sequestrato al prevenuto il 7
aprile 2011.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 10 aprile 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per il reato di impedimento di atti dell’autorità, rettificando tuttavia nel seguente modo l’imputazione a suo carico:
“ per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, la
mattina del 20 febbraio 2011 verso le ore 04.40, impedito ad agenti della
Polizia cantonale di procedere ad atti che rientravano nelle loro attribuzioni,
e meglio, per avere ripetutamente tentato di impedire agli agenti dei reparti
mobili della Polizia cantonale del Sottoceneri intervenuti con tre pattuglie
all’esterno del locale notturno __________ di __________ in quanto un utente aveva
segnalato una discussione in corso, di procedere al controllo delle identità e
di sottoporre alla prova preliminare dell’alito i minorenni presenti in loco,
incitandoli a non ottemperare agli ordini della Polizia”.
Il primo
giudice - preso atto del fatto che l’AP __________, con scritto 23 gennaio 2013, ha comunicato di ritirare la relativa querela (cfr. verbale del dibattimento, pag. 1) - ha per
contro prosciolto l’imputato dall’accusa di lesioni semplici.
In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria
- sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’200.-
(corrispondente a 12 aliquote giornaliere da fr. 100.-) oltre che alla multa di
fr. 300.-. Egli ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per
complessivi fr. 950.- e ha confermato l’ordine di confisca del telefono cellulare sequestratogli il 7 aprile 2011.
C. Il 18
aprile 2013 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro il giudizio pretorile
che ha confermato, il 7 giugno 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui
ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese e
ripetibili.
L’appellante non ha formulato istanze probatorie.
D. Visto
il consenso delle parti allo svolgimento della procedura scritta, con decreto
12 agosto 2013, la presidente di questa Corte ha impartito ad AP 1 un termine
di 45 giorni per la presentazione di una motivazione scritta ai sensi dell’art.
406 cpv. 3 CPP.
Nella sua motivazione, presentata il 27 settembre 2013, l’appellante, oltre a
ribadire le richieste già formulate con la dichiarazione d’appello, chiede
l’immediato sblocco e restituzione del telefono cellulare sequestratogli,
previa cancellazione dei filmati del 20 febbraio 2011.
E. Con scritto 1° ottobre 2013 il procuratore pubblico ha postulato la
reiezione del gravame.
Con scritto 7 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al
giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto:
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2.a. Giusta l’art. 286 CP chiunque impedisce ad un’autorità o ad un
funzionario di procedere ad un atto che rientra nelle loro attribuzioni, è
punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
La norma ha per obiettivo la tutela dell’autorità dello Stato e il regolare
funzionamento dei suoi organi. Essa mira a garantire l’ordinamento legale,
punendo coloro che intralciano l’agire della pubblica autorità (Heimgartner, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, vor art. 285, n. 2;
Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione,
Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 285, n. 1).
Quello descritto dall’art. 286 CP è un reato di risultato. Tuttavia - a
differenza di quanto sembra suggerire l’enunciato legale con la formulazione
“impedire” – per la sua realizzazione non è necessario che l’autore renda
impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che egli lo
renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 127
IV 115 consid. 2; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2; STF
6B_132/2008 del 13 maggio 2008. consid. 3.3).
L’infrazione si distingue sia da quella prevista dall’art. 285 CP, nella misura
in cui l’autore non ricorre alla violenza né alla minaccia contro la pubblica
autorità, sia da quella descritta nell’art. 292 CP, ritenuto che una semplice disobbedienza
ad un ordine dell’autorità non basta per configurare il reato (DTF 124 IV 127.
consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.
2.2).
La fattispecie di cui all’art. 286 CP presuppone, dunque, una resistenza senza
violenza né minaccia che implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115
consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a). Il testo di legge non
prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità o circa
i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può, ad
esempio, trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore,
per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine,
impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario
per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che
impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una
riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui
che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare
solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a
edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono
configurare il reato di cui all’art. 286 CP, ad esempio una fuga (DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; 103 IV 247, consid.
6b) o, ancora, il fatto di incitare dei manifestanti a raggrupparsi intorno ad un
veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115
consid. 2).
Come visto, non configura, invece, reato la semplice disobbedienza ad un ordine
dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di
presentare un documento d’identità o di parlare meno forte (DTF 127 IV 115
consid. 2; 120 IV136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.
2.2). Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei
confronti di un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare
il reato (DTF 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3;
STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre, l’art. 286 CP non è
applicabile se l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma
solo lo scopo perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli
automobilisti di un imminente controllo radar (DTF 120 IV 136 consid. 2a; 103
IV 186 consid. 4-5, STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).
b. Dal profilo soggettivo il reato di cui all’art. 286 CP presuppone
intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente. L’autore deve, in particolare,
sapere di essere confrontato con un’autorità o un funzionario che procede ad un
atto ufficiale non nullo. Se per contro ritiene, fallacemente, che l’atto
intrapreso dall’autorità non è valido, egli agisce in errore sui fatti giusta
l’art. 13 CP ciò che comporta la sua impunibilità, ritenuto che l’art. 286 CP
non reprime l’agire negligente (DTF 116 IV 155; STF 6B_132/2008 del 13 maggio
2008. consid. 3.3; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo
2011, pag. 395, Corboz, op. cit., ad art. 286 n. 17).
L’inchiesta
3. Nel rapporto della polizia cantonale del 12 aprile 2011 (AI 5), si
legge che, il 20 febbraio 2011, alle ore 04’40, le forze dell’ordine
intervenivano con tre pattuglie presso la discoteca __________ di __________
dove notavano una ragazza a terra e dei giovani che si davano alla fuga.
All’esterno del locale - continua il rapporto - c’era il gestore AP 1:
“ il quale vista
la situazione venutasi a creare, ci invitava più volte a spostare i nostri
veicoli di servizio, poiché a suo dire rovinavano l’immagine del locale. Lo
stesso, dopo essersi identificato, sempre in maniera sgarbata e provocante, invitava
i giovani presenti ad abbandonare il luogo, senza prestare attenzione ai nostri
ordini. Asseriva pure che non avevamo nessun diritto di eseguire la prova
preliminare dell’alito (autorizzata dalla MM __________), motivo per cui
continuava ad invitare i minorenni a lasciare il posto e mediante il telefono
cellulare eseguiva dei filmati/foto su ciò che stava accadendo. Provvedeva pure
a far giungere sul luogo un servizio taxi per il trasporto dei ragazzi”.
(cfr. AI 5, pag. 3-4)
Nel corso dell’intervento,
la polizia aveva modo di fermare tre minorenni che risultavano positivi alla
prova preliminare dell’alito e - dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione
del procuratore generale - procedeva al sequestro, a titolo cautelativo, del
telefono cellulare di AP 1 (cfr. verbale di perquisizione e sequestro, allegato
all’AI 5).
4. I tre ragazzi
fermati la notte dei fatti sono stati sentiti dalla polizia il
27 febbraio 2011.
__________, classe 1995, ha dichiarato che:
“ Mentre stavamo rincasando, e di fatto ci trovavamo a pochi metri dal
locale citato, sono giunte alcune pattuglie della Polizia Cantonale che mi
hanno fermato.
Preciso che il proprietario del locale lo conosco solo di vista.
Nella fattispecie, quando siamo stati fermati dalla Polizia, lo stesso ci ha
raccomandato di non sottoporci al test etanografico e di andare a casa senza
prestare attenzione a quello che gli agenti stavano dicendo di fare”
(cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2-3)
__________, classe 1997, ha dal canto suo riferito che:
“ il padrone del locale mi sembrava un po’ nervoso. Da parte sua ci
continuava a dire di non soffiare per fare la prova dell’alito e di non
ascoltare quello che la polizia ci diceva di fare” (cfr. suo verbale allegato
all’AI 5, pag. 2).
__________, classe 1993, ha infine spiegato che:
“ Verso le ore 04.30, ho avuto uno scompenso all’esterno del locale,
per motivi personali, accentuati pure dall’alcol che avevo sorbito, motivo per
cui un ragazzo ha contattato la polizia e mia madre.
La polizia quando è giunta sul posto, mia madre era già presente. All’esterno
del locale vi era pure il proprietario AP 1, il quale ci invitava ad andare a
casa e di non prestare attenzione a quello che la polizia ci diceva di fare. Ci
ha pure fatto giungere un taxi” (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).
Sul
verbale di quest’ultima, l’agente interrogante ha avuto modo di annotare anche
le dichiarazioni di sua madre__________, pure presente dinanzi la discoteca la
notte dei fatti:
“ Il proprietario AP 1 ci invitava a fare quello che lui ci diceva e
di non ascoltare quello che la polizia ci diceva; inoltre ha preso il telefono
cellulare, filmando l’operato della polizia. Posso dire che gli agenti
intervenuti non hanno fatto nessun tipo di violenza contro nessuno” (cfr.
verbale di __________, allegato all’AI 5, pag. 3).
5. Il
7 aprile 2011, la polizia ha poi proceduto ad interrogare AP 1 che ha negato
sia di avere incitato i giovani presenti ad abbandonare il luogo senza prestare
attenzione alle indicazioni degli agenti sia di avere chiamato un taxi
invitando i ragazzi a salirvi (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).
Il giudizio di primo grado
6. Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato ha rilasciato
le seguenti dichiarazioni:
“ Ricordo di quella mattina che vi era una ragazza - che conosco come __________
- che voleva entrare nel locale, ove vi era iI suo ex ragazzo. So
dagli agenti di sicurezza che, visto iI suo comportamento, hanno chiamato sua
madre, chiedendole di venire a prenderla. Gli stessi agenti mi hanno detto che
la mamma, la quale non sa gestire la figlia, ha chiamato la polizia. Quando io
sono uscito dal locale, ho visto in effetti arrivare sia la signora __________
sia la polizia. Prima è arrivata un'auto della polizia, poi altre due, La prima
auto ha posteggiato proprio davanti all'entrata della discoteca, le altre un
po' più distanti. A seguito del posteggio davanti alla discoteca, le auto degli
avventori in entrata non potevano passare, se non facendo il giro dell'edificio. In più il gas di scarico dell'auto poteva
provocare problemi all'interno del locale. (…). Secondo me il diverbio
con la polizia è durato 1 ora - 1 ora e mezzo. Al momento dell'arrivo della
decina di poliziotti vi erano fuori dalla discoteca una trentina di persone.
Ricordo che la ragazza __________ era seduta a terra in stato emotivo alterato.
Quello che io ho visto è che dieci poliziotti hanno controllato l'identità
della sola __________, Altri sono andati a prendere due giovani, poi rivelatisi
minorenni, al parcheggio __________ e li hanno portati sul piazzale della
discoteca. (…). È vero che credevo che i ragazzi minorenni non potessero essere
sottoposti alla prova dell'alito senza l'autorizzazione di un loro genitore, di
un tutore o di un giudice. (…). Può darsi che il controllo sia durato così
tanto (1 ora - 1 ora e mezzo) perché mamma e figlia sono di bell'aspetto.
Quando ho detto la mia opinione sul test dell'alito, era chiaro che fosse da
intendere come tale; è vero che non l'hanno sentita solo i poliziotti. Nego di
avere detto a qualcuno dei presenti di andare via e di non seguire quello che
diceva la polizia. (…).
Nego anche di avere chiamato un taxi, né con il telefono né con dei gesti, per
fare portare via i minorenni”.
(cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento)
7. Preso atto delle risultanze istruttorie e dibattimentali, il primo giudice ha spiegato che - malgrado i dinieghi dell’imputato - non vi è motivo di dubitare delle testimonianze citate, nella misura in cui, in modo univoco,
“ riferiscono di come l’imputato abbia direttamente esortato i quattro testimoni a non dare seguito alle richieste della polizia, in modo particolare evitando di sottoporsi al controllo dell’alcolemia al quale gli agenti intendevano procedere” (sentenza impugnata, consid. 7.4 pag. 9).
Il pretore ha tuttavia precisato che - sulla scorta
delle menzionate deposizioni dei testi - non è possibile ritenere comprovato
che AP 1 abbia
“ cercato di fare fuggire i tre giovani dalla zona della discoteca (quanto nessuno dei testi ha asserito), né che egli, sempre allo scopo di sottrarli ai controlli delle identità e dei tassi di alcolemia effettuati dagli agenti, abbia chiamato per loro dei taxi”. (sentenza impugnata, consid. 7.5 pag. 10).
Egli ha, pertanto, riformulato l’imputazione a carico dell’appellante nel senso indicato alla lett. B (sentenza impugnata, consid. 7.5 pag. 11).
Appello
8. Col gravame AP 1 non contesta gli accertamenti eseguiti dal pretore
e, in particolare, non contesta di avere, la notte dei fatti in esame, incitato
i minorenni presenti in loco a non ottemperare agli ordini della polizia che
intendeva sottoporli al controllo dell’identità e alla prova preliminare
dell’alito.
Ciononostante egli sostiene che il suo agire, dal profilo oggettivo, non è
costitutivo del reato di impedimento di atti dell’autorità.
8.1. Il primo giudice ha innanzitutto spiegato come il comportamento di AP 1
“ ha certamente reso più difficile l’operato della polizia, che non a caso, per dire dello stesso imputato, ha dovuto impiegare 1 ora/1 ora e mezzo (essendo per di più arrivata in loco con una decina di agenti) per procedere a controlli, tutto sommato, di routine (verifica delle identità ed esame preliminare del tasso alcolemico) (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.6 pag. 11).
Il pretore ha poi spiegato come l’imputato non si sia limitato ad esprimere
agli agenti “un disaccordo avverso il loro operato, ma in maniera più che
vivace ha insistito a voce tale da potere essere udito da tutti i quattro
testi, sebbene in un contesto ove vi era parecchia gente (…). Il signor AP 1 ha insomma interposto un ostacolo serio alle azioni della polizia, differendone l’esecuzione”.
Ininfluente, ha poi concluso il primo giudice, è il fatto che l’azione di
disturbo messa in atto da AP 1 non sia stata di tipo fisico, ritenuto che anche
delle ripetute raccomandazioni verbali - “a patto che, come in questo caso,
si ripercuotano negativamente sull’operato dell’autorità” - possono
costituire il reato di cui all’art. 286 CP (sentenza impugnata, consid. 7.6
pag. 12).
8.2. AP 1 assevera, innanzitutto, di essersi, la notte dei fatti, limitato a manifestare
il suo disappunto nei confronti dell’operato della polizia, senza tuttavia
ostacolarne l’agire (cfr. motivazione d’appello, pag. 5).
A suo dire, mal si comprende - e la sentenza impugnata non spiega - in che modo
le sue parole abbiano potuto ostacolare un intervento condotto da dieci agenti
nei confronti di appena tre minorenni, ritenuto che egli non era certamente in
grado di tenere testa ad un simile dispiegamento di forze. Del resto, continua,
diversamente da quanto stabilito dal pretore, l’istruttoria non ha permesso di
chiarire la causa della lunga durata dell’operazione di polizia. Più che al suo
agire, spiega, essa potrebbe essere ricondotta a quello dei minorenni che -
come risulta dal rapporto d’inchiesta - si sono da subito, ancora prima della
suo arrivo in loco, dimostrati poco collaborativi con le forze dell’ordine
(cfr. motivazione d’appello, pag. 5, 6, 7, 8-9).
Infine, con riferimento alla giurisprudenza del TF secondo cui la semplice disobbedienza
agli ordini dell’autorità non costituisce un impedimento ai sensi dell’art. 286
CP, AP 1 sostiene che i minorenni “avevano il diritto di disobbedire agli
ordini della polizia non collaborando, segnatamente rifiutandosi di produrre i
documenti d’identità e sottraendosi alle prove dell’alito” per cui mal si
comprende come egli possa essere ritenuto colpevole “per aver suggerito un
diritto sancito dalla legge” (motivazione d’appello, pag. 5 e 6).
8.3. La censura ricorsuale è destinata all’insuccesso.
Posto che AP 1 non contesta di avere incitato i ragazzi a non ottemperare agli
ordini della polizia, non occorre spendere molte parole per dimostrare che egli
ha assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’operato delle forze
dell’ordine.
È infatti evidente che la circostanza secondo cui il gerente di una discoteca,
durante un controllo di polizia, inizi ad esortare i minorenni presenti dinanzi
il locale a non sottoporsi ai rilevamenti di rito e ad andare a casa
rappresenta un elemento di disturbo non indifferente per gli agenti che -
seppur presenti in forze (il rapporto di polizia riferisce di “tre pattuglie”,
AI 5, pag. 3, l’appellante di “dieci poliziotti”, verbale d’interrogatorio allegato
al verbale del dibattimento, pag. 1) - erano chiamati ad intervenire in un
contesto piuttosto caotico (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del
dibattimento, pag. 1, secondo cui “vi
erano fuori dalla discoteca una trentina di persone” cfr.
anche motivazione d’appello, pag. 4, in cui l’appellante parla di un “gran
trambusto”), nel quale le probabilità che i minorenni - incoraggiati in tal
senso da AP 1 - potessero dileguarsi erano tutt’altro che esigue. Non deve,
inoltre, essere dimenticato che la polizia ha dovuto impiegare una parte degli
effettivi presenti sul posto per gestire l’appellante e neutralizzare la fonte
di disturbo che egli rappresentava, ciò che pure ha in sé costituito un
intralcio alla sua regolare attività.
Non può, infine, essere seguito l’appellante quando sostiene che i ragazzi
avevano il diritto di disobbedire alla polizia e che egli si è, dunque,
limitato a suggerire loro un comportamento non punibile.
Così argomentando AP 1 perde infatti di vista la reale portata dell’art. 286
CP, disattendo che - come stabilito dal TF - la norma penale non prevede
limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (cfr. DTF 133
IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può
realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza e ciò
indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce.
Da quanto precede discende che AP 1 ha, dal profilo oggettivo, realizzato il
reato di cui all’art. 286 CP.
9. Ritenuto che, come visto nel considerando precedente, l’agire di AP
1 - e meglio il fatto di avere esortato i tre minorenni a disobbedire alla
polizia - è in sé costitutivo del reato di impedimento ad atti dell’autorità,
non può essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui esso, in realtà,
configurerebbe unicamente una tentata istigazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 2
CP (motivazione d’appello, pag. 10).
10. Continuando nel suo esposto l’appellante contesta poi anche la
realizzazione del reato dal profilo soggettivo.
In particolare, AP 1 assevera di avere incitato i tre ragazzi a disobbedire
alla polizia perché credeva che essa non fosse autorizzata a procedere al fermo
e al controllo di minori senza il consenso dei genitori o il nullaosta di un
magistrato. Pertanto, conclude, egli deve essere assolto dalla sua imputazione
in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 CP (motivazione d’appello, pag. 8 e 9).
10.1. La tesi dell’appellante è al limite del temerario.
È infatti noto ad ognuno (e a maggior ragione a chi, come AP 1, gestisce una
discoteca e lavora a stretto contatto con i giovani) che la polizia, per
procedere al fermo e al controllo di un ragazzo (anche se minorenne), non
necessita del consenso dei genitori.
Risulta, oltretutto, dagli atti come l’appellante sapesse che ad allertare la
polizia era stata proprio la madre di uno dei tre minorenni fermati, e meglio
di __________ (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag.
1). Nulla in atti dimostra, inoltre, che AP 1 avesse motivo di credere che
difettasse, in concreto, l’autorizzazione del magistrato a procedere nei
confronti dei minorenni (autorizzazione peraltro concessa dalla MM __________,
cfr. AI 5, pag. 4).
Non essendovi, pertanto, spazio per l’applicazione dell’art. 13 CP, se ne
conclude che l’insorgente - che riconosce di avere agito con l’intento di
impedire alla polizia di procedere al controllo dei tre minori - ha realizzato,
anche dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 286 CP.
11. Pure al limite del temerario è la censura dell’appellante secondo
cui la Pretura penale - ritenendo le sue affermazioni costitutive del reato di
impedimento ad atti dell’autorità - avrebbe violato la sua libertà d’opinione e
di espressione, garantite dagli art. 16 Cost. e 10 CEDU (cfr. motivazione
d’appello, pag. 7-8).
Diversamente da quanto sostenuto nel gravame egli non si è infatti limitato a “suggerire
ai tre giovani che, a suo giudizio, essi non dovevano ottemperare alle forze
dell’ordine e che potevano tornare a casa”, ma - come visto - li ha
esplicitamente esortati a non sottoporsi ai controlli delle forze dell’ordine,
intralciando l’operato della polizia e realizzando il reato di cui all’art. 286
CP.
12. Per
quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica
contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena
pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna inflitte a AP 1 dal
primo giudice. La pena è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dall’art. 47 CP e, in particolare, appare adeguata alla
colpa dell’autore.
Non può per contro essere confermata la multa accessoria di fr. 300.-, ritenuto
che una pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in linea di
principio, superare il 20% della pena base (cfr. al riguardo DTF 135 IV 191
consid. 3.4.4, nella quale si spiega pure che deroghe sono possibili solo in
caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un
valore unicamente simbolico). Per questo motivo la multa inflitta a AP 1 deve
essere ridotta a fr. 240.-.
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un
periodo di prova di due anni.
13. AP 1 chiede, infine, il dissequestro del telefono cellulare
sequestratogli dalla polizia cantonale il 7 aprile 2011 su mandato del
procuratore generale.
13.1. Il
giudice della Pretura penale - dopo aver ricordato come l’appellante, la notte
dei fatti qui in esame, ha filmato con il telefono cellulare l’operato della
polizia, alimentando ulteriormente la tensione di un intervento già di per sé impegnativo
- ha spiegato come non si possa in concreto escludere “il rischio che un
simile uso dell’apparecchio venga ripetuto dall’imputato” ritenuto in
particolare la sua dichiarazione secondo cui farne uso “fa parte del mio
sistema di lavoro”. A suo dire, pertanto, la misura disposta dal
procuratore pubblico merita conferma “senza che il principio della
proporzionalità induca alla restituzione dell’I-Phone (…) previa cancellazione
dei filmati ivi registrati” (sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 14-15).
13.2. L’appellante, in sostanza, rileva come il giudizio impugnato - nel
confermare la confisca disposta dal procuratore pubblico - nulla spieghi
riguardo l’utilizzo del telefonino quale corpo o strumento di reato e che, in
ogni caso, un tale utilizzo non configura il reato di cui all’art. 286 CP
(peraltro non prospettatogli dalla pubblica accusa) né può configurare quello
di cui all’art. 179quater CP, ritenuto che la registrazione è
avvenuta su suolo pubblico, ovvero in una zona non protetta dal diritto penale
(motivazione d’appello, pag. 11).
13.3. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità
di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano
destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se
tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine
pubblico.
La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della
collettività nei confronti del (ri-)utilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano
una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve,
dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e
stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore,
possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico
(DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1).
La confisca ai sensi dell’art. 69 CP rappresenta una restrizione della garanzia
della proprietà sancita dall’art. 26 Cost. e sottostà, pertanto, al principio
della proporzionalità di cui all’art. 36 cpv. 3 Cost. Questo principio
presuppone, innanzitutto, che la restrizione di un diritto fondamentale sia
adeguata a perseguire l’obiettivo per cui viene adottata e che tale obiettivo non
possa essere raggiunto con misure meno invasive. Il principio proibisce inoltre
tutte le limitazioni che esorbitino dallo scopo perseguito ed esige un rapporto
ragionevole tra quest’ultimo e l’interesse pubblico o privato pregiudicato
dalla misura (DTF 137 IV 249 consid. 4.5, 135 I 209 consid. 3.3.1).
Per una casistica si rinvia alle pertinenti considerazioni riportate nel
consid. 10.1 del giudizio impugnato.
13.4. In concreto la confisca del telefono cellulare sequestrato
all’appellante in data 7 aprile 2011, si rivela del tutto ingiustificata, già
solo perché, come a ragione rilevato nel gravame, non risulta che il telefonino
sia in concreto servito o fosse in concreto destinato a commettere un reato.
Ma anche volendo ammettere un tale presupposto - ritenendo, ad esempio, che il
suo utilizzo potesse realizzare il reato di cui all’art. 179quater
CP - si osserva che, in concreto, il telefono cellulare non può essere
considerato una fonte di pericolo che giustifica una confisca. Al di là delle
dichiarazioni rilasciate in polizia da AP 1 (secondo cui videoregistrare “fa
parte del mio sistema di lavoro”, cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag.
3), non risulta infatti che egli fosse solito utilizzare il cellulare per prese
di immagini vietate ai sensi dell’art. 179quater CP o per altri
utilizzi illeciti.
Non va, inoltre, dimenticato che il telefono cellulare provvisto di foto- e
videocamera è oggigiorno un oggetto diffusissimo, di uso quotidiano e
facilmente accessibile a tutti. Ne discende che, anche dal profilo
dell’adeguatezza, la confisca del cellulare si rivelerebbe del tutto inefficace
a prevenire ulteriori prese di immagini vietate da parte dell’appellante.
In accoglimento del gravame, il telefono cellulare in questione, deve, dunque,
essere dissequestrato e restituito a AP 1 previa cancellazione dei filmati del
20 aprile 2011, come da lui espressamente richiesto.
14. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico dell’appellante (la cui condanna ha resistito all’impugnazione).
Visto il suo esito, gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1200.- sono posti per 9/10 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e
segg. CPP,
69, 286 CP,
42, 47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione di AP 1 dall’accusa di lesioni semplici (cfr. dispositivo 5 del giudizio impugnato) è passata in giudicato;
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di impedimento di atti dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4064/2011 del 5 ottobre 2011 e rettificati nel giudizio impugnato.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento);
1.2.2. alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. È ordinato il dissequestro del telefono cellulare, marca I-Phone 3,
di colore nero senza utenza, imei n. __________ previa cancellazione dei
filmati registrati il 20 febbraio 2011 dinanzi la discoteca __________ di __________.
1.5. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico di AP 1.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte per la sede d’appello.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.