Incarto n.
17.2013.104-126

Locarno

10 luglio 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 marzo 2013 da

 

 

AP 1,

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

 

e sull’appello incidentale 13 giugno 2013 presentato dal

 

 

__________, 6901 Lugano

 

contro la sentenza emanata il 22 marzo 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 7 giugno 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:             -   con sentenza 22 marzo 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

                                         - carente diligenza in operazioni finanziarie per avere, a __________, nel periodo 3 ottobre 2008/10 ottobre 2008, agendo a titolo professionale quale consulente della banca __________, omesso di accertare con la diligenza richiesta dalle circostanze l'identità del reale avente economicamente diritto in relazione all'apertura e sino alla chiusura, presso la citata banca, della relazione nominativa 304.9176.2120.814.01 intestata a __________, su cui furono accreditati due trasferimenti di Euro 2'000'000.- ciascuno che, pochi giorni dopo, per l'importo di Euro 3'950'000.-, furono prelevati sia a contanti che trasferiti su altri due conti con separati bonifici, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

 

                                     -   AP 1 è stato, invece, prosciolto dalle imputazioni di carente diligenza in operazioni finanziarie di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa.

 

                                     -   In applicazione della pena, la Corte delle assise correzionali l’ha condannato alla pena detentiva di 45 giorni, sospesa condizionalmente per periodo di prova di 2 anni e al pagamento di tasse e spese in ragione di ½.

 

 

Preso atto che:        -   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 giugno 2013 ha confermato il proprio annuncio, postulando il suo integrale proscioglimento. L’appellante non ha formulato istanze probatorie.

 

                                     -   In data 13 giugno 2013 il procuratore pubblico ha interposto appello incidentale, impugnando i dispositivi concernenti la commisurazione della pena e chiedendo che venga inflitta una pena detentiva di sei mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. Nemmeno il PP ha postulato l’assunzione di prove.

 

                                     -   Non avendo AP 1 acconsentito allo svolgimento della procedura scritta, questa Corte ha ordinato l’indizione del dibattimento.

 

 

Esperito                         il pubblico dibattimento in data 10 luglio 2013, durante il quale:

 

                                         -  AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, ovvero il suo integrale proscioglimento dalla condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie;

 

                                         -  ll PP ha ribadito le richieste di giudizio formulate nel suo appello incidentale, ovvero la condanna dell’appellante ad una pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, sostenendo, in particolare, che AP 1 non ha agito – come stabilito dai primi giudici – per dolo eventuale, ma per dolo diretto.

 

 

Ritenuto                       

                                    I.   Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                         Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

                                         L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).

 

 

                                   II.   La vita di AP 1

 

                                   2.   AP 1, classe __________, dopo le scuole dell’obbligo è entrato in banca quale apprendista e ha proseguito la sua carriera professionale nel settore bancario. Dopo aver lavorato presso la Banca __________ e il __________, dal 1° aprile 2004 ha operato quale consulente presso la banca __________ a __________. Dal marzo 2010 è stato trasferito alla __________, sempre in qualità di consulente. E’, quindi, rientrato in Ticino nel luglio 2012 per occuparsi, sempre in seno alla __________, di Relationship management (“non per la gestione patrimoniale ma in relazione a progetti generali per il mercato”; verbale di interrogatorio 22 marzo 2013, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 1; AI 13, verbale di interrogatorio del 18 giugno 2010, pag. 8).

                                         A seguito della vicenda in oggetto dal 19 giugno 2012 è stato sospeso da tale funzione e ricopre una funzione amministrativa di supporto nell’unità Businness Management (lettera __________ 13 giugno 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del dibattimento CARP, pag. 2). Verosimilmente, in caso di esito favorevole del procedimento, AP 1 verrebbe reintegrato nelle sue precedenti funzioni, mentre in caso contrario verrebbe  licenziato per esigenze poste dalla FINMA (lettera __________ 13 giugno 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del dibattimento CARP, pag. 2). 

 

                                         L’appellante è padre di tre figli, uno avuto dalla moglie (da cui è separato e cui versa alimenti) e gli altri due, in tenera età, dall’attuale compagna (verbale di interrogatorio 22 marzo 2013, pag. 1; AI 13, pag. 8).

                                         Incensurato, senza esecuzioni pendenti, AP 1 percepiva quale consulente un reddito annuo di circa fr. 260'000.- (verbale di interrogatorio 22 marzo 2013, pag. 1; AI 13, pag. 8); nella funzione attualmente ricoperta egli percepisce fr. 184'400.- annui (cfr. lettera __________ 3 febbraio 2014, cfr. plico doc. dib. CARP 1; verbale del dibattimento CARP, pag. 2).

 

 

 

 

                                  III.   Circostanze dell’inchiesta

 

                                   3.   Il procedimento nei confronti di AP 1 si è sviluppato a partire da alcune risultanze dell’inchiesta promossa contro __________, __________ e __________, capitolo ticinese delle indagini italiane che hanno fatto seguito al buco milionario ai danni della banca __________. In estrema sintesi, la vicenda ruota attorno alle malversazioni – per circa 23 milioni di Euro – riconducibili al consulente bancario di __________, __________, a danno di clienti di tale istituto, principalmente di __________. La tesi accusatoria iniziale – poi venuta a cadere – voleva che __________, __________ e __________ fossero in combutta con __________ nell’ambito delle malversazioni in questione.

 

                                         A AP 1 è stato prospettato dal PP il reato di carente diligenza in operazioni bancarie sin dal primo interrogatorio, avvenuto il 3 aprile 2009 nell’ambito dell’inchiesta condotta dal ministero pubblico ticinese. Il procedimento nei suoi confronti é stato condotto separatamente da quello contro __________, __________ e __________. 

                                         Dopo la condanna dei tre imputati principali per riciclaggio di denaro e falsità in documenti (ripetuta per __________ e __________; cfr. sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2010.14; sentenza CARP del 18 aprile 2011, inc. 17.2010.39-43/58; STF del 16 marzo 2012, inc. 6B_392/2011 e 6B_399/2011), il procedimento nei confronti di AP 1 è proseguito con ulteriori interrogatori (verbale 18 giugno 2010, AI 13, e 4 aprile 2012, AI 46; verbale __________ del 18 novembre 2011, AI 41; verbale __________ del 18 novembre 2011, AI 43).

                                         L’inchiesta è stata formalmente chiusa il 5 aprile 2012 (AI 47), mentre l’atto di accusa è stato stilato il 21 giugno 2012 (doc. TPC 1).

                                         Durante il dibattimento di prime cure, la Corte ha inoltre assunto agli atti ulteriore documentazione riguardante il dossier principale __________ (doc. TPC 8 e 9).

 

 

                                 IV.   Fatti accertati nel procedimento concernente __________, __________ e __________

 

                                   4.   Occorre qui esporre, in sintesi, gli avvenimenti che hanno dato origine alle imputazioni ex art. 305ter CP nei confronti di AP 1, così come accertati nei procedimenti concernenti __________, __________ e __________ (cfr. sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2010.14, in particolare consid. IX 3, pag. 128-153; sentenza CARP del 18 aprile 2011, inc. 17.2010.39-43/58, in particolare consid. 4.4 e 4.4.1, pag. 6-8; STF del 16 marzo 2012, inc. 6B_392/2011 e 6B_399/2011).

 

                                         Per quanto di interesse per il presente procedimento, è stato accertato che, nel corso del 2008, __________ propose a __________ di investire un capitale di circa 3 milioni di Euro in un’operazione finanziaria che gli avrebbe permesso di conseguire in breve tempo un utile dell’ordine di 1 milione di Euro. Secondo l’iniziale illustrazione dell’affare, si trattava di fornire un’evidenza fondi (ovvero, una caparra) per l’acquisto di un immobile a Roma, in __________, per un valore di transazione complessivo di 30 milioni di Euro. La controparte all’affare avrebbe, poi, corrisposto a __________ i 4 milioni in contanti. 

 

                                         __________ illustrò l’operazione a AP 1 durante un incontro tenutosi il 25 settembre 2008, in presenza anche del fiduciario __________.

                                         I fondi necessari all’operazione furono messi a disposizione dai genitori di __________ attraverso il conto cifrato della __________., __________, di loro pertinenza, presso __________ di __________. In occasione del suddetto incontro, __________ sottoscrisse in favore del figlio __________ sei moduli di messa a disposizione fondi dell’ammontare di 505'000.- Euro l’uno, per complessivi 3'030'000.- Euro (doc. D, doc. I allegati a verbale AP 1 18 giugno 2010).

 

                                         Il 29 settembre 2008 dal conto cifrato della __________ furono prelevati 3'030'000.- Euro a contanti, somma che venne trasportata da __________ a __________ da uno “spallone” e qui consegnata a __________, il quale a sua volta la rimise nelle mani di __________ (doc. E allegato al verbale AP 1 18 giugno 2010).

                                         Pochi giorni prima di tale consegna, __________ informò __________ che la causale dell’operazione sarebbe cambiata e che l’investimento richiesto di 3 milioni di Euro sarebbe confluito in tutt’altra operazione rispetto a quella inizialmente prevista, e meglio in un’operazione di “roll program” (definita come un’operazione che consente a chi ha a disposizione un’elevata liquidità di cambiare la somma in valuta di un diverso Paese, con uno sconto compreso tra il 10 e il 15 per cento). Secondo le assicurazioni di __________, l’operazione avrebbe, comunque, consentito il rientro del capitale maggiorato dell’utile promesso di 1 milione di Euro in 7-15 giorni.

                                         __________ acconsentì alla nuova proposta di investimento, ma non avvertì la banca che, dunque, seppe soltanto dell’operazione immobiliare di __________ proposta inizialmente.

 

                                         Il 3 ottobre seguente __________ contattò AP 1 e lo informò che, contrariamente ai piani iniziali che prevedevano un pagamento a contanti, il “compratore S.M.” (__________) aveva “proposto di bonificare subito l’importo dal proprio conto presso la __________” (promemoria doc. M allegato al verbale AP 1 3 aprile 2009, corrispondente al doc. F allegato al verbale AP 1 18 giugno 2010).

                                         Per questo motivo, __________ chiese a AP 1 di aprire urgentemente un conto a suo nome presso __________. AP 1 si attivò in tal senso, aprendo il conto n. 304.91762120814.01 intestato a __________. Il profilo del cliente __________ fu redatto, in parte, sulla base delle informazioni relative ai genitori che erano già in possesso della banca (in particolare, l’entità del patrimonio di famiglia; doc. L allegato al verbale AP 1 18 giugno 2010) e, per il resto, sulla scorta di informazioni fornite al consulente direttamente da __________ nel colloquio in banca, (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

                                        Quale avente diritto economico del conto venne indicato lo stesso __________.

 

                                         Il 7 e l’8 ottobre, come anticipato, furono accreditati sul conto nominativo appena aperto a nome di __________ due bonifici di 2 milioni di Euro l’uno, provenienti dal conto corrente di __________. Quali giustificativi dei suddetti bonifici, __________ consegnò a AP 1 la documentazione seguente:

 

                                         1.   lo schema di offerta vincolante 8 settembre 2008, in base al quale la __________ (il cui amministratore unico era __________), Roma, sottoponeva alla società romana __________ per i __________ e dei __________ la sua offerta per l’acquisto dell’immobile sito in __________ a __________ al prezzo di 30 milioni di Euro, valida fino al 30 settembre successivo; nell’offerta era contemplato il pagamento di un acconto pari al 10% del prezzo (all. 1 al promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009);

 

 

                                         2.   il preliminare di compravendita 30 settembre 2008 tra le due società romane __________ per i __________ e dei __________ e __________, mediante il quale la prima si impegnava a vendere alla seconda il citato immobile di __________ per il prezzo di 30 milioni di Euro. L’art. 6 del preliminare prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria di 3 milioni di Euro (all. 2 al promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009);

 

                                         3.   il contratto di cessione delle quote della __________ (detenute al 10% da __________ e al 90% dalla __________, __________) a __________ (all. 3 al promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009). Al punto A delle premesse era indicato che la __________ si era aggiudicata l’immobile di __________ ed aveva già versato 3 milioni di Euro quale caparra confirmatoria. Il prezzo della compravendita delle quote della società è stato indicato in 3 milioni di Euro (art. 3.1. del contratto).

 

                                         __________ consegnò a AP 1 anche una copia della carta di identità di __________ (allegato al promemoria doc. M, verbale AP 1 3 aprile 2009).

 

                                         Nonostante le discordanti dichiarazioni di AP 1 e degli altri implicati, nel procedimento relativo a __________, __________ e __________ il giudice di prime cure ha considerato che AP 1 fosse in possesso della suddetta documentazione prima della ricezione dei bonifici da 4 milioni di Euro. L’accertamento è stato, almeno in parte, confermato da AP 1 che, al dibattimento d’appello, ha dichiarato di avere ricevuto da __________ la fotocopia della carta d’identità di __________ prima del primo bonifico (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                         Il 10 ottobre 2008 __________ prelevò in contanti da tale conto 3'040'000.- Euro (doc. O, verbale AP 1 3 aprile 2009), che restituì ai genitori versandoli in seguito sul conto cifrato __________ presso __________, __________.

                                         Sempre il 10 ottobre 2008, __________ prelevò a contanti tutti gli averi rimanenti sulla sua relazione nominativa e la chiuse (doc. P, verbale AP 1 3 aprile 2009). Dell’importo prelevato, __________ versò 430'000 Euro sul conto __________ (appartenente ai genitori di __________, sempre presso __________, cfr. doc. Q, verbale AP 1 3 aprile 2009), mentre 480'000.- Euro furono versati (metà ciascuno) a __________ e __________.

                                         L’operazione andò, dunque, a buon fine per __________, con il conseguimento dell’utile garantito di 1 milione di Euro a fronte di un iniziale investimento di 3 milioni di Euro. Sennonché, i fondi erogati da __________ (in questa come in altre operazioni) si rivelarono essere il frutto di diverse malversazioni operate dal funzionario di banca ai danni dell’inconsapevole cliente di __________.

 

                                         Nei procedimenti che li hanno coinvolti, è stato accertato che prima del gennaio 2009 __________, __________ e __________ non avevano consapevolezza delle malversazioni messe in atto da __________. Nell’operazione in questione questi aveva detto a __________, contrariamente al vero, che la vittima delle malversazioni __________ era una persona di sua fiducia.

 

 

                                  V.   Sentenza di primo grado

 

                                   5.   Accertato, in sostanza, i fatti sin qui descritti, il primo giudice ha, in particolare, rimproverato all’imputato di non aver predisposto alcun ulteriore accertamento, rispettivamente di non aver chiesto maggiori lumi a __________ e/o alla banca ordinante per chiarire il vero retroscena economico di tutta l'operazione, che dagli atti in suo possesso e dalle circostanze della fattispecie avrebbe dovuto apparirgli insolita e sospetta (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5-6).

 

                                   6.   Il giudice di prime cure ha pertanto riconosciuto AP 1 autore colpevole dell'imputazione di carente diligenza in operazioni finanziarie qui in oggetto.

                                         Secondo il primo giudice l’imputato è colpevole poiché

 

al momento dell'apertura della relazione 1, non solo si è limitato a riportare il profilo clienti senza ulteriori verifiche”, ma “non ha avuto o non ha voluto aver dubbi sull'identità di __________ quale __________, e ciò benché in base alla documentazione consegnatagli per legittimare l'intera operazione immobiliare (…) né il suo nome né quello di __________, del quale aveva solamente ricevuto una copia della carta d'identità (…), non figurassero da alcuna parte”, circostanze insolite - “facilmente constatabili anche da una veloce e prima lettura della documentazione consegnata (…) ma ancor di più se oggetto di un attento esame” - che “avrebbero dovuto subito insospettirlo e condurlo a richiedere a __________ altre e più approfondite informazioni per meglio plausibilizzare tutto il contesto economico e la sua corretta identificazione quale __________ della relazione 1, ciò che però non è mai stato fatto vista l'assenza di una qualche indicazione in questo senso nel suo rapporto interno del 3.10.2008” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12-13).

                                         Il giudice di prima istanza ha considerato che questa prima carenza

 

è diventata successivamente ancor più crassa quando, il 7 e 8.10.2008, in urto alla prima indicazione di __________ del rientro del capitale prestato dal padre in contanti (…), ha visto accreditare la relazione 1 con gli attesi quattro milioni di € su ordine di chi, nella documentazione (…), non figurava da nessuna parte né tantomeno era indicato quale acquirente finale dell'intera operazione immobiliare” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13).

 

                                         Secondo il primo giudice:

 

chiunque, a maggior ragione un intermediario finanziario di lungo corso come l'imputato, dinanzi a questa nuova ed importante insolita circostanza, avrebbe dovuto porsi seri e concreti dubbi sul fatto che __________ fosse l'effettivo __________ della relazione 1, per la cui verifica sarebbe stato ancora una volta sufficiente chiedere a quest'ultimo ulteriori ragguagli o, ancor più semplicemente, telefonare/scrivere alla banca ordinante. AP 1, invece, nulla ha fatto di tutto ciò e chiudendo gli occhi e restando inattivo ha così oggettivamente concretizzato il reato qui in esame.

La sostanziale e reiterata carenza di AP 1 nel non voler dubitare, come invece avrebbe dovuto, dell'identità di __________ quale __________ della relazione 1, non può essere considerata come una semplice negligenza (…). Alla luce dei fatti non è infatti, per la Corte, assolutamente pensabile che AP 1 non abbia almeno eventualmente accettato, assumendosene così il rischio, che __________ non fosse __________ della relazione 1, ricordato che per la realizzazione del reato qui in esame non è necessario conoscere o sapere chi effettivamente lo fosse, ma solo aver avuto sufficienti motivi per dubitare che lo fosse il contraente. (…) proprio le modalità di rientro del capitale con un ordinante che non era l'acquirente finale dell'immobile avrebbe dovuto obbligarlo a porsi delle domande e seriamente verificare l'identità __________ della relazione 1 (…) ; la presenza di un fiduciario serio e accreditato (…) non era in ogni caso motivo sufficiente per permettere a AP 1 di non mettere in atto quelle minime verifiche che le circostanze, invece, gli imponevano” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13 e 14).

 

                                   7.   Quanto alla pena, il giudice di prime cure ha considerato che la colpa di AP 1 non doveva essere banalizzata, data “la disarmante superficialità del suo agire” e il fatto che gli sarebbe bastato verificare la documentazione in suo possesso per immediatamente rendersi conto che qualcosa non andava e quindi chiedere le necessarie informazioni a __________ o alla banca ordinante, visto che “nella documentazione prodotta da __________ non figurava da nessuna parte né il nome di quest'ultimo né soprattutto quello di __________” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 19-20).

 

                                         Il primo giudice ha tuttavia tenuto conto “del sino ad oggi ineccepibile percorso professionale di AP 1, della sua incensuratezza e del fatto che abbia agito per dolo eventuale” e gli ha inflitto una pena detentiva di 45 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni in considerazione di una prognosi positiva (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 20).

                                         In relazione alla tipologia di pena scelta, la Corte ha spiegato di non aver potuto optare per altre possibilità rispetto alla pena detentiva, nella misura in cui dagli atti AP 1 risultava ancora residente all'estero e non vi era agli atti la documentazione necessaria al calcolo delle aliquote giornaliere ex art. 34 CP (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 20).  

 

 

                                 VI.   Appello principale di AP 1

 

                                   8.   Nel suo appello, AP 1 contesta l’apprezzamento giuridico compiuto dalla prima Corte. L’insorgente ritiene che “nel giudizio impugnato la norma di cui all’art. 305ter CP sia stata considerata alla stregua di un reato di riciclaggio per negligenza, venendogli rimproverato di non avere adeguatamente accertato l’origine dei fondi di cui trattasi”, mentre in realtà il disposto punisce l’intermediario finanziario che non ha correttamente accertato l’identità del beneficiario economico dei fondi (dichiarazione di appello, pag. 3).

                                         Secondo l’appellante, “il beneficiario economico dei fondi in questione al momento del loro accredito in conto, durante la loro permanenza sullo stesso e poi alla loro uscita è stato correttamente identificato in __________, essendo l’eventuale origine illecita o la pertinenza giuridica altrui dei fondi ininfluente” in base alla norma in questione (dichiarazione di appello, pag. 3).

                                         Egli domanda, dunque, il suo integrale proscioglimento.

 

 

                                   9.   Ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP si rende colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto.

 

                                         Secondo giurisprudenza e dottrina, è avente economicamente diritto (__________) la persona fisica o giuridica che ha, di fatto, la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e, dunque, colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (STF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2.1.2; DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza CARP 17.2010.64 del 14 marzo 2011; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865).  

 

                                         La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell’amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non lo sia. La violazione del dovere di identificazione è sufficiente. L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è, quindi, l'identificazione dell’avente economicamente diritto. Ad esempio, colui a cui appartiene realmente la giacenza di una relazione bancaria o che, in ragione dei suoi rapporti con il titolare formale del conto, può impartire a quest’ultimo disposizioni su come impiegare i relativi averi (sentenza CCRP del 14 marzo 2011, inc. 17.2010.64, consid. 2.5.b e rif.).

 

                                         La norma vuole garantire la raccolta di informazioni suscettibili di facilitare le inchieste penali sull’origine dei fondi. Tale raccolta deve permettere alle autorità, in particolare a quelle di perseguimento penale, di ricostituire il puzzle di transazioni finanziarie e di risalire più facilmente sino ai “cervelli” delle organizzazioni finanziarie (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.4 non pubblicato nella DTF 138 IV 1). La norma tende ad assicurare la trasparenza nel settore finanziario alfine di evitare che coloro che riciclano capitali approfittino dell’anonimato delle operazioni finanziarie per esplicare le loro attività criminali (DTF 129 IV 329 consid. 2.5.4; STF 6B_188/2008 del 26 agosto 2008, consid. 3.2). La disgiunzione tra titolarità giuridica ed economica può essere operata per mezzo di numerose costruzioni giuridiche, quali la rappresentanza indiretta, il deposito irregolare, il mandato fiduciario, la commissione oppure tramite la costituzione di persone giuridiche quali società, Anstalten o trusts (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berna 1996, ad art. 305 ter n. 16; Pieth, Basler Kommentar Strafrecht II, 3. ed. Basilea 2013, ad art. 305 ter n. 18). 

 

 

                                         L'intermediario finanziario deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili (DTF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2.1.2; DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1).

                                         La legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine).

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto nei seguenti casi:

-       se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto (lett. a);

-       se la controparte è una società di domicilio (lett. b)

-       se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c).

                                         Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD).

 

                                         La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche del 7 aprile 2008 (CDB 08), in vigore all'epoca dei fatti qui in esame, prevedeva che la banca è legittimata a presumere che il contraente sia identico all’avente diritto economico (art. 3 cpv. 1). La presunzione che la controparte e l’avente diritto economico coincidano viene meno qualora sussistano circostanze o constatazioni insolite (art. 3 n. 25 cpv. 1 CDB 08), in particolare se i valori apportati o prospettati eccedono ampiamente le possibilità finanziarie del contraente note alla banca oppure se nel corso del rapporto con il contraente la banca constata comunque circostanze insolite di altro tipo (art. 3 n. 25 cpv. 2 lett. b e c CDB 08).

                                         La CDB 08 prevede, inoltre, che qualora permangano seri dubbi circa la correttezza della dichiarazione del contraente, e tali dubbi non possano essere eliminati mediante ulteriori chiarimenti, la banca deve rifiutare l’apertura della relazione d’affari o l’esecuzione dell’operazione (art. 3 n. 29 CDB 08).

                                         La banca è tenuta a ripetere la procedura prevista qualora nel corso della relazione d’affari subentrino dubbi se il contraente sia egli stesso l’avente diritto economico (art. 6 cpv. 1 lett. b CDB 08).

 

 

                                         Secondo il Tribunale federale, questo corpus di norme permette di limitare formalmente la portata della diligenza richiesta dalle circostanze per l’identificazione del cliente o dell’ADE agli elementi di base quali nome, cognome, indirizzo, data di nascita e nazionalità delle persone fisiche, senza esigere – in questo contesto – ulteriori precisazioni (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.4 non pubblicato nella DTF 138 IV 1). L’art. 305ter si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto.

                                         Per contro, il rispetto di obblighi di diligenza più estesi ai sensi dell’art. 6 LRD – quali ad esempio la necessità di operare dei chiarimenti supplementari del retroscena economico di una determinata transazione sospetta – esulano dal campo di applicazione di questa norma (Pieth, Basler Kommentar, ad art. 305ter n. 28; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3. ed. 2004 Zurigo, §100 pag. 412-413; contra: Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2.  ed. 2013 Zurigo/San Gallo, ad art. 305ter n. 14).

                                         In un caso in cui l’intermediario finanziario aveva identificato correttamente l’identità dell’avente diritto economico, ma non il fatto che si trattasse di una persona esposta politicamente (PEP), il Tribunale federale ha osservato che tale problematica non è tanto legata alla questione dell’identificazione della controparte e dell’ADE ai sensi dell’art. 4 LRD, bensì a quella dell’individuazione del rischio accresciuto di una relazione d’affari o di una transazione (obbligo di chiarire il retroscena economico giusta l’art. 6 LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti: “L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (b)”.

                                         Secondo l’Alta corte, non appena la conoscenza del cliente diretto o __________ permette di presumere che i fondi siano di origine criminale, chi opera nel settore deve astenersi da ogni attività, pena un’incriminazione per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

                                         La violazione degli obblighi di individuazione dei rischi accresciuti di cui all’art. 6 LRD va, dunque, letta alla luce dell’art. 305bis CP, e non dell’art. 305ter CP. Tuttavia, non potendo distinguere i due diversi obblighi menzionati in maniera sistematica, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, in determinati casi in cui l’identità stessa dell’__________ può dare adito a dubbi sull’esistenza di un rischio accresciuto, la violazione degli obblighi sanciti all’art. 6 LRD non possa essere sanzionata anche in base all’art. 305ter (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.5.4).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, chi non identifica l’avente diritto economico sebbene abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze non è punibile (DTF 134 IV 307 consid. 2.5). La punibilità dell’intermediario finanziario è pure esclusa se questi compie delle verifiche insufficienti, ma se malgrado tutto identifica correttamente l’avente diritto economico (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 136 IV 127, consid. 3.1.3.2; nella DTF 129 IV 329 consid. 2.5; in quest’ultima sentenza si evoca ad ogni modo la possibilità di realizzazione di un reato impossibile, laddove l’autore accetta deliberatamente l’indicazione di un avente diritto economico che crede errata ma che, in realtà, è quella corretta, cfr. consid. 2.6).

                                         La questione a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (STF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865).

 

                                         Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale. L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 125 IV 139 consid. 4; STF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010, consid. 3.1; STF 6B_189/2008 del 26 agosto 2008, consid. 3.2; Cassani, op. cit., ad art. 305ter n. 24; Pieth, Basler Kommentar, ad art. 305ter CP n. 29).

 

 

                                10.   Appare, dunque, di fondamentale importanza determinare se, in concreto, __________ sia effettivamente l’avente diritto economico della relazione nominativa 304.9176.2120.814.01 a lui intestata presso la __________, così come indicato da AP 1. In caso affermativo, infatti, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, la responsabilità dell’impiegato di banca ai sensi dell’art. 305ter CP sarebbe del tutto esclusa, a prescindere dalla violazione o meno dei suoi doveri di diligenza (siccome “le résultat importe plus que la manière”, cfr. DTF 136 IV 127 consid. 3.1.2; DTF 129 IV 329, consid. 2.5.4).

 

                                         Nella sentenza impugnata, pur ritenendo colpevole AP 1 di non aver indicato il reale avente diritto economico della relazione, il primo giudice omette di indicare chi altro possa esserlo, se non __________. Anzitutto, va detto che è stato __________ a domandare l’apertura del conto in questione, nominativo ed intestato a lui personalmente quale persona fisica. Oltre ad essere l’intestatario del conto, ovvero il titolare della relazione, cliente e controparte della banca, __________ ne era pure l’avente diritto economico. Non vi sono infatti riscontri – ma nemmeno la pubblica accusa sostiene tale tesi – che egli agisse a titolo fiduciario per terze persone o che vi fossero formali costruzioni giuridiche che celavano il vero __________ della relazione.

                                         Non si vede dunque chi, oltre a __________, avrebbe potuto essere il vero __________ del conto.

 

                                         Non lo era il padre, __________, il quale non aveva alcun potere di disporre dei valori patrimoniali che sono transitati su quel conto. Egli aveva, semmai, dei rapporti di natura creditoria con il figlio: da un lato, aveva messo a sua disposizione quale finanziatore i 3 milioni in contanti necessari per avviare l’operazione (attraverso il conto __________ di cui era titolare, assieme alla moglie), che gli sono poi stati restituiti al termine dell’operazione. Dall’altro lato, aveva fornito a __________ un sostegno economico nell’ambito delle controversie legate al suo divorzio dalla moglie, che il figlio ha, poi, restituito mediante il  bonifico di 430'000.- Euro sul conto __________ (sempre di spettanza dei genitori; cfr. verbale dibattimento di appello, pag. 2-3).

 

                                         Non lo era neppure __________, il quale, dopo che gli averi hanno lasciato il suo conto presso __________ ad opera di __________, ha perso completamente il potere di disporne. Che ciò sia avvenuto mediante la commissione di un reato penale, o che __________ abbia diritto alla restituzione del maltolto, non ha alcuna rilevanza ai sensi dell’art. 305ter CP, che ha come scopo solo l’identificazione vera e propria del cliente o di chi si cela dietro di lui, e non la determinazione dell’origine – delittuosa o meno – degli averi che vi transitano.

                                         __________ stesso non era, del resto, consapevole, in base a quanto accertato nel procedimento che lo ha riguardato, che i 4 milioni in questione erano stati ottenuti mediante un reato penale commesso da __________ ai danni di __________. Per contro, egli credeva che essi fossero l’effettivo risultato degli investimenti (leciti) che quest’ultimo gli aveva proposto.

 

                                         Neppure si può sostenere – come ha cercato di fare la pubblica accusa in sede d’appello – che, insieme a __________, anche __________ e __________ fossero aventi economicamente diritto degli averi transitati su tale relazione. Anche in questo caso, avendo beneficiato di un versamento da parte di __________ al momento della chiusura del conto, si può legittimamente ritenere che essi vantassero delle pretese di natura creditoria nei confronti di __________: nessun elemento agli atti permette di ritenere, invece, che i due avessero un qualsivoglia potere di disporre sui suddetti valori patrimoniali.

 

                                         Che a detenere la titolarità economica del conto fosse effettivamente ed esclusivamente __________, così come identificato da AP 1, è infine dimostrato proprio dal fatto che questi ne ha potuto disporre a suo piacimento, dapprima rimborsando al padre il prestito di 3 milioni ottenuto in precedenza, in seguito suddividendo la rimanenza a sua discrezione tra il conto cifrato __________, __________ e __________, ed infine chiudendo la relazione stessa.

 

                                         Appurato come __________ fosse l’effettivo avente diritto economico del conto in questione, AP 1 non può che essere prosciolto dall’accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie.

 

                                VII.   Appello incidentale del PP

 

                                11.   Visto l’esito del gravame, non occorre pronunciarsi in merito alla richiesta di inasprimento della pena proposta dalla pubblica accusa con appello incidentale in quanto priva di oggetto.

 

                               VIII.   Spese

 

                                12.   Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato.

                                         Visto l’esito dell’appello, anche la tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a carico dello Stato (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).

 

                                         L’indennità per le spese legali verrà, se del caso, decisa con istanza separata.

 

 

Per questi motivi

 

visti gli art.                      77, 80, 81, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.;

                                         305bis e 305ter CP;

                                         3 e segg. LRD;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

 

pronuncia:                

 

                                   1.   L’appello principale di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

 

                               1.2.   La tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico dello Stato.

 

                                   2.   L’appello incidentale del PP è respinto.

 

                                   3.   Gli oneri processuali complessivi dell’appello principale e dell’appello incidentale consistenti in:

                                        

-  tassa di giustizia                    fr.        1'500.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'700.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

    Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,  6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

 

 

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.