Incarto n.
17.2013.142

Locarno

16 dicembre 2013/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 maggio 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 maggio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 15 luglio 2013;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 5 ottobre 2012, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per:

 

                                     -   inosservanza delle regole di precedenza, avvenuta a __________ il 4 maggio 2012, per essersi, alla guida della vettura, inoltrata, dopo una breve fermata, nell’intersezione tra via __________ e via __________, andando a collidere con un motociclista sopraggiungente da sinistra

 

e per

                                     -   omessa comunicazione del cambiamento di domicilio alla preposta autorità in quanto titolare di una licenza di condurre.

 

La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 370.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-.

Contro il decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione in data 10 ottobre 2012. L’autorità competente ha confermato il decreto in data 8 novembre 2012.

 

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza 14 maggio 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la multa contenute nel decreto d’accusa, accollando alla condannata gli oneri processuali di complessivi fr. 780.-.

 

                                  C.   In data 15 maggio 2013, AP 1 ha presentato, contro tale sentenza, annuncio d’appello. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 15 luglio 2013, ella ha dichiarato d’impugnare la sua condanna per infrazione alle norme della LCStr dovuta all’inosservanza delle regole di precedenza.

Non è, invece, contestata l’infrazione alla OAC per omessa comunicazione del proprio domicilio alla competente autorità (già, peraltro, ammessa in primo grado).

Contestualmente alla predetta dichiarazione, l’insorgente ha prodotto un CD-ROM contenente documentazione fotografica relativa allo specchio ubicato in via __________ a __________, nei pressi dell’intersezione con via __________.

 

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 16 luglio 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito ad AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante in data 26 luglio 2013.

 

                                  E.   Con scritto 7 agosto 2013, rispettivamente 19 agosto 2013, la Sezione della circolazione e la Pretura penale hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare.

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

 

                                   2.   Secondo l’art. 398 cpv. 4 in fine CPP, se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, nella procedura d’appello non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (Kistler Vianin, in op. cit. ad art. 398, n. 30, pag. 1778). Come precisato dal Tribunale federale, nuove, ai sensi di questa norma, sono quelle prove la cui acquisizione non è già stata richiesta dalle parti nell’ambito del procedimento di primo grado. Non sono tali pertanto le prove già inoltrate in prima istanza ma da questa respinte. Le parti potranno, infatti, riproporle qualora ritenessero che siano state arbitrariamente negate (STF 6B_362/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 8.4.1).

 

                                   3.

                                  a)   Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

Il segnale “Dare precedenza”, previsto all’art. 36 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr), obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina, da qualsiasi direzione essi vengano (DTF 83 IV 95).

L’esercizio del diritto di precedenza è specificato all’art. 14 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC) secondo cui chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

 

                                  b)   In ragione del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna, 1996, n. 3.1.1 e 3.6.6 ad art. 36 LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF 125 IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b; 122 IV 133, consid. 2a).

La precedenza non è, tuttavia, un diritto assoluto.

In presenza di pericolo o di rischio di pericolo, il beneficiario della precedenza non deve avvalersi ciecamente del suo diritto a spese della sicurezza del traffico; egli deve fare il possibile per evitare una collisione (STF 6S.224/2003 del 3 aprile 2004, consid. 2; DTF 92 IV 138 consid. 2; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr); tuttavia chi procede su una strada principale, è tenuto a ridurre la velocità, in sé permessa, soltanto qualora sussistano determinati indizi che un conducente, che gli dovrebbe dare la precedenza, non si comporterà correttamente intralciandogli la marcia (DTF 93 IV 32 consid. 3; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr).

 

                                  c)   Il diritto di precedenza è violato quando chi ne è beneficiario, a causa del comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare o a schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere dal verificarsi di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).

 

                                  d)   Nelle località, chi deve dare la precedenza può immettersi sulla carreggiata se l’utente prioritario si trova ad una distanza di circa 70 metri dall’intersezione (DTF 114 IV 146; 99 IV 173 consid. 4b) e, di principio, soltanto se non rischia di ostacolargli la strada (BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Egli deve altresì tener conto della propria velocità e di quella del conducente prioritario (BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 2.2.2, 3.4.6 e 3.6.4 ad art. 36 LCStr).

Alle intersezioni, una velocità eccessiva del titolare della precedenza non libera il debitore dalle proprie responsabilità, tranne se essa è manifestamente eccessiva (DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b; cfr. anche STF 6B_509/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.3.5; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.4.6 e 3.5.4 ad art. 36 LCStr).

 

                                  e)   Se, in ragione di una scarsa visibilità, il beneficiario della precedenza ha potuto rendersi conto dell’improvvisa immissione solo una volta giunto all’altezza dell’intersezione e non è più in grado di evitare lo scontro, la responsabilità totale spetta a colui che è tenuto a dare la precedenza (DTF 93 IV 32; BUSSY/RUSCONI, op.cit, n. 3.5.4 ad art. 36 LCStr).

Le accresciute precauzioni imposte da una visibilità ridotta gravano sul conducente tenuto a dare la precedenza (STF 6B_573/2010 del 5 novembre 2010, consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93 IV 32, consid. 2; Bussy/Rusconi, op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr). Al riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale è rigorosa ed esige da chi si immette una manovra prudente, graduale, così che il beneficiario della priorità possa eventualmente scorgerlo ed evitarlo o avvisarlo in tempo (STF 6B_746/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1; 6S.457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3a; DTF 105 IV 339, consid. 3; 93 IV 32, consid. 4; 84 IV 111, consid. 1).

Una severa applicazione della regola della precedenza è nell’interesse della sicurezza del traffico (DTF 93 IV 32, consid. 2).

 

                                   f)   L’art. 90 cifra 1 LCStr (in vigore al momento dei fatti in discussione) prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

 

                                         Risultanze dell’inchiesta

 

                                   4.   Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogata dalla polizia cantonale il 4 maggio 2012, ha dichiarato quanto segue:

 

(…) Dopo aver controllato più volte a destra e sinistra, oltre che nello specchio situato di fronte, non avendo visto sopraggiungere veicoli ho iniziato la mia manovra di svolta a sinistra. Appena immessami su via __________, dalla mia sinistra, è improvvisamente sbucato un motoveicolo di colore verde. Come l’ho visto arrivare ho immediatamente frenato e bloccato il mio veicolo, purtroppo ciò non è stato sufficiente per evitare che il motoveicolo collidesse contro la parte anteriore della mia auto (…)

D: Saprebbe stimare a che velocità circolava il motoveicolo?

R: Non saprei con precisione, ma a mio modo di vedere arrivava ad una velocità molto elevata, altrimenti sarebbe riuscito a frenare in tempo.

D: Ha udito rumori di frenata da parte del motoveicolo prima dell’impatto?

R: No, non ho sentito rumori di frenata.” (verbale d’interrogatorio PS 4 maggio 2012 AP 1, pag. 2 e 3)

                                         __________, il centauro, è stato sentito dalla polizia cantonale il 6 maggio 2012 e ha dichiarato quanto segue:

 

(…) Giunto all’altezza di Via __________, sita alla mia destra, circolante ad una velocità di circa 50 km/h, ho notato che da quest’ultima via giungeva un veicolo. Da parte mia pensando che si fermasse prima di immettersi su Via __________, ho mollato il gas continuando comunque la mia corsa.

Quando mi trovavo a pochi metri dall’intersezione l’automobile, anziché fermarsi, si immetteva su Via __________; posso dire che la sua immissione è stata a velocità lenta.

Da parte mia frenavo ma a nulla valeva per evitare la collisione.

La collisione avveniva tra la parte anteriore destra della mia moto e la parte frontale dell’altro veicolo (…)”.

(verbale d’interrogatorio 6 maggio 2012 __________, pag. 2)

 

                                         Come da richiesta di AP 1, il 27 luglio 2012, ad oltre due mesi e mezzo dai fatti, gli inquirenti hanno proceduto ad un supplemento d’inchiesta sentendo a verbale il teste __________ che ha dichiarato:

 

(…) Giunto in all’altezza di Via __________, ho notato che da quest’ultima via, vi era un veicolo intenzionato ad immettersi su Via __________. Da parte mia rallentavo fino a quasi fermarmi. La vettura in uscita si metteva quindi in movimento e, quando si trovava con la parte anteriore già sulla corsia riservata al traffico in senso inverso al mio, vale a dire sulla corsia che conduce alla stazione, entrava in collisione con una motocicletta. Essa, giungeva nella mia stessa direzione mi aveva appena sorpassato. Posso dire che la velocità della moto è da me stimabile in 70 km/h (…).

D: Come mai sul luogo del sinistro ha affermato di essere stato sorpassato dalla moto all’altezza della pizzeria __________ e di non aver assistito in diretta all’incidente ma bensì di essere giunto sul posto pochi istanti dopo?

R: Sinceramente non so che dire, molto probabilmente ho dei ricordi influenzati dal mio stato di spavento.”

(verbale d’interrogatorio PS 27 luglio 2012 __________, pag. 1-2)

 

                                         Nel corso di questa audizione, veniva contattato telefonicamente __________, il compagno di viaggio di __________ il giorno dell’incidente, il quale confermava che “l’incidente non è stato visto in diretta” ma bensì che erano giunti sul luogo “pochissimi istanti dopo” (verbale d’interrogatorio 27 luglio 2012 __________, pag. 2).

                                         Dal rapporto di constatazione dell’incidente allestito dalla polizia cantonale, si evince, poi,  che l’incidente è avvenuto in un tratto semicurvilineo e pianeggiante, ove è prescritta una velocità massima di 50 km/h, il cui manto stradale era asciutto viste anche le condizioni meteorologiche favorevoli (rapporto di constatazione 15 maggio 2012, pag. 1-6).

 

                                         Dalle informazioni complementari risulta, inoltre, che, al giungere della polizia cantonale sul luogo dell’incidente, i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione creatasi a seguito della collisione. Non venivano rilevate tracce sull’asfalto e nessuno si annunciava quale teste (rapporto di constatazione 15 maggio 2012, pag. 2 e foto n. 2 allegata).

 

                                         Durante il dibattimento di primo grado, l’imputata si è riconfermata nelle proprie posizioni, dichiarando quanto segue:

 

Ribadisco che al dare precedenza di via __________, proprio perché so che si tratta di un’intersezione molto pericolosa, ho arrestato completamente il veicolo. Mi sono immessa su via __________ solo dopo aver verificato sia a destra sia a sinistra e anche per mezzo dello specchio che si trova di fronte. Quando ero ormai a metà della carreggiata ho visto provenire da sinistra ad una distanza di circa 40 metri il motociclista che procedeva ad alta velocità e ho immediatamente bloccato la macchina. Sono convinta che se egli avesse circolato alla velocità consentita avrebbe avuto tutto lo spazio per fermarsi. Conosco bene quella intersezione poiché la devo percorrere ogni qualvolta da casa mia mi voglio recare a __________” (verbale d’interrogatorio 14 maggio 2013 AP 1 alleg. verb. dib. di primo grado).

 

                                         Appello

 

                                   5.   L’appellante censura d’arbitrio il giudizio del primo giudice nella misura in cui ha accertato che al momento dei fatti il motociclista circolava sulla strada principale ad una velocità “adeguata al limite imposto su quel tratto”.

 

                               5.1.   Il pretore ha ritenuto che “agli atti non ci sono elementi oggettivi o indizi per concludere che il motociclista circolasse ad alta velocità”: in particolare “la polizia non ha rilevato tracce sull’asfalto e i danni alla vettura non sono ingenti, così come le ferite riportate dal motociclista non sono particolarmente gravi. Oltre a ciò, la moto non è finita lontano dall’impatto”. Questi elementi suffragano, a mente del pretore, la tesi per cui la velocità del motociclista era adeguata al limite imposto su quel tratto di strada. D’altro canto, aggiunge il primo giudice, non giova all’imputata la testimonianza dell’automobilista __________ in quanto si è rivelata “contraddittoria e imprecisa” e, in ogni caso, poiché è stata rilasciata da chi è arrivato sul posto dopo l’incidente come confermato dal passeggero __________ (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 5-6).

 

                               5.2.   L’insorgente osserva in particolare che, come si evince dalle risultanze d’inchiesta (verbali d’interrogatorio e fotografie agli atti), la collisione con il centauro è avvenuta allorquando la sua autovettura si trovava già almeno parzialmente su via __________. Ciò si è verificato, continua l’appellante, in quanto il motociclista, che circolava su una via principale e godeva del diritto di precedenza, ha agito in spregio delle norme della LCStr, sopraggiungendo a velocità eccessiva. A comprova della forte velocità del centauro, l’insorgente ricorda che il danno patito dall’automobile a seguito del violento impatto con la motocicletta è stato ingente (circa fr. 4'700.-) e che, in sede d’inchiesta, il teste __________ ha asserito che la moto al momento dei fatti procedeva a 70 km/h. Per la ricorrente, è a causa dell’andatura sostenuta che il centauro non è stato in grado di evitare la collisione contro la sua automobile e non ha potuto essere da lei scorto per tempo. Inoltre, sempre a mente dell’insorgente, il motociclista, nonostante avesse percepito la possibile situazione di pericolo rendendosi conto ch’ella stava per immettersi su via __________, ha reagito limitandosi a “mollare il gas”, continuando imperterrito la sua corsa, provocando in tal modo la collisione. Per AP 1 il motociclista, pur conscio della presenza dell’autovettura in fase d’immissione, invece di reagire convenientemente, arrestando in modo sicuro e tranquillo il proprio veicolo, “ha mantenuto un atteggiamento presuntuosamente prioritario” impattando contro la sua automobile quando questa era ormai ferma su via __________. A mente dell’appellante, quand’anche la velocità del centauro fosse stata contenuta, egli avrebbe leso i suoi doveri, procedendo in modo inadeguato alla “caratteristica della strada a traffico intenso” e malgrado avesse scorto l’automobile che s’immetteva “decine di metri più avanti sulla destra”. Per la ricorrente, il motociclista avrebbe dovuto rinunciare al proprio diritto di precedenza e fare il possibile per evitare l’incidente. Il centauro, conclude l’appellante, avendo avuto tutte le possibilità per fermarsi e non avendolo fatto, deve essere ritenuto l’unico colpevole dell’accaduto (motivazione scritta, pti 4-5, pag. 5.-10.).

 

                               5.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

 

                               5.4.   In merito alla velocità della motocicletta, è con un ragionamento scevro d’arbitrio che il pretore l’ha ritenuta “non elevata” e “adeguata al limite imposto” sul tratto stradale percorso. Come correttamente rilevato dal primo giudice, non esistono agli atti elementi idonei a suffragare la tesi dell’alta velocità della moto. Dal rapporto di polizia e dalla documentazione allegata, si evince che, a seguito della collisione, il motoveicolo senza lasciare tracce sull’asfalto è finito a terra rimanendo in prossimità dell’impatto ed il centauro ha riportato solo lievi ferite (frattura al gomito destro e qualche contusione). Tali elementi hanno indotto il pretore a ritenere, in modo non arbitrario, che la velocità del centauro non era sostenuta altrimenti egli avrebbe riportato ferite di maggiore entità, i danni ai veicoli sarebbero stati più ingenti e la moto sarebbe stata scaraventata lontano rispetto al punto dell’impatto. È poi in modo del tutto fondato che il pretore non ha considerato ai fini del giudizio la deposizione di __________, in cui la velocità del centauro era stimata in 70 km/h, ritenendola “contraddittoria ed imprecisa”. Trattasi di un teste che non si è annunciato alla polizia al momento del sinistro e che è stato sentito nel corso dell’inchiesta ad oltre due mesi e mezzo dai fatti. Come correttamente rilevato dal primo giudice, __________ ha, in modo errato, asserito che al momento della collisione l’automobile dell’appellante si trovava con la parte anteriore sulla corsia riservata al traffico in senso inverso al suo, ovvero sulla corsia che conduce alla stazione ferroviaria, mentre, come risulta chiaramente dal rapporto di polizia, essa non ha oltrepassato la mezzeria della strada principale. Del resto, il suo passeggero __________ ha confermato che entrambi sono arrivati sul posto qualche attimo dopo l’incidente.

 

                                         Peraltro, come si vedrà di seguito in diritto, quand’anche si volesse ritenere elevata la velocità del centauro (come detto, tutt’al più di 70 km/h), essa non sgraverebbe l’automobilista dalle proprie responsabilità penali.

 

                                         Su questo punto l’appello deve essere, pertanto, respinto.

 

                                   6.   L’appellante censura d’arbitrio la sentenza pretorile nella misura in cui ha accertato che, con l’ausilio dello specchio stradale posto sulla strada principale, ella poteva vedere sopraggiungere il motociclista.

 

                               6.1.   A mente del primo giudice è incontestabile che, all’incrocio di __________ tra via __________ (strada principale) e via __________ (strada secondaria), la visuale non è ottimale. Dal punto di immissione sono infatti, a suo dire, visibili al massimo 20/30 metri della strada principale costituente una semicurva. Per migliorare la visuale di chi proviene da via __________ e per rendere più sicura l’immissione in via __________, continua il pretore, all’intersezione è stato installato uno specchio, ciò che ha, quantomeno triplicato lo spazio visibile (accertamento fondato  su una fotografia aerea agli atti, doc. 03.07.2013). Per il giudice di prime cure, “con l’ausilio dello specchio e la dovuta attenzione, il motociclista doveva per forza essere visibile”. Del resto, osserva il pretore, avendo il motociclista dichiarato di avere visto il veicolo dell’imputata avvicinarsi all’incrocio, “stante la visuale reciproca”, l’imputata doveva scorgere il sopraggiungere del centauro. L’automobilista, aggiunge il giudice, doveva prestare attenzione, tentando d’individuare preventivamente gli altri eventuali fruitori del campo stradale, scongiurando il pericolo d’incidente. Ciò che non ha fatto (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 4).

 

                               6.2.   AP 1 sostiene di essersi immessa sulla strada principale avvalendosi di uno specchio stradale situato di fronte a lei che, tuttavia, diversamente da quanto stabilito dal pretore, offriva una scarsa visuale e non permetteva di scorgere il motociclista sopraggiunto sulla via principale. A mente della ricorrente, lo specchio consentiva, inoltre, solo con difficoltà un apprezzamento realista delle distanze e delle velocità dei veicoli che vi appaiono. A sostegno della sua tesi, ella produce delle fotografie che lo raffigurano. Per l’appellante il pretore è, pertanto, incorso in arbitrio nel ritenere lo specchio ausilio idoneo a permettere un’immissione in tutta sicurezza (motivazione scritta, pto 6., pag. 10-12).

                               6.3.   In concreto, AP 1 ha chiesto al giudice di prime cure quale unica prova l’audizione come teste del signor __________ (AI 8), domanda respinta dal pretore con decreto 30 aprile 2013 che ha ritenuto questo testimone “contraddittorio” e con “enormi lacune di memoria” (AI 9). Solo nell’ambito della dichiarazione d’appello (doc CARP III), l’insorgente ha notificato, quale ulteriore prova, la suddetta documentazione fotografica raffigurante lo specchio stradale. Giusta l’art. 398 cpv. 4 in fine CPP, richiamata la giurisprudenza e la dottrina di cui al consid. 2, quest’ultima istanza probatoria deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.

Inoltre, ricordati i principi citati al consid. 5.3., non si può non rilevare che l’appellante non ha spiegato il motivo per cui gli accertamenti del primo giudice sono arbitrari in merito al campo visivo offerto dallo specchio stradale. In particolare, la ricorrente non indica per quale ragione il pretore sarebbe trasceso in arbitrio nel sostenere che lo specchio estende la visuale permettendo quanto meno di triplicare lo spazio visibile. L’insorgente neppure specifica in concreto le cause (inclinazione, convessità, …) dell’asserita ristretta visuale offerta dallo specchio, né precisa il concetto di “scarsa” visuale: ella omette, infatti, finanche di quantificare la distanza che, a suo dire, sarebbe visibile dal punto d’immissione.

 

Trattasi, pertanto, di una censura d’arbitrio irricevibile.

 

                                   7.   Dal profilo del diritto, nel caso concreto è palese che il motociclista, viaggiando sulla strada principale, godeva del diritto di precedenza. All’automobilista, di contro, provenendo da una strada secondaria ed immettendosi in una strada prioritaria, incombeva dare la precedenza.

 

In un contesto di visibilità ridotta, quale era quello al momento dell’incidente, gravava sull’appellante, tenuta a dare la precedenza, prendere accresciute precauzioni (BUSSY/RUSCONI, op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr; STF 6B_573/2010 del 5 novembre 2010, consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93 IV 32, consid. 2).

 

L’insorgente, nel compiere la manovra d’inserimento nella corrente di traffico con diritto di precedenza, volendo in parte finanche intersecarla tagliando la prima corsia della strada principale, doveva, per legge, prestare estrema attenzione verso chi vi circolava. La ridotta visibilità nonché la complessità della manovra le imponevano una diligenza accresciuta.

In realtà, come riconosciuto dalla stessa appellante, al momento in cui ha iniziato la manovra d’immissione, ella non ha scorto il centauro arrivare alla sua sinistra (“non avendo visto sopraggiungere veicoli ho iniziato la mia manovra di svolta a sinistra”; verbale d’interrogatorio AP 1, 4 maggio 2012, pag. 2).

 

Qualora AP 1 avesse osservato con la dovuta attenzione, sarebbe rimasta ferma o quantomeno avrebbe interrotto a tempo debito la manovra mantenendo la propria autovettura sulla strada secondaria evitando così la collisione con il motociclista.

 

Dal canto suo, quest’ultimo poteva confidare nel corretto comportamento dell’automobilista, nella misura in cui, come confermato dalle risultanze d’inchiesta, non vi erano indizi per ritenere il contrario. Dagli atti nulla lasciava presagire che l’automobile avrebbe invaso la strada principale poco prima che sopraggiungesse la motocicletta. Non assurge a indizio in tal senso il comportamento dell’appellante antecedente all’incidente. Come dichiarato dallo stesso motociclista agli inquirenti, egli notava all’altezza di via __________ che da tale strada proveniva un’automobile e “pensando che si fermasse prima di immettersi su Via __________”, ha “mollato il gas continuando comunque la sua corsa. Solo allorquando il centauro si trovava a pochi metri dall’intersezione l’automobile, anziché fermarsi, si immetteva su Via __________” (verbale d’interrogatorio __________, 6 maggio 2012, pag. 2). Ciò induce a ritenere che il centauro ha avuto il primo contatto visivo con l’automobilista quando quest’ultima era ancora su via __________ e che ella, ancor prima d’invadere la strada principale, poteva vedere il centauro avvicinarsi. In ragione del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), il motociclista, beneficiario della precedenza, poteva contare sul fatto che il suo diritto venisse rispettato.

 

Non giova all’appellante invocare il fatto che il motociclista si sia comportato in modo contrario alla normativa della circolazione stradale circolando a velocità eccessiva (come visto, tutt’al più stimata dal teste __________ in 70 km/h). Ciò non sgrava, infatti, l’automobilista dalle proprie responsabilità, in diritto penale non esistendo il concetto di compensazione delle colpe (STF 6B_458/2009 del 9.12.2010, consid. 5.3.; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157). Del resto, il Tribunale federale ha statuito che chi è tenuto a dare la precedenza ed intende immettersi su una strada principale, deve aspettarsi che un conducente avente diritto di precedenza sopravvenga a velocità elevata, a meno che questa sia ampiamente eccessiva e manifestamente superiore ai limiti prescritti su quel tratto di strada. A titolo esemplificativo basti ricordare che l’Alta Corte aveva ritenuto configurarsi una tale eccezione in una fattispecie in cui il veicolo con diritto di precedenza aveva superato di oltre 65 km/h la velocità massima consentita (DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b; cfr. anche STF 6B_509/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.3.5; STF 6S.457/2004 del 21 marzo 2005 consid. 2.3; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Un siffatto caso limite non è dato tuttavia in concreto. Quand’anche, infatti, si volesse seguire la deposizione del teste __________, l’eccesso di velocità del centauro, ipotizzato in 20 km/h, non sarebbe così elevato da risultare imprevedibile ad un utente accorto (e che, come visto, poteva avvalersi dell’ausilio di uno specchio stradale che estendeva la propria visuale iniziale) in procinto di immettersi su una strada prioritaria, ritenuto come ad esso si imponesse, visti anche i limiti di visibilità e la complessità della manovra, una diligenza accresciuta.

 

Ne discende che AP 1 ha violato gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr e 14 cpv. 1 ONC, e si è pertanto resa colpevole d’infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.

 

                                   8.   Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 370.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.

Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cifra 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

 

                                   9.   Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 780.-, sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono pure accollati all’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,

26 cpv.1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr,

14 cpv. 1 ONC,

26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC

36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr

47 e segg, 106 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         Di conseguenza,

 

                                         ricordato che, in assenza d’impugnazione, la condanna per avere violato gli obblighi di annuncio del cambiamento di domicilio alle autorità competenti è passata in giudicato,

 

                               1.1.   AP 1 è autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 4 maggio 2012 in territorio di __________, alla guida dell’autovettura, violato il proprio obbligo di dare precedenza inoltrandosi in un’intersezione e collidendo con un motociclista sopraggiungente da sinistra.

 

                               1.2.   AP 1 è condannata:

 

                            1.2.1.   alla multa di fr. 370.- (trecentosettanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 780.- (settecentottanta) per il procedimento di primo grado.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            600.-

-  altri disborsi                            fr.            100.-

                                                     fr.            700.-

 

sono posti a carico di AP 1.

                                   3.   Intimazione a:

 

-  

-  

-  

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorinodi

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.