Incarto n.
17.2013.153

Locarno

1. settembre 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 9 luglio 2013 da

 

 

IS 1, 6677 Moghegno

 

 

contro il decreto d’accusa 2013/929 emanato nei suoi confronti il 6 marzo 2013 dal Ministero pubblico

 

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Come risulta dal rapporto d’inchiesta di polizia del 29 novembre 2012 (allegato al doc. CARP III), in data 30 ottobre 2012, IS 1 - impiegato quale pastore presso l’azienda agricola __________ di __________ - stava provvedendo, con alcuni colleghi, alla transumanza di una mandria di mucche dall’alpe __________ al monte __________ (sopra __________).
Giunto in località __________, giungeva da tergo un autofurgone condotto da __________ che gli chiedeva di spostare le mucche sul lato della strada così da poter continuare il viaggio. Il pastore, dal canto suo, gli chiedeva di pazientare alcuni minuti.
Ad un certo punto - per cause che l’istruttoria non ha del tutto chiarito (IS 1 ha dichiarato che il conducente lo spingeva con il paraurti del suo veicolo; __________ ha, invece, riferito che IS 1 si era seduto sul cofano della vettura per cui egli ha dato un colpo di freno) - il pastore ha sferrato un colpo di bastone sul cofano della VW Caddy di __________. Ne è poi seguita una colluttazione, in esito alla quale IS 1 ha sferrato una bastonata al volto di __________.

                                  B.   Con DA 929/2013 del 6 marzo 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di:

-  lesioni semplici per avere, a __________, il 30 ottobre 2012, verso le ore 13’00, in località __________, cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con un bastone di legno alla fronte, provocandogli una ferita lacerocontusa, come indicato nel certificato medico del Pronto soccorso all’Ospedale regionale di __________ del 30 ottobre 2012 agli atti;

-  danneggiamento per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al punto precedente, intenzionalmente danneggiato il cofano dell’autovettura marca VW Caddy targata, di proprietà di __________ (danno quantificato in CHF 1'841.-).

                                         Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’000.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-) nonché alla multa di fr. 300.-.
Egli ha, inoltre, rinviato l’AP __________ al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
Non avendo il prevenuto sollevato opposizione, il DA è passato in giudicato.

                                  C.   Con istanza 9 luglio 2013, DI 1 - titolare dell’azienda agricola __________ nonché datore di lavoro di IS 1 - chiede la revisione del DA sulla scorta delle dichiarazioni già in atti della teste __________ o di una sua nuova audizione.
Egli chiede, inoltre, che venga sentito come teste dalla scrivente Corte il signor __________, residente a __________, che ha “come la signora __________ (…) assistito all’episodio (…), ma che non è stato sentito dalla polizia come abbiamo appreso di recente”. A mente di DI 1, “__________può confermare gli atteggiamenti violenti e minacciosi verso gli animali e (…) IS 1, del signor __________”.
Infine, DI 1 aggiunge di non avere “il minimo dubbio che esso (n.d.r: il pastore) si sia comportato in modo idoneo nelle circostanze della fattispecie. Con il suo intervento, ha istintivamente voluto proteggere i miei animali e poi anche se stesso dal comportamento violento e minaccioso del signor __________. Il fatto di aver picchiato con il bastone di legno (…) contro l’automobile del signor __________ è stata una risposta adeguata e proporzionale” (istanza, doc. CARP I, pag. 2-3).

 

                                  D.   Con scritto15 aprile 2014, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere nulla da osservare sull’istanza di revisione “salvo il fatto che l’istante non essendo direttamente toccato dal decreto d’accusa emesso nei confronti di IS 1, non ha alcuna legittimazione ad inoltrare la domanda di revisione”.

                                  E.   In data 29 luglio 2014, __________, dell’azienda agricola __________, ha trasmesso a questa Corte una copia dell’istanza di revisione sottoscritta da IS 1.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Si rileva, in primo luogo, che, sottoscrivendo l’istanza presentata da DI 1, IS 1 ha fatte proprie le argomentazioni e le richieste in essa contenute, sanando il difetto di legittimazione a ragione sollevato dal procuratore pubblico (cfr. in part. art. 127 cpv. 5 CPP).
L’istanza di revisione è, pertanto, ricevibile.

 

                                   2.   Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

                                  a)   Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

                                         Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

                                         Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (o sfavorevole) al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 385 n. 109).

 

                                  b)   È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

                                   3.   In concreto, come visto, l’istante chiede l’audizione di due colleghi pastori che hanno assistito ai fatti imputatigli con il DA: __________ e __________. IS 1 sembra, inoltre, voler fondare la domanda di revisione anche sulle considerazioni svolte sul suo conto nell’istanza da DI 1.
Per quanto riguarda, dapprima, la teste __________, si osserva che essa è già stata esaustivamente sentita dagli inquirenti in data 7 novembre 2012 (cfr. suo verbale allegato al Rapporto di polizia). Ritenuto come non vi siano elementi che possano anche solo far pensare che il verbale della teste sia rimasto sconosciuto al procuratore pubblico (ciò che l’istante del resto nemmeno pretende), forza è concludere che un’eventuale audizione della donna non rivestirebbe nessun carattere di novità. La richiesta dell’istante deve dunque essere respinta già solo per questo motivo.
Nemmeno l’istanza può essere accolta relativamente alla richiesta di procedere all’audizione di __________ in qualità di teste.
Dal verbale d’interrogatorio di IS 1 si evince, infatti, che proprio __________ era intervenuto per sedare la colluttazione in corso tra lui ed __________ (cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3; circostanza peraltro confermata anche da __________, cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3, e dalla teste __________, cfr. suo verbale 7 novembre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3). L’istante sapeva, dunque, fin dal giorno in cui si sono verificati i fatti, che il collega pastore poteva fornire ragguagli utili per il giudizio. Preso atto del contenuto del DA, egli avrebbe quindi dovuto interporvi opposizione e chiedere l’audizione di __________ nell’ambito del procedimento presso la Pretura penale. IS 1 è, invece, rimasto inerte, lasciando che il DA acquisisse forza di cosa giudicata.
Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
Solo di transenna è infine il caso di osservare che - anche volendo considerarla una nuova prova - la dichiarazione di DI 1 contenuta nell’istanza è del tutto irrilevante ai fini di una revisione, emanando essa da un soggetto che non ha assistito ai fatti e essendo, dunque, assolutamente inidonea a comportare una modifica del giudizio.
Per tutte le considerazioni che precedono, l’istanza di revisione di IS 1 deve essere respinta.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                      3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  spese complessive                fr.           200.-

                                                     fr.           700.-

sono posti a carico dell’istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.