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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 9 luglio 2013 da
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IS 1, 6677 Moghegno
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contro il decreto d’accusa 2013/929 emanato nei suoi confronti il 6 marzo 2013 dal Ministero pubblico |
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esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Come risulta dal
rapporto d’inchiesta di polizia del 29 novembre 2012 (allegato al doc. CARP
III), in data 30 ottobre 2012, IS 1 - impiegato quale pastore presso l’azienda
agricola __________ di __________ - stava provvedendo, con alcuni colleghi,
alla transumanza di una mandria di mucche dall’alpe __________ al monte __________
(sopra __________).
Giunto in località __________, giungeva da tergo un autofurgone condotto da __________
che gli chiedeva di spostare le mucche sul lato della strada così da poter
continuare il viaggio. Il pastore, dal canto suo, gli chiedeva di pazientare
alcuni minuti.
Ad un certo punto - per cause che l’istruttoria non ha del tutto chiarito (IS 1
ha dichiarato che il conducente lo spingeva con il paraurti del suo veicolo; __________
ha, invece, riferito che IS 1 si era seduto sul cofano della vettura per cui
egli ha dato un colpo di freno) - il pastore ha sferrato un colpo di bastone sul
cofano della VW Caddy di __________. Ne è poi seguita una colluttazione, in
esito alla quale IS 1 ha sferrato una bastonata al volto di __________.
B. Con DA 929/2013 del 6 marzo 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di:
- lesioni semplici per avere, a __________, il 30 ottobre 2012, verso le ore 13’00, in località __________, cagionato un danno al corpo di __________, colpendolo con un bastone di legno alla fronte, provocandogli una ferita lacerocontusa, come indicato nel certificato medico del Pronto soccorso all’Ospedale regionale di __________ del 30 ottobre 2012 agli atti;
- danneggiamento per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al punto precedente, intenzionalmente danneggiato il cofano dell’autovettura marca VW Caddy targata, di proprietà di __________ (danno quantificato in CHF 1'841.-).
Il procuratore pubblico ne
ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’000.-
(corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-) nonché alla multa di
fr. 300.-.
Egli ha, inoltre, rinviato l’AP __________ al foro civile per le sue pretese di
corrispondente natura.
Non avendo il prevenuto sollevato opposizione, il DA è passato in giudicato.
C. Con istanza 9 luglio
2013, DI 1 - titolare dell’azienda agricola __________ nonché datore di lavoro
di IS 1 - chiede la revisione del DA sulla scorta delle dichiarazioni già in
atti della teste __________ o di una sua nuova audizione.
Egli chiede, inoltre, che venga sentito come teste dalla scrivente Corte il
signor __________, residente a __________, che ha “come la signora __________
(…) assistito all’episodio (…), ma che non è stato sentito dalla polizia come
abbiamo appreso di recente”. A mente di DI 1, “__________può confermare
gli atteggiamenti violenti e minacciosi verso gli animali e (…) IS 1, del
signor __________”.
Infine, DI 1 aggiunge di non avere “il minimo dubbio che esso (n.d.r: il
pastore) si sia comportato in modo idoneo nelle circostanze della fattispecie.
Con il suo intervento, ha istintivamente voluto proteggere i miei animali e poi
anche se stesso dal comportamento violento e minaccioso del signor __________.
Il fatto di aver picchiato con il bastone di legno (…) contro l’automobile del
signor __________ è stata una risposta adeguata e proporzionale” (istanza,
doc. CARP I, pag. 2-3).
D. Con scritto15 aprile
2014, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere nulla da osservare
sull’istanza di revisione “salvo il fatto che l’istante non essendo
direttamente toccato dal decreto d’accusa emesso nei confronti di IS 1, non ha
alcuna legittimazione ad inoltrare la domanda di revisione”.
E. In data 29 luglio
2014, __________, dell’azienda agricola __________, ha trasmesso a questa Corte
una copia dell’istanza di revisione sottoscritta da IS 1.
Considerando
in diritto: 1. Si rileva, in primo
luogo, che, sottoscrivendo l’istanza presentata da DI 1, IS 1 ha fatte proprie
le argomentazioni e le richieste in essa contenute, sanando il difetto di
legittimazione a ragione sollevato dal procuratore pubblico (cfr. in part. art.
127 cpv. 5 CPP).
L’istanza di revisione è, pertanto, ricevibile.
2. Per l’art. 410 cpv.
1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un
decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione
emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la
revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla
decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente
più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della
persona assolta.
a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
Un fatto o un mezzo di prova
non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo
all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia
esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso,
op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6
settembre 2007 consid. 4).
Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono,
eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al
giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che
il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e
che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un
mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una
revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una
questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito
nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a
titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento
già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli
caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio
lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali
l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel
dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di
tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del
dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare
una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena
(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla
base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo
stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (o sfavorevole) al
condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF
6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007
consid. 4).
Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente
(DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione,
Basilea 2013, ad art. 385 n. 109).
b) È generalmente
riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in
discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali
sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti
o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una
negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in
effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non
può trovare tutela alcuna.
Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di
revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se
essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva
alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una
procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid.
2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20
giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in
considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva
al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non
aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF
6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011,
consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo
esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso
di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende
dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una
malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice
era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag.
426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
3. In concreto, come
visto, l’istante chiede l’audizione di due colleghi pastori che hanno assistito
ai fatti imputatigli con il DA: __________ e __________. IS 1 sembra, inoltre,
voler fondare la domanda di revisione anche sulle considerazioni svolte sul suo
conto nell’istanza da DI 1.
Per quanto riguarda, dapprima, la teste __________, si osserva che essa è già
stata esaustivamente sentita dagli inquirenti in data 7 novembre 2012 (cfr. suo
verbale allegato al Rapporto di polizia). Ritenuto come non vi siano elementi
che possano anche solo far pensare che il verbale della teste sia rimasto
sconosciuto al procuratore pubblico (ciò che l’istante del resto nemmeno
pretende), forza è concludere che un’eventuale audizione della donna non
rivestirebbe nessun carattere di novità. La richiesta dell’istante deve dunque
essere respinta già solo per questo motivo.
Nemmeno l’istanza può essere accolta relativamente alla richiesta di procedere
all’audizione di __________ in qualità di teste.
Dal verbale d’interrogatorio di IS 1 si evince, infatti, che proprio __________
era intervenuto per sedare la colluttazione in corso tra lui ed __________
(cfr. suo verbale 30 ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3;
circostanza peraltro confermata anche da __________, cfr. suo verbale 30
ottobre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3, e dalla teste __________, cfr.
suo verbale 7 novembre 2012 allegato al doc. CARP III, pag. 3). L’istante
sapeva, dunque, fin dal giorno in cui si sono verificati i fatti, che il
collega pastore poteva fornire ragguagli utili per il giudizio. Preso atto del
contenuto del DA, egli avrebbe quindi dovuto interporvi opposizione e chiedere
l’audizione di __________ nell’ambito del procedimento presso la Pretura penale. IS 1 è, invece, rimasto inerte, lasciando che il DA acquisisse forza di cosa
giudicata.
Come visto, la revisione non può assurgere a mezzo per rimediare ad
inadempienze o ad errori di valutazione da parte del prevenuto, ciò che
equivarrebbe a tollerare un suo comportamento contradditorio e irrispettoso
della funzione del termine per l’inoltro dell’opposizione al DA che è quella di
stabilire se la condanna è passata o meno in giudicato, garantendo così la
sicurezza del diritto (DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
Solo di transenna è infine il caso di osservare che - anche volendo
considerarla una nuova prova - la dichiarazione di DI 1 contenuta nell’istanza
è del tutto irrilevante ai fini di una revisione, emanando essa da un soggetto
che non ha assistito ai fatti e essendo, dunque, assolutamente inidonea a
comportare una modifica del giudizio.
Per tutte le considerazioni che precedono, l’istanza di revisione di IS 1 deve
essere respinta.
4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.