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Incarto n. 17.2013.182 |
Locarno 16 gennaio 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 giugno 2013 confermato con dichiarazione di appello 8 agosto 2013 dal
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AP 1
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con appello incidentale 30 agosto 2013 presentato da
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IM 1 |
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contro la sentenza emanata l’11 giugno 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno nei confronti di IM 1 |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 18 febbraio 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di:
- guida in stato di inattitudine
per avere, il 2 settembre 2012 a __________, condotto l’autovettura BMW targata essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito (prima prova 1.09 grammi per mille, seconda prova 1.19 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2005, nel 2006 e nel 2008 per analogo reato;
- infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 2 settembre 2012 a __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa di 60 km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano cozzando conseguentemente contro una panchina ed un muro ivi esistenti;
- elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi, a __________ il 2 settembre 2012, intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto.
Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr 14’400.-, corrispondente a 180 aliquote da fr. 80.-, e al pagamento di tasse e spese.
Contro tale decreto, in data 19 febbraio 2013, IM 1 ha interposto tempestiva opposizione e gli atti sono stati trasmessi alla Corte delle assise correzionali del Tribunale penale cantonale, avendo il procuratore pubblico proposto la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria eccedente le 90 aliquote giornaliere (art. 356 cpv. 1 CPP e art. 50 cpv. 4 Legge sull’organizzazione giudiziaria).
B. Dopo il dibattimento, con sentenza dell’11 giugno 2013, il giudice della Corte delle assise correzionali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida; lo ha, invece, prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine. In applicazione della pena, l’ha condannato alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per un totale di fr. 9'600.-. Il primo giudice ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna inflitta a IM 1 con decreto 1° marzo 2010 del Ministero pubblico del Cantone Ticino e ha condannato l’imputato al pagamento di tasse e spese giudiziarie in ragione di 2/3.
C. Con annuncio d’appello 11 giugno 2013, confermato con dichiarazione di appello 8 agosto 2013, il procuratore pubblico ha impugnato parzialmente la sentenza del primo giudice,
contestando il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine e, di conseguenza, la commisurazione della pena decisa in prima sede, chiedendo la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, nonché la parziale attribuzione di tasse e spese giudiziarie a carico dello Stato (II).
D. Il 30 agosto 2013 IM 1 ha presentato appello incidentale, impugnando parzialmente la sentenza di prime cure con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna a lui inflitta con decreto del 1° marzo 2010 del Ministero pubblico (I).
E. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 2 settembre 2013 la presidente di questa Corte ha impartito all’imputato e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta delle loro rispettive dichiarazioni d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione scritta, il procuratore pubblico ha ribadito la richiesta di condanna di IM 1 anche per il reato di guida in stato di inattitudine già formulata in precedenza, sostenendo un erroneo ed incompleto accertamento dei fatti, nonché una violazione del diritto da parte della prima Corte.
IM 1 ha, invece, motivato la sua richiesta di non revocare la sospensione condizionale della pena pecuniaria a lui inflitta con precedente decreto d’accusa del 1° marzo 2010, invocando la mancanza di una prognosi negativa e sostenendo che l’effettività della pena pecuniaria a lui inflitta per i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato è già di per sé sufficiente a trattenerlo dal commettere nuovi reati (III). Oltre all’annullamento della revoca della sospensione condizionale, l’imputato protesta tasse, spese e ripetibili.
F. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 25 settembre 2013 (VI) il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello incidentale.
Con osservazioni 14 ottobre 2013 (IX) l’imputato ha chiesto la reiezione dell’appello principale, sostenendo in particolare che non è possibile determinare con sufficiente certezza che egli era in stato di ebbrezza al momento in cui era alla guida della sua autovettura e questo perché, a suo dire, non è possibile tener adeguatamente conto dell’alcol da egli ingerito dopo l’incidente, del tenore alcolico delle bevande consumate, del momento in cui è avvenuto il consumo, nonché della sua situazione personale (età, sesso, abitudini, consumazione a digiuno), cioè di tutti quegli elementi cronologici determinanti per poter calcolare correttamente la concentrazione alcolemica nel suo sangue. IM 1 ha dunque affermato, in sostanza, di dover essere assolto dal reato di guida in stato di inattitudine in applicazione del principio in dubio pro reo, così come già avvenuto in prima istanza.
Senza formulare osservazioni il primo giudice si è rimesso al giudizio di questa Corte (VII).
Considerando
In diritto
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
6. IM 1, cittadino svizzero nato __________, è __________ e dal 2007 lavora in proprio guadagnando fr. 3'600.- mensili netti (PP 7.02.2013, AI 10, pag. 4, all. 1 verb TPC, pag. 1). Nel 2010 ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile di fr. 40'000.- (doc. TPC 8). Egli ha contratto debiti con la banca per circa 9'800.- per poter avviare la propria attività, ma dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti 10 giugno 2013 risulta che non vi sono né esecuzioni né attestati di carenza beni a suo carico (doc. 15 TPC).
IM 1 non è incensurato in Svizzera.
Dall’estratto del casellario giudiziale del 3 maggio 2013 risultano a suo carico quattro precedenti condanne, tutte per infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr):
- il 17 ottobre 2005 è stato condannato per guida in stato di inattitudine a una multa sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno;
- il 22 maggio 2006, sempre per guida in stato di inattitudine, è stato condannato alla pena detentiva di 10 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
- il 24 novembre 2008, ancora una volta per guida in stato di inattitudine, è stato condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.-, oltre che alla multa di fr. 1'500.-. È stata, inoltre, revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni a lui precedentemente inflitta;
- il 1° marzo 2010 è, infine, stato condannato per guida nonostante revoca della licenza di condurre alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, oltre che alla multa di fr 700.-. Anche in occasione di tale condanna, è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria oggetto del decreto d’accusa 24.11.2008 (doc. TPC 7).
Egli è invece incensurato in Italia (doc. TPC 13).
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
7. La notte del 2 settembre 2012 IM 1 stava rientrando da __________ verso __________ a bordo del suo veicolo BMW targato quando, in territorio di __________, ha perso il controllo dell’autovettura uscendo di strada e andando ad urtare con la parte anteriore sinistra del mezzo contro il muro del Grotto __________, danneggiando così una panchina in granito (AI 1 e 10).
Nel rapporto 17 ottobre 2012 della polizia cantonale, intervenuta sul posto quella notte, si legge che l’incidente occorso a IM 1 è avvenuto alle ore 2.05 del 02.09.2012 sulla strada principale in territorio di ________, più precisamente all’altezza di una curva in salita dove la velocità massima consentita è di 50 km/h, e la dinamica di quanto accaduto viene così descritta:
“ In data e ora di cui sopra veniva richiesto il nostro intervento per la costatazione dell’incidente della circolazione stradale oggetto del presente rapporto.
Giunti sul posto non vi era più alcun veicolo sul campo stradale. Si effettuavano delle ricerche e si rintracciava il veicolo BMW M3 danneggiato alla parte anteriore sinistra posteggiato, privo di targhe, nel parcheggio del Grotto __________. Da una segnalazione telefonica anonima si veniva a conoscenza che il conducente del veicolo incidentato si trovasse presso il Grotto.
Presso la soglia dell’EP, si identificava il IM 1, proprietario del veicolo incidentato. In un primo momento, asseriva che un veicolo targato Italia avesse colliso contro la panchina in granito sita fuori dall’EP e al muro dello stabile, e che in seguito si dava alla fuga. Si contestava il fatto al IM 1 che dopo qualche reticenza ammetteva di aver causato l’incidente.
Dalle nostre costatazioni e dalle dichiarazioni fatte dal IM 1 la dinamica si può così riassumere.
IM 1 proveniente dall’Italia in direzione di __________ sulla strada Cantonale effettuava la curva per lui piegante a sinistra. (...) perdeva il controllo del mezzo meccanico andando a collidere contro la panchina in granito e al muro dello stabile. Spostava il veicolo e asportava le targhe dal veicolo parcheggiandolo in un posteggio privato poco distante” (rapporto 17.10.2012, AI 1, pag. 2).
Gli agenti intervenuti sul posto, una volta identificato in IM 1 l’autore del descritto incidente, l’hanno sottoposto alla prova etanografica, che ha dato esito positivo. IM 1 si è poi rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue:
“ IM 1 veniva sottoposto alla prova etanografica che dava esito positivo nella misura dello 1.09 g/Kg alle ore 02.49 e 1.19 g/Kg alle ore 02.52, asserendo in un primo momento di aver sorbito bevande alcoliche dopo l’incidente. Si traduceva il IM 1 presso gli uffici della GT di Locarno per la stesura del formulario sospetta guida in stato di inattitudine e di seguito si rifiutava di sottoporsi al prelievo del sangue e alla visita medica. Per tutto il tempo, IM 1 aveva un comportamento poco collaborativo e un atteggiamento scontroso nei nostri confronti” (rapporto 17.10.2012, AI 1, pag. 2).
8. Sulle bevande alcoliche consumate quella sera, IM 1 non ha rilasciato delle dichiarazioni lineari.
La sera dell’incidente, ai due poliziotti giunti sul posto, IM 1 ha dichiarato di avere bevuto tre birre nel corso della serata, prima di mettersi al volante, e di aver poi, ma solo successivamente all’incidente, bevuto un nocino al Grotto __________, (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2). Tuttavia, egli non ha, però, fornito analoghe dichiarazioni nel formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine”, compilato poco più tardi: in effetti, nella prima pagina, sottoscritta da IM 1, si legge che egli, quella sera, non ha consumato nessuna bevanda alcolica, né prima né dopo l’incidente (cfr. formulario allegato al rapporto di polizia 17.10.2012, AI 1).
Interrogato dalla polizia il 17 settembre 2012, IM 1 ha nuovamente cambiato versione, tornando parzialmente su quella fornita verbalmente agli agenti di polizia la sera dell’incidente:
“ D: Per quale motivo agli agenti intervenuti asseriva che un veicolo con targhe straniere avesse causato il danno e si sarebbe dato alla fuga subito dopo?
R: In quanto ero sotto shock e non mi aspettavo di vedere la polizia. Nel frattempo avevo bevuto due bicchieri di grappa.
D: Per quale motivo alla domanda degli agenti giunti sul posto, se avesse sorbito bevande alcoliche dopo l’incidente, asseriva di aver bevuto solo un bicchiere di nocino e adesso sono due bicchieri di grappa? Sul posto dichiarava che durante la serata cenando beveva due birre e durante la serata un’altra birra. Cosa ha da dichiarare in merito?
R: Riguardo l’assunzione di birra cenando e durante la serata, affermo quanto dichiarato dall’agente. Per quanto riguarda il bicchiere di nocino non è vero. Ma confermo l’assunzione di due bicchieri di grappa.
(...)
D: Per quale motivo una volta che gli agenti intervenuti la informavano che dato il tasso sopra il 0.80 g/Kg si doveva procedere al prelievo del sangue per determinare il tasso alcolemico al momento dell’incidente, lei si rifiutava di effettuarlo? Per quale motivo inoltre non si volle sottoporre ad una visita medica?
R: Per il semplice motivo che gli agenti intervenuti sul posto notavano sul tavolo del grotto bottiglie di grappa, bottiglie di nocino e tre bicchieri. Spiegando loro che avevo appena bevuto della grappa e non era nei miei interessi sottopormi al controllo dell’alcolemia nel sangue. Siccome il consumo di grappa avveniva subito dopo l’incidente e il tasso sarebbe aumentato.
(...)
L’agente mi fa prendere atto e visione dei formulari redatti in Gendarmeria dall’agente: Sospetta guida in stato di inattitudine, Procedura in caso di rifiuto all’accertamento di inattitudine alla guida, Sequestro di licenza di condurre.
D: Cosa ha da dichiarare in merito?
R: Non sono corretti, in quanto in data 01.09.2012 mangiando due tranci di pizza bevevo due birre da 0.33 e una terza in seguito. (...)
D: Per quale motivo dichiarava di non aver bevuto alcolici, quando l’agente stava redigendo il formulario Sospetta guida in stato di inattitudine? Per quale motivo firmava e confermava quanto scritto sul primo foglio e successivamente non firmava più nulla?
R: Visto il mio stato di shock e la mia esperienza precedente non avevo intenzione di firmare alcun foglio.
D: Di che esperienza si sta riferendo?
R: Le passate. (...)” (PS 17.09.2012, AI 1, pagg. 2-3).
Davanti al procuratore pubblico egli ha ribadito tale versione, ammettendo anche di avere inizialmente mentito non solo sulla sua consumazione di alcol al momento in cui è stato compilato il formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine”, ma anche sulla dinamica dell’incidente:
“ Sull’ebrietà, io contesto che al momento del fatto fossi sotto l’influsso di bevande alcoliche. Questo lo dico perché stupidamente ho sorbito, dopo il fatto, due bei bicchieri da 1 dl l’uno di grappa. Li ho sorbiti nel grotto dove ho causato il danno alla panchina, siccome i gerenti mi hanno chiesto cosa volessi da bere di analcolico. Io ho risposto che volevo grappa, mentre loro stavano bevendo del nocino. In seguito me l’hanno data, ma mi sono servito da solo sui quantitativi che ho indicato sopra. In seguito è arrivata la Polizia, benché non fosse stata chiamata da me, né, presumo, dai gerenti del grotto. Ho capito subito, a quel momento, che le cose si stavano mettendo male per me, poiché avevo bevuto la grappa e non perché ero uscito di strada. Ammetto anche che all’inizio, avevo mentito sulla dinamica dell’incidente (avevo detto che era stato un italiano che da solo aveva sbandato e poi era fuggito), per poi ammettere invece che l’auto era mia e che ero io l’autore. L’ho fatto per via delle mie passate esperienze con la Polizia e anche perché avevo bevuto la grappa.
ll PP mi contesta il fatto che comunque con le tre birre sorbite a cena e durante la serata, in ogni caso sarei stato sotto l'influsso alcolico (art. 2 cpv. 1 ONC) e mi prospetta parimenti le mie dichiarazioni rese a verbale di polizia (steso in presenza del mio difensore) il 17.09.2012 a pag. 2, circa il sorbimento del nocino dopo i fatti che poi ho smentito adducendo di aver sorbito invece due bicchieri di grappa (di capienza imprecisata almeno nel verbale di Polizia). Il PP mi contesta pure il fatto che nel formulario "Sospetta guida in stato di inattitudine" del 2.09.2012 al punto 5b "Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol tra l'evento e il prelievo" che mi viene mostrato, non vi è alcuna indicazione a differenza invece di tutte le altre poste del formulario per le quali ho invece dato le indicazioni che la polizia mi chiedeva, richiamando da ultimo la mia attenzione anche sul punto 5a sulle bevande alcoliche ingerite prima dell'evento, rispondendo da parte mia "... Fanta, coca-cola, acqua minerale S. Pellegrino..." quando in realtà nel verbale del 17.09.2012 a pag. 2 ho poi finito per ammettere il sorbimento delle tre birre. II PP mi fa notare che il mio grado di credibilità su quanto ho effettivamente sorbito prima e dopo l'evento, è piuttosto compromesso e quindi è il dato incontrovertibile delle prove dell'alito che deve far stato sull'effettiva quantità di alcol ingerito e presente nel mio corpo al momento dell'esame etanografico.
Preso atto di ciò che mi contesta ora il PP, io ammetto che ho mentito nel formulario relativamente alle bevande alcoliche, benché avessi risposto in dettaglio a tutto il resto. Questo l'ho fatto perché non era nel mio interesse dichiarare di aver bevuto le 3 birre dalle ore 19:00 alle ore 01:50 che è circa il momento dell'evento” (PP 07.02.2013, pagg. 2-3).
Interrogato al dibattimento dal primo giudice sul suo consumo di bevande alcoliche egli ha dichiarato:
“ D: Il Presidente mi chiede se confermo o meno che prima dell’incidente avrei bevuto tre birre e dopo, ma prima dell’arrivo degli agenti di polizia, due bicchieri di grappa da 1 dl ciascuno.
R: Ho bevuto le tre birre verso l’ora di cena e le due grappe al grotto dopo l’incidente. I bicchieri di grappa erano da 4 cl e non da 1 dl.
D: Il Presidente mi chiede di descrivere le mie giornate del 31.8 e 1.9.2012.
R: il 31.8 sono uscito per andare a ballare e ho dormito poco e siamo rientrati verso le 5 del mattino in val Vigezzo dove mi trovavo con amici. Ho trascorso la giornata in quella casa, anch’uscendo la sera siamo usciti a cena e poi in un bar. Verso le 01.00 sono rientrato in Ticino. Ho atteso questo orario per fare in modo di smaltire un po’ le birre. Non ho fatto alcuna prova privata con apparecchi che mi permettessero di verificare il mio tasso alcolemico. Eravamo in 4 come compagnia. Non ero particolarmente stanco mi sentivo bene.
(...)
D: Il Presidente mi chiede perché mai mi sono opposto al prelievo del sangue e/o all’esame medico completivo visto che in ogni caso avrei potuto successivamente giustificarne gli esiti con il fatto di aver assunto delle bevande alcoliche dopo l’incidente e quindi non è che ho agito così proprio perché sapevo che, indipendentemente da questa assunzione, il mio tasso alcolico superasse in ogni caso la concentrazione di alcol nel sangue.
R: La mia preoccupazione era quella che il livello dell’alcool si fosse alzato a causa delle grappe. Ho commesso un errore. Dopo l’accaduto mancavo forse di lucidità” (all 1 verb. TPC, pagg. 2-3).
9. Successivamente sulla questione sono stati sentiti anche i gerenti del Grotto __________ __________ e __________.
__________ ha dichiarato:
“ D: Prima dell’arrivo della polizia lei o il suo compagno __________ avete offerto delle bevande alcoliche a IM 1?
R: Penso di ricordare che IM 1 avesse bevuto unicamente un caffè corretto con grappa.
D: Quanto tempo prima e in che quantità IM 1 avrebbe sorbito bevande alcoliche prima dell’arrivo della pattuglia della polizia?
R: Mi sembra di ricordare che avesse bevuto unicamente un caffè corretto grappa oppure un caffè con grappa separata 10 – 15 minuti prima che giungesse la pattuglia della polizia.
D: IM 1 si serviva di moto proprio o ha versato lei o il suo compagno __________ la bevanda alcolica nel bicchiere?
R: Penso di aver servito al IM 1 in un bicchiere di 4 cl contenente 1 cl di grappa. Voglio precisare che non mi ricordo esattamente” (verbale __________, 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Le sue dichiarazioni sono state confermate anche dal compagno __________, che ha affermato:
“ D: Prima dell’arrivo della polizia lei o la sua compagna avete offerto delle bevande alcoliche al IM 1?
R: Si.
D: Quanto tempo prima e in che quantità IM 1 avrebbe sorbito bevande alcoliche prima dell’arrivo della pattuglia della polizia?
R: Io mi ricordo solo che __________ versava della grappa nel bicchiere che in seguito IM 1 beveva. Non so però quanta grappa ha bevuto. Non saprei dire quanto tempo prima IM 1 beveva all’arrivo della polizia.
D: Mi sa indicare la capienza del bicchiere?
R: Non sono veramente sicuro del bicchiere da cui beveva IM 1. Credo da un bicchiere a tulipano. (...)
D: IM 1 si serviva di moto proprio o ha versato lei o la sua compagna la bevanda alcolica nel bicchiere)?
R: Come detto era __________ a versare la grappa nel bicchiere del IM 1.
D: Avete bevuto con IM 1?
R: Si abbiamo bevuto con lui per festeggiare che nessuno si era fatto male.
D: Quanti bicchieri di grappa ha bevuto IM 1?
R: Uno solo in quanto subito dopo arrivava la polizia” (verbale __________, 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Appello del procuratore pubblico e appello incidentale dell’imputato
10.1. Con il suo appello il procuratore pubblico contesta, innanzitutto, la conclusione del primo giudice secondo cui, sulla scorta degli elementi in atti, non è possibile accertare:
- l’ora in cui l’incidente si è verificato;
- l’ora in cui la polizia è stata avvertita dell’accaduto tramite una telefonata anonima;
- l’ora in cui la pattuglia della Polizia è giunta sul posto
e, di conseguenza, l’ora in cui l’imputato ha sorbito l’ultima bevanda alcolica dopo l’incidente, in quale quantità e di quale tipo di bevanda si trattasse.
Al contrario egli sostiene che dalle deposizioni dei due gerenti del grotto emerge chiaramente che, dopo l’incidente, l’imputato ha “bevuto una grappa da un bicchiere da 4 cl per un quantitativo di ca. 1 cl” e non due bicchieri di grappa come da egli preteso (IV).
10.2. In concreto è assodato - poiché è stato ammesso sia durante l’inchiesta che al dibattimento di primo grado e non è stato contestato in appello - che IM 1, nel corso della serata del 1° settembre 2012, prima di mettersi alla guida della propria autovettura per far rientro da __________ verso il Ticino, ha bevuto tre birre da 0,33 cl l’una (PS 17.09.2012, AI, pag. 2; PP 07.02.2013, AI 10 ,pag. 3; all1 verb. TPC. pag. 2; verb. TPC, pag. 3).
10.3. Ciò che si tratta, invece, di accertare, poiché – come vedremo – è il solo altro accertamento determinante per stabilire se l’imputato si sia reso colpevole di guida in stato di inattitudine, è la questione a sapere quali bevande alcoliche e in quale quantità egli ha bevuto dopo l’incidente e prima dell’arrivo della polizia.
Al proposito, le dichiarazioni dell’imputato sul suo consumo di bevande alcoliche dopo l’incidente non sono credibili. Innanzitutto perché egli ha continuamente cambiato versione, dimostrando così di non aver raccontato la verità sull’alcol sorbito a __________ dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere uscito di strada. Basti pensare che, già solo la sera dell’incidente, egli ha fornito ben due versioni diverse ai poliziotti intervenuti sul posto, dichiarando verbalmente di aver bevuto un bicchiere di nocino per poi però indicare sul formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine” di non aver assunto alcol successivamente all’incidente (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; formulario allegato al rapporto di polizia 17.10.2012, AI 1). In seguito, sentito a verbale dalla polizia, ha dichiarato di avere bevuto due bicchieri di grappa, senza fornire ulteriori dettagli, per poi precisare davanti al procuratore pubblico che si trattava di due “bei bicchieri da 1 dl l’uno” (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; PP 07.02.2013, AI 10, pag. 2), poi divenuti, al dibattimento di primo grado, due “bicchieri di grappa da 4 cl” (all 1 verb TCP, pag. 2) . Inoltre, a rendere ancora meno credibili le dichiarazioni di IM 1 sul suo consumo di alcol successivo all’incidente, vi è il fatto che egli ha mentito anche su altri aspetti rilevanti. In un primo momento ha mentito sulla dinamica dell’incidente, cercando di attribuire ad un “italiano che da solo aveva sbandato e poi era fuggito” la responsabilità per i danni al muro e alla panchina del Grotto __________, per poi ammettere solo in seconda battuta - e dopo contestazione dei poliziotti - di esserne il responsabile (rapporto 17.10.2012, AI 1).
Non solo. È stato reticente e impreciso anche nel fornire informazioni sul consumo di bevande alcoliche prima dell’incidente. Dapprima ha dichiarato verbalmente ai poliziotti di avere bevuto delle birre, per poi però riportare sul formulario “Sospetta guida in stato di inattitudine” di aver bevuto unicamente “fanta, cocacola, acqua minerale S. Pellegrino”, sottacendo in questo modo l’alcol consumato prima di mettersi alla guida (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 2; formulario allegato al rapporto 17.10.2012, AI 1). Egli ha, poi, cambiato nuovamente versione quando è stato sentito in polizia: a verbale ha, infatti, dichiarato di avere bevuto, prima di mettersi alla guida, tre birre da 0,33 cl, versione che ha poi mantenuto anche in seguito (PS 17.09.2012, AI 1, pag. 3; all 1 ver dib TPC, pag. 2; verb. TPC, pag. 3). In generale le dichiarazioni del IM 1 appaiono, dunque, poco lineari e contraddittorie e denotano una scarsa credibilità dell’imputato nel riferire quanto accaduto quella sera.
Che IM 1 non abbia riferito in modo coerente gli avvenimenti di quella sera, in particolare in relazione al suo consumo di bevande alcoliche, lo dimostrano anche i suoi ricordi – falsati – di quanto accaduto al Grotto dopo all’incidente. Egli ha sostenuto di essersi versato da solo la grappa nel bicchiere e di non essere dunque stato servito dai gerenti del Grotto __________, circostanza questa però da questi ultimi smentita (PP 07.02.2013, AI 10, pag. 2; verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14; verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc, TPC 14). Inoltre, rende ancor meno trasparente il comportamento già poco cristallino di IM 1, il fatto che egli, dopo l’incidente, ha posteggiato il veicolo incidentato asportandone le targhe, accorgimento questo evidentemente teso a rendere difficoltosa l’identificazione del proprietario. Anche la scelta dell’imputato di sottrarsi alla prova del sangue va inserita in questo contesto di scarsa trasparenza e volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità.
A sconfessare le dichiarazioni dell’imputato vi sono anche le affermazioni dei due gerenti del Grotto __________, che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - risultano attendibili anche se assunte a distanza di diversi mesi dai fatti.
Sia __________ che __________ hanno, infatti, confermato di avere servito da bere a IM 1 della grappa dopo l’incidente ed entrambi, nonostante le incertezze su alcuni avvenimenti di quella sera, si sono trovati d’accordo sulla quantità di grappa bevuta da IM 1 quella sera, che entrambi hanno quantificato in un bicchiere (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14;). __________ ha perfino specificato che IM 1 ha bevuto un solo bicchiere in quanto “subito dopo arrivava la polizia” (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14). Nel riferire in merito all’effettiva quantità di distillato contenuto nell’unico bicchiere consumato da IM 1 e, dunque, da egli sorbita, la teste __________ è stata precisa, indicando di avergli servito un bicchiere da 4 cl contenente 1 cl di grappa (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14). __________ si è invece limitato ad affermare che, secondo i suoi ricordi, IM 1 ha bevuto la grappa da un bicchiere a tulipano, precisando che era __________ a versare la grappa nel bicchiere del IM 1 (verbale __________ 24.05.2013, pag. 3, doc. TPC 14).
Dalle affermazioni dei due testimoni è, dunque, possibile concludere con sufficiente certezza che IM 1, dopo l’incidente, ha bevuto un solo bicchiere di grappa e non due come da egli preteso. Nemmeno vi sono dubbi sul fatto che sia stata la gerente __________ a servirgli la grappa che egli ha poi bevuto e che il distillato sia stato versato, come d’altronde avviene sempre in qualsiasi esercizio pubblico, in un bicchiere da grappa, poco importa se di quelli a forma di tulipano o il classico “cicchetto”. Le dichiarazioni dei testimoni non risultano, invece, sufficienti per stabilire con la necessaria tranquillità la quantità di grappa versata nell’unico bicchiere bevuto da IM 1. __________ non ha saputo riferire in merito, mentre __________ ha, sì, affermato di aver versato unicamente 1 cl di grappa nel bicchiere servito a IM 1, ma precisando, però, di non ricordare esattamente. In mancanza di testimonianze certe, questa Corte deve dunque ritenere l’ipotesi più favorevole all’imputato, e meglio che nel bicchiere sono stati versati i canonici 2,5 cl di grappa che, di norma, vengono serviti nei bar e nei ristoranti.
Dagli elementi in atti è dunque possibile accertare – contrariamente a quanto preteso dal primo giudice e dall’imputato – che IM 1, dopo l’incidente, ha consumato un bicchiere contenente 2,5 cl di grappa.
11.1. Il procuratore pubblico sostiene, poi, che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato il principio in dubio pro reo, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per stabilire la concentrazione di alcol nel sangue di IM 1 al momento dell’incidente avvenuto a __________ il 2 settembre 2012 e prosciogliendolo, dunque, dall’imputazione di guida in stato di inattitudine. A mente del procuratore, gli elementi in atti permettono, al contrario, di accertare che la concentrazione di alcol nel sangue dell’imputato era superiore al limite legale consentito dalla Legge. Egli ritiene infatti che, deducendo dal risultato etilometrico a lui più favorevole (1.09 per mille), l’etanolemia indotta dall’ingestione sia di 1 cl che, nell’ipotesi più favorevole all’imputato, di 2,5 cl di grappa in un soggetto con le caratteristiche del IM 1 (cfr. rapporto dell’Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia che egli produce unitamente alla motivazione scritta d’appello, doc. CARP 1), si ottiene un tasso alcolemico superiore al limite legale dello 0,5 per mille sancito dall’art. 91 cpv. 1 LCStr, ciò che impone dunque la condanna dell’imputato per guida in stato di inattitudine (IV).
11.2. Dall’art. 55 cpv. 1-4 LCStr e dall’Ordinanza del Consiglio federale sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) emerge che l’esame più appropriato per accertare lo stato di ebrietà di una persona – e dunque la sua inattitudine alla guida ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr - è quello della prova del sangue. Dimostrativo in tal senso è il tenore dell’art. 12 cpv. 1 lett. a cifra 1 OCCS secondo cui, a partire da un tasso alcolemico dello 0,8 per mille accertato tramite un’analisi dell’alito, le autorità devono obbligatoriamente ordinare un esame del sangue (art. 12 cpv. 1 lett. a cifra 1 OCCS). Il fatto che la prova del sangue abbia una valenza probatoria accresciuta in ambito di circolazione stradale, ancora non significa però che l’inattitudine alla guida di una persona non possa essere accertata mediante altri mezzi di prova, il cui impiego è del resto espressamente riservato sia dall’art. 55 cpv. 4 LCStr che dall’art. 17 dell’OCCS. In particolare quest’ultimo articolo prevede proprio la possibilità di stabilire l’ebrietà di una persona anche in base ad altri accertamenti, soprattutto quando non è stato possibile eseguire il prelievo del sangue. In tal senso anche dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la prova del sangue, seppur importante, non è la sola atta ad accertare lo stato di ebrietà di un conducente e che, dunque, se non è stato possibile procedere ad un prelievo del sangue, l’accertamento può essere esperito sulla scorta di altri elementi (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 55, n. 8 e ad art. 91, n. 43; Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 55, n. 4.2; DTF 129 IV 290, consid. 3d; DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 123 II 97, consid. 3c; STF del 27.01.2011, inc. 6B_884/2010, consid. 5; STF del 09.03.2009, inc. 6B_954/2008, consid. 3.3). Fra gli altri mezzi di prova atti ad accertare lo stato di ebrietà del conducente, assume una valenza probatoria particolare l’analisi dell’alito eseguita con l’etilometro, e cioè con un apparecchio che permette la rilevazione dell’alcolemia nell’aria espirata convertendola in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in per mille mediante applicazione di un fattore di conversione medio (art. 55 cpv. 1 LCStr, art 11 OCCSe art. 3 dell’Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata, OMAA, RS 941.210.4). Secondo il Tribunale federale, il test eseguito con l’etilometro può rappresentare non solo un indizio dell’esistenza di una determinata concentrazione di alcol nel sangue ma, vista la precisione dei risultati forniti dai moderni apparecchi di rilevazione, può addirittura costituirne la prova, in particolare quando l’analisi del sangue non è stata possibile a causa del rifiuto del conducente di sottoporsi ad un simile esame (DTF 129 IV 290, consid. 2.4; DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 116 IV 75, consid. 4b; DTF 123 II 97, consid. 3c; STF 27.01.2010, inc. 6B_88/2010, consid. 5; STF del 6.03.2009. inc. 6B_954/2008, consid. 3.3; cfr. anche Weissenberger, op. cit., ad art. 55, n. 8 e ad art. 91, n. 44; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 91, n. 60; Bussy & Rusconi, op. cit., ad art. 55, n. 4.2). In proposito, l’Alta Corte ha però precisato che, dal momento che il test con l’etilometro converte la concentrazione di alcol nell’aria espirata in concentrazione di alcol nel sangue utilizzando un valore medio, i risultati ottenuti non forzatamente corrispondono a quelli forniti da un prelievo di sangue. I fattori che possono condurre a risultati divergenti sono diversi, primo fra tutti le irregolarità che possono presentarsi a livello dei polmoni di una persona in termini di irrigazione sanguigna e scambio gassoso, a cui possono aggiungersi fattori legati al momento in cui viene eseguito il test etilomterico, alla temperatura del corpo, all’età, al peso o al sesso dell’interessato. Tutti questi fattori incidono sulla concentrazione di alcol nel sangue risultante da un test con l’etilometro, determinando una differenza del 20% rispetto alla concentrazione rilevata grazie ad un’analisi del sangue. Il Tribunale federale ammette dunque che, per ottenere a partire da un test etilometrico un risultato equiparabile a quello ottenuto grazie ad una prova del sangue, occorre dedurre dal risultato ottenuto dall’analisi dell’alito la percentuale del 20% (DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 119 IV 255, consid. 2a; cfr. anche Jeanneret, op. cit., ad art. 91, n. 60). In questo senso il test con l’etilometro diviene, dunque, una procedura completa e incontestabile (geschlossenes und widerspruchsfreies Verfahren) per determinare il grado di ubriachezza di un conducente (DTF 127 IV 172, consid. 3d; DTF 116 IV 75, consid. 4b; DTF 123 II 97, consid. 3c). Del resto, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, destituire di ogni valore probatorio i risultati derivanti da un test etilometrico sarebbe contrario al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice (DTF 127 IV 172, consid. 3d; 123 II 97, consid. 3c; 116 IV 75, consid. 4b; STF del 6.03.2009. inc. 6B_954/2008, consid. 3.3).
11.3. L’art. 11 OCCS regola la corretta esecuzione dell’analisi dell’alito, prevedendo che l’analisi può essere effettuata almeno 20 minuti dopo l’assunzione di bevande (lett. a) o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca (lett. b). Il cpv. 4 del medesimo articolo precisa inoltre che, per l’analisi, sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni.
11.4. In concreto è assodato, poiché risulta dal rapporto di polizia del 17.10.2013 (AI 1) e non é contestato, che la sera dell’incidente IM 1 è stato sottoposto dai poliziotti intervenuti sul posto all’analisi dell’alito con etilometro ed è risultato che egli aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 1.09 per mille alle ore 02.49 e all’1.19 per mille alle 02.52. Egli si è, invece, rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, che non ha potuto essere eseguita. Come visto, la mancanza di questo accertamento non esclude però di poter determinare, sulla scorta di altri elementi, se il IM 1 si trovasse alla guida della propria autovettura in stato di ebrietà la sera del 2 settembre 2012.
Infatti, da questo punto di vista, il test dell’alito eseguito sul IM 1 va ritenuto, in conformità alla citata giurisprudenza, un metodo completo ed affidabile per determinare lo stato di ubriachezza del conducente. Il risultato emerso dalla prova etilometrica, eseguita dopo aver fatto sciacquare la bocca all’imputato (rapporto d’esecuzione 28.05.2013, doc. TPC 14, pag. 2) ed eseguendo due misurazioni distinte che non hanno dato uno scarto superiore allo 0.10 per mille (art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 OCCS), rappresenta un risultato oggettivo, che permette di determinare con sufficiente precisione – tenuto conto del margine di errore del 20% riconosciuto dal Tribunale federale – la concentrazione di alcol presente nel sangue del conducente.
Nel caso concreto, prendendo quale dato di partenza un tasso alcolemico nel sangue pari allo 1.09 per mille, e cioè quello più favorevole a IM 1 fra i due emersi dalla prova con l’etilometro, e sottraendovi la percentuale del 20% corrispondente alla possibile differenza tra la concentrazione di alcol misurata con l’etilometro e quella risultante da un’analisi del sangue, si ha che egli aveva, in ogni caso, una concentrazione di alcol nel sangue pari almeno allo 0,872. Dunque, una concentrazione di alcol eccedente lo 0,8 per mille.
La deduzione del 20% permette così di tenere conto sia del fatto che la concentrazione di alcol nel sangue calcolata a partire dalla concentrazione di alcol nell’aria espirata è il frutto di un calcolo di conversione e, dunque, di per sé non particolarmente preciso, sia di tutti quegli altri fattori, sollevati anche dall’imputato nelle sue osservazioni, che possono avere influenzato il risultato, falsandolo (irregolarità a livello dei polmoni, età, peso, sesso, temperatura del corpo e momento in cui viene eseguito il test etilometrico). In questo senso poco importa, dunque, l’ora in cui si è verificato l’incidente e l’ora in cui la polizia è giunta sul posto ed ha sottoposto il IM 1 alla prova con l’etilometro. Il fattore di deduzione del 20% sopra menzionato tiene, infatti, già conto del margine di errore insito nel sistema di misurazione di cui trattasi, dovuto, in particolare, al fatto che questo sistema non considera il tempo trascorso tra l’esecuzione dell’analisi dell’alito e l’incidente.
La concentrazione di alcol dello 0,872 per mille così stabilita, ancora non tiene però conto del consumo di alcol del IM 1 successivo all’incidente. È vero che i poliziotti gli hanno fatto sciacquare la bocca prima di farlo soffiare nell’etilometro, ciò che ha permesso che il risultato del test, nonostante il consumo ravvicinato di bevande alcoliche (grappa), non fosse compromesso. Ma la concentrazione di alcol nel sangue così ottenuta, non tiene però conto della quantità di alcol ingerita da IM 1 posteriormente all’incidente, che deve di conseguenza ancora essere dedotta. Per poter effettuare una simile deduzione, l’accertamento determinante è quello relativo alla quantità e qualità di alcol da egli ingerita dopo l’incidente e prima dell’arrivo della polizia che, come visto ai considerandi precedenti, equivale ad un bicchiere di grappa da 2,5 cl. Partendo dalla quantità e dalla qualità di alcol ingerita, è infatti possibile determinare – così come fatto dall’Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia nel rapporto 17.06.2013 prodotto dal PP (doc. CARP 2) e che viene ammesso agli atti - il tasso di alcolemia che una simile quantità di alcol induce in un soggetto con le caratteristiche del IM 1 (170 cm di altezza per 72 Kg, cfr. doc. dib. TPC 1). Dal tasso alcolemico dello 0.872 per mille (1.09 per mille – 20%) bisogna pertanto dedurre ancora un’etanolemia pari allo 0.16 per mille, corrispondente ai 2,5 cl di grappa sorbiti dal IM 1 dopo l’incidente. In proposito è opportuno sottolineare che il tasso alcolemico dello 0.16 per mille, calcolato secondo la formula di Widmark, si riferisce all’assorbimento completo e immediato dell’alcol ingerito – in concreto di 2,5 cl di grappa di tenore alcolico medio equivalente a 40/42° – senza considerare la successiva fase di eliminazione, e cioè il periodo di discesa quasi lineare dell’alcolemia (cfr. Ufficio federale delle Strade, Istruzioni concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida nella circolazione stradale, Berna 2008, pagg. 17 e 19). Il calcolo dell’etanolemia eseguito dall’Istituto Alpino si riferisce infatti “all’ipotesi che la dose di etanolo sia ingerita d’un tratto e che l’etanolo sia completamente assorbito” (doc. CARP 2, pag. 2). Dal momento che è proprio nella fase di eliminazione che la concentrazione di alcol nel sangue diminuisce, il fatto di prendere in considerazione, quale fattore di deduzione, l’etanolemia provocata dai 2,5 cl di grappa al momento in cui tale quantità alcolica è stata assorbita ma non ancora eliminata va unicamente a favore dell’imputato (Jeanneret, op. cit., ad art. 91, n. 69). Così facendo, viene infatti dedotto il tasso alcolemico più alto che la quantità di grappa può aver indotto nel IM 1, ciò che rende superfluo accertare, contrariamente a quanto sostiene l’imputato e a quanto ha ritenuto il primo giudice, quanto tempo dopo l’incidente egli ha sorbito la grappa.
In considerazione dunque della quantità di 2,5 cl di grappa - di grado alcolico pari al 40/42° che notoriamente è quello medio - bevuta nel periodo compreso tra l’incidente e l’arrivo della polizia, che ha indotto nel IM 1 un’etanolemia teorica dello 0.16 per mille, si ha che egli aveva, al momento dell’incidente, una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.712 per mille (0.872 – 0.16).
12.1. Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore una modifica delle disposizioni penali contenute nella Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Per quanto riguarda le
disposizioni applicabili al presente procedimento, la nuova versione della legge le ha riprese senza sostanziali modifiche, mutandone solo in parte la formulazione.
Ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) - nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2013 che ha sostanzialmente ripreso, come detto, la precedente - è colpevole di guida in stato di inattitudine chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà. Il medesimo capoverso stabilisce che si tratta di un caso grave quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue.
In applicazione dell’art. 55 cpv. 6 LCStr, l’Assemblea federale ha stabilito che un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,RS 741.13). Il capoverso 2 specifica che è considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più.
Dal profilo soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone l’intenzione e può essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).
12.2. Il reato di guida in stato di inattitudine può concorrere con il reato di elusione di provvedimenti atti per accertare l’inattitudine alla guida. Si tratta, infatti, di reati che proteggono interessi giuridici diversi e che, pertanto, possono trovarsi in concorso reale tra loro (DTF 102 IV 40; Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 71; Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, ad art. 91, n. 40; Weissenberger, op. cit., ad art. 91a, n. 28).
12.3. Determinante per poter ritenere adempiuto il reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr è l’accertamento sullo stato di inattitudine del conducente alla guida di un veicolo.
Come visto IM 1 aveva, al momento dell’incidente, una concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0.712 per mille. Una tale concentrazione di alcol nel sangue, pur non essendo una concentrazione di alcol qualificata poiché inferiore allo 0.8 per mille, è comunque superiore alla soglia dello 0.5 per mille a partire dalla quale un conducente è considerato, in ogni caso, inabile alla guida per influsso alcolico, ciò che realizza dunque gli elementi costitutivi oggettivi del reato di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr.
Non vi sono nemmeno dubbi che, in concreto, il reato di guida in stato di inattitudine è realizzato anche dal profilo soggettivo, avendo l’imputato agito intenzionalmente, almeno per dolo eventuale.
Ne discende che IM 1 va dichiarato autore colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.
13. a. Con il suo appello il procuratore pubblico ha chiesto che a IM 1, dichiarato autore colpevole anche di guida in stato di inattitudine, venga inflitta la pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 80.- l’una.
b. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
L’art. 91 cpv. 1 LCStr dispone che chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. L’art. 90 cpv. 1 LCStr punisce anche con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Infine il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. In proposito il Tribunale federale ha precisato che, in virtù di questa disposizione di legge, il principio dell’aggravamento della pena (Asperationsprinzip) è applicabile unicamente se l’autore realizza le condizioni per l’inflizione di pene dello stesso genere. Invece, quando la legge penale non prevede, come in concreto, lo stesso genere di pena per tutte le infrazioni realizzate, le diverse pene devono essere inflitte cumulativamente (STF 19.07.2011, inc. 6B_867/2010, consid. 1.1.2; STF 04.02.2011, inc. 6B_460/2010, consid. 4.3.1.; Trechsel / Affolter-Eijsten, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7).
c. IM 1 risponde di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e infrazione alle norme della circolazione.
La colpa di IM 1 deve essere ritenuta di media gravità. Innanzitutto perché egli si è messo alla guida del suo autoveicolo, che peraltro – come da egli ammesso - nemmeno padroneggiava con particolare destrezza poiché lo aveva appena acquistato, nonostante avesse sorbito delle bevande alcoliche e non avesse, dunque, la piena capacità di condurlo in modo sicuro. In tal senso è notoriamente riconosciuto, e anche l’imputato doveva pertanto saperlo, che una concentrazione di alcol nel sangue eccedente lo 0,5 per mille diminuisce la capacità di reazione e abbassa il livello di attenzione del conducente, rendendo estremamente pericoloso mettersi alla guida. Ma non solo. IM 1, in stato alterato dall’alcol, ha anche eseguito una pericolosa curva a gomito ad una velocità inadeguata, perdendo la padronanza del veicolo, invadendo la corsia di contromano sulla quale, solo per fortuna, non circolava nessun veicolo, e andando a sbattere contro il muro e la panchina in granito ubicata di fianco alla porta del Grotto __________ dove, ancora una volta solo per pura fortuna, non vi era nessun avventore in sosta. Se il comportamento di IM 1 ha avuto delle conseguenze, al di là dei danni materiali, tutto sommato ridotte, è stato dunque solo per una buona dose di fortuna e non di certo per merito dell’imputato. Oltre a ciò, aggrava ulteriormente la colpa del IM 1, il fatto di essersi ingiustificatamente rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, dimostrando così di non voler rendere possibile l’accertamento del suo stato di ebbrezza. Infatti, come già detto, non si è di certo opposto ad un simile esame poiché aveva paura che il risultato fosse falsato dalla grappa bevuta successivamente all’incidente, ma piuttosto perché era consapevole che avrebbe permesso di ricostruire facilmente l’entità del tasso alcolemico presente nel suo sangue al momento in cui si trovava alla guida del veicolo.
Anche dal profilo soggettivo la colpa di IM 1 è di una certa gravità, dal momento che egli avrebbe potuto facilmente evitare, innanzitutto, di mettersi alla guida dopo aver bevuto una quantità di alcol eccedente quanto permesso e, inoltre, di circolare, su un tratto di strada per di più pericoloso, a velocità elevata, dimostrando non solo ben poca prudenza ma anche ragionevolezza.
Infine, dal profilo delle circostanze personali, aggrava in modo esponenziale la colpa di IM 1 la recidiva specifica di cui egli risponde (STF 05.07.2012, inc. 6B_49/2012, consid. 1.2). Non può, infatti, essere ignorato che egli ha subito, dal 2005 ad oggi, ben 3 condanne per guida in stato di inattitudine, di cui due proprio per concentrazione di alcol qualificata nel sangue e una per influsso di sostanze stupefacenti (cannabis), a cui si aggiunge una quarta condanna per guida nonostante revoca della licenza di condurre. Rendendosi nuovamente colpevole di infrazione alla LCStr, IM 1 dimostra dunque di non aver imparato nulla dalle sue precedenti esperienze con la giustizia.
Sulla scorta di tutti gli elementi sopra menzionati e considerato che, come sopra ricordato, pene di genere diverso vanno inflitte cumulativamente, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di fr 7’200.-, corrispondente a 90 aliquote di fr. 80.- ciascuna (per il reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCstr) cui va aggiunta una multa di fr. 2’400.- (per i reati di cui agli art. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 1 LCstr).
Infine, come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato dall’imputato, la pena inflitta va interamente scontata.
14. IM 1 contesta la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena inflittagli precedentemente ai fatti in discussione con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.
14.1.a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale sua successiva esecuzione dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.
Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).
Se,
invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un
delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46. cpv. 1
CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di
prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46.
cpv. 2 CP).
b. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).
Tuttavia,
un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla
revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1
CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di
prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è,
dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro che può essere tratta
dalla circostanza secondo cui l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF
134 IV 140 consid. 4.2).
c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo
di credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP). In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid. 1).
Con il nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.
Questo
cambiamento si riflette sulla questione della revoca del beneficio della
sospensione condizionale: in altre parole, la sospensione condizionale di una
pena (o di parte di una pena) può essere revocata soltanto nell’ipotesi in cui
il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten),
ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa
(DTF 134 IV 140 consid. 4.3).
Per la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi,
per stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere
ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione
d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle
circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la
reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del
carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura
condotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da
sostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della
decisione.
È illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
d. Nella disamina delle prospettive della condotta futura in
relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva,
occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della
sospensione condizionale o meno. Il giudice potrà, ad esempio, ritenere che
l’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il
condannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della
sospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid.
4.5; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011
6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).
14.2. I reati per i quali IM 1 è stato condannato con il giudizio impugnato sono stati commessi durante il periodo di prova relativo alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna inflittagli dal procuratore pubblico con decreto d’accusa del 1° marzo 2010.
In considerazione della sua situazione complessiva, non vi sono prospettive di buona condotta futura dell’autore.
Innanzitutto avuto riguardo ai precedenti penali di cui IM 1 risponde. Egli ha, infatti, dimostrato di essere particolarmente propenso ad infrangere le norme vigenti in ambito di circolazione stradale, rendendosi colpevole dei reati oggetto del presente procedimento nonostante avesse già subito, tra il 2005 e il 2010, ben quattro condanne per infrazione alla Legge sulla circolazione stradale e, di queste quattro condanne, tre gli sono state inflitte proprio per guida in stato di inattitudine e dunque per aver assunto un comportamento sostanzialmente analogo a quello di cui deve rispondere anche in questa sede. Ma non solo. In ben due occasioni, oltre a quella che qui ci occupa, egli ha delinquito durante il periodo di prova, vedendosi di conseguenza revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui precedentemente inflitta (doc. TPC 11), tradendo dunque ripetutamente la fiducia che le autorità penali, con non poca generosità, gli avevano accordato. In proposito basti pensare che il procuratore pubblico ha dato fiducia a IM 1 ancora in occasione dell’ultima condanna ad una pena pecuniaria a lui inflitta con decreto del 1° marzo 2010, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale nonostante i suoi precedenti e nonostante egli si sia reso colpevole, in quell’occasione, di guida nonostante revoca della licenza di condurre, dimostrando dunque, una volta in più, di infischiarsene delle sanzioni pronunciate nei suoi confronti. Ciò che ha nuovamente confermato nel presente procedimento, poiché ha di nuovo infranto le norme sulla circolazione stradale, a poco più di tre anni di distanza dalla precedente condanna e trascorsa solo poco più della metà del periodo di prova a lui generosamente accordato dal procuratore pubblico.
Non da ultimo occorre anche considerare, a riconferma di una prognosi negativa, che l’imputato ha continuato a delinquere anche a dispetto delle sanzioni amministrative di revoca della licenza di condurre pronunciate nei suoi confronti, dimostrando dunque che nemmeno una simile misura è sufficiente a dissuaderlo dal commettere nuovi reati.
Nemmeno suscettibile di migliorare la prognosi dell’imputato appare, infine, la circostanza secondo cui la nuova pena è stata irrogata senza il beneficio della sospensione condizionale. IM 1, ricominciando a delinquere dopo essersi già visto revocare il beneficio della sospensione condizionale ad una precedente pena pecuniaria di complessivi fr. 7'500.- (doc. TPC 11), ha dimostrato di non essere particolarmente sensibile al pagamento di somme di denaro, ancorché non di poco conto.
In queste circostanze, vista la propensione al delinquere dimostrata dall’imputato, la revoca del beneficio della sospensione condizionale accordata alla pena inflittagli nel 2010 altro non è che un atto dovuto, non avendo l’appellante risposto in modo positivo nemmeno alla fiducia che, ancora in quell’occasione, gli era stata dimostrata dal procuratore pubblico.
Da quanto precede, discende che la decisione del primo giudice di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna (per complessivi fr. 7'200.-) di cui al decreto d’accusa del 1° marzo 2010, merita conferma.
15. Visto l’esito degli appelli, la tassa di giustizia e le spese per il giudizio di prima istanza sono poste integralmente a carico di IM 1.
Gli oneri processuali d’appello vanno, invece, posti interamente a carico dello Stato per l'appello principale, mentre per l'appello incidentale essi vanno posti interamente a carico di IM 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34, 36, 42, 46, 47, 48, 49 e 106 CP,
90 cifra 1, 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr,
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale è parzialmente accolto, mentre è respinto l’appello incidentale.
Di conseguenza ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.e 1.2. della sentenza 11 giugno 2013 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________, il 02.09.2012, negligentemente perso la padronanza dell’autovettura BMW targata, invadendo la corsia di contromano e cozzando contro una panchina ed un muro;
1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________, il 02.09.2012, intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità;
1.1.3. guida in stato di inattitudine per aver condotto l’autovettura BMW targata in stato di ubriachezza (concentrazione di alcol nel sangue pari allo 0.712 per mille).
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 7’200.- (settemiladuecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 120 (centoventi);
1.2.2. alla multa di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 30.
1.3. È revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 7'200.- (settemiladuecento) di cui al decreto d’accusa 891/2010 del 1° marzo 2010.
1.4. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado sono posti a carico di IM 1.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti interamente a carico dello Stato.
Non si accordano ripetibili.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti interamente a carico dell’imputato. Non si accordano ripetibili.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.