Incarto n.
17.2013.160

Locarno

17 giugno 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 giugno 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall’avv. Daniel Ponti, 6901 Lugano

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 26 luglio 2013)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 7 agosto 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con decreto di accusa n. 1983/2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autrice colpevole di:

 

                                         favoreggiamento, per avere, a __________ negli uffici della polizia cantonale in data 30 marzo 2011, tentato di sottrarre a procedimento penale il figlio __________ - che si era reso autore di un tentato furto a __________ la notte precedente - dichiarando che l’automobile Peugeot 206, targata __________, vista alle ore 22.30/22.45 da due testimoni allontanarsi dal luogo del reato, era nelle medesime circostanze di tempo in suo possesso, essendosi recata in Italia verso le 21.00 con un’amica utilizzando la suddetta vettura ed essendo rientrata verso le 23.30;

 

                                         furto di poca entità, per avere a __________ in data 3 febbraio 2012, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno del negozio __________ un articolo di abbigliamento del valore di fr. 34.90 (refurtiva recuperata e in seguito pagata dall’imputata);

 

                                         Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1’200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di fr. 100.- e al pagamento di tasse e spese. Il procuratore pubblico ha, inoltre, proposto il prolungamento di un anno del periodo di prova della sospensione condizionale della pena che era stata inflitta a AP 1 con DA 22 giugno 2011.

 

                                         Con sentenza dell’11 giugno 2013, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da AP 1, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, ma ha ridotto la pena proposta dalla pubblica accusa, condannando la qui appellante alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 900.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di fr. 100.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

                                         Il prolungamento di un anno del periodo di prova della sospensione condizione relativa alla precedente condanna è stato confermato dal primo giudice.

 

 

preso atto che             contro la sentenza del presidente della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

 

                                         Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 agosto 2013, l’appellante ha precisato di impugnare i punti 1.1 e 2. del dispositivo della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dal reato di favoreggiamento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio. Non ha, invece, contestato l’imputazione di furto di poca entità, chiedendo che la pena sia limitata alla multa di fr. 100.-.

                                         L’appellante ha, inoltre, presentato un’istanza probatoria che è stata respinta con decreto 11 marzo 2014.

esperito                         il pubblico dibattimento il 23 maggio 2014, durante il quale l’appellante ha chiesto di essere prosciolta dalla condanna per favoreggiamento, non essendo adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato. In subordine, l’appellante ha chiesto di essere mandata esente da pena, considerata la stretta relazione tra madre e figlio. Per quanto attiene al furto di lieve entità, ella ha chiesto una pena lieve, vista la scarsa gravità del reato.

 

 

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                         Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                         Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

                                         In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b).

                                         L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss.).

                                         In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in DTF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

 

                                   3.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., Basler Kommentar StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

                                         Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia 28, consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                         Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

                                         Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo  (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; DTF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, op. cit., Basler Kommentar StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                         L’accusata e i suoi precedenti penali

 

                               4.a.   AP 1, cittadina italiana nata il __________ a __________, beneficiaria di una rendita AI, è sposata con __________, che all’epoca dei fatti stava espiando una pena privativa della libertà per ripetuti reati contro il patrimonio e contro la libertà personale, nonché reati di comune pericolo  e violazione della Legge federale sulle armi e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (CCRP 12 agosto 2005, inc. n. 17.2005.34 e 17.2005.35).

                                         Da questo matrimonio non sono nati figli.  Da un precedente matrimonio, AP 1 ha avuto un figlio, __________, nato il __________, macellaio in disoccupazione.

 

                                  b.   A carico di AP 1 vi sono le seguenti condanne:

                                         -  sentenza 1.7.2005 della Pretura penale: condanna a 5 giorni di arresto, sospesi condizionalmente, per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                         -  DA 22.6.2009: condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa per il periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.- per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e violazione della LF sugli stranieri per incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale.

 

 

                                         L’inchiesta

 

                              5. a.   Secondo il rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria 24 ottobre 2011, attorno alle ore 22.45 del 29 marzo 2011, il custode del distributore __________ di via __________ a __________ ha allertato la polizia poiché, udito dei rumori provenienti dallo stabile dell’ufficio cambio, guardando dal balcone della sua abitazione aveva visto un uomo incappucciato allontanarsi in tutta fretta dal retro dell’ufficio cambio, per raggiungere un complice che era al volante di un veicolo Peugeot 206 di colore nero.

                                         Accortosi di essere stato visto, l’individuo incappucciato ha tentato invano di togliere la targa al veicolo, per poi aprire il baule e gettarvisi dentro, gridando al conducente di allontanarsi. L’automobile con a bordo i due uomini è, quindi, partita velocemente in direzione di __________ (rapporto di inchiesta 24 ottobre 2011, pag. 3; verbali interrogatorio __________ e __________ 30 marzo 2011).

 

                                         Grazie al numero di targa (__________) annotato dal custode, gli inquirenti sono risaliti a AP 1, intestataria del veicolo.

 

                                         In seguito, sempre la sera del 29 marzo 2011, le guardie di confine hanno notato la medesima autovettura in via __________ a __________, parcheggiata nel posteggio del bar __________, situato di fronte all’appartamento di AP 1.

                                         Alle ore 23.36, le guardie hanno, poi, visto l’appellante uscire dalla propria abitazione, attraversare la strada e spostare la vettura nel parcheggio sotterraneo della palazzina in cui abita (rapporto di inchiesta 24 ottobre 2011, pag. 3 e 5).

 

                                  b.   Nella notte, AP 1 è stata interrogata dalla polizia.

                                         Nel verbale relativo a tale audizione, si legge che la donna è stata “interrogata in qualità di persona informata sui fatti (art. 178 CPP) nell’ambito del procedimento a carico di ignoto/i, per titolo di furto tentato e favoreggiamento”

 

                                         Durante l’interrogatorio (iniziato alle 01.40 del 30.3.2011), gli inquirenti hanno chiesto alla donna di giustificare il proprio impiego del tempo, in particolare di indicare dove lei avesse trascorso la serata e, poi, di precisare se vi fossero dei testi in grado di confermare che lei, all’ora del tentato furto, fosse davvero dove aveva dichiarato di essere.

                                         Alla donna gli inquirenti hanno, inoltre, posto domande volte a verificare se lei avesse dato, quella sera, la chiave della vettura a terzi.

                                         Nel corso dell’interrogatorio, alla donna è stato, prima, fatto prendere atto che, verso le 22.45, “due testimoni hanno visto due persone, apparentemente di sesso maschile, allontanarsi furtivamente” (AI3 pag. 2) a bordo della sua autovettura. Poi che i testi, “poco prima di vedere i due individui darsi alla fuga (…), hanno udito dei forti colpi provenienti dall’ufficio cambio” (AI3 pag. 3 in alto). In seguito, é stato fatto prendere atto che, più tardi,  “alle ore 23.36 due agenti del corpo Guardie di confine l’hanno notata” (AI3 pag. 3 in basso) spostare l’autovettura da un parcheggio esterno al garage.

                                         Ogni volta, alla donna è stato chiesto di dare spiegazioni.

                                         Gli inquirenti non hanno chiesto nulla alla donna in relazione al figlio.

                                         Non risulta nemmeno che essi le abbiano detto che il figlio fosse sospettato di essere fra gli autori del tentato furto.

 

                                         All’inizio dell’interrogatorio, la donna ha chiesto di essere assistita da un avvocato.

                                         L’avv. DI 1 - rintracciato dagli agenti fra gli avvocati di picchetto - è intervenuto alle 3.05.

 

                                   c.   Alla prima domanda rivoltale - intesa a verificare come avesse trascorso la serata - AP 1 ha risposto di essersi recata, in Italia, con un’amica, che la trasferta era avvenuta con la sua autovettura e che erano rientrate in Svizzera verso le 23.30 per poi trascorrere la serata in un bar (verbale interrogatorio 30 marzo 2011, pag. 2).

                                         Poi, la donna ha modificato - sui tempi dei suoi spostamenti - la dichiarazione resa poco prima, affermando di essere rientrata in Svizzera già alle ore 22.45 e di essersi subito recata nel bar __________. Agli inquirenti che le chiedevano se vi fosse qualcuno in grado di confermare tale circostanza, la donna ha indicato che i due camerieri del locale e una ragazza avrebbero potuto testimoniare che, all’ora in cui i testi avevano visto la sua vettura allontanarsi dal distributore, lei era effettivamente nel bar.

                                         Agli agenti che le chiedevano di determinarsi sullo spostamento della vettura, la donna ha confermato di averlo fatto precisando, però, di non essere salita nell’appartamento.

 

                                  d.   Il 28 aprile 2011, interrogata dalla polizia, __________, l’amica con cui l’appellante aveva trascorso la serata, confermando, per il resto, le dichiarazioni dell’amica, l’ha sconfessata sulla questione della vettura utilizzata per la trasferta in Italia:

 

(…) A Varese ci siamo recati con la mia auto.“ (PS __________ 28 aprile 2011, pag. 2).

 

                                   e.   Nuovamente sentita il 17 maggio 2011, AP 1, pur ribadendo che, per la trasferta in Italia la sera del 29 marzo 2011, era stata usata la sua autovettura, ha precisato che essa era stata lasciata al valico del Gaggiolo e che, da lì, aveva proseguito sulla vettura dell’amica (verbale interrogatorio 17 maggio 2011, pag. 2 e 3).

 

                                    f.   Solo l’anno successivo, il 23 marzo 2012, sentita dal procuratore pubblico, AP 1 ha ammesso di non avere detto la verità sull’utilizzo della vettura poiché, effettivamente, la sera del 29.3.2011, la trasferta in Italia era avvenuta con l’automobile di __________. Ha, tuttavia, precisato di avere mentito per non creare guai all’amica, guardia carceraria in un penitenziario:

 

In merito a questi fatti (quelli della notte 29-30 marzo 2011, ndr) di cui ho un buon ricordo posso dire che effettivamente in Italia sono andata con la macchina di __________. La mia macchina è rimasta sul piazzale del Bar __________ a partire da quando __________ è passata a prendermi per andare a cena in Italia. Erano circa le 21:00, ovvero un po’ più tardi del solito. Finora ho dichiarato che sono andata in Italia con la mia macchina perché volevo coprire __________ dato che lei è guardia carceraria e so che il fatto che ci frequentiamo le crea qualche problema sul posto di lavoro.” (PP 23 marzo 2012, pag. 2 e 3).

 

                                  g.   __________ è stato sentito dalla polizia la prima volta il 4 luglio 2011.

                                         In quell’occasione è stato sentito come persona informata sui fatti (PIF).

                                         E’ stato interrogato una seconda volta, come imputato, il 15 settembre 2011.

                                         Il ragazzo ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in relazione all’episodio del 29 marzo 2011.

                                         Nonostante le negazioni di __________, in data 23.4.2012, il PP ha emanato nei suoi confronti un DA in cui lo dichiarava autore colpevole, fra l’altro, di tentato furto e guida senza essere titolare della licenza e ne proponeva la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 100.-.

                                         Il ragazzo ha presentato opposizione che, però, è stata dichiarata tardiva con sentenza 25 luglio 2012 della Pretura penale (inc. 81.2012.207).

                                         Il DA è, così, passato in giudicato.

 

                                  h.   Con decreto di accusa di uguale data, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autrice colpevole - oltre che di furto di poca entità, per aver sottratto il 3 febbraio 2012 un capo di abbigliamento a danno del negozio __________ di __________ - di favoreggiamento per avere “a __________ negli uffici della Polizia cantonale in data 30 marzo 2011, tentato di sottrarre a procedimento penale il figlio __________ che si era reso autore di un tentato furto commesso a __________ la notte precedente, (…) dichiarando che la vettura Peugeot 206, di colore nero, targata __________, vista alle ore 22:30/22:45 da due testimoni allontanarsi dal luogo del reato (…) era nelle circostanze di tempo indicate dai due testimoni in suo possesso in quanto verso le 21:00 si era recata in Italia con un’amica rientrando verso le 23:30 utilizzando la suddetta Peugeot 206 di sua proprietà” (DA 23.4.2012).

 

                                         Avverso tale decreto, l’imputata ha interposto tempestiva opposizione che, come visto, è stata respinta dal primo giudice con sentenza 11 giugno 2013.

 

 

                                         Appello

 

                                   6.   L’appellante chiede il suo proscioglimento dalla condanna per favoreggiamento sostenendo, dapprima, che, nonostante fosse una bugia, quanto dichiarato il 30.3.2011 non può essere costitutivo di reato ritenuto che, in quell’occasione, al di là dell’annotazione a verbale, lei era materialmente interrogata in qualità di accusata.

                                         Inoltre, in via abbondanziale, l’appellante ha sostenuto che, la sera del 30 marzo, non sapeva neppure che il figlio fosse sospettato di essere fra gli autori del tentato furto.

 

                                   7.   Giusta l’art. 305 CP – che protegge l’amministrazione della giustizia penale – chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59–61, 63 e 64 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

                                         È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale estero o all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli art. 59–61, 63 o 64 CP una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’art. 101 CP (cpv. 1bis).

                                         Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena (cpv. 2).

 

                                         La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale” presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP é un reato di evento e non di sola messa in pericolo (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., p. 461; DTF 106 IV 189 consid. 2.c; 117 IV 467 consid. 3; DTF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, n. 10 ad art. 305 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, § 55 n. 9).

                                         Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1). Entrano, poi, in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante o, anche, l’espiare una pena al posto di un altro (DTF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1; DTF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 8.1.; Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 10; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 461 e seg.; Cassani, op. cit., n. 15 ad art. 305 CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/S.Gallo 2013, n. 7-9 ad art. 305 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 28 ad art. 305 CP).

                                         Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione, deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento dell’autore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; 106 IV 189 consid. 2.c; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 305 CP; Cassani, op. cit., n. 13-14 ad art. 305 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 461; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Stafrecht II, 3a ed., n. 22 ad art. 305 CP). E’, infatti, necessario che l’autore con il suo comportamento causi – anche solo temporaneamente – un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 461). Un semplice atto di assistenza, che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è dunque sufficiente (DTF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1).

 

                                         Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non sia ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 305 CP e rinvii; Cassani, op. cit., n. 10 ad art. 305 CP; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 18 ad art. 305 CP; CCRP del 15 dicembre 2005, inc. 17.2003.49, consid. 5a). L’atto illecito consiste, infatti, nel rendere difficoltosa o nel rallentare l’attività delle autorità inquirenti (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 5 ad art. 305 CP). Affinché il reato di favoreggiamento sia adempiuto non è, invero, nemmeno necessario che il reato a monte sia stato effettivamente commesso: siccome il bene tutelato dalla norma è la ricerca della verità, secondo giurisprudenza e dottrina maggioritaria, la colpevolezza del favoreggiato è irrilevante (DTF 69 IV 118, p. 120; 99 IV 266, consid. II.2; 101 IV 314, consid. 2; 104 IV 238, consid. 1.e; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 460, con riferimenti; Cassani, op. cit., n. 6 ad art. 305 CP; Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 2 ad art. 305 CP; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 26 ad art. 305 CP; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 305 CP; contra Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 6).

                                         L’atto, ad ogni modo, deve essere rivolto a beneficio di una terza persona: il favoreggiamento di sé stessi non è punibile (Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 12, con riferimenti a DTF 73 IV 237 consid. 1, 96 IV 155 consid. I.6, 115 IV 230 consid. 1, 118 IV 254 consid. 5; Cassani op. cit., n. 24 ad art. 305 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 467 e seg.). Ciò vale perfino nel caso in cui l’autofavoreggiamento va inevitabilmente a vantaggio altresì di un terzo (Stratenwerth, op. cit., § 55 n. 12; Cassani op. cit., n. 26 ad art. 305 CP, con riferimenti a DTF 101 IV 314 consid. 2, 102 IV 29 consid. 1). In particolare chi, nell’ottica dell’autorità inquirente, entra in considerazione quale autore o correo del reato a monte, non può commettere favoreggiamento (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 11 ad art. 305 CP).

 

                                         Dal profilo soggettivo il reato di favoreggiamento è realizzato se l’autore ha agito intenzionalmente, essendo sufficiente il dolo eventuale (DTF 99 IV 266, consid. II.4). Un’intenzione particolare non è richiesta: è sufficiente che l’autore sapesse che il suo comportamento era adeguato ad evitare oppure ritardare la cattura o il perseguimento da parte delle autorità della persona favoreggiata (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 385). Inoltre l’autore doveva sapere che il favoreggiato rischiava seriamente di essere perseguito penalmente (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 7), senza dover conoscere precisamente quali reati gli fossero contestati (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 29).

 

                              8. a.   Nel caso di specie, è fuor di dubbio che l’appellante ha mentito durante il primo interrogatorio di polizia (la notte tra il 29 e il 30 marzo 2011), dichiarando di essersi recata oltre confine con la propria vettura.

 

                                         La stessa appellante lo ha ammesso:

Confermo che in occasione del primo interrogatorio non ho detto la verità in merito all’uso del veicolo” (verbale interrogatorio 11 giugno 2013; cfr., inoltre, PP 23 marzo 2012);

                                         Che, in quell’occasione, ella abbia detto il falso è, poi, confermato dalle altre evidenze probatorie, e meglio dalle testimonianze

                                         -  di __________, secondo cui, per la trasferta in Italia, non avevano usato la vettura di AP 1;

                                         -  di __________ e __________, che hanno visto i due uomini al distributore __________ di __________ fuggire a bordo del veicolo intestato all’appellante;

 

 

                                  b.   La questione fondamentale cui occorre dare risposta è quella a sapere quale fosse, dal profilo del CPP, lo statuto della signora AP 1 al momento del suo interrogatorio ad opera della polizia il 30 marzo 2011.

                                         Il fatto che, formalmente, AP 1 sia stata sentita come PIF è irrilevante (cfr. Macaluso, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 111, n. 4 e segg.; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 111 n. 5; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., §66 n. 461, 463 e segg.).

                                         È, infatti, considerato imputato (“prévenu”, “beschuldigte Person”) chiunque è indiziato (“soupçonné”, “verdächtigt”), incolpato (“prevenu”, “beschuldigt”) o accusato (“accusé”, “angeklagt”) di un reato, in particolare, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale.

                                         È, dunque, imputato, in sostanza ed in estrema sintesi, colui nei cui confronti è manifestato in atti concreti di un’autorità penale il sospetto di avere partecipato, a titolo principale od accessorio, alla realizzazione di un’infrazione (Macaluso, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 111, n. 4 e 10; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., Petit commentaire CPP, ad art. 111 n. 5; Piquerez, op. cit., §66 n. 461).

                                         L’acquisizione dello statuto di imputato non dipende, dunque, da un’indicazione formale dell’autorità, sufficiente essendo che la persona sia fatta oggetto, da parte dell’autorità penale, di atti istruttori. Pertanto, a dipendenza delle circostanze, lo statuto di imputato può essere dato già nel corso del primo interrogatorio di polizia (Macaluso, op. cit., Commentaire romand CPP, ad art. 111, n. 11).

 

                                         In concreto, emerge dal contenuto dell’interrogatorio che AP 1, il 30 marzo 2011, è stata sentita come imputata, e meglio come sospettata di un reato.

                                         E’ chiaro - perché è l’unica lettura possibile del contenuto del verbale 30.3.2011 - che, per gli inquirenti, le informazioni in loro possesso a quel momento indicavano che la signora AP 1 potesse essersi, in qualche modo, resa colpevole di un reato penale in relazione al tentato furto ai danni del distributore: o come partecipante al reato principale (ciò che era indiziato dall’utilizzo della sua vettura) o come favoreggiatore (ciò che, se la prima ipotesi non si fosse rivelata fondata, era indiziata dallo spostamento della vettura dal parcheggio al garage coperto).

                                         Ed è evidentemente per verificare tali indizi che gli agenti hanno interrogato la signora AP 1.

                                         In effetti, come visto, tutte le domande degli inquirenti erano volte ad accertare, da un lato, dove fosse la donna al momento del tentato furto e, dall’altro, a chiarire la questione dello spostamento della vettura dal parcheggio esterno al garage.

                                         Ma non solo.

                                         All’inizio del verbale è stato indicato esplicitamente che il procedimento, nel cui ambito la donna era sentita, era stato, appunto, avviato per “titolo di furto tentato e favoreggiamento”.

                                         E, infine, significativo nel senso appena indicato è il fatto che gli inquirenti hanno convocato - e si era nel pieno della notte - un avvocato (art. 129 e seg. CPP).

                                         In queste condizioni, è manifesto che l’appellante è stata sentita come imputata ai sensi dell’art. 111 CPP.

 

                                   c.   A titolo abbondanziale, si osserva, poi, come, durante l’interrogatorio più volte citato, non solo gli inquirenti non hanno informato l’interrogata di (pretesi) sospetti a carico del figlio __________, ma nemmeno ne hanno mai fatto il nome (che è stato citato solo una volta dall’interrogata stessa, cfr. verbale interrogatorio 30 marzo 2011, pag. 3 in fondo).

                                         È, del resto, verosimile pensare che, a quel momento, gli inquirenti non avessero nemmeno pensato al ragazzo, ritenuto come gli unici elementi in loro possesso portassero soltanto alla donna (che è stata, peraltro, la sola ad essere interrogata quella notte).

 

                                  d.   In queste circostanze, forza è concludere, in applicazione di quanto indicato al consid. 7, che l’appellante non poteva rendersi colpevole del reato di favoreggiamento, essendo ella interrogata in relazione ad ipotesi di reato che la coinvolgevano personalmente.

 

                                   9.   Ritenuto che l’imputazione di furto di poca entità non è contestata dall’appellante, la multa di fr. 100.- inflitta dal primo giudice, merita conferma, siccome ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47, 106  e 172ter CP, nonché equivalente a quanto postulato dalla stessa appellante (cfr. dichiarazione di appello 7 agosto 2013).

 

                                         Tassazione della nota d’onorario

 

                                10.   La nota d’onorario dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata e viene pertanto approvata così come esposta, ad eccezione dei dispendi relativi alle telefonate con i familiari dell’appellante, non necessarie allo svolgimento della difesa penale.

 

                                         Tassa di giustizia e spese

 

                                11.   Visto l’esito dell’appello, le tasse e le spese del giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 limitatamente a fr. 550.-.

                                         La tassa e le spese di appello sono poste a carico dello Stato.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 132, 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,

                                         34 e segg., 106, 139, 172ter, 305 CP,

                                         nonché, sulle spese, gli art. 426, 428 CPP e la LTG,

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, tutti i dispositivi della sentenza 11 giugno 2013 della Pretura penale sono passati in giudicato, ad eccezione dei dispositivi n. 1.1 e 2.:

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolta dall’imputazione di favoreggiamento.

 

                               1.2.   In relazione al furto di poca entità, AP 1 è condannata alla multa di fr. 100.-.

 

                               1.3.   Gli oneri processuali di prima istanza sono posti a carico dell’appellante per fr. 550.-, mentre l’importo restante pari a fr. 400.- è a carico dello Stato.

 

                                   2.   La nota professionale dell’avv. DI 1, è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.     5'755.00          

-  spese                                       fr.        553.60

-  IVA (8% dal 1.1.2011)           fr.        504.70

Totale                                          fr.     6'813.30

 

                                         a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

                               2.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                               2.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                               2.3.   AP 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'000.-

 

                                         sono posti a carico dello Stato.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-  

-  

-  

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.