Incarto n.
17.2013.167

Locarno

20 gennaio 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera;

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 luglio 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 19 agosto 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:            -   con decreto d'accusa n. 1393/2012 del 26 marzo 2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h.

                                         Egli ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'000.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 500.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.

                                         Contro il decreto d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d'accusa, l'11 aprile 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;

 

                                     -   statuendo il 19 luglio 2013 sull'opposizione, il giudice della Pretura penale ha integralmente confermato l'imputazione e condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'000.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (dispositivo 2.1), ed a una multa di fr. 500.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni; dispositivo 2.2), oltre al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.– (dispositivo 2.3);

 

                                     -   il 25 luglio 2013 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.

Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 agosto 2013, pur senza indicare i dispositivi impugnati, egli ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado, postulando di essere dichiarato autore colpevole (solo) di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 [cpv. 1 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013] LCStr), per aver violato le norme medesime circolando il 29 ottobre 2011 a __________ con la vettura __________ alla velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza). Conseguentemente ha postulato l'adeguamento della pena e delle spese procedurali alla derubricata imputazione; il tutto con protesta di spese e indennità;

 

                                     -   un'istanza probatoria contestuale alla dichiarazione d'appello è stata respinta con decreto del 30 settembre 2013;

 

                                     -   l'imputato con scritto del 1° ottobre 2013 e l'accusa con scritto del 3 ottobre 2013 hanno aderito alla proposta della presidente di questa Corte di trattare la causa in procedura scritta;

 

                                     -   il 14 ottobre 2013 AP 1 ha introdotto – tempestivamente – un memoriale contenente le motivazioni dell'appello e le seguenti richieste di giudizio:

 

                                         1.    L'appello è integralmente accolto.

 

                                         a)    AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della

                                               circolazione stradale (art. 90 cif. 1 LCSTR) per avere in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, violato le norme della circolazione stradale in particolare per avere circolato con la vettura __________ alla velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza).

 

                                         b)    I considerandi (recte: dispositivi) 2.1; 2.2 e 2.3 della sentenza vengono adeguati ritenuta la minore violazione commessa.

 

                                         2.    Protestate spese e ripetibili;

 

                                     -   con scritti 23 ottobre 2013 sia primo giudice che il procuratore pubblico hanno dichiarato di rinunciare all'inoltro di osservazioni all'appello;

 

 

ritenuto

                                         Potere cognitivo della Corte d'appello penale              

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                          Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                          Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

                                          L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                          Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

 

 

                                          L'imputato

 

                                   2.   AP 1 è nato a __________ il 14 ottobre. Nel 1994 si è unito in matrimonio a __________ nata __________ (1967) e dall'unione sono nati __________ (1997) e __________ (2000). I coniugi vivono separati dal 2005, entrambi a __________, la moglie con i due figli, l'imputato con la madre ed una sorella (dati MOVPOP).

                                          Di professione assicuratore, AP 1 ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di fr. 7'000.–.

                                          Quanto ai precedenti penali va segnalato un decreto d'accusa cresciuto in giudicato del 24 settembre 2007 con cui egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 180.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 1'000.– per titolo di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), infrazione alle norme della circolazione (art. 91 cifra 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr), reati commessi il 28 maggio 2007.

                                         

 

                                          Risultanze dell'inchiesta e giudizio di primo grado

 

                                   3.   La sera del 29 ottobre 2011, verso le 20:50, l'imputato circolava alla guida della propria vettura __________, targata, sulla strada cantonale del __________, proveniente da __________ e diretto ad __________, dove era atteso per cena.

Giunto a __________, dopo i due tornanti ai piedi del __________ è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli ha contestato una grave infrazione delle norme della circolazione stradale, per avere circolato sul tratto appena percorso ad una velocità punibile di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza), ove vige il limite di 80 km/h, velocità accertata mediante veicolo inseguitore dotato di apparecchio di rilevazione Multagraph T2-92.

Interrogato poco dopo, AP 1 si è detto consapevole del vigente limite di 80 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva: "Non me ne sono reso conto. L'auto che conducevo è pesante e l'ho lasciata andare in discesa. Il mio errore è stato quello di non rallentare" (verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di polizia 29 ottobre 2011, doc. 1 dell'inc. 2011.9561 del Ministero Pubblico).

Nel rapporto di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata di notte, con fondo stradale asciutto ed in situazione di traffico scarso. All'imputato è stata come detto contestata una velocità punibile di 110 km/h, basata sul dato di 123 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza del 10%, con risultato 110,7 km/h,   arrotondato per difetto alla cifra più vicina (art. 8 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Il rapporto di costatazione segnala inoltre: "Rilevamento effettuato su una tratta di 1212 metri" (rapporto di polizia citato, pag. 1).

 

 

                                   4.   La velocità punibile indicata nel rapporto in questione si fonda sui dati rilevati dall'apparecchio Multagraph T21-92 durante l'inseguimento e registrati sulla striscia di carta agli atti, stando alla quale per l'accertamento della "velocità media più elevata" è stata considerata la finestra aperta a 182 metri dall'inizio della misurazione e chiusa dopo un percorso di 1000 metri. Ciò significa che la finestra è stata chiusa a 1182 metri dall'inizio della misurazione, effettuata su una lunghezza complessiva di 1212 metri. La striscia indica, poi, una velocità in progressione da 0 a 843 metri (da 107 a 134 km/h), poi in graduale calo fino a 1136 metri (da 134 a 131 km/h) e un picco finale nell'ultimo rilevamento tra 1136 metri e 1212 metri (da 131 a 137 km/h). Dalla striscia risultano infine effettuate 19 misurazioni per una durata complessiva di 36 secondi.

 

                                   5.   Davanti al primo giudice AP 1 ha sostenuto che l'inseguimento è avvenuto su un tratto di strada caratterizzato da diverse curve, talune addirittura pieganti di 180° (tornanti del __________). Data simile conformazione della strada, a suo giudizio un rilevamento della velocità "in linea", secondo la modalità della finestra di misurazione, non poteva entrare in linea di conto, dovendo gli agenti di polizia considerare, invece, il valore medio calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione, come prescritto dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA. Detto altrimenti, in concreto occorreva calcolare la velocità partendo dalla somma delle velocità rilevate (2291) dividendola poi per il numero dei rilevamenti (19), ciò che avrebbe dato come risultato una velocità di 120,57 km/h, da arrotondare a 120 km/h, equivalente a una velocità punibile (dedotto il margine di tolleranza del 10%) di 108 km/h. Ciò che avrebbe connotato comunque un'infrazione alle norme della circolazione stradale, ma di grado medio-grave secondo l'art. 90 cifra 1 (cpv. 1 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, anziché grave giusta l'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr, come in concreto addebitatagli.

                                          Richiamandosi al principio in dubio pro reo, l'imputato ha inoltre ipotizzato, quale corretto metodo di rilevamento, quello di considerare una misurazione di 1000 metri partendo però dal punto 0, ove peraltro era stata rilevata una velocità già di per sé eccessiva (107 km/h). Chiudendo la misurazione a 1000 metri (1063 metri rilevati sulla striscia) avremmo un totale di 2023, da dividere per 17 misurazioni, con un risultato di 107 km/h dedotto il margine di tolleranza del 10%. Anche in questa ipotesi l'infrazione esorbiterebbe dal caso grave.

 

                                   6.   Data per assodata la correttezza delle misurazioni effettuate dalla polizia, il giudice della Pretura penale ha confermato sia l'imputazione che la pena proposte con il decreto d'accusa, argomentando, testualmente:

 

     9.  (…) Per quanto riguarda i mezzi tecnici impiegati va detto che si tratta di una misurazione della velocità effettuata con apparecchiature Multagraph (senza documentazione fotometrica e unicamente con dati registrati su una striscia di carta), omologate e debitamente controllate. Per quanto attiene invece alla valutazione dei dati di misurazione messi in atto in quel caso dagli agenti, si giunge alla medesima conclusione. Contrariamente a quanto pretende la difesa, la misurazione della velocità “in linea” è effettuabile anche su percorsi caratterizzati da curve. Tale assunto si rileva dalla lettura dell’allegato 1 OOCCS-USTRA, nelle tre lingue (interpretazione letterale) e delle istruzioni USTRA concernenti i controlli di Polizia della velocità, del 22 maggio 2008 al punto 10.4 (controlli mediante veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica).

                                                 In effetti, se il testo in italiano potrebbe in un certo tal senso apparire impreciso (in linea è sinonimo di rettilineo) non [è] il caso per quanto attiene alle altre due lingue nazionali. L’interpretazione letteraria del testo citato, in tedesco e in francese (diversamente che in italiano) non lascia spazio a dubbi. Infatti, in francese viene indicato che per l’accertamento può essere utilizzata la “valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon”. In tedesco si fa riferimento ad un “mittlerwert über gesamte Messstrecke oder mitlaufendes Messfenster zur Ermittlung der schnellsten Fahrstrecke innerhalb der gesamten Messstrecke”.

                                                  La disposizione non fa dunque riferimento alla conformazione della strada, diritta o a curve, bensì, unicamente a finestre di misurazione.

                                                  “In linea” non significa dunque che il tratto di strada deve essere diritto, bensì che la finestra di misurazione adottata contenga rilevazioni “consecutive” (e non intercalate) per 500m, 1000m o 2000m.

                                                Esattamente come avvenuto nella fattispecie.

 

 

                                          10.   Pure la seconda censura della difesa è negata (recte: votata) all’insuccesso. Come sopra spiegato per determinare la velocità punibile occorre considerare il tratto più rapido su tutta la lunghezza misurata e non quello più lento. Il concetto di considerare l’accertamento più favorevole per l’imputato non è infatti applicabile in un contesto come quello appena indicato siccome non si tratta di scegliere fra due valutazioni non precise (come ad esempio avviene per la misurazione del tasso massimo o minimo di alcolemia) bensì di rilevare un fatto oggettivo sicuro: l’eccesso di velocità nel suo punto culminante"

       (sentenza impugnata, pag. 4-5).

 

                                         

                                          Appello

 

                                   7.   Con l'impugnativa in esame l'appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado, nel senso di derubricare l'imputazione a suo carico, da grave a medio-grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per aver violato le norme medesime circolando il 29 ottobre 2011 a __________ con la vettura __________ alla velocità di 108 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) e non, come ritenuto dall'accusa e dal primo giudice, alla velocità di 110 km/h. Ciò comporta come conseguenza che il superamento della velocità autorizzata di 80 km/h non ha raggiunto la soglia di 30 km/h che caratterizza un caso oggettivamente grave di infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]) LCStr).

 

                                   8.   Le argomentazioni d'appello ricalcano quelle proposte – e disattese dal giudice – in prima sede.

L'appellante ritiene, in particolare, che per interpretazione letterale una norma che si richiama ad una "finestra di misurazione in linea" non può che riferirsi ad una situazione in cui non vi sono curve particolari con un raggio stretto, come quelle del __________, che di fatto impediscono all'autovettura civetta di avere per definizione una distanza costante dalla vettura inseguita. Ne segue che nel caso di un tratto che per sua morfologia impedisce il mantenimento di una distanza costante tra veicolo inseguitore e veicolo inseguito, l'accertamento della velocità non può avvenire per finestra di misurazione, dovendo per contro basarsi sul valore medio calcolato su tutta la lunghezza del tratto di misurazione (come prescritto dall'allegato 1 all'OOCCS-USTRA).

Ritiene poi, sulla scorta di uno "specchietto riassuntivo" riportato nella motivazione scritta dell'appello, a pag. 5, che la polizia non sarebbe riuscita a porre in essere tutti i rilevamenti ogni 60 metri (distanza percorsa tra il primo e il secondo rilevamento), come avrebbe dovuto e potuto fare in un tratto "in linea", sicché l'accertamento della velocità non sarebbe avvenuto mantenendo una distanza costante tra i due veicoli.

 

                                      

 

                                          Diritto

                                         

                                   9.   L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).

 

                                   a.   In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere gli 80 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 3, la limitazione generale della velocità a 80 km/h vale a partire dal segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" o "Fine della velocità massima" e, lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire dal segnale "Fine della semiautostrada" o dal segnale "Fine dell'autostrada".

 

                                  b.   Nell’ambito degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale, che per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’Allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore” (senza documentazione fotometrica), in caso di “distanza costante”, dispone che dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10% o all’8% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 500 m, 1000 m o 2000 m.

                                   c.   Nel caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica ma con dati registrati sulla striscia di carta – come in concreto – le citate istruzioni DATEC del 22 maggio 2008 prevedono:

 

                                          -    che la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (10.4.1.1);

 

                                          -    che il tratto di misurazione deve essere almeno di 500 m (10.4.1.2);

                                          -    che la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione (10.4.1.3);

 

                                          -    che è ammessa l'analisi di finestre di misurazione all'interno di un tratto di misurazione più lungo. La lunghezza minima del tratto corrispondente alla finestra di misurazione è di 500 m (10.4.1.4);

                                               

                                          -    che il sistema di misurazione deve registrare almeno un valore di velocità ogni due secondi. Sulla striscia di carta sono anche registrati: la data, l'ora di inizio della misurazione, l'ora di conclusione della misurazione, il tratto totale di misurazione, il tempo totale di misurazione, la velocità media per finestra di misurazione e i parametri di calibrazione (10.4.1.5).

 

                               10.   Quanto all'attendibilità della striscia di misurazione annessa al rapporto di polizia del 29 ottobre 2011 non v'è ragione di dilungarsi, essendo sufficiente osservare che le esigenze imperative della OOCCS-USTRA e delle istruzioni DATEC del 22 maggio 2008 trovano puntuale riscontro nella striscia, che indica la data del controllo della velocità (29.10.2010), l'ora d'inizio e fine della misurazione (indice 0 = 20:50:32 – indice A = 20:51:08), il tratto totale di misurazione (1212 metri), il tempo totale di misurazione (differenza tra indice 0 e indice A = 36 sec.), la velocità media per la finestra di misurazione aperta a 182 metri e chiusa dopo 1000 metri (123 km/h), nonché i parametri di taratura (auto test: km/h 100/metri 56). La striscia indica poi un numero di 19 misurazioni nello spazio di 36 secondi, ovvero una ogni 1,89 secondi, laddove richiesto dalle istruzioni DATEC è almeno un valore di velocità ogni due secondi. La lunghezza del tratto della finestra di misurazione è in concreto di 1000 metri, allorché le citate istruzioni richiedono una finestra di misurazione minima di 500 metri.                                                              

 

                                11.   L'impugnativa non verte sull'attendibilità dello strumento di misurazione utilizzato dagli agenti di polizia. Non è questione qui di valutare se l'apparecchio Multagraph T21-92 utilizzato per il rilevamento della velocità soddisfi, o meno, i requisiti essenziali dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 (OStrM), o quelli posti dalla sopra ricordata ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA) concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale, o ancora quelli previsti dall’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS 941.261). L'insorgente si duole bensì della decisione degli inquirenti – protetta dal primo giudice – di accertare la velocità punibile facendo ricorso ad una finestra di misurazione, anziché di ritenere il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione. Per l'appellante, l'opzione della finestra di misurazione comporta un importante aggravamento della sua posizione processuale, conducendo ad addebitargli la commissione di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, ovvero di un delitto (10 cpv. 3 CP in relazione con l'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]). Avesse il primo giudice – di contro e correttamente – optato per il valore medio di tutti i valori di velocità lungo l'intero tratto di misurazione, l'appellante sarebbe incorso in una semplice contravvenzione con sanzione limitata ad una multa e con ben diversa incidenza sulla parallela procedura amministrativa in tema di revoca della licenza di condurre.

                                     

                                12.   L'imputato ha dichiarato davanti al primo giudice che la vettura della polizia si era accodata alla sua già all'altezza di Taverne sull'A2, continuando a seguirla anche dopo la sua decisione di lasciare l'autostrada "sperando che proseguissero diritti", e poi lungo tutto il tratto di strada cantonale del __________ sino a __________.

                                         Ciò posto, forza è osservare che dal momento in cui la strada cantonale del __________ affronta il versante sopracenerino ed inizia a scendere verso __________, vi è almeno un tratto (quello che termina in corrispondenza con il primo tornante piegante a sinistra), ove è senz'altro possibile misurare velocità di oltre 130 km/h su una lunghezza di almeno 1800 metri. Vi è poi una seconda tratta (quella tra il primo tornante piegante a destra ed il successivo piegante a sinistra, la cosiddetta "curva __________ "), che si sviluppa per circa 1400 metri. In questo caso, se si tiene conto dell'accelerazione all'uscita del primo tornante e della frenata in vista del secondo, il rilevamento su un tratto di ca. 1200 metri con velocità medie di oltre 120 km/h, come in concreto, è arduo, ma non impossibile, specie se la vettura controllata è dotata di buone prestazioni di accelerazione e frenata, come quella condotta dall'imputato (così come quella inseguitrice della polizia). Tali constatazioni sono alla portata di tutti  (maps.google.com, search.ch, ecc.) e non necessitano di accertamenti istruttori.

                                          Sulla tratta percorsa da AP 1 – contrariamente al suo dire – vi sono dunque almeno due tratti di strada senza curve (o perlomeno con curve a largo raggio), ove è consentita la rilevazione della velocità con finestre di misurazione di 500 e di 1000 metri, onde stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto misurato.

                                          Ed è proprio questo tipo di controllo che gli agenti di polizia hanno eseguito in concreto. E nessuna critica può essere mossa al loro operato, ritenuto che la finestra di misurazione – rilevata in automatico dall'apparecchio Mulagraph T21 all'interno della tratta misurata – esprime con precisione il percorso più rapido all'interno del tratto di misurazione.

                                          Va infine respinta anche la censura dell'appellante, secondo cui durante le fasi della misurazione il veicolo inseguitore non si sarebbe mantenuto a distanza costante da quello dell'imputato. Non emergono, intanto, elementi tali da far a ritenere che gli agenti di polizia abbiano disatteso questo principio. Inoltre, nei suoi rilievi l'imputato cade in errore, confondendo quella che è la distanza costante (che deve mantenere il veicolo inseguitore da quello controllato), con la distanza percorsa tra un rilevamento e l'altro della velocità. Lungi dall'attestare la variazione della distanza tra i due veicoli durante le fasi dell'inseguimento, le distanze indicate dall'appellante nel suo "specchietto riassuntivo" (varianti da un minimo di 60 metri a un massimo di 76 metri) corrispondono invece ai metri percorsi tra i singoli rilevamenti della velocità, ovvero ogni 1,89 secondi (consid. 10). La variazione di questi valori è data quindi in funzione della velocità e non della distanza tra i veicoli.

 

                                13.   Regolarmente effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la conferma delle conclusioni del primo giudice. Avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità oltrepassante di 30 km/h il limite di 80 km/h vigente nel tratto controllato, violando quanto meno per grave negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 [cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013]) LCStr). L'appello va di conseguenza respinto.

                                         

 

Sulla pena

 

                                14.   L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena applicata dal primo giudice, salvo chiedere, contestualmente alla derubricazione – da infrazione grave a semplice – la trasformazione della sanzione, adeguandola alla "minore violazione commessa".

                                          Essendogli, come assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata velocità (superamento del limite per 30 km/h), e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva (sopra, consid. 2), nessun rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria ingiunta dal primo giudice che va perciò confermata, siccome ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e commisurata alla situazione economica del reo assodata dal Ministero pubblico.

                                          La pena – cumulata – della multa, fissata da primo giudice in fr. 500.–, è inoltre ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in concreto a fr. 600.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

 

 

                                          Oneri processuali

 

                                15.   Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 700.–, seguendo la soccombenza, sono posti a carico dell’appellante.

                                         Ugual sorte seguono la tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 100.– relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,

34, 42, 44, 47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr,

3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, ONC,

22 cpv. 1 OSStr, gli art. 4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 29 ottobre 2011, a __________, Via __________, in direzione per __________, circolato con la vettura __________ alla velocità di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio Multagraph T21, malgrado il vigente limite di 80 km/h.     

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.– (cento) ciascuna, per un totale di fr. 3'000.– (tremila);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 500.– (millesettecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.– (settecento) per il procedimento di primo grado.

 

                                   2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            700.-          

-  altri disborsi                            fr.            100.-          

                                                     fr.            800.-          

 

sono posti a carico di AP 1.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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-  

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

P_GLOSS_TERZI

 

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        la segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.