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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 luglio 2013 da
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AP 1 AP 2 |
la dichiarazione d’appello presentata il 2 settembre 2013 dall’accusatrice privata
ACPR 1,
rappr. dall'avv. RAAP 1,
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contro la sentenza emanata il 26 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di AP 1 e di AP 2 (motivazione scritta intimata l’8 agosto 2013) |
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti d’accusa n. 4252/2011 e n. 4253/2011 del 24 ottobre 2011 il procuratore pubblico ha AP 1 e AP 2 autori colpevoli di ripetuto danneggiamento, per avere, a __________, nel periodo settembre / dicembre 2009, in correità, ripetutamente cosparso, con escrementi di origine animale, la scala di accesso alla proprietà di ACPR 1.
Il procuratore pubblico ha, inoltre, ritenuto AP 2, singolarmente, autore colpevole di violazione di domicilio, per essersi, a __________, il 23 novembre 2011 (recte: 23 novembre 2009), introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nel giardino di proprietà di ACPR 1.
Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna:
- di AP 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 5'000.- (corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 250.- ciascuna), nonché alla multa di fr. 500.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-;
- di AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1'650.- (corrispondente a 15 aliquote da fr. 110.- ciascuna), oltre che alla multa di fr. 100.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.-.
Il magistrato d’accusa ha, infine, proposto il rinvio dell’accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le sue pretese di natura civile.
Gli imputati hanno sollevato tempestiva opposizione contro i decreti d’accusa emessi nei loro confronti.
B. Con sentenza del 26 giugno 2013 il giudice della Pretura penale, dopo aver prospettato ai prevenuti l’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti di cui al DA, li ha dichiarati autori colpevoli di tale reato. Il primo giudice ha, invece, prosciolto entrambi gli imputati dall’imputazione di danneggiamento e AP 2 dall’imputazione di violazione di domicilio. In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 2 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 5 aliquote giornaliere da fr. 250.- ciascuna, per un totale di fr. 1'250.- e AP 1 alla pena pecuniaria, anche sospesa per un periodo di prova di due anni, di fr. 550.-, corrispondenti a 5 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna. Entrambi gli imputati sono stati condannati al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'040.- ciascuno.
Il primo giudice ha, inoltre, rinviato l’accusatrice privata al foro civile per le sue pretese, senza assegnare nessuna indennità per ripetibili.
C. Contro la sentenza della Pretura penale sia i coniugi AP 1 e AP 2 che ACPR 1 (accusatrice privata) hanno presentato annuncio di appello, che hanno poi confermato, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione d’appello rispettivamente 4 e 2 settembre 2013.
Gli imputati, nella loro dichiarazione d’appello, hanno precisato di impugnare l’intera sentenza, chiedendo, in via principale, di essere prosciolti dal reato di ingiuria a loro imputato e, in via subordinata, l’abbandono del procedimento penale avviato nei loro confronti in applicazione del principio di opportunità di cui all’art. 52 CP o, in via ancor più subordinata, di essere mandati esenti da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 e 3 CP. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse confermare la loro condanna per il reato di ingiuria, i coniugi AP 1 e AP 2 hanno postulato la riduzione della pena pecuniaria a loro inflitta in prima sede, chiedendo che essa sia fissata in un’aliquota giornaliera, sospesa condizionalmente. Gli imputati, infine, hanno contestato sia l’ammontare delle tasse e delle spese giudiziarie di primo grado, sia la loro completa attribuzione a loro carico, chiedendo, inoltre, l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie d’appello a carico dello Stato e il riconoscimento in loro favore di un risarcimento per le spese legali sostenute (doc. III, inc. 17.2013.168).
Con dichiarazione d’appello 2 settembre 2013 ACPR 1 ha, da parte sua, precisato di impugnare la sentenza di prime cure limitatamente ai proscioglimenti degli imputati dalle imputazioni di danneggiamento e di violazione di domicilio pronunciati dal primo giudice, chiedendo che i coniugi AP 1 e AP 2 vengano condannati anche per tali reati, nonché al rinvio al competente foro delle pretese civili da lei fatte valere, chiedendo che gli imputati vengano condannati a versarle, in solido, l’importo di fr. 8'303.15 oltre gli interessi di mora. L’accusatrice privata ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili di appello (doc. III, inc. 17.2013.169) e ha chiesto l’assunzione, quali mezzi di prova, della sua audizione, di quella degli imputati, dell’audizione testimoniale di __________, __________ e del sergente __________ della polizia cantonale e l’esperimento di un sopralluogo.
L’istanza probatoria formulata dall’accusatrice privata è stata respinta con decreto del 15.11.2013 (XI), con cui alle parti è stato assegnato un termine di 5 giorni per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta.
D. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 2 settembre 2013, la presidente di questa Corte ha loro impartito un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta delle loro rispettive dichiarazioni d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Con scritto 20.12.2013 gli imputati hanno comunicato di non avere ulteriori motivazioni da aggiungere a quanto già espresso nella loro dichiarazione di appello (XIII).
Con motivazione scritta 18.12.2013, l’accusatrice privata ha, innanzitutto, ribadito la richiesta di condanna degli imputati per il reato di danneggiamento, sostenendo che il ripetuto imbrattamento della sua scala di accesso ad opera dei coniugi AP 1 e AP 2 altro non è stato che un danneggiamento ai sensi del Codice penale. A mente di ACPR 1, infatti, non solo la rimozione dello sporco causato dagli imputati ha richiesto un considerevole sforzo in termini di tempo, lavoro e denaro (come dimostrano, in particolare, le ore di lavoro fatturate sia dalla ditta di pulizie intervenuta sul posto che da __________), ma inoltre i ripetuti imbrattamenti hanno “pesantemente ridotto l’uso della scala (...) sia per l’appellante che per i suoi ospiti” (V, pag. 5). Ritenendo gli imputati colpevoli di danneggiamento, l’accusatrice privata ha ribadito anche la richiesta di condanna al pagamento delle spese da lei sostenute a causa del comportamento degli imputati, quantificate in fr. 8'303.15 così come risulta dalla documentazione già in atti. Infine ACPR 1 ha chiesto la condanna di AP 2 anche per il reato di violazione di domicilio, sollevando in particolare l’irrilevanza, ai fini della realizzazione del reato, del motivo per cui l’imputato si è introdotto all’interno della sua proprietà. A mente di ACPR 1, “il fatto che l’imputato si sarebbe pretestuosamente introdotto senza permesso sul territorio dell’insorgente “unicamente per verificare l’esatto luogo di provenienza degli animali domestici” non ha rilevanza alcuna e non permette di giustificare una violazione di domicilio” (V, pag. 9), a maggior ragione dal momento che lo stesso imputato ha ammesso che la recinzione che intendeva controllare era, comunque, visibile dal suo terreno (V).
Delle successive osservazioni presentate dagli imputati, dall’accusatrice privata e dal procuratore pubblico alle motivazioni scritte d’appello si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Con scritto 30.12.2013, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
considerando
in diritto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
6. Le imputazioni di cui al procedimento penale oggetto del presente appello, si inseriscono nel contesto di annosi rapporti di vicinato problematici tra ACPR 1, proprietaria dei mappali n. _________ siti in via __________ a __________, e i coniugi AP 1 e AP 2, proprietari del confinante mappale n. ______.
7. Nel novembre 2009, ACPR 1 ha incaricato la società di investigazioni __________ di sorvegliare la sua abitazione di via __________ a __________ per “identificare l’autore degli atti di danneggiamento che da due mesi si verificano giornalmente (e in sua assenza, ndr) a danno della sua proprietà privata, consistenti nell’imbrattamento con escrementi della scala che attraversa il giardino e conduce all’abitazione” (rapporto __________, AI 1).
Nel rapporto della società sulla sorveglianza eseguita il 23 novembre 2009 si legge:
“ Dopo aver accertato come la scala presa quotidianamente di mira da parte di ignoti appaia pulita, alle 9.00 un nostro agente si apposta in maniera da avere sotto costante controllo la parte iniziale della scala.
Alle 09.44 un’elegante signora sulla sessantina si avvicina ai piedi della scala trasportando una pala sulla cui lama giacciono degli escrementi. Dopo essersi intrattenuta a strisciare un bastoncino sui primi gradini, alle 09.46 la donna si allontana a mani vuote in direzione nord lungo la strada sterrata transitante al di sotto della proprietà privata della signora ACPR 1.
Trascorso meno di un minuto, ai piedi della scala compare un distinto uomo sulla sessantina. Dopo aver appoggiato ad una parete la pala portata poco prima dalla donna e un bastoncino che pure l’uomo viene visto sfregare su uno dei primi gradini, l’anziano sale la scala che conduce all’abitazione della signora ACPR 1. Superato il cancelletto posto dopo la prima rampa, l’uomo prosegue (...) inerpicandosi sul terreno lungo la siepe delimitante il giardino. Rimasto oltre cinque minuti affaccendato in un’operazione non meglio precisata che lo ha visto curiosare e/o trafficare tra le foglie della siepe, alle 09.54 l’anziano si riporta ai piedi della scala. Dopo avere riposto sul cassonetto dei rifiuti il coperchio fatto cadere a terra mentre tentava di curiosare all’interno, alle 09.56 l’uomo si allontana nella medesima direzione dell’elegante signora, portando con sé la pala con cui la donna aveva trasportato gli escrementi e il legnetto strisciato da entrambi sui gradini.
Attesa invano la ricomparsa dei due anziani o un’eventuale comparsa di altre persone, alle 10.30 l’appostamento viene interrotto. I primi tre gradini della scala appaiono ora imbrattati di fetidi escrementi che hanno già attirato numerose mosche” (rapporto __________, AI 1).
Il video
e le fotografie scattate dall’investigatore durante la sorveglianza, hanno poi
permesso a ACPR 1 di identificare nei coniugi AP 1 e AP 2 le due persone
anziane di cui si parla nel rapporto.
Su tale base, la signora ACPR 1 ha querelato i vicini per titolo di
danneggiamento, violazione di domicilio e coazione, costituendosi nel contempo
parte civile (AI 1).
8. Sentita dalla polizia la querelante ha così descritto la situazione venutasi a creare con i vicini di casa:
“ In sostanza i AP 1 e AP 2 sono i miei confinanti.
Io abito in via __________ (mappale __________) dal 1994. In un primo tempo ero in affitto (...), poi nel giugno 2008 ho acquistato le tre parcelle sopraccitate. Verso la fine degli anni 1990 i AP 1 e AP 2 hanno riattato e reso abitabile la loro casa posta sul mappale __________.
Già all’inizio, quando la loro casa era in riattazione vi sono stati i primi attriti (...).
Dalla fine settembre 2009 sulla scala che dal mio posteggio porta all’entrata di casa mia, regolarmente tutti i giorni feriali, trovavo tutta la mia scalinata in sasso imbrattata da escrementi. A volte questi escrementi erano solo distribuiti sulla scala, mentre a volte erano pure spalmati (a mo’ di Nutella questo pure oltre il mio cancello e fino davanti alla porta di casa).
(...) Costatata la regolarità di questi fatti, che avvenivano prevalentemente al mattino, ho incaricato il servizio Investigazioni __________ per quanto di loro competenza. Subito gli investigatori sono riusciti ad immortalare gli autori, producendo il filmato, delle fotografie e il loro rapporto scritto datato 24.11.2009. Qui si vede chiaramente che gli autori di questi danneggiamenti sono i signori AP 2 e AP 1. (...)
Premetto che i fatti degli escrementi continuano tuttora (vedi foto che consegno all’agente interrogante datate 1/3/7 dicembre 2009)” (verbale ACPR 1 10.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pagg. 1, 3 e 4).
9. In seguito, la polizia ha sentito i coniugi AP 1 e AP 2.
a. AP 2 ha dichiarato che:
“ ... posso dire che effettivamente sono stato io e mia moglie a portare e spargere sulla scala che da accesso all’abitazione della ACPR 1 degli escrementi di gatto.
D: Per quale motivo questo suo comportamento?
R: Il motivo è per il fatto che la ACPR 1 ha diversi gatti, forse una dozzina. Questi spesso e volentieri facevano i loro bisogni nel giardino della mia proprietà, così io li recuperavo con una paletta e li portavo sui gradini e nel luogo dove ACPR 1 parcheggia la sua vettura.
D: Quante volte avete portato questi escrementi sulle scale della ACPR 1?
R: In media ogni giorno.
D: Come potete dire che la ACPR 1 ha circa 12 oppure 13 gatti. Non possono essere dei gatti che ne approfittano per mangiare dalla ciotola messa dalla ACPR 1?
R: Devo dire che io quei gatti non li ho mai contati, il fatto mi è solo stato riferito da terze persone.
D: Lei quando portava e spargeva gli escrementi, entrava nella proprietà della ACPR 1.
R: Non l’ho mai fatto. Io li portavo con una paletta e poi li mettevo sui primi gradini della scalinata della denunciante, all’esterno del cancelletto. Cancelletto che fino a poco tempo fa era sempre aperto. Ora è chiuso, ma non ha serrature.
D: Lei è entrato nella proprietà della ACPR 1, quando quest’ultima era assente e senza la sua autorizzazione?
R: Io avevo cercato di chiedere l’autorizzazione per entrare con il giardiniere, ma non sono mai riuscito. Se mi è capitato di oltrepassare il cancello per alcuni gradini, era per il fatto che questo era aperto.
D: Per quale motivo, anche se il cancello era aperto lei è entrato?
R: Per verificare se vi era un buco nella rete di cinta che separa, dove vi è pure una siepe che ci divide. (...)
Effettivamente in data 23.11.2009 mi riconosco dove si vede che entro nella proprietà ACPR 1. Lo scopo era quello di verificare se nella siepe vi era un buco nella rete metallica di confine. Mi riconosco pure mentre che con la paletta “spalmo” gli escrementi sui primi gradini, all’esterno del cancello, della scala della ACPR 1” (verbale AP 2 15.12.2009, allegato la rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pagg. 1-2).
b. La signora AP 1 ha affermato che:
“ Confermo che effettivamente io e mio marito abbiamo portato degli escrementi di gatto sulle scale che danno accesso alla proprietà della ACPR 1.
Questo per il fatto che la ACPR 1 ha diversi gatti, se non erro una dozzina e questi da tempo, direi da anni, entrano nella mia proprietà, che confina con la ACPR 1, e lasciano spesso e volentieri i loro escrementi. (...)
Per mesi, in particolare durante tutta l’estate 2009, abbiamo racimolato tutti gli escrementi sparsi nella nostra proprietà e regolarmente li mettevamo in un sacco dei rifiuti per poi gettarli giornalmente nel container comunale dei rifiuti. Inoltre giornalmente dovevamo disinfettare la terrazza.
Sta di fatto che dal mese di settembre di quest’anno, esasperati da questi escrementi di gatto nella nostra proprietà (una volta ne abbiamo trovati ben 14), con mio marito abbiamo deciso di recuperare questi escrementi e di portarli davanti all’entrata che da accesso alla sua proprietà. Infatti con una paletta prendevamo questi escrementi e li portavamo sui gradini della scala che porta alla casa della denunciante. Questo per far capire alla ACPR 1 il nostro grave disagio poco igienico.
D: Oltre ad escrementi di gatto, avete portato escrementi di altro genere?
R: No, assolutamente noi abbiamo portato solo quelli di gatto. Quando li portavamo per pulire la pala o meglio la vanga, la strofinavamo sui suoi gradini e così questi si “spalmavano” sui gradini e si insudiciavano.
D: Lei è in grado di quantificare quante volte lei e suo marito avete portato gli escrementi raccolti nel vostro giardino, sui gradini della ACPR 1?
R: Non potrei quantificare con sicurezza, ma credo che in tutto abbiamo portato questi escrementi sui gradini della ACPR 1 una decina di volte. (...)
L’agente interrogante, malgrado le ammissioni mi mostra il filmato registrato dalla ditta di investigazione __________. Qui mi riconosco nella persona che porta gli escrementi, come pure riconosco mio marito che in quel momento collabora con me” (verbale AP 1 15.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pagg. 1-3).
10. Sentita una seconda volta dalla Polizia il 17.12.2009, ACPR 1 ha precisato di avere avuto, a quel tempo, due gatti, spiegando che però in quella zona ve ne sono parecchi, alcuni di proprietà di una vicina e alcuni randagi che - attirati dal cibo - a volte attingono dalla ciotola che è solita lasciare per i suoi due gatti all’esterno della sua abitazione. Ha, inoltre, spiegato di essersi occupata di sei di questi mici randagi che erano mal messi, portandoli dal veterinario e facendoli sterilizzare, ribadendo però di essersene unicamente occupata in tale frangente e per il bene, oltre che degli animali, della collettività (verbale ACPR 1 17.12.2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pagg. 1-2). Ha, infine, precisato di non avere mai ricevuto lamentele da altri vicini.
Successivamente ACPR 1 ha confermato le sue dichiarazioni anche davanti alla procuratrice pubblica, precisando che - a seguito all’agire degli imputati - le pulizie che ha dovuto eseguire personalmente o far eseguire da altri per risistemare la scala sono state molte (verbale ACPR 1 26.02.2010, AI 17, pag. 3).
Alla procuratrice pubblica l’accusatrice privata ha, inoltre, precisato di avere querelato il signor AP 1 e AP 2 anche per il reato di violazione di domicilio, ritenendolo colpevole di essersi introdotto all’interno della sua proprietà senza averne il permesso:
“ (...) dal filmato della ditta investigativa da me incaricata si nota che il signor AP 2 è penetrato nella mia proprietà. È pacifico che io non gli ho mai dato il permesso di penetrare nel mio giardino. (...)
ADR che io ho sempre tenuto chiuso il cancelletto di casa mia anche se lo stesso non è provvisto di chiusura.
ADR che vi è una recinzione che separa la mia proprietà dalla proprietà AP 1 e AP 2. Dalla mia parte della recinzione vi è una siepe mentre dalla parte AP 1 e AP 2 non vi è nulla. Per cui non vi era nessun bisogno di entrare nella mia proprietà per controllare eventuali buchi nella recinzione visto che il signor AP 2 poteva controllare senza difficoltà di sorta restando sul suo terreno. In ogni caso io non ho mai permesso ai signori AP 1 e AP 2 di entrare nella mia proprietà in mia assenza” (verbale ACPR 1 26.02.2010, AI 17, pagg. 3-4).
11. a. Davanti al magistrato inquirente gli imputati hanno confermato di aver depositato delle feci sui gradini della scala di accesso all’abitazione della ACPR 1, tentando però di ridurre le proprie responsabilità.
AP 2 ha affermato di avere, sì, depositato delle feci di gatto, ma ha precisato che la scala su cui le ha depositate non è di esclusiva proprietà della ACPR 1 ma fa parte della proprietà coattiva a cui appartiene la strada di accesso (che porta anche alla sua abitazione) ed ha sostenuto di non avere, perciò, violato la proprietà dell’accusatrice privata (verbale AP 2 16.04.2010, AI 25, pag. 4):
“ ADR che noi depositavamo sulla scala, presumo in coattiva, solo e rigorosamente feci di gatto. (...)
Ho visto il filmato dal quale appaio pure io che spalmo con un bastoncino materiale. Non l’ho fatto comunque sulla proprietà ACPR 1 ma sulla proprietà comune, vale a dire la coattiva” (verbale AP 2 16.04.2010, AI 25, pag. 4).
AP 2 ha, poi, sostenuto di essere stato costretto ad entrare nella proprietà ACPR 1 per verificare se vi fossero dei fori nella recinzione che divide i due fondi e da cui i gatti potevano accedere al giardino di sua proprietà:
“ ADR che io sono entrato nella proprietà della signora ACPR 1 per poterle poi dire dove erano i fori nella recinzione che separa le nostre due proprietà. in tal modo avrei potuto poi chiederle l’autorizzazione per fare entrare l’operaio e riparare la recinzione. Voglio dire che la proprietà ACPR 1 era accessibile. Il cancelletto non solo non era chiuso a chiave, ma era addirittura aperto.
ADR che io mi sono reso conto di essere entrato in una proprietà privata. Ribadisco che il cancello era aperto (...).
ADR che la recinzione che io volevo far riparare è visibile dal mio terreno. Per ripararla si sarebbe però dovuto entrare nella proprietà ACPR 1” (verbale AP 2 16.04.2010, AI 25, pag. 5).
b. Così come il marito, anche AP 1 ha cercato di ridimensionare le sue responsabilità davanti alla procuratrice pubblica, negando di aver spalmato le feci di gatto sulla scala di accesso e sostenendo, al contrario, di averle unicamente depositate e di averlo fatto solo sul terreno erboso ai piedi della scala:
“ In sostanza ho lasciato le feci sull’erba vicino al primo gradino della scala di proprietà, almeno per quanto di mia conoscenza, di ACPR 1. Questo per farle capire in che situazione mi trovavo io. Visto che per aiutarmi a depositare le feci utilizzavo un bastoncino mi è capitato di sfregarlo sul primo gradino della scala di proprietà di ACPR 1. In tal modo potevo pulire il bastoncino e “ga lasavi ul segn anca lì”. (...)
ADR che io avrò portato le feci dei gatti, tra me e mio marito, una decina di volte. (...)
ADR che io non ho mai spalmato intenzionalmente feci di gatto sui gradini della scala appartenente alla signora ACPR 1. Io pulivo solo il mio bastoncino di legno come se ne trovano tanti. Io non ho mai depositato feci di gatto sugli scalini dell’abitazione ACPR 1.
Ribadisco ancora una volta che gli escrementi venivano messi lì sulla parte erbosa vicino alla scala e non certo davanti alla porta di casa di ACPR 1” (verbale AP 1 16.04.2010, AI 26, pag. 4).
c. Sul motivo del loro agire, durante l’inchiesta entrambi i coniugi AP 1 e AP 2 hanno sempre sostenuto di aver voluto far capire a ACPR 1 il disagio vissuto a causa delle feci di gatto regolarmente ritrovate nel giardino di loro proprietà, situazione di cui, a parer loro, la vicina é la responsabile:
“ Con il deposito delle feci si voleva far capire a ACPR 1 il disturbo che noi subivamo da almeno un anno e mezzo per via dei suoi gatti “(verbale AP 2 16.04.2010, AI 25, pag. 4).
12. Sulla questione la procuratrice pubblica ha sentito anche __________, vicino di casa delle parti, il quale - dopo aver precisato di avere con entrambe dei buoni rapporti di vicinato - ha confermato di aver visto AP 2 “arrivare con una paletta piena di cacca, che non so dove può aver raccolto, e spalmarla sulla scala di accesso alla casa di proprietà di ACPR 1” (verbale __________ 23.10.2010, AI 51, pagg. 1-2).
13. a. Durante il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato gli imputati, che hanno in sostanza ribadito quanto già affermato davanti alla PP. In particolare hanno confermato di aver agito unicamente con l’intenzione di far notare alla ACPR 1 che gli escrementi di gatto disturbano e farle, dunque, capire il loro disagio, precisando nuovamente di aver depositato le feci unicamente sulla parte inferiore della scala, in particolare sul primo gradino, e, più precisamente, soltanto su di “un angolo del primo gradino” e quindi sulla parte di scala che, senza dubbio, appartiene alla coattiva e non esclusivamente alla ACPR 1.
In quella sede, AP 2 ha sostenuto di avere, in precedenza, reso dichiarazioni diverse perché era terrorizzato dalla polizia (verbali 03.06.2010 e 26.06.2010 allegati al verbale del dibattimento, pagg. 1-2).
b. Al dibattimento è stato sentito anche __________, gerente dell’agenzia di investigazione __________ che ha eseguito la sorveglianza della scala di accesso alla proprietà ACPR 1. Egli ha confermato il contenuto del suo rapporto (AI 1), precisando di aver visto quel giorno le due persone anziane che appaiono nel filmato spargere degli escrementi (“avevano attirato delle mosche”, “l’odore era inequivocabile”) sui primi gradini della scala, escrementi che - come egli ha potuto confermare - prima dell’arrivo dei coniugi AP 1 e AP 2 non c’erano (verbale del dibattimento, pagg. 3-4).
Appello
14. La sentenza di primo grado è stata impugnata, per motivi diversi, sia dagli imputati che dall’accusatrice privata.
Gli imputati chiedono, in sostanza, di essere prosciolti dal reato di ingiuria per il quale sono stati condannati in prima sede. ACPR 1 sostiene, invece, che l’agire degli imputati realizza, non solo gli elementi costitutivi del reato di ingiuria come ritenuto dal primo giudice, ma anche quelli del reato di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP e chiede, pertanto, la condanna degli imputati anche per tale reato. Inoltre, l’accusatrice privata contesta il proscioglimento di AP 2 dall’imputazione di violazione di domicilio.
Accertamento dei fatti
15. Innanzitutto si tratta di chiarire se i coniugi AP 1 e AP 2 hanno imbrattato di escrementi la scala di accesso all’abitazione di ACPR 1 in una sola o in più occasioni. In sede di appello gli imputati hanno, infatti, sostenuto di aver depositato un’unica volta - e meglio quella ripresa dall’investigatore - le feci di gatto sulla scala di accesso all’abitazione ACPR 1.
a. In concreto è accertato, poiché risulta dagli atti, che nel periodo compreso tra il settembre e il dicembre 2009 gli imputati hanno ripetutamente imbrattato di escrementi i gradini della scala di accesso all’abitazione di ACPR 1.
Contrariamente a quanto preteso dai coniugi AP 1 e AP 2 in sede di appello, l’imbrattamento non è avvenuto nell’unico episodio videoregistrato dall’investigatore, ma vi sono stati più episodi consecutivi. Lo dimostra, innanzitutto, il fatto che gli stessi imputati l’hanno sempre ammesso in occasione dello loro audizioni in polizia e davanti alla procuratrice pubblica, indicando espressamente e in modo preciso di aver giornalmente (AP 2, PS 15.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pag. 1), o perlomeno nella misura di una decina di volte (AP 1, PS 15.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pag. 2 e verbale AP 1 del 16.04.2010, AI 26, pag. 4), portato delle feci di gatto sui gradini della scala.
La tesi contraria - sostenuta per la prima volta in appello - è evidentemente strumentale ad una strategia difensiva volta al ridimensionamento graduale delle responsabilità dei due appellanti.
Anche le fotografie prodotte dall’accusatrice privata, scattate in occasioni diverse, confermano la versione secondo cui gli imbrattamenti sono stati ripetuti e non si sono limitati ad un unico episodio (AI1, 2, 7, 24). Infine pure il teste __________, vicino di casa delle parti, ha confermato di aver visto AP 2 - evidentemente in un’occasione diversa da quella filmata dall’investigatore - spalmare di escrementi la scala di accesso alla proprietà ACPR 1 (verbale __________ del 23.2010, AI 51, pag. 2).
Accertato, dunque, che gli imputati hanno ripetutamente cosparso e imbrattato di feci i gradini della scala di accesso all’abitazione di ACPR 1 - e poco importa, come vedremo, se l’imbrattamento ha riguardato unicamente i primi gradini del manufatto oppure anche altri gradini dello stesso - si tratta ora di stabilire se un simile agire configura il reato di ingiuria e /o di danneggiamento.
Ingiuria
16. a. Nel loro gravame i coniugi AP 1 e AP 2 contestano la realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, rilevando, in sintesi, che il loro scopo, non era di paragonare la vicina agli escrementi, ma, unicamente, di farle comprendere il loro disagio (doc. III).
b. Di diverso avviso ACPR 1 per cui, invece, il comportamento dei AP 1 e AP 2 era evidentemente finalizzato ad attaccarla e ridicolizzarla davanti agli abitanti di __________, comune di cui ella era, all’epoca, municipale (XVII, pag. 4).
17. a. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria
chiunque offende in altro modo (ovvero non tramite una diffamazione o una
calunnia ai sensi degli art. 173 -174 CP) con parole, scritti, immagini, gesti
o vie di fatto l’onore di una persona.
Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene
tutelato - l’onore appunto - è il sentimento di ogni individuo di essere una
persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere
considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I,
3a edizione, Berna 2010, ad art. 177 n. 3; Donatsch, Strafrecht III, Delikte
gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354; DTF
117 IV 27, consid. 2c).
Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173
CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle
affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze
persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e
calunnioso (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea
2009, ad art. 177, n. 2124; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a
edizione, Basilea 2013, ad art. 177 n. 34; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a edizione, Berna 2009, ad
art. 177 n. 1).
L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti
o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un
giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la
moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano, tramite
una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore,
ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile
(cosiddetta “ingiuria formale”, ad esempio mostrare le natiche) oppure
nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare
fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 10 e
segg.). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle
altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un
determinato fatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2127; Riklin, in op.
cit., ad art. 177 n. 4-5).
b. Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore
deve volere, o perlomeno prendere in considerazione ed accettare (dolo
eventuale), che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a
danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 24; Hurtado Pozo, op.
cit., ad art. 177 n. 2130; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 14). Non è
invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue
affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia ingiustificato
(Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2130; Corboz, op. cit., ad art. 177 n.
25).
18. Ad essere innanzitutto determinante ai fini della qualifica giuridica del comportamento degli imputati, è il loro intento.
Gli imputati hanno sempre dichiarato, ancora in sede di appello, di aver cosparso di escrementi parte della scala di accesso alla sua abitazione per far capire alla signora ACPR 1 il disagio da loro provato nel trovare regolarmente, all’interno del loro giardino, feci di gatto (di cui la ritenevano responsabile) ed hanno, invece, negato di aver avuto l’intenzione di esprimere un giudizio di valore nei suoi confronti.
Dalle dichiarazioni degli imputati, ma anche da una lettura delle loro azioni, appare evidente che l’intento da loro perseguito non era sicuramente quello di offendere l’onore della ACPR 1. Infatti non vi è chi non veda che, al di là del fine ultimo che gli imputati hanno sempre affermato di aver avuto - e cioè quello di far comprendere alla vicina di casa il loro disagio - l’intento immediato di chi cosparge di escrementi parte della via di accesso ad un’abitazione é quello di costringere il proprietario a pulire l’imbrattamento così causato. Del resto, il fatto di costringere la ACPR 1 a pulire la scala di accesso, non solo rientra perfettamente nel fine perseguito dagli imputati, ma è addirittura funzionale a tale scopo, che consisteva proprio, nella loro ottica, nel far patire alla vicina di casa il medesimo incomodo da loro vissuto nel ritrovare feci di gatto fuori alla propria abitazione ed essere costretti a pulirle.
Il fatto che l’intenzione degli imputati non fosse quella di offendere l’onore di ACPR 1, ma al contrario quella di obbligarla a pulire i gradini della scala da loro insudiciati, permette già di escludere, in mancanza dell’elemento soggettivo del reato, che vi sia stata ingiuria, senza che sia necessario interrogarsi sulla questione a sapere se il fatto di depositare degli escrementi sulla via di accesso all’abitazione di una persona possa rappresentare, dal profilo oggettivo, un atto ingiurioso.
Gli imputati vanno, pertanto, prosciolti da tale reato.
Danneggiamento
19. a. Con il suo appello ACPR 1 chiede che gli imputati siano dichiarati autori colpevoli di danneggiamento: l’imbrattamento della scala - sostiene, in estrema sintesi - ha, infatti, richiesto operazioni di pulizia, impegnative sia dal profilo del tempo che da quello dei costi (V).
Di identico avviso anche la procuratrice pubblica (VIII, XVI).
b. Gli imputati - che, rilevando come gli scalini imbrattati siano siti sulla part. 738 di RFD di __________ di proprietà coattiva, sostengono che ACPR 1 non è legittimata a sporgere querela individualmente - affermano che lo sporco poteva essere facilmente rimosso. Contestano, pure, la realizzazione dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo di non aver avuto l’intenzione di danneggiare gli scalini in questione (IX).
20. a. Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto in favore di altri. In tal senso, anche le cose detenute in comproprietà o in proprietà comune, e sulle quali non vi è un diritto di proprietà esclusivo, rientrano nella definizione di cosa appartenente ad altri ai sensi della precitata disposizione (Weissenberger, in BSK, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 144 CP, n. 11, pag. 561; Donatsch, Strafrecht III, Zurigo Basilea Ginevra 2008, pag. 181; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, n. 1081, pag. 324; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 144 CP, n. 4, pag. 297).
Il danneggiamento ai sensi della citata disposizione può consistere nel deteriorare, distruggere o rendere inservibile una cosa altrui. In particolare, il deterioramento può consistere nell’alterare la sostanza di una cosa appartenente ad altri, nel modificarla, sopprimendone o riducendone l’utilizzo, le proprietà o le funzioni oppure anche semplicemente nel modificarne l’aspetto esteriore (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n 16-19, pag. 298; DTF 128 IV 250, consid. 2; STF del 04.12.2008, inc. 6B_816/2008, consid. 9.4). In ogni caso, è determinante, affinché vi sia danneggiamento, che l’autore abbia causato, con il suo comportamento, un cambiamento dello stato della cosa tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente in termini di tempo, lavoro e denaro per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2; STF del 24.10.2012, inc. 6B_348/2012, consid. 2.2.; Weissenberger, in BSK, op. cit., ad art. 144, n. 41, pag. 565; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299). In tal senso, anche il fatto di sporcare una cosa altrui può costituire un danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP, quando lo sporco o le impurità possono essere rimosse soltanto con una certa difficoltà (Weissenberger, in BSK, op. cit., ad art. 144, n. 64, pag. 566, Pozo, op. cit., n. 1088, pag. 325). Il Tribunale federale ha, in particolare, ritenuto costitutivo di danneggiamento il lanciare della terra addosso ad un poliziotto, sporcandogli l’uniforme (STF del 24.10.2012, inc. 6B_348/2012), il cospargere dei tavoli, delle sedie o delle pareti con del sangue (STF del 04.12.2008, inc. 6B_816/2008), l’ostruire la canalizzazione del vicino mettendola fuori uso e causando la fuoriuscita della acque sporche (DTF 128 IV 250) o il fatto di appiccicare sul parabrezza di una vettura un adesivo di difficile rimozione e che impedisce alla vittima una corretta visuale (DTF 99 IV 145). L’Obergericht di Zurigo ha ritenuto che rappresenta un danneggiamento ex art. 144 CP il fatto di sporcare la facciata di un’abitazione lanciando delle uova (ZR 109/2010 del 03.06.2009) o il cospargere con del letame un tavolo (SJZ 1967, nr. 127, S. 245).
b. Dal profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale. L’autore del danneggiamento deve essere cosciente di danneggiare una cosa appartenente ad altri o gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b).
21. a. Ritenuto come l’accusatore privato è legittimato a interporre appello contro la qualifica giuridica decisa in prima sede e a chiedere una qualifica giuridica più grave dei fatti imputati all’accusato (DTF 139 IV 84, consid. 1.2.), si tratta di stabilire se l’agire degli imputati possa configurare, così come preteso da ACPR 1, il reato di danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP.
b. In concreto, è evidente che l’imbrattamento effettuato nei termini più volte descritti (gli escrementi erano, addirittura spalmati sui gradini) costituisce un danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP.
Stupisce dover spiegare che l’eliminazione di escrementi spalmati su una superficie porosa quale la pietra è impresa, oltre che sgradevole, piuttosto impegnativa in termini di tempo e di sforzi che vanno profusi per giungere a buon fine. Ciò, a maggior ragione quando, come in concreto, la ripetizione amplifica gli effetti negativi degli imbrattamenti per la cui eliminazione - comprensibilmente - la vittima ha anche dovuto far ricorso a prestazioni di tipo professionale (così come risulta dalle fatture agli atti).
Significativo è il fatto che, nel suo secondo intervento, la __________ - la ditta di pulizie cui la vittima ha fatto ricorso - ha dovuto impiegare un apparecchio a pressione e 6 ore di lavoro per ristabilire una situazione dignitosa.
Sorprende, ancor di più, la contestazione dei coniugi AP 1 e AP 2 se si pon mente al fatto che la stessa imputata ha ammesso di aver dovuto, ogni volta, disinfettare gli strumenti utilizzati per portare le feci di gatto.
Ne segue che, ricordata la sopra citata giurisprudenza, si deve concludere che gli imputati, con il loro agire, si sono resi colpevoli di danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP
La questione a sapere se l’imbrattamento è avvenuto esclusivamente sui primi gradini - e, quindi, sulla parte di scala che potrebbe appartenere alla proprietà coattiva e non essere di esclusiva proprietà della ACPR 1 - è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 144 cpv. 1 CP. Infatti, come visto sopra, nella definizione di cosa altrui rientrano anche tutte quelle cose che appartengono in comproprietà all’autore del danneggiamento (Weissenberger, in BSK, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 144 CP, n. 11, pag. 561; Donatsch, Strafrecht III, Zurigo Basilea Ginevra 2008, pag. 181; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, n. 1081, pag. 324; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 144 CP, n. 4, pag. 297). Di conseguenza, anche se la parte di scala oggetto degli imbrattamenti fosse unicamente quella appartenente alla coattiva, si tratterebbe in ogni caso del danneggiamento di una cosa altrui ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP. In tal senso, e contrariamente a quanto preteso dagli imputati, nemmeno vi sono dubbi sul fatto che, anche se gli imbrattamenti si fossero verificati sulla parte di proprietà coattiva, ACPR 1 fosse in ogni caso legittimata a sporgere querela per il danneggiamento della scala indipendentemente dagli altri comproprietari. Basti pensare che, in generale, è legittimato a sporgere querela non solo il proprietario di una cosa, ma anche colui che, a beneficio di un diritto d’uso sulla stessa, è limitato nel suo utilizzo (DTF 118 IV 209, consid. 4; Weissenberger, op. cit., ad art. 144 CP, n. 96, pag. 571) e, in concreto, è pacifico che la sola ad utilizzare la scala in questione e ad essere limitata nell’esercizio del suo diritto di utilizzo fosse proprio ACPR 1 (la scala conduce, infatti, unicamente alla sua abitazione , cfr verbale AP 2 15.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pag. 1; verbale AP 1 15.12.2009, , allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pag. 2; verbale AP 2 16.04.2010, AI 25, pag. 2; verbale AP 1 16.04.2010, AI 26, pag. 4; verbale di interrogatorio degli imputati, pag. 1).
c. Pacifica è anche la realizzazione dell’aspetto soggettivo: data la consapevolezza dei coniugi AP 1 e AP 2 sul carattere ”altrui” della scala, è anche pacificamente data la loro piena consapevolezza di stare, con l’imbrattamento di escrementi, danneggiando la scala, cioè di stare obbligando la vicina agli impegnativi lavori di pulizia descritti sopra.
Ne consegue pertanto che l’appello dell’accusatrice privata va accolto e gli imputati devono essere dichiarati autori colpevoli di ripetuto danneggiamento.
Violazione di domicilio
22. a. Con il suo appello l’accusatrice privata chiede che AP 2 sia dichiarato ritenuto autore colpevole anche di violazione di domicilio sostenendo, in particolare, che “i motivi per i quali l’imputato si sarebbe introdotto senza permesso all’interno del giardino dell’appellante, oltre a non essere credibili, non sono in alcun modo sufficienti per giustificare una violazione di domicilio” (V, pag. 8).
Analoga la tesi del procuratore pubblico (VII, XVI).
b. Secondo AP 2, invece, non c’è stata nessuna violazione di domicilio, dal momento che “le scale non sono di certo chiuse e nemmeno vi è una delimitazione che potrebbe lasciar intendere che è proprietà privata” (IX, pag. 3).
23. a. Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).
Vi è, dunque, violazione di domicilio quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva. Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772).
Rientrano nella definizione di spazio chiuso protetto dall’art. 186 CP anche tutte quelle superfici recintate attigue ad un’abitazione. Determinante in tal senso non è la loro impenetrabilità ma piuttosto la riconoscibilità per i terzi del confine (Delnon/Rüdy, in BSK, Strafrecht II, 3. edizione, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 16, pag. 1290).
b) Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 40). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy inBSK, op. cit., ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).
24. Dagli atti risulta che, in data 23 novembre 2009, AP 2 è salito sui gradini della scala di accesso alla proprietà ACPR 1, ha superato il cancello - che in quel momento era aperto - posto al termine della prima rampa di scale e si è introdotto, senza averne il permesso, all’interno del giardino della vicina, rimanendovi qualche tempo (cfr. rapporto investigativo __________ e relativo filmato, AI 1; PS 15.12.2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.12.2009, AI 7, pag. 2; PP 16.04.2010, AI 25, pag. 5; verbale ACPR 1 26.02.2010, AI 17, pag. 4).
Non vi sono dunque dubbi che, così facendo, AP 2 ha realizzato dal profilo oggettivo gli elementi costitutivi del reato. Il giardino in questione è, infatti, una superficie attigua all’abitazione di proprietà della ACPR 1, cintata e provvista di un cancello, il cui confine che ne determina l’appartenenza ad una proprietà privata è perfettamente riconoscibile. In proposito poco importa che quel giorno il cancello fosse aperto, dal momento che il confine della proprietà della ACPR 1 risulta in ogni caso chiaramente delimitato e l’imputato ne aveva del resto chiaramente distinto i confini (“mi sono reso conto di essere entrato in una proprietà privata”, PP 16.04.2010, AI 25, pag. 5).
Dal momento che AP 2, quando è penetrato all’interno del giardino, era assolutamente cosciente non solo di essere entrato in una proprietà privata, ma anche della necessità di dover richiedere il permesso per potervi accedere (AI 25, pag. 5), è evidente anche la realizzazione dell’aspetto soggettivo del reato. Come giustamente rilevato dall’accusatrice privata e dal procuratore pubblico, è irrilevante il fatto che il fine ultimo da egli perseguito non fosse quello di violare il domicilio della ACPR 1 ma quello di verificare che non vi fossero buchi nella recinzione che separa le due proprietà (cfr sopra).
Ne consegue che l’appello dell’accusatrice privata va accolto anche su questo punto e AP 2 deve essere dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio.
Commisurazione della pena
applicazione dell’art. 52 CP
25.a. Gli imputati hanno chiesto di essere mandati esenti da pena in applicazione dell’art. 52 CP, trattandosi secondo loro di una “fattispecie con conseguenze di lieve entità, che vede coinvolte due persone che non hanno nel corso della loro vita mai commesso alcun reato e che hanno reagito sotto l’impulso dell’esasperazione e della provocazione” (III, pag. 7).
b. L’applicazione del motivo d’impunità previsto dall’art. 52 CP non può qui entrare in considerazione. Non vi sono, infatti, dubbi che né la colpa degli imputati, né le conseguenze del loro agire possono essere considerati di poca importanza e trascurabili rispetto ad un normale caso di applicazione dell’art. 144 CP, così come invece impongono dottrina e giurisprudenza (Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad art. 52, n. 14, pag. 989; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Basilea 2008, ad art. 52, n. 1 e 3, pagg. 549-550; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 52, n. 1 e 2, pag. 295; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 52, n. 1, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 52, n. 2, pag. 529; Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad art. 52, n. 15, pag. 989 e n. 16 e 19, pagg. 990-992; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.3; 124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV 75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3).
26.a. In subordine gli imputati chiedono che la pena pecuniaria loro inflitta non sia superiore ad un’aliquota giornaliera, sospesa condizionalmente.
b. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. In concreto entrambi gli imputati vanno sanzionati non più per il reato di ingiuria (dal quale sono stati prosciolti), ma per il reato di danneggiamento, a cui si aggiunge, per AP 2 singolarmente, anche il reato di violazione di domicilio.
L’art. 144 cpv. 1 CP dispone che chiunque si rende colpevole di danneggiamento è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il reato di violazione di domicilio è invece punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
d. In caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato, la Corte di appello e di revisione penale deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (DTF 139 IV 84; STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4)
27. Per il danneggiamento di cui entrambi si sono resi colpevoli, la colpa degli imputati va ritenuta, dal profilo oggettivo, tutto sommato di lieve entità. È vero che il danno da loro causato ha arrecato all’accusatrice privata, al di là di un fastidio non indifferente, anche un dispendio di energie e soldi da non banalizzare. D’altra parte va però considerato che, a tali conseguenze, è stato possibile rimediare e il danno è stato, in definitiva, abbastanza contenuto.
Dal profilo soggettivo, se da un lato va considerato che l’obiettivo dei due imputati, seppur perseguito con metodi non condivisibili, è stato quello di far capire all’accusatrice privata il disagio da loro provato nel trovare feci di gatto all’interno del loro giardino, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi erano perfettamente in grado di decidere se perseguire il loro obiettivo con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e che liberamente hanno scelto questa seconda opzione.
Sempre dal profilo oggettivo la colpa di AP 2 risulta, inoltre, aggravata rispetto a quella della moglie dalla violazione di domicilio di cui anche si è reso colpevole.
Pertanto, tutto ben ponderato, risulta adeguata alla colpa di AP 2 la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere e alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere.
L’ammontare delle aliquote stabilito dal primo giudice in fr. 250.- per AP 2 e in fr. 110.- per AP 1, e non oggetto di specifica contestazione in sede di appello, merita conferma.
Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Pretese civili
28.a. Giusta l’art. 41 CO chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
b. Con il suo appello l’accusatrice privata chiede il risarcimento di fr. 8'303.15 oltre interessi, corrispondenti alle seguenti spese da lei sostenute (III, X):
- fr. 316.35 corrispondenti alla fattura emessa dalla società di investigazioni __________ per le prestazioni che le hanno permesso di individuare negli imputati gli autori dei danneggiamenti;
- fr. 1'280.45 per le spese di pulizia della __________;
- fr. 1'040.- corrispondenti al mancato guadagno avuto dal padre __________ che, per un totale di 13 ore, ha dovuto aiutarla a pulire gli imbrattamenti causati dagli imputati;
- fr. 5’666.35 per le spese legali che ha dovuto sostenere a causa del presente procedimento.
c. In concreto, le richieste formulate da ACPR 1 per il risarcimento delle spese sostenute per rimediare ai danneggiamenti subiti, non possono essere integralmente accolte.
Vanno riconosciute, poiché direttamente causate dall’agire degli imputati e giustificate sia nel loro principio che nel loro ammontare, le spese relative alle prestazioni della società investigativa __________ e della ditta __________. Le prime spese si sono rese necessarie dal momento che gli imputati agivano quando l’AP era fuori casa, costringendola dunque a ricorrere ai servigi della società di investigazioni per individuare l’autore dei danneggiamenti subiti. Si sono rese indispensabili anche le spese della ditta di pulizie, che è dovuta intervenire per eseguire una pulizia professionale e completa dei gradini imbrattati, così da eliminare ogni spiacevole residuo.
Al contrario, le spese legate al mancato guadagno del padre dell’accusatrice privata __________, non possono essere riconosciute. Innanzitutto perché l’accusatrice privata poteva certamente occuparsi in prima persona e senza l’aiuto del padre della pulizia, almeno sommaria, degli imbrattamenti causati dagli imputati. A maggior ragione dal momento che, in un successivo momento, è poi intervenuta la __________ per procedere ad una migliore pulizia del manufatto imbrattato. Vero che l’aiuto del padre avrebbe potuto rivelarsi utile per procedere alla pulizia dei gradini, ma non indispensabile e urgente al punto di costringerlo ad assentarsi dal suo lavoro. Inoltre, quattro delle tredici ore fatturate dal padre per i suoi interventi, segnatamente quelle del 29.10.2013 e del 23.11.2013, coincidono con l’intervento della __________ e già solo per questo motivo non risultano in alcun modo giustificate (X). Per di più, non è stato dimostrato che il padre abbia avuto effettivamente un mancato guadagno!
Vanno, infine, accolte le richieste di risarcimento legate ai costi di patrocinio sostenuti dall’accusatrice privata durante l’inchiesta e il procedimento di primo grado, ritenuti adeguati così come esposti (cfr. parcella legale prodotta al dibattimento di primo grado).
Non viene, per contro, riconosciuto nessun risarcimento per le spese di patrocinio della procedura d’appello, non avendo l’AP formulato nessuna richiesta in tal senso (cfr. CARP 23.01.2013, inc. 17.2012.147).
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006).
Ne discende, pertanto, che le pretese civili sono parzialmente accolte e gli imputati sono condannati a versare a ACPR 1 gli importi di fr. 1'596.80 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2009 e di fr. 5'666.35 oltre interessi del 5% dal 03.06.2013.
d. Visto l’esito degli appelli, non entra per contro in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio preteso dagli imputati.
Tasse di giustizia, spese e ripetibili
29. Visto l’esito degli appelli, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado - il cui ammontare, salvo per l’ingiustificato doppio conteggio delle spese dell’unico testimone, non si presta a critica alcuna - restano a carico degli imputati, così come sono poste a loro carico la tassa di giustizia e le spese relative all’appello da loro presentato (art. 428 CPP).
Le spese giudiziarie e la tassa di giustizia dell’appello dell’accusatrice privata sono, invece, poste a carico di quest’ultima in ragione di 1/10 e per il resto a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 139, 379 e segg., 398 e segg. e 433 CPP
34, 42, 47, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1 e 186 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli artt. 427 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello degli imputati è respinto, mentre è parzialmente accolto l’appello dell’accusatrice privata.
Di conseguenza:
1.1. AP 2 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. danneggiamento (ripetuto) per avere, a __________, nel periodo settembre / dicembre 2009, in correità con AP 1, ripetutamente imbrattato, con escrementi di origine animale, la scala di accesso alla proprietà di ACPR 1;
1.1.2. violazione di domicilio per essersi, a __________, il 23 novembre 2009, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nel giardino di proprietà di ACPR 1.
1.2. AP 2 è prosciolto dall’imputazione di ingiuria.
1.3. AP 2 è condannato:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta) cadauna, per un totale di fr. 1'250.- (milleduecentocinquanta);
1.3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.- (milleventi) per il procedimento di primo grado.
1.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
2.1.1. danneggiamento (ripetuto) per avere, a __________, nel periodo settembre / dicembre 2009, in correità con AP 2, ripetutamente imbrattato, con escrementi di origine animale, la scala di accesso alla proprietà di ACPR 1.
2.2. AP 1 è prosciolta dall’imputazione di ingiuria.
2.3. AP 1 è condannata:
2.3.1. alla pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 330.- (trecentotrenta);
2.3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.- (milleventi) per il procedimento di primo grado.
2.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. AP 2 e AP 1 sono condannati, in solido, a versare all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo di risarcimento danni gli importi di fr. 1'596.80 oltre interessi al 5% dal 10.12.2009 e di fr. 5'666.35 oltre interessi al 5% dal 03.06.2013.
4. Gli oneri processuali dell’appello degli imputati, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti interamente a carico di AP 2 e AP 1.
5. Gli oneri processuali dell’appello dell’accusatrice privata, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di ACPR 1 in ragione di 1/10 e per il resto a carico della Stato. Non si accordano ripetibili.
6. Intimazione a:
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7. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.