Incarto n.
17.2013.173

Locarno

3 settembre 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 luglio 2013 da

 

 

AP 1, 3003 Berna

 

 

contro la sentenza emanata il 10 luglio 2013 dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di

 

 

IM 1

rappr. dall'avv. DI 1, 6907 Lugano 7 Loreto Caselle

IM 2

rappr. dall'avv. DI 2, 6903 Lugano

IM 3

rappr. dall'avv. DI 3, 6512 Giubiasco

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 3 settembre 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza 10 luglio 2013 (motivazione scritta intimata il 14 agosto 2013) la Corte delle assise correzionali ha pronunciato:

 

                                  “1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

 

                                1.1.   truffa fiscale

                                         per avere,

                                         a __________, nella sua qualità di azionista al 50% e amministratore di fatto delle società __________ e __________ in correità con IM 2 e IM 3, ingannato con astuzia l’AP 1, e meglio per aver prelevato gli utili delle società prima che questi venissero regolarmente contabilizzati, per aver allestito e fornito all'autorità fiscale rendiconti falsi e difficilmente verificabili e sottratto in questo modo l'imposta preventiva per un totale complessivo di CHF 724'850.-, considerati i periodi fiscali dal 2005 al 2008;

 

                                         e meglio come descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012 dell'AP 1 e precisato nei considerandi.

 

                                1.2.   È prosciolto da ogni altra accusa.

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                                2.1.   truffa fiscale

                                         per avere,

                                         a __________, nella sua qualità di azionista al 50% e amministratrice di fatto delle società __________ e __________, in correità con IM 1 e IM 3, ingannato con astuzia l'AP 1, e meglio per aver prelevato gli utili delle società prima che questi venissero regolarmente contabilizzati, per aver allestito e fornito all'autorità fiscale rendiconti falsi e difficilmente verificabili e sottratto in questo modo l'imposta preventiva per un totale complessivo di CHF 724'850.-, considerati i periodi fiscali dal 2005 al 2008;

                                        

                                         e meglio come descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012 dell'AP 1 e precisato nei considerandi;

 

                                2.2.   ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

                                         per avere,

                                         a __________, nel periodo 1. gennaio 2008/4 aprile 2012, in qualità di gerente del __________, rispettivamente di amministratrice (organo) de facto e azionista dapprima al 50% e poi al 100% delle società __________ e __________, in correità almeno con IM 3, ripetutamente facilitato il soggiorno illegale in Svizzera di un indeterminato numero di cittadine straniere e procurato loro il luogo dove esercitare l'attività lucrativa di prostitute, precisamente presso gli affittacamere __________ /__________ /__________, ben sapendo, o dovendo presumere, che tali cittadine non erano in possesso dei necessari permessi per esercitare l'attività del meretricio in Svizzera, contravvenendo inoltre agli obblighi di diligenza e sorveglianza che le incombevano quale amministratrice di fatto e gerente di tali esercizi pubblici;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo del 3 ottobre 2012 e precisato nei considerandi.

 

                                2.3.   È prosciolta da ogni altra accusa.

 

                                   3.   IM 3 è autore colpevole di:

 

                                3.1.   truffa fiscale

                                         per avere,

a __________, nella sua qualità di amministratore unico delle società __________ e __________, ingannato con astuzia l’AP 1 approvando rendiconti falsi appositamente allestiti, e meglio per aver agito quale "uomo di paglia" allo scopo di occultare l'identità dei reali amministratori delle società IM 1 e IM 2, permettendo a quest'ultimi di sottrarre gli utili prima che gli importi venissero regolarmente contabilizzati, causando il mancato versamento dell'imposta preventiva per i periodi fiscali dal 2005 al 2008, per un totale di CHF 724'850.-;

 

e meglio come descritto nel rinvio a giudizio del 23 agosto 2012 dell'AP 1 e precisato nei considerandi;

 

                                3.2.   ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere,

                                         a __________, nel periodo 01.01.2008/04.04.2012, in qualità di amministratore tabulare delle società __________ e __________, in correità almeno con IM 2, ripetutamente facilitato il soggiorno illegale in Svizzera di un indeterminato numero di cittadine straniere e procurato loro il luogo dove esercitare l'attività lucrativa della prostituzione su territorio elvetico, precisamente presso gli affittacamere __________ /__________ /__________, ben sapendo che tali cittadine non erano in possesso dei necessari permessi per esercitare l'attività del meretricio in Svizzera, contravvenendo inoltre agli obblighi di diligenza e sorveglianza che gli incombevano quale amministratore e gerente di fatto in sostituzione di IM 2, di tali esercizi pubblici;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo del 3 ottobre 2012 e precisato nei considerandi.

 

                                3.3.   È prosciolto da ogni altra accusa.”

 

La Corte di prime cure ha di conseguenza condannato:

 

·         IM 1 alla pena pecuniaria di fr. 360'000.- corrispondente a 120 aliquote giornaliere da fr. 3'000.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo 4.1);

·         IM 2 alla pena pecuniaria di fr. 141'600.- corrispondente a 240 aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 5'000.-. L’esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa per un periodo di prova di tre anni (dispositivo 5.1);

·         IM 3 alla pena pecuniaria di fr. 7'800.- corrispondente a 130 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, a valersi quale pena unica ai sensi degli art. 46 e 49 CP. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (dispositivo 6.1).

I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi a carico dei condannati in solido, con una ripartizione interna in misura di ¼ a carico di IM 1 e 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM 2;

 

preso atto che         -   in data 19 luglio 2013 l’AP 1, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 settembre 2013, l’AP 1 ha precisato che l’impugnazione verte unicamente alla riforma dei dispositivi n. 5.1. e 6.1. concernenti la pena a carico degli imputati IM 2 e IM 3;

 

                                     -   considerato l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, il 18 ottobre 2013 la scrivente Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta;

-l’11 novembre 2013 l’AP 1 ha così trasmesso il proprio allegato che, intimato alle altre parti, ha consentito loro di formulare le rispettive osservazioni datate 14 novembre 2013 (PP), 19 novembre (IM 1 e TPC), 4 dicembre 2013 (IM 2) e 19 dicembre 2013 (IM 3), con le quali IM 2 ed il magistrato inquirente hanno chiesto di respingere l’appello, IM 3 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte, il TPC di non avere osservazioni e IM 1 di prendere atto che l’impugnazione non lo concerne per cui la sentenza di primo grado è per lui passata in giudicato;

 

ritenuto                           in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con la sua impugnativa l’AP 1 ha precisato di limitarsi a chiedere che, nell’indicazione della pena a carico degli imputati, si tenga conto di quanto stabilito dall’art. 9 DPA, e meglio che non si proceda alla fissazione di una pena unica ai sensi dell’art. 49 CP ma che, per quanto concerne i reati di truffa fiscale, la sanzione venga indicata in maniera distinta, in modo da permettere all’autorità federale, qualora venisse a cadere la sospensione condizionale, di procedere all’esecuzione della sentenza (doc. CARP XIII, pag. 2).

 

In modo particolare ha istato affinché IM 2 sia così condannata:

-    per la truffa fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote giornaliere di fr. 590.- e al pagamento di una multa di fr. 5'000.- con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita con una pena detentiva di 45 giorni;

-    per ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 590.-;

-    l’esecuzione delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di prova di tre anni;

-    le spese sono a carico della condannata.

 

Mentre la pena a carico di IM 3 deve essere così riformata:

-    per la truffa fiscale, alla pena pecuniaria di fr. 5’400.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.-;

-    per ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 60.-;

-    l’esecuzione delle pene pecuniarie è sospesa ed alla condannata è impartito un periodo di prova di tre anni;

-    le spese sono a carico della condannata.

 

Di conseguenza, non è messa in discussione la condanna dei tre accusati per i reati indicati nel dispositivo della sentenza, che su questo punto è dunque passato in giudicato.

                                        Nemmeno contestata, in quanto tale, è la commisurazione delle pene effettuata dal primo giudice, che, nei considerandi, aveva già spiegato dettagliatamente in quale misura i vari reati hanno contribuito alla loro fissazione.

 

Oggetto della procedura è, pertanto, unicamente la modalità di indicazione delle pene nel dispositivo.

 

                                   2.   Nelle sue motivazioni, l’AP 1 ha spiegato che l’art. 9 DPA vale anche per le pene pecuniarie, per cui non è possibile, nel diritto penale amministrativo - e dunque nemmeno qui - comminare una pena complessiva per le multe e le pene pecuniarie: ogni reato deve essere punito con una multa o una pena pecuniaria separata. Questo è dovuto al fatto che nel diritto penale amministrativo, sono diverse le autorità competenti per perseguire e giudicare i reati contro le leggi amministrative federali, così come a differenti autorità compete poi l’esecuzione della pena, se si tratta di multe o pene pecuniarie, art. 90 DPA e art. 93 DPA.

                                         L’art. 9 DPA è così una lex specialis rispetto all’art. 49 CP.

 

                                         Per l’AP 1 il dispositivo della sentenza contestata rende impossibile l’esecuzione da parte sua delle pene inflitte ai prevenuti IM 3 e IM 2 per i reati fiscali da loro commessi.

 

                                   3.   Per la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla condanna e per il loro apprezzamento in diritto, si rimanda alla motivazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

 

                                         Si ricorda solo che sono qui in discussione delle condanne per i reati di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza ed al soggiorno illegali, art. 116 LStr, e di truffa fiscale, art. 14 DPA (e 61 LIP, sussidiario a quest’ultimo).

 

                                   4.   Giusta l’art. 73 cpv. 1 DPA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privativa della libertà, l’AP 1 in causa trasmette gli atti al tribunale competente per il tramite del Ministero pubblico cantonale.

                                         La procedura giudiziaria così avviata vede quali parti l’imputato, il pubblico ministero del Cantone interessato o della Confederazione e l’AP 1 in causa, art. 74 cpv. 2 DPA.

                                         Davanti alla Corte penale si applicano per analogia le disposizioni penali della DPA, art. 81 DPA e, se gli artt. 73-81 DPA non dispongono altrimenti, le norme del CPP, art. 82 DPA.

 

                                   5.   L’art. 9 DPA esclude esplicitamente l’applicazione del cosiddetto “Asperationsprinzip” di cui all’attuale art. 49 CP, in base al quale, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non di oltre la metà del massimo della pena comminata, rimanendo vincolato al massimo legale del genere di pena, art. 49 cpv. 1 CP.

 

Invero il testo della norma precisa che l’art. 49 CP sul concorso di reati non può essere preso in considerazione per le multe e le pene da commutazione. Tuttavia, ricordato che la norma era entrata in vigore prima della revisione della parte generale del CP, la stessa, in virtù dell’art. 333 cpv. 5 CP, si estende anche alle pene pecuniarie (Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Ackermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Bern 2012, pag. 74; Michael Burri, Swissmedic als Verwaltungsstrafbehörde im “Sandwich” zwischen Verwaltungsverfahren und kantonaler Strafverfolgung: Herausforderungen, Schnittstellen, Zielkonflikte, 2013, pag. 96).

 

L’art. 49 CP è inapplicabile nel campo del diritto penale amministrativo alle multe ed alle pene pecuniarie anche quando c’è concorso fra reato di diritto comune ed infrazione alla legge amministrativa (Rep. 1985, pag. 382 seg.).

 

                                   6.   Nel caso che ci occupa, la fissazione di una pena pecuniaria unica risulta pertanto essere contraria a questi principi, nonostante la Corte di prime cure abbia diligentemente e correttamente spiegato nei considerandi l’esatta composizione della sanzione, fatto che, al di là dei legittimi formalismi, consentirebbe, de facto, l’esecuzione senza particolari difficoltà.

 

                                         Essendo chiamata tuttavia a decidere, questa Corte non può fare altro che accogliere l’appello e - essendo pienamente condiviso il lavoro di ponderazione dell’influenza dei singoli reati sulle pene inflitte ai prevenuti effettuato dai primi giudici (consid. 9 pag. 24 seg. della sentenza impugnata) - riformare la sentenza impugnata evitando di cassarla e rinviarla alla Corte delle assise correzionali per una nuova decisione.

 

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

                                   7.   Gli oneri processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a carico degli imputati nella misura stabilita dai primi giudici.

                                         Le spese dell’appello sono attribuite, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81 segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

49 CP,

                                         61 LIP, 116 LStr,

                                         9, 14, 73 segg. DPA,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello dell’AP 1 è accolto.

 

                                         Di conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1, 2, 3, 4.1, 7 e 8 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato;

 

                               1.1.   IM 2

 

                                         ritenuto, in parte, il lungo tempo trascorso è condannata:

 

per il reato di truffa fiscale

 

                            1.1.1.   alla pena pecuniaria di fr. 106'200.-, corrispondente a 180 aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna;

 

                            1.1.2.   al pagamento di una multa di fr. 5'000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita da una pena detentiva di 45 giorni;

 

                                         per il reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

 

                            1.1.3.   alla pena pecuniaria di fr. 35'400.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 590.- cadauna;

 

                            1.1.4.   l’esecuzione delle pene pecuniarie è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di tre anni.

 

 

                               1.2.   IM 3

 

                                         ritenuto, in parte, il lungo tempo trascorso è condannato:

 

per il reato di truffa fiscale

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna;

 

 

                                         per il reato di ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

 

                            1.2.2.   alla pena pecuniaria di fr. 2’400.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna;

 

                            1.2.3.   l’esecuzione delle pene pecuniarie è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

 

                               1.3.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei disborsi sono posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ¼ a carico di IM 1, e di 3/8 a testa a carico di IM 3 e IM 2.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           100.-

                                                     fr.        1'100.-

 

sono posti a carico dello Stato. Non si riconoscono indennità alle parti.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16,

   3003 Berna

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.