Incarto n.
17.2013.174

Locarno

4 giugno 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

assessori giurati:

AS 1

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5 (supplente)

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 giugno 2013 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 giugno 2013 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 19 agosto 2013)

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 20 agosto 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con sentenza 28 giugno 2013, la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

 

tentato omicidio intenzionale per avere, il 16 gennaio 2012 a __________, sparando un colpo a mano di un fucile __________ ad una distanza di circa 8 metri dall’abitazione a pianterreno in uso a ACPR 1 e ACPR 2, verso la finestra della cucina dietro la quale egli sapeva trovarsi le vittime, intenzionalmente tentato di uccidere almeno una delle vittime;

 

ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per avere detenuto senza diritto, almeno dal 2011 e fino al 16 gennaio 2012, a __________ e in altre località, all’interno della sua autovettura, una pistola soft-air, senza essere al beneficio di alcuna autorizzazione nonché per non avere custodito diligentemente, dal dicembre 2009 al 16 giugno 2012, presso la sua abitazione, il fucile carico ed un quantitativo imprecisato di munizioni;

 

e, considerato che egli ha agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni ed ha ordinato, quale misura ex art. 63 CP, un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. Inoltre, lo ha condannato a pagare, quale indennità per torto morale, fr. 3’000.- a ACPR 1 e fr. 10’000.- a ACPR 2 (oltre interessi al 5% a partire dal 16 gennaio 2012) cui ha aggiunto fr. 12’498.- quale risarcimento delle spese legali sopportate dai due accusatori privati.

La Corte ha, infine, condannato AP 1 al pagamento delle tasse e spese di giustizia ed ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro.

 

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 20 agosto 2013, ha precisato di impugnare:

 

                                         -     la sua condanna per tentato omicidio (dispositivo 1.1.), chiedendo la derubricazione del reato a esposizione a pericolo della vita altrui ex art 129 CP;

                                         -     la condanna alla pena detentiva di 4 anni (dispositivo 2.1.) chiedendo di essere condannato ad una pena sospesa condizionalmente;

                                         -     la condanna al pagamento degli importi succitati agli accusatori privati (dispositivo 2.2.) contestando principio e importi del risarcimento;

                                         -     la condanna al pagamento della tassa e spese di giustizia (dispositivo 2.3.) chiedendone una riduzione.

 

Non è, invece, contestata l’infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 per aver detenuto, all’interno della sua autovettura, una pistola soft-air, senza essere al beneficio di alcuna autorizzazione da parte dell’autorità preposta, nonché per non aver custodito diligentemente, presso l’abitazione coniugale, il fucile carico e un quantitativo imprecisato di munizioni, lasciati a portata di chiunque.

 

L’appellante non ha presentato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento in data 4 giugno 2014 durante il quale:

                                         -     il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nel senso che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale e ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi e condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La pubblica accusa ha postulato anche la conferma dei risarcimenti agli AP per torto morale e spese legali, quella della confisca, della misura ex art. 63 CP così come della tassa di giustizia e delle spese processuali;

                                         -     l’appellante, dopo aver rinunciato a contestare, contrariamente a quanto indicato nella sua dichiarazione d’appello 20 agosto 2013, sia il principio sia l’entità del risarcimento già riconosciuto in prima sede agli AP per torto morale e per spese legali, ha chiesto, in via principale, la derubricazione da tentato omicidio intenzionale ad esposizione a pericolo della vita altrui, con l’inflizione di una pena di al massimo 23 mesi sospesi condizionalmente ed, in via subordinata, la condanna per tentato omicidio con dolo eventuale e l’erogazione di una pena di due anni posta al beneficio della sospensione condizionale.

 

ritenuto

 

                                    I.   Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che le viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

 

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

 

                                   II.   L’accusato

 

                                   3.   Sulla vita dell’accusato si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato dal primo giudice:

 

1.

AP 1, nato il __________, è cresciuto a __________. Dopo avere frequentato le scuole elementari a __________ e il ginnasio ad __________, ha svolto l’apprendistato di meccanico di precisione, conseguendo il relativo diploma. Il padre era esercente in proprio a __________. Nel locale lavoravano anche la madre, lui e il fratello __________, che aiutavano quando potevano. La sorella __________ avrebbe invece avuto problemi di salute sin dalla nascita e risulta attualmente al beneficio di prestazioni dell’Assicurazione invalidità per motivi psichici, ragione per la quale è anche sottoposta a tutela.

Dopo essersi diplomato, l’accusato ha lavorato 4 anni per un’officina meccanica di __________, indi un ulteriore anno per un’altra ditta del ramo, sempre a __________. Nel 1990 si è fatto assumere dalla __________, lavorando nel reparto giardinaggio e macchine agricole della sede di __________. Licenziatosi dopo la fine di una relazione sentimentale durata un paio d’anni con una collega di lavoro, fino al 1998 ha nuovamente lavorato come meccanico per due o tre ditte differenti. Dopodiché è rimasto disoccupato, percependo le relative indennità per circa due anni, e dal 2000 ha iniziato a lavorare come autista/magazziniere per la ditta di bibite __________ di __________.

Sposatosi una prima volta nel 1992 con una ragazza dominicana conosciuta in un night, ha divorziato nel 1998, risposandosi nel 2002 con l’attuale consorte, cittadina venezuelana.

Nel 2005 è stato licenziato a seguito di una ristrutturazione aziendale, mantenendo tuttavia un’occupazione per la medesima ditta durante 6-7 mesi all’anno, mentre che per il resto beneficiava dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’accusato non ha figli. Vive con la moglie a __________, nell’appartamento sito al primo piano della casa d’abitazione di proprietà del padre.

La situazione economica è da tempo difficile: il suo reddito oscillava dai fr. 2'500.- al mese nei mesi di disoccupazione ai fr. 3'500.- del periodo in cui vi era lavoro e benché la moglie lavori tutt’oggi come operaia in fabbrica, l’accusato afferma di avere delle esecuzioni in corso per circa fr. 20'000.- per il mancato pagamento di imposte e casse malati.

Definitivamente licenziato dopo i fatti in rassegna, AP 1 è oggi a carico della pubblica assistenza.

A suo carico risulta un piccolo precedente penale, avendo subito nel 2009 una condanna (sospesa) a 20 aliquote giornaliere da fr. 80.- per grave infrazione alla LCS” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 7).

 

                               3.1.   Le informazioni sulla vita di AP 1 date dai primi giudici vanno, in parte, rettificate e, in parte, attualizzate.

Dopo il suo licenziamento a seguito dei fatti di cui al presente procedimento, AP 1 non è stato completamente a carico della pubblica assistenza come sembra evincersi dalle considerazioni di cui sopra. In realtà, conto tenuto dell’attività lavorativa della moglie, egli ha beneficiato di un contributo assistenziale pari al pagamento del premio di assicurazione malattia e a fr. 150.- mensili in contanti (cfr verb. dib. d’appello pag. 3).

Dal 1. dicembre 2013 egli lavora al 100% per la ditta __________ di __________ , per cui, già in passato, aveva lavorato come autista sulla base di un contratto (su chiamata e in base alla mole di lavoro) di durata indeterminata. La retribuzione è stata definita in fr. 22,28 all’ora, comprensivi di indennità vacanze e oneri sociali. Al riguardo, si richiamano la copia del contratto di lavoro stipulato con la __________ (prodotta il 20 dicembre 2013 e, poi, ancora, il 27 maggio 2014) e i conteggi di salario relativi ai mesi di dicembre 2013, gennaio, febbraio marzo, aprile e maggio 2014 (cfr., pure, copia della notificazione fatta il 14.2.2014 dall’UE di Lugano alla __________ secondo cui il suo salario eccedente l’importo di fr 2.520.- deve essere versato all’UE) (all. doc. CARP n. XX e XXXV).

 

 

                                  III.   I fatti

 

                                   4.   Per i fatti - sostanzialmente incontestati (se non per la presenza degli inquilini in cucina al momento dello sparo di cui diremo in seguito) - si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le considerazioni dei primi giudici che verranno, laddove necessario per una miglior comprensione dei fatti posti a giudizio, integrate con le dichiarazioni rese dall’appellante durante l’inchiesta e al dibattimento d’appello.

 

                               4.1.   Rapporti fra autore e vittime

 

3.

ACPR 1 ha preso in locazione l’appartamento sottostante quello dell’accusato a far tempo dal 14 febbraio 2011. Anch’esso di proprietà del padre dell’accusato, l’appartamento in questione era destinato, o comunque lasciato in gestione alla di lui sorella __________, che ha difatti stipulato il contratto con il ACPR 1 e che incassava da lui la relativa pigione. Inizialmente il ACPR 1 ha vissuto da solo nell’appartamento e solamente circa dal mese di dicembre 2011 la di lui compagna ACPR 2, che in precedenza vi soggiornava sporadicamente, vi si è stabilmente trasferita.” (sentenza impugnata, consid. 3 e 4, pag. 8 e 9).

 

I rapporti fra l’appellante e la coppia che abitava nell’appartamento sono sempre stati tesi. Da un lato, AP 1 riteneva che il signor ACPR 1 avesse approfittato della fragilità della sorella (titolare di una rendita AI) per ottenere un contratto a condizioni troppo vantaggiose e, perciò, si era rivolto sia al di lei tutore che alla cancelleria comunale chiedendo loro di fare in modo di allontanare l’inquilino:

 

Voglio premettere che, prima di fare questo gesto scriteriato e inqualificabile, io avevo telefonato alla tutrice di mia sorella e anche alla cancelleria comunale per sapere se quelle persone potevano abitare nell’appartamento e loro mi avevano confermato che, tramite lettere, le avrebbero fatte uscire. Però questa cosa non succedeva mai.” (verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4)

 

D’altro lato, la convivenza non era facile. Ciò, probabilmente, anche a causa del disturbo di personalità di cui AP 1 soffre e che lo portava ad ingigantire ogni minimo dissidio. Fonte di problemi per lui gravissimi era, fra l’altro, il modo in cui la coppia usava l’appartamento, a partire da quel che veniva lasciato sul terrazzo sino alle abitudini relative all’alzare o all’abbassare le tapparelle nonché il fatto che gli amici della coppia (che facevano loro frequentemente visita) posteggiavano le loro autovetture nel giardino rendendogli, così, difficili (se non impossibili) le manovre di entrata ed uscita:

 

Vivendo io sopra, subivo un po’ tutto quello che facevano, rumori molesti ripetuti anche durante la notte, assenza di acqua calda perché la consumavano tutta loro, … in più, tenevano le tapparelle chiuse 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. In più avevano molte visite, che magari rimanevano a dormire anche di notte e io al mattino dovevo districarmi tra le macchine parcheggiate nel giardino che non è grande.

Così, il 16 gennaio del 2012 ho pensato di mettere un cancello per impedire l’accesso delle macchine al giardino così che al mattino io potessi uscire tranquillo.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

 

                               4.2.   Litigio, sparo, intervento della polizia, arresto di AP 1

 

                            4.2.1.   La decisione di AP 1 di mettere il cancello provocò una certa apprensione negli inquilini che gli chiesero spiegazioni. Sul tema, in quel fine pomeriggio d’inverno del 16 gennaio 2012, fra AP 1 e gli inquilini ci furono dei contatti. Il primo - fra AP 1 e la ACPR 2 - che si svolse senza particolare animosità. Il secondo - fra AP 1 e ACPR 1 - che, invece, fu piuttosto burrascoso (cfr., al riguardo, le diverse dichiarazioni dei due riprodotte al consid. 8.3 e 8.4. della sentenza impugnata) ma che rimase al livello di scontro verbale:

 

La Corte, esperito il dibattimento, ha ritenuto che nel pomeriggio e nella prima serata del 16 gennaio 2012 vi sia stata una discussione dapprima tra l’accusato e ACPR 2, ed in seguito tra l’accusato e il ACPR 1, al riguardo delle tapparelle abbassate piuttosto che del cancello che il prevenuto stava costruendo quel giorno allo scopo di recintare la proprietà” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9).

 

                            4.2.2.   Come accertato dai primi giudici, dopo la discussione con ACPR 1, AP 1 rimase in stato di agitazione, “al punto da assumere un tranquillante (poco efficace, visti gli accadimenti successivi) e di criticare (fatto a suo dire senza precedenti in 12 anni di matrimonio) la cottura delle patate” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 12).

 

Sul suo stato d’animo di quei momenti, l’imputato, interrogato il 16 gennaio 2012, ha dichiarato:

 

(…) adagio adagio mi faceva “montare la rabbia” (…). Ad un certo momento, dentro di me il rancore era tale che ho deciso di mettere in atto un atto dimostrativo. Ho pensato, vista la situazione, che se li avessi spaventati un po’, probabilmente sarei riuscito ad ottenere un po’ di più di rispetto e magari anche che lasciassero l’appartamento di mia sorella. D’istinto mi è venuto in mente che in camera tengo un fucile d’assalto __________ (…). Ancora in preda all’ira, sono andato in camera, ho preso il fucile, sono sceso al piano inferiore uscendo in giardino(PS AP 1 16 gennaio 2012, pag. 3, all. ad AI 1; cfr., anche, PP 17 gennaio 2012, pag. 6, AI 6 e PP 31 gennaio 2012, pag. 4, AI 33).

 

                            4.2.3.   In giardino, AP 1 fece effettivamente uso del fucile sparando in direzione dell’appartamento occupato da ACPR 1 e ACPR 2. Fortunatamente, non colpì nessuno dei due:

 

Alle ore 19.45 del 16 gennaio 2012 ACPR 2 ha chiamato la polizia cantonale per segnalare che qualcuno aveva appena sparato un colpo d’arma da fuoco all’interno del suo appartamento. Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia cantonale hanno constatato che almeno un colpo era penetrato attraverso la tapparella della finestra della cucina, colpendo quindi un angolo della parete vicino alla medesima finestra, staccando un pezzo di muro (AI 98, foto 11 e 13).” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 9)

 

 

 

                            4.2.4.   Gli inquirenti individuarono subito l’autore:

 

AP 1 è stato rapidamente individuato come l’autore dello sparo, visto anche che a casa sua è stato rinvenuto un fucile d’assalto __________ con la canna ancora calda a seguito del colpo esploso, ciò che egli ha del resto confessato sin dal primo verbale di interrogatorio.

Arrestato quella stessa sera, è stato mantenuto in carcere preventivo sino al 14 marzo 2013. Seguendo le indicazioni del perito chiamato ad allestire la perizia psichiatrica, a far tempo dal 15 marzo 2012 AP 1 è stato ricoverato presso la Clinica __________, dove è rimasto sino al 26 aprile 2012, momento in cui, a seguito della dimissione, ha riacquistato la libertà.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9).

 

                               4.3.   Accertamenti della polizia scientifica

 

Secondo gli incontestati accertamenti effettuati dalla polizia scientifica sulla scorta della traiettoria del proiettile determinata dalla corrispondenza tra il foro d'entrata e il punto di impatto nel muro, qualora AP 1 avesse, come afferma, esploso il colpo d'arma da fuoco tenendo il fucile all'anca, egli si sarebbe trovato ad una distanza di 6.17 metri dalla facciata della casa e a 8.30 metri dal foro d'entrata nella tapparella (AI 98, foto 55, in relazione con Al 81). Qualora egli avesse invece sparato in modo (ai fini di una mira precisa) più ortodosso, appoggiando l'arma alla spalla, la distanza dalla facciata della casa sarebbe stata di soli 4.45 metri e quella dal foro di entrata sarebbe stata di 6.20 metri (AI 98, foto 57, in relazione con Al 81).

II colpo esploso dall'accusato ha dapprima raggiunto la tapparella, a quel momento interamente abbassata, forando la quarta lamella dall'alto a pochi centimetri dalla sua estremità di sinistra (dal punto di vista del tiratore), così come si vede nell'Al 98, foto 11 e Al 6, doc. 4. II proiettile, esploso con traiettoria obliqua, ha in seguito trapassato la parte murata del telaio della finestra (AI 98, foto 6) e ha quindi colpito l’angolo della parete della cucina, staccando un'ampia porzione di muratura (AI 98, foto 6, 7, 13). Due frammenti del proiettile, frammisti a parti di muratura, hanno quindi proseguito la propria corsa, con traiettoria sconosciuta, attraverso la cucina, arrestandosi sul pavimento, verso il centro dell'angusto locale (AI 98, foto 8).

(sentenza impugnata, consid 10, pag. 12 e 13)

 

                               4.4.   Arma utilizzata

 

AP 1 ha utilizzato il proprio __________, il fucile d'assalto in dotazione all'esercito svizzero fino all'introduzione del più nuovo' modello 90, sua arma d'ordinanza, rimasta in suo possesso all'assolvimento degli obblighi militari.

Si tratta pertanto di un'arma da guerra, di enorme potenza (superiore a quella del __________ in ragione del calibro e delle dimensioni maggiori), concepita con una capacità di impiego che si estende sino a 600 metri, ciò che tutti i militi che l'hanno avuto in dotazione apprendono durante la scuola reclute. II __________ è pertanto in grado di uccidere un uomo alla distanza di 600 metri e di colpire con precisione assoluta, nell'ordine di centimetri, alla distanza di 300 metri, alla quale si svolgono i consueti esercizi di tiro. Inutile dire che alla distanza di pochi metri al quale l'ha impiegato il AP 1 il __________ è un'arma devastante, capace ad esempio (quanto meno con un colpo diretto) di trapassare come se nulla fosse due corpi umani che si trovassero sulla traiettoria. L'imputato con quest'arma ha esploso un colpo della relativa munizione d'ordinanza, il vecchio proiettile denominato GP 11, calibro 7.5 mm, in dotazione dell'esercito svizzero sin dal 1911 (le cifre 11, 57, 90 indicano infatti l'anno di introduzione). Si tratta quindi di una munizione letale quanto l'arma che l'ha esplosa.

Se ne deve concludere che per quanto riguarda la valutazione del tipo di arma e munizione impiegati ci troviamo ai massimi livelli di pericolosità.”

(sentenza impugnata, consid. 12, pag. 13 e 14)

 

                               4.5.   AP 1 buon tiratore?

 

Quanto alla dimestichezza dell'autore con l'arma, il tema va sicuramente relativizzato alla luce delle circostanze, in specie del fatto che egli ha esploso il colpo da brevissima distanza.

Vero è comunque che l'accusato ha ricevuto l'arma in questione in occasione della scuola reclute e che essa è stata la sua arma d'ordinanza per tutta la durata del servizio. Egli è pertanto stato istruito sia al riguardo delle (micidiali) caratteristiche dell'arma, che al riguardo della manipolazione e dell'uso della stessa in ogni circostanza di impiego. Oltre ad avere usato l'arma durante il servizio militare e ad avere effettuato i tiri obbligatori, egli risulta avere partecipato a manifestazioni di tiro facoltative (AI 26, pag. 2), ciò che solo una minoranza dei cittadini che prestano servizio militare fa, per il che a AP 1 può senz'altro essere riconosciuta una buona dimestichezza con l'arma.

E' ben vero che __________, presidente della società __________ di __________ presso la quale AP 1 era solito compiere gli esercizi di tiro, l'ha definito un tiratore mediocre e bisognoso di essere "controllato in ogni suo movimento" (AI 15, pag. 2), ma a dispetto di questa severa valutazione i punteggi da lui conseguiti ed assunti agli atti (cfr. all. ad Al 26) appaiono più che dignitosi, senza dimenticare che sono i riscontri di un tiro effettuato alla distanza di 300 metri, in cui ogni colpo sparato ha raggiunto il bersaglio quadrato delle dimensioni di 1 metro x 1 metro, più piccolo pertanto della finestra centrata dalla ridicola distanza di al massimo 8 metri e qualche centimetro.”

(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 14 e 15)

 

                               4.6.   Visibilità e consapevolezza di AP 1 sulla posizione delle vittime

 

                            4.6.1.   Nonostante fosse una sera d’inverno, la facciata esterna della casa era ben visibile:

 

Per quanto concerne l’illuminazione della facciata esterna della casa, ovvero della visuale che AP 1 aveva del suo bersaglio (fosse esso la finestra o, come egli afferma, la porzione di muro tra le due finestre), egli è stato tutto sommato costante nell’ammettere di aver avuto buone condizioni di visibilità.”

(sentenza impugnata consid. 15.3, pag. 18).

 

AP 1 ha, infatti, sempre ammesso che:

 

vicino alla casa c’è una lampada con le fotocellule che era accesa vista la mia presenza sul posto” (PP 17.01.2012, pag. 7, AI 6)

 

… si é accesa la lampada che illumina tutto il giardino sulla parete lato abitazione di mio padre. Questa lampada si accende automaticamente in quanto è dotata di sensore di movimento (...) l'illuminazione in quel momento mi permetteva di vedere dove sparare” (PS 31.01.2012, pag. 4 e 5, AI 33)

 

                            4.6.2.   I primi giudici hanno accertato che, al momento dello sparo, le vittime erano in cucina, intente a preparare la cena:

 

Non vi è motivo di dubitare che ACPR 1 e ACPR 2, così come da loro dichiarato, si trovassero in quel momento in cucina intenti a preparare la cena, nelle rispettive posizioni visibili nelle foto 12 e 13 di cui all’AI 98” (sentenza impugnata, consid. 10 in fine, pag. 13).

 

Al dibattimento d’appello, il patrocinatore di AP 1 ha contestato tale accertamento rilevando come, al riguardo, le dichiarazioni di ACPR 1 siano contraddittorie.

La Corte le ha esaminate attentamente senza rilevarvi contraddizioni insanabili, visto l’evidente e comprensibile stato di grande agitazione causato, nell’AP, dal gesto di AP 1.

Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni degli AP - peraltro verosimili, visto che il tutto è successo all’ora in cui si è soliti preparare o consumare la cena - anche la scrivente Corte ha accertato, senza alcuna difficoltà, che essi, al momento dello sparo, erano effettivamente in cucina.

 

                            4.6.3.   Dall’accertamento secondo cui i due AP erano, a quel momento, in cucina intenti a preparare la cena deriva, con evidenza, che la luce della cucina era accesa:

 

a questo punto è lecito ammettere che lo stessero facendo con la luce accesa (…)” (sentenza impugnata, e consid. 15.3, pag. 19).

 

                            4.6.4.   Subito dopo l’arresto, AP 1 ha dichiarato di avere visto la luce filtrare dalle lamelle della finestra di cucina ma - ha aggiunto - non avendo udito rumori, non poteva avere certezza della loro reale posizione:

 

(…) Attraverso le lamelle ho potuto comunque notare che all’interno la luce era accesa. All’interno non ho udito rumori e pur pensando che i due erano in casa non ho potuto rendermi conto dove fossero esattamente (…) mi pare di avere scorto la luce attraverso la tapparella della cucina (…)”

(PS 16 gennaio 2012, pag. 4 e 5, all. ad AI 1)

 

Nei successivi interrogatori, AP 1 ha cercato di relativizzare la sua consapevolezza della luce accesa in cucina, affermando in sequenza:

 

                                         -     di avere avuto solo l’impressione che essa fosse accesa e che forse si trattava della luce della camera (PP 17 gennaio 2012, pag. 7, AI 6);

                                         -     che forse era la luce della sala (PS 31 gennaio 2012, pag. 5, AI 33);

                                         -     che forse si era confuso e che la luce accesa era quella del giardino (Volevo inoltre rettificare quanto dichiarato nel verbale del 16.01.2012 quando ho affermato di aver visto filtrare la luce dalle tapparelle della cucina. (…): pensandoci bene ora non posso affermare di aver visto la luce filtrare dalla finestra. Posso anche dire di essermi confuso con la luce esterna del giardino”, PS 3 febbraio 2012, pag. 6, AI 37).

                                         -     di non avere visto alcuna luce in cucina (“No, non ho visto la luce della cucina accesa (…) Ho sbagliato a dare la prima risposta, nel senso che mi sono confuso (…) forse ho intravisto la luce della sala (…) di sicuro ho visto una luce provenire dall’appartamento in uso a ACPR 1 e che per me era quella della sala” , PP 24 febbraio 2012, pag. 8 e 9, AI 64).

 

Annotate le dichiarazioni dell’appellante e le sue ritrattazioni evidentemente volte a sminiuire la sua responsabilità, questa Corte condivide, riguardo la consapevolezza di AP 1 della posizione delle due vittime, le conclusioni dei primi giudici:

 

E' però un dato di fatto che ACPR 1 e la compagna erano in quel momento in cucina intenti a preparare la cena e a questo punto è lecito ammettere che lo stessero facendo con la luce accesa. Allo stesso modo, per pacifica ammissione degli inquilini (privi di interesse a mentire sul tema), deve essere ritenuto che anche la luce in sala era accesa.

Preso atto della interessata ritrattazione dell'accusato, va comunque detto che la percezione della luce che filtra dalle tapparelle abbassate, oltretutto da una posizione angolata come quella da cui AP 1 ha sparato, non implica anche la certezza del fatto che le vittime dovessero trovarsi proprio dietro quella finestra. Vero è però che l'accusato sapeva per certo che gli inquilini erano in casa e che egli poteva inoltre, dato l'orario, ritenere ragionevolmente certo che essi si trovassero in quel momento nella zona giorno dell'appartamento, ovvero nella sala da pranzo oppure in cucina, ossia i locali illuminati.

L'accusato potrebbe invero avere acquisito informazioni più precise pochi istanti prima di sparare, ovvero al passaggio davanti al balcone della sala da pranzo delle sue vittime, dalla cui finestra si prendono d'infilata entrambi i locali in questione (cfr. Al 98, foto 41), ma egli non ha fornito alcuna dichiarazione al riguardo. Allo stesso modo, non è dato di sapere se le vittime stessero parlandosi al momento dello sparo e se l'accusato avrebbe in tal caso potuto udirne le voci provenire dalla finestra della cucina.”

(sentenza impugnata, consid. 15.3, pag. 19-20)

 

                               4.7.   Come ha imbracciato il fucile e dove lo ha direzionato

 

AP 1 ha sempre detto di avere imbracciato il fucile in “stile mitraglia”. Così i primi giudici:

 

Va in primo luogo stabilito in che modo egli imbracciasse l'arma, circostanza che, in assenza di testimoni, può essere accertata unicamente sulla scorta delle affermazioni del AP 1 medesimo. In proposito egli ha costantemente sostenuto di avere imbracciato il fucile in stile "mitraglia", ossia tenendo l'arma appoggiata all'altezza dell'anca destra, con la mano destra sul grilletto e la sinistra a sostenere la canna del fucile dall'alto verso il basso (AI 98, foto n. 46, 47, 54, 55, 56), tesi che non può qui essere smentita.” (sentenza impugnata, consid. 15.1, pag. 15)

 

Va, qui, poi annotato che, al dibattimento d’appello, AP 1 ha più volte dichiarato di avere agito concitatamente e che il tutto - cioè la decisione di sparare, la discesa in giardino e lo sparo - è avvenuto in un paio di minuti:

 

È stata una frazione di un paio di minuti. Il tempo di scendere la scala, uscire in giardino, fare quei 10 metri e sparare (…) è stata una cosa talmente veloce (…) Ero talmente … sono arrivato giù lanciato, di corsa e non sono stato lì a … (…) ripeto, non ho immaginato nulla perché ero talmente di corsa che non sono stato lì a pensare” (verb. dib. d’appello, pag. 4)

 

Sia dal modo in cui ha imbracciato il fucile - meno preciso di quello in cui il calcio dell'arma viene appoggiato alla spalla (AI 98, foto 57 e 58) anche in considerazione della goffaggine di AP 1 (cfr. documentazione fotografica relativa alla ricostruzione) - che dalla concitazione con cui ha agito deriva, forzatamente, l’accertamento secondo cui AP 1 (al di là delle sue, comunque, basse doti di tiratore) ha sparato senza nessuna sicurezza sul punto d’arrivo del proiettile.

 

Ciò detto, anche la scrivente Corte condivide l’accertamento dei primi giudici secondo cui, visto che egli ha sparato a breve distanza dal bersaglio, il risultato non può essere molto diverso da quello che AP 1 aveva in mente, pur in quei brevi istanti, di ottenere:

 

avendo egli oltretutto comunque ammesso (come tra poco si vedrà in dettaglio) di avere sparato quanto meno nella direzione della finestra da lui centrata. Per la Corte, in definitiva, non può essere ammesso che alla distanza di al massimo 8 metri le modalità in cui l'autore ha (nella per lui più favorevole delle ipotesi) imbracciato l'arma abbiano comportato un risultato difforme dalle sue intenzioni.”

(sentenza impugnata, consid. 15.1, pag. 15)

 

E questo a prescindere dalle molte e diversificate dichiarazioni rese da AP 1 sulle sue intenzioni di mira (cfr. sentenza impugnata, consid. 15.2, pag. 15-18). I numerosi distinguo da lui effettuati nel corso d’inchiesta (“ho sparato in direzione del muro”, “ho alzato la canna in maniera da sparare verso il soffitto", “la mia idea era quella che lo sparo sarebbe penetrato nei 15 cm di materiale di isolazione e si sarebbe fermato lì”) sono stati ritenuti da questa Corte come inconciliabili con la concitazione della situazione - più volte descritta dallo stesso AP 1 e, in sé, del tutto verosimile - e, quindi, non credibili.

 

AP 1 ha, dunque, sparato, senza mirare con precisione, in direzione della finestra della cucina dell’appartamento occupato dagli AP.

 

                                 IV.   Giudizio di primo grado

 

                                   5.   Secondo i primi giudici, AP 1 ha sparato “consapevole del rischio di uccidere uno o l’altro degli inquilini” e accettandone la realizzazione: per questo lo hanno dichiarato autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso per dolo eventuale.

(cfr. sentenza impugnata, consid. 16, 17 e 18, pag. 20, 21 e 22).

 

                                  V.   Appello

 

                                   6.   AP 1 - che, come visto, ha sempre detto di avere voluto soltanto intimidire i due inquilini e non, invece, far loro del male (cfr. PS 16 gennaio 2012, pag. 3 e 4, all. ad AI 1; PP 17 gennaio 2012, pag. 6, AI 6; GPC 18 gennaio 2012, pag. 2, AI 8; PS 3 febbraio 2012, pag. 4, AI 37) - contesta la qualifica giuridica dei fatti e postula la derubricazione della condanna per tentato omicidio ad esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP).

 

                           6.1. a)   L’art. 111 CP è applicabile a chiunque intenzionalmente uccide una persona, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.

 

                                  b)   Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

 

                               6.2.   Ai sensi dell’art. 129 CP, si rende colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui.

Perché sia dato l’elemento oggettivo costitutivo del reato - cioè, il mettere qualcuno in pericolo di morte imminente (DTF 106 IV 12 consid. 2a; STF 6S.127/2007 del 6 giugno 2007, consid. 2.3; 6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.1) - è necessario che l’autore abbia creato un pericolo concreto e serio (e non una remota possibilità) che una persona venga uccisa (e non solamente lesa nella sua integrità corporale o alla sua salute). È, poi, necessario che questo rischio sia in uno stretto rapporto di connessione con il comportamento rimproverato all’autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 129, n. 14; DTF 121 IV 67 consid. 2b aa; 106 IV 12 consid. 2a; 111 IV 51 consid. 2; 101 IV 159 consid. 2a).

Il reato è solo intenzionale: l’autore deve volere mettere un terzo in pericolo di morte imminente (DTF 114 IV 103 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1) e lo deve fare assumendo consapevolmente e volontariamente un comportamento che crei questo pericolo (DTF 121 IV 67 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1).

La vecchia disposizione (in vigore sino al 31.12.1989), precisava che l’autore doveva aver agito scientemente, e ciò per sottolineare che il dolo eventuale non era sufficiente e che era necessaria una coscienza certa del rischio di morte (DTF 106 IV 12 consid. 2b; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1). Questa precisazione è stata ritenuta superflua ed è, perciò, stata soppressa nel vigente art. 129 CP. Rimane, comunque, necessario che l’autore conosca il pericolo che provoca, ovvero le circostanze che rendono probabile la morte. Ritenuto come l’autore non accetti l’eventualità che il pericolo si realizzi, non è sufficiente che egli abbia coscienza dell’eventualità del pericolo, poiché si scivolerebbe verso la negligenza cosciente e l’intenzione non sarebbe più quella di creare un pericolo di morte imminente bensì quella di un pericolo di morte eventuale se non addirittura condizionato (FF II 1050; Corboz, op cit., ad art. 129 n. 27 e dottrina citata).

 

Per contro - ed è ciò che distingue la messa in pericolo dall’omicidio tentato - l’autore non vuole, neanche a titolo eventuale, la realizzazione del pericolo che crea (DTF 107 IV 163 consid. 3; STF 6B_251/2007 del 7 settembre 2007, consid. 2.1.1; 6S.192/2004 del 26 agosto 2004, consid. 2.3).

La volontà di creare un pericolo di morte imminente è, dunque, una sorta di scalino intermedio fra la negligenza cosciente e il dolo eventuale riferito all’omicidio intenzionale (Noll, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Zurigo 1983, p. 55). Vi è omicidio intenzionale o tentato omicidio intenzionale se l’autore vuole la morte della vittima oppure se ne accetta l’eventualità.

Vi é l’omicidio colposo quando l’autore adotta un comportamento pericoloso - indifferente è sapere se ne abbia o meno percepito il pericolo - ma pensa, per leggerezza, che il pericolo non si realizzi.

Vi è, invece, messa in pericolo della vita altrui quando l’autore, senza accettare l’eventualità del decesso, vuole creare un pericolo di morte (Corboz, op cit., ad art. 129 n. 26).

 

Secondo la dottrina dominante, vi è esposizione a pericolo della vita altrui quando l’autore ha ritenuto che il rischio da lui creato non si sarebbe realizzato grazie ad un suo comportamento adeguato, alla reazione della vittima oppure grazie all’intervento di una terza persona. Per contro, nei casi in cui la realizzazione del pericolo creato é lasciata al caso, l’autore si rende colpevole di omicidio intenzionale mancato: si considera, infatti, che, in quest’eventualità, l’autore ha accettato la realizzazione del pericolo per il caso in cui questo si produca (Disch, L’homicide intentionnel, Diss. Losanna 1999, p. 239 e riferimenti; Aebersold in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2 ed., Basilea 2007, ad art. 129, n. 28).

 

 

L’autore deve, inoltre, creare il pericolo senza scrupoli. Un atto è commesso senza scrupoli ai sensi dell’art. 129 CP quando - tenuto, in particolare, conto dei mezzi utilizzati, del movente e dello stato d’animo dell’autore - esso appare contrario ai principi generalmente ammessi dagli usi e costumi e della morale. L’assenza di scrupoli deve essere ammessa in tutti quei casi in cui il reato è commesso per motivi futili: un’evidente sproporzione fra movente e pericolo creato denota, infatti, un profondo disprezzo per la vita altrui (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

Del tutto irrilevante è, a questo proposito, il concetto personale di etica dell’autore o la sua incapacità di cogliere il carattere immorale del suo comportamento (DTF 114 IV 103 consid. 2a; STF 6B_87/2013 del 13 maggio 2013, consid. 3.4; 6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.3).

Altrettanto ininfluente è che, al momento dei fatti, l’imputabilità dell’autore fosse scemata, oppure che egli abbia agito in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di medicamenti, di stress o d’altri fattori di perturbazione psichica (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

 

                               6.3.   Come visto, determinante per la qualifica giuridica dei fatti accertati è l’aspetto soggettivo.

 

                            6.3.1.   Come già ricordato dai primi giudici, il Tribunale federale, nella sentenza 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003 al consid. 1.3, ha indicato quali elementi depongono, nei casi di utilizzo di un’arma da fuoco, per il dolo eventuale dell’autore. Si tratta, in particolare, del tipo di arma da fuoco e di munizione utilizzati, della dimestichezza dell’autore con l’arma impiegata, delle modalità dello sparo, della quantità di colpi esplosi e della loro traiettoria, della distanza dalla vittima e delle condizioni di visibilità.

 

                                  a)   Sull’arma utilizzata, si rinvia al consid. 4.4..

Alle argomentazioni in esso contenute ci si limita ad aggiungere che quest’arma - realizzata quale arma da guerra e concepita per uccidere, non per ferire - é straordinariamente precisa ed affidabile anche ad una distanza di 600 m ed è, dunque, di particolare qualità. Il __________ è un’arma a rimbalzo: la pallottola può colpire diversi ostacoli che ne modificano la traiettoria senza tuttavia arrestarne la corsa. La probabilità per un essere umano, che si trova nelle immediate vicinanze, di rimanere ferito, è elevata.

Le munizioni Gewehrpatrone 11 utilizzate hanno una velocità iniziale di 750 m/s e possono addirittura perforare 60 cm di legno d’abete da una distanza di 5 m e 35 cm dello stesso legno da una distanza di 1’200 m.

                                  b)   L’imputato è stato reclutato come cannoniere nel 1983 con incorporazione nel novembre del 1984 ed è stato prosciolto dagli obblighi militari nel dicembre del 2002. All’inizio del servizio militare, gli è stato consegnato il fucile d’assalto __________.

Ritenuto l’addestramento seguito durante tutto il servizio militare, AP 1 era perfettamente consapevole della particolare pericolosità dell’arma utilizzata.

Del resto, rivelatrice della sua consapevolezza è, fra le altre, l’ammissione di sapere che, con l’arma e le munizioni usate, un proiettile che impatta in un punto può assumere, in seguito, una traiettoria diversa (cfr. PP 17 gennaio 2012, pag. 2, AI 6).

 

                                  c)   Le condizioni di visibilità generali sulla casa erano buone (cfr. consid. 4.6.1.).

Inoltre, come visto sopra (consid. 4.6.4.), AP 1 sapeva con certezza che le vittime si trovavano all’interno dell’appartamento. Lo si deduce, dapprima, dalla sua dichiarazione secondo cui egli ha sparato per impaurire la coppia: ciò presupponeva la sua consapevolezza della loro presenza. E’, poi, assodato ch’egli aveva visto almeno la luce del salotto e la luce della cucina. Come giustamente ritenuto dai primi giudici, dato che si era all’ora di cena, l’appellante doveva forzatamente presumere - o almeno considerare come altamente probabile - che le sue vittime fossero in cucina.

E’, quindi, certo che è malgrado tale consapevolezza che egli ha sparato in direzione della finestra della cucina.

 

                                  d)   Per la distanza tra il punto da cui è partito il proiettile e la vittima, si rinvia al consid. 4.3 e alla documentazione fotografica in atti (cfr. AI 98, spec. foto 55 e 56). Come accennato al consid. 4.6.2., ACPR 2 e ACPR 1 erano in cucina a poca distanza dalla finestra (cfr. AI 98 foto 12 e 13).

Viste le sue caratteristiche, il proiettile utilizzato era perfettamente in grado di trapassare un corpo umano che si trova sulla sua traiettoria a una distanza massima di circa 9 m.

Se il proiettile, invece di colpire la cornice protettiva della finestra in alto a sinistra, fosse finito 30 cm più in basso e avesse trafitto uno dei due inquilini, l’esito sarebbe stato senza alcun dubbio letale (STF 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003 consid. 1.3, secondo cui, per esperienza, le pistole possono colpire il bersaglio da una distanza di 50 m e le pallottole raggiungere una velocità letale).

Ciò senza dimenticare che, per comune esperienza, un proiettile che urta un punto preciso può cambiare traiettoria e andare a colpire coloro che si trovano nelle immediate vicinanze, circostanza di cui l’appellante era a conoscenza.

 

                                  e)   In concreto, come visto sopra, l’appellante ha esploso un solo colpo. Si tratta di un elemento che depone per l’assenza di un dolo diretto. Tuttavia, il fatto che AP 1 ha, nelle condizioni descritte, consapevolmente indirizzato il colpo nella zona della cucina costituisce l’assunzione di un elevatissimo rischio mortale.

 

                               6.4.   Questi elementi, esaminati complessivamente, provano - senza ombra di dubbio - che AP 1 ha agito con dolo eventuale.

Al riguardo, si riportano le pertinenti argomentazioni dei primi giudici:

 

Dovendosi valutare i predetti elementi di giudizio, la Corte ne ha concluso che AP 1 ha intenzionalmente esploso, per dolo diretto, il colpo di __________ all'interno della cucina dell'appartamento in uso alle vittime.

Un primo pesante indizio in tal senso è dato dal fatto che egli, per sua ammissione, ha deliberatamente indirizzato il fucile verso le finestre dell'appartamento e non invece sulla parete davanti a sé, come avrebbe più semplicemente fatto se veramente avesse voluto colpire il muro, o in qualunque altra direzione, come avrebbe benissimo potuto fare se avesse solo inteso spaventare le vittime con il fragore dell'arma.

Un ulteriore pesantissimo indizio è poi dato dalle ammissioni dell'accusato (ancorché ritrattate), coerenti con la predetta manovra di puntamento dell'arma in direzione delle finestre laddove esplicitano di avere voluto che il proiettile si conficcasse nel soffitto dell'appartamento, il che è in definitiva un risultato poco diverso da quanto effettivamente accaduto.

Aggiungendo a questi elementi di valutazione quello della ridottissima distanza tra la posizione di tiro e la finestra colpita, di grandi dimensioni, l'ipotesi di una traiettoria del colpo divergente dalla volontà dello sparatore (…) si riduce ulteriormente, tanto da non esserci dubbio residuo della Corte sul tema.

 

Ad ogni modo, le cose non cambierebbero di molto nemmeno se si volesse ammettere la tesi dell'accusato di avere voluto tentare di sparare tra le due finestre tenendo l'arma all'anca e di avere in tal caso fatto penetrare il proiettile nell'appartamento per un errore di mira.

In una simile eventualità, infatti, all'accusato andrebbe comunque imputata la grossolana assunzione di un rischio facilmente evitabile, e con essa l'accettazione della possibilità di sbagliare la mira e di fare di conseguenza giungere il colpo, come è accaduto, all'interno della cucina.

In altri termini, l'accusato non potrebbe comunque sottrarsi alla propria responsabilità, dovendosi ammettere che egli avrebbe in questa ipotesi sparato all'interno dell'appartamento con dolo eventuale, ma comunque intenzionalmente.

 

Stabilito così che l'accusato ha intenzionalmente esploso un colpo di __________ mirando all'interno di un appartamento che egli sapeva in quel momento abitato da due persone, che per orario e condizioni di illuminazione doveva presumere trovarsi proprio nello stretto locale preso di mira oppure in quello a fianco, la valutazione giuridica di siffatto comportamento nell'ottica dell'applicazione dell'art. 111 CP ha condotto la Corte alla conclusione che si è trattato di tentato omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale.

L'accusato, mosso da motivazioni meramente egoistiche, ha infatti esploso da breve distanza e alla cieca - senza cioè certezze di sorta circa la posizione dei possibili bersagli - un colpo di un'arma da fuoco micidiale nella loro direzione, senza alcuna reale possibilità di controllo sulla traiettoria primaria del proiettile o sui suoi successivi rimbalzi, né sugli spostamenti delle vittime in quegli istanti. L'esito di questo gesto è stato lasciato al caso, per una fortunata fatalità la testa del ACPR 1 è stata mancata di poche decine di centimetri. II rischio assunto è stato elevatissimo, la negazione da parte dell'accusato dell'eventualità dell'uccisione dell'uno e dell'altra è palesemente una menzogna difensiva, non potendo essere ignorata nemmeno da una personalità disturbata come quella del AP 1 l'enorme pericolosità del suo comportamento e la concretezza della minaccia da lui creata per la vita degli inquilini. L'accusato era pertanto consapevole del rischio di uccidere uno o l'altro degli inquilini - difficilmente entrambi con un solo proiettile - e l'ha accettato, esplodendo nondimeno il colpo verso l'interno della cucina.

Alternative soluzioni non contemplanti l'accettazione dell'eventualità di uccidere, secondo cui AP 1 avrebbe agito solo negligentemente o avrebbe accettato il rischio di mettere in pericolo le vite altrui ma non quello di uccidere (distinguo quest'ultimo non proponibile se si spara da pochi metri con un'arma da guerra ignorando la posizione delle vittime), non sono convincenti e non devono perciò essere qui particolarmente discusse.

Per la Corte l'accusato è pertanto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP commesso agendo con dolo eventuale, così come imputatogli in via principale al punto 1 dell'atto di accusa.

(sentenza impugnata, consid. 16-18, pag 20-22)

 

Come indicato, ad escludere la qualifica giuridica postulata dall’appellante (art 129 CP) è il fatto - manifesto - che egli, esploso il colpo, non aveva alcuna possibilità di controllo né sulla sua traiettoria primitiva, né sui suoi rimbalzi, né sulla posizione o sugli spostamenti degli inquilini nell’appartamento ed è soltanto il caso che ha fatto si che in questo procedimento non si discuta di un omicidio consumato.

 

 

Imputabilità

 

                                   7.   Come visto, AP 1 è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica che ha evidenziato come egli fosse, al momento dei fatti, affetto da disturbo di personalità misto (ICD10-F61 “nel quale si riscontrano aspetti correlati a diverse tipologie di disturbi della personalità (paranoide, narcisistico, impulsivo)” (AI 84 pag. 13).

Il perito ha, poi, precisato che “la turba è di gravità notevole e di lunga durata” (AI 84 pag. 15) che ha fatto si che AP 1 non fosse “del tutto cosciente della possibile conseguenza lesiva del suo atto nei confronti delle persone verso le quali rivolgeva la sua offensiva” e che, perciò, avesse una diminuita capacità di valutare il carattere illecito della sua azione. Il perito ha, poi, aggiunto che sempre tale turba provocava un venir meno del controllo pulsionale che influiva negativamente anche sulla capacità di agire di AP 1 (AI 84 pag. 14).

Pertanto, condividendo le valutazioni peritali (AI 84 pag. 15), la prima Corte ha ritenuto che AP 1 ha agito in stato di scemata imputabilità di grado medio.

 

Commisurazione della pena

 

                                   8.   AP 1 ha chiesto anche una ricommisurazione della pena postulandone una sospesa condizionalmente. Al dibattimento d’appello, la Difesa ha, in sostanza, sottolineato come AP 1, grazie anche al trattamento psicoterapeutico e farmacologico cui si sottopone diligentemente da ormai più di due anni, sia profondamente cambiato, come egli sia profondamente pentito per quanto fatto e come egli stia pagando già con la vergogna e il disagio nei confronti di tutti i conoscenti.

 

                               8.1.   Nel commisurare la pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

 

AP 1 è autore colpevole, ancorché per dolo eventuale, del tentativo di commettere omicidio intenzionale giusta l'art. 111 CP, ovvero uno dei più gravi crimini del nostro ordinamento. Anche se il tentativo non ha prodotto un immediato danno fisico alle vittime del suo agire, sarebbe improprio affermare che esso è terminato in nulla, avendo in particolare ACPR 2 subito delle conseguenze psicologiche tangibili anche ad un anno e mezzo dai fatti.

Pacifica pertanto l'assoluta gravità oggettiva del comportamento dell'autore, la disamina del lato soggettivo appare sconcertante e sconfortante. AP 1 afferma di avere agito in (asserita) reazione a una "provocazione" assolutamente risibile, una banale discussione di vicinato che non è trascesa in vie di fatto e nemmeno in ingiurie. La reazione dell'autore è stata di una violenza abnorme, segno di una prepotenza crassa e primitiva, peraltro già manifestatasi in passato (fortunatamente solo a mano di un piccone) in danno del precedente conduttore. II movente, pertanto, è assolutamente egoistico: AP 1 era frustrato per la discussione (si ripete, senza che ve ne fosse motivo oggettivo), verosimilmente perché era stata messa in discussione la sua autorità, ovvero la sua prerogativa di posare un cancello con possibile intralcio per gli inquilini, e perciò egli doveva, nel contempo, dare libero sfogo a tale frustrazione (non essendogli bastato criticare la cucina della moglie) e sottomettere gli inquilini, italiani, con un gesto forte, mostrando loro chi comandava a __________, Svizzera.

La Corte nel commisurare la pena ha tenuto conto del fatto che l'accusato è incensurato, come pure della sua confessione. Non si è però ritenuta in suo favore una reale collaborazione, avendo egli su vari aspetti reso delle dichiarazioni contraddittorie (e quindi in parte menzognere), ritrattando anche delle precise ammissioni dopo essersi accorto che esse nuocevano alla sua causa. Peggio di ciò è però la constatazione che AP 1, aldilà delle formali scuse, al dibattimento non è parso pentito dei suoi atti ed è anzi sembrato solo vagamente cosciente della commissione dell'illecito (dal quale ha difatti chiesto di essere prosciolto), da lui banalizzato, tanto che forse solo con la comunicazione del dispositivo della sentenza è parsa divenirgli tangibile la gravità del suo atto. Non vi è perciò stata alcuna riduzione di pena in ragione del pentimento o anche solo di una sincera assunzione di responsabilità. Nemmeno il carcere preventivo sofferto, di soli 59 giorni è stato considerato motivo di riduzione della pena. Questa, partendo da una sanzione di base di almeno 15 anni per l'ipotesi che una delle vittime fosse stata uccisa per dolo eventuale, è però stata ridotta sia in ragione del fatto che il reato è stato solamente tentato, e quindi ulteriormente dimezzata in considerazione della scemata imputabilità di grado medio.

Tutto considerato, la Corte ha in conclusione ritenuto adeguata alla colpa del AP 1 una pena detentiva di 4 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.

(sentenza impugnata, consid. 22, pag. 23 e 24)

 

                           8.2. a)   L’art. 111 CP dispone che chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

Inoltre, l’art. 19 cpv. 2 CP prevede che, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

 

Giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. e LArm, è punito con la multa chiunque, in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1).

 

                                  b)   Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

Determinata così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale cos¿come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                                  c)   Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato. Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore.

 

                           8.3. a)   In concreto, il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, di una gravità situabile tra il grado medio e quello alto. Da un lato, per il tipo di arma utilizzata. Dall’altro, per il fatto che è soltanto per una buona dose di fortuna che AP 1 non risponde oggi di un omicidio consumato: non può essere dimenticato, infatti, che il proiettile è passato a soli 30 cm dalla testa di ACPR 1.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che egli ha sparato una sola volta e che il danno causato è stato più che contenuto visto che nessuno degli AP è stato ferito, anche se non va banalizzato il trauma causato dall’insensato suo comportamento.

 

Dal profilo soggettivo rilevante, in senso aggravante, è il fatto che AP 1 si è deciso ad usare un’arma dalle potenzialità lesive impressionanti senza motivo alcuno: non solo egli non era in una situazione di pericolo, foss’anche soltanto soggettivamente percepito come tale, ma nemmeno egli era stato fatto oggetto, ad opera delle sue vittime, di particolari provocazioni o offese (non possono, infatti, essere oggettivamente considerate tali le difficoltà di convivenza di cui s’è detto). Al riguardo, si rinvia alle pertinenti argomentazioni dei primi giudici che questa Corte condivide pienamente: in relazione al movente, la colpa di AP 1 é, dunque, molto grave.

In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui AP 1 risponde - va, però, considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in uno stato di scemata imputabilità di una certa rilevanza che, così come accertato dal perito giudiziario, lo portava, in estrema sintesi, ad ingigantire e drammatizzare situazioni che altri avrebbero ritenuto del tutto normali, gli impediva di darne una corretta valutazione e ne determinava un allentamento della capacità di controllo pulsionale.

 

Avuto riguardo al quadro edittale, fosse confrontata ad un omicidio consumato e commesso per dolo diretto in circostanze analoghe a quelle qui in discussione da un autore pienamente responsabile, questa Corte infliggerebbe all’autore una pena detentiva aggirantesi sui 18 anni.

Nel caso in esame, l’omicidio è solamente tentato e, malgrado la coppia sia scampata alla disgrazia per pura fortuna, concretamente la consumazione del reato era ben lontana dal verificarsi: questo comporta la riduzione della pena di circa un terzo.

Ritenuto che AP 1 ha agito per dolo eventuale, la pena deve essere ulteriormente ridotta: questo motivo di riduzione - importante - deve comportare un’ulteriore sensibile riduzione. Ritenuta, comunque, l’estrema pericolosità dell’arma utilizzata, la riduzione per questo motivo è leggermente inferiore alla prima (circa 4 anni).

Occorre poi considerare, in favore di AP 1, la scemata imputabilità di grado medio a lui riconosciuta dai primi giudici e diminuire, di riflesso, im modo importante (ulteriori 4 anni) la pena (DTF 136 IV 55).

Tutti questi elementi considerati, la pena detentiva adeguata alla colpa dell’autore in relazione al tentato omicidio si aggira, dunque, sui 4 anni.

 

                                  b)   Come visto sopra, la pena stabilita in funzione delle circostanze oggettive e soggettive attinenti al reato deve essere ponderata in base alle circostanze personali legate all’autore.

In concreto, poco o nullo valore attenuante può essere attribuito alla sostanziale incensuratezza del condannato, ritenuto come il TF abbia più volte precisato che l’assenza di precedenti è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18.12.2012, consid. 3.3.5). Altrettanto ne è dell’eventuale sua buona reputazione (Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 1989, § 6 N. 47) visto che il TF ha avuto modo di stabilire che uno stile di vita conforme al diritto non costituisce una “performance” particolare (STF 6S.85/2006 del 27 giugno 2006, consid. 2.4; 6S.467/2004 dell’11 febbraio 2005, consid. 2.2.1).

Neppure può, qui, essere ritenuta come circostanza attenuante la difficoltà del condannato a relazionarsi con gli altri: è, infatti, questa una circostanza attinente alla sua personalità che, insieme ad altre, ha contribuito a fondare la diagnosi di disturbo di personalità che ha portato il perito a giustificare una scemata imputabilità considerata, come impone la giurisprudenza, nelle circostanze soggettive legate al reato di cui egli risponde.

Se nemmeno dal suo comportamento processuale AP 1 può trarre circostanze attenuanti (egli ha, come visto, più volte cambiato versione nell’evidente intento di diminuire le proprie responsabilità), diversa è la questione per quanto riguarda il suo comportamento dopo i fatti.

Come visto, dopo il 16 gennaio 2012, AP 1 ha iniziato, per quanto gli era possibile, un cammino di cambiamento. Lo ha fatto, dapprima, accettando il ricovero alla Clinica __________ e, poi, sottoponendosi con diligenza e regolarità alle cure prescritte. Quest’impegno ha dato buoni frutti, nel senso che, così come indicato dal suo patrocinatore e attestato dal suo datore di lavoro (cfr. CARP n. XXXII), il AP 1 di oggi non è più il AP 1 che, in un momento di rabbia, ha imbracciato il fucile e sparato. Si tratta di un AP 1 pentito, che ha compreso la necessità di mostrarsi conciliante e tollerante e, soprattutto, interiorizzato (anche perché ha pagato di persona, non solo con il carcere preventivo, ma pure con la riprovazione sociale e la vergogna vissuta quotidianamente) la necessità di rispettare le regole del vivere civile.

Inoltre, AP 1 ha saputo ritrovare un lavoro e, soprattutto, ha saputo mantenerlo, nonostante oggettivamente le condizioni impostegli dal suo datore di lavoro non siano delle migliori.

Pertanto, tutto questo considerato, la Corte ha voluto tener conto (generosamente) del criterio dell’effetto della pena sulla vita futura del condannato e, pertanto, l’ha compressa sino ai 3 anni, limite massimo di applicazione dell’art. 43 CP.

A ciò è stata aggiunta, per la contravvenzione alla LArm, la multa di fr. 100.-.

 

                               8.4.   Ritenuto come, in forza degli elementi appena descritti e del fatto che AP 1 continuerà a sottoporsi a cure mediche (cfr. dispositivo 4. della sentenza impugnata), si possa per lui porre una prognosi non negativa, la pena detentiva è, in forza dell’art. 43 CP, sospesa in ragione di 2 anni.

 

Per confortare e sostenere la prognosi, a AP 1 è imposto un periodo di prova di 5 anni e una norma di condotta consistente nel divieto di possedere e far uso (anche solo per esercitazione o sport) di armi (art 44 cpv. 1 e 2 CP).

 

                               8.5.   La scrivente Corte è cosciente di non avere alcuna competenza per definire le modalità di esecuzione della pena.

Tuttavia, vista la particolarità del caso, si permette di chiedere al GPC che dovrà occuparsi della questione di consentire a AP 1 di scontare la parte di pena non sospesa in modalità che gli consentano di mantenere il lavoro.

 

Trattamento ambulatoriale

 

                                   9.   La questione non si pone non avendo AP 1 contestato il dispositivo 4. della sentenza di primo grado.

 

 

Pretese civili

 

                                10.  

                             10.1.   Come visto sopra, al dibattimento d’appello AP 1 ha precisato di non contestare né il principio del risarcimento per torto morale e spese di patrocinio né la sua quantificazione effettuata in primo grado.

Il dispositivo 2.2. della sentenza di primo grado è, perciò, passato incontestato in giudicato, almeno limitatamente al risarcimento per torto morale.

Questa limitazione è imposta dalla necessità di rivedere il giudizio di primo grado relativo all’indennità per spese di patrocinio ritenuto come ai primi giudici sia sfuggito che, con decreto 28 marzo 2012, il Procuratore pubblico ha posto ACPR 1 e ACPR 2 al beneficio del gratuito patrocinio dal 20 febbraio 2012 (data del deposito dell’istanza, cfr. art. 136 e 137 CPP).

 

                             10.2.   È dunque necessario stabilire l’onorario dell’avvocato degli accusatori privati in assistenza giudiziaria.

L’avv. RAAP 1 ha presentato le note professionali 3 dicembre 2012 (AI 118), 25 giugno 2013 (all. doc. TPC n. 10) e 30 maggio 2014 (doc. CARP n. XXXIX). In quanto patrocinatore d’ufficio egli è retribuito secondo la tariffa di fr. 180.- all’ora (art. 4 cpv. 1 Regolamento Tpu; cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 consid. 3.2 del 25 settembre 2006; 2P.17/2004 consid. 8.5 e seg. del 6 giugno 2006).

Per quanto attiene alla prima nota professionale, del tempo complessivo esposto di ore 26 e 05 minuti, appaiono adeguate ore 22. Non vengono approvate ore 4 ore e 5 minuti corrispondenti alle prestazioni fatturate il 14 e il 16 febbraio 2012 in quanto gli AP sono al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 20 febbraio 2012 (cfr. AI 93).

Per quanto concerne la seconda nota professionale, dal tempo complessivo esposto di ore 19 e 40 minuti, appaiono adeguate ore 14 e 15 minuti. Non vengono approvate ore 5 e 25 minuti: la stima effettuata per la durata del dibattimento svoltosi il 27 e 28 giugno 2013 risulta eccessiva, essendo il processo in prima sede effettivamente durato 4 ore e 35 minuti.

Approvata integralmente è, invece, la terza nota professionale.

Le spese esposte sono, infine, approvate ad esclusione di quelle antecedenti alla concessione del gratuito patrocinio.

Tutto ciò considerato, la retribuzione comprensiva di IVA dell’avv. RAAP 1, quale patrocinatore d’ufficio degli AP, è pari a fr. 8'108.65 ed è posta a carico dello Stato.

Non appena le condizioni economiche glielo permetteranno, il condannato dovrà rimborsare il predetto importo allo Stato.

Egli rimane debitore nei confronti degli AP della differenza fra quanto fatturato dall’avv. RAAP 1 e quanto coperto dall’assistenza giudiziaria.

 

                                11.   Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali di seconda istanza seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 2’000.- a titolo d’indennità ex art 436 cpv. 2 CPP.

 

 

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

 

visti gli art.                      10, 77, 80, 82, 84, 135, 136 e segg., 348 e segg., 379 e segg.,

398 e segg., 433 CPP;

12, 19 cpv. 2, 22, 40, 43, 47, 63, 111 CP;

26, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1 lett. e LArm;

21 LAvv;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

pronuncia:              1.   L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

 

Di conseguenza,

ricordato che in assenza d’impugnazione i dispositivi 1.2., 2.2. in relazione al torto morale, 4., 5. e 6. della sentenza 28 giugno 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole,

 

                                         oltre che di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi, di

 

                                         tentato omicidio per dolo eventuale, per avere, il 16 gennaio 2012 a __________, sparato un colpo con un fucile __________ verso la finestra della cucina di un appartamento all’interno del quale egli sapeva essere presenti due persone.

 

                               1.2.   AP 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e alla multa di fr. 100.- (cento) che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con la pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto, ovvero 12 (dodici) mesi, la pena è da espiare.

 

                               1.4.   Quale norma di condotta è fatto divieto a AP 1 di possedere e fare uso di armi in genere.

 

                               1.5.   AP 1 è condannato a versare, non appena le sue condizioni glielo permetteranno,:

                                         -     allo Stato fr. 8'108.65 corrispondenti alle indennità per spese di patrocinio dovute agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                         -     agli accusatori privati la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.

 

                               1.6.   Per le loro eventuali ulteriori pretese ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.

 

                               1.7.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Le note professionali 3.12.2012, 25.06.2013 e 30.05.2014 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:

 

                                         - onorario                       fr.         7'350.--

                                         - spese                           fr.           158.--

                                         - IVA (8%)                      fr.           600.65

                                         Totale                             fr.         8’108.65

                                        

                                         e poste a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                               2.1.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

 

                               2.2.   Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.        2000.--

-  altri disborsi                            fr.          400.--

                                                     fr.       2'400.--

                                                    

sono posti per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 2’000.- a titolo d’indennità ex art 436 cpv. 2 CPP.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

    Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,  6900 Lugano

-   Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

      

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.