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Incarto n. |
Locarno 16 gennaio 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 luglio 2013 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 settembre 2013) |
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richiamata la dichiarazione di appello 14 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto d’accusa n. 668/2012 del 13 febbraio 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per aver condotto, a _____ il 28 novembre 2011, l'autovettura __________ targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.14 - max. 1.79 grammi per mille);
lesioni colpose
per avere, per negligenza, a __________ il 28 novembre 2011, cagionato lesioni al pedone ACPR 1 quando, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da una strada privata, la investiva mentre si trovava ferma sul marciapiede, facendola così cadere cagionandole le conseguenze fisiche di cui al certificato medico 9 dicembre 2011 del dr. med. __________ dell’Ospedale __________.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di fr. 1'800.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 1'000.-.
Contro il decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
- al termine del dibattimento, con sentenza 12 luglio 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato integralmente il decreto d’accusa.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 ottobre 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza, ad eccezione del capo d’imputazione n. 1 del dispositivo della stessa, relativo alla condanna per guida in stato di inattitudine. In particolare, ella ha postulato di essere prosciolta dall’accusa di lesioni semplici, art. 125 cpv. 1 CP ed ha di conseguenza chiesto che la pena venga ricommisurata.
L’appellante ha presentato istanze probatorie che sono state accolte con ordinanza dell’11 novembre 2013.
esperito il pubblico dibattimento il 10 dicembre 2013, durante il quale l’imputato ha ribadito la richiesta di proscioglimento dal reato di lesioni colpose e ha postulato una riduzione della pena, mentre l’accusatrice privata ha chiesto la conferma integrale del giudizio impugnato.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Risultanze dell’inchiesta e del giudizio di primo grado
2. Il rapporto di polizia 3 gennaio 2012, redatto dagli agenti giunti sul luogo dell’incidente che ha visto coinvolte l’imputata e l’accusatrice privata, descrive così i fatti avvenuti alle ore 16:20 del 28 novembre 2011, a __________, su via __________:
“ Al nostro giungere il veicolo si trovava nella posizione finale venutasi a creare a seguito dell’incidente. La ACPR 1 sdraiata a fianco del veicolo con i militi della Croce Verde che la stavano soccorrendo. Come testimone si annunciava __________ (agente __________). Sul manto stradale nessuna traccia di frenata o altro veniva da noi rilevata.
In base alla nostra constatazione e sulla scorta delle dichiarazioni rese dai protagonisti e dal testimone, la dinamica dell’incidente può così essere riassunta:
La conducente AP 1, alla guida della propria autovettura, stava eseguendo una manovra di retromarcia con l’intenzione di fuoriuscire da una strada privata e di immettersi poi su Via __________.
Ad un dato momento, raggiunto il marciapiede, andava ad urtare con lo specchietto laterale sinistro la signora ACPR 1, che nella circostanza si trovava ferma sul marciapiede, in attesa del bus.
ACPR 1 a seguito dell’urto, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. Dopo le prime cure, l’ambulanza provvedeva a trasportare la ACPR 1 presso il PS dell’Ospedale __________.
AP 1 veniva sottoposta alla prova indicativa dell’alito con esito positivo nella misura del 1.25 per mille, per questo motivo è stato ordinato il prelievo del sangue che ha dato i risultati sopraccitati (1.14 g/kg - max 1.79 g/kg, n.d.r.).
__________ ha confermato la versione di ACPR 1, in sostanza AP 1 facendo retromarcia l’ha urtata con lo specchietto sinistro”.
(cfr. rapporto di polizia 3 gennaio 2012, informazioni complementari pag. 2, AI 1).
La concentrazione di etanolo al momento del sinistro ricostruita dall’Istituto alpino di chimica e di tossicologia (IACT) nel suo rapporto dell’1. dicembre 2011 (AI 1), quantificata tra 1.14 e 1.79 g/kg è stata riconosciuta come realistica dalla prevenuta, e per tanto accettata, così come accettata è stata la conseguente condanna per guida in stato di inattitudine.
3. Interrogata il 27 dicembre 2011 dalla polizia cantonale, AP 1 si è così espressa:
“ (…) Dopo essermi messa alla guida dell’auto, ho iniziato a fare retromarcia a passo d’uomo poiché alla fermata del bus posta dinnanzi __________ ci sono spesso persone in attesa sul marciapiede. Tengo comunque a precisare che in quel frangente, sul marciapiede in questione, non vi erano persone ad ostacolare la mia manovra di retromarcia. Di fatto vi erano delle persone sul marciapiede ma si trovavano in gran parte sulla mia destra rispetto alla mia direzione di marcia, ovvero si trovavano verso nord, mentre vi erano tre persone alla mia sinistra, di cui pure la signora incorsa poco dopo nell’incidente.
La mia manovra di retromarcia è terminata a passo d’uomo fino a raggiungere, con entrambe le ruote posteriori della mia auto, sul manto stradale di Via __________ (nella stessa posizione in cui mi trovavo al giungere degli agenti della polizia e dell’ambulanza). Vorrei precisare che in quel frangente la mia vettura si trovava già in posizione leggermente trasversale rispetto all’uscita del viottolo per agevolare la successiva manovra di partenza.
Da parte mia, dopo aver completamente arrestato il mio veicolo, stavo attendendo che il bus che stava sopraggiungendo da nord, mi desse il segnale di immettermi completamente sulla via principale.
Qualche istante dopo, mentre ero ferma, ho rivolto il mio sguardo verso la mia sinistra ed ho notato la signora incorsa poi nell’incidente mentre saliva e scendeva il marciapiede in continuazione, verosimilmente nell’intento di vedere l’arrivo del bus.
Questa donna è poi improvvisamente scesa dal marciapiede a passo di corsa ed è andata ad urtare contro la fiancata posteriore sinistra della mia vettura, circa all’altezza della ruota posteriore. Credo che la sua intenzione fosse quella di correre a prendere il bus aggirando la mia vettura. Questa è stata la mia impressione.
In ogni caso ho sentito solamente un leggerissimo colpo alla fiancata e susseguentemente, guardando dal finestrino, ho notato questa signora a terra, di fianco alla mia auto con la testa rivolta verso via __________ e le gambe sul marciapiede.
(…) D: Sul posto dell’incidente ci aveva dichiarato di aver udito un colpo all’altezza della sua portiera sinistra. Ha inoltre precisato che il suo specchietto laterale sinistro era stato piegato in direzione del cofano e che probabilmente si era piegato dopo aver urtato la donna. Cosa ha da dire in merito?
R: Inizialmente ho sentito il colpo alla mia sinistra, dietro la portiera, poi ho visto lo specchietto laterale sinistro piegato ed ho pensato che centrasse con questo fatto. Mi sembrava strano ciò poiché se così fosse stato avrei visto la signora mentre urtava la mia auto all’altezza dello specchietto, oppure sarebbe caduta in modo differente. Invece sono venuta poi a sapere che nel sollevare il corpo della signora, uno dell’ambulanza aveva urtato lo specchietto spostandolo.
(…) La signora soccorsa poi dall’ambulanza (…) si trovava distesa a terra a fianco della sua auto, con la testa diretta verso la strada principale di via __________ e le gambe rivolte verso la parte anteriore della sua auto. Non crede che la signora, se effettivamente si fosse scontrata con la sua auto nel punto in cui indica lei, si sarebbe trovata a terra in una posizione differente da quella appena indicata?
R: Non credo. Penso che la signora, guardando il bus, sia inciampata nel marciapiede che in quel luogo era smussato, e perdendo l’equilibrio è caduta contro la mia auto rovinando a terra.”.
(cfr. verbale d'interrogatorio AP 1 27 dicembre 2011, pag. 1 e 2, AI 1).
Sin dal primo interrogatorio, quindi, la prevenuta ha scaricato tutte le responsabilità sulla vittima.
Questa interpretazione dei fatti è stata riproposta al dibattimento di primo grado:
“ Ha urtato la vittima?
Io non ho urtato la vittima.
Come mai è caduta l’accusatrice privata?
L’inizio della manovra è stata effettuata alcuni minuti prima. La ACPR 1 era già da diversi minuti in loco, faceva su e giù dal marciapiede. La retromarcia che ho eseguito di circa 4-5 metri nel vicolo, ho attraversato il marciapiede, 1 metro della mia macchina era fuori dal marciapiede, ero con due ruote sul manto stradale e le altre due sul marciapiede in quel momento è arrivato il bus e quindi ho atteso prima di uscire del tutto sulla strada.
A mio parere la ACPR 1 con l’intenzione di aggirare l’auto per prendere il bus ha picchiato contro il mio autoveicolo. La ACPR 1 si trovava davanti all’entrata dell’__________ in direzione di __________.
La ACPR 1 ha urtato contro lo specchietto davanti della mia auto o la portiera ed è quindi caduta all’indietro (cfr. documentazione fotografica prodotta). Quando ha urtato contro il mio autoveicolo la ACPR 1 era in movimento e non ferma come risulta dal decreto d’accusa.
Ma io sottolineo che in quell’istante ero ferma già da 3-4 minuti.
(…) Non è vero che non ho visto la signora ACPR 1, è lei che non ha visto me.”
(verbale di interrogatorio dibattimentale di primo grado dell’imputato, pag. 1 segg.).
Sentita sui fatti al dibattimento d’appello, l’insorgente ha asserito:
“ Quel pomeriggio avevo bevuto un po’ di alcol in quanto avevo avuto il coraggio di dire al mio marito che lo avrei lasciato. Essendomi levata un grosso peso, ho quindi festeggiato con dei conoscenti al “_________”. In seguito mi sono recata in auto al “__________” perché avevo delle scatole da lasciare in deposito. Ero lì perché frequentavo il locale tutti i giorni e sapevo che avrei potuto disporre dello spazio per lasciare le scatole. Ho quindi parcheggiato l’auto nel vicolo adiacente lo stabile e sono entrata nel locale dove ho bevuto un caffè macchiato. In seguito sono rimasta 10 minuti. Quando sono uscita mi sono recata al veicolo girando l’angolo dello stabile (andando verso sinistra rispetto l’uscita), sono salita ed ho effettuato una retromarcia a passo d’uomo di circa 3 / 5 metri facendo attenzione sia a destra che a sinistra essendo in quel momento il marciapiede pieno di gente. Poi mi sono arrestata con le due ruote posteriori sul sedime stradale di via __________ e lì sono rimasta ferma perché il bus stava arrivando. Io ero ferma in attesa che l’autista mi facesse un segnale luminoso o acustico. Mentre ero ferma ho sentito un colpetto molto lieve alla parte posteriore sinistra della mia macchina. Ribadisco che in quel momento ero ferma. Ad un certo punto ho sentito gridare “assassina, assassina” e dal finestrino ho visto una signora sdraiata parallelamente alla macchina, con la testa su via __________ (verso il cimitero) e le gambe e i piedi sul marciapiede. Preciso che più che altro erano i piedi sul marciapiede. La donna è rimasta distesa ed io in auto perché non potevo aprire la porta, finché non è arrivata la polizia.
La signora ACPR 1 prima di venire contro il mio veicolo continuava a fare avanti e indietro sul marciapiede in maniera agitata per vedere se arrivava il bus. In effetti il marciapiede era pieno di ragazzi e lei doveva sporgersi. Io l’ho vista mentre si comportava in quel modo. Preciso inoltre che la signora era al telefono, così almeno mi sembra. Quando ho sentito il colpo probabilmente ero girata verso il bus, ma ricordo che non appena ho sentito gridare assassina mi sono girata a sinistra.
Confermo di aver visto lo specchietto spostato. L’ho addirittura fatto notare io alla polizia. Ho comunque sempre detto di avere sentito il colpo nella parte posteriore dell’auto. Se fosse stata all’altezza dello specchietto l’avrei vista.
Per conto mio la signora ACPR 1 voleva aggirare l’auto per andare alla fermata del bus e potrebbe essere inciapata nel marciapiede per poi cadere addosso alla mia auto.
Conosco il signor __________ perché frequenta anche lui il bar __________. Mi domando come abbia potuto descrivere i fatti così come ha fatto. Non poteva averli visti perché il bus gli ostacolava la visuale.
Non sono abituata a bere, se non 2 o 3 mezzi bicchieri di fandant allungati con acqua del rubinetto e ghiaccio. Quel pomeriggio ero contenta ed ero assolutamente in grado di capire quello che stavo facendo.”
(verbale del dibattimento 10 dicembre 2013, pag. 2)
4. La vittima, signora ACPR 1, ha invece così descritto l’avvenimento:
“ In data 28 novembre 2011 verso le 16:15 mi trovavo alla fermata del bus su via __________ all’altezza dell’__________, in corrispondenza di un piccolo viottolo.
Stavo aspettando l’arrivo del bus di linea, che mi avrebbe poi condotto al centro di Lugano.
Preciso che nella circostanza mi trovavo ferma sul marciapiede, all’altezza della fermata del bus, dove ci sono le strisce gialle a terra (ovviamente quelle del bus).
In quel frangente il mio corpo era rivolto verso la strada principale di via __________ e io guardavo il bus che stava arrivando dalla fermata precedente. Ad un dato momento il mio telefonino ha squillato ed io ho rivolto il mio sguardo verso questo telefonino che tenevo in mano. Ad un tratto sono stata urtata alla parte posteriore sinistra del mio corpo (all’altezza del gomito sinistro) da una vettura che stava eseguendo una manovra di retromarcia. L’urto mi ha fatto perdere l’equilibrio, e mentre stavo per cadere a terra la ruota anteriore sinistra della vettura mi ha schiacciato il piede sinistro facendomi rovinare a terra di fianco alla macchina.
In pratica mi ritrovavo a terra con la testa rivolta verso il cimitero (…)”.
(verbale d'interrogatorio di ACPR 1 del 17 dicembre 2011, pag. 2, AI 1).
Questa versione è stata integralmente confermata al processo di prime cure, in occasione del quale ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:
“ Non ho cercato di circuire l’auto dell’imputata per prendere il bus considerato che in quel momento lo stesso era ancora alla fermata precedente.
(…) Difesa: lei dava la schiena alla Sig.ra AP 1?
Sì, poi qui mi ha urtata. Mi sono girata. L’ho insultata. L’imputata ha continuato ad indietreggiare con l’auto schiacciandomi così il piede.”
(verbale di interrogatorio dibattimentale di primo grado di ACPR 1, pag. 1 seg.).
5. Sulla fattispecie sono stati sentiti alcuni testi.
Il primo è __________, l’agente di sicurezza che si è subito annunciato come testimone oculare alla polizia e che si trovava all’altezza del passaggio pedonale su via __________, a una ventina di metri dal luogo in cui è avvenuto l’incidente, intento ad aiutare i bambini che uscivano da scuola ad attraversare la strada:
“ Verso le ore 16:20 il mio sguardo era rivolto verso l’__________ (…). In quel momento notavo una signora sul marciapiede presente dinnanzi alla citata __________ con in mano un telefonino. Il suo sguardo era rivolto verso l’apparecchio elettronico. Vorrei precisare che in quel momento mi trovavo sul lato opposto della strada (verso il cimitero), ad una distanza dalla donna di circa 20-25 m in direzione nord.
Nel medesimo istante in cui ho notato questa donna, da un viottolo adiacente il bar intravedevo una vettura, mi sembra fosse una Matiz di colore grigio, uscire in retromarcia con l’intenzione di immettersi sulla principale di via __________. Con tutta probabilità la conducente della vettura non ha notato che ferma sul marciapiede vi fosse la signora citata in precedenza, infatti con lo specchietto laterale sinistro della sua vettura la urtava facendola cadere pesantemente al suolo. Il telefonino della donna (che ho provveduto poi a riconsegnarle poco dopo), cadeva a terra, finiva in mezzo alla strada.
(…) La donna si trovava ferma sul marciapiede, intenta a guardare il proprio telefonino. Era posizionata all’altezza dell’angolo dell’__________ citata in precedenza, proprio dinnanzi all’uscita del viottolo dal quale stava sortendo in retromarcia la vettura.
(…) D: E’ sicuro che la donna urtata si trovava in piedi e ferma sul marciapiede?
R: Si, di quello sono sicuro.
(…) D: Saprebbe indicare con precisione in quale modo si trovava l’auto al momento dell’impatto contro il pedone?
R: In pratica l’auto, al momento dell’impatto, si trovava praticamente nella stessa posizione in cui si trovava all’arrivo degli agenti; ovvero in posizione leggermente trasversale rispetto alla via che stava percorrendo in retromarcia. Dal momento dell’impatto, fino alla posizione finale, ha percorso ancora circa 10-20 cm. La donna era infatti intenzionata a raggiungere chiaramente via _______ per poi dirigersi verso Sud (centro di Lugano), per questo motivo la parte posteriore del veicolo si trovava già parzialmente rivolta verso Nord.
D: ci potrebbe indicare la posizione in cui si trovava il pedone, rispetto all’auto, all’arrivo dei soccorsi?
R: Il pedone si trovava a terra in posizione supina, con i piedi rivolti verso la ruota anteriore sinistra e il capo vicino alla porta posteriore sinistra. In pratica si trovava nello stesso modo in cui l’hanno trovata i soccorritori”.
(verbale d'interrogatorio di __________ del 10 dicembre 2011, pag. 2 segg., AI 1).
Sentito al processo, egli ha precisato:
“ La vittima era sul marciapiede o sulla strada?
Sul marciapiede. Mi ricordo benissimo. Sono accorso subito e ho chiamato il 144.
(…) La vittima era in movimento prima dell’urto?
A mio parere era ferma.
In che direzione guardava?
Se non vado errato guardava il cimitero, verso di me. Dava la schiena all’autovettura.
Quando è caduta la vittima sporgeva con la testa sul manto stradale. La spalla toccava leggermente la ruota.
È stata urtata con lo specchietto?
Mi sembra di sì, però non ne sono sicuro.
Nel verbale d’interrogatorio ha dichiarato di essere in servizio a quel momento. In verità si stava recando al lavoro.
Preciso che mi stavo recando al lavoro. Il mio turno di regola inizia alle 16.05, ma non ricordo questo dettaglio. Comunque ero in servizio proprio lì come __________. Ero in divisa. E quando è successo l’incidente ho pure diretto il traffico prima dell’arrivo della polizia.
Il bus dov’era?
Penso che il bus è arrivato dopo l’incidente. Ma non sono sicuro. Escludo comunque che fosse già alla fermata.
(…) Possibile che un bus abbia ostacolato la sua visuale?
No. Anzi, adesso che ci penso stavo parlando con una ragazza che era dall’altra parte della strada e quindi in quel momento non c’era nessun bus.”.
(verbale di interrogatorio dibattimentale di primo grado di __________, pag. 1 seg.).
6. In Pretura penale è stato interrogato per la prima volta il teste __________, indicato come tale dalla difesa, che ha dichiarato:
“ Mi trovavo all’interno del bar. Ho visto la Sig.ra AP 1 al Bar. Sono uscito fuori per fumare una sigaretta e nel mentre, la signora è uscita a prendere l’auto. L’ho vista uscire in retromarcia e attendere il passaggio degli studenti. Quando c’è stato l’urto l’auto era ferma. C’era molta gente e traffico per questo l’auto non riusciva ad immettersi sulla carreggiata, ossia via __________.
Quando c’è stato l’impatto la vittima era in movimento?
Sì, voleva passare sul marciapiede ma questo era occupato dall’autovettura. Allora ha pensato di passare dietro l’autovettura e lì ha urtato contro lo spigolo posteriore.
Ma come fa a sapere cosa pensava?
L’ho intuito, ossia ho capito che la vittima voleva proseguire il suo percorso nonostante fosse ostacolato dalla macchina e quindi, avrà sentito l’ostacolo ed è andata giù per terra.”
(verbale di interrogatorio dibattimentale di primo grado di __________, pag. 1 seg.).
7. Ben ponderate le prove assunte, il pretore ha ritenuto affidabili le dichiarazioni della vittima e del teste __________, mentre ha considerato incongruenti e incompatibili con la posizione finale del pedone e con le ferite riportate quelle dell’accusata. Di conseguenza, AP 1 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di inattitudine e lesioni colpose, per i fatti descritti nel decreto d’accusa, ed è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, per complessivi fr. 1'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Inoltre, le è stata comminata una multa di fr. 1'000.-.
Appello
8. Con il suo appello, la prevenuta contesta unicamente la condanna per lesioni colpose, ribadendo la sua versione dei fatti e chiedendo che venga applicato il principio in dubio pro reo, non essendo possibile dare più valenza ad una descrizione dei fatti piuttosto che all’altra.
9. Anche in sede di impugnativa è pertanto necessario procedere nuovamente ad un accertamento dei fatti sulla scorta delle prove agli atti e di quelle assunte al dibattimento di secondo grado.
Non è per contro in discussione la qualifica giuridica delle lesioni subite dalla signora ACPR 1.
10. Come rilevato in prima sede e sottolineato dalla difesa, ci si trova qui confrontati fondamentalmente con due versioni diametralmente opposte della dinamica dell’incidente.
La prima è quella della vittima, ACPR 1 e del teste, neutro, __________, secondo la quale la signora AP 1, facendo retromarcia provenendo da una strada laterale che costeggia l’__________ di via __________, e non prestando la dovuta attenzione ai pedoni presenti sul marciapiede attraverso il quale doveva transitare per immettersi sulla strada principale, ha dapprima urtato con lo specchietto laterale sinistro contro la signora ACPR 1, colpendola alla parte posteriore, all’altezza del gomito sinistro, facendole perdere l’equilibrio e, mentre stava per cadere a terra, le ha poi schiacciato con una ruota il piede sinistro.
Le dichiarazioni della vittima e del teste coincidono e sono compatibili con i riscontri oggettivi. In modo particolare con la posizione finale della signora ACPR 1, che si è ritrovata con la parte superiore del corpo sulla strada principale, la testa posta in direzione del cimitero (quindi della parte opposta al marciapiede).
Inoltre seguendo la dinamica così illustrata è possibile giustificare il tipo di lesioni subite dalla vittima, cioè la frattura-lussazione del gomito sinistro e la frattura sottocapitata composta del V metatarso del piede (rapporto del dr. med. __________ del 9 dicembre 2011, AI 3).
Anche l’accertamento che lo specchietto retrovisore esterno della fiancata sinistra dell’auto era spostato verso la parte anteriore suffraga la teoria dell’investimento in retromarcia del pedone.
Infine, una simile descrizione dei fatti è pure resa verosimile dalle asserzioni dell’accusata, che ha dichiarato che facendo marcia indietro stava prestando attenzione ad un segnale del bus che stava arrivando da destra, per cui è più che verosimile che abbia guardato solo in quella direzione, senza più occuparsi di cosa vi fosse sul lato sinistro del veicolo.
Non va poi dimenticato che, come appare evidente dalle foto in atti, la visuale era indubbiamente ostacolata, almeno in parte, dagli ingombranti oggetti presenti nella parte posteriore del veicolo.
11. La seconda versione dei fatti è per contro quella dell’imputata e dei testi da lei indicati.
Al processo d’appello AP 1 ha confermato, come già indicato al consid. 3., quanto da lei dichiarato in precedenza, precisando alcuni particolari:
“ Quel pomeriggio avevo bevuto un po’ di alcol in quanto avevo avuto il coraggio di dire al mio marito che lo avrei lasciato. Essendomi levata un grosso peso, ho quindi festeggiato con dei conoscenti al “________”. In seguito mi sono recata in auto al “__________” perché avevo delle scatole da lasciare in deposito. Ero lì perché frequentavo il locale tutti i giorni e sapevo che avrei potuto disporre dello spazio per lasciare le scatole. Ho quindi parcheggiato l’auto nel vicolo adiacente lo stabile e sono entrata nel locale dove ho bevuto un caffè macchiato. In seguito sono rimasta 10 minuti. Quando sono uscita mi sono recata al veicolo girando l’angolo dello stabile (andando verso sinistra rispetto l’uscita), sono salita ed ho effettuato una retromarcia a passo d’uomo di circa 3 / 5 metri facendo attenzione sia a destra che a sinistra essendo in quel momento il marciapiede pieno di gente. Poi mi sono arrestata con le due ruote posteriori sul sedime stradale di via __________ e lì sono rimasta ferma perché il bus stava arrivando. Io ero ferma in attesa che l’autista mi facesse un segnale luminoso o acustico. Mentre ero ferma ho sentito un colpetto molto lieve alla parte posteriore sinistra della mia macchina. Ribadisco che in quel momento ero ferma. Ad un certo punto ho sentito gridare “assassina, assassina” e dal finestrino ho visto una signora sdraiata parallelamente alla macchina, con la testa su via __________ (verso il cimitero) e le gambe e i piedi sul marciapiede. Preciso che più che altro erano i piedi sul marciapiede. La donna è rimasta distesa ed io in auto perché non potevo aprire la porta, finché non è arrivata la polizia.
La signora ACPR 1 prima di venire contro il mio veicolo continuava a fare avanti e indietro sul marciapiede in maniera agitata per vedere se arrivava il bus. In effetti il marciapiede era pieno di ragazzi e lei doveva sporgersi. Io l’ho vista mentre si comportava in quel modo. Preciso inoltre che la signora era al telefono, così almeno mi sembra. Quando ho sentito il colpo probabilmente ero girata verso il bus, ma ricordo che non appena ho sentito gridare assassina mi sono girata a sinistra.
Confermo di aver visto lo specchietto spostato. L’ho addirittura fatto notare io alla polizia. Ho comunque sempre detto di avere sentito il colpo nella parte posteriore dell’auto. Se fosse stata all’altezza dello specchietto l’avrei vista.
Per conto mio la signora ACPR 1 voleva aggirare l’auto per andare alla fermata del bus e potrebbe essere inciampata nel marciapiede per poi cadere addosso alla mia auto.
Conosco il signor __________ perché frequenta anche lui il bar __________. Mi domando come abbia potuto descrivere i fatti così come ha fatto. Non poteva averli visti perché il bus gli ostacolava la visuale.
Non sono abituata a bere, se non 2 o 3 mezzi bicchieri di fandant allungati con acqua del rubinetto e ghiaccio. Quel pomeriggio ero contenta ed ero assolutamente in grado di capire quello che stavo facendo.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).
Sentita dalla scrivente Corte per la prima volta, la teste TE 1, ammettendo di essere già partita quando la signora ACPR 1 è caduta a terra, sicché non ha visto nulla dell’incidente in quanto tale, ha confermato che il veicolo dell’imputata, l’ultimo istante in cui è stato da lei visto, era fermo con la parte posteriore sulla strada e che l’accusatrice privata era vicino ad esso, intenta a guardare il suo cellulare:
“ Il giorno dell’incidente mi trovavo al bancone del bar quando è entrata la signora AP 1 chiedendomi un caffè. Lei mi chiesto di fare in fretta perché doveva ripartire e io le ho risposto che anche io avrei dovuto andare. Io sono uscita dal locale prima di lei. Fuori a fumare una sigaretta c’era il signor __________ con quale ho scambiato due battute. Ho poi visto la signora ACPR 1 che conosco (…). La donna si trovava sulla strada, oltre il marciapiede, tanto che io le ho detto di spostarsi perché sapevo che ci vede poco e pensavo potesse essere pericoloso per lei. La signora ACPR 1 era intenta a guardare il telefonino (era china su di esso e intanto camminava) e mi ha risposto che stava aspettando il bus. In seguito sono stata raggiunta da AP 1. Io mi sono recata a destra per prendere il mio veicolo che era parcheggiato con il muso verso la strada, visto che l’uscita su via __________ attraverso il marciapiede è sempre ostacolata dai numerosi pedoni e bus. AP 1 invece si è recata a sinistra per prendere la sua auto ed ho visto che ha iniziato una manovra di retromarcia. A quel momento io ero già seduta al volante della mia auto. Ho pure visto la signora bionda che era ancora lì. Quando ho visto l’ultima volta l’auto di AP 1 il veicolo era fermo con la parte posteriore sulla strada. Poi io sono partita e non ho visto quello che è successo.
(…) Non ho visto l’incidente quindi né l’urto né l’impatto.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).
Bisogna riconoscere che la descrizione dei fatti fornita dalla signora AP 1 non combacia completamente con quelle dei testi della difesa e con le risultanze oggettive.
In primo luogo essa contrasta con quella fornita dal teste __________, che ha dichiarato che il pedone, volendo aggirare l’auto dell’appellante, è andato a sbattere contro lo spigolo posteriore del veicolo, indicato in maniera precisa nello schema allegato al suo verbale di audizione. In effetti, seguendo questa teoria, la signora ACPR 1, in movimento, colpendo l’angolo sinistro del paraurti posteriore, sarebbe potuta cadere a terra solo dietro al veicolo stesso, ma non avrebbe mai potuto rimbalzare indietro per trovarsi lunga distesa parallelamente al mezzo, soprattutto con la testa su via __________ ed i piedi sul marciapiede.
La teste TE 1, dal canto suo, ha saputo solo dire che l’auto, al momento in cui lei è partita, era ferma con la parte posteriore sulla strada, ma non ha potuto aggiungere di più.
Infine non va dimenticato che la percezione degli eventi da parte dell’imputata era sicuramente falsata dall’alto tenore alcolemico riscontrato al momento del sinistro e che il teste __________, nella sua esposizione, si è persino spinto sino al punto da dire quali erano le intenzioni della persona investita, con la quale non ha mai parlato. Di certo questo non è un elemento che puntella la credibilità delle sue dichiarazioni.
12. Nella fattispecie ci troviamo confrontati quindi con due possibili dinamiche dei fatti.
Nella prima si parla di un investimento da veicolo in movimento. Questa è tuttavia contrastata da ben due testimonianze (__________e TE 1) che, seppur per certi versi limitate o incoerenti con quella dell’accusata, su un punto possono dirsi univoche: il veicolo della signora AP 1 era fermo. Un simile accertamento escluderebbe quello che a prima vista appare essere lo svolgimento più logico, cioè quello della tesi accusatoria.
Sull’origine della frattura del V metatarso non si sa nulla e l’ipotesi di una distorsione (per tutti, cfr. ad es.: http://www.fisioterapiarubiera.com/dolore-osso/frattura-del-quinto-metatarso-del-piede/), magari dovuta ad un passo falso scendendo dal marciapiede, pur non essendo menzionata nel certificato medico agli atti (AI 3), ha la stessa dignità di quella di uno schiacciamento da parte della ruota anteriore dell’auto della signora AP 1. Anzi, addirittura, quest’ultima teoria lascia più di qualche domanda irrisolta, in particolare quella a sapere come mai lo schiacciamento avrebbe causato solo una piccola lesione al V metatarso e non la rottura di altre ossa, in una persona affetta da osteoporosi come indicato nel certificato medico summenzionato.
Nemmeno per la frattura del gomito si conoscono le cause, ma è da presumere che sia stata causata dalla caduta, piuttosto che dall’eventuale colpo con lo specchietto, perché, se c’è stato, questo è per forza avvenuto a velocità molto moderata.
Non essendo quindi deducibile alcunché dal tipo di lesioni subite in relazione allo svolgimento dei fatti, mancando elementi, occorre valutare cosa si possa considerare accertato in base agli atti.
Assodato è che, un attimo prima della caduta a terra della vittima, l’auto della prevenuta era ferma, con le ruote anteriori ferme sul marciapiede e quelle posteriori già su via __________.
Pure appurato è che la signora ACPR 1 era in quei frangenti concentrata sul suo telefono cellulare che aveva appena squillato (VI ACPR 1 del 17 dicembre 2011, pag. 2, AI 1; VI __________ del 10 dicembre 2011, pag. 2, AI 1; VI d’appello TE 1, pag. 4).
Infine è pure certo che la posizione finale di ACPR 1 era con la testa su via __________ e le gambe ancora sul marciapiede (oltre alle testimonianze riportate in precedenza, confronta foto n. 3 allegata al rapporto di polizia, AI 1, dalla quale è possibile, grazie alla posizione dei soccorritori, desumere con precisione dove si trovava la donna una volta caduta al suolo).
13. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
14. L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di una persona.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).
Secondo l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza.
Anche laddove è ammessa, la retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto, prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17 cpv. 1 ONC).
La retromarcia deve inoltre essere effettuata a passo d’uomo (art. 17 cpv. 2 ONC).
Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai quali è tenuto a dare la precedenza, art. 41 cpv. 2 ONC.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF del 24 luglio 2009 in 6B_437/2008 consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).
Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).
15. A fronte di accertamenti come quelli summenzionati, confrontati con più versioni dei fatti tra loro contrastanti, non essendo possibile desumere con assoluta sicurezza dagli elementi oggettivi in atti (tipo di lesioni e posizione finale del pedone) una determinata dinamica, non è possibile concedere priorità ad un’ipotesi piuttosto che all’altra.
In effetti è altrettanto verosimile all’investimento, la possibilità che la signora ACPR 1, distratta dal suo telefono cellulare, si sia mossa senza accorgersi della presenza del veicolo dell’accusata e battendo contro di esso abbia perso l’equilibrio, cadendo a terra e procurandosi la frattura del gomito. La rottura del V metatarso potrebbe in questo caso essere riconducibile ad una distorsione della caviglia o a un altro tipo di frattura da stress, che nulla ha a che vedere con lo schiacciamento del piede con lo pneumatico.
L’accusa non ha quindi sufficientemente provato che le lesioni siano da addebitare ad un’omissione colposa o ad un atto colposo della prevenuta.
L’ipotesi secondo la quale l’auto al momento dell’urto fosse ferma non può essere ragionevolmente esclusa e, quindi, deve essere, in applicazione del principio in dubio pro reo, accertata come effettiva.
Pertanto, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 deve essere prosciolta dall’accusa di lesioni colpose semplici.
L’imputata è così colpevole unicamente di guida in stato di inattitudine.
Commisurazione della pena
16. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Con l’appello, oltre al proscioglimento dall’accusa di lesioni colpose semplici, l’imputata ha chiesto che la pena venga adeguatamente ridotta, preso atto che a suo carico rimane unicamente la condanna per guida in stato di inattitudine.
L’art. 91 cpv. 2 LCStr (prima 90 cifra 2 LCStr) punisce la guida in stato di inattitudine con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
In prima sede, il pretore ha confermato integralmente la sanzione proposta dal procuratore pubblico con il decreto d’accusa, e meglio la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di fr. 1'000.-.
Nonostante l’indicazione di tutte le basi giuridiche, giurisprudenziali e dottrinali su cui si deve fondare la commisurazione della pena, il giudice di prime cure non ha indicato quali elementi concreti ha ritenuto determinanti per la sua fissazione, sebbene il codice di procedura penale, art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo impongano in modo chiaro ed insindacabile.
Come visto, la nuova procedura impone tuttavia che anche in appello non ci si limiti a valutare se la pena comminata è sostenibile, ma ci si deve spingere sino al punto di determinare quale sia la sanzione più giusta.
Pertanto, anche in questa sede, è necessario procedere ad una valutazione completa degli elementi determinanti per fissarne la portata.
In concreto, la colpa dell’imputata è da considerarsi piuttosto grave, se si tien conto che - in un orario di forte traffico e di grande presenza di pedoni per le vie - si è messa alla guida di un veicolo con un tasso di alcolemia nel sangue elevato e che già prima dell’incidente aveva percorso in quello stato la tratta che va dal pub __________ al bar __________.
Ciò posto,
rilevato come la prevenuta sia incensurata (AI 2) e considerato, a suo
vantaggio, come sia una persona che si deve presumere conduca una normale vita
sociale, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una (importo non contestato), abbinata
ad una multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009
del 20 maggio 2009, consid. 1), di fr. 150.-.
Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi
negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova
che viene ridotto da 3 a 2 anni.
17. Ne deriva che l’appello di AP 1 è accolto. Preso atto dell’assoluzione dal reato di lesioni colpose semplici, le pretese d’indennizzo dell’accusatrice privata decadono.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
18. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 1’540.-, sono posti a carico dello Stato, preso atto che nemmeno in quella sede era contestata la guida in stato di inattitudine.
Per la procedura di primo grado vengono assegnati fr. 1'500.- di indennità.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.- per la tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono accollati allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). All’imputata sono riconosciuti fr. 1'000.- a titolo d’indennità d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12, 47, 125 CP
31, 33, 36, 91 LCStr, 2, 3, 17 e 41 ONC,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza,
ricordato che la condanna per guida in stato di inattitudine ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr è passata in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per aver condotto, a _______, il 28 novembre 2011, l'autovettura Daewoo targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.14 - max. 1.79 grammi per mille);
1.2. AP 1 è prosciolta dall’accusa di lesioni colpose di cui al punto n. 2 del DA 668/2012.
1.3. AP 1 è condannata:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.3.2. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.
1.3.3. le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'540.- (millecinquecentoquaranta) per il procedimento di primo grado, sono poste a carico dello Stato. Quest’ultimo dovrà a AP 1 fr. 1'500.- a titolo di indennità di primo grado.
1.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato. All’imputata sono riconosciuti fr. 1'000.- a titolo di indennità d’appello.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.