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Incarto n. |
Locarno 11 agosto 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza presentata il 14 ottobre 2013 da
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IS 1 rappr. dall' PA 1
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tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 26 ottobre 2011 (inc. 17.2011.55) |
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esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 5 aprile 2011, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato IS 1, imputato insieme ad altre persone, autore colpevole di ripetuta ricettazione (per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla __________ per il tramite di __________ merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato e realizzando così un profitto personale di fr. 48'100.-) e di ripetuta falsità in documenti (per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, fatto uso a scopo d’inganno di due false fatture) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
IS 1 è, inoltre, stato condannato a pagare, in solido con __________, l’importo di fr. 48'100.- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2008 a __________ che, per il rimanente della sua pretesa, è stata rinviata al competente foro civile.
Gli oneri processuali sono stati posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura del 25% per IS 1.
B. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali IS 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con tempestiva dichiarazione di appello, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando il suo proscioglimento dai reati di ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in documenti, l’annullamento del dispositivo di condanna alla pena pecuniaria e al pagamento delle pretese civili nonché l’attribuzione degli oneri processuali allo Stato.
C. Con sentenza 26 ottobre 2011, la Corte di appello e revisione penale ha accolto il gravame e prosciolto IS 1 da ogni imputazione, ha respinto la pretesa di risarcimento dell’accusatore privato e ha posto gli oneri processuali di primo e di secondo grado a carico dello Stato che è, inoltre, stato condannato a versare all’istante complessivi fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.
D. Il ricorso che la __________ ha interposto al Tribunale federale avverso la decisione della CARP è stato respinto con sentenza 16 luglio 2012.
E. Con l’istanza in esame (doc. I), IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli - quale indennità ex art. 429 e segg. CPP - l’importo complessivo di fr. 31'779.65, corrispondente alle spese di patrocinio direttamente causate dall’ingiusto procedimento penale subito (fr. 30'879.65, già dedotto l’importo di fr. 5'000.- riconosciuto a titolo di ripetibili nella sentenza di proscioglimento) nonché alle spese e ripetibili relative alla stesura dell’istanza di indennizzo (fr. 900.-). Chiede, inoltre, la rifusione di interessi al 5%:
- dal 3 maggio 2010 su fr. 8'216.25;
- dal 31 ottobre 2011 su fr. 12'663.40;
- dal 1. marzo 2012 su fr. 10'000.- e
- dal 14 ottobre 2013 su fr. 900.-.
F. Con scritto 24 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all’istanza di indennizzo e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. III).
Considerando
in diritto 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.
a. L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429, n. 8, pag. 796) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 429, n. 53, pag. 1879).
In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in esame è la scrivente Corte che, con sentenza 26 ottobre 2011, ha pronunciato il proscioglimento completo dell’istante, annullando la sentenza di condanna della Corte delle assise correzionali di Bellinzona.
b. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
b.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429, n. 6, pag. 833; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 21, pag. 1870; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429, n. 2, pag. 2066; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429, n. 6, pag. 2843; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 1, pag. 793).
b.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.
b.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794; Griesser, op. cit., ad art. 429, n. 4, pag. 2067; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429, n. 7, pag. 833; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429, n. 13, pag. 2845; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3, pag. 701).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
2. L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, delle tre note professionali emesse dal suo patrocinatore di fiducia ed ammontanti a complessivi fr. 35'879.65, da cui va dedotto - così come correttamente fatto dall’istante - l’importo di fr. 5'000.-, già riconosciuto a titolo di ripetibili nella sentenza 26 ottobre 2011 di questa Corte.
La prima nota è stata emessa il 7 aprile 2010 ed ammonta a fr. 8'216.25 (doc. 5 allegato all’istanza). Secondo l’istanza, detto importo corrisponderebbe a fr. 7'025.- di onorario (pari a 18 ore e 40 minuti a fr. 300.-/ora e 9 ore e 30 minuti a fr. 150.-/ora), fr. 439.- di spese, fr. 567.25 di IVA e fr. 185.- di uscite in favore di terzi.
La seconda nota è stata emessa il 7 ottobre 2011 ed ammonta a fr. 12'663.40 (doc. 6 allegato all’istanza). Secondo l’istanza, detto importo corrisponderebbe a fr. 11'447.50 di onorario (pari a 33 ore e 10 minuti a fr. 300.-/ora e 15 minuti a fr. 150.-/ora), fr. 264.- di spese, fr. 936.90 di IVA e fr. 15 di uscite in favore di terzi.
La terza nota è stata emessa il 21 febbraio 2012 ed ammonta a fr. 15'315.50 (doc. 7 allegato all’istanza). Secondo l’istanza, detto importo corrisponderebbe a fr. 14'000.- di onorario (pari a 45 ore a fr. 300.-/ora), fr. 181.- di spese e fr. 1'134.50 di IVA. Sempre secondo l’istanza, l’importo di fr. 15'315.50 sarebbe, poi, stato ridotto a fr. 15'000.-. Da esso va dedotto l’importo di fr. 5'000.- già riconosciuto a titolo di ripetibili nella sentenza di proscioglimento.
L’istante chiede, inoltre, la rifusione di spese e ripetibili relative alla stesura dell’istanza di indennizzo e ammontanti a fr. 900.- (pari a 3 ore a fr. 300.-/ora).
Chiede, infine, che sulle somme citate gli vengano riconosciuti interessi al 5% dalla data di pagamento delle singole note e, meglio:
- dal 3 maggio 2010 (doc. 5a allegato all’istanza) su fr. 8'216.25;
- dal 31 ottobre 2011 (doc. 6a allegato all’istanza) su fr. 12'663.40;
- dal 1. marzo 2012 su fr. 10'000.- (doc. 7a allegato all’istanza)
nonché, sull’importo di fr. 900.- richiesto a titolo di ripetibili, dal 14 ottobre 2013.
sull’onorario
3. Contrariamente a quanto preteso dall’istante, il caso non presentava particolari difficoltà né in fatto né in diritto, ragion per cui la tariffa oraria esposta (pari a fr. 300.-/ora per le prestazioni degli avvocati e fr. 150.-/ora per quelle dei praticanti) non si giustifica e viene, pertanto, ridotta a fr. 280.-/ora per le prestazioni eseguite dagli avvocati e a fr. 120.-/ora per le prestazioni eseguite dai praticanti legali (cfr. art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1).
Ancor meno si giustifica la tariffa oraria di fr. 300.-/ora per la stesura dell’istanza di indennizzo, ritenuto come essa si risolva, concretamente, nella richiesta di pagamento delle note di onorario dei patrocinatori. Anche in questo caso, la tariffa viene, quindi, ridotta a fr. 280.-/ora.
Neppure può essere integralmente riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 108 ore (di cui 9 ore e 40 minuti effettuati dai praticanti legali) indicato nelle tre note professionali.
Considerata, infatti, una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute con le seguenti eccezioni:
- il dispendio orario di 320 minuti indicato per la sessione avuta dai due avvocati con il cliente il 7 ottobre 2011 deve essere ridotto della metà, la contemporanea presenza dei due legali non essendo necessaria;
- per la stessa ragione deve essere ridotto della metà il dispendio orario di 960 minuti indicato per la presenza di entrambi i legali al processo di appello.
Il dispendio orario di 180 minuti per la preparazione dell’istanza di indennizzo deve essere ridotto a 120 minuti, ritenuto come essa si dilunghi ben oltre il necessario.
Ne discende che l’onorario dei patrocinatori dell’istante va riconosciuto, quale danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 96 ore e 20 minuti.
Il tempo impiegato dagli avvocati (86 ore e 40 minuti) deve essere indennizzato alla tariffa oraria di fr. 280.-/ora (per complessivi fr. 24'186.65), mentre al tempo impiegato dai praticanti legali (9 ore e 40 minuti) va applicata la tariffa oraria di fr. 120.-/ora (per complessivi fr. 1'160.-).
Per l’onorario dei suoi patrocinatori, all’istante va, dunque, riconosciuto un importo complessivo di fr. 25'346.65.-.
sulle spese
4. Non tutte le spese esposte nelle note professionali dei patrocinatori dell’istante appaiono adeguate.
Possono essere ammesse così come esposte le spese relative alla formazione dell’incarto (fr. 50.-) e quelle relative alle fotocopie (fr. 136.-).
Dalle spese relative alle scritturazioni (pari a fr. 375.- complessivi) devono, invece, essere dedotti fr. 165.- complessivi (fr. 15.- per la prestazione del 3.11.2008, fr. 5.- per la prestazione del 2.12.2008, fr. 10.- per la prestazione del 30.7.2009, fr. 5.- per la prestazione del 14.12.2009, fr. 55.- per la prestazione del 28.3.2011 e fr. 75.- per la prestazione del 29.3.2011), ritenuto che, per prassi, il costo dei fogli per appunti sono a carico del patrocinatore (cfr. CRP 60.2010.60 del 30 luglio 2010; CRP 60.2008.237 del 9 marzo 2009).
Dalle spese postali (pari a complessivi fr. 40.-) devono, poi, essere dedotti complessivamente fr. 3.- (fr. 2.- per l’invio dell’8.4.2011 e fr. 1.- per l’invio del 7.6.2011).
Le spese telefoniche (che comprendono anche quelle legate agli invii via fax) devono essere ricalcolate in base alle tariffe applicabili secondo prassi e, meglio, fr. 0,15/minuto per le telefonate (cfr. CRP 60.2009.354 del 17 marzo 2010) e fr. 2.- per ogni invio fax (cfr. CRP 60.2007.235 del 24 aprile 2008).
Dall’importo complessivo di fr. 283.- esposto nelle note professionali deve, quindi, essere dedotto l’importo complessivo di fr. 231.50.
Le spese vengono, quindi, ammesse per complessivi fr. 484.50.
sull’IVA
5. L’IVA - al tasso del 7,6% fino al 31 dicembre 2010 e dell’8% a partire dal 1. gennaio 2011 - ammonta a fr. 2'066.05 complessivi (di cui fr. 535.30 sulle prestazioni eseguite fino al 31.12.2010 e fr. 1'530.75 sulle prestazioni eseguite a partire dal 1.1.2011).
altre spese
6. Devono inoltre essere indennizzate le uscite a favore di terzi, ammontanti a complessivi fr. 200.-.
conclusione
7. L’importo riconosciuto - fr. 28'097.20 in totale - è comprensivo dei fr. 5'000.- già assegnati all’istante per ripetibili dalla CARP con sentenza 26 ottobre 2011 (cfr. dispositivo n. 2 della citata sentenza).
8. L'istante postula il versamento degli interessi di legge (5%) a far tempo dal pagamento delle note.
Questa Corte riconosce gli interessi moratori, in applicazione delle disposizioni generali del CO, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia - nel caso concreto - dall'introduzione in data 14 ottobre 2013 dell'istanza in esame.
Non sono, invece, riconosciuti interessi moratori sulle ripetibili concesse in relazione alla stesura dell’istanza di indennizzo.
9. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 450.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/5 e per il resto a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo - già comprensivo dei fr. 5'000.- assegnati a titolo di ripetibili con sentenza 26 ottobre 2011 della CARP - di fr. 28'097.20, oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2013 su fr. 27'537.20.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) altri disborsi fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico di IS 1 in ragione di 1/5 e per il rimanente a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.