Incarto n.
17.2013.212

Locarno

6 febbraio 2015/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 giugno 2013 da

 

 

 

AP 1

 

rappr. dall'avv. DI 1, 6602 Muralto

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 14 ottobre 2013)

 

richiamata la dichiarazione di appello 30 ottobre 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con decreto di accusa n. 577/2011, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:

 

                                         incendio colposo, per avere, il 2.10.2010 a __________, negligentemente cagionato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei pompieri, dal quale è derivato un danno alla cosa altrui e pericolo per l’incolumità pubblica, e meglio per avere negligentemente, in veste di proprietario dell’immobile abitato dall’inquilinaPC 1:

 

                                         -  nel corso del luglio 2010, effettuato dei lavori di ristrutturazione non a regola d’arte e peraltro omettendo di richiedere la necessaria licenza edilizia, in particolare alla canna fumaria del camino all’ultimo piano e della stufa a legna del primo piano, dove sono stati riscontrati problemi di isolazione precaria;

 

                                         -  omesso, nel corso del 2010, di ottenere il certificato di collaudo antincendio dell’immobile;

 

                                         -  trascurato, nel corso del 2010 e durante gli anni precedenti, la manutenzione annuale delle canne fumarie, segnatamente per aver omesso di far effettuare la pulizia come previsto dal Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione.

 

                                         Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1’800.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'000.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie.

 

                                         Con sentenza 12 giugno 2013, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato, il giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole del reato di incendio colposo, precisando la descrizione dell’imputazione, e lo ha condannato alla pena di 20 aliquote da fr. 60.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni.

                                         Inoltre, ha condannato AP 1 al pagamento di un indennizzo di fr. 1'000.- a favore dell’accusatrice privata PC 1 per le spese legali sostenute, la quale è stata rinviata al foro civile per le sue pretese di relativa natura. 

 

 

preso atto che             contro la sentenza della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e che, ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 30 ottobre 2013, egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dal reato di incendio colposo, con protesta di spese e ripetibili.

 

                                         In data 25 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare istanze probatorie.

                                         AP 1 ha tempestivamente richiesto l’audizione in qualità di testimone di __________, di professione spazzacamino, attualmente in pensione.

                                         Non ritenendo la prova richiesta necessaria per il giudizio, ritenuto altresì che il teste era già stato sentito al dibattimento di prima istanza, il 1. ottobre 2014, la presidente ha respinto l’istanza.

 

                                         Considerato l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, la presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta.

                                         Con scritto 19 novembre 2014, del cui contenuto si dirà in seguito, AP 1 ha tempestivamente motivato il suo appello.

 

                                         In data 20 novembre 2014, la presidente di questa Corte ha assegnato al procuratore pubblico, alla Pretura penale e all’accusatrice privata un termine di 20 giorni per la presentazione delle rispettive osservazioni.

                                         Con scritto 25 novembre 2014, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice, mentre il 1. dicembre 2014 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni e rimettersi al giudizio di questa Corte.

                                         In data 10 dicembre 2014, l’accusatrice privata ha presentato le sue osservazioni, di cui si dirà se necessario in seguito.

 

 

ritenuto

 

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                         Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                         Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

                                         In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b).

                                         L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss.).

                                         In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

 

                                   3.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48, e n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

                                         Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia 28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                         Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

                                         Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo  (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

 

                                         L’accusato

 

                                   4.   Nato a __________ il __________, AP 1 è cresciuto in __________, a __________ (ora Comune di __________), nella casa paterna bruciata nell’incendio oggetto del presente procedimento.

                                         Dal 1980 risiede a __________, dove gestisce l’Osteria __________.

                                         Prima e parallelamente all’attività di esercente, il signor AP 1 ha esercitato svariate attività nell’ambito dell’edilizia: dopo un apprendistato come montatore di riscaldamenti, è stato assunto presso un’impresa di costruzioni, per poi lavorare a titolo indipendente come idraulico, lattoniere e carpentiere, occupandosi della ristrutturazione di diversi immobili.

 

                                         Egli ha dichiarato di percepire una rendita di invalidità parziale pari a fr. 1'224.- mensili, per un problema all’orecchio. Tenuto conto dell’attività di esercente, il suo reddito mensile netto si attesta attorno a fr. 3'000.-.

 

 

 

 

                                         Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado

 

                                   5.

                                   a.   Nella notte del 2 ottobre 2010, verso le ore 2.20, a __________, è divampato un incendio nell’immobile di proprietà di AP 1.

                                         La casa - costituita da pianterreno, primo e secondo piano e riscaldata unicamente a legna, mediante un camino ad alto rendimento e diverse stufe - in quel momento era occupata dall’inquilina PC 1, nonché dai suoi figli e dal suo ex-compagno __________. All’inquilina era stato concesso in locazione l’uso del primo e del secondo piano, mentre il pianterreno era utilizzato dal proprietario quale deposito.

 

                                         Dalle dichiarazioni dell’inquilina e del suo ex compagno - le cui versioni sono sostanzialmente concordi - emergono i seguenti fatti (v. verbali di interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010, in AI 3, rapporto d’inchiesta):

 

                                         - la sera precedente il divampare dell’incendio, a partire approssimativamente dalle ore 17.30, erano stati accesi il camino al secondo piano e la stufa della cucina a legna al primo piano;

                                         - prima di andare a dormire, verso le ore 23.00, PC 1 ha inserito ancora della legna in entrambi gli impianti;

                                         - alzatasi nella notte, la donna, dopo aver aggiunto altra legna nella stufa al primo piano, guardando dalla finestra si è accorta della presenza di un denso fumo;

                                         - salita al piano superiore per controllare il caminetto, ha osservato che lo sportellino in vetro era chiuso (come era stato lasciato la sera precedente) e che il fuoco era spento;

                                         - la donna è, dunque, uscita per controllare la situazione dall’esterno ed ha, così, riscontrato che il fumo proveniva dal tetto;

                                         - spaventata, ella ha subito allarmato il suo ex compagno;

                                         - quest’ultimo è salito sul tetto e, udito il crepitio di un fuoco, ha tolto alcune tegole ed ha constatato come le fiamme si stessero propagando nel sottotetto;

                                         - una volta svegliati i bambini, la signora PC 1 e il signor __________ hanno chiamato i pompieri.

 

                                         All’arrivo dei pompieri l’incendio aveva ormai distrutto il tetto. Le fiamme, a quel punto, avvolgevano già il secondo e il primo piano della casa (verbali di interrogatorio PC 1 e __________ 5.10.2010; rapporti d’intervento del Corpo pompieri della __________ e del Corpo civici pompieri di __________, in AI 3).

 

                                  b.   Oltre l’inquilina e il suo ex-compagno, nel corso dell’inchiesta gli inquirenti hanno interrogato l’inquilino precedente __________, nonché il proprietario dell’immobile, qui appellante (v. AI 3).

                                         È stata, inoltre, allestita una documentazione fotografica dello stato dei luoghi la mattina seguente l’incendio (AI 4).

                                         Al contrario, non è stato disposto l’allestimento di alcuna perizia al fine di chiarire l’origine del rogo.

 

                                   c.   Per quanto qui di rilevanza, il proprietario AP 1 ha dichiarato di aver costruito il camino ad alto rendimento al secondo piano, come pure la relativa canna fumaria, comignolo e conversa, in occasione della ristrutturazione della casa, che egli ha effettuato sul finire degli anni ’80, quando ha sostituito il tetto e alzato i muri, creando così il secondo piano, che prima non esisteva (VI AP 1 20.10.2010, p. 3). Egli ha spiegato di aver inserito all’interno della canna fumaria un tubo e l’isolazione antifuoco, tipo lana di roccia, precisando di aver provveduto ad isolare anche la cassa del camino e il rivestimento esterno (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5). Il proprietario ha affermato che, dopo tali interventi, né il caminetto, né la relativa canna fumaria sono più stati oggetto di lavori o modifiche (VI AP 1 20.10.2010, p. 5).

 

                                         Il precedente inquilino, che occupava il secondo piano dell’immobile, ha riferito:

 

  Al mio arrivo a __________, il camino era uno di quelli tipici; in seguito su mia richiesta, per aumentarne l’efficacia del riscaldamento del camino, il signor AP 1 provvedeva lui stesso ad inserire un camino ad alto rendimento.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 1)

 

                                         Per quanto riguarda la stufa della cucina a legna sita al primo piano, AP 1 ha affermato di averla installata, sostituendola a quella vecchia, nel luglio del 2010, al momento in cui è entrata l’inquilina PC 1. Egli ha dichiarato di aver collegato la nuova cucina alla canna fumaria esistente - che era stata costruita ancora da suo padre - facendo scendere un tubo di ferro del diametro di 130 mm e inserendovi l’isolazione antifuoco, dello stesso tipo di quella che aveva installato nel caminetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 4-5).

                                         La sostituzione della cucina è stata confermata da __________, come pure da PC 1 (VI __________ 8.10.2010, pag. 2 e 3; VI PC 1 5.10.2010, pag. 2).

 

                                         Tutti i lavori alla casa di __________ - ad esclusione dell’impianto elettrico, che era stato curato dall’impresa __________ - sono stati eseguiti dallo stesso AP 1, talvolta con l’aiuto di amici (VI AP 1 20.10.2010, p. 3).

 

                                         Interrogato dagli agenti in merito all’ottenimento della licenza edilizia per i lavori citati, AP 1 ha risposto di non aver chiesto alcun permesso né per la posa del caminetto, né per la sostituzione della stufa a legna e di aver presentato la domanda di costruzione unicamente per l’innalzamento dell’edificio e il rifacimento del tetto (VI AP 1 20.10.2010, p. 6). Queste affermazioni trovano riscontro nella documentazione prodotta dal Municipio di __________ (AI 3).

                                         Inoltre, né la stufa né il camino sono stati oggetto di alcun certificato di collaudo antincendio (VI AP 1 20.10.2010, p. 6).

 

                                         Per quanto attiene alla manutenzione degli impianti, il signor AP 1 ha riferito che, malgrado non arrivasse annualmente uno spazzacamino, egli stesso provvedeva alla regolare pulizia delle canne fumarie del camino e della stufa e che questa manutenzione è stata interrotta soltanto per un paio di anni, quando la casa non era abitata da nessuno (VI AP 1 20.10.2010, p. 6 e seg.).

                                         Egli ha spiegato che, in precedenza, quando la casa era occupata da __________, si faceva aiutare da lui per effettuare la pulizia e che, prima che entrasse la signora PC 1, da solo ha pulito la canna del caminetto con delle spazzole, precisando come tale lavoro risultasse semplice, ritenuto che la canna era lunga soltanto 2,5 metri circa (VI AP 1 20.10.2010, p. 5). 

                                         Queste dichiarazioni di AP 1 sono state confermate dal precedente inquilino:

 

  Durante il periodo che sono rimasto presso la casa andata distrutta dal fuoco, non è mai arrivato nessun spazzacamino a pulire il camino e o la stufa a legna. Ci arrangiavamo noi (io e AP 1) a salire sul tetto con le spazzole necessarie alla pulitura dei due rispettivi camini; io in quelle occasioni stavo nell’appartamento, mentre AP 1 sul tetto faceva scendere le spazzole.” (VI __________ 8.10.2010, pag. 2)

 

                                  d.   Di fronte al primo giudice, AP 1 ha, poi, precisato:

 

  Il caminetto al piano mansardato risaliva, se ben ricordo, al 1992 e da allora non è più stato toccato. (…) Anche la canna fumaria è stata posata in quel periodo lì e mai più toccata. L’ho posata io. Nella grossa canna fumaria ho fatto passare un tubo in inox. Fra tubo e canna ho posato come isolazione lana di roccia antincendio, apposita per camini. Non ho proceduto ad altre misure sull’esterno della grossa canna fumaria. La stessa passava tra le travi in legno del tetto. (…)

Le pulizie al camino e alla stufa sono sempre state fatte da me personalmente; del camino anche due volte all’anno. Ricordo che nel 2009 chiesi un consiglio sulla posa di un camino al signor __________, spazzacamino e mio amico, e colsi l’occasione per farmi aiutare nella pulizia. Penso che __________ fosse uno spazzacamino autorizzato. Avevo acceso il camino per controllarne il funzionamento prima che entrasse la signora PC 1, pur non pulendolo, dopo avere controllato da sotto che la canna fosse libera. L’ultima volta che l’ho pulito è stata quindi nel 2009 con __________” (verb. dib. di primo grado AP 1 12.6.2013, pag. 1 e 2).

 

                                         __________, sentito in qualità di testimone al dibattimento di primo grado, ha riferito:

 

   (…) Vi ero stato l’ultima volta ca. un anno prima dell’incendio (presso la casa di AP 1 a __________, ndr). Ero stato lì a pulire i camini. Ho fatto lo spazzacamino per una quarantina di anni; non sono mai stato inserito nell’elenco degli spazzacamini autorizzati secondo il decreto cantonale. Ora è richiesto il certificato di capacità federale che io non ho. Ricordo che al primo piano vi erano due camini e ve ne era un altro al piano mansardato, che aveva una canna fumaria di ca. 3 m. (…) È quella canna che io ho aiutato a pulire nel 2009. Al piano inferiore vi era una stufa a legna, la cui canna ho pure pulito nel 2009. È successo che io fossi intervenuto a pulire quelle canne anche negli anni precedenti. A volte questo lavoro veniva svolto da AP 1 personalmente” (verb. dib. di primo grado, __________ 12.6.2013, pag. 1).

 

                                   6.

                                   a.   Il primo giudice ha, innanzitutto, esaminato la corrispondenza nei fatti dei rimproveri mossi all’imputato.

                                         Egli ha accertato che AP 1 ha effettuato i lavori alla stufa al primo piano nel luglio 2010, conformemente a quanto ipotizzato dal PP nel suo decreto di accusa. Ha, poi, accertato che i lavori relativi al caminetto del secondo piano risalivano a tempi più remoti e che si sono conclusi al più tardi nel 1992.

                                         Egli ha stabilito che entrambi gli interventi non sono stati eseguiti secondo le regole dell’arte.

                                         Relativamente alla canna fumaria della stufa al primo piano, il primo giudice ha rilevato quanto segue:

 

  la documentazione fotografica raccolta dalla polizia scientifica (doc. 4) mostra come, in evidente spregio alle regole dell’arte (poiché chiaro è il pericolo che ne derivava), in due diversi punti la canna fumaria si trovasse praticamente a contatto con la soletta di legno all’ultimo piano e le travi in legno del tetto, senza alcuna isolazione adeguata alla situazione (foto da 11 a 15)” (sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13).

 

                                         Non potendo esaminare in modo diretto le modalità di costruzione della canna fumaria del caminetto al piano mansardato, andata completamente distrutta nell’incendio, il giudice della Pretura penale ha dedotto, in base a un ragionamento per analogia con la canna della stufa, che anch’essa difettava di un’adeguata isolazione (sentenza impugnata, consid. 8.6, pag. 14).

 

                                         Sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso imputato, il primo giudice ha, poi, accertato che per nessuno degli interventi era stata richiesta la licenza edilizia (sentenza impugnata, consid. 8.7, pag. 15), che non era stato effettuato alcun collaudo antincendio dei due impianti (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 16) e che, contrariamente a quanto prescritto dal Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione, non vi era mai stata manutenzione delle canne fumarie da parte di uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17 e seg.).

 

                                  b.   Il giudice della Pretura penale, avvalendosi delle conclusioni della polizia scientifica (AI 4, in fondo), ha, infine, stabilito che l’incendio trova la sua origine nella precaria isolazione della canna fumaria del caminetto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 21), che ha portato, in combinazione con l’esigua lunghezza della canna e con l’alto rendimento dell’impianto, al progressivo intaccamento della resistenza fino alla sua combustione. L’insufficiente isolazione è stata - secondo l’accertamento del primo giudice - la causa primaria del rogo, a cui hanno contribuito la mancanza di un controllo di collaudo nonché l’assenza di una corretta manutenzione da parte di uno spazzacamino autorizzato (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 21 e segg.).

                                         Valutato come negligente il comportamento dell’imputato in relazione ai lavori e alla manutenzione da lui eseguiti, il giudice di prime cure lo ha dichiarato autore colpevole di incendio colposo, per i fatti descritti nel DA.

 

 

                                         Appello

 

                                   7.   Lamentando, dapprima, la mancanza di una chiara dimostrazione dell’origine dell’incendio - essendo le conclusioni della polizia scientifica delle mere ipotesi poiché lo stato di importante distruzione dei luoghi ha precluso la possibilità di valutazioni precise - l’appellante chiede il suo proscioglimento.

 

                                         Continuando, egli contesta di essere stato negligente.

                                         Ribadisce che la costruzione del camino risaliva al periodo della ristrutturazione della casa, avvenuta tra il 1984 e il 1992, quando la legislazione nemmeno imponeva di far eseguire un collaudo antincendio. Sottolinea, ancora, che, contrariamente agli accertamenti pretorili, tutti i lavori sono stati oggetto di regolare licenza edilizia e, poi, realizzati a regola d’arte (in particolare, è stata installata l’apposita isolazione antifuoco). Inoltre - continua - non va dimenticato che la costruzione della canna della stufa non può essere oggetto di critiche, considerato che essa non è bruciata e, dunque, nemmeno può essere ritenuta come l’origine dell’incendio.

 

                                         Quanto alla manutenzione, l’appellante sottolinea come la pulizia sia sempre stata eseguita regolarmente negli anni, e meglio da lui stesso e, nel 2009, addirittura con la collaborazione di uno spazzacamino, il signor __________, che ha svolto tale professione per una quarantina d’anni e vanta pure una decennale esperienza nell’ambito del restauro e della costruzione di stufe e camini.

 

                                   8.   Per l’art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.

 

                                         Dal profilo oggettivo è necessaria una condotta dell’autore atta a provocare un incendio, vale a dire un comportamento - sia sotto forma di azione, sia di omissione, nel caso in cui l’autore aveva una posizione di garante - in relazione di causalità naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che non può più essere spento da chi l’ha generato (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi citati; Roelli/Fleischanderl, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., Zurigo 2011, pag. 42; DTF 117 IV 285 consid. 2.a).

                                         Dal punto di vista soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od incosciente.

                                         Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

                                         La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni.

                                         Da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui penalmente protetti da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 129 IV 282 consid. 2.1, pag. 284, 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso. La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di inosservanza di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.

                                         Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

 

                                   9.

                                   a.   Nel caso concreto, è fuor di dubbio che si è verificato un incendio e che da tale incendio è derivato un danno a cosa altrui: non solo l’immobile è stato completamente devastato ma, con esso, sono bruciati tutti i beni ivi contenuti appartenenti all’inquilina e a terzi.

 

                                  b.   Al momento dei fatti, gli unici impianti in funzione erano il camino del piano mansardato e la stufa al primo piano.

                                         Le dichiarazioni dell’inquilina PC 1 e del suo ex compagno evidenziano che, inizialmente, c’erano fiamme soltanto nella zona del sottotetto (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag. 3; VI __________ 5.10.2010, pag. 2 e 3 in fondo).

                                         Le fotografie agli atti mostrano che il lato verso valle è quello che ha subito la devastazione maggiore: le travi e le tegole della falda a monte sono, infatti, state parzialmente risparmiate (AI 4, foto 1-5).

                                         La canna fumaria della stufa al primo piano (sita nella parte a monte) risulta, inoltre, conservata (AI 4, foto 11-16).

                                         Ciò considerato, e ritenuto come dalle dichiarazioni dell’inquilina risulti che, alle ore 02:00 del mattino, il camino era spento (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag. 3), che il camino stesso non presenta tracce di forti combustioni (AI 4, foto 7 e 8) e che l’incendio ha iniziato a svilupparsi nel sottotetto, ben si può considerare che l’incendio ha avuto origine dalla canna fumaria del camino al piano mansardato, posizionato proprio nella parte di casa a valle.

 

                                   c.   Questa Corte non condivide l’accertamento del primo giudice secondo cui l’appellante ha costruito la canna fumaria del camino al piano mansardato in spregio alle regole dell’arte.

                                         L’analogia con la canna fumaria della stufa al primo piano (cfr. sopra consid. 6.a) non regge, ritenuto che quest’ultima era stata costruita in tempi più remoti ancora dal padre di PP 1, mentre quella del camino era stata costruita dal qui appellante al momento del rialzamento del tetto, ossia al più tardi nel 1992.

                                         Oltre a ciò, l’analogia fatta dal primo giudice è eccessivamente ardita ritenuto che lo stato della canna fumaria della stufa risulta tutt’altro che “evidente” (sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13). Infatti, le fotografie richiamate dal primo giudice (AI 4, foto da 11 a 15) non permettono di stabilire che la canna fumaria della stufa sia realmente priva dell’isolazione necessaria: esse ritraggono, dapprima, l’esterno della canna fumaria (cioè, il suo rivestimento di intonaco; foto 11-12) e, poi, una volta tolto parzialmente lo strato di intonaco, lascia intravvedere i mattoni sottostanti (foto 13-15). Non è, invece, dato  sapere come si presenti la canna fumaria all’interno, e meglio tra i mattoni e il tubo (visibile nelle fotografie 14 e 16), dove la presenza di isolazione non si può escludere.

 

                                         Di conseguenza, nel dubbio, deve essere presa in considerazione la tesi dell’appellante secondo cui tra il tubo in acciaio inox e l’esterno della canna fumaria del caminetto egli aveva posato lana di roccia isolante (verb. dib. di primo grado AP 1 12.6.2013, pag. 1).

 

                                  d.   Il primo giudice non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera all’appellante di non aver effettuato il collaudo del camino e della relativa canna fumaria.

 

                                         Secondo l’art. 41d cpv. 4 LE, il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell’uso del nuovo edificio o impianto. Questo disposto, unitamente alle altre norme sulla polizia del fuoco (art. 41a-41g LE), è entrato in vigore il 1.1.1997.

                                         Perciò, nel 1992, momento in cui al più tardi il signor AP 1 ha terminato i lavori relativi al caminetto del secondo piano, non vigeva alcun obbligo di collaudo.

 

                                   e.   Dei numerosi rimproveri mossi all’appellante, deve, invece, essere confermato quello relativo alla mancata manutenzione delle canne fumarie ai sensi di quanto prescritto dall’allora vigente Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dal 2013 sostituito dall’omonimo Regolamento, RL 9.2.2.2).

 

                                         È, infatti, pacifico - poiché ammesso dall’appellante - che egli non ha mai fatto eseguire la pulizia delle canne fumarie da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente.

                                         Il citato Decreto impone l’obbligo ai proprietari di immobili di far eseguire la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione, tra cui le canne fumarie degli impianti di riscaldamento (art. 1). La frequenza della pulizia degli impianti deve essere adeguata all’uso e alla natura degli impianti, ma deve essere effettuata almeno una volta all’anno, con l’eccezione degli impianti non in funzione (art. 2).

                                         Secondo l’art. 4 del Decreto, la pulizia deve venire eseguita da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente, mentre lo spazzacamino non autorizzato può intervenire solo in veste di apprendista o aiuto (cpv. 1).

 

                                         L’autorizzazione a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti in possesso del diploma di maestro spazzacamino o dell’attestato federale di capacità nella professione di spazzacamino (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione) o ai praticanti non tenuti all’esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all’età al momento dell’entrata in vigore del Decreto nel 1980 (art. 4 cpv. 1 lett. b del citato Decreto).

 

                                         Malgrado le sue conoscenze in ambito edilizio e in diversi campi affini e malgrado la sua vasta esperienza pratica, AP 1 non è uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell’ambiente (né egli pretende di esserlo).

                                         A nulla giova, pertanto, sostenere che egli ha eseguito personalmente - foss’anche in modo regolare - la pulizia delle canne fumarie.

                                         A nulla giova nemmeno il fatto che, nel 2009, sia intervenuto per la pulizia il signor __________, siccome neppure quest’ultimo è uno spazzacamino autorizzato ai sensi dell’art. 4 di detto Decreto:

 

  Non sono mai stato inserito nell’elenco degli spazzacamini autorizzati secondo il decreto cantonale. Ora è richiesto il certificato di capacità federale che io non ho” (verb. dib. di primo grado __________ 12.6.2013, pag. 1).

 

                                         A quest’ultimo proposito, l’appellante si duole, in particolare, di come per lui sia oltremodo penalizzante e severo il fatto di non considerare il signor __________ alla pari di uno spazzacamino autorizzato, avendo quest’ultimo svolto tale professione per oltre 40 anni.

 

                                         La decennale esperienza del signor __________ è indubbia. Eppure non è sufficiente. Le norme sulla polizia del fuoco (art. 41a e segg. LE) e nello specifico, per quanto qui di rilevanza, le condizioni per lo svolgimento della manutenzione degli impianti (art. 1 e segg. del citato DE), sono state regolate in maniera rigorosa allo scopo di prevenire gli incendi.

                                         L’imposizione di qualifiche professionali particolari assicura la qualità della manutenzione e, con essa, il mantenimento in sicurezza degli impianti.

 

                                    f.   Stabilito che l’appellante ha omesso di far effettuare la regolare manutenzione delle canne fumarie da una persona qualificata ai sensi di legge, occorre verificare se sussiste un nesso di causalità naturale ed adeguato tra questa manchevolezza e l’incendio.

                                         Nei reati per omissione, una simile valutazione si scontra regolarmente con la difficoltà scaturente dal fatto che non si deve procedere all’esame di un avvenimento reale (non avvenuto), bensì a quello di un’ipotesi, e meglio di cosa sarebbe successo se gli atti tralasciati fossero stati compiuti, e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe verosimilmente evitato il danno (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 117 IV 130 consid. 2a pag. 133; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310; Rep. 1999 pag. 106). Ciò presuppone, secondo il Tribunale federale, perlomeno un alto grado di probabilità (hohe Wahrscheinlichkeit): l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, il risultato sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (teoria della probabilità, Wahrscheinlichkeitstheorie; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 193 consid. 7.3.; 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130 consid. 6; STF 6S.34/2006-6S.36/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.4.1 e 4.6.4; STF 6B_342/2012 dell’8 gennaio 2013, consid. 6.3.).

 

                                         In concreto, va innanzitutto rilevato come nel referto della polizia scientifica, non sia stata assolutamente menzionata, quale ipotetica causa dell’incendio, la mancata o errata pulizia delle canne fumarie (AI 4). Non vi è dunque agli atti alcuna prova che permetta di imputare l’incendio a questa omissione.

                                         Invero, l’unico luogo in cui viene menzionata è nel riassunto dei fatti del rapporto di polizia (AI 3, pag. 4), ove si parla, indicandolo come uno dei vari motivi che hanno indotto la polizia a sporgere denuncia, anche del “mancato ricorso ad uno spazzacamino per la pulitura di canne fumarie, comignoli e focolai”. Ma solo genericamente e senza nemmeno ipotizzare che questa lacuna, in quanto tale, avrebbe giocato un ruolo in relazione allo sprigionarsi delle fiamme.

                                         Già solo per questo motivo la relativa accusa viene a cadere.

 

                                         Oltre a ciò, tuttavia, non è propriamente corretto sostenere che non vi sia stata una pulizia delle canne fumarie, in quanto, come visto, le stesse sono state liberate dalla fuliggine nel 2009 dall’accusato, con l’aiuto del signor __________. Avendo quest’ultimo esercitato a titolo professionale come spazzacamino per oltre 40 anni, il fatto che egli non disponesse del diploma federale non è sufficiente a consentire di concludere che egli non abbia effettuato il lavoro a regola d’arte. Anzi, è legittimo presumere che gli interventi da lui effettuati siano stati equivalenti a quelli che avrebbe potuto offrire uno spazzacamino con diploma federale.

                                         Di conseguenza, il mancato ricorso ad uno spazzacamino qualificato ai sensi della legislazione, pur costituendo un’infrazione alle disposizioni in materia, non può avere alcuna conseguenza dal punto di vista penale, poiché, essendo stata sostituita da una pulizia da parte di una persona altamente competente, non ha di fatto comportato difetti alla cosa tali da poter essere ritenuti una delle concause del sinistro.

 

                                         Pertanto, AP 1 deve essere prosciolto con riferimento a questa imputazione e, quindi, da ogni accusa.

 

                                10.   Visto l’esito dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

 

L’imputato ha formulato generica istanza di indennizzo delle spese legali ai sensi dell'art. 429 CPP. Non essendosi premurato di sostanziare la pretesa, questa Corte ritiene equo riconoscegli fr. 1'000.- a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio per la procedura di primo grado e fr. 1'000.- per quella di appello.

 

 

 

Per questi motivi,

           

 

visti gli art.                      80, 81, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         34 e segg., 42 e segg., 47 e segg., 222 CP,

                                         nonché, sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello è accolto

                                         Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

 

                               1.2.   Gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’300.-, sono posti a carico dello Stato.

 

                                   2.   A titolo di indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 2'000.-.

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.-          

                                                     fr.        1’000.-          

 

sono posti a carico dello Stato.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

                                        

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.