Incarto n.
17.2013.214

Locarno

30 luglio 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 settembre 2013 da

 

 

AP 1 

 

 

contro la sentenza emanata il 12 settembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

 

 

IM 1

 

IM 2

 

entrambi rappr. dall' DI 1 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 5 novembre 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   I coniugi IM 2 e IM 1 sono proprietari del mappale n. __________ di __________, sito a bordo lago, in zona __________.

                                         AP 1 è proprietario del confinante mappale n. __________.

                                         Le imputazioni di cui al procedimento penale oggetto del presente appello si inseriscono nel contesto di annosi rapporti di vicinato tesi e litigiosi tra le due famiglie (cfr. al riguardo verb. dib. d’appello, pagg. 2 e 3).

 

                                   2.   In concreto è accertato che, il 19 maggio 2012, IM 1, per poter raggiungere la corda che legava la sua imbarcazione al pontile, è salito su quella che AP 1 aveva depositato in secco - come era sua abitudine, nonostante non fosse a ciò autorizzato e nonostante i rapporti non buoni con i vicini - sul pontile in uso esclusivo della famiglia IM 1 IM 2.

                                         Per poter passare, sulla barca egli ha svitato le viti di fissaggio delle due panche e ne ha alzato gli assi. Ritenuto come questi fossero marci, l’operazione li ha danneggiati (cfr. documentazione video allegata alla querela 21.05.2012, AI 1; verb. dib. primo grado, pag. 1; sentenza impugnata, consid. 9.2).

 

                                         È inoltre accertato che, la mattina del 20 maggio 2012, per liberare il pontile e mettere, così, fine a una situazione che creava particolare nervosismo nel marito, IM 2 ha spinto in acqua la barca. L’imbarcazione é  rimasta in acqua, attaccata al pontile, fino al giorno successivo (cfr. documentazione video allegata alla querela 21.05.2012, AI 1; sentenza impugnata, consid. 9.2.; PP 23.08.2012, AI 11, pag. 3).

 

                                   3.   A seguito della querela presentata da AP 1, con decreti d’accusa 4878/2012 del 5.12 2012, il procuratore pubblico ha ritenuto:

 

                                         -  IM 1 autore colpevole di danneggiamento, per avere, il 19 maggio 2012, a __________, svitando dei bulloni e staccando le due panche del natante, deteriorato il natante di AP 1 e causato, così, un danno totale stimato dall’accusatore privato in fr. 1'000.- e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 4'650.-, corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 310.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'000 e delle spese e tasse di giustizia.

 

                                         -  IM 2 autrice colpevole di danneggiamento per avere, il 20 maggio 2012, a __________, rovesciato in acqua il natante, che ha continuato a sbattere contro il pontile e la riva, contribuendo così a causare il danno stimato dall’accusatore privato in fr. 1'000.- e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr 3'100.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 310.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                   4.   I coniugi IM 1 IM 2 hanno interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa emesso nei loro confronti.

                                         Con sentenza 12 settembre 2013, il giudice della Pretura penale ha dichiarato IM 1 autore colpevole di danneggiamento di lieve entità per aver deteriorato l’imbarcazione di AP 1 così come descritto nel decreto d’accusa. Il pretore ha, infatti, ritenuto che il danno da lui provocato (corrispondente al costo delle due panche in legno rotte e al relativo lavoro di fissaggio) non raggiungesse i fr. 300.- (sentenza impugnata, consid, 10). In applicazione della pena, l’ha condannato alla multa di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

                                         Il pretore ha, invece, prosciolto IM 2 dall’imputazione di danneggiamento, ritenendo che la barca di AP 1 - che era già rovinata e in condizioni precarie prima del 19/20 maggio 2012 - non avesse subito nessun danno a causa della sua spinta in acqua. A mente del pretore, la donna si era, sostanzialmente, limitata a liberare il pontile a lei in uso da un’illecita intrusione, con una manovra che, per le sue caratteristiche, non ha potuto causare alcun danno (sentenza impugnata, consid. 9.2 e 10). Avendone pronunciato il proscioglimento, il primo giudice ha riconosciuto in favore di IM 2 il versamento da parte dello Stato di fr. 2'000.- a titolo di indennità ex art. 429 CPP.

 

                                   5.   AP 1 ha impugnato la sentenza di prime cure. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 5 e 20 novembre 2013, l’appellante ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, chiedendo la condanna di IM 1 e IM 2 per il reato di danneggiamento loro imputato con i decreti d’accusa e la pronuncia nei loro confronti delle pene pecuniarie richieste dal procuratore pubblico. Inoltre, l’appellante ha chiesto che i coniugi IM 1 IM 2 vengano condannati anche per il danno da loro causato alla barca nel mese di aprile 2012 nonché per i reati di sottrazione di una cosa mobile, esposizione a pericolo della vita altrui, calunnia e violazione di domicilio. Egli ha chiesto, infine, il risarcimento dei danni causati alla sua imbarcazione, quantificati in fr. 1'000.- (II, IV), protestando tasse, spese e ripetibili.

 

                                   6.   Con scritto 12 maggio 2014, AP 1 ha confermato l’intenzione di essere sentito oralmente, rifiutandosi di acconsentire allo svolgimento del procedimento d’appello in procedura scritta proposto dalla presidente di questa Corte (XIII).

                                         Al dibattimento d’appello, tenutosi il 13 giugno 2013, egli, sentite le spiegazioni della presidente, ha dichiarato di rinunciare a chiedere la condanna dei coniugi IM 1 IM 2 per tutti quei fatti che esulano da quelli avvenuti il 19 e il 20 maggio 2012. Egli ha, così, limitato la propria richiesta alla condanna dei coniugi IM 1 IM 2 per il danneggiamento loro imputato con il decreto d’accusa (verb. dib. d’appello, pag. 2 e 4).

 

                                   7.

                                   a.   Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto in favore di altri.

                                         Il danneggiamento è un’infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell’autore, che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 144 CP, n. 13, 14 e 16).

                                         Il danneggiamento può, dunque, consistere nel modificare la cosa nelle sua sostanza (DTF 115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 24 e seg.), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l’attrattiva (DTF 128 IV 252, consid. 2; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 38 e seg.) o nel modificarne l’aspetto esteriore (DTF 115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 66 e seg.). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299).

 

                                  b.   Dal profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b). L’autore deve, dunque, avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, che la volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile eventualità (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 23, pag. 299).

 

                                   c.   Giusta l’art. 172ter cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale federale ha fissato in fr. 300.- il limite per il quale un danno è di lieve entità ai sensi del citato disposto (DTF 123 IV 113; 121 IV 261).

 

                                  d.   L’accusatore privato è legittimato a interporre appello non solo contro il proscioglimento, ma anche contro la qualifica giuridica decisa in prima sede e a chiedere una qualifica giuridica più grave dei fatti imputati all’accusato (DTF 139 IV 84, consid. 1.2).

 

                                   8.   Come detto è pacifico, poiché accertato in prima sede e non oggetto di contestazione in appello, che il 19 maggio 2012 IM 1, per poter accedere alla sua imbarcazione (vedi sopra), non ha potuto fare altro che salire su quella che  AP 1, senza diritto e esclusivamente per sua comodità (cfr. verb. dib. appello), aveva messo in secco sul pontile in uso esclusivo dei coniugi IM 1 IM 2.

                                         Secondo le sue dichiarazioni, IM 1, vista l’instabilità della barca, ha svitato le viti di fissaggio delle due panche e ne ha alzato gli assi, danneggiandoli (cfr. consid. 9.2 della sentenza impugnata).

                                         Questo comportamento è stato ritenuto dal primo giudice costitutivo del reato di danneggiamento di lieve entità ai sensi dei combinati disposti degli artt. 144 cpv. 1 e 172ter CP (sentenza impugnata, consid. 10).

                                         Questa qualifica giuridica non è stata contestata dal condannato.

                                         Lo è stata invece dall’accusatore privato, ma limitatamente alla questione dell’applicabilità dell’art. 172ter CP.

                                         Nei suoi allegati e ancora al dibattimento d’appello, egli ha fondato la sua contestazione facendo riferimento ai danni asseritamente causati alla barca durante le operazioni di traino effettuate nell’aprile 2012.

                                         L’argomentazione cade nel vuoto nella misura in cui il decreto d’accusa imputa a IM 1, quali fatti costitutivi del reato di danneggiamento, unicamente lo svitamento dei bulloni e il sollevamento delle due panche effettuati il 19 maggio 2012. Che il danno causato da queste manipolazioni sia inferiore ai fr. 300.- è cosa evidente.

                                         L’appello dell’accusatore privato deve, perciò, su questo punto essere respinto.

 

                                   9.   Come accertato dal primo giudice con una corretta valutazione del materiale probatorio in atti, la mattina del 20 maggio 2012 IM 2, nel tentativo di liberare il pontile illecitamente occupato, ha spinto (e non rovesciato, come si legge nel DA) in acqua la barca del signor AP 1 (sentenza impugnata, consid. 9.2).

                                         La conclusione del primo giudice secondo cui la barca non ha potuto essere stata danneggiata dalla spinta in acqua è confermata dalla documentazione video in atti che mostra come la barca sia pianamente scivolata in acqua e come, da subito, abbia galleggiato senza problemi (cfr. documentazione video allegata alla querela 21.05.2012, AI 1).

                                         In questo senso è pacificamente smentita la tesi dell’accusatore privato secondo cui la signora IM 2 ha spinto la barca non nell’acqua ma suoi sassi della riva.

                                         Se è vero che la barca è rimasta in acqua fino al giorno successivo, è anche vero che nulla agli atti permette di concludere che i danni riportati dall’imbarcazione siano dovuti a questa sua permanenza in acqua. Da un lato le immagini fotografiche e video prodotte dallo stesso appellante mostrano come il lago fosse particolarmente calmo. D’altro lato, è lo stesso signor AP 1 ad affermare che la barca è stata più che seriamente danneggiata già il 12 aprile 2012 (cfr. AI 1, pag. 2 e IV, pag. 4; verb dib. d’appello, pag. 3 in fondo).

                                         Ma, in ogni modo, l’agire della signora IM 2 sarebbe penalmente irrilevante nella misura in cui, vista l’illecita occupazione del suo pontile (occupazione che perdurava nel tempo), la sua reazione - misurata, come già ritenuto dal primo giudice - è supportata, ancor prima che dall’art. 15 CP, dagli artt. 926 e segg. CCS.

 

                                         Pertanto, anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

 

                                10.   Visto quanto sopra, nella misura in cui essa è rivolta contro IM 2, la pretesa di risarcimento deve essere respinta in ragione della sua assoluzione.

                                         Nella misura in cui, invece, essa è rivolta a IM 1, l’appellante deve essere rinviato al foro civile poiché il danno causato da IM 1 con il comportamento ritenuto penalmente rilevante non è stato quantificato, se non come inferiore a fr. 300.- .

                                         La questione dovrà, perciò, essere risolta dal giudice civile.

 

                                11.

                                   a.   IM 2 chiede che le venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a complessivi fr. 2'388.- corrispondenti alle spese di patrocinio per la procedura d’appello. Detto importo corrisponde a fr. 2'100.- di onorario (7 ore a fr. 300.-/h), fr. 42.- di spese per fotocopie, fr. 78.- per spese di trasferta e fr. 168.- di IVA (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

                                  b.   Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale in favore dell’imputato nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 432 CPP.

                                         Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a).

                                         La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,ad art. 429 CPP, n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 6; Mini, Codice di procedura penale, Commentario Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 1).

 

                                         L’art. 432 CPP dispone, al cpv. 2, che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento penale o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta di una disposizione di diritto dispositivo, la cui applicazione soggiace al libero apprezzamento del giudice, e con la quale il legislatore ha voluto introdurre dei correttivi alla responsabilità causale dello Stato di cui all’art. 429 CPP, prevedendo - a determinate condizioni - la possibilità per il giudice di addossare al querelante o all’accusatore privato le spese di patrocinio sostenute dall’imputato prosciolto (DTF 139 IV 45, consid. 1.2; DTF 138 IV 248, consid. 5.3). In questo contesto è importante distinguere il caso del semplice querelante da quello dell’accusatore privato. Al querelante le spese di patrocinio dell’imputato prosciolto possono essere addossate - come recita l’art. 432 cpv. 2 CPP - unicamente se egli ha agito per condotta temeraria o negligenza grave, così da aver causato l’apertura del procedimento o da averne intralciato lo svolgimento. All’accusatore privato, invece, tali spese possono essere addossate senza che le predette condizioni siano adempiute (Schmid, Praxiskommentar. op. cit. ad art. 432 CPP. n. 6; DTF 138 IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.; STF del 18.07.2013, inc. 6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Questo perché, come precisato dal Tribunale federale, egli - a differenza del semplice querelante - non si limita a sporgere querela, ma partecipa attivamente al procedimento penale, assumendosi pertanto il rischio di dover sopportare le spese di patrocinio dell’imputato nel caso in cui quest’ultimo venga prosciolto (DTF 138 IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.; STF del 18.07.2013, inc. 6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Determinante è, dunque, la questione a sapere se l’accusatore privato ha effettivamente partecipato attivamente alla procedura penale all’origine delle spese o se, invece, si è limitato a sporgere querela, disinteressandosi del prosieguo del procedimento (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). In quest’ultimo caso, infatti, l’indennità dovrà essere posta di principio a carico dello Stato, ad eccezione di quei casi particolari di condotta temeraria o negligenza grave sanciti dall’art. 432 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1).

                                         Con riferimento, invece, alle spese di patrocinio sopportate dall’imputato nell’ambito di un appello interposto dal solo accusatore privato, non devono esserci dubbi sull’attribuzione di spese e indennità. Una corretta applicazione dell’art. 432 cpv. 2 CPP impone, infatti, di porre tali indennità interamente a carico dell’accusatore privato, dal momento che egli non ha solo partecipato attivamente al procedimento penale, ma il proseguimento della procedura è dipeso proprio dall’esclusiva volontà di quest’ultimo (DTF 139 IV 45, consid. 1.2).

 

                                   c.   Innanzitutto la tariffa oraria di fr. 300.- esposta non può essere riconosciuta. Il caso concreto non presentava, infatti, una complessità tale da giustificare di scostarsi dall’importo base di fr. 280.- all’ora stabilito anche dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

                                         Nemmeno il dispendio orario di 7 ore può essere ammesso così come esposto poiché eccessivo. Ritenuto, in particolare, come la questione sub judice sia stata ampiamente sviscerata in prima sede e non necessitasse di ulteriori approfondimenti fattuali o (tantomeno) giuridici, il dispendio orario per una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato si limita a 4 ore.

                                         Le spese per fotocopie e trasferte vengono ammesse così come esposte.

                                         L’IVA (8%) ammonta a fr. 89.60.

                                         In conclusione la pretesa di indennizzo formulata da IM 2 viene pertanto ammessa limitatamente a fr. 1'329.60 e, in applicazione dell’art. 432 cpv. 2 CPP, viene posta a carico dell’accusatore privato AP 1. Quest’ultimo è, infatti, il solo ad avere interposto appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti di IM 2 in primo grado e ora confermata anche in questa sede e, pertanto, come ricordato dalla succitata giurisprudenza, deve essere condannato a rifondere a IM 2 l’importo di fr. 1'329.60 per le spese da ella sostenute in appello ai fini di un adeguato esercizio dei suo diritti procedurali.

 

                                         L’indennità di fr. 2'000.- riconosciuta in favore di IM 2 dal primo giudice resta, invece, a carico dello Stato (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), dal momento che lo svolgimento del procedimento davanti alla Pretura penale non è dipeso né dalla volontà né dalla condotta dell’accusatore privato (cfr. DTF 139 IV 45, consid. 1.2; DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B_438/2013, consid. 2.1. e 3.1).

 

 

                                12.   Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di complessivi fr.300.- e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.- del giudizio di primo grado restano posti a carico di IM 1 in ragione di un mezzo e per il resto a carico dello Stato, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta del giudizio di primo grado restano posti a carico di AP 1.

 

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

47, 106, 144, 172ter CP;

nonché, sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG e, per le indennità, gli artt. 429 e segg. CPP,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

         Di conseguenza:

 

                               1.1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

 

                            1.1.1.   danneggiamento di lieve entità per avere, a __________, il 19 maggio 2012, in particolare svitando dei bulloni e staccando le due panche del natante, danneggiato l’imbarcazione di AP 1.

 

                               1.2.   IM 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                   2.   IM 2 è prosciolta dall’imputazione di danneggiamento.

 

                                   3.   AP 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di tale natura nei confronti di IM 1 mentre sono respinte le sue pretese di natura civile nei confronti di IM 2.

 

                                   4.   Le tasse e le spese giudiziarie per il procedimento di primo grado di complessivi fr. 700.- sono poste a carico di IM 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà a IM 2, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP l’importo di fr. 2'000.-. La tassa di fr. 600.- relativa alla motivazione scritta è posta a carico di AP 1.

 

                                   5.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'000.-

 

sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a IM 2 l’importo di fr. 1'329.60.

 

                                   6.   Intimazione a:

 

 

 

                                   7.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.