Incarto n.
17.2013.215

Locarno

20 maggio 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Angelo Olgiati

 

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 marzo 2013 da

 

 

AP 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 ottobre 2013)

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 13 novembre 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello.

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 15 aprile 1998 AP 1 si è sottoposta ad una colonscopia eseguita dal dott. __________. Tornata nello studio medico il 20 aprile 1998 per conoscere l’esito degli esami di laboratorio, la paziente è stata informata del fatto che i risultati non erano ancora pervenuti. Due giorni dopo, il 22 aprile 1998, il dott. __________ le ha comunicato, durante un colloquio nel suo studio, che dagli esami non erano emerse anomalie. La paziente ha, allora, chiesto la consegna della cartella clinica: ne è ben presto sorto un acceso diverbio tra la paziente, da un lato, e il medico unitamente a una sua collaboratrice, dall’altro. All’insaputa dei presenti, la paziente ha attivato un registratore che teneva nella borsetta, registrando l’animata discussione.

Il 21 luglio 1998, AP 1 ha querelato il dott. __________ per lesioni semplici e minacce connesse con quanto accaduto il 22 aprile 1998.

Il 14 ottobre 1998, il medico ha, a sua volta, querelato la paziente per diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni.

 

                                  B.   Nel corso di un interrogatorio svoltosi il 2 marzo 2000 presso il Ministero pubblico nell’ambito dell’istruttoria avviata a seguito della summenzionata querela sporta dal dott. __________, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

 

Ricordo che in data 15.4.1998 il dr. __________ effettuò su di me la colonscopia. Dichiaro a questo proposito che in quell’occasione, effettuando tale esame, il dr. __________, nell’utilizzo della sonda, infilata nel mio intestino, procedette in modo tale da procurarmi molti dolori. Dichiaro che il suo modo di agire in quell’occasione posso descriverlo di demoniacale e a sfondo sessuale. Posso dire che egli nell’utilizzare la sonda, procurandomi i dolori descritti, provò, a mio parere, piacere nel provocarmi dolore. E questo malgrado il fatto che io continuassi a gridare e far presente il mio dolore. Ricordo che più gridavo e più maneggiava la sonda in modo da procurarmi ancora maggiore dolore.

Ebbi la sensazione che più gridavo di dolore e più lui insistesse nel farmi del male, direi che lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. […] La colonscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto. […] più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male […].

Dichiaro che intendo ora presentare denuncia nei confronti del dr. __________ per i fatti descritti durante l’esecuzione della colonscopia del 15.4.1998. Meglio intendo sporgere denuncia per il fatto che egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente del dolore (dolore che andò ben oltre quanto normalmente si può sentire durante un tale esame); per il fatto che egli provò un piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era contento di questo perché altrimenti avrebbe fatto più dolcemente. Aveva un volto contento.”

 

Ritenendo diffamatorie tali affermazioni, il 29 maggio 2000 il dott. __________ ha inoltrato un’ulteriore querela nei confronti di AP 1.

 

                                  C.   La querela 21 luglio 1998 di AP 1 è sfociata in un decreto di non luogo a procedere emanato il 31 marzo 2000 dal procuratore generale che – quello stesso giorno – ha, altresì, emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in relazione alla querela per diffamazione sporta il 14 ottobre 1998 dal dott. __________.

Per contro, il 3 aprile 2000, il procuratore generale ha emanato un decreto d’accusa a carico di AP 1 per il reato di registrazione clandestina di conversazioni, proponendone la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.- e ordinando la confisca della cassetta sulla quale era stata registrata la conversazione. A tale decreto l’imputata ha interposto opposizione.

 

Anche per quanto riguarda le affermazioni proferite durante l’interrogatorio del 2 marzo 2000, il procuratore generale ha emesso il 25 settembre 2000 un decreto di accusa nei confronti di AP 1, ritenendola colpevole di diffamazione e proponendone la condanna alla pena di cinque giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Anche contro questo decreto AP 1 ha formulato opposizione.

 

Statuendo sulle opposizioni ai due decreti d’accusa, il pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato, con sentenza del 13 febbraio 2001, i capi di accusa condannando AP 1 a quattro giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, e a una multa di fr. 300.-, disponendo altresì la confisca della cassetta registrata.

Adita dall’imputata, la Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza del 18 dicembre 2002, ha rilevato che l’imputata non era stata avvertita né dell’avvio del procedimento penale per il reato di diffamazione né del diritto di essere interrogata dal procuratore pubblico come prevedeva l’art. 207 cpv. 4 vCPPT e, a causa di questo secondo motivo, ha dichiarato nullo il decreto di accusa del 25 settembre 2000 rinviando gli atti “al Ministero pubblico per l’emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d’accusa” (consid. 10). La Corte di cassazione e di revisione penale ha, per contro, confermato la condanna per il reato di registrazione clandestina di conversazioni.

Il 4 marzo 2003, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico interposto AP 1 contro la sentenza 18 dicembre 2002 della Corte di cassazione e di revisione penale che è, così, divenuta definitiva.

 

                                  D.   In considerazione della nullità del decreto di accusa del 25 settembre 2000, su sollecitazione del 28 gennaio 2003 del querelante dott. __________, il sostituto procuratore pubblico ha promosso l’accusa il 10 febbraio 2003 nei confronti di AP 1 per le note affermazioni del 2 marzo 2000. Un ricorso inoltrato dall’interessata il 19 febbraio 2003 alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa è stato ritirato il 25 marzo 2003.

L’imputata è stata interrogata dal sostituto procuratore pubblico il 20 marzo 2003. Dopo avere ordinato l’8 maggio 2003 il deposito degli atti, il magistrato inquirente ha chiuso l’istruzione formale il 17 settembre 2003 e il 12 novembre 2003 ha emanato un atto di accusa, aggiuntivo a un decreto di accusa del 10 giugno 2002 (oggetto di opposizione da parte dell’imputata) con il quale il procuratore generale – a seguito di un’ulteriore querela del dott. __________ – ha proposto la condanna di AP 1 a una pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ritenendola colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti del medico e di registrazione clandestina di conversazioni, avendo essa nuovamente incolpato il gastroenterologo di condotta disonorevole, affermando il 20 aprile 2001, all’indirizzo della Camera dei ricorsi penali, che il medico durante l’intervento di colonscopia del 15 aprile 1998 segnatamente “muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia inferocita, […], godeva al mio dolore” e che durante la successiva visita del 22 aprile 1998 il medico l’avrebbe minacciata “gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben due volte, causandole gravi danni alla salute”. Affermazioni analoghe sono state fatte in una lettera del 14 gennaio 2002 alla Commissione di vigilanza sanitaria, a cui AP 1 ha altresì trasmesso la registrazione clandestina del diverbio del 22 aprile 1998.

 

                                  E.   Il 26 novembre 2003 il difensore di allora dell’imputata, l’avv. __________, ha comunicato al Tribunale penale cantonale che quest’ultima gli aveva revocato il mandato. Non provvedendo l’imputata a designare un nuovo difensore, il 16 dicembre 2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto – su istanza del presidente della Corte delle assise correzionali – ha nominato l’avv. ACPR 1 difensore d’ufficio di AP 1 che è stata, altresì, posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Con scritto del 18 dicembre 2003, il nuovo difensore ha comunicato all’imputata che “non appena avrò visionato tutti i documenti, la contatterò così da fissare un incontro”. Quello stesso giorno il nuovo patrocinatore ha chiesto via fax al Tribunale penale di inviargli “copia di tutti gli atti”.

Dopo che, il 21 gennaio 2004, la Camera dei ricorsi penali ha respinto un ricorso presentato dall’imputata contro il summenzionato atto di accusa aggiuntivo del 12 novembre 2003, il presidente della Corte delle assise correzionali ha citato (con atto 28 gennaio 2004) l’accusata a comparire lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento relativo ai reati di cui al decreto di accusa del 10 giugno 2002 e all’atto di accusa aggiuntivo del 12 novembre 2003.

 

                                  F.   Il 2 febbraio 2004 AP 1 ha telefonato allo studio dell’avv. ACPR 1 per concordare un appuntamento con il proprio difensore che è stato fissato per il successivo giovedì 5 febbraio. Con lettera del 5 febbraio 2004 il difensore si è rivolto al Tribunale penale cantonale, comunicando che la propria patrocinata

 

-   contesta la convocazione al processo, poiché è intenzionata a ricorrere al

      Tribunale federale contro la sentenza 23 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali;

-    ritiene che i suoi diritti siano stati violati, poiché non ha avuto modo di visionare tutti gli atti;

-    non ha ritornato il formulario di rinuncia agli assessori giurati, poiché comunque, quando si terrà il processo, desidera la loro presenza in aula;

-    ha ritirato tutti i documenti che mi sono stati consegnati dal Tribunale.

 

Evidentemente a queste condizioni non posso tutelare adeguatamente gli interessi della signora AP 1 e sono costretta a rinunciare alla difesa d’ufficio”.

 

Con ulteriore scritto raccomandato del 6 febbraio 2004 (anticipato via fax), l’avv. ACPR 1 si è nuovamente rivolta al Tribunale penale cantonale, evidenziando al presidente della Corte delle assise correzionali quanto segue:

 

Dopo aver preso atto dei verbali d’interrogatorio della signora, dei documenti da lei redatti agli atti e dopo aver discusso con lei per oltre tre ore, mi sono resa conto che la signora in questione ha qualche problema. Ritengo pertanto indispensabile (e mi chiedo poiché non è mai stato fatto prima, visto che comunque i problemi della signora risultano alquanto palesi) che la signora venga sottoposta ad una perizia, onde poter verificare il suo stato mentale.

Ritengo doveroso richiedere tale atto poiché la mia coscienza professionale non mi permette di sottovalutare la grave situazione soggettiva della mia cliente, che deve essere verificata da un professionista”.

 

Il pomeriggio del 6 febbraio 2004 ha avuto luogo l’estrazione degli assessori giurati e il 9 febbraio 2004 si è svolto il dibattimento al quale si è presentato il difensore d’ufficio avv. ACPR 1 ma non l’imputata AP 1, che è stata ritenuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione e di registrazione clandestina di conversazioni come descritto nel decreto d’accusa del 10 giugno 2002 e nell’atto di accusa aggiuntivo del 12 novembre 2003 ed è stata condannata in contumacia alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e al pagamento di un’indennità di fr. 1'500.- al dott. __________ per ripetibili. È, altresì, stata ordinata la confisca e la distruzione della cassetta.

 

                                  G.   Con lettera del 10 febbraio 2004, l’avv. ACPR 1 ha informato AP 1 dell’avvenuto dibattimento. Il 12 febbraio 2004 quest’ultima ha comunicato al suo legale di avere appreso dalla stampa – e con stupore – che il dibattimento si era svolto e che il difensore vi aveva partecipato nonostante l’imputata gli avesse, a più riprese, in precedenza revocato il mandato, da ultimo con fax la mattina presto del 9 febbraio 2004. Essa si è, altresì, lamentata per la carenza di informazioni da parte del difensore, per la mancata trasmissione del verbale del dibattimento nonché per l’assenza di contestazioni malgrado, secondo l’imputata, durante il procedimento vi fossero state numerose violazioni di legge. AP 1 si è, altresì, detta scioccata del fatto che il suo difensore abbia chiesto l’allestimento di una perizia psichiatrica e che abbia indicato in inesistenti ragioni di salute il motivo della sua assenza al dibattimento. Dopo una seconda lettera (del 17 febbraio 2004) di AP 1, l’avv. ACPR 1 si è, a sua volta, rivolta all’imputata con uno scritto del 18 febbraio 2004 dal tenore seguente:

 

faccio riferimento alle sue richieste per comunicarle quanto segue:

-   la documentazione completa le è stata consegnata come pure lo scritto da me inviato al Tribunale. Il giorno dopo sono stata convocata in Tribunale per l’estrazione dei giurati;

-   il verbale del dibattimento non viene consegnato alle parti ma è a disposizione della Camera dei ricorsi penali qualora dovesse essere inoltrato un ricorso”.

 

Un ulteriore scritto dell’8 marzo 2004 dell’imputata all’avv. ACPR 1 è rimasto senza risposta.

 

                                  H.   Il 20 aprile 2009 AP 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. ACPR 1 con cui ha chiesto il pagamento di fr. 250'000.-, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2004. Quale causa dell’obbligazione, il precetto riporta quanto segue:

 

Per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza – incoscienza – irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso – autoritario e irrispettevole della sua attività professionale – ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata – nella causa S. __________ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.

Identici precetti esecutivi sono stati fatti notificare anche il 20 aprile 2010, il 2 maggio 2011 e il 3 maggio 2012.

 

Dopo avere soprasseduto ai due primi precetti esecutivi, il 5 maggio 2011 l’avv. ACPR 1 ha sporto querela contro AP 1 “per diffamazione e calunnia e ogni altro reato che andrà a configurarsi nel corso dell’istruttoria” connessi con la ricezione del terzo precetto esecutivo, chiedendo, inoltre, che la querelata venga astretta a versarle la somma di fr. 10'000.- per torto morale.

 

Con decreto di accusa del 10 agosto 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione per avere fatto intimare il precetto esecutivo del 2 maggio 2011 e ne ha proposto la condanna a una pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospendendo l’esecuzione della pena per un periodo di prova di due anni e condannando l’imputata al pagamento di una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia e alle spese giudiziarie e rinviando l’avv. ACPR 1 al foro civile per la pretesa di risarcimento.

Con scritto del 27 agosto 2011, AP 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa che il procuratore pubblico ha deciso di confermare il 1° settembre 2011 trasmettendo gli atti alla Pretura penale.

 

                                    I.   Svolto il dibattimento, con sentenza del 21 marzo 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato AP 1 autrice colpevole del reato di diffamazione, condannandola al pagamento di una pena pecuniaria di fr. 200.-, corrispondente a cinque aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

Il 2 aprile 2013 AP 1 ha annunciato di appellare tale sentenza.

Non ricevendone la motivazione, l’imputata ha presentato, il 9 ottobre 2013, un ricorso al Tribunale federale per ritardata giustizia. Con scritto del 18 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato all’Alta Corte che, nel frattempo, la sentenza motivata era stata intimata alle parti, così che con decreto del 26 novembre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso privo d’oggetto.

 

                                  L.   Intanto, il 12-13/15 novembre 2013, AP 1 ha inoltrato la dichiarazione di appello contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 marzo 2013. Preso atto che la dichiarazione di appello, in cui l’imputata chiede di essere prosciolta dall’accusa di diffamazione, è ampiamente motivata e che con scritto 4 dicembre 2013 il Procuratore pubblico postula la conferma della sentenza impugnata, il 16 gennaio 2014 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta.

Mediante lettera del 21 gennaio 2014, l’accusatrice privata propone la conferma della sentenza impugnata, evidenziando altresì che l’imputata ha continuato a farle notificare a scadenza annuale un precetto esecutivo per l’importo fr. 250'000.- (anche nel maggio 2013), “al solo scopo di causarmi notevoli disagi e danni sia nella mia vita privata che nell’attività professionale”.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

In base all’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF inc. 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1, confermata nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

                                   2.   Nel giudizio impugnato il primo giudice ha, innanzitutto, considerato che il testo figurante quale causa dell’obbligazione nel precetto esecutivo fatto intimare dall’imputata nei confronti dell’accusatrice privata sia indubbiamente suscettibile di nuocere alla sua considerazione sociale e professionale. Infatti, il motivo della pretesa di pagamento indicato nel precetto esecutivo si fonda su pesanti rimproveri di incompetenza professionale della querelante, la quale con il suo operato avrebbe intenzionalmente provocato all’imputata ingenti danni. Ciò posto, ha proseguito il primo giudice, dal profilo soggettivo l’imputata ha agito intenzionalmente, fosse anche solo nella forma del dolo eventuale, giacché essa era sicuramente consapevole del significato delle proprie affermazioni e del fatto che le stesse erano tali da nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata.

 

Richiamati i principi che presiedono all’adduzione della prova della verità e a quella della buona fede secondo l’art. 173 n. 2 CP, l’istanza precedente ha, in seguito, ripercorso le tappe del mandato professionale svolto dall’accusatrice privata quale difensore d’ufficio dell’imputata dal momento della sua nomina (il 16 dicembre 2003) sino alla lettera 10 febbraio 2004  giungendo alla conclusione che essa ha adempiuto al proprio compito di difensore d’ufficio “secondo le regole dell’arte, tenuto conto delle circostanze del caso concreto” (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.1.3.). Indipendentemente dalla questione dell’ammissione, nel caso concreto, alla prova della verità – tema che è stato lasciato aperto (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 8) – il primo giudice ha condannato l’imputata per il reato di diffamazione, ritenuto altresì che – contrariamente alla sua tesi – la querela del 5 maggio 2011 dell’accusatrice privata è senz’altro tempestiva.

 

                              3. a)   L’appellante evidenzia innanzitutto una serie di censure formali, sostenendo che il suo interrogatorio del 27 luglio 2011 davanti alla polizia sarebbe avvenuto in violazione di norme di procedura e il susseguente decreto d’accusa del 10 agosto 2011 emesso senza che ella abbia potuto avere conoscenza degli atti del procedimento. Ella si duole, altresì, di non essere stata informata dell’interrogatorio della querelante e di essere, così, stata privata del diritto di parteciparvi. Tanto più che, opina ancora l’appellante, la querela sarebbe prescritta essendo determinante il precetto esecutivo emesso il 20 aprile 2009. Per quanto attiene al dibattimento del 21 marzo 2013, l’imputata sostiene che il primo giudice  ha “dato una lettura del dispositivo diversa da quella che era poi stata riportata scritta nel verbale del dibattimento” (appello, pag. 10) e che, nell’ambito della pronuncia del dispositivo, il giudice della Pretura penale ha, perciò, avuto un comportamento “così abusivo, arbitrario, ingannevole, ingiustificato, discriminatorio, parziale, con assoluta disuguaglianza giuridica e contro il principio della buona fede, da formare addirittura atti falsi, come infatti si è comportato il giudice e la sua segretaria” (appello, pag. 12). Concludendo, l’appellante chiede “l’annullamento totale del procedimento penale di primo grado” evidenziando che esso è viziato da difetti di natura formale.

 

                                  b)   Nel merito delle accuse, AP 1 sostiene che il contenuto del precetto esecutivo riporta la realtà dei fatti avendo il suo difensore d’ufficio eseguito il compito affidatogli in maniera del tutto insufficiente, limitandosi a scriverle una sola lettera (il 18 dicembre 2003) in cui le ha comunicato che avrebbe ripreso contatto con lei dopo l’esame degli atti. A quella missiva, tuttavia – continua l’appellante – non ha più fatto seguito alcunché, al punto che ha dovuto essere lei – dopo la ricezione della sentenza 21 gennaio 2004 della Corte dei reclami penali – a contattare il proprio legale il 2 febbraio 2004 (a una settimana dal dibattimento) per fissare un incontro, poi tenutosi nel pomeriggio del 5 febbraio 2004, poche ore dopo che l’imputata aveva anch’essa ricevuto – tramite la polizia cantonale – la citazione per il dibattimento. L’appellante continua sostenendo che, durante tale incontro, aveva pregato l’avv. ACPR 1 di chiedere un rinvio del dibattimento precisando che, in caso di rifiuto, il difensore avrebbe dovuto considerare revocato il proprio incarico. L’imputata rimprovera al suo difensore di non avere inoltrato la richiesta di rinvio e di avere, invece, partecipato – contrariamente all’istruzione ricevuta di considerare revocato il mandato – all’estrazione a sorte dei giurati e di avere, inoltre, inviato quel medesimo giorno una lettera al presidente della Corte per chiedere che lei venisse sottoposta a perizia psichiatrica.

 

Inoltre, continua, il difensore non le ha comunicato che il dibattimento di lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 era confermato, con la conseguenza che ella non vi ha partecipato. Quest’ultima ascrive, pertanto, al difensore il fatto che il procedimento abbia avuto luogo in contumacia, precludendole così la possibilità di difendersi. Ella sostiene, poi, che non solo i resoconti nella stampa, dalla quale ha appreso che il dibattimento si era effettivamente svolto, bensì anche e soprattutto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale le ha creato un danno enorme, tanto più che ella aveva numerose volte, ma invano, tentato di raggiungere telefonicamente il proprio legale (ancora la mattina presto del 9 febbraio 2004) confermando via fax la revoca del mandato già preannunciata durante l’incontro del 5 febbraio 2004 nonché alla segretaria del difensore il 6 febbraio 2004. L’appellante sostiene, quindi, che la sua patrocinatrice ha disposto a proprio piacimento della sua difesa, non ottemperando alle istruzioni ricevute, senza mandato e, per di più, senza disporre dell’incarto il giorno del processo, siccome ritirato dall’imputata al termine dell’incontro del 5 febbraio 2004 affinché essa potesse inoltrare personalmente un’impugnazione al Tribunale federale che il difensore d’ufficio si era rifiutato di allestire.

 

                                   4.   Con riferimento alle censure di natura formale contenute nell’appello, dall’esame degli atti non emerge alcuna delle violazioni di cui l’appellante si duole, peraltro spesso solo in modo generico.

 

                                  a)   Secondo l’art. 101 cpv. 1 CPP, le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con la riserva delle restrizioni del diritto di essere sentiti di cui all’art. 108 CPP. L’appellante lamenta di non avere avuto accesso agli atti ma non risulta che essa – dopo il suo primo interrogatorio – li abbia chiesti al Ministero pubblico e le siano stati rifiutati. Certo, è vero che con lettera del 27 agosto 2011 l’imputata si è lamentata all’indirizzo del procuratore pubblico per il fatto di non avere potuto visionare gli atti dell’incarto e di non averne ricevuto copia. Vero è anche che il procuratore pubblico il 1° settembre 2011, confermando il decreto d’accusa, ha trasmesso gli atti alla Pretura penale in applicazione dell’art. 356 cpv. 1 CPP, norma secondo cui se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. Sennonché, da un lato va rilevato che nel proprio scritto del 27 agosto 2011 l’imputata non ha chiesto di ricevere copia degli atti, limitandosi a esporre le proprie rimostranze. Dall’altro, quando poi li ha domandati alla Pretura penale il 2 novembre 2011, le sono stati inviati l’indomani (appello, pag. 6 punti B.4 e B.5).

 

                                  b)   L’appellante censura il fatto di non avere potuto partecipare all’interrogatorio dell’accusatrice privata svoltosi il 28 giugno 2011 ad opera della polizia cantonale su incarico del procuratore pubblico. Al riguardo, l’art. 147 cpv. 1 CPP prevede che le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. La norma si applica anche qualora l’interrogatorio sia eseguito dalla polizia su incarico del pubblico ministero (art. 312 cpv. 2 CPP; Schleiminger, in: Basler Kommentar StPO, 2011, ad art. 147 n. 6). Il cpv. 3 dell’art. 147 CPP stabilisce che la parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. Ora, nel caso concreto, non risulta che l’imputata abbia preteso, dopo il suo interrogatorio del 27 luglio 2011 durante il quale ha appreso della querela da parte dell’avv. AP 1, che il Ministero pubblico indicesse un secondo interrogatorio della querelante alla quale ella potesse presenziare. Del resto quest’ultima, durante il proprio interrogatorio davanti agli organi di polizia, ha potuto esporre la propria versione dei fatti, poi ampiamente illustrata nel suo memoriale di ben 125 pagine davanti alla Pretura penale. Già per questo motivo non vi è ragione, in simili circostanze, per intravvedere una violazione del diritto di essere sentito. In ogni caso, poi, la questione non necessita ulteriore disamina, atteso che – si volesse dar credito alla tesi dell’appellante e applicare, di conseguenza, l’art. 147 cpv. 4 CPP secondo cui le prove raccolte in violazione dell’art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente – durante l’interrogatorio dell’accusatrice privata non è emerso alcun elemento che non fosse già agli atti né sono stati prodotti ulteriori documenti.

 

                                  c)   L’appellante sostiene che la querela sarebbe prescritta, essendo determinante la data di emissione del primo precetto esecutivo. La tesi è priva di consistenza. L’art. 31 CP prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi e che il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato. Venuta a conoscenza il 5 maggio 2011 del precetto esecutivo fatto spiccare dall’imputata, l’avv. ACPR 1 ha sporto querela quello stesso giorno. Non è certo necessario dilungarsi per stabilire che la querela è tempestiva né è dato a divedere perché mai il compimento di un reato precedente dovrebbe anticipare l’inizio del termine di querela relativo ad un analogo reato compiuto successivamente (sul tema cfr. Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, ad art. 31 n. 23-25).

 

                                  d)   L’imputata si dilunga in contestazioni riguardanti la firma, da parte sua, del verbale del dibattimento del 21 marzo 2013 contestando, altresì, la breve motivazione della sentenza fatta dal primo giudice prima di leggere il dispositivo. Comportandosi in tal modo, tuttavia, l’autorità precedente altro non ha fatto se non conformarsi al contenuto dell’art. 84 CPP (a cui rinvia l’art. 351 cpv. 3 CPP), secondo cui, se la procedura è pubblica (come nella fattispecie), il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente (cpv. 1). Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni (cpv. 2). Le censure dell’imputata cadono, dunque, nel vuoto.

 

                              5. a)   In base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c).

Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

 

                                  b)   Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii).

Pertanto, secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel. riferimenti nonché Corboz, in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I / 2 e 3 ), l’art. 173 CP protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e non anche la considerazione professionale, artistica o politica.

 

Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).

“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 32).

 

                                  c)   L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).

 

                                  d)   L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin, op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).

 

                                   6.   Nel caso concreto, il testo del precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (riprodotto sopra, punto H. e che si fonda sulla domanda di esecuzione allestita dall’appellante: art. 20 cpv. 2 n. 1 LEF) analizzato – conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata – non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dallo scritto nel suo insieme, è senz’altro suscettibile di nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata. La descrizione di quest’ultima che si ricava dal tenore della causale del precetto esecutivo, ripresa dalla domanda di esecuzione che l’imputata ha trasmesso a un terzo qual è l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Biasca, è quella di una persona che, nel suo rapporto professionale con l’imputata, le ha intenzionalmente provocato gravi danni, agendo in modo infedele, negligente, irresponsabile e da incosciente, assumendo un comportamento indegno e vergognoso.  L’imputata ha, in altre parole, esposto dei fatti indiscutibilmente suscettibili di nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata e al sentimento di quest’ultima di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. Gli elementi oggettivi del reato di diffamazione risultano pertanto adempiuti, essendo peraltro irrilevante se il destinatario della domanda di esecuzione abbia creduto a quanto scrittogli dall’imputata o se, invece, abbia riconosciuto l’inesattezza di quanto comunicatogli (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth (edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 prima dell’art. 173 CP; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 46).

 

                                   7.   Anche dal profilo soggettivo – come rettamente indicato dal primo giudice – non può esservi dubbio sul fatto che l’imputata fosse consapevole che le sue affermazioni potevano nuocere alla reputazione dell’accusatrice privata e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L’adempimento anche dell’aspetto soggettivo del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, va, quindi, confermato.

 

                                   8.   L’imputata sostiene che il precetto esecutivo del 2 maggio 2011, così come i due precedenti, riflettono la realtà dei fatti, limitandosi a riferire l’effettivo comportamento tenuto dall’accusatrice privata nell’ambito della difesa d’ufficio da lei svolta tra il 18 dicembre 2003 e il 9 febbraio 2004. Come già anticipato, l’art. 173 n. 3 CP stabilisce che l’autore non è ammesso a fare la prova della verità se egli ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza. Ciò è il caso nella fattispecie in esame.

Infatti, nella domanda di esecuzione, a cui ha fatto seguito il precetto esecutivo in rassegna, l’imputata non aveva alcuna necessità di riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e giurisprudenza evidenziano, infatti, che l’indicazione della causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) in una domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto esecutivo è sufficiente allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di pretesa che viene avanzata contro di lui, così da poter decidere se fare opposizione o meno al precetto stesso (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3a edizione, § 16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar SchKG I, 2010, ad art. 67 n. 43).

In concreto, la causa su cui l’appellante fondava la propria pretesa poteva sufficientemente essere definita con una generica formulazione del tipo “non corretta esecuzione del mandato nel procedimento …”: le offensive  affermazioni riportate nella domanda di esecuzione e che, di riflesso, sono state riprese nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto superflue.

L’imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive dell’onore del suo ex difensore d’ufficio senza che esse fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente.

 

L’appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il precetto esecutivo mirava ad interrompere la prescrizione della propria pretesa. Ora, è vero che la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione quali una domanda di esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO): ma, come già accennato, lo scopo dell’interruzione della prescrizione è raggiunto allorquando la pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza necessità di fornire particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara rilevanza penale. Il vero intento di addurre tanti, inutili e offensivi elementi nella domanda di esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di fare della maldicenza.

 

                                   9.   Si volesse, comunque, ammettere l’imputata alla prova della verità, rispettivamente a quella della buona fede, l’appello non potrebbe trovare accoglimento.

Come ricordato in precedenza, l’art. 173 n. 2 CP stabilisce che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Al proposito l’onere della prova incombe pertanto all’imputato (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 10 e n. 16; Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173, n. 14 e n. 17).

Nella fattispecie – come si dirà qui di seguito – l’esame degli atti non permette di ricavare elementi né a favore della prova della verità né di quella della buona fede.

 

                                  a)   L’appellante rimprovera alla sua ex patrocinatrice di avere partecipato al dibattimento del 9 febbraio 2004 senza tenere conto del fatto che essa le avrebbe revocato il mandato. Così argomentando, tuttavia, l’imputata dimentica che l’avv. AP 1 era stata nominata suo difensore d’ufficio, di modo che il suo incarico non poteva essere revocato alla stregua di un qualsiasi mandato legale. L’art. 53 cpv. 2 vCPP ticinese (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva che l’accusato potesse chiedere con istanza motivata la sostituzione del difensore d’ufficio. Al proposito, già il Messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP ticinese spiegava che “l’istanza deve essere obbligatoriamente motivata, in quanto capricci possono determinare diversa libera scelta, ma non meritano aggravio ufficiale” (pag. 72 e 73). Del resto anche il nuovo CPP unificato prevede all’art. 134 cpv. 2 che, se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio.

Nel caso concreto, emerge, invece, dagli atti che il motivo principale per la revoca del mandato all’avv. ACPR 1 era quello di ottenere di fatto e indirettamente il rinvio del dibattimento programmato di lì a pochi giorni, qualora la richiesta di rinvio vera e propria non fosse stata accolta dalla Corte. L’appellante lo rivela più o meno apertamente in diversi passaggi del suo appello, segnatamente a pag. 46 in basso e 47 in alto:

 

[…] avrebbe dovuto chiedere il rinvio del dibattimento e la sospensione del processo. Nel caso contrario, se il dibattimento non fosse stato rinviato e il processo non fosse stato sospeso, avrebbe dovuto ritenere già da quel momento la revoca del mandato” (cfr. anche appello, pag. 31 in alto, nonché il memoriale presentato al dibattimento del 21 marzo 2013 ad esempio alla pag. 34 e 44).

 

Non vi era, dunque, un motivo oggettivo per la revoca, legato a una frantumazione del rapporto di fiducia tra imputata e difensore o ad un’altra motivazione analoga. Per tacere del fatto che richieste di revoca del mandato a un difensore d’ufficio non possono essere presentate in tempo inopportuno, ad esempio nell’imminenza di un’importante assegnazione di termine (Schmid, StPO Praxiskommentar, 2009, ad art. 134 n. 3). Che una richiesta presentata a due giorni lavorativi dal dibattimento sia intempestiva è evidente. Tanto più che, sotto l’egida dell’art. 53 cpv. 2 vCPP ticinese, la giurisprudenza aveva sviluppato “criteri restrittivi in materia di sostituzione del difensore d’ufficio” (Rusca/Salmina/ Verda, Commentario del Codice di procedura penale ticinese, 1997, pag. 85) e il rappresentante legale del dott. ___________ sollecitava a scadenze regolari il prosieguo del procedimento (da ultimo con lettera del 9 gennaio 2004), prospettando che avrebbe considerato lo Stato responsabile qualora i reati ascritti a AP 1 fossero caduti in prescrizione, ritenuto altresì che quest’ultima aveva espressamente dichiarato durante il suo interrogatorio del 20 marzo 2003 davanti al sostituto procuratore pubblico che “è il mio intendimento raggiungere il termine di prescrizione” (verbale, pag. 3).

 

                                  b)   Il fatto che il difensore d’ufficio si sia rifiutato di allestire un ricorso al Tribunale federale contro la decisione 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali non era certo motivo sufficiente per la revoca della difesa, giacché non costituisce una ragione valida per una revoca il fatto che un difensore d’ufficio non voglia seguire una strategia difensiva visibilmente problematica che il cliente gli vorrebbe imporre (Schmid, op. cit., ad art. 134 n. 2).

 

                                  c)   Che lo scambio di informazioni (inesistente secondo l’appellante) tra difensore d’ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato – tanto dopo la lettera 18 dicembre 2003 del difensore quanto dopo che quest’ultimo aveva ricevuto la convocazione del 28 gennaio 2004 a comparire lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento – è possibile. Ma questo, di certo, ancora non significa che il comportamento dell’accusatrice privata abbia denotato quelle caratteristiche negative che le pesanti e diffamanti affermazioni di cui al precetto esecutivo del 2 maggio 2011 (al pari di quelli precedenti) a torto descrivono in modo eloquente.

 

                                  d)   Il fatto poi che, dopo la citazione del 28 gennaio 2004 per il dibattimento (citazione peraltro rispettosa dell’art. 230 cpv. 3 vCPP ticinese, contrariamente a quanto sostiene l’appellante), la Corte abbia potuto essere composta speditamente anche con la collaborazione (censurata dall’imputata) dell’avv. ACPR 1 è vero. Ma occorre tenere presente che il processo sarebbe verosimilmente stato fissato già prima. In effetti, il presidente della Corte delle assise correzionali si era rivolto già il 17 novembre 2003 al precedente difensore dell’imputata, trasmettendogli l’atto di accusa aggiuntivo e chiedendo la rinuncia agli assessori giurati in vista della fissazione del dibattimento. In seguito, la revoca del mandato a quest’ultimo da parte dell’accusata e la circostanza che essa non ha provveduto a designarne un altro ha dilatato i tempi. Ciò posto, l’atteggiamento collaborativo alla costituzione della Corte da parte del nuovo difensore, con la presenza degli assessori giurati che del resto era stata voluta dalla sua patrocinata, è pertanto lungi dal costituire quel comportamento descritto in modo tanto offensivo nel precetto esecutivo che l’imputata ha in seguito reiteratamente fatto inviare all’accusatrice privata.

 

                                  e)   Anche dall’esame del verbale del dibattimento del 9 febbraio 2004 nonché della relativa sentenza non emergono elementi suscettibili di accreditare la tesi dell’imputata e, pertanto, di considerare vere le affermazioni contenute nel precetto esecutivo del 2 maggio 2011 o, quantomeno, considerare che costei potesse avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

 

Infatti, che sia possibile che lo scambio di informazioni tra difensore d’ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato è già stato detto. E in questo contesto si inserisce anche il tema della richiesta di allestimento di una perizia per verificare lo stato di salute mentale dell’imputata, formulata dal suo difensore nello scritto 6 febbraio 2004 e ribadita al dibattimento del 9 febbraio 2004, richiesta che avrebbe auspicabilmente dovuto essere discussa prima tra il legale e la propria patrocinata. Ma non c’è dubbio che la richiesta sia avvenuta ai fini difensivi dell’imputata, per di più in un procedimento in cui la posizione di quest’ultima era alquanto difficile e le prospettive di non vedersi condannata per i reati di cui era accusata erano minime (se non inesistenti). Una volta di più, di conseguenza, la descrizione diffamatoria contenuta nel precetto esecutivo non si attaglia alla fattispecie.

 

Inoltre, se l’imputata – non riuscendo, come afferma, a raggiungere il proprio legale – si fosse premurata di informarsi presso il Tribunale penale circa l’effettivo svolgimento del processo anziché speculare su un rinvio dell’ultimo momento e, nel dubbio, vi si fosse comunque recata vista la citazione ricevuta, avrebbe evitato che il dibattimento avvenisse in sua assenza e di essere, così, condannata in contumacia.

 

                                   f)   Infine, l’appellante pretende che l’accusatrice privata si sia presentata al dibattimento senza i documenti dell’incarto. Dagli atti risulta che, effettivamente, l’imputata ha ritirato il 5 febbraio 2004 tutti i documenti della pratica, al fine di inoltrare un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali. Risulta però anche – per stessa ammissione dell’imputata – che il difensore, per il tramite della propria segretaria, ne abbia immediatamente chiesto la riconsegna il giorno successivo, 6 febbraio 2004, e che l’imputata si sia categoricamente rifiutata di dar seguito alla richiesta giacché le servivano per preparare personalmente un ricorso all’Alta Corte (poi dichiarato inammissibile). In simili circostanze, non si capisce perché il comportamento dell’accusatrice privata possa giustificare gli epiteti diffamatori di cui al noto precetto esecutivo.

 

                                10.   Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la condanna a una pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale di fr. 200.-, come deciso in prima sede, appare adeguata alla colpa dell’appellante (art. 34 cpv. 1 seconda frase CP e art. 47 CP), la quale peraltro non formula al proposito una specifica contestazione. Anche le motivazioni addotte dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 13 consid. 10.6 secondo capoverso) per non concedere la sospensione condizionale della pena meritano di essere condivise: l’effettività della condanna appare, infatti, necessaria per cercare di trattenere l’autrice dal commettere nuovamente atti del genere (art. 42 cpv. 1 CP).

 

                                11.   Ne discende che l’appello è destituito di fondamento. Vista la sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese di primo grado sono poste interamente a carico di AP 1, così come gli oneri processuali del presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
34, 42, 47, 173 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

                                        

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

       Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarata autrice colpevole di diffamazione per avere, a __________ e a __________, nel corso del mese di maggio 2011, fatto intimare all’avv. ACPR 1, tramite l’Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, il PE nr. 268724 del 2./5.5.2011, per un ammontare di CHF 250'000.-, indicando testualmente quale titolo del credito/causa dell’obbligazione: “per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza – incoscienza, irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata - nella causa S. __________ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.

 

                               1.2.   AP 1 è condannata:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 200.- (duecento).

La condannata è avvertita che, in caso di mancato pagamento, la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.       1'500.--          

-  altri disborsi                            fr.          200.--

                                                     fr.       1'700.--          

 

sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-  

-  

-   (AP)

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.