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Incarto n. |
Locarno 12 maggio 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio del commerio e dei passaporti
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 ottobre 2013 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 ottobre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 22 ottobre 2012) |
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richiamata la dichiarazione di appello 8 novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 gennaio 2012 alle ore 13.25 due poliziotti della città di Lugano hanno eseguito un controllo presso il negozio d’asporto __________ sito in __________ a __________, gestito da AP 1 constatando quanto segue:
“ nel negozio erano presenti quattro clienti che in piedi, appoggiati ad una mensola mangiavano con l’ausilio di posate, scodelle in porcellana e bicchieri di plastica. Segnaliamo che in nostra presenza la titolare signora AP 1, mentre serviva le pietanze chiedeva ai clienti se i cibi acquistati erano da asportare o da consumare nel negozio” (doc. 1, incarto Sezione della popolazione, Ufficio del commercio e dei passaporti).
B. Con decreto d’accusa n. 12/803 del 22.03.2013, il Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio del commercio e dei passaporti, ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), per avere venduto, nel negozio cibi d’asporto __________ sito in __________ a __________ (di cui è responsabile), cibi e bevande da consumarsi sul posto, senza possedere alcuna autorizzazione ed ha proposto, nei suoi confronti, la condanna al pagamento della multa di fr. 300.--, oltre alle spese e alla tassa di giustizia.
AP 1 ha interposto tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.
In data 10 aprile 2013, il Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio del commercio e dei passaporti, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti dell’imputata, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Pretura penale.
C. Con sentenza del 2 ottobre 2013, in esito al dibattimento svoltosi il medesimo giorno, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa di fr. 300.-- contenute nel decreto d’accusa.
L’imputata è stata, inoltre, condannata al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 810.--.
D. Con annuncio d’appello 7 ottobre 2013, la condannata ha manifestato la propria volontà di impugnare la citata sentenza. Quindi, con dichiarazione d’appello 8 novembre 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendo il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili.
La dichiarazione d’appello è stata motivata il 2 dicembre 2013. In essa, AP 1 ha contestato l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, sostenendo che non vi sono in atti sufficienti elementi per concludere che, il giorno del controllo da parte degli agenti di polizia, all’interno del suo negozio sia stato servito del cibo in scodelle di porcellana e chiedendo pertanto, in applicazione del principio in dubio pro reo, il suo proscioglimento. A suo parere, le sole dichiarazioni dell’agente di polizia intervenuto sul posto quel giorno non sarebbero sufficienti - soprattutto alla luce delle contrarie deposizioni di due testimoni - a sopprimere ogni ragionevole dubbio sulla natura dei contenitori in cui è stato servito il cibo (V).
Sia l’Ufficio del commercio e dei passaporti che il presidente della Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare (VII, VIII).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.1. AP 1 censura l’accertamento del primo giudice secondo cui, il 12 gennaio 2012, all’interno del negozio take away da lei gestito in __________ a __________ è stato servito del cibo in scodelle di porcellana (V, pagg. 4 - 6).
2.2. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna dell’appellante, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni dell’agente di polizia - definite precise, lineari e complete - che ha eseguito il controllo presso il __________ (sentenza impugnata, consid. 3-4, pag. 4-5). Dopo aver precisato che le costatazioni di un agente di polizia “non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza”, il primo giudice ha, comunque, ritenuto la versione dell’agente di polizia più credibile rispetto a quella - contraria - fornita dall’imputata e dai due testimoni (un’amica che l’aiutava ed un dipendente) che hanno negato di aver visto servire il cibo all’interno del negozio in scodelle di porcellana. A mente del pretore l’agente di polizia ha, infatti, potuto accertare agevolmente ciò che accedeva nel negozio, dal momento che è
“ entrato nel negozio in abiti civili, passando inosservato, ha potuto assistere da distanza ravvicinata (...) alla scena che si presentava davanti ai suoi occhi e al colloquio intercorso tra gli avventori e la qui imputata” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).
A ciò, continua il primo giudice, si aggiunge il fatto che il controllo si inseriva in un’operazione mirata di
“ verifica delle modalità di vendita nei cosidetti “take away”, ragion per cui v’è da credere che l’attenzione degli agenti fosse specificatamente rivolta all’eventuale presenza di oggettistica che imponeva la consumazione in loco” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).
Al contrario, la versione dei due testimoni è parsa al primo giudice poco credibile, soprattutto poiché le loro dichiarazioni sono state nel complesso vaghe, imprecise e contraddittorie (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Inoltre, ha continuato il pretore,
“ entrambi i testi si trovavano nel retrobottega, con la tenda di separazione tirata (...), quindi senza visuale diretta su quanto avveniva nel locale vendita” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).
In conclusione, anche in considerazione dell’obbligo che ha un agente di polizia “di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali e/o disciplinari”, così che le sue costatazioni non possono essere “frutto della sua fantasia o di un errore” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4), il primo giudice ha ritenuto il racconto del poliziotto più attendibile rispetto a quello dell’imputata e ha accertato che il cibo è stato servito ai clienti in scodelle di porcellana.
2.3. Secondo l’appellante, basandosi unicamente sulla versione dell’agente di polizia e non credendo, invece, al racconto dei due testimoni, il giudice di prime cure ha, non solo accertato in modo arbitrario i fatti (motivazione scritta, pagg. 4-6), ma anche violato il principio in dubio pro reo (motivazione scritta, pag. 7). L’appellante sostiene che la credibilità dell’agente di polizia doveva essere relativizzata, soprattutto alla luce del fatto che egli non ha afferrato le scodelle utilizzate per il servizio al __________ con le proprie mani e non ha, dunque, potuto accertare se esse fossero effettivamente - come egli pretende - di porcellana. Inoltre, continua l’appellante, il pretore stesso ha “fatto uso in maniera alternata della credibilità dell’agente di polizia. In un primo momento, egli esclude che l’agente possa aver commesso un errore nell’accertamento dei fatti (stanti le potenziali conseguenze a livello penale e disciplinare), ma, in un secondo tempo, viene ammesso un errore compiuto dall’agente di polizia nell’accertamento dei fatti circa l’utilizzo di posate di porcellana”. Il fatto che l’utilizzo di posate in porcellana sia stato ammesso dal poliziotto ma, poi, sia stato negato dal primo giudice dimostra, secondo l’appellante, che “la credibilità dell’agente di polizia non risulta infallibile” (motivazione scritta, pagg. 4-5).
Ciò - conclude l’appellante - unito alla la linearità, coerenza e credibilità delle deposizioni dei due testimoni, avrebbe dovuto far sorgere, nel primo giudice, dei “ rilevanti dubbi sulla sua colpevolezza” e, pertanto, indurlo a proscioglierla dall’accusa di infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (motivazione scritta, pag. 7).
2.4.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).
b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).
Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.
Questo principio disciplina infatti sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).
Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
2.5. La censura dell’appellante è infondata.
Il giudice di prime cure ha accertato in modo del tutto sostenibile, e dunque senza arbitrio, che AP 1, il 12 gennaio 2012, ha servito del cibo all’interno di scodelle di porcellana ai clienti del negozio __________ da lei gestito.
Il pretore ha fondato tale accertamento essenzialmente sulle dichiarazioni di uno dei due agenti della polizia di Lugano che hanno eseguito il controllo quel giorno, contenute nel rapporto di servizio del 13.01.2012 e ribadite in occasione del dibattimento di primo grado. La valutazione delle prove operata dal primo giudice, che ha attribuito maggiore credibilità alle dichiarazioni del poliziotto rispetto al racconto dell’imputata e dei testimoni __________ e __________, non è né arbitraria né lesiva del principio in dubio pro reo. È, infatti, perfettamente sostenibile che egli abbia deciso di credere alla versione, lineare, coerente e fornita in ben due occasioni, dall’unica persona veramente disinteressata sentita su quanto accaduto al __________ e che era presente in loco proprio per verificare il rispetto della legge all’interno del negozio. Il poliziotto, che si trovava all’interno del locale in borghese e quindi, come correttamente rilevato dal primo giudice, in condizioni agevoli per osservare, senza influenzare il comportamento dell’imputata, il tipo di servizio offerto, ha chiaramente riferito non solo di aver visto servire il cibo in scodelle di porcellana (e poco importa che egli non le abbia toccate con mano, ritenuto che la porcellana si distingue chiaramente dalla plastica già solo alla vista), ma anche di aver sentito AP 1 chiedere ai clienti se i cibi acquistati erano da asportare o da consumare all’interno del negozio, a conferma, dunque, sia che veniva permesso ai clienti di consumare il cibo sul posto - come lo dimostra anche la presenza delle due mensole d’appoggio a disposizione dei clienti all’interno del locale e in aggiunta al bancone di servizio - sia che, a dipendenza dell’asporto o meno del cibo, il servizio prestato ai clienti era diverso (plastica o porcellana). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, nemmeno il fatto che il primo giudice abbia accertato che le posate fornite ai clienti non fossero di porcellana toglie credibilità al racconto dell’agente di polizia, che non ha mai riferito, né nel rapporto né al dibattimento di primo grado, una simile circostanza. È stato, infatti, l’Ufficio del commercio e dei passaporti a specificare nel decreto d’accusa, interpretando male quanto scritto dal poliziotto (e meglio che “Nel negozio erano presenti quattro clienti che (...) mangiavano con l’ausilio di posate, scodelle in porcellana e bicchieri di plastica”, doc. 1, incarto Sezione della popolazione, Ufficio del commercio e dei passaporti), che ai clienti venivano fornite posate in porcellana (doc. 8, incarto Sezione della popolazione, Ufficio del commercio e dei passaporti).
È, poi, a giusta ragione che il primo giudice ha ritenuto i due testimoni meno credibili rispetto all’agente di polizia. Innanzitutto perché i due testimoni, a differenza del poliziotto, non si trovavano nel locale di servizio ma in cucina e non potevano dunque né sentire (complice il rumore della cappa di aspirazione) né osservare direttamente ciò che accadeva al bancone e, dunque, non potevano nemmeno costatare la modalità con cui l’appellante serviva il cibo ai clienti. Inoltre, le loro dichiarazioni non sono state lineari. Basti pensare che essi hanno cambiato versione sia a proposito dell’infelice affermazione dell’imputata sul fatto che la polizia fosse intervenuta “per rompere i coglioni” riportata dal poliziotto nel suo rapporto, sostenendo dapprima che fosse stata proferita da uno dei clienti presenti (cfr. dichiarazioni scritte, AI 7), per poi invece negare al dibattimento perfino di averla sentita (la testimone __________ ha addirittura precisato al dibattimento di non averla sentita “perché vi era il rumore della cappa di aspirazione”, verbale audizione 02.1.2013), sia sulla presenza in negozio di ciotole di porcellana e di un cartello di divieto di consumazione di cibo sul posto. Dapprima, essi hanno riferito che non esistono in negozio scodelle in porcellana e che vi è, invece, un cartello vistoso in cui si fa divieto alla clientela di consumare cibi e bevande sul posto (cfr. dichiarazioni scritte, AI 7), per poi affermare al dibattimento (cfr. verbali di audizione 02.10.2013) che vi sono scodelle di porcellana in negozio ma vengono utilizzate unicamente in cucina per la preparazione di cibi e di non ricordare la presenza del suddetto cartello di divieto (teste __________) o di non essere in grado di leggerne il contenuto (teste __________). Sugli aspetti non decisivi per l’accertamento contestato, le dichiarazioni dei due testimoni non sono state, dunque, costanti ciò che è indiziante, alla luce anche dei rapporti da loro intrattenuti con l’appellante - la signora __________ è un’amica dell’appellante, mentre il signor __________ sostituiva la collaboratrice dell’appellante, assente per malattia -, di una scarsa credibilità.
Ne discende, pertanto, che l’accertamento del primo giudice, secondo cui il 12 gennaio 2012 al AP 1 è stato servito cibo all’interno di scodelle di porcellana, non è arbitrario e non viola il principio in dubio pro reo.
3. Non vi sono dubbi - e la stessa appellante lo ammette (motivazione scritta, pag. 4) - che, servendo cibo all’interno di scodelle di porcellana, AP 1 ha permesso, anzi incentivato, i clienti del take away __________ a consumare sul posto le derrate alimentari acquistate. Appare, così, evidente che il take away __________ - che, per alcuni aspetti, non si differenzia da un qualsiasi negozio di generi alimentari che vende cibi pronti per il consumo - perde la sua qualità di semplice negozio per assumere quella di esercizio pubblico. L’appellante, che non è a beneficio dell’autorizzazione per esercitare nel ramo degli esercizi pubblici (art. 5 Lear), si è pertanto resa colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione ai sensi dell’art. 44 Lear.
Visto tutto quanto precede, considerato che la multa di fr. 300.--, peraltro non oggetto di specifica contestazione, appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante (che persevera nel violare la legge, cfr sentenza14.11.2012 di questa Corte, inc. 17.2012.46), la decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.
4. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede, così come quelli d’appello, sono posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost, 5, 44 cpv. 3 Lear, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto,
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di infrazione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), per avere venduto, il 12 gennaio 2012, nel negozio cibi d’asporto __________ sito in __________ a __________ (di cui è responsabile), cibi da consumarsi sul posto senza possedere alcuna autorizzazione.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla multa di fr. 300.--.(trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP)
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 810.-- (ottocentodieci) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.--
- altri disborsi fr. 150.--
fr. 950.--
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.