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Incarto n. |
Locarno 22 ottobre 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 ottobre 2012 confermato con dichiarazione di appello 11 febbraio 2013 da
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AP 1
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e con appello incidentale 25 febbraio 2013 presentato dal
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procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 e IM 1 |
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di complicità in falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________ e in altre località, nel periodo tra dicembre 2003 e aprile 2004, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente, in almeno 32 occasioni, aiutato intenzionalmente i fratelli IM 1 e AA1 contribuendo a formare documenti falsi e a farne uso a scopo d'inganno, inviandoli alle società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di credito rispettivamente alla __________, e meglio come descritto nell'atto d'accusa n. 126 del 19 ottobre 2006;
- in applicazione della pena, considerato il lungo tempo trascorso, la violazione del principio di celerità, e avendo agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva, la Corte delle assise correzionali di Lugano l’ha condannata a prestare 100 ore di lavoro di pubblica utilità, pena che è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- con il medesimo giudizio, la Corte delle assise correzionali ha pure ritenuto, in contumacia, IM 1 (fratello di AP 1) autore colpevole di falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________ e in altre località, nel periodo tra ottobre 2002 e maggio 2004, agendo in correità con il fratello AA1 e, in parte, con la complicità della sorella AP 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno, e meglio:
- usando carte di credito intestate a persone inesistenti oppure esistenti ma ignare di essere titolari della stesse, allestito 50 falsi ordini di pagamento (vouchers), facendo poi uso a scopo d'inganno di 47 vouchers, ottenendo 38 accrediti (relativi a 41 vouchers) per complessivi USD 1'226'917.-, denaro bonificato in favore di conti bancari intestati al fratello __________ negli Stati Uniti (inizialmente addebitati a seguito dei citati ordini di pagamento) previa trattenuta di complessivi USD 73'182.-;
- nonché formato, in parte con l'aiuto di AP 1, tre fatture false, tre lettere false e cinque dichiarazioni di storno false, sottoscrivendo quest'ultime con le firme false di clienti fittizi, facendone altresì uso a scopo d'inganno, inviandole alla __________, e meglio come descritto nell'atto d'accusa n. 126 del 19 ottobre 2006.
IM 1 è stato, inoltre, condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia __________, mentre è stato prosciolto per gli altri capi di imputazione (ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e inosservanza delle norme legali sulla contabilità), caduti in prescrizione.
In applicazione della pena, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di 8 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad un risarcimento compensatorio in favore dello Stato dell’importo di USD 73'182.-.
- La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi sono stati posti a carico di IM 1 in ragione di 4/5 e di AP 1 in ragione di 1/5.
Preso atto che AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 11 febbraio 2013 ha confermato il proprio annuncio, chiedendo l’annullamento della sentenza in questione e il suo integrale proscioglimento. L’appellante non ha proposto istanze probatorie.
In relazione alla richiesta di integrale annullamento della sentenza impugnata, con scritto 25 febbraio 2013 il Procuratore pubblico ha osservato come AP 1 non fosse legittimata a contestare anche i dispositivi concernenti il fratello IM 1 e ha postulato la relativa non entrata nel merito. Con decisione del 15 luglio 2013 questa Corte ha pertanto stralciato dai ruoli l’appello di AP 1 con riferimento a tali dispositivi.
Con scritto del 25 febbraio 2013, il Procuratore pubblico ha interposto appello incidentale, postulando la condanna di AP 1 a 480 ore di lavoro di pubblica utilità, senza beneficio della sospensione condizionale.
Nemmeno il PP ha postulato l’assunzione di nuove prove.
Le parti - dopo aver acconsentito allo svolgimento del procedimento con procedura scritta - sono state chiamate a motivare i propri appelli. In data 9 luglio 2013 AP 1 ha presentato il suo memoriale scritto, cui le altre parti non hanno formulato osservazioni.
In data 3 settembre 2013 il PP ha presentato un memoriale scritto in relazione all’appello incidentale. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2013, AP 1 si è riconfermata nelle argomentazioni già sviluppate nei suoi precedenti memoriali.
Ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).
Il TF ha recentemente precisato che il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo anche in caso di appello parziale, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP). L’appello parziale non permette infatti alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri dall’esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, di modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9 e ad art. 393, n. 17; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc. 6B_434/2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza - ritenuto che, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b) - che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand CPP, ad art. 10, n. 35-41).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).
In assenza di prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2 ed in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9; e sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011, consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011, consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011, consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.b, confermata dal TF).
4. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; STF 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3 nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19 e n. 47).
Secondo la dottrina, il principio in dubio pro reo va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 12 CP n. 48 e 56; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).
III. La vita di IM 1 e AP 1
5. Con riferimento al curriculum vitae dei fratelli IM 1 e AP 1 si può rinviare, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto accertato dai giudici di prime cure.
5.1. Il primo giudice ha rilevato quanto segue in relazione alla vita di IM 1 (sentenza impugnata, consid. I A 1-4, pag. 11-12):
“ IM 1 ha un fratello AA1, che attualmente risiede negli Stati Uniti (ove ha cambiato nome in "AA1"), una sorella AP 1 ed un altro fratello __________ (…).
Relativamente alla sua vita coniugale, l'accusato ha avuto una relazione con la Sig.ra __________, dalla quale sono nati 3 figli (…). A seguito della fine della loro storia due dei tre figli (__________e __________) sono stati affidati a IM 1 e la terza figlia __________ è stata affidata alla madre (…).
In merito alla sua attività professionale e alla sua situazione economica, il rubricato ha dichiarato quanto segue (…):
"ADR. Percepisco un salario di CHF 3'000.00 lordi, senza tredicesima. Pago un affitto mensile di CHF 900.-, e altre spese di circa 600/700 CHF tra tasse, assicurazioni e elettricità. Oltre a questi oneri provvedo ai bisogni dei miei due ragazzi, entrambi in età adolescenziale e quindi con un costo elevato.
ADR. Non ho percepito altri tipi di indennità o altri aiuti finanziari da terze persone.
ADR. Che la mia situazione esecutiva non è pulita, in particolare mi sembra di avere sette attestati carenza beni e altre esecuzioni in corso per un ammontare di circa CHF 60'000.-. salvo errore. Sono tutti debiti riconducibili alla pratica degli assegni familiari.
ADR. Che non possiedo automobili, ma solo una moto Honda del 1985.
ADR. Che non possiedo immobili o altri valori patrimoniali, né qui né all'estera" (…)
Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero, datato 16 agosto 2006 (Al 241), risulta un unico precedente penale a carico dell'accusato per appropriazione semplice (art. 137 cpv 2 CP) del 18 dicembre 2002. Per tale reato IM 1 è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 100.-. Inoltre, risulta con data 17 marzo 2005 la cancellazione dell'iscrizione. Da ultimo, dall'incarto risulta che IM 1 nel 2002 è stato processato per truffa mancata e assolto con sentenza 22 febbraio 2002.”
5.2. Per quanto attiene a AP 1, il primo giudice ha indicato quanto segue (sentenza impugnata, consid. I B 1-3, pag. 13):
“ L'accusata AP 1, in merito alla sua vita passata ha dichiarato:
“Sono in Svizzera dal 1994 quando sono giunta con mia madre ed il mio fratello minore __________. Il motivo era quello di raggiungere nostro padre che già lavorava in Svizzera da vari anni. Ora mio padre è in pensione ed abita in __________. Ho fatto le scuole dell'obbligo a __________ e ho poi fatto due anni di liceo in Ticino oltre a vari corsi di lingua italiana. Ho poi fatto l'apprendistato di commercio presso la __________ di __________ ed ho ottenuto il diploma di impiegato di commercio. Ho poi lavorato ancora un anno come impiegata presso la __________ fino a settembre 2003. In seguito ho avuto problemi di salute ed ho cercato un nuovo posto di lavoro. Dopo qualche mese mio fratello IM 1 mi ha offerto un posto come impiegata presso la __________. Ho iniziato a lavorare il primo di marzo 2004.
Il mio ruolo presso la __________ era quello di occuparmi del lato amministrativo. Lavoro 70%.
Smistavo la corrispondenza, mi occupavo della gestione della fatture, tenevo i contatti con i clienti, ordinazioni, offerte”.
In seguito l'imputata riferisce di aver lavorato quale impiegata presso la __________, __________ e la __________ di __________. Attualmente è senza attività e ha riferito di vivere in assistenza. Ha una figlia di 15 anni che frequenta le scuole commerciali per la quale non percepisce alimenti dal padre che l'ha riconosciuta e che ha sottoscritto una convenzione di mantenimento, mentre il periodo massimo (60 mesi) d'anticipo da parte dello Stato, è scaduto da tempo. Vive in un appartamento in affitto il cui canone ammonta a fr. 950.- mensili. Non ha debiti di rilievo.
Dall'estratto del casellario giudiziario non risulta alcuna iscrizione a suo carico. Tuttavia dall'incarto AC 2006/126 TT è emerso che AP 1 è stata condannata, con decreto d'accusa 27 gennaio 2005 (Al 1), alla multa di CHF 300.- per disobbedienza alle decisioni dell'autorità (292 CP)”.
5.3. A complemento di quanto indicato dal giudice di prime cure, nella motivazione scritta dell’appello AP 1 ha affermato che suo padre aveva lasciato il __________ con i due fratelli maggiori non solo per motivi economici, ma anche “alla ricerca di un paese che potesse permettergli di vivere in maniera dignitosa senza aver paura di ripercussioni a causa delle sue idee politiche e della sua appartenenza alla Chiesa cattolica” (pag. 2). La stessa appellante “è immigrata in Svizzera nel 1994 con la madre e con il fratello minore non solo per motivi economici (nel tentativo di migliorare la situazione materiale e sociale della propria famiglia), ma piuttosto per motivi affettivi, spinta dal desiderio di ricomporre l’unità del nucleo familiare” (motivazione scritta dell’appello, pag. 2).
AP 1 precisa che “la figura dominante all’interno della famiglia risulta naturalmente essere quella del padre: il padre decide, punisce e determina tutte le scelte dei figli. Ma si tratta di una figura ambigua: è un “maschio-padrone”, per la sua rigidità e la sua autorevolezza; ma è anche un “padre-servitore” per la sua disponibilità a soddisfare varie esigenze materiali della famiglia e per la sua stessa fragilità psicologica, ben conosciuta dai figli per le sue dichiarate paure e ansie” (motivazione scritta dell’appello, pag. 2-3). Inoltre, “l’educazione impartita ai figli risulta quindi tradizionalista - nei modi e nei contenuti - essendo volta a trasmettere e a far rispettare i principi, le norme e le consuetudini del proprio patrimonio culturale” (motivazione scritta dell’appello, pag. 3).
Secondo l’appellante, “anche la relazione fratello-sorella minore è tradizionalmente gerarchica: per consuetudine la famiglia è patriarcale, per cui è la figura dell’anziano o, comunque, la figura maschile a risultare dominante all’interno del nucleo familiare”. Gli atteggiamenti definiti di “sottomissione” possono essere diversi: “servizievolità, obbedienza immediata alle richieste del fratello; accettazione indiscussa delle sue decisioni e timore”. Ne consegue che, secondo l’appellante, “un ordine dato dal fratello IM 1 è praticamente legge per AP 1 e non ci sono limiti interpretativi” (motivazione scritta dell’appello, pag. 3).
IV. Inchiesta penale
6. L’inchiesta penale ha preso avvio da una segnalazione del 7 aprile 2004 fatta dalla __________ - società che gestisce i pagamenti della carta di credito American Express - all’Ufficio federale di polizia (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, MROS) in relazione ad alcune transazioni sospette effettuate con carte di credito a beneficio di ditte appartenenti a IM 1, la __________ e la __________, di __________ (art. 9 LRD). Le transazioni sospette consistevano, in sostanza, in alcuni importanti accrediti su conti bancari riconducibili a IM 1, originati da pagamenti con carte di credito emesse negli Stati Uniti a nome di persone residenti in Svizzera o in Italia. In seguito tali importi venivano quasi interamente bonificati (“stornati”) su altri conti negli Stati Uniti, appartenenti al fratello di IM 1, AA1 La documentazione giustificativa a supporto di tali transazioni (fatture, dichiarazioni di storno merce) che era stata presentata alla __________ non appariva convincente in relazione al senso di tali operazioni.
A seguito di tale segnalazione, non essendo chiaro il retroscena economico delle suddette transazioni, in data 14 aprile 2004 l’Ufficio ha sporto denuncia ex art. 23 cpv. 4 LRD al Ministero Pubblico ticinese, che ha dunque avviato le indagini nei confronti di IM 1 (doc. AI 1) per titolo di riciclaggio di denaro.
Presso l’abitazione di IM 1 gli inquirenti hanno reperito sei carte di credito valide, intestate a diverse persone, così come alcuni vouchers relativi a tali carte di credito, altri vouchers tratti su queste carte di credito firmati in bianco e ulteriore documentazione relativa a transazioni effettuate con tali carte di credito (in particolare fatturazioni e storni di fatturazioni) (Al 8, rapporto d'arresto del 13 maggio 2004).
L’inchiesta si è sviluppata su più fronti. Alfine di scoprire il retroscena economico delle transazioni sospette, gli inquirenti hanno cercato di individuare i titolari delle carte di credito rinvenute presso IM 1, nonché i nominativi di altri clienti delle sue ditte (__________e __________). Hanno inoltre tentato di determinare, mediante una perizia calligrafica, se le firme apposte sui voucher in bianco rinvenuti presso IM 1 fossero riconducibili alla medesima persona. Infine, il magistrato inquirente ha ordinato una perizia tecnica per individuare e collegare tra loro i flussi di denaro dalle carte di credito americane ai conti delle società di IM 1 e il successivo ritorno dei fondi negli Stati Uniti.
L’inchiesta si è poi estesa anche alla sorella AP 1, dipendente della __________ e qui appellante. L’altro fratello, AA1 , residente negli Stati Uniti, è stato sentito per via rogatoriale.
Nei confronti di IM 1 e AP 1 le indagini si sono protratte sino al 10 ottobre 2006, data della chiusura dell’istruzione formale (AI 267). Il 19 ottobre 2006 il PP ha emanato l’atto di accusa nei confronti di IM 1 e di AP 1. IM 1 è stato accusato di ripetuta falsità in documenti, ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e inosservanza delle norme legali sulla contabilità (doc. TPC 1). L’atto di accusa nei confronti di AP 1 concerneva unicamente l’ipotesi di ripetuta complicità in falsità in documenti (doc. TPC 1). Con decreto di medesima data, il PP ha abbandonato il procedimento nei confronti dei due per il titolo di riciclaggio di denaro, considerata l’insufficienza di prove a loro carico (AI 268 e ai 269). Con atto di accusa aggiuntivo dell’8 luglio 2009, IM 1 è stato accusato anche di trascuranza degli obblighi di mantenimento e di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità (doc. TPC 6).
Con lettera del 13 marzo 2013 il PP ha informato questa Corte di voler promuovere l’accusa di falsità in documenti anche nei confronti di AA1.
V. Sentenza di primo grado
7. Per quanto concerne la falsità in documenti - unico reato su cui verte il procedimento di appello - con sentenza 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato quasi integralmente le accuse mosse nei confronti di IM 1 e AP 1. Ai due fratelli veniva infatti rimproverato sia l’allestimento di falsi ordini di pagamento (vouchers) relativi ad acquisti fasulli di merce presso le ditte di IM 1 (con invio degli stessi alla società preposta alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di credito in questione), sia l’allestimento di false fatture, lettere e dichiarazioni di storno finalizzate a tranquillizzare la __________ in merito ai retroscena economici delle transazioni.
7.1. Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha dapprima ripercorso le risultanze istruttorie concernenti la determinazione della clientela delle società facenti capo a IM 1 e dei titolari delle carte di credito sequestrate (sentenza impugnata, consid. III A 1 a, pag. 16-26).
Il primo giudice ha riferito che, in proposito, IM 1 ha sempre fornito spiegazioni insostenibili. In relazione alle svariate decine di migliaia di dollari incassati dalle sue società mediante pagamenti con carte di credito, egli ha spiegato trattarsi di acconti e pagamenti per forniture di lavori (pezzi di ricambio e materiale elettronico proveniente dagli USA, oppure opere artistiche in metallo) consegnati a suoi clienti quali __________ di __________, __________ e la società __________., rappresentata da BB1. Su di essi IM 1 non ha tuttavia saputo dare ulteriori informazioni e ha asserito trattarsi di casi di omonimia rispetto ad altre persone con il medesimo nome della sua cerchia di conoscenti. Altri asseriti clienti (__________) non sono invece stati rintracciati del tutto. L’inchiesta ha evidenziato che le carte di credito da cui erano stati effettuati i suddetti pagamenti erano appoggiate ad un conto intestato al fratello di IM 1, AA1 (sentenza impugnata, consid. III A 1 a, pag. 16-26).
7.2. In seguito, il primo giudice ha esaminato la perizia calligrafica commissionata per determinare l’autore delle firme sulla documentazione rinvenuta dagli inquirenti nel corso dell’inchiesta presso IM 1, in particolare l’autore delle firme sui vouchers e sulle dichiarazioni di storno merce (attribuite __________) (sentenza impugnata, consid. III A 1 b, pag. 26-30).
Nella sentenza impugnata vengono riassunte le conclusioni della perita incaricata, che ha ritenuto probabile che le firme a lei sottoposte fossero redatte da una sola persona - e meglio IM 1 - mentre ha escluso che esse potessero essere attribuibili a AP 1 (consid. III A 1 b, pag. 26-29).
Il primo giudice ha, poi, rilevato che dall’analisi del PC sequestrato sono emerse delle incongruenze relative alla datazione di alcuni documenti word inerenti la fatturazione a clienti, che facevano presumere che i documenti fossero stati tutti creati in un’unica sessione di lavoro, posteriormente a quanto indicato nel testo (consid. III A 1 b, pag. 29). Inoltre, nel PC vi erano delle scansioni di documenti ufficiali (notifiche di tassazione, documentazione bancaria, estratti del registro di commercio) privati dei dati di modo da creare dei formulari in bianco, che gli accusati hanno giustificato con la necessità di provare un programma di grafica (sentenza impugnata, consid. III A 1 b, pag. 29-30).
7.3. Infine, nella sentenza impugnata ci si è chinati sulle risultanze istruttorie concernenti l’attività commerciale svolta da IM 1, ovvero la vendita di prodotti elettronici e l’attività di metalcostruttore (consid. III A 1 c, pag. 30-32) e sulla perizia dell’équipe finanziaria (EFIN) riguardante le movimentazioni bancarie sui conti delle società facenti capo a IM 1 (consid. III A 1 d, pag. 32-36).
Il primo giudice ha riferito che i prodotti oggetto delle fatture emesse “o non sono stati trovati, o è stato trovato l’oggetto ma la fattura riportava un rincaro di prezzo di oltre 35'000.- USD o sono stati trovati ma non è stato possibile verificare il prezzo” (consid. III A 1 c, pag. 30). Ad esempio, una macchina fotocopiatrice Xerox con accessori è stata venduta per l’importo di 71'690 USD (dall’analisi della perita, la fattura relativa a tale vendita è un falso), ma il modello in questione è risultato inesistente in Svizzera e l’accusato non è stato in grado di indicare da chi l’aveva acquistata (consid. III A 1 c, pag. 30-31).
Per quanto concerne l’attività di metalcostruttore, la proprietaria del capannone ove era ubicata la __________ ha reso una testimonianza - in contrasto con quella di IM 1 - secondo cui nell’officina non ha mai visto svolgersi alcuna attività di costruzione. L’unico cliente individuato dagli inquirenti è stata una signora di __________ che ha commissionato una scala per gatti, fatturata 591.80 fr. (sentenza impugnata, consid. III A 1 c, pag. 32).
In relazione alla perizia dell’EFIN, il primo giudice ha considerato che il totale complessivo degli accrediti provenienti da carte di credito intestate a varie persone ma appoggiate su conti bancari appartenenti a AA1 negli Stati Uniti ammonta a 1'251'907.- USD (sentenza impugnata, consid. III A 1 d, pag. 33). IM 1 ha negato di essere a conoscenza che tutti i pagamenti provenivano da averi del fratello, senza riuscire a dare una spiegazione di questo fatto. Tale somma, ad eccezione di una sorta di “commissione” trattenuta da IM 1, è stata poi bonificata nuovamente ad AA1 L’utile conseguito dall’accusato a seguito di tali passaggi è stato quantificato in 73'182.- USD (sentenza impugnata, consid. III A 1 d, pag. 34). Per i dettagli concernenti le singole transazioni, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia alla tabella di cui alla sentenza impugnata, con i riferimenti alle perizie contabile e calligrafica (consid. III A 1 d, pag. 34-36).
7.4. Dopo aver analizzato la posizione dell’imputato principale, il primo giudice ha valutato il ruolo svolto da AP 1, accusata di essere complice nelle falsificazioni operate dal fratello (sentenza impugnata, consid. III A 2, pag. 36-39).
Il primo giudice ha accertato che l’imputata ha svolto l’attività di impiegata presso la __________ dal mese di marzo del 2004, ma che già prima di allora lo aveva aiutato ad allestire alcune fatture (sentenza impugnata, consid. III A 2 a, pag. 36). Nella sentenza impugnata sono poi state messe in evidenza le dichiarazioni poco convincenti da lei rilasciate agli inquirenti, in particolar modo concernenti la clientela che arrivava presso la ditta del fratello, o concernenti l’invio delle fatture (sentenza impugnata, consid. III A 2 b, pag. 36-39).
Per quanto riguarda le fatture trovate sul PC sequestrato, che riportavano date precedenti alla creazione del documento informatico, il primo giudice non ha ritenuto convincente la spiegazione di AP 1 secondo cui le stesse erano state da lei predisposte alla data corretta ma su un vecchio computer e solo successivamente trasferite su quel PC che, dunque, indicava una data di creazione del documento posteriore (sentenza impugnata, consid. III A 2 c, pag. 39).
7.5. Alla luce delle risultanze istruttorie ripercorse nei considerandi precedenti, il primo giudice, dopo aver ricordato i principi giuridici applicabili, ha ritenuto IM 1 autore colpevole di falsità in documenti sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“ - le firme apposte sui documenti
ritrovati nei locali di pertinenza di
IM 1 nonché quelli spediti alla __________ (fatture, vouchers)
secondo la perita __________ provengono dallo
stesso autore, identificato IM 1;
- il ritrovamento da parte della polizia scientifica nel PC IM 1 di fatture riportanti date antecedenti rispetto alla creazione del documento informatico (4 aprile 2004), medesimo periodo in cui la __________ aveva richiesto l'invio di giustificativi delle operazioni;
- l'impossibilità di identificare la presunta clientela IM 1 e la coincidenza dei nomi di questi con conoscenti;
- la presenza a casa dell'accusato di carte di credito dei presunti clienti e di vouchers sottoscritti da questi ultimi ma non compilati (lasciati in bianco gli importi) e
- il fatto che le carte di credito dei presunti clienti erano appoggiate sui conti americani intestati al fratello dell'accusato.
In definitiva perizia calligrafica, inesistente attività commerciale volta unicamente a fungere da copertura e assenza di clienti effettivi per cui non è serio ritenere trattarsi, in tutti i casi, di omonimie rispetto a propri conoscenti che esistono effettivamente, senza che ne sia stato rintracciato uno solo (fatta salva una cliente per una scala per il gatto, per poche centinaia di franchi), hanno permesso di accertare che l'imputato è l'autore della falsità dei documenti oggetto del procedimento” (sentenza impugnata, consid. IV B, pag. 42).
Secondo il giudice di prime cure,
“ tali falsificazioni di documenti hanno così permesso IM 1 di ottenere un indebito profitto, accertato dalla perizia sui movimenti di denaro tra Stati Uniti e Svizzera sui conti di appoggio di IM 1 e suo fratello AA1, laddove è stato indicato che l’accusato ha trattenuto per sé medesimo la somma di USD 73'182.-” (sentenza impugnata, consid. IV C, pag. 43).
7.6. Per quanto attiene alla posizione di AP 1, qui unica appellante, nella sentenza di prime cure si legge che
“ la chiave di lettura degli eventi va innanzi tutto ricercata nell’esigenza di aiutare il fratello, in difficoltà a causa della sua situazione personale e famigliare, dandogli una mano dal profilo amministrativo. Cionondimeno la sua responsabilità penale, quale complice di IM 1, è emersa in maniera chiara dalle seguenti considerazioni:
- ella sapeva che l’attività della società era inesistente;
- lei stessa ha preteso che i clienti, in realtà inesistenti, avrebbero firmato i documenti davanti a lei, allorquando, in realtà, sono stati utilizzati dei nomi di parenti o di conoscenti, precostituendosi una spiegazione che aveva, nel caso del fratello, retto allorquando nel 2002 era stato prosciolto da analoghe accuse;
- ella sapeva che colui che aveva da poco postulato di essere assunto presso la ditta (tale BB1) non aveva certo i mezzi per poter, in un paio di mesi, ordinare merce per importi manifestamente fuori dalla sua portata economica”
(sentenza impugnata, consid. IV D, pag. 43).
Considerato come, in concreto, si sia “trattato di mera collaborazione materiale, in lei non essendo ravvisabile un agire permeato da animus auctoris” e avendo fornito “un ausilio di stampo materiale e limitato nel tempo”, il primo giudice l’ha condannata per complicità (art. 25 CP; sentenza impugnata, consid. V C 1, pag. 48)
7.7. In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato IM 1 a una pena detentiva di 8 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (aggiuntiva rispetto a quella di cui a un DA precedente) (sentenza impugnata, consid. V B 4, pag. 48).
Per quanto riguarda AP 1, il giudice di prime cure ha considerato che la pena a suo carico doveva essere attenuata, in considerazione del suo ruolo “tutto sommato marginale” nella vicenda (sentenza impugnata, consid. V C 1-2, pag. 48-49). Analogamente al fratello, il primo giudice ha riconosciuto anche a AP 1 l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 48 lett. e CP (tempo trascorso dal reato) e relativa alla violazione del principio di celerità (sentenza impugnata, consid. V C 2, pag. 49). Ha inoltre considerato che “all’imputata è mancata unicamente la forza di ammettere la sua consapevolezza, più per assecondare il fratello nel rispetto di una sorta di codice etico che vuole che alla polizia e agli inquirenti non si riconosca mai di aver agito nell’illegalità nonostante l’evidenza dei fatti, senza accorgersi che, nel pretendere di confermare la versione del fratello, ha finito per inguaiare anche sé stessa” (sentenza impugnata, consid. V C 3, pag. 49). E’ stata quindi riconosciuta in suo favore anche l’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a cifra 4 CP, essendo la sorella dell’imputato principale e sua dipendente (sentenza impugnata, consid. V C 3, pag. 49).
Alla luce delle precarie condizioni economiche di AP 1, il primo giudice ha infine considerato che non avrebbe avuto senso condannarla ad una pena pecuniaria. Pertanto, visto l’accordo dell’imputata in tal senso, le ha inflitto 100 ore di lavoro di pubblica utilità, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. V C 4-5, pag. 49).
VI. Appello principale di AP 1
8. Nel suo appello AP 1 contesta in primo luogo gli accertamenti del primo giudice in relazione al suo coinvolgimento nelle falsificazioni di documenti compiute dal fratello.
8.1. L’appellante sostiene la propria completa estraneità alla fattispecie penale in oggetto, rilevando che il suo rapporto di impiego concerneva unicamente la __________ - ditta cui viene rimproverata soltanto una transazione illecita - ed era iniziato il 1° aprile 2004, solo tre mesi prima dell’apertura dell’inchiesta penale in oggetto (dichiarazione di appello, pag. 2; motivazione scritta dell’appello, pag. 3-4). Sostiene pertanto che la quasi totalità dei vouchers sono stati allestiti e messi in circolazione prima della sua assunzione, fatta eccezione per “l’allestimento di alcune fatture che la medesima ha contribuito ad attuare su indicazioni del fratello” (dichiarazione di appello, pag. 2; motivazione scritta dell’appello, pag. 3-4). L’appellante sottolinea come la __________ “non ha nulla a che vedere con la spettabile __________; salvo che entrambe hanno il medesimo proprietario (fatta eccezione di qualche sporadica stesura di fatture)” (motivazione scritta dell’appello, pag. 4). La ricorrente ricorda come nessuna falsificazione le sia addebitabile in base alla perizia calligrafica (motivazione scritta dell’appello, pag. 5).
8.2. Ai sensi dell’art. 251 CP, commette una falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. La norma reprime sia la falsificazione di un documento (falso materiale) che la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Giusta l’art. 25 CP è complice colui che ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. La complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a).
8.3. Va anzitutto precisato che DI 1 non è stata condannata per aver materialmente falsificato le firme dei clienti. Tale comportamento è stato attribuito al fratello sulla base delle risultanze della perizia calligrafica, che ha per contro scagionato in maniera chiara l’appellante. Una critica della sentenza impugnata a tale riguardo è dunque inconferente, poiché tale comportamento non le è affatto stato rimproverato.
Sono pure sprovviste di rilevanza le censure concernenti il momento in cui AP 1 è stata formalmente assunta dal fratello (1° aprile 2004 invece del mese di dicembre 2003) e il fatto che lei fosse impiegata unicamente dalla __________ (e non dall’altra azienda del fratello, la __________).
Risulta infatti in maniera chiara dalle affermazioni rilasciate da lei stessa in corso di istruttoria che, a prescindere dal momento della formale assunzione presso la __________, AP 1 aveva lavorato già prima di questa data per entrambe le società, svolgendo mansioni di segretariato quali l’allestimento di lettere e fatture:
“ ADR che lavoro per mio fratello dal 1. marzo 2004. IM 1 mi aveva chiesto di lavorare per lui già a far tempo da dicembre 2003. In effetti già prima di marzo io lo aiutavo ad allestire alcune fatture. Avrò allestito all’incirca 7 o 8 fatture per la __________ e 1 o 2 per la __________. Avrò allestito anche un paio di lettere per entrambe le ditte” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 8).
Nel corso dell’interrogatorio svoltosi durante il dibattimento del 22 ottobre 2013, l’accusata ha inizialmente sostenuto di aver iniziato a lavorare per il fratello solo dal marzo 2005. Tuttavia, confrontata con le affermazioni rilasciate in precedenza - da cui si poteva evincere che già dal dicembre 2003 ella svolgeva mansioni di segretariato per il fratello - AP 1 non ha smentito tale circostanza, limitandosi a sostenere che il lavoro che svolgeva non era retribuito (“R: Però io non ricevevo alcun stipendio da mio fratello”; cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputata, all. 1 al verbale del dibattimento 22 ottobre 2012, pag. 2).
Agli atti vi sono elementi che sembrerebbero addirittura indicare un coinvolgimento di AP 1 già prima del dicembre 2003. BB1, di cui si dirà in seguito, aveva infatti parlato con lei verso il mese di febbraio 2003, telefonando alla __________ per rispondere ad un annuncio di lavoro della società. Era stata lei a chiedergli di inviare il suo curriculum e, successivamente, a scrivergli per ottenere documentazione supplementare sul suo conto (cfr. verbale d’interrogatorio BB1 del 28 maggio 2004, AI 39, pag. 1-2; verbale d’interrogatorio AP 1 del 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13). La questione non ha comunque da essere approfondita, visto il divieto di reformatio in peius.
Poco importa, dunque, la formale data di assunzione (1° marzo o 1° aprile 2004) e il formale datore di lavoro (__________) dell’appellante: è corretto sostenere, come ha fatto il primo giudice sulla base degli atti e della stessa ammissione dell’accusata, che AP 1 si è di fatto occupata delle mansioni di segretariato per conto del fratello (dunque, sia per la __________ che per la __________) già a partire dal mese di dicembre 2003.
Le censure dell’appellante riguardanti tali accertamenti cadono dunque nel vuoto.
9. AP 1 contesta in seguito il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato di complicità in falsità in documenti.
9.1. L’appellante sostiene che “le segretarie della __________ allestivano fatture, lettere o ordini di pagamento relativi agli acquisti di merce su indicazioni precise del datore di lavoro”, il quale “non ha mai concesso alcuna informazione supplementare riguardo alle transazioni che effettuava e conseguentemente le impiegate non erano a conoscenza di chi fossero realmente i clienti”: AP 1 non poteva dunque sapere che i documenti erano fasulli (dichiarazione di appello, pag. 3; motivazione scritta dell’appello, pag. 4).
L’appellante ha spiegato che la prassi per i pagamenti con carte di credito prevedeva sempre la verifica dell’autenticità del proprietario della carta di credito: a tal fine, in presenza del cliente, veniva chiamata la __________, che solitamente chiedeva di parlare con lui e ne chiedeva i dati, prima di dare l’autorizzazione attraverso un codice di sicurezza da riportare sul bollettino che veniva poi spedito a tale società per ottenere il bonifico (motivazione scritta dell’appello, pag. 4). E’ quindi pacifico, secondo la ricorrente, che durante lo svolgimento di queste operazioni fosse presente una terza persona e - spiega ancora l’appellante - quando, nei suoi interrogatori, si riferiva ai clienti, pensava a queste persone che, durante la verifica con la __________, affermavano di essere i reali titolari delle carte di credito (motivazione scritta dell’appello, pag. 5).
Per quanto attiene alle dichiarazioni di storno o di annullamento, l’appellante sostiene che esse “venivano richieste dalle società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di credito direttamente a IM 1, il quale faceva compilare i succitati moduli alle segretarie secondo le istruzioni degli istituti di credito”: addirittura - prosegue l’appellante - IM 1 era “solito dettare i predetti documenti alle segretarie alle sue dipendenze” (dichiarazione di appello, pag. 3; motivazione scritta dell’appello, pag. 6). Non è, perciò, possibile - conclude - che lei riuscisse a capire che alcune fatture o lettere che ha allestito, sotto la supervisione del fratello e sotto dettatura, potessero costituire un falso (dichiarazione di appello, pag. 3-4; motivazione scritta dell’appello, pag. 6). Neppure va dimenticato - spiega ancora - che lei era ed è “da sempre abituata ad eseguire gli ordini di suo fratello, senza contestarli o chiedere delucidazioni a riguardo” (motivazione scritta dell’appello, pag. 6).
Rileva, infine, come non vi sia alcuna prova che dimostri che lei ha agito in malafede alfine di creare un indebito profitto al fratello, e che non è stato operato alcun inganno nei confronti delle società che gestiscono i pagamenti con le carte di credito che - al contrario - hanno guadagnato da tale modo di procedere (dichiarazione di appello, pag. 4; motivazione scritta dell’appello, pag. 6). Conclude il suo esposto su questo punto precisando di non avere percepito alcun reddito per il lavoro svolto (motivazione scritta dell’appello, pag. 7).
9.2. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86).
Ciò vale anche per il complice, che deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; DTF 121 IV 109 cons. 3a). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1).
9.3. Nel corso del procedimento AP 1 ha sempre negato un suo coinvolgimento nella falsificazione di documenti, sostenendo di essere stata all’oscuro delle manovre messe in atto dal fratello. Tuttavia, nel corso del procedimento sono emersi diversi elementi che permettono di dedurre che l’appellante fosse consapevole di quanto il fratello faceva e che vi abbia volontariamente aderito.
Va innanzitutto ricordato come avvenivano, a dire di AP 1, i pagamenti della merce mediante carte di credito:
“ Posso fare un esempio. A gennaio vi era un nostro cliente intenzionato a riservare una scultura per poi acquistarla. Questo cliente era un conoscente di IM 1. Non ricordo il nome ma era un cliente italiano della zona. Sicuramente non era americano. Per potere riservare la scultura egli doveva versare un acconto della somma totale. Mi sembra che l'acconto fosse di alcune decine di migliaia di CHF. Egli ha detto che avrebbe pagato l'acconto con la carta di credito. lo ho preso la carta di credito e ho chiesto l'autorizzazione alla __________. Mi sembra che fosse una carta American Express. Il centro delle carte di credito solitamente richiede di parlare con il cliente e gli chiedono i suoi dati. Ciò avvenne anche in quest' occasione. Dopo poco, sempre al telefono, mi hanno dato l'ok per il pagamento. Mi hanno dato un codice di sicurezza e ho compilato il bollettino usuale. Il cliente ha firmato questo bollettino. lo ho preso il bollettino e l'ho spedito alla __________. Solitamente dopo pochi giorni arriva il bonifico in banca. lo ho eseguito questo tipo di operazioni mi sembra in una decina di occasioni” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 5).
“ Mi viene chiesto se in ognuna di queste operazioni vi fosse presente il cliente che ha consegnato personalmente la carta e se si trattava sempre di persone diverse. Erano sempre clienti diversi e mi hanno sempre consegnato la carta di credito personalmente.
Trattavasi per la maggior parte di clienti italiani”
(verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 6).
Ora, l’inchiesta ha permesso di stabilire che le attività di IM 1 non erano effettive e che, di fatto, non esisteva clientela che si recava presso la ditta a pagare, presentando carte di credito: la prassi indicata da AP 1 è pertanto del tutto menzognera.
Si può citare ad esempio il caso del presunto cliente BB1 della __________, coinvolto nelle seguenti sei transazioni incriminate, per più di 65'000 USD:
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Data |
Tipo Carta |
Numero Carta |
Titolare |
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26.12.2003 |
Mastercard |
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8'500.00 USD |
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24.01.2004 |
VISA |
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10'750.00 USD |
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17.02.2004 |
VISA |
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7'800.00 USD |
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17.03.2004 |
Am. Express |
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13'000.00 CHF (10'170.60 USD) |
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25.03.2004 |
Am. Express |
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10'500.00 USD |
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04.05.2004 |
Am. Express |
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20'000.00 USD |
Fra i documenti sequestrati sono state ritrovate alcune fotocopie di documenti personali di BB1, nato il e residente a (CO), fra cui il suo permesso G e due attestati relativi alla sua formazione quale operatore macchine utensili, presso due istituti professionali di Albate (CO), via (cfr. classeur denominato __________), oltre al suo curriculum vitae.
Rintracciato dagli inquirenti, BB1 è stato interrogato in merito ai rapporti con la __________:
“ la conosco in quanto ricordo che ho risposto ad una inserzione che ho letto sul Corriere del Ticino, mi sembra fosse febbraio 2003 (….) l’annuncio era quello di una ricerca di operai nel’ambito della metal costruzione. Ho telefonato al numero che figurava sull’annuncio. Mi sembra che ho parlato con una donna” (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 1-2).
BB1 ha in seguito affermato che la donna al telefono gli ha chiesto di mandare un curriculum vitae, che lui ha spedito per posta, cui la __________ ha risposto per scritto:
“ la lettera di risposta della Dellonix diceva che avevano preso visione del mio curriculum e che erano interessati alla mia candidatura. Vi era scritto inoltre di spedire alla ditta fotocopia dell’attestato della scuola frequentata (operatore macchine utensili) e di spedire una copia del permesso di lavoro e di un passaporto. Ho quindi spedito la fotocopia del attestato scolastico e la fotocopia del permesso G. Non ricordo se ho spedito la fotocopia della carta d’identità al posto del passaporto oppure no” (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 2).
Dopo questo invio, BB1 non ha più ricevuto nessun riscontro da parte della __________ e non ha più avuto nulla a che fare con la società. Ha inoltre affermato di non aver mai sentito nominare la __________, e di essere titolare di una Mastercard che non risulta essere quella utilizzata per le transazioni in questione (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 3). Il teste ha riferito di non conoscere suoi omonimi e di non avere mai visto - né firmato - né la dichiarazione di storno merce del 6 aprile 2004 né i tre voucher relativi ad acquisti con la carta di credito American Express né il contratto di compravendita fra la __________ e la __________ (verbale d’interrogatorio 28 maggio 2004, AI 39, pag. 4 e all. 1-4).
AP 1 ha, invece, affermato:
“ - di conoscere “__________. E' la persona
che si è presentata da noi per fare i pagamenti con la carta di
credito”
(AI 32 pag. 13);
- che la __________ di __________ era una società cliente “con cui abbiamo contatti di lavoro” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32 pag. 4);
- che “la __________ e la __________ non hanno degli indirizzari dei clienti. (…) Vorrei specificare che tutti i clienti in generale e segnatamente la __________ tramite il __________ pretendevano che la fattura gli venisse consegnata a mano. Ho consegnato io stessa a mano le fatture a queste persone” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32 pag. 9).
Richiesta di pronunciarsi su un foglio manoscritto contenente, fra le altre, le seguenti indicazioni: __________ (allegato 16 a AI 32), AP 1 ha spiegato quanto segue:
“ ADR che i dati di BB1 dovrebbero essere i dati della persona della __________. Non ne sono sicura. Prendo atto dall'interrogante che la data di nascita del 15.02.1971 è identica nel giorno e mese a quella del BB1 che ha cercato lavoro presso la ditta del IM 1. Prendo inoltre atto che l'indirizzo __________ a __________ è l'indirizzo dell'istituto che ha rilasciato l'attestato di qualificazione professionale a nome di BB1. A fronte di queste contestazioni dichiaro che io questa documentazione non l'ho mai vista. ADR che in effetti ho scritto io una lettera a BB1 chiedendogli ulteriore documentazione. La lettera è stata scritta quando non lavoravo per la __________ su richiesta di mio fratello IM 1. Non sapevo che egli avesse conservato questa documentazione dopo che aveva dato risposta negativa a BB1 per quanto riguarda il lavoro. Per tornare ai dati sull'allegato 16 non ricordo se me li abbia dati mio fratello oppure lo stesso BB1 (riferito alla persona della __________).
Gli altri dati sono codici di autorizzazioni di vari pagamenti. (…)
C'è pure una firma di BB1.
ADR che non avevo mai visto questa firma prima d'ora. Convengo con l'interrogante che non è possibile che BB1 abbia posto questa firma su di un simile foglio. Non so comunque chi abbia fatto questa firma. Non sono stata io.”
(verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13-14).
Dalle rogatorie effettuate dagli inquirenti negli Stati Uniti è emerso che il presidente della __________ di __________ è AA1, fratello di IM 1 e AP 1, che era anche il titolare dei conti statunitense cui erano appoggiate le carte di credito utilizzate nei pagamenti (cfr. verbale d’interrogatorio 19 agosto 2004, verb. n. 7, doc. 13).
Le risultanze istruttorie appena evocate permettono di concludere che AP 1 ha mentito: non esiste infatti alcun BB1 della __________ che si sia mai recato alla __________ per acquistare della merce.
Si tratta infatti unicamente di un cliente fittizio, le cui generalità sono state create ad arte mischiando dati reali (giorno e mese di nascita, recapito della scuola frequentata, paese di domicilio) del suo omonimo - un operaio residente nel comasco che ha avuto la sventura di aver risposto ad un annuncio di lavoro della __________ e di aver fornito agli AP 1 le proprie generalità e le copie dei propri documenti personali - ed altri dati inventati (anno di nascita, generalità della madre, numero di passaporto), che non avevano altro scopo se non quello di essere utilizzati nelle verifiche di identità compiute telefonicamente dalle società che gestivano i pagamenti con le carte di credito al momento della transazione (cfr. nota manoscritta allegata al verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, doc. 16, sulla quale vi sono anche i codici di sicurezza che venivano comunicati dalle società e che si ritrovano nei voucher relativi alle transazioni con la __________). Sia la carta di credito Mastercard che la Visa intestate a BB1 e utilizzate per le transazioni incriminate sono state, peraltro, ritrovate dagli inquirenti nel corso delle perquisizioni.
L’appellante non era all'oscuro di quanto veniva operato dal fratello: diversamente da quanto preteso dalla difesa, AP 1 non si è infatti limitata a trascrivere quanto dettato dal datore di lavoro, come un’ignara segretaria, senza avere gli strumenti per comprenderne l’illiceità. Se così fosse stato, non avrebbe - come ha fatto - sostenuto che BB1 della __________ era una persona esistente, che lei conosceva, che si era recato diverse volte in ditta a pagare con la carta di credito la merce che acquistava, che esigeva la consegna a mano delle relative fatture, e che la __________ era una società con cui la __________ intratteneva rapporti commerciali.
In realtà, AP 1 ha prestato il suo contributo all’attività fraudolenta del fratello in maniera attiva e consapevole: era infatti lei che contattava telefonicamente la __________ per far autorizzare l’indebito pagamento, pretendendo di essere in presenza di clienti in realtà inesistenti, era lei che forniva dati che sapeva essere inveritieri, che compilava i voucher con i codici riferiti dalla società e li spediva, affinché fosse accreditata la relativa somma in favore delle società del fratello. Alla luce di ciò, non vi può essere alcun dubbio in merito alla sua piena consapevolezza del fatto che le fatture redatte, le dichiarazioni di storno legate alle transazioni di questi clienti inesistenti fossero dei falsi: è dunque volontariamente che AP 1 si è prestata ad assecondare il fratello nell’attività delittuosa.
A sostegno della sua estraneità ai fatti, posta di fronte all’evidenza dell’inesistenza dei clienti, AP 1 ha pure ipotizzato che coloro i quali si presentavano a lei in ditta con le carte di credito potessero essere delle persone in combutta con il fratello, delle specie di “figuranti” da lui ingaggiati (cfr. verbale del dibattimento del 22 ottobre 2012, all. 1, pag. 3). L’argomento appare già di primo acchito inverosimile e non merita approfondita disamina: non si vede infatti il senso di una simile messa in scena - laboriosa e complicata - al solo beneficio della sorella che, peraltro, sarebbe, secondo la tersi difensiva, comunque succube del fratello e obbedirebbe in ogni caso ciecamente agli ordini da lui impartiti, a prescindere da una tale sceneggiata.
Il ragionamento relativo a BB1 può essere riproposto anche in relazione al presunto cliente __________, coinvolto in un giro di transazioni per quasi 350'000 USD (prendendo in considerazione soltanto quelle a partire dal mese di dicembre 2003, cfr. consid. 9.3):
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Data |
Tipo Carta |
Numero Carta |
Titolare |
Importo |
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24.12.2003 |
Am. Express |
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__________ |
64'700.00 USD |
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29.01.2004 |
Am. Express |
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__________ |
118'790.00 USD |
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19.02.2004 |
Am. Express |
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__________ |
76'500.00 USD |
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24.03.2004 |
Am. Express |
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45'000.00 USD |
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24.03.2004 |
Am. Express |
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__________ |
39'500.00 USD |
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20.04.2004 |
Am. Express |
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__________ |
6'500.00 CHF (5'296.20 USD) |
Sentito dagli inquirenti, l’avv. __________ ha dichiarato di conoscere l’accusato, poiché in rapporti di parentela con la ex convivente di IM 1, e di averlo, in passato, patrocinato in una pratica di apolidia dinnanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia ma di essere in pessimi rapporti con lui. L’avvocato __________ ha affermato di non essere titolare della carta di credito in questione e ha disconosciuto le firme apposte sui documenti rinvenuti dagli inquirenti (verbale di interrogatorio 13 maggio 2004, verb. n. 1, pag. 1-3).
In merito a tale cliente, AP 1 ha affermato quanto segue:
“ ADR che conosco l'avvocato __________ tramite la ex convivente di mio fratello IM 1. L'avvocato __________ ci patrocinava nella procedura per la richiesta dello statuto di apolide. Conosco __________ me lo ha presentato la ex convivente di mio fratello. Gli ho stretto la mano e gli ho anche parlato al telefono. Non gli ho mai parlato di persona ma sarei in grado di riconoscerlo.
ADR che il signor __________ che ha acquistato la scultura da mio fratello effettuando i pagamenti tramite la carta di credito e a cui io avrei consegnato le fatture a cui facevo riferimento poc'anzi non è l'avvocato __________ che ci ha patrocinato e che io conosco.
Questo signor __________ che si è presentato presso i nostri uffici è una persona più alta.
ADR che non so se mio fratello si recasse presso i clienti a consegnare la merce né so se i clienti hanno riportato personalmente la merce oggetto degli storni.
Ribadisco di aver visto questi clienti presso gli uffici della __________ e che gli stessi hanno firmato le dichiarazioni allegate al mio verbale di storno merce. In occasione di queste visite ho telefonato personalmente al signor __________ della __________ ed anche alla signora __________”
(verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 10).
“ lo ribadisco quanto sinora dichiarato anche in relazione alla presenza effettiva di clienti presso gli uffici della __________. Ricordo di aver chiesto a mio fratello chi fosse la persona che si è presentata come __________ ritenuto che non era il __________ che io conoscevo. Mio fratello mi ha rassicurato dicendomi che si trattava di un altro __________ lo ho creduto a quanto mi diceva mio fratello” (verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 13).
“ ADR che lo scritto (allegato 5) con il quale veniva convocato il signor __________ per il giorno seguente per procedere allo storno di merce l'ho allestito io indicando l'indirizzo che mi aveva comunicato lo stesso __________ precedentemente. La lettera è stata spedita così e il signor __________ si è presentato il giorno dopo. ADR che convengo con l'interrogante che non essendovi indirizzo è molto strano che la lettera sia stata recapitata. Dichiaro però che la lettera non è ritornata al mittente”
(verbale di interrogatorio 26 maggio 2004, AI 32, pag. 11).
Si può inoltre evocare il ritrovamento, sul PC da lei utilizzato in maniera esclusiva (“è il mio computer e lo usavo solo io”, pag. 1; “nessun altro usa questo computer, che è il mio privato”, verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 2), di alcuni documenti ufficiali quali estratti del registro di commercio, estratti bancari e notifiche di tassazione digitalizzati mediante scansione e successivamente privati del contenuto (ad esempio l’identificazione del destinatario della notifica di tassazione e le cifre riguardanti l’imponibile o l’imposta totale dovuta), e che dunque si presentavano (almeno in parte) come moduli in bianco (cfr. doc. 1-5 allegati a verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10). Interrogata in proposito, AP 1 ha fornito spiegazioni per nulla plausibili, asserendo trattarsi di semplici “prove con lo scanner”, strumento che sosteneva di non essere in grado di usare molto bene. L’assenza dei campi identificativi nei vari documenti è stata motivata, in maniera del tutto pretestuosa, con il fatto che “probabilmente non sono usciti per un funzionamento difettoso dello scanner o forse perché ero io che non sapevo usare lo scanner” (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 2). AP 1 non ha saputo spiegare per quale motivo lo scanner avesse rilevato in maniera molto chiara alcuni caratteri, mentre altri (identificativi del caso concreto) non erano stati scannerizzati affatto (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 3). L’appellante ha affermato di “non capire dove voglia arrivare l’interrogante sottoponendomi questo documento”, mentre in realtà, aveva afferrato bene il nocciolo della questione, ovvero la creazione di “formulari in bianco”: “non vorrei che si potesse dedurre che ho tentato di falsificare documenti a scopo di indebito profitto” (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2004, verb. n. 10, pag. 3). Anche questo elemento, per quanto non direttamente attinente alle transazioni rimproveratele, denota un coinvolgimento tutt’altro che inconsapevole nelle falsificazioni del fratello e concorre a respingere le tesi ricorsuali.
In sintesi, dunque, quanto raccontato da AP 1 in relazione ai clienti, omonimi di conoscenti, irreperibili e privi di recapiti precisi (nonostante i periodici acquisti di merce da svariate migliaia di dollari) è del tutto inverosimile: in queste condizioni, questa Corte non può che condividere l’opinione del primo giudice secondo cui AP 1 ha mentito parlando dei clienti che si presentavano negli uffici delle società del fratello.
Mentendo sull’esistenza, in particolare, di quei BB1 e __________ - che, però, non erano né il BB1 che aveva risposto all’inserzione né l’avv. __________ - e di altri clienti e sui procedimenti di pagamento con carte di credito, AP 1 dimostra di non essere stata una pedina inconsapevole delle manovre del fratello, e cioè di non essere stata una mera esecutrice di ordini di cui non poteva comprendere l’illiceità. In realtà, gli atti dimostrano che l’appellante non si limitava - come preteso - a redigere qualche fattura o qualche dichiarazione di storno, sotto dettatura del fratello. Lei agiva anche direttamente con la __________ e, consapevolmente, forniva i dati di persone che, non solo non erano lì davanti a lei che non le consegnavano né la carta di credito né acquistavano nulla (come lei continua a pretendere), ma che neppure esistevano, i loro nomi essendo il frutto di un furto di identità di persone con cui gli IM 1 AP 1 erano entrati in contatto per altri motivi.
10. In via subordinata, AP 1 contesta pure la pena inflittale dal giudice di prime cure, ovvero 100 ore di lavoro di pubblica utilità, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni e chiede - in considerazione della violazione del principio della celerità, delle attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 e lett. e CP, della perfetta integrazione in Svizzera e della sua incensuratezza (dichiarazione di appello, pag. 4-5; motivazione scritta dell’appello, pag. 8-10) - di essere mandata esente da pena.
Questa questione verrà esaminata nell’ambito della trattazione dell’appello incidentale del PP, che verte unicamente su questo tema.
VII. Appello incidentale del PP
11. A seguito dell’appello di AP 1, il procuratore pubblico ha presentato un appello incidentale chiedendo un inasprimento della pena inflitta. Nella sua motivazione scritta, il PP sostiene che la pena decisa dal primo giudice é troppo mite, insufficiente per sanzionare equamente il reato di cui l’imputata risponde. Pur tenendo conto delle stesse circostanze di fatto e di diritto prese in considerazione dal primo giudice, il PP ritiene meglio proporzionata alla colpa di AP 1 la pena di 480 ore di lavoro di pubblica utilità (corrispondenti a 120 mezze giornate di lavoro; cfr. motivazione scritta dell’appello incidentale, pag. 1).
11.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).
11.2. Ai sensi dell’art. 48 lett. a n. 4 CP, il giudice attenua la pena se l’autore ha agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva.
Se, da una parte, il dovere d’obbedienza non può che fondarsi su una norma di legge o su un ordine di servizio, la dipendenza può, invece, risultare dalla legge, da un contratto oppure da circostanze di fatto. Tra di esse, dottrina e giurisprudenza ricordano la differente situazione finanziaria fra i due soggetti, la più marcata personalità dell’uno rispetto all’altro oppure la natura, più o meno intensa, delle loro relazioni reciproche. Non va tuttavia dimenticato che la sola esistenza di uno stato di dipendenza non è sufficiente per l’adempimento di tale attenuante, essendo anche necessario che il reato sia stato commesso ad incitamento o dietro pressioni della persona da cui l'agente dipende (STF 6S.121/2005 del 18 maggio 2005, consid. 10.1). Lincitamento o la pressione in questione devono essere di una certa intensità, al di là di ciò che abitualmente accade nella vita quotidiana. In generale, ad essere determinante non è la forma esteriore della pressione esercitata ma l'influsso che la manifestazione di volontà del terzo esercita concretamente sulla persona in stato di dipendenza: essa deve avere sull’autore del reato un effetto analogo a quello che può risultare dalle altre attenuanti di cui all’art. 48 CP (nel senso che l’intervento del terzo da cui dipende l’autore del reato deve aver limitato la sua libertà decisionale, e quindi la sua colpa, quanto uno stato di grave angustia o una grave minaccia; cfr. STF 6S.121/2005 del 18 maggio 2005, consid. 10.1; DTF 102 IV 237).
11.3. L’art. 48 lett. e CP consente al giudice di attenuare la pena se la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò si realizza per esempio quando sono trascorsi, dal momento in cui egli tiene buona condotta, i due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale soprattutto quando essa si prescrive in quindici anni (STF 6B_10/2010del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Tale circostanza attenuante coincide con la logica della prescrizione (e della perdita di senso della sanzione) e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (ovvero, secondo la dottrina dominante, non abbia compiuto altre infrazioni nel frattempo, cfr. Pellet, Commentaire romand CP I, 2009, ad art. 48 n. 44): essa si differenzia dunque dalla violazione del principio della celerità (DTF 130 IV 54; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, ad art. 48 CP, n. 39 e 43).
Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).
11.4. Come già riconosciuto in prima sede, AP 1 ha volontariamente agevolato, in qualità di complice, le falsificazioni di documenti operate dal fratello, aiutandolo ripetutamente ad allestire, dal profilo pratico, documentazione fittizia destinata alla __________. Nonostante l’importante flusso di denaro generato dalle transazioni incriminate, non risulta però che dalle falsificazioni in questione l’appellante abbia conseguito alcun vantaggio. Non si può dunque affermare che AP 1 abbia agito a scopo di lucro: il movente e gli obiettivi perseguiti sono piuttosto costituiti dal desiderio di favorire e assecondare il fratello IM 1.
Va sicuramente preso in considerazione lo stato di soggezione nei confronti del fratello, che ha limitato la sua libertà di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità. Nonostante la difesa abbia molto insistito sulla sudditanza al fratello - derivante dal retaggio culturale dovuto alle origini libanesi della famiglia - nel caso concreto non si ravvisano però gli estremi per un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 lett. a n. 4 CP. Contrariamente a quanto considerato nella sentenza di prime cure, questa Corte ritiene più appropriato prendere in considerazione un certo obbligo “morale” di obbedienza a IM 1, fratello e datore di lavoro, derivante da un’educazione di stampo tradizionalista e patriarcale, quale circostanza attenuante generica.
Quanto ai fattori legati alla persona, va riconosciuto che AP 1 non ha avuto una vita facile, essendo emigrata in Svizzera nel 1994 per ragioni economiche e per ricongiungersi al padre e ai fratelli. Va, comunque, considerato che la donna ha potuto studiare, ottenendo il diploma di impiegato di commercio e che ha lavorato come impiegata in alcune ditte ticinesi, sia prima che dopo i fatti oggetto del procedimento. Attualmente vive di assistenza ed ha una figlia di 15 anni agli studi a carico. E’ incensurata, fatta eccezione per una condanna del 2005 per disobbedienza agli ordini dell’autorità, di cui si dirà in seguito. Nel corso del procedimento e sino all’appello ha sempre negato un suo coinvolgimento nella fattispecie e non ha collaborato con le autorità, ciò che - pur essendo processualmente legittimo - non può condurre a sconti di pena.
Per quanto riguarda l’attenuante ex art. 48 lett. e CPP si osserva quanto segue. AP 1 ha delinquito da dicembre 2003 ad aprile 2004. Il giudizio qui contestato è stato pronunciato il 22 ottobre 2012, ovvero più di 8 anni dopo il termine dell’attività delittuosa. Considerato come l’azione penale per il reato di falsità in documenti si prescriva in 15 anni (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b CP), al momento dell’emanazione della sentenza qui impugnata i 2/3 del termine di prescrizione non erano ancora trascorsi, né lo sono al momento del presente giudizio. Dagli atti risulta poi una condanna a carico di AP 1 avvenuta nel 2005 per disobbedienza alle decisione dell’autorità (decreto di accusa del 27 gennaio 2005, cfr. AI 1 dell’inc. 2006.2292 e sentenza della Pretura penale del 10 maggio 2005), da cui occorre dedurre che nemmeno è adempiuto il presupposto della buona condotta. Non sono dunque formalmente date le condizioni per il riconoscimento di questa attenuante specifica, contrariamente a quanto è stato ammesso in prima sede.
Sono invece dati in concreto i presupposti della violazione del principio della celerità. Se non si può negare che l’inchiesta ha presentato delle difficoltà nella ricostruzione dei flussi finanziari dagli Stati Uniti, con relative rogatorie e in assenza di ogni minima collaborazione da parte dei due imputati, essa è stata portata avanti in maniera relativamente spedita, per una durata di circa due anni e mezzo fra la denuncia e la chiusura dell’istruzione formale. A questo stadio non è dunque ravvisabile alcun particolare ritardo. Per contro, il principio di celerità è stato leso in maniera evidente dinnanzi al tribunale di prima istanza, ove l’emanazione della sentenza (del 22 ottobre 2012) è avvenuta a sei anni di distanza dall’atto di accusa, datato 19 ottobre 2006. Nel caso concreto il principio della celerità è stato dunque sicuramente violato.
Ne segue che, tutto ben ponderato, la pena di 100 ore di lavoro di pubblica utilità inflitta dal primo giudice appare eccessivamente mite: in particolare, considerate le due attenuanti specifiche prese in considerazione a torto in prima istanza (art. 48 lett. a n. 4 e lett. e CPP), questa Corte ritiene invece più adeguato alla colpa di AP 1 raddoppiare tale pena e infliggere 200 ore di lavoro di pubblica utilità.
VIII. Sospensione condizionale della pena
12. Nel suo appello incidentale, il PP postula inoltre che la pena inflitta non sia sospesa condizionalmente; in caso contrario, chiede che ad essa venga aggiunta una multa di almeno fr. 10'000.-.
12.1. La Corte di prime cure ha concesso a AP 1 la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni, tenuto conto del fatto che il codice penale non impedisce la sospensione condizionale del lavoro di pubblica utilità e del fatto che, in concreto, la prognosi non appare sfavorevole (sentenza impugnata, consid. V C 5, pag. 49).
12.2. Secondo il PP, la sospensione condizionale della pena è percepita “come un sostanziale esonero da pena, che a sua volta potrebbe essere associata ad un’implicita accettazione del comportamento contestato o comunque ad una mancanza di incisività dell’istituzione” (motivazione scritta dell’appello incidentale, pag. 2). AP 1, non avendo mai riconosciuto le proprie responsabilità e avendo mentito per tutto il corso dell’inchiesta, merita una condanna ad una pena da espiare. In via subordinata, il PP chiede che alla pena sospesa si cumuli una multa di almeno fr. 10'000.- (motivazione scritta dell’appello incidentale, pag. 2).
12.3. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta ormai la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
12.4. Nel caso concreto, non vi sono circostanze che giustificano la formulazione di una prognosi negativa per AP 1. Se è vero che l’assunzione da parte dell’autore delle proprie responsabilità è un aspetto da valutare nell’ambito della valutazione del pronostico (cfr. STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), la giurisprudenza ha chiarito che esso non è né l’unico elemento da considerare né il criterio determinante nella determinazione della prognosi, che deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). In concreto, le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale di AP 1 e la sua reputazione al momento del giudizio non permettono di formulare un pronostico negativo quanto alle sue prospettive di emendamento.
La pena inflitta va dunque sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. In concreto, non si giustifica nemmeno di infliggere una multa ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP.
IX. Tassa di giustizia e spese procedurali
13. Visto l’esito dell’appello principale, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione in ragione di 1/5 a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.
Gli oneri relativi al procedimento dell’appello principale sono integralmente posti a carico di AP 1. Quelli relativi all’appello incidentale sono, invece, posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80, 139, 379 e segg., 398 e segg. CPP,
art. 12, 25, 37, 42, 44, 47, 48, 251 CP
art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale di AP 1 è respinto.
2. L’appello incidentale del PP è parzialmente accolto.
3. Di conseguenza, AP 1 è autrice colpevole di:
complicità in falsità in documenti, ripetuta
per avere, a Bedano e in altre località, nel periodo tra dicembre 2003 e aprile 2004, aiutato intenzionalmente i fratelli IM 1 e AA1 contribuendo a formare documenti falsi e a farne uso a scopo d'inganno, inviandoli alle società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di credito rispettivamente alla __________;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa nr. 126 del 19 ottobre 2006.
4. AP 1, vista la violazione del principio della celerità, è condannata a prestare 200 (duecento) ore di lavoro di pubblica utilità;
§. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
5. E’ confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado (consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali) a carico di AP 1 e IM 1 in solido, con ripartizione interna di 1/5 per AP 1.
6. Gli oneri processuali relativi all’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
7. Gli oneri processuali relativi all’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
8. Intimazione a:
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9. Comunicazione a:
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- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.