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Incarto n. |
Locarno 25 febbraio 2014/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 giugno 2013 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 ottobre 2013) |
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richiamata la dichiarazione di appello 25 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa n. 180/101 del 28 ottobre 2011, la Divisione dell’ambiente ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per avere, l’8 settembre 2011, in zona __________ in territorio del comune di __________, partecipato attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato) abbattuto dal signor __________ di __________, ben sapendo che i dati relativi al selvatico non erano stati iscritti sul foglio di controllo del compagno di caccia allo scopo di evitare l’autodenuncia ad un posto di controllo;
la Divisione dell’ambiente ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 300.- e la sua privazione dal diritto di cacciare per il periodo di un anno, concedendo a tale pena accessoria il beneficio della sospensione condizionale;
contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- con decreto d’accusa n. 4438/2011 del 3 novembre 2011, il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di impedimento di
atti dell’autorità per avere, l’8 settembre 2011, ad __________, impedito
ad agenti della polizia della caccia di procedere ad un atto stabilito dalla
legge e, più concretamente, per essersi rifiutato di entrare negli uffici del
Palazzo __________ e di farsi verbalizzare dagli agenti preposti, in relazione
ai fatti da lui commessi, il medesimo giorno, unitamente a __________
(contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici), alterandosi ed allontanandosi dagli stessi sostenendo di
non avere nulla da dire al riguardo;
il procuratore ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 500.- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 100.-) e alla multa di fr. 100.-;
anche contro questo decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione;
- in esito
al procedimento presso la Pretura penale – durante il quale è stata disposta la
riunione delle due menzionate procedure - il primo giudice, con sentenza 18
giugno 2013, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di impedimento di atti
dell’autorità e di complicità in contravvenzione alla Legge sulla caccia
e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e, in applicazione
della pena, lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente
per un periodo di prova 2 anni - di fr. 500.- (corrispondente a 5 aliquote
giornaliere da fr. 100.-), alla multa di fr. 300.- nonché al pagamento degli
oneri processuali di complessivi fr. 920.-. Il giudice ha, inoltre, privato
l’imputato del suo diritto di cacciare per 1 anno, concedendo a tale pena
accessoria il beneficio della sospensione condizionale per il periodo di prova
di 1 anno.
preso atto che: - con scritto 26 giugno 2013, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 25 ottobre
2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato la sua
assoluzione da ogni imputazione e la messa a carico dello Stato della tassa e
delle spese di giustizia;
- con scritto 5 dicembre 2013, l’appellante si è opposto allo
svolgimento del procedimento con procedura scritta;
- con
istanza probatoria 20 dicembre 2013, la Divisione dell’ambiente ha chiesto una
nuova audizione testimoniale del Capo servizio guardie __________;
l’istanza probatoria è stata respinta con decreto del 13 gennaio 2014;
esperito il pubblico dibattimento il 4 febbraio 2014 durante il quale:
- la Divisione dell’ambiente, rappresentata dai signori __________ e __________ dell’Ufficio caccia e pesca, ha chiesto la conferma dell’impugnato giudizio;
- l’appellante ha postulato il proscioglimento del suo assistito da ogni
accusa, riservandosi di chiedere eventuali indennità con istanza separata;
ritenuto 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Risultanze dell’inchiesta e dei dibattimenti
2. Nel
rapporto di contravvenzione 26 settembre 2011 della Divisione dell’ambiente,
Ufficio caccia e pesca (cfr. AI 6 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98), si
legge che, in data 8 settembre 2011, gli agenti della polizia della caccia
fermavano su una strada di campagna al __________ __________ e AP 1 che
transitavano a bordo di un pick-up. Sul ponte del veicolo, i guardiacaccia
rinvenivano un cervo femmina allattante (capo proibito) e da una verifica del
foglio di controllo di __________ avevano modo di constatare l’iscrizione
tremolante delle diciture “7°” sotto la colonna “Ora” e “CER” sotto la colonna
“Specie animale abbattuto”.
Sempre secondo il rapporto, mentre il Capo servizio guardie __________
accompagnava __________ ad __________ per essere verbalizzato, AP 1 si recava
con l’ agente __________ presso il posto di controllo della selvaggina di __________
per il rilevamento dei dati biometrici dell’animale abbattuto.
Così continua il rapporto di contravvenzione:
“ Terminate le operazioni a __________, il AP 1 veniva accompagnato da
__________ presso la sede di __________.
Giunto in loco, il AP 1 si rifiutava categoricamente di entrare nell’ufficio
per farsi interrogare e presso l’entrata dello stabile che contiene gli uffici
(__________) esprimendosi in dialetto Ticinese, dichiarava quanto segue:
“ne ho avute abbastanza di storie con voi! (guardacaccia) “Non ho
proprio niente da dire!”
Dopo averlo parzialmente informato che la sua deposizione era necessaria per
chiarire il suo ruolo nella dinamica dei fatti, il AP 1, in modo assai alterato e minaccioso, affermava:
“fate voi e firmate, a me non mi interessa niente! Io non entro lì! (negli
uffici di __________). “Avete tenuto per 2 ore lui” (__________),
“faceva meglio a rifiutarsi di rispondere alle vostre domande! Cosa volete che
abbia detto su di me?”.
Per l’ennesima volta ordinavamo al summenzionato di entrare nei nostri uffici
per la sua verbalizzazione. Il AP 1, per tutta risposta, esclamava:
“mi sta salendo l’adrenalina, guardate che spacco tutto! Mi va su
l’adrenalina…”.
Il AP 1 a questo punto decideva, contrariamente ai nostri ordini, di ritornare
al furgoncino.
Prima di salire sul veicolo, AP 1 veniva reso attento che presto avrebbe
ricevuto una citazione di Polizia a comparire per chiarire la sua posizione in
merito ai fatti in oggetto. Il cacciatore per tutta risposta ha esclamato:
“mandate quello che volete, io non verrò mai!”.
Giunto alla portiera del furgoncino, dopo avere salutato i due agenti con
un’energica stretta di mano, il AP 1 si è congedato, dicendo:
“amici come prima… Ciao!” (cfr. AI 6, pag. 2-3).
3. In data 21 settembre 2011, AP 1 – previa citazione a comparire – veniva sentito dalla polizia cantonale presso la gendarmeria di Lugano.
In merito al comportamento da lui tenuto la sera dei fatti presso il __________ di __________, egli ha dichiarato quanto segue:
“ quando __________
ha concluso il proprio verbale, __________ e __________ mi hanno chiesto
di entrare nel locale interrogatorio. Io a questo punto ho chiesto loro
per quali motivi e loro mi hanno detto che avrei
dovuto essere verbalizzato pure io per
fissare la dinamica dei fatti.
Poiché io ritenevo di non centrare alcunché, non sono entrato e non sono
stato disposto a essere verbalizzato.
Nonostante gli agenti della Polizia della
caccia abbiano insistito, precisando che sarebbe stata miglior cosa
essere sentiti da loro, in caso contrario avrebbero dovuto procedere per il tramite
della Polizia cantonale, da parte mia ho richiesto
l'intervento della Polizia.
Il __________ mi ha riferito che non sarebbe
stato necessario richiedere l’intervento
della Polizia cantonale ragione per cui ho preso le mie cose
e me ne sono andato.
Mi viene contestato che durante il colloquio intercorso fra me e il __________
io avrei riferito di un innalzamento dell'adrenalina e che avrei distrutto
tutto.
Da parte mia rispondo che non ero d'accordo di entrare, ero un po' agitato, proprio per questo ho richiesto
l'intervento della Polizia cantonale.
Vorrei tuttavia precisare
che alla fine del nostro incontro, ho salutato gli agenti della Polizia della caccia stringendo loro la mano”
(cfr. verbale d'interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2011, AI 5 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98, pag. 3-4).
4. Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha sostanzialmente confermato le sue precedenti deposizioni:
“ Quando è uscito __________, __________ mi ha detto che dovevo
entrare anche io per essere verbalizzato. A quel punto un po’ mi sono
arrabbiato, senza insultare nessuno perché mi sembrava già un abuso d potere.
Infatti ho chiesto subito di chiamare la polizia cantonale al che _______ mi ha
chiesto il perché e io ho riposto per essere più trasparenti possibili. Alla
fine la polizia cantonale non è stata chiamata e io ho detto che alle 24 non
entravo più a fare un verbale, visto che per __________ hanno impiegato due
ore, non volevo fare la stessa fine. Io mi sono dunque rifiutato di farmi
verbalizzare a mezzanotte, il mio intento era quello di chiamare la polizia che
secondo me avrebbe sbrigato in fretta la faccenda”
(cfr. verbale d’interrogatorio AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag.
3).
Anche il Capo servizio guardie __________ – pure
sentito in occasione del primo dibattimento – ha confermato il contenuto del
rapporto da contravvenzione da lui stilato il 26 settembre.
Egli ha in particolare dichiarato:
“ ho invitato come detto AP 1 a entrare che dovevo verbalizzare anche lui e lui ha detto: "no, mi a vegni mia denta li". Gli ho
dunque spiegato che doveva sottoporsi a interrogatorio per chiarire anche il
suo ruolo all'interno di quello che era successo, gli ho detto anche che era
coinvolto nella dinamica dei fatti. Lui ha cambiato il tono di voce che è
aumentato, ha cominciato a diventare rosso in faccia, le canne della gola si
gonfiavano e dopo è andato in escandescenza. Mi ricordo perfettamente che mi ha
detto: "ma va sü l'adrenalina, ma va sü l'adrenalina, mi a spachi
tütt". Era molto agitato ha detto anche altre cose. Ricordo che __________,
che lo conosceva, gli ha detto "AP 1 sta tranquill, fa quel che gh'è da
fa", per tranquillizzarlo dicendogli che le cose andavano a posto. lo da parte
mia gli dicevo che doveva sottoporsi all'interrogatorio in modo che potevamo
stabilire il suo ruolo e le sue responsabilità in questa vicenda, E lui ha
detto un'altra serie di parole, che ora non ricordo, che in parte ho citato
nell'esposizione dettagliata, e si è riferito anche a un episodio passato, che
poi __________ mi ha raccontato. Dopo almeno tre volte che personalmente gli ho
ordinato di sottoporsi all'interrogatorio, AP 1 è uscito ha detto "mi a
vò, a m'interessa nagot, ciao ciao, ho già perdu assé temp con voi",
esortando il cognato a salire a bordo”
(cfr. verbale d’interrogatorio __________, allegato al verbale
del dibattimento, pag. 2-3).
5. L’imputato
è poi stato sentito anche in occasione del dibattimento d’appello, durante il
quale egli, ancora una volta, si è sostanzialmente riconfermato nelle sue
allegazioni (cfr. verbale dib. appello, pag. 3).
Questioni pregiudiziali
6. In
apertura di dibattimento, AP 1 ha sollevato una questione pregiudiziale,
rilevando come l’Ufficio della caccia e della pesca non possa essere parte nel
presente procedimento, ritenuto che esso funge da organo di polizia e non da
rappresentante dell’accusa o dell’accusatore privato (cfr. verbale dib.
appello, pag. 2).
6.1. Che l'Ufficio della caccia e della pesca non sia parte al procedimento è pacifico. Parte, nel senso dell'art. 104 cpv. 2 CPP, è infatti la Repubblica e Cantone Ticino e, per effetto di deleghe a cascata, il Consiglio di Stato (art. 70 lett. h Cost), rispettivamente il Dipartimento del territorio (art. 25 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001, RL 2.4.1.6.1, in forza dell'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 26 giugno 1928, RL 2.4.1.6), e a sua volta la Divisione dell'ambiente, in forza del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 2.4.1.8). Quest'ultima normativa precisa, in effetti, che gli ammonimenti o le multe fino a fr. 20'000.– in materia di caccia sono delegati alla Divisione dell'ambiente.
Altra cosa è la rappresentanza al processo, ove occorre distinguere la difesa degli imputati, soggetta – salvo deroghe cantonali limitate alle contravvenzioni – al monopolio degli avvocati autorizzati secondo la LLCA (art. 127 cpv. 5 CPP), dal patrocinio delle altre parti, che può essere affidato a qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia (art. 127 cpv. 4 CPP; Schmid, op. cit., ad art. 127, n. 5, pag. 223).
Al dibattimento d'appello il capoufficio dell'Ufficio della caccia e della pesca __________ si è annunciato come rappresentante della Divisione dell'ambiente, precisando nel seguito di essere presente "sulla scorta di una delega verbale datagli dal capo del Dipartimento" (verbale, pag. 2).
In concreto, __________ si è dimostrato ampiamente all'altezza di svolgere le sue funzioni di rappresentanza nella causa. Né vi è motivo di dubitare dell'esistenza di una delega – verbale e diretta – del capo del Dipartimento, ciò che "a maiore ad minus" rendeva superflua una ratifica da parte del direttore della Divisione dell'ambiente.
Ciò premesso, ed in assenza di una specifica contestazione dell'imputato quanto alla validità della delega, la Corte ha deciso di soprassedere ad una prova documentaria delle facoltà di rappresentanza del capoufficio dell'Ufficio della caccia e della pesca, il quale viene nondimeno invitato a provvedervi per il futuro.
L’eccezione della difesa è così respinta ed evasa.
Contravvenzione alla LCC
7. Per
quanto concerne la contravvenzione alla LCC, AP 1 sostiene innanzitutto che il
giudice della Pretura penale lo ha condannato per una fattispecie diversa da
quella descritta nel DA, violando in tal modo il principio accusatorio.
a. Il principio accusatorio – menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto
espressione del diritto di essere sentiti, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32
cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può
essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben
definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata
persona dinanzi al giudice competente. L’imputato deve infatti conoscere in
modo preciso quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia
di essere condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni
e preparare efficacemente la sua difesa (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_715/2011
del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1; 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;
6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2; 6B_254/2007 del 10 agosto 2007, consid.
2.1; 6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2).
Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti
nell'atto di accusa (e analogamente nel decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1
CPP), ma non alla relativa qualifica giuridica dalla quale potrà scostarsi a
condizione di informare le parti dando loro la possibilità di pronunciarsi
(art. 344 CPP). La norma riflette uno degli aspetti essenziali del principio
accusatorio, ossia quello dell'immutabilità, in base al quale il giudice è
vincolato dal tenore dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che
vi sono descritti in maniera precisa (cfr. STF
6B_476/2012 del 3 aprile 2013 consid. 2.3; 6B_457/2012 del 6 maggio 2013;
6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3).
b. Come visto in ingresso, con il DA la Divisione dell’ambiente ha
imputato a AP 1 di avere:
“ partecipato attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo
femmina allattante (capo vietato) abbattuto dal signor __________ di __________,
ben sapendo che i dati relativi al selvatico non erano stati iscritti sul
foglio di controllo del compagno di caccia allo scopo di evitare l’autodenuncia
ad un posto di controllo” (cfr. DA n. 180/101 del 28 ottobre 2011)
Ora, appare evidente - con riferimento al significato della parola “trafugamento” e alla luce degli articoli di legge che corredano il DA (art. 11 e 16 cpv. 2 LCC, 29 lett. a + lett. e, 42 cpv. 1 lett. a cifra 2 RALLC) – che la Divisione dell’ambiente imputava al prevenuto la partecipazione alla mancata presentazione del selvatico presso il posto di controllo, indiziata dalla sua piena consapevolezza dell’omessa iscrizione del capo abbattuto sul foglio di controllo.
c. Il giudice della Pretura penale ha, invece, ritenuto l’imputato autore colpevole di complicità in contravvenzione alla LCC, per avere:
“ partecipando attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato) abbattuto da __________, ________, aiutato intenzionalmente quest’ultimo nell’atto di omissione dell’iscrizione sul foglio di controllo dei dati relativi alla cattura del medesimo” (cfr. pto. 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata)
Come risulta dai considerandi del giudizio
impugnato (cfr. consid. 6, pag. 12), il primo giudice ha, in particolare,
imputato a AP 1 di avere fornito un sostegno psicologico all’omissione di __________.
d. Da
quanto precede discende che il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1
per una fattispecie diversa da quella menzionata nel DA. La Divisione
dell’ambiente ha, infatti, imputato all’appellante di avere partecipato al
tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante - indiziato dalla
mancata iscrizione sul foglio di controllo (e, peraltro, ammesso dal cognato di
AP 1) - che avrebbe dovuto concretizzarsi, in sostanza, con la mancata
presentazione dell’animale presso il posto di controllo. Il pretore lo ha,
invece, ritenuto autore colpevole di complicità in contravvenzione alla LCC per
avere sostenuto psicologicamente __________ nell’atto di omissione
dell’iscrizione del capo abbattuto.
Pertanto, ritenuta la palese violazione dell’art. 350 cpv. 1 CPP, si
giustifica in concreto, in applicazione dell’art. 409 cpv. 1 CPP, il rinvio
degli atti alla Pretura penale perché statuisca nuovamente sull’imputazione
contenuta nel DA (e non su un’altra), oppure, qualora dovesse ritenerlo
necessario, proceda ai sensi dell’art. 329 cpv. 1 e 2 o 333 CPP.
Impedimento
di atti dell’autorità
8. Fra le varie censure sollevate al dibattimento d’appello, AP 1 sostiene che, già solo dal profilo oggettivo, il comportamento da lui tenuto presso il __________ di __________ – in sostanza una semplice disobbedienza ad un ordine impartitogli dagli agenti della caccia - non configura il reato di impedimento di atti dell’autorità.
8.1. Il giudice della Pretura penale ha spiegato che, nella
fattispecie, l’imputato non è perseguito per aver disobbedito agli agenti della
polizia della caccia, “ma per aver impedito a quest’ultimi di eseguire
seduta stante un atto procedurale rientrante nelle loro competenze volto a
chiarire il suo ruolo, ritardandolo di alcune settimane”. A mente del
pretore, AP 1 ha dato prova di un comportamento “recalcitrante e
provocatorio”, ritenuto che egli “non solo si è ostinato a rifiutarsi di
farsi verbalizzare senza fornire alcuna giustificazione ragionevolmente
sostenibile (…), ma si è addirittura alterato, accennando ad un improvviso
sbalzo di adrenalina” e, infine, dopo aver stretto la mano agli agenti “in
un possibile gesto di sfida o di presunzione” è salito sul suo furgone ed è
tornato a casa.
Visto quanto precede, il primo giudice ha concluso che “la resistenza
opposta con fervore dall’imputato costituisce a tutti gli effetti un
impedimento di atti dell’autorità” (sentenza impugnata, consid. 11 pag.
16).
8.2. Giusta l’art. 286 CP chiunque impedisce ad un’autorità o ad un
funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito
con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
La norma ha per obiettivo la tutela dell’autorità dello Stato e il regolare
funzionamento dei suoi organi. Essa mira a garantire l’ordinamento legale,
punendo coloro che intralciano l’agire della pubblica autorità (Heimgartner, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, vor art. 285, n. 2;
Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione,
Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 285, n. 1).
Quello descritto dall’art. 286 CP è un reato di risultato. Tuttavia - a
differenza di quanto sembra suggerire l’enunciato legale con la formulazione
“impedire” – per la sua realizzazione non è necessario che l’autore renda
impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che egli lo
renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 127
IV 115 consid. 2; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2; STF
6B_132/2008 del 13 maggio 2008, consid. 3.3).
L’infrazione si distingue sia da quella prevista dall’art. 285 CP, nella misura
in cui l’autore non ricorre alla violenza né alla minaccia contro la pubblica
autorità, sia da quella descritta nell’art. 292 CP, ritenuto che una semplice
disobbedienza ad un ordine dell’autorità non basta per configurare il reato
(DTF 124 IV 127. consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27
ottobre 2011, consid. 2.2).
La fattispecie di cui all’art. 286 CP presuppone dunque una resistenza senza
violenza né minaccia che implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115
consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a). Il testo di legge non
prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità o circa
i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può ad
esempio trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore,
per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine,
impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario
per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che
impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una
riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui
che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare
solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a
edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono
configurare il reato di cui all’art. 286 CP. Il TF ha, per esempio, considerato
che è costitutivo di tale reato il darsi alla fuga per sottrarsi ad un
controllo di identità e, con ciò, evitare l’apertura di un procedimento penale
(DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; sentenza criticata e, comunque, relativizzata in
dottrina, cfr. Heimgartner, in op. cit., ad art. 286, n. 12). La nostra Alta Corte ha, pure, considerato reato il fatto di incitare dei manifestanti a
raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il
conducente (DTF 127 IV 115 consid. 2).
Come visto, non configura invece reato la semplice disobbedienza ad un ordine
dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di
presentare un documento d’identità, di parlare meno forte (DTF 127 IV 115
consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.
2.2) o il fatto di rifiutarsi in modo illecito di testimoniare ai sensi
dell’art. 176 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_480/2012 del 21 dicembre 2012).
Neppure è stato ritenuto costitutivo del reato di cui all’art. 286 CP il
rifiuto di sottoporsi ad un interrogatorio di un marito che non voleva
collaborare attivamente all’arresto della moglie (DTF 103 IV 247, consid. 6b).
Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei confronti di
un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare il reato (DTF 124
IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3; STF 6B_333/2011
del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre l’art. 286 CP non è applicabile se
l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma solo lo scopo
perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli automobilisti di un
imminente controllo radar (DTF 120 IV136 consid. 2a; 103 IV 186 consid. 4-5,
STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).
8.3. È in
concreto evidente che il comportamento assunto da AP 1 l’8 settembre 2011,
presso il __________ di __________ non configura il reato di impedimento di
atti dell’autorità.
Risulta, infatti, dalle tavole processuali che – quella sera – l’agire
dell’insorgente si è, in sostanza, risolto in un categorico rifiuto di sottoporsi
all’interrogatorio del guardiaccia. Certo, dalla dichiarazioni di __________
emerge che egli ha esternato il suo diniego in modo piuttosto energico e
colorito, alzando il tono della voce ed infervorandosi, affermando in
particolare “ma va sü l’adrenalina, ma va sü adrenalina, mi a spachi tüt”,
ma ciò non è sufficiente per ammettere che egli abbia assunto un comportamento
attivo suscettibile di ostacolare o anche solo ritardare l’attività
dell’autorità. Al dibattimento d’appello, l’imputato ha infatti precisato che
la sua esternazione:
“ era un modo di dire, dovuto all’agitazione e all’esasperazione per
essere dovuto rimanere lì tutto quel tempo. Ma come ho detto mi è passata
subito” (verbale dib. appello, pag. 3).
Ma non solo. Che le esternazioni dell’appellante siano state recepite come un semplice “modo di dire”, senz’altra valenza che non quella – del tutto usuale – di uno sfogo verbale e che, perciò, non abbiano avuto, nemmeno lontanamente, un’intensità tale da intralciare in modo significativo l’operato dei guardiacaccia è del resto dimostrato anche dal fatto che – dopo le menzionate esternazioni – essi lo hanno semplicemente invitato a stare tranquillo (l’agente __________ gli ha detto “AP 1 sta tranquill, fa quel che gh’è da fa”) e gli hanno poi nuovamente chiesto di sottoporsi all’interrogatorio (cfr. verbale d’interrogatorio __________, allegato al verbale del primo dibattimento, pag. 3).
Un comportamento dell’appellante punibile ex art. 286 CP nemmeno è ravvisabile nel fatto che egli, ad un certo punto, è salito sul furgone e si è allontanato dal __________. Così agendo, infatti, egli non è fuggito dileguandosi per sottrarsi al procedimento penale (come era il caso nel DTF succitato): la sua identità era perfettamente nota agli agenti ed egli ha semplicemente lasciato i luoghi, dopo avere peraltro salutato gli agenti, stretto loro la mano e detto loro che se ne sarebbe
andato a
casa dove la moglie lo aspettava (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2; verbale
d’interrogatorio __________, allegato al verbale del primo dibattimento, pag.
3; verbale d'interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2011, AI 5 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98, pag. 4).
In realtà, l’agire dell’appellante si rivela una semplice (ancorché risoluta)
disobbedienza all’ingiunzione dell’autorità e, in quanto tale, un comportamento
non punibile giusta l’art. 286 CP. Egli deve, pertanto, essere assolto
dall’imputazione di impedimento ad atti dell’autorità.
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
9. Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 920.-, sono posti
integralmente a carico dello Stato.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono
pure integralmente posti a carico dello Stato.
A AP 1, assolto dal reato di impedimento ad atti
di autorità, va assegnato l’importo di fr. 3’000.- a titolo di indennità per
spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Lo Stato gli verserà, inoltre, un’indennità di fr. 800.- ai sensi dell’art. 436
cpv. 2 CPP, ritenuto che vi è sostanziale (anche se solo parziale) accoglimento
della sua richiesta relativa alla condanna ex LCC (la sentenza impugnata è
stata annullata anche su questo punto, con rinvio degli atti per nuovo
giudizio).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 84,
348 e segg., 379 e segg., 391 cpv. 2, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 CPP,
11, 16 cpv. 2 LCC, 29 lett. a e d, 42 cpv. 1 lett. a cifra 2, 61 RALCC
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza:
1.1. Il giudizio di primo grado è annullato relativamente alla condanna di AP 1 per il reato di complicità in contravvenzione alla LCC e gli atti sono rinviati alla Pretura penale affinché proceda ai sensi dei considerandi.
1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità per i fatti descritti nel DA n. 4438/2011 del 3 novembre 2011.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 920.-,
sono posti a carico dello Stato.
1.4. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di
indennità per spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e fr. 800.- a
titolo d’indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.