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Incarto n. |
Locarno 30 giugno 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Michela Rossi, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 ottobre 2013 dal
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APPE 1
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contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29 ottobre 2013) nei confronti di |
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IM 1
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richiamata la dichiarazione di appello 31 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d'accusa n. 2901/2012 del 18 giugno 2012, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autrice colpevole di incendio colposo per avere, in data 17 maggio 2012 ad __________, lasciando incustodito un tegame con dell’olio sulla placca della cucina elettrica da lei accesa al fine di riscaldarlo, provocato l’incendio della cappa di aspirazione e dei mobili della cucina, danneggiando questi ultimi e le pareti dell’intero appartamento (di proprietà di __________, la quale non si è costituita accusatrice privata), per un danno complessivo non meglio quantificato.
Egli ha, pertanto, proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 290.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1’450.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.
Contro il decreto d'accusa, IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Confermando il decreto d'accusa, il 26 giugno 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;
- con sentenza 9 ottobre 2013, il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputata dall’accusa di incendio colposo e, di conseguenza, ha posto tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 950.¿a carico dello Stato. Il giudice della Pretura penale ha inoltre riconosciuto a IM 1 un’indennità ridotta giusta gli artt. 429 e 430 CPP pari a fr. 500.–;
- il 17 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 ottobre 2013, egli ha indicato di impugnare l’intera sentenza, postulando che la decisione sia modificata nel senso che la signora IM 1 venga dichiarata autrice colpevole di incendio colposo e condannata alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 290.-, con conseguente accollo di tasse e spese a suo carico;
- considerato l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, e ritenuto che la dichiarazione di appello conteneva già una motivazione, in data 13 novembre 2013 la presidente di questa Corte ha assegnato a IM 1 e alla Pretura penale un termine di 20 giorni per la presentazione delle rispettive osservazioni;
- con scritto 20 novembre 2014, il giudice della Pretura penale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte, osservando tuttavia come l’annuncio di appello sia stato formulato per il tramite del solo telefax;
- mediante osservazioni 6 dicembre 2013, IM 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice;
- in data 12 e 18 dicembre 2013, il procuratore pubblico, rispettivamente IM 1, hanno presentato i loro allegati di replica e duplica, nei quali essi hanno ribadito le loro motivazioni, di cui si dirà, se necessario, in seguito.
ritenuto
Risultanze dell'inchiesta e giudizio di primo grado
1. I fatti - costitutivi, secondo la pubblica accusa, del reato di incendio colposo - sono sostanzialmente incontestati e risultano, in pratica, dalle sole dichiarazioni rese da IM 1 (che, al momento, in cui l’incendio si è sviluppato, era sola in casa), dapprima alla polizia il 24 maggio 2012 e, poi, al primo giudice, il 9 ottobre 2013. Entrambi i verbali riportano lo svolgimento dei fatti in maniera fondamentalmente concorde, divergendo soltanto su alcuni dettagli.
Risulta, dunque, che la sera del 17 maggio 2012, rientrata dal lavoro al suo domicilio di __________, al fine di cucinarsi degli involtini primavera, IM 1 ha versato in un pentolino una quantità di olio, stimata in “2.5 dl” (stante quanto dichiarato alla polizia), e “ca. 2 dl”, corrispondenti a “2 cm di altezza” sul bordo del tegame (secondo quanto riferito al dibattimento). La donna ha, quindi, posto il pentolino sulla placca elettrica, accendendola a temperatura elevata: “al massimo”, come indicato agli agenti, rispettivamente ad una graduazione di “7/8 su un massimo di 9”, seguendo quanto dichiarato al primo giudice.
La signora IM 1 ha, poi, raccontato di avere coperto il tegame e di avere atteso sul divano (che dista pochissimo dalla cucina e da cui si vedono i fornelli, cfr. fotografie in atti) che l’olio si scaldasse. Anche riguardo a questo fatto, le sue dichiarazioni sono sostanzialmente costanti e differiscono unicamente per quanto riguarda il tempo trascorso sul divano (diminuito da 5/10 min a 2/5 minuti) e sull’attività a cui la donna si è dedicata (navigazione in internet, piuttosto che invio di alcuni sms). Si tratta, con evidenza, di modifiche di versioni dovute allo stemperamento dei ricordi per effetto del tempo trascorso.
È altrettanto incontestato che, nel momento in cui la signora ha sollevato il coperchio, dal pentolino si è sprigionata un’alta fiamma che, istintivamente, la donna ha cercato di spegnere gettandovi sopra dell’acqua. L’operazione ha avuto l’esito opposto a quello sperato:
“ (…) mi alzavo per vedere a che punto fosse il calore dell’olio ed alzavo il coperchio. Subito fuoriusciva un’alta fiamma. Spaventata, prendevo un bicchiere, che era nel lavabo e lo riempivo d’acqua fredda, per poi gettarla, con l’intento di spegnere il fuoco, all’interno del pentolino. Il mio gesto, al posto di spegnere la fiamma, alimentava ulteriormente la fiamma. La stessa andava così ad intaccare la cappa di aspirazione e più precisamente il filtro.” (verbale interrogatorio 24 maggio 2012; cfr., anche, verb. dib. di primo grado 9 ottobre 2013, in cui la donna aggiunge che, dopo la prima fiammata, la cappa ha cominciato a scintillare).
L’incendio, così sviluppatosi, ha intaccato le scansie in legno della cucina.
Spaventata, la donna si è rivolta al vicino di casa, il quale ha allarmato i pompieri che sono, poi, intervenuti e, con l’ausilio di un estintore a schiuma, hanno spento l’incendio. Successivamente, per mezzo di un ventilatore, i pompieri hanno evacuato il fumo.
2. Secondo il giudice di prime cure, l’inchiesta non ha dimostrato se l’incendio sia da ricondurre:
- al surriscaldamento dell’olio, lasciato per qualche minuto sul fornello, oppure
- al contatto con una goccia di condensa, scesa nell’olio caldo al momento in cui IM 1 ha sollevato il coperchio, o ancora
- all’acqua gettata dalla donna nel tentativo di spegnere la prima fiammata.
Ritenuto come quest’ultima circostanza - che, secondo il primo giudice, rappresenta la causa più verosimile dell’incendio - non sia stata imputata alla donna, il primo giudice l’ha prosciolta per non incorrere in una violazione del principio accusatorio.
Appello
3. Va innanzitutto rilevato che l’osservazione formulata dal giudice della Pretura penale nel suo scritto 20 novembre 2013, riguardo al vizio formale dell’annuncio di appello, è tardiva. Il primo giudice, constatato che l’annuncio non portava la firma originale della parte essendo stato trasmesso per il tramite del solo telefax, avrebbe dovuto assegnare al procuratore pubblico un termine per rimediarvi. Non avendogli concesso di sanare il vizio, egli non può dolersene in questa sede.
4. Il procuratore pubblico impugna l’intero dispositivo della sentenza pretorile, chiedendo che IM 1 sia dichiarata autrice colpevole di incendio colposo (art. 222 CP) e venga condannata alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 290.-, con conseguente accollo di tasse e spese a suo carico (v. dichiarazione di appello 31 ottobre 2013, pag. 2).
Contrariamente alle conclusioni del primo giudice, il procuratore pubblico ritiene che la signora IM 1 abbia omesso di sorvegliare il tegame messo sul fornello acceso ad alta gradazione, che ciò costituisca una negligenza e che tale negligenza sia all’origine dell’incendio poi sviluppatosi, indipendentemente dalla successiva negligenza, ossia quella di aver gettato dell’acqua sull’olio bollente (dichiarazione di appello 31 ottobre 2013, pag. 3 e seg.; replica 12 dicembre 2013).
5. Dal canto suo, la resistente chiede la conferma della sentenza di primo grado sostenendo, dapprima, che nessuna negligenza può esserle rimproverata: da un lato, non ha lasciato i fornelli incustoditi, ma si è limitata a sedersi sul divano poco lontano e, dall’altro, nemmeno l’aver gettato dell’acqua sull’olio bollente può configurare negligenza, trattandosi di un agire istintivo - siccome l’acqua è la sostanza estinguente per antonomasia - e naturale in una situazione di panico. Ma, soprattutto, continua la donna, non essendo stata accertata l’origine dell’incendio, non può esserle rimproverato di esserne stata la causa (osservazioni 6 dicembre 2013, pag. 4-9; duplica 18 dicembre 2013, pag. 2-4).
Diritto
6. L’art. 222 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.
Dal profilo oggettivo il reato presuppone un comportamento incendiario dell’autore, ovvero una condotta atta a provocare un incendio, sia sotto forma di azione, in particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie precauzioni, sia di omissione, nel caso in cui l’autore aveva una posizione di garante (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e seg., e riferimenti ivi citati). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire deve essere la causa naturale e adeguata di un fuoco di ampiezza tale che non può più essere spento da chi l’ha generato (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 4 e seg.; DTF 117 IV 285 consid. 2.a; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a ed., pag. 42). Infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità pubblica (Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 6).
La punibilità per incendio colposo esige una violazione degli obblighi di prudenza che s’imponevano in concreto, ossia dei doveri derivanti da norme aventi lo scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti, oppure, ove queste non siano date, doveri derivanti da regole di comportamento unanimemente riconosciute (CARP 17.2010.61; DTF 129 IV 119 consid. 2.1, 130 IV 7, consid. 3.3; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 12 e seg.; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 43).
Dal punto di vista soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od incosciente. Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua capacità. Per l’ammissione della negligenza l’autore doveva essere personalmente in grado di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento quale conseguenza della sua azione o omissione (Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 9 e seg.; Rep. 1998, pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati; DTF 129 IV 119 consid. 2.1).
7. Nel caso concreto, è fuori di dubbio che si sia verificato un incendio ai sensi dell’art. 222 cpv. 1 CP, siccome IM 1 non è più stata in grado di spegnere le fiamme e si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Altrettanto indubbio è il fatto che l’evento ha avuto come conseguenza un danno - anche se non quantificato - alla cosa altrui, e meglio all’appartamento di proprietà di __________ (che, comunque, non si è costituita accusatrice privata).
Contrariamente a quanto sostenuto dal PP, sulla base degli atti non si può, però, ritenere accertato che l’incendio sia stato causato dal solo surriscaldamento dell’olio.
Al contrario. Dalle dichiarazioni della donna - in pratica i soli atti istruttori disponibili - risulta che, all’inizio dall’olio si sprigionò solo una fiammata. E una fiammata non è ancora un incendio (Roelli/Fleischanderl, op. cit., ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 ad art. 221; Corboz, op. cit., ad art. 222 CP n. 4; DTF 117 IV 285 consid. 2.a).
Ben più verosimile è - come ritenuto dal primo giudice - che la causa dell’incendio sia stata l’acqua gettata dalla donna nel tentativo di spegnere la fiamma.
Questa ipotesi appare come la più plausibile, sia per il noto effetto che ha l’acqua al contatto con l’olio incandescente, sia per la descrizione dei fatti resa da IM 1, la quale ha raccontato che soltanto la seconda fiammata, sprigionatasi in seguito al getto d’acqua, ha raggiunto la cappa e, successivamente, i mobili in legno.
Tuttavia, a giusta ragione il primo giudice ha considerato che, siccome del gesto di aver buttato l’acqua non si trova traccia nel decreto d’accusa, tale comportamento non può essere ritenuto per fondare la condanna di IM 1 (art. 350 cpv. 1 CPP), pena la violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP).
8. Ciò nondimeno, il primo giudice ha dimenticato che, stando così le cose, in forza dell’art. 329 CPP, egli avrebbe dovuto sospendere il procedimento e rinviare il decreto di accusa al procuratore pubblico affinché lo completasse (cpv. 1 e 2; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 333 CPP, n. 2; Stephenson/Zalunardo-Walser, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 333 CPP, n. 4).
Di conseguenza - siccome un simile rinvio è possibile, in virtù dell’art. 379 CPP, anche in sede di appello (Schmid, op. cit., ad art. 329 CPP, n. 10) - la sentenza di primo grado deve essere annullata e gli atti rinviati al procuratore pubblico perché completi l’accusa proposta nei confronti di IM 1.
Oneri processuali
9. Visto l’esito dell’appello, la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato. Considerata la particolarità del caso, lo Stato verserà a IM 1 fr. 800.- quale indennità di patrocinio ai sensi dell’art. 436 cpv. 3 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 329, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP,
222 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La sentenza 9 ottobre 2013 della Pretura penale (inc.n. 81.2012.231) è annullata e gli atti sono rinviati al procuratore pubblico affinché proceda ai sensi dei considerandi.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato che verserà a IM 1 fr. 800.- a titolo di indennità.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.