Incarto n.
17.2013.233-234

17.2013.248+250

 

Locarno

20 maggio 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Stefano Manetti

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con appelli

 

 

2 dicembre 2013 presentato da

 

AP 1,

rappr. dall'avvDI 1, 6501 Bellinzona

 

27 novembre 2013 presentato da

 

IM 1,

rappr. dall'avv. DI 2, 6901 Lugano

 

e con appelli incidentali 5 dicembre 2013 presentati dal

 

 

procuratore pubblico __________, 6901 Lugano

 

contro la sentenza emanata il 29 agosto 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 1, IM 2 e IM 3

 

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto che                  con sentenza del 29 agosto 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

 

•  AP 1 autore colpevole di:

aggressione per avere, in correità con IM 3, IM 2 e IM 1, a __________, il 3 aprile 2012, partecipato all’aggressione di ACPR 4;

infrazione alla LF sugli stupefacenti per essersi, in correità con IM 3, IM 2 e IM 1, a __________, il 3 aprile 2012, senza essere autorizzato, procurato 8 kg di canapa, sottratta con violenza a ACPR 4;

rapina per avere, a __________, il 18 agosto 2011, in correità con __________, usando violenza nei confronti della vittima, sottratto a ACPR 27 il telefono cellulare Nokia N97 per un valore non determinato;

ripetuto furto, consumato e tentato per avere, in diverse località del Canton Ticino, nel mese di giugno 2011, in correità con terzi, in 6 occasioni, di cui 4 tentate, a scopo di indebito profitto, sottratto o tentato di sottrarre denaro contante e cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di CHF 371.-;

lesioni semplici per avere, a __________, il 13 agosto 2012, colpendola al viso con dei pugni, spingendola a terra e continuando poi a percuoterla, cagionato lesioni a ACPR 26;

-  ripetuta violazione di domicilio per essere, a __________, __________ e __________, nel mese di giugno 2011, in correità con terzi, in 3 occasioni, entrato in locali di pertinenza di terzi contro la volontà dell'avente diritto;

ripetuto danneggiamento per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, nel periodo maggio 2011 - luglio 2011, in parziale correità con terzi, in 13 occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui per un importo complessivo denunciato di CHF 9'031.65;

vie di fatto per avere, ad __________, il 18 luglio 2012, sferrando tre o quattro pugni, senza cagionargli rilevanti danni al corpo o alla salute, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 25;

infrazione alla LF sugli stranieri per avere, a __________, __________ e in altre località del Canton Ticino, nel periodo 15 maggio 2012 - 19 ottobre 2012, privo del necessario permesso, segnatamente dopo la scadenza del termine di partenza fissato per il 15 maggio 2012, soggiornato in Svizzera illegalmente;

ripetuto furto d'uso, consumato e tentato per avere, a __________, __________, __________ e __________, nel periodo maggio 2011 - giugno 2011, in parziale correità con terzi, in 8 occasioni, di cui una tentata, sottratto o tentato di sottrarre motoveicoli per farne uso;

ripetuta guida senza autorizzazione per avere, ad __________, __________, Bellinzona, Cama, __________, nel periodo maggio 2011 - luglio 2011, ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________ e altre località, nel periodo 29 agosto 2010 - ottobre 2012, senza essere autorizzato, consumato 1 Kg di marijuana;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa;

 

•  IM 1 autore colpevole di:

aggressione per avere, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1, a __________, il 3 aprile 2012, partecipato all'aggressione di ACPR 4;

infrazione alla LF sugli stupefacenti per essersi, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1, a __________, il 3 aprile 2012, senza essere autorizzato, procurato 8 kg di canapa, sottratta con violenza a ACPR 4;

rissa per avere, a __________, il 22 giugno 2012, partecipato ad una rissa che ha cagionato lesioni corporali a ACPR 21 e ACPR 22;

lesioni semplici per avere, a __________, il 22 giugno 2012, cagionato intenzionalmente a ACPR 22 un trauma mandibolare ed escoriazioni;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                         Al consid. 83 pag. 89 della sentenza impugnata, i primi giudici hanno spiegato come IM 1 fosse pure da ritenere autore colpevole di contravvenzione alla LStup.
Tale condanna non è tuttavia stata menzionata nel dispositivo della pronuncia.

                                         Con il medesimo giudizio la Corte ha dichiarato:

 

•  IM 3 autrice colpevole di ripetuta aggressione, infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta rapina, estorsione (consumata e tentata), ripetuto furto, tentato abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, ripetuta minaccia, coazione, violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, ripetuta ingiuria, vie di fatto, furto d’uso, guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione, lesioni semplici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

•  IM 2 autore colpevole di aggressione, infrazione alla LF sugli stupefacenti, rapina, appropriazione semplice, ripetute lesioni semplici, ripetuta minaccia, danneggiamento, ripetuta ingiuria, ripetute vie di fatto, impedimento di atti dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato:

 

•  IM 3 (cui è stata riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio) alla pena detentiva di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, unitamente alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 60 giorni inflittale in data 2 maggio 2011 dalla Magistratura dei minorenni e di quella di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- inflittale in data 20 giugno 2011 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;

                                         •  IM 2 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                         •  AP 1 alla pena detentiva di 2 anni e 3 mesi, unitamente alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflittagli in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni;

                                         •  IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, unitamente alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli in data 6 luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

 

                                         La Corte ha inoltre condannato IM 2, AP 1 ed IM 3 al pagamento di alcuni risarcimenti in favore degli accusatori privati che, per il rimanente delle loro pretese, sono stati rinviati al foro civile.
Infine, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente. Quanto agli oneri processuali, essi sono stati posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 3/8 a carico di IM 3, 2/8 a carico di IM 2, 2/8 a carico di AP 1 e 1/8 a carico di IM 1.

Preso atto che:            contro la sentenza della Corte delle assise criminali, IM 1 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

 

Con dichiarazione d’appello 27 novembre 2013, IM 1 ha chiesto il proscioglimento dai reati di aggressione, rissa e lesioni semplici con contestuale condanna ad una pena detentiva sospesa per il solo reato d’infrazione alla LF sugli stupefacenti per un quantitativo comunque inferiore da quello riconosciuto con la sentenza di primo grado. Egli ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili.

Dal canto suo AP 1, con dichiarazione di appello 2 dicembre 2013, ha postulato il proscioglimento dal reato di lesioni semplici ai danni di ACPR 26 e la riduzione della pena ad un massimo di due anni al beneficio della sospensione condizionale. Egli chiede, inoltre, che non venga revocata la sospensione condizionale della pena di cui al decreto d’accusa del 14 giugno 2011 o che, in alternativa, venga pronunciata nei confronti del suo assistito una pena unica giusta l’art. 49 CP, contenuta in due anni.

Con la dichiarazione d’appello e con istanza probatoria del 10 febbraio 2014, AP 1 ha chiesto l’audizione della signora TE 1.
La richiesta è stata accolta da questa Corte.

 

Con dichiarazione d'appello incidentale 5 dicembre 2013 all’appello presentato da IM 1, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare il dispositivo n. 5.4 della sentenza di prime cure chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 22 mesi integralmente da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli in data 6 luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

 

                                         Con dichiarazione d'appello incidentale 5 dicembre 2013 all’appello presentato da AP 1, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare il dispositivo n. 5.3 della sentenza di prime cure chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni integralmente da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflittagli in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni.

 

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.

 

 

 

 

Esperito                         il pubblico dibattimento il 20 maggio 2014, durante il quale:

 

il procuratore pubblico si è riconfermato nelle richieste formulate con le dichiarazioni d’appello incidentali;

 

-  AP 1 ha postulato l’applicazione dell’art. 16 CP in relazione alla sua condanna per lesioni semplici; egli chiede inoltre la riduzione della pena inflittagli ad un massimo di 24 mesi al beneficio della sospensione condizionale e il mantenimento della sospensione condizionale della pena di cui al decreto d’accusa del 14 giugno 2011 o, in alternativa, la pronuncia, nei suoi confronti di una pena unica contenuta in due anni;

 

            -  IM 1 ha dichiarato di contestare la sua condanna per rissa e lesioni semplici relative all’episodio avvenuto dinanzi la posta di __________ nonché quella per infrazione alla LStup limitatamente al quantitativo di marijuana procuratosi; egli ha altresì dichiarato di non contestare la sua condanna per il reato di aggressione e di chiedere al riguardo semplicemente un diverso accertamento del ruolo da lui avuto nella vicenda; per quanto concerne la commisurazione della pena egli ha infine chiesto di essere condannato ad una pena sospesa condizionalmente e, in via subordinata, ad una pena parzialmente sospesa.

 

Ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg), dei testi (162 e seg), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,

Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

 

5.Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

6.Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

Gli imputati: vita e precedenti penali

7.IM 1 è nato il __________ a __________, in __________, paese del quale è cittadino. Egli è giunto in Svizzera con la famiglia nel 1998 in qualità di richiedente l’asilo e attualmente risiede nel nostro Paese grazie ad un permesso F (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2 e AI 206 in MP 2012.3257, pag. 21).


Per quanto concerne la sua formazione e la sua attività professionale, l’imputato ha asserito al dibattimento d’appello di avere:

 

frequentato le scuole elementari e le medie. Ho il diploma di scuola media.
Ho iniziato un apprendistato quale pittore che però ho lasciato al secondo anno perché non mi trovavo bene. In particolare non mi piaceva tanto la scuola. Ho iniziato un apprendistato di piastrellista che ho lasciato però dopo un anno perché mi era nata la bambina e volevo guadagnare un po’ di più. In seguito ne ho iniziato un altro quale vetraio che però ho lasciato dopo ca 3 mesi perché avevo sempre dei battibecchi con un operaio della ditta. In seguito, non ho più lavorato perché era difficile trovare un lavoro.

Dal marzo 2012 fino ca. 20 giorni fa ho percepito l’assistenza: in quel periodo vivevo con mia mamma. L’assistenza mi dava ca. fr. 500.- cash e in più pagava la cassa malati. Attualmente lavoro a __________ per un autoricambio: si tratta della __________. Lavoro come venditore a tempo pieno. Ho un contratto a tempo indeterminato. Il mio salario è di fr. 3'000 lordi. Credo che prenderò fr. 2'600.- netti”

(verbale dib. d’appello, pag. 2).

 

                                         L’imputato è padre di due figli di 4 e 5 anni avuti dalla compagna __________. Egli ha spiegato che vorrebbe sposarsi, ma che gli mancano i documenti necessari (verbale dib. d’appello, pag. 2).
Come risulta dal doc. dib. TPC 3, in data 7 agosto 2013, l’imputato aveva sottoscritto un modulo per il rimpatrio volontario in Iraq, salvo poi rinunciarvi nell’imminenza della partenza prevista per il 28 agosto 2013 con un volo da Zurigo.
Egli ha dichiarato di consumare “di tanto in tanto” della canapa, ma di non esserne dipendente (cfr. AI 13 in MP 2012.3257, pag. 6).

 

                                         A carico di IM 1 vi sono 4 precedenti penali:

                                         -  DA del 6 luglio 2009: condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- sospesa per il periodo di prova di 3 anni nonché ad una multa di fr. 600.- per furto d’uso, guida senza licenza di condurre, guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione ed inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

                                         -  DA del 1° febbraio 2010: condanna a 200 ore di lavoro di pubblica utilità (con  prolungamento di un anno del periodo di prova della sospensione condizionale della precedente condanna) per grave infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

                                         - DA del 12 aprile 2010: condanna a 120 ore di pubblica utilità per furto d’uso, guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre;

-  DA del 16 maggio 2011: condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.- nonché ad una multa di fr. 200.- (con prolungamento di un anno del periodo di prova della sospensione condizionale della condanna inflittagli il 6 luglio 2009) per lesioni semplici (cfr. estratto del casellario giudiziale in classificatore TPC “Estratti casellari giudiziali e DNA”).

                                   8.   AP 1 è nato il __________ a __________, nell’allora __________, oggi __________, paese di cui è cittadino. Nel luglio 1999 egli è giunto in Svizzera, dove la sua famiglia ha fatto richiesta di asilo politico (verbale del 28 giugno 2011 allegato all’AI 9 in MP 2012.3257, pag. 2; Rapporto di complemento 15 novembre 2012, allegato all’AI 4 in MP 2012.7640). Egli ha spiegato di avere vissuto in Ticino con il padre e con la sua seconda moglie, avendolo sua madre abbandonato quando aveva solo 6 mesi (verbale dib. d’appello, pag. 3).

 

Per quanto concerne la sua formazione e la sua attività professionale, egli ha spiegato al dibattimento d’appello di avere:

 

seguito le scuole elementari, a __________ e poi a __________. In seguito, siccome sono dislessico, ho frequentato la scuola speciale di __________. In quella scuola ho fatto 4 anni. In seguito ho provato a fare qualche stage. Ho provato presso la carrozzeria __________ come lattoniere-verniciatore. Lì ho fatto solo due settimane di stage: non mi poteva prendere perché aveva già un apprendista. Poi ho lavorato per qualche mese all’__________. Poi non ho più fatto niente: ero il solito ragazzino che non aveva voglia di lavorare”
(verbale dib. d’appello, pag. 3).

                                         In data 9 marzo 2012, l’Ufficio federale della migrazione (UFM) ha emesso nei confronti dell’imputato una decisione di allontanamento dalla Svizzera, fissandogli il termine per lasciare il paese al 15 maggio 2012 (cfr. AI 203 in MP 2012.3257, pag. 4, Rapporto di complemento 15 novembre 2012, allegato all’AI 4 in MP 2012.7640).
Alfine di sfuggire alla citata decisione, AP 1 si è reso irreperibile per alcuni mesi (ciò che gli è valsa la condanna, non contestata in questa sede, di soggiorno illegale), salvo poi essere fermato dalla polizia comunale di Locarno il 21 settembre 2012 (AI 203 in MP 2012.3257, pag. 2). Dopo che l’UFM, con decisione 7 novembre 2012, gli ha fatto divieto di entrare in Svizzera per un periodo di 15 anni, AP 1 è stato rimpatriato il 14 novembre 2012 con un volo diretto a __________ (Rapporto di complemento 15 novembre 2012, allegato all’AI 4 in in MP 2012.7640).

Nell’agosto del 2013 la compagna di AP 1, TE 1 - cittadina svizzera che vive a __________ e che ha dichiarato al dibattimento d’appello di raggiungerlo alcune volte l’anno in __________ - ha dato alla luce un bimbo, figlio suo e dell’imputato.
TE 1 e AP 1 si sono uniti in matrimonio in __________ il 7 maggio 2014 (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 7).

Sulla sua attuale vita in __________, l’appellante ha dichiarato:

Lì lavoro come contadino: lavoro in una fattoria, mi chiamano quando hanno bisogno e mi pagano 10 euro al giorno. Quando mi va bene mi chiamano due volte la settimana. Capita però che non si facciano sentire anche per un mese.
I primi sei mesi in __________ ho vissuto grazie ad un aiuto statale. In seguito ho vissuto grazie anche agli aiuti della mia famiglia e di mia moglie. (…). Preciso che io riesco a vivere in __________ con fr. 200.- al mese. In __________ provo a cercare lavoro, ma non è facile.”
(verbale dib. d’appello, pag. 3).

                                         AP 1 ha un precedente penale, avendo la Magistratura dei minorenni, il 14 giugno 2011, pronunciato nei suoi confronti una condanna ad una pena detentiva - sospesa per il periodo di prova di 2 anni - di 90 giorni per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio nonché ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (cfr. estratto del casellario giudiziale in classificatore TPC “Estratti casellari giudiziali e DNA”).

Appello di IM 1

 

9.  Come visto in initio, con la dichiarazione d’appello IM 1 ha contestato le sue condanne per i fatti verificatisi a __________ il 3 aprile 2012 (aggressione ai danni di ACPR 4 e infrazione alla LF sugli stupefacenti) nonché per i fatti verificatasi dinanzi la Posta di __________ il 22 giugno 2012 (rissa e lesioni semplici ai danni di ACPR 22).

L’episodio di __________

                                 10.   Su quanto verificatosi a __________ il 3 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha accertato che:

 

verso le ore 18 ACPR 4 è stato aggredito da più persone nel posteggio del ristorante __________ a __________, e meglio nella zona del vicino cimitero. Nell'occasione egli è stato colpito con pugni e calci e gli è inoltre stato spruzzato in faccia il contenuto di una bomboletta di spray urticante, di modo che il ACPR 4 ha riportato le lesioni di cui alla lettera di dimissione 3 aprile 2012 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locarno (in Al 1), meglio descritte nel successivo certificato medico 4 febbraio 2013 e illustrate da eloquenti fotografie (AI 24 e 25, classificatore "secondario" in cubo 3).
L'aggressione, come è successivamente emerso, aveva lo scopo di consentire agli autori di impossessarsi di 8 kg di canapa, sostanza effettivamente asportata dalla vettura del leso previa rottura di un vetro, che il ACPR 4 - quello lo scopo della sua presenza a __________ quel pomeriggio - era venuto a vendere all'IM 2 per complessivi fr. 42'000.-”. (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 52-53).

                                         La prima Corte ha, poi, passato in rassegna le dichiarazioni delle quattro persone accusate dell’aggressione ai danni di ACPR 4 - oltre ad IM 1, IM 2, IM 3 e AP 1 - giungendo alla conclusione secondo cui:

 

IM 2, che già aveva svolto le trattative preliminari con il ACPR 4, ha organizzato l'aggressione reclutando i coimputati con la promessa di spartire con loro la canapa. I correi hanno accettato in piena consapevolezza ed hanno tutti partecipato, chi con maggiore e chi con minore intensità, al pestaggio di ACPR 4, dividendosi poi la canapa asportata (…). Gli imputati, agendo in correità, sono pertanto autori colpevoli di aggressione e di infrazione alla LStup”.
(sentenza impugnata, consid. 15 pag. 56-57).

IM 2, IM 3 e AP 1 non hanno impugnato le loro condanne per i reati di aggressione e infrazione alla LStup: nei loro confronti esse sono, pertanto, passate in giudicato.

 

                                 11.   Precisando quanto indicato nella sua dichiarazione d’appello, al dibattimento il difensore di IM 1 ha dichiarato di non contestare la condanna del suo assistito per il reato di aggressione ma di chiedere, semplicemente, un diverso accertamento del ruolo da lui avuto nella vicenda (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2).
L’imputato, dal canto suo, ha ammesso al dibattimento d’appello come IM 2, prima di partire per __________, gli avesse detto “che si trattava di andare a prendere dell’erba”. Egli, tuttavia, come già durante l’istruttoria e il dibattimento di primo grado, ha sostenuto di non avere saputo che l’intenzione era di picchiare qualcuno per sottrargli lo stupefacente e di avere in ogni caso avuto un ruolo del tutto secondario nella vicenda, non avendo in nessun modo infierito su ACPR 4 “anche perché mi faceva un po’ pena” (verbale dib. d’appello, pag. 3-4).

   11.1.   Ora, questa Corte - dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie - si associa al giudizio dei primi giudici secondo cui, il 3 aprile 2012, anche IM 1 ha partecipato in prima persona e attivamente all’attacco ai danni di ACPR 4.

Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:

      a.   Dalle deposizioni delle altre persone coinvolte nella vicenda emerge innanzitutto che anche l’imputato - contrariamente a quanto da lui asserito ancora al dibattimento d’appello - sapeva fin dall’inizio che la spedizione di __________ era finalizzata ad aggredire una persona per sottrargli lo stupefacente.

a.1.   IM 3 ha infatti riferito agli inquirenti quanto segue:

IM 2 mi disse che necessitava un veicolo per andare a __________ dove lui aveva già accordato un incontro per questa faccenda di canapa. Da parte mia ho specificato a IM 2 che io non avevo la patente, lui neppure e non sapevo dove procurarmi un veicolo. Nel frattempo ci siamo spostati a casa di __________ che so chiamarsi __________ di cognome e abita a __________ nei pressi della polizia comunale. IM 2 contattò telefonicamente IM 1. (...) Ho sentito la conversazione di IM 2 con IM 1 che gli diceva di raggiungerlo a casa di __________ con la macchina e di portare un bastone che "così facciamo una cosa" senza tuttavia specificargli al telefono di cosa si trattasse. Ricordo che IM 2 disse ad IM 1 che al telefono non voleva parlare, di raggiungerlo che lo avrebbe informato. ADR che a casa di __________ eravamo lui, io, IM 2 e AP 1. (...) Fatto sta che IM 1 ci ha raggiunto ed è salito in casa. IM 2 gli ha chiesto se volesse un po' di chili. IM 1 era sorpreso, disse che non voleva essere preso in giro. Che se fossero andati a __________ e non se ne fosse fatto nulla si sarebbe incazzato. Preciso che in casa di __________ IM 2 aveva chiaramente detto ad IM 1 che si andava a __________ a rubare della canapa. Mi viene chiesto se ho sentito fare ulteriori offerte ad IM 1 ed io rispondo che IM 2 disse che gli avrebbe dato un chilo e mezzo come compenso. (…) Gli interroganti mi chiedono se quando è giunto IM 1 avesse con sé il bastone così come invitato da IM 2 ed io rispondo che quando è arrivato nell’appartamento non aveva nulla ma in auto, nel sedile posteriore, ho notato una barra di ferro della lunghezza di ca. 30 cm”
(verbale IM 3 del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 1-3).

      a.2.   La versione di IM 1 è poi sconfessata anche dalle dichiarazioni di AP 1:

Quel giorno che mi si dice essere il 03.04.2012 io ero da __________ a casa sua a __________ quando è arrivato il IM 2. Non so il suo cognome. Aveva della canapa ed abbiamo fumato una canna. IM 2 subito disse che aveva bisogno di aiuto di qualcuno per andare da un tipo e rubare la canapa. Io mi sono messo a disposizione. Bisognava a questo punto cercare (un ndr.) veicolo per andare a __________ dove sarebbero successe le cose.
A casa giunse poi anche la IM 3 (IM 3 ndr.), nessuno l'aveva chiamata ma lei frequenta __________.
IM 2 chiamò qualcuno per la macchina. Giunse IM 1 con un veicolo coupè di colore verde alla guida un suo amico a me sconosciuto. (…).
Mi vien chiesto se per me era chiaro cosa si doveva fare. Rispondo che era chiaro che IM 2 voleva andare a __________ (a ndr.) picchiare e derubare di canapa una persona. IM 2 parlava di una quantitativo di 9 chili ed il compenso per ciascuno era di un chilogrammo di canapa.
ADR: che gli accompagnatori di IM 2 fra i quali io a __________ dovevamo sostenere l’azione di IM 2. Mi vien chiesto cosa intendo per sostenere ed io rispondo che dovevamo fare presenza
(verbale AP 1 del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 2).

                               a.3.   Che IM 1 fosse perfettamente consapevole del fatto che la trasferta a __________ era finalizzata ad un furto di canapa è, poi, deducibile anche dalle parole di __________, presso il cui appartamento gli imputati si erano incontrati prima di partire:

 

II giorno dei fatti di __________ io ero in giro con AP 1. Ad un certo punto del pomeriggio mi chiamò (IM 2 ndr.) chiedendomi di passare a casa mia. Siamo quindi rientrati e ci siamo trovati con IM 2 da me. Qui nuovamente il IM 2 iniziò a parlare della faccenda degli 8 chili, alla quale AP 1 si dimostrò interessato. IM 2 diceva che necessitava una macchina per andare a __________ e decise di chiamare IM 1, sapendo che aveva un veicolo ma non le patenti.
Ricordo che IM 2 invitò IM 1 a raggiungerci a casa mia. Nel frattempo è arrivata anche la IM 3.
In casa è salito IM 1 da solo. Non specificò se fosse giunto da solo alla guida del veicolo ma ritengo che vi fosse un autista.
Nel mio appartamento IM 2, AP 1, IM 1 e IM 3, in
mia presenza hanno parlato del "piano". IM 2 era tranquillo e specificò che al momento dell'incontro col fornitore avrebbe fatto un cenno agli altri, i quali, nel mentre lui spruzzava lo spray sul volto di questa persona, loro avrebbero dovuto avvicinarsi e rubare la canapa”
(
verbale __________ del 18 aprile 2012, allegato all’AI 79 in MP 2012.3257, pag. 2).

                                  b.   Il fatto, poi, che anche l’imputato abbia personalmente infierito sulla persona di ACPR 4, è in primo luogo deducibile dalla chiamata in correità di due dei tre coimputati:

 

                               b.1.   IM 3 ha al riguardo dichiarato che dalla sua posizione:

vedevo dove si trovavano IM 1, IM 2 ed il fornitore che mi viene detto essere ACPR 4. Mentre stavamo fumando una sigaretta, AP 1 si allontanò dalla BMW raggiungendo gli altri. Pochi attimi dopo anch’io mi sono avvicinata al cimitero dove si trovavano loro ed ho visto che lo stavano picchiando di brutto.
In particolare ho notato IM 2 e AP 1 che lo stavano picchiando con alcuni calci mentre IM 1 gli ha fatto uno sgambetto quando il ACPR 4 ha tentato di fuggire, facendolo cadere a terra. Gli ha pure sferrato un calcio”
(verbale IM 3 del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 3-4).

                                         La donna ha, poi, ribadito la sua versione agli inquirenti un mese più tardi:

mi viene chiesto se al momento dell’aggressione ho visto IM 1 partecipare attivamente. Rispondo che l’ho visto dare una pedata al ACPR 4. Ha dato un calcio alla coscia del ACPR 4”
(verbale di confronto IM 1-IM 3 del 14 maggio 2012, allegato all’AI 40 in MP 2012.3257, pag. 4).

                                         IM 3 ha poi confermato la sua versione dei fatti anche dinanzi il PP (cfr. AI 168 in MP.2012.3257, pag. 8-9).

                               b.2.   IM 2 - che per tutta la durata dell’istruttoria ha negato le sue responsabilità (ammettendo di avere partecipato al pestaggio di ACPR 4 solo al dibattimento di primo grado) - ha spiegato agli inquirenti che:

Nel cimitero, ACPR 4 era all’interno della cappelletta con le spalle al muro. Vi ero anch’io. IM 1 lo ha preso per la giacca. ACPR 4 ha intuito cosa stesse per succedere, inteso che rischiava di essere picchiato ed ha tentato di fuggire. IM 1 lo ha fatto cadere con una pedata. Nel frattempo giunsero IM 3 e AP 1. ACPR 4 era a terra e loro lo hanno picchiato”
(verbale di IM 2 del 20 aprile 2012, in AI 196 in MP 2012.3257, pag. 10)

                                   c.   Le dichiarazioni di IM 3 e di IM 2 sono confortate da quelle di ACPR 4, il quale - pur dichiarando di non ricordare se IM 1 fosse una delle persone che lo aveva picchiato (cfr. AI 24 in MP 2012.3257, pag. 8) - ha precisato che, dopo che IM 2 lo aveva spruzzato con lo spray al pepe e che un’altra persona (verosimilmente IM 3) lo aveva spinto da tergo, ha tentato di fuggire, ma di non essere riuscito nel suo intento perché:

 

ho subito uno sgambetto che mi ha fatto cadere in avanti, sugli scalini del cimitero, ed in quel frangente sono stato colpito da un calcio al voto (recte volto)”
(verbale di ACPR 4 del 11 aprile 2012, allegato all’AI 22 in MP 2012.3257, pag. 5).

                                         La vittima ha inoltre riferito che le persone che lo picchiavano erano almeno “4 se non 5, io ne ricordo bene 2 dietro e 2 davanti” (cfr. AI 24 in MP 2012.3257, pag. 7), confermando così indirettamente il coinvolgimento di IM 1, ritenuta l’assenza sul luogo dei fatti di altre persone che, oltre ai tre coimputati rei confessi, potessero avere partecipato al pestaggio.

                                  d.   Va infine rilevato come anche le dichiarazioni di AP 1 - che ha dichiarato come IM 1 “doveva prendere le chiavi dalla tasca del ACPR 4, ma non ci è riuscito” (verbale AP 1 del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 3) - confortano l’ipotesi secondo cui anche lo stesso appellante, nonostante i suoi dinieghi, ha partecipato all’aggressione con un ruolo ben preciso, ovvero quello di sottrarre alla vittima le chiavi dell’auto al fine di appropriarsi dello stupefacente in essa depositato.

                             11.2.   Visto quanto precede questa Corte ritiene non sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che IM 1 - come IM 3 e AP 1 - ha aderito al piano di IM 2 teso a sottrarre lo stupefacente a ACPR 4 e che, per questo motivo, ha personalmente partecipato all’attacco nei confronti dell’uomo, infierendo su di lui quantomeno con uno sgambetto che lo ha fatto cadere e gli ha impedito la fuga e con dei calci.
Se ne conclude - considerate altresì le lesioni patite da ACPR 4 (cfr. AI 24 in MP 2012.3344 che riferisce - fra l’altro - di “faccia arrossata e occhi rossi per causa dello spray”, di una “contusione zona articolazione temporo-mandibolare” e di una “escoriazione ginocchio destro e sinistro”; cfr. pure la documentazione fotografica in AI 25 in MP 2012.3344) - che è del tutto corretta la condanna di IM 1 per aggressione ex art. 134 CP (cfr. DTF 135 IV 152 consid. 2.2.1, 118 IV 227 consid. 5.b; Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 134, n. 4 e segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 134, n. 3 e segg.; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 134, n. 1 e segg.) e che altrettanto corretto è l’accertamento del ruolo attivo dell’imputato fatto dai primi giudici.

 

                                12.   L’appellante contesta poi anche la sua condanna per infrazione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al quantitativo di marijuana procuratosi (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2).
In particolare egli sostiene che, dall’auto di __________, sono stati estratti all’incirca quattro panetti - “due panetti di un chilo e due di un po’ meno, ma forse all’incirca anche di un chilo” - e di essere sicurissimo che non stati presi 8 kg (verbale dib. d’appello, pag. 4).

                             12.1.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup chiunque senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

                          12.2.a.   Emerge dagli atti che IM 2 e ACPR 4 si erano accordati sulla fornitura di 8 kg di canapa.

                                         Il primo ha al riguardo dichiarato quanto segue:

inizialmente dovevano essere 3 kg di indoor e 3 kg di serra, quindi un totale di 6 kg per CHF 42'000. Poi però non c’era disponibilità di canapa indoor, perciò con ACPR 4 abbiamo parlato di 6 kg in totale di serra sempre per CHF 42'000. Alla fine l’accordo andato in porto era però per 8 kg di serra a CHF 42'000.-”
(cfr. AI 6 in MP 2012.3257, pag. 5).

                                         Analoghe le dichiarazioni di ACPR 4:

alla fine si giunse all’accordo di 8 chilogrammi di canapa per la somma di CHF 42'000.-. Qualsiasi qualità gli andava bene”
(verbale ACPR 4 del 11 aprile 2012, allegato all’AI 22 in MP 2012.3257, pag. 7).

                                         Del resto, anche l’imputato ha riconosciuto al dibattimento d’appello di avere saputo, perché se ne parlava in macchina, che “IM 2 si era messo d’accordo con ACPR 4 per 8 kg di canapa” (verbale dib. d’appello, pag. 4).

                                  b.   __________ - ovvero, il fornitore di ACPR 4 che lo aveva quel giorno accompagnato a __________ - ha tuttavia spiegato di avere:

effettivamente portato della canapa in auto a __________, ma non 8 kg, bensì 4,5 kg. Quel giorno dalla mia auto sono stati sottratti complessivamente 4 kg, mezzo chilo è invece rimasto a me, non sono riusciti a portarlo via. Se quel giorno fosse andato tutto bene, io il giorno dopo mi sarei recato a Svitto dove, per il tramite di un amico, avrei recuperato i 3,5 kg restanti”
(cfr. AI 138 in MP.2012.3257, pag. 3).

 

                                         __________, durante il medesimo interrogatorio, ha altresì specificato il motivo per cui egli non aveva portato con sé tutti gli 8 kg richiesti:

mentre ci trovavamo insieme all’interno del ristorante io gli ho detto che naturalmente avevo portato con me gli 8 kg di canapa, l’ho invitato ad uscire e a verificare con gli acquirenti se avessero tutti i soldi. Solo in un secondo momento ero intenzionato a dirgli che in realtà avevo con me per intanto solo 4,5 kg. Una volta accertata la presenza dei soldi, gli avrei detto che il giorno dopo potevo fare avere i 3,5 kg mancanti. In ogni caso pensavo che lo scambio non avrebbe avuto luogo lì, sul piazzale, quindi pensavo di avere ancora tempo per parlargli, cosa che poi non è stata possibile perché lui è stato aggredito”
(cfr. AI 138 in MP.2012.3257, pag. 4).

 

                                         Dal canto suo, ACPR 4, interrogato dal PP sull’effettiva presenza a __________ degli 8 kg di canapa, ha risposto:

non lo so. Se c’era vuol dire che l’aveva portata __________. Io non l’ho vista, né qualcuno mi ha detto che effettivamente c’era” (AI 24 in MP.2012.3257, pag. 4).

                                   c.   Ora, la versione di __________ secondo cui dalla sua auto non sono stati asportati 8 kg, ma un quantitativo inferiore di ca. 4 kg di canapa, oltre che ad essere compatibile con quanto spiegato da IM 1 al dibattimento (dall’auto sono stati estratti “due panetti di un chilo e due di un po’ meno, ma forse all’incirca anche di un chilo”) è confortato da ulteriori elementi:

 

                               c.1.   IM 3 ha riferito agli inquirenti:

 

a mio avviso non sono stati sottratti gli 8 chili di cui si parlava. Secondo me hanno preso 5 pacchi. Nel tragitto in bus AP 1 mi mostrò che nel sacco vi erano 5 pacchi che potrei stimare di 800/900 grammi a pacchetto. D’altra parte anche AP 1 alla mia richiesta, mi disse che potevano essere pacchi da 800 grammi”
(cfr. verbale del 13 aprile 2012, allegato all’AI 40 in MP.2012.3257, pag. 6).

                               c.2.   Un quantitativo di ca. 4 kg è compatibile pure con quanto riferito agli inquirenti da AP 1:

Io ho trattenuto per il mio compenso un chilogrammo. La IM 3 ha ottenuto un chilo, IM 1 più di tutto siccome aveva messo l’auto a disposizione. In effetti lui ha preso 2 o 3 chili. IM 2 si è tenuto un chilo o un chilo e mezzo. (…) A domanda rispondo che la canapa non è stata pesata per cui stimo ad occhio il quantitativo che ci siamo divisi”
(verbale del 21 settembre 2012, allegato all’AI 203 in MP 2012.3257, pag. 4).

                             12.3.   Alla luce di quanto precede questa Corte ritiene assodato che, il 3 aprile 2012, IM 1, unitamente ai tre coimputati IM 2, IM 3 ed AP 1, si è procurato - sottraendolo a ACPR 4 - ca. 4 kg di canapa, e non 8 kg come accertato dalla prima Corte.
Nulla muta alla sostanza delle cose il fatto che __________ (presso il cui appartamento IM 1, AP 1 ed IM 2 si erano recati dopo i fatti) ha spiegato alla polizia di avere sentito i coimputati parlare di un bottino di 7 kg di canapa (cfr. verbale del 18 aprile 2012, allegato all’AI 79 in MP.2012.3257, pag. 2). A mente di questa Corte, __________ ha infatti riportato delle semplici percezioni degli imputati che, in mancanza di altri elementi, non permettono di sconfessare quanto riferito dall’unica persona - __________ - che ha effettivamente pesato lo stupefacente e che ha fornito una spiegazione plausibile del perché non ha portato a __________ l’intero quantitativo pattuito.

Su questo punto pertanto l’appello merita accoglimento.

 

L’episodio della Posta di __________

                                13.   Per quanto concerne i fatti verificatisi dinanzi la Posta di __________ il 22 giugno 2012, IM 1 contesta la sua condanna per i reati di rissa e di lesioni semplici ai danni di ACPR 22.

                             13.1.   La prima Corte ha accertato che, la sera del 22 giugno 2012, dinanzi la Posta di __________, per futili motivi, è nata una rissa tra ACPR 21 e la sorella minore dell’imputato, __________. I primi giudici hanno poi assodato che, ad un certo punto, ACPR 22 - un giovane turista che, in compagnia della sua ragazza, passava nei pressi della Posta per caso - impressionato dalla violenza della colluttazione, decideva d’intervenire per separare le contendenti.
Sulla scorta delle deposizioni di ACPR 21, ACPR 22, __________ e __________ (rispettivamente, la sorella ed un’amica di __________), nonché di __________ (che pure passava di lì per caso), la prima Corte ha ancora stabilito che, ad un certo punto, sono intervenuti nella lite, a difesa di __________, l’imputato e una seconda persona (sul cui conto nessuno ha voluto fornire informazioni se non il soprannome di “Serpente”) che hanno caricato con calci e pugni ACPR 22 (cfr. sentenza impugnata, consid. 85 pag. 89-90).
Ciò posto, i primi giudici hanno concluso che, nonostante i dinieghi dell’imputato, ciò che emergeva dagli atti era concordante “nel senso della sua partecipazione alla rissa e della sua paternità sui colpi che hanno causato lesioni al ACPR 22” (cfr. sentenza impugnata, consid. 86 pag. 92).

                             13.2.   L’appellante sostiene, in sostanza, che il suo intervento era mirato a portare soccorso alla sorella minore e che egli ha, pertanto, agito in un eccesso di legittima difesa.
Egli invoca l’applicazione dell’art. 16 CP.

                          13.3.a.   Giusta l’art. 133 cpv. 1 CP, chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rissa è uno scontro fisico tra almeno tre persone che vi partecipano attivamente. Il comportamento punibile consiste proprio nel partecipare alla lite. La nozione di “partecipazione” deve essere intesa in senso lato. Deve, pertanto, essere considerato partecipante sia colui che colpisce un altro protagonista, sia chiunque prenda parte attivamente al litigio compiendo un atto di violenza (DTF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 2-5, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 10-11, Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 65 e seg.).
Come per il reato di aggressione, l’art. 133 cpv. 1 CP presuppone la morte o la lesione di una persona che è una condizione oggettiva di punibilità (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 7 e segg.; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133 n. 7).

                                         Dal profilo soggettivo è richiesta l’intenzione (cfr. DTF 106 IV 251 consid. 3b; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 13; cfr. Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133 n. 6).

                                         L’art. 133 cpv. 2 CP dichiara poi non punibile chi si limita a respingere gli attacchi od a separare i contendenti. Ciò è il caso qualora il partecipante ad una rissa si attivi unicamente per proteggere se stesso o un terzo o per separare gli avversari. In questo caso, infatti, il partecipante alla rissa, pur agendo attivamente, non provoca né alimenta lo scontro, ma si limita a contenerne i rischi (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 15, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 16 e segg., Donatsch, op. cit., pag. 66).

                                  b.   L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti.
Per lesione si intende ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione è stata, per esempio, qualificata quale via di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1); analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece, un pugno al viso inferto con violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74 IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27). La giurisprudenza del TF ha anche avuto modo di rilevare che un ematoma, in quanto risultato della rottura di vasi sanguigni sottocutanei che lascia tracce per più giorni, deve essere qualificato di lesione corporale (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 27; Corboz, op. cit., ad art. 123 n. 10).

                                   c.   Per quanto concerne il concorso tra i due reati si osserva che qualora l’intenzione di un partecipante a una rissa sia diretta anche all’inflizione di lesioni personali, egli deve essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 CP ma anche in virtù degli art. 122 e seg. CP (cfr. DTF 118 IV 227 consid. 5b; 83 IV 192).

                             13.4.   Sui fatti che hanno valso all’imputato l’accusa di rissa e di lesioni semplici emerge dagli atti quanto segue:

                                   a.   ACPR 22 è intervenuto per sedare la lite dopo aver visto che ACPR 21 era ferita in modo apparentemente serio (sanguinava in modo abbondante dal capo). Egli ha, al riguardo, dichiarato:

Subito sono corso verso di loro e tentavo di separarle, ma invano perché la donna più vecchia teneva fortissima la presa nei capelli della ragazza giovane non permettendole di scappare. (…) Notando il forte sanguinamento dalla fronte della signora, iniziavo a temere che potesse svenire, quindi la invitavo a sedersi, così che se avesse perso i sensi, non si sarebbe fatta ancora più male cadendo. Naturalmente mi trovavo sempre fra loro due per dividerle ed evitare che si colpissero ancora, perché entrambe cercavano ancora di picchiarsi”
(verbale ACPR 22 del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2)

 

                                         Le dichiarazioni di ACPR 22 sono, nella sostanza, confermate da quelle dei testi __________ e __________:

La situazione che ci si presentava davanti agli occhi era: una signora bionda coperta di sangue alla testa e alla parte superiore del corpo, proveniente da una ferita sopra la fronte, sedeva per terra tenendo per i capelli una ragazza giovane che a sua volta era tenuta da un giovane che tentava di separare le due donne”
(verbale __________ del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP 2012.8234, pag. 1-2).

“Questo turista è intervenuto tenendo il braccio della signora che teneva ancora i capelli di __________ e la teneva a terra, e diceva a __________ di stare calma. Ricordo che il turista diceva alle due contendenti: “ora rimanete ferme così sino all’arrivo della Polizia”. Secondo me il suo intento era di bloccare tutte e due, impedendo che continuavano ad azzuffarsi”
(verbale __________ del 8 agosto 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2).

                                  b.   Mentre ACPR 22 agiva come descritto, intervenivano nella disputa anche IM 1 e la persona soprannominata “__________” (che al dibattimento d’appello, IM 1 ha detto trattarsi di __________ di __________, cfr. verbale pag. 4), prontamente allertate da __________.
L’intervento di IM 1 e di “__________” è stato così descritto da ACPR 22:

 

Improvvisamente, non so da dove, sono giunti due ragazzi, che senza chiedere assolutamente nulla, mi hanno aggredito e picchiato prendendomi a pugni, calci, sberle. Uno di loro, che mi prendeva solamente a calci, si è tolto la cintura colpendomi più volte con essa. I segni della cintura sono ben visibili sul mio braccio destro
(verbale ACPR 22 del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

                                         __________ ha confermato che:

poco dopo arrivavano due ragazzi che intervenivano subito pesantemente con violenza contro il giovane che cercava di separare le due donne e una delle due donne. Uno di essi andava contro il ragazzo e l’altro contro una donna. In quel momento non capivo bene cosa stesse succedendo, ma rielaborando il fatto penso di poter dire che si stesse scagliando contro la ragazza bionda (ACPR 21 ndr.).
Precisando (recte preciso) che il ragazzo intervenuto nella seconda fase che si scagliava contro il ragazzo che cercava di separare le donne faceva uso probabilmente di una cintura e non so se interveniva anche con calci e pugni”
(verbale __________ del 23 giugno 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 2).

 

                                         __________, dal canto suo, ha così risposto agli inquirenti:

 

D3: chi è di voi che ha tirato un violentissimo calcio all’uomo che stava separando sua sorella dalla donna bionda e lo prendeva pure a cinghiate?
R3: il mio amico di cui non voglio dire il nome (“__________” ndr.).
D4: chi di voi ha preso a pugni e sberle l’uomo che stava tentando di separare le due contendenti?

 

R4: mio fratello IM 1.
(verbale __________ del 20 luglio 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

 

                                         Anche __________ ha spiegato che:

 

quando è arrivato IM 1 ha caricato il turista e poi tutti sono caduti sopra la “vecchia””
(verbale __________ dell’8 agosto 2012, allegato all’AI 1 in MP. 2012.8234, pag. 3).

                                   c.   A seguito dei colpi ricevuti, a ACPR 21 è stato diagnosticata una “ferita lacero-contusa alla tempia destra” che ha necessitato 4 punti di sutura, mentre a ACPR 22 è stato diagnosticato un trauma alla mandibola (“rossore e leggero gonfiore”) nonché “un graffio di ca. 3 cm” a livello dell’arto superiore sinistro (cfr. certificati medici 23 giugno 2012 della Dr.ssa med. __________ allegati all’AI 1 in MP 2012.8234).

                          13.5.a.   È innanzitutto pacifico che con il suo agire IM 1 ha realizzato il reato di lesioni semplici ai danni di ACPR 22.
Al di là del tentativo di relativizzare il suo intervento (“io sono intervenuto per separare”, “io non ho fatto niente, se non cercare di staccare la signora da mia sorella”, cfr. verbale dib. d’appello, pag. 4; cfr. anche AI 206 in MP 2012.3257, pag. 9; verbale 27 luglio 2012, allegato all’AI 1 in MP 2012.8234, pag. 2 e verbale del dibattimento di primo grado, pag. 3) risulta, infatti, dalle deposizioni succitate che egli - unitamente a “__________” - ha infierito sull’uomo con pugni e sberle causandogli il trauma mandibolare certamente costitutivo di una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP. Anche dal profilo soggettivo la realizzazione del reato è indubbia, ritenuto che egli - così agendo - era perfettamente consapevole che i suoi colpi mettevano in pericolo l’integrità fisica del turista.
L’imputato ha, poi, pacificamente realizzato anche il reato di rissa, avendo egli preso parte ad un litigio, durante il quale più persone - oltre a lui, “__________”, ACPR 21 e le sorelle __________ e __________ - si sono reciprocamente azzuffate e che ha avuto quale esito il ferimento di due persone (oltre al citato ACPR 22 ACPR 21)
Ritenuto l’accertamento secondo cui l’appellante non si è limitato a separare i contendenti, ma ha infierito su (almeno) ACPR 22 con sberle e pugni, è qui solo di transenna il caso di osservare che non vi è spazio, in concreto, per l’applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP.

                                  b.   Ciò posto si rileva come nemmeno giovi all’imputato appellarsi ad una situazione di legittima difesa ai sensi degli art. 15-16 CP.
Come visto, non emerge infatti dalla tavole processuali che fosse in corso, nell’istante in cui egli è intervenuto nella lite, un’aggressione di ACPR 22 nei confronti della sorella __________. Dalle deposizioni menzionate sopra, risulta piuttosto come il turista si sia limitato a cercare di separare le due contendenti, interponendosi tra di esse e come egli non abbia infierito né su una né sull’altra.
Ne discende che, non sussistendo in concreto un’aggressione da parte di ACPR 22 nei confronti di __________, non sono dati i presupposti per l’applicazione degli art. 15 e 16 CP.
Si osserva, inoltre, che nemmeno può essere ammessa una situazione di legittima difesa putativa. Posto che __________ e __________ (entrambi testimoni dei fatti senza esserne direttamente coinvolti e, dunque, da una prospettiva esterna) hanno riferito come ACPR 22 si limitasse a cercare di separare le contendenti, non si vede perché l’appellante avrebbe dovuto avere una percezione diversa della situazione.
La censura cade pertanto nel vuoto.

                                         Appello di AP 1

 

                                14.   AP 1 contesta unicamente la sua condanna per il reato di lesioni semplici ai danni di ACPR 26.

                             14.1.   I primi giudici - dopo aver passato in rassegna le deposizioni dell’imputato, di ACPR 26 nonché della teste TE 1 - hanno accertato che fu “il prevenuto, e non altri, a procurare alla vittima le notevoli lesioni visibili nelle fotografie agli atti”. Essi pertanto, “scartata ogni possibile ipotesi di legittima difesa o di effetto scusabile di legittima difesa”, hanno ritenuto AP 1 autore colpevole del reato di lesioni semplici (sentenza impugnata, consid. 80 pag. 88).

                             14.2.   Pur ammettendo di essere l’autore delle lesioni patite da ACPR 26, l’appellante sostiene che esse sono riconducibili al suo tentativo di respingere un’aggressione ingiusta della donna e che, pertanto, egli ha agito in un eccesso di legittima difesa discolpante ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 CP dovuta al suo stato di scusabile eccitazione.

                             14.3.   Sui fatti che hanno valso all’imputato l’accusa di lesioni semplici emerge dagli atti quanto segue:

                                   a.   Durante l’estate 2012 ACPR 26 (nata nel 1985, beneficiaria di una rendita AI e soggetta a tutela) ha ospitato per alcune settimane nel suo appartamento di __________ AP 1 e TE 1, una coppia di conoscenti che erano “per strada” e non avevano da dormire.
Così come indicato dai primi giudici, se AP 1 era per strada, ciò era dovuto al fatto che a partire dal 15 maggio 2012, egli si era reso irreperibile per sottrarsi all’ordine di lasciare il paese, impartitogli dall’UFM il 9 marzo 2012 (cfr. sentenza impugnata, pag. 87 consid. 79).
Il 13 agosto 2012, per futili motivi, è sorta tra la donna e AP 1 un’animata discussione.
L’accusatrice privata ha al riguardo spiegato:

 

il 13 agosto 2012 sono rientrata dalle vacanze a __________ e loro (AP 1 e TE 1 ndr.) erano rimasti da soli per una settimana.(…). Sono arrivata e c’era un casino in casa allora mi sono arrabbiata e gli ho ribadito il fatto che se volevano stare li dovevano rispettare le regole. Io ho iniziato ad alzare la voce ed anche AP 1 ha iniziato a gridare. (…) Ad un certo punto AP 1 ha iniziato a gridare e a diventare aggressivo allora io ho preso una scopa per spingerlo via. La scopa l’avevo già in mano perché stavo pulendo per terra. (…). Ad un certo punto AP 1 mi ha colpito in faccia con svariati pugni, credo 10, ma non sono sicura. Poi mi ha spinto per terra, mentre ero giù mi ha tirato altri 2 pugni. Alla fine è andato via, dicendomi che se avessi chiamato la polizia mi avrebbe ammazzato. Sapevo da TE 1 (TE 1 ndr.) che AP 1 era ricercato dalla Polizia. Anche per questo volevo mandarli via. Dopo che mi ha colpito è andato via di corsa lasciando tutto a casa. AP 1 mi ha colpito con tutte e due le mani e con un anello che portava mi ha causato un taglio sopra l’occhio sinistro”
(verbale ACPR 26 del 10 ottobre 2012, allegato all’AI 4 in MP. 2012.7640, pag. 2-3).

                                         Al dibattimento d’appello, l’imputato ha dichiarato:

Voglio dire che ACPR 26 è una persona strana. È grossa. Se ti prende, fa male. Mi ha ospitato nel periodo in cui io cercavo di non farmi prendere dalla polizia che mi cercava per l’espulsione.
Il tutto è nato per una canna che lei non ricordava di avere fumato. Così mi accusava di avergliela rubata. Si è arrabbiata e ha buttato per terra tutto quello che c’era sul tavolo. Ci siamo messi un po’ a parlare, ovviamente sclerando. Poi lei ha preso la scopa per pulire. Lei mi diceva di stare zitto, che ero una faccia di merda. Mentre mi insultava, mi si è avvicinata con la scopa in mano. Mi ha tirato un primo pugno. Io ho reagito dicendole “ACPR 26 smettila” perché io so come sono fatto. Mi ha colpito sul viso con il pugno, ma non mi ha fatto niente, perché sono abituato con mio padre. Io mi sono allontanato, ma lei si è nuovamente avvicinata con la scopa per tirarmela in faccia. Se fosse stata quella di plastica, ok. Ma era quella di alluminio. E penso che fa male. Allora mi è arrivato automatico. Ho bloccato la scopa con la mano e ho tirato. Ho tirato più di un pugno. È durato pochissimo. Mi sono fermato subito quando ho visto il sangue. ACPR 25 non è caduta per terra”
(verbale dib. d’appello, pag. 4).

                                         Sempre al dibattimento d’appello è poi stata sentita la moglie dell’imputato, TE 1, pure presente nel momento dei fatti.
La donna ha riferito:

Quando è successo l’episodio con ACPR 26, mio marito era suo ospite, nel senso che viveva da lei. Ricordo che si era offerta di ospitarlo per qualche settimana perché lui aveva il problema con la polizia. Io ero presente il 13 agosto 2012. Ero lì. All’epoca ero già la compagna di AP 1.
Ricordo che è iniziata una discussione per via di una canna. ACPR 26 sosteneva che doveva esserci ancora una canna. In realtà, lei se l’era fumata la mattina, ma sosteneva che AP 1 glie l’aveva rubata. Allora la ACPR 26 ha dato un po’ fuori di testa. C’era un tavolo con su dei piatti e dei bicchieri e lei li ha buttati tutti per terra. Dopo ha cominciato a urlare addosso a AP 1. Poi la discussione andava anche su altri temi. ACPR 26 sosteneva che io dovevo pagarle la fattura del telefono perché lei era stata una settimana al mare, mi chiamava dall’Italia per chiedermi come stava il suo cane di cui ci occupavamo io e AP 1. In realtà non lo diceva a me, ma lo diceva a AP 1. Poi ACPR 26, urlandogli “ti ammazzo”, ha colpito AP 1 con un pugno in faccia. Preciso però che, visto che io stavo aiutando a pulire per terra, l’ho visto solo con la coda dell’occhio e non posso dirlo se l’ha colpito o no. Però, lì mi sono girata e ho visto che ACPR 26 stava tentando di colpire AP 1 con la scopa. AP 1 ha reagito bloccando la scopa con una mano e colpendo ACPR 26 con dei pugni sul viso. Io penso che non erano più di 5-6 pugni. È stato tutto molto veloce: quando io stavo per intervenire per separarli AP 1 si era già fermato di suo”
(verbale dib. d’appello, pag.6-7).

                                  b.   A seguito dei colpi ricevuti, a ACPR 26 è stato diagnosticato un trauma cranico lieve, delle “contusioni al volto con ematoma periorbitale sinistro” e “ferita lacero-contusa profonda sopraccigliare sinistra”, una “contusione oculare sinistra con iposfagma” nonché delle “multiple ferite nel cavo orale a livello del labbro superiore ed inferiore” (cfr. certificato medico 13 agosto 2012 del dr. med. __________ allegato all’AI 1 in MP 2012.7640).

                             14.4.   Non è in concreto contestato che è stato AP 1 ad infliggere a ACPR 26 le ferite descritte nel certificato medico in atti. Che tali ferite rappresentino delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP pure è pacifico.
La questione sollevata dalla difesa secondo cui l’imputato avrebbe agito in una situazione di legittima difesa deve essere evasa negativamente per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo rilevato che i colpi inferti dall’appellante a ACPR 26 non sono stati conseguenti al pugno asseritamente infertogli al viso dalla donna (dopo il quale egli ha spiegato di aver semplicemente detto a ACPR 26 di smetterla e di essersi poi allontanato; cfr anche sue dichiarazioni al dibattimento d’appello), ma all’attacco da essa mossogli in un secondo momento con la scopa.
Dalle convergenti dichiarazioni dell’imputato e della teste TE 1 (cfr. in particolare, verb. dib. d’appello pag. 4 e 7) risulta però che AP 1 ha colpito la donna dopo che egli aveva già bloccato la scopa con una mano e quando, dunque, la minaccia non era più né attuale né imminente. L’appellante ha dunque agito in quella situazione definita dalla dottrina “legittima difesa estensiva” (ovvero, quella fase che avviene appena prima dell’inizio o immediatamente dopo la fine dell’attacco, cfr. Seelmann, in Basler Kommentar, StGB I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 16, n. 4; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3a edizione, Berna 2005, § 10, n. 85; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, § 4, n. 962; Monnier, in Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 16, n. 5-6) e che il TF ha stabilito non rientrare nel campo di applicazione dell’art. 16 CP (cfr. STF 6B_383/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4; 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2).

Ne discende che, anche su questo, punto l’appello deve essere respinto.

 

Commisurazione della pena

                                15.   Commisurando la pena a carico di IM 1, i giudici di prime cure hanno ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 18 mesi con computo del carcere preventivo sofferto.
La prima Corte ha negato all’imputato la concessione del beneficio della sospensione condizionale, dopo avere rilevato come gli elementi che emergono dagli atti (propensione a delinquere, assenza di una reale possibilità di impiego) depongono per una prognosi sfavorevole.
I primi giudici hanno, infine, revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli con DA del 6 luglio 2009 (sentenza impugnata, consid. 92-93, pag. 96-98).


Quanto a AP 1, la prima Corte ha spiegato che - considerato il tipo ed il numero di reati da lui commessi e tenuto conto a suo favore delle parziali confessioni, del suo ruolo secondario (per rapporto all’ideatore IM 2) nell’aggressione finalizzata al possesso di canapa, della sua giovane età - si giustificava la sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi.
Alla pena i primi giudici non hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale, ritenendo la prognosi di AP 1 negativa a motivo della sua propensione a delinquere e della mancanza di prospettive in Svizzera.
La prima Corte ha altresì revocato la sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflittagli il 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni (sentenza impugnata, consid. 90-91, pag. 94-96).

                                16.   Al dibattimento d’appello IM 1 ha chiesto di essere condannato ad una pena sospesa condizionalmente o, in via subordinata, ad una pena parzialmente sospesa.
Dal canto suo, AP 1 ha chiesto la riduzione della pena inflittagli ad un massimo di 24 mesi al beneficio della sospensione condizionale e il mantenimento della sospensione condizionale della pena di cui al decreto d’accusa del 14 giugno 2011 o, in alternativa, la pronuncia, nei suoi confronti, di una pena unica contenuta in due anni.
Il procuratore pubblico ha chiesto, per quanto concerne AP 1, la condanna alla pena detentiva di 3 anni integralmente da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflittagli in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni e, per quanto concerne IM 1, la condanna alla pena detentiva di 22 mesi integralmente da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflittagli in data 6 luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                              17.a   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                  b.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

                                   c.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                                  d.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                18.   Per quanto concerne innanzitutto AP 1, si osserva che egli, oltre che per il reato di lesioni semplici - discusso nel presente giudizio - risponde anche per una serie di altri reati, non oggetto di impugnativa in questa sede:

 

                                     -   rapina
(reato punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, cfr. art. 140 cifra 1 CP);

                                         -  aggressione,

                                         -  ripetuto furto consumato e tentato,
(reati puniti con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria, cfr. art. 134 CP);

 

                                         -  lesioni semplici,

                                         - ripetuto danneggiamento,
- ripetuta violazione di domicilio,
- infrazione alla LF sugli stupefacenti,
- ripetuto furto d’uso, consumato e tentato,
- ripetuta guida senza autorizzazione,

                                             (reati puniti con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria, cfr. art. 123 cifra 1, 144 cifra 1 CP, 186 CP, 19 cpv. 1 LStup, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 LCStr);

                                         -  infrazioni alla LF sugli stranieri,
(reato punito con una pena detentiva sino a 1 anno o con una pena pecuniaria, cfr. art. 115 cpv. 1 LStr);

                                     

                                         -  vie di fatto nonché
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                             (reati puniti con una multa, cfr. art. 126 CP e art. 19a LStup).

                                         In funzione del quadro edittale, il reato più grave di cui AP 1 risponde è la rapina. Tuttavia, i fatti sottostanti a questa connotazione giuridica (qui non contestata) sono, in sé, banali: in sintesi, durante un viaggio in treno, l’amico che era con lui (__________) non voleva ridare al legittimo proprietario (un altro ragazzo che era seduto con loro) il telefonino che gli aveva preso e, in risposta alle sue ripetute richieste di restituzione, AP 1 è intervenuto colpendolo (cfr. verbali ACPR 27 14 settembre 2011, AP 1 19 ottobre 2011 e __________ 20 ottobre 2011, tutti allegati all’AI 5 in MP 2011.7950). Egli risponde, dunque, per una rapina che, per gravità, si situa ai livelli inferiori. Da un lato, perché essa ha avuto conseguenze più che contenute sia per quanto concerne la lesione del patrimonio della vittima (cui è stato sottratto unicamente un telefono cellulare e, poi, i due autori gli hanno restituito la carta SIM e la Memory Card) sia per quanto riguarda la lesione della sua integrità fisica (AP 1 ha inferto al ragazzo una gomitata e tre pugni al viso che non hanno richiesto, per quel che consta, il ricorso a cure mediche). Dall’altro, per la totale assenza di pianificazione (l’iniziativa era tutta di __________ e AP 1 ha detto, al riguardo, di non avere mai nemmeno tenuto in mano il natel e di nemmeno sapere, in realtà, perché era intervenuto, cfr. suo verbale 19 ottobre 2011 all’AI 5 in MP 2011.7950, pag. 2) e per le modalità d’esecuzione denotanti una scarsa pericolosità dell’autore. Se è vero che simili episodi non vanno banalizzati ed esigono una ferma reazione, è anche vero che il loro valore delinquenziale e il loro grado di pericolosità non va enfatizzato oltremodo, trattandosi pur sempre di episodi di devianza giovanile, essenzialmente attribuibili più a situazioni di

                                         emarginazione e disagio che non ad un’effettiva volontà o personalità delinquenziale. Non va, infatti, dimenticato che AP 1 non ha avuto né una scolarità normale, né una famiglia che potesse sostenerlo nemmeno in un percorso formativo empirico, l’unico che a lui era accessibile e che è stato, perciò, abbandonato a se stesso negli anni più problematici e delicati per lo sviluppo della personalità.

Anche l’aggressione ai danni di ACPR 4, ancorché più grave rispetto alla rapina per quanto concerne la lesione del bene giuridico protetto (la vittima ha subito una contusione all’articolazione temporo-mandibolare, un’escoriazione al ginocchio destro e sinistro e degli arrossamenti al viso e agli occhi a causa dello spray), si attesta dal profilo oggettivo ad un livello medio-basso. Le escoriazioni e le contusioni subite da ACPR 4 si sono, infatti, risolte senza alcuna conseguenza, in breve tempo e senza particolari cure mediche. Inoltre, la colpa di AP 1 appare di intensità lieve anche dal profilo della qualità della sua partecipazione al reato. Da un lato, egli non ha avuto alcun ruolo nell’ideazione e nella pianificazione del reato cui ha partecipato, in sostanza, semplicemente per aderire alla richiesta “di sostegno” che un amico rivolgeva a lui e, contemporaneamente, ad altri membri del gruppo. Se è vero che egli ha aderito consapevolmente ad un reato i cui contorni gli erano chiari, è anche vero che va considerata, ad attenuazione della sua colpa, la nota forza trainante esercitata dal “gruppo” sugli adolescenti.

Di gravità leggermente più alta - perché riferita ad un quantitativo relativamente importante di marijuana - l’infrazione semplice alla LStup. Essa rimane, comunque, ai limiti inferiori ritenuto che AP 1 risponde soltanto per il possesso dello stupefacente e non per la sua vendita. Inoltre, anche per questo reato, valgono le circostanze soggettive attenuanti appena descritte in relazione al reato di aggressione.


Oggettivamente, avuto riguardo alla lesione del bene protetto, più grave è la colpa di AP 1 per le lesioni inflitte a ACPR 26 che, come visto, ha rimediato un lieve trauma cranico, delle contusioni al volto, una profonda ferita lacero-contusa nella zona sopraccigliare e delle ferite multiple nella cavità orale. Tuttavia, sempre dal profilo oggettivo, occorre considerare, quale fattore attenuante, il fatto che le lesioni si sono risolte senza conseguenze e in tempi, tutto sommato, brevi. Dal profilo soggettivo, va invece considerato, a parziale attenuazione della sua colpa, che egli ha agito nel corso di un litigio, dopo che il suo “interlocutore” gli aveva dato un pugno e aveva cercato di colpirlo con la scopa. Se questo, come indicato sopra, non realizza i presupposti degli art.15 e 16 CP, il contesto in cui egli ha agito va comunque considerato a parziale attenuazione della sua colpa.

Per quanto concerne i furti ripetuti, va, innanzitutto ,considerato che AP 1 ha portato a termine soltanto due furti e che gli altri 4 sono soltanto tentati, ciò che attenua, e di molto, il valore aggravante della ripetitività del reato. Inoltre, sempre in considerazione del grado di lesione del bene protetto, va considerato, ad attenuazione della colpa del condannato, il ridotto  valore della refurtiva (fr. 371.-). Va, inoltre, sempre ad attenuazione della sua colpa, considerato che AP 1 non ha commesso i suoi furti in abitazioni, uffici o altre imprese, ma si è essenzialmente limitato allo scasso di alcuni apparecchi per il cambio di monete o di gettoniere siti in autolavaggi facilmente accessibili: si tratta, infatti, di una modalità d’azione tipica della devianza giovanile e che è rivelatrice dell’assenza di una reale pericolosità delinquenziale. AP 1 risponde, in sostanza, per dei furtarelli. Se è vero che essi esigono una risposta ferma, è anche vero che la risposta della giustizia penale deve essere commisurata alla loro effettiva gravità.


Visto il danno causato (complessivi fr. 9'031.65), dal profilo oggettivo, più grave - ma pur sempre di grado medio - è la colpa del condannato relativamente ai ripetuti danneggiamenti, legati agli scassi ma anche ad alcuni furti d’uso).

Lieve è, poi, la colpa di AP 1 per i tre episodi di violazione di domicilio (legati agli scassi) e per il soggiorno illegale costitutivo di infrazione alla LF sugli stranieri. Per quest’ultimo reato, va considerato, ad attenuazione della colpa dell’autore, il comprensibile smarrimento provato da chi, a soli 19 anni, è costretto a lasciare il paese in cui è cresciuto e tornare in quello che è, sì, il suo paese d’origine, ma di cui nulla conosce (nemmeno la lingua) e in cui non ha più alcun legame familiare.

Non meritano particolari argomentazioni gli 8 episodi di furto d’uso (di cui 1 tentato) e i 7 episodi di ripetuta guida senza autorizzazione se non per rilevarne la ripetitività - ciò che è considerato come un’aggravante - e sottolinearne la natura che inserisce, ancora una volta, l’agire di AP 1 in un contesto di devianza giovanile.

Tutto ciò ritenuto, e ricordato che, presi a sé stante (ma non solo), tutti gli episodi di cui AP 1 risponde sarebbero risolvibili con un decreto d’accusa, ritenuto

-  il quadro edittale in cui ci si muove

-  la bassa gravità oggettiva e soggettiva della colpa di AP 1 (per le considerazioni sin qui svolte) in relazione ai reati di cui risponde

-  la sua parziale collaborazione con gli inquirenti

-  il tutto sommato contenuto rischio di recidiva (che sarà discusso nel considerando seguente),

 

                                         questa Corte ritiene giustificata l’inflizione di una pena detentiva di 18 mesi.

Alla pena detentiva dev’essere cumulata una multa di fr. 300.- per le contravvenzioni commesse dall’insorgente e, meglio, per le vie di fatto ai danni di ACPR 25 nonché per le ripetute contravvenzioni alla LStup (punto D.6 e D.10 AA n. 65/2013 del 20 giugno 2013), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la multa sarà commutata in 3 giorni di detenzione (art. 106 cpv. 2 CP).

                             19.a.   Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1).
Per stimare il rischio di recidiva - occorre procedere ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura condotta (ad esempio il rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali o la dipendenza da sostanze). Determinante è la situazione personale al momento della decisione. È illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

                                  b.   Al riguardo, si osserva che, quella in oggetto, è la prima condanna che AP 1 subisce dopo il raggiungimento della maggiore età. Egli ha un unico precedente, ma da minorenne: si tratta della condanna alla pena sospesa di 90 giorni di detenzione per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e per ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
La scrivente Corte ha avuto, al riguardo, uno sguardo meno severo di quello della prima Corte.
Ricordato che il TF ha più volte stabilito che un precedente, ancorché specifico, da solo non basta a fondare una prognosi sfavorevole (cfr., ad esempio, DTF 118 IV 97 consid. 1a pag. 99; STF 6P.7/2007, 6S.23/2007 del 4 maggio 2007, consid. 10.2, STF 6S.380/2003 del 4 dicembre 2003, consid. 4.2) e che questo principio deve valere, a maggior ragione, nei casi in cui il precedente si situa prima dei 18 anni e si riferisce a reati quali la contravvenzione alla LStup e a furtarelli (quand’anche ripetuti), va osservato che il ragazzo è apparso a questa Corte profondamente pentito per quanto commesso. Egli è apparso maturato, dapprima dall’esperienza dell’espulsione dalla Svizzera e della dura vita in __________ (dove egli ha dichiarato di lavorare nel settore primario per pochi euro al giorno) e, poi, da quella della paternità. Anche la sua presenza al dibattimento è stata letta in modo positivo, ritenuto che egli, comparendo dinanzi alle autorità elvetiche, si è esposto al rischio di essere arrestato (la PP aveva, con l’appello incidentale, chiesto la sua condanna a 3 anni da espiare) ciò che è stato interpretato da questa Corte come denotante da parte sua una buona assunzione di responsabilità e volontà di emendamento.
Ciò ha portato la Corte a concludere che non è necessario, per trattenere AP 1 dal commettere nuovi reati, infliggergli una pena da scontare. E che, anzi, una pena sospesa avrà maggiore e sufficiente effetto dissuasivo.
La pena detentiva di 18 mesi deve, dunque, essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Il periodo di prova è stabilito in 5 anni (cfr. art. 44 cpv. 1 CP).

 

                                20.   Dal canto suo IM 1 risponde in pratica per due episodi che, in diritto, hanno configurato quattro reati, e meglio per:

                                         - aggressione
(reato punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria, cfr. art. 134 CP),

 

                                         - infrazione alla LStup,

                                         - rissa e

                                         -  lesioni semplici

                                            (reati puniti con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria, cfr. art. 133 cpv. 1, 123 cifra 1 CP e 19 cpv. 1 LStup).

 

                                         Della gravità oggettiva dei primi due reati già si è detto in relazione a AP 1. Valgono anche per IM 1 le considerazioni svolte sopra in relazione agli aspetti soggettivi legati al reato, in particolare quelli legate all’assenza di partecipazione alla pianificazione dei reati e all’adesione immediata anche dovuta alla forza trainante del “gruppo”.

 

                                        

Dal profilo oggettivo, è di gravità media la sua colpa per la  partecipazione alla rissa che ha coinvolto 6 persone di cui 2 hanno subito delle ferite, di gravità medio-bassa la specifica lesione semplice ai danni di ACPR 22 ritenuto che i pregiudizi alla salute dell’uomo sono stati piuttosto contenuti (un trauma alla mandibola e un graffio di 3 cm sul braccio sinistro).
Leggermente più attenuata appare, per contro, la sua colpa soggettiva riferita ai fatti di __________, ritenuto che il suo intervento - seppur decisamente sopra le righe e, come visto, non coperto da legittima difesa - è avvenuto in risposta ad una richiesta d’aiuto da parte della sorella.
Pertanto, ritenuto il quadro edittale in cui ci si muove (art. 49 cpv. 1 in combinazione con l’art. 134 CP), e considerato che i fattori legati all’autore, fatta eccezione per la giovane età, sono essenzialmente negativi (si pensi in particolare ai 4 precedenti penali, tra cui uno specifico per lesioni semplici e alla circostanza secondo cui i fatti di Locarno sono stati commessi neanche un mese dopo la sua prima carcerazione per i fatti di __________ ciò che dimostra una certa determinazione nel delinquere) - questa Corte ritiene equo infliggere all’appellante una pena detentiva di 12 mesi di detenzione.

                                21.   La pena dovrà essere interamente scontata per i motivi indicati dai primi giudici al consid. 93 della sentenza impugnata (che qui, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiama) cui si aggiungono le seguenti considerazioni.
Non hanno convinto questa Corte le dichiarazioni del condannato sul  nuovo posto di lavoro quale venditore che l’imputato ha dichiarato di avere ottenuto presso la __________ di __________ (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2). A parte il fatto che il titolare della ditta (e datore di lavoro) è, per finire, risultato essere il compagno della madre dell’imputato, sorprende la circostanza secondo cui IM 1 - nonostante i quasi due anni trascorsi dai fatti qui in esame - abbia iniziato a lavorare solo poche settimane prima dell’inizio del dibattimento d’appello (cfr. contratto di lavoro allegato al doc. CARP XXI che prevede l’entrata in servizio il 1° maggio 2014). Così come presentata al dibattimento, la nuova attività lavorativa è apparsa a questa Corte come un espediente processuale finalizzato all’ottenimento della sospensione condizionale della pena. Carta questa, del resto, già tentata dall’appellante anche dinanzi i primi giudici, laddove aveva preteso essere stato assunto da una carrozzeria senza tuttavia riuscire a rendere verosimile tale ipotesi, (cfr. sentenza impugnata, consid. 3 pag. 49 e consid. 93 pag. 97).
Conforta poi ulteriormente la prognosi negativa l’indomita propensione dell’appellante a menare le mani visto che continua a macchiarsi di reati contro l’integrità fisica. Dopo avere subito una prima condanna per lesioni semplici nel 2011 e dopo aver commesso i reati di cui è stato ritenuto colpevole in questa sede, egli non ha esitato a rendersi protagonista di un ulteriore episodio di violenza avvenuto a __________ nel febbraio di quest’anno, per il quale il Ministero pubblico ha aperto un nuovo procedimento a suo carico (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 9 e doc. CARP XXII). Preoccupa inoltre il fatto che egli si è reso colpevole dell’episodio di __________ neanche un mese dopo essere stato liberato dalla carcerazione subita per i fatti di __________ e che egli ha poi delinquito ancora a __________ nonostante avesse già subito una condanna da parte del TPC: ciò dimostra che l’imputato nulla ha imparato dai suoi contatti con la giustizia.

 

 

                                         Revoca della sospensione condizionale di precedenti condanne

 

                                22.   In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.
Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).
Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP).
Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).
Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Come per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La pena sarà dunque revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3).

                                23.   Vista la prognosi non sfavorevole evidenziata al consid. 19.b, si rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflitta a AP 1 in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni, così come da lui espressamente richiesto. Questa Corte ne proroga però il periodo di prova di un anno.

                                24.   Con riferimento al rischio di recidiva messo in evidenza al consid. 21 - che, a mente di questa Corte, resta attuale nonostante l’effettività della nuova pena - deve invece essere revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- inflitta ad IM 1 in data 6 luglio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                                25.   La Corte - nonostante l’accertamento sul quantitativo di stupefacente di cui al consid. 12 - ha rinunciato a modificare (in applicazione dell’art. 392 CPP) il dispositivo del giudizio impugnato relativo alla condanna dei correi di IM 1 per infrazione alla LStup, ritenuto che la nuova circostanza non influisce minimamente sulla commisurazione delle loro pene (visto, soprattutto, il genere di stupefacente oggetto di reato).

Tassazione delle note d’onorario

 

                                26.   L’avv. DI 2 ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 20 maggio 2014 (cfr. doc. dib. appello 1).
Le prestazioni in essa esposte appaiono giustificate e vengono integralmente approvate computando in aggiunta il dispendio orario relativo al dibattimento d’appello, come espressamente chiesto dal difensore d’ufficio.
Anche la nota d’onorario 20 maggio 2014 dell’avv. DI 1 è integralmente approvata.

                                         Tassa di giustizia e spese

                                27.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, rimangono a carico di IM 1, AP 1, IM 2 e IM 3 con la ripartizione interna stabilita dai primi giudici.
Le tasse e le spese degli appelli e degli appelli incidentali sono attribuite, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

                                         12, 22 cpv. 1, 51, 69, 70, 123 cifra 1, 126, 133, 134, 139 cifra 1, 140, 144 cpv. 1, 186 CP,

                                         19 cifra 1, 19a LStup,

                                         94 cpv. 1, 95 cpv. 1 LCStr,

                                         115 cpv. 1 lett. b LStr,
42 e segg. 47, 49, 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

 

pronuncia:                

 

                               1.a.   L’appello di IM 1 è parzialmente accolto.

 

b.L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

c.   L’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di IM 1 è respinto.

d.   L’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di AP 1 è respinto.

 

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nonché 12 della sentenza 29 agosto 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole,

 

                                         oltre che di aggressione, infrazione alla LF sugli stupefacenti, rapina, ripetuto furto consumato e tentato, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, vie di fatto, infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuto furto d’uso consumato e tentato, ripetuta guida senza autorizzazione e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (condanne passate in giudicato),

di lesioni semplici per avere, a __________, il 13 agosto 2012, colpendola al viso con dei pugni, cagionato lesioni a ACPR 26.

 

                               1.2.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

                             1.2.1.   aggressione per avere, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1, a __________, il 3 aprile 2012, partecipato all’aggressione di ACPR 4;

                             1.2.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti per essersi, in correità con IM 3, IM 2 e AP 1, a __________, il 3 aprile 2012, senza esere autorizzato, procurato ca. 4 kg di canapa, sottratta con violenza a ACPR 4;

 

                            1.2.3.   rissa per avere, a __________, il 22 giugno 2012, partecipato ad una rissa che ha cagionato lesioni corporali a ACPR 21 e ACPR 22;

                             1.2.4.   lesioni semplici per avere, a __________, il 22 giugno 2012, cagionato intenzionalmente a ACPR 22 un trauma mandibolare ed escoriazioni;

      1.3.   AP 1 è condannato:

  1.3.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;

  1.3.1.1.   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

  1.3.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3 (tre) giorni;

  1.3.3.   non è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 90 giorni inflitta in data 14 giugno 2011 dalla Magistratura dei minorenni, ma il periodo di prova è prorogato di un anno.

      1.4.   IM 1 è condannato:

  1.4.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

  1.4.2.   è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflitta in data 6 luglio 2009 dalla Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                               1.5.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 23'456.60, sono posti a carico dei condannati con ripartizione interna in misura di 3/8 a carico di IM 3, 2/8 a carico di IM 2, 2/8 a carico di AP 1 e 1/8 a carico di IM 1 e, per essi (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

                            1.6.a.   La nota professionale 20 maggio 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

 

-  onorario                                   fr.     2'535.00

-  spese                                       fr.          86.00

-  IVA (8%)                                  fr.        209.70          

Totale                                          fr.     2'830.70

 

                                         e posta a carico dello Stato.

 

                                  b.   La nota professionale 20 maggio 2014 dell’avvocato DI 2 è approvata per:

                                        

-  onorario                                   fr.     2'916.00          

-  spese                                       fr.        132.00

-  IVA (8%)                                  fr.        243.85          

Totale                                          fr.     3'291.85

 

e posta a carico dello Stato.

 

                            1.6.1.   Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                            1.6.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

 

                            1.6.3.   AP 1 e IM 1 sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le note d’onorario del loro patrocinatore d’ufficio non appena le loro condizioni glielo permetteranno.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello di IM 1, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia      fr.      800.-
b) altri disborsi              fr.      100.-

                                        fr.      900.-

 

sono posti per per 2/3 a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato e per il rimanente a carico dello Stato.

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia      fr.      800.-
b) testi                            fr.      120.-

c) altri disborsi              fr.      100.-

                                        fr.   1'020.-

 

                                         sono posti per 1/3 a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato e per il rimanente a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di IM 1, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia      fr.      500.-
b) altri disborsi              fr.      100.-

                                        fr.      600.-

 

sono posti a carico dello Stato.

                                   5.   Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico incidentale a quello di AP 1, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia      fr.      500.-
b) altri disborsi              fr.      100.-

                                        fr.      600.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

 

                                   6.   Intimazione a:

 

 

 

                                   7.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

    Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 

    6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

-   Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,

    Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona

-   Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa,

    6501 Bellinzona

-   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16,

    3003 Berna

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

    3003 Berna

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.