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Incarto n. |
Locarno 15 luglio 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 dicembre 2012 da
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A. _______ (AP)
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contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di |
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IM 1
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richiamata la dichiarazione di appello 30 gennaio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa 12 aprile 2011, confermato il 3 maggio 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di falsità in documenti per avere, a [...]in data 25 ottobre 2007, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, formato un documento falso, segnatamente, per avere, in qualità di capo filiale XXX, allestito i bollettini di consegna n., , , e apponendo sugli stessi la firma dell'ex-dipendente di XXX, A. _______, allo scopo di recuperare uno scoperto pari a fr. 2'486.55 concernente dei lavori eseguiti dall'ex-dipendente per conto di XXX non fatturati ai relativi clienti, falsi documenti quest'ultimi prodotti da XXX nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 3'600.– (corrispondente a 30 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna) e alla multa di fr. 300.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–, proponendo inoltre il rinvio dell'accusatore privato al foro civile per le sue pretese.
Contro il decreto d'accusa appena citato IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- a conclusione del dibattimento, con sentenza del 14 dicembre 2012 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall'imputazione di falsità in documenti (dispositivo n. 1), ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia, le spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–, e fr. 600.– a carico dell'accusatore privato in caso di richiesta di motivazione da parte sua (dispositivo n. 2), disponendo infine il versamento di un'indennità da parte dello Stato di fr. 5'000.– a IM 1 sulla base dell'art. 429 CPP (dispositivo n. 3);
preso atto che: - annunciato l'appello il 9 dicembre 2012, il procuratore pubblico non ha fatto seguire la relativa dichiarazione, sicché l'impugnativa - trattata separatamente all'inc. 17.2013.15 - è stata stralciata dai ruoli con decreto 19 febbraio 2013;
- con dichiarazione in calce al verbale del dibattimento l'accusatore privato A. _______ ha chiesto la motivazione scritta della sentenza 14 dicembre 2012, formulando contestualmente annuncio d'appello.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 30 gennaio 2013, egli ha poi precisato di impugnare la sentenza nella sua integralità, postulando la condanna di IM 1 per il reato di falsità in documenti, come da decreto d'accusa, con tassa e spese giudiziarie di complessivi di 1'300.– (fr. 700.– + fr. 600.–) a suo carico, unitamente ad un'indennità di fr. 5'000.– basata sull'art. 433 CPP, sempre a suo carico ma a favore dell'accusatore privato;
- con scritto 26 febbraio 2013 IM 1 ha dichiarato di opporsi all'appello dell'accusatore privato e postulato la conferma della sentenza di primo grado, auspicando lo svolgimento della procedura in forma scritta;
- un'istanza probatoria 11 marzo 2013 dell'appellante è stata accolta limitatamente alla domanda di audizione testimoniale di TE 1;
- con scritto 25 marzo 2013 il procuratore pubblico ha comunicato la sua rinuncia a comparire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa e la conseguente condanna di IM 1;
esperito il pubblico dibattimento il 19 aprile 2013 durante il quale:
- l'accusatore privato ha postulato l'accoglimento dell'appello;
- l'imputato ha postulato la conferma della sentenza di primo grado facendo inoltre richiesta di un'indennità di fr. 5'200.– per le spese di patrocinio della sede di appello;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina integralmente e liberamente (“per estenso”, “plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il Tribunale federale ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
Il contesto emerso dall'istruttoria
2. Proveniente da un'attività di meccanico in proprio, A. _______ ha lavorato dal 1° luglio al 28 settembre 2007 alle dipendenze della XXX (ora [...]), presso l'officina meccanica e di gommista della filiale di [...][...]. Direttore di filiale, e suo superiore gerarchico, era IM 1, mentre TE 1 ricopriva la carica di direttore amministrativo di XXX. Il rapporto di lavoro ha avuto vita breve a causa dei difficili rapporti tra A. _______ e IM 1 che hanno indotto XXX a disdire il contratto il 24 settembre 2007 con effetto 31 ottobre 2007. Di fatto A. _______ è stato attivo in ditta fino al 28 settembre 2007 (AI 42).
a. Il 10 ottobre 2007, dopo un colloquio con TE 1, A. _______ gli consegnava uno scritto, nel quale dichiarava di rinunciare alla retribuzione salariale per il mese di ottobre 2007, confermando di aver regolarmente ricevuto il salario del mese di settembre 2007. Soggiungeva poi: “Io devo ancora (come [...]) alla società XXX indicativamente Fr. 2'000.– e come lavori da me svolti ai miei clienti presso XXX, indicativamente Fr. 2'500.– che salderò entro venerdì 12.10.2007”. In calce al documento vi è la sua firma, assistita da quella di TE 1 “per accettazione” (AI 44, doc. C).
b. Come dipendente di XXX A. _______ eseguiva anche riparazioni e lavori di meccanica per suoi clienti privati, incassando la relativa mercede per conto del datore di lavoro. Al momento di lasciare la ditta, alcuni di questi lavori non erano ancora stati saldati, sicché TE 1, d'intesa con IM 1, decideva di fatturarli direttamente a A. _______ (AI 42, pag. 2, AI 43, pag. 2).
Il 25 ottobre 2007 IM 1 provvedeva ad allestire i bollettini di consegna n. di fr. 60.–, n. di fr. 229.–, n. di fr. 337.–, n. di fr. 461.– e n. di fr. 1'061.–, intestandoli a A. _______. Di seguito, apponeva la propria firma in calce ai singoli bollettini, nello spazio riservato alla “Firma Cliente/Kunden/Client”, trasmettendo poi il tutto alla contabilità di [...]per la fatturazione.
c. L'11 agosto 2008 XXX faceva notificare a A. _______, tramite [...]di [...], un precetto esecutivo per l'importo di fr. 2'217.15 oltre accessori, con causale “Residuo fattura del 25.10.2007”.
Avendo l'escusso interposto opposizione, il 19 agosto 2008 XXX, assistita dall'avv. [...], ne chiedeva il rigetto avvalendosi dei citati bollettini “debitamente firmati”. Il 3 novembre 2008 il pretore di Lugano decretava il rigetto provvisorio dell'opposizione, respingendo l'eccezione di falso sollevata da A. _______ in relazione alle firme apposte sui bollettini, ritenuto che “nulla osta all'escusso di far accertare la falsità della firma nell'eventuale sede penale” (AI 2).
d. Il 18 novembre 2008 si teneva un incontro presso la sede della XXX di [...]al quale partecipavano A. _______, il suo precedente patrocinatore avv. [...], TE 1 per la XXX, nonché [...]e il dr. iur. [...](che aveva rappresentato la XXX nella prima fase della procedura esecutiva). Nell'occasione TE 1 aveva modo di chiarire che almeno tre delle cinque firme apposte sui bollettini di consegna utilizzati in Pretura erano quelle del direttore di filiale IM 1.
In esito a quell'incontro la XXX disponeva il ritiro della procedura esecutiva (AI 1, annessi I e L).
e. Il 18 marzo 2010 A. _______ e la XXX ponevano fine a “qualsiasi contenzioso relativo al rapporto di lavoro” con il versamento seduta stante di fr. 5'000.– all'ex dipendente. L'accordo era consegnato a una dichiarazione redatta su carta intestata della XXX e firmata da A. _______ che così epilogava: “Dichiaro di essere stato tacitato e soddisfatto completamente da parte della società XXX e di non avere più alcuna pretesa sia nei confronti della stessa sia nei confronti di tutti i dipendenti del XXX” (AI 1, annesso E). Ciò, solo in apparenza.
3. Trascorso meno di un mese, infatti, il 15 aprile 2010 A. _______ ha sporto querela nei confronti di IM 1 per titolo di falsità in documenti e truffa. Falsità in documenti, in relazione alle note firme sui bollettini; truffa, nella modalità di truffa processuale, per avere falsificato i documenti ai fini di causa ottenendo in tal modo che il giudice si pronunciasse a sfavore della controparte.
4. L'accusa non ha ravvisato nell'agire di IM 1 l'ipotesi di truffa. Di contro, ha ritenuto quella di falsità in documenti, avendo egli, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, formato un documento falso, segnatamente, per avere, in qualità di capo filiale XXX di [...], allestito i bollettini di consegna in rassegna apponendo sugli stessi la firma dell'ex-dipendente A. _______, allo scopo di recuperare uno scoperto concernente dei lavori eseguiti dall'ex-dipendente per conto di XXX non fatturati ai relativi clienti, falsi documenti quest'ultimi prodotti poi da XXX nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti.
5. Di diverso avviso il primo giudice, per il quale manca in concreto la dimostrazione che IM 1, apponendo la sua firma sui bollettini, abbia avuto l'intenzione di ingannare un terzo, men che meno di formare un riconoscimento di debito da utilizzarsi - come in effetti è stato - in una procedura di rigetto dell'opposizione. La sua sola intenzione era, a mente del pretore, quella di “chiudere il dossier”. Né vi sarebbe la prova che IM 1 abbia seguito la procedura esecutiva, affidata in effetti alla [...]. Tale procedura è stata decisa “sua sponte” da TE 1, senza partecipazione dell'imputato.
Per il primo giudice vi sarebbe poi altro:
“ L'assenza del reato è corroborata anche dalla circostanza che risulta alquanto improbabile che il prevenuto abbia falsificato i bollettini per disporre di un futuro titolo di rigetto provvisorio, in quanto non ha nemmeno imitato la firma di A. _______, ma bensì ha apposto la sua solita sigla che si presume nota a tutti i collaboratori di XXX. Per di più non poteva escludere che, al momento della procedura esecutiva promossa nei confronti di A. _______, tali documenti sarebbero stati prima o poi sottoposti al debitore così da vanificare l'eventuale inganno” (sentenza impugnata, n. 12.2, pag. 7).
Secondo il pretore, in concreto difettava pertanto ogni intenzione di creare un illecito profitto ad XXX, specie in una situazione ove il rapporto debitorio era già stato riconosciuto da A. _______ indipendentemente dai bollettini.
Da qui il proscioglimento.
Appello
6. L'appellante postula la modifica della sentenza impugnata, nel senso di confermare la condanna di IM 1 per il reato di falsità in documenti, come da decreto d'accusa.
Chiede inoltre che gli oneri processuali di primo grado siano accollati all'imputato e che questi sia tenuto a rifondergli un'indennità di fr. 5'000.– sulla base dell'art. 433 CPP.
7. Per l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
a. Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 251 no. 3 e segg.; Corboz, Les infractions ed droit suisse, Berna 2010, 3a ed., Vol. II, art. 251 n. 15 e segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc. (Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 9, Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Berna 2008, 6a ed., § 35 n. 12, DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122).
b. Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui (Boog, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, art. 251 n. 86, Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 12 e Corboz, op. cit., art. 251 n. 171 e segg.). La nozione di indebito profitto é da interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di altro genere, segnatamente processuale (Boog, in op. cit., art. 251 n. 95, Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 e segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).
Siccome l'intenzionalità deve portare su tutti gli elementi del reato, è necessario altresì che l'autore voglia o accetti che il documento contenga un'alterazione della verità e che sia dotato di forza probante. Detto altrimenti, l'intenzione deve portare anche sul carattere di documento ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP (Corboz, op. cit., art. 251 n. 171).
c. Benché la legge menzioni l'intenzione di ingannare (“scopo d'inganno”) soltanto in relazione all'utilizzo del documento falso (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP), giurisprudenza e dottrina considerano che tale componente soggettiva vada estesa a tutte le fattispecie dell'art. 251 CP. Una tale intenzione è infatti indispensabile per dar corpo alla messa in pericolo che la norma intende reprimere. È perciò necessario che l'autore abbia o accetti l'idea di ingannare qualcuno per mezzo del falso documento. Non è invece necessario che egli abbia anche la volontà di utilizzare lui stesso il documento. Basta che voglia o accetti l'idea che il documento sia utilizzato come vero per ingannare qualcuno (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6P.47/2006 del 7 aprile 2006 consid. 4; Corboz, op. cit., art. 251 n. 172; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 12; Boog, in op. cit., art. 251 n. 87).
8. Concretamente l'imputazione si riferisce ai bollettini di consegna n. di fr. 60.–, n. di fr. 229.–, n. di fr. 337.–, n. di fr. 461.– e n. di fr. 1'061.–, allestiti e firmati, nello spazio destinato alla firma del cliente, da IM 1 su modello base informatizzato di XXX e intestati a A. _______.
a. Uno scritto su carta intestata di una ditta commerciale, intitolato “bollettino di consegna”, contenente la descrizione dei lavori e dei pezzi forniti, il relativo prezzo e recante in calce la firma del cliente racchiude in sé tutti gli elementi che ne fanno un documento ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP. Esso prova o è idoneo a provare, infatti, che il cliente riconosce di aver fruito di quelle prestazioni e che si riconosce debitore degli importi per prezzi e mercedi indicati. La portata giuridica di simile documento è evidente non solo in ambito commerciale ma anche sul piano processuale. Si pensi, a titolo di esempio, che se combinato con la relativa fattura, in diritto esecutivo il bollettino di consegna firmato dal cliente assurge a riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF, ovvero a titolo idoneo ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basilea 2010, art. 82 n. 23). Ed è quanto verificatosi in concreto con i bollettini sopra ricordati, ai quali va pertanto riconosciuto carattere documentale nel senso dell'art. 110 n. 4 CP.
Ciò premesso, occorre verificare se i bollettini di consegna in questione siano nel contempo connotabili di falso, segnatamente materiale.
b. Come già ricordato (sopra, consid. 7a), l’art. 251 CP reprime in primo luogo il cosiddetto falso materiale, ovvero la creazione di un documento falso. Nella sua prima manifestazione - l'unica d'interesse qui - il falso materiale consiste nel formare un documento in cui l'autore reale non coincide con l'autore apparente. Il documento inganna dunque sull'identità del suo autore. Tipico caso di identità usurpata è quello del documento che l'autore sigla con il nome di una terza persona per fare credere che questa ne sia l'autrice. In tali situazioni l'atto è punibile, senza che si renda necessario esaminare se anche il contenuto del documento sia inveritiero, o meno (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e; Corboz, op. cit., art. 251 n. 55, 56 e 61; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 36 n. 6).
c. In concreto, che la firma (sigla) apposta sui bollettini in rassegna sia quella dell'imputato non è mai stato controverso.
Davanti al procuratore pubblico, messo a confronto con l'appellante, il 14 settembre 2010 IM 1 aveva infatti modo di chiarire senza riserve:
“ Riconosco che la firma in calce l'ho posta io”.
(verbale d'interrogatorio IM 1 14 settembre 2010, AI 12, pag 3).
Più oltre, prospettatogli che i bollettini di consegna erano stati utilizzati nell'ambito di una procedura esecutiva di rigetto dell'opposizione come riconoscimenti di debito "debitamente firmati" egli aveva modo di confermare:
“ Riconosco di aver vistato i bollettini di consegna che mi sono stati sottoposti”
(verbale d'interrogatorio IM 1 14 settembre 2010, AI 12, pag 4).
E ancora:
“ Riconosco di aver siglato tutti e cinque i bollettini nello spazio riservato a “firma cliente”. Riconosco anche le due prime firme, che sono diverse dalle ultime tre. Ho firmato di fretta ed è questa la ragione per la quale le sigle sono diverse. Vogli[o] precisare che non era mia intenzione far apparire la sigla come una sigla di A. _______”
(verbale d'interrogatorio IM 1 12 aprile 2011, AI 43, pag. 2).
Egli ne ha poi dato ulteriore conferma davanti al primo giudice:
“ Dopo il fatto dei bollettini, quando mi è stato chiesto di chi era la sigla sui bollettini, ho immediatamente ammesso che la sigla era stata da me apposta allo scopo di permettere alla contabilità di emettere la fattura”
(verbale dibattimento Pretura penale 12 dicembre 2012, pag. 3).
E da ultimo davanti a questa Corte:
“ (…) il sig. TE 1 mi ha chiesto di dirgli di chi fosse il visto sul
bollettino. A tale richiesta ho risposto subito che il visto era il mio”
(verbale dibattimento, pag. 4).
IM 1 si riferisce qui al momento subito successivo alla riunione del 18 novembre 2008, allorquando TE 1 ebbe a chiedergli di chi fossero le firme apposte sui bollettini di consegna.
d. IM 1 non ha dunque imitato la firma di A. _______ ma semplicemente apposto il proprio segno sui bollettini. Ma non per questo tali documenti debbono ritenersi autentici ("echte Urkunde"). Infatti, dal momento in cui inganna sull'identità dell'autore apparente, un documento perde la qualifica di autentico e si trasforma in falso materiale ("unecht"). E questo anche se il suo autore vi ha apposto la propria firma, ovvero senza abusare della firma altrui (Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 36 n. 11).
Nella fattispecie, il problema non risiede però tanto nella titolarità della firma, quanto nel suo posizionamento sul documento. Difatti, apponendo la propria firma (o sigla) - illeggibile - nello spazio lasciato libero espressamente per la firma del cliente, IM 1 ha formato un documento atto oggettivamente ad ingannare sull'identità dell'autore apparente, lasciando credere che la firma fosse effettivamente quella del cliente a cui i bollettini di consegna erano stati intestati, cioè A. _______.
E di tale ingannevole natura fa prova la sentenza di rigetto dell'opposizione del 3 novembre 2008, ove il pretore ha definito i bollettini di consegna “debitamente sottoscritti dal debitore” richiamandosi alla costante giurisprudenza secondo cui “una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica” ed ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione respingendo - siccome non resa verosimile - l'eccezione di carenza di valida firma sollevata da A. _______ (AI 2).
Nelle descritte circostanze i bollettini di consegna allestiti e firmati da IM 1 configurano falso materiale (“unechte Urkunde”). Per il loro autore ciò implica la realizzazione degli estremi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti secondo l'art. 251 CP.
9. Resta da esaminare l'elemento soggettivo, i cui tratti essenziali sono stati enunciati più sopra (consid. 7b e 7c).
La disamina non può prescindere dalla genesi dei documenti incriminati (bollettini di consegna), da ricostruire attraverso le dichiarazioni rese dai protagonisti in istruttoria.
a. Come visto, chiuso il rapporto di lavoro con A. _______, alla XXX si era presentato il problema di incassare alcune prestazioni svolte da quest’ultimo per XXX ma a favore di suoi clienti che, per ragioni sconosciute, egli non aveva incassato. Tale problematica era stata discussa tra IM 1 ed il direttore amministrativo TE 1.
b. Così, in proposito, IM 1:
“ In effetti si trattava di lavori relativi a clienti del signor A. _______. L'avevo più volte sollecitato a regolare la questione, ma lui non vi aveva dato seguito. Ad un certo punto in accordo con il signor TE 1 ho mandato avanti i bollettini di consegna per la fatturazione”
(verbale d'interrogatorio IM 1 14 settembre 2010, AI 12, pag. 4).
Dopo l’audizione di TE 1, il procuratore pubblico ha interrogato nuovamente IM 1 sulla questione:
“ So che siccome i lavori in questione non erano stati incassati, ad un certo punto ne ho parlato con TE 1 chiedendo[gli] come potevamo procedere. TE 1 mi ha risposto che avremmo mandato fattura a A. _______ giacché lui aveva già firmato in precedenza uno scritto (dichiarazione del 10 ottobre 2007, sopra, consid. 2a, ndr) nel quale riconosceva di dover ancora ad XXX il pagamento per lavori da lui svolti come dipendente dell’azienda che non aveva provveduto ad incassare in contanti. A quel momento ho allestito i bollettini di consegna secondo i dati emergenti dalle cartelle. A quel punto ho chiesto alla direzione di aprire una pratica a nome di A. _______. Il giorno 25.10.2007 ho siglato tutti e cinque i bollettini di consegna di cui al doc. D di denuncia. Riconosco di aver siglato tutti e cinque i bollettini nello spazio riservato a “firma cliente”. Riconosco anche le prime due firme, che sono diverse dalle ultime tre. Ho firmato di fretta ed è questa la ragione per la quale le sigle sono diverse. Vogli[o] precisare che non era mia intenzione fare apparire la sigla come una sigla di A. _______. Al signor TE 1 ho detto che sono stato io a firmare i bollettini di cui al doc. D di denuncia. Glielo ho detto dopo tre anni quando è arrivata la denuncia nei miei confronti.
Prima dell’inizio della procedura esecutiva non ho parlato con TE 1 delle firme e di chi l’avess[e] apposte. Ho mandato avanti i bollettini siglati e, secondo prassi interna, TE 1 vi ha dato seguito.
La PP mi chiede se TE 1 abbia decis[o] di mandare avanti la procedura esecutiva senza porsi la questione di chi avesse siglato i bollettini. Credo che non si sia posto la questione di chi li abbia firmati.
(…)
ADR riconosco che mi sono trovato in una situazione per la quale vi erano dei lavori fatti da A. _______ non incassati a contanti. Visti i rapporti difficili con lui non avevo mai potuto ottenere la firma da parte sua dei bollettini di consegna. È per questa ragione che, dopo aver parlato con il signor TE 1, ho proceduto all’elaborazione dei bollettini e ho vistato gli stessi nello spazio riservato ai clienti. Di questo non ho parlato con TE 1 prima della procedura esecutiva. Gliene ho parlato quando è arrivata la denuncia penale.
L'avv. [...](legale di IM 1, ndr) mi chiede se TE 1 avesse la possibilità di visionare i bollettini prima dell’inoltro della procedura. Rispondo di sì perché questi bollettini si trovavano presso la contabilità di [...]dove si trovava la direzione e l’ufficio di TE 1. Non so proprio se TE 1 li abbia esaminati prima dell’avvio della procedura esecutiva.
L'avv. [...]mi chiede se io sapevo che i bollettini in questione sarebbero stati utilizzati per una procedura davanti al Giudice. Rispondo di no.
(…)
L'avv. [...]chiede se TE 1 mi ha spiegato la sorte che avrebbero avuto questi bollettini e che mi ha richiesto di emettere. No non me lo ha detto”
(verbale d'interrogatorio IM 1 12 aprile 2011, AI 43, pag. 2-3).
c. Davanti al magistrato inquirente, dopo aver riferito sulla breve collaborazione di A. _______ con la XXX e sull’incontro del 18 novembre 2008 (sopra, consid. 2d), TE 1 si è espresso sulla ragione d’essere dei noti bollettini di consegna:
“ In quell’occasione (l’incontro del 18 novembre 2008, ndr) ho spiegato alle persone presenti che i bollettini prodotti nell’ambito della procedura davanti al Pretore erano riferiti ai lavori fatti da A. _______ per conto di XXX per interessi di suoi clienti. In relazione a questi lavori non erano ancora state emesse fatture e quindi le abbiamo fatturate a A. _______”
(verbale d’interrogatorio TE 1 12 aprile 2011, AI 42, pag. 2).
E più oltre:
“ La PP mi chiede chi ha deciso la presentazione di una procedura di rigetto sulla base dei bollettini di consegna. Ho discusso con IM 1 dei bollettini di consegna per decidere se avviare la procedura esecutiva”
(verbale d’interrogatorio TE 1 12 aprile 2011, AI 42, pag. 3).
d. Da quest'ultima affermazione il legale dell'accusatore privato ha preteso dedurre che IM 1 abbia discusso con TE 1 sull'opportunità di avviare una procedura esecutiva basata sui bollettini di consegna nei confronti di A. _______, concludendone che egli doveva sapere che i bollettini erano destinati ad essere utilizzati come riconoscimento di debito (art. 82 LEF). Da qui l'intenzione o, perlomeno il dolo eventuale.
10. Sennonché i bollettini di consegna risalgono al 25 ottobre 2007, mentre che la notifica del precetto esecutivo a A. _______ è intervenuta ben dieci mesi più tardi, l'11 agosto 2008.
Che i bollettini di consegna fossero stati allestiti a valere quali riconoscimento di debito ai fini della procedura esecutiva non può quindi ritenersi provato, anche perché, come visto (consid. 2a) e come sarà detto meglio più avanti (consid. 12 e 14), il credito era già coperto da riconoscimento di debito. E ciò era noto all'imputato.
11. Riguardo alle modalità di compilazione dei bollettini di consegna, al dibattimento TE 1 si è così espresso,
“ Rispondendo all'avv. [...], preciso che, per prassi, quando acquista la merce, il cliente deve firmare il bollettino. Quando il cliente non firma, il bollettino rimane senza firma.
Rispondendo alla presidente, preciso che non esiste una disposizione interna secondo cui, quando il cliente non firma, il bollettino di consegna dev'essere sottoscritto dal responsabile d'agenzia. In quei casi, secondo la nostra prassi, il bollettino deve rimanere senza firma”
(verbale dibattimento d'appello, pag. 9).
In un passaggio precedente della sua audizione egli aveva avuto modo di precisare:
“ In quell'occasione (l'incontro del 18 novembre 2008, ndr) mi è stato detto dall'avv. [...]che la sigla apposta nello spazio riservato al cliente non era quella di A. _______. La cosa mi ha stupito. Quindi successivamente ho chiesto a IM 1 se davvero quella firma non fosse quella di A. _______.
A domanda dell'avv. DI 1, preciso che gliel'ho chiesto per telefono. IM 1 mi ha confermato che era stato lui ad apporre le sigle sui bollettini di consegna.
La risposta di IM 1 mi ha stupito nuovamente perché le disposizioni interne prevedono che i bollettini di consegna vengano sempre firmati dal cliente.
Ho chiesto spiegazioni, ma non ricordo cosa lui mi abbia risposto”
(verbale dibattimento d'appello, pag. 7-8).
a. Davanti al primo giudice IM 1 aveva invece dichiarato che “in contabilità non può essere consegnato alcun bollettino se non vistato. Le disposizioni in ditta erano chiare: firma del cliente o visto del capofiliale.
Io l’ho vistato perché il sig. A. _______ era irraggiungibile. Avevo tentato più volte di ottenere la firma senza successo.
Lo scopo della firma è duplice: da un lato attestare la corrispondenza fra la cartella di lavoro e il bollettino per permettere alla contabilità di emettere la fattura e dall’altro canto scaricare il magazzino”
(verbale dibattimento Pretura penale 12 dicembre 2012, pag. 2-3).
Riconfermandosi poi in sede di appello:
“ All'epoca, la prassi di compilazione dei bollettini prevedeva o la firma del cliente o l'apposizione sul bollettino del visto del responsabile di filiale. Senza l'una o l'altro il reparto contabilità non provvedeva alla fatturazione” (verbale dibattimento d'appello, pag. 3).
Da ultimo, ribadendo il concetto dopo essere stato messo a confronto con le affermazioni di TE 1:
“ Rispondo che, prima che succedesse questo caso, la disposizione interna di allora, era quella di cui io ho riferito.
Preciso che la disposizione è stata modificata per iscritto dalla Direzione dopo questo caso.(…)
Preciso che, prima di questo caso, l'ufficio contabilità rinviava ai capi filiale affinché apponessero la propria firma i bollettini di consegna che non erano firmati dal cliente. A me personalmente è capitato più volte. Preciso: prima di questo caso. Dopo questo caso non ho più apposto alcun visto” (verbale dibattimento d'appello, pag. 13-14).
b. IM 1 e TE 1 divergono dunque sulla prassi relativa ai bollettini di consegna, segnatamente sull'esigenza o meno della firma del capo filiale sui bollettini in assenza di quella del cliente.
Presa a sé stante, tale discordanza non assurge però a elemento determinante suscettibile di fondare la prova del dolo - foss'anche eventuale - di IM 1.
Questa Corte è chiamata, infatti, ad esercitare il proprio potere di apprezzamento e ad esprimere il proprio convincimento sulla base dell'insieme delle circostanze, che in concreto - come si vedrà - concorrono a negare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.
12. Intanto è pacifica la concordanza tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di TE 1 relativamente alla conoscenza, da parte del primo, del riconoscimento di debito siglato da A. _______ il 10 ottobre 2007 (sopra, consid. 2a).
Di esserne stato al corrente - poiché così informato da TE 1 ancor prima dell'allestimento dei bollettini di consegna - IM 1 aveva riferito nel suo verbale d'interrogatorio davanti al procuratore pubblico del 12 aprile 2011, pagina 2 (“avremmo mandato fattura a A. _______ giacché lui aveva già firmato in precedenza uno scritto nel quale riconosceva di dover ancora ad XXX il pagamento per lavori da lui svolti come dipendente dell’azienda che non aveva provveduto ad incassare in contanti”).
TE 1 conferma la circostanza:
“ Rispondendo preciso che del riconoscimento di debito 10.10.2007 avevo parlato con IM 1. Non ricordo con precisione quando ne ho parlato con lui ma sono sicuro che IM 1 era al corrente di questo riconoscimento di debito” (verbale dibattimento d'appello, pag. 11-12).
13. Testimone e imputato concordano inoltre sull'assenza di coinvolgimento di IM 1 nella decisione di procedere in via esecutiva nei confronti di A. _______ e della sua assenza di consapevolezza della procedura esecutiva.
Così IM 1 davanti alla Pretura penale:
“ Della causa in Pretura non mi sono occupato. Io non ho preso decisioni in quest’ambito. Non ho d’altronde tale facoltà. Si tratta di decisioni della Direzione. Non ho deciso io di fare intimare il precetto e non ero al corrente della procedura di rigetto dell’opposizione”
(verbale dibattimento Pretura penale 12 dicembre 2012, pag. 2-3).
E poi davanti a questa Corte:
“ (…) non sono stato coinvolto nella decisione di procedere per via esecutiva. Ho saputo di tale procedura a cose fatte. Preciso che non sono stato coinvolto, perché non rientrava e non rientra nelle mie competenze la questione dell'incasso dei crediti XXX.
Rispondendo all'avv. DI 1, preciso di avere saputo della procedura esecutiva quando, via fax, il sig. TE 1 mi ha chiesto di dirgli di chi fosse il visto sul bollettino” (verbale dibattimento d'appello, pag. 4).
Dopo aver premesso che generalmente prima di incaricare [...]di procedere con l'esecuzione viene interpellato il responsabile di filiale chiedendogli di contattare il cliente e sollecitare il pagamento, TE 1 ha dichiarato:
“ In concreto, prima di attivare la [...], ho chiesto a IM 1 di contattare il signor A. _______ per cercare di ottenere il pagamento di quello che ci doveva. Fallito il tentativo d'incasso (a domanda dell'avv. DI 1 rispondo che IM 1 mi disse di aver contattato A. _______), ho deciso di attivare la difesa.
In questa mia decisione non ho coinvolto IM 1”
(verbale dibattimento d'appello, pag. 6).
Deve così ritenersi assodato che l'imputato è stato informato dell'esistenza di una procedura esecutiva solo dopo il 18 novembre 2008 (riunione di [...]), ovvero trascorso oltre un anno dall'allestimento dei bollettini di consegna e che quindi non li abbia confezionati e siglati allo scopo di utilizzarli o fare in modo che fossero utilizzati come riconoscimento di debito in una procedura di rigetto dell'opposizione.
14. Tutto ciò posto, questa Corte addiviene al convincimento, fondato sugli atti e sulle risultanze dibattimentali, che:
- il fatto di apporre una sigla (incomprensibile ai terzi) su un bollettino di consegna, nello spazio riservato alla firma del cliente, indizia che l’imputato abbia così inteso ingannare sull’identità dell’autore della firma, lasciando inferire che la sigla fosse quella del cliente A. _______.
Assodato però che IM 1 ha firmato con il proprio segno autografo senza in alcun modo imitare la firma di A. _______ (che peraltro doveva conoscere dato il tipo di collaborazione intercorsa), il menzionato valore indiziante perde consistenza a favore della tesi secondo cui egli abbia agito nella convinzione di comportarsi secondo quella che lui riteneva - e ritiene - essere la prassi interna di allora: allo scopo cioè, da una parte, di attestare la corrispondenza fra la cartella di lavoro ed il bollettino di consegna per permettere alla contabilità di emettere la fattura, dall'altra parte, di dare scarico al magazzino. Egli intendeva, in altri termini, chiudere la pratica per quanto era di sua competenza;
- come visto (sopra, consid. 12) il 25 ottobre 2007, al momento di allestire e siglare i bollettini di consegna IM 1 era a conoscenza che A. _______ aveva già firmato in precedenza uno scritto (quello del 10 ottobre 2007 mostratogli però concretamente solo tre anni dopo) dove si riconosceva debitore di XXX per i lavori da lui svolti per i suoi clienti.
IM 1 non aveva dunque motivo di ricorrere all'inganno e firmare i bollettini allo scopo di confezionare un riconoscimento di debito che già c’era;
- al momento dell'allestimento e della firma dei bollettini di consegna, IM 1 non era a conoscenza che questi documenti sarebbero stati utilizzati in Pretura, a valere quali titoli di rigetto dell’opposizione. Del resto la fatturazione e l'incasso esorbitavano completamente dalle sue incombenze e competenze;
- indipendentemente dalla fondatezza della teoria dell’imputato, secondo la quale l’apposizione della firma del capo filiale in calce ai bollettini di consegna per i quali non era stato possibile ottenere la sottoscrizione del cliente era una prassi ufficiale all’interno di XXX, deve essere ritenuto accertato che egli non aveva e non poteva avere nessun secondo fine al momento della completazione del documento, se non quello di liquidare, per quanto lo concerneva, una pratica già da tempo chiusa. In effetti, non essendo egli competente per l’incasso delle fatture per le prestazioni fornite e sapendo del riconoscimento di debito già da tempo sottoscritto da A. _______, non è ipotizzabile che egli volesse garantire alla sua ditta una base per procedere all’incasso dello scoperto. D’altronde questo non era neppure un suo compito. La fattura a nome dell’ex dipendente sarebbe stata trasmessa con o senza la sottoscrizione dei bollettini di consegna da parte dell’imputato.
Tantomeno si può pensare che egli volesse, come paventato da A. _______, garantirsi la commissione sulla prestazione fatturata. In effetti il riconoscimento di debito, semmai avesse avuto diritto ad una commissione sui lavori in questione, già gli assicurava questo privilegio.
Infine, se uno di questi fosse stato lo scopo, di certo non avrebbe apposto la propria sigla, ma avrebbe fatto capo ad una firma falsificata (essendo quella originale di A. _______ per lui facilmente recuperabile ed imitabile) o ad uno scarabocchio illeggibile. Del resto, l’atteggiamento assunto dal prevenuto già prima dell’apertura della procedura giudiziaria ne è la prova: in nessun momento egli ha sostenuto o sollevato il dubbio che quelle sui bollettini controversi fossero le sigle di A. _______;
- la semplice volontà di liquidare anche formalmente una pratica già conclusa, con un atto che non poteva per lui avere, a quel momento, altre conseguenze, non adempie i requisiti soggettivi del reato, non trovandoci di fronte ad un vantaggio significativo (“relevanter Vorteil”, Boog, in op. cit., n. 94 ad art. 251), quanto piuttosto ad un atto neutro.
15. In conclusione va ritenuto che IM 1 non ha agito a scopo d'inganno, né al fine di nuocere al patrimonio di A. _______ o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, foss'anche (solo) di tipo processuale.
In difetto dell'elemento intenzionale, portante sia sulla qualità di documento (art. 110 n. 4 CP) sia sugli altri elementi oggettivi del reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), egli va quindi prosciolto.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
16.a. Visto l'esito del giudizio, le tasse e spese di prima sede rimangono a carico dello Stato e dell'accusatore privato, secondo il riparto fissato dalla Pretura penale.
b. Per l'art. 428 cpv. 2 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Integralmente soccombente, l'accusatore privato A. _______ sarà perciò tenuto al pagamento delle spese processuali di secondo grado consistenti in fr. 1'000.– di tassa e fr. 200.– di spese.
Sulle indennità
17.a. Il primo giudice ha disposto in favore di IM 1 un'indennità di fr. 5'000.– secondo l'art. 429 CPP. Dato l'esito dell'appello e tenuto conto delle difficoltà della pratica tale pronunciato merita conferma.
b. Per l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali.
IM 1 postula, a questo titolo, la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia per la sede di appello che ammonta a fr. 5'200.– (più IVA) senza formulare alcuna pretesa per quanto attiene agli interessi di mora. Detto importo corrisponde, applicando la tariffa oraria di fr. 280.– stabilita dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ad un dispendio di 18 ore, cui si aggiungono fr. 200.– di spese (più IVA).
Premesso che il procedimento penale in questione giustificava senz'altro, viste le problematiche giuridiche sollevate, il patrocinio di un legale, la richiesta d'indennità appare comunque eccessiva.
In effetti, se un onorario più o meno analogo a quello in esame si giustificava per il processo di primo grado, esso appare invece troppo alto per l'assistenza legale in sede di appello, ritenuto che il materiale istruttorio, così come i temi giuridici e la linea difensiva erano stati approfonditi dal legale appena quattro mesi prima.
In questi termini, deve ritenersi adeguata un'indennità corrispondente a 8 ore di studio e preparazione del processo, oltre a 3 ore e mezza di partecipazione al dibattimento e 2 ore di trasferta, per un totale di fr. 3'780.–. Le spese di fr. 200.– sono di contro perfettamente giustificate così come esposte.
Ne segue che lo Stato dovrà rifondere a IM 1 l'importo di fr. 3'780.– (onorario) + fr. 200.– (spese) + fr. 318.40 (IVA 8%) = fr. 4'298.40.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU,
14 cpv. 2 patto ONU II,
12 cpv. 1 e 2, 251 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, è confermato il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di
falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1409/2011
del 12 aprile 2011.
2. Gli oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 1'300.–, seguono il riparto fissato dalla Pretura penale.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- testi fr. 78.-
- altri disborsi fr. 122.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di A. _______.
4. È confermata l'indennità di fr. 5'000.– ai sensi dell'art. 429 CPP assegnata in primo grado a IM 1 ed a carico dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
5. A titolo di indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali della procedura d’appello, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM 1 l'importo di fr. 4'298.40.
6. Intimazione a:
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7. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.