Incarto n.
17.2013.256

Locarno

15 settembre 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2013 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall’avv. DI 1, 6501 Bellinzona

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 novembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 dicembre 2013)

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 18 dicembre 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    1.   Il 10 dicembre 2011 AP 1 è stato sorpreso – in occasione di un controllo radar – mentre circolava sull’autostrada in territorio di __________ (limite vigente: 120 km/h) alla velocità di 159 km/h.

Nei suoi confronti è stato avviato sia un procedimento penale (sfociato nell’emanazione di un decreto d’accusa a suo carico) e un procedimento amministrativo (terminato con la revoca della licenza di condurre per un periodo di tre mesi, e meglio dal 1° giugno al 31 agosto 2012).

Così come risulta dalla relativa decisione, durante il periodo di revoca, AP 1 è stato legittimato ad utilizzare veicoli a motore agricoli (esclusi veicoli speciali) la cui velocità massima non supera i 30 km/h e ciclomotori aventi una velocità massima di 30 km/h e una cilindrata massima di 50 cm3 (risoluzione 31.01.2012 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, AI 1).

 

                                   2.   Il 15 agosto 2012 AP 1 è stato fermato e controllato dalla Polizia cantonale a __________, mentre circolava alla guida della sua autovettura Suzuki Samurai con targhe agricole. Visto che nel baule c’era dell’attrezzatura da sub (rapporto di segnalazione 29.08.2012, AI 1), gli agenti hanno ritenuto che il veicolo in questione non fosse adibito all’utilizzo agricolo e, perciò, hanno avviato nei confronti di AP 1 un procedimento penale per guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 LCStr).

 

                                   3.   Interrogato dalla polizia, AP 1 ha spiegato che, il giorno del controllo, aveva utilizzato  la vettura Suzuki con targhe agricole per effettuare – come già faceva anche in precedenza – delle consegne di verdura ad alcuni clienti di TE 2, titolare di un’azienda agricola di prodotti biologici a __________, che lui, per amicizia, aiutava in questo modo (PS 27.09.2012, AI 1, pagg. 1-2).

 

                                   4.   Con decreto d’accusa 10 dicembre 2012, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver condotto, il 15.08.2012 a __________, il veicolo Suzuki con applicate targhe agricole, malgrado nel giorno del controllo di polizia esso non fosse utilizzato a puro scopo agricolo come prescritto dalle legge per la cat. G, concessagli in via eccezionale dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione con decisione del 31.01.2012, sebbene la licenza di condurre per le altre categorie gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 31.01.2012, per il periodo dal 01.06.2012 al 31.08.2012.

In applicazione della pena, il PP ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 160.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, oltre che alla multa di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

Il magistrato inquirente ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 160.- cadauna inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 06.02.2012 (AI 3).

 

Avverso il precitato DA AP 1 ha interposto tempestiva opposizione (AI 4).

 

                                   5.   Interrogato dal pretore, al dibattimento di primo grado AP 1 ha precisato quanto accaduto il 15 agosto 2012 nei seguenti termini.

Ha spiegato che il 15 agosto 2012 è partito da casa (egli abita a __________) alle ore 7.30 a bordo del suo Jeep Suzuki con targhe agricole e si è recato a __________ per consegnare (per conto di TE 2) dei prodotti agricoli a un cliente. Alle 8.30 è arrivato alla buvette del __________ di __________, dove ha effettuato una seconda consegna di ortaggi e dove si è fermato per svolgere il picchetto di salvataggio che gli incombeva quel giorno. Terminato il picchetto, alle 18.00, ha caricato sul Suzuki l’attrezzatura da sub che egli utilizza per i salvataggi subacquei – poiché doveva sottoporla ad una revisione presso il suo domicilio – e, all’interno del “cassone refrigerante” presente nel baule e visibile sulle fotografie 3 e 4 allegate al rapporto di polizia, ha caricato i prodotti agricoli che ancora doveva consegnare e che aveva depositato il mattino all’interno del frigorifero della sede della __________ per mantenerli freschi. Attorno alle 18.15 – 18.30 circa, è partito dal __________ di __________ con il Suzuki  alla volta di __________ dove doveva consegnare la verdura che ancora era nella vettura alla madre di TE 1, un collega della __________, e prendere una nuova ordinazione. Visto che il collega aveva svolto il picchetto con lui, aveva approfittato per accompagnarlo a casa della madre (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

Sul tragitto è, poi, stato fermato dalla Polizia cantonale.

 

                                   6.   Con sentenza 28.11.2013 il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al DA e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 160.- ciascuna, per complessivi fr. 7’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, oltre che alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Il pretore ha anche deciso di prolungare di un anno il periodo di prova relativo alla sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria inflitta a AP 1 il 16.02.2012.

A fondamento della colpevolezza di AP 1, il presidente della Pretura penale ha sostanzialmente ritenuto che le consegne di prodotti biologici – sulla cui effettività ha espresso non poche perplessità (cfr sentenza impugnata, consid 7, pagg. 5-6) - fossero in ogni caso abusive, poiché non coperte dallo scopo agricolo previsto dall’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale che l’impiego di targhe agricole sottintende:

...si potrebbe ammettere un trasporto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola nel senso dell’art. 87 cpv. 2 lett. c ONC, limitatamente alla consegna dei prodotti orticoli dall’azienda TE 2 fino alla __________, ma non per quanto attiene anche alla distribuzione successiva ai singoli consumatori finali o ai capigruppo, che settimanalmente raccolgono le ordinazioni da trasmettere alla __________ e mettono a disposizione uno spazio adeguato per ricevere la merce di un gruppo di acquisto, composto da almeno quattro famiglie. Si noti che la __________ è una cooperativa di consumatori e produttori del biologico, che gestisce una centrale di smistamento dei prodotti forniti dai vari produttori locali ad essa associati, tra cui l’azienda TE 2 di __________, e dispone di due furgoncini propri, nonché di quattro autisti dipendenti e due autisti esterni per le consegne in luoghi discosti (cfr. www.__________.ch), fra i quali non rientra l’imputato (...). In altre parole, ammesso ma non concesso che l’imputato stesse effettivamente eseguendo l’ennesima consegna di prodotti agricoli, la stessa non era coperta dallo scopo agricolo che sottende all’impiego di targhe agricole, e risulta pertanto abusiva. D’altra parte, a mente di questo giudice, lo scopo agricolo deve essere ammesso restrittivamente, per evitare ogni sorta di abuso” (sentenza impugnata, consid. 6.2.).

 

                                   7.   AP 1 ha interposto appello avverso la precitata decisione, chiedendo di essere prosciolto dal reato a lui imputato e chiedendo il riconoscimento in suo favore di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute (III, verb dib. d’appello, pag. 8).

Ha, inoltre, chiesto l’audizione di tre testimoni, segnatamente TE 1, TE 2 e TE 3 (gerente della buvette del __________ di __________), per dimostrare che, effettivamente, il giorno del fermo egli si trovava alla guida del Suzuki per trasportare dei prodotti agricoli.

 

                                   8.   Sulla base delle dichiarazione dei testimoni sentiti al dibattimento d’appello, si è potuto appurare che, effettivamente, il 15 agosto 2012, AP 1 ha utilizzato la vettura Suzuki con targhe agricole per consegnare della verdura per conto di TE 2:

 

L’avv. DI 1 mi ricorda che il 15.08.2012 la polizia ha fermato per un controllo il veicolo Suzuki guidato da AP 1. Mi ricordo l’episodio del controllo, poiché io ero a  bordo della vettura. Non mi ricordo invece la data. Ricordo che avevamo appena finito il picchetto di salvataggio a __________ e AP 1 mi accompagnava a casa, a __________, visto che lui doveva consegnare della verdura bio a mia mamma. Ricordo che nel veicolo c’era, oltre all’attrezzatura sub di AP 1, anche una cassa che conteneva delle verdure. Parte di quelle verdure dovevano, appunto, essere consegnate a mia mamma” (teste TE 1, verb. dib. d’appello, pagg. 2-3).

 

Ricordo che il giorno in cui è stato controllato, AP 1 mi aveva fatto una consegna di verdure” (teste TE 3, verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

Sempre sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, è stato anche possibile accertare che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, queste consegne di verdure per conto di TE 2 non sono state effettuate da AP 1 nell’ambito del progetto __________. Infatti, sia la signora TE 3 che la signora TE 1 avevano ordinato la verdura che è stata loro consegnata quel giorno direttamente al produttore, per il tramite di AP 1:

 

Preciso che le consegne di verdura che ci faceva AP 1 non erano nell’ambito della __________. Questo almeno per quanto io ne so, visto che le ordinazioni non le facevamo tramite un formulario ma direttamente a lui” (teste TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

Io mi servivo da AP 1 quando ero gerente della buvette del __________ di __________: lo chiamavo per dirgli di che cosa avevo bisogno e lui mi consegnava la verdura. In sostanza io ordinavo la verdura direttamente a AP 1. Non passavo attraverso la __________” (teste TE 3, verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha spiegato di aver conosciuto TE 2 anni fa attraverso il fratello, anche lui membro della __________ del __________, e di aver subito capito come l’orticoltore avesse bisogno di aiuto, in particolare per la consegna della verdura da lui coltivata. AP 1 – già dedito da anni all’attività di volontariato per la __________ – ha, dunque, deciso di dargli una mano:

 

Ho visto subito che TE 2 – che lavorava come un mulo – aveva bisogno di una mano per la consegna delle verdure che produce. Allora mi sono detto che avrei potuto aiutarlo io. Voglio qui precisare che faccio attività di volontariato nell’ambito della __________ da quasi trent’anni. L’ho aiutato quindi consegnando la sua verdura ai suoi clienti. L’ho fatto però, quando potevo, anche ampliando la sua rete di clienti (verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

È stato, pure, accertato che AP 1 non ha mai guadagnato un centesimo dall’attività svolta per l’orticoltore:

 

Da questo aiuto io non traggo e non ho mai tratto nessun provento finanziario. Quello che incassavo dalla vendita lo consegnavo e lo consegno tutto al signor TE 2” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

Questa circostanza è stata confermata anche da TE 2 che, al dibattimento d’appello – oltre ad aver confermato che AP 1 effettivamente si occupa di consegnare la verdura da lui coltivata a clienti (teste TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 7) – ha, fra l’altro, dichiarato che AP 1 “non faceva la cresta” sui prodotti consegnati (dichiarazione non verbalizzata).

 

Questo esclude che AP 1 possa essere considerato come un grossista che compra la verdura dal produttore e la vende, poi, a terzi.

 

Conforta, inoltre, l’accertamento secondo cui AP 1 utilizzava la Suzuki soltanto per effettuare delle consegne di verdure per conto del produttore TE 2 il fatto che, così come risulta dalle sue dichiarazioni, egli – per tutti gli spostamenti che esulavano da tale attività di consegna e riguardavano, in particolare, la sua professione di rappresentante di vendita – si è fatto sempre accompagnare da un amico o ha trovato delle soluzioni alternative:

 

Il signor AP 1 ribadisce di aver utilizzato, nel periodo di revoca della licenza, l’autovettura unicamente per effettuare le consegne per conto del signor TE 2. Tanto è vero che, per la sua normale attività di rappresentante, in quei tre mesi, lui è sempre stato accompagnato da un amico svizzero - americano che ha soggiornato per due mesi in Ticino (dove vive la mamma). Mentre per il resto del tempo non ha lavorato avendo preso, proprio per questa questione, un periodo di vacanza (tre settimane) e avendo lavorato, per la settimana rimanente, in ufficio” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

                              9. a.   L’art. 3 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) dispone che la licenza di condurre viene rilasciata per determinate categorie di veicoli (cpv. 1), sottocategorie (cpv. 2) e categorie speciali. Tra queste ultime figurano, in particolare, i veicoli a motore agricoli e i ciclomotori (G e F, cpv. 3). In caso di revoca della licenza di condurre di una categoria, l’art. 33 cpv. 1 OAC precisa che è automaticamente revocata anche la licenza di condurre di tutte le altre categorie, sottocategorie e della categoria speciale F. Ai sensi del cpv. 4 lett. a del medesimo articolo, non sono invece automaticamente revocate le licenze delle categorie speciali G e M; si tratta di una decisione che spetta all’autorità competente.

 

                                  b.   Giusta l’art. 57 cpv. 1 LCStr, il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere delle eccezioni alle norme della circolazione. Agli articoli 86 e seguenti dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza, regolamentando l’utilizzo di veicoli a motore agricoli. In particolare, ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, fra i quali figurano, ad esempio, il trasporto di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola, a cui sono equiparate anche le aziende ortofrutticole (cpv. 1 lett. 1a e cpv. 2 lett. b). L’art. 87 ONC chiarisce cosa s’intende per trasporti in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola, e cioè i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra le fattorie e i campi o la foresta (cpv. 1). Inoltre sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione. Ciò a meno che tali consegne non avvengano per un fornitore o un compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a titolo professionale (cpv. 2 lett. c).

 

                                10.   In concreto, è evidente che i trasporti effettuati il giorno del controllo da AP 1 – effettuati, come visto sopra, per consegnare della verdura direttamente dal produttore al consumatore - sono da considerarsi “in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola” ai sensi dell’art. 87 ONC.

Non modifica questa conclusione il fatto che AP 1 abbia consegnato la verdura alla buvette del __________ di __________ lo stesso giorno in cui egli vi doveva svolgere un picchetto e, quindi, abbia in qualche modo “approfittato” del trasporto agricolo. Non risulta, infatti, che il giorno della consegna della verdura sia stato determinato in funzione delle necessità del picchetto (anzi, dalla testimonianza della gerente si evince il contrario) e, quindi, l’utilizzo della vettura “agricola” non può essere ritenuto un abuso.

Si ricorda, qui, che, con sentenza 12.07.1985, l’Oberklettgau Bezirksrichter di Sciaffusa (in SJZ 81/1985 S. 393) ha ritenuto in relazione con l’esercizio di un’attività agricola ai sensi dell’art. 87 ONC, il trasporto con un trattore con rimorchio di tre autovetture da demolire, di cui una sola era una macchina agricola ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 lett. a ONC: il tribunale ha, infatti, considerato che il simultaneo trasporto delle tre vetture verso la medesima destinazione fosse, in particolare, giustificato da motivi ecologici e di protezione ambientale.  Identica argomentazione vale in concreto.

 

AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dall’imputazione di guida senza autorizzazione.

Il proscioglimento di AP 1 dal reato a lui imputato comporta l’annullamento del prolungamento di un anno – deciso dal primo giudice - del periodo di prova relativo alla pena pecuniaria a lui precedentemente inflitta con decreto d’accusa del 6 febbraio 2012.

 

                                11.   AP 1 chiede che gli venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a complessivi fr. 4'855.80.- corrispondenti alle spese di patrocinio sostenute a

causa dell’ingiusto procedimento penale subito (doc. dib. d’appello 1).

Dando seguito ad una specifica richiesta della presidente di questa Corte, con scritto 25 agosto 2014, il patrocinatore dell'appellante ha comunicato che “il signor AP 1 gode di una polizza giuridica presso __________, la quale sin qui ha coperto i costi” (XIV).

 

Ricordato il principio secondo cui la riparazione del danno è sufficientemente garantita e l’imputato prosciolto non subisce, di conseguenza, alcun pregiudizio quando le spese legali da egli sostenute sono integralmente coperte da un’assicurazione di protezione giuridica – già applicato dalla CRP (CRP 20 marzo 2009, inc. 60.2008.49 e rif.) e successivamente ripreso da questa Corte (CARP 20.08.2012, inc. 17.2012.116; 16.07.2012, inc. 17.2012.102; 13.07.2012, inc. 17.2012.100) – e ritenuto come, in concreto, è accertato che AP 1 è effettivamente al beneficio di una copertura da parte della __________, che ha già versato al suo patrocinatore l’intero importo dovutogli per le sue prestazioni nell’ambito della procedura penale in oggetto, l’istanza va respinta.

 

                                12.   Visto l’esito dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura d’appello, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

previo esame del fatto e del diritto,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,

                                         95 LCStr, 86 e 87 ONC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel DA 5657/2012 del 10 dicembre 2012.

 

                                   2.   L’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è respinta.

 

                                   3.   Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 800.- (ottocento), sono posti a carico dello Stato.

 

                                   4.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.--         

-  testi                                          fr.           250.30

-  altri disborsi                            fr.           200.--         

                                                     fr.        1'250.30

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

                                   6.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.