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Incarto n. |
Locarno 9 luglio 2014/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 dicembre 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 22 febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 17 settembre 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere, nel periodo compreso tra il 18.10.2011 e il 10.01.2012, a __________, nella sua qualità di gerente responsabile dell’Osteria __________, mettendo loro a disposizione le camere annesse al summenzionato esercizio pubblico, sapendo o dovendo presumere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benché sprovviste del necessario permesso, facilitato il soggiorno illegale di almeno 5 cittadine straniere, fra cui le cittadine brasiliane __________, __________, __________, __________ e la cittadina rumena __________.
In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'750.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 300.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) ed al pagamento di tasse e spese.
B. Con sentenza 11 dicembre 2012, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da AP 1, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa e ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria e alla multa proposte dal procuratore pubblico, nonché al pagamento di tasse e spese di giustizia.
C. Con annuncio d’appello 20 dicembre 2012, confermato con dichiarazione d’appello 22 febbraio 2013, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendo in via principale di essere prosciolto dal reato a lui imputato ed, in via subordinata, la riduzione della tassa di giustizia riferita alla procedura di primo grado da fr. 1'100.- (tassa con motivazione scritta) a fr. 700.- (tassa senza motivazione scritta), non avendo egli richiesto la motivazione della sentenza da parte del primo giudice (doc. III).
Contestualmente alla dichiarazione di appello e con successivo scritto 2 aprile 2013, l’imputato ha presentato le proprie istanze probatorie, che sono state parzialmente accolte con decreto del 5 dicembre 2013 / 6 maggio 2014 (X, XIII).
D. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 6 maggio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata presentata il 22 maggio 2014 (XIV). In essa l’appellante ha ribadito la richiesta di proscioglimento dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, sostenendo di non essersi trovato in una posizione di garante nei confronti delle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri, di non aver avuto - in ogni caso - nessun ruolo nella gestione degli alloggi presso il __________ (alloggi di cui si occupava l’amministratore unico della società per cui lavorava) e invocando, inoltre, l’esistenza di un errore sull’illiceità nonché una violazione del suo diritto di essere sentito (XIV). Infine l’appellante ha ribadito la sua richiesta, avanzata in via subordinata, di riduzione della tassa di giustizia riferita alla procedura di primo grado, non avendo egli chiesto la motivazione della sentenza (XIV). Delle motivazioni esposte si dirà più nel dettaglio, per quanto interessa, nei considerandi di diritto.
Con scritto 4 giugno 2014 il presidente della Pretura penale ha presentato le sue osservazioni limitatamente alla richiesta dell’appellante tendente ad ottenere la riduzione della tassa di giustizia per la procedura di primo grado, chiedendone la reiezione (XVII).
Il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni (XVI).
I. Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245).
II. L’accusato e i suoi precedenti penali
5. AP 1, cittadino svizzero, è nato a __________ il __________.
Nel __________ ha sposato __________, una cittadina spagnola dalla quale ha avuto una figlia e da cui ha poi divorziato nel 2007 (verbale di interrogatorio dell’imputato).
Per quanto riguarda il suo percorso professionale, dagli atti emerge unicamente che egli, nel mese di aprile 2011, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________, società che si occupava della gestione dell’__________ di __________. Egli ha rivestito il ruolo di gerente del citato esercizio pubblico dall’aprile 2011 al giugno 2012, quando l’__________ è stata chiusa in seguito all’inchiesta, in parte oggetto del presente procedimento, avviata dagli inquirenti per esercizio della prostituzione all’interno del locale (PS 31.01.2012, allegato 1 al rapporto 29.05.2012 di inchiesta di polizia giudiziaria, pagg. 2 e 8).
AP 1 è poi rimasto senza attività lucrativa fino al mese di dicembre 2012, quando il “__________” di __________ ha riaperto i battenti nella forma di “semplice bar”, sempre gestito dalla __________, ed egli ne ha assunto nuovamente la gerenza. Per la sua attività in seno all’esercizio pubblico, AP 1 percepisce attualmente dalla società un salario mensile netto di fr. 2'972.- (verbale di interrogatorio dell’imputato).
Dagli atti risulta che, nel 2011, AP 1 aveva un reddito di fr. 35'565.- ed una sostanza di fr. 1'500.- (cfr. estratto 05.12.2012 dell’Ufficio di tassazione).
Dall’estratto 05.12.202 dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti non emergono né esecuzioni pendenti a suo carico, né attestati di carenza beni rilasciati nei suoi confronti.
AP 1 non è incensurato in Svizzera. Egli è infatti stato condannato con decreto d’accusa 30.09.2013 ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 70.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per ripetuta guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e ripetuto abuso delle targhe (IX).
III. Inchiesta
6. Il pomeriggio del 10 gennaio 2012 la Sezione TESEU della polizia cantonale ha effettuato un controllo presso il locale __________ di __________. Durante il controllo sono state trovate all’interno del locale cinque donne straniere, e meglio quattro giovani donne di nazionalità brasiliana e una di nazionalità rumena, nei cui confronti è stata avviata un’inchiesta per infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione (rapporto d’inchiesta 29.05.2012, AI 1, pag. 2), che è poi sfociata nella loro condanna - con decreti d’accusa tutti passati in giudicato - a pene pecuniarie sospese assortite, tutte, dalla multa (cfr. AI 6 e incarti del Ministero pubblico inerenti le donne agli atti).
In particolare quattro donne sono state condannate per aver soggiornato illegalmente ed esercitato illegalmente la prostituzione presso __________:
- __________ nel periodo compreso tra il 18.10.2011 e il 10.01.2012;
- __________ tra il 9 e il 10 gennaio 2012;
- __________ dal 13.12.2011 al 10.01.2012;
- __________ nel periodo compreso tra il 13.12.2011 e il 10.01.2012;
__________, cittadina rumena - dunque, beneficiaria degli accordi sottoscritti con l’Unione Europea - è stata, invece, condannata unicamente per aver esercitato illegalmente la prostituzione presso il citato locale nei periodi 13 - 14.10.2011, 24.10 - 25.11.2011, 13.12 - 22.12.2011 e 8.01.-10.01.2012.
7. Successivamente al fermo delle donne è stata avviata un’inchiesta penale anche nei confronti di AP 1, gerente dell’__________ e di __________, amministratore unico della __________, società che si occupava della gestione dell’esercizio pubblico (rapporto d’inchiesta 29.05.2012, AI 1, pag. 2).
7.1.a. Interrogato dalla polizia sul suo ruolo all’interno dell’esercizio pubblico __________, AP 1 ha preteso di essere il gerente del bar, della cui gestione si occupa la __________ per la quale egli lavora in forza di un regolare contratto di lavoro, ma non delle camere situate al piano superiore. Egli ha, dapprima, sostenuto che la gestione delle camere fosse riconducibile ad un’altra società, a lui sconosciuta, per poi ammettere, in un secondo momento, che, in realtà, il __________ è un’unica struttura, facente capo ad un’unica società gestrice, e meglio la __________ (cfr. allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1).
Egli ha, in ogni caso, sempre preteso di essere responsabile, per contratto, unicamente del bar e non delle camere, della cui gestione si occupa esclusivamente - ha detto - __________, amministratore unico della __________ e, dunque, suo datore di lavoro.
In particolare egli ha negato di occuparsi - al di là della colazione che viene servita al bar - degli ospiti delle camere o dell’allestimento delle notifiche, affermando di non sapere nemmeno a quanto ammontasse il dovuto per camera per notte (cfr. allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1).
Sulla tipologia di esercizio pubblico in cui inserire il __________ di __________, egli ha affermato che il bar, a suo parere, non può essere definito un bordello ma al massimo “un ottimale luogo di incontro fra uomini e donne”, all’interno del quale “non vi è prostituzione ma unicamente un incontro fra “dame di compagnia” e altri uomini avventori del bar” (PS 31.12.2012, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 4).
A precise domande degli agenti sulle particolari dinamiche osservate all’interno del bar, e cioè l’adescamento di clienti da parte delle ragazze al bar e il loro successivo appartarsi nelle camere situate al piano superiore, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso ha fatto in relazione alla sua consapevolezza dell’attività di prostitute esercitata dalle ospiti del __________ all’interno del locale (PS 31.12.2012, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 6).
7.1.b. Sentito dal pretore in occasione del dibattimento di primo grado, AP 1 ha poi ridimensionato ulteriormente le proprie responsabilità, attribuendo l’intera responsabilità della conduzione dell’esercizio pubblico ad __________:
“ ...era il signor __________ che dava ordini. In altre parole era lui che diceva come dovevano andare le cose” (verbale di interrogatorio dell’imputato).
7.2. Dalla polizia è stato sentito anche __________ che ha rilasciato dichiarazioni in parte contrastanti con quelle di AP 1.
Egli ha riconosciuto di essere l’amministratore unico della __________, società gestrice del __________ di __________, ovvero sia del bar che dell’affittacamere che costituiscono un’unica struttura. Ha anche ammesso di occuparsi in modo attivo della gestione della stanze, ma ha precisato di farlo in collaborazione con AP 1, ad eccezione dell’incasso della quota di pernottamento che è di sua esclusiva competenza. Infine, a differenza di AP 1, ha ammesso che all’interno dell’esercizio pubblico veniva esercitata la prostituzione, intesa come “adescamento di clienti al bar e successiva consumazione del rapporto sessuale a pagamento nelle camere soprastanti” (allegato 6 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.05.2012, AI 1, pag. 3).
7.3. L’inchiesta è sfociata in due decreti d’accusa a carico di AP 1 e di __________, entrambi ritenuti dal procuratore pubblico autori colpevoli di infrazione alle Legge federale sugli stranieri. Il procedimento a carico di __________ si è poi concluso con il suo proscioglimento in prima sede, mentre quello a carico di AP 1, dichiarato dal primo giudice autore colpevole del reato a lui imputato, è oggetto del procedimento d’appello che qui ci occupa.
IV. Appello
8. AP 1 contesta, per più motivi, di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (III, VI e XIV).
Innanzitutto contesta di aver infranto la Legge federale sugli stranieri per omissione, e meglio per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla legge al gerente di un esercizio pubblico. Egli sostiene, infatti, che il suo ruolo di gerente del __________ non può essere sufficiente a fondare una sua responsabilità penale in relazione alla LStr: attribuire posizione di garante al gerente di un esercizio pubblico è cosa obsoleta e gli obblighi a lui imposti dalla Legge cantonale sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione sono “anacronistici” (III, VI). Lo dimostra - prosegue l’appellante - la sentenza 5.12.2012 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2008.153) di cui cita il seguente stralcio:
“ l’art. 27 vLes pubb, che faceva dipendere la possibilità di beneficiarie dell’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico nel Cantone dall’assenza di attestati di carenza beni o di fallimenti, violava la libertà economica, non essendo sorretta da sufficienti interessi pubblici e soprattutto, risultando lesiva del principio della proporzionalità. (...) tale norma si riallaccia ad una concezione del settore degli esercizi pubblici e delle figura del gerente ormai superata dai mutamenti sociali e legislativi intervenuti nel corso degli ultimi decenni e che hanno fatto sì che questo specifico settore sia in tutto e per tutto equiparabile a qualsiasi altro campo di attività del commercio” (consid. 4).
In ogni caso, continua AP 1, attribuire una posizione di garante al gerente di un esercizio pubblico viola anche l’art. 169 CPP poiché la segnalazione di eventuali irregolarità commesse all’interno del locale espone il gerente al rischio di veder avviato nei suoi confronti un procedimento penale ed è, dunque, in contrasto con il diritto di non deporre sancito all’art. 169 CPP (XIV, n. 3.d.).
Inoltre, al di là del ruolo di garante che egli contesta di aver avuto, l’appellante afferma di non aver comunque avuto nessuna responsabilità di fatto in relazione alla gestione delle stanze in cui le donne esercitavano la prostituzione. Della conduzione di tale settore - ha spiegato - si occupava esclusivamente __________, suo datore di lavoro e amministratore della società gestrice del locale (III, VI).
Infine, l’appellante contesta la realizzazione del reato di infrazione alla LStr anche dal profilo soggettivo, sostenendo di non aver saputo che le ospiti del __________ esercitavano la prostituzione senza essere autorizzate e di avere, in ogni caso, agito sotto l’influsso di un errore sull’illiceità, poiché convinto che la sola notifica di soggiorno alla polizia - che era al corrente dell’attività di prostituzione esercitata all’interno del locale - fosse sufficiente a rendere la situazione conforme dal profilo legale. (XIV, n. 5).
9.
a. Giusta l’art. 116 cpv. 1 lett. a della Legge federale sugli stranieri (LStr) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero.
Tale disposto, in vigore dal 1° gennaio 2008, corrisponde, pur con
una formulazione lievemente diversa, all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della
vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri
(vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od
aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (cfr.
STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag.
3447).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare
l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche
quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve
rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di
una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello
straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre
lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità
(DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore, in particolare un
albergatore, locatore o datore di lavoro, alloggia uno straniero in situazione
irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 18 luglio 2011,
inc. 6B_841/2010, consid. 3; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_584/2010; STF
del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005
6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen,
Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).
Dal profilo soggettivo,
l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione,
ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il
reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e
seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).
b. La fattispecie della facilitazione di un soggiorno illegale ai sensi della citata disposizione può essere realizzata anche per omissione, ciò che, conformemente alle norme generali che reggono il diritto penale, presuppone che l’autore si trovi in una posizione di garante (DTF 127 IV 27 consid. 2b e rinvii; STF 6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.1 che conferma la sentenza CCRP 17.2010.11 del 30 agosto 2010 consid. 4.3; 6B_584/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 4.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2007.28/29 del 16 settembre 2008 consid. 7; 6B_926/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza 17.2006.46 dell’8 maggio 2009 consid. 8; sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1; sentenza CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; CCRP 8.5.2009 inc. n. 17.2008.46 consid. 8; CCRP 16.9.2008 inc. n. 17.2007.28/29 consid. 7; Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Basilea 2009, n. 22.44).
Secondo la giurisprudenza - ripresa nella sua sostanza nell’art. 11 CP in vigore dal 1. gennaio 2007 - è garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. La responsabilità penale richiede inoltre la consapevole lesione di doveri derivanti dalla posizione di garante, ciò che è dato, nel caso di reato intenzionale, quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato da parte di terzi e, ciò nonostante, rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175).
c. Il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RL 11.3.2.1, in seguito Lear) che ha sostituito la previgente Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEP).
L’art. 21 Lear, così come il previgente art. 53 LEP, prevede che il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
L’art. 74 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (RLear; RL 11.3.2.1.1) - che esplicita gli obblighi posti dall’art. 21 Lear - precisa in particolare che il gerente è responsabile di garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete all’interno dell’esercizio (lett. d) e di prendere, di conseguenza, tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete (art. 83 cpv. 1 RLear).
La nuova Legge ha ripreso, senza alterarne il contenuto, il previgente disposto, rafforzando tuttavia il ruolo del gerente quale unica figura centrale di riferimento per l’attività dell’esercizio pubblico (Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n. 6193], pagg. 1, 5). Con questa revisione, il governo ticinese ha, infatti, voluto introdurre un unico soggetto giuridicamente responsabile dell’esercizio, e cioè il gerente, senza più riconoscere, dal profilo giuridico, un ruolo alle figure - previste dal previgente ordinamento - del gestore dell’esercizio pubblico e del proprietario dell’immobile. Così facendo si è voluto snellire la previgente LEP, restituendo “chiarezza operativa alle varie autorità chiamate ad intervenire per contrastare situazioni di illegalità connesse all’attività degli esercizi” ed eliminare la problematica delle gerenze fittizie
“ in cui al gestore viene rilasciata un’autorizzazione sulla base della comprovata assunzione di una persona qualificata ad esercitare l’attività, ma che di fatto risulta essere assente dai locali e completamente disinteressata alla conduzione dell’esercizio. L’abuso di tali situazioni non avrà modo di potersi perpetuare, giacché la normativa proposta - contrariamente all’attuale - non prevede alcun riconoscimento giuridico alla figura del gestore, che resta circoscritta a quella di semplice e libero imprenditore (...). La soppressione del gestore non significa impunità per le riferite irregolarità, delle quali solo il gerente è chiamato a rendere conto all’autorità amministrativa, essendo assurto ad esclusivo responsabile delle inadempienze afferenti la conduzione di un esercizio pubblico” (Messaggio, pagg., 5-6).
Il gerente è, pertanto, divenuto, con la nuova normativa, non solo l’unica figura di riferimento per le autorità, ma anche l’unico destinatario di “provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti alla trasgressione degli obblighi dell’attività di esercente” (Messaggio, pag. 5).
Ritenuto come l’art. 21 Lear ha, in sostanza, ripreso il previgente disposto (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n. 6193], pag. 30) e che, inoltre, la Lear ha attribuito un ruolo di maggior responsabilità al gerente, istituendolo quale unica figura di riferimento per le autorità, è indubbio che la giurisprudenza sviluppata sull’art. 53 LEP ha mantenuto piena validità e che, pertanto, le summenzionate norme della Lear, così come quelle della previgente LEP, pongono il gerente, nei confronti delle autorità, in una posizione di garante ai sensi di quanto sopra (cfr. sentenza CCRP 17.2010.11 del 30 agosto 2010 consid. 4.5 confermata in STF 6B_841/2010 del 18 luglio 2011; sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1 confermata in STF 6B_201/2011 del 28 giugno 2011; sentenza CCRP 17.2008.46 dell’8 maggio 2009 consid. 8 confermata in STF 6B_926/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza CCRP 17.2007.28/29 del 16 settembre 2008 consid. 7 confermata in STF 6B_584/2010 del 2 dicembre 2010; sentenza CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 2.5; RDAT N. 51/I -2000; cfr., pure, Garbani, Commentario alla legge sugli esercizi pubblici, pag. 191).
d. È gerente ai sensi degli artt. 4 cpv. 2 Lear e 73 RLear la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio e che è responsabile verso l’Ufficio del commercio e dei passaporti (at. 1 cpv. 1 RLear) del rispetto della legge e del regolamento.
Per essere gerente di un esercizio pubblico ai sensi della Lear - e, dunque, tenuto agli obblighi di cui sopra - è in linea di principio necessario disporre del certificato cantonale di esercente, e cioè di un diploma cantonale che attesti che la persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio (art. 11 Lear, Messaggio, pag. 1). Il Regolamento stabilisce quali sono quelle particolari attività per la conduzione delle quali non è eccezionalmente richiesto il diploma di esercente (art. 8 cpv. 2 Lear), segnatamente la gerenza di ostelli, pensioni private di famiglia, affittacamere, cantine, cucine operaie, mense aziendali e circoli o club (art. 63 RLear). In questi casi, per il rilascio dell’autorizzazione, verrà tenuto conto dell’esperienza nel ramo. Dunque, come per il precedente ordinamento, perché una persona sia considerata gerente non è determinante il possesso o meno di un certificato di capacità, non essendo esso richiesto per la gerenza di tutti gli esercizi pubblici. Peraltro, l’art. 21 Lear, come già il previgente art. 53 LEP, non distingue fra gerenti con o senza certificato di capacità.
e. In forza degli obblighi posti dalla Lear e dal RLear, il gerente è, dunque, tenuto a notificare alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili come in contrasto con la legge che si realizzano nell’esercizio pubblico. Fra queste, evidentemente, anche il fatto che persone straniere - che il gerente sa o deve presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione - vi esercitano un’attività lucrativa (sull’illiceità del soggiorno nel caso di chi inizia a svolgere un’attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata, dopo essere entrato in Svizzera con l’intenzione di esercitare tale attività lucrativa, disponendo solo di un visto turistico, cfr. DTF 131 IV 174 consid. 3.2).
In proposito, il TF ha già avuto modo di stabilire che avere segnalato alla polizia le ospiti con il formulario di notifica d’albergo (ex art. 53 cpv. 3 LEP, ora art. 26 Lear cfr. Messaggio pag. 33) è ininfluente dal profilo della commissione del reato di cui all’art. 116 LStr, nella misura in cui l’annuncio destinato alla regolarizzazione di un’attività lucrativa soggiace ad altre condizioni (DTF 131 IV 174 consid. 3.2; sentenza CCRP 19 dicembre 2006 in re E.D.L.).
La trasmissione alla polizia locale (così come previsto dall’art. 116 LStr e dall’art. 26 Lear, e non alle autorità di polizia degli stranieri) di semplici notifiche di soggiorni turistici non fornisce alcuna indicazione utile per l’accertamento di un’attività lavorativa abusiva. Né agevola la pronuncia o l’esecuzione di una decisione da parte di un’autorità nei confronti di uno straniero in posizione irregolare. Al contrario. Chi notifica semplici soggiorni turistici nonostante sappia o debba presumere che il soggiorno dello straniero da lui notificato è illegale a motivo dell’attività lavorativa esercitata da quest’ultimo senza permesso, altro non fa che protrarre l’inganno - già messo in atto dallo straniero ai danni dell’amministrazione al momento dell’ottenimento del visto per turisti - nei confronti della polizia locale sulle ragioni e, quindi, sulla natura stessa del soggiorno (cfr. mutatis mutandis DTF 128 IV 136 consid. 9h; STF 6B_841/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.3 che conferma la sentenza CCRP 17.2010.11 del 30 agosto 2010 consid. 4.5; sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1; sentenze CCRP 17.2009.50 del 13 aprile 2010 consid. 2.5; 17.2008.46 dell’8 maggio 2009 consid. 5; 17.2007.28/29 del 16 settembre 2008 consid. 7).
Per giurisprudenza invalsa, il gerente di un esercizio pubblico, in virtù dell’obbligo legale derivatogli dall’art. 21 Lear in combinazione con l’art. 83 cpv. 1 RLear, è, dunque, tenuto a segnalare alla polizia la presenza di donne straniere che esercitano un’attività lucrativa e non può limitarsi a notificarle ex art. 26 Lear (sentenza CARP 17.2010.45 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1 confermata dal TF e che, come visto, mantiene - anche dopo l’entrata in vigore della nuova Legge - la sua validità).
10.
a. È innanzitutto da considerarsi assodato che, come da lui ammesso, AP 1 era, all’epoca dei fatti, gerente __________ di __________, e cioè dell’intera struttura che comprendeva sia il bar che le camere situate al piano superiore (PS 31.12.2012, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 8; allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria; verbale __________ 29.05.2012, allegato 6 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 2).
Egli, che è divenuto gerente nell’aprile 2011 e dunque dopo l’entrata in vigore della nuova Legge cantonale sugli esercizi pubblici e la ristorazione (Lear), ha ottenuto l’autorizzazione alla conduzione del __________ nel rispetto dei presupposti previsti dalla nuova normativa (in particolare, trattandosi di un’osteria con alloggio, per quanto concerne il diploma cantonale cfr. art. 8 Lear e 63 RLear).
b. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nemmeno vi sono dubbi sul fatto che egli, in qualità di gerente del __________, si trovasse in una posizione di garante nei confronti delle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri e avesse, pertanto, un obbligo di agire, segnalando alle predette autorità tutte quelle situazioni in contrasto con la legge riscontrate all’interno del locale. Questo innanzitutto perché, come visto, la Lear, ha incentrato tutta la responsabilità per la conduzione di un esercizio pubblico nella figura del gerente, rafforzandone il ruolo, rendendolo l’unica figura di riferimento per le autorità e rendendo dunque tutt’altro che obsoleta, contrariamente all’opinione dell’appellante, la posizione di garante sempre riconosciuta a questa figura professionale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n. 6193], pag. 5). In tal senso, la sentenza del TRAM invocata da AP 1, ha un significato diverso da quello da egli proposto, ritenuto che essa si limita a discutere di una superata concezione del settore degli esercizi pubblici e del mutamento della figura professionale dell’esercente in un contesto - quello della limitazione della libertà economica del gerente derivante dall’impossibilità di beneficiare dell’autorizzazione a condurre un esercizio pubblico in presenza di attestati di carenza beni o di fallimenti - ben preciso e ben diverso rispetto a quello che qui ci occupa e che rende tale giurisprudenza inapplicabile al caso concreto.
In sostanza, dunque, poco importa quale ruolo avesse __________ nella conduzione delle camere o il fatto che AP 1 lavorasse alle dipendenze della __________ e dunque, di fatto, in un rapporto di subordinazione rispetto al suo datore di lavoro. Ad essere determinante è, come visto, la sua funzione di gerente, che egli ha assunto consapevolmente e in relazione alla quale ha anche espressamente riconosciuto gli obblighi (e cioè in particolare l’essere garante del rispetto dell’ordine pubblico all’interno del locale, PS 31.01.2012, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 3).
c. Singolare - poiché sottintende l’ammissione di una corresponsabilità di natura penale del gerente in eventuali comportamenti illeciti che si sviluppano all’interno dell’EP - è, poi, la tesi secondo cui attribuire posizione di garante al gerente sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 169 CPP.
Su di essa, dunque, è inutile dilungarsi.
d. Assodato è, pure, che all’epoca dei fatti all’interno del __________ vi erano donne straniere che esercitavano la prostituzione. Risulta, infatti, dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria (AI 1) che, in data 10.01.2012, all’interno del __________, sono state controllate 5 donne straniere, 4 di nazionalità brasiliana e 1 di nazionalità rumena. Che queste donne esercitassero la prostituzione all’interno del locale era evidente e noto a tutti. In tal senso è sufficiente fare riferimento al sito internet della struttura che pubblicava esplicite fotografie di ragazze in abbigliamento succinto e pose sexy, ad altri siti web da cui risultava che il __________ fosse comunemente noto come un postribolo (cfr. documenti in atti) e alla notorietà del fatto che tutte le donne straniere che frequentano posti conosciuti come postriboli e che soggiornano in camere ad essi collegati esercitano la prostituzione, ritenuto come nessun altro motivo - se non l’esercizio della prostituzione - può giustificare la presenza di donne sole provenienti da Paesi economicamente sfavoriti in un luogo senza attrattive turistiche quale è __________ (cfr. sentenza CARP 17.02.2012, inc. 17.2011.64+65). Del resto __________, amministratore unico della __________, ha espressamente riconosciuto che al __________ si esercitava la prostituzione, e cioè che le donne adescavano i clienti al bar per poi accompagnarsi con loro nelle camere al piano superiore (verbale __________, 29.05.2012, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 3).
Nemmeno vi sono dubbi sul fatto che l’attività di prostituzione esercitata dalle 5 donne controllate fosse svolta senza la necessaria autorizzazione. Esse sono, infatti, state tutte condannate (con decreti d’accusa passati in giudicato) per infrazione alla Legge federale sugli stranieri e / o per esercizio illecito della prostituzione.
In proposito si rileva che, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, nemmeno la situazione dal profilo del diritto degli stranieri delle donne controllate al __________ è dubbia o atta a screditare un simile accertamento: nessuna delle cinque donne fermate era in possesso della necessaria autorizzazione per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
e. Pure evidente è, infine, che l’appellante fosse a conoscenza dell’attività svolta dalle ragazze all’interno del bar e nelle camere al piano superiore.
Innanzitutto perché, come detto, era cosa notoria ed inoltre perché egli l’ha ammesso - seppur non esplicitamente - davanti alla polizia, riconoscendo che il locale fosse un “ottimale luogo di incontro fra uomini e donne”, un luogo di incontro fra “dame di compagnia e altri uomini avventori del bar” e dunque riconoscendo implicitamente - con l’utilizzo di altre parole - che queste donne fossero dedite all’esercizio della prostituzione (PS 31.01.2012, allegato 1 al rapporto di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 4).
Del resto significativo è che, interrogato sulla sua consapevolezza, egli non l’abbia negata, ma si sia limitato ad avvalersi del diritto di non rispondere (PS 31.01.2012, allegato 1 al rapporto di polizia giudiziaria, AI 1, pag. 6).
AP 1 nemmeno può prevalersi di un errore sull’illiceità (art. 21 CP). Infatti, diversamente dalla situazione descritta nella decisione di questa Corte a cui fa riferimento nel suo appello, egli aveva un’adeguata formazione nel campo degli esercizi pubblici - dal momento che senza essere in possesso del diploma di esercente (o perlomeno di una pratica di esercente di almeno 3 anni) non avrebbe potuto divenire gerente del __________ (cfr. consid. 8.a.) - e, dunque, non poteva non sapere di dover segnalare alle competenti autorità l’esercizio illecito di un’attività lucrativa all’interno del locale. In ogni caso egli non poteva dedurre dal solo comportamento della Polizia di __________, che sapeva che al __________ si esercitava la prostituzione, di agire nella legalità, poiché - al di là del fatto che la Polizia poteva legittimamente credere che al __________ la prostituzione fosse esercitata legalmente - il Tribunale federale ha già stabilito che la tolleranza di comportamenti analoghi di altre persone da parte della polizia, non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un errore sull’illiceità (STF 6B_29/2007 del 20 aprile 2007, consid. 4.2).
Sapendo che nell’EP delle persone esercitavano illegalmente la prostituzione, e soggiornavano illegalmente in Svizzera (cfr. DTF 131 IV 174), AP 1 aveva l’obbligo di segnalare la situazione di irregolarità presente al __________ alle competenti autorità. Ciò che però egli non ha fatto, limitandosi a notificare (personalmente o per il tramite di __________) alla polizia il soggiorno della donne quali turiste, dando così alle autorità un’informazione sbagliata e protraendo così l’inganno da esse messo in atto (cfr. consid. 7e).
f. Ne discende che AP 1 ha facilitato, ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, il soggiorno illegale di almeno quattro cittadine brasiliane controllate all’interno del __________. L’argomentazione secondo cui l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera fosse già il disegno delle dirette interessate non soccorre l’appellante, poiché non cambia il fatto che egli, non ottemperando ai suoi obblighi, ha di fatto facilitato il loro soggiorno illegale aiutandole a realizzare lo scopo che, a suo dire, esse si erano prefisse.
g. AP 1 va, invece, prosciolto dall’imputazione di aver facilitato l’entrata o il soggiorno di __________, essendo ella cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea (del resto, a lei non è stata imputata una violazione della LStr, cfr. AI 6).
11. Con il suo appello AP 1 ha, poi, sostenuto che una sua condanna violerebbe l’art. 6 cifra 3 CEDU nella misura in cui le prostitute - le cui deposizioni sono, secondo lui, determinanti per l’accusa formulata nei suoi confronti - non sono state sentite, nonostante le sue richieste, in contradditorio (I, pag. 5; VI, pag. 2; XIV, n. 2).
12. La tesi dell’appellante non può essere accolta, dal momento che la sua condanna si fonda su altre risultanze istruttorie.
Da un lato, vi è l’accertamento secondo cui, durante il controllo di polizia del 10.01.2012, all’__________ di __________ erano presenti 5 donne straniere (brasiliane e rumene, AI 1). Dall’altro vi è l’accertamento secondo cui il __________ è un noto postribolo in cui le donne esercitavano la prostituzione, ciò di cui anche l’appellante era consapevole (cfr. consid. 10.d.).
In queste condizioni, l’audizione delle prostitute non era e non è necessaria al giudizio (cfr. sentenza CCRP del 08.05.2009, inc. 17.2008.46, consid. 10 e riferimenti citati, confermata in STF del 24.01.2011, inc. 6B_926/2010).
13. La pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e la multa di fr. 300.- - peraltro non oggetto di specifica contestazione - sono adeguate alla colpa dell’appellante, tenuto conto della gravità dell’infrazione e delle circostanze in cui quest’ultima è stata commessa. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 70.- e rimasto incontestato, merita conferma.
Visto che i fatti per cui AP 1 viene oggi condannato sono precedenti a quelli di cui al DA 30.9.2013, questa pena è da considerasi aggiuntiva, ai sensi dell’art. 49 cpv 2 CP, a quella inflitta con il citato DA.
14. AP 1 sostiene infine
che, a prescindere dall’esito della presente procedura d’appello, la tassa di
giustizia del procedimento di primo grado deve essere fissata in fr. 700.-. In
particolare l’appellante rileva che l’aumento della tassa di giustizia da fr.
700.- a fr 1’100.- operato dal primo giudice non é giustificato dal momento che
egli, nella sua dichiarazione di appello, ha “esplicitamente dichiarato di
non volere le motivazioni, avendole già capite durante le brevi conclusioni
processuali per bocca dell’onorevole giudice della Pretura penale”. Il modo
di procedere del pretore è, a mente dell’appellante, privo di base legale e lesivo
dell’art. 22 cpv. 4 LTG, che “non permette di condizionare lo sconto alla
dichiarazione di appello, né di obbligare a ricevere le motivazioni con la
tariffa maggiorata se si volesse appellare” (I, pagg. 2-3; XIV, n. 1).
a. Il giudice della
Pretura penale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato AP 1
“al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.- con
motivazione scritta e di fr. 700.- senza motivazione scritta” (verbale del dibattimento,
dispositivo).
A seguito dell’annuncio di appello e della conseguente motivazione scritta
della sentenza, l’appellante è stato per finire condannato al pagamento di
oneri processuali di complessivi fr. 1'100.- (di cui una tassa di giustizia di
fr. 900.- e spese di giustizia di fr. 200.-, cfr. sentenza impugnata, distinta
spese).
b. L’art. 424 cpv. 1 CPP
prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le
loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano
gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag.
2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art.
424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.
7142). Per il Canton Ticino le norme sono contenute nella nuova Legge
sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi
dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il
giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia
ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della
sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la
modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia
distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza
comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di
un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della
motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla
(cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).
c. L’art. 82 cpv. 2
lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - in caso di ricorso -
notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art.
399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere
l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere
una sentenza motivata.
L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto
di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.
80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In
particolare dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la
motivazione non deve unicamente permettere al destinatario della decisione di
comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne -
rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa - ma deve pure
consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio
controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di
secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno
portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier,
Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.
585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22
agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.
3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).
d. La censura è da respingere in quanto infondata.
È infatti a torto che
l’appellante, assistito da un legale, sostiene di potersi limitare ad
annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione
scritta della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione
di una sentenza di primo grado comporta automaticamente - e a ragione - la sua
motivazione scritta ad opera del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2
lett. b e 399 cpv. 2 CPP).
Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto
può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di AP 1 una
tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare della Pretura
penale per la motivazione scritta della sua pronuncia.
Tasse e spese
15. Visto l’estremamente ridotto grado di accoglienza dell’appello, la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico di AP 1, così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
116 cpv. 1 LStr, 21 Lear e 74 RLear,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere, nel periodo 18.10.2011-10.01.2012, a __________, nella sua qualità di gerente responsabile dell’__________, facilitato il soggiorno illegale di almeno 4 cittadine straniere, fra cui le brasiliane __________, __________, __________ e __________.
1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri in relazione alla cittadina rumena __________.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, per un totale di fr. 1'750.- (millesettecentocinquanta), a valere quale pena aggiuntiva a quella di cui al DA 30.9.2013;
1.3.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
1.3.3. al pagamento della delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr 1'100.- (millecento) relativi al processo di prima istanza.
1.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.