Incarto n.
17.2013.3

Locarno

15 luglio 2013/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 novembre 2012 da

 

 

A. _______

 

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 29 gennaio 2013;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Verso le ore 9 di mattina del 23 marzo 2009 nella galleria semiautostradale [...]è avvenuto un grave incidente della circolazione. A. _______, diretto verso [...]alla guida di un autocarro con rimorchio, si è spostato sulla corsia di contromano andando a collidere con tre autovetture che provenivano da [...].

A causa dell’urto, la prima vettura con cui si è scontrato, una Mercedes, ha sbandato ed è collisa con il marciapiede. Il conducente, [...], ha riportato solo danni materiali.

La seconda, una Toyota, è stata scaraventata sulla parete del tunnel. Oltre ai danni materiali, il conducente, [...], ha riportato delle lesioni politraumatiche tali da comportare svariati interventi chirurgici e mesi di cure ospedaliere.

La terza ed ultima vettura, una Alfa Romeo, è stata invece colpita in pieno dall’autocarro guidato da A. _______. Il conducente, AX1, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate.

 

                                  B.   Con decreto di accusa del 6 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto A. _______ colpevole di:

 

                                   1.   omicidio colposo

per avere, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di una persona e in specie, per avere, in data 23.03.2009, in territorio di [...], sulla semiautostrada A13 in direzione di [...], alla guida dell’autocarro Iveco targato con rimorchio targato, circolando a una velocità calcolata di circa 64-66km/h, mantenendo una direzione di marcia non regolare, già in prossimità dell’imbocco della galleria [...], non prestando la richiesta attenzione, perso all’interno della stessa la padronanza dell’automezzo, andando a sconfinare nella corsia di contromano urtando il veicolo Mercedes, targato, condotto da [...], il quale a seguito dell’urto sbandò e collise contro il marciapiede, procedendo quindi sempre in contromano urtando contro l’ulteriore vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito dell’urto andò a sbattere contro la parete della galleria, urtando quindi infine la vettura Alfa Romeo targata, il cui conducente AX1, a seguito delle gravi lesioni riportate perse la vita;

 

                                   2.   lesioni colpose gravi

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione, perso la padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano nelle modalità descritte al sub. 1 dopo aver colliso la vettura Mercedes, targata, procedendo quindi sempre in contromano urtato contro l’ulteriore vettura Toyota targata condotta da [...], la quale a seguito dell’urto andò a sbattere contro la parete, riportando, lesioni politraumatiche da comportare svariati interventi e mesi di cure ospedaliere presso l’Ospedale regionale prima e la Clinica Hildbrand sino al 18.06.2009, come da documentazione medica in atti;

 

 

                                   3.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, per imprevidenza colpevole, alla guida dell’autocarro Iveco targato con rimorchio targato, non prestando la dovuta attenzione perso la padronanza del menzionato autocarro, andando a invadere la corsia di contromano nelle modalità descritte al sub. 1 collidendo la vettura Mercedes, targata, [...], la quale a seguito dell’urto sbandò e collise contro il marciapiede procedendo quindi sempre in contromano violato gravemente le norme della circolazione.

 

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di A. _______ alla pena pecuniaria di fr. 11'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 130.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese. Ha poi rinviato le parti al foro civile per le pretese di tale natura.

 

                                  C.   Statuendo sulle opposizioni interposte sia da A. _______ che dagli eredi della vittima AX1, con sentenza del 9 novembre 2012 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole di omicidio colposo, lesioni colpose (lesioni gravi) e infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa. In applicazione della pena, l’ha condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 11'700.-), condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1’000.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

A. _______ ha immediatamente annunciato di voler interporre appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.

 

                                  D.   Il 29 gennaio 2013 A. _______ ha presentato a questa Corte la sua dichiarazione di appello, postulando in via principale il suo proscioglimento e in via subordinata l’annullamento del giudizio pretorile e il rinvio della causa al tribunale di primo grado affinché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza.

L’appellante censura anzitutto la violazione del principio accusatorio. Sostiene che il primo giudice non gli ha rimproverato, quale imprevidenza colpevole, la mancata attenzione alla guida dell’automezzo - come invece enunciato nel decreto di accusa - bensì il fatto di non avere ottimizzato il controllo del diabete di cui soffriva.

Nel merito, il ricorrente contesta l’esistenza stessa di un’imprevidenza colpevole e del nesso di causalità (naturale e adeguato), così come la carente motivazione della sentenza in relazione alla colpa e alla commisurazione della pena.

Quali istanze probatorie l’appellante ha postulato la sua audizione personale e l’interrogatorio del teste dr. med. [...]e, successivamente, con scritto del 17 aprile 2013, ha chiesto l’allestimento di una perizia medica in sostituzione dell’audizione del dr. [...].

Le altre parti al procedimento non hanno formulato istanze probatorie.

 

                                  E.   Vista la censura riguardante la violazione del principio accusatorio, questa Corte ha chiesto alle altre parti e al primo giudice di formulare osservazioni in relazione all’entrata in merito dell’appello.

Con scritto del 23 maggio 2013 il PP ha informato di non avere particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio della Corte.

Con osservazioni di pari data, gli accusatori privati hanno affermato che il giudice di prime cure non ha fondato il suo giudizio su una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al decreto di accusa, accertando invece, per i motivi addotti nel proprio giudizio, un’imprevidenza colpevole di A. _______, che ha causato la morte di AX1 nelle circostanze di tempo e luogo ben definiti nel menzionato decreto.

Pur rimettendosi al giudizio della Corte, nelle sue osservazioni 29 maggio 2013 il primo giudice sostiene che non vi è stata in concreto alcuna violazione del principio accusatorio, in quanto le argomentazioni esposte nella condanna sono state oggetto di discussione nel corso del dibattimento di prime cure, e ciò proprio su impulso della difesa, che intendeva discolparsi evocando un episodio di ipoglicemia. A mente del primo giudice, poco importa che - contrariamente alle intenzioni dell’accusato - tale argomento sia stato ritenuto costitutivo di negligenza e abbia comportato una condanna: l’argomento è stato discusso in aula e non è, dunque, da qualificare come nuovo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile (lett. a); che l’appello è inammissibile giusta l’articolo 398 (lett. b); che non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

Se non entra nel merito dell’appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (cpv. 3).

L’adempimento del principio accusatorio è un presupposto processuale (Schmid, Handbuch StPO, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 e n. 318; cfr. anche ZR 2008 (107) n. 56 pag. 193 e AGVE 1994 n. 42 pag, 193). La censurata violazione del principio accusatorio deve, dunque, essere verificata preliminarmente, nell’ambito dell’esame dell’entrata nel merito dell’appello giusta l’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP.

 

                               1.1.   Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha dapprima evocato un incidente della circolazione che A. _______ aveva provocato nel 2004 nel tunnel del San Gottardo, senza coinvolgere altre persone ma procurando unicamente danni ad uno spartitraffico (consid. 3, pag. 4). Rilevando come l’accusato da anni soffrisse di diabete, il primo giudice ha riferito che la polizia del Canton Uri aveva attribuito la causa del suddetto sinistro ad un improvviso calo di zuccheri (ipoglicemia; sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5). Dopo questo incidente, eseguiti i necessari controlli medici ed adeguato il piano terapeutico alle caratteristiche del paziente, di modo da coprire in maniera più adeguata il fabbisogno di insulina, A. _______ è stato ritenuto idoneo alla guida dei veicoli (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

 

Secondo il giudice della Pretura penale, il caso in oggetto presenta delle analogie con l’incidente del 2004 (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6). A suo avviso A. _______

, anche in questa occasione,

 

ha subito i classici sintomi d’ipoglicemia da diabete. Incapacità che gli ha causato una - graduale - perdita di concentrazione e di conoscenza, che non gli ha ad un certo punto più permesso di guidare correttamente e per finire gli ha fatto perdere definitivamente il controllo del suo articolato”

  (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).

 

Il primo giudice è giunto a tale conclusione sulla scorta di una serie di motivazioni, tra le quali in particolare vanno menzionate le seguenti:

 

e) il diabete va scrupolosamente curato e controllato – ciò che A. _______ non ha fatto – con la precisazione che in caso d’omissione s’incrementa il rischio di cali di zucchero (…);

  f) l’istruttoria ha dimostrato che A. _______ non gestiva il proprio malessere con sufficiente impegno e responsabilità”

  (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).

 

Nella sentenza impugnata si rileva poi che A. _______ si recava dal suo medico ogni 6 mesi per rinnovare la ricetta per l’insulina, “senza dunque effettuare nessun controllo sull’andamento della sua malattia, senza chiedere particolari consulti e senza nemmeno riferire allo specialista delle “ipoglicemie notturne” che subiva, che, come da lui dichiarato, gestiva “da solo” (consid. 7, pag. 7). Secondo il primo giudice, “non curare il diabete non è una manchevolezza trascurabile, infatti i pazienti affetti da “diabete di tipo 1” devono costantemente controllare il proprio organismo, così come spiegato dal dr. [...]al dibattimento”; quest’ultimo ha affermato che, dal profilo medico, non sottoporsi ad una visita per anni costituisce una negligenza (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 8).

 

Per quanto attiene all’accusa di omicidio per negligenza, il primo giudice ha ritenuto che il dovere di prudenza di A. _______ - la cui violazione fonda la negligenza - “si estende evidentemente anche ad un efficace monitoraggio del proprio stato di salute, in modo da limitare al massimo i rischi che quel disturbo potrebbe provocargli alla guida” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8). In particolar modo i pazienti che soffrono, come A. _______, del diabete di tipo 1, “non possono limitarsi a controllare i propri valori e a iniettarsi dell’insulina, ma devono richiedere assistenza diabetologia e costantemente monitorare i sintomi e l’evolvere della malattia con l’aiuto di specialisti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9). In concreto, secondo il giudice della Pretura penale, A. _______ non ha monitorato la sua malattia con il dovuto impegno né con la sufficiente assiduità (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 9). Pertanto, “il suo attuale agire deve dunque essere qualificato come violazione del dovere di prudenza e quindi come negligenza” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10).

Lo stesso ragionamento, mutatis mutandis, è stato ritenuto valido per le due ulteriori accuse di lesioni colpose gravi e grave infrazione alle norme sulla circolazione (sentenza impugnata, consid. 11-14, pag. 10-12).

Il giudice della Pretura penale ha infine rilevato che “non si giungerebbe ad una soluzione differente se si seguisse l’ipotesi, sostenuta dall’accusa, secondo la quale A. _______ avrebbe provocato l’incidente a causa di una sua disattenzione”: tale ipotesi accusatoria “appare comunque molto debole proprio per il fatto che una disattenzione non si realizza con un’andatura non coerente del veicolo durata diversi chilometri e già iniziata prima dell’ingresso in galleria. Quand’anche fosse, il qui accusato sarebbe comunque punibile per i reati imputatigli nel decreto d’accusa, ritenuto che in ogni caso una disattenzione durata anche solo un secondo non è alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).

 

                               1.2.   Secondo il ricorrente, il primo giudice lo ha condannato per fatti diversi da quelli indicati nel decreto d’accusa e sostenuti dal procuratore pubblico al dibattimento.

A mente di A. _______, per tutti e tre i reati imputatigli, il procuratore ha sempre sostenuto l’ipotesi della distrazione; il decreto d’accusa gli rimproverava infatti di non aver prestato la richiesta attenzione mentre si trovava alla guida dell’automezzo (dichiarazione di appello, pag. 4). Il primo giudice si è scostato, invece, da tale descrizione dei fatti, “sconfinando in territori del tutto inesplorati nell’istruttoria predibattimentale e dibattimentale, ove l’accusato non ha avuto la possibilità di adeguatamente difendersi” (dichiarazione di appello, pag. 4). L’appellante sostiene, infatti, che dalla motivazione della sentenza di prime cure risulta che la sua condanna deriva dal fatto di “non aver ottimizzato il controllo della malattia”, ovvero per non aver monitorato con la sufficiente diligenza la forma di diabete di cui soffriva (dichiarazione di appello, pag. 4).

A. _______ rileva poi che nel dispositivo è stato condannato “per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA 5695/2010 del 6 dicembre 2010, mentre in realtà dai considerandi della sentenza si evince un’altra motivazione (sentenza impugnata, pag. 13). Il ricorrente ritiene che il primo giudice avrebbe “dovuto proporre alle parti una diversa formulazione del decreto d’accusa, se del caso con sospensione del dibattimento, con la facoltà di completare le prove”, alfine di sottoporre ad un perito “la questione a sapere se e in quale misura una più assidua frequentazione degli studi medici avrebbe escluso l’evento all’origine dell’incidente” (dichiarazione di appello, pag. 4).

Di conseguenza, vista la violazione del principio accusatorio, il ricorrente chiede la propria assoluzione o, in via subordinata, il rinvio degli atti in prima istanza per un nuovo dibattimento.

 

                               1.3.   Nelle sue osservazioni, il giudice di prime cure ha posto l’accento sul fatto che la questione della malattia di A. _______ e della possibile ipoglicemia al volante “non erano circostanze nuove, bensì fatti già discussi e approfonditi durante l’istruttoria predibattimentale” rilevando che al dibattimento è stato sentito il medico curante dell’accusato, dr. [...], così da introdurre “il tema della malattia nella valutazione del comportamento dell’imputato il giorno dei fatti”, e si sono affrontate le modalità di gestione del diabete da parte sua. Il primo giudice ha, poi, rilevato che la violazione del principio accusatorio non è stata formalmente sollevata da A. _______, che nemmeno ha contestato l’ipotesi accusatoria, “la quale regge pure con le argomentazioni addotte con la motivazione della sentenza”.

Il giudice ha rilevato che dall’interrogatorio dei due medici (dr. [...]e dr. [...]) è emerso che A. _______ è stato colpito da un episodio di ipoglicemia, ma che da tale fatto, “diversamente da quanto sperato dal condannato, ne ha tratto conseguenze diverse e ha ritenuto che l’inconveniente in questione fosse evitabile, adempiendo così alle condizioni legislative per i reati di negligenza”. Non è dunque stato violato il principio accusatorio se tali risultanze hanno comportato “svantaggi anziché effetti discolpanti”: “le argomentazioni esposte nella sentenza di condanna sono state de facto discusse e non sono dunque qualificabili come nuove” (osservazioni 29 maggio 2013).

 

                               1.4.   Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa (o nel decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1 i.f. CPP), ma non alla relativa qualificazione. La norma riflette uno degli aspetti essenziali del principio accusatorio sancito dall'art. 9 CPP, ossia quello dell'immutabilità, in base al quale il giudice è vincolato dal tenore dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che vi sono descritti in maniera precisa (STF 6B_476/2012 del 3.4.2013 consid. 2.3; 6B_966/2009 del 25.3.2010 consid. 3.2; 6B_984/2009 del 25.2.2010 consid. 2.3; 6B_292/2009 del 16.10.2009 consid. 1.1; 6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 4.2; 6P.183/2006 del 19.3.2007 consid. 4.2; 6P.51/2005 del 30.11.2005 consid. 3.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, n. 6 e segg. e 16 e segg. ad § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 ad § 12 pag. 79; Niggli/Heimigartner, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 36 e segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 4 ad art. 9 CPP).

L'atto o il decreto d'accusa definisce e delimita l'oggetto del processo e del giudizio. Conformemente all'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, la descrizione dei fatti contenuta nell'atto/decreto d'accusa deve essere succinta ma precisa: succinta, onde evitare che l'atto d'accusa venga trasformato in un memoriale d'accusa in violazione del principio di indipendenza del giudice; precisa, per assicurare il principio di immutabilità dell'accusa (Noseda, Commentario CPP, ad art. 325 n. 3). La descrizione dei fatti deve essere anche completa, per garantire un'informazione adeguata a favore dell'accusato: l’atto/decreto d’accusa deve, pertanto, menzionare concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che configurano il reato, secondo criteri di dettaglio variabili a dipendenza della complessità e gravità del caso (Ackermann/Vetterli, Brisante Aspeckte der neuen Anklageschrift, in RPS 126-2008, pag. 209; Noseda, op. cit., loc. cit.).

Le informazioni contenute nell’atto/decreto d’accusa devono permettere all'imputato di sapere precisamente quali fatti gli sono rimproverati, di modo che possa esercitare adeguatamente i suoi diritti di difesa (sentenza 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3). Imprecisioni sulle indicazioni temporali sono ammissibili, purché per l'accusato non sussistano dubbi sul comportamento addebitatogli (sentenze 6B_320/2010 del 7 giugno 2010 consid. 2.3, 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3). In caso di reato colposo, l'atto di accusa deve indicare l'insieme delle circostanze da cui risulti in che modo l'agente ha violato con il suo comportamento il dovere di diligenza che gli incombeva, come pure il carattere prevedibile ed evitabile dell'evento; una condanna fondata su di una situazione di fatto diversa da quella figurante nell'atto di accusa lede il diritto di essere sentito, ove tale atto non sia stato adeguatamente e tempestivamente completato o modificato nel corso del procedimento (DTF 120 IV 348, consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc).

Per il decreto di accusa trova applicazione l’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP; le esigenze di precisione nell’indicazione dei fatti costitutivi dell’accusa sono ad ogni modo le medesime rispetto a quelle per l’atto di accusa (Riklin, Basler Kommentar StPO, ad art. 353 n. 4).

 

                               1.5.   Nel caso concreto, è pacifico che A. _______ è stato rinviato a giudizio con un DA nel quale gli veniva rimproverata una disattenzione nella guida. Ciò emerge dapprima dal chiaro tenore letterale del DA e, poi, dal fatto che il PP - per contrastare la tesi difensiva che sosteneva che la disattenzione non era colpevole poiché provocata da un malore - ha citato come teste il dr. [...]che escludeva, in concreto, “un malore o una perdita di conoscenza dovuti sia ad un eccessivo calo della concentrazione ematica di glucosio (ipoglicemia) […] sia un evento correlato ad una eccessiva concentrazione di glucosio nel sangue (iperglicemia)” (AI 71, perizia medico legale, pag. 8; cfr. anche le dichiarazioni rese a verbale durante il dibattimento di primo grado, pag. 10 e 11).

Nella motivazione della sua sentenza il primo giudice si è completamente distanziato da tale ipotesi accusatoria e - addebitando la perdita di controllo del veicolo al sopraggiungere di un episodio di ipoglicemia - ha invece ritenuto A. _______ colpevole per essere stato negligente nella cura e nel monitoraggio della sua malattia.

 

Il principio accusatorio prevede, come visto, che siano menzionati concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che configurano il reato. In concreto, trattandosi di un reato commesso per negligenza, il rispetto del principio accusatorio impone che dal decreto di accusa si evincano l'insieme delle circostanze che permettono di dedurre che A. _______ ha violato, con il suo comportamento, un dovere di diligenza che gli incombeva, oltre che il carattere prevedibile ed evitabile dell'evento.

Ritenuto come dal decreto di accusa contestato si evinca in modo chiaro che l’imprevidenza colpevole rimproverata a A. _______ é una disattenzione alla guida (“non prestando la richiesta/dovuta attenzione”), fondando la sua condanna su un insufficiente monitoraggio della malattia e una negligenza nella terapia, il giudice chiamato ad esprimersi ha condannato A. _______ per una differente impostazione fattuale ed ha, così, violato il principio accusatorio non avendo, preventivamente, agito così come indicato dall’art. 333 cpv. 4 CPP.

 

Irrilevante è, al riguardo, il fatto che al dibattimento sia stato trattato il tema dello stato di salute dell’accusato nella misura in cui il suo atteggiamento relativo alla malattia non gli è mai stato formalmente prospettato - né dal procuratore pubblico né, poi, dal giudice - come ipotesi accusatoria.

Se è vero che sia durante l’istruzione predibattimentale che durante il processo di prime cure si è discusso della malattia di A. _______ e del modo in cui egli la gestiva, è soprattutto vero che a A. _______ non è mai stata prospettata un’accusa basata su tali circostanze. Al contrario, il tema era stato evocato dalla Difesa proprio nell’ottica di giustificare l’incidente con un comportamento incolpevole dell’accusato (il malore), piuttosto che per (colpevole) disattenzione e, come visto sopra, tale impostazione difensiva era contrastata dall’accusa che sosteneva la tesi di una disattenzione colpevole, sulla scorta dell’opinione del perito medico legale che escludeva “cause patologiche che giustifichino una perdita di coscienza […] e che possano, quindi, avere influito sulla dinamica dell’incidente” (cfr. AI 71, pag. 8).

Solo dalle motivazioni della sentenza l’accusato ha potuto apprendere che, accertata l’esistenza di un’ipoglicemia, gli si rimprovera un comportamento omissivo risultante dal non aver curato né controllato a dovere - cioè, con sufficiente impegno e responsabilità - la sua forma di diabete.

Quel che conta nell’ottica del principio accusatorio è che tali accuse non sono mai state rivolte a A. _______ e che, dunque, da esse egli non è mai stato messo in condizione di difendersi.

 

Inconferente è l’argomentazione del primo giudice secondo cui l’imputato non ha sollevato formalmente al dibattimento di primo grado la violazione del principio accusatorio.

Sul principio, si osserva che, trattandosi di un presupposto processuale, il suo rispetto deve essere verificato d’ufficio, ad ogni stadio della causa (cfr. Schmid, Handbuch StPO, n. 321) e, in particolare, nell’ambito della verifica dell’accusa ex art. 329 CPP.

In concreto, si rileva che sarebbe stato oggettivamente difficile per A. _______ censurare, già al dibattimento di primo grado, tale violazione, avendo appreso solo dalle motivazioni della sentenza che la negligenza che gli veniva rimproverata non era più quella descritta nel decreto di accusa.

 

Infine, non si può seguire il primo giudice nemmeno quando egli, nelle sue osservazioni, afferma che “l’ipotesi accusatoria regge pure con le argomentazioni addotte con la motivazione della sentenza”, ritenuto che nel breve considerando cui fa riferimento, egli ha dapprima definito “molto debole” la tesi della disattenzione (poiché non ipotizzabile per le situazioni in cui, come nel caso specifico, dalle risultanze emerge che l’andatura non coerente del veicolo è continuata per alcuni chilometri), per poi concludere - in antitesi con quanto appena scritto e senza ulteriori spiegazioni - che l’imputato sarebbe punibile per i reati imputatigli nel decreto d’accusa poiché “una disattenzione durata anche solo un secondo non è alla guida scusabile” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 12).

 

                               1.6.   Considerato come la condanna inflitta a A. _______ dal primo giudice violi il principio accusatorio, in applicazione dell’art. 409 CPP, la sentenza di prime cure deve essere annullata senza entrare nel merito dell’appello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell’art. 333 cpv. 4 CPP.

 

                                   2.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri del giudizio di prima e seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 600.- per il giudizio di primo grado e fr. 400.- per il giudizio di appello.

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti gli art.                       9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg., 398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP,                                                                             

 

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello è accolto

Di conseguenza:

 

                               1.1.   la sentenza 9 novembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio;

 

                               1.2.   la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi fr. 6'850.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            500.-          

-  altri disborsi                            fr.            100.-

                                                     fr.            600.-

 

sono posti a carico Stato, che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.