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Incarto n. |
Locarno 22 luglio 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 novembre 2012 da
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A. _______
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 1. febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 1744/2011 del 9 maggio 2011, il procuratore
pubblico ha ritenuto A. _______ autore colpevole di minaccia per avere,
in data 15 marzo 2011, a [...], presso gli uffici della compagnia di assicurazione
XX, minacciato telefonicamente ACPR 1 di tagliarle la gola.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 500.- (corrispondenti
a 10 aliquote giornaliere da fr. 50.-) e alla multa di fr. 300.-.
Contro il decreto d’accusa A. _______ ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 20 novembre 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto d’accusa, caricando ad A. _______ gli oneri processuali di complessivi fr. 600.-.
C. Il
27 novembre 2012 A. _______ ha presentato annuncio d’appello avverso il
giudizio pretorile che ha confermato, il 1° febbraio 2013, con dichiarazione
scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento rilevando come la
sentenza pretorile “non sia sorretta da prove complete e attendibili”.
Quali istanze probatorie, l’appellante ha chiesto l’acquisizione agli atti
della registrazione della telefonata intercorsa, il 15 marzo 2011, tra lui e A.
_______ nonché l’audizione testimoniale della sua compagna, [...].
D. Rispondendo ad una richiesta della presidente della scrivente Corte, con scritto 12 marzo 2013, XX ha comunicato che “non è data registrazione alcuna della telefonata intercorsa (…) tra la nostra funzionaria ed il signor A. _______”. Quanto all’audizione testimoniale richiesta dall’appellante, essa è stata respinta dalla presidente di questa Corte in data 13 marzo 2013 (cfr. act. VIII in inc. CARP n. 17.2013.6).
E. Visto
il consenso delle parti allo svolgimento di una procedura scritta, con decreto
20 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a A. _______ un
termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della
dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione, presentata il 15 aprile 2013, l’appellante ha ribadito
la sua richiesta di assoluzione, protestando tasse, spese e ripetibili.
F. Con osservazioni 17 aprile 2013, la Pretura penale ha postulato la
reiezione del gravame.
Medesima richiesta hanno avanzato l’accusatrice privata ACPR 1 con osservazioni
7 maggio 2013 (in cui protesta spese e ripetibili) e, senza formulare
particolari osservazioni, il procuratore pubblico con scritto 6 maggio 2013.
Considerando
in diritto:
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011,
consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del
giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.
404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo
cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati
(enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il
controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale
non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di
secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo
l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato
irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le
esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore
che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio
controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc.
6B_404/2012, consid. 2.2).
2. a. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a
una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni
cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro,
il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212
consid. 1a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011 consid. 3.1). È grave la
minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un
pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità
dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità
soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (DTF 99 IV 211
consid. 1a; STF del 3 giugno 2005, inc. 6S.251/2004 consid. 3.1; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 180 n.
6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze,
sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità
(Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007 ad
art. 180 n. 19 con richiami; sentenza CARP del 7 dicembre 2012, inc. 17.2012.120-121
(136) consid. 10.1).
Per l’applicazione dell’art. 180 CP occorre poi che la messa in atto della
minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che
l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia
effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz,
op. cit., ad art. 180 CP n. 4; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo
2008, pag. 401).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario
abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia
stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il
turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del
minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 n. 12). Secondo altri, invece, è
sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima
senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della sua volontà (Delnon/Rüdy,
in op. cit., ad art. 180 n. 10 e 11).
b. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche
solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento
o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe
comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale
effetto (Delnon/Rüdy, op. cit, ad art. 180 n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180
n. 16).
Querela e risultanze dell’inchiesta
3. Il 16 marzo 2011, ACPR 1, impiegata presso la compagnia di
assicurazione XX di [...], ha sporto querela, fra l’altro, per titolo di
minaccia nei confronti di A. _______, con il quale, il giorno prima, aveva
discusso telefonicamente di un sinistro in cui era rimasta coinvolta la vettura
dell’assicurata [...](compagna del querelato).
4. ACPR
1, interrogata dalla polizia, ha spiegato che il 15 marzo 2011, a seguito del suindicato sinistro, il prevenuto aveva preso contatto con una collaboratrice
dell’Ufficio sinistri esteri di XX che aveva in gestione il caso.
A detta della querelante, a causa di divergenze sull’entità del risarcimento
(l’assicurazione era dell’avviso che parte dei danni annunciati erano presenti
già prima del sinistro), i toni della discussione son ben presto trascesi, per
cui la collega
“ ha (…) deciso di trasmettere
l'incarto a [...], oltre che per questioni linguistiche anche per la vicinanza
con il domicilio del A. _______.
È così che da parte mia sono entrata in contatto con il querelato.
Sempre il 15.03.2011, come richiesto dal succitato, lo interpellavo
telefonicamente in presenza del nostro responsabile degli esperti tecnici AW,
anch'egli coinvolto nella gestione dell'evento. La telefonata è stata eseguita
in viva voce, ciò che permetteva ad entrambi di sentire cosa diceva il A.
_______.
Trascorsi pochi minuti di conversazione, per motivi che ancora oggi mi
sfuggono, l'interlocutore assumeva nei miei confronti toni oltremodo offensivi,
nello specifico, le parole dallo stesso scandite vengono qui di seguito
elencate:
“Vengo lì e ti taglio la gola, lo giuro sulla
testa dei miei figli”;
“tu non sai con chi hai a
che fare, ti faccio vedere io”;
“ti faccio vedere io a te e alla tua famiglia”.
Non
essendo disposta ad accettare un tale comportamento ed un tale linguaggio lo
avvisavo che sarei stata costretta ad interrompere la comunicazione, ciò che in
seguito ho fatto appendendogli il telefono. Trascorsi neppure 10 secondi il
soggetto mi interpellava a sua volta, i toni era i medesimi della prima
telefonata, in questo caso ricordo bene di aver sentito dal querelato la frase
seguente: "ti faccio vedere io, tu non
mi conosci, vengo lì e ti faccio vedere
con chi hai che fare, ti ammazzo, ...".
Udito ciò ho
quindi detto al A. _______ che se continuava con queste minacce e con questo
linguaggio l'avrei denunciato, la sua risposta è stata la seguente: "e chi cazzo se ne frega". La telefonata è finita qui.
Come detto in precedenza ad entrambe le telefonate era presente il mio collega AW,
il quale ha potuto sentire tutto”
(verbale 8 aprile 2011 di A. _______, allegato all’AI 5, pag. 2-3).
5. La
polizia ha poi proceduto ad interrogare AW, indicato quale teste dalla
querelante.
L’uomo - responsabile dei periti auto di XX per il Ticino - ha fornito la
seguente versione dei fatti:
“ Il giorno in questione mi ero accordato con la ACPR 1
per cercare di contattare telefonicamente A. _______ con l'intento di chiarire
la sua richiesta di rimborso per l'incidente che aveva avuto in Italia.
Da parte mia avevo dei dubbi su quanto da lui indicato nel rapporto
d'incidente. Per questo motivo è prassi contattare il nostro cliente per
chiarire i fatti. Preciso che la pratica del A. _______ era stata
precedentemente trattata da una nostra collaboratrice di XX, la quale aveva da
parte sua avuto dei problemi con il cliente ed abbiamo quindi deciso di
assumerci noi l'incombenza di evadere il caso.
Per quanto riguarda la telefonata posso dire che io non ho parlato e non ho
fatto domande, ha fatto tutto la ACPR 1, io ero unicamente presente per
ascoltare quanto diceva A. _______, infatti la telefonata è stata eseguita in
viva-voce. La prima telefonata è iniziata in modo tranquillo, l'interlocutore
era calmo e rispondeva alle domande che la mia collega gli poneva. Dopo alcune
domande specifiche che mettevano in dubbio la versione del succitato, esso si è
arrabbiato ed ha iniziato ad insultare la ACPR 1, dicendo che noi dovevamo solo
pagargli i danni senza fare altre verifiche. Ricordo che ha detto frasi del
tipo: "tu
non sai con chi hai a che
fare, ti faccio vedere io chi sono"; ha inoltre detto che
veniva da noi in ufficio a tagliare la gola alla mia collega ACPR 1, ha inoltre
ripetuto più volte una frase tipo: "voi non sapete con chi avete a che fare". Dopo tutta una serie di insulti e minacce, rivolte
anche alla famiglia della collega, la ACPR 1 ha cercato di calmare l'interlocutore
senza però riuscirci, a quel punto ha quindi riappeso il telefono, terminando
così la discussione.
Dopo pochi secondi A. _______ ha richiamato la mia collega, questa volta non
più in viva-voce, ma visto il tono molto alto riuscivo comunque a sentire cosa
diceva. Anche in questo caso l'uomo era molto nervoso chiedendo ancora perché
stavamo facendo così tante verifiche, secondo lui dovevamo solo pagargli il
danno. Anche stavolta ha ripetuto in modo minaccioso frasi del tipo: "voi non sapete con chi avete a che fare", "vi
faccio vedere io chi sono". A seguito di queste minacce la ACPR 1 ha nuovamente riappeso.
Da quel momento non ho più ne sentito ne visto il A. _______.
Preciso che con il succitato avevo già avuto
a che fare un paio d'anni fa per una liquidazione, anche in quel caso
ricordo che avevo avuto problemi”
(verbale 15 aprile 2011 di AW, allegato all’AI 5, pag. 2-3).
6. Dal canto suo A.
_______ ha spiegato alla polizia che, dopo aver preso conoscenza delle perizia
allestita dalla XX e non condividendone i contenuti, egli ha fatto allestire
una controperizia dalla quale emergeva che il danno era nettamente maggiore
rispetto a quanto stabilito. A detta dell’appellante [...]ha quindi sollecitato
una presa di posizione da parte della compagnia assicurativa.
Così continua il racconto di A. _______:
“ Il 15 marzo 2011, mia moglie (recte la mia compagna) ha quindi ricevuto una telefonata da una collaboratrice dell’XX la quale ha messo in dubbio la veracità dei dati che ho fornito in merito all'incidente. A quel punto ho preso in mano io il telefono e gli (recte le) ho chiesto con chi stavo parlando, lei mi ha risposto dicendomi che il suo nome me lo sarei ricordato per tutta la vita.
lo gli (recte le)
ho chiesto se mi stesse minacciando, gli (recte le) ho pure detto che se fosse
così non avevo problemi ad andare da loro in ufficio visto che mi minacciava.
Nella telefonata la signora ha detto che il mio incidente non era vero e che
non avrei ricevuto nessun rimborso. Mi ha inoltre detto vai nel tuo paese a fare
queste cose con le assicurazioni e mi ha attaccato il telefono.
lo l'ho quindi richiamata subito dopo dicendole che lei non era nessuno per
decidere in merito al mio rimborso dei danni perché lei era lì solo per servire
i clienti, detto ciò ho quindi appeso il telefono.
Da quel momento non ho più avuto a che fare né con l'assicurazione né tanto
meno con la collaboratrice con cui ho avuto la discussione”
(verbale 22
aprile 2011 di A. _______, allegato all’AI 5 pag. 2).
A. _______, rispondendo alle domande dell’agente interrogante, ha poi negato di avere proferito le parole indicate dalla querelante, spiegando come egli non avesse del resto motivo di arrabbiarsi “in quanto so che la macchina me l’avrebbe messa comunque a posto l’assicurazione italiana. In pratica i soldi li avrei comunque ricevuti da una o dall'altra assicurazione” (verbale del 22 aprile 2011 di A. _______, allegato all’AI 5, pag. 3-4).
Risultanze
dibattimentali
7. Durante il dibattimento in Pretura penale [...]- la cui audizione
era stata richiesta dall’imputato (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2) - ha
così risposto alle domande del pretore:
“ Lei ha sentito
la sua telefonata (recte la telefonata) che la XX ha fatto con il suo amico?
Sì ho sentito una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione.
Ha usato parole forti?
No. So che la signora che gli parlava gli ha riattaccato il telefono. Lui ha
poi richiamato dicendo "guarda che posso venire anche in
assicurazione". Era una telefonata normale senza toni alti. Non ricordo la
data e l'ora della telefonata.
È possibile che il suo fidanzato abbia fatto altre telefonate
all'assicurazione?
Non credo, in mia presenza no.
Il suo fidanzato ha detto alla Polizia che è stata XX a telefonare a lei e che
quando loro hanno messo in dubbio la sua versione lei gli ha passato la telefonata?
Può essere, ma quelli dell'assicurazione sono stati molti arroganti tante volte
con me, per finire mi hanno buttato fuori senza motivo. Sono sicura che in mia
presenza non sono state dette brutte parole dal mio ragazzo”
(verbale del dibattimento, pag. 3).
Dal canto suo, l’imputato, pure sentito dal
pretore, si è riconfermato nella propria versione dei fatti, negando di avere “mai
minacciato nessuno”. Dopo essere stato reso edotto delle dichiarazioni
della teste, egli, rispondendo a precisa domanda del pretore, ha dichiarato che
non ci sono state altre telefonate (con l’assicurazione ndr.) “anche perché
la macchina non era mia” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato,
allegato al verbale del dibattimento).
Appello
8. Nel suo gravame, A. _______ sostiene innanzitutto che il teste AW,
nella misura in cui ha sentito in vivavoce la telefonata da lui intrattenuta
con la querelante, “ha ascoltato una conversazione telefonica estranea e non
pubblica senza l’assenso dell’interlocutore”, realizzando il reato di cui
all’art. 179bis CP.
Pertanto, continua, quanto riportato nella sua testimonianza configura “una
prova acquisita illegalmente” e, in quanto tale, inutilizzabile ai sensi
dell’art. 141 CPP (motivazione d’appello, pag. 6).
8.1. La questione non merita approfondimento: AW, ascoltando in vivavoce
la conversazione telefonica intercorsa tra l’appellante e la signora ACPR 1,
non ha infranto nessuna norma penale.
Come correttamente rilevato anche dall’accusatrice privata (cfr. sue
osservazioni, pag. 6-7), repressi dall’art. 179bis cpv. 1 CP sono
infatti unicamente l’ascolto, con un apparecchio d’intercettazione, nonché la
registrazione, su un supporto del suono, di conversazioni estranee non
pubbliche senza l’assenso di tutti gli interlocutori. Per contro, il semplice
ascolto di una conversazione telefonica in modalità vivavoce - avvenuto dunque
senza l’utilizzo di apparecchi d’intercettazione - non configura un
comportamento penalmente rilevante.
Ne discende che la testimonianza del teste AW relativa al tenore della
telefonata intercorsa tra la querelante e il querelato non rappresenta una
prova illecita ai sensi dell’art. 141 CPP ed è pertanto utilizzabile ai fini
del giudizio.
9. A.
_______ contesta poi di avere prospettato alla
querelante di tagliarle la gola, rilevando come la sentenza impugnata “non è
sorretta dalle prove necessarie a sostegno dell’accusa”.
9.1. In particolare l’appellante sostiene che il teste AW,
contrariamente a quanto spiegato dal pretore, non è una persona neutrale,
ritenuto che egli risulta essere “il responsabile di lavoro della
denunciante e, per sua stessa ammissione, la persona che ha dato origine al
conflitto con l’assicurato”. Inoltre, continua l’insorgente, il teste ha
ammesso di avere avuto problemi con A. _______ anche in passato, ragione per
cui non è possibile escludere con certezza che egli, nel momento di rilasciare
la sua deposizione, non nutrisse nei suoi confronti “un sentimento di
rivendicazione o inimicizia (…) tali da compromettere la sua obiettività”. A
detta di A. _______, infine, la circostanza secondo cui XX non ha mai prodotto
la registrazione della telefonata intercorsa tra lui e la querelante, “nonostante
tali registrazioni avvengano di regola per qualunque contatto telefonico con
l’istituto assicurativo, porta ragionevolmente a dubitare ulteriormente della
veridicità di quanto rimproverato all’imputato” (motivazione d’appello,
pag. 5-6).
9.2. a. Giusta
l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le
altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2).
b. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del
giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi
giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore
delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,
dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in
atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da
norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione
delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per
esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore
probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso
imputato o di quella della parte lesa (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, n. 574 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, ad § 54 n. 3; STF
del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010;
STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il
proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento -
valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova
(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
c. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre
a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei
fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF
120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così
come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011
consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers,
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art.
10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
9.3. Sul tenore della conversazione telefonica del 15 marzo 2011, le
versioni delle parti divergono: secondo ACPR 1, A. _______ avrebbe assunto nei
suoi confronti toni offensivi, pronunciando, fra l’altro, la frase “vengo lì e ti
taglio la gola”. Dal canto suo il
querelato ha negato di avere proferito le parole indicate dalla
querelante.
Entrambe le parti hanno provveduto ad indicare un testimone a sostegno della
propria versione dei fatti.
Il teste indicato dalla querelante – AW - ha fornito una ricostruzione dei
fatti precisa e circostanziata, confermando integralmente il racconto della
donna non solo in relazione al proferimento delle parole indicate nel DA, ma
pure in relazione all’intero svolgimento dei fatti susseguitisi quel giorno (il
teste ha, in particolare, confermato il primo colloquio di A. _______ con una
collaboratrice dell’Ufficio sinistri esteri, il successivo colloquio con la
querelante, interrotto a causa dei toni minacciosi assunti dall’appellante
nonché l’ulteriore chiamata di quest’ultimo, pure condita da toni minacciosi).
Per quanto riguarda poi la sua imparzialità - contestata nel gravame
dall’appellante - si osserva che, se è vero che AW, contrariamente a quanto
ritenuto dal pretore, non può essere considerato persona “non legata alle
parti” (egli è impiegato presso XX ed è, dunque, collega della querelante),
è altrettanto vero che non emergono dagli atti elementi suscettibili di
metterne in dubbio l’obiettività. A mente di questa Corte non indizia nulla in
tal senso la circostanza secondo cui il perito assicurativo
ha dichiarato di avere avuto già in passato dei problemi con l’appellante per
la liquidazione di un sinistro (“con
il succitato avevo già avuto a che fare un paio d'anni fa per una
liquidazione, anche in quel caso ricordo che avevo avuto problemi”). Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non emerge infatti dagli atti che i problemi sorti all’epoca abbiano causato un
risentimento tale da indurre il teste ad accusarlo di fatti non realmente
accaduti, esponendosi oltretutto alle conseguenze penali di una falsa
testimonianza giusta l’art. 307 CP. Ad ulteriore riprova dell’imparzialità del
teste non va infine dimenticato che, diversamente dalla tesi ricorsuale, AW non
è “la persona che ha dato origine al conflitto con l’assicurato” ritenuto
che la perizia dalla quale emerge che i danni alla vettura di [...]erano
preesistenti o, comunque, arrecati di proposito non è stata da lui allestita,
bensì dai periti [...](cfr. doc. 4 e 5 prodotti dall’accusatrice privata con le
sue osservazioni).
A mente della scrivente Corte, meno convincente appare per contro la
testimonianza rilasciata dalla compagna dell’appellante, [...]che si è detta
sicura che durante la conversazione telefonica “non sono state dette brutte
parole dal mio ragazzo”. Oltre a non ricordare né la data, né l’ora della
telefonata, ella ha infatti affermato che la chiamata
era stata fatta dal suo compagno all’assicurazione (“Sì ho sentito
una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione”),
quando in realtà sia la querelante che il querelato hanno dichiarato che era stata XX a contattare quest’ultimo (A. _______, per la
precisione, ha dichiarato che l’assicurazione aveva contattato la sua ragazza e
che lui ha poi “preso in mano il telefono”, in ogni caso egli non ha mai
detto di essere stato lui a contattare XX). Ma quanto riferito dalla donna
desta perplessità anche per un altro motivo: ella ha dichiarato che la
conversazione telefonica tra il suo compagno e l’assicurazione è stata “una
telefonata normale senza toni alti”. Ora, che la telefonata non si sia
esattamente svolta nei canoni della normalità emerge da quanto ha affermato lo
stesso appellante nel gravame e meglio che, durante la telefonata, “i toni
della discussione si sono (…) accesi, sfociando nella lite telefonica in
parola” (motivazione d’appello, pag. 2). Che la conversazione telefonica
fosse tutt’altro che normale risulta poi anche dalla circostanza - ammessa da
entrambe le parti (oltre che dai testimoni) - secondo cui la querelante, ad un
certo punto, ha deciso di interrompere la telefonata e di riattaccare il
ricevitore.
E, pertanto evidente che la teste [...], parlando di una “una telefonata normale senza toni alti” ha reso una versione
edulcorata dei fatti, certamente meno attendibile di quella fornita alla
polizia dal teste AW.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nulla può infine essere
dedotto dalla circostanza secondo cui XX non ha prodotto la registrazione del
colloquio telefonico intercorso tra lui e l’accusatrice privata. Nulla agli
atti dimostra infatti che i colloqui telefonici tra l’assicurazione e i clienti
siano di norma registrati per cui questa Corte non ha motivo di dubitare
dell’inesistenza di una registrazione, così come indicato dalla compagnia
assicurativa nel suo scritto del 12 marzo 2013 (cfr. act. VII in inc. CARP n.
17.2013.6).
Visto quanto precede la scrivente Corte ritiene che non sussistano ragionevoli
dubbi sul fatto che, il 15 marzo 2011, l’appellante, abbia proferito la frase
menzionata nel DA.
A titolo abbondanziale si osserva che una tale conclusione è ulteriormente
confortata dall’estratto del casellario giudiziale di A. _______, dal quale
emerge una certa sua propensione a comportamenti connotati da aggressività
(cfr. AI 6, estratto del casellario giudiziale svizzero da cui emergono una
condanna del 2005 per danneggiamento, una condanna del 2006 per vie di fatto ed
aggressione).
10. Dal profilo del diritto, si osserva che la frase “vengo lì e
ti taglio la gola”, proferita dall’appellante nei confronti di ACPR 1, è
certamente costitutiva del reato di minaccia ritenuto che essa è sicuramente
suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità -
e dunque anche nell’accusatrice privata - il timore di un pregiudizio
rilevante. La preoccupazione della donna emerge del resto dal suo verbale di
polizia in cui si legge che “sentendomi minacciata, e per evitare che dalle
minacce passi ai fatti, desidero che tutti i documenti riguardanti la querela
in questione e la successiva procedura non mi vengano inviati ai domicilio, ma
che vengano recapitati presso il mio posto di lavoro, al seguente indirizzo
(…)” (verbale 8 aprile 2011 di ACPR 1, allegato all’AI 5, pag. 3).
Ritenuto che, anche dal profilo soggettivo, chi esprime parole come quelle
surriferite non può che farlo con la volontà d’incutere spavento al suo
interlocutore, la condanna dell’appellante per il reato di minaccia non può che
trovare conferma in questa sede.
11. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto
di specifica contestazione - si rileva come nessun appunto possa essere mosso
alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna e alla
multa di fr. 300.- inflitte a A. _______ dal primo giudice. La pena è infatti
certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e
106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore.
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un
periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.
12. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 600.-, sono posti a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per
complessivi fr. 900.- sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1
CPP).
L’appellante rifonderà inoltre all’accusatrice privata fr. 800.- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 81,
398 e segg. CPP,
180 CP,
42, 47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. A. _______ è dichiarato autore colpevole di minaccia per avere, in data 15 marzo 2011, a [...], presso gli uffici della compagnia di assicurazione XX, minacciato telefonicamente ACPR 1 di tagliarle la gola.
1.2. A. _______ è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento);
1.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico di A. _______ che rifonderà a ACPR 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.