|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 6 settembre 2013/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 gennaio 2013 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 gennaio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona |
|
richiamata la dichiarazione di appello 9 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 533/2011 dell’11 febbraio 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:
- ripetuto soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per avere, a __________ e a __________, nel periodo 3 agosto 2006 – 10 febbraio 2011, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo un’attività lucrativa abusiva senza essere in possesso dei relativi permessi;
- ripetuto esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, ripetutamente infranto le prescrizioni cantonali sulla modalità dell’esercizio della prostituzione, svolgendo l’attività di prostituta omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale, contrariamente a quanto previsto dagli art. 5 e 8 LEsProst e più precisamente per avere svolto l’attività di prostituta:
• presso __________, a __________, in più occasioni ed in periodi non meglio precisati, compresi fra il 3 agosto 2006 e il 14 gennaio 2009;
• presso la __________, a __________, in più occasioni ed in periodi non meglio precisati, compresi fra il 21 giugno 2009 ed il 12 agosto 2010;
• presso
la __________, nel periodo 22 gennaio 2011 - 10 febbraio 2011.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di
fr. 6'600.- (corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 110.-) e alla
multa di fr. 400.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza 18 gennaio 2013, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione di ripetuto soggiorno
illegale e attività lucrativa senza autorizzazione. Quanto all’imputazione di
ripetuto esercizio illecito della prostituzione, il pretore l’ha confermata
limitatamente ai fatti verificatisi a partire dal 25 gennaio 2010, prosciogliendo
per contro l’imputata per i fatti verificatisi precedentemente a tale data.
In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria
- sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 4’950.-
(corrispondenti a 45 aliquote giornaliere da fr. 110.-), alla multa di fr. 200.-
nonché al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 1'050.-.
C. Con
scritto 21 gennaio 2013 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la
sentenza pretorile che ha confermato, il 9 aprile 2013, con la dichiarazione
scritta d’appello in cui ha precisato di contestare l’accertamento e la
qualifica dei fatti nonché la commisurazione della pena operati dal primo
giudice, postulando nel contempo il suo proscioglimento da ogni accusa con
protesta di tasse, spese e ripetibili della sede d’appello.
D. Ottenuto
l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta,
con decreto 24 maggio 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la
presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406
cpv. 3 CPP). In tale motivazione, presentata - dopo una proroga del suddetto
termine - il 16 luglio 2013, l’appellante ha ribadito la sua richiesta
d’assoluzione.
Contestualmente alla motivazione d’appello, l’insorgente ha prodotto la
dichiarazione 15 luglio 2013 di __________ (doc. A) di cui si dirà nei
considerandi di diritto.
E. Con
scritti 19 rispettivamente 24 luglio 2013, la Pretura penale e il procuratore
pubblico hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla
motivazione d’appello. La pretura penale si è rimessa al giudizio della
scrivente Corte; il procuratore pubblico ha postulato la conferma del giudizio
impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011,
consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del
giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.
404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo
cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati
(enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il
controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale
non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di
secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo
l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato
irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le
esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore
che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio
controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012,
consid. 2.2).
2. a. Giusta l’art. 199 CP è punito con la multa chiunque infrange le
prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione,
nonché contro molesti fenomeni concomitanti. A prescindere dall’impunità della
prostituzione in quanto attività economica garantita costituzionalmente (Meng,
in Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 199, n. 8), l’art. 199 CPP
reprime, dunque, l’inosservanza delle norme cantonali che ne regolano
l’esercizio.
Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l’art. 5 cpv. 1 della Legge del 25
giugno 2001 sull’esercizio della prostituzione (in seguito LEsProst) prevede che
ogni persona che esercita tale attività o che ha l’intenzione di farlo deve
annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale. Giusta l’art. 8 LEsProst, chi
contravviene a tale prescrizione è punito con la multa ex art. 199 CP.
b. L’art. 23 cpv. 1 quarta frase della Legge federale concernente il
domicilio e la dimora degli stranieri (in seguito vLDDS), in vigore sino al 31
dicembre 2007, prevedeva che chiunque entra in Svizzera o vi risiede
illegalmente è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Al riguardo il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa
illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un’attività lucrativa non
notificata, rispettivamente autorizzata (DTF 131 IV 174 consid. 4.4; STF
6B_522/2007 dell’11 dicembre 2007, consid. 3.2).
Il citato disposto della vLDDS è stato sostituito dall’art. 115 cpv. 1 della nuova
Legge sugli stranieri (in seguito LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008) secondo
cui è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria
chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l’art. 5
LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la
scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera (lett.
c).
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento
3. Il 10 febbraio 2011, AP 1, cittadina __________, classe 1981, è stata fermata dalla Polizia cantonale a __________, presso la __________ e, meglio, all’interno dell’affittacamere denominato __________, unitamente ad altre sette ragazze di nazionalità brasiliana, russa e dominicana (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 11).
4. La donna, interrogata dalla polizia il medesimo giorno del fermo in
presenza di un’interprete, ha ripetutamente negato di trovarsi nel citato
esercizio pubblico per esercitare la prostituzione e ha, inoltre, spiegato di
non averla mai praticata né in Svizzera né all’estero (cfr. suo verbale
d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 4-6).
Ella ha altresì precisato di essere “giunta per la prima volta in Svizzera nel 2007 per conoscere questo paese” e che da
allora:
“ sono rientrata in più occasioni in __________,
questo per 4 volte. Nel mio paese di origine rimanevo per dei periodi variabili
da 3 a 6 mesi e poi ritornavo in Svizzera e più precisamente in Ticino. Le mie
permanenze in Ticino erano sempre di 3 mesi al massimo, questo perché so per
legge che in qualità di turista posso soggiornare su questo territorio al
massimo per un periodo di 3 mesi consecutivi.
A domanda dell'interrogante rispondo che non
sono in grado di dire per quanti periodi di 3 mesi ho soggiornato in
Svizzera, in particolare in Ticino. Considerando però che sono rientrata per 4
volte nel mio paese di origine, il __________, ritengo plausibile che abbia
soggiornato su questo territorio per almeno 4 periodi di 3 mesi.
A domanda dell’interrogante rispondo che
durante le mie permanenze in Ticino non ho mai lavorato, questo perché in __________
ho un’attività commerciale che mi permette di lavorare, guadagnare bene, 6’000
Reais per settimana (nella sua dichiarazione stato civile e patrimoniale, essa
ha tuttavia dichiarato che tale importo corrisponde ai suo salario netto
mensile, ndr.), quindi posso giungere e vivere senza dover lavorare.
Tengo inoltre a precisare che in Ticino ho un fidanzato, __________, residente
a __________. Per tale motivo cerco di venire il più possibile in Ticino” (cfr.
suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 2-3).
Durante
l’interrogatorio, la prevenuta è poi stata messa a confronto con le notifiche
degli ospiti di esercizi pubblici (notifiche di polizia) che la concernevano, e
meglio:
“ 03.08.2006
c/o __________
16.02.2007
c/o __________
07.01.2008 c/o __________
29.06.2008 c/o __________
14.01.2009 c/o __________
21.06.2009 c/o __________
25.01.2010 c/o __________
12.08.2010 c/o __________
22.01.2011 c/o __________”.
Invitata dall’agente interrogante a prendere posizione in merito, AP 1 ha confermato che:
“ in tali date ho soggiornato presso questa struttura di __________ come pure a __________ dove risulta la mia ultima notifica, Non sono però in grado di specificare i periodi di tempo per i quali soggiornavo presso queste residenze. L'interrogante mi fa notare che la mia prima notifica risale al 03.08.2006 e che quindi la mia presenza in Ticino risale ad almeno questa data. Se sta scritto così vuole dire che la prima volta che sono giunta in Ticino è stata nel mese di agosto 2006” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 7).
La prevenuta ha, infine, ancora ribadito che la sua presenza in Svizzera “è dovuta al mio fidanzato che avevo conosciuto a suo tempo, circa due anni fa, presso la discoteca __________, vicino a __________” e che “pure in precedenza ho avuto altri fidanzati ticinesi”. Essa ha, altresì, rimarcato come “più o meno verso il mese di giugno di quest’anno è mia intenzione sposarmi con il mio fidanzato __________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, pag. 8 e 10).
5. Durante il dibattimento in Pretura penale – dal quale l’imputata è stata dispensata dal partecipare in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP (cfr. verbale del dibattimento, pag. 1) – il difensore ha prodotto una dichiarazione di __________ del seguente tenore:
“ In quanto fidanzato della
signora AP 1 posso affermare che la medesima è sempre giunta in Svizzera in
qualità di turista. Aggiungo che quando ha soggiornato in Ticino, in particolare
nel periodo tra il 3 agosto 2006 ed il 10 febbraio 2011, la medesima non ha mai
svolto alcuna attività lavorativa. Infatti AP 1 è sempre stata in grado di
mantenersi grazie al denaro guadagnato in __________ con la propria attività
commerciale. Non ha mai avuto bisogno di lavorare in Svizzera” (cfr.
dichiarazione 17 gennaio 2013, allegata al verbale del dibattimento).
Appello
6. Preliminarmente AP 1 rileva che l’agente interrogante che ha stilato
il verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011, prospettandole unicamente la
possibilità di “avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese” vista
la natura bagatellare del procedimento penale a suo carico, ha violato l’art.
158 cpv. 1 lett. c CPP che impone alla polizia e al pubblico ministero, all’inizio
del primo interrogatorio, di informare l’imputato in una lingua a lui
comprensibile del suo diritto di designare un difensore di fiducia o di
chiedere se del caso un difensore d’ufficio. Questa circostanza, continua
l’appellante, rende il summenzionato verbale “assolutamente inutilizzabile
ai sensi dell’art. 141 CPP”.
Oltretutto, spiega ancora l’appellante, il caso di specie – oltre a non
rappresentare un “caso bagatellare” ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPP in quanto
vi era il rischio “di incorrere in una pena detentiva sino ad un anno” –
presentava in fatto e in diritto delle difficoltà che, sommate alla sua mancata
conoscenza del diritto svizzero, imponeva all’agente interrogante di
prospettarle la possibilità di avvalersi di un difensore d’ufficio. AP 1
sostiene pertanto di essere stata “scorrettamente influenzata nella sua
decisone di non volere alcun difensore” e “ingiustamente privata del
diritto di avvalersi di un difensore d’ufficio” (motivazione d’appello,
pag. 2-3).
6.1. Il
verbale d’interrogatorio di AP 1 del 10 febbraio 2011 (AI 1) contiene la
seguente premessa:
“ La fattispecie in esame è da
considerarsi come caso di lieve entità/bagatella e di conseguenza ai sensi
dell’art. 158 cpv. 1 lett. c CPP in ogni stadio del procedimento (l’imputata
ndr.) ha il diritto di avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese”.
Avuta conoscenza di questa comunicazione, la
prevenuta ha dichiarato:
“ Ho preso atto dei miei diritti e da
parte mia preciso che non necessito di un avvocato difensore”.
6.2. Giusta
l’art. 158 cpv. 1 lett. c CPP, all’inizio del primo interrogatorio la polizia o
il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile
del suo diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un
difensore d’ufficio. Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se le
informazioni di cui la cpv. 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere
utilizzato.
Giusta l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP chi dirige il procedimento dispone una
difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua
difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Il cpv. 2 del medesimo disposto
spiega che “una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato”
segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta
in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da
solo. Il cpv. 3 precisa infine che “non si tratta di un caso bagatellare” se si
prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria
superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore
a 480 ore.
6.3. Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante, non sussistevano nel caso di specie gli estremi per disporre
una difesa d’ufficio.
È infatti palese che il procedimento penale a carico di AP 1 è un caso
bagatellare ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPP ritenuto che, diversamente
dall’ipotesi ricorsuale, il criterio per stabilire l’esistenza di un caso di
tale natura non è la pena massima comminata dai reati che entrano in
considerazione (qui gli art. 115 LStr e 199 CP), ma la pena che si prospetta
nel caso concreto (cfr. Bernasconi e al., Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, ad art. 132 n. 21 e ad art. 130 n. 13; Lieber, in Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 132 n. 19, DTF 120 Ia 43, consid. 2).
Ora, tenuto conto del tipo di reati commessi dalla prevenuta e della relativa
casistica, era sicuramente possibile per l’agente interrogante escludere che si
prospettasse per la donna una pena pecuniaria superiore alle 120 aliquote
giornaliere. Ciò è del resto dimostrato dal fatto che, per finire, il
procuratore pubblico ha proposto nei suoi confronti una pena pecuniaria di sole
60 aliquote giornaliere (cfr. DA).
Altrettanto evidente, come meglio si vedrà ai consid. 8 e 9 del presente
giudizio, è che il caso qui in discussione non presentava in fatto o in diritto
difficoltà cui l’imputata non poteva far fronte da sola: si trattava, infatti,
soltanto di stabilire se, nei suoi soggiorni in Ticino, la donna avesse o meno
esercitato la prostituzione e, se sì, se avesse avuto il necessario permesso e la
realizzazione o meno dei reati ipotizzati non poneva problemi di sorta visto
che dipendeva unicamente dall’esito di questi accertamenti.
In queste condizioni il fatto di prospettare all’imputata unicamente la
possibilità di una difesa di fiducia a sue spese non viola l’art. 158 cpv. 1
lett. c CPP.
Ne discende che il verbale d’interrogatorio del 10 febbraio 2011 (AI 1) non è
inutilizzabile ai sensi dell’art. 158 cpv. 3 CPP e può essere considerato per
il presente giudizio.
7. Continuando nel suo esposto, l’appellante sostiene che il decreto
d’accusa dell’11 febbraio 2011 viola il principio accusatorio.
7.1. In particolare AP 1 rileva che il suddetto decreto d’accusa “fornisce
delle indicazioni temporali molto vaghe” e che, addirittura, per quanto
concerne il reato di ripetuto soggiorno illegale e attività lucrativa senza
autorizzazione, esso si limita ad indicare il periodo 03.08.2006 – 10.02.2011 “senza
però specificare le date precise in cui l’infrazione si sarebbe realizzata, né
per quante volte”. A detta dell’appellante “con un’indicazione così
generica in merito al momento del reato” non le era possibile comprendere “quando
si sarebbero concretamente realizzate le infrazioni e quante gliene vengono
imputate” per cui le è stato impedito “di fornire chiarimenti e di
preparare efficacemente la sua difesa” (motivazione d’appello, pag. 8-9).
7.2. Secondo il principio accusatorio – derivato dagli art. 29 cpv. 2, 32
cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lett. a e b CEDU e espressamente menzionato all’art. 9
CPP - l’atto di accusa (e, analogamente, il decreto di accusa) assume una
doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e
del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa e in
particolare il diritto di essere sentito dell’imputato (DTF 133 IV 235 consid.
6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013,
consid. 3.4.1; 6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea 2005, § 50 n. 6 e n. 18). Il principio accusatorio
implica pertanto che l’imputato sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere
condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni e
preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348
consid. 3c; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 3.1.1; Piquerez/Macaluso,
op. cit., § 24 n. 531 e 535; Heimgartner/Niggli in Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2011, ad art. 9 n. 20).
Come esplicitamente previsto per l’atto di accusa (cfr. l’art.
325 cpv. 1 lett. f CPP), anche il decreto d’accusa deve indicare in modo quanto
possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato (cfr. Riklin, in
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 353 n. 4). Al
riguardo la dottrina ha osservato che quanto più l’accusa è complessa e grave
tanto più la fattispecie dovrà essere circostanziata nel dettaglio (Heimgartner/Niggli,
in op. cit., ad art. 9 n. 26; nello stesso senso anche Noseda, in Codice di
procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325 n. 3).
7.3. Come a ragione rilevato anche dal primo giudice non si ravvisa in
concreto una violazione del principio accusatorio.
Se è infatti vero che l’indicazione temporale relativa all’imputazione di
ripetuto soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione è
piuttosto vaga (“periodo 03.08.2006 – 10.02.2011”), è altrettanto vero
che una visione d’insieme del decreto d’accusa permetteva all’appellante di
circoscrivere sufficientemente il periodo ritenuto dalla pubblica accusa. Nel
secondo capo d’accusa – chiaramente connesso al primo dato che riferito alle “circostanze
di luogo e di tempo di cui sopra” – sono infatti stati dettagliati tre
periodi nei quali è stato rimproverato all’appellante di aver svolto l’attività
di prostituta presso __________ di __________ (03.08.2006 – 14.01.2009), presso
la __________ di __________ (21.06.2009 - 12.08.2010) e presso la __________ di
__________ (22.01.2011 - 10.02.2011).
Visto quanto precede e ritenuto, oltretutto, che nel corso dell’istruttoria AP
1 ha confermato le 9 date in cui è stata notificata quale ospite presso
esercizi pubblici ticinesi (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10 febbraio 2011,
pag. 7), l’affermazione dell’appellante secondo cui non le era possibile
comprendere “quando si sarebbero concretamente realizzate le infrazioni e
quante gliene vengono imputate” appare francamente pretestuosa.
Questo per tacere del fatto che l’indicazione temporale di cui lamenta – a
torto – l’assenza non le era di alcun ausilio concreto per la corretta
impostazione della sua difesa ritenuto come la sua tesi difensiva sia sempre
stata quella secondo cui lei, nei suoi diversi soggiorni in Ticino, mai ha
esercitato la prostituzione.
8. AP 1
sostiene, poi, che l’accertamento pretorile secondo cui ella, durante i suoi
soggiorni in Svizzera, ha esercitato l’attività di prostituta viola il
principio in dubio pro reo.
8.1. A mente del giudice della Pretura penale più indizi rendono in
concreto inattendibili le dichiarazioni dell’imputata secondo cui lo scopo
della sua permanenza in Ticino non era l’esercizio della prostituzione, ma la
volontà di fare del turismo.
Il primo giudice ha innanzitutto rimarcato che il reddito dichiarato dalla
donna – oltre ad essere difficilmente “raggiungibile in __________ da una
giovane consulente commerciale” come emerge dai dati statistici citati nel
giudizio impugnato – non giustifica le spese per le trasferte dal
Sudamerica al Ticino, cui si aggiungono le spese per l’alloggio, per il vitto,
per i trasferimenti sul territorio, per le visite turistiche e per lo shopping.
Il pretore ha pure rilevato come l’imputata, in Ticino, abbia sempre
soggiornato in strutture in cui notoriamente si esercita la prostituzione e
situate in luoghi del tutto privi di attrazioni turistiche e che la durata dei
soggiorni - avvenuti sempre negli stessi luoghi - era sproporzionata se
confrontata alla loro potenzialità turistica.
A detta del primo giudice, nemmeno giustifica i ripetuti soggiorni in Ticino di
AP 1 l’asserita relazione con __________ “del quale nulla si sa (eccettuata
la residenza a __________)”. A parte il fatto che l’audizione dell’uomo non
è mai stata richiesta, spiega ancora il pretore, la sua relazione con
l’imputata non appare tanto stretta, così come si evince già solo dai luoghi di
soggiorno scelti dalla donna (ben distanti da __________) oltre che dalla
circostanza secondo cui il loro matrimonio – definito, all’epoca, imminente
dall’imputata – non risulta essere mai stato celebrato (cfr. sentenza impugnata,
consid. 8, pag. 6-10).
8.2. L’appellante – con argomentazioni che non si giustifica qui
riportare per esteso - sostiene come non sia possibile, sulla scorta degli
indizi ritenuti dal pretore, concludere che essa, durante i suoi soggiorni in
Svizzera, abbia esercitato il meretricio.
L’insorgente ha, in particolare, ribadito che il reddito di 6'000 Reais da lei
percepito in __________ grazie alla sua attività di consulente commerciale,
anche se riferito alle sue entrate mensili (e non settimanali), era pur sempre
sufficiente per “poter trascorrere 2 periodi di 3 mesi di tempo in Svizzera
sull’arco di un anno senza dover lavorare” considerato oltretutto “che
non doveva provvedere sempre da sé al proprio sostentamento visto che molto
tempo lo passava con il fidanzato che le offriva vitto e spesso anche alloggio
presso la sua abitazione”. Questa circostanza – spiega la donna - emerge
dalla dichiarazione di __________ di cui al doc. A (cfr. motivazione d’appello,
pag. 10-13).
L’appellante sembra pure sostenere che la circostanza secondo cui non ha mai
svolto l’attività di prostituta è dimostrata dal fatto che il pretore l’ha
prosciolta dall’imputazione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione
per i fatti precedenti al 24 gennaio 2010 (motivazione d’appello, pag. 6 e 12).
8.3. a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in
applicazione dell’art . 10 cpv. 2 CPP, valuta
liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi,
in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra
2011, n. 574 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, ad § 54 n. 3; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173; STF
del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010;
STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova.
b. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si
è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008,
consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi
casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi
sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124
IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc.
6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2;
Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181;
Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010,
ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
c. Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice
può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo
logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può
bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più
elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad
escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido
fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis
im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del
28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr.
anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP
17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
8.4. La censura ricorsuale è votata all’insuccesso.
La circostanza secondo cui AP 1, durante i suoi ripetuti soggiorni in Ticino,
ha esercitato l’attività di prostituta s’impone infatti già solo alla luce del
fatto che essa – come risulta dalle notifiche di polizia che le sono state
opposte in sede d’interrogatorio di polizia (cfr. suo verbale d’interrogatorio
10 febbraio 2011, pag. 7) – ha sempre alloggiato in esercizi pubblici (il Bar __________
__________ a __________ nonché la __________ a __________) noti per essere dei
luoghi in cui si esercita la prostituzione.
Ora, come più volte ribadito da questa Corte, nulla – se non l’esercizio della
prostituzione – può giustificare la presenza, in località prive di attrazioni
turistiche, all’interno di esercizi pubblici conosciuti come bordelli, di una
giovane donna straniera, non accompagnata, proveniente da un paese
economicamente sfavorito rispetto al nostro (cfr. sentenze CARP 17.2011.64-65
del 17 febbraio 2012, consid. 6.4, 17.2011.73-76 del 17 novembre 2011, consid.
17).
Non si spiega del resto come l’appellante potesse trascorrere “2 periodi di
3 mesi di tempo in Svizzera sull’arco di un anno senza dover lavorare”. Di
certo – diversamente da quanto preteso dalla donna ancora col gravame – la sua
disponibilità finanziaria non può essere riconducibile al salario (anche solo
mensile) di 6'000.- Reais percepiti in __________ (equivalenti a ca. fr.
3'500.-, valuta 10 febbraio 2011). A parte il fatto che tale stipendio non è
suffragato da un qualsivoglia riscontro probatorio - ad esempio un certificato
di salario che la donna avrebbe potuto agevolmente procurarsi in __________
(dove si trova da almeno un anno) e produrre in questa sede – esso appare del
tutto irrealistico se confrontato con i redditi mediamente conseguiti in __________
in professioni analoghe. Si pensi a proposito che - come spiegato nella
pubblicazione “Prix et salaire” di UBS, citata dal pretore (cfr. sentenza
impugnata, consid. 8.1, pag. 7) e ritenuta del tutto attendibile anche da
questa Corte – un analista finanziario a __________, con titolo di studio
universitario o di una scuola superiore professionale e almeno cinque anni di
esperienza, percepisce in media uno stipendio mensile netto di EUR 975.-,
ovvero di ca. fr. 1'200.-. Ora, pur trattandosi (come osservato
dall’insorgente, cfr. motivazione d’appello, pag. 11) di dati statistici che
non escludono l’esistenza di salari più alti, è del tutto inverosimile che AP 1,
grazie alla sua non meglio specificata attività di consulente commerciale,
potesse guadagnare l’equivalente di quasi tre volte il salario mediamente
percepito da un accademico operante nel settore della finanza, peraltro
interrompendo più o meno regolarmente tale attività per prolungati soggiorni in
Ticino. È dunque evidente che essa finanziava altrimenti i suoi soggiorni in
Svizzera.
Nemmeno può essere seguita la tesi secondo cui __________ provvedesse “a
mantenere tutte le spese” dell’appellante, come indicato nella sua
dichiarazione di cui al doc. A, allegato alla motivazione d’appello. Detta
dichiarazione – oltre che essere sconfessata dalle asserzioni della donna (che,
come visto, ha spiegato di mantenersi grazie ai soldi percepiti in __________)
- contrasta infatti con quella prodotta dall’uomo in occasione del dibattimento
in Pretura penale, in cui egli pure ha confermato che l’appellante “era in
grado di mantenersi grazie al denaro guadagnato in __________ con la propria
attività commerciale”, senza alcun riferimento ad un suo contributo al mantenimento
della donna (cfr. dichiarazione 17 gennaio 2013, allegata al verbale del
dibattimento). Il doc. A si rivela pertanto del tutto pretestuoso.
Solo di transenna è poi ancora il caso di rilevare che, diversamente da quanto
sembra sostenere l’appellante col gravame, nulla può essere dedotto dal fatto
che essa, col giudizio impugnato, è stata prosciolta dall’imputazione di
ripetuto esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel DA
precedenti al 24 (recte 25) gennaio 2010 (cfr. dispositivo 5).
Nonostante il pretore non abbia motivato detta decisione assolutoria, è infatti
evidente che essa è semplicemente da ricondurre all’intervento della
prescrizione (cfr. art. 109 CP).
Considerato quanto sopra, questa Corte ritiene certo che l’appellante, durante
i suoi ripetuti soggiorni in Svizzera, ha svolto l’attività di prostituta.
9. Visto quanto precede e ritenuto come sia pacifico che l’appellante,
contrariamente a quanto previsto dall’art. 5 cpv. 1 LEsProst, non ha mai
annunciato alla polizia la propria attività, essa si è resa colpevole di
ripetuto esercizio illecito della prostituzione giusta l’art. 199 CP. Come
spiegato al considerando precedente il reato commesso dalla donna si riferisce
tuttavia unicamente ai fatti verificatisi a partire dal 25 gennaio 2010,
ritenuto che, per i fatti precedenti tale data, esso è da considerarsi
prescritto.
Ricordata la giurisprudenza del TF secondo cui il soggiorno in Svizzera quale
turista, di per sé non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena
lo straniero inizia a svolgere un’attività lucrativa non notificata
rispettivamente autorizzata (DTF 131 IV 174 consid. 4.4), AP 1 si è resa
colpevole anche del reato di soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione
sia dal profilo dell’art. 23 cpv. 1 quarta frase vLDDS che dal profilo
dell’art. 115 cpv. 1 LStr.
10. Solo di transenna è qui ancora il caso di rilevare che la
questione di sapere se l’appellante ha soggiornato in Svizzera oltre i limiti
temporali consentiti dalla legge - ciò che l’appellante nel suo gravame ha più
volte negato (cfr. motivazione d’appello, pag. 6, 9 e 10) - è ininfluente ai
fini del presente giudizio. Come visto, determinante per la condanna
dell’insorgente giusta gli art. 23 cpv. 1 quarta frase vLDDS e 115 cpv. 1 LStr,
non è tanto la durata del suo soggiorno in Svizzera, quanto il fatto che essa,
durante la sua permanenza in Svizzera, ha esercitato un’attività lucrativa non
notificata.
11. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto
di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso
alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 110.- cadauna e alla
multa di fr. 200.- inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è infatti certamente
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3
CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa della donna.
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un
periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.
12. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1000.- sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10,
80, 81, 132, 139, 158 cpv. 1, 398 e segg. CPP,
199 CP in combinazione con gli art. 5 cpv. 1 e 8 LEsProst, 23 cpv. 1 quarta
frase vLDDS, 115 cpv. 1 LStr;
34, 42, 47 e segg., 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione di AP
1 dall’imputazione di ripetuto esercizio della prostituzione
per i fatti descritti nel DA precedenti al 24 gennaio 2010 è passata in
giudicato;
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
1.1.1. ripetuto
soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per avere, a __________,
per 8 volte nel periodo 3 agosto 2006 – 12 novembre 2010, ogni volta al massimo
per tre mesi, e a __________, per una volta, nel periodo 22 gennaio – 10
febbraio 2011, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo
un’attività lucrativa senza essere in possesso dei relativi permessi;
1.1.2. ripetuto esercizio illecito della prostituzione per avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, precisamente per avere svolto, senza la necessaria autorizzazione, l’attività di prostituta:
• presso la __________, a __________, in due occasioni nel periodo fra il 25 gennaio 2010 e il 12 novembre 2010 per al massimo, ogni volta, tre mesi;
• presso
la __________, a __________, in un’occasione nel periodo fra il 22 gennaio 2011
e il 10 febbraio 2011.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 4’950.- (quattromilanovecentocinquanta);
1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
|
|
- - - |
4. Comunicazione a:
|
|
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.