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Incarto n. |
Locarno 5 novembre 2013/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 4 ottobre 2012 da
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AP 1 |
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IM 1 |
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contro la sentenza emanata nei loro confronti il 4 ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
richiamate le dichiarazioni di appello 23 aprile 2013 e 30 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. __________ del 15 novembre 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di tentata truffa per avere, a __________, __________ ed in altre località del Ticino nel periodo maggio - giugno 2001,
compiuto gli atti necessari per ingannare con astuzia i collaboratori della compagnia ACPR 1, al fine di far ottenere a tale __________, un indebito risarcimento di 74'378'772.- di vecchie Lire italiane (risarcimento non ottenuto), e meglio per avere dichiarato alla sua compagnia assicurativa, in occasione del verbale del 23 maggio 2001 e con l’annuncio di sinistro del 5 giugno 2001, di essere responsabile di un incidente avvenuto in data 25 novembre 2000 in località __________, avendo, a suo dire, tamponato la vettura Porsche Boxter di __________, facendola uscire di strada e causandole un asserito danno pari a 74'378'772.- di vecchie Lire italiane, tamponamento in realtà mai avvenuto.
Con decreto d’accusa n. 4965/2010 del 15 novembre 2010, il procuratore pubblico
ha inoltre ritenuto IM 1 autrice colpevole di complicità in tentata truffa
per avere confermato, a __________, nel corso di un verbale d’interrogatorio
dinanzi alla Polizia cantonale, in data 19 novembre 2001, sapendo di mentire,
di avere assistito (quale passeggera dell’auto di AP 1) al menzionato
tamponamento della vettura Porsche Boxter di __________, in realtà mai
avvenuto.
Il
procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’800.-
(corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 60.-) e alla multa di fr. 300.-.
Per quanto attiene a IM 1 egli ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’400.-
(corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 70.-) e alla multa di fr. 200.-.
Il magistrato ha inoltre rinviato la parte civile (ora accusatrice privata) ACPR
1 al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
Contro i
rispettivi decreti d’accusa AP 1 e IM 1 hanno sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 4 ottobre 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei summenzionati DA e, in applicazione della pena, ha condannato:
- AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’000.- (corrispondenti a 25 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 200.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-;
- IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 600.- (corrispondenti a 15 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 100.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
Il pretore ha inoltre confermato il rinvio della ACPR 1 al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
C. Al
termine del dibattimento, con nota a verbale, IM 1 e AP 1 hanno presentato
annuncio d’appello contro la predetta sentenza che hanno
confermato il 23 rispettivamente il 30 aprile 2013 con le rispettive dichiarazioni
scritte d’appello in cui hanno postulato il proscioglimento dai reati loro
ascritti con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Contestualmente alla propria dichiarazione, IM 1 ha prodotto i doc. A, B e C. In data 29 aprile 2013, essa ha inoltre trasmesso a questa Corte
ulteriore documentazione (cfr. doc. allegati all’act. IV in inc. 17.2013.72).
D. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in
procedura scritta, con decreto 5 giugno 2013, la presidente di questa Corte ha
impartito alle insorgenti un termine di 20 giorni per la presentazione della
motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). Nelle
loro motivazioni, presentate il 27 giugno rispettivamente il 4 luglio 2013,
esse hanno ribadito le loro richieste di assoluzione.
E. Con
scritto 11 luglio 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare sulla motivazione d’appello e di rimettersi al
giudizio della scrivente Corte.
Con osservazioni 19 luglio 2013, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi
di diritto, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dei gravami e la
conferma dell’impugnato giudizio.
Con scritto 26 luglio 2013, IM 1 postula l’accoglimento dell’appello di AP 1.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui.
Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone segnatamente un inganno astuto.
Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di
un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma
anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non
è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il
truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le
circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare
rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid.
4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). Il carattere astuto non
dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se per
l'autore l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima,
tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva (DTF 135 IV 76 consid.
5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). L'astuzia
tuttavia va negata, qualora la vittima poteva difendersi dando prova di un
minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Nemmeno è
però necessario che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e
adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere
se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata.
L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno, per non
aver osservato le misure elementari che si imponevano. Di conseguenza, la
tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi negligenza della vittima,
ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo piano il comportamento
truffaldino dell'autore. Soltanto eccezionalmente quindi la corresponsabilità
della vittima esclude la punibilità penale del truffatore. Per determinare se
l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari
misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno
una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere in considerazione la
situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2
pag. 80 seg.; 128 IV 18 consid. 3a e
rinvii; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).
Sotto il profilo soggettivo, l’autore di una truffa deve agire intenzionalmente
e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
3. Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione
di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza
possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato
può essere punito con pena attenuata.
Vi è dunque un tentativo di truffa qualora l’autore, agendo intenzionalmente e nell’intento
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, non compie tutti gli atti
necessari al perfezionamento dell’inganno oppure li compie senza tuttavia
riuscire ad indurre in errore la vittima.
4. Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che ha aiutato
intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al
reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo
causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si
sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento,
ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio
sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa
l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o
consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione
di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51 e seg.; 121 IV 109 consid. 3a,
pag. 119 e seg.; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309
consid. 1a; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003, consid. 3.1).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo
eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1., pag. 16). È
necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un
determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo
proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività
delittuosa dell’autore (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51 e seg.; DTF 121 IV
109 consid. 3a, pag. 119 e seg.). La volontà del complice non è direttamente
proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la
volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1).
Fatti ed antefatti dell’inchiesta
5.AP 1 e IM
1, entrambe classe __________, sono amiche di lunga data. La prima vive oggi a __________
con i due figli nati dall’unione con l’ex compagno __________. La seconda è,
invece, domiciliata ad __________, dove risiede con il compagno e la figlia
comune.
6. Tramite
l’apposito formulario (cfr. formulario “Relazione di incidente della
circolazione”, doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), compilato il 25 novembre 2000, AP 1 annunciava alla sua compagnia assicurativa, la ACPR 1, un
incidente della circolazione occorsole in Italia e più precisamente in
territorio di __________, località in provincia di __________. Dal suddetto
rapporto si evince che, il 25 novembre 2000, alle ore 16’30, l’Opel Corsa
condotta da AP 1 ha tamponato la Porsche Boxter guidata da tale __________ “spingendola nel burrone”.
Il formulario è stato sottoscritto unicamente dalla donna.
7. AP 1
trasmetteva poi alla ACPR 1 la fattura delle carrozzeria __________ di __________
relativa alla riparazione della sua autovettura (per complessivi fr. 1'932,85,
cfr. doc. I allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) nonché quella della
carrozzeria __________ di __________ relativa alla riparazione della Porsche
Boxter di __________ (per complessive vecchie Lit. 74'378'772.-, cfr. doc. H
allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
Insospettita dalla notevole differenza d’importo tra le due fatture, la ACPR 1 incaricava
l’ispettore __________ di approfondire il caso. I primi accertamenti
permettevano di stabilire che, tra il 1993 e il 2001, AP 1, __________ nonché i
stretti famigliari di quest’ultimo (il fratello __________, la madre __________
e il padre __________) avevano annunciato a diverse compagnie assicurative in
Svizzera ed in Italia ben 35 sinistri, fra i quali alcuni che presentavano
delle palesi analogie con quello qui in discussione (cfr. doc. M allegato
all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
La ACPR 1 decideva pertanto di organizzare, per il 23 maggio 2001,
l’interrogatorio in contemporanea dei due protagonisti dell’incidente. __________,
sentito presso la sede di __________ della ACPR 1, dopo aver riferito del
motivo che lo aveva spinto a percorrere la strada per __________ - e meglio
l’incontro con un amico di cui non ricordava il nome - e dopo aver illustrato
la dinamica del sinistro, ha spiegato che la vettura accidentata era stata
recuperata da un carro attrezzi chiamato da persone giunte in loco, precisando
che, se ben ricordava, il recupero della Porsche era stato effettuato dalla
ditta __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228). Dopo l’interrogatorio, __________ ha condotto __________ sul luogo in cui si
sarebbe verificato il sinistro (cfr. foto in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
Dal canto
suo, AP 1, sentita presso la sede di Lugano dell’assicurazione, ha spiegato che
il giorno del sinistro, essa era intenzionata a visitare con l’amica IM 1 il
parco archeologico situato nei pressi di __________. Essa ha poi spiegato la
dinamica dell’incidente ed ha confermato la circostanza secondo cui “un’auto
si è fermata ed un uomo e una donna di cui non ricordo il nome hanno chiamato i
soccorsi”, specificando di non sapere quale ditta avesse eseguito il
recupero della Porsche. Alla fine dell’interrogatorio, la donna si è rifiutata
di firmare il verbale (cfr. doc. C allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
Visto
quanto dichiarato, l’ispettore __________ decideva di procedere, ancora quel
medesimo giorno, all’interrogatorio di __________ (titolare dell’omonima
ditta), il quale, dopo un’iniziale reticenza, ha per finire riferito di essere
stato chiamato la mattina stessa da una persona che, gli portava i saluti della
__________ e gli chiedeva di “dire, se veniva chiesto, che era stato lui a
fare il traino di questa Porsche senza rilasciare fattura” (cfr. “Rapporto
sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 3).
8. In
data 5 giugno 2001, AP 1 trasmetteva alla ACPR 1 il formulario “Dichiarazione
di sinistro per l’assicurazione di veicoli a motore”, con il quale notificava
il sinistro occorsole il 25 novembre 2000, spiegando in particolare di avere “tamponato
l’auto che viaggiava davanti a me spingendola fuori strada” mentre
circolava a 50-60 km/h. Nella dichiarazione essa ha inoltre indicato IM 1 quale
testimone (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
9. Il
20 settembre 2001, __________ – dopo avere escluso “nel modo più assoluto
che i danni riportati sulla Porsche sono da attribuire ad un incidente di
tamponamento nel luogo indicato dalle parti” (cfr. “Rapporto sui lavori di
accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4) - ha presentato alla polizia giudiziaria una denuncia per i reati di truffa consumata
e tentata nei confronti di AP 1, di __________ e di __________ (cfr. suo
verbale d’interrogatorio del 20 settembre 2001 allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
10. La polizia giudiziaria ha pertanto proceduto ad interrogare AP 1 e IM 1. Per quanto concerne il tenore delle loro deposizioni – rese il 24 ottobre rispettivamente il 19 novembre 2001 - si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al riassunto fattone dal primo giudice:
“
AP 1 ha confermato di aver tamponato in data 25 novembre 2000 la Porsche Boxter, alla cui guida c'era __________, che ha terminato la sua corsa in un piccolo
burrone sul lato destro rispetto alla direzione di marcia, mentre si stava
dirigendo, assieme all'amica IM 1, al centro archeologico situato nella zona di
__________; ha ricordato di essere partita, con l'amica, il sabato mattina da __________
(…); ha spiegato che in passato le era "capitato di visitare rovine
archeologiche
in __________ e in __________ durante vacanze trascorse
in questi
paesi con i miei genitori”, ma che l'idea di rendere visita al
museo era stata di IM 1. Ha confermato di aver visto sul luogo il carro
attrezzi, ma di non aver assistito al recupero
della vettura (verbale interrogatorio AP 1 24.10.2001, doc. 3, ad R 25,
pag. 5).
Da parte sua, IM 1 ha raccontato agli agenti interroganti (…) che, dopo essere
partite da __________, hanno raggiunto __________ e che, dopo aver pranzato e
girovagato per negozi, nel primo pomeriggio, verso le 15.30 si sono dirette
verso gli scavi archeologici di __________, precisando che dopo circa 10/15
minuti che stavano percorrendo la strada che da __________ porta a __________,
"dopo aver effettuato una curva, ci siamo trovate davanti una
vettura che procedeva nella nostra medesima direzione a velocità ridotta" e che, pur
avendo AP 1 immediatamente frenato "non ha potuto evitare l'urto
che è avvenuto tra la parte anteriore della sua vettura e la parte posteriore del veicolo che
ci precedeva"; ha proseguito dicendo che "il veicolo che
precedeva usciva
di strada
sul lato destro terminando la sua corsa in un fosso di alcuni metri.
Ci siamo subito
fermate", che "AP 1 ha iniziato a piangere pensando che qualcuno si
fosse fatto male", che "dalla vettura fuoriuscita di strada, usciva
un ragazzo che
iniziava a inveire nei nostri riguardi”, che "per fortuna nessuno si era
fatto male e poco dopo la situazione si è calmata. AP 1 toglieva dalla vettura
un formulario di dichiarazione amichevole. L'altro protagonista, che nel frattempo avevo
saputo chiamarsi
__________, iniziava a compilare la dichiarazione inserendo i suoi dati.
Personalmente consegnavo al ragazzo o la licenza di
condurre o la licenza di circolazione
della vettura di AP 1 e lui provvedeva a
trascrivere tutti i dati nella dichiarazione. Sono
sicura che è
stato __________ a compilare tutto il formulario"; ha poi ricordato che dopo
"circa 20 minuti è arrivato un carro attrezzi" e che
"dopo aver assistito all'inizio del recupero, AP 1 ed io siamo ripartite”
(…) (verbale
interrogatorio IM 1, doc. 4, pag. 2 e 3)"
(sentenza impugnata, consid. 10 pag. 9-10).
11. Il 24
novembre 2004 anche __________, nell’ambito di una rogatoria internazionale, è
stato interrogato dalle autorità italiane in qualità di persona informata sui
fatti.
Egli ha così risposto alle domande postegli:
“ Domanda: E' stato lei ad effettuare il 25.11.2000 a __________,
il recupero in un fossato della vettura Porsche Boxter targata intestata a __________?
Risposta: No, non sono stato io a recuperare detta autovettura.
Domanda: Conferma di aver ricevuto la mattina del 23.5.2001, la
telefonata di un uomo che, portando i saluti della __________,la invitava, qualora qualcuno glielo avesse chiesto, a confermare che era stato lei a recuperare la vettura e che il lavoro era stato pagato in contanti senza emissione di fattura?
Risposta: Confermo di aver ricevuto una mattina una telefonata da parte di un interlocutore di sesso maschile, il quale mi annunciava che aveva bisogno di parlarmi. Questa persona si è presentata a casa mia anzi nella mia officina, chiedendomi che aveva necessità di avere una ricevuta fiscale che attestasse l'avvenuto recupero della vettura Porsche in una strada che portava a __________. L'uomo mi riferiva che detta vettura (la Porsche) era stata urtata da una signora svizzera, facendola precipitare in un fosso, circa un mese prima. Malgrado la sua insistenza, desistevo dalla richiesta. La ricevuta sarebbe stata utilizzata per dimostrare all'assicurazione che l'autovettura era stata recuperata in fondo al burrone.
Domanda: Chi ha eseguito la telefonata e successivamente si è presentato in officina?
Risposta: È un uomo dell'età di circa 40 anni di nome __________, di
corporatura robusta, altezza circa 1,75, carnagione scura, di accento
napoletano che lavorava alla stazione Carabinieri di __________ di __________,
successivamente trasferito a __________. Non ho rivisto il __________ dopo tale
incontro.
Domanda: Cosa le era stato promesso?
Risposta: Non mi era stato promesso alcun compenso.
Domanda: Ha emesso fatture relative a recuperi mai effettuati?
Risposta: No, non l'ho mai fatto.”
(verbale d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228)
Dopo
essere state edotte delle suddette dichiarazioni, AP 1 e IM 1, nuovamente
interrogate dagli inquirenti, hanno confermato la loro versione dei fatti (cfr.
verbali d’interrogatorio del 4 settembre 2001 di IM 1 e del 1° ottobre 2009 di AP
1, allegati all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
__________, che pure doveva essere sentito nell’ambito della rogatoria
internazionale disposta dal procuratore pubblico, non ha potuto essere
rintracciato (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante della Stazione
carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228).
12. Il 26 agosto 2004 il Ministero pubblico ha emanato nei confronti di __________ un decreto di non luogo a procedere interno e, al termine dell’inchiesta, il 9 novembre 2010, anche __________ è stato fatto oggetto di un decreto di non luogo a procedere interno.
Contro AP
1 e IM 1 il procuratore pubblico ha invece emanato i DA di cui al consid. A.
Risultanze del dibattimento di primo grado
13. Durante
il dibattimento in Pretura penale, le due imputate, interrogate dal primo
giudice, hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate in
precedenza agli inquirenti. In particolare, dopo aver ribadito il loro interesse
per l’archeologia e la cultura in generale e la loro intenzione di raggiungere __________
per visitare il locale parco archeologico, esse hanno confermato la dinamica
dell’incidente nonché l’arrivo del carro attrezzi (cfr. verbale del
dibattimento).
14. I difensori
hanno inoltre prodotto uno scritto 10 gennaio 2011 della __________ (ovvero la
ditta che ha rilevato la __________) a AP 1, con la quale la carrozzeria
sollecita il pagamento della fattura riferita alla riparazione della Porsche
Boxter di __________, trasportata presso “i nostri locali dal soccorso
stradale del signor __________ di __________ di __________ in data 25 novembre 2011” (cfr. doc. A, allegato al verbale del dibattimento).
Appello
15. AP 1 e IM 1 contestano innanzitutto l’accertamento del primo giudice
secondo cui l’incidente denunciato alla ACPR 1 non è, in realtà, mai avvenuto.
15.1. A mente del giudice della Pretura penale più indizi concorrono in
concreto a delineare la conclusione secondo cui “il tamponamento è stato
creato ad arte per denunciare il caso all’assicurazione”.
In sintesi, il pretore ha innanzitutto ritenuto che l’interesse per
l’archeologia manifestato dalle appellanti fosse poco convincente e che, in
particolare, stupisse il fatto che la visita di un museo all’aperto - che
necessita di una o due ore di tempo - dovesse, nelle intenzioni delle donne, avvenire
“all’imbrunire, in una giornata piovosa” (sentenza impugnata, consid.
14.1 pag. 14-15). Il primo giudice ha poi rilevato che anche le dichiarazioni
delle appellanti circa i dettagli del loro viaggio a __________ e, in
particolare, circa il loro previsto pernottamento in zona, erano poco chiare e
contraddittorie (sentenza impugnata, consid. 14.2 pag. 15-16). Ponendo poi
l’accento sulla dinamica dell’incidente il giudice di prime cure ha rilevato
che - anche volendo prescindere dalle contrastanti dichiarazioni dei
protagonisti dell’incidente circa l’inclinazione della strada (in discesa
secondo __________, in salita secondo le appellanti) - mal si comprende come AP
1 potesse viaggiare a 50-60 km/h su una strada “bagnata, dissestata,
sperduta, piena di curve sulla quale non aveva mai transitato prima”. Ma a
detta del pretore anche dalla ricostruzione dell’incidente effettuata al
dibattimento, “non risulta che il luogo dell’impatto si trovasse subito dopo
una curva e che quindi l’urto fosse così inevitabile come si tenta di far
credere, ritenuto che, nelle sue precedenti versioni, AP 1 aveva ammesso che da
almeno 10-15 minuti seguiva il veicolo del __________”. Il primo giudice,
sempre in merito alla dinamica dell’incidente, ha pure rilevato come non si spiega,
in ogni caso, “come abbia potuto una piccola Opel Corsa spingere in un
burrone una grossa Porsche Boxter, dal peso indubbiamente superiore, riportando
solo piccoli danni materiali (quantificati in neanche fr. 2'000.-) e cagionare,
per contro, all’auto tamponata danni per quasi 75 milioni di vecchie lire
italiane” (sentenza impugnata, consid. 14.3 pag. 16-17 e 15 pag. 18).
Continuando nella sua motivazione, il pretore ha poi ancora rilevato come sia “inafferrabile”
la divergenza circa l’effettivo intervento del carro attrezzi. __________,
spiega, ha infatti negato di avere effettuato il recupero della Porsche e ha
per finire “confessato di essere stato contattato e pregato di dire di avere
effettuato l’intervento” (sentenza impugnata, consid. 14.4 pag. 18). Il
pretore ha rimarcato che a sostegno della conclusione secondo cui l’incidente
non è altro che una messinscena vi è poi ancora “la lunga lista di
precedenti assicurativi, dalla quale si evincono quindici tra
tamponamenti/collisioni in otto anni, intervenuti nella cerchia di persone
vicine a AP 1, al padre dei suoi figli __________ e al di lui fratello __________,
di cui almeno altri due casi, con modalità simili, con riparazioni effettuate
da __________ di __________ e __________ di _________”. Infine il primo
giudice, ha rimarcato che, se i fatti si fossero svolti come preteso da tutti i
protagonisti dell’asserito incidente, __________ non si sarebbe reso
irreperibile alle autorità rogatoriali (sentenza impugnata, consid. 15 pag.
19).
15.2. Nel suo gravame AP 1, ponendo innanzitutto l’accento sulla dinamica
dell’incidente, ha rimarcato che, nonostante la differenza di peso fra le due
auto coinvolte nel sinistro, “la fuoriuscita di strada è perfettamente
ipotizzabile poiché il veicolo tamponato era in movimento ed una sterzata è
bastata a farlo uscire di strada”. Senza dimenticare, continua, che è “altamente
probabile” che il conducente, a seguito dell’urto, abbia pigiato
involontariamente sull’acceleratore, causando un repentino cambio di velocità.
Oltretutto, spiega ancora l’appellante, le conclusioni del pretore riguardo al
danno patito dalla sua vettura non sono supportate da valutazioni oggettive né
da una perizia (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 9).
Quanto al trasporto del veicolo, l’insorgente rileva che la ritrattazione del
signor __________ ha “tratto origine dalla paura delle conseguenze d’ordine
fiscale a seguito di un incasso senza fatturazione” e dalla sua volontà “di
tutelare la sua attività piuttosto che di testimoniare chi lo aveva pagato
sottobanco” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 10). Infine, con
riferimento ai precedenti assicurativi citati dal primo giudice, AP 1 sostiene
che “l’esistenza di una fattispecie penale va esaminata in quanto tale e non
a dipendenza di chi sia sotto indagine e processo, di precedenti suoi o di
terzi a lui vicini” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 11).
15.3. Dal canto suo IM 1, spiega di avere prodotto alla scrivente Corte
dei documenti che dimostrano il suo interesse “per l’arte, la cultura, il
mondo antico e l’archeologia” e che, pertanto, la visita a __________ non
rappresenta una circostanza anomala come ritenuto dal pretore (cfr. motivazione
d’appello IM 1, pag. 3 e 9). Ponendo poi l’accento sulla dinamica
dell’incidente, l’insorgente contesta le contraddizioni riscontrate dal pretore
e spiega che quanto accaduto il giorno del sinistro è chiaro e sostanzialmente
confermato da tutti i tre protagonisti. In particolare rileva che la
circostanza secondo cui l’impatto è avvenuto in curva è assodato e dimostrato
anche dalla ricostruzione fotografica agli atti e che, in ogni caso, in
mancanza di una ricostruzione peritale della dinamica dell’incidente, non è
possibile ritenere errata la versione unanime fornita dai tre protagonisti così
come non è possibile escludere che il danno causato alla Opel sia
effettivamente da ricondurre al sinistro in discussione (cfr. motivazione
d’appello IM 1, pag. 11-12). Quanto all’intervento del carro attrezzi, anche IM
1, come la coimputata, sostiene che la circostanza secondo cui __________ ha
negato di avere recuperato la Porsche è da ricondurre al fatto che esso si era
fatto pagare in nero, senza emettere una regolare fattura. Inoltre, rileva
ancora l’appellante, l’istruttoria non ha minimamente verificato le indicazioni
del titolare della __________ – riportate nel Rapporto stilato da __________ (doc.
A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) – secondo cui il veicolo era in
verità stato recuperato da tale __________ di __________ (cfr. motivazione
d’appello IM 1, pag. 12-13).
Infine, la procedente sostiene che il giudice della Pretura penale non ha
tenuto conto degli elementi a comprova dell’avvenuto incidente. In particolare,
continua, il pretore non ha considerato, fra l’altro, che la vettura di AP 1 è
stata effettivamente danneggiata e che i costi di riparazione - equivalenti ad
un mese di salario - sono rimasti a suo carico, che non vi è la prova di
relazioni tra __________ e AP 1, come del resto tra __________ e uno dei
fratelli __________ e che nessun procedimento penale è stato aperto né a carico
di __________ né a carico dei fratelli __________ (cfr. motivazione d’appelloIM
1, pag. 14).
15.4.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui
all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per
l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e
seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi
(162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art.
182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche
tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a
provarla.
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
b. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di
fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione
condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro
valutazione d’insieme, una
conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192
consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
c. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione
delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon
volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,
invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte
riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di
un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli
elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza
essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di
prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15
e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.
1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle
prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del
10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744,
pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in
modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in
op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art.
10, n. 58, pag. 170).
d. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si
è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008,
consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86
consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011,
consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers,
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art.
10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
15.5. Questa Corte, dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie, si associa al giudizio pretorile secondo cui il danno causato alla Porsche Boxter di __________ (cfr. foto in atti) non è riconducibile ad un sinistro verificatosi il 25 novembre 2000 nei pressi di __________.
Tale
conclusione è confortata dai seguenti elementi:
a) I motivi della trasferta a __________
Già solo
le dichiarazioni delle imputate e di __________ circa i motivi che li avrebbero
spinti, il 25 novembre 2000, a recarsi a __________ appaiono poco credibili.
Per quanto concerne innanzitutto le due donne, si rileva che, a prescindere da
un loro effettivo interesse per l’archeologia, sorprende che esse, partendo da __________
per raggiungere il parco archeologico di __________, abbiano deciso, anziché di
raggiungere detta località percorrendo la strada provinciale che passa da __________
e da __________, di recarvisi passando da __________ (cfr. verbale
d’interrogatorio 24 ottobre 2001 di AP 1, allegato all’AI 1, pag. 2 e verbale
d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2),
scegliendo dunque un percorso molto più lungo (54 anziché 26 km, cfr. www.viamichelin.it)
e percorrendo una strada stretta, con molte curve e in parte dissestata (cfr.
“Rapporto sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4). Questa circostanza appare ancora più anomala se, come il pretore, si
considera che le imputate sono partite solo verso le 15’30 da __________ (cfr.
verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 1),
che la visita del sito archeologico, situato all’aperto, necessita di 1-2 ore
di tempo (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3) e che, pertanto, la deviazione
verso __________ accorciava ulteriormente il già scarso tempo a diposizione (il
25 novembre, a __________, il sole tramonta alle ore 16’40, cfr. www.eurometeo.com/italian/ephem).
Si osserva al riguardo che la circostanza evocata da AP 1, secondo cui lo
spostamento a __________ era in realtà finalizzato all’incontro con tale __________
(cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 8), non può essere ritenuta da questa
Corte dato che la versione unanime delle appellanti (peraltro perorata da IM 1
anche in questa sede, cfr. sua motivazione d’appello, pag. 8-9) è sempre e solo
stata quella secondo cui esse intendevano recarsi a __________ per visitare il
locale parco archeologico.
__________ ha dal canto suo fornito all’ispettore __________ delle indicazioni
del tutto evasive, spiegando che, il 25 novembre 2000, egli era intenzionato a
raggiungere un amico di cui non ricordava il nome presso un ristorante situato
sulla strada per __________, del quale pure non rammentava il nome. È evidente
che un tale atteggiamento, del tutto sibillino, rende anche la versione di __________
poco attendibile.
b) Il
luogo e la dinamica dell’incidente
Questa
Corte, sulla scorta delle foto in atti e con l’ausilio del sito www.maps.google.it
- che permette di percorrere virtualmente buona parte della rete viaria
italiana e di verificarne nel dettaglio le caratteristiche - ha potuto
individuare, con precisione, il luogo raggiunto il 23 maggio 2001
dall’ispettore __________ e da __________ e da quest’ultimo indicato come
teatro dell’incidente: esso si trova sulla strada che da __________ conduce a __________
(precisamente a 4.1 km prima di questa località), su un tratto rettilineo in
lieve salita, a 70/80 m dopo una leggera curva a destra.
Ora, alcuni elementi in atti inducono a ritenere che le due imputate non sono
mai state nel punto suindicato. Innanzitutto negli schizzi contenuti nei
formulari “Relazione di incidente” e “Dichiarazione di sinistro” (cfr. doc. F
allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), AP 1 ha situato l’incidente in curva, con l’auto che usciva di strada per la tangente, e non su un
rettilineo come indicato da __________. Pure le dichiarazioni delle donne
secondo cui il luogo del sinistro è situato dopo una curva (cfr. verbale 25
novembre 2001 di AP 1, Doc. C allegato all’AI 1, pag. 3 e verbale
d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2) non è
compatibile con il luogo mostrato da __________ che, come visto, si trova dopo
un tratto rettilineo di 70-80 m. Nemmeno trova conferma la circostanza –
evocata nella motivazione d’appello di IM 1 (cfr. pag. 10) – secondo cui il
tratto di strada teatro del sinistro era costeggiato da un fossato, dato che di
esso non v’è traccia né sulle foto in atti, né sulle immagini reperibili sul
sito www.maps.google.it.
Poco convincenti appaiono pure le dichiarazioni delle appellanti e di __________
circa la dinamica dell’incidente. In particolare, la tesi secondo cui l’Opel
Corsa di AP 1 avrebbe urtato da tergo la vettura di __________, spingendola in
una scarpata (cfr. verbale 25 novembre 2001 di AP 1, doc. C allegato all’AI 1,
pag. 4 e verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1,
pag. 2, verbale del dibattimento, pag. 4) è sconfessata dalle foto in atti
dalle quali emerge che la Porsche Boxter non è accidentata nella parte
posteriore, ma presenta unicamente dei piccoli segni (cfr. foto in doc. E
allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) sicuramente non compatibili con l’urto
descritto negli atti. Non va poi al riguardo dimenticato, come peraltro
rilevato dal pretore, che anche il danno patito dall’Opel Corsa – limitato al
paraurti e ad un faro anteriori (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) - stride con l’esistenza di un impatto sufficiente a spingere una Porsche
Boxter fuori dalla carreggiata, oltretutto su un tratto di strada in salita con
una pendenza tra il 5 e il 10% (cfr. indicazioni sulla foto n. 4 in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).
c) L’intervento della ditta __________
La
versione dei fatti fornita dai protagonisti dell’asserito sinistro è
ulteriormente smentita dalle dichiarazioni di __________, ovvero dalla persona
indicata da __________ e dalla __________ (cfr. doc. A, allegato al verbale del
dibattimento) come l’autore del recupero della sua Porsche. Come visto, l’uomo,
non solo ha negato di essere intervenuto sul luogo dell’incidente, ma ha
riferito di avere ricevuto il 23 maggio 2001 (il medesimo giorno in cui __________
è stato interrogato da __________) prima una telefonata e poi la visita di un
uomo che lo ha invitato a confermare, se richiestogli,
di avere effettivamente eseguito il recupero dell’auto (cfr. verbale
d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228). Ora, la scrivente Corte – diversamente da quanto pretendono le appellanti –
non ha motivo di credere che __________ abbia negato di
avere effettuato il soccorso perché non aveva emesso la regolare fattura e,
dunque, per paura dei controlli fiscali. Come a ragione spiegato anche dal
procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni, pag. 2), ______ aveva infatti
tutto l’interesse al rilascio di una fattura che gli avrebbe permesso di
sostanziare le sue pretese nei confronti di AP 1. I dubbi sull’effettivo
intervento della ditta __________ sono poi ulteriormente alimentati da un’altra
divergenza riscontrata negli atti: __________ ha dichiarato che il carro
attrezzi intervenuto sul luogo dell’incidente aveva portato la sua Porsche presso la __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 7), mentre la carrozzeria di __________ che ha effettuato la riparazione
della vettura ha spiegato, nel suo scritto 10 gennaio 2011 a AP 1 (cfr. doc. allegati al verbale del dibattimento), che la “Porsche Boxter è stata trainata presso i nostri locali dal soccorso stradale del
signor __________ di __________ in data 25 novembre 2011”.
Visto quanto precede è evidente che l’intervento della ditta __________
altro non è che un’invenzione escogitata da __________ e dalle imputate per
dare sostanza alla tesi dell’avvenuto sinistro.
d) I precedenti assicurativi
La
circostanza secondo cui il sinistro denunciato alla ACPR 1 non si è in realtà
mai verificato, è poi ulteriormente confortata dalla documentazione inerente i
precedenti assicurativi dei protagonisti della vicenda qui in discussione (doc.
M), dalla quale emerge non solo una sospetta serie di sinistri inerenti veicoli
a motore, denunciati da AP 1 a varie compagnie assicurative (ben 14 nel lasso
di tempo tra il 4 dicembre 1997 e il 18 marzo 2000), ma pure l’esistenza di un
caso che presenta delle evidenti analogie con quello in esame. Il 18 marzo
2001, __________ ha infatti tamponato con una Mitsubishi intestata a AP 1, a __________ (distante 27 km da Monterenzio), la BMW Z3 di __________, causandole un danno di fr.
35'000.- riparato dalla __________ di __________ (il cui titolare era peraltro
il padre del danneggiato). Ora la probabilità che, su un arco temporale di 4
mesi, i veicoli di un medesimo assicurato tamponino, nella stessa zona
d’Italia, due vetture di lusso, i cui proprietari fanno entrambi capo alla
medesima carrozzeria, è talmente bassa da avvalorare l’ipotesi secondo cui (almeno)
l’incidente qui in esame è stato costruito ad arte.
e) L’irreperibilità
di __________
A mente
di questa Corte anche la circostanza per cui __________ si è reso irreperibile
alle autorità italiane incaricate d’interrogarlo nell’ambito della rogatoria
internazionale (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante
della Stazione carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228 dal quale emerge che egli è stato più volte citato)
rappresenta un indizio che depone per la tesi accusatoria. Come a ragione
rilevato dal primo giudice e dal procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni,
pag. 3), infatti, nel caso in cui la sua Porsche fosse effettivamente stata
tamponata dall’Opel Corsa, __________ si sarebbe certamente fatto avanti per
contribuire all’accertamento dei fatti, ciò che, peraltro, gli avrebbe
facilitato anche l’ottenimento di un risarcimento.
15.6. Visto
quanto sopra, questa Corte – come già il pretore – ritiene non sussistere in
concreto alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’incidente denunciato da AP 1
il 25 novembre 2000, non si è, in realtà, mai verificato.
Tale conclusione non può certamente essere sconfessata dalla circostanza –
evocata da IM 1 - secondo cui AP 1 ha comunque subito un danno di ca. fr.
2'000.-, equivalente ad un mese del suo salario. Non va infatti dimenticato
che, in caso di perfezionamento dell’inganno, i suoi ideatori (tra cui,
appunto, l’imputata) avrebbero beneficiato di un indennizzo di vecchie Lit.
74'378'772.- corrispondenti a ca. fr. 77'000.- (valuta 28 marzo 2001, cfr. www.oanda.com),
importo che, a non averne dubbi, giustificava il sacrificio del paraurti e di
un faro anteriori di una Opel Corsa.
16. Visto l’accertamento di cui al considerando precedente, non occorre
spendere molte parole per dimostrare che AP 1 – denunciando alla ACPR 1 un
sinistro in realtà mai verificatosi e fornendole una falsa versione dei fatti –
ha inteso, di comune accordo con __________ (che certamente conosceva,
personalmente o per il tramite di __________) e con la __________, ingannare la
compagnia assicurativa al fine di ottenere un indebito profitto. Al riguardo ci
si limita ad osservare come non possa essere seguita la tesi della donna
secondo cui - anche nel caso di false dichiarazioni - non poteva in concreto
sussistere un inganno astuto, considerato che il suo agire (e quello degli
altri protagonisti della vicenda) sarebbe comunque stato “del tutto
maldestro ed infantile e quindi privo di qualsiasi possibilità di successo”
(motivazione d’aAP 1, pag. 7). Già solo il fatto di denunciare, tramite invio
dell’apposito formulario – con indicazione dei dati relativi a protagonisti,
dinamica, luoghi e tempi – un sinistro in realtà mai avvenuto e di accordarsi
con l’asserito co-protagonista su una versione dei fatti comune da esporre, se
del caso, all’assicurazione o alle autorità (come sicuramente avvenuto),
dimostra che quanto messo in atto dai protagonisti di questa vicenda tutto può
dirsi fuorché “maldestro o infantile”. La circostanza secondo cui la
messinscena concerneva un incidente all’estero, rendeva poi ancora più
difficile, per la ACPR 1, esperire i consueti accertamenti. Ne è del resto la
riprova la circostanza secondo cui solo grazie alle approfondite indagini del
suo servizio antifrode, l’inganno ha potuto essere smascherato.
La circostanza per cui AP 1 non sia per finire riuscita ad indurre in errore
l’assicurazione, qualifica il suo agire come un tentativo di truffa ai sensi
dell’art. 146 in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, per il quale essa va
dichiarata autrice colpevole.
17. Scontata appare poi, nel contesto sopra delineato, la condanna di
IM 1 per complicità in tentata truffa. La donna, confermando nel corso del suo
interrogatorio di polizia del 19 novembre 2001 di avere assistito al
tamponamento della Porsche, in realtà mai avvenuto, ha infatti – in modo
sicuramente consapevole - aiutato AP 1 a tentare di ingannare la ACPR 1.
A dire il vero, al riguardo, ci si potrebbe chiedere se la partecipazione di IM
1 non debba essere qualificata di correità. La questione può, comunque,
rimanere indecisa visto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art.
391 cpv. 3 CPP.
18. Solo
di transenna, infine, è il caso di osservare che la circostanza secondo cui né __________
né __________ sono stati condannati per questa fattispecie, nulla muta alla
sostanza delle cose, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle
proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).
Commisurazione della
pena
19. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto
di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alle
pene inflitte alle imputate dal primo giudice, ovvero una pecuniaria di 25
aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna e una multa di fr. 200.- a AP 1 e
una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e una multa
di fr. 100.- a IM 1. In particolare esse – oltre ad apparire ossequiose degli
elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP – tengono
debitamente conto della violazione del principio di
celerità (la procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da maggio
2005 al settembre 2010) e del lungo tempo trascorso dai fatti (si è giunti al
processo di primo grado quasi 12 anni dopo i fatti).
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un
periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.
Tasse e spese di
giustizia
20. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’700.-, sono posti a carico delle appellanti nella misura di 1/2 ciascuno.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.- sono pure posti a carico delle appellanti nella misura di 1/2 ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 81, 379 e segg., 398 e
segg. e 408 CPP
146, 22 cpv. 1 e 25 CP;
34, 42, 47 e segg., 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
sull’appello di AP 1
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di tentata truffa per i fatti
descritti nel DA n. del 15 novembre 2010.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr.
40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 1’000.- (mille);
1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento). In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
sull’appello di IM 1
2. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
2.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di complicità in tentata truffa
per i fatti descritti nel DA n. __________ del 15
novembre 2010.
2.2. IM 1 è condannata:
2.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr.
40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 600.- (seicento);
2.2.2. alla multa di fr. 100.- (cento). In caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
2.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
sulle
tasse e spese della procedura d’appello
3. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- spese fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico delle appellanti in ragione di un 1/2 ciascuno.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.