Incarto n.
17.2014.105

Locarno

4 dicembre 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione del decreto d’accusa 1362/2012 presentata il 22 aprile 2014 da

 

 

IS 1, 8408 Winterthur

rappr. dall'avv. DI 1, 8027 Zürich

 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con rapporto 8 dicembre 2011, la Polizia cantonale segnalava alla Sezione della circolazione che, in data 11 gennaio 2009, durante un normale controllo radar, il conducente del veicolo targato __________ (identificato nella persona di IS 1, cittadino italiano residente ad __________, in provincia di __________) era risultato circolare in territorio di __________, percorrendo l’autostrada A2, ad una velocità (dedotto il margine di tolleranza) di 135 km/h, nonostante il limite vigente di 100 km/h.
Nel rapporto la polizia annotava che, nonostante l’invio di una richiesta di generalità e dell’avviso di contravvenzione, “il detentore non ha pagato l’importo cauzionale di CHF 770.00 e non ha dato seguito alle nostre diverse richieste” (cfr. AI 1 allegato al doc. CARP III).

                                  B.   Con DA 1362/2012 del 26 marzo 2012, il procuratore pubblico - che aveva assunto per competenza il procedimento - ha ritenuto, per quei fatti, IS 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e lo ha, pertanto, condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1’500.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 100.-), alla multa di fr. 500.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 300.-.

                                  C.   Il DA è stato notificato al prevenuto in Italia il 30 marzo 2012 e, non avendo egli sollevato opposizione, è passato in giudicato.

                                  D.   Il 22 aprile 2014, IS 1 ha presentato istanza di revisione con cui postula l’annullamento della menzionata decisione, la sua contestuale assoluzione dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione nonché la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro RIPOL.
Nonostante nulla emerga dagli atti, l’istante sostiene che, nel 2009, dopo avere ricevuto l’avviso di contravvenzione e dopo aver constatato come il giorno dei fatti non si trovasse in Svizzera (ma in __________), egli ha chiesto alla Polizia cantonale di trasmettergli una copia della fotografia radar, dalla quale è emerso come né la targa, né il veicolo, né il conducente immortalati fossero a lui riconducibili. L’istante assevera di avere, quindi, inviato per fax alla polizia le foto del suo furgone Mercedes, il suo libretto di circolazione nonché un documento con una sua foto personale (documenti che egli allega in copia anche all’istanza di revisione) al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Tuttavia, conclude, “le autorità competenti non hanno mai ricevuto tutti questi mezzi di prova” (cfr. istanza, pag. 1-2).

                                  E.   Con osservazioni 2 maggio 2014, il PP propone la reiezione della domanda di revisione sia in ordine (perché, a suo dire, intempestiva) che nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello.
La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

 

                                   2.   Si rileva preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP.
Nella misura in cui sostiene che le autorità competenti non hanno mai ricevuto i documenti da lui asseritamente inviati per fax alla Polizia, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP.

                                   3.   Sempre preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal PP nelle sue osservazioni, l’istanza di revisione non può essere ritenuta intempestiva.
Il termine di 90 giorni - a detta del PP non rispettato dall’istante - sussiste infatti unicamente per i motivi di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lettera b e 2 CPP e, dunque, non nel caso in esame.

                                   4.   Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

                                   5.   È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

 

                                   6.   Gli atti del procedimento penale sfociato nella condanna di IS 1 non contemplano i documenti prodotti con l’istanza (cfr. incarto prodotto dal PP allegato al doc. CARP III).

Essi non possono, comunque, fondare un giudizio di revisione già solo perché l’istante ha - del tutto inspiegabilmente - omesso di sollevare opposizione al DA lasciando che esso acquisisse forza di cosa giudicata e precludendosi la possibilità di far assumere i documenti a suo discarico (che egli aveva già da tempo reperito) in un procedimento dinanzi la Pretura penale.
Solo di transenna è qui il caso di osservare che nulla muta alla sostanza delle cose, la circostanza - solo asserita e non provata - secondo cui le prove sarebbero già state trasmesse alla polizia nel 2009. Quand’anche ciò fosse stato, l’istante avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni avviando la procedura di opposizione.

Come visto, la revisione non è un mezzo con cui una parte può ovviare ad inadempienze o ad errori di valutazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3): di conseguenza, l’istanza di revisione deve essere respinta.

7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  spese complessive                fr.           200.-

                                                     fr.        1'000.-

 

sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                        

           

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.