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Incarto n. |
Locarno 2 febbraio 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 aprile 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 28 aprile 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 16 maggio 2014;
esaminati gli atti;
preso atto che - il 30 marzo 2012 AP 1 è stato sorpreso mentre circolava in territorio di __________ a una velocità eccedente di 27 km/h (già dedotto il limite di tolleranza) il limite vigente di 80 km/h. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento amministrativo, terminato - in forza dell’aggravante della recidiva (tre decisioni di revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità tra il 2006 e il 2010) - con la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato. Nella relativa decisione del 16.08.2012 si legge che “nessun riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2014” e che “la riammissione alla guida è subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico” (risoluzione 16.08.2012 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, AI 1). Sulla possibilità di condurre veicoli a motore delle categorie speciali durante il periodo di revoca la decisione è silente;
- il 16 aprile 2013 AP 1 è stato fermato e controllato dalla Polizia cantonale a __________ (località __________), mentre circolava alla guida del carro a motore agricolo, marca Suzuki, targato __________. Richiesto dagli agenti di esibire la licenza di condurre, AP 1 ha comunicato di non esserne in possesso poiché oggetto di una decisione di revoca (rapporto d’infrazione LCSTR del 20.04.2013, AI 1, pag. 1; PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2). Accertato che egli non possedeva nemmeno l’autorizzazione speciale necessaria per circolare a bordo di un veicolo agricolo, nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 LCStr);
- interrogato dalla polizia, AP 1 ha spiegato di essersi messo alla guida del carro a motore agricolo in buona fede poiché sia il suo avvocato che la Sezione della circolazione l’avevano rassicurato dicendogli che egli aveva il diritto di condurre veicoli a motore agricoli (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2):
“ Dopo che mi è stata revocata la licenza di condurre ho fatto domande al mio avvocato DI 1, il quale ha anche fatto ricorso sulla decisione di revoca se potessi condurre ciclomotore o altro. La sua risposta è stata che potevo condurre il veicolo agricolo essendo titolare di due aziende agricole. (...) Inoltre da parte mia ho contattato telefonicamente l’Ufficio della circolazione di Camorino per chiedere conferma di quanto mi era stato comunicato dal mio avvocato. Anche lì mi è stato comunicato che potevo regolarmente circolare con questo veicolo. In buona fede ho acquistato il carro a motore agricolo e mi sono messo alla guida. Preciso che il mezzo è stato acquistato nel mese di gennaio 2013 e da circa il mese di marzo ho iniziato a circolare” (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2);
- AP 1 ha aggiunto di avere, poi, inoltrato - successivamente al controllo del 16 aprile 2013 - formale richiesta scritta alla Sezione della circolazione per ottenere l’autorizzazione per condurre veicoli agricoli, ricevendo però risposta negativa:
“ Nel verbale di polizia ho dichiarato di aver scritto una lettera all’avv. __________ per chiedere l’autorizzazione a condurre la categoria G. Questa lettera è stata fatta dopo essere stato fermato dalla polizia il 16 aprile 2013. Pochi giorni dopo ho ricevuto la risposta negativa dell’avv. __________” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1; cfr, anche, PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2 );
- con decreto d’accusa 24 giugno 2013 (AI 8), il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver ripetutamente condotto il veicolo agricolo Suzuki targato __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 16.08.2012, per un periodo di tempo indeterminato. In applicazione della pena, il PP ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie;
- avverso tale DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione (AI 9);
- interrogato dal pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, precisando di aver chiesto informazioni non solo al suo avvocato e alla Sezione della circolazione di Camorino, ma di essersi rivolto - su consiglio dell’avvocato - anche a tale __________, persona che si era trovata in una situazione analoga alla sua e che l’avrebbe a sua volta rassicurato sulla possibilità di condurre mezzi agricoli durante un periodo di revoca della licenza di condurre:
“ Nel dicembre 2012 avevo contattato l’avv. DI 1 telefonicamente per chiedergli se potevo usufruire di un permesso di circolazione per mezzi agricoli. Il legale mi rispose che essendo titolare di due aziende agricole potevo condurre mezzi agricoli e mi disse pure che aveva altri clienti in questa situazione i quali conducevano questi mezzi. Mi diede il numero di telefono di uno di questi clienti, il signor __________, il quale è stato poi contattato pure telefonicamente per sapere come si era comportato. Mi disse che aveva circolato con mezzi agricoli e mi diede anche l’indirizzo e il numero di telefono di un rivenditore. Il signor __________ mi disse pure che aveva utilizzato il mezzo agricolo quando era in revoca della licenza per un anno. L’errore che ho commesso è stato quello di non richiedere per iscritto alla Sezione della circolazione il permesso di circolare con la categoria G. Ricordo tuttavia che avevo telefonato a questo ufficio e che avevo parlato con una signora di cui non conosco il nome, la quale mi chiese che sanzione avevo ricevuto e, dopo che avevo detto che avevo ricevuto una revoca di due anni, mi comunicò che potevo circolare con la categoria G in quanto non era necessario nessun permesso supplementare” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1);
- con sentenza 2 aprile 2014 il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al DA e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 360.- ciascuna, per complessivi fr. 7’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Dopo avere illustrato la differenza, in relazione alla possibilità di condurre veicoli a motore agricoli, tra una revoca della licenza di condurre a tempo determinato e una a tempo indeterminato, il primo giudice ha sottolineato che:
- la decisione di revoca in oggetto è precisa e, decretando una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, non menziona la possibilità (effettivamente esclusa in questi casi) - di condurre i veicoli delle categorie speciali G (veicoli agricoli) e M;
- dal momento che AP 1 è già stato più volte in passato oggetto di decisioni di revoca della licenza di condurre a tempo determinato, avrebbe facilmente potuto e dovuto accorgersi della differenza e concludere che quella possibilità gli era in questo caso preclusa;
- AP 1 non poteva fare
affidamento sulle informazioni ricevute né dal legale, né da __________, né
dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione poiché, per sua stessa
ammissione (cfr verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib.
di primo grado, pag. 1), egli aveva detto loro (in particolare, all’impiegata
della Sezione della circolazione) che la licenza di condurre gli era stata
revocata per due anni e non, come in realtà, a tempo determinato;
- AP 1 non può beneficiare, nemmeno, di un errore sull’illiceità, ritento come egli non si sia adeguatamente e dettagliatamente informato presso l’Ufficio della circolazione sulla possibilità di condurre un veicolo a motore agricolo, come invece avrebbe dovuto fare (sentenza impugnata, consid. da 10.1. a 10.3., pagg. 4-5-6);
- con dichiarazione d’appello 16 maggio 2014, AP 1 ha manifestato la sua volontà di impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 2 settembre 2014 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato di impugnare l’intero giudizio di primo grado, sostenendo, in sintesi, che il suo comportamento è viziato da un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP e chiedendo, pertanto, il suo proscioglimento, nonché l’attribuzione di tasse, spese giudiziarie e ripetibili a carico dello Stato (doc. IX).
- con scritto 5 settembre 2014 sia il procuratore pubblico che il presidente della Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato. Il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello (doc. XI), mentre il presidente della Pretura penale ha comunicato di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. XII);
considerato che - giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta;
- l’art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr dispone che, dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi. In questo caso quella pronunciata non è una revoca di ammonimento ma una revoca di sicurezza, poiché nel conducente recidivo - che nonostante le revoche di cui già è stato oggetto incorre in una nuova sanzione - l’inidoneità alla guida deve essere presunta per motivi caratteriali (Benoìt Carron, Théorie et pratique du retrait de permis - Le retrait d’admonestation du permis de conduire, in Journées du droit de la circulation routière 11-12 juin 2012; Rütsche/Webwe, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs - Der Führerausweisentzug zu Warnzwecken, in Strassenverkehrsrechts - Tagung 2012 - 14-15 Juni 2012; Cédric Mizel, Retrait administratif du permis del conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique “des cascades”, in RPS 126/2008, pag. 325);
- l’art. 3 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) prevede che la licenza di condurre viene rilasciata per determinate categorie di veicoli (cpv. 1), sottocategorie (cpv. 2) e categorie speciali. Tra queste ultime figurano, in particolare, i veicoli a motore agricoli (categoria G, cpv. 3). In caso di revoca della licenza di condurre di una categoria, l’art. 33 cpv. 1 OAC precisa che è automaticamente revocata anche la licenza di condurre di tutte le altre categorie, sottocategorie e della categoria speciale F. Ai sensi del cpv. 4 lett. a del medesimo articolo, non sono invece automaticamente revocate le licenze delle categorie speciali G e M; si tratta di una decisione che spetta all’autorità competente;
- giusta l’art. 21 CP chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. I presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 17 dicembre 2008, 6B_477/2007, consid. 4.5; STF del 5 settembre 2000, 6S.390/2000, consid. 2). Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell’errore di diritto: l’agente deve aver avuto anche delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (STF del 27 novembre 2006, 6S.428/2006, consid. 3.1). La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l’informazione inesatta fornita da un avvocato non dà sempre e in ogni caso alla persona che è stata erroneamente consigliata il diritto di fare valere l’art. 21 CP (DTF 92 IV 70, consid. 2) e che occorre comunque sempre verificare le circostanze concrete (istruzione, professione ed esperienza di vita dell’autore) e valutare se, sulla base degli elementi noti all’autore, il parere ricevuto possa essere considerato completo ed approfondito così che la fiducia in esso riposta non appaia, tenuto conto di tutte le circostanze, il frutto di una leggerezza (DTF 98 IV 293, consid. 4; cfr. anche sentenza CCRP del 4 ottobre 2006, inc. 17.2004.33, consid. 9d). Inoltre, l’errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, potrà configurarsi molto difficilmente nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), vista la natura del reato. Tutt’al più, esso si potrebbe ravvisare qualora l’autore ritenga, a torto, che un veicolo appartenga ad una categoria non interessata dalla revoca. Nondimeno, anche in questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità, ciò che esclude l’errore sull’illiceità a meno che quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che l’amministrato può legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 84, pag. 325). Infatti, quale concretizzazione del diritto costituzionale della buona fede, le informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, se creano nell’amministrato un sentimento di fiducia, delle ragioni sufficienti per credere che un determinato atto sia lecito (STF del 27 novembre 2006, 6S.428/2006, consid. 3.1; STF del 21 marzo 2003, 6S.227/2002, consid. 4.3);
ritenuto che - AP 1, dopo aver ricevuto la decisione di revoca dell’agosto 2012 - che non indicava, come da lui sostenuto, “alcunché in punto alla possibilità di condurre veicoli appartenenti alle categorie speciali G (veicoli a motore, ndr) e M” (doc. IX, pag. 5) - ha giustamente dubitato che gli fosse permesso condurre un veicolo a motore agricolo durante il periodo di revoca. Si è dunque rivolto, per avere chiarimenti in merito, dapprima al suo legale, poi al signor __________ e, infine, all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;
- così facendo, AP 1 non si è però adeguatamente assicurato di poter condurre un veicolo a motore agricolo, ciò che gli impedisce di potersi prevalere di un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP;
- per quanto riguarda le rassicurazioni che AP 1 pretende di aver ricevuto dal suo legale, perché questi non gli ha, in realtà, dato nessuna risposta precisa e definitiva sulla possibilità di condurre un veicolo a motore agricolo. Il patrocinatore, come da lui stesso confermato, gli ha semplicemente consigliato di contattare __________ - persona che egli sapeva essersi trovata in passato in una situazione simile - per chiedere informazioni in proposito e di rivolgersi poi, ogni caso, alla Sezione della circolazione di Camorino, per avere la conferma di poter effettivamente condurre un mezzo a motore agricolo:
“ A questa domanda il sottoscritto non ha dato risposta definitiva in quanto in quel momento si trovava fuori studio, quindi era impossibilitato a rispondere con precisione e sicurezza. Tuttavia in questa sede il sottoscritto può confermare la richiesta in tal senso del Signor AP 1 e può altresì confermare di aver precisato a quest’ultimo che un suo cliente, ossia __________, aveva effettivamente beneficiato di tale possibilità, suggerendogli nel contempo, previa comunicazione del numero di telefono, di contattarlo direttamente per una verifica. Il sottoscritto aveva comunque consigliato ad AP 1 di rivolgersi direttamente a Camorino per ottenere chiare garanzie in proposito” (arringa difensiva allegata al verb. dib. di primo grado, pag. 2);
Qualsiasi uomo coscienzioso, nelle medesime circostanze, avrebbe pertanto dovuto realizzare che la risposta dell’avvocato alla sua domanda - data al telefono, sommariamente, senza aver adeguatamente analizzato i risvolti giuridici del caso e con l’invito ad approfondire comunque la questione presso l’autorità competente - non era sufficiente a garantirgli di avere la facoltà di poter condurre un mezzo agricolo;
- per quanto concerne, invece, le informazioni ricevute da __________, non occorre dilungarsi per spiegare che non si tratta certamente di rassicurazioni che potevano confortare AP 1 nel suo diritto di condurre il mezzo agricolo, già solo per il fatto che __________ aveva spiegato a AP 1 che, a lui, la licenza era stata revocata soltanto per un anno (dichiarazione 28.03.2014 di __________ allegata al verb. dib. di primo grado) e, soprattutto, perché __________ non era competente a dare assicurazioni non lavorando presso la Sezione della circolazione;
- per quanto riguarda, infine, le rassicurazioni ricevute dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, va rilevato che AP 1 ha sì richiesto informazioni (in ogni caso informalmente e solo al telefono) a Camorino sulla possibilità di condurre un veicolo a motore agricolo nonostante revoca della licenza di condurre, ma fornendo al suo interlocutore delle informazioni sbagliate. A precisa domanda della funzionaria della Sezione della circolazione, egli ha infatti risposto di essere oggetto di una decisione di revoca della licenza di condurre della durata di due anni (e non a tempo indeterminato). Di nuovo, come già detto, AP 1, come qualsiasi altra persona ragionevole nella medesima situazione, non poteva non sapere che quella decisa nei suoi confronti era una revoca a tempo indeterminato (la decisione lo menziona espressamente: “è revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato”, cfr. decisione 16.08.2012, AI 1), che una revoca della licenza a tempo indeterminato non equivale a una revoca delle licenza di condurre della durata di due anni - ciò che vale a maggior ragione se si considera che egli, di decisioni di revoca della licenza di condurre a tempo determinato, ne aveva già ricevute in passato più di una e poteva di conseguenza rendersi agevolmente conto della differenza - e che stava dunque fornendo informazioni sbagliate all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. In queste circostanze, AP 1 non può, quindi, sostenere di essere stato vittima di un errore di diritto;
- ne discende che l’appello deve essere respinto e AP 1 dichiarato autore colpevole di guida nonostante revoca della licenza di condurre;
- la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, così come la multa di fr. 600.- decise dal primo giudice - peraltro non oggetto di specifica contestazione - sono adeguate alla colpa dell’appellante e vanno, pertanto, confermate. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 360.- e rimasto incontestato, merita conferma;
- visto l’esito dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura d’appello, sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,
21 CP,
95 LCStr,
nonché sulle spese l’art. 428 CPP
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore di ripetuta guida senza autorizzazione per avere, a __________ il 16.04.2013 e in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto il veicolo agricolo Suzuki targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 16.08.2012, per un periodo indeterminato;
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 360.- (trecentosessanta) cadauna, per un totale di fr. 7’200.- (settemiladuecento);
1.2.2. alla multa di fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.