Incarto n.
17.2014.112

Locarno

17 dicembre 2014/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 aprile 2014 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall'avv. DI 1, 6500 Bellinzona  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 marzo 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 maggio 2014)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 23 maggio 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 2178/2013 del 6 giugno 2013, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autrice colpevole di:

 

                                         infrazione alla LF sugli stranieri, entrata e soggiorno illegali

                                         per essere entrata illegalmente in Svizzera, in data 29 maggio 2012 attraverso il valico stradale di Chiasso, e per avervi poi soggiornato illegalmente, segnatamente a __________, a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, fino al 19 luglio 2012, priva del necessario visto e del permesso di Polizia degli stranieri.

 

Per questi reati, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed al pagamento di una multa di fr. 200.-, oltre a quello di tasse e spese di giustizia.

 

                                  B.   Con sentenza 26 marzo 2014, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputata, il presidente della Pretura penale l’ha dichiarata autrice colpevole di entrata illegale per i fatti descritti nel decreto d’accusa e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per totali fr. 150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.-.

 

                                  C.   Contro tale sentenza, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 23 maggio 2014, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendone l’annullamento ed il suo conseguente proscioglimento da ogni accusa, con riconoscimento di adeguate indennità.

 

                                  D.   L’imputata, con scritti del 21 luglio 2014, rispettivamente 22 luglio 2014, ha formulato le proprie istanze probatorie, chiedendo l’assunzione agli atti di varia documentazione prodotta, nonché una nuova audizione testimoniale di __________.

 

Con decreto 15 ottobre 2014, le istanze probatorie sono state parzialmente accolte, nel senso che la richiesta di audizione del teste è stata respinta, mentre i documenti sono stati ammessi agli atti.

 

                                         AP 1, interpellata dalla scrivente Corte, si è opposta allo svolgimento dell’appello in procedura scritta.

 

                                         Con missiva del 9 dicembre 2014, la prevenuta ha introdotto un’ulteriore istanza probatoria, tendente all’ammissione agli atti di nuova documentazione ed all’audizione testimoniale di __________, funzionario dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona. Tali richieste sono state accolte con decisione presidenziale del 10 dicembre 2014 (doc. CAP XXII).

 

                                  E.   Il pubblico dibattimento è stato esperito il 16 dicembre 2014.

 

      Il procuratore pubblico, con scritto 3 dicembre 2014, ha tempestivamente preannunciato la sua assenza, postulando la reiezione integrale dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

 

In occasione del processo, l’appellante ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento da ogni accusa, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali, a suo avviso, non sono realizzati nel caso specifico gli estremi per una condanna per infrazione alla LStr. Ella ha pure postulato il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP quantificata in fr. 8'983.85, oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2014 sulla somma di fr. 3'575.- e dal 16 dicembre 2014 sul restante importo.

 

 

Ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

L’accusata ed i fatti

 

                                   2.   AP 1 è nata il __________ a __________, in Croazia, e al momento dei fatti era residente ad __________, località sita nella periferia della città natale ove abitano ancora i suoi famigliari.

Attualmente è domiciliata a __________ e vive con il compagno __________, cittadino svizzero nato il __________, e la loro figlia __________, nata il __________.

 

La cronologia dei fatti salienti è stata esaurientemente ricostruita dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, che qui per semplicità si riprende (art. 82 cpv. 4 CPP):

 

  2.

Dopo aver appreso a fine novembre 2011 della gravidanza, in data 8 dicembre 2011 l’imputata è venuta in Svizzera per annunciare al signor __________ la lieta novella e per intraprendere i passi necessari affinché con il nascituro potessero rimanere insieme al papà. A tale scopo, il 18 gennaio 2012, l’imputata si è recata unitamente al compagno al Centro consolare regionale di Vienna annesso all’Ambasciata svizzera, dove ha compilato un formulario di richiesta per il rilascio di un visto “D” per soggiorno di lunga durata (vedi timbro apposto in alto a sinistra; allegato all’AI 1), indicando quale scopo del soggiorno di lunga durata il ricongiungimento famigliare con il partner in Svizzera e quale data pianificata per l’arrivo “il più in fretta possibile” (cfr. punti 21 – 23). Il formulario è stato quindi trasmesso alla Sezione della popolazione del Canton Ticino, la quale lo ha ricevuto il 26 gennaio 2012 (cfr. timbro apposto in alto a destra sulla prima pagina).

Il 17 febbraio 2012, entro la scadenza del periodo di tre mesi, l’imputata ha fatto rientro in Croazia (cfr. fotocopia del passaporto allegato all’AI 1).

 

3.

In data 29 maggio 2012 (ibidem), nell’imminenza del parto, ella è nuovamente entrata in Svizzera per dare alla luce il figlio, pur non avendo ancora ottenuto il visto richiesto nel mese di dicembre. Durante il dibattimento l’imputata ha così narrato le circostanze che hanno determinato la sua venuta in Svizzera:

“(…) Quando sono rientrata in Svizzera il 29 maggio 2012, sapevo che non avevo ancora ottenuto un permesso di soggiorno di lunga durata e sono quindi entrata nuovamente per un soggiorno di 90 giorni al massimo; in altre parole avevo l’intenzione di ritornare in Croazia al più tardi dopo 90 giorni.

Sono venuta in Svizzera a maggio in vista della nascita di mia figlia. Infatti il mio compagno lavora e non poteva venire in Croazia ma voleva assistere al parto. Ho partorito a Coira perché vi abitano mia zia e mia sorella e anche per la lingua. Rilevo che non avendo una copertura di cassa malati in Svizzera ho sopportato integralmente di persona assieme al signor __________ tutte le spese.

(…)

Dal momento che non avevamo ricevuto nulla da Vienna, dopo la nascita della figlia abbiamo riformulato la richiesta di permesso di soggiorno presso il Servizio regionale degli stranieri di Bellinzona, al quale ci eravamo rivolti poco prima della nascita. Rilevo che il servizio degli stranieri ci ha fatto compilare il formulario ma ci ha anche invitati a fare una richiesta all’ufficio federale della migrazione per valutare se si era in presenza di un caso personale particolarmente grave (Härtefall). Questa richiesta è stata fatta, non posso essere più precisa in merito perché se ne è occupato il mio compagno.

Sono poi rimasta in Svizzera per lo stesso motivo per il quale ho voluto venire qui, ossia affinché __________ abbia un padre”.

(cfr. verbale di interrogatorio dell’imputata 26 marzo 2014, pag. 1 e 2)

 

4.

In data 9 luglio 2012 il signor __________ ha riconosciuto la figlia __________, la quale è stata registrata nel Comune di __________ con dichiarazione 13 luglio 2012 dell’Ufficio controllo abitanti (doc. B prodotto dalla difesa al dibattimento).

Il 17 luglio 2012 l’imputata ha compilato una richiesta per l’esame di un caso personale particolarmente grave allo scopo di ottenere un permesso di dimora per poter vivere con il suo concubino e la loro figlioletta (doc. C prodotto). In data 20 luglio 2012 ella ha pure presentato al Servizio regionale degli stranieri di Bellinzona una richiesta di rinnovo di un permesso B per ricongiungimento familiare con il padre e la bambina (allegato all’AI 1). Il 22 agosto 2012 il predetto ufficio ha rilasciato all’imputata una dichiarazione che legittimava il suo diritto a risiedere in Ticino durante il disbrigo delle pratiche di rilascio del permesso, rinnovandola una prima volta il 7 novembre 2012 e quindi il 7 febbraio 2013, il 6 maggio 2013 e il 31 luglio 2013 (doc. D prodotto).

 

5.

Il 1° marzo 2013 l’Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona ha inoltrato alla Polizia cantonale di Giubiasco una richiesta di accertamento relativa all’imputata. L’ufficio chiedeva d’interpellare la medesima per chiarire determinati punti circa la sua domanda di ottenimento del permesso B. Assunta a verbale, ella ha giustificato la sua entrata in Svizzera il 29 maggio 2012 asserendo che “sono entrata in Svizzera prima d’aver ottenuto il permesso B perché convinta che come turista fosse possibile e legale” (cfr. verbale 13 aprile 2013, pag. 2).

 

 

 

6.

Con decreto d'accusa 6 giugno 2013 il Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputata autrice colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri, e meglio di entrata e soggiorno illegali, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento degli oneri processuali.” (sentenza impugnata, consid. 2-6, pag. 2 segg.).

 

                                         Sentenza di primo grado

 

                                   3.   Esperito il dibattimento, il giudice della Pretura penale ha giudicato l’imputata autrice colpevole di entrata e soggiorno illegale sulla scorta delle seguenti considerazioni:

                                        

-   al momento dell’entrata in Svizzera del 29 maggio 2012, l’imputata ed il compagno erano consapevoli che la procedura per l’ottenimento del visto non era ancora terminata e che un esito positivo non era scontato (sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 6);

-   l’imputata, contrariamente alle sue dichiarazioni, è entrata in Svizzera per rimanervi e non con l’intenzione di fare ritorno in Croazia dopo il parto. Ella è giunta nel nostro Paese non per un soggiorno di breve durata ma per “chiedere direttamente dal suolo elvetico un permesso di soggiorno durevole, ciò che avrebbe fatto, e dovuto fare, solamente dopo l’ottenimento del visto D.” (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 6 seg.);

-   forzando i tempi come ha fatto, la prevenuta ha ignorato ed eluso le disposizioni in materia “le quali non potevano essere ignorate in virtù della regola secondo cui l’ignoranza della legge non è scusabile” (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 7.);

-   pur ammettendo che il quadro normativo in ambito di legislazione sugli stranieri è assai complesso, la situazione era abbastanza chiara al compagno (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 7.);

-   AP 1 ha agito con consapevolezza e volontà poiché sapeva perfettamente che non aveva ottenuto il visto D. Inoltre, se ella avesse effettivamente ignorato di dover attendere il rilascio del visto all’estero, non vi sarebbe stato alcun motivo di darsi tutta la pena per ottenerlo e sarebbe entrata in Svizzera anche prima e non solo nell’imminenza del parto. In simili circostanze doveva sorgerle qualche dubbio circa il suo agire. Ella ha così perlomeno agito con dolo eventuale (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag. 7.);

-   il richiamo all’errore sull’illiceità, art. 21 CP, non può essere seguito poiché sarebbe bastato effettuare un’ulteriore telefonata all’autorità per evitarlo (sentenza impugnata, consid. 9.3, pag. 7.).

 

Appello

 

                                   4.   Con l’impugnativa, l’imputata chiede il proscioglimento dall’accusa di infrazione alla LStr, sostenendo che, dal 29 maggio 2012 in poi, ella è entrata in Svizzera in maniera regolare ed il suo soggiorno per i tre mesi a seguire era conforme alle normative di legge in materia. Ella era ben cosciente che, se non avesse ottenuto il permesso, sarebbe dovuta rientrare in Croazia il 29 agosto 2012 e sia lei che il compagno erano intenzionati a ritornare laggiù se non avessero potuto rimanere in Svizzera.

                                         Inoltre l’imputata, con l’aiuto di __________, ha fatto tutto il possibile per sapere dalle autorità se lei ed il nascituro avrebbero potuto restare in Svizzera ma non avevano alcuna intenzione di rimanerci a tutti i costi. Anzi, si sono comportati da persone ragionevoli che hanno fatto tutto il possibile per ottenere le necessarie autorizzazioni per consentire al nascituro ed alla mamma di restare qui con il padre. Da escludere è, pertanto, anche che essi abbiano avuto l’intenzione di mettere le autorità davanti al fatto compiuto.

 

                                   5.   Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’art. 5 LStr (lett. a) e chi soggiorna illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato (lett. b). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

 

                                         A norma dell’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera, deve essere munito di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi finanziari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali (lett. c) e non deve essere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente, art. 5 cpv. 2 LStr.

 

                                         L’art. 17 LStr prescrive che lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito chiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all’estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite, l’autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2).

 

                                         L’art. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto salvo l’art. 17 cpv. 2 LStr.

 

                                         Per i cittadini croati che entrano in Svizzera o intendono soggiornarvi, fanno poi stato le disposizioni dell’Accordo del 13 maggio 1997 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto, entrato in vigore il 12 giugno 1997 (RS. 0.142.112.911). Non ancora applicabile è per contro l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC).

                                         Giusta l’art. 1 dell’accordo bilaterale, i cittadini di Svizzera e Croazia titolari di un passaporto valido sono autorizzati ad entrare e soggiornare senza visto nel territorio dell’altro Stato contraente, sempreché la durata del soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

                                         L’art. 2 dell’Accordo sancisce inoltre che i cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

 

                                   6.   In base a queste norme, di principio nulla osta a che una persona straniera venga in Svizzera con lo statuto di turista per partorire, per poi rientrare al suo Paese d’origine allo scadere del periodo di soggiorno di tre mesi per il quale non è prevista la necessità di un visto.

 

                                         Sempre sulla scorta delle citate norme, tenuto conto del principio allora in vigore dei 90 giorni nell’arco di 180 giorni a partire dalla prima entrata, esaurito il primo periodo di 3 mesi nel febbraio 2012, l’appellante avrebbe avuto, nel caso specifico, il diritto di tornare in Svizzera come turista per un nuovo periodo di 3 mesi e la sua entrata al 29 maggio 2012 deve essere da questo punto di vista considerata conforme alla legge.

                                   7.   E’ assodato che AP 1 ha depositato una domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata (tipo D) in data 18 gennaio 2012 presso l’ambasciata di Vienna ed in seguito ha soggiornato per quasi 90 giorni in Svizzera senza che questo periodo fosse considerato illegale e che quindi venisse aperta una procedura penale a suo carico.

 

                                   8.   L’art. 17 cpv. 1 LStr deve essere interpretato tenendo in considerazione innanzitutto la LStr e, nel nostro caso, l’accordo bilaterale tra Svizzera e Croazia. In effetti, essendo riconosciuto ai cittadini croati il diritto al soggiorno senza attività lucrativa per 90 giorni nell’arco di 180 giorni a partire dalla prima entrata, il deposito di una richiesta di permesso per un soggiorno duraturo non può comportare la loro immediata uscita dalla Svizzera, ma impone loro unicamente il rispetto del termine di 90 giorni, allo scadere del quale, se la pratica è ancora pendente, devono lasciare il Paese e attenderne l’esito all’esterno. Una interpretazione diversa comporterebbe una differenza di trattamento ingiustificata tra coloro che depositano una simile istanza, ai quali sarebbe preclusa l’entrata di 90 giorni anche qualora ne adempiano le condizioni, e coloro che invece non hanno pendente una simile richiesta.

 

                                   9.   In una sentenza del 2 gennaio 2013 (DTF 139 I 37, consid. 3) il Tribunale federale ha stabilito che l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LStr, secondo cui si deve attendere di principio all'estero la decisione relativa al permesso, non deve infrangere i diritti fondamentali dell’interessato, con rifermento in modo particolare a quelli sanciti dagli art. 3 e 8 CEDU, oltre che tenere in considerazione il principio di proporzionalità e quello di celerità (consid. 2). Di conseguenza l’autorità deve concedere un cosiddetto permesso procedurale (art. 17 cpv. 2 LStr) se le condizioni per un diritto legale, costituzionale o convenzionale all’ottenimento di un’autorizzazione sono adempite.

 

                                         Considerato poi che il 22 agosto 2012 l’Ufficio stranieri ha concesso il visto temporaneo in attesa di decisione reputando adempiuti i presupposti dell’art. 17 cpv. 2 LStr, non si può condividere la conclusione del primo giudice secondo la quale il rilascio del permesso non era così scontato. In effetti, la legge parla di “manifesto” adempimento delle condizioni per il rilascio del permesso, sicché non si può che desumere che i funzionari competenti avevano considerato realizzato tale estremo. Il fatto che sia da Vienna che dal Cantone fosse stata richiesta ulteriore documentazione significa solo che quella fornita non era ancora sufficiente. In effetti anche in casi evidenti, non si può prescindere dalla completezza del dossier.

                                        

                                10.   Agli atti non vi sono prove che AP 1 sia entrata in Svizzera il 29 maggio 2012 con l’intenzione di rimanervi più del periodo di 90 giorni se nel frattempo non avesse ottenuto un permesso a restare più tempo.

 

                                         E’ più che legittimo che una madre ed un padre desiderino che anche quest’ultimo sia presente alla nascita del figlio/della figlia e che resti loro vicino sia nelle settimane che precedono (non sempre facili) che in quelle che seguono il parto. Più che legittima e motivata è quindi la decisione, a fronte di impegni lavorativi vincolanti del signor __________ che lo trattenevano in Svizzera, di far giungere nel nostro Paese l’imputata alla fine di maggio 2012.

 

                                         Eloquenti e credibili sono le dichiarazioni fatte dall’imputata al processo d’appello:

 

  Quando sono venuta in Svizzera il 29 maggio 2012 l’ho fatto con la consapevolezza che se non avessi ottenuto un permesso sarei dovuta rientrare con la bimba in Croazia. Sapevo pure che avremmo dovuto farci carico personalmente di tutti i costi ospedalieri. In effetti abbiamo pagato di tasca nostra i 14'000.- franchi del parto. In Croazia i miei genitori avevano già preparato una cameretta per me e la bimba e avevano già recuperato il necessario ad esempio una carrozzina e il lettino.

Fino al 22 agosto 2012 eravamo ancora convinti che avrei dovuto rientrare in patria perché non avevamo ottenuto alcuna informazione.”

(verbale del dib. d’appello, pag. 2).

 

                                         Non è condivisibile desumere dal solo fatto che le pratiche per l’ottenimento del permesso B sono state avviate “prima e subito dopo” la nascita della figlia, l’intenzione di aggirare la legge ed evitare di rientrare in Croazia allo scadere del termine dei 90 giorni. In effetti, visti i condivisibili motivi che hanno spinto la prevenuta a voler rientrare in Svizzera a fine maggio 2012, la altrettanto condivisibile decisione di avviare al più presto le procedure per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni aveva l’evidente scopo di guadagnare tempo e, se del caso, ridurre al minimo quello di allontanamento di madre e figlia dal padre dovuto al loro ritorno in Croazia. Nulla più.

 

                                         A favore della tesi dell'intenzione di fare rientro in Croazia nel caso di un mancato ottenimento del permesso B, vi sono inoltre i seguenti elementi comprovati:

                                         -  che l'appellante aveva a quel tempo ancora una copertura cassa malati croata (doc. CARP X);

                                         -  ella avrebbe potuto tranquillamente tornare a vivere con la figlia dai propri genitori ad __________ (dichiarazione doc. CARP IX);

                                         -  un ginecologo croato ha seguito la sua gravidanza sino alla 30ma settimana, quindi sino ad aprile 2012, circa (dichiarazione doc. CARP IX).

 

                                         Mal si comprende cosa intenda il Presidente della pretura penale con la frase “voler mettere le autorità di fronte al fatto compiuto”. In effetti, la nascita della piccola __________ sarebbe avvenuta anche all’estero, sicché, già solo per questo, i presupposti dell’art. 17 cpv. 2 LStr sarebbero stati adempiuti e vi sarebbe stata la possibilità di ottenere il permesso temporaneo in attesa della decisione.

                                          Dal punto di vista dei tempi, la decisione di venire in Svizzera per il parto non ha portato ad alcuna modifica della procedura per l’ottenimento del permesso. Ha, per contro, dato la possibilità alla coppia di condividere un momento importante nella loro vita ed in quella della figlia. Momento che, di certo, non si può asetticamente limitare al parto stesso, ma che si estende anche al periodo precedente ed a quello che segue.

 

                                          In definitiva, dunque, essendo più che realistico, oltre che razionale, ritenere che AP 1 e __________ abbiano deciso di far nascere la propria figlia in Svizzera, facendo giungere qui la madre per un periodo di tre mesi ed in piena consapevolezza che, se non fossero stati fatti passi avanti con la procedura di ottenimento del permesso B, la donna avrebbe dovuto rientrare al proprio Paese in attesa della decisione, esattamente come previsto dall’art. 17 LStr, non si può concludere che il loro intento, al momento dell’entrata al 29 maggio 2012, fosse quello di raggirare le norme e fare in modo che l’imputata non uscisse più dalla Svizzera.

                                          Di conseguenza, essendo ella arrivata per un secondo periodo di 90 giorni, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, la sua entrata ed il suo soggiorno in Ticino non possono essere considerati illegali.

 

                                          D’altronde, che la donna non volesse infrangere la legge sugli stranieri è pienamente dimostrato dal fatto che, dopo aver raggiunto il compagno l’8 dicembre 2011 per dargli la lieta novella, allo scadere dei 90 giorni (se non prima), il 17 febbraio 2012, è regolarmente rientrata in Croazia.

                                          AP 1 deve, pertanto, essere prosciolta dal reato di entrata e soggiorno illegale. La sentenza di primo grado è di conseguenza annullata.

 

                                11.   Visto l’esito dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

 

L’imputata ha formulato istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP.

Per la procedura in prima sede, ella aveva quantificato in fr. 3'575.-, oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2014, il proprio danno scaturente dalla procedura penale:

-  danno economico da lei subito a seguito dell'obbligo di partecipare a interrogatori, ai colloqui con l'avvocato ed ai dibattimenti: fr. 400.-;

-  torto morale: fr. 200.-;

-  costi legali di primo grado: fr. 3'175.-, corrispondenti a almeno 10 h e 15 minuti di lavoro dell'avv. Pontarolo a fr. 280.-/h, oltre a fr. 70.- di spese, IVA compresa;

-  costi legali d’appello: fr. 5'208.85, IVA inclusa, corrispondenti a 16.75 h di prestazioni dell’avvocato difensore a fr. 280.-/h, oltre a fr. 133.- di spese.

 

Il dispendio orario previsto nella nota d’onorario per le prestazioni relative alla procedura di primo grado è riconosciuto in misura di 1 ora per l’incontro preliminare, 1 ora per il secondo incontro, 30 min. per comunicazioni e lettere con la Pretura penale, 30 min. per l’ispezione dell’incarto presso il tribunale, 3 ore per studio incarto e preparazione dell’arringa, 3 ore per il processo e 30 minuti per illustrare alla cliente i contenuti della sentenza, per complessive 9 ore e 30 min.

 

Dell’onorario per le prestazioni d’appello sono riconosciute, oltre alle spese di fr. 133.-, 1 ora per i contatti con la cliente, 1 ora per l’incontro con la cliente, 2 ore per contatti e scritti con i tribunali, 3 ore per lo studio dell’incarto e la preparazione dell’arringa, considerato che sono state di principio riconfermate le argomentazioni di primo grado e 3 per il dibattimento, per complessive 10 ore.

Le spese indicate sono ammesse integralmente.

 

Non sono per contro accolte le richieste di indennizzo del torto morale, non comprovato e verosimilmente non sussistente, e dei costi per la cura della figlia __________ durante le udienze e gli interrogatori, poiché non sono stati dimostrati né la loro necessità, né il loro ammontare.

 

In definitiva, il danno subito dalla postulante a seguito della procedura penale è riconosciuto in fr. 6'116.05, così composti: onorario 19 ore e 30 min a fr. 280.- per totali fr. 5'460.-, spese fr. 70.- + 133.- = fr. 203.-, IVA 8% su fr. 5'663.- = fr. 453.05.

 

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso concreto, quella del 26 marzo 2014 (data dell’introduzione dell’istanza in primo grado) per fr. 2'948.40, e quella del 16 dicembre 2014 (data della presentazione dell’istanza in appello) per fr. 3'167.65.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 84, 139, 329, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 CPP,

                                         5, 10, 17, 115 LStr

                                         32 cpv. 1 Cost., 3, 6 par. 2, 8 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

                                         nonché l’Accordo del 13 maggio 1997 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto,

e, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

dichiara e pronunia:

 

                                   1.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolta da ogni imputazione.

 

                               1.2.   Gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 650.-, sono posti a carico dello Stato.

 

                                   2.   A titolo di indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'116.05 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2014 su fr. 2'948.40, e dal 16 dicembre 2014 su fr. 3'167.65.

                                   3.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr. 1’000.--

-  teste                                         fr.      26.40

-  altri disborsi                            fr.    200.--

                                                     fr.  1'226.40

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.