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Incarto n. |
Locarno 17 marzo 2015/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 febbraio 2014 da
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AP 1 |
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 febbraio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 4 giugno 2014) |
richiamata la dichiarazione di appello 24 giugno 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa
4600/2012 del 22 ottobre 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice
colpevole di:
1. ripetuta falsità in documenti per avere, a __________
ed in altre località, in data imprecisata, in ogni caso tra il 26.02.2008 e il
23.03.2010, creato e fatto uso dei sottoindicati documenti a scopo di inganno,
e in particolare,
1.1. creato la fattura datata 26.02.2008 di CHF 1'200.-
(dell’importo originario di CHF 400.-), apparentemente emessa __________, __________,
aggiungendo otto prestazioni (pari a CHF 800.-) di cui in realtà non ha
beneficiato, ottenendo così da parte dell’__________ il versamento di
un’indennità di CHF 792.-, di cui CHF 612.- indebitamente;
1.2. creato, attribuendone l’emissione __________, la
fattura 07.05.2009 di CHF 1'260.- dalla quale risulta avere beneficiato di
dodici prestazioni di cui in realtà non ha beneficiato, ottenendo così dall’__________,
indebitamente, il versamento di un’indennità di CHF 792.-;
1.3. creato, attribuendone l’emissione __________, la
fattura 23.03.2010 di CHF 1'200.-, dalla quale risulta avere beneficiato di
dodici prestazioni di cui in realtà non ha beneficiato, ottenendo così dall’__________,
indebitamente, il versamento di un’indennità di CHF 792.-;
2. ripetuta
truffa per avere, a __________ ed in altre località, in data imprecisata
tra il 26.02.2008 e il 23.03.2010, producendo all’__________ le fatture
26.02.2008, 7.05.2009 e 23.03.2010 da lei falsificate, chiesto ed ottenuto il
versamento di indennità per prestazioni, di cui in realtà non ha mai
beneficiato, per complessivi CHF 2'196.-.
Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di
fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché ad una
multa di fr. 300.-. Il magistrato ha, inoltre, proposto il dissequestro e la
restituzione alla __________ della documentazione sequestrata nei suoi uffici
in data 7 marzo 2012 nonché la confisca e la distruzione delle tre controverse fatture;
- contro il decreto d’accusa
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- dopo il dibattimento, con
sentenza 12 febbraio 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione, ha confermato tutte le imputazioni contenute nel DA e ha
condannato l’imputata ad una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova 2 anni) di fr. 300.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere
da fr. 30.-), ad una multa di fr. 200.- nonché al pagamento degli oneri
processuali. Il pretore ha, inoltre, confermato il dissequestro della
documentazione sequestrata presso l’__________ nonché la confisca e la
distruzione delle tre fatture di cui al decreto d’accusa;
preso atto che: - contro la sentenza pretorile AP 1
ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
di appello 24 giugno 2014, l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento dai
reati addebitatigli con protesta di tasse, spese e ripetibili;
- con istanza probatoria 31
luglio 2014 l’appellante ha chiesto l’audizione della testeTE 1.
L’istanza è stata accolta;
esperito il pubblico dibattimento il
12 marzo 2015 durante il quale l’avv. DI 1, patrocinatore dell’appellante, ha
chiesto, in via principale, il proscioglimento della sua assistita da ogni
accusa e, in via subordinata, nel caso fossero confermate le condanne,
l’esenzione della pena in applicazione dell’art. 53 CP o, in via ancora più
subordinata, la sua diminuzione.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 398, n. 1, pag. 2998,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr, per potere
cognitivo in tema di commisurazione della pena, STF 6B_548/2011 del 14 maggio
2012, consid. 3).
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario
CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione,
Basilea 2014, ad art 10 n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez,
Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, n.1032 ad § 55, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et
n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010
del 28 giugno 2011).
3. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi
(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per
consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si
può trarre, dopo un processo di induzione
condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro
valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op.
cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale
penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192,
consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4; cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
L’imputata: vita e precedenti penali
4. AP 1 è
nata a __________ l’__________ e vive oggi a __________. E’ coniugata dal 2003
ed è madre di due bambini di 8 e 9 anni.
Per quanto attiene alla sua formazione e alla sua attività professionale si
rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alle
seguenti considerazioni svolte dal primo giudice:
“ Terminate le scuole dell’obbligo e
la scuola cantonale di commercio di Bellinzona (…), ella ha iniziato a lavorare
presso la filiale di __________ della __________, dove è stata attiva per 12
anni. Durante questo periodo, nel tempo libero, la signora AP 1 ha studiato per
diventare massaggiatrice medica (formazione conclusa con successo nel 1998),
conseguendo altresì, nel 2001, il diploma di ortobionomista, quello di
massaggiatrice della __________, nonché l’attestato federale di massaggiatrice.
Nello stesso anno l’imputata ha lasciato l’impiego in banca per avviare
un’attività di massaggi medicali in proprio, svolta dapprima presso uno studio
di Lugano, quindi anche presso il suo domicilio di __________ e, infine, solo
presso quest’ultimo luogo. Attualmente il suo impegno professionale è
quantificabile nella misura del 30-40% e le frutta delle entrate nette pari a
ca. CHF 7'000.- annui” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).
AP 1 è incensurata (cfr.
estratto del casellario giudiziale, AI 8).
Fatti emersi dall’inchiesta
5. AP 1 ha stipulato
con la cassa malati __________ un’assicurazione complementare denominata “__________”
(cfr. conteggi delle prestazioni in AI 6). Giusta l’art. 1.2 delle relative
condizioni generali, l’assicurazione, previa una deduzione di una franchigia di
fr. 200.-, copre il 90% delle spese delle cure ambulatoriali prestate secondo alcuni
metodi alternativi, fra cui il “drenaggio linfatico” (cfr. condizioni generali
per l’assicurazione malattie complementare, categoria “__________”, sul sito __________).
6. ABC_1 - di
formazione massaggiatrice medicale come l’appellante (di cui all’epoca dei
fatti era amica) - ha lavorato in tale veste, tra il 2007 e il mese di marzo
del 2010, presso il centro estetico “__________” a __________ (cfr. verbale
d’interrogatorio ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag. 1; verbale
d’interrogatorio AP 1 del 18 ottobre 2011, AI 14, pag. 1). Nel corso del mese
di maggio del 2010, essa veniva contattata dall’__________ che le chiedeva
delle spiegazioni su una fattura apparentemente da lei emessa il 23 marzo 2010
a carico di AP 1 e da questa trasmessa ai suoi uffici al fine di ottenere il
relativo rimborso. Ciò che aveva in particolare indotto l’__________ a
contattarla era il fatto che il conteggio, che menzionava 12 sedute di
linfodrenaggio di un’ora ciascuna per complessivi fr. 1'200.-, non riportava la
data della prima seduta di terapia, data invece indicata per le altre undici
sedute (cfr. fattura allegata all’AI 3).
ABC_1 reagiva con sorpresa alla sollecitazione dell’__________,
ritenuto come non le risultava di avere, nel corso del 2010, fornito cure a AP
1 (verbale d’interrogatorio ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag.
1).
7. Il 26 maggio 2010, la terapeuta inviava all’imputata una mail nella quale, in sostanza, riferiva di essere “senza parole” per quanto emergeva dalla menzionata fattura.
Nella sua mail di risposta, inviata il giorno dopo, AP 1 ha
dapprima manifestato rincrescimento per quanto accaduto, ammettendo di avere
fatto una “gran cazzata” e chiedendo “umilmente perdono” alla sua
terapeuta.
Dopo pochi minuti, tuttavia, la donna ha inviato a ABC_1 una nuova mail in cui
ha, in sostanza, spiegato di non essere l’artefice della fattura che sarebbe
invece stata allestita da una terza persona e affermando, altresì, che era solo
per un errore che la fattura menzognera era finita nella busta con altri
giustificativi da mandare alla casse malati (cfr. mails allegate all’AI 3).
8. Il 28 maggio 2010 l’__________ comunicava a AP 1 di avere accreditato sul suo conto bancario fr. 792.-, corrispondente al 90% dell’importo fatturato di fr. 1'200.- da cui erano state dedotte la franchigia di fr. 200.- ed un’aliquota contrattuale di fr. 88.- (cfr. conteggio delle prestazioni __________ 28 maggio 2010, allegato all’AI 6).
9. In data 31 maggio
2010 ABC_1, dopo avere discusso della vicenda con AP 1, inviava all’__________
il seguente scritto:
“ vi comunico che la fattura da me
intestata a nome AP 1 con data 23.03.2010 per un importo di fr. 1200.00 non è
da me stata emessa. Dopo colloquio personale con la Signora AP 1 è emerso un
coinvolgimento da parte di tale __________ che personalmente non conosco. Oggi
stesso mi recherò all’ufficio di polizia di Mendrisio per effettuare una
denuncia contro ignoti.
Vi prego di verificare se avete rimborsato altre fatture da me intestate alla
Signora AP 1 negli ultimi due anni”
(cfr. scritto 31 maggio 2010 di ABC_1 all’__________, allegata all’AI 3).
10. Il medesimo giorno anche AP 1 inviava all’assicurazione uno scritto del seguente tenore:
“ le confermo la nostra telefonata
odierna in merito alla fattura della Signora ABC_1. Come discusso
telefonicamente questa fattura vi è stata erroneamente inviata dalla
sottoscritta insieme ad altre fatture mediche.
Personalmente non ho beneficiato delle prestazioni indicate. Il documento non è
stato inoltre redatto dalla signora ABC_1, ma da una terza persona la cui
identità dovrà essere chiarita nelle opportune sedi”
(cfr. scritto 31 maggio 2010 di AP 1 all’__________, allegata all’AI 3).
11. Come suggerito da ABC_1,
l’__________ effettuava delle verifiche interne per stabilire se fossero state
rimborsate altre fatture apparentemente da lei emesse nei confronti dell’appellante.
Dai controlli emergeva che l’assicurazione, anche per gli anni 2008 e 2009,
aveva rimborsato a AP 1 due fatture emesse dalla medesima terapeuta, ciascuna
relativa a 12 sedute di linfodrenaggio (cfr. scritto 2 giuno 2010 dell’__________
a AP 1, allegato all’AI 3; cfr. anche i conteggi delle prestazioni, allegati
all’AI 6).
ABC_1 ha negato di avere avuto in cura l’amica nel 2009. Quanto all’anno 2008,
essa ha riconosciuto di averla ricevuta presso l’__________, spiegando tuttavia
che la fattura da lei emessa menzionava solo 4 sedute di linfodrenaggio (per
complessivi fr. 400.-) e non 12 (per complessivi fr. 1'200.-) come risultava da
quella ricevuta dall’__________ (cfr. scritti 2 giugno e 10 giugno 2010 di ABC_1
all’__________, entrambi allegati all’AI 3; cfr. anche verbale d’interrogatorio
ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag. 3).
12. Il 2 giugno 2010, ABC_1
ha sporto denuncia contro l’insorgente per il titolo di “falso in documenti”
sulla scorta dei fatti così riepilogati:
“ A febbraio del 2008 la Signora AP 1
si è recata nello studio dove lavoravo (__________- __________) per fare dei
massaggi. Alla fine dei trattamenti ho emesso la fattura (…). Recentemente
ricevo una chiamata dalla Signora __________ per la __________ cassa malati la
quale mi dice di avere una mia fattura emessa per la Signora AP 1 sulla quale
mancava una data. Fattura emessa a marzo 2010 ma io non vedo la Signora AP 1
dal 2008! Da un controllo nei giorni successivi abbiamo scoperto che la Signora
AP 1 falsificò già la fattura del 2008 che era di fr. 400.- ma l’__________
l’ha ricevuta per fr. 1'200.-. Stessa fattura per gli anni 2009 e 2010, sempre
per fr. 1'200.- ognuna. Io sono assolutamente estranea ai fatti. Se non ci
fosse stato l’errore della data il tutto sarebbe rimasto nell’ombra” (cfr. AI
1).
13. Il medesimo giorno AP
1 ha provveduto a restituire all’__________ fr. 1'584.- corrispondenti agli
importi accreditatile dall’assicurazione per il rimborso delle fatture del 2009
e del 2010 (cfr. relativi conteggi dell prestazioni in AI 6 e scritto 9 giugno
2010 dell’avv. __________ all’__________ ed allegata ricevuta di pagamento
postale 10 giugno 2010 in AI 10).
Il 10 luglio 2010, il patrocinatore della prevenuta ha comunicato all’__________
che la sua assistita avrebbe provveduto a restituirle anche “il
corrispettivo per 8 di quelle 12 sedute che aveva effettuato nei primi due mesi
del 2008”. Nello stesso scritto il patrocinatore ha tuttavia precisato che:
“ la restituzione da parte della
signora AP 1 avviene esclusivamente per chiudere una faccenda che la sta
logorando. Quella restituzione non costituisce invece e non può nemmeno
essere interpretata come un’ammissione di colpe che non ha o di fatti che non
sono andati in modo diverso da come ella li ha sempre descritti”
(cfr. 10 dicembre 2010
dell’avv. __________ all’__________ in AI 10, pag. 2).
14. Nel corso dell’istruttoria, la prevenuta ha recisamente negato di avere falsificato le tre fatture, sostenendo, in sostanza, che:
- la fattura 26 febbraio 2008 non era falsa e corrispondeva alle prestazioni effettivamente effettuate dall’__________;
- la falsa fattura 7 maggio 2009 era stata allestita e trasmessa all’__________ da terze persone e non era da lei mai stata vista;
- la falsa fattura
23 marzo 2010 era stata da lei trasmessa all’__________ per una mera svista
dopo averla trovata nella propria bucalettere;
(cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del
18 ottobre 2011, AI 14; cfr. anche scritto 2 luglio 2010
dell’avv. __________ all’__________, allegato all’AI 10).
15. In esito all’inchiesta
il procuratore pubblico ha emanato il DA menzionato in apertura del presente
giudizio.
Risultanze dibattimentali di primo e di secondo grado
16. Durante il
dibattimento dinanzi alla Pretura penale, AP 1 ha sostanzialmente confermato la
versione dei fatti fornita agli inquirenti:
“ ho effettuato
12 sedute (di un'ora l'una) di linfodrenaggio nel 2008 presso __________ e
null'altro. Tutte le
sedute sono state curate da ABC_1. (…). Sono passata personalmente a ritirare la fattura
dopo le 12 sedute del 2008 __________, fattura consegnatami dalla collega della ABC_1, che non so come si chiama. Penso che
allora, oltre alla ABC_1, lavoravano lì una o due persone, forse apprendiste. Non ho mai visto la
fattura agli atti del 2008, che riporta solo 4 sedute, prima di essere
coinvolta nel procedimento penale. Nemmeno ho mai visto, prima di allora,
quella del 2009, mentre quella
del 2010 l'ho trovata nella bucalettere del mio studio di Lugano. Nego di avere
redatto personalmente
una o più di queste fatture”
(cfr. verbale di
interrogatorio dell’imputata, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Anche durante il dibattimento d’appello, l’appellante si è
riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. verbale dib.
d’appello, pag. 2).
Appello
Fattura 7 maggio 2009
17. Dal profilo fattuale, AP
1 sostiene innanzitutto - come già dinanzi il primo giudice - di nulla sapere della
fattura 7 maggio 2009, in particolare di non averla mai vista e, quindi, di
mai averla trasmessa all’__________. Essa sostiene, inoltre, di essersi accorta
dell’avvenuto pagamento della cassa malati a suo favore soltanto durante
l’inchiesta a suo carico.
17.1. Al riguardo i primi
giudici hanno osservato quanto segue:
“ Per quanto concerne la fattura 7
maggio 2009, del tutto inverosimile è la versione dei fatti fornita dalla
signora AP 1, la quale non avrebbe né visto, né avuto altrimenti conoscenza del
conteggio fittizio (da lei, dunque, nemmeno allestito) se non prima del mese di
giugno del 2010 (verbale di interrogatorio 18 ottobre 2011, pag. 5). Tale
racconto non è plausibile soprattutto giacché presuppone che si siano
verificati altri due eventi, a loro volta, poco credibili, ovvero (1) che
l’imputata non si sia accorta del rimborso, a suo favore, della somma di CHF
792.- determinato dalla fattura falsa e (2) che la stessa non si sia neppure
avveduta della distinta 9 giugno 2009 con la quale l’__________ le
preannunciava il versamento, riferito ad un importo tutt’altro che modesto
(tanto più considerando come esso superi gli introiti mensili personali
dichiarati in aula da AP 1) e che avrebbe potuto riguardare fatture dei suoi
figli (poiché versato sul conto su cui “ricevevo anche quanto riguardava le
prestazioni per i miei bambini”; verbale di interrogatorio 12 febbraio 2014,
pag. 2).
Poiché non si vede quale motivo avessero altre persone di creare ed utilizzare
il documento falso - nello specifico ABC_1 (la quale ben difficilmente avrebbe
sporto una denuncia inerente a fatti che la vedevano coinvolta), __________
(socia e gerente __________, in seno alla quale non risulta siano emersi dagli
accertamenti del Ministero Pubblico irregolarità di sorta) e perfino il
fantomatico __________ (il quale sarebbe comparso solamente in epoca
successiva; cfr. verbale di interrogatorio 18 ottobre 2011, pag. 3) - si
ritiene che la sua autrice possa essere unicamente l’imputata, la sola ad avere
ricavato un beneficio (l’accredito di CHF 792.-) dal medesimo” (cfr. sentenza
impugnata, consid. 9 pag. 11).
17.2. Questa Corte fa proprie
le considerazioni del primo giudice che ha ben illustrato gli indizi che
concorrono a delineare l’inattendibilità della versione fornita dall’appellante
agli inquirenti e a conseguentemente considerarla non solo l’artefice della
fattura 7 maggio 2009, ma anche la persona che l’ha trasmessa all’__________.
In aggiunta, la scrivente Corte rileva che la tesi - per certi aspetti
suggestiva - sollevata al dibattimento d’appello dalla Difesa secondo cui la
falsificazione della fattura sarebbe stata messa in atto da ABC_1 e da __________
è smentita dalla semplice constatazione secondo cui da tale falsificazione
avrebbe potuto beneficiare (e, per finire, ha poi beneficiato) unicamente
l’imputata che era l’unica possibile destinataria del pagamento dell’__________
(cfr. il conteggio delle prestazioni 9 giugno 2009 allegato all’AI 6, dal quale
risulta che il rimborso della fattura, per complessivi fr. 792.-, è stato
versato direttamente a lei). Alla luce del principio che si deduce
dall’esperienza secondo cui chi profitta di un reato contro il patrimonio ne è,
di regola, l’autore, la tesi avanzata dalla Difesa potrebbe reggere unicamente se
si ammettesse che le signore ABC_1 e __________ abbiano agito in correità con
l’imputata: è solo in quest’ipotesi, infatti, che le due avrebbero potuto, in
qualche modo, profittare dei pagamenti che l’__________, ingannata dalla falsa
fattura, avrebbe fatto alla loro cliente. E - va aggiunto - quand’anche ciò fosse
stato (ipotesi, invero, non corroborata da alcun elemento), la circostanza non
gioverebbe in alcun modo alla posizione dell’appellante, ritenuto che, in
diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni (STF 6B_458/2009 del
9 dicembre 2010, consid. 5.3).
Infine, si rileva che contro la tesi dell’imputata parla anche il
fatto che è stata la ABC_1 stessa a chiedere alla cassa malti delle ulteriori
verifiche. Avesse falsificato lei le fatture, se ne sarebbe ben guardata.
Fattura 23 marzo 2010
18. Come già in prima sede, l’appellante sostiene poi che sconosciuti le avrebbero fatto trovare la fattura 23 marzo 2010 nella bucalettere del suo studio di Lugano e che essa l’avrebbe poi spedita all’__________ per errore.
18.1. Durante l’istruttoria,
l’insorgente ha, in particolare, lasciato intendere che la fattura 23 marzo
2010 potesse essere stata allestita da tale __________, rappresentante di
prodotti cosmetici asseritamente conosciuto in un bar di Lugano
nel marzo del 2010 e poi presentatosi nel suo studio per proporle di guadagnare
“soldi facili” con false fatturazioni alle casse malati:
“ Nel marzo 2010 mi trovavo al bar al __________ di __________ con un’amica, TE 1. Siamo state avvicinate da un
uomo a me sconosciuto, il quale ci ha chiesto se eravamo estetiste. La mia
amica gli ha detto che io mi occupavo di massaggi. È così che questa persona ha
detto di essere un rappresentante di una ditta di cui non ricordo con
precisione il nome. Salvo errore la ditta conteneva il nome “beauty”. Egli
cercava potenziali acquirenti per i prodotti, creme ed olii, da lui venduti. Ho
consigliato a questa persona di recarsi __________ situato proprio di fronte al
bar. Questa persona ha detto di già conoscerlo e in particolare, di conoscere ABC_1.
L’ho invitato a passare nei giorni seguenti nel mio studio a Lugano. Ho
consegnato a lui il mio biglietto da visita. Tengo a precisare che non consegno
miei biglietti da visita a sconosciuti, in particolare a uomini, poiché lavoro
da sola. In quell’occasione gli ho dato il mio biglietto da visita solo perché
mi aveva detto di conoscere ABC_1.
Qualche giorno dopo questa persona si è presentata presso il mio studio a
Lugano. Si è presentato e mi ha detto di chiamarsi __________. Dopo aver
brevemente parlato dei prodotti da lui venduti, egli mi ha chiesto se avessi
voluto guadagnare soldi facili, dicendo che vi era la possibilità di farlo con
le fatture della cassa malati. Gli ho immediatamente detto che sono una persona
onesta e che certe cose non mi interessano, invitandolo a lasciare il mio
studio.
Qualche giorno
dopo la visita di quella persona, ho trovato nella bucalettere del mio studio a
Lugano una busta contenente la fattura apparentemente emessa il 23.03.2010 (…).
Ho subito collegato questa cosa strana alla visita nei giorni precedenti di
quella persona e al fatto che diceva di conoscere ABC_1” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del
18 ottobre 2011, AI 14, pag. 3-4).
Quanto raccontato agli inquirenti è poi stato confermato dall’imputata
anche dinanzi al pretore (cfr. suo verbale allegato al verbale dib. di primo
grado, pag. 1-2) e alla scrivente Corte (verbale dib. d’appello, pag. 2).
18.2. Il giudice della
Pretura penale si è così determinato in merito al coinvolgimento dell’imputata
nell’allestimento e nella trasmissione ad __________ della fattura 23 marzo
2010:
“ Considerazioni del tutto analoghe (a quelle ritenute per la fattura 7 maggio 2009, ndr.) vanno fatte per rapporto alla fattura 23 marzo 2010, da cui la signora AP 1 (e solo lei) ha tratto nuovamente un vantaggio costituito dal pagamento di CHF 792.-. Sennonché, a conferma della responsabilità dell’imputata, vi sono qui ulteriori elementi.
Innanzitutto, l’e-mail 27 maggio 2010 inviato da AP 1 alla signora ABC_1, il cui - già ricordato - contenuto non si riesce ad interpretare in maniera diversa da un’ammissione di colpevolezza:
(…) ho fatto una gran cazzata e ti chiedo umilmente perdono, io avevo detto alla cassa malati di annullare tutto e per questo ti avevo scritto che era tutto a posto e non appena ci saremmo viste ti avrei detto il tutto perché come vedi… Non si può fare questo tipo di cose perché finisce in niente anzi… Nella perdita di stima di una persona… Io sono cosciente di questo e non ho parole da dirti che possano esprimere fino in fondo il mio pentimento. Preferirei spiegartelo a voce sempre che tu voglia ancora vedermi… Spero proprio di sì perché ci tengo a vederti e spiegarti.
Certo, l’imputata ha cercato di spiegare in aula i toni del messaggio con il senso di colpa generato dall’avere coinvolto nella vicenda ABC_1, segnatamente con l’invio alla cassa malati, per sbaglio, della fattura menzognera a suo dire recapitatale in bucalettere da ignoti (verbale di interrogatorio, pag. 2):
Riguardo all’e-mail del 27 maggio 2010, il “tipo di cose perché finiscono in niente” si riferisce al mio invio per sbaglio del 2010 all’__________. Il fatto di avere ribadito due volte di chiedere umilmente perdono alla ABC_1 è perché io sono fatta così e perché pensavo che a seguito del mio agire ABC_1 potesse avere dei “casini” sul lavoro, anche se non so definire per quale motivo. Quando mi riferivo alla perdita di stima, reagivo all’e-mail di ABC_1, che già mi indicava come colpevole. Il “pentimento” si riferisce al fatto di avere causato ad un’amica questa situazione.
Tali
affermazioni, però, non convincono. Pur giustificando naturalmente delle scuse,
una mera svista come quella asserita dall’imputata (avesse anche provocato dei
disagi a ABC_1) non chiarisce in effetti espressioni come “non si può fare
questo tipo di cose perché finiscono in niente”, “perdita di stima di una
persona”, “non ho parole da dirti che possano esprimere fino in fondo il mio
pentimento” o “sempre che tu voglia ancora vedermi”, adatte a colpe assai più
gravi (come può esserlo giustappunto un illecito) di una sbadataggine. Non si
comprende, inoltre, per quale motivo - se realmente era anche una reazione alle
precedenti accuse (implicite ma tutt’altro che velate) dell’amica, che nel
messaggio 26 maggio 2010 la incolpava di avere truffato l’__________ - AP 1 non
abbia speso nel suo e-mail una sola parola per sostenere la propria innocenza.
(…)
È allo stesso
modo poco plausibile - giustificando quindi la medesima conclusione testé
descritta - il racconto di AP 1 inerente al ritrovamento della fattura in
parola, apparsa di punto in bianco nella bucalettere dello studio di Lugano
senza essere accompagnata da indicazioni di sorta (neppure pervenute
successivamente) del suo presunto artefice. Così come a carico dell’imputata
grava infine il precedente dell’anno prima, riferito alla fattura 7 maggio
2009” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 11-13).
Quanto all’evocato
coinvolgimento, nella vicenda, di __________, il pretore ha spiegato:
“ A prescindere da alcune perplessità suscitate dal racconto dell’imputata - laddove risulta difficile credere che uno sconosciuto, dopo appena “10 minuti” (verbale di interrogatorio 12 febbraio 2014, pag. 2), proponga un illecito ad una potenziale cliente, rischiando in tal modo di perderla ancor prima di averla acquisita se non, addirittura, di venire segnalato dalla stessa alla polizia - non vi sono agli atti (elementi ndr.) sufficienti per considerare tale __________ responsabile dell’allestimento dei conteggi inveritieri (dai quali, lo si ricorda di nuovo, questi non avrebbe oltretutto tratto alcun beneficio) (…). Elementi che la signora AP 1 non ha certo contribuito a fare emergere” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 14).
18.3. La scrivente Corte,
ancora una volta, si associa alle pertinenti considerazioni svolte dal primo giudice
che ha ben evidenziato gli elementi che concorrono a ritenere che,
contrariamente alle sue dichiarazioni, la fattura 23 marzo 2010 -
del tutto menzognera - è stata consapevolmente inviata all’__________
dall’appellante che non può che esserne, anche, l’autrice.
Al dibattimento d’appello, l’imputata ha, invero, ribadito che l’espressione
“gran cazzata”, contenuta nella sua mail 26 maggio 2010, non si riferiva alla
falsificazione della fattura, ma al suo invio
per errore alla cassa malati (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2). Questa
Corte, pur riconoscendo che una tale lettura del documento è suscettibile di
relativizzarne la forza indiziante, ritiene che non sia sbagliato considerare -
come fatto dal pretore - che il tono utilizzato dall’appellante nel suo scritto
indizi una colpa più importante del semplice invio per errore della fattura
alla cassa malati.
Questa Corte sottoscrive, poi, quanto osservato dal pretore sulla figura di __________
e ciò nonostante la teste TE 1 - la cui audizione è stata richiesta
dall’imputata - abbia dichiarato al dibattimento d’appello di ricordare come
qualche anno prima lei e AP 1 fossero state avvicinate preso il bar __________
di __________ da un signore che non conoscevano e di ricordare pure come
l’amica le avesse poi detto, in un secondo tempo, di avere avuto dei problemi
con quella persona (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 3).
Infatti, anche qualora si dovesse ammettere che l’insorgente abbia conosciuto
in un bar un rappresentante di cosmetici, ciò ancora non significa che questa
persona si sia poi recata nel suo studio, le abbia proposto delle operazioni
illecite (correndo oltretutto il rischio di essere denunciata) e, soprattutto,
abbia, poi, allestito e depositato nella sua bucalettere una falsa fattura.
Senza dimenticare che il
coinvolgimento di __________ nella vicenda non convince nemmeno da un altro
punto di vista.
Non è infatti dato a sapere come potesse l’uomo essere a conoscenza del fatto che
AP 1 avesse frequentato l’__________ __________ proprio per delle sedute di
linfodrenaggio (la stessa imputata ha dichiarato dinanzi al primo giudice di
non sapersi “spiegare come chi mi ha messo in bucalettere quella fattura
sapesse che ero paziente dell’__________ per linfodrenaggio”, cfr. suo verbale
di interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 2). E non è
tutto. Nemmeno è dato a sapere come potesse il fantomatico __________ conoscere
i dati - strettamente personali - indicati sulla fattura quali il “no.
assicurato” dell’imputata e il “no. CAM” (concordato assicuratori malattia) di ABC_1.
Infine - e, soprattutto - non si
comprende quale sarebbe stato l’interesse di questo __________ a preparare il
materiale necessario a mettere in atto una truffa di cui avrebbe beneficiato
solo (a meno di un accordo fra i due) l’appellante (unica beneficiaria del
versamento fatto d’__________, cfr. il conteggio delle prestazioni 28 maggio
2010, allegato all’AI 6).
Fattura 26 febbraio 2008
19. Sempre dal profilo fattuale, AP 1 contesta di avere modificato la fattura 26 febbraio 2008 che, a suo dire, attesta il numero di sedute di linfodrenaggio da lei effettivamente svolte tra gennaio e febbraio 2008 presso l’_______________________.
19.1. Nel giudizio
impugnato il pretore ha spiegato come non vi siano
“ valide ragioni per discostarsi da quanto sostenuto da ABC_1 (segnatamente che nel 2008 la signora AP 1 ha fruito di quattro sedute di linfodrenaggio, le sole riportate nell’agenda dell’__________ agli atti) e per non ritenere che anche il conteggio 26 febbraio 2008 costituisca un falso commesso dall’imputata, più precisamente ove attesta otto trattamenti supplementari” (cfr. sentenza impugnata, consid. 13.3, pag. 16).
La conclusione del primo giudice si fonda
sostanzialmente sui seguenti elementi (cfr. sentenza impugnata, consid. 13,
pag. 15-16):
- l’assenza di prove a sostegno delle dichiarazioni di AP 1, ritenuta,
in particolare, la “portata probatoria pressoché nulla” della
dichiarazione 9 novembre 2010 di __________ (nella quale si legge che la donna
ha accudito parecchie volte figli dell’imputata per permetterle di frequentare
un centro benessere di __________);
- la restituzione da parte dell’appellante del rimborso percepito per
le otto controverse sedute di linfodrenaggio, considerato che “l’adempimento
di una contropretesa non giova alla causa di chi ne contesta il fondamento” e ciò nonostante l’imputata aveva precisato che la restituzione non
andava interpretato come un’ammissione di colpa;
- l’esistenza
di illeciti, temporalmente successivi, già riconosciuti “i quali - per
rapporto ad un’ipotesi di reato riferita ad una fattispecie pressoché identica
- finiscono inevitabilmente per minare la credibilità dell’imputata a favore di
quanto sostenuto dall’accusa”;
- l’inconsistenza
della tesi difensiva secondo cui ABC_1, “avrebbe avuto problemi sul posto di
lavoro e necessità di ordine economico generate dall’imminente divorzio”,
considerato come non risulti che la terapeuta abbia mai rivendicato alcunché
dall’imputata degli accrediti da questa ricevuti dall’__________.
19.2. Questa Corte - pur non
condividendo tutti gli argomenti sviluppati nel giudizio impugnato (in
particolare l’indizio di colpevolezza dedotto dall’avvenuta restituzione dei
soldi all’__________ che, alla luce, della precisazione di cui al consid. 13 perde
di rilevanza probatoria) - conferma la conclusione del primo giudice secondo
cui la fattura 26 febbraio 2008, che originariamente menzionava solo 4 sedute
di linfodrenaggio per complessivi fr. 400.-, è stata modificata dall’appellante
con l’aggiunta di ulteriori 8 sedute, per complessivi fr. 800.-.
a. Come a ragione
rilevato dal pretore, si osserva in primo luogo che la versione dell’insorgente
- secondo cui essa avrebbe beneficiato di 12 sedute di linfodrenaggio - oltre
ad emanare da un soggetto poco credibile (come visto l’appellante ha mentito
anche riguardo alle altre due fatture qui in esame) - non ha alcun supporto
probatorio.
È pur vero che l’imputata - annessa al suo scritto 5 settembre 2011 - ha
prodotto la seguente dichiarazione della signora __________:
“ Io sottoscritta, __________, Via __________,
__________, confermo che a partire dal mese di gennaio 2008, ho accudito
parecchie volte i figli della Signora AP 1 e in particolare __________, nato
nel mese di novembre giorno 18 del 2007.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 la signora AP 1 è stata in diverse
occasioni assente per frequentare un centro di __________ a __________. Ricordo
in particolare che il 18 gennaio 2008 ero andata io stessa a prendere il
piccolo __________ davanti __________ di __________, dove la signora AP 1 è poi
entrata per effettuare il suo trattamento”.
(cfr. dichiarazione 9 novembre 2010, allegata all’AI 10).
Tuttavia, l’affermazione della signora __________ secondo cui
l’appellante - tra gennaio e febbraio 2008 - “è stata in diverse occasioni
assente per frequentare un centro di benessere a __________” ancora non
significa che l’appellante, durante tutte le sue assenze da casa, si sia davvero
recata __________ e che lì si sia davvero sottoposta alle sedute di
linfodrenaggio indicate nella fattura, ritenuto come non possa essere escluso
né che AP 1 non dicesse alla sua baby sitter la sua vera destinazione né che,
nell’ipotesi contraria, presso tale centro estetico si sottoponesse anche ad
altri trattamenti (si rileva al riguardo che l’agenda 2008 __________, in annesso 4 all’AI 19, alla data 18 gennaio 2008, ore 10’45,
annota ad esempio “AP 1, mass bb + visita per fanghi”).
Va, inoltre, rimarcato che la menzionata dichiarazione è troppo generica per
poter supportare validamente la tesi difensiva: la formulazione “in diverse
occasioni” potrebbe, infatti, riferirsi anche alle sole 4 sedute
riconosciute da ABC_1 e non necessariamente alle 12 indicate nella controversa
fattura.
b. Ben più
credibile è, invece, la versione di ABC_1 secondo cui AP 1 ha beneficiato
unicamente di 4 sedute di linfodrenaggio.
Le sue parole trovano infatti conferma nel libro di cassa dell’__________, dal
quale risulta che il centro estetico, nei giorni indicati sulla controversa
fattura, ha incassato - per trattamenti di linfodrenaggio - unicamente fr.
400.- e meglio fr. 100.- a titolo d’acconto il 1° febbraio e fr. 300.- il 15
febbraio 2008 (cfr. fotocopie del libro di cassa in annesso 3 all' AI 19).
c. La
Difesa, durante l’arringa, ha poi sostenuto che l’agenda
del centro estetico - in corrispondenza delle date menzionate nella controversa
fattura - presenta degli evidenti segni di cancellatura, ciò che, a suo dire,
comprometterebbe la credibilità di ABC_1.
Questa Corte ha potuto effettivamente appurare che l’agenda in esame presenta -
in corrispondenza di alcune delle date indicate nella fattura trasmessa all’__________
- degli appuntamenti riconducibili all’imputata depennati o cancellati con la
gomma (cfr. agenda 2008 in annesso 4 all’AI 19 alle date 29 e 31 gennaio, 5 e14
febbraio). Ciò, tuttavia, non significa che la donna, in quei giorni, si sia
effettivamente presentata presso __________ per delle sedute di linfodrenaggio.
Anche alla luce di quanto dichiarato dalla titolare della struttura __________
(che ha spiegato come presso __________ si fosse soliti depennare con un
cerchio o con una croce gli appuntamenti disdetti o ai quali i clienti non si
presentavano, cfr. AI 24, pag. 4), è infatti del tutto possibile che gli
appuntamenti indicati sulla controversa fattura fossero stati fissati
dall’appellante e poi disdetti in seguito. Senza poi dimenticare che, in ogni
caso, l’agenda non indica appuntamenti dell’appellante per le date 18 gennaio e
7, 19 e 22 febbraio 2008 pure menzionate sulla controversa fattura.
Non è inoltre dato a sapere perché ABC_1 o __________ avrebbero dovuto
cancellare dall’agenda le annotazioni relative agli appuntamenti
dell’appellante e, poi, falsificare la scheda pazienti, come sostenuto dalla
Difesa.
Non basta di certo al riguardo un generico accenno alla possibilità (non
provata né, in alcun modo, desumibile dagli atti) che esse intendessero
incassare soldi in nero (cfr. arringa, doc. dib. d’appello 4, pag. 2).
In diritto
20. In diritto occorre ora
esaminare se, alla luce degli accertamenti che precedono, AP 1 deve essere
ritenuta autrice colpevole del reato di falsità in documenti.
20.1. Giusta l’art. 251 cifra
1 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di
nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento
vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano
autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare
in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o
fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina
menzionate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid.
7 pag. 9-10).
20.2. È
innanzitutto pacifico che le fatture che emanano da un medico o da un altro
fornitore di prestazioni sono
documenti dotati di un valore probatorio accresciuto perché provengono da un
soggetto che ha, nei confronti dei pazienti e degli assicuratori a cui carico
egli opera, una funzione di garante (cfr. DTF 119 IV 54 consid. 2.c.dd; 117 IV
165 consid. 2c; STF 6B_991/2008 del 9 aprile 2009, consid. 2.3.4; 6S.114/2004
del 15 luglio 2004, consid. 3.3; 6S.89/2003 del 5 maggio 2003, consid. 4.2.1; 6S.655/2000
del 16 agosto 2001, consid. 2d; 6S.491/1999 del 23 settembre 1999, consid. 6c).
Questi principi si applicano, per analogia, a tutti quei professionisti
del settore medico-sanitario (ad esempio omeopati, osteopati, massaggiatori
medicali, etc…) che, pur non operando nel campo dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, hanno aderito ad un concordato con le casse malati
in virtù del quale sono autorizzati a fatturare a loro carico le prestazioni
erogate.
E, dunque, anche nel caso di ABC_1 (cfr. al riguardo il no. di concordato
indicato sulle controverse fatture).
Ne discende che i conteggi falsificati dall’appellante
hanno, in sé, un valore probatorio accresciuto.
Ciò posto e considerati gli accertamenti di cui sopra secondo cui
l’imputata ha formato le fatture 7 maggio 2009 e 23 marzo 2010 e ha alterato la
fattura 26 febbraio 2008 forza è concludere che essa ha realizzato, in
relazione ai tre conteggi, il reato di falsità in documenti nella variante di
cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 1 CP. Le fatture sono false sia dal profilo
materiale perché esse non emanano dal loro autore apparente, sia dal profilo
ideologico dati la loro forza probante accresciuta e il loro carattere
menzognero.
Visto l’accertamento secondo cui l’insorgente ha poi spedito i falsi conteggi
all’__________ per ottenerne il rimborso, occorre ritenere che egli ne ha fatto
uso a scopo d’inganno. Dal profilo oggettivo, il reato è dunque realizzato
anche nella variante di cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP.
Considerato quanto precede è pacifico che l’infrazione è poi realizzata
anche dal profilo soggettivo: non si vede infatti cosa possa aver determinato
l’appellante ad agire se non l’intenzione di ingannare la
sua cassa malati e procacciarsi in tal modo un indebito profitto.
Ne discende che la condanna di AP 1 per il reato di
ripetuta falsità in documenti merita integrale conferma anche in questa sede.
21. Sempre in diritto
occorre determinare se l’agire dell’insorgente ha configurato anche il reato di
truffa.
21.1. Giusta l'art. 146 cpv.
1 CP si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del reato,
si rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e
alla dottrina citate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata,
consid. 14 pag. 17-18).
21.2. In concreto non occorre
spendere molte parole per dimostrare che AP 1 ha astutamente ingannato la cassa
malati __________. Essa ha trasmesso all’assicurazione tre false fatture che,
come visto, facevano fede del loro contenuto perché emanavano apparentemente da
una professionista, ABC_1, che - avendo un numero CAM - aveva, nei confronti
delle casse malati, una posizione di garante analoga a quella di un medico o di
un altro fornitore di prestazioni. Proprio per questo motivo l’appellante - che
oltretutto conosceva bene il settore medico-sanitario (nel quale era attiva
professionalmente) - poteva confidare nel fatto che l’__________ non avrebbe
proceduto a verifiche di dettaglio dei tre conteggi inviatile (cfr, per un caso
analogo, STPC 72.2004.29 del 13 maggio 2005).
Nella sua arringa l’appellante ha, poi, sostenuto che l’__________
non è priva di colpe per quanto accaduto poiché ha rimborsato quanto indicato
nelle fatture ricevute senza nemmeno adoperarsi per un minimo controllo delle
note contabili che, in particolare, nemmeno riportavano firme o timbri che ne
comprovassero la provenienza. La censura cade nel vuoto ritenuto che, come già
rilevato anche dal TF, proprio a motivo del rapporto di fiducia in essere tra i
fornitori di prestazioni e le casse malati, quest’ultime non procedono a
regolari e sistematiche verifiche riguardo l’effettività delle prestazioni
fatturate. Un simile lavoro di controllo nemmeno può del resto essere preteso
poiché richiederebbe un impegno sproporzionato e l’organizzazione di un
apparato eccessivamente oneroso dal profilo finanziario (cfr. STF 6S.491/1999
del 23 settembre 1999). Si rileva inoltre che - per motivi di praticità e in
virtù dell’evocato rapporto di fiducia - è consuetudine che le fatture emanate
dai fornitori di prestazioni medico-sanitarie (e da altri professionisti che
operano a carico delle casse malati) non siano firmate.
Ciò posto e ritenuto come sia per il resto pacifico che l’invio
all’__________ delle tre fatture e la relativa richiesta di rimborso, hanno
indotto l’assicurazione a indebitamente versare all’imputata complessivi fr.
2'196.-, forza è concludere che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha realizzato il
reato di truffa.
Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo. Non v’è infatti dubbio
sul fatto che l’appellante - che pure era attiva in ambito medico - sapeva che,
ricevuti i falsi conteggi, l’assicurazione avrebbe proceduto al rimborso. Pure
pacifica, dunque, l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto.
In esito la condanna di AP 1 per il reato di
ripetuta truffa merita integrale conferma.
22. Come
già dinanzi la Pretura penale, AP 1 chiede poi che questa Corte prescinda dalla
sua punizione in applicazione dell’art. 53 CP.
22.1. Il
pretore, dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 53 CP, ha
spiegato che, nonostante AP 1 abbia apparentemente risarcito l’__________, il
disposto non può in concreto trovare applicazione già solo perché l’imputata, “negando
ad oltranza la sua colpevolezza”, non ha preso coscienza della sua
responsabilità. Inoltre, ha ancora rilevato il primo giudice, il perseguimento
penale si giustifica anche dal profilo dell’interesse pubblico, ritenuto che “la
professione in ambito medico dell’imputata e, di riflesso, il rischio di
fatturazioni fasulle non soltanto per prestazioni da lei ricevute, ma anche
fornite” imponevano di “sottolineare la gravità della condotta illecita,
con una sanzione volta ad evitare che la stessa si ripeta a danno di un
indefinito numero di persone” (sentenza impugnata, consid. 16.1 e 16.2,
pag. 19-20).
22.2. L’art. 53 CP prevede che se l’autore ha risarcito il danno o ha
intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per
riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora le
condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (lett. a)
e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento
penale sia di scarsa importanza (lett. b).
Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del
disposto, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla
giurisprudenza e alla dottrina indicate dal primo giudice nel giudizio
impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 16 e 16.1 pag. 19-20).
22.3. Questa
Corte si associa alle pertinenti e condivisibili argomentazioni sviluppate dal
primo giudice al consid. 16 della sentenza impugnata (e riassunte al consid.
22.1 del presente giudizio) secondo le quali - nonostante l’appellante abbia
effettivamente risarcito il danno causato all’__________ - non si giustifica,
in concreto, un’esenzione della pena ai sensi dell’art. 53 CP.
23. Per quanto attiene,
infine, alla commisurazione della pena si osserva che nessun appunto può essere
mosso alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 10 aliquote
giornaliere di fr. 30.- cadauna inflitta a AP 1 dal primo giudice. La sanzione -
che appare del tutto mite - è infatti certamente conforme ai criteri di
valutazione di cui agli art. 47 CP. Solo di transenna è qui il caso di
osservare che la richiesta della Difesa di diminuire la pena in funzione del
tempo trascorso dai fatti e dell’avvenuto risarcimento della cassa malati non
può essere accolta, perche di questi fattori ha già tenuto conto anche il
pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 16.3 pag. 20).
Deve, invece, essere accolta la censura della Difesa volta ad una diminuzione
della multa inflitta dal primo giudice. Nonostante la possibilità di infliggere
pene accessorie che superino il 20% della pena base alfine di evitare sanzioni
con importi irrisori (cfr. DTF 135 IV 191, consid. 3.4), si osserva che, in
concreto, la multa comminata dal pretore è pari al 67 % dell’importo
complessivo della pena pecuniaria. Ciò appare eccessivo per poterne ancora
ammettere il carattere accessorio e si giustifica, pertanto, una sua
diminuzione a fr. 100.-.
Confische e sequestri
24. Confermando anche su
questo punto il giudizio di primo grado, viene ordinato il dissequestro della
documentazione sequestrata in data 7 marzo 2012 cosi come la confisca delle tre
fatture falsificate dall’appellante che dovranno rimanere nell’incarto.
Tasse, spese di giustizia ed indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP
25. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico di AP
1.
Gli oneri processuali d’appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti per
19/20 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art.
428 cpv. 1 CPP).
Visto il ridottissimo grado di prevalenza all’appellante non si assegnano
indennità ex 436 cpv. 2 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379
e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, CPP,
146, 251 CP,
42 e segg. 47, 49, 53, 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autrice colpevole di:
1.1.1. ripetuta falsità in
documenti per avere, a __________ ed in altre località, in data
imprecisata, in ogni caso tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010,
falsificato e fatto uso di tre fatture;
1.1.2. ripetuta truffa per avere, a __________ ed in altre località, in data imprecisata tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, producendo all’__________ tre fatture falsificate, chiesto ed ottenuto il versamento indebito di fr. 2’196.-;
e meglio come indicato nel DA.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF
300.- (trecento);
1.2.1.1. l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di CHF 100.-
(cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in
3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Sono ordinati il
dissequestro e la restituzione __________, __________, della documentazione
sequestrata in data 7 marzo 2012 dalla Polizia cantonale.
1.4. È ordinata la confisca delle tre fatture false.
1.5. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono integralmente posti a carico di
AP 1.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.--
- testi fr. 75.20
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 1'275.20
sono posti per 19/20 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.