Incarto n.
17.2014.137

Locarno

6 novembre 2014/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Felipe Buetti

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 aprile 2014 da

 

 

AP 1,

 

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 giugno 2014)

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 2 luglio 2014;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con decreto di accusa n. 1247/2013 del 22 marzo 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, a __________, autostrada A2, il 19.04.2011, “per negligenza, cagionato gravi lesioni al pedone PC 1 quando, circolando con l’autofurgone Fiat targato __________, ometteva di avvistarlo per tempo dopo che era sceso dal suo veicolo fermo sulla corsia d’emergenza, investendolo conseguentemente mentre si trovava con la portiera posteriore sinistra aperta, colpendolo dapprima con lo specchietto retrovisore destro sul capo e poi con la fiancata del furgone, causandogli in tal modo le conseguenze fisiche di cui al certificato medico 26.04.2012 del dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________”;

 

                                         il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna:

                                     

                                         - alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

 

                                         - alla multa di CHF 400.00, con pena sostitutiva di 4 giorni;

 

                                         - al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 80.00;

 

                               -   contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato tempestiva opposizione il giorno 5 aprile 2013;

 

                                     -   in data 8 aprile 2013, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa n. 1247/2013 del 22 marzo 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale;

 

                                     -   in data 1° luglio 2013, PC 1 è deceduto. Nel ruolo di accusatore privato sono subentrati i suoi eredi, ovvero la moglie e i quattro figli.

 

                                     -   Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, in occasione del quale le parti hanno dato il loro assenso ad una precisazione dell’esposizione fattuale del decreto d’accusa con riferimento alle normative legali in esso indicate, con sentenza 22 aprile 2014, la giudice della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli, per avere, “per negligenza, cagionato gravi lesioni al pedone PC 1 quando, circolando con l’autofurgone Fiat targato __________, ometteva di avvistarlo per tempo dopo che era sceso dal suo veicolo fermo sulla corsia d’emergenza, di prestare la dovuta attenzione e procedendo a velocità inadeguata, omettendo di tenere una distanza sufficiente, perdendo la padronanza del proprio veicolo, investendo la vittima conseguentemente mentre si trovava con la portiera posteriore sinistra aperta, colpendola dapprima con lo specchietto retrovisore destro sul capo e poi con la fiancata del furgone, causandole in tal modo le conseguenze fisiche di cui al certificato medico 26.04.2012 del dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________; fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 19.04.2011”.

 

La giudice della Pretura penale lo ha pertanto condannato:

 

- alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di CHF 70.00, per un totale di CHF 3'150.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

 

- alla multa di CHF 400.00, con pena sostitutiva di 5 giorni;

 

- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00 con motivazione scritta e di CHF 735.00 senza motivazione scritta.

 

 

preso atto che         -   in data 23 aprile 2014, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione scritta gli è stata intimata il 24 giugno 2014 dalla giudice della Pretura penale e notificata il 26 giugno 2014;

 

                                     -   AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello in data 2 luglio 2014 postulando il suo proscioglimento dall’imputazione con protesta di tasse, spese e ripetibili per la procedura di prima istanza quantificate in CHF 5'000.00;

 

                                     -   con la stessa dichiarazione di appello 2 luglio 2014, l’appellante si è opposto allo svolgimento del procedimento con procedura scritta;

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 6 novembre 2014, durante il quale:

 

                                     -   il patrocinatore degli AP ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;

 

                                     -   il difensore dell’appellante, per quanto riguarda la qualifica delle lesioni riportate dalla vittima quali lesioni semplici o gravi, si è rimesso al giudizio della Corte, mentre ha contestato la colpevolezza del suo assistito, chiedendone il proscioglimento.

 


Ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009 n. 7 ad art. 398, pag. 766).

 

 

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, 2010, n. 1 ad art. 139, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, n. 24 ad art 10, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 2 ad art. 139, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 10, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 47 ad art 10, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, n. 15 seg. e 23 ad art 10, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, n. 4 seg. ad art. 10, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 35-41 ad art. 10, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad n. 58 art. 10, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                                   4.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Tale principio è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, n. 82 seg. ad art. 10, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, 2010, n. 11-13 ad art. 10, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 10, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, n. 19 ad art. 10, pag. 66 e n. 47 ad art. 10, pag. 73).

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accusato

 

                                   5.   AP 1, cittadino italiano, celibe, nato il __________, domiciliato a __________, è dotato di regolare licenza di condurre italiana (__________; categoria B) dal 1° dicembre 2003 (rapporto di polizia 2 agosto 2011). È titolare di una ditta di trasporti dalla quale percepiva, all’epoca dei fatti, uno stipendio di EUR 1'800 netti. Al momento della sentenza impugnata, lo stipendio ammontava a EUR 2'200 / 2'300 netti (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2), attualmente a EUR 1'200 / 1'300 (verbale dibattimento d’appello pag. 2).

 

AP 1 ha dichiarato aver avuto, prima di quello che ci occupa, un solo incidente stradale di una certa rilevanza, e questo sia per quanto riguarda la sua vita privata che quella professionale di trasportatore. In quell’occasione, in cui non aveva avuto nessuna colpa, trasportava una persona che si è ferita. Ricorda, inoltre, all’incirca cinque casi in cui ha avuto degli incidenti in ambito professionale, comunque di poco conto (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2).

 

Egli risulta peraltro incensurato (estratto casellario giudiziale 25 marzo 2014, Atti Pretura penale doc. 29).

 

 

I fatti

 

                                   6.   Il giorno 19 aprile 2011, PC 1, nato il __________, circolava alla guida dell’automobile della moglie, una Toyota Yaris, sull’autostrada A2 in direzione nord, proveniente da Bellinzona verso il suo domicilio. Lo accompagnava sua moglie, __________, nata il __________, che occupava il posto del passeggero anteriore. Attorno alle ore 1615, in territorio di __________ (km 56.600), si è arrestato sulla corsia d’emergenza ed è uscito dall’abitacolo per controllare ed assicurare una pianta che trasportava sul tetto del veicolo (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

 

In quel mentre, sopraggiungeva nella stessa direzione il furgone Fiat Ducato con alla guida AP 1 e __________ quale passeggero. Il furgone era carico. AP 1, giunto all’altezza del veicolo fermo circolando sulla corsia di destra, ha investito PC 1 (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

 

__________, che seguiva qualche decina di metri più in dietro, ha assistito all’incidente (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

Il tratto di autostrada teatro dell’incidente è rettilineo e pianeggiante, il limite di velocità 120 km/h, al momento dei fatti le condizioni meteorologiche erano buone, il fondo stradale asciutto, la visibilità buona (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

 

                                   7.   La ricostruzione nel dettaglio della dinamica dell’incidente presenta qualche difficoltà, dal momento che i protagonisti e la teste hanno offerto dichiarazioni in parte discordanti tra di loro, in parte non costanti nel tempo e in parte incongruenti con la documentazione fotografica agli atti.

 

                               7.1.   Secondo quanto dichiarato da AP 1, egli circolava a circa 90 km/h (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2), rispettivamente 80/90 km/h, velocità che non poteva essere superiore per via del furgone carico (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). Durante il dibattimento d’appello, egli ha precisato che tale velocità non era quella massima che il carico, peraltro non completo, tecnicamente consentiva, bensì era una velocità che lui riteneva adeguata al livello di carico e alle condizioni esterne, segnatamente di traffico e meteorologiche (verbale dibattimento d’appello pag. 3). Egli afferma inoltre aver avvistato la vettura ferma sulla corsia d’emergenza ad una distanza di almeno 200-300 m (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). All’esterno dell’autoveicolo non ha visto nessuna persona (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). Dopo l’avvistamento della vettura, AP 1 ha proseguito senza modificare la sua andatura, rimanendo sulla corsia destra, giacché non aveva rilevato motivi di pericolo (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2, verbale dibattimento d’appello pag. 2), fino all’altezza della vettura ferma, e quindi dell’impatto con PC 1.

 

                                         Tenendo conto di valori medi, fra quelli indicati da AP 1, di velocità (85 km/h) e distanza (250 m), si può stimare che tra il momento dell’avvistamento della vettura e l’impatto è passata una decina di secondi circa. In questo lasso di tempo, o PC 1 si trovava già all’esterno del suo veicolo, oppure ha aperto la portiera, è uscito dall’abitacolo e ha, probabilmente, richiuso la portiera, per poi accingersi a controllare e assicurare la pianta che trasportava sul tetto del veicolo.

 

                                         Al riguardo, le versioni discordano. PC 1 ha dichiarato essere sceso dall’auto, essersi spostato all’altezza della portiera posteriore sinistra e averla aperta pochi centimetri per poter “salire con i piedi sul telaio dell’auto in modo tale da avere un rialzo”. Dopodiché non gli è rimasto più alcun ricordo sugli eventi (verbale polizia PC 1 7 luglio 2011 pag. 2).

La moglie della vittima, __________, che sedeva, al momento dei fatti, al posto del passeggero, ha dichiarato che suo marito era sceso, aveva richiuso la portiera anteriore e si era spostato verso quella posteriore senza aprirla alzando le mani per occuparsi della pianta. A quel punto è avvenuto l’impatto, che ha mandato i vetri in frantumi. Il tempo trascorso fra l’uscita dall’abitacolo e l’impatto è stato relativamente breve (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1).

La teste __________, fornisce versioni differenti nelle due audizioni. Dapprima, ha dichiarato che il furgone di AP 1 l’aveva preceduta fin da Bellinzona (verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 1), che ha notato la vettura ferma e con la portiera spalancata, che ha visto la vittima scendere e dirigersi verso la parte anteriore della vettura, e che la vittima é stata investita mentre passava oltre la portiera aperta (verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2). Durante l’audizione dibattimentale, ha dichiarato, invece, che era preceduta dal veicolo di PC 1, che l’ha visto accostare e fermarsi sulla corsia d’emergenza, che il furgone di AP 1 l’ha sorpassata, anche perché lei aveva rallentato a causa della vettura accostata, e che il furgone ha investito, dopo il sorpasso, PC 1, appena sceso dalla sua vettura (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1).

 

                                         AP 1 afferma, dal canto suo, che PC 1 é “sbucato dal nulla” e che non è uscito dalla portiera (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3), che ha visto con la coda dell’occhio, quando ormai si trovava all’altezza dell’automobile ferma, che PC 1 proveniva probabilmente da dietro la stessa, zona bagagliaio, e stava aggirando la vettura in direzione della carreggiata (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1).

 

                                         Quindi, avvistato all’ultimo momento PC 1, AP 1 ha sterzato istintivamente verso sinistra (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 3). La sterzata è stata brusca (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 3) e il furgone ha sbandato (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento d’appello pag. 3).

La teste __________ ha addirittura avuto l’impressione, per lo meno in un primo momento, che il furgone rischiasse di cappottarsi (verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2).

 

                               7.2.   Il furgone ha colpito PC 1, secondo quanto affermato da AP 1 (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1), dapprima con lo specchietto retrovisore destro alla testa. Vi è, poi, stata una possibile strisciata lungo la fiancata mentre l’impatto principale è avvenuto all’altezza della parte più arretrata del portellone laterale, dove è visibile una deformazione abbastanza importante (foto 4, documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia). Questo impatto ha proiettato, o schiacciato, PC 1 contro la portiera posteriore della sua vettura, sulla quale è rimasta evidente la deformazione dovuta al secondo impatto (foto 2, documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia). Dopodiché la vittima è rimbalzata sulla corsia di destra (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1; verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2).

 

                               7.3.   Ora, sugli attimi precedenti l’impatto, la versione più lineare e verosimile risulta essere quella della moglie della vittima, che coincide, eccezion fatta per l’apertura della portiera posteriore sinistra, con quella della vittima stessa. La teste __________, dal canto suo, ha dato due versioni dei fatti che sotto molti aspetti divergono in modo sostanziale fra loro e che risultano inconciliabili con i riscontri fotografici. In effetti, se una portiera in quel momento fosse stata spalancata, il furgone, o il corpo della vittima sotto l’impulso dell’impatto, l’avrebbe scardinata. Entrambe le portiere sono, invece, rimaste al loro posto e quella posteriore ha subito il danno all’esterno. Inoltre, tenendo conto della direzione del furgone, appare assolutamente impossibile che PC 1 fosse in una posizione più avanzata rispetto alla portiera posteriore, sulla quale è stato proiettato o schiacciato. Che PC 1 si trovasse dietro alla vettura ferma, nella zona bagagliaio, come affermato invece da AP 1, non si può escludere. Tale ipotesi implica però che la vittima sia uscita, si sia portata sul retro del veicolo e stesse ritornando sul lato sinistro dello stesso, quando è stata investita. Ciò allungherebbe il tempo trascorso da PC 1 fuori dall’abitacolo verosimilmente a oltre 10 secondi, in contrasto con quanto affermato dalla moglie che parlava di un lasso di tempo breve, e con quanto affermato da AP 1 stesso, ossia che quando aveva avvistato la vettura ferma, quindi circa 250 m e 10 secondi prima dell’impatto, intorno ad essa  non c’era nessuno.

                               7.4.   Riguardo alla posizione esatta di PC 1 al momento dell’impatto, segnatamente se questo sia avvenuto al di qua o al di là o sulla linea che delimita la corsia d’emergenza rispetto alla corsia destra, maggior precisione risultando impossibile, basta accertare, come correttamente fatto dal primo giudice, che PC 1 non si è gettato nel mezzo della corsia di marcia: agli atti non vi è, infatti, indizio alcuno di un comportamento tanto anomalo. Di conseguenza, l’impatto si è prodotto all’altezza della portiera posteriore della vettura e non distante da essa, se non a ridosso della stessa, quindi nello spazio fra la vettura ferma e la linea di demarcazione, o al massimo pochi centimetri oltre la stessa. Porta a situare l’impatto ad esigua distanza dalla portiera posteriore della vettura ferma anche il fatto che sia la moglie della vittima che il teste __________, passeggero di AP 1, abbiano percepito un solo colpo e non due distinti, l’uno corrispondente all’impatto con il furgone e l’altro a quello con l’automobile (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1).

 

                               7.5.   A seguito dell’incidente, PC 1 è stato subito trasferito, per via della gravità delle lesioni, dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale regionale di __________ (cfr. verbale interrogatorio PC 1 7 luglio 2011 pag. 2).

 

                                         PC 1 ha riportato le lesioni attestate dal certificato medico 26 aprile 2012 (doc. 3 incarto Ministero pubblico) redatto dal Dr. med. __________ e dalla Dr.ssa med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________.

 

Le lesioni diagnosticate sono:

                                         “Politrauma con/su:

                                         - trauma cranico lieve

                                         - contusione toracica

                                         - contusione della spalla destra

                                         - frattura “butterfly” dell’anello pelvico anteriore con frattura transforaminale, massa laterale sacro sinistro non dislocata, rottura parziale dell’articolazione ileo-sacrale destra

                                         - lesione parziale dell’uretra bulbare

                                         - lesione del legamento collaterale laterale e rottura del crociato anteriore del ginocchio destro

                                         - lesione del menisco laterale, stiramento del legamento collaterale mediale primo grado del ginocchio sinistro”

 

Il certificato attesta, inoltre, che PC 1 non fu in pericolo di morte a seguito dell’incidente e che il suo stato di salute non fu aggravato da malattie o lesioni preesistenti.

Gli interventi ai quali PC 1 fu sottoposto sono:

                                         -  posa di catetere sovrapubico tipo Cystofix il 19.04.11

                                         - osteosintesi anteriore dell’anello pelvico con due placche Matta e uretrocistoscopia (Dr. __________), riallineamento per via endoscopica dell’uretra bulbare con un catetere vescicale Ch. 18 il 20.04. 11

                                         - stabilizzazione dell’anello pelvico posteriore con 2 viti Asnis 6.5 bilaterale il 28.04.11

                                         - stabilizzazione postero laterale ginocchio destro il 19.05.11”

 

                                         Sulla durata della degenza di PC 1 il certificato medico riporta:

 

Il sig. PC 1 è stato ricoverato presso il Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, sede __________, dal 19.4.2011 al 24 maggio 2011, giorno del suo trasferimento presso la Clinica di __________ per la continuazione della fisioterapia.”

 

                                         Presso l’Ospedale Regionale di __________, __________, la degenza si è protratta dal 24 maggio 2011 all’11 luglio 2011 (rapporto di dimissione 13 luglio 2011, doc. dib. d’appello 1).

 

                                         In seguito, nonostante a più riprese si sia tentato di asportare il catetere vescicale, compreso un tentativo chirurgico di uretrotomia interna rimasto senza esito, le complicanze sorte hanno sempre reso vani detti tentativi e un ripristino della minzione spontanea non è mai stato ottenuto (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________, incarto appello doc. XII).

Soltanto a partire dal mese di giugno 2012 (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________ e scritto 11 giugno 2012 del Dr. med. __________ al Dr. med. __________, incarto appello doc. XII), ossia più di un anno dopo l’incidente, PC 1 ha rinunciato a intraprendere ulteriori tentativi di asportare il catetere e ha accettato il fatto che avrebbe dovuto portarlo per il resto dei suoi giorni, ciò che comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi. Queste sequele lo hanno costretto a rinunciare alle attività di orticoltura e viticoltura, passioni che aveva coltivato fino al giorno dell’incidente (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 2).

 

PC 1 è deceduto in data 1° luglio 2013, per cause non riconducibili all’incidente del 19 aprile 2011 (scritto 17 luglio 2013 dell’avv. __________ alla Pretura penale, atto di morte, incarto Pretura penale doc. 8 e 9).

 

 

 

Appello

 

                                   8.   Sulla questione a sapere se le lesioni subite da PC 1 a seguito dell’incidente siano da qualificare come lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato con l’art. 122 CP o soltanto come lesioni semplici, l’appellante auspica un esame d’ufficio della questione rimettendosi al giudizio di questa Corte.

 

                                   9.   Giusta l’art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).

 

                               9.1.   Secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, il concetto di lesione grave ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art. 122 CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 4 ad art. 125 CP).

 

                                         L’art. 122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

 

Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

 

                               9.2.   Le fratture riportate al bacino da PC 1 sono serie. Hanno reso necessari due interventi operatori con la posa di due placche e due viti in date 20 e 28 aprile 2011. La lesione all’uretra bulbare ha richiesto, dal canto suo, la posa di due cateteri, il primo in data 19 aprile e il secondo durante l’intervento operatorio del 20 aprile 2011. A ciò si aggiungono un terzo intervento operatorio al ginocchio sinistro, dovuto alle lesioni e rotture dei legamenti, effettuato il 19 maggio 2011, e le lesioni al ginocchio destro, le contusioni varie e il trauma cranico.

                                         Per quanto riguarda la degenza, PC 1 è stato subito trasferito, per via della gravità delle lesioni, dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale regionale di __________, dove il ricovero acuto si è protratto per più di un mese, dal 19 aprile 2011 al 24 maggio 2011. Dopodiché PC 1 è stato trasferito all’Ospedale di __________, dove è rimasto ricoverato per un altro mese e mezzo, fino all’11 luglio 2011, per la continuazione della riabilitazione.

 

 

Ora, da quanto appena visto, già solo le fratture riportate al bacino sarebbero sufficienti a ritenere realizzata una lesione grave ai sensi dell’art. 122 cpv. 3 CP (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 39 ad 122 CP). Se a queste si aggiungono la lesione all’uretra bulbare, la quale ha comportato la posa dei due cateteri, le lesioni alle due ginocchia, le varie contusioni e il trauma cranico, se si tiene conto che sono stati necessari tre interventi chirurgici, che il ricovero acuto è durato più di un mese e che poi è continuato per la riabilitazione, che PC 1 ha dovuto convivere per il resto dei suoi giorni con il catetere vescicale, il cui asporto è stato impedito dall’impossibilità di ripristinare la minzione spontanea, ciò che comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi, che di conseguenza ha dovuto rinunciare alla sua passione per l’orticoltura e la viticoltura, non rimane spazio per alcun dubbio sulla gravità delle lesioni riportate da PC 1.

Visto quanto precede, le lesioni subite dalla vittima vanno senz’altro qualificate come lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato con l’art. 122 CP.

 

 

Negligenza

 

                                10.   L’appellante contesta la violazione delle norme della circolazione stradale, segnatamente degli art. 26 cpv.1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, e dell’art. 125 cpv. 1 e 2 CP.

 

                             10.1.   La realizzazione della fattispecie contemplata all’art. 125 cpv. 1 e 2 CP prevede, secondo una struttura analoga a quella dell’omicidio colposo (art. 117 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 pag. 148), l’adempimento di tre condizioni: il risultato, ossia, qui, lesioni gravi, una negligenza e un nesso di causalità naturale e adeguato tra la negligenza e il risultato (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1; 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1; 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 4; 6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii). Accertata la presenza di lesioni gravi, va esaminato se l’autore ha commesso una negligenza.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCP) commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

 

La negligenza presuppone quindi che l’autore abbia violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell’esposizione a pericolo altrui (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2; 6B_611/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 3.1; 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 e 1.2; 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1; 6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3.1; DTF 136 IV 76 consid. 2.3.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 62 consid. 2d; 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 29 ad art. 12, pag. 67). Per determinare i limiti del dovere di prudenza, ci si riferisce in primo luogo alle norme legali previste dall’ordine giuridico per garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni così come a regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche (DTF 133 IV 158 consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

La violazione del dovere di diligenza può altresì essere dedotta dai principi generali, se nessuna norma speciale è stata violata né risulta applicabile (DTF 133 IV 158 consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1), occorrerà quindi domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere, almeno nelle grandi linee, il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata, se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2; 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; 122 IV 145 consid. 3b).

La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di violazione delle già menzionate norme legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni, quali le norme sulla circolazione stradale, o di regole analoghe (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2; 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2; 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1; 6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3.1; 6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1).

 

                             10.2.   Giusta l’art. 26 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (cpv. 1). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente(cpv. 2). Con questa norma è posta, da un lato, una regola della circolazione generale e di carattere sussidiario. Essa è, dall’altro, una regola generale di prudenza e costituisce un riferimento nell’interpretazione delle altre norme. Da essa scaturisce infine il principio dell’affidamento (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.3 ad art. 26 LCStr e rinvii).

 

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni materiali altrui (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCStr e rinvii). Avere padronanza del veicolo significa che l’automobilista deve essere in condizione di azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così da manovrarlo immediatamente in modo adeguato alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV 53, consid. 1). L’automobilista deve, inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua auto (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve dedicare alla strada e al traffico tutta l’attenzione possibile imposta dalle circostanze, quali, per esempio, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101 consid. 2.b; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2; 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4).

 

L’art. 32 cpv. 1 LCStr prescrive che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, alle condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.

L’ossequio delle regole dell’adattamento della velocità alle circostanze è condizione essenziale per la padronanza del veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il conducente dovrà, dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare incidenti e disagi alla circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono stati sviluppati alcuni principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di attenzione imposta al conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano applicazione anche nei casi inerenti all’art. 31 LCStr e si riferiscono anche alla regola generale di prudenza dell’art. 26 LCStr (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.1 ad art. 32; Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 10 ad art. 32 LCStr).

Il Tribunale federale esige che il conducente sia pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli si potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid. 2 secondo cui un automobilista in autostrada deve contare anche sull’eventualità di trovarsi davanti una sedia e adattare la velocità in modo da non perdere il controllo del veicolo nella manovra volta ad evitarla). In quest’ambito, il tema non è tanto quello di sapere se l’arresto è possibile sulla distanza visibile, ma piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli sufficientemente individuabili: si tratta, dunque, di un problema di attenzione rilevante anche ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).

Il conducente deve, inoltre, tenere conto degli ostacoli che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo nella misura in cui questa eventualità è seriamente prevedibile in ragione di circostanze particolari. A titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di trasporto pubblico, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono, e contare con la fuoriuscita inopinata di un occupante di una vettura ferma sul lato opposto alla fermata (STF 6B_1086/2010 consid. 3.2 seg.). Imprevedibile è, invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista inaspettatamente e del quale egli non può tener conto (STF 6B_1070/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.2 e 3.3; Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.27 ad art. 32 con esempi). Costituisce, inoltre, una colpa il fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo o di un pedone sulla carreggiata (DTF 64 II 320, consid. 7; DTF 100 IV 279 consid. 2c). La giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al conducente di prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo una guida adattata alle circostanze (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2; 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4) e una prudenza particolare non solo quando vi siano concreti indizi che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la situazione presenta un tasso di potenziale pericolo tale da richiedere un atteggiamento particolarmente scevro da rischi. (STF 6P.146/2003 del 22 marzo 2004 consid. 4.2; BGE 125 IV 83 E. 2b).

 

Secondo l’art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Per quanto riguarda la distanza di sicurezza che i conducenti devono mantenere, l’art. 7 cpv. 2 ONC precisa anche che il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

 

Il dovere di tenere una distanza sufficiente va rispettato nei confronti di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni, non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3). L’ampiezza della distanza laterale da tenere nei confronti dei pedoni non si può determinare in modo generale ed astratto. Essa dipenderà da fattori quali la larghezza della carreggiata, le condizioni di traffico e visibilità, la velocità del veicolo, l’età e il comportamento del pedone (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3, con riferimento a DTF 91 IV 86 consid. 2).

 

 

                             10.3.   AP 1 ha avvistato la vettura di PC 1 ferma sulla corsia di emergenza una decina di secondi prima dell’impatto. Durante questi dieci secondi, PC 1 ha aperto la portiera ed è uscito sul lato della vettura per poi accingersi a sistemare la pianta sul tetto. Non vi era nulla che ostacolasse la visuale fra il furgone e l’automobile da cui stava uscendo PC 1 e non vi era neppure alcuna circostanza per cui AP 1 avrebbe dovuto rivolgere la sua attenzione anche su altri oggetti particolari. La sola potenziale fonte di pericolo era l’automobile ferma sulla corsia d’emergenza e la persona che le si teneva accanto era visibile e doveva essere vista.

                                         AP 1 non ha scorto PC 1 per tutto il lasso di tempo in cui questi si trovava fuori dall’abitacolo fino a un istante prima di investirlo. Egli ha, così, violato il dovere fondamentale di prestare costante attenzione alla strada, ciò che gli ha impedito di padroneggiare il suo veicolo in modo tale da non investire PC 1.

 

Anche volendo prescindere dal mancato tempestivo avvistamento di PC 1, una vettura ferma sulla corsia di emergenza è già di per sé un indizio di potenziale pericolo, anche se non vi sono persone nelle vicinanze. Da essa possono uscire gli occupanti in ogni momento, anzi, la probabilità che questi escano è alta. AP 1, secondo le sue stesse dichiarazioni, non ha riconosciuto tale indizio di pericolo e ha proseguito la sua corsa senza provvedere ad alcun adeguamento della sua andatura. In primo luogo non ha adeguato la velocità. Pur concedendo all’appellante che la velocità alla quale viaggiava, inferiore al limite amministrativo di 120 km/h vigente su quella tratta, poteva essere adeguata al carico, ritenuto che il furgone non circolava al limite della sua capacità, e a delle condizioni di viabilità ottimali, non si può ritenere che tale velocità possa rimanere invariabilmente adeguata al momento in cui si presenti un indizio di pericolo, come nella presente fattispecie lo era la vettura ferma sulla corsia di emergenza, ciò che ne imponeva una riduzione. AP 1 ha, pertanto, violato anche il dovere di adattare la velocità alle peculiarità del veicolo e del carico così come alle condizioni della circolazione. Oltre a non adattare la sua velocità, AP 1 ha pure violato il dovere di mantenere una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada e dal margine destro della stessa. Tale distanza andava chiaramente adeguata alla situazione che vedeva un veicolo fermo sulla corsia di emergenza con il rischio che una persona ne uscisse improvvisamente, e a maggior ragione quando una persona si trovasse già all’esterno, ritenuta l’alta velocità dovuta al fatto di circolare sull’autostrada. Come correttamente considerato dal primo giudice, AP 1 avrebbe potuto e dovuto, per lo meno, portarsi il più possibile verso la linea centrale delimitante la corsia destra da quella sinistra e, a seconda delle circostanze e condizioni di traffico permettendo, anche spostarsi sulla corsia sinistra.

Da quanto precede, discende pertanto che le violazioni delle norme della circolazione stradale commesse da AP 1, per il quale, peraltro, il trasporto su strada costituiva una parte notevole della sua attività professionale (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2), configurano un caso di palese negligenza.

 

 

Nesso di causalità

 

                                11.   Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.3; DTF 122 IV 17 consid. 2c).

 

Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 2a).

In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

 

La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

 

Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b pag. 102; STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2013 consid. 1.3; 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c; 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 3).

 

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

 

A titolo esemplificativo, il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso a una signora di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata; cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c e sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

 

                                12.   In concreto, un rapporto di causalità naturale tra la violazione dei doveri di prudenza e l’evento è senz’altro dato. AP 1 non ha posto sufficiente attenzione alla strada, non ha adeguato la velocità in funzione delle circostanze e del suo carico e non ha mantenuto una distanza sufficiente né dalla vettura della vittima né dalla vittima stessa. Tale comportamento di guida è condicio sine qua non delle lesioni subite da PC 1.

 

Dato è pure il nesso di causalità adeguata, dal momento che il comportamento di AP 1 era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire le lesioni della vittima. Ed era ampiamente prevedibile che delle lesioni quali quelle subite dalla vittima potessero realizzarsi a seguito del comportamento di AP 1.

 

Va ancora esaminato se il nesso di causalità non sia stato interrotto dal comportamento della vittima o di terzi. Come visto, ritenuta l’estraneità del concetto di compensazione delle colpe al diritto penale, la questione dell’interruzione del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. Un ipotetico comportamento di PC 1 contrario alle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente al divieto ex art. 36 cpv. 3 ONC, di accedere alla carreggiata in autostrada, non é quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale: necessario è, ancora, che l’ipotetico comportamento colpevole - così come eventuali altre circostanze esterne all’autore - non sia, in sé, prevedibile. Di rilievo, in quest’ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.

In concreto, anche ammettendo che la vittima, trovandosi all’esterno della sua vettura ferma sulla corsia d’emergenza, abbia effettivamente invaso, in minima parte, la corsia destra su cui sopraggiungeva il furgone di AP 1, un tale comportamento non può assolutamente essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile. Un’interruzione del nesso causale a seguito del comportamento della vittima è, pertanto, da escludere.

 

                                13.   Da quanto precede discende che AP 1 va riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi.

 

                                14.   Per quel che riguarda la commisurazione della pena, stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato ascrittogli, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

 

Questa Corte ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice in relazione alla commisurazione della pena pecuniaria nonché della multa inflitta all’appellante e, pertanto, per le considerazioni espresse al consid. 6 della querelata sentenza che qui si richiamano (art. 82 cpv 4 CPP).

 

Tuttavia, ritenuto che il reddito mensile dell’appellante è diminuito notevolmente dal momento della sentenza di primo grado e che ammonta ora a EUR 1'200 / 1'300 (verbale dibattimento d’appello pag. 2), l’ammontare dell’aliquota giornaliera è fissato in CHF 40.00 (quaranta). Per gli stessi motivi, l’ammontare della multa è fissato in CHF 200.00.

 

 

                                         Tasse e spese

 

                                15.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 1'135.00, sono posti a carico dell’appellante.

                                         Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 1'000.00, sono posti a carico dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

12 cpv. 3, 47, 122, 125 CP,

26, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr,

3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2, 36 cpv. 3 ONC,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, il 19 aprile 2011, a __________, circolando sull’autostrada A2, alla guida dell’autofurgone Fiat Ducato targato __________ – omettendo di prestare la dovuta attenzione e adottare le dovute misure precauzionali – investito PC 1, colpendolo con lo specchietto retrovisore destro sul capo e con la fiancata del furgone, causandogli le conseguenze fisiche di cui ai certificati medici agli atti.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00 (milleottocento).

 

                         1.2.1.1.   L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                            1.2.2.   alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00 (millecentotrentacinque) per il procedimento di primo grado.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.-

                                                     fr.        1'000.-

sono posti a carico dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                    

 

                                     

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.